Divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell’eredità - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14211 del 22/05/2024 (Rv. 671506-01)Collazione ed imputazione - resa dei conti - Riunione fittizia - Mera operazione contabile - Finalità - Determinazione dell’eventuale lesione della quota di riserva a favore del legittimario asse ereditario e della quota di riserva - Computo della donazione ricevuta da persona non rientrante tra i soggetti tenuti alla collazione ex art. 737 c.p.c. - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.
In tema di successione necessaria, la riunione fittizia, quale operazione meramente contabile di sommatoria tra attivo netto e donatum, cioè tra il valore dei beni relitti al tempo dell'apertura della successione, detratti i debiti, ed il valore dei beni donati, sempre al momento dell'apertura della successione, è finalizzata alla determinazione della quota disponibile e di quella di legittima, per accertare l'eventuale lesione della quota riservata al legittimario, dovendosi, quindi, computare tutte le donazioni, a prescindere da chi ne sia il beneficiario, ivi comprese la donazioni ricevute da soggetto non rientrante tra quelli tenuti alla collazione ex art. 737 c.c.; ne consegue che l'inammissibilità della domanda di riduzione proposta nei confronti del donatario non coerede dal legittimario, che non abbia accettato l'eredità con il beneficio, d'inventario è del tutto ininfluente ai fini della riunione fittizia.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14211 del 22/05/2024 (Rv. 671506-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0737, Cod_Civ_art_0750, Cod_Civ_art_0751, Cod_Civ_art_0555, Cod_Civ_art_0556, Cod_Civ_art_0564 …...
Successioni "mortis causa" - successione necessaria Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23036 del 28/07/2023 (Rv. 668700 - 01)Diritti riservati ai legittimari - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - oggetto – donazione - Azione di riduzione di disposizione testamentaria - Rinuncia - Arricchimento nel patrimonio della figlia beneficiata nominata erede universale - Natura di donazione indiretta - Sussistenza - Condizioni.
La rinuncia del coniuge all'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima può comportare un arricchimento nel patrimonio della figlia beneficiata, nominata erede universale, tale da integrare gli estremi di una donazione indiretta, se corra un nesso di causalità diretta tra donazione e arricchimento.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23036 del 28/07/2023 (Rv. 668700 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0809, Cod_Civ_art_0737, Cod_Civ_art_0769, Cod_Civ_art_0782, Cod_Civ_art_0554, Cod_Civ_art_0557 …...
Divisione - divisione ereditaria Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 17409 del 16/06/2023 (Rv. 668320 - 01)Operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell’eredità - collazione ed imputazione - resa dei conti – oggetto - Divisione ereditaria - Donazione di bene immobile - Obbligo di collazione - In natura o per imputazione - Scelta del coerede - Mancata scelta - Imputazione del valore dell'immobile alla quota del successore.
In tema di divisione ereditaria, spetta al coerede donatario la scelta di effettuare la collazione dell'immobile donato in natura, con la conseguenza che se non esercita tale scelta, la collazione deve farsi per imputazione del relativo valore alla quota di sua spettanza.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 17409 del 16/06/2023 (Rv. 668320 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0746, Cod_Civ_art_0747, Cod_Civ_art_0737 …...
Formazione dello stato attivo dell’eredità – Cass. n. 9066/2023Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell’eredità - collazione ed imputazione - resa dei conti - oggetto - in genere - Collazione - Obbligo - In capo all'erede del soggetto tenuto a collazione - Sussistenza.
L'obbligo di collazione sussiste anche a carico di colui che subentra come erede all'originario coerede tenuto a collazione, anche in assenza dei presupposti della rappresentazione ovvero della "transmissio delationis".
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 9066 del 31/03/2023 (Rv. 667546 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0467, Cod_Civ_art_0468, Cod_Civ_art_0479, Cod_Civ_art_0740, Cod_Civ_art_0737, Cod_Civ_art_0739
Corte
Cassazione
9066
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Lesione della quota di legittima – Cass. n. 39368/2021Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - effetti - restituzione degli immobili - Lesione della legittima - Possibilità di eliminare la lesione attraverso la collazione - Sussistenza - Permanenza dell'interesse del legittimario all'azione di riduzione - Fondamento - Garanzia della quota in natura attraverso il subentro nella comunione ex art. 560 c.c. - Diritto a pretendere l'attribuzione in natura da parte del soggetto passivo dell'azione - Sussistenza.
In caso di lesione della quota di legittima, il legittimario, pur potendo eliminare la lesione attraverso la sola collazione, può altresì esercitare contestualmente l'azione di riduzione verso il coerede donatario, atteso che soltanto l'accoglimento di tale domanda può assicurargli l'assegnazione dei beni in natura, sia attraverso il subentro nella comunione ereditaria quando la disposizione testamentaria lesiva non riguardi singoli beni, sia attraverso il subentro nella comunione di singoli beni, come dimostrato dall'art. 560 c.c., che, nel disciplinarne lo scioglimento, prevede, in via preferenziale, la separazione della parte di bene necessaria per soddisfare il legittimario e, in caso di impossibilità della separazione in natura e dunque di non comoda divisibilità del bene, l'applicazione dei criteri preferenziali specificamente individuati dal comma 2, in deroga a quelli di carattere generale di cui all'art.720 c.c..
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 39368 del 10/12/2021 (Rv. 663171 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0554, Cod_Civ_art_0555, Cod_Civ_art_0560, Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_0737, Cod_Civ_art_0746
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Cassazione
39368
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Rinvio alle disposizioni in materia d'imposta di successione – Cass. n. 22123/2021Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - applicazione dell'imposta - divisioni - massa comune - Determinazione - Art. 34 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Rinvio alle disposizioni in materia d'imposta di successione - Calcolo nella base imponibile - Normativa civilista - Rilevanza - Donazioni soggette a collazione - Sussistenza - Conseguenze.
In tema di imposta di registro dovuta sugli atti di divisione ereditaria, l'art. 34 del d.P.R. n. 131 del 1986, prevedendo che la massa comune è costituita dal valore dell'asse ereditario netto determinato a norma dell'imposta di successione, va interpretato in accordo con la disciplina civilistica, nel senso di comprendere i beni del compendio successorio tenendo conto anche del valore delle donazioni collazionate e con imputazione dei debiti secondo quanto prescritto dall'art. 724 c.c.; pertanto la base imponibile per calcolare l'imposta di registro sulla divisione deve essere determinata sulla somma del valore del bene caduto in successione e del valore del bene collazionato per imputazione. Ne consegue che l'assegnazione dell'unico bene rimasto nell'asse ereditario a un condividente, se il relativo valore coincide con la sua quota di diritto sull'intera massa, non comporta l'emersione di conguagli nè tantomeno l'imposizione di alcunché secondo le regole della vendita.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 22123 del 03/08/2021 (Rv. 661987 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0737, Cod_Civ_art_0724, Cod_Civ_art_0725
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22123
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Formazione dello stato attivo dell'eredita' – Cass. n. 509/2021Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredita' - collazione ed imputazione - resa dei conti - oggetto - Collazione - Presupposti - Asse da dividere - Esistenza - Necessità - Fondamento.
La collazione presuppone l'esistenza di una comunione ereditaria e, quindi, di un asse da dividere, mentre, se l'asse é stato esaurito con donazioni o con legati, o con le une e con gli altri insieme, sicché viene a mancare un "relictum" da dividere, non vi è luogo a divisione e, quindi, neppure a collazione, salvo l'esito dell'eventuale azione di riduzione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 509 del 14/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0724, Cod_Civ_art_0737
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Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari – Cass. n. 28196/2020Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - Collazione e azione di riduzione - Differenze - Concorso tra i due istituti - Condizioni.
Mentre la riduzione sacrifica i donatari nei limiti di quanto occorra per reintegrare la legittima lesa ed è quindi imperniata sul rapporto fra legittima e disponibile, la collazione, nei rapporti indicati nell'art. 737 c.c., pone il bene donato, in proporzione della quota ereditaria di ciascuno, in comunione fra i coeredi che siano il coniuge o discendenti del "de cuius", donatario compreso, senza alcun riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile. Nondimeno, il rilievo che la collazione può comportare di fatto l'eliminazione di eventuali lesioni di legittima, consentendo agli eredi legittimi di conseguire nella divisione proporzioni uguali, non esclude che il legittimario possa contestualmente esercitare l'azione di riduzione verso il coerede donatario, atteso che solo l'accoglimento di tale domanda assicura al legittimario leso la reintegrazione della sua quota di riserva con l'assegnazione di beni in natura, privando i coeredi della facoltà di optare per l'imputazione del relativo valore. Al contempo, e in modo speculare, deve riconoscersi che l'azione di riduzione, una volta esperita, non esclude l'operatività della collazione con riguardo alla donazione oggetto di riduzione, fermo restando che mentre la collazione, ove richiesta in via esclusiva, comporta il rientro del bene donato nella massa, senza riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile, nel caso di concorso con l'azione di riduzione essa interviene in un secondo tempo, dopo che la legittima sia stata reintegrata, al fine di redistribuire l'eventuale eccedenza, e cioè l'ulteriore valore della liberalità che esprime la disponibile.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 28196 del 10/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0555, Cod_Civ_art_0737, Cod_Civ_art_0533, Cod_Civ_art_0564
corte
cassazione
28196
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Donazione della nuda proprietà di un bene - Riserva di usufrutto congiuntivo – Cass. n. 18211/2020Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - consegna dei documenti - Donazione della nuda proprietà di un bene - Riserva di usufrutto congiuntivo in favore del donante medesimo e del coniuge - Morte del donante - Conseguenze ai fini della collazione.
In tema di donazione di immobile con riserva di usufrutto, qualora il donante abbia donato la nuda proprietà, riservandosi l'usufrutto per sé e per il coniuge, vita natural durante e con reciproco diritto di accrescimento (cd. usufrutto congiuntivo), se il coniuge muore prima dell'apertura della successione del donante, il bene donato è soggetto a collazione per imputazione secondo il valore della piena proprietà; ove il coniuge, al contrario, sopravviva al donante, il donatario sarà obbligato a conferire solo il valore della nuda proprietà al tempo dell'apertura della successione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 18211 del 02/09/2020 (Rv. 659167 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0456, Cod_Civ_art_0536, Cod_Civ_art_0678, Cod_Civ_art_0737, Cod_Civ_art_0747, Cod_Civ_art_0769, Cod_Civ_art_0978, Cod_Civ_art_1014
CORTE
CASSAZIONE
18211
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Divisione - divisione ereditaria – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2914 del 07/02/2020 (Rv. 657093 - 04)Divisione ereditaria - Domanda subordinata di riduzione per lesione di legittima - Deduzione in appello dell'assenza di “relictum” - Domanda nuova - Esclusione - Fattispecie.
Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva).
In un giudizio di divisione ereditaria, ove gli attori coeredi chiedano la divisione della massa ereditaria da calcolare a seguito di collazione dei beni donati al coerede convenuto e, in subordine, la riduzione della donazione per lesione della quota di legittima, non può essere considerata nuova, e, pertanto, inammissibile, la domanda subordinata nel caso in cui solo in appello si deduca l'assenza di "relictum" - e, quindi, la loro totale pretermissione - che consentirebbe agli appellanti di proporla senza essere tenuti ad accettare previamente l'eredità con beneficio di inventario. (Nella specie la S.C. ha affermato il principio sul presupposto che la lamentata pretermissione era stata prospettata in appello come un diverso aspetto della lesione della quota di legittima e, in tal senso, ha ritenuto corretto che l'esercizio dell'azione a tutela della quota di legittima fosse stato formulato in modo alternativo, quale divisione della comunione se fosse stata riconosciuta l'esistenza di una massa ereditaria e quale azione di riduzione della donazione in caso contrario).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2914 del 07/02/2020 (Rv. 657093 - 04)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0553, Cod_Civ_art_0555, Cod_Civ_art_0563, Cod_Civ_art_0564, Cod_Civ_art_0737, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_345
DIVISIONE
DIVISIONE EREDITARIA
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Divisione - divisione ereditaria - domanda – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2914 del 07/02/2020 (Rv. 657093 - 01)Divisione ereditaria - Rappresentazione - Collazione - Accettazione dell'eredità - Necessità - Fondamento.
La collazione postula l'accettazione dell'eredità anche nella ipotesi di rappresentazione, non esistendo una diversificazione legislativamente prevista, nell'ambito dell'istituto della collazione, in ragione del fatto che l'obbligato sia il discendente diretto o colui che succede per rappresentazione, tant'è che la rubrica dell'art_ 740 c.c. fa riferimento alle donazioni fatte all'ascendente dell'erede, presupponendo, dunque, tale qualifica.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2914 del 07/02/2020 (Rv. 657093 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0467, Cod_Civ_art_0737, Cod_Civ_art_0740
DIVISIONE
DIVISIONE EREDITARIA
DOMANDA
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Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali – Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 19833 del 23/07/2019 (Rv. 654974 - 02)Formazione dello stato attivo dell'eredità - collazione ed imputazione - resa dei conti - oggetto - Donazioni fatte in vita dal "de cuius" - Obbligo di collazione - Domanda espressa - Necessità - Esclusione - Fondamento - Accertamento pregiudiziale di una donazione indiretta - Proposizione domanda nel termine di cui all'art. 167 c.p.c. - Ragioni.
La domanda di collazione non è sottoposta ai termini di cui all'art. 167 c.p.c., in quanto l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione e i beni donati devono essere conferiti indipendentemente dalla proposizione di una domanda dei condividenti, salva l'espressa dispensa da parte del "de cuius" nei limiti in cui sia valida; la domanda di accertamento dell'esistenza di una donazione indiretta, viceversa, pregiudiziale all'accoglimento della domanda di collazione, è soggetta ai termini di decadenza ex art. 167 c.p.c. e non può essere proposta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, integrando un'ipotesi di ampliamento o mutamento della domanda.
Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 19833 del 23/07/2019 (Rv. 654974 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0737, Cod_Proc_Civ_art_167 …...
Donazione indiretta – Cass. Ord. 15666/2019Donazione - indiretta - negozio mezzo - Rinuncia ad un diritto - Donazione indiretta - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
La rinuncia a un diritto, se fatta allo scopo di avvantaggiare un terzo, può importare donazione indiretta, purché fra donazione e arricchimento sussista un nesso di causalità diretta. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la rinuncia del "de cuius" a sottoscrivere la quota di aumento del capitale sociale di una s.r.l., seguita dalla concomitante sottoscrizione, da parte del figlio, della quota non sottoscritta dal genitore, costituisse donazione indiretta, atteso che, a seguito della rinuncia del "de cuius", anche gli altri soci avevano avuto analoga possibilità di sottoscrizione).
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 15666 del 11/06/2019 (Rv. 654333 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0737, Cod_Civ_art_0769, Cod_Civ_art_0809 …...
Formazione dello stato attivo dell'eredità - Cass. Ord. 15666/2019Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - collazione ed imputazione - resa dei conti – in genere - Donazione operata dal "de cuius" - Nullità - Effetti ai fini della divisione della comunione ereditaria.
L'eventuale nullità della donazione operata dal "de cuius", se dichiarata dal giudice, non provoca, ai fini della divisione, risultati dissimili dalla collazione, ma solo più radicali, in quanto fa rientrare nel patrimonio del "de cuius", come se non ne fossero mai usciti, i beni che ne erano stati oggetto, atteso che per l'ordinamento gli effetti di un contratto nullo e, quindi, anche le attribuzioni patrimoniali con esso operate, si considerano come mai verificati.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 15666 del 11/06/2019 (Rv. 654333 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0737, Cod_Civ_art_0769, Cod_Civ_art_0782 …...
Donazione indiretta - negozio mezzo - Compravendita di un bene – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10759 del 17/04/2019 (Rv. 653407 - 01)Pagamento parziale del prezzo con provvista fornita da un terzo - Configurabilità della donazione - Condizioni - Oggetto della liberalità - Individuazione - Fattispecie.
Si ha donazione indiretta di un bene (nella specie, un immobile) anche quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo della relativa compravendita dovuto dal donatario, laddove sia dimostrato lo specifico collegamento tra dazione e successivo impiego delle somme, dovendo, in tal caso, individuarsi l'oggetto della liberalità, analogamente a quanto affermato in tema di vendita mista a donazione, nella percentuale di proprietà del bene acquistato pari alla quota di prezzo corrisposta con la provvista fornita dal donante.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10759 del 17/04/2019 (Rv. 653407 - 01)
Cod_Civ_art_0737, Cod_Civ_art_0769, Cod_Civ_art_0809
Donazione indiretta …...
divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - collazione ed imputazione - collazione d'immobili - imputazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25646 del 23/10/2008 Equivalente pecuniario del valore del bene oggetto della collazione- Determinazione - Riferimento al tempo di apertura della successione - Necessità - Natura di debito di valuta - Computo degli interessi - Decorrenza - Criteri. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25646 del 23/10/2008
Nel giudizio di divisione ereditaria, una volta che il condividente donatario abbia optato per la collazione per imputazione - che si differenzia da quella in natura per il fatto che i beni già oggetto di donazione rimangono di proprietà del medesimo condividente - la somma di denaro corrispondente al valore del bene donato, quale accertato con riferimento alla data di apertura della successione, viene sin da quel momento a far parte della massa ereditaria in sostituzione del bene donato, costituendo in tal modo "ab origine" un debito di valuta a carico del donatario cui si applica il principio nominalistico; ne consegue che anche gli interessi legali vanno rapportati a tale valore e decorrono dal medesimo momento.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25646 del 23/10/2008
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Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - collazione ed imputazione - in genere - resa dei conti – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 17604 del 04/09/2015Acquisto di un immobile con denaro del disponente ed intestazione del bene ad altro soggetto - Natura - Donazione indiretta dell'immobile e non del danaro - Collazione - Obbligo di conferire l'immobile. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 17604 del 04/09/2015
Nell'ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, si configura la donazione indiretta dell'immobile e non del denaro impiegato per l'acquisto, sicché, in caso di collazione, secondo le previsioni dell'art. 737 c.c., il conferimento deve avere ad oggetto l'immobile e non il denaro.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 17604 del 04/09/2015
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donazione indiretta - negozio mezzo-Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 31/01/2014 doppiaDonazione indiretta di immobile - Configurabilità - Pagamento parziale del prezzo - Idoneità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 31/01/2014
La donazione indiretta dell'immobile non è configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare l'identico risultato giuridico-economico dell'attribuzione liberale dell'immobile esclusivamente nell'ipotesi in cui ne sostenga l'intero costo.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 31/01/2014
Donazione indiretta
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donazione - indiretta - negozio mezzo - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 31/01/2014Donazione indiretta di immobile - Configurabilità - Pagamento parziale del prezzo - Idoneità - Esclusione - Fondamento Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 31/01/2014
La donazione indiretta dell'immobile non è configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare l'identico risultato giuridico-economico dell'attribuzione liberale dell'immobile esclusivamente nell'ipotesi in cui ne sostenga l'intero costo.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 31/01/2014
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Divisione - divisione erria - fatta del testatore - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12830 del 23/05/2013"Divisio inter liberos" - Formazione della comunione erria - Esclusione - Conseguenze - Inapplicabilità della collazione.
L'istituto della collazione, limitato al conferimento nella massa erria delle donazioni non contenenti espressa dispensa, è incompatibile con la divisione con la quale il testatore abbia ritenuto effettuato, ai sensi dell'art. 734 cod. civ., la spartizione dei suoi beni (o di parte di essi), distribuendoli mediante l'assegnazione di singole e concrete quote ("divisio inter liberos"), evitando così la formazione della comunione erria e, con essa, la necessità di dar luogo al relativo scioglimento, in funzione del quale soltanto si giustificherebbe il conferimento nella massa previsto dagli artt. 724 e 737 cod. civ.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12830 del 23/05/2013
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Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - collazione ed imputazione - collazione d'immobili - imputazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25646 del 23/10/2008Equivalente pecuniario del valore del bene oggetto della collazione - Determinazione - Riferimento al tempo di apertura della successione - Necessità - Natura di debito di valuta - Computo degli interessi - Decorrenza - Criteri.
Nel giudizio di divisione erria, una volta che il condividente donatario abbia optato per la collazione per imputazione - che si differenzia da quella in natura per il fatto che i beni già oggetto di donazione rimangono di proprietà del medesimo condividente - la somma di denaro corrispondente al valore del bene donato, quale accertato con riferimento alla data di apertura della successione, viene sin da quel momento a far parte della massa erria in sostituzione del bene donato, costituendo in tal modo "ab origine" un debito di valuta a carico del donatario cui si applica il principio nominalistico; ne consegue che anche gli interessi legali vanno rapportati a tale valore e decorrono dal medesimo momento.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25646 del 23/10/2008
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divisione - divisione giudiziale - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25646 del 23/10/2008Giudizio di divisione ereditaria - Molteplicità di fasi - Ammissibilità - Carattere unitario - Conseguenze - Collazione per imputazione - Contenuto - Natura di atto idoneo allo scioglimento della comunione - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25646 del 23/10/2008
Nel giudizio di divisione ereditaria, la collazione per imputazione - nella quale il giudice, a norma degli artt. 724 e 725 cod. civ., imputa alla quota del coerede le somme di denaro delle quali il medesimo sia debitore verso gli altri coeredi, per poi disporre, a favore dei condividenti che siano creditori a tale titolo, il prelievo di beni dalla massa in proporzione delle rispettive quote - non comporta una divisione parziale dell'eredità, bensì realizza un'attività di carattere meramente prodromico alle attività strettamente divisionali che non determina lo scioglimento anticipato della comunione ereditaria.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25646 del 23/10/2008
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Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - collazione ed imputazione - in genere - resa dei conti – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 502 del 15/01/2003Contitolarità di azienda e partecipazione di società - Differenze - Conseguenze in tema di collazione - Collazione di azienda - Collazione prevista per gli immobili - Configurabilità - Sussistenza - Collazione per imputazione - Valore al momento dell'apertura della successione - Riferimento complesso unitario - Necessità.
Mentre è soggetta a collazione per imputazione, prevista dall'art.750 cod. civ. per i beni mobili, la quota di società, in quanto - non conferendo ai soci un diritto reale sul patrimonio societario riferibile alla società, che è soggetto distinto dalle persone dei soci - attribuisce un diritto personale di partecipazione alla vita societaria, va compiuta, secondo le modalità previste dall'art. 746 cod. civ. per gli immobili, la collazione della quota di azienda, che rappresenta la misura della contitolarità del diritto reale sulla "universitas rerum" dei beni di cui si compone, sicché - ove si proceda per imputazione - deve aversi riguardo al valore non dei singoli beni ma a quello assunto dall'azienda, quale complesso organizzato, al tempo dell'apertura della successione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 502 del 15/01/2003
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Contratti in genere - simulazione - prova - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11286 del 30/07/2002Legittimario che agisca per far dichiarare la simulazione di una vendita dissimulante una donazione - Prova senza limitazioni - Condizioni - Proposizione di una contestuale domanda di riduzione della donazione - Necessità.
Ai fini della prova della simulazione di una vendita posta in essere dal "de cuius" per dissimulare una donazione, l'erede legittimo può ritenersi terzo rispetto agli atti impugnati, con conseguente ammissibilità senza limiti della prova della simulazione, solo quando, contestualmente alla azione volta alla dichiarazione di simulazione, proponga anche una espressa domanda di riduzione della donazione dissimulata, facendo valere la sua qualità di legittimario e fondandosi sulla specifica premessa che l'atto dissimulato comporti una lesione del suo diritto personale alla integrità della quota di riserva spettantegli, in quanto solo in questo caso egli si pone come terzo nei confronti della simulazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11286 del 30/07/2002
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Contratti in genere - simulazione - prova - testimoniale - Erede - Divisione, previa collazione di donazioni anche dissimulate – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7134 del 25/05/2001Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - in genere - Collazione di donazioni anche dissimulate - Agevolazioni probatorie - Fondamento - Qualità di terzo dell'erede - Configurabilità - Divisione, previa collazione di donazioni anche dissimulate - Limitazione alla prova del negozio dissimulato - Sussistenza - Fondamento - Subentro al "de cuius".
Dall'esercizio dell'azione di simulazione da parte dell'erede per l'accertamento di dedotte dissimulate donazioni non deriva necessariamente che egli è terzo, al fine dei limiti alla prova testimoniale stabiliti dall'art. 1417 cod. civ., perché, se egli agisce per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni - anche dissimulate - per ricostituire il patrimonio errio e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi, subentra nella posizione del "de cuius"; è invece terzo, se agisce in riduzione, per pretesa lesione di legittima, perché la riserva è un suo diritto personale, riconosciutogli dalla legge, e perciò può provare la simulazione con ogni mezzo.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7134 del 25/05/2001
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Contratti in genere - simulazione - prova - testimoniale - Erede - Divisione, previa collazione di donazioni anche dissimulate - Agevolazioni probatorie - Esclusione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7134 del 25/05/2001Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - in genere - Collazione di donazioni anche dissimulate - Agevolazioni probatorie - Fondamento - Qualità di terzo dell'erede - Configurabilità - Divisione, previa collazione di donazioni anche dissimulate - Limitazione alla prova del negozio dissimulato - Sussistenza - Fondamento - Subentro al "de cuius".
Dall'esercizio dell'azione di simulazione da parte dell'erede per l'accertamento di dedotte dissimulate donazioni non deriva necessariamente che egli è terzo, al fine dei limiti alla prova testimoniale stabiliti dall'art. 1417 cod. civ., perché, se egli agisce per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni - anche dissimulate - per ricostituire il patrimonio errio e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi, subentra nella posizione del "de cuius"; è invece terzo, se agisce in riduzione, per pretesa lesione di legittima, perché la riserva è un suo diritto personale, riconosciutogli dalla legge, e perciò può provare la simulazione con ogni mezzo.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7134 del 25/05/2001
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Contratti in genere - simulazione - prova - testimoniale - Erede - Divisione, previa collazione di donazioni anche dissimulate - Agevolazioni probatorie - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7134 del 25/05/2001Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - in genere - Collazione di donazioni anche dissimulate - Agevolazioni probatorie - Fondamento - Qualità di terzo dell'erede - Configurabilità - Divisione, previa collazione di donazioni anche dissimulate - Limitazione alla prova del negozio dissimulato - Sussistenza - Fondamento - Subentro al "de cuius".
Dall'esercizio dell'azione di simulazione da parte dell'erede per l'accertamento di dedotte dissimulate donazioni non deriva necessariamente che egli è terzo, al fine dei limiti alla prova testimoniale stabiliti dall'art. 1417 cod. civ., perché, se egli agisce per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni - anche dissimulate - per ricostituire il patrimonio errio e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi, subentra nella posizione del "de cuius"; è invece terzo, se agisce in riduzione, per pretesa lesione di legittima, perché la riserva è un suo diritto personale, riconosciutogli dalla legge, e perciò può provare la simulazione con ogni mezzo.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7134 del 25/05/2001
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Contratti in genere - simulazione - prova - testimoniale – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4024 del 21/04/1998Erede - Divisione, previa collazione di donazioni, anche dissimulate - Agevolazioni probatorie - Esclusione (art. 1417 cod. civ.)- Ragioni - Subentro al "de cuius" - Riduzione - Qualità di terzo dell'erede - Sussistenza.
Dall'esercizio dell'azione di simulazione da parte dell'erede per l'accertamento di dedotte dissimulate donazioni non deriva necessariamente che egli è terzo, al fine dei limiti alla prova testimoniale stabiliti dall'art. 1417 cod. civ., perché, se egli agisce per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni - anche dissimulate - per ricostituire il patrimonio errio e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi, subentra nella posizione del "de cuius"; è invece terzo se agisce in riduzione, per pretesa lesione di legittima, perché la riserva è un suo diritto personale, riconosciutogli dalla legge, e perciò può provare la simulazione con ogni mezzo.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4024 del 21/04/1998
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Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - collazione ed imputazione - in genere - resa dei conti – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1 del 02/01/1997Spese e liberalità non soggette a collazione ex art. 742 - Inderogabilità della norma - Esclusione - Conseguenze - Disposizione del testatore contraria alla dispensa dalla collazione (nella specie, di spese nuziali) - Validità - Limiti.
La norma di cui all'art. 742 cod. civ. che dispensa dalla collazione le liberalità e le spese in essa previste non pone un principio inderogabile che non possa essere superato dalla volontà contraria del testatore, dovendosi riconoscere a questi la facoltà di imporre la collazione anche nei casi previsti dalla norma cit., quale strumento per incidere sulla misura dell'attribuzione patrimoniale a favore dell'erede. La suddetta facoltà incontra il solo limite posto dall'ordinamento, con gli articoli 536 e segg. cod. civ., alla libertà del "de cujus" disporre dei propri beni dopo la sua morte, a tutela dei diritti dei congiunti più stretti. (Nella specie trattavasi di clausola testamentaria prescrivente la collazione di ordinarie spese nuziali, ritenuta valida dai giudici di merito, con sentenza confermata dalla S.C.).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1 del 02/01/1997
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Donazione - Capacità - Donazione tra coniugi - Divisione di un compendio errio - Giudizio instaurato per la previa dichiarazione di nullità della donazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4923 del 27/04/1993Sopravvenuta pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 781 cod. civ. - Rigetto della domanda di nullità della donazione - Domanda di riduzione della donazione per lesione di legittima - Proponibilità per la prima volta in appello o in sede di rinvio - Esclusione.
Nel giudizio instaurato per la previa dichiarazione di nullità ex art. 781 cod. civ. di una donazione intervenuta tra coniugi, ai fini della divisione di un compendio errio, la sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 781 citato (Corte Cost. sent. n. 91 del 1973) mentre comporta il rigetto della domanda di nullità della donazione, non vale a consentire la proponibilità per la prima volta in appello o in sede di giudizio di rinvio della domanda, non dedotta neppure in via subordinata nell' atto introduttivo del giudizio, di riduzione della donazione per lesione di legittima, ostandovi la preclusione di domande nuove di cui, rispettivamente, agli artt. 345 e 394 cod. proc. civ., senza che possa l'anzidetto divieto ritenersi derogato per effetto dello "ius superveniens" costituito dalla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 781 citato, incidendo lo "ius superveniens" soltanto sulla materia ritualmente dedotta nella controversia.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4923 del 27/04/1993
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Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5888 del 27/11/1985Collazione ed imputazione - in genere - donazione modale in favore dei figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali - obbligo della collazione - assoggettabilità - limiti.*
L'aggiunta del modus non snatura l'essenza della donazione, non potendo assegnarsi ad esso la funzione di corrispettivo, con la sussunzione della donazione modale nella categoria dei contratti a titolo oneroso, ma comporta che la liberalità, che resta sempre la causa del negozio, attraverso il modus, viene ad esserne limitata. Ne consegue che, nel concorrere alla successione dell'ascendente, i figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali, essendo tenuti a conferire ai coeredi tutto ciò che direttamente e indirettamente abbiano ricevuto dal defunto (art. 737 cod. civ.), sono assoggettati all'Obbligo della collazione anche nell'ipotesi di donazione modale, limitatamente alla differenza tra il valore dei beni donati e il valore dell'onere.*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5888 del 27/11/1985
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - giudice di rinvio – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2416 del 23/04/1981Poteri - cassazione per violazione di norme di diritto - per erronea qualificazione o valutazione giuridica del fatto accertato dal giudice del merito - questioni prospettabili o rilevabili d'ufficio in sede di legittimità - preclusione definitiva nel giudizio di rinvio - fattispecie in tema di donazione da parte del de cuius in favore di un figlio naturale oltre i limiti della sua quota di legittima.*
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - collazione ed imputazione - soggetti - figli legittimi e naturali.*
Nell'ipotesi di Cassazione con rinvio disposta ai sensi dell'art 383 cod proc civ per erronea qualificazione o valutazione giuridica del fatto accertato dal giudice del merito, tutte le questioni che potevano o dovevano essere prospettate in Sede di legittimità, o essere rilevate di ufficio, debbono intendersi implicitamente decise in via definitiva dalla Corte suprema, quale presupposto necessario ed inderogabile della sua pronunzia, con la conseguente preclusione alla proposizione ed all'esame di tali questioni nel giudizio di rinvio, in quanto dirette a porre nel nulla od a limitare gli effetti della suindicata pronunzia, in contrasto con il principio della loro intangibilità. Pertanto, se la sentenza della Corte suprema ha affermato la validità di una donazione effettuata dal de cuius in favore di un figlio naturale, anche per la parte eccedente la sua quota di legittima, e riconosciuto al medesimo il diritto di esercitare senza limitazioni la scelta prevista dall'art 746 cod civ, non sono deducibili nel giudizio di rinvio, ne esaminabili dal giudice, questioni intese a privare il donatario di quella facoltà di scelta. ( V 507/80, mass n 403891; ( V 385/79, mass n 396480; ( V 3093/78, mass n 392554).*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2416 del 23/04/1981
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Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 609 del 11/02/1977Formazione dello stato attivo dell'eredita’ - collazione ed imputazione - oggetto - in genere - spese sostenute dal de cuius per uno dei discendenti imputato in un processo penale - obbligo della collazione - sussistenza.*
Nella divisione tra discendenti che concorrono alla successione da un comune autore, si deve tener conto, al fine di assicurare la parità di posizione degli eredi, di tutte le donazioni, anche indirette, fatte a favore di taluno di essi (salva dispensa). Le spese sostenute dal de cuius per uno dei discendenti, imputato in un processo penale, non sono escluse dall'Obbligo della collazione, non potendo essere assimilate alle spese di mantenimento e di educazione od a quelle sostenute per malattia, e devono essere, percio, considerate come spese sostenute per un debito che e proprio del discendente. La diminuzione del patrimonio del de cuius, conseguente a tali spese, non può - di conseguenza - comportare una proporzionale diminuzione delle quote di tutti i coeredi, dovendo essere imputata alla sola porzione di quello a cui favore l'erogazione fu compiuta.*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 609 del 11/02/1977
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Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredita’ - collazione ed imputazione - oggetto - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 609 del 11/02/1977Spese sostenute dal de cuius per uno dei discendenti imputato in un processo penale - obbligo della collazione - sussistenza.*
Nella divisione tra discendenti che concorrono alla successione da un comune autore, si deve tener conto, al fine di assicurare la parità di posizione degli eredi, di tutte le donazioni, anche indirette, fatte a favore di taluno di essi (salva dispensa). Le spese sostenute dal de cuius per uno dei discendenti, imputato in un processo penale, non sono escluse dall'Obbligo della collazione, non potendo essere assimilate alle spese di mantenimento e di educazione od a quelle sostenute per malattia, e devono essere, perciò, considerate come spese sostenute per un debito che e proprio del discendente. La diminuzione del patrimonio del de cuius, conseguente a tali spese, non può - di conseguenza - comportare una proporzionale diminuzione delle quote di tutti i coeredi, dovendo essere imputata alla sola porzione di quello a cui favore l'erogazione fu compiuta.*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 609 del 11/02/1977
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Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 836 del 26/03/1973Formazione dello stato attivo dell'eredità - collazione ed imputazione - in genere - normativa - finalità - carattere inderogabile - esclusione - volontà del defunto - limiti.*
Le norme sulla collazione tendono unicamente ad evitare disparita di trattamento fra eredi che abbiano ricevuto dal de cuius, durante la sua vita, attribuzioni patrimoniali, ed eredi che tali attribuzioni non abbiano avute o abbiano avute in misura minore. Dette norme non hanno carattere inderogabile, e riguardo alla disciplina che ne risulta, una diversa volontà del de cuius trova unico limite nella intangibilità dei diritti dei legittimari.*
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 836 del 26/03/1973
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