Divisione ereditaria - operazioni divisionali - stima - formazione delle porzioni - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 25244 del 15/09/2025 (Rv. 676026-01)Criteri - Caratteristiche oggettive degli immobili da dividere - Aspetti strutturali e funzionali - Dovere del giudice di attenersi ad essi - Sussistenza - Caratteristiche soggettive - Rilevanza - Esclusione - Limiti.
In sede di scioglimento della comunione, il giudice di merito, ai fini della formazione delle porzioni corrispondenti alle quote ideali spettanti a ciascun condividente, deve tener conto esclusivamente delle caratteristiche oggettive degli immobili dividendi, ossia degli aspetti strutturali e di quelli funzionali, ma non anche di quelle soggettive, quali l'attuale destinazione del bene impressa dalle parti o la conflittualità esistente tra le stesse, che possono, invece, rilevare nella sola fase successiva dell'attribuzione delle porzioni, in luogo del sorteggio in caso di quote uguali.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 25244 del 15/09/2025 (Rv. 676026-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0718, Cod_Civ_art_0720, Cod_Civ_art_0726, Cod_Civ_art_0727 …...
Divisione giudiziale - Divisione ereditaria - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 9869 del 15/04/2025 (Rv. 674537-01)Principio di universalità - Eccezioni - Previsioni del legislatore o accordo dei condividenti - Conseguenze - Supplemento di divisione ex art. 762 c.c.
Il principio di universalità della divisione ereditaria, in forza del quale la divisione dell'eredità deve comprendere, di norma, tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario, non è assoluto ed inderogabile, ma trova eccezione per via legislativa (ex artt. 713, comma 3, 720, 722 1112 del c.c.) o per accordo dei condividenti, tanto che l'art. 762 c.c. ammette il supplemento di divisione nelle ipotesi in cui siano stati omessi uno o più beni ereditari, senza che sia necessario indagare se alle parti ne fosse nota l'esistenza al momento dell'apertura della successione.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 9869 del 15/04/2025 (Rv. 674537-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_0727, Cod_Civ_art_0720, Cod_Civ_art_0722, Cod_Civ_art_1112, Cod_Civ_art_0762 …...
Società - di persone fisiche (nozione, caratteri, distinzioni) - società semplice - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 13163 del 14/05/2024 (Rv. 671455-01)Scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio - Morte del socio - Scioglimento del rapporto e diritto alla liquidazione della quota - Art. 2289 c.c. - Crediti del de cujus - Divisione fra i coeredi - Esclusione - Conseguenze - Litisconsorzio di tutti i coeredi - Esclusione.
Nelle società di persone, la morte di uno dei soci, determinando lo scioglimento del suo rapporto particolare con la società e l'acquisto, da parte degli eredi, del diritto alla liquidazione della sua quota, secondo i criteri fissati dall'art. 2289 c.c., fa sorgere in capo ad essi un diritto di credito nei confronti della società, che non si divide automaticamente in ragione delle rispettive quote, ma entra a far parte della comunione ereditaria e può essere fatto valere, nella sua interezza, da ciascuno dei partecipanti singolarmente, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 13163 del 14/05/2024 (Rv. 671455-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2284, Cod_Civ_art_2289, Cod_Civ_art_0727, Cod_Civ_art_7052 …...
Litisconsorzio - necessario - divisione - divisione ereditaria - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10585 del 18/04/2024 (Rv. 670786-01)Operazioni divisionali - pagamento dei debiti ereditari, esenzione del legatario - ripartizione tra gli eredi - Crediti del de cuius - Frazionamento pro quota fra coeredi - Configurabilità - Esclusione - Comunione ereditaria - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Giudizio di accertamento del credito ereditario - Litisconsorzio necessario tra gli eredi - Esclusione.
I crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e 757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento della sussistenza o meno del credito nei confronti di tutti.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10585 del 18/04/2024 (Rv. 670786-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0727, Cod_Civ_art_0752, Cod_Civ_art_0757, Cod_Civ_art_0760, Cod_Civ_art_1295, Cod_Civ_art_1314, Cod_Proc_Civ_art_102 …...
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27984 del 04/10/2023 (Rv. 669007 - 01)Formazione dello stato attivo dell’eredità - immobili non divisibili - non comoda divisibilità - Nozione - Accertamento - Criteri - Valutazione del giudice di merito - Fattispecie.
In tema di divisione giudiziale di un compendio immobiliare ereditario, l'art. 718 c.c. trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., qualora i beni - secondo accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa - non siano "comodamente" divisibili e cioè, nel caso in cui sia elevata la misura dei conguagli dovuti tra le quote da attribuire, ovvero quando, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento - non compromesse da servitù, pesi o limitazioni eccessive e non richiedenti opere complesse o di notevole costo - o, infine, tali che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risultino sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva incluso in una quota assegnata alla condividente un fabbricato sprovvisto di autonomo accesso alla pubblica via, in ciò inibito dal terreno di proprietà del figlio convivente della condividente, in assenza di un titolo che ne legittimasse l'esercizio iure proprietatis o servitutis il passaggio, ritenendo sufficiente a superare la sussistenza dell'interclusione la convivenza tra i due autonomi proprietari).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27984 del 04/10/2023 (Rv. 669007 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0718, Cod_Civ_art_0726, Cod_Civ_art_0727, Cod_Civ_art_0720 …...
Scioglimento di comunione di terreno agricolo – Cass. n. 8509/2023Comunione dei diritti reali - comproprietà' indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - scioglimento - in genere - Scioglimento di comunione di terreno agricolo - Formazione dei lotti - Riferimento al compendio unico come estensione minima compatibile con i livelli di produttività agricola - art. 5 bis d.lgs. n. 228/2001, introdotto con l'art. 7 d.lgs. n. 99/2004 - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
In tema di scioglimento di comunione di terreno agricolo, ai fini della formazione dei lotti non deve necessariamente tenersi conto del compendio unico come estensione minima compatibile con i livelli di produttività agricola di cui all'art. 5-bis del d.lgs. n. 228 del 2001, introdotto con l'art. 7 del d.lgs. n. 99 del 2004, rilevando tale nozione essenzialmente ai fini della concessione di agevolazioni fiscali.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8509 del 24/03/2023 (Rv. 667314 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0720, Cod_Civ_art_0717, Cod_Civ_art_0726, Cod_Civ_art_0727
Corte
Cassazione
8509
2023 …...
Pignoramento di quota indivisa – Cass. n. 24833/2022Divisione - divisione ereditaria - in genere - Comunione ereditaria - Pignoramento di quota indivisa - Vendita - Effetti - Accordo paradivisorio stipulato senza la partecipazione del coerede esecutato - Efficacia - Limiti.
In tema di comunione ereditaria, ove la vendita di una quota indivisa sia realizzata in presenza di un pignoramento di quest'ultima che, pur comprendendo tutti i beni di una certa specie, lasci tuttavia fuori beni di specie diversa, l'aggiudicatario non avrà una posizione uguale a quella degli altri compartecipi, in quanto estraneo ai beni non colpiti dal pignoramento. Pertanto, la divisione dei beni rispetto ai quali l'aggiudicatario è subentrato all'esecutato sarà fatta separatamente dalla divisione del resto, cosicché l'accordo paradivisorio stipulato dai condividenti e dall'aggiudicatario senza la partecipazione del coerede esecutato avrà efficacia purché limitato ai beni ricompresi nella quota che ha formato oggetto di vendita forzata.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 24833 del 17/08/2022 (Rv. 665578 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0727, Cod_Civ_art_0757, Cod_Proc_Civ_art_599
Corte
Cassazione
24833
2022 …...
Pignoramento di un credito ereditario da parte di un coerede nei confronti di altro coerede – Cass. n. 18331/2022Esecuzione forzata - assegnazione - effetti - assegnazione di crediti - Pignoramento di un credito ereditario da parte di un coerede nei confronti di altro coerede - Versamento dell'intero importo del credito da parte del terzo pignorato - Necessità - Fondamento.
In tema di espropriazione presso terzi, il pignoramento di un credito ereditario da parte di un coerede nei confronti di altro coerede comporta che, ove il procedente non abbia espressamente limitato l'oggetto del pignoramento alla sola quota di spettanza del proprio debitore, il terzo pignorato è tenuto a versare l'intero importo del credito, dal momento che, a differenza dei debiti ereditari (che si dividono automaticamente "pro quota" ex art. 752 c.c.), i crediti ereditari ricadono nella comunione e possono, pertanto, essere fatti valere per l'intero da ciascuno dei coeredi, restando affidata la successiva ripartizione fra gli stessi al giudizio di divisione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18331 del 07/06/2022 (Rv. 665020 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_543, Cod_Civ_art_0752, Cod_Civ_art_0727, Cod_Civ_art_0757
Corte
Cassazione
18331
2022 …...
Pagamento dei debiti ereditari, esenzione del legatario – Cass. n. 14585/2022Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - pagamento dei debiti ereditari, esenzione del legatario - ripartizione tra gli eredi - Indennizzo da irragionevole durata del processo maturato in capo al "de cuius" - Diritto di un solo coerede ad ottenere la liquidazione dell'intero indennizzo maturato - Sussistenza - Fondamento.
L'equo indennizzo liquidato "iure hereditatis" va riconosciuto per intero all'erede istante, e non pro-quota, in osservanza del principio secondo cui i crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico, in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 757 c.c. prevista solo per i debiti.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 14858 del 11/05/2022 (Rv. 664982 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0727, Cod_Civ_art_0752, Cod_Civ_art_0757
Corte
Cassazione
14858
2022 …...
Giudizio di divisione ereditaria instaurato in assenza di accordo di divisione parziale – Cass. n. 1065/2022Divisione - (divisione convenzionale) - Giudizio di divisione ereditaria instaurato in assenza di accordo di divisione parziale - Finalità - Completo scioglimento della comunione - Configurabilità - Conseguenze - Legittimazione all'indicazione dei beni da parte del condividente che non ha proposto la domanda - Sussistenza.
In tema di divisione ereditaria, quando tra i condividenti non vi sia stato accordo per limitare le operazioni divisionali ad una parte soltanto del compendio comune, il giudizio di divisione deve ritenersi istaurato per giungere al completo scioglimento della comunione, previa esatta individuazione di tutto ciò che ne forma oggetto; pertanto, salva l'operatività delle preclusioni dell'ordinario giudizio di cognizione, l'indicazione dei beni può essere compiuta successivamente alla domanda anche dal condividente che non l'abbia proposta, costituendo essa una precisazione dell'unitaria istanza, comune a tutte le parti, rivolta allo scioglimento della comunione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 1065 del 14/01/2022 (Rv. 663570 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_0727
Corte
Cassazione
1065
2022 …...
Sentenza pronunciata nei confronti dei coeredi – Cass. n. 39384/2021Titoli di credito - titoli all'ordine - ammortamento - Credito risardtorio del "de cuius" - Decesso intervenuto in corso di causa - Sentenza pronunciata nei confronti dei coeredi - Assenza di previsioni su limitazione "pro quota" e specificazione di solidarietà attiva - Proponibilità dell'appello dal singolo coerede per l'intero credito - Sussistenza - Estensione degli effetti della pronuncia nei confronti degli interessati.
Allorché la sentenza di primo grado, avente ad oggetto un preteso credito risarcitorio del "de cuius", sia stata pronunciata, a seguito del decesso dell'originario titolare nel corso di giudizio e di riassunzione, nei confronti dei coeredi dello stesso, senza prevedere limitazioni "pro quota" né specificazione di una solidarietà attiva, anche il singolo coerede può proporre appello per l’intero credito ereditario o per la sola parte proporzionale alla quota ereditaria (ferma la necessità del litisconsorzio degli altri eredi per ragioni meramente processuali legate all'avvenuta trasmissione della legittimazione processuale della parte deceduta) e la pronuncia estende i propri effetti nei riguardi di tutte le parti interessate, restando peraltro estranei all'ambito della tutela del diritto azionato i rapporti patrimoniali interni tra coeredi, destinati ad essere definiti con la divisione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 39384 del 10/12/2021 (Rv. 663174 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0727, Cod_Civ_art_0757, Cod_Civ_art_1292, Cod_Civ_art_1295, Cod_Civ_art_1314
Corte
Cassazione
39384
2021 …...
Cessione della quota del comunista debitore – Cass. n. 20706/2021Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - diritto ai beni in natura - Occupazione dell’immobile comune da parte di uno solo dei comproprietari - Diritto di credito degli altri - Sussistenza - Realizzazione del credito in natura sui beni ereditari - Ammissibilità - Conseguenze - Cessione della quota del comunista debitore - Revocatoria utilmente esperita dai creditori - Azionabilità del credito nel giudizio di divisione nei confronti dei cessionari - Conseguenze.
In relazione ai crediti sorti in dipendenza del rapporto di comunione (quale tipicamente il credito per il godimento esclusivo della cosa comune esercitato da uno solo dei comproprietari) poiché la legge (artt. 724 e 725 c.c.) consente ai compartecipi creditori il soddisfacimento del credito al momento della divisione, mediante prelevamenti in natura dai beni comuni, il comunista creditore, il quale abbia ottenuto la revoca per frode di un atto di disposizione della quota comune compiuto dal proprio debitore, può far valere il credito nel giudizio di divisione anche nei confronti dei cessionari, i quali debbono subire l'imputazione alla quota acquistata delle somme di cui era debitore il cedente in dipendenza del rapporto di comunione. Pertanto, il comunista che abbia vittoriosamente esperito l'azione revocatoria, al quale la cosa comune sia stata assegnata per intero in esito alla divisione, è tenuto a versare ai cessionari il conguaglio ridotto e commisurato alla minor quota spettante al cedente in conseguenza dell'imputazione del debito maturato per l'occupazione dell'immobile oggetto della stessa divisione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20706 del 20/07/2021 (Rv. 661965 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0724, Cod_Civ_art_0725, Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_0720, Cod_Civ_art_0726, Cod_Civ_art_0727, Cod_Civ_art_0728
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Cassazione
20706
2021 …...
Divisione ereditaria - fatta del testatore – Cass. n. 3675/2021Divisione - divisione ereditaria - fatta del testatore - norme per la formazione delle porzioni - Divisione "regolata" dei beni caduti in successione, ex art. 733 c.c. - Diritti degli eredi - Conseguenze.
Qualora il testatore, ai sensi dell'art. 733 c.c., fissi regole per la formazione delle porzioni dei coeredi (ovvero legittimamente attribuisca tale facoltà ad un erede), benché venga meno il diritto di costoro di conseguire, per quanto possibile, una parte dei vari beni relitti dal "de cuius", secondo quanto previsto dall'art. 727 c.c., permane in ogni caso il diritto degli stessi di ottenere beni di valore corrispondente a quello della quota che ad essi compete.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3675 del 12/02/2021 (Rv. 660317 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0727, Cod_Civ_art_0733 …...
Divisione ereditaria - operazioni divisionali - Cass. n. 17862/2020 Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - diritto ai beni in natura -Realizzazione - Criteri - Pluralità di immobili da dividere - Frazionamento delle singole unità immobiliari oppure assegnazione di interi immobili salvo conguaglio - Accertamento del giudice di merito.
DIVISIONE EREDITARIA
IMMOBILI
FRAZIONAMENTO
ASSEGNAZIONE
Nella divisione ereditaria non si richiede necessariamente, in sede di formazione delle porzioni, una assoluta omogeneità delle stesse, ben potendo, nell'ambito di ciascuna categoria di beni immobili, mobili e crediti da dividere, taluni di essi essere assegnati per l'intero ad una quota ed altri, sempre per l'intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli, giacché il diritto dei condividenti ad una porzione in natura di ciascuna delle categorie di beni in comunione non consiste nella realizzazione di un frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti alla stessa categoria, ma nella proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre categorie degli immobili, mobili e crediti, dovendo evitarsi un eccessivo frazionamento dei cespiti in comunione che comporti pregiudizi al diritto preminente dei coeredi e dei condividenti in genere di ottenere in sede di divisione una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello della massa ereditaria, o comunque del complesso da dividere. Pertanto, nell'ipotesi in cui nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, il giudice del merito deve accertare se l'anzidetto diritto del condividente sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure attraverso l'assegnazione di interi immobili ad ogni condividente, salvo conguaglio.
Corte di Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17862 del 27/08/2020 (Rv. 659010 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0718, Cod_Civ_art_0720, Cod_Civ_art_0726, Cod_Civ_art_0727
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2020 …...
Divisione ereditaria - operazioni divisionali - assegnazione o attribuzione delle porzioni - Cass. n. 15764/2020Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - assegnazione o attribuzione delle porzioni - Divisione ereditaria - Comunioni riguardanti i medesimi beni e intercorrenti fra le stesse persone - Principio di autonomia delle comunioni - Applicabilità – Condizioni - divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - stima - formazione delle porzioni.
Il principio di autonomia delle comunioni derivanti da diverso titolo è applicabile anche quando esse riguardino i medesimi beni e intercorrano fra le stesse persone, dovendo anche in questo caso i diritti del singolo essere regolati nell'ambito di ciascuna massa, senza possibilità, salvo diverso accordo, di essere soddisfatti con l'attribuzione di beni facenti parte dell'altra massa.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 15764 del 23/07/2020 (Rv. 658287 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0469, Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_0726, Cod_Civ_art_0727, Cod_Civ_art_0729, Cod_Civ_art_0757
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Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - collazione ed imputazione - resa dei conti - oggetto – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17022 del 10/07/2017Collazione per imputazione - Assenza di beni della stessa natura di quelli che sono stati conferiti dagli eredi donatari - Prelevamento da parte degli eredi non donatari - Modalità – Fattispecie.
In tema di collazione per imputazione, la mancanza, nell’asse ereditario, di beni della stessa natura di quelli che sono stati conferiti dagli eredi donatari, non esclude il diritto al prelevamento da parte degli eredi non donatari, da effettuarsi solo per quanto possibile con oggetti della stessa natura e qualità di quelli non conferiti in natura. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, a seguito della collazione per imputazione di un immobile ad opera del coerede donatario ed in presenza di un compendio ereditario relitto composto da partecipazioni societarie, aveva attribuito, in favore del coerede non donatario, a titolo di prelevamenti ed in mancanza di beni nell'asse ereditario omogenei a quello conferito, un determinato numero di dette quote, sì da renderne, all'esito delle operazioni divisionali, la partecipazione societaria superiore a quella del coerede donatario).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17022 del 10/07/2017
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Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - stima - conguagli in denaro - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1656 del 23/01/2017Obbligo di pagamento del conguaglio - Possibilità di condizionare al suo adempimento l'efficacia della sentenza di divisione - Configurabilità - Esclusione – Conseguenze.
La sentenza che, nel disporre la divisione della comunione, pone a carico di uno dei condividenti l'obbligo di pagamento di un somma di denaro a titolo di conguaglio, persegue il mero effetto di perequazione del valore delle rispettive quote, nell'ambito dell'attuazione del diritto potestativo delle parti allo scioglimento della comunione. Ne consegue che l'adempimento di tale obbligo non costituisce condizione di efficacia della sentenza di divisione e può essere soltanto perseguito dagli altri condividenti con i normali mezzi di soddisfazione del credito, restando comunque ferma la statuizione di divisione dei beni.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1656 del 23/01/2017
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Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - pagamento dei debiti erri - ripartizione tra gli eredi - Crediti del "de cuius" – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24449 del 01/12/2015Titoli di credito emessi in suo favore - Frazionamento "pro quota" tra i coeredi - Esclusione - Comunione erria - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Legittimazione di ciascun coerede a insinuare al passivo fallimentare l'intero credito o la parte corrispondente alla quota erria - Credito portato da titoli obbligazionari - Irrilevanza.
I crediti del "de cuius", al pari dei titoli di credito emessi in suo favore, non si ripartiscono tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione erria, come stabilito anche dall'art. 727 c.c., che, nel prevedere la formazione delle porzioni con inclusione dei crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione. Ne deriva che ciascuno dei coeredi può agire singolarmente per insinuare al passivo fallimentare l'intero credito comune o la sola parte proporzionale alla quota erria, anche se il credito caduto in comunione è portato da titoli obbligazionari, non essendo precluso il loro rimborso parziale, né valendo per essi il principio di indivisibilità stabilito per le sole azioni dall'art. 2347 c.c.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24449 del 01/12/2015
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Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - pagamento dei debiti erri - ripartizione tra gli eredi - Crediti del "de cuius" – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15894 del 11/07/2014Frazionamento "pro quota" fra coeredi - Configurabilità - Esclusione - Comunione erria - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Giudizio di accertamento del credito errio - Litisconsorzio necessario tra gli eredi – Esclusione - Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - in genere.
I crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione erria in conformità all'art. 727 cod. civ., che, nel prevedere la formazione delle porzioni con inclusione dei crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché al successivo art. 757 cod. civ., in forza del quale i crediti ricadono nella comunione poiché il coerede vi succede al momento dell'apertura della successione, trovando tale soluzione conferma nell'art. 760, cod. civ., che, escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, presuppone necessariamente l'inclusione dei crediti nella comunione. Né, in contrario, può argomentarsi dagli artt. 1295 e 1314 dello stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il "de cuius" ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale. Ne deriva che ciascuno dei partecipanti alla comunione erria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota erria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15894 del 11/07/2014 …...
Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - assegnazione o attribuzione delle porzioni – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 407 del 10/01/2014Divisione di comunione erria con parità di quote - Richiesta di alcuni condividenti di assegnazione congiunta di una quota pari alla somma delle loro singole quote - Assegnazione con sorteggio - Esclusione - Attribuzione da parte del giudice - Necessità - Fondamento.
Nella divisione di comunione erria con parità di quote, qualora alcuni dei condividenti vogliano mantenere la comunione con riferimento alle quote loro spettanti, ottenendo l'assegnazione congiunta di una quota pari alla somma delle loro singole quote, deve ritenersi sussistere, ai sensi dell'art. 729 cod. civ., un'ipotesi di porzioni diseguali, con conseguente impossibilità di procedere all'assegnazione delle quote mediante sorteggio e necessità, quindi, di disporre l'attribuzione delle stesse da parte del giudice, atteso che l'alterazione dell'originaria uguaglianza delle quote errie, dovuta alla richiesta di alcuni coeredi di attribuzione di una porzione corrispondente ad una quota pari alla somma delle singole quote loro spettanti, determina un inevitabile riflesso sulle modalità di attuazione della divisione e giustifica la mancata adozione del criterio di estrazione a sorte.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 407 del 10/01/2014
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Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - pagamento dei debiti erri - ripartizione tra gli eredi - Equa riparazione – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Sentenza n. 995 del 24/01/2012Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - in genere - Credito del "de cuius" fatto valere nei giudizi di merito - Impugnazione da parte soltanto di alcuni eredi - Integrazione del contraddittorio con gli altri coeredi - Necessità - Esclusione - Fondamento.
In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, l'avvenuta proposizione del ricorso per cassazione da parte di alcuni soltanto dei soggetti che, in qualità di eredi, avevano agito in sede di merito, non comporta la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, i quali nel giudizio di impugnazione non assumono la veste di litisconsorti necessari. Invero, i crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione erria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 cod. civ. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta sia dal precedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, sia dall'art. 757, il quale, prevedendo che il coerede succede nel credito al momento dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione. Trova, pertanto, applicazione il principio generale, secondo cui ciascun soggetto partecipante alla comunione può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Sentenza n. 995 del 24/01/2012
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Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - diritto ai beni in natura – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 573 del 12/01/2011Criteri di divisione - Principio di omogeneità - Applicabilità - Limiti - Fondamento.
In tema di divisione erria, il principio di omogeneità indicato nell'art. 727 cod. civ., secondo il quale le porzioni di ciascuno dei condividenti devono essere formate in modo da avere beni mobili ed immobili o crediti di uguale natura o qualità, non è assoluto, ma indica soltanto un criterio di massima dal quale il giudice può discostarsi non solo nelle ipotesi espressamente previste dagli art. 720 e 722 cod. civ., ma anche quando la rigorosa applicazione del principio determinerebbe un pregiudizio del diritto dei condividenti a conseguire una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quella spettante singolarmente sulla massa, come potrebbe verificarsi in caso di diseguaglianza delle quote.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 573 del 12/01/2011
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Divisione - divisione giudiziale - operazioni - quote e lotti - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21319 del 15/10/2010Immobile comodamente divisibile - Attribuzione delle quote - Discrezionalità del giudice di merito - Sussistenza - Criteri - Interessi individuali delle parti relativi a beni estranei alla comunione - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.
In tema di scioglimento della comunione relativa ad un immobile comodamente divisibile, il giudice di merito gode di un'ampia discrezionalità nell'esercizio del potere di attribuzione delle porzioni ai condividenti, salvo l'obbligo di darne conto in motivazione; nell'esercizio di tale potere discrezionale, egli può considerare anche gli interessi individuali delle parti aventi ad oggetto beni estranei alla comunione - confrontandoli con gli altri interessi rilevanti nella specie - allo scopo di compiere la scelta più appropriata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale, assegnando ad uno dei condividenti un lotto corrispondente al valore della quota, ai sensi dell'art. 727 cod. civ., aveva respinto la richiesta dello stesso di vedersi assegnata, invece, la porzione di terreno confinante con un altro immobile di sua proprietà esclusiva, sicché la sentenza aveva in tal modo determinato l'interclusione di quest'ultimo fabbricato).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21319 del 15/10/2010
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Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - stima - conguagli in denaro – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7833 del 26/03/2008Conguaglio in denaro ai sensi dell'art. 728 cod. civ. - Determinazione - Domanda delle parti - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di divisione erria, la determinazione del conguaglio in denaro, ai sensi dell'articolo 728 cod. civ., a carico di colui cui viene attribuita la porzione in natura di maggior valore ed a favore del condividente al quale è attribuita la porzione di minor valore, prescinde dalle singole domande delle parti. Infatti, essa attiene alle concrete modalità di attuazione del progetto divisionale devolute alla competenza del giudice e la sentenza di scioglimento della comunione persegue il mero effetto di perequare il valore delle rispettive quote. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, pur rilevando il diritto al conguaglio di uno dei condividenti, non aveva quantificato il conguaglio stesso in difetto di apposita domanda).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7833 del 26/03/2008
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Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - pagamento dei debiti erri - ripartizione tra gli eredi – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 24657 del 28/11/2007Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - in genere - Crediti del "de cuius" - Frazionamento "pro quota" fra coeredi - Configurabilità - Esclusione - Comunione erria - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Giudizio di accertamento del credito errio - Litisconsorzio necessario tra gli eredi - Configurabilità - Esclusione.
I crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione erria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 cod. civ. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, il quale, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l'unico credito succede nel credito al momento dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata dall'art. 760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano inclusi nella comunione; né, in contrario, può argomentarsi dagli artt. 1295 e 1314 dello stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il "de cuius" ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale. Conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione erria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota erria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 24657 del 28/11/2007
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divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - pagamento dei debiti ereditari - ripartizione tra gli eredi - Crediti del "de cuius" - Frazionamento "pro quota" fra coeredi - Configurabilità - Esclusione - Comunione ereditaria - Configurabilitlitisconsorzio - necessario - in genere - Crediti del "de cuius" - Frazionamento "pro quota" fra coeredi - Configurabilità - Esclusione - Comunione ereditaria - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Giudizio di accertamento del credito ereditario - Litisconsorzio necessario tra gli eredi - Configurabilità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 24657 del 28/11/2007
I crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 cod. civ. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, il quale, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l'unico credito succede nel credito al momento dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata dall'art. 760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano inclusi nella comunione; né, in contrario, può argomentarsi dagli artt. 1295 e 1314 dello stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il "de cuius" ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale. Conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 24657 del 28/11/2007
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Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - pagamento dei debiti ereditari - ripartizione tra gli eredi – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 24657 del 28/11/2007Crediti del "de cuius" - Frazionamento "pro quota" fra coeredi - Configurabilità - Esclusione - Comunione ereditaria - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Giudizio di accertamento del credito ereditario - Litisconsorzio necessario tra gli eredi - Configurabilità - Esclusione.
I crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 cod. civ. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, il quale, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l'unico credito succede nel credito al momento dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata dall'art. 760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano inclusi nella comunione; né, in contrario, può argomentarsi dagli artt. 1295 e 1314 dello stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il "de cuius" ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale. Conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 24657 del 28/11/2007
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Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - assegnazione o attribuzione delle porzioni – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21085 del 09/10/2007Divisione di comunione erria con parità di quote - Richiesta dei condividenti di assegnazione congiunta di una quota pari alla somma delle loro singole quote - Assegnazione con sorteggio - Esclusione - Attribuzione da parte del giudice - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di divisione di comunione erria, con parità di quote, qualora alcuni dei condividenti vogliono mantenere la comunione con riferimento alla quota loro spettante, ottenendo l'assegnazione congiunta di una quota pari alla somma delle loro singole quote, deve ritenersi sussistere ai sensi dell'articolo 729 cod. civ. una ipotesi di porzioni diseguali con conseguente impossibilità di procedere alla assegnazione delle quote mediante sorteggio e la necessità, quindi, di disporre l'attribuzione delle quote stesse da parte del giudice; cioè in quanto l'alterazione della originaria uguaglianza delle quote errie, dovuta alla richiesta di alcuni coeredi di attribuzione di una porzione corrispondente ad una quota pari alla somma delle singole quote loro spettanti, determina un inevitabile riflesso sulle modalità di attuazione della divisione e giustifica la mancata adozione del criterio di estrazione a sorte. (Nella specie è stata ritenuta legittima la scelta di procedere alla attribuzione delle porzioni del patrimonio del defunto genitore, invece che ricorrere alla estrazione a sorte, perchè alcuni dei figli avevano manifestato la volontà di ammassarsi al fine di consentire a quella di loro che era invalida civile di continuare a vivere nella casa paterna, oggetto di quota indivisa dell'eredità).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21085 del 09/10/2007
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