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0728. Conguagli in danaro.

Art.728. Conguagli in danaro.

0 Codice civile

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Documenti collegati:

Comproprieta' indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - scioglimento - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 5920 del 05/03/2024 (Rv. 670492-01)
Giudizio di divisione - Presupposto - Appartenenza comune ai condividenti del bene da dividere - Acquisto del bene da parte di un terzo nel corso del giudizio - Possibilità di addivenire allo scioglimento della comunione - Esclusione. Il giudizio di divisione, in quanto volto ad accertare un diritto comune a tutte le parti in causa su determinati beni, presuppone l'appartenenza di quest'ultimi alla comunione; appartenenza che deve sussistere sino alla definizione della divisione, non potendosi addivenire all'apporzionamento di beni che abbiano perso il carattere della proprietà comune, per essere stati oggetto di acquisto da parte di un terzo nel corso del giudizio. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 5920 del 05/03/2024 (Rv. 670492-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_0728 …...
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 25123 del 23/08/2023 (Rv. 668923 - 01)
Formazione dello stato attivo dell'eredita' - immobili non divisibili - Assegnazione ad uno dei condividenti - Valore del "relictum" - Determinazione - Momento rilevante. Nella divisione ereditaria, ai fini dell'assegnazione di immobile non divisibile ad uno dei condividenti, ai sensi dell'art. 720 c.c., con attribuzione agli altri di somme di danaro a soddisfazione delle rispettive quote, il valore del "relictum" va determinato con riferimento all'epoca di apertura della successione al fine della quantificazione delle singole quote, ma deve essere considerato nell'entità economica al momento della decisione in ordine alla liquidazione delle quote in danaro, vertendosi in tema di tipico debito di valore, da commisurare all'entità economica attuale (ossia a quella esistente al momento dell'attribuzione), tenuto conto di tutti i fattori che la determinano, non esclusa la perdita del potere di acquisto della moneta. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 25123 del 23/08/2023 (Rv. 668923 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0718, Cod_Civ_art_0720, Cod_Civ_art_0728, Cod_Civ_art_0766 …...
Procedimenti speciali - scioglimento di comunioni - litisconsorzio Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 23511 del 02/08/2023 (Rv. 668714 - 01)
Giudizio di divisione - Litisconsorzio necessario tra tutti i comunisti - Giudizio di appello - Omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di un comunista - Nullità della sentenza - Oggetto del gravame limitato ai conguagli - Irrilevanza. Il giudizio di divisione deve svolgersi, ai sensi dell'art. 784 c.c., a pena di nullità, con la partecipazione di tutti i condividenti, la cui qualità di litisconsorti necessari permane in ogni stato e grado del processo, indipendentemente dall'attività e dal comportamento processuale di ciascuna parte, ed anche se oggetto del giudizio di impugnazione siano esclusivamente i conguagli. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 23511 del 02/08/2023 (Rv. 668714 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_784, Cod_Civ_art_0728, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_331 …...
Divisione - divisione giudiziale Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22530 del 26/07/2023 (Rv. 668565 - 01)
Operazioni - quote e lotti - stima dei beni - Immobili non comodamente divisibili - Adesione alla domanda di assegnazione - Proposizione tardiva della domanda - Irrilevanza - Fondamento. In tema di divisione ereditaria, ai fini dell'assegnazione del bene non comodamente divisibile è irrilevante, in presenza di accordo tra le parti, la tardività della domanda di assegnazione, in quanto l'adesione a quest'ultima risolve il problema dell'attribuzione del bene, restando salva la facoltà del giudice di merito di determinare il conguaglio dovuto in funzione riequilibratrice della posizione delle parti, mediante la perequazione delle quote, o dei relativi controvalori in denaro, rispettivamente assegnati. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22530 del 26/07/2023 (Rv. 668565 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0720, Cod_Civ_art_0728 …...
Cessione della quota del comunista debitore – Cass. n. 20706/2021
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - diritto ai beni in natura - Occupazione dell’immobile comune da parte di uno solo dei comproprietari - Diritto di credito degli altri - Sussistenza - Realizzazione del credito in natura sui beni ereditari - Ammissibilità - Conseguenze - Cessione della quota del comunista debitore - Revocatoria utilmente esperita dai creditori - Azionabilità del credito nel giudizio di divisione nei confronti dei cessionari - Conseguenze.   In relazione ai crediti sorti in dipendenza del rapporto di comunione (quale tipicamente il credito per il godimento esclusivo della cosa comune esercitato da uno solo dei comproprietari) poiché la legge (artt. 724 e 725 c.c.) consente ai compartecipi creditori il soddisfacimento del credito al momento della divisione, mediante prelevamenti in natura dai beni comuni, il comunista creditore, il quale abbia ottenuto la revoca per frode di un atto di disposizione della quota comune compiuto dal proprio debitore, può far valere il credito nel giudizio di divisione anche nei confronti dei cessionari, i quali debbono subire l'imputazione alla quota acquistata delle somme di cui era debitore il cedente in dipendenza del rapporto di comunione. Pertanto, il comunista che abbia vittoriosamente esperito l'azione revocatoria, al quale la cosa comune sia stata assegnata per intero in esito alla divisione, è tenuto a versare ai cessionari il conguaglio ridotto e commisurato alla minor quota spettante al cedente in conseguenza dell'imputazione del debito maturato per l'occupazione dell'immobile oggetto della stessa divisione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20706 del 20/07/2021 (Rv. 661965 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0724, Cod_Civ_art_0725, Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_0720, Cod_Civ_art_0726, Cod_Civ_art_0727, Cod_Civ_art_0728   Corte Cassazione 20706 2021 …...
Giudizio di divisione - Cass. n. 25078/2020
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - stima - conguagli in denaro - Giudizio di divisione - Previsione e quantificazione del conguaglio in denaro in motivazione - Omissione in dispositivo della corrispondente statuizione impositiva - Procedimento di correzione – Ammissibilità - provvedimenti del giudice civile - sentenza – correzione. L'omessa indicazione, nel dispositivo di una sentenza resa all'esito di un giudizio di divisione, della statuizione impositiva concernente il conguaglio in denaro in favore di una parte, già previsto e quantificato nella motivazione del provvedimento, non integra un'omissione di pronuncia, ma un'omissione materiale, emendabile con il procedimento di correzione di errore materiale, ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c.. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25078 del 09/11/2020 (Rv. 659704 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288, Cod_Civ_art_0728, Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_0718 corte cassazione 25078 2020 …...
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - stima - conguagli in denaro - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 5527 del 28/02/2020 (Rv. 657121 - 01)
Bene immobile non comodamente divisibile - Migliorie apportate allo stesso da uno dei condividenti - Riconduzione, per accessione, al bene da dividere - Conseguente valutazione ai fini della stima della massa, della determinazione delle quote e dei conguagli dovuti - Necessità. Nel giudizio di divisione ereditaria di un bene riscontrato non divisibile, le migliorie apportate da uno dei condividenti vengono a far parte dello stesso per il principio dell'accessione, con la conseguenza che di esse deve tenersi conto ai fini della stima del bene medesimo, nonché della determinazione delle quote e della liquidazione dei conguagli. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 5527 del 28/02/2020 (Rv. 657121 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_0720, Cod_Civ_art_0728, Cod_Civ_art_1150 DIVISIONE EREDITARIA OPERAZIONI DIVISIONALI STIMA CONGUAGLI IN DENARO   …...
Divisione - divisione giudiziale - operazioni - quote e lotti - stima dei beni - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2810 del 02/02/2017
Divisione – Spese occorrenti per la vetustà di alcune parti dell’immobile – Comprensione nella stima delle stesse – Necessità – Fondamento - Possibilità di porre dette spese a carico della massa - Insussistenza. In tema di divisione giudiziale, le spese occorrenti per sopperire alla vetustà degli elementi strutturali di alcuni dei beni da dividere vanno calcolate nella stima della porzione che li comprende, ai fini della tutela del diritto dei condividenti all'uguaglianza qualitativa delle distinte quote, e non poste a carico della massa, non trattandosi di spese necessarie allo svolgimento del giudizio nel comune interesse. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2810 del 02/02/2017   …...
Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - stima - conguagli in denaro - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1656 del 23/01/2017
Obbligo di pagamento del conguaglio - Possibilità di condizionare al suo adempimento l'efficacia della sentenza di divisione - Configurabilità - Esclusione – Conseguenze. La sentenza che, nel disporre la divisione della comunione, pone a carico di uno dei condividenti l'obbligo di pagamento di un somma di denaro a titolo di conguaglio, persegue il mero effetto di perequazione del valore delle rispettive quote, nell'ambito dell'attuazione del diritto potestativo delle parti allo scioglimento della comunione. Ne consegue che l'adempimento di tale obbligo non costituisce condizione di efficacia della sentenza di divisione e può essere soltanto perseguito dagli altri condividenti con i normali mezzi di soddisfazione del credito, restando comunque ferma la statuizione di divisione dei beni. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1656 del 23/01/2017   …...
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - applicazione dell'imposta - in genere - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 23043 del 11/11/2016
Sentenza di divisione della comunione - Previsione di un conguaglio in denaro - Imposta proporzionale e non in misura fissa - Fondamento. In tema d'imposta di registro, la sentenza che, nel disporre la divisione della comunione, pone a carico di uno dei condividenti l'obbligo di pagamento di un somma di denaro a titolo di conguaglio è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, atteso che l'adempimento di tale prestazione, con cui si persegue l'obiettivo di perequare il valore delle rispettive quote, non ne costituisce condizione di efficacia. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 23043 del 11/11/2016   …...
Divisione - divisione giudiziale - operazioni - quote e lotti - stima dei beni – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20457 del 11/10/2016
Natura e decorrenza degli interessi sulle somme dovute a titolo di conguaglio. In tema di divisione giudiziale, qualora al condividente sia assegnato un bene di valore superiore alla sua quota, gli interessi sul conguaglio dovuto agli altri comunisti, che sono di natura corrispettiva, decorrono soltanto dal provvedimento definitivo di scioglimento della comunione, la cui efficacia retroattiva - anche ove si attribuisca natura dichiarativa allo stesso - è limitata, ai sensi dell'art. 757 c.c., ai beni assegnati in proporzione del valore delle relative quote. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20457 del 11/10/2016   …...
Divisione - divisione giudiziale - operazioni - quote e lotti - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9845 del 15/06/2012
Immobile non comodamente divisibile - Condividente assegnatario - Obbligo di conguaglio - Debito di valore - Momento d'insorgenza - Dall'assegnazione dell'intero bene - Efficacia sul pagamento degli interessi corrispettivi - Sussistenza. In materia di divisione giudiziale, la somma dovuta a conguaglio dal condividente assegnatario a quello non assegnatario ha natura di debito di valore, che sorge, dopo lo scioglimento della comunione, all'atto dell'assegnazione a uno soltanto dell'intero bene non comodamente divisibile; da tale momento, quindi, sulla somma relativa sono dovuti gli interessi corrispettivi. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9845 del 15/06/2012   …...
Divisione - divisione giudiziale - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3933 del 29/02/2016
Passaggio in giudicato della sentenza di divisione - Conguagli - Inammissibilità. In tema di divisione giudiziale, una volta passata in giudicato la sentenza con la quale è stato disposto lo scioglimento della comunione e sono stati determinati i lotti, questi entrano da quel momento a far parte del patrimonio di ciascuno degli ex comunisti seppure, nel caso ne sia disposto il sorteggio, l'individuazione in concreto di costoro abbia luogo successivamente in concomitanza con tale adempimento di carattere puramente formale, sicché qualsiasi evento si verifichi nel frattempo a vantaggio o in danno dei beni costituenti ciascun singolo lotto, produce il relativo effetto nei confronti dell'ex comunista cui lo stesso verrà assegnato in sede di sorteggio, senza che tali accadimenti possano più influire sulla determinazione della composizione dei lotti e dar luogo ad ulteriori aggiustamenti o conguagli. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3933 del 29/02/2016   …...
Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - stima - conguagli in denaro – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8259 del 22/04/2015
Conguaglio in danaro in ipotesi di immobili non comodamente divisibili - Consenso dei condividenti - Necessità - Diversità dal conguaglio ex art. 728 cod. civ. - Fondamento. In tema di divisione erria, mentre il pagamento del conguaglio in danaro, di cui all'art. 728 cod. civ., è previsto per compensare l'ineguaglianza in natura delle quote e, dunque, prescinde dal consenso del coerede al quale sia imposto, il conguaglio stabilito dall'art. 720 cod. civ., in quanto destinato a facilitare la divisione di immobili non comodamente divisibili e tale, perciò, da alterare la proporzionale distribuzione dei beni tra i condividenti, impone, invece, il consenso degli stessi. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8259 del 22/04/2015   …...
Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - stima - conguagli in denaro – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 15288 del 03/07/2014
Rivalutazione - Officiosità - Fondamento - Limiti. In tema di divisione erria, la determinazione del conguaglio in denaro, ai sensi dell'art. 728 cod. civ., prescinde dalla domanda di parte, concernendo l'attuazione del progetto divisionale, che appartiene alla competenza del giudice. Ne consegue che il giudice deve procedere d'ufficio alla rivalutazione del conguaglio, qualora vi sia stata un'apprezzabile lievitazione del prezzo di mercato del bene, tale da alterare la funzione di riequilibrio propria del conguaglio, spettando alla parte un mero onere di allegazione, finalizzato a sollecitare l'esercizio del potere officioso del giudice. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 15288 del 03/07/2014   …...
Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - stima - conguagli in denaro – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12779 del 23/05/2013
Immobili non comodamente divisibili - Addebito dell'eccedenza ai sensi dell'art. 720 cod. civ. - Domanda delle parti - Necessità - Esclusione - Fondamento. In tema di divisione erria, in caso di immobile non comodamente divisibile, l'addebito dell'eccedenza, ai sensi dell'art. 720 cod. civ., a carico del condividente assegnatario dell'intero bene ed a favore di quello non assegnatario (o assegnatario di un bene di valore inferiore alla propria quota di partecipazione alla divisione), prescinde dalla domanda delle parti, in quanto attiene alle concrete modalità di attuazione del progetto divisionale devolute alla competenza del giudice, perseguendo la sentenza di scioglimento della comunione il mero effetto di perequare il valore delle rispettive quote. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12779 del 23/05/2013   …...
Divisione - divisione giudiziale - operazioni - quote e lotti - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11519 del 25/05/2011
Bene non comodamente divisibile - Assegnazione per l'intero al titolare della quota maggiore e possessore del bene errio - Conseguenze - Diritto al conguaglio a favore degli altri non assegnatarii - Ulteriore credito per interessi corrispettivi sul capitale oggetto di gestione pregressa - Spettanza - Domanda giudiziale autonoma - Necessità - Ambito - Giudizio di rendiconto della gestione - Fondamento. In tema di divisione giudiziale, qualora al condividente sia assegnato un bene di valore superiore alla sua quota (trattandosi di bene non comodamente divisibile, attribuito al titolare della quota maggiore ex art.720 cod. civ.) e, sin dall'apertura della successione, il citato assegnatario si trovava nel possesso dell'intero bene, avendone percepito i frutti, oltre al diritto al conguaglio dovuto agli altri condividenti (regolato nell'ambito del giudizio di divisione), sorge a favore di questi ultimi altresì il diritto alla corresponsione degli interessi, di natura corrispettiva, sul capitale oggetto di gestione pregressa, da determinarsi nel più complesso rapporto di debito e credito relativo ai frutti - eventualmente maturati e non percepiti - prodotti dai beni costituenti la comunione erria e di cui investire il giudice non già con la citata azione di divisione (che concerne il conguaglio sul capitale a tale titolo attribuito), bensì con autonoma, sia pure contestuale, azione di rendiconto, in considerazione della situazione esclusiva di godimento dei beni in comunione per il periodo precedente di indivisione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11519 del 25/05/2011   …...
Divisione - divisione giudiziale - operazioni - quote e lotti - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21319 del 15/10/2010
Immobile comodamente divisibile - Attribuzione delle quote - Discrezionalità del giudice di merito - Sussistenza - Criteri - Interessi individuali delle parti relativi a beni estranei alla comunione - Rilevanza - Limiti - Fattispecie. In tema di scioglimento della comunione relativa ad un immobile comodamente divisibile, il giudice di merito gode di un'ampia discrezionalità nell'esercizio del potere di attribuzione delle porzioni ai condividenti, salvo l'obbligo di darne conto in motivazione; nell'esercizio di tale potere discrezionale, egli può considerare anche gli interessi individuali delle parti aventi ad oggetto beni estranei alla comunione - confrontandoli con gli altri interessi rilevanti nella specie - allo scopo di compiere la scelta più appropriata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale, assegnando ad uno dei condividenti un lotto corrispondente al valore della quota, ai sensi dell'art. 727 cod. civ., aveva respinto la richiesta dello stesso di vedersi assegnata, invece, la porzione di terreno confinante con un altro immobile di sua proprietà esclusiva, sicché la sentenza aveva in tal modo determinato l'interclusione di quest'ultimo fabbricato). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21319 del 15/10/2010   …...
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA DIVISIBILITÀ – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10624 del 03/05/2010
Assegnazione ad uno dei condividenti - Stima e conguaglio in danaro - Natura di debito di valore - Rivalutazione anche d'ufficio - Ammissibilità - Condizioni - Onere di allegazione a carico della parte - Sussistenza - Fondamento. In tema di divisione giudiziale immobiliare, il debito da conguaglio che grava sul condividente assegnatario di un immobile non facilmente divisibile ha natura di debito di valore, da rivalutarsi, anche d'ufficio, se e nei limiti in cui l'eventuale svalutazione si sia tradotta in una lievitazione del prezzo di mercato del bene tale da comportare una chiara sproporzione nel valore delle quote di cui sono titolari i condividenti; l'esistenza di poteri officiosi del giudice, peraltro, non esclude che la parte sia comunque tenuta ad allegare l'avvenuta verificazione di tale evento, posto che la rivalutazione non può avvenire tramite criteri automatici. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10624 del 03/05/2010   …...
Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - stima - conguagli in denaro – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7833 del 26/03/2008
Conguaglio in denaro ai sensi dell'art. 728 cod. civ. - Determinazione - Domanda delle parti - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. In tema di divisione erria, la determinazione del conguaglio in denaro, ai sensi dell'articolo 728 cod. civ., a carico di colui cui viene attribuita la porzione in natura di maggior valore ed a favore del condividente al quale è attribuita la porzione di minor valore, prescinde dalle singole domande delle parti. Infatti, essa attiene alle concrete modalità di attuazione del progetto divisionale devolute alla competenza del giudice e la sentenza di scioglimento della comunione persegue il mero effetto di perequare il valore delle rispettive quote. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, pur rilevando il diritto al conguaglio di uno dei condividenti, non aveva quantificato il conguaglio stesso in difetto di apposita domanda). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7833 del 26/03/2008   …...
Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - immobili non divisibili - non comoda divisibilità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1245 del 29/01/2001
Attribuzione ad un condividente con obbligo di corresponsione di equivalente in danaro ad altro coerede - Debito di valore - Conseguenze - Obbligo di valutare il bene al momento della decisione - Sussistenza - Criterio utilizzabile - Maggiorazione, secondo gli indici ISTAT, del prezzo stimato dal consulente d'ufficio, con decorrenza dalla data dell'accertamento alla sentenza - Esclusione - Ragioni. In tema di divisione, il conguaglio che il condividente, a cui sia attribuito per intero l'immobile, deve corrispondere ad altro coerede, costituisce debito di valore, esprimendo l'equivalente economico della quota spettante di tale bene e pertanto va stabilito con riferimento al valore di questo al momento della decisione della causa di divisione. Tale valore non è però determinabile maggiorando automaticamente il prezzo del bene accertato dal consulente tecnico di ufficio nel corso del giudizio divisorio dell'indice di svalutazione monetaria, intervenuta tra la data dell' accertamento e quella della pronuncia della sentenza, in quanto spesso gli immobili si rivalutano con un ritmo più elevato, o comunque diverso, da quello di svalutazione della moneta secondo gli indici calcolati dall'ISTAT, sì che il riferimento a tale indice è inidoneo per una rivalutazione equa della somma dovuta a conguaglio. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1245 del 29/01/2001   …...
Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - stima - conguagli in denaro – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2159 del 27/02/1998
Interessi legali sulle somme - Decorrenza - Dalla domanda di divisione. Gli interessi legali sulla somma dovuta da un condividente all'altro a titolo di conguaglio (art. 728 cod. civ.) decorrono dalla data della domanda giudiziale di divisione, ancorché a tale momento il credito non è ancora ne' liquido ne' esigibile. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2159 del 27/02/1998   …...
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - stima - conguagli in denaro – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4499 del 15/05/1996
Compatibilità con il principio della divisione in natura. In tema di scioglimento di comunioni, il principio in base al quale la divisione deve avere luogo, di massima, in natura non esclude la possibilità del ricorso al correttivo del conguaglio in danaro previsto dall'art. 728 cod. civ.. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4499 del 15/05/1996   …...
Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa - scioglimento - divisione in natura – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2117 del 24/02/1995
Quote di valore ineguale - Conguaglio in denaro - Necessità - Comoda divisibilità - Configurabilità - Persistenza. In tema di divisione di cose comuni, il principio dell'art. 1114 cod. civ., per il quale la divisione ha luogo in natura se la cosa può essere comodamente divisa in porzioni corrispondenti alle quote dei partecipanti, non esclude la possibilità del ricorso al correttivo dei conguagli in denaro, previsto dall'art. 728 cod. civ.. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2117 del 24/02/1995   …...
Divisione - Divisione erria - Operazioni divisionali - Stima - Conguagli in danaro - Formazione delle porzioni - Beni erti – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3380 del 28/03/1991
Valore venale - Riferimento - Al tempo della divisione - Somme dovute per conguaglio - Debito di valore - Loro adeguamento - Per sopravvenuta svalutazione monetaria - Necessità. In tema di divisione erria, deve farsi riferimento per la formazione delle quote e la determinazione degli eventuali conguagli al valore venale dei beni relitti al momento della divisione. Tuttavia, poiché i conguagli dovuti da un condividente agli altri, rappresentando una parte di quota erria, costituiscono debiti di valore, le somme relative vanno adeguate alle sopravvenute mutazioni del potere di acquisto della moneta, sì che in concreto mediante la loro modificazione numerica ne resti inalterato l'effettivo valore da essi rappresentato. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3380 del 28/03/1991   …...
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2474 del 10/03/1987
Immobili non divisibili - non comoda divisibilità - stima - conguagli in denaro - more del procedimento - sopravvenuta svalutazione monetaria - rilevanza - condizioni - adeguamento dei conguagli - funzione.* Qualora un immobile non comodamente divisibile venga assegnato, in Sede di divisione giudiziale, ad uno dei condividenti. Ai sensi dell'art. 720 cod. civ. con attribuzione agli altri di somme di denaro corrispondenti al valore delle rispettive quote, il giudice d'appello, anche d'ufficio, può aggiornare l'ammontare di quelle somme in relazione al diminuito potere di acquisto della moneta, verificatosi nelle more del procedimento, se e nei limiti in cui tale svalutazione si sia tradotta in una nominale lievitazione del prezzo di mercato del bene. Detto aggiornamento, infatti, non comporta alcuna immutazione nella stima del bene e nella Determinazione dei conguagli in denaro, così come acquisite al processo, ma configura un adeguamento monetario di debiti di valore, necessario affinché la sopravvenuta svalutazione non alteri i termini sostanziali della divisione. ( V 320/82, mass n 418023; ( V 1913/80, mass n 405535; ( V 2574/73, mass n 366037; ( Conf 1529/85, mass n 439528; ( Conf 3173/79, mass n 399545; ( Conf 4738/77, mass n 388351).* Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2474 del 10/03/1987   …...
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - stima – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1529 del 21/02/1985
Conguagli in denaro - debito di valore - configurabilità - rivalutazione a seguito del diminuito valore della moneta - ammissibilità.* In tema di divisione giudiziale di un immobile, l'attribuzione di somme di denaro a titolo di conguaglio costituisce un debito di valore che il giudice, anche d'appello, deve rivalutare, pur in assenza di una istanza di parte, per aggiornarlo al diminuito potere di acquisto della moneta verificatosi nel corso del procedimento, se e nei limiti in cui tale svalutazione si sia tradotta in una normale lievitazione del prezzo di mercato del bene. Detto aggiornamento, infatti, non comporta alcuna immutazione nella stima del bene e nella Determinazione dei conguagli in denaro, così come acquisite al processo, ma configura un adeguamento monetario del debito di valore, necessario affinché la sopravvenuta svalutazione non alteri i termini sostanziali della divisione. ( V 1913/80, mass n 405535; ( V 2574/73, mass n 366037; ( Conf 3173/79, mass n 399545; ( Conf 4738/77, mass n 388351).* Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1529 del 21/02/1985   …...
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1804 del 16/03/1984
Immobili non divisibili - non comoda divisibilità - conguaglio in favore del condividente con porzione del bene di minore valore - adeguamento alla stregua della lievitazione del prezzo di mercato del bene - necessità.* In tema di divisione di beni non comodamente divisibili, il conguaglio riconosciuto ad uno dei condividenti esprime l'equivalente economico di una porzione del bene di maggiore valore attribuito all'altro condividente. Pertanto, tale conguaglio, costituendo un debito di valore, deve essere adeguato anche di ufficio ed in grado di appello, alla stregua della lievitazione del prezzo di mercato del bene, intervenuta successivamente alla stima presa a base per le operazioni divisionali. ( V 3173/79, mass n 399545; ( V 4738, mass n 388351; ( Conf 1913/80, mass n 405535).* Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1804 del 16/03/1984   …...
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 320 del 18/01/1982
Formazione dello stato attivo dell'eredità - immobili non divisibili - in genere - assegnazione ad uno dei condividenti - valore del relictum - determinazione - momento rilevante.* Nella divisione ereditaria, ai fini dell'assegnazione di immobile non divisibile ad uno dei condividenti, ai sensi dell'art. 720 cod. civ., con attribuzione agli altri di somme di danaro a soddisfazione delle rispettive quote, il valore del relictum va determinato con riferimento all'epoca di apertura della successione al fine della Determinazione delle singole quote, ma deve essere considerato nell'entità economica al momento della decisione in ordine alla liquidazione delle quote in danaro, vertendosi in tema di tipico debito di valore, da commisurare all'entità economica attuale (ossia a quella esistente al momento dell'attribuzione), tenuto conto di tutti i fattori che la determinano, non esclusa la perdita del potere di acquisto della moneta. ( V 1913/80, mass n 405535; ( V 3173/79, mass n 399545; ( V 4738/77, mass n 388351).* Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 320 del 18/01/1982   …...
Divisione - divisione ereditaria - fatta dal testatore – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 326 del 10/02/1970
Composizione delle singole quote - potere del testatore - limiti.* Avendo il testatore il potere che gli deriva dall'art 734 cod civ di dividere i suoi beni tra gli eredi nel modo che egli ritenga più opportuno al fine di prevenire tra loro le occasioni di liti, col solo limite del rispetto del diritto dei legittimari, e da ritenere che entro tale limite sia consentito al medesimo testatore di comporre e di integrare le singole quote concrete dell'asse ereditario includendo nell'una di esse più beni, immobili o mobili, che nell'altra, senza la osservanza delle norme di cui agli artt 728, 741 e 751 cod civ che sono stabilite in ipotesi di divisione, comportante la necessita di conguaglio in senso tecnico-giuridico e di operazioni preliminari alla divisione, assolutamente diversa dalla 'Divisio inter liberos' di cui al citato art 734 cod civ.* Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 326 del 10/02/1970   …...

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