Divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell’eredità - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14211 del 22/05/2024 (Rv. 671506-01)Collazione ed imputazione - resa dei conti - Riunione fittizia - Mera operazione contabile - Finalità - Determinazione dell’eventuale lesione della quota di riserva a favore del legittimario asse ereditario e della quota di riserva - Computo della donazione ricevuta da persona non rientrante tra i soggetti tenuti alla collazione ex art. 737 c.p.c. - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.
In tema di successione necessaria, la riunione fittizia, quale operazione meramente contabile di sommatoria tra attivo netto e donatum, cioè tra il valore dei beni relitti al tempo dell'apertura della successione, detratti i debiti, ed il valore dei beni donati, sempre al momento dell'apertura della successione, è finalizzata alla determinazione della quota disponibile e di quella di legittima, per accertare l'eventuale lesione della quota riservata al legittimario, dovendosi, quindi, computare tutte le donazioni, a prescindere da chi ne sia il beneficiario, ivi comprese la donazioni ricevute da soggetto non rientrante tra quelli tenuti alla collazione ex art. 737 c.c.; ne consegue che l'inammissibilità della domanda di riduzione proposta nei confronti del donatario non coerede dal legittimario, che non abbia accettato l'eredità con il beneficio, d'inventario è del tutto ininfluente ai fini della riunione fittizia.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14211 del 22/05/2024 (Rv. 671506-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0737, Cod_Civ_art_0750, Cod_Civ_art_0751, Cod_Civ_art_0555, Cod_Civ_art_0556, Cod_Civ_art_0564 …...
Successioni "mortis causa" - successione necessaria Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 31125 del 08/11/2023 (Rv. 669232 - 01)Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - in genere - Azione di riduzione - Accoglimento - Effetti - Comunione dei beni - Divisione - Stima dei beni - Momento rilevante - Individuazione.
L'accoglimento dell'azione di riduzione da parte del legittimario pretermesso determina una comunione tra il predetto e l'erede istituito nella quale la quota del primo è corrispondente al valore della quota di legittima non soddisfatta, determinata in proporzione al valore dell'intera massa, la cui stima va compiuta alla data di apertura della successione ovvero, qualora debba procedersi alla divisione, alla data di effettivo scioglimento della comunione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 31125 del 08/11/2023 (Rv. 669232 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0555, Cod_Civ_art_0556, Cod_Civ_art_0557 …...
Successioni "mortis causa" - successione necessaria Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 29821 del 27/10/2023 (Rv. 669306 - 01)Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - contratti in genere - simulazione (nozione) - prova - Successioni mortis causa - Patrimonio relitto insufficiente per il soddisfacimento dei diritti del legittimario - Azione di riduzione - Funzione integrativa del contenuto della quota spettantegli per legge - Conseguente concorso tra successione legittima e necessaria - Conseguenze - Azione di simulazione dell'atto di disposizione del de cuius - Applicabilità delle agevolazione probatorie ex art. 1417 c.c. - Sussistenza - Fondamento.
In caso di insufficienza del relictum a soddisfare i diritti dei legittimari, per avere il de cuius effettuato in vita donazioni eccedenti la quota disponibile, la riduzione delle stesse, pronunciata su istanza del legittimario, ha funzione integrativa del contenuto economico della quota ereditaria spettantegli ex lege, determinando il concorso della successione legittima con quella necessaria. Ne consegue che la domanda di accertamento della simulazione di atti dispositivi compiuti dal de cuius, avanzata dall'erede legittimario in riferimento alla quota di successione ab intestato, non implica che egli abbia fatto valere i diritti di erede, piuttosto che quelli di legittimario, allorché, dall'esame complessivo della domanda, risulti che l'accertamento era stato comunque richiesto per il recupero o la reintegrazione della quota di legittima lesa, sicché, in tali casi, non possono trovare applicazione le limitazioni probatorie previste per le parti originarie in materia di prova della simulazione, ponendosi l'erede in posizione antagonista a quella del de cuius e potendosi giovare, perciò, del regime più favorevole di cui all'art. 1417 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 29821 del 27/10/2023 (Rv. 669306 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0536, Cod_Civ_art_0556, Cod_Civ_art_0557, Cod_Civ_art_0564, Cod_Civ_art_1417 …...
Calcolo della quota di disponibile – Cass. n. 9813/2023Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredita' - collazione ed imputazione - resa dei conti - Calcolo della quota di disponibile - Parte convenuta in riduzione - Deduzione di donazione indiretta effettuata dal "de cuius" a favore della parte attrice non inclusa nella riunione fittizia - Domanda - Necessità - Esclusione - Eccezione - Sufficienza - Fondamento.
In tema di azione di riduzione, nel caso in cui la donazione effettuata dal "de cuuis" in favore della parte attrice, di cui il convenuto pretenda l'imputazione "ex se", sia una donazione indiretta della quale occorra accertare l'esistenza, non è necessario proporre la relativa domanda, ma è sufficiente la semplice eccezione, in quanto il "fatto" rimane comunque diretto a provocare il rigetto dell'altrui pretesa, in conformità alla finalità tipica dell'eccezione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 9813 del 13/04/2023 (Rv. 667634 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0556, Cod_Civ_art_0564, Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_167
Corte
Cassazione
9813
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Assorbimento della parte eccedente nella quota necessaria – Cass. n. 4008/2023Successioni "mortis causa" - successione necessaria - diritti riservati ai legittimari - misura della quota di riserva - coniuge - diritto di abitazione e di uso sui mobili - Successione necessaria - Diritti del coniuge sulla casa familiare - Valore - Superamento della disponibile con eccedenza entro la quota di riserva - Conseguenze - Assorbimento della parte eccedente nella quota necessaria - Conseguenze - Concorso tra coniuge e pluralità di figli - Entità della quota del coniuge - Pari alle metà dell'asse.
Secondo quanto dispone l'art. 540, comma 2, c.c. in tema di successione necessaria, qualora il valore dei diritti del coniuge sulla casa familiare superi la disponibile, ma l'eccedenza sia comunque contenuta nella legittima del coniuge, quest'ultimo, dopo avere prelevato tali diritti secondo la regola dei legati di specie, mantiene il diritto di avere in proprietà, nella qualità di legittimario, la parte della legittima non assorbita dai diritti sulla casa familiare. Pertanto, in caso di concorso del coniuge con più figli, la legittima complessiva del coniuge è pari alla metà dell'asse, comprensiva dei diritti sulla casa familiare, mentre l'altra metà spetta ai figli in parti uguali.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 4008 del 09/02/2023 (Rv. 666855 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0540, Cod_Civ_art_0556, Cod_Civ_art_0542
Corte
Cassazione
4008
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Riconoscimento dei diritti del coniuge superstite sulla casa familiare – Cass. n. 4008/2023Successioni "mortis causa" - successione necessaria - diritti riservati ai legittimari - misura della quota di riserva - coniuge - diritto di abitazione e di uso sui mobili - Successione necessaria - Quota riservata dei legittimari in concorso - Riconoscimento dei diritti del coniuge superstite sulla casa familiare - Inclusione degli stessi nella determinazione della quota riservata - Necessità - Ragioni.
In tema di successione necessaria, la determinazione della quota riservata che spetta a ciascuno dei legittimari in concorso deve considerare, in presenza dei relativi presupposti, i diritti del coniuge sulla casa familiare ex art. 540, comma 2, c.c., in quanto gli stessi, acquistati a titolo di legato, sono sottratti dal "relictum" ereditario e non anche dal patrimonio sul quale sono calcolate le quote riservate ai legittimari.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 4008 del 09/02/2023 (Rv. 666855 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0540, Cod_Civ_art_0556, Cod_Civ_art_0542
Corte
Cassazione
4008
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Riunione fittizia di tutte le donazioni effettuate – Cass. n. 14193/2022Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - effetti - riduzione del legato o della donazione d'immobile - divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell’eredità - collazione ed imputazione - resa dei conti - Calcolo della quota di disponibile - Riunione fittizia di tutte le donazioni effettuate - Necessità - Qualità del donatario - Irrilevanza.
Ai fini del calcolo della quota disponibile ai sensi dell'art. 556 c.c., sono sempre assoggettate a riunione fittizia tutte le donazioni, a chiunque fatte, indipendentemente dalla qualità di congiunto, erede o di estraneo del donatario.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 14193 del 05/05/2022 (Rv. 664627 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0555, Cod_Civ_art_0556, Cod_Civ_art_0559
Corte
Cassazione
14193
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Formazione dello stato attivo dell’eredità – Cass. n. 14193/2022Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - effetti - riduzione del legato o della donazione d'immobile - Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell’eredità - collazione ed imputazione - resa dei conti - Riunione fittizia - Necessità - Solo ai fini dell'azione di riduzione - Esclusione - Necessità anche ai fini della determinazione del valore della disponibile - Sussistenza.
La riunione fittizia, prevista dall'art. 556 c.c., non è legata solo all'esperimento dell'azione di riduzione, ma è operazione necessaria, nel concorso di eredi legittimari, ogni qual volta sia rilevante stabilire quale sia il valore della disponibile lasciata genericamente dal testatore ad uno di essi.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 14193 del 05/05/2022 (Rv. 664627 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0556, Cod_Civ_art_0555
Corte
Cassazione
14193
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Riduzione del legato o della donazione d'immobile – Cass. n. 14193/2022Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - effetti - riduzione del legato o della donazione d'immobile - divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredita' - collazione ed imputazione - resa dei conti - Dispensa dalla collazione - Conseguenze - Sottrazione del bene donato alla riunione fittizia - Esclusione.
La dispensa dalla collazione esonera il donatario dal conferimento, ma non importa l'esclusione del bene donato dalla riunione fittizia ai fini della determinazione della porzione disponibile.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 14193 del 05/05/2022 (Rv. 664627 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0724, Cod_Civ_art_0556
Corte
Cassazione
14193
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Mera operazione contabile sommatoria tra attivo netto e "donatum" – Cass. n. 8174/2022Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - in genere - Riunione fittizia - Mera operazione contabile - Finalità - Determinazione dell'eventuale lesione della quota di riserva a favore del legittimario - Inammissibilità dell'azione di riduzione contro un donatario non coerede da parte del legittimario che non abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario - Influenza sulla riunione fittizia - Esclusione - Fattispecie.
In tema di successione necessaria, la riunione fittizia, quale operazione meramente contabile di sommatoria tra attivo netto e "donatum", cioè tra il valore dei beni relitti al tempo dell'apertura della successione, detratti i debiti, ed il valore dei beni donati, sempre al momento dell'apertura della successione, è finalizzata alla determinazione della quota disponibile e di quella di legittima, per accertare l'eventuale lesione della quota riservata al legittimario; ne deriva che l'inammissibilità della domanda di riduzione proposta, nei confronti del donatario non coerede, dal legittimario che non abbia accettato l'eredità con il beneficio d'inventario è del tutto ininfluente ai fini della riunione fittizia. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso dalla riunione fittizia il valore di un bene donato ad un non coerede in ragione dell'inammissibilità della domanda di riduzione proposta nei suoi riguardi dal legittimario che aveva omesso di accettare l'eredità con il beneficio dell'inventario).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8174 del 14/03/2022 (Rv. 664236 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0556, Cod_Civ_art_0564, Cod_Civ_art_0747, Cod_Civ_art_0750, Cod_Civ_art_0751
Corte
Cassazione
8174
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Contributo di ricostruzione post- sismica – Cass. n. 2510/2022Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - effetti - restituzione degli immobili - Collazione - Contributo di ricostruzione post- sismica ex art. 3, d.l. n. 79 del 1968, conv. dalla l. n. 241 del 1968 - Correlazione col fabbricato da ricostruire - Conseguenze - Inclusione nel valore della "res donata" ai fini della stima - Necessità.
Il contributo di ricostruzione post-sismica ex art. 3 del d.l. n. 79 del 1968, convertito in legge n. 241 del 1968, si pone in rapporto di correlazione con la proprietà del fabbricato da ricostruire, sicché gli interventi di ricostruzione, ove eseguiti da parte del donatario avvalendosi dei contributi statali erogati a tal fine, vanno considerati come ricompresi nel valore della "res" donata, ai fini della stima del bene nell'ottica della collazione, nonché ai fini dell'azione di riduzione, atteso il rinvio alle norme dettate in tema di collazione dall'art. 556 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2510 del 27/01/2022 (Rv. 663816 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0556, Cod_Civ_art_0747, Cod_Civ_art_0748
Corte
Cassazione
2510
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Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari – Cass. n. 32804/2021Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - incompletezza - base imponibile - passivita' deducibili - dimostrazione dei debiti - Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - determinazione della porzione disponibile - riunione fittizia - Riunione fittizia ex art. 556 c.c. - Criteri - Attualità e certezza dei debiti - Necessità - Garanzia fideiussoria prestata dal "de cuius" - Deducibilità - Condizioni.
Nella formazione della massa per la individuazione della porzione disponibile, ex art. 556 c.c., analogamente a quanto accade per la determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione, si detrae dal valore dei beni relitti solo quello dei debiti del defunto aventi esistenza attuale e certa, fatta salva la reintegrazione della legittima, previa rettifica del calcolo allorché il debito venga ad esistenza in un momento successivo; ne consegue che il debito derivante dalla fideiussione prestata dal "de cuius" è detraibile se e nella misura in cui sia dimostrata l'insolvibilità del debitore garantito o l'impossibilità di esercitare l'azione di regresso.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 32804 del 09/11/2021 (Rv. 662749 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0556, Cod_Civ_art_1936, Cod_Civ_art_1950, Cod_Civ_art_2740
Corte
Cassazione
32804
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Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione – Cass. n. 18199/2020Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) -Onere di allegazione a carico dell'attore - Indicazione, in termini numerici, del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia - Esclusione.
Nel caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario, ancorché abbia l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, può, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 18199 del 02/09/2020 (Rv. 659096 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0553, Cod_Civ_art_0556, Cod_Civ_art_0564, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2729
CORTE
CASSAZIONE
18199
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Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione - Cass. n. 17926/2020 Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - condizioni - Presupposti - Ricostruzione dell'intero patrimonio del "de cuius" ed imputazione alla quota del legittimario di quanto ricevuto dal defunto - Conseguenze in tema di onere di allegazione.
SUCCESSIONI
MORTIS CAUSA
LEGITTIMARI
RIDUZIONE
La ricostruzione dell'intero patrimonio del defunto, mediante la riunione fittizia di ciò che é stato donato in vita a ciò che é rimasto al momento della morte, e l'imputazione della quota del legittimario di quanto egli ha ricevuto dal defunto, costituiscono i necessari antecedenti dell'azione di riduzione; ne consegue che le richieste volte all'esatta ricostruzione sia del "relictum", sia del "donatum", mediante l'inserimento di altri beni, non costituiscono domande, ma deduzioni che attengono ai presupposti dell'azione di riduzione e, come tali, da ritenere implicitamente contenute nella domanda introduttiva.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 17926 del 27/08/2020 (Rv. 658943 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0553, Cod_Civ_art_0556
corte
cassazione
17926
2020 …...
Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - Cass. n. 17926/2020 Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - Onere di allegazione a carico del legittimario leso - Contenuto - Specificazione dell'entità monetaria della lesione - Esclusione.
SUCCESSIONI
MORTIS CAUSA
LEGITTIMARI
RIDUZIONE
La sussistenza di oneri di deduzione a carico del legittimario che agisce in riduzione non implica la necessità di precisare nella domanda l’entità monetaria della lesione, occorrendo, piuttosto, che la richiesta di riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni sia giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 17926 del 27/08/2020 (Rv. 658943 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0553, Cod_Civ_art_0556, Cod_Civ_art_2697
corte
cassazione
17926
2020 …...
Successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - Cass. n. 16535/2020Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - Integrale esaurimento del patrimonio del "de cuius" mediante donazioni in vita - Onere di allegazione e probatorio a carico del legittimario leso - Contenuto.
SUCCESSIONI
MORTIS CAUSA
AZIONE DI RIDUZIONE
Il principio secondo cui il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, e in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva, non può essere applicato qualora il "de cuius" abbia integralmente esaurito in vita il suo patrimonio con donazioni. In questo caso, infatti, il legittimario non ha altra via, per reintegrare la quota riservata, se non quella di agire in riduzione contro i donatari, essendo quindi la compiuta denuncia della lesione già implicita nella deduzione della manifesta insufficienza del "relictum".
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 16535 del 31/07/2020 (Rv. 658294 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0553, Cod_Civ_art_0556, Cod_Civ_art_2697
corte
cassazione
16535
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Successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - Cass. n. 15706/2020Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - Azione di riduzione - Carattere individuale - Sussistenza - Litisconsorzio necessario - Esclusione.
L'azione di riduzione non spetta collettivamente ai legittimari, ma ha carattere individuale e compete in via autonoma al singolo erede che ritenga lesa la sua quota individuale di legittima. L'accertamento della lesione e della sua entità non deve farsi con riferimento alla quota complessiva riservata a favore di tutti i legittimari, ma solo riguardo alla quota di coloro che abbiano proposto la domanda. Il giudizio non assume, quindi, carattere inscindibile neppure nell'ipotesi in cui la domanda sia rivolta verso più eredi, che non assumono la qualità di litisconsorti necessari.
Corte di Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15706 del 23/07/2020 (Rv. 658786 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0536, Cod_Civ_art_0553, Cod_Civ_art_0554, Cod_Civ_art_0555, Cod_Civ_art_0556, Cod_Proc_Civ_art_102
corte
cassazione
15706
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Ricostruzione del "relictum" e "del donatum" Impugnazioni civili - appello - domande - nuove - in genere - ricostruzione del "relictum" e "del donatum" - nuove indicazioni di beni, liberalità o pesi effettuate in appello – inammissibilità - limiti - utilizzabilità anche d'ufficio di elementi già acquisiti agli atti - impugnazioni civili - appello - prove – nuove. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28272 del 06/11/2018
>>> Nel giudizio di riduzione per lesione della legittima, come anche in quello di divisione, è esclusa la possibilità di allegare ovvero provare, per la prima volta in appello, l'esistenza di altri beni idonei ad incidere sulla determinazione del "relictum" e, conseguentemente, dell'effettiva entità della lesione, dovendo il potere di specificazione della domanda manifestarsi nel rispetto delle preclusioni previste dal codice di rito. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha chiarito che, in appello, le richieste di ricostruzione del "relictum" e del "donatum" mediante l'inserimento di beni e liberalità o l'indicazione di pesi o debiti del "de cuius" sono ammissibili nei limiti consentiti dagli elementi tempestivamente acquisiti con l'osservanza delle summenzionate preclusioni, trattandosi di operazioni alle quali il giudice è tenuto d'ufficio).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28272 del 06/11/2018
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impugnazioni civili - appello - domande - nuove - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 26741 del 13/11/2017Ricostruzione del "relictum" e "del donatum" - Nuove indicazioni di beni, liberalità o pesi effettuate in appello - successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) -
Nel giudizio di reintegrazione della quota di riserva, non costituiscono domande nuove e sono conseguentemente ammissibili anche se formulate per la prima volta in appello, le richieste volte all'esatta ricostruzione sia del "relictum" che del "donatum", mediante l'inserimento di beni, liberalità o l'indicazione di pesi o debiti del "de cuius", trattandosi di operazioni connaturali al giudizio medesimo cui il giudice è tenuto d'ufficio ed alle quali può darsi corso, nei limiti in cui gli elementi acquisiti le consentono, indipendentemente dalla formale proposizione di domande riconvenzionali in tal senso da parte del convenuto.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 26741 del 13/11/2017
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successioni "mortis causa" - successione necessaria - diritti riservati ai legittimari - misura della quota di riserva - coniuge - diritto di abitazione e di uso sui mobili Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 9651 del 19/04/2013 Incidenza quantitativa sulla determinazione dell'asse relitto - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 9651 del 19/04/2013
In tema di successione necessaria, i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, riservati al coniuge ai sensi dell'art. 540, secondo comma, cod. civ., si sommano alla quota spettante a questo in proprietà, e gravano in primo luogo sulla porzione disponibile, determinata, a norma dell'art. 556 cod. civ., considerando il valore del "relictum" (e del "donatum", se vi sia stato) comprensivo del valore capitale della casa familiare in piena proprietà, mentre, in caso di incapienza della disponibile, comportano la proporzionale riduzione della quota di riserva del medesimo coniuge, nonché, ove pure questa risulti insufficiente, delle quote riservate ai figli o agli altri legittimari. (Nella specie, alla luce dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale, allo scopo di determinare la legittima riservata ai figli del "de cuius", aveva calcolato la consistenza dell'asse ereditario dopo aver preliminarmente detratto il valore dei diritti di abitazione e di uso spettanti al coniuge).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 9651 del 19/04/2013
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Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12919 del 24/07/2012Lesione della quota di legittima - Nozione - Determinazione del valore della massa erria e della porzione disponibile - Accertamento - Necessità - Criteri di calcolo del "relictum" e del "donatum".
In tema di successione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa erria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione; quindi, alla detrazione dal "relictum" dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data; e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del "relictum" al netto ed il valore del "donatum" ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12919 del 24/07/2012 …...
Contratti in genere - simulazione - prova - testimoniale – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4024 del 21/04/1998Erede - Divisione, previa collazione di donazioni, anche dissimulate - Agevolazioni probatorie - Esclusione (art. 1417 cod. civ.)- Ragioni - Subentro al "de cuius" - Riduzione - Qualità di terzo dell'erede - Sussistenza.
Dall'esercizio dell'azione di simulazione da parte dell'erede per l'accertamento di dedotte dissimulate donazioni non deriva necessariamente che egli è terzo, al fine dei limiti alla prova testimoniale stabiliti dall'art. 1417 cod. civ., perché, se egli agisce per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni - anche dissimulate - per ricostituire il patrimonio errio e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi, subentra nella posizione del "de cuius"; è invece terzo se agisce in riduzione, per pretesa lesione di legittima, perché la riserva è un suo diritto personale, riconosciutogli dalla legge, e perciò può provare la simulazione con ogni mezzo.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4024 del 21/04/1998
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Successioni "mortis causa" - Successione necessaria - Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11873 del 01/12/1993Azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - Determinazione della porzione disponibile - Riunione fittizia - Lesione di legittima - Accertamento - Criteri.
Per accertare la lesione di legittima è necessario determinare il valore della massa erria e, quello, quindi, della quota disponibile e della quota di legittima, che della massa erria costituiscono una frazione, procedendo, anzitutto, alla formazione della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione, alla detrazione dal "relictum" dei debiti da valutare con riferimento alla stessa data, alla riunione fittizia (cioè, con operazione meramente contabile) tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ., rispettivamente relativi ai beni immobili ed ai beni mobili) e con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.), calcolando, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma del valore del "relictum" al netto e del valore del "donatum" ed imputando, infine, le liberalità fatte al legittimario con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11873 del 01/12/1993
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Successioni "mortis causa" - Successione necessaria - Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11873 del 01/12/1993Azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - Determinazione della porzione disponibile - Riunione fittizia - Lesione di legittima - Accertamento - Criteri.
Per accertare la lesione di legittima è necessario determinare il valore della massa erria e, quello, quindi, della quota disponibile e della quota di legittima, che della massa erria costituiscono una frazione, procedendo, anzitutto, alla formazione della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione, alla detrazione dal "relictum" dei debiti da valutare con riferimento alla stessa data, alla riunione fittizia (cioè, con operazione meramente contabile) tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ., rispettivamente relativi ai beni immobili ed ai beni mobili) e con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.), calcolando, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma del valore del "relictum" al netto e del valore del "donatum" ed imputando, infine, le liberalità fatte al legittimario con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11873 del 01/12/1993
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Successioni "mortis causa" - Successione necessaria - Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11873 del 01/12/1993Azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - Determinazione della porzione disponibile - Riunione fittizia - Lesione di legittima - Accertamento - Criteri.
Per accertare la lesione di legittima è necessario determinare il valore della massa erria e, quello, quindi, della quota disponibile e della quota di legittima, che della massa erria costituiscono una frazione, procedendo, anzitutto, alla formazione della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione, alla detrazione dal "relictum" dei debiti da valutare con riferimento alla stessa data, alla riunione fittizia (cioè, con operazione meramente contabile) tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ., rispettivamente relativi ai beni immobili ed ai beni mobili) e con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.), calcolando, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma del valore del "relictum" al netto e del valore del "donatum" ed imputando, infine, le liberalità fatte al legittimario con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11873 del 01/12/1993
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Successioni "mortis causa" - Successione necessaria - Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11873 del 01/12/1993Azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - Determinazione della porzione disponibile - Riunione fittizia - Lesione di legittima - Accertamento - Criteri.
Per accertare la lesione di legittima è necessario determinare il valore della massa erria e, quello, quindi, della quota disponibile e della quota di legittima, che della massa erria costituiscono una frazione, procedendo, anzitutto, alla formazione della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione, alla detrazione dal "relictum" dei debiti da valutare con riferimento alla stessa data, alla riunione fittizia (cioè, con operazione meramente contabile) tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ., rispettivamente relativi ai beni immobili ed ai beni mobili) e con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.), calcolando, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma del valore del "relictum" al netto e del valore del "donatum" ed imputando, infine, le liberalità fatte al legittimario con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11873 del 01/12/1993
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Successione mortis causa - Successione necessaria - Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - Azione di riduzione (lesione della quota di riserva) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 649 del 23/01/1991Determinazione della porzione disponibile. In genere - Determinazione della quota di riserva - Valore dei beni relitti o donati - Valutazione con riferimento al momento della apertura della successione - Valore di un fondo agricolo con annessi fabbricati rurali - Valutazione - Mutamenti della destinazione sopravvenuti al momento dell'apertura della successione - Irrilevanza.
In tema di reintegrazione degli eredi legittimari, per determinare, nel patrimonio errio, la quota disponibile e quella di riserva, il valore dei beni relitti o donati deve valutarsi in riferimento al momento dell'apertura della successione, e, pertanto, ove si tratti, di fondo agricolo con annessi fabbricati rurali, prescindendo da sopravvenuti mutamenti della loro destinazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 649 del 23/01/1991
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Divisione - Divisione erria - Operazioni divisionali - Formazione dello stato attivo dell'eredità - Collazione ed imputazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 649 del 23/01/1991Collazione d'immobili - Miglioramenti, spese, deterioramenti. Affrancazione del fondo enfiteutico - Detrazione del valore dell'immobile - Onere probatorio del donatario.
In tema di collazione erria, fra i miglioramenti apportati all'immobile dal donatario, che, a norma dell'art. 748 cod. civ., debbono essere detratti dal valore dell'immobile (sicché di essi non può tenersi conto nella riunione fittizia), deve ritenersi compresa l'affrancazione del fondo enfiteutico, sempreché il donatario provi (eventualmente anche a mezzo di presunzioni) di avervi provveduto a propria cura e spese.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 649 del 23/01/1991
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Successione mortis causa - Successione necessaria - Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - Azione di riduzione (lesione della quota di riserva) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 649 del 23/01/1991Determinazione della porzione disponibile - In genere - Determinazione della quota di riserva - Valore dei beni relitti o donati - Valutazione con riferimento al momento della apertura della successione - Valore di un fondo agricolo con annessi fabbricati rurali - Valutazione - Mutamenti della destinazione sopravvenuti al momento dell'apertura della successione - Irrilevanza.
In tema di reintegrazione degli eredi legittimari, per determinare, nel patrimonio errio, la quota disponibile e quella di riserva, il valore dei beni relitti o donati deve valutarsi in riferimento al momento dell'apertura della successione, e, pertanto, ove si tratti, di fondo agricolo con annessi fabbricati rurali, prescindendo da sopravvenuti mutamenti della loro destinazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 649 del 23/01/1991
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Successione mortis causa - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6011 del 22/11/1984Azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - determinazione della porzione disponibile - effetti - determinazione del valore dell'asse ereditario - determinazione dell'entità della lesione - riferimento al tempo dell'apertura della successione - integrazione pecuniaria della quota di riserva - valore del bene spettante.*
In tema di riunione fittizia e d'imputazione alla quota del legittimario, il quale abbia proposto domanda di riduzione (artt. 556 e 564 cod. civ.), la consistenza oggettiva dei beni donati in vita dal "de cuius" deve essere determinata con riferimento al momento della donazione, mentre la valutazione economica dei beni medesimi va fatta sulla base del potere d'acquisto della moneta, al momento dell'apertura della successione, tenendo conto di tutte le potenzialità economiche dei beni stessi. ( V 2452/76, mass n 381236; ( V 468/76, mass n 379121; ( V 2621/74, mass n 371076).*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6011 del 22/11/1984
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Successioni mortis causa - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) – Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 78 del 29/01/1983Condizioni - imputazione "ex se" - determinazione della porzione disponibile - riunione fittizia - donazioni - di somme di denaro - riunione fittizia al "relictum" - imputazione "ex se" - collazione - disciplina ex artt. 556, 564 e 751 cod. Civ. - questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 3 cost. - non manifesta infondatezza.*
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - collazione ed imputazione - collazione di denaro.*
168187 425565*
In tema di successioni, e con riguardo agli artt. 556 e 564 secondo comma cod. civ., nella parte in cui richiamano l'art. 751 cod. civ., nonché allo stesso art. 751 cod. civ., secondo i quali, per le donazioni di somme di denaro effettuate dal "de cuius", la riunione fittizia al "relictum", la imputazione "ex se" e la collazione devono essere compiute in base al valore nominale delle somme medesime, non è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, tenuto conto che i suddetti istituti si ricollegano ad una configurazione di quelle donazioni come anticipazioni della successione, ove il denaro viene in considerazione non come mezzo di pagamento, ma come valore accumulato, non separabile dal suo potere di acquisto, sicché l'estensione alle relative operazioni del principio nominalistico, proprio dei rapporti obbligatori pecuniari, potrebbe non assicurare l'esigenza della uguaglianza di trattamento dei successori nei suoi confronti si applicano gli istituti medesimi, secondo criteri di razionalità conformi all'indicato precetto costituzionale.*
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 78 del 29/01/1983
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Contratti in genere - simulazione - prova - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4635 del 08/08/1979Atto compiuto dal de cuius in violazione del diritto alla quota del legittimario - limiti di prova - inesistenza - accertamento della simulazione - efficacia per il legittimario anche nella qualità di successore a titolo universale - estensione.*
Successioni mortis causa - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - in genere.*
Ai fini dell'accertamento della simulazione di Atti compiuti dal de cuius, il legittimario ha veste di terzo, e può quindi avvalersi della prova testimoniale senza limiti, solo quando agisca per la reintegrazione della quota a lui riservata, mentre soggiace alle limitazioni probatorie imposte agli eredi quando la sua Azione tenda anche al conseguimento della disponibile. Tuttavia siffatto esonero dalle limitazioni probatorie a favore del legittimario che agisca per il recupero e la reintegrazione della legittima non può ritenersi contemporaneamente concesso e non concesso in parte nel caso in cui l'impugnazione dell'atto sia destinata a riflettersi non soltanto sulla Determinazione della quota di riserva, ma anche sulla riacquisizione del bene, oggetto del negozio simulato, al patrimonio ereditario, in modo che il legittimario venga ad avvantaggiarsene sia in tale sua qualità sia in quella di successore a titolo universale: in tal caso, pertanto, il legittimario e esonerato in modo completo dalle limitazioni probatorie in tema di simulazione, non potendosi applicare, rispetto ad un unico atto che si assume assolutamente simulato, per una parte una regola probatoria, e per l'altra parte una regola diversa. ( Conf 1244/77, mass n 384932).*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4635 del 08/08/1979
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Contratti in genere - simulazione - prova - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1244 del 02/04/1977Impugnazione per simulazione di un atto compiuto dal de cuius in violazione del diritto alla quota del legittimario - limiti di prova - inesistenza - accertamento della simulazione - efficacia - estensione.*
Successioni mortis causa - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - in genere.*
Il legittimario che impugni per simulazione un atto compiuto dal de cuius, perchè lesivo della sua quota di legittima, svincolato, per la sua veste di terzo, dai limiti della prova imposti alle parti, ha diritto di giovarsi di tutti gli effetti eventualmente derivanti dall'accertamento della simulazione, anche per i suoi diritti di erede, senza che la relativa domanda possa far risorgere per lui i predetti limiti alla prova della simulazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1244 del 02/04/1977
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