Successione necessaria - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 10456 del 22/04/2025 (Rv. 674748-01)Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - Azione di riduzione - Onere probatorio del legittimario - Contenuto - Indicazione dell'onere cronologico degli atti di disposizione - Necessità.
Il legittimario che intende proporre l'azione di riduzione ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia, o meno, avvenuta, ed in quale misura, la lesione della sua quota di riserva, potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione; in particolare, in relazione al principio sancito dagli artt 555 e 559 c..c., egli ha l'onere di indicare, oltre al valore, l'ordine cronologico in cui sono stati posti in essere i vari atti di disposizione, non potendo l'azione di riduzione essere sperimentata rispetto alle donazioni se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento e cominciando, comunque, dall'ultima e risalendo via via alle anteriori.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 10456 del 22/04/2025 (Rv. 674748-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0553, Cod_Civ_art_0554, Cod_Civ_art_0555, Cod_Civ_art_0558, Cod_Civ_art_0559, Cod_Civ_art_2697 …...
Divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell’eredità - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14211 del 22/05/2024 (Rv. 671506-01)Collazione ed imputazione - resa dei conti - Riunione fittizia - Mera operazione contabile - Finalità - Determinazione dell’eventuale lesione della quota di riserva a favore del legittimario asse ereditario e della quota di riserva - Computo della donazione ricevuta da persona non rientrante tra i soggetti tenuti alla collazione ex art. 737 c.p.c. - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.
In tema di successione necessaria, la riunione fittizia, quale operazione meramente contabile di sommatoria tra attivo netto e donatum, cioè tra il valore dei beni relitti al tempo dell'apertura della successione, detratti i debiti, ed il valore dei beni donati, sempre al momento dell'apertura della successione, è finalizzata alla determinazione della quota disponibile e di quella di legittima, per accertare l'eventuale lesione della quota riservata al legittimario, dovendosi, quindi, computare tutte le donazioni, a prescindere da chi ne sia il beneficiario, ivi comprese la donazioni ricevute da soggetto non rientrante tra quelli tenuti alla collazione ex art. 737 c.c.; ne consegue che l'inammissibilità della domanda di riduzione proposta nei confronti del donatario non coerede dal legittimario, che non abbia accettato l'eredità con il beneficio, d'inventario è del tutto ininfluente ai fini della riunione fittizia.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14211 del 22/05/2024 (Rv. 671506-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0737, Cod_Civ_art_0750, Cod_Civ_art_0751, Cod_Civ_art_0555, Cod_Civ_art_0556, Cod_Civ_art_0564 …...
Successioni "mortis causa" - successione necessaria Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 33011 del 28/11/2023 (Rv. 669448 - 01)Diritti riservati ai legittimari - lascito eccedente la porzione disponibile (cautela sociniana) - Legato di usufrutto di parte eccedente la disponibile - Tutela del legittimario - Azione di riduzione - Esclusione - Art. 550 c.c. - Applicabilità Differenze.
In caso di legato di usufrutto eccedente la porzione disponibile, ove il legittimario non intenda assecondare la volontà del de cuius, è da escludersi che la sua tutela si identifichi con l'azione di riduzione, estrinsecandosi piuttosto nel diritto potestativo di abbandono della disponibile ex art. 550 c.c. che, facendogli conseguire la sola legittima in piena proprietà, differisce dall'azione di riduzione in quanto impedisce il verificarsi di una lesione qualitativa della quota di riserva.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 33011 del 28/11/2023 (Rv. 669448 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0549, Cod_Civ_art_0550, Cod_Civ_art_0554, Cod_Civ_art_0555 …...
Successioni "mortis causa" - successione necessaria Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 31125 del 08/11/2023 (Rv. 669232 - 01)Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - in genere - Azione di riduzione - Accoglimento - Effetti - Comunione dei beni - Divisione - Stima dei beni - Momento rilevante - Individuazione.
L'accoglimento dell'azione di riduzione da parte del legittimario pretermesso determina una comunione tra il predetto e l'erede istituito nella quale la quota del primo è corrispondente al valore della quota di legittima non soddisfatta, determinata in proporzione al valore dell'intera massa, la cui stima va compiuta alla data di apertura della successione ovvero, qualora debba procedersi alla divisione, alla data di effettivo scioglimento della comunione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 31125 del 08/11/2023 (Rv. 669232 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0555, Cod_Civ_art_0556, Cod_Civ_art_0557 …...
Azione di riduzione di una donazione immobiliare – Cass. n. 35461/2022Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - oggetto - donazione - Legittimario - Reintegrazione della quota di riserva - Azione di riduzione di una donazione immobiliare - Effetti restitutori - Donazione indiretta - Riduzione per equivalente - Eccezione - Fondamento.
In tema di tutela del legittimario, ai fini della reintegrazione della quota di riserva, qualora il donatario beneficiario della disposizione lesiva abbia alienato l'immobile donatogli, il legittimario, se ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 563 c.c., può chiederne la restituzione anche ai successivi acquirenti che sono, invece, al riparo da ogni pretesa restitutoria del legittimario nella diversa ipotesi di riduzione di una donazione indiretta; infatti, in tale ultima ipotesi, poiché l'azione di riduzione non mette in discussione la titolarità del bene, il valore dell'investimento finanziato con la donazione indiretta dev'essere ottenuto dal legittimario leso con le modalità tipiche del diritto di credito.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 35461 del 02/12/2022 (Rv. 666331 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0555, Cod_Civ_art_0561, Cod_Civ_art_0563, Cod_Civ_art_0809
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35461
2022 …...
Modalità di riduzione delle donazioni – Cass. n. 35461/2022Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - oggetto - donazione - Legittimario - Reintegrazione della quota di riserva - Azione di riduzione - Modalità di riduzione delle donazioni - Dalla più recente alla più vecchia - Inderogabilità - Scelta del legittimario di ridurre una donazione anteriore senza previamente aggredire quella posteriore - Limiti - Onere del legittimario (e del giudice) di scomputare dal valore della riduzione richiesta il valore della riduzione che il legittimario avrebbe potuto chiedere al donatario posteriore - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
In tema di tutela dei diritti del legittimario, le donazioni che il "de cuius" abbia fatto in vita, qualora debbano essere oggetto di riduzione ai fini della reintegrazione della quota di riserva, si riducono a cominciare dall'ultima e risalendo via via alle anteriori. Tale ordine è tassativo ed inderogabile, cosicché non è consentito al legittimario di far ricadere il peso della riduzione in modo difforme da quanto disposto dagli artt. 555, 558 e 559 c.c. e, pertanto, la scelta del legittimario di ridurre una donazione anteriore senza previamente aggredire quella più recente incontra il limite rappresentato dall'onere di scomputare dal valore della riduzione richiesta quello della riduzione che il legittimario avrebbe potuto richiedere al donatario posteriore, giacché egli non può recuperare, a scapito di un donatario anteriore, quanto potrebbe conseguire agendo in riduzione nei confronti del donatario più recente. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che non aveva tenuto conto dell'interesse della ricorrente, donataria convenuta con l'azione di riduzione, da un lato, a far risultare che i beni relitti avevano una consistenza maggiore rispetto a quella indicata dai giudici di merito, in modo da escludere o circoscrivere l'esistenza di una lesione cagionata dalle donazioni, dall'altro, a fare emergere l'esistenza di eventuali donazioni, in ipotesi posteriori alla sua, in guisa da elidere o circoscrivere la riducibilità delle proprie.)
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 35461 del 02/12/2022 (Rv. 666331 - 01)
Riferimenti …...
Riunione fittizia di tutte le donazioni effettuate – Cass. n. 14193/2022Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - effetti - riduzione del legato o della donazione d'immobile - divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell’eredità - collazione ed imputazione - resa dei conti - Calcolo della quota di disponibile - Riunione fittizia di tutte le donazioni effettuate - Necessità - Qualità del donatario - Irrilevanza.
Ai fini del calcolo della quota disponibile ai sensi dell'art. 556 c.c., sono sempre assoggettate a riunione fittizia tutte le donazioni, a chiunque fatte, indipendentemente dalla qualità di congiunto, erede o di estraneo del donatario.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 14193 del 05/05/2022 (Rv. 664627 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0555, Cod_Civ_art_0556, Cod_Civ_art_0559
Corte
Cassazione
14193
2022
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Formazione dello stato attivo dell’eredità – Cass. n. 14193/2022Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - effetti - riduzione del legato o della donazione d'immobile - Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell’eredità - collazione ed imputazione - resa dei conti - Riunione fittizia - Necessità - Solo ai fini dell'azione di riduzione - Esclusione - Necessità anche ai fini della determinazione del valore della disponibile - Sussistenza.
La riunione fittizia, prevista dall'art. 556 c.c., non è legata solo all'esperimento dell'azione di riduzione, ma è operazione necessaria, nel concorso di eredi legittimari, ogni qual volta sia rilevante stabilire quale sia il valore della disponibile lasciata genericamente dal testatore ad uno di essi.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 14193 del 05/05/2022 (Rv. 664627 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0556, Cod_Civ_art_0555
Corte
Cassazione
14193
2022 …...
Lesione della quota di legittima – Cass. n. 39368/2021Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - effetti - restituzione degli immobili - Lesione della legittima - Possibilità di eliminare la lesione attraverso la collazione - Sussistenza - Permanenza dell'interesse del legittimario all'azione di riduzione - Fondamento - Garanzia della quota in natura attraverso il subentro nella comunione ex art. 560 c.c. - Diritto a pretendere l'attribuzione in natura da parte del soggetto passivo dell'azione - Sussistenza.
In caso di lesione della quota di legittima, il legittimario, pur potendo eliminare la lesione attraverso la sola collazione, può altresì esercitare contestualmente l'azione di riduzione verso il coerede donatario, atteso che soltanto l'accoglimento di tale domanda può assicurargli l'assegnazione dei beni in natura, sia attraverso il subentro nella comunione ereditaria quando la disposizione testamentaria lesiva non riguardi singoli beni, sia attraverso il subentro nella comunione di singoli beni, come dimostrato dall'art. 560 c.c., che, nel disciplinarne lo scioglimento, prevede, in via preferenziale, la separazione della parte di bene necessaria per soddisfare il legittimario e, in caso di impossibilità della separazione in natura e dunque di non comoda divisibilità del bene, l'applicazione dei criteri preferenziali specificamente individuati dal comma 2, in deroga a quelli di carattere generale di cui all'art.720 c.c..
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 39368 del 10/12/2021 (Rv. 663171 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0554, Cod_Civ_art_0555, Cod_Civ_art_0560, Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_0737, Cod_Civ_art_0746
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39368
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Recupero dai convenuti della quota del beneficiario non convenuto – Cass. n. 32197/2021Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - in genere - Azione di riduzione - Limiti dell'azione del legittimario - Recupero dai convenuti della quota del beneficiario non convenuto; richiesta verso i beneficiari della differenza tra beni relitti e donati; recupero da donatario anteriore di beni recuperabili dal posteriore - Esclusione.
L'azione di riduzione non dà luogo a litisconsorzio necessario, né dal lato attivo né dal lato passivo, e può, quindi, essere esercitata nei confronti di uno solo degli obbligati alla integrazione della quota spettante al legittimario; tuttavia, qualora quest'ultimo non abbia attaccato tutte le disposizioni testamentarie lesive, non potrà recuperare, a scapito dei convenuti, la quota di lesione a carico del beneficiario che egli non abbia voluto o potuto convenire in riduzione, e potrà pretendere dai donatari solo l'eventuale differenza tra la legittima, calcolata sul "relictum" e il "donatum", e il valore dei beni relitti - giacché la loro sufficienza libera i donatari da qualsiasi pretesa - né potrà recuperare a scapito di un donatario anteriore quanto potrebbe pretendere dal donatario posteriore, giacché se la donazione posteriore è capiente le anteriori non sono riducibili, ancorché la prima non sia stata attaccata in concreto dall'azione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32197 del 05/11/2021 (Rv. 663263 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0553, Cod_Civ_art_0554, Cod_Civ_art_0555, Cod_Civ_art_5059, Cod_Civ_art_0564
Corte
Cassazione
32197
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Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari – Cass. n. 28196/2020Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - Collazione e azione di riduzione - Differenze - Concorso tra i due istituti - Condizioni.
Mentre la riduzione sacrifica i donatari nei limiti di quanto occorra per reintegrare la legittima lesa ed è quindi imperniata sul rapporto fra legittima e disponibile, la collazione, nei rapporti indicati nell'art. 737 c.c., pone il bene donato, in proporzione della quota ereditaria di ciascuno, in comunione fra i coeredi che siano il coniuge o discendenti del "de cuius", donatario compreso, senza alcun riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile. Nondimeno, il rilievo che la collazione può comportare di fatto l'eliminazione di eventuali lesioni di legittima, consentendo agli eredi legittimi di conseguire nella divisione proporzioni uguali, non esclude che il legittimario possa contestualmente esercitare l'azione di riduzione verso il coerede donatario, atteso che solo l'accoglimento di tale domanda assicura al legittimario leso la reintegrazione della sua quota di riserva con l'assegnazione di beni in natura, privando i coeredi della facoltà di optare per l'imputazione del relativo valore. Al contempo, e in modo speculare, deve riconoscersi che l'azione di riduzione, una volta esperita, non esclude l'operatività della collazione con riguardo alla donazione oggetto di riduzione, fermo restando che mentre la collazione, ove richiesta in via esclusiva, comporta il rientro del bene donato nella massa, senza riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile, nel caso di concorso con l'azione di riduzione essa interviene in un secondo tempo, dopo che la legittima sia stata reintegrata, al fine di redistribuire l'eventuale eccedenza, e cioè l'ulteriore valore della liberalità che esprime la disponibile.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 28196 del 10/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0555, Cod_Civ_art_0737, Cod_Civ_art_0533, Cod_Civ_art_0564
corte
cassazione
28196
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Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione – Cass. n. 18468/2020Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) -Azione di divisione ereditaria e azione di riduzione - Diversità di presupposti e di finalità - Conseguenze - Ammissibilità della domanda di divisione e di collazione in sede di giudizio di riduzione - Accettazione del contradittorio - Necessità.
L'azione di divisione ereditaria e quella di riduzione sono fra loro autonome e diverse, perché la prima presuppone la qualità di erede e l'esistenza di una comunione ereditaria che si vuole sciogliere, mentre la seconda implica la qualità di legittimario leso nella quota di riserva ed è diretta alla reintegra in essa, indipendentemente dalla divisione; ne consegue che la domanda di divisione e collazione non può ritenersi implicitamente inclusa in quella di riduzione, sicché una volta proposta la domanda di riduzione, quella di divisione e collazione, avanzate nel corso del giudizio di primo grado con le memorie ex art. 183 c.p.c., sono da ritenersi nuove e, come tali, inammissibili ove la controparte abbia sul punto rifiutato il contraddittorio.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 18468 del 04/09/2020 (Rv. 659168 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0553, Cod_Civ_art_0554, Cod_Civ_art_0555, Cod_Civ_art_0713, Cod_Proc_Civ_art_184_1
CORTE
CASSAZIONE
18468
2020 …...
Successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - Cass. n. 15706/2020Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - Azione di riduzione - Carattere individuale - Sussistenza - Litisconsorzio necessario - Esclusione.
L'azione di riduzione non spetta collettivamente ai legittimari, ma ha carattere individuale e compete in via autonoma al singolo erede che ritenga lesa la sua quota individuale di legittima. L'accertamento della lesione e della sua entità non deve farsi con riferimento alla quota complessiva riservata a favore di tutti i legittimari, ma solo riguardo alla quota di coloro che abbiano proposto la domanda. Il giudizio non assume, quindi, carattere inscindibile neppure nell'ipotesi in cui la domanda sia rivolta verso più eredi, che non assumono la qualità di litisconsorti necessari.
Corte di Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15706 del 23/07/2020 (Rv. 658786 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0536, Cod_Civ_art_0553, Cod_Civ_art_0554, Cod_Civ_art_0555, Cod_Civ_art_0556, Cod_Proc_Civ_art_102
corte
cassazione
15706
2020 …...
Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4694 del 21/02/2020 (Rv. 657257 - 01)Azione di riduzione esperita nei confronti di soggetto anch'egli legittimario - Presupposti - Contenimento della riduzione nei limiti di quanto sopravanzi a ciò che è dovuto al convenuto quale legittimario - Domanda riconvenzionale o eccezione - Necessità - Esclusione.
L'azione di riduzione proposta contro un soggetto che è legittimario al pari del legittimario attore implica che il convenuto abbia ricevuto una donazione o debba beneficiare di una disposizione testamentaria per la quale venga ad ottenere, oltre la rispettiva legittima, che è anche a suo favore intangibile, qualcosa di più, che contribuisce a privare, in tutto o in parte, della legittima il legittimario attore. In tal caso, il convenuto con l'azione di riduzione non deve proporre alcuna domanda o eccezione per contenere la riduzione nei limiti di quanto eventualmente sopravanzi a ciò che gli compete come legittimario, conseguendo tale risultato dall'applicazione delle norme di legge, senza che rilevi minimamente che la riduzione, così operata, non sia sufficiente a reintegrare la legittima dell'attore.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4694 del 21/02/2020 (Rv. 657257 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0554, Cod_Civ_art_0555, Cod_Civ_art_0558, Cod_Civ_art_0559, Cod_Proc_Civ_art_167
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA"
SUCCESSIONE NECESSARIA
REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI
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Divisione - divisione ereditaria – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2914 del 07/02/2020 (Rv. 657093 - 04)Divisione ereditaria - Domanda subordinata di riduzione per lesione di legittima - Deduzione in appello dell'assenza di “relictum” - Domanda nuova - Esclusione - Fattispecie.
Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva).
In un giudizio di divisione ereditaria, ove gli attori coeredi chiedano la divisione della massa ereditaria da calcolare a seguito di collazione dei beni donati al coerede convenuto e, in subordine, la riduzione della donazione per lesione della quota di legittima, non può essere considerata nuova, e, pertanto, inammissibile, la domanda subordinata nel caso in cui solo in appello si deduca l'assenza di "relictum" - e, quindi, la loro totale pretermissione - che consentirebbe agli appellanti di proporla senza essere tenuti ad accettare previamente l'eredità con beneficio di inventario. (Nella specie la S.C. ha affermato il principio sul presupposto che la lamentata pretermissione era stata prospettata in appello come un diverso aspetto della lesione della quota di legittima e, in tal senso, ha ritenuto corretto che l'esercizio dell'azione a tutela della quota di legittima fosse stato formulato in modo alternativo, quale divisione della comunione se fosse stata riconosciuta l'esistenza di una massa ereditaria e quale azione di riduzione della donazione in caso contrario).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2914 del 07/02/2020 (Rv. 657093 - 04)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0553, Cod_Civ_art_0555, Cod_Civ_art_0563, Cod_Civ_art_0564, Cod_Civ_art_0737, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_345
DIVISIONE
DIVISIONE EREDITARIA
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Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - condizioni – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2914 del 07/02/2020 (Rv. 657093 Legittimario totalmente pretermesso - Acquisto qualità di erede - Condizioni.
Il legittimario totalmente pretermesso, proprio perché escluso dalla successione, non acquista per il solo fatto dell'apertura della successione, ovvero per il solo fatto della morte del "de cuius", la qualità di erede, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti, potendo conseguire i suoi diritti solo dopo l'utile esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, e quindi dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2914 del 07/02/2020 (Rv. 657093 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0553, Cod_Civ_art_0555, Cod_Civ_art_0557, Cod_Civ_art_0564
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA"
SUCCESSIONE NECESSARIA
REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI
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Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - condizioni - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 30079 del 19/11/2019 Successione "ab intestato" e testamentaria - Legittimario totalmente pretermesso - Domanda di simulazione preordinata all'azione di riduzione - Condizione della preventiva accettazione con beneficio d'inventario - Esclusione - Fondamento - Azione di simulazione assoluta o relativa finalizzata all'accertamento della nullità del negozio dissimulato - Preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Il legittimario totalmente pretermesso che impugna per simulazione un atto compiuto dal "de cuius", a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, agisce, sia nella successione testamentaria che in quella "ab intestato", in qualità di terzo e non in veste di erede, acquisendo quest'ultima qualità solo in conseguenza del positivo esercizio dell'azione di riduzione, sicché, come tale, non è tenuto alla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario; né vi è tenuto quando agisca per far valere una simulazione assoluta od anche relativa, ma finalizzata a far accertare la nullità del negozio dissimulato, in quanto, in queste ipotesi, l'accertamento della realtà effettiva consente al legittimario di recuperare alla massa ereditaria i beni donati, mai usciti dal patrimonio del defunto.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 30079 del 19/11/2019 (Rv. 656200 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0536, Cod_Civ_art_0553, Cod_Civ_art_0555, Cod_Civ_art_0557, Cod_Civ_art_0564, Cod_Civ_art_1414, Cod_Civ_art_1415, Cod_Proc_Civ_art_081 …...
Ricostruzione del "relictum" e "del donatum" Impugnazioni civili - appello - domande - nuove - in genere - ricostruzione del "relictum" e "del donatum" - nuove indicazioni di beni, liberalità o pesi effettuate in appello – inammissibilità - limiti - utilizzabilità anche d'ufficio di elementi già acquisiti agli atti - impugnazioni civili - appello - prove – nuove. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28272 del 06/11/2018
>>> Nel giudizio di riduzione per lesione della legittima, come anche in quello di divisione, è esclusa la possibilità di allegare ovvero provare, per la prima volta in appello, l'esistenza di altri beni idonei ad incidere sulla determinazione del "relictum" e, conseguentemente, dell'effettiva entità della lesione, dovendo il potere di specificazione della domanda manifestarsi nel rispetto delle preclusioni previste dal codice di rito. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha chiarito che, in appello, le richieste di ricostruzione del "relictum" e del "donatum" mediante l'inserimento di beni e liberalità o l'indicazione di pesi o debiti del "de cuius" sono ammissibili nei limiti consentiti dagli elementi tempestivamente acquisiti con l'osservanza delle summenzionate preclusioni, trattandosi di operazioni alle quali il giudice è tenuto d'ufficio).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28272 del 06/11/2018
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impugnazioni civili - appello - domande - nuove - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 26741 del 13/11/2017Ricostruzione del "relictum" e "del donatum" - Nuove indicazioni di beni, liberalità o pesi effettuate in appello - successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) -
Nel giudizio di reintegrazione della quota di riserva, non costituiscono domande nuove e sono conseguentemente ammissibili anche se formulate per la prima volta in appello, le richieste volte all'esatta ricostruzione sia del "relictum" che del "donatum", mediante l'inserimento di beni, liberalità o l'indicazione di pesi o debiti del "de cuius", trattandosi di operazioni connaturali al giudizio medesimo cui il giudice è tenuto d'ufficio ed alle quali può darsi corso, nei limiti in cui gli elementi acquisiti le consentono, indipendentemente dalla formale proposizione di domande riconvenzionali in tal senso da parte del convenuto.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 26741 del 13/11/2017
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Procedimento civile - legittimazione (poteri del giudice) - passiva - Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 18280 del 25/07/2017Alienazione di beni oggetto di disposizioni testamentarie da parte dell'erede o del legatario - Lesione di legittima - Azione di riduzione - Oggetto - Conseguenze in tema di legittimazione passiva.
In tema di successione necessaria, ove la lesione della legittima sia determinata dall’alienazione a terzi, ad opera dell'erede o del legatario, di beni oggetto di disposizione testamentaria, legittimato passivo rispetto all'azione di riduzione esperita dal legittimario è soltanto il beneficiario della disposizione testamentaria lesiva della legittima, e non anche i possessori dei beni con cui questa deve essere reintegrata - i quali, al contrario, sono legittimati passivi rispetto alla domanda di restituzione conseguente al vittorioso esperimento della prima azione - avendo l'azione di riduzione comunque ad oggetto i beni appartenenti al "de cuius", sebbene già alienati, atteso che l'effetto della pronunzia è comunque quello di rendere inefficace nei confronti del legittimario la disposizione lesiva, e ciò anche nei confronti degli eventuali terzi acquirenti, salvi, nei confronti di costoro, gli effetti derivanti dall'omessa trascrizione della domanda di riduzione, ex art. 2652, n. 8, c.c..
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 18280 del 25/07/2017
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Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - oggetto – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13660 del 30/05/2017Porzioni degli eredi legittimi - Donazione in conto di legittima con dispensa da collazione - Soggezione a riduzione - Fondamento.
La donazione fatta ad un legittimario dal defunto a valere in conto legittima e per l'eventuale esubero sulla disponibile, con dispensa da collazione, è soggetta a riduzione, secondo i criteri indicati negli artt. 555 e 559 c.c., non implicando tale clausola una volontà del "de cuius" diretta ad attribuire alla stessa liberalità un effetto preminente rispetto alle altre in caso di esercizio dell'azione di reintegrazione da parte degli altri legittimari lesi, secondo quanto, invece, stabilito per le disposizioni testamentarie dall'art. 558, comma 2, c.c., e rimanendo, pertanto, il medesimo donatario esposto alla riduzione per l'eccedenza rispetto alla sua porzione legittima.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13660 del 30/05/2017
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Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13407 del 30/06/2015Donazione lesiva della legittima - Termine di prescrizione - Decorrenza - Dalla data di apertura della successione - Azione di riduzione proposta dall'erede del legittimario - Irrilevanza ai fini della decorrenza del termine di prescrizione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13407 del 30/06/2015
In tema di successione necessaria, qualora la lesione della legittima derivi da donazioni, il termine decennale di prescrizione dell'azione di riduzione decorre dalla data di apertura della successione non essendo sufficiente il "relictum" a garantire al legittimario il soddisfacimento della quota di riserva, senza che rilevi, a tal fine, che la riduzione sia domandata, ai sensi dell'art. 557, primo comma, cod. civ., dall'erede del legittimario, a cui non spetta un diritto autonomo rispetto al suo dante causa, sicché, ove al momento dell'apertura della successione del legittimario risulti già maturata la prescrizione dell'azione di riduzione, resta preclusa all'erede la possibilità di domandare utilmente la stessa, non potendo la morte del legittimario comportare la reviviscenza di un diritto che quest'ultimo aveva già perduto.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13407 del 30/06/2015
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Contratti in genere - simulazione - prova - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11286 del 30/07/2002Legittimario che agisca per far dichiarare la simulazione di una vendita dissimulante una donazione - Prova senza limitazioni - Condizioni - Proposizione di una contestuale domanda di riduzione della donazione - Necessità.
Ai fini della prova della simulazione di una vendita posta in essere dal "de cuius" per dissimulare una donazione, l'erede legittimo può ritenersi terzo rispetto agli atti impugnati, con conseguente ammissibilità senza limiti della prova della simulazione, solo quando, contestualmente alla azione volta alla dichiarazione di simulazione, proponga anche una espressa domanda di riduzione della donazione dissimulata, facendo valere la sua qualità di legittimario e fondandosi sulla specifica premessa che l'atto dissimulato comporti una lesione del suo diritto personale alla integrità della quota di riserva spettantegli, in quanto solo in questo caso egli si pone come terzo nei confronti della simulazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11286 del 30/07/2002
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Contratti in genere - simulazione - prova - testimoniale – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4024 del 21/04/1998Erede - Divisione, previa collazione di donazioni, anche dissimulate - Agevolazioni probatorie - Esclusione (art. 1417 cod. civ.)- Ragioni - Subentro al "de cuius" - Riduzione - Qualità di terzo dell'erede - Sussistenza.
Dall'esercizio dell'azione di simulazione da parte dell'erede per l'accertamento di dedotte dissimulate donazioni non deriva necessariamente che egli è terzo, al fine dei limiti alla prova testimoniale stabiliti dall'art. 1417 cod. civ., perché, se egli agisce per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni - anche dissimulate - per ricostituire il patrimonio errio e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi, subentra nella posizione del "de cuius"; è invece terzo se agisce in riduzione, per pretesa lesione di legittima, perché la riserva è un suo diritto personale, riconosciutogli dalla legge, e perciò può provare la simulazione con ogni mezzo.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4024 del 21/04/1998
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Contratti in genere - simulazione - prova - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3861 del 29/06/1984Fattispecie - domanda, proposta dal legittimario, diretta all'accertamento della simulazione di atti compiuti dal "de cuius" - diversa posizione del legittimario - conseguenze ai fini dei limiti di esperibilità delle prove, ai sensi dell'art. 1417 cod. Civ..*
successioni mortis cause - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione.*
Ai fini della domanda diretta all'accertamento della simulazione di Atti compiuti dal de cuius, il legittimario ha veste di terzo, e quindi può valersi della prova testimoniale senza limiti (come anche della prova per presunzioni), soltanto quando agisca per la reintegrazione della quota a lui riservata. Invece, svincolata dalla condizione della lesione della quota di riserva, l'Azione di accertamento della simulazione costituisce Esercizio non di un potere autonomamente attribuito dalla legge, ma dello stesso diritto spettante al de cuius nella qualità di parte di quei contratti ed è perciò soggetta alle limitazioni probatorie previste dall'art. 1417 cod. civ.. ( Conf 4704/81, mass n 415432; ( Conf 4352/80, mass n 408218; ( Conf 2559/80, mass n 406292).*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3861 del 29/06/1984
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Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 577 del 20/01/1983Formazione dello stato attivo dell'eredità - collazione ed imputazione - collazione di immobili - in genere - collazione ed eventuale riduzione della liberalità iure hertis - condizioni - limiti.*
Poiché la proprietà del bene donato passa al donatario al momento dell'atto, ai fini della collazione e dell'eventuale riduzione della liberalità iure hertis, occorre avere riguardo alla consistenza del bene a tale momento, mentre sono irrilevanti, ai predetti fini, gli ampliamenti e gli accrescimenti del bene intervenuti fra la donazione e la morte del donante.*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 577 del 20/01/1983
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1032 del 19/02/1981Conclusioni nuove - giudizio per la dichiarazione di nullità di donazione tra coniugi ai fini della divisione di una eredità - sopravvenienza, in sede di legittimità, della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art 781 cod civ - cassazione con rinvio della pronuncia di nullità della donazione - proposizione nel giudizio di rinvio della domanda di riduzione della donazione per lesione della quota di riserva - inammissibilita.*
Donazione - capacità - donazione tra coniugi (divieto).*
Nel giudizio instaurato per la previa dichiarazione di nullità ex art 781 cod civ di donazioni intervenute tra coniugi, ai fini della divisione di un compendio ereditario, la declaratoria di illegittimità costituzionale della citata norma (sent n 91 del 1973 della C cost) sopravvenuta nella fase di legittimità, mentre comporta la Cassazione della pronuncia di nullità delle donazioni non consente nella successiva fase del giudizio di rinvio la proposizione della domanda di riduzione delle donazioni per lesione della quota di legittima, in quanto - a prescindere dalla diversità del titolo (lesione della quota di riserva) e dell'oggetto (ridimensionamento dell'atto pregiudizievole) dell'Azione di riduzione e del correlativo campo d'indagine rispetto all'originaria Azione di nullità della donazione - la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma dell'art 781 cod civ, non comportando una nuova e diversa regolamentazione del regime delle donazioni, non configura quell'ipotesi di jus superveniens, che rende ammissibile la proposizione di nuove domande a termini del terzo comma dell'art 394 cod proc civ.*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1032 del 19/02/1981
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Contratti in genere - simulazione - prova - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4635 del 08/08/1979Atto compiuto dal de cuius in violazione del diritto alla quota del legittimario - limiti di prova - inesistenza - accertamento della simulazione - efficacia per il legittimario anche nella qualità di successore a titolo universale - estensione.*
Successioni mortis causa - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - in genere.*
Ai fini dell'accertamento della simulazione di Atti compiuti dal de cuius, il legittimario ha veste di terzo, e può quindi avvalersi della prova testimoniale senza limiti, solo quando agisca per la reintegrazione della quota a lui riservata, mentre soggiace alle limitazioni probatorie imposte agli eredi quando la sua Azione tenda anche al conseguimento della disponibile. Tuttavia siffatto esonero dalle limitazioni probatorie a favore del legittimario che agisca per il recupero e la reintegrazione della legittima non può ritenersi contemporaneamente concesso e non concesso in parte nel caso in cui l'impugnazione dell'atto sia destinata a riflettersi non soltanto sulla Determinazione della quota di riserva, ma anche sulla riacquisizione del bene, oggetto del negozio simulato, al patrimonio ereditario, in modo che il legittimario venga ad avvantaggiarsene sia in tale sua qualità sia in quella di successore a titolo universale: in tal caso, pertanto, il legittimario e esonerato in modo completo dalle limitazioni probatorie in tema di simulazione, non potendosi applicare, rispetto ad un unico atto che si assume assolutamente simulato, per una parte una regola probatoria, e per l'altra parte una regola diversa. ( Conf 1244/77, mass n 384932).*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4635 del 08/08/1979
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Contratti in genere - simulazione - prova - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1244 del 02/04/1977Impugnazione per simulazione di un atto compiuto dal de cuius in violazione del diritto alla quota del legittimario - limiti di prova - inesistenza - accertamento della simulazione - efficacia - estensione.*
Successioni mortis causa - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - in genere.*
Il legittimario che impugni per simulazione un atto compiuto dal de cuius, perchè lesivo della sua quota di legittima, svincolato, per la sua veste di terzo, dai limiti della prova imposti alle parti, ha diritto di giovarsi di tutti gli effetti eventualmente derivanti dall'accertamento della simulazione, anche per i suoi diritti di erede, senza che la relativa domanda possa far risorgere per lui i predetti limiti alla prova della simulazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1244 del 02/04/1977
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Contratti in genere - simulazione - prova - testimoniale - limitazioni – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3499 del 22/10/1975Legittimario - reintegrazione della quota di riserva - inapplicabilità delle limitazioni - esonero parziale - esclusione.*
Il legittimario che agisce per il recupero o la reintegrazione della quota di riserva e terzo rispetto al negozio simulato concluso dal de cuius e non e soggetto ai limiti probatori previsti dall'art 1417 cod civ, in quanto, pur essendo erede della parte che vi ha partecipato, agisce per far valere un suo personale diritto contro l'atto simulato. Tuttavia, qualora l'Azione di simulazione venga accolta, l'accertamento della simulazione assoluta si riflette non soltanto sulla Determinazione della quota di riserva, ma anche sulla riacquisizione del bene oggetto del negozio simulato al patrimonio ereditario, cosi che il legittimario viene ad avvantaggiarsi in entrambe le sue qualità, e cioè, sia quale avente diritto ad una quota riservata, sia quale successore a titolo universale del de cuius: ciò dipende dal fatto che l'esonero delle limitazioni probatorie non può ritenersi contemporaneamente concesso e non concesso in parte. La questione, ovviamente, non si pone quando dall'esperimento vittorioso dell'Azione di simulazione risulta che si tratta di una simulazione relativa, che maschera una donazione valida ed efficace, in quanto non si può dubitare in tale ipotesi, sia pure ex post, che l'Azione risulta aver avuto carattere meramente strumentale rispetto alla promuovenda Azione di riduzione. ( Conf 2524/67, mass n 329856; V 1361/69, mass n 340083).*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3499 del 22/10/1975
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