Disposizioni generali - accettazione dell'eredita' (pura e semplice) - modi - tacita - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 24378 del 02/09/2025 (Rv. 676237-01)Riassunzione del processo interrotto per morte del de cuius - Costituzione del chiamato all’eredità - Accettazione tacita - Configurabilità - Presupposti - Fattispecie.
In caso di morte della parte e costituzione in giudizio del chiamato all'eredità, a seguito di riassunzione del processo da parte di altro soggetto, l'accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità deve estendersi al complessivo comportamento del chiamato e all'eventuale possesso e gestione, anche solo parziale, di beni ereditari. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva valorizzato, quali elementi indicativi dell'accettazione tacita del chiamato, sia la circostanza che questi si era costituito nel giudizio riassunto a seguito del decesso della de cuius, sia il fatto che egli era nel possesso di beni ereditari, mentre la sua rinuncia all'eredità era intervenuta solo dopo la sentenza di primo grado che lo aveva visto soccombente rispetto alla domanda di riduzione per lesione di legittima).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 24378 del 02/09/2025 (Rv. 676237-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0476, Cod_Civ_art_0485, Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_303 …...
Disposizioni generali - accettazione di eredità - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 15301 del 09/06/2025 (Rv. 674850 - 01)Accettazione dell'eredità (pura e semplice)
L'accettazione di eredità può essere compiuta, anche in forma tacita, dal rappresentante, cui sia stato espressamente conferito il relativo potere, e comporta l'acquisto da parte del rappresentato della qualità di erede, con effetto che permane anche nell'ipotesi di successivo atto di rinuncia. (In fattispecie avente ad oggetto la responsabilità per l'inadempimento degli obblighi derivanti dalla procura generale rilasciata, la S.C. ha cassato la decisione che nel rigettare la domanda attorea non aveva considerato come la rappresentante, vendendo un bene compreso nell'asse ereditario, in nome e per conto del rappresentato, aveva compiuto un atto di accettazione tacita dell'eredità, con effetti che si erano prodotti in maniera definitiva nella sfera del rappresentato, ancorché quest'ultimo, il giorno successivo alla vendita, avesse rinunciato alla medesima eredità).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 15301 del 09/06/2025 (Rv. 674850 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0474, Cod_Civ_art_0476, Cod_Civ_art_0477, Cod_Civ_art_1388, Cod_Civ_art_0519, Cod_Civ_art_0525 …...
Azione - Azione proposta dall'erede - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14288 del 29/05/2025 (Rv. 674702 - 01)Dimostrazione della relazione familiare e della posizione di chiamato all'eredità - Certificato stato di famiglia del “de cuius” - Sufficienza - Certificazione e proposizione dell'azione - Accettazione tacita dell'eredità - Presunzione "iuris tantum" - Configurabilità.
Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del de cuius in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato; tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14288 del 29/05/2025 (Rv. 674702 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0457, Cod_Civ_art_0459, Cod_Civ_art_0460, Cod_Civ_art_0470, Cod_Civ_art_0475, Cod_Civ_art_0476, Cod_Civ_art_2697 …...
Azione - Azione proposta dall'erede - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14288 del 29/05/2025 (Rv. 674702 - 01)Dimostrazione della relazione familiare e della posizione di chiamato all'eredità - Certificato stato di famiglia del “de cuius” - Sufficienza - Certificazione e proposizione dell'azione - Accettazione tacita dell'eredità - Presunzione "iuris tantum" - Configurabilità.
Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del de cuius in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato; tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14288 del 29/05/2025 (Rv. 674702 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0457, Cod_Civ_art_0459, Cod_Civ_art_0460, Cod_Civ_art_0470, Cod_Civ_art_0475, Cod_Civ_art_0476, Cod_Civ_art_2697 …...
Atti relativi a beni immobili - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 9436 del 10/04/2025 (Rv. 675362-01)Atti soggetti alla trascrizione - eredità e legato - Accettazione tacita di eredità - Trascrizione dell'acquisto da parte di avente causa dagli eredi - Ammissibilità - Promissario acquirente - Trascrizione dell'acquisto mortis causa degli eredi del promittente venditore - In base alla sentenza favorevole ex art. 2932 c.c. - Conseguenze.
Ai sensi dell'art. 2648 c.c., ove il chiamato alla eredità abbia compiuto atti di accettazione tacita, si può chiedere la trascrizione del relativo acquisto ove esso risulti da sentenza, atto pubblico o scrittura autentica o accertata giudizialmente, cosicché, nel caso di contratto preliminare di vendita immobiliare, il promissario acquirente che abbia ottenuto la sentenza ex art. 2932 c.c. nei confronti degli eredi del promittente venditore può, in base ad essa (che presuppone necessariamente l'accettazione di quell'eredità), procedere alla trascrizione (eventualmente mancante) dell'acquisto mortis causa di tali eredi, oltre che del successivo trasferimento da questi ultimi in suo favore, con la conseguenza di non avere interesse a chiedere, ai fini della trascrizione ex art. 2648, comma 3, c.c., una pronuncia di accertamento del pregresso trasferimento della proprietà del bene per successione mortis causa.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 9436 del 10/04/2025 (Rv. 675362-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0476, Cod_Civ_art_2648, Cod_Civ_art_2932 …...
Disposizioni generali - accettazione dell'eredita' (pura e semplice) - modi - tacita - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 390 del 08/01/2025 (Rv. 673498-01)Parte avente un titolo legale per il diritto di successione ereditaria - Avvenuta proposizione di domande giudiziali dirette a ricostruire l'integrità del patrimonio ereditario - Prova dell'accettazione dell'eredità - Necessità - Esclusione - Contestazione della qualità di erede - Onere della prova - Contenuto.
La parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 390 del 08/01/2025 (Rv. 673498-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0457, Cod_Civ_art_0459, Cod_Civ_art_0476, Cod_Civ_art_2697 …...
Disposizioni generali - accettazione dell'eredita' (pura e semplice) - modi - tacita - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 11389 del 29/04/2024 (Rv. 671120-01)Accettazione tacita dell’eredità - Condizioni - Adempimento di legato con denaro proprio del chiamato all'eredità o di un terzo - Irrilevanza - Fondamento.
Per aversi accettazione tacita di eredità, non basta che un atto sia compiuto dal chiamato con l'implicita volontà di accettare, ma è necessario che si tratti di atto che egli non avrebbe diritto di fare, se non nella qualità di erede, cosicché è irrilevante l'esecuzione di un legato ad opera del chiamato, con denaro proprio o di un terzo, perché, come i debiti ereditari, anche i legati possono essere adempiuti direttamente da terzi, senza alcun esercizio di diritti successori.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 11389 del 29/04/2024 (Rv. 671120-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0460, Cod_Civ_art_0476, Cod_Civ_art_0664, Cod_Civ_art_1180 …...
Legittimazione (poteri del giudice) - ad causam - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 10519 del 18/04/2024 (Rv. 670748-01)Legittimazione "ad causam" - Qualità di erede dell'attore (o del convenuto) - Prova - Onere - Oggetto.
In tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 10519 del 18/04/2024 (Rv. 670748-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0451, Cod_Civ_art_0565, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_0460, Cod_Civ_art_0476 …...
Disposizioni generali - accettazione dell'eredità' (pura e semplice) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 1735 del 16/01/2024 (Rv. 669824-01)Modi - tacita - rinunzia all'eredita' - impugnazione - da parte dei creditori - in genere - Procedimento ex art. 481 c.c. - Effetti - Perdita del diritto di accettare l'eredità - Preclusione all'accertamento della precedente accettazione - Esclusione - Rinunzia dell'erede - Inefficacia - Fondamento - Fattispecie.
La perdita del diritto di accettare l'eredità, conseguente all'omessa dichiarazione nell'ambito dell'"actio interrogatoria" ex art. 481 c.c., è priva di effetti qualora sia precedentemente intervenuta l'accettazione tacita del chiamato, poiché quest'ultima è irrevocabile e comporta il definitivo acquisto della qualità di erede, in applicazione del principio "semel heres, semper heres". (Nella specie, la S.C. ha altresì escluso che il definitivo accoglimento dell'impugnazione, svolta ai sensi dell'art. 524 c.c. da un creditore, della rinunzia del debitore esecutato all'eredità alla quale è equiparata la perdita del diritto di accettarla ex art. 481 c.c. - potesse spiegare effetti di giudicato nell'azione di accertamento della sua precedente accettazione tacita e nell'opposizione di terzo all'esecuzione promossa dai successivi chiamati).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 1735 del 16/01/2024 (Rv. 669824-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0476, Cod_Civ_art_0481, Cod_Civ_art_0524, Cod_Civ_art_2909 …...
Interruzione del processo – riassunzione - morte della parte - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1330 del 12/01/2024 (Rv. 669971-02)Riassunzione mediante notifica agli eredi impersonalmente e collettivamente - Necessaria individuazione degli eredi - Onere della prova - A carico di chi afferma la qualità di erede.
In tema di riassunzione del processo per morte di una parte mediante notifica agli eredi impersonalmente e collettivamente, l'accertamento della qualità di erede, afferendo all'accertamento del diritto sostanziale oggetto della pretesa, resta assoggettato ai principi generali su cui si fonda l'onere della prova, di cui all'art. 2967 c.c., non potendosi desumere dalla mera costituzione in giudizio l'accettazione tacita dell'eredità, con la conseguenza che grava sulla parte che alleghi la qualità di erede fornirne la prova, spettando poi al giudice verificare l'assolvimento dell'onere, anche valutando il comportamento, processuale ed extraprocessuale, tenuto dal chiamato.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1330 del 12/01/2024 (Rv. 669971-02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Civ_art_0476, Cod_Civ_art_2697 …...
Compiuta notificazione di un atto di riassunzione di un giudizio indirizzato al chiamato all'eredità del "de cuius" – Cass. n. 35466/2022Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell’eredità (pura e semplice) - modi - tacita - in genere - Compiuta notificazione di un atto di riassunzione di un giudizio indirizzato al chiamato all'eredità del "de cuius" - Accettazione tacita dell'eredità - Esclusione - Fondamento.
La ricezione di un atto notificato ad un soggetto, nella sua qualità di chiamato all'eredità del "de cuius", non implica accettazione dell'eredità stessa; va infatti considerato che l'accettazione tacita è configurabile soltanto qualora l'erede esperisca una domanda che sarebbe spettata al suo dante causa, o compia un atto che implichi necessariamente l'esercizio di un diritto già di pertinenza di quest'ultimo, ma non può essere utilmente configurata dal semplice fatto che egli non rifiuti la notificazione di un atto di riassunzione del giudizio, conseguente al decesso del proprio dante causa, poiché tale comportamento non integra una condotta dispositiva di un diritto, o di una facoltà, già spettante al "de cuius".
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 35466 del 02/12/2022 (Rv. 666666 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0476, Cod_Proc_Civ_art_303
Corte
Cassazione
35466
2022 …...
Accettazione dell'eredità con beneficio di inventario – Cass. n. 24836/2022Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - in genere - Successione legittima - Pretermissione del legittimario - Configurabilità - Condizioni - Esperimento dell'azione di riduzione - Accettazione dell'eredità con beneficio di inventario - Necessità - Esclusione - Accettazione tacita dell'eredità - Sussistenza.
In caso di apertura della successione legittima, il legittimario, sebbene non possa ritenersi diseredato in senso formale, poiché chiamato "ex lege" all'eredità, è considerato pretermesso qualora il "de cuius" abbia distribuito tutto il suo patrimonio mediante disposizioni a titolo particolare "inter vivos"; ne deriva che l'azione di riduzione non è soggetta all'onere dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario e che, ove il legittimario non abbia già compiuto atti di accettazione, egli diviene necessariamente erede nel momento stesso in cui esercita tale azione di riduzione, che comporta, quindi, tacita accettazione di eredità.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 24836 del 17/08/2022 (Rv. 665563 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0457, Cod_Civ_art_0476, Cod_Civ_art_0557, Cod_Civ_art_0564
Corte
Cassazione
24836
2022 …...
Trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità – Cass. n. 37369/2021Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di bollo - oggetto - atti esenti - Imposta di bollo - Esenzione ex art. 10, comma 3, d.lgs. n. 23 del 2011 - Trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
In tema d’imposta di bollo, la trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità, avente titolo in un atto di compravendita di immobile proveniente da successione ereditaria, è soggetta all'imposta fissa di cui all'art. 3, comma 2 bis, della Tariffa allegata al d.p.r. n. 642 del 1972, non trovando applicazione il regime esonerativo di cui all'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 23 del 2011 previsto esclusivamente per gli atti di trasferimento elencati nei precedenti commi 1 e 2.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 37369 del 30/11/2021 (Rv. 663064 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0476, Cod_Civ_art_2648
Corte
Cassazione
37369
2021 …...
Dimostrazione della qualità di chiamato all'eredità – Cass. n. 22730/2021Procedimento civile - azione - Azione proposta dall'erede - Dimostrazione della qualità di chiamato all'eredità - Necessità - Accettazione tacita dell'eredità - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.
L'erede che intenda esercitare un diritto riconducibile al "de cuius" deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione di quello, fornendo la prova, mediante la produzione in giudizio di idonea documentazione, del decesso della parte originaria e della propria qualità di erede; solo successivamente acquisisce rilievo l'accettazione dell'eredità, la quale può anche avvenire tacitamente, attraverso l'esercizio di un'azione petitoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in un giudizio di rivendicazione, ai fini della dimostrazione del trasferimento della proprietà del bene oggetto di causa, aveva ritenuto sufficiente la tacita accettazione dell'eredità da parte degli aventi causa della parte attrice, senza dare rilievo all'imprescindibile necessità di acquisire anche la prova della loro qualità di eredi).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22730 del 11/08/2021 (Rv. 662065 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0460, Cod_Civ_art_0475, Cod_Civ_art_0476, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_0948, Cod_Civ_art_0459, Cod_Civ_art_0457
Corte
Cassazione
22730
2021 …...
Accettazione dell'eredita' – Cass. n. 11478/2021Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredita' (pura e semplice) - modi - tacita - Comportamento complessivo del chiamato all'eredità - Valutazione - Necessità - Conseguenze - Denuncia di successione e voltura catastale - Differenze - Fondamento.
L'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11478 del 30/04/2021 (Rv. 661054 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0476 …...
Concessione di ipoteca su uno dei beni compresi nell'eredità – Cass. n. 5569/2021Responsabilità' patrimoniale - cause di prelazione - ipoteca - effetti - Concessione di ipoteca su uno dei beni compresi nell'eredità - Accettazione tacita - Sussistenza - Fondamento. Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredita' (pura e semplice) - modi - tacita
L'accettazione tacita dell'eredità postula, ex art. 476 c.c., la ricorrenza di due condizioni e, cioè, il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di tale atto, nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede. Ne consegue che ricorre un'ipotesi di accettazione tacita nel caso di concessione d'ipoteca su uno dei beni compresi nell'eredità, in quanto atto di disposizione del medesimo, ove posta in essere in assenza di qualsiasi riferimento ad una delle circostanze che potrebbero giustificarne il compimento da parte del chiamato.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5569 del 01/03/2021 (Rv. 660831 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0460, Cod_Civ_art_0476, Cod_Civ_art_2808 …...
Accettazione tacita dell'eredità – Cass. n. 20878/2020Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità (pura e semplice) - modi - tacita -Accettazione tacita dell'eredità - Condizioni - Pagamento di debito del "de cuius" con denaro proprio del chiamato all'eredità - Irrilevanza - Fattispecie.
Per aversi accettazione tacita di eredità non basta che un atto sia compiuto dal chiamato all'eredità con l'implicita volontà di accettarla, ma è altresì necessario che si tratti di atto che egli non avrebbe diritto di porre in essere, se non nella qualità di erede. Pertanto, poiché il pagamento di un debito del "de cuius", che il chiamato all'eredita effettui con danaro proprio, non è un atto dispositivo e, comunque, suscettibile di menomare la consistenza dell'asse ereditario - tale, cioè, che solo l'erede abbia diritto a compiere - ne consegue che rispetto ad esso difetta il secondo dei suddetti requisiti, richiesti in via cumulativa e non disgiuntiva per l'accettazione tacita. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il pagamento, ad opera di uno dei chiamati all'eredità, di una sanzione pecuniaria elevata nei confronti del "de cuius", per contravvenzione al codice della strada, potesse intendersi alla stregua di un atto di accettazione tacita, trattandosi di atto meramente conservativo e comunque compatibile, in tesi, con un'ipotesi di adempimento del terzo ex art. 1180 c.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20878 del 30/09/2020 (Rv. 659182 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0476, Cod_Civ_art_1180, Cod_Civ_art_0460
CORTE
CASSAZIONE
20878
2020 …...
Accettazione dell'eredità - Irrevocabilità - Cass. n. 15663/2020Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredita' (pura e semplice) - Accettazione dell'eredità - Irrevocabilità - Conseguenze - Retroattività della rinuncia all'eredità - Ambito applicativo - successioni "mortis causa" - disposizioni generali - rinunzia all'eredita' .
L'atto di accettazione dell'eredità, in applicazione del principio "semel heres semper heres", è irrevocabile e comporta in maniera definitiva l'acquisto della qualità di erede, la quale permane, non solo qualora l'accettante intenda revocare l'atto di accettazione in precedenza posto in essere, ma anche nell'ipotesi in cui questi compia un successivo atto di rinuncia all'eredità. La regola della retroattività della rinuncia deve, infatti, essere riferita alla sola ipotesi in cui nelle more tra l'apertura della successione e la data della rinuncia il chiamato non abbia ancora posto in essere atti idonei ad accettare l'eredità, e non anche al diverso caso in cui nelle more sia intervenuta l'accettazione dell'eredità. Vedi: Sez. 2, Sentenza n. 801 del 17/03/1972 (Rv. 356969 - 01); Sez. 2, Sentenza n. 4373 del 09/07/1980 (Rv. 408245 - 01).
Corte di Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15663 del 23/07/2020 (Rv. 658738 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0460, Cod_Civ_art_0475, Cod_Civ_art_0476, Cod_Civ_art_0519, Cod_Civ_art_0520
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2020 …...
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali – Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 19833 del 23/07/2019 (Rv. 654974 - 01)Accettazione dell'eredità (pura e semplice) - modi – espressa - Istanza proposta in sede non contenziosa dal chiamato all'eredità di procedere alla divisione amichevole dell'asse relitto - Accettazione tacita dell'eredità - Sussistenza - Intervento adesivo degli altri coeredi - Irrilevanza.
L'accettazione dell'eredità in forma tacita avviene ove il chiamato all'eredità compia un atto che necessariamente presupponga la volontà di accettare la medesima e che egli non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede; il che ben può concretizzarsi nell'iniziativa assunta dal chiamato per la divisione amichevole dell'asse con istanza proposta anche in sede non contenziosa, che non necessita di un'accettazione degli altri coeredi, dovendosi considerare che quest'ultima è rivolta all'eredità e ancor meglio a tradurre la chiamata ereditaria nella qualità di erede, indipendentemente, e/o a prescindere, da un intervento adesivo degli altri coeredi.
Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 19833 del 23/07/2019 (Rv. 654974 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0459, Cod_Civ_art_0475, Cod_Civ_art_0476 …...
Disposizioni generali - accettazione dell'eredità (pura e semplice) - modi - tacita - Atti non rilevanti - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. . 4843 del 19/02/2019Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità (pura e semplice) - modi - tacita - Atti non rilevanti - Individuazione - Fondamento - Valutazione del comportamento complessivo dell'erede potenziale - Necessità.
Ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare l'eredità; peraltro, siffatto accertamento non può limitarsi all'esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell'erede potenziale ed all'eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell'eredità.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. . 4843 del 19/02/2019
Cod_Civ_art_0475, Cod_Civ_art_0476 …...
Procedimento civile - interruzione del processo - morte della parte - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 15066 del 11/06/2018Morte della parte - Erede già in giudizio in nome proprio - Automatica assunzione qualità di erede - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
Nell'ipotesi di morte della parte costituita e di dichiarazione dell'evento interruttivo resa in udienza dal suo procuratore o da questi notificata alle altre parti, la mera circostanza che uno dei successori sia parte del giudizio in nome proprio al momento del decesso, sia pure in una posizione di sostanziale coincidenza di interessi e di linea difensiva con il defunto, non comporta che egli assuma automaticamente la qualità di erede dello stesso né al fine dell'impedimento dell'evento interruttivo, né con riguardo alla coltivazione delle domande proposte dal "de cuius". (Nella specie, la S.C. ha escluso che il figlio della parte deceduta in corso di causa, presente nel processo in nome proprio, avesse accettato tacitamente l'eredità ex art. 476 c.c. con la semplice proposizione di appello contro la decisione di primo grado, non avendo speso la qualità di erede del genitore).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 15066 del 11/06/2018
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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità (pura e semplice) - modi - tacita - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 14499 del 06/06/2018Accettazione dell'eredità - Nozione - Azioni giudiziarie proposte dal chiamato - Volontà incompatibile con la rinuncia all'eredità - Configurabilità - Sussistenza – Condizioni - Fattispecie.
Poiché l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero da un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, essa è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che - perché intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o al risarcimento dei danni per la mancata disponibilità di beni ereditari - non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c., sicchè, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto che la ricezione, da parte del chiamato all'eredità, del pagamento dell'indennità per il passaggio coattivo sul fondo servente del "de cuius" comportasse l'accettazione tacita dell'eredità).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 14499 del 06/06/2018
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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredita' (pura e semplice) - con beneficio di inventario - casi obbligatori - eredita' devolute a minori o interdetti - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21456 del 15/09/2017Accettazione tacita fatta dal rappresentante legale del minore – Insufficienza – Fondamento – Raggiungimento della maggiore età – Mancato compimento dell’inventario entro un anno – Conseguenze – Fattispecie.
L’art. 471 c.c., disponendo che le eredità devolute ai minori e agli interdetti non si possono accettare se non con il beneficio di inventario, esclude che il rappresentante legale dell'incapace possa accettare l'eredità in modo diverso, sicchè l'eventuale accettazione tacita, fatta dal rappresentante con il compimento di uno degli atti previsti dall'art. 476 c.c., non produce alcun effetto giuridico nei confronti dell'incapace. Tuttavia, se a seguito dell'inefficace accettazione dell'eredità per suo conto fatta dal legale rappresentante il soggetto già minore d'età non provvede- ai sensi dell'art. 489 c.c.- a conformarsi alle disposizioni degli artt. 484 e segg. c.c. entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età, rimane ferma con pieni effetti l'accettazione pura e semplice già avvenuta nel suo interesse ed acquistano efficacia anche tutti gli atti inerenti all'eredità accettata posti in essere dal rappresentante legale del minore (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d’appello che aveva riconosciuto l’efficacia dell’accettazione tacita fatta dai genitori del minore chiamato, mediante resistenza nel giudizio promosso dall’erede legittimo per l’invalidità del testamento, sulla base della successiva costituzione in giudizio del chiamato in proprio dopo il raggiungimento della maggiore età, operata senza conformarsi alle disposizioni degli artt. 484 e segg. c.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21456 del 15/09/2017
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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'er' (pura e semplice) - con beneficio di inventario - casi obbligatori - er' devolute a minori o interdetti - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21456 del 15/09/2017Accettazione tacita fatta dal rappresentante legale del minore – Insufficienza – Fondamento – Raggiungimento della maggiore età – Mancato compimento dell’inventario entro un anno – Conseguenze – Fattispecie.
L’art. 471 c.c., disponendo che le eredità devolute ai minori e agli interdetti non si possono accettare se non con il beneficio di inventario, esclude che il rappresentante legale dell'incapace possa accettare l'eredità in modo diverso, sicchè l'eventuale accettazione tacita, fatta dal rappresentante con il compimento di uno degli atti previsti dall'art. 476 c.c., non produce alcun effetto giuridico nei confronti dell'incapace. Tuttavia, se a seguito dell'inefficace accettazione dell'eredità per suo conto fatta dal legale rappresentante il soggetto già minore d'età non provvede- ai sensi dell'art. 489 c.c.- a conformarsi alle disposizioni degli artt. 484 e segg. c.c. entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età, rimane ferma con pieni effetti l'accettazione pura e semplice già avvenuta nel suo interesse ed acquistano efficacia anche tutti gli atti inerenti all'eredità accettata posti in essere dal rappresentante legale del minore (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d’appello che aveva riconosciuto l’efficacia dell’accettazione tacita fatta dai genitori del minore chiamato, mediante resistenza nel giudizio promosso dall’erede legittimo per l’invalidità del testamento, sulla base della successiva costituzione in giudizio del chiamato in proprio dopo il raggiungimento della maggiore età, operata senza conformarsi alle disposizioni degli artt. 484 e segg. c.c.).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21456 del 15/09/2017
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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredita' (pura e semplice) - modi - tacita - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8980 del 06/04/2017Comportamento del successibile - Necessità - Conseguenze - Voltura catastale effettuata da altro chiamato all'eredità - Irrilevanza.
L'accettazione tacita di eredità - pur potendo avvenire attraverso "negotiorum gestio", cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria - può tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicché non ricorre ove solo l'altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del "de cuius".
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8980 del 06/04/2017
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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredita' (pura e semplice) - modi - tacita - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9713 del 14/04/2017Iscrizione o intavolazione - Efficacia costitutiva - Estensione ai trasferimenti per causa di morte o all'acquisto per usucapione - Esclusione - Iscrizione del certificato ereditario su richiesta di altro chiamato all'eredità – Necessità della ratifica - Fondamento.
Trascrizione - leggi speciali - libri speciali (sistema tavolare) In genere.
Per i beni soggetti al regime tavolare, ai sensi del r.d. n. 499 del 1929, l'efficacia costitutiva dell'iscrizione o intavolazione è limitata ai soli atti tra vivi e non è estensibile ai trasferimenti per successione ereditaria, in relazione ai quali, ex art. 3 del citato decreto, l'intavolazione nemmeno ha il valore di condizione di opponibilità, occorrendo verificare la qualità di erede secondo la normativa successoria; ne consegue che la sola intavolazione del certificato di eredità compiuta su iniziativa di un determinato soggetto, anche nell'interesse di altro beneficiario, non può di per sé determinare l'acquisto della qualità di erede in capo a quest'ultimo, in assenza di una esplicita ratifica - che non si esaurisca nella mera inerzia - necessaria per l’accettazione dell’eredità. (Fattispecie relativa all'assunzione, per successione, di un maso chiuso).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9713 del 14/04/2017
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successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - modi - tacita - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15888 del 11/07/2014Comportamento del successibile - Necessità - Conseguenze - Voltura catastale effettuata dall'altro chiamato all'eredità - Irrilevanza. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15888 del 11/07/2014
L'accettazione tacita di eredità - pur potendo avvenire attraverso "negotiorum gestio", cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria - può tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicché non ricorre ove solo l'altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del "de cuius".
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15888 del 11/07/2014
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successioni "mortis causa" - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22223 del 20/10/2014Esercizio di un diritto del "de cuius" - Legittimazione ad agire - Qualità di erede - Non contestazione - Necessità della prova mediante atto dello stato civile - Esclusione - Accettazione, anche tacita, dell'eredità - Sufficienza - Esercizio della stessa azione - Idoneità. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22223 del 20/10/2014
Il figlio che aziona in giudizio un diritto del genitore, del quale afferma essere erede "ab intestato", ove non sia stato contestato il rapporto di discendenza con il "de cuius", non deve ulteriormente dimostrare, al fine di dare prova della sua legittimazione ad agire, l'esistenza di tale rapporto producendo l'atto dello stato civile, attestante la filiazione, ma è sufficiente, in quanto chiamato all'eredità a titolo di successione legittima, che abbia accettato, anche tacitamente, l'eredità, di cui costituisce atto idoneo l'esercizio stesso dell'azione.Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22223 del 20/10/2014 …...
successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - modi - tacita - Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 263 del 08/01/2013Istanza del chiamato all'eredità di voltura di una concessione edilizia richiesta dal "de cuius" - Accettazione tacita dell'eredità - Configurabilità - Fondamento. Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 263 del 08/01/2013
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Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 263 del 08/01/2013 In tema di successioni "mortis causa", costituisce accettazione tacita dell'eredità l'istanza, avanzata dal chiamato, di voltura di una concessione edilizia già richiesta dal "de cuius", trattandosi di iniziativa che, non rientrando nell'ambito degli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari, consentiti prima dell'accettazione dall'art. 460 cod. civ., travalica il semplice mantenimento dello stato di fatto esistente al momento dell'apertura della successione, e la cui proposizione dimostra, pertanto, l'avvenuta assunzione della qualità di erede.
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Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 263 del 08/01/2013
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 26.09.1997 Michela Di.., premesso che il proprio coniuge Antonio La.., deceduto l'8.4.1997, con testamento pubblico del 4.12.1991 aveva disposto dei propri beni nel modo che segue: la nuda proprietà di tutti i beni veniva lasciata ai quattro fratelli e l'usufrutto sull'intero asse alla moglie;conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Foggia Michele, Pa.., Matteo e Francesco La.., fratelli del de cuius e coeredi testamentari del predetto, per rivendicare la quota di eredità a lei riservata per legge, assumendo che il de cuius aveva disposto un favore dei germani ed in suo danno di quota eccedente la disponibile.Chiedeva pertanto: a) in via principale, dichiarare le disposizioni testamentarie del 4.12.91 lesive dei diritti a lei riservati per legge, riducendo le medesime, con attribuzione in proprietà dell'attrice della quota integrativa ad essa spettante; b) in via subordinata: attribuire all'attrice ex art. 550 c.c. la piena proprietà della quota (di riserva) a lei riservata per legge (cd. cautela sociniana).Si costituivano i convenuti contestando la domanda e chiedendo in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda, la riduzione proporzionale dell'usufrutto costituente il lascito ereditario dell'attrice. Espletata la CTU, il tribunale di Foggia …...
successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - modi - tacita - Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 4756 del 13/05/1999Denuncia di successione e pagamento della relativa imposta - Accettazione tacita dell'eredità - Configurabilità - Esclusione - Valore indiziario - Sussistenza. Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 4756 del 13/05/1999
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Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 4756 del 13/05/1999La denuncia di successione ed il pagamento della relativa imposta non importano accettazione tacita dell'eredità, trattandosi di adempimenti di contenuto prevalentemente fiscale, diretti ad evitare l'applicazione di sanzioni, che di per sè non denotano in modo univoco la volontà di accettare, l'eredità e rientrano tra gli atti di natura conservativa e di amministrazione temporanea che il chiamato a succedere può compiere in base ai poteri conferitigli dall'art. 460 cod. civ.. Ciò; peraltro, non è escluso che gli atti in questione costituiscano elementi indiziari, come tali liberamente valutabili ai fini indicati dal giudice del merito.
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Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 4756 del 13/05/1999SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon citazione notificata il 29.12.1987 l'I.N.P.S, locatore dell'alloggio in Roma, Via Giulio Ro.. 38, int. 11, conveniva innanzi al Tribunale di Roma Ca.. Antonio e, assumendo che il medesimo era tenuto al pagamento dei canoni locativi dovuti da Ca.. Giuseppa, succeduta al marito, Co.. Vinicio, nel contratto di locazione a norma dell'art. 6 L. 392/1978, quale erede della medesima, ed al pagamento dei canoni scaduti dopo il decesso della de cuius, non avendo restituito l'alloggio, ne chiedeva la condanna al pagamento della somma di lire 28.504.774, oltre accessori, ed al risarcimento dei danni.Con citazione notificata l'11.1.1988 l'I.N.P.S. conveniva dinanzi allo stesso Tribunale Co.. Lucio, fratello di Co.. Vinicio, per ottenerne la condanna al pagamento della somma di Lire 18.281.457, oltre accessori, sull'assunto che aveva occupato l'alloggio a far tempo dal decesso della casa.Si costituiva in giudizio il Ca.. e chiedeva il rigetto della domanda, sostenendo di avere rinunciato all'eredità. Riunite le cause, il tribunale accoglieva le domande;l'accoglimento veniva confermato con sentenza resa il 4.4.1995 dalla Corte di appello di Roma, la quale considerava che, avendo il Ca.. denunciato la successione al …...
legittimazione - ad causam - successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - modi - tacita - Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 13738 del 27/06/2005 Legittimazione "ad causam" - Qualità ereditaria dell'attore ( o del convenuto) - Prova - Onere - Oggetto - Delazione e accettazione dell'eredità - Accettazione - Nozione - Azioni giudiziarie proposte dal chiamato - Volontà incompatibile con la rinuncia all'eredità - Configurabilità - Sussistenza - Condizioni. Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 13738 del 27/06/2005
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Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 13738 del 27/06/2005In tema di "legitimatio ad causam", colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto(nella specie rivendicazione della proprietà) deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 cod. civ., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità , tale onere - che non è assolto con la la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il "de cuius" che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss cod. civ.. D'altra parte, con riguardo all'accettazione dell'eredità, poiché ai sensi dell'art. 476 cod. civ. l'accettazione tacita può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi,"id est"con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale,l'accettazione è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che - essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari - non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 cod. civ., sicché, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento della stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura …...
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - modi - tacita - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8529 del 08/04/2013Intervento in giudizio di un chiamato all'eredità nella qualità di erede del "de cuius" - Accettazione tacita dell'eredità - Configurabilità - Successiva cancellazione della causa dal ruolo - Rilevanza ai fini della successione "mortis causa" - Esclusione - Fondamento.
L'intervento in giudizio operato da un chiamato all'eredità nella qualità di erede legittimo del "de cuius" costituisce accettazione tacita, agli effetti dell'art. 476 cod. civ., senza che alcuna rilevanza assuma la circostanza della successiva cancellazione della causa dal ruolo per inattività delle parti, posto che l'accettazione dell'eredità, a tutela della stabilità degli effetti connessi alla successione "mortis causa", si configura come atto puro ed irrevocabile, e quindi insuscettibile di essere caducato da eventi successivi.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8529 del 08/04/2013
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successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - modi - tacita - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8529 del 08/04/2013Intervento in giudizio di un chiamato all'eredità nella qualità di erede del "de cuius" - Accettazione tacita dell'eredità - Configurabilità - Successiva cancellazione della causa dal ruolo - Rilevanza ai fini della successione "mortis causa" - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8529 del 08/04/2013
L'intervento in giudizio operato da un chiamato all'eredità nella qualità di erede legittimo del "de cuius" costituisce accettazione tacita, agli effetti dell'art. 476 cod. civ., senza che alcuna rilevanza assuma la circostanza della successiva cancellazione della causa dal ruolo per inattività delle parti, posto che l'accettazione dell'eredità, a tutela della stabilità degli effetti connessi alla successione "mortis causa", si configura come atto puro ed irrevocabile, e quindi insuscettibile di essere caducato da eventi successivi.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8529 del 08/04/2013
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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - rinunzia all'eredità - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6070 del 18/04/2012Successiva accettazione tacita - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
La rinunzia all'eredità non fa venir meno la delazione del chiamato, stante il disposto dell'art. 525 cod. civ. e non è, pertanto, ostativa alla successiva accettazione, che può essere anche tacita, allorquando il comportamento del rinunciante (che, nella specie, si era costituito in giudizio, allegando la sua qualità di erede e riportandosi alle difese già svolte dal "de cuius") sia incompatibile con la volontà di non accettare la vocazione erria.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6070 del 18/04/2012
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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - modi - tacita - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21902 del 21/10/2011Modi previsti dalla legge - Necessità - Accettazione desumibile da dichiarazione di terzi - Possibilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di successioni per causa di morte, la qualità di erede può conseguire esclusivamente all'accettazione espressa, che si configura come un negozio unilaterale non recettizio, o tacita, che si configura come un comportamento concludente del chiamato all'eredità. Ne consegue che tale qualità, per gli effetti che si determinano nella sfera del chiamato, deve necessariamente essere ricondotta alla volontà di quest'ultimo, non potendo scaturire da dichiarazioni di terzi.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21902 del 21/10/2011
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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - modi - tacita - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21902 del 21/10/2011Modi previsti dalla legge - Necessità - Accettazione desumibile da dichiarazione di terzi - Possibilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di successioni per causa di morte, la qualità di erede può conseguire esclusivamente all'accettazione espressa, che si configura come un negozio unilaterale non recettizio, o tacita, che si configura come un comportamento concludente del chiamato all'eredità. Ne consegue che tale qualità, per gli effetti che si determinano nella sfera del chiamato, deve necessariamente essere ricondotta alla volontà di quest'ultimo, non potendo scaturire da dichiarazioni di terzi.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21902 del 21/10/2011
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Procedimento civile - legittimazione - ad causam - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16002 del 13/06/2008Azione proposta dal figlio per far valere un credito del genitore defunto - Mancata affermazione della qualità di erede - Difetto di legittimazione attiva - Insussistenza - Fondamento - Compimento di un atto presupponente necessariamente la volontà di accettare l'eredità e da poter realizzare solo nella qualità di erede.
Non sussiste il difetto di legittimazione attiva del figlio che fa valere giudizialmente un credito del genitore defunto per il solo fatto che egli non se ne affermi anche erede, in quanto il chiamato all'eredità, qual é necessariamente il figlio del defunto ai sensi dell'art. 536 cod. civ. , agendo giudizialmente nei confronti del debitore del "de cuius" per il pagamento di quanto dichiaratamente al medesimo dovuto, compie un atto che, nella consapevolezza della delazione dell'eredità, presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede, così realizzando il paradigma normativo dell'accettazione tacita dell'eredità di cui all'art. 476 cod. civ..
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16002 del 13/06/2008
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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - modi - tacita - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13384 del 08/06/2007Chiamato all'eredità - Partecipazione in contumacia a due gradi di giudizio relativo a beni erri - Accettazione tacita dell'eredità - Configurabilità - Informale dichiarazione di disinteresse alla lite - Irrilevanza.
L'accettazione tacita di eredità, ex art. 476 cod. civ., ben può essere desunta dalla partecipazione del chiamato all'er, sia pure in contumacia, a due giudizi di merito concernenti beni del "de cuius" (nella specie aventi ad oggetto il recesso dalla compravendita di immobili), e ciò anche se lo stesso chiamato nella fase d'appello e informalmente - mediante uno scritto - abbia dichiarato il disinteresse alla lite, trattandosi di comportamento inconciliabile con la tardiva rinuncia, condizionata dall'esito della lite.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13384 del 08/06/2007
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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - con beneficio di inventario - casi obbligatori - eredità devolute a minori o interdetti – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2211 del 01/02/2007Rappresentante legale dell'incapace - Accettazione tacita dell'eredità - Effetti nei confronti dell'incapace - Esclusione - Conseguenze.
L'art. 471 cod. civ., disponendo che le eredità devolute ai minori e agli interdetti non si possono accettare se non con il beneficio di inventario, esclude che il rappresentante legale dell'incapace possa accettare l'eredità in modo diverso da quello prescritto dall'art. 484 cod. civ., che consiste in una dichiarazione espressa di volontà volta a fare acquistare all'incapace la qualità di erede con limitazione della responsabilità ai debiti e ai pesi "intra vires hertis". Ne consegue che l'accettazione tacita, fatta con il compimento di uno degli atti previsti dall'art. 476 cod. civ., non rientra nel potere del rappresentante legale e perciò non produce alcun effetto giuridico nei confronti dell'incapace, che resta nella posizione di chiamato all'eredità fino a quando egli stesso o il suo rappresentante eserciti il diritto di accettare o di rinunziare all'eredità entro il termine della prescrizione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2211 del 01/02/2007
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - riassunzione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14081 del 01/07/2005Da parte di soggetto qualificantesi erede - Quale figlio del "de cuius" - Mancata specificazione della specie della successione - Omessa indicazione del modo dell'accettazione dell'eredità - Dimostrazione della relazione familiare - Prova della qualità di erede - Ai fini della legittimazione alla riassunzione - Sussistenza - Fondamento.
Qualora si verifichi la morte della parte ed il processo venga riassunto da un soggetto che si qualifichi erede del "de cuius", in qualità di figlio del medesimo, dimostrando la relazione familiare, pur senza specificare di quale tipo di successione si sia trattato e senza indicare in che modo sia avvenuta l'accettazione dell'eredità, l'atto di riassunzione, in quanto proveniente da un soggetto che si deve considerare certamente chiamato all'eredità quale che sia il tipo di successione, va considerato come atto di accettazione tacita dell'eredità e, quindi, idoneo a far considerare dimostrata la legittimazione alla riassunzione (principio affermato dalla Suprema Corte in relazione a fattispecie in cui si trattava di riassunzione a seguito di cassazione con rinvio ed era stato prodotto certificato di famiglia per dimostrare la relazione parentale).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14081 del 01/07/2005
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Procedimento civile - interruzione del processo - morte della parte - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12780 del 02/09/2003Costituzione volontaria della vedova - Accettazione tacita dell'eredità - Configurabilità - Condizioni - Rilevanza ai fini della prosecuzione del giudizio - Sussistenza.
In caso di decesso della parte costituita in giudizio, la costituzione volontaria, per la prosecuzione dello stesso, da parte della vedova, in assenza di spendita della qualità di erede, può costituire, in relazione all'oggetto del giudizio (nella specie, equo indennizzo), e alle altre circostanze processuali, accettazione tacita dell'eredità ai sensi degli artt. 474 e 476 cod. civ., rilevante ai fini della prosecuzione del giudizio ex art. 299 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12780 del 02/09/2003
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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - in genere (pura e semplice) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6479 del 06/05/2002Apertura della successione - Assunzione della qualità di erede da parte del convenuto - Giudizio promosso nei confronti dell'erede per il pagamento di debiti del "de cuius" - Possibilità di desumere la qualità di erede dalla mera chiamata all'eredità - Esclusione - Prova dell'avvenuta accettazione - Onere probatorio a carico dell'attore.
La delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sè sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, perché a tale effetto è necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione mediante "aditio" oppure per effetto di "pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 cod. civ.. Pertanto, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, qualità che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6479 del 06/05/2002
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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - delazione dell'eredità (chiamata all'eredità) - poteri del chiamato prima dell'accettazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10197 del 03/08/2000Chiamato non possessore dei beni erri - Legittimazione passiva nelle azioni relative al "de cuius" - Esclusione - Citazione in giudizio - Costituzione al solo fine di far valere il difetto di legittimazione - Accettazione tacita dell'eredità - Configurabilità - Esclusione.
Il chiamato dell'eredità che non sia nel possesso dei beni erri non può stare in giudizio in rappresentanza dell'eredità (ipotesi prevista dall'art. 486 cod. civ. soltanto per il chiamato in possesso dei beni erri) e pertanto nei suoi confronti non è possibile ne' proseguire il giudizio instaurato nei confronti del "de cuius", ne' agire ex novo; se, tuttavia, si sia agito contro il chiamato non possessore e costui si sia costituito eccependo la propria carenza di legittimazione , il giudice deve disporne l'estromissione dal giudizio, senza che, peraltro, la semplice costituzione intesa al solo fine di far valere il proprio difetto di legittimazione possa configurarsi come accettazione tacita dell'eredità, trattandosi di atto pienamente compatibile con la volontà di non accettare l'eredità.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10197 del 03/08/2000
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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - diritto di accettazione - trasmissione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9286 del 13/07/2000 - 2Successione legittima - Pluralità di designati a succedere in ordine successivo - Delazione simultanea a favore dei primi chiamati e dei chiamati ulteriori - Conseguenze - Pendenza del termine di accettazione per i primi chiamati - Accettazione con efficacia subordinata dei chiamati ulteriori - Configurabilità.
In tema di successioni legittime, qualora sussista una pluralità di designati a succedere in ordine successivo, si realizza una delazione simultanea a favore dei primi chiamati e dei chiamati ulteriori, con al conseguenza che questi ultimi, in pendenza del termine di accettazione dell'eredità dei primi chiamati, sono abilitati ad effettuare una accettazione, anche tacita, dell'eredità.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9286 del 13/07/2000
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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - diritto di accettazione - trasmissione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9286 del 13/07/2000Successione legittima - Pluralità di designati a succedere in ordine successivo - Delazione simultanea a favore dei primi chiamati e dei chiamati ulteriori - Conseguenze - Pendenza del termine di accettazione per i primi chiamati - Accettazione con efficacia subordinata dei chiamati ulteriori - Configurabilità.
In tema di successioni legittime, qualora sussista una pluralità di designati a succedere in ordine successivo, si realizza una delazione simultanea a favore dei primi chiamati e dei chiamati ulteriori, con al conseguenza che questi ultimi, in pendenza del termine di accettazione dell'eredità dei primi chiamati, sono abilitati ad effettuare una accettazione, anche tacita, dell'eredità.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9286 del 13/07/2000
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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - diritto di accettazione - trasmissione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9286 del 13/07/2000Successione legittima - Pluralità di designati a succedere in ordine successivo - Delazione simultanea a favore dei primi chiamati e dei chiamati ulteriori - Conseguenze - Pendenza del termine di accettazione per i primi chiamati - Accettazione con efficacia subordinata dei chiamati ulteriori - Configurabilità.
In tema di successioni legittime, qualora sussista una pluralità di designati a succedere in ordine successivo, si realizza una delazione simultanea a favore dei primi chiamati e dei chiamati ulteriori, con al conseguenza che questi ultimi, in pendenza del termine di accettazione dell'eredità dei primi chiamati, sono abilitati ad effettuare una accettazione, anche tacita, dell'eredità.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9286 del 13/07/2000
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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - diritto di accettazione - trasmissione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9286 del 13/07/2000Successione legittima - Pluralità di designati a succedere in ordine successivo - Delazione simultanea a favore dei primi chiamati e dei chiamati ulteriori - Conseguenze - Pendenza del termine di accettazione per i primi chiamati - Accettazione con efficacia subordinata dei chiamati ulteriori - Configurabilità.
In tema di successioni legittime, qualora sussista una pluralità di designati a succedere in ordine successivo, si realizza una delazione simultanea a favore dei primi chiamati e dei chiamati ulteriori, con al conseguenza che questi ultimi, in pendenza del termine di accettazione dell'eredità dei primi chiamati, sono abilitati ad effettuare una accettazione, anche tacita, dell'eredità.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9286 del 13/07/2000
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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - diritto di accettazione - trasmissione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7075 del 07/07/1999Successione legittima - Pluralità di designati a succedere in ordine successivo - Delazione a favore dei primi chiamati e dei chiamati ulteriori - Accettazione tacita del chiamato successivo - Facoltà - Sussistenza.
La facoltà di accettazione tacita dell'eredità spetta anche agli eredi del chiamato all'eredità il quale sia deceduto prima di averla accettata; infatti, ai sensi dell'art. 479 cod.civ., la delazione resta identica nel passaggio dal chiamato al suo erede e pertanto questi, oltre ad accettare l'eredità così come poteva accettarla il suo autore, può compiere, rispetto all'eredità, il cui diritto di accettare gli viene trasmesso, tutti gli atti spettanti al primo chiamato.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7075 del 07/07/1999
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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - modi - tacita - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2663 del 22/03/1999Volontà di accettare - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione.
La ricerca della volontà di accettare l'eredità attraverso l'accertamento e l'interpretazione degli atti compiuti dal chiamato si risolve in un'indagine di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità, purché il risultato sia congruamente motivato, senza errori di logica o di diritto. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la decisione della Corte di merito che aveva escluso che gli atti - riscossione di canoni, diffide ed atti stragiudiziali - compiuti dal chiamato, che successivamente aveva accettato l'eredità con beneficio d'inventario, denotassero in maniera univoca una effettiva assunzione della qualità di erede, configurandosi, da un lato, come atti di conservazione, in quanto diretti all'affermazione delle ragioni errie di fronte ai terzi, e, dall'altro, come atti di amministrazione sicuramente temporanei, poiché dall'apertura della successione alla dichiarazione di accettazione beneficiata da parte del chiamato erano trascorsi solo sette mesi).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2663 del 22/03/1999
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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - diritto di accettazione - prescrizione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 622 del 23/01/1999Atti idonei ad impedirla - Onere probatorio - Trascrizione del testamento effettuata dal notaio a favore di tutti i chiamati all'eredità - Idoneità - Esclusione - Limiti.
Incombe sul coerede chiamato all'eredità', nei cui confronti un altro coerede abbia eccepito la prescrizione del diritto ad accettarla, l'onere di dimostrare di avere invece esercitato quel diritto con atti idonei a manifestarne la volontà', e non meramente conservativi o di vigilanza; ne' a tal fine può' essere sufficiente la menzione di tutti i chiamati all'eredità' effettuata dal notaio all'atto della trascrizione del testamento, costituendo CIÒ adempimento di un suo obbligo d'ufficio, a meno che il chiamato all'eredità' non provi che, con quella menzione, il notaio adempiva anche ad un mandato dal medesimo chiamato specificamente conferitogli a quel fine.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 622 del 23/01/1999
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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - con beneficio di inventario - casi obbligatori - eredità devolute a minori o interdetti – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2276 del 27/02/1995Rappresentante legale dell'incapace - Accettazione tacita dell'eredità - Effetti nei confronti dell'incapace - Esclusione - Conseguenze.
L'art. 471 cod.civ., disponendo che le eredità devolute ai minori e agli interdetti non si possono accettare se non con il beneficio di inventario, esclude che il rappresentante legale dell'incapace possa accettare l'eredità in modo diverso da quello prescritto dall'art. 484 cod,civ., che consiste in una dichiarazione espressa di volontà volta a fare acquistare all'incapace la qualità di erede con limitazione della responsabilità ai debiti e ai pesi "intra vires hertis". Ne consegue che l'accettazione tacita, fatta con il compimento di uno degli atti previsti dall'art. 476 cod.civ. (nella specie, trattavasi di una divisione amichevole dei beni erri), non rientra nel potere del rappresentante legale e perciò non produce alcun effetto giuridico nei confronti dell'incapace, che resta nella posizione di chiamato all'eredità fino a quando egli stesso o il suo rappresentante eserciti il diritto di accettare o di rinunziare all'eredità entro il termine della prescrizione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2276 del 27/02/1995
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Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali - Accettazione dell'eredità - Modi - Tacita - In genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11813 del 30/10/1992Attività indiretta procuratoria o di gestione di soggetti diversi dal chiamato - Idoneità - Iscrizione catastale dei beni relitti eseguita dal notaio per conto degli eredi - Accettazione tacita - Configurabilità - Denuncia di successione - Valore indiziario.
Ad integrare l'accettazione tacita dell'eredità da parte del chiamato sono rilevanti tutti quegli atti che per la loro natura e finalità siano incompatibili con la volontà di rinunciare e non siano altrimenti giustificabili. A tal fine, e benché l'accettazione debba essere desunta di norma dal comportamento del chiamato, è tuttavia possibile che essa in concrete circostanze avvenga anche mediante l'attività indiretta o procuratoria od anche di gestione di altri soggetti incaricati di compiere atti correlati alla volontà del successibile di dare esecuzione alle disposizioni testamentarie, come nel caso dell'iscrizione catastale dei beni relitti eseguita per conto degli eredi dal notaio. Del pari la denuncia di successione pur costituendo un atto preordinato a fini essenzialmente fiscali non comportante "ex se" l'accettazione tacita dell'eredità, può costituire un elemento indiziario liberamente valutabile ai fini indicati dal giudice del merito.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11813 del 30/10/1992
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Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali - Accettazione dell'eredità - Con beneficio d'inventario - Chiamato possessore di beni erri - In genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11634 del 30/10/1991Acquisto della qualità di erede - Delazione - Sufficienza - Esclusione - Accettazione dell'eredità - Necessità - Forme - Accettazione "ex lege" di cui all'art. 485 cod. civ. - Domanda giudiziaria proposta nei confronti di un erede "ope legis", ex art. 485 cod. civ., del debitore - Onere probatorio dell'attore.
La delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto non è di per se sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, perché a tale effetto è necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione mediante "aditio" oppure per effetto di "pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 cod. civ., il quale contempla una fattispecie complessa di accettazione "ex lege" della eredità di cui sono elementi costitutivi l'apertura della successione, la delazione erria, il possesso dei beni erri e la mancata tempestiva redazione dell'inventario. Pertanto colui che deduce l'avvenuta accettazione dell'eredità come presupposto della domanda azionata, facendo valere un credito contro un chiamato all'eredità del debitore, quale erede "ope legis" ai sensi dell'art. 485 cod. civ., ha l'onere di provare, in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 cod. civ., la verificazione di tutti gli elementi di quella fattispecie, ed in particolare del possesso dei beni erri da parte del detto chiamato, senza possibilità d'invocare al riguardo presunzione di sorta.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11634 del 30/10/1991
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Successione mortis causa - disposizioni generali - accettazione dell'eredità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1628 del 23/02/1985Diritto di accettazione - trasmissione - modi - tacita - in genere - facoltà di accettazione tacita - trasmissione agli eredi del chiamato premorto - diritti dell'erede del chiamato - contenuto.*
168057 439611.*
La facoltà di accettazione tacita dell'eredità a norma dello art. 476 cod. civ., spetta anche agli eredi del chiamato alla eredità il quale sia deceduto prima di averla accettata, in quanto, secondo l'art. 479, la delazione resta identica nel passaggio dal chiamato al suo erede, con la conseguenza che quest'ultimo oltre ad accettare l'eredità così come poteva accettarla il suo autore, può compiere, rispetto all'eredità, il cui diritto di accettare gli viene trasmesso, tutti gli Atti spettanti al chiamato che prima della sua morte non abbia accettato la eredità. ( V mass n 73561; ( V mass n 26644).*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1628 del 23/02/1985
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Successioni mortis causa - disposizioni generali - accettazione dell'er – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 454 del 14/02/1973Modi - tacita - donazione, vendita e cessione dei diritti di successione - accettazione presunta - prova - limiti di prova dei contratti - inapplicabilità - data dell'atto di accettazione - prova - trascrizione o registrazione dell'atto - esclusione.*
La cessione dei diritti erri (documentata, nella specie,da atto ricevuto da notaio negli stati uniti d' America) importa - per il cedente - accettazione dell'er, sia che si faccia riferimento alla disciplina dettata dall'art 477 cod civ vigente, sia che si abbia riguardo all'art 936 del codice abrogato. Trattasi di una figura di accettazione presunta, che si affianca all' accettazione tacita, dalla quale si discosta in quanto non impone al giudice l'indagine richiesta dall'art 476 cod civ. ciascuno dei contratti menzionati nell'art 477, se in rapporto all'efficacia traslativa dei diritti di successione viene in rilievo in quanto atto negoziale,considerato invece per il valore sintomatico (qual'e presunto iuris et de iure) che esso presenta, in relazione all'acquisto dell'er, si colloca sul terreno dei fatti; con la conseguenza che la prova dell'accettazione presunta, al pari di quella dell'accettazione tacita, non soggiace ai limiti che concernono la prova del contratto,anche sotto il profilo della sua collocazione nel tempo, per cui, ai fini della certezza, nei confronti dei terzi, della data dell'atto da cui deriva l'accettazione presunta, non e necessaria la trascrizione o registrazione dell'atto stesso.*
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 454 del 14/02/1973
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