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0477.Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione.

Art. - 477.donazione, vendita e cessione dei diritti di successione.

0 Codice civile

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Documenti collegati:

Disposizioni generali - accettazione di eredità - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 15301 del 09/06/2025 (Rv. 674850 - 01)
Accettazione dell'eredità (pura e semplice) L'accettazione di eredità può essere compiuta, anche in forma tacita, dal rappresentante, cui sia stato espressamente conferito il relativo potere, e comporta l'acquisto da parte del rappresentato della qualità di erede, con effetto che permane anche nell'ipotesi di successivo atto di rinuncia. (In fattispecie avente ad oggetto la responsabilità per l'inadempimento degli obblighi derivanti dalla procura generale rilasciata, la S.C. ha cassato la decisione che nel rigettare la domanda attorea non aveva considerato come la rappresentante, vendendo un bene compreso nell'asse ereditario, in nome e per conto del rappresentato, aveva compiuto un atto di accettazione tacita dell'eredità, con effetti che si erano prodotti in maniera definitiva nella sfera del rappresentato, ancorché quest'ultimo, il giorno successivo alla vendita, avesse rinunciato alla medesima eredità). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 15301 del 09/06/2025 (Rv. 674850 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0474, Cod_Civ_art_0476, Cod_Civ_art_0477, Cod_Civ_art_1388, Cod_Civ_art_0519, Cod_Civ_art_0525 …...
Cosa giudicata civile - limiti del giudicato - soggettivi (limiti rispetto a terzi) – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11213 del 16/05/2007
Terzi estranei al processo - Efficacia riflessa del giudicato - Configurabilità - Limiti - Fondamento - Fattispecie - Decadenza del chiamato con testamento ad accettare l'eredità - Accertamento - Su domanda di alcuni eredi legittimi - Efficacia del giudicato nei confronti dell'erede legittimo non partecipante al giudizio. Il giudicato può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, quando contenga (come nel caso) un'affermazione obiettiva di verità (decadenza del chiamato con testamento dal diritto ad accettare l'eredità, pronunciata su domanda di alcuni eredi legittimi) che non ammette la possibilità di un diverso accertamento, qualora (come nella specie) siffatta efficacia non si risolve in un pregiudizio giuridico, ma addirittura in un beneficio per il terzo estraneo al giudizio (qui, l'altro erede legittimo), non essendo sufficiente l'autonomia del soggetto titolare di una pretesa analoga a quella dei partecipanti al giudizio ad escludere una estensione oggettiva del giudicato (nella fattispecie, ha avuto modo di precisare la S.C., tale autonomia non aveva impedito al soggetto estraneo alla vicenda processuale, ma pur sempre titolare di una pretesa analoga, a far valere in fatto, a proprio favore, in via transattiva - "rinunziando agli effetti di quella sentenza a fronte dell'attribuzione in proprietà di un certo numero di immobili facenti parte dell'asse errio" - la "obiettiva verità" della intervenuta decadenza contenuta nel giudicato formatosi fra altri). Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11213 del 16/05/2007   …...
Contratti agrari - diritto di prelazione e di riscatto - prelazione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7067 del 05/07/1990
Vendita di una quota dell'eredità - diritto di prelazione agraria del proprietario del fondo confinante - sussistenza - esclusione.* Il diritto di prelazione agraria (nella specie del proprietario del fondo confinante) non spetta quando oggetto della vendita sia una quota dell'eredità, ancorché contestualmente alla vendita della quota le parti abbiano, provveduto, mediante divisione, alla attribuzione reciproca di beni individuati a determinati, trattandosi di due negozi autonomi e distinti, poiché la causa del primo è lo scambio di un diritto contro una somma di denaro mentre la causa del secondo e la cessazione dello stato di comunione. ( V 661/82, mass n 418424; ( V 1003/80, mass n 404447; ( V 220/79, mass n 396288; ( V 2423/78, mass n 391827).* Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7067 del 05/07/1990   …...
Successioni mortis causa - disposizioni generali - accettazione dell'er – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 454 del 14/02/1973
Modi - tacita - donazione, vendita e cessione dei diritti di successione - accettazione presunta - prova - limiti di prova dei contratti - inapplicabilità - data dell'atto di accettazione - prova - trascrizione o registrazione dell'atto - esclusione.* La cessione dei diritti erri (documentata, nella specie,da atto ricevuto da notaio negli stati uniti d' America) importa - per il cedente - accettazione dell'er, sia che si faccia riferimento alla disciplina dettata dall'art 477 cod civ vigente, sia che si abbia riguardo all'art 936 del codice abrogato. Trattasi di una figura di accettazione presunta, che si affianca all' accettazione tacita, dalla quale si discosta in quanto non impone al giudice l'indagine richiesta dall'art 476 cod civ. ciascuno dei contratti menzionati nell'art 477, se in rapporto all'efficacia traslativa dei diritti di successione viene in rilievo in quanto atto negoziale,considerato invece per il valore sintomatico (qual'e presunto iuris et de iure) che esso presenta, in relazione all'acquisto dell'er, si colloca sul terreno dei fatti; con la conseguenza che la prova dell'accettazione presunta, al pari di quella dell'accettazione tacita, non soggiace ai limiti che concernono la prova del contratto,anche sotto il profilo della sua collocazione nel tempo, per cui, ai fini della certezza, nei confronti dei terzi, della data dell'atto da cui deriva l'accettazione presunta, non e necessaria la trascrizione o registrazione dell'atto stesso.* Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 454 del 14/02/1973   …...

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