Codice Civile Libro Secondo: delle successioni Titolo I: disposizioni generali sulle successioni Capo I: dell'apertura della successione, della delazione e dell'acquisto dell'eredita' Art.458. Divieto di patti successori.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 458. (1) Divieto di patti successori.
Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.
la giurisprudenza
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