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0148. Concorso negli oneri.

Art.148. Concorso negli oneri.

0 Codice civile

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Documenti collegati:

Matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - assegno di mantenimento -Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25535 del 17/09/2025 (Rv. 676308-01)
Mantenimento del figlio maggiorenne - Inizio di attività lavorativa - Cessazione - Sopravvenienza di circostanze ulteriori - Reviviscenza - Esclusione. Il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, dimostrando, quindi, il raggiungimento di un'adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al più, un obbligo alimentare. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25535 del 17/09/2025 (Rv. 676308-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147 , Cod_Civ_art_0148 , Cod_Civ_art_0337_7 …...
Filiazione - filiazione naturale - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24719 del 07/09/2025 (Rv. 675673 - 01)
Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - effetti - risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - Obblighi ex artt. 147 e 148 c.c. - Violazione - Danno endofamiliare - Risarcimento - Prova presuntiva - Perdita della bigenitorialità - Rilevanza - Fatto noto - Conseguenze. In tema di danno endofamiliare conseguente alla violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione e al mantenimento dei figli ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., il principio che richiede, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, la necessità di debita allegazione e prova, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici ex artt. 2727-2729 c.c., va bilanciato con la circostanza che la perdita della bigenitorialità, realizzata attraverso la consapevole sottrazione del genitore ai doveri di assistenza morale e materiale del figlio, costituisce, di per sé, un fatto noto, dal quale poter desumere un'alterazione della vita del figlio, comportando scelte e opportunità diverse da quelle altrimenti compiute. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24719 del 07/09/2025 (Rv. 675673 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0148, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2697 …...
Filiazione - filiazione naturale - dichiarazione giudiziale di paternita' e maternita' - effetti -Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 24719 del 07/09/2025 (Rv. 675673-01)
Obblighi ex artt. 147 e 148 c.c. - Violazione - Danno endofamiliare - Risarcimento - Prova presuntiva - Perdita della bigenitorialità - Rilevanza - Fatto noto - Conseguenze. In tema di danno endofamiliare conseguente alla violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione e al mantenimento dei figli ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., il principio che richiede, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, la necessità di debita allegazione e prova, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici ex artt. 2727-2729 c.c., va bilanciato con la circostanza che la perdita della bigenitorialità, realizzata attraverso la consapevole sottrazione del genitore ai doveri di assistenza morale e materiale del figlio, costituisce, di per sé, un fatto noto, dal quale poter desumere un'alterazione della vita del figlio, comportando scelte e opportunità diverse da quelle altrimenti compiute. Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147 , Cod_Civ_art_0148 , Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729 , Cod_Civ_art_2043 , Cod_Civ_art_2059 , Cod_Civ_art_2697 …...
Decorrenza - risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 375 del 08/01/2025 (Rv. 673604-01)
Famiglia - filiazione - filiazione naturale - dichiarazione giudiziale di paternita' e maternita' - effetti-  Danno endofamiliare - Natura - Illecito permanente - Prescrizione - Decorrenza - Individuazione del dies a quo - Criteri. In tema di danno endofamiliare, la protratta violazione dei doveri di assistenza morale e materiale del figlio integra un illecito permanente, in relazione al quale, protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, fermo restando che, in ragione della peculiare natura dell'illecito, l'individuazione del momento in cui il danno si manifesta per la prima volta richiede l'individuazione del momento in cui il danneggiato perviene ad una reale condizione emotiva di consapevole esercitabilità del diritto al risarcimento, che può intervenire durante la permanenza dell'illecito, ma anche dopo molto tempo dalla cessazione della permanenza stessa. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 375 del 08/01/2025 (Rv. 673604-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0148, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2934, Cod_Civ_art_2935, Cod_Civ_art_2947 …...
Matrimonio - diritti e doveri dei coniugi - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 5242 del 28/02/2024 (Rv. 670424-01)
Educazione, istruzione e mantenimento della prole - concorso negli oneri - Diritti e doveri dei coniugi - Educazione, istruzione e mantenimento della prole - Concorso negli oneri - Onere di mantenimento dei figli - Concorso dei coniugi - Determinazione - Criteri ex art. 316-bis c.c. - Carattere automatico - Esclusione - Comparazione delle condizioni dei coniugi - Necessità - Fattispecie. L'art. 316-bis, comma 1, c.c., al pari del precedente art. 148 c.c., nel prescrivere che entrambi i coniugi adempiano all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, fornito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti (che finirebbe per penalizzare il coniuge più debole), ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle cennate capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni in tal senso intese - dei due obbligati. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che si era limitata a considerare plausibile l'avvenuto incremento dei guadagni provenienti dall'azienda agricola transitata, in seguito al decesso del padre, in capo all'obbligato e al fratello, senza puntualmente valutare se, conseguentemente a quest'ultimo evento, le condizioni patrimoniali e reddituali del primo fossero variate, onde tenerne conto nella determinazione del contributo di mantenimento). Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 5242 del 28/02/2024 (Rv. 670424-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0316_2, Cod_Civ_art_0148 …...
Rimborso delle somme anticipate in via esclusiva da un genitore – Cass. n. 15098/2023
Prescrizione civile - decorrenza - famiglia - filiazione - filiazione naturale - dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - effetti - Spese di mantenimento dei minori - Rimborso delle somme anticipate in via esclusiva da un genitore - Natura - Prescrizione decennale - Applicabilità - Decorrenza.  In tema di spese di mantenimento dei minori, la domanda di rimborso delle somme anticipate in via esclusiva da uno dei genitori ha natura di azione di regresso fra condebitori solidali ex art. 1299 c.c., sulla base delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 c.c. (oggi art. 316 bis c.c.); a tale domanda si applica, pertanto, la prescrizione decennale decorrente dalla nascita del minore e non quella quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 2 c.c. per i contributi alimentari. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15098 del 30/05/2023 (Rv. 667933 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0148, Cod_Civ_art_0261, Cod_Civ_art_0316_2, Cod_Civ_art_1299, Cod_Civ_art_2946, Cod_Civ_art_2948   Corte Cassazione 15098 2023 …...
Famiglia - matrimonio – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 14564 del 25/05/2023 (Rv. 668292 - 01)
Scioglimento – divorzio - obblighi - verso la prole - Spese straordinarie nell'interesse del minore - Mancato interpello dell'altro coniuge - Irripetibilità - Esclusione - Fattispecie. In tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad es. le spese scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole; tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva parzialmente accolto l'opposizione all’esecuzione del genitore non collocatario, fondata sull'effetto impeditivo del preventivo dissenso all'iscrizione della figlia presso una scuola privata). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 14564 del 25/05/2023 (Rv. 668292 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0148, Cod_Civ_art_0155, Cod_Civ_art_0337_3 …...
Surroga del genitore inadempiente – Cass. n. 13345/2023
Famiglia - matrimonio - diritti e doveri dei coniugi - educazione, istruzione e mantenimento della prole - concorso negli oneri - obbligo sussidiario degli ascendenti - Obbligo al mantenimento ex art. 316-bis c.c. in capo agli ascendenti - Surroga del genitore inadempiente - Esclusione - Responsabilità sussidiaria - Sussistenza - Condizioni.  L'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 316-bis c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui. Pertanto, l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori e non costituisce una mera surroga del dovere gravante sul genitore - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo, se l'altro è in grado di provvedervi; così come il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge soltanto qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13345 del 16/05/2023 (Rv. 667899 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0316_2, Cod_Civ_art_0148, Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0433   Corte Cassazione 13345 2023 …...
Riconoscimento dell'indennità di accompagnamento – Cass. n. 10423/2023
Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - assegno - Figlio portatore di inabilità - Riconoscimento dell'indennità di accompagnamento - Natura - Rilevanza al fine di determinare l'assegno di mantenimento per il genitore convivente - Esclusione - Ragioni.   L'indennità di accompagnamento riconosciuta al figlio portatore di inabilità, in quanto costituente misura assistenziale pubblica diretta a pareggiare o quantomeno diminuire l'incidenza dei maggiori costi derivanti dalla patologia e non ad aumentare il reddito del percipiente, non costituisce risorsa economica valutabile per la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del genitore convivente, essendo questo diretto a fare fronte alle esigenze ordinarie e straordinarie del figlio secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10423 del 19/04/2023 (Rv. 667607 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0337_3, Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0148, Cod_Civ_art_0155 Corte Cassazione 10423 2023 …...
Condotta positiva o impossibilità non imputabile di porre fine al comportamento omissivo – Cass. n. 9930/2023
Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Risarcimento del danno da deprivazione del rapporto genitoriale - Illecito permanente - Decorrenza del termine prescrizionale - Cessazione della permanenza - Determinazione - Condotta positiva o impossibilità non imputabile di porre fine al comportamento omissivo - "Dies a quo" - Individuazione - Condizione emotiva di consapevole esercitabilità del diritto risarcitorio - Necessità.  La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da deprivazione del rapporto genitoriale, conseguente all'illecito, di natura permanente, di abbandono parentale, decorre solo dalla cessazione della permanenza, che si verifica dal giorno in cui il comportamento abbandonico viene meno, per effetto di una condotta positiva volta all'adempimento dei doveri morali e materiali di genitore, ovvero dal giorno in cui questi dimostri di non essere stato in grado, per causa a lui non imputabile, di porre fine al comportamento omissivo; al fine di individuare il "dies a quo" della prescrizione, peraltro, in ragione della peculiare natura dell'illecito (che provoca nella parte lesa una condizione di sofferenza personale e morale idonea a segnarne il futuro sviluppo psico-fisico e ad incidere sulla sua capacità di percepire la situazione abbandonica) è necessario verificare se la vittima della condotta di abbandono genitoriale sia pervenuta ad una reale condizione emotiva di consapevole esercitabilità del diritto risarcitorio. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9930 del 13/04/2023 (Rv. 667346 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0148, Cod_Civ_art_0315_2, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2935, Cod_Civ_art_2947   Corte Cassazione 9930 2023 …...
Procedimento di modifica del provvedimento che ha sancito l'obbligo dell'ascendente – Cass. n. 8980/2023
Famiglia - matrimonio - diritti e doveri dei coniugi - educazione, istruzione e mantenimento della prole - concorso negli oneri - obbligo sussidiario degli ascendenti - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Procedimento di modifica del provvedimento che ha sancito l'obbligo dell'ascendente - Possibilità di chiamare in giudizio soggetti diversi da quelli che hanno partecipato al giudizio in cui si è formato il titolo - Sussistenza.   Nel procedimento di revisione del provvedimento che ha sancito ex art. 316-bis c.c. l'obbligo dell'ascendente di fornire ai genitori i mezzi necessari ad adempiere i doveri di mantenimento verso i figli, ancorché non si configuri un rapporto di litisconsorzio necessario fra tutti gli ascendenti di pari grado, questi ultimi possono essere chiamati in giudizio quali coobbligati in astratto al fine di estendere ai medesimi le conseguenze dell'inadempimento, volontario o meno, dei doveri economici genitoriali, quand'anche gli stessi ascendenti non abbiano preso parte all'originario procedimento, del quale quello di modifica non rappresenta prosecuzione o altro grado di giudizio. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 8980 del 30/03/2023 (Rv. 667474 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0148, Cod_Civ_art_0316_2   Corte Cassazione 8980 2023 …...
Liquidazione in via equitativa – Cass. n. 34986/2022
Famiglia - filiazione - filiazione legittima (paternità del marito, presunzione di concepimento) - accertamento di legittimità - titolarità dell'azione - Obblighi ex artt. 147 e 148 c.p. - Violazione - Danno endofamilare - Risarcimento - Liquidazione in via equitativa - Riferimento alle tabelle per la liquidazione del danno in uso nel distretto - Ammissibilità - Fondamento.   In tema di filiazione, la violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, risarcibile equitativamente, attraverso il rinvio, in via analogica e con l'integrazione dei necessari correttivi, alle tabelle per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in uso nel distretto. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 34986 del 28/11/2022 (Rv. 666291 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0148, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059   Corte Cassazione 34986 2022 …...
Diritto al rimborso delle spese sostenute dall'altro genitore sin dalla nascita – Cass. n. 16916/2022
Famiglia - filiazione - filiazione naturale - dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - effetti - Diritto al rimborso delle spese sostenute dall'altro genitore sin dalla nascita - Natura in senso lato indennitaria - Quantificazione - Criterio equitativo - Ammissibilità - Oggetto.   In materia di figli nati fuori del matrimonio, il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, la cui paternità (o maternità) sia stata successivamente dichiarata, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto a ristorare colui che ha effettuato il riconoscimento dagli esborsi sostenuti, sicché il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo, tenendo conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio (soddisfatte o da soddisfare), legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16916 del 25/05/2022 (Rv. 664947 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0148, Cod_Civ_art_0261, Cod_Civ_art_0269, Cod_Civ_art_0277, Cod_Civ_art_0379, Cod_Civ_art_2033, Cod_Civ_art_2047   Corte Cassazione 16916 2022 …...
Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità – Cass. n. 15148/2022
Famiglia - filiazione - filiazione naturale - dichiarazione giudiziale di paternità' e maternità - effetti - Filiazione naturale - Sorgere degli obblighi ex artt. 147 e 148 c.c. al momento della procreazione - Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità - Necessità - Esclusione - Violazione degli obblighi - Risarcimento del danno endofamiliare.   In tema di filiazione, l'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., sorge al momento della procreazione, anche qualora questa sia stata accertata successivamente con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti allo "status" di genitore. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15148 del 12/05/2022 (Rv. 664829 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0148, Cod_Civ_art_0261, Cod_Civ_art_0277, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059   Corte Cassazione 15148 2022 …...
Obbligo degli ascendenti di contribuire al mantenimento dei nipoti – Cass. n. 10450/2022
Famiglia - matrimonio - diritti e doveri dei coniugi - educazione, istruzione e mantenimento della prole - concorso negli oneri - obbligo sussidiario degli ascendenti - Permanenza di tale obbligo - Verifica - Elementi di valutazione - Fattispecie.   Ai fini della valutazione in ordine alla permanenza dell'obbligo degli ascendenti di contribuire al mantenimento dei nipoti ai sensi dell'art. 148 c.c. (ora ex art. 316 bis c.c.) deve tenersi conto dell'età dei beneficiari (non potendo tale obbligo protrarsi oltre ragionevoli limiti di età), del tempo decorso dall'ordinanza che ha accertato il diritto al mantenimento ed anche della concreta possibilità che i nipoti possano accedere al ”reddito di cittadinanza”, introdotto dal d.l. n. 4 del 2019, conv. con modif. in l. n. 26 del 2019. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che aveva respinto la domanda dell'ascendente di revoca dell'assegno di mantenimento in favore di due nipoti, nati nel 1991 e nel 1993, previsto con ordinanza tredici anni prima, semplicemente rilevando che i nipoti non erano ancora indipendenti economicamente e che il reddito della madre non era sufficiente a sostenerli). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10450 del 31/03/2022 (Rv. 664543 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0148, Cod_Civ_art_0316   Corte Cassazione 10450 2022 …...
Mantenimento del figlio maggiorenne non convivente – Cass. n. 40282/2021
Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - assegno di mantenimento - in genere - Mantenimento del figlio maggiorenne non convivente - Contratto di lavoro a tempo determinato - Rilevanza - Limiti.   In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 40282 del 15/12/2021 (Rv. 663531 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_.0147, Cod_Civ_art_0148, Cod_Civ_art_0337 septies   Corte Cassazione 40282 2021 …...
Separazione personale dei coniugi - assegno di mantenimento – Cass. n. 5059/2021
Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - assegno di mantenimento - Genitore non affidatario - Spese straordinarie - Onere di informazione e concertazione preventiva - Esclusione - Obbligo di rimborso - Configurabilità - Condizioni - Sindacato da parte del giudice di merito. In tema di separazione personale, non sussiste a carico del coniuge affidatario della prole un onere di informazione e concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese cd "straordinarie", fermo restando che nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, commisurando l’entità della spesa rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 5059 del 24/02/2021 (Rv. 660517 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0148, Cod_Civ_art_0155_1 …...
Obbligo di mantenimento del genitore non affidatario o collocatario – Cass. n. 4224/2021
Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso la prole - Obbligo di mantenimento del genitore non affidatario o collocatario - Pronuncia del giudice - Effetti dichiarativi - Modifica del provvedimento - Cessazione degli effetti - Decorrenza. La decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo "status" genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4224 del 17/02/2021 (Rv. 660755 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0148, Cod_Civ_art_0315_2, Cod_Civ_art_0316_2, Cod_Civ_art_0337_7 …...
Contributo al mantenimento dei figli – Cass. n. 3835/2021
Famiglia - matrimonio - diritti e doveri dei coniugi - educazione, istruzione e mantenimento della prole - Contributo al mantenimento dei figli - Spese straordinarie - Spese scolastiche e mediche - Natura - Conseguenze. In tema di contributo al mantenimento dei figli, le spese scolastiche e mediche straordinarie che in sede giudiziale siano state poste "pro quota" a carico di entrambi i coniugi, pur non essendo ricomprese nell'assegno periodico forfettariamente determinato, ne condividono la natura, qualora si presentino sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, così integrando, quali componenti variabili, l'assegno complessivamente dovuto, sicché il genitore che abbia anticipato tali spese può agire in via esecutiva, per ottenere il rimborso della quota gravante sull'altro, in virtù del titolo sopra menzionato senza doversi munire di uno ulteriore, richiesto solo con riguardo a quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3835 del 15/02/2021 (Rv. 660607 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0337_3, Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0148, Cod_Civ_art_0316_2 …...
Contributo per il mantenimento di figli maggiorenni non autosufficienti – Cass. n. 2020/2021
Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso la prole - Divorzio - Contributo per il mantenimento di figli maggiorenni non autosufficienti - Interesse morale del figlio - Rilevanza diretta - Esclusione - Fattispecie. In tema di assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne non autosufficiente, a seguito del divorzio dei genitori, l'interesse morale è un canone che, nella sua immediata portata, resta estraneo alla previsione di cui all'art. 337 ter, comma 4, c.c., rilevando esclusivamente quale fine destinato ad ispirare l'esercizio della responsabilità genitoriale e i relativi provvedimenti giudiziali, tenuto conto che l'assegno di mantenimento serve ad assicurare, insieme con la cura, l'educazione e l'istruzione, anche le frequentazioni e le opportunità di crescita sociale e professionale del figlio. (Nella specie la S.C. ha respinto il motivo di ricorso del padre, che aveva domandato la riduzione dell'assegno divorzile di cui era stato gravato in favore dei figli, sostenendo che un assegno troppo elevato potesse nuocere al loro interesse morale). Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 2020 del 28/01/2021 Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0148, Cod_Civ_art_0337_3 …...
Separazione personale dei coniugi - assegno di mantenimento – Cass. n. 29977/2020
Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - assegno di mantenimento - Mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente- Legittimazione "iure proprio" del genitore - Contributo - Allontanamento del figlio per motivi di studio - Sussistenza- Condizioni. In materia di separazione dei coniugi, la legittimazione "iure proprio" del genitore a richiedere l'aumento dell'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, che non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale, sussiste quand'anche costui si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 29977 del 31/12/2020 Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0337_3, Cod_Civ_art_0337_7, Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0148 corte cassazione 29977 2020 …...
Figlio maggiorenne non autosufficiente - Contributo per il mantenimento - Cass. n. 17380/2020
Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - assegno di mantenimento - Figlio maggiorenne non autosufficiente - Contributo per il mantenimento - Legittimazione del coniuge convivente con il figlio maggiorenne - Ammissibilità - Integrazione del contraddittorio con il figlio - Necessità - Esclusione - Fondamento. In tema di mantenimento dei figli, la legittimazione del genitore convivente con il figlio maggiorenne, essendo fondata sulla continuità dei doveri gravanti su uno dei genitori nella persistenza della situazione di convivenza, concorre con la diversa legittimazione del figlio, che trova invece fondamento nella titolarità del diritto al mantenimento, sicché i problemi determinati dalla coesistenza di entrambe le legittimazioni si risolvono sulla base dei principi dettati in tema di solidarietà attiva. Ne deriva che, nel caso in cui ad agire per ottenere dall'altro coniuge il contributo al mantenimento sia il genitore con il quale il figlio medesimo continua a vivere, non si pone una questione di integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio diventato maggiorenne, rivelando il mancato esercizio, da parte di quest'ultimo, del diritto di agire autonomamente nei confronti del genitore con cui non vive, l'inesistenza di qualsiasi conflitto con la posizione assunta dal genitore con il quale continua a vivere. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17380 del 20/08/2020 (Rv. 658717 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0148, Cod_Proc_Civ_art_100 corte cassazione 17380 2020 …...
Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 11097 del 10/06/2020 (Rv. 658151 - 01)
Illecito endofamiliare - Violazione dei doveri genitoriali - Natura istantanea o permanente - Configurabilità - Presupposti - Decorrenza del termine prescrizionale - Individuazione - Fondamento - Fattispecie. L'illecito endofamiliare commesso in violazione dei doveri genitoriali verso la prole può essere sia istantaneo, ove ricorra una singola condotta inadempiente dell'agente, che si esaurisce prima o nel momento stesso della produzione del danno, sia permanente, se detta condotta perdura oltre tale momento e continua a cagionare il danno per tutto il corso della sua reiterazione, poiché il genitore si estranea completamente per un periodo significativo dalla vita dei figli; ne consegue che la natura dell'illecito incide sul termine di prescrizione che decorre, nel primo caso, dal giorno in cui il terzo provoca il danno e, nel secondo, da quello nel quale, in assenza di impedimenti giuridici all'esercizio dell'azione risarcitoria, l'illecito viene percepito o può essere percepito, come danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, con l'ordinaria diligenza e tenendo una condotta non anomala. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione dei giudici di merito i quali, nel rigettare la domanda risarcitoria rivolta dal figlio verso il padre per i danni cagionati dal protratto disinteresse da questi mostrato nei suoi confronti, avevano qualificato erroneamente l'illecito come "istantaneo ad effetti permanenti" e ritenuto maturata la prescrizione del diritto, facendo decorrere il relativo termine dal momento nel quale si era configurata la condotta di abbandono del genitore, ovvero dalla nascita del figlio, anziché da quello in cui il medesimo figlio ne aveva percepito l'intrinseca ingiustizia). Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 11097 del 10/06/2020 (Rv. 658151 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0148, Cod_Civ_art_0258, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2935, Cod_Civ_art_2947 …...
Famiglia - filiazione - filiazione naturale – Cass. n. 8816/2020
Obbligo di mantenimento del genitore non affidatario o collocatario - Momento di decorrenza - Individuazione - Distinzione fra giorno di presentazione della domanda e data di cessazione della coabitazione - Rilevanza - Distinzione - Conseguenze - Decisione sul reclamo - Decorrenza degli effetti. In tema di filiazione, la decisione del tribunale per i minorenni relativa all'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio naturale posto a carico del genitore non affidatario o collocatario decorre naturalmente dalla data della proposizione della domanda giudiziale oppure, se successiva, dall'effettiva cessazione della coabitazione, senza la necessità di un'apposita statuizione sul punto. Inoltre, la pronuncia adottata dalla corte d'appello in sede di reclamo, sostituendosi a quella del tribunale per i minorenni, produce effetti con la medesima decorrenza. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8816 del 12/05/2020 (Rv. 657864 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0148 corte cassazione 8816 2020 …...
Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso la prole – Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3659 del 13/02/2020 (Rv. 657054 - 01)
Figlio maggiorenne economicamente autosufficiente - Mantenimento - Ripetizione delle somme versate - Modifica giudiziale delle condizioni del regime post-coniugale - Irrilevanza - Condizioni - Fondamento - Fattispecie. Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ripetizione di indebito – oggettivo. In caso di modifica giudiziale delle condizioni economiche del regime post-coniugale, intervenuta in ragione della raggiunta indipendenza economica dei figli, il genitore obbligato può esercitare l'azione di ripetizione ex art_ 2033 c.c. anche con riferimento alle somme corrisposte in epoca antecedente alla domanda di revisione, allorché la causa giustificativa del pagamento sia già venuta meno, atteso che la detta azione ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa. (Nella specie, le due figlie erano divenute economicamente autosufficienti a seguito del conseguimento della laurea, come previsto dagli accordi economici in sede di divorzio congiunto dei genitori, e pacificamente con i rispettivi matrimoni contratti nel 1994 e 1998, sicché la S.C. ha cassato la sentenza della Corte d'appello che aveva negato la ripetizione delle somme corrisposte per il mantenimento delle figlie prima della modifica delle condizioni a decorrere dal 2006). Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3659 del 13/02/2020 (Rv. 657054 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2033, Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0148 FAMIGLIA MATRIMONIO SCIOGLIMENTO …...
Matrimonio - diritti e doveri dei coniugi - educazione, istruzione e mantenimento della prole
Famiglia - matrimonio - diritti e doveri dei coniugi - educazione, istruzione e mantenimento della prole - concorso negli oneri - in genere famiglia - matrimonio - diritti e doveri dei coniugi - educazione, istruzione e mantenimento della prole - concorso negli oneri - in genere - obbligo di mantenimento del figlio - cessazione automatica con il raggiungimento della maggiore età - esclusione - protrazione - limiti - contributo - richiesta da parte dell'ex coniuge già affidatario all'altro - ammissibilità - rinuncia da parte del figlio al mantenimento - rilevanza - esclusione - indisponibilità del diritto - solidarietà attiva in ordine al percepimento dell'assegno tra genitore già affidatario e figlio - sussistenza - esclusione -differente causa dell'adempimento nei confronti dell'altro coniuge e nei confronti del figlio - autonoma legittimazione del coniuge già affidatario a ricevere l'assegno - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 32529 del 14/12/2018 L'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori. In tale ipotesi, il coniuge separato o divorziato, già affidatario è legittimato, "iure proprio" (ed in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità, in capo a quest'ultimo, del diritto al mantenimento), ad ottenere dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne. Pertanto, non potendosi ravvisare nel caso in esame una ipotesi di solidarietà attiva (che, a differenza di quella passiva, non si presume), in assenza di un titolo, come di una disposizione normativa che lo consentano, la eventuale rinuncia del figlio al mantenimento, anche a prescindere dalla sua invalidità, dovuta alla indisponibilità del relativo diritto, che può essere disconosciuto solo in sede di procedura ex art. 710 c.p.c., non potrebbe in nessun caso spiegare effetto sulla posizione giuridico - soggettiva del genitore affidatario quale autonomo destinatario dell'assegno. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 32529 del 14/12/2018 …...
Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 22930 del 29/09/2017
Giudice chiamato a conoscere della stessa causa in altro grado del processo - Ambito dell'obbligo di astensione - Applicabilità in via analogica - Esclusione - Fondamento - Conseguenza - Giudice chiamato a conoscere di identiche questioni tra le stesse parti in un nuovo processo - Operatività del motivo di astensione - Ricusazione - Esclusione - Fattispecie. I casi di astensione obbligatoria del giudice stabiliti dall'art. 51 c.p.c., ai quali corrisponde il diritto di ricusazione delle parti, in quanto incidono sulla capacità del giudice, determinando una deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge, sono di stretta interpretazione e non sono, pertanto, suscettibili di applicazione per via di interpretazione analogica; ne consegue che l'obbligo di astensione sancito dal n. 4 del citato articolo nei confronti del giudice che abbia conosciuto della causa come magistrato in altro grado del processo - rivolto ad assicurare la necessaria alterità del giudice chiamato a decidere, in sede di impugnazione, sulla medesima regiudicanda nell'unico processo - non può essere inteso nel senso di operare in un nuovo e distinto procedimento, ancorché riguardante le stesse parti e pur se implicante la risoluzione di identiche questioni. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza di un caso di astensione obbligatoria con riferimento al giudice che dopo avere emanato decreto ex art 148 c.c., opposto, al quale era seguita sentenza del tribunale, in diversa composizione, mai impugnata, aveva composto il collegio di appello che aveva conosciuto della richiesta di revisione delle condizioni di cui alla detta sentenza). Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 22930 del 29/09/2017   …...
Procedimento civile - notificazione – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17864 del 19/07/2017
Notificazione degli atti processuali - Mancato perfezionamento per ragioni non imputabili al notificante - Ripresa del procedimento notificatorio - Ammissibilità - Conseguenze - Efficacia della notificazione a far data dalla iniziale richiesta di notifica - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie. In tema di notificazione degli atti processuali, qualora essa, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di domandare all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, purché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha valutato come insussistente la condizione della non imputabilità al ricorrente della mancata tempestiva notifica dell’impugnazione, atteso che nella relazione di notificazione della sentenza, attuata in base alla l. n. 53 del 1994, era puntualmente indicato il nuovo indirizzo del destinatario della notifica, che pure figurava nel timbro apposto sul provvedimento). Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17864 del 19/07/2017   …...
famiglia - matrimonio - diritti e doveri dei coniugi - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12952 del 22/06/2016
educazione, istruzione e mantenimento della prole - mantenimento di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti - Condizioni - Accertamento - Contenuto. La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12952 del 22/06/2016   …...
famiglia - matrimonio - diritti e doveri dei coniugi - educazione, istruzione e mantenimento della prole - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23673 del 06/11/2006
Figlio maggiorenne - Diritto al mentenimento - Sussistenza - Condizioni e limiti temporali - Accertamento - Criteri - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23673 del 06/11/2006 L'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole degli artt. 147 e 148 cod. civ. non cessa, "ipso facto", con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e specializzazione. (Principio espresso in fattispecie di rifiuto da parte della figlia maggiorenne - ritenuto ingiustificato dalla corte d'appello - nei confronti delle proposte lavorative formulatele dal padre). Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23673 del 06/11/2006   …...
Famiglia - matrimonio - diritti e doveri dei coniugi - educazione, istruzione e mantenimento della prole - concorso negli oneri - in genere – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16175 del 30/07/2015
Spese straordinarie - Obbligo di informazione e concertazione preventiva - Esclusione - Obbligo di rimborso - Configurabilità - Condizioni - Verifica da parte del giudice - Oggetto. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16175 del 30/07/2015 Non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie (nella specie, spese di arredamento della cameretta, stage per l'apprendimento della lingua inglese), trattandosi di decisione "di maggiore interesse" per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16175 del 30/07/2015   …...
capacità della persona fisica - potestà dei genitori - tribunale per i minorenni - attribuzioni in materia civile – Cass. n. 8574/2014
Figlio naturale riconosciuto - Azione di determinazione dell'assegno di mantenimento - Domanda riconvenzionale di affidamento del figlio - Competenza - Art. 38 disp. att. cod. civ. come modificato dalla legge n. 219 del 2012 - Tribunale ordinario - Sussistenza. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8574 del 11/04/201 Competente a conoscere la domanda riconvenzionale proposta dal genitore naturale - convenuto in giudizio, ai sensi dell'art. 148 cod. civ., davanti al tribunale ordinario per la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore regolarmente riconosciuto - con cui si chiede di provvedere in ordine all'affidamento, è lo stesso tribunale ordinario e non il tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 38 disp. att. cod. civ.,come novellato dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8574 del 11/04/2014 corte cassazione 8574 2014 …...
delibazione (giudizio di) - sentenze in materia matrimoniale - emesse da tribunali ecclesiastici – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6611 del 01/04/2015
Dichiarative della nullità del matrimonio concordatario per difetto di consenso da parte di uno dei due coniugi - Contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6611 del 01/04/2015 In tema di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario per difetto di consenso, le situazioni di vizio psichico assunte dal giudice ecclesiastico come comportanti inettitudine del soggetto, al momento della manifestazione del consenso, a contrarre il matrimonio non si discostano sostanzialmente dall'ipotesi d'invalidità contemplata dall'art. 120 cod. civ., cosicché è da escludere che il riconoscimento dell'efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo in principi fondamentali dell'ordinamento italiano. In particolare, tale contrasto non è ravvisabile sotto il profilo del difetto di tutela dell'affidamento della controparte, poiché, mentre in tema di contratti la disciplina generale dell'incapacità naturale dà rilievo alla buona o malafede dell'altra parte, tale aspetto è ignorato nella disciplina dell'incapacità naturale, quale causa d'invalidità del matrimonio, essendo in tal caso preminente l'esigenza di rimuovere il vincolo coniugale inficiato da vizio psichico. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6611 del 01/04/2015   …...
filiazione naturale - dichiarazione giudiziale di paternità e maternità Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 20137 del 03/09/2013
famiglia - filiazione -  Figlio - Riconoscimento al momento della nascita da uno solo dei genitori - Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale - Spese di mantenimento - Decorrenza - Nascita - Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 20137 del 03/09/2013 massima|green Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 20137 del 03/09/2013 La domanda di mantenimento proposta dal figlio nato fuori dal matrimonio nei confronti del proprio genitore naturale è autonoma e diversa, per "causa petendi" e "petitum", rispetto alla domanda di risarcimento dei danni subiti dallo stesso figlio quale conseguenza della condotta omissiva del genitore rispetto agli obblighi nascenti dal rapporto di filiazione, la prima trovando specifico fondamento normativo nell'art. 30 Cost. e negli artt. 147, 148, 155, 155 sexies cod. civ., implicanti per il genitore naturale tutti i doveri propri della procreazione legittima (compreso quello del mantenimento fino al momento del conseguimento dell'indipendenza economica da parte del figlio), e la seconda, invece, attenendo al diverso aspetto della responsabilità genitoriale, avente natura squisitamente compensatoria e riparatoria. integrale|orange Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 20137 del 03/09/2013 SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon ricorso depositato il 6.06.2002 F.P. , premesso di essere nata il (omesso) dalla relazione intrattenuta dalla madre F.A. con C.F. che non l'aveva riconosciuta comefiglia e premesso altresì che il Tribunale di Bergamo aveva dichiarato ammissibile la sua azione, adiva il medesimo Tribunale di Bergamo chiedendo che fosse dichiarato il proprio stato di figlia naturale del C. con condanna di questi al suo mantenimento e che fosse affermato il suo diritto all'assunzione anche del cognome paterno.Con sentenza n. 236 del 27-28.01.2005 l'adito Tribunale di Bergamo, nel contraddittorio delle parti ed all'esito dell'espletata istruttoria, nel corso della quale erano state assunte prove orali e disposta una consulenza tecnica d'ufficio d'indole medico-legale in relazione alla quale il C. si era rifiutato di sottoporsi alle prove ematologiche, dichiarava, in accoglimento della domanda introduttiva, il convenuto padre naturale della F. , lo condannava a versarle con decorrenza …...
famiglia - matrimonio - diritti e doveri dei coniugi - educazione, istruzione e mantenimento della prole - concorso negli oneri - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13184 del 16/06/2011
Separazione o divorzio - Mantenimento dei figli - Raggiungimento della maggiore età - Modifica dell'assegno - Modalità - Unilaterale riduzione o opposizione all'esecuzione - Esclusione - Modifica giudiziale delle condizioni di separazione o divorzio - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13184 del 16/06/2011 Il raggiungimento della maggiore età del figlio minore non può determinare, nel coniuge separato o divorziato, tenuto a contribuire al suo mantenimento, il diritto a procedere unilateralmente alla riduzione od eliminazione del contributo o a far valere tale condizione in sede di opposizione all'esecuzione, essendo necessario, a tal fine, procedere all'instaurazione di un giudizio volto alla modifica delle condizioni di separazione o divorzio. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13184 del 16/06/2011   …...
Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso la prole – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 124 del 12/01/1977
Assegno - per il mantenimento dei figli - criterio di determinazione - condizioni economiche dei genitori - indagine comparativa - necessita.* Poiche ciascuno dei coniugi e tenuto a concorrere al mantenimento dei figli secondo le proprie sostanze (artt 147 e 148 cod civ), nel giudizio di divorzio, al fine della quantificazione dell'assegno che un coniuge abbia chiesto all'altro non a titolo personale, ma quale contributo per il mantenimento dei figli, occorre procedere ad una indagine comparativa sulle condizioni economiche di entrambi i genitori.* Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 124 del 12/01/1977   …...

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