Art.122.Violenza ed errore
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Delibazione di sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio concordatario – Cass. n. 17910/2022Delibazione (giudizio di) - sentenze in materia matrimoniale - emesse da tribunali ecclesiastici - Convivenza "come coniugi" - Protrazione per almeno tre anni - Impedimento alla delibazione - Limiti - Conseguenze in tema di errore essenziale sulle qualità personali dell'altro coniuge dovuto a dolo.
In tema di delibazione di sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio concordatario, la convivenza "come coniugi" costituisce un elemento essenziale del "matrimonio-rapporto" e, ove si protragga per almeno tre anni dalla celebrazione, integra una situazione giuridica di "ordine pubblico italiano" che, tuttavia, non impedisce la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità per vizi genetici del "matrimonio-atto", a loro volta presidiati da nullità nell'ordinamento italiano. In particolare, la convivenza ultratriennale non è ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica, che accerti la nullità del matrimonio per errore essenziale sulle qualità personali dell'altro coniuge dovuto a dolo di questi, poiché una tale nullità è prevista anche nell'ordinamento italiano e non è sanabile dalla protrazione della convivenza prima della scoperta del vizio.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 17910 del 01/06/2022 (Rv. 665215 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_797, Cod_Civ_art_0122
Corte
Cassazione
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Acquisto "iuris communicazione" - Cass. n. 25441/2020Cittadinanza - modi di acquisto – matrimonio - Acquisto "iuris communicazione" - Provvedimento di riconoscimento della cittadinanza - Sopravvenuta dichiarazione di nullità del matrimonio - Annullamento del provvedimento amministrativo - Ammissibilità - Requisiti - Fondamento.
L'acquisto della cittadinanza italiana "iuris communicatione", che si produce per effetto del matrimonio e del provvedimento con il quale l'Amministrazione accerti l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge, può venire meno per effetto dell'iniziativa della stessa Amministrazione che, preso atto della sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio, provveda a rimuovere l'originario provvedimento, poiché l'effetto retroattivo della decisione passata in giudicato concernente il rapporto coniugale, determina l'inesistenza al momento del provvedimento di annullamento del requisito necessario per il riconoscimento della cittadinanza.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 25441 del 11/11/2020 (Rv. 659518 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0122
cittadinanza italiana
"iuris communicatione"
corte
cassazione
25441
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Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - rilasciato all'estero - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 5592 del 28/02/2020 (Rv. 657197 - 01)Procura alle liti rilasciata all'estero - Omessa allegazione della traduzione dell'attività certificativa svolta dal notaio - Nullità - Sussistenza - Sanatoria - Ammissibilità.
La procura speciale alle liti rilasciata all'estero, è nulla, ai sensi dell'art. 12 della l. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la traduzione dell'attività certificativa svolta dal notaio, e cioè l'attestazione che la firma sia stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità; siffatta nullità può essere sanata con la rinnovazione della procura, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., nel termine perentorio all'uopo concesso dal giudice.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 5592 del 28/02/2020 (Rv. 657197 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0083, Cod_Civ_art_0122, Cod_Civ_art_0182
PROCEDIMENTO CIVILE
DIFENSORI
PROCURA MANDATO ALLE LITI
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delibazione (giudizio di) - sentenze in materia matrimoniale - emesse da tribunali ecclesiastici – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10796 del 10/05/2006Dichiarative della nullità di matrimonio concordatario, per "incapacitas assumendi onera matrimonii" - Contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10796 del 10/05/2006
In tema di delibazione della sentenza di un tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario, per "incapacitas assumendi onera matrimonii", la nullità discende da una grave inettitudine del soggetto ad intendere i doveri del matrimonio, in relazione al momento della manifestazione del consenso e non si discosta sostanzialmente dalle ipotesi di invalidità contemplate dagli artt. 120 e 122 cod. civ.; deve pertanto escludersi che il riconoscimento dell'efficacia di tale sentenza trovi ostacolo nei principi fondamentali dell'ordinamento italiano, non rilevando in contrario le differenze della disciplina codicistica in punto di legittimazione attiva e rilevanza ostativa della coabitazione alla proponibilità dell'azione, in quanto non investono principi di ordine pubblico dell'ordinamento italiano.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10796 del 10/05/2006
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delibazione (giudizio di) - sentenze in materia matrimoniale - emesse da tribunali ecclesiastici – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15409 del 06/07/2006Sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per "metus" - Riconoscibilità nell'ordinamento interno - Condizioni - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15409 del 06/07/2006
Posto che il "metus" può essere causa di impugnazione del matrimonio ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 122 cod. civ., il riconoscimento della sentenza ecclesiastica di annullamento per "metus" non può tradursi nella previsione di una causa di nullità non ammessa dall'ordinamento italiano, ove non ricorrano le predette condizioni. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione di merito che aveva accolto la domanda di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio fondata, oltre che sulla minaccia, posta in essere dalla moglie nei confronti dell'attore anteriormente alle nozze, di ricorrere alla pratica abortiva in caso di mancato consenso al matrimonio, anche sulla esistenza di una riserva mentale del marito in ordine al vincolo di indissolubilità del matrimonio, riserva non conosciuta né conoscibile dalla moglie, e, pertanto, inidonea a determinare il riconoscimento della sentenza ecclesiastica da parte del giudice italiano, ostandovi un principio di ordine pubblico interno. Nell'occasione, la S.C. ha rilevato che la decisione impugnata non si era fatta carico di indagare sulla idoneità del "metus" ingenerato dalla minaccia della moglie, pur in assenza di una riserva mentale in ordine al vincolo di indissolubilità del matrimonio, a determinare il marito alle nozze, circostanza che, sola, avrebbe consentito la delibazione del giudicato ecclesiastico).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15409 del 06/07/2006
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delibazione (giudizio di) - sentenze in materia matrimoniale - emesse da tribunali ecclesiastici – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 19809 del 18/07/2008Nullità del matrimonio - Vizio del consenso - Configurazione nell'ordinamento canonico - Configurazione dell'ordinamento interno - Diversità - Errore indotto da dolo - Rilevanza nell'ordinamento canonico - Ordine pubblico interno - Condizioni per il rispetto - Conseguenze - Delibazione della sentenza ecclesiastica - Limiti - Fattispecie concernente l'errore in ordine all'infedeltà prematrimoniale. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 19809 del 18/07/2008
Non ogni vizio del consenso accertato nelle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio consente di riconoscerne l'efficacia nell'ordinamento interno, dandosi rilievo nell'ordinamento canonico, come incidenti sull'"iter" formativo del volere, anche a motivi e al foro interno non significativo in rapporto al nostro ordine pubblico, per il quale solo cause esterne e oggettive possono incidere sulla formazione e manifestazione della volontà dei nubendi, viziandola o facendola mancare. Conseguentemente, l'errore, se indotto da dolo, che rileva nell'ordinamento canonico ma non in quello italiano, se accertato come causa d'invalidità in una sentenza ecclesiastica, potrà dar luogo al riconoscimento di questa in Italia, solo se sia consistito in una falsa rappresentazione della realtà, che abbia avuto ad oggetto circostanze oggettive, incidenti su connotati stabili e permanenti, qualificanti la persona dell'altro nubendo. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della Corte d'Appello che aveva ritenuto non delibabile per contrarietà assoluta all'ordine pubblico, una sentenza ecclesiastica che, nella formazione della volontà dei nubendi, aveva dato rilievo all'errore soggettivo, nel quale era incorso un coniuge per dolo dell'altro, che aveva negato una relazione prematrimoniale con altre persone).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 19809 del 18/07/2008
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