Codice Civile Libro Primo: delle persone e della famiglia titolo III: del domicilio e della residenza Art.44. Trasferimento della residenza e del domicilio.
Art. 44. Trasferimento della residenza e del domicilio.
1. Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge.
2. Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non si è fatta una diversa dichiarazione nell'atto in cui è stato denunciato il trasferimento della residenza.
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