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0045. Domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto.

Art.45. Domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto.

0 Codice civile

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Regolamento di competenza - conflitto (regolamento d'ufficio) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1812 del 25/01/2025 (Rv. 673738-01)
Competenza per materia - Duplice declinatoria di due giudici diversi successivamente adìti - Regolamento di competenza con oggetto limitato alla sola richiesta di radicare la competenza dinanzi al giudice della riassunzione - Ammissibilità - Riassunzione del giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente - Applicazione della regola di cui all’art. 44 c.p.c. - Possibilità per il giudice della nuova riassunzione di elevare conflitto di competenza ex art. 45 c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione. Qualora, a seguito di declinatoria di competenza del giudice originariamente adìto, la causa sia stata riassunta davanti al giudice indicato come competente e tale giudice, assumendo che su di essa sia competente per ragioni di materia o di territorio inderogabile il primo giudice od altro giudice, invece di elevare conflitto di competenza ai sensi dell'art. 45 c.p.c., declini a sua volta la competenza: a) le parti possono proporre regolamento di competenza con limitazione dell'oggetto alla richiesta di dichiarare radicata la competenza davanti al giudice della riassunzione, a seguito della preclusione di ogni discussione sulla competenza per effetto del mancato esercizio del potere di conflitto; b) ove il regolamento non sia proposto ed invece il giudizio sia riassunto davanti al giudice dichiarato competente, opera la regola generale dell'art. 44 c.p.c. per cui l'incompetenza dichiarata e la competenza del detto giudice sono indiscutibili, sicché il giudice della nuova riassunzione non ha il potere di elevare conflitto di competenza ex art. 45 c.p.c., assumendo che, secondo il criterio della materia o del territorio inderogabile, la controversia è soggetta alla competenza del giudice declinante o di altro giudice, di modo che il conflitto elevato è inammissibile. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1812 del 25/01/2025 (Rv. 673738-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0044, Cod_Civ_art_0045, Cod_Civ_art_0047, Cod_Civ_art_0050 …...
Competenza civile - competenza per territorio - gestioni tutelari e patrimoniali - Cass. n. 12453/2017
Condannato in stato di interdizione legale - Competenza del giudice tutelare - Individuazione - Ultima residenza anagrafica anteriore allo stato detentivo - Eccezione - Prova di un domicilio diverso dalla residenza. La competenza del giudice tutelare nei confronti del condannato in stato d'interdizione legale - da individuare al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna e destinato a non subire mutamenti in coincidenza di trasferimenti restrittivi del reo ex art. 5 c.p.c. - si determina sulla base dell'ultima residenza anagrafica anteriore all'instaurazione dello stato detentivo, salvo che risulti provato, in contrario alla presunzione di coincidenza con detta residenza, un diverso domicilio, quale centro dei suoi affari ed interessi, non identificabile però in sé nel luogo in cui è stata eseguita la pena detentiva, che non viene dal medesimo prescelta. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12453 del 17/05/2017 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 12453 2017   …...
Competenza civile - competenza per territorio - gestioni tutelari e patrimoniali - Cass. n. 12453/2017
Condannato in stato di interdizione legale - Competenza del giudice tutelare - Individuazione - Ultima residenza anagrafica anteriore allo stato detentivo - Eccezione - Prova di un domicilio diverso dalla residenza. La competenza del giudice tutelare nei confronti del condannato in stato d'interdizione legale - da individuare al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna e destinato a non subire mutamenti in coincidenza di trasferimenti restrittivi del reo ex art. 5 c.p.c. - si determina sulla base dell'ultima residenza anagrafica anteriore all'instaurazione dello stato detentivo, salvo che risulti provato, in contrario alla presunzione di coincidenza con detta residenza, un diverso domicilio, quale centro dei suoi affari ed interessi, non identificabile però in sé nel luogo in cui è stata eseguita la pena detentiva, che non viene dal medesimo prescelta. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12453 del 17/05/2017 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 12453 2017   …...
Competenza civile - competenza per territorio - gestioni tutelari e patrimoniali – Cass. n. 20471/2015
Tutela del detenuto interdetto - Giudice competente - Individuazione - Criteri. La competenza per l'apertura della tutela dell'interdetto, ove questi si trovi in stato di detenzione in esecuzione di sentenza definitiva, va attribuita al giudice tutelare del luogo della sua ultima dimora abituale prima dell'inizio dello stato detentivo, non trovando applicazione il criterio legale della sede principale degli affari e degli interessi dell'interdetto, che presuppone l'elemento soggettivo del volontario stabilimento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20471 del 12/10/2015 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 20471 2015 …...
Competenza civile - competenza per territorio - gestioni tutelari e patrimoniali – Cass. n. 20471/2015
Tutela del detenuto interdetto - Giudice competente - Individuazione - Criteri. La competenza per l'apertura della tutela dell'interdetto, ove questi si trovi in stato di detenzione in esecuzione di sentenza definitiva, va attribuita al giudice tutelare del luogo della sua ultima dimora abituale prima dell'inizio dello stato detentivo, non trovando applicazione il criterio legale della sede principale degli affari e degli interessi dell'interdetto, che presuppone l'elemento soggettivo del volontario stabilimento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20471 del 12/10/2015 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 20471 2015   …...
Competenza civile - competenza per territorio - gestioni tutelari e patrimoniali - Interdizione legale – Cass. n. 10373/2013
Apertura della tutela - Giudice competente - Criterio - Luogo di detenzione al momento della irrevocabilità della sentenza di condanna - Fondamento - Trasferimento ad altra casa circondariale anteriormente alla nomina del tutore - Irrilevanza. Il giudice competente per l'apertura della tutela dell'interdetto legale va individuato in quello del luogo in cui la persona interessata ha la sede principale degli affari od interessi, che coincide, ove l'interessato sia detenuto al momento in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile, con quello di abituale dimora nel cui circondario si trova la struttura di detenzione nella quale l'interdetto è ristretto, dovendosi ritenere inapplicabile il criterio del domicilio che presuppone l'elemento soggettivo del volontario stabilimento. Né rileva, ai fini dello spostamento della competenza, che, successivamente all'apertura della tutela e prima della nomina del tutore, l'interessato sia stato trasferito ad altra casa circondariale, operando il principio di cui all'art. 5 cod. proc. civ., senza che possa trovare applicazione l'art. 343, secondo comma, cod. civ., che presuppone la già avvenuta nomina del tutore. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10373 del 03/05/2013 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 10373 2013   …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - controversie assoggettate - Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 21418 del 07/08/2008
Art. 3 legge n. 102 del 2006 - Rinvio alle norme processuali relative al rito del lavoro per le cause di risarcimento danni da morte o lesioni derivanti da fatti di circolazione stradale - Applicazione del rito del lavoro nei procedimenti instaurati davanti al giudice di pace - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Applicabilità della suddetta norma solo per le indicate cause appartenenti alla competenza del Tribunale - Sussistenza. Il rinvio alle norme processuali riguardanti il rito del lavoro, stabilito nell'art. 3 della legge n. 102 del 2006 per le cause di risarcimento danni da morte o lesioni derivanti da fatti di circolazione stradale, non si applica alle controversie instaurate davanti al giudice di pace, in quanto già regolate, ai sensi degli artt. 319, 320, 321 e 322 cod. proc. civ., da un procedimento speciale ispirato dagli stessi obiettivi di concentrazione e celerità propri del rito del lavoro e senza che il citato art. 3 contenga un'espressa previsione- come imposto, in via generale, dall'art. 311 cod. proc. civ.- di estensione del rito del lavoro anche al procedimento dinanzi al giudice di pace. Pertanto, alla stregua dell' "intentio legis" sottesa alla suddetta norma di cui all'art. 3 della legge n. 102 del 2006, si deve ritenere che la stessa sia riferita solo all'ipotesi di causa riguardante la specificata materia quando ricadono nella competenza del Tribunale. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 21418 del 07/08/2008   …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - controversie assoggettate - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 21418 del 07/08/2008
Art. 3 legge n. 102 del 2006 - Rinvio alle norme processuali relative al rito del lavoro per le cause di risarcimento danni da morte o lesioni derivanti da fatti di circolazione stradale - Applicazione del rito del lavoro nei procedimenti instaurati davanti al giudice di pace - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Applicabilità della suddetta norma solo per le indicate cause appartenenti alla competenza del Tribunale - Sussistenza. Il rinvio alle norme processuali riguardanti il rito del lavoro, stabilito nell'art. 3 della legge n. 102 del 2006 per le cause di risarcimento danni da morte o lesioni derivanti da fatti di circolazione stradale, non si applica alle controversie instaurate davanti al giudice di pace, in quanto già regolate, ai sensi degli artt. 319, 320, 321 e 322 cod. proc. civ., da un procedimento speciale ispirato dagli stessi obiettivi di concentrazione e celerità propri del rito del lavoro e senza che il citato art. 3 contenga un'espressa previsione- come imposto, in via generale, dall'art. 311 cod. proc. civ.- di estensione del rito del lavoro anche al procedimento dinanzi al giudice di pace. Pertanto, alla stregua dell' "intentio legis" sottesa alla suddetta norma di cui all'art. 3 della legge n. 102 del 2006, si deve ritenere che la stessa sia riferita solo all'ipotesi di causa riguardante la specificata materia quando ricadono nella competenza del Tribunale. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 21418 del 07/08/2008   …...
Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4460 del 04/07/1983
Provvedimenti per i figli - sopravvenienza dell'annullamento del matrimonio nel corso del giudizio di separazione - cessazione della materia del contendere in ordine a quest'ultimo giudizio - provvedimento presidenziale di affidamento della prole - efficacia - persistenza - nuova eventuale istanza di affidamento - competenza - determinazione - criteri.* Qualora nel corso del giudizio di separazione personale sopravvenga l'annullamento del matrimonio, con la conseguente cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di separazione, viene meno la Competenza del giudice della separazione circa l'affidamento della prole, ma il provvedimento presidenziale di affidamento emesso nel suo corso a norma dello art. 708 cod. proc. civ. conserva la sua efficacia (finché non sia sostituito), anche ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente a provvedere su una nuova istanza di affidamento, giudice che è quello del luogo di residenza del genitore cui il minore è stato affidato, essendo irrilevante ai predetti fini, la situazione in cui il minore si trovi di fatto con uno dei genitori, al momento della proposizione della nuova domanda. ( V 259/81, mass n 410671, sulla prima parte; ( V 1762/75, mass n 375411, sulla prima parte; ( V 4571/82, mass n 422542, sulla seconda parte).* Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4460 del 04/07/1983   …...
Locazione - regime vincolistico (proroga e blocco) – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 604 del 02/02/1982
Decadenza del conduttore dal diritto alla proroga legale - disponibilità di altra abitazione - disciplina ex art. 3 n. 1 della legge n. 253 del 1950 - mutamento per effetto dell'entrata in vigore delle norme sul possibile diverso domicilio dei coniugi previste dal nuovo diritto di famiglia - esclusione - conseguenze in tema di convivenza coniugale in abitazione diversa da quella condotta in locazione da uno dei coniugi. *  La nuova normativa in tema di diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975 n. 151) che, conservando l'Obbligo reciproco della coabitazione tra coniugi, ha reso possibile che ciascuno di essi abbia un proprio domicilio in luogo diverso da quello della residenza familiare, non ha mutato la portata dell'art. 3 n. 1 della legge 23 maggio 1950 n. 253, la quale - in tema di cessazione della proroga legale dei contratti di locazione d'immobili urbani - nel prevedere la disponibilità da parte del conduttore di altra abitazione idonea, fa riferimento unicamente ed espressamente al luogo di abituale dimora. Con la conseguenza che qualora ad opera del locatore, che è onerato dalla relativa prova risulti anche presuntivamente che la convivenza familiare e coniugale si svolge in abitazione (costituente dimora) diversa da quella condotta in locazione da uno dei coniugi, questi per non essere soggetto alla suddetta causa di cessazione della proroga legale, è tenuto a dimostrare la dimora abituale nella località ove è sito l'immobile condotto in locazione.* Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 604 del 02/02/1982   …...
Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 558 del 28/01/1982
Obblighi - verso la prole - separazione personale dei coniugi - effetti - provvedimenti per i figli - revisione dell'affidamento dei figli - competenza - tribunale per i minorenni - competenza per territorio - determinazione - criteri - dimora del minore - identificazione.* 082254 418273* In tema di revisione dell'affidamento del figlio minore di genitori separati, o divorziati, od il cui matrimonio sia stato annullato, funzionalmente devoluta alla cognizione del tribunale per i minorenni, l'individuazione del giudice territorialmente competente va effettuata, alla stregua dell'esigenza della migliore tutela degli interessi del minore stesso, ed in applicazione del disposto dell'art. 45 secondo comma (nuovo testo) cod. civ. sull'identificazione del suo domicilio con quello del genitore con il quale "convive", in base al luogo in cui il figlio medesimo abbia dimora stabile, non precaria o contingente, o comunque dimora prevalente nel corso dell'anno (nella specie, per i dieci mesi della frequenza scolastica), a prescindere, pertanto, dall'eventuale diverso luogo in cui, al momento della domanda, abiti occasionalmente, ovvero per un periodo di tempo limitato (nella specie, quello delle vacanze estive). ( V 3784/79, mass n 400229; ( V 1163/77, mass n 384827).* Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 558 del 28/01/1982   …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone - separazione personale dei coniugi – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2646 del 30/04/1981
Domanda - competenza - territoriale - residenza della moglie - disciplina ex art 45 cod civ - applicabilità - formulazione di detto articolo a seguito della sentenza n 171 del 1976 della corte costituzionale - rilevanza anche in ipotesi di azioni promosse anteriormente a detta sentenza.* Ai fini della Determinazione della Competenza territoriale nella causa di separazione personale si deve tener conto della formulazione assunta dall'art 45 cod civ del 1942 a seguito della sentenza della Corte costituzionale n 171 del 1976, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della predetta norma nella parte in cui in caso di separazione di fatto dei coniugi prevede che la moglie, la quale abbia fissato altrove la propria residenza, conservi il domicilio legale del marito, anche in ipotesi di azioni promosse prima della indicata pronunzia di incostituzionalità, in quanto la norma dichiarata illegittima non disciplinava direttamente un atto processuale ma qualificava giuridicamente un fatto sostanziale con indiretti riflessi processuali, come criterio di collegamento per la Determinazione della Competenza territoriale.* Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2646 del 30/04/1981   …...
Locazione - obbligazioni del conduttore – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 1392 del 11/03/1981
Corrispettivo (canone) - morosità - domanda di risoluzione del contratto - competenza - disciplina applicabile vigente l'art 3 della legge n 841 del 1973.* Proposta domanda di risoluzione del contratto di locazione di immobile urbano per inadempimento del conduttore - consistente nel mancato, incompleto o ritardato pagamento del canone - tale domanda, in presenza della norma dettata dall'art 3 della legge 22 dicembre 1973, n 841 (che conferisce Rilevanza alla morosita, quale causa di risoluzione dei contratti prorogati, quando si protragga per almeno due mesi, ovvero per tre mesi ove le condizioni economiche del conduttore siano precarie per disoccupazione involontaria o per malattia), rientra nella Competenza per materia del pretore, ai sensi dell'art 6 della legge 1 maggio 1955 n 368; e cio anche se si faccia questione circa l'efficacia della clausola di adeguamento del canone in relazione al disposto dell'art 1, quarto comma, del decreto- legge 24 luglio 1973 n 426, convertito nella legge 4 agosto 1973 n 495, che rientra nel novero delle norme che dettano vincolismi legali in materia di locazione d'immobili urbani. ( Conf 2646/80, mass n 406389; ( Conf 4923/79, mass n 401580; ( Conf 707/77, mass n 384283; ( Conf 47/77, mass n 383556).* Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 1392 del 11/03/1981   …...

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