Codice di procedura civile Libro Quarto: dei procedimenti speciali titolo v: dello scioglimento di comunioni - 789. (progetto di divisione e contestazioni su di esso)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 789. (Progetto di divisione e contestazioni su di esso)
1. Il giudice istruttore predispone un progetto di divisione che deposita in cancelleria e fissa con decreto l'udienza di discussione del progetto, ordinando la comparizione dei condividenti e dei creditori intervenuti.
2. Il decreto è comunicato alle parti.
3. Se non sorgono contestazioni, il giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, dichiara esecutivo il progetto, altrimenti provvede a norma dell'articolo 187.
4. In ogni caso il giudice istruttore dà con ordinanza le disposizioni necessarie per l'estrazione a sorte dei lotti.
la giurisprudenza
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