Matrimonio - scioglimento - divorzio - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9882 del 15/04/2025 (Rv. 674270-01)Procedimento - intervento p.m. - impugnazioni - Giudizio di appello in controversie aventi a oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio - Rito cartolare ex art.221, comma 4, del d. l. n. 34 del 2020 - Possibilità per le parti di produrre documenti sopravvenuti allegati alle note di trattazione scritta sostitutive dell’udienza di discussione - Sussistenza - Provvedimenti necessari a garantire il diritto di difesa della controparte - Contenuto.
In sede di appello avverso la decisione di primo grado sulle statuizioni economiche nelle controversie aventi a oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ove trovi applicazione il rito cartolare previsto dall'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, le parti hanno il diritto di depositare documenti nuovi sopravvenuti, nella cui eventualità il giudice, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, deve disporre la rimessione della causa sul ruolo o, in alternativa, consentire un differimento per assicurare alla controparte di replicare alla nuova documentazione prodotta in giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9882 del 15/04/2025 (Rv. 674270-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_737, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_350 …...
Straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 1323 del 20/01/2025 (Rv. 673592-01)Rito camerale sui generis - Fissazione udienza per l'ascolto del richiedente e produzione documenti - Revoca ordinanza senza fissazione altra udienza - Decisione c.d. "a sorpresa" - Lesione del contraddittorio.
In tema di protezione internazionale, nel procedimento ex art. 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008, che disciplina un rito camerale peculiare o sui generis, nel quale non sempre è accolto un modello procedimentale "non partecipato", la revoca improvvisa dell'ordinanza di rinvio ad altra udienza, fissata per l'ascolto del richiedente asilo e per il deposito di documentazione, seguita da immediata decisione, comporta una compressione del diritto di difesa del ricorrente, che non può così dispiegare la propria attività difensiva finale, ed una lesione del principio del contraddittorio.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 1323 del 20/01/2025 (Rv. 673592-01)
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Concordato preventivo - deliberazione ed omologazione - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 34840 del 29/12/2024 (Rv. 673367-01)Sentenza di omologazione - impugnazioni - Accordo ristrutturazione dei debiti - Reclamo avverso decreto di omologazione - Legittimazione - Fattispecie.
In tema di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.fall., la natura contenziosa del procedimento di omologa comporta che la legittimazione a proporre reclamo avverso il decreto di omologazione spetta solo a coloro che abbiano assunto formalmente la qualità di parte nelle precedenti fasi e gradi del giudizio, anche se regolato mediante rinvio agli artt. 737 e ss. c.p.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato il provvedimento impugnato che aveva escluso la legittimazione a proporre reclamo all'Agenzia delle Entrate che si era limitata a far pervenire un tardivo dissenso alla transazione fiscale, senza tuttavia proporre formale opposizione all'omologazione dell'accordo).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 34840 del 29/12/2024 (Rv. 673367-01)
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Straniero (condizione dello) - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 31849 del 11/12/2024 (Rv. 673353-01)Protezione internazionale - Procedimento ex art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 - Art. 127-ter c.p.c. - Applicabilità - Limiti - Conseguenze.
Nelle controversie conseguenti al mancato riconoscimento della protezione internazionale o speciale, l'art. 127-ter c.p.c. è applicabile solo in quanto compatibile con il procedimento di cui all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 ed agli artt. 737 e ss. c.p.c. e, pertanto, ove sia stata disposta la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ed i termini a tal fine assegnati siano decorsi senza che nessuna parte abbia provveduto all'incombente, il giudice non può disporre la cancellazione della causa dal ruolo, dichiarando l'estinzione del processo, ma deve decidere nel merito, poiché l'esito estintivo non è compatibile con il procedimento dettato per il riconoscimento della protezione internazionale, restando esclusa la possibilità di una pronuncia di improcedibilità per disinteresse alla definizione o di non luogo a provvedere, ovvero di rinvio della trattazione, salvo che, in tale ultimo caso, non vi sia una irregolarità della notificazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 31849 del 11/12/2024 (Rv. 673353-01)
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Fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 10047 del 15/04/2024 (Rv. 671085-01)Opposizione allo stato passivo - Natura - Procedimento di volontaria giurisdizione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze sulle spese di lite.
In tema di fallimento, l'opposizione allo stato passivo ha natura di procedimento contenzioso a cognizione piena, assimilabile all'appello, e non di volontaria giurisdizione, di talché alle relative spese di lite si applicano i parametri forensi dei giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 10047 del 15/04/2024 (Rv. 671085-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Proc_Civ_art_737, Cod_Proc_Civ_art_091 …...
Processo equo - termine ragionevole - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 4004 del 13/02/2024 (Rv. 670312-01)Procedimento di equa riparazione - Mancata comparizione delle parti alla prima udienza - Improcedibilità o inammissibilità del ricorso - Esclusione - Fissazione di una nuova udienza - Necessità - Fondamento.
In tema di procedimento per equa riparazione, la mancata comparizione delle parti alla prima udienza, fissata in sede di opposizione ex art. 5-ter della legge n. 89 del 2001, non può essere considerata, in assenza di una espressa previsione in tal senso ex art. 737 c.p.c., una tacita rinunzia al ricorso e non consente, quindi, la declaratoria di improcedibilità o di inammissibilità, dovendosi applicare in via analogica l'art. 181 c.p.c. in tema di ordinario processo di cognizione, con la conseguente necessità di fissazione di una nuova udienza ai sensi del primo comma dell'art. 181 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 4004 del 13/02/2024 (Rv. 670312-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_181, Cod_Proc_Civ_art_737 …...
Cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 453 del 08/01/2024 (Rv. 669875-01)Affidamento di figli nati fuori dal matrimonio - Regime processuale ex art. 38, disp. att., c.p.c., come sostituito dall'art. 3, l. n. 219 del 2012 - Rito camerale - Termine di impugnazione - Applicazione del termine ordinario ex artt. 325 e 327 c.p.c. - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze.
Il termine per impugnare il provvedimento reso in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, anche nel regime processuale di cui all'art. 38 disp. att. c.c., come sostituito dall'art. 3 della l. n. 219 del 2012, nel quale era applicabile, in quanto compatibile, il rito camerale ex artt. 737 e ss. c.p.c., è quello ordinario previsto dagli artt. 325 e 327 c.p.c. e non quello di dieci giorni di cui all'art. 739, comma 2, c.p.c., non valendo le regole idonee ad arrecare un vulnus ai diritti della difesa, tenuto conto della particolare rilevanza dei diritti e degli interessi in gioco, richiedenti una elaborazione di strategie difensive anche di una certa complessità, sicché, in caso di provvedimento notificato, opera il termine di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 453 del 08/01/2024 (Rv. 669875-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0317_2, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_739, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_737 …...
Giurisdizione volontaria - provvedimenti - impugnazioni e reclami Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 29841 del 27/10/2023 (Rv. 669279 - 01)Successioni mortis causa - Provvedimenti di volontaria giurisdizione - Decreto che dichiara chiusa la curatela dell'eredità giacente ed approva il rendiconto del curatore - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
È inammissibile il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. avverso il decreto camerale che dichiara chiusa la curatela dell'eredità giacente e approva il rendiconto del curatore, trattandosi di provvedimento privo dei caratteri di decisorietà e di definitività, insuscettibile come tale di passaggio in cosa giudicata, atteso che la cessazione della curatela ha quale presupposto logico e giuridico esclusivamente l'accettazione dell'eredità da parte di un chiamato che non sia nel possesso di quei beni, come tale priva di alcuna conseguenza sostanziale, fatta salva l'ipotesi di controversia sulle spese della procedura.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 29841 del 27/10/2023 (Rv. 669279 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0457, Cod_Proc_Civ_art_737 …...
Procedimento di reclamo avverso sull'apertura dell'amministrazione di sostegno – Cass. n. 17931/2022Capacità della persona fisica - capacità di agire - in genere - Apertura dell'amministrazione di sostegno - Reclamo - Disciplina - Produzione di nuovi documenti - Ammissibilità - Fondamento.
Il procedimento di reclamo avverso il decreto del giudice tutelare sull'apertura dell'amministrazione di sostegno è disciplinato dall'art. 739 c.p.c. e si connota per la sommarietà della cognizione e la semplicità delle forme; ciò comporta l'esclusione della piena applicazione delle norme che regolano il processo ordinario, dovendo, in particolare, ritenersi ammissibile l’acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie di documenti, alla sola condizione che sia assicurato - come in tutte le procedure soggette al rito camerale - un pieno e completo contraddittorio tra le parti.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 17931 del 01/06/2022 (Rv. 665217 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_720, Cod_Proc_Civ_art_737, Cod_Proc_Civ_art_739, Cod_Civ_art_0404
Corte
Cassazione
17931
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Domanda di separazione personale e di risarcimento dei danni – Cass. n. 11964/2022Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - competenza civile - connessione di cause - in genere - Cumulo di domande nello stesso processo - Domanda di separazione personale e di risarcimento dei danni - Trattazione in primo grado con il rito ordinario - Dichiarazione di inammissibilità delazione risarcitoria per mancanza dei presupposti di cui all'art. 40, comma 3 c.p.c. - Appello - Applicabilità del rito ordinario - Esclusione.
Qualora il giudice di primo grado, applicando il rito ordinario, ritenga inammissibili per difetto di "connessione forte" ex art. 40, comma 3, c.p.c., le domande risarcitorie avanzate unitamente a quella di separazione personale dei coniugi, nella successiva fase di appello non si verifica l'effetto espansivo del rito ordinario previsto dalla richiamata norma, sicché l'impugnazione soggiace al rito camerale e va introdotta con ricorso e non con citazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11964 del 13/04/2022 (Rv. 664677 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_040, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_706, Cod_Proc_Civ_art_737, Cod_Proc_Civ_art_738
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Cassazione
11964
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Estinzione della procedura per chiusura deliberata dal giudice tutelare – Cass. n. 8583/2022Procedimenti speciali - procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone - interdizione e inabilitazione - in genere - Interdizione - Estinzione della procedura per chiusura deliberata dal giudice tutelare con decreto non impugnato - Cessazione degli organi e dell'applicabilità del procedimento camerale - Conseguenze.
In tema di interdizione, la chiusura deliberata dal giudice tutelare con decreto non impugnato implica l'estinzione della tutela e la cessazione dei suoi organi, nei cui confronti, pertanto, non può essere rivolta la domanda di revoca o modifica del provvedimento emesso dal tribunale ai sensi degli artt. 375 e 732 c.p.c., che va, di contro, proposta all'autorità giudiziaria nel contraddittorio delle parti.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8583 del 16/03/2022 (Rv. 664366 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0374, Cod_Civ_art_0375, Cod_Proc_Civ_art_732, Cod_Proc_Civ_art_737, Cod_Proc_Civ_art_739, Cod_Proc_Civ_art_742
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8583
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Separazione personale tra i coniugi – Cass. n. 7266/2022Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - in genere - famiglia - potestà dei genitori - Famiglia - Separazione personale tra i coniugi - Provvedimenti provvisori relativi all'affidamento dei figli minori - Reclamabilità in Corte d'Appello - Esclusione - Ricorribilità per Cassazione - Esclusione -Fondamento - Fattispecie.
In materia di separazione personale tra i coniugi, i provvedimenti provvisori pronunciati dal giudice istruttore nel corso del giudizio, pur incidendo su posizioni di diritto soggettivo, sono suscettibili di modifica o revoca in sede di decisione del giudizio di merito e, in quanto provvedimenti interinali e provvisori, non possono essere oggetto di reclamo in Corte d'appello. Ne consegue altresì che, dovendo escludersi la ricorrenza dei caratteri della definitività e della decisorietà, nei loro confronti non è ammesso ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. Per le medesime ragioni non è ammissibile ricorso per cassazione sul provvedimento di reclamo adottato dalla Corte d'Appello avverso i provvedimenti presidenziali in tema di affidamento dei figli minori, trattandosi di provvedimento endoprocessuale.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7266 del 04/03/2022 (Rv. 664170 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909., Cod_Proc_Civ_art_737, Cod_Proc_Civ_art_739., Cod_Proc_Civ_art_741, Cod_Proc_Civ_art_742
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Procedimento di volontaria giurisdizione – Cass. n. 1799/2022Giurisdizione volontaria - provvedimenti - impugnazioni e reclami - Amministratore di condominio - Nomina giudiziale - Procedimento di volontaria giurisdizione - Pronuncia sulle spese - Esclusione - Provvedimento su reclamo contenente regolamento delle spese - Ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. sul capo delle spese - Ammissibilità - Fondamento.
Il procedimento per la nomina giudiziale di un amministratore di condominio, appartenendo all'ambito della volontaria giurisdizione ed essendo di natura non contenziosa, sfocia in un provvedimento che non deve regolare le spese, con la conseguenza che il decreto della corte di appello, pronunciato in sede di reclamo, è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., in relazione alla parte in cui, regolando le spese, incide in maniera processualmente definitiva su situazioni di diritto soggettivo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1799 del 20/01/2022 (Rv. 663813 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1105, Cod_Civ_art_1129, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_739, Cod_Proc_Civ_art_737 , Cod_Proc_Civ_art_093
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Reclamo immediato al collegio – Cass. n. 38883/2021Procedimento civile - capacità processuale - curatore speciale - Nomina curatore speciale ex art. 78 c.p.c. in corso di causa - Giudice competente - Reclamo immediato al collegio - Ammissibilità - Fondamento.
In pendenza di giudizio, la nomina del curatore speciale di cui all'art. 78 c.p.c. avviene incidentalmente, quale sub-procedimento all'interno del processo, con istanza da proporre al giudicante, il cui provvedimento, se si tratta del giudice delegato alla trattazione, è suscettibile di essere riconsiderato dal collegio del tribunale, in sede decisoria; nondimeno, è altresì ammissibile il reclamo immediato al collegio da parte degli interessati, quale specifico mezzo di impugnazione, al fine di instare per la revoca o modifica del decreto in questione.(principio di diritto enunciato ex art. 363, terzo comma c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 38883 del 07/12/2021 (Rv. 663536 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_078, Cod_Proc_Civ_art_080, Cod_Proc_Civ_art_737, Cod_Proc_Civ_art_742 bis
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38883
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Acquisizione dei mezzi di prova – Cass. n. 37301/2021Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Impugnazione dei provvedimenti ex art. 35 del d.lgs. n. 25 del 2008 - Rito camerale - Acquisizione dei mezzi di prova - Ammissibilità - Limiti.
In tema di protezione internazionale, le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 del d.lgs. n. 25 del 2008 sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e ss. c.p.c., sicché l'acquisizione dei mezzi di prova, e segnatamente dei documenti, in mancanza di una norma che fissi un diverso termine per le preclusioni istruttorie, è ammissibile sino all'udienza di discussione in camera di consiglio, sempre che sulla produzione si possa considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 37301 del 29/11/2021 (Rv. 663291 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_737
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37301
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Sostituzione dell’udienza già fissata per la decisione – Cass. n. 33175/2021Procedimenti speciali - procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone - separazione personale dei coniugi - in genere - Giudizio di appello - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Misure di contenimento degli effetti sulla giustizia civile - Udienza già fissata per la decisione - Sostituzione con la trattazione scritta ex art. 83 d.l. n. 18 del 2020 - Effetti - Modifica della disciplina della fase decisoria - Esclusione - Fondamento.
Nel giudizio di separazione personale dei coniugi di secondo grado, ove la Corte d'appello, applicando le misure previste per contenere gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19 sulla giustizia civile, sostituisca l'udienza già fissata per la decisione con la trattazione scritta di cui all'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18 del 2020 (conv. con modif. in l. n. 27 del 2020), non è tenuta a concedere i termini di cui all'art. 190 c.p.c. prima di statuire, perché la trattazione scritta sostituisce l'udienza, ma non incide sulle restanti norme che regolano il processo, sicché, alla fase decisoria continuano ad applicarsi le disposizioni proprie del giudizio camerale, caratterizzato da particolare celerità e semplicità di forme.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 33175 del 10/11/2021 (Rv. 663307 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_190, Cod_Proc_Civ_art_737, Cod_Proc_Civ_art_738, Cod_Proc_Civ_art_189
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33175
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Prova della tempestiva esecuzione prima della chiusura della discussione – Cass. n. 23313/2021Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili - Rito camerale - Ordine di integrazione del contraddittorio - Prova della tempestiva esecuzione prima della chiusura della discussione - Necessità - Concessione di un ulteriore termine - Irrilevanza - Limiti.
Nei giudizi d'impugnazione che seguono il rito camerale, ove sia disposta l'integrazione del contraddittorio, la parte a ciò onerata, per evitare la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, deve fornire la prova di aver dato tempestiva esecuzione all'ordine previsto dall'art. 331 c.p.c. prima della chiusura della discussione dinanzi al collegio, in modo da consentire a quest'ultimo il controllo della ritualità e della tempestività della notifica, non assumendo rilievo, in mancanza di tale prova, l'intervenuta concessione di un ulteriore termine, che equivale ad una proroga dell'originario termine perentorio, non consentita dall'art. 153 c.p.c., sempre che non sussistano i presupposti per la rimessione in termini.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23313 del 23/08/2021 (Rv. 662310 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_737, Cod_Proc_Civ_art_738, Cod_Proc_Civ_art_739
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Clausole implicanti l'attribuzione di beni immobili ai coniugi o ai figli – Cass. n. 21761/2021Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - Separazione consensuale o divorzio congiunto - Accordi tra i coniugi - Clausole implicanti l'attribuzione di beni immobili ai coniugi o ai figli - Validità - Condizioni.
Le clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni - mobili o immobili - o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., purché risulti l'attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, restando invece irrilevante l'ulteriore verifica circa gli intestatari catastali dei beni e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 21761 del 29/07/2021 (Rv. 661859 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0156, Cod_Civ_art_0158, Cod_Civ_art_0177, Cod_Civ_art_0191, Cod_Civ_art_2657, Cod_Civ_art_2699, Cod_Proc_Civ_art_711, Cod_Proc_Civ_art_737
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21761
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Concordato preventivo - organi – Cass. n. 4713/2021Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - organi - commissario giudiziale - Concordato preventivo - Compenso del commissario giudiziale - Decreto di liquidazione - Motivazione sommaria - Sufficienza - Condizioni - Fattispecie.
Nell'ambito delle procedure concorsuali, il giudice nella liquidazione del compenso al professionista può limitarsi ad indicare quali elementi, tra quelli indicati nella relativa istanza, lo abbiano convinto ad assumere il provvedimento richiesto, senza doverli riportare tutti, essendo comunque tenuto in ottemperanza all'obbligo di motivazione a prendere in esame anche per implicito tutta la materia controversa. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto con il quale il tribunale aveva liquidato ai commissari giudiziali un compenso, in misura raddoppiata rispetto a quella indicata nell'istanza, limitandosi genericamente a richiamare l'art. 39 l.fall. ed i criteri previsti dal d.m. n. 30 del 2012, senza l'indicazione dei parametri di attivo e passivo concretamente considerati per la liquidazione e senza precisare la ragione della deroga ai valori ricavabili dall'inventario).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4713 del 22/02/2021 (Rv. 660516 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_137, Dlgs_14_2019_art_092, Cod_Proc_Civ_art_737 …...
Compatibilità con diritto di difesa e principio del contraddittorio – Cass. n. 4500/2021Elezioni - impugnazioni e ricorsi – gravami - Rito camerale - Compatibilità con diritto di difesa e principio del contraddittorio - Sussistenza - Fondamento.
In materia di elezioni amministrative, il rito camerale richiamato dall'art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000, risulta compatibile con la tutela dei diritti soggettivi e degli status, nonché rispettoso del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, in quanto idoneo a contemperare le esigenze di effettività della tutela dell'aspirazione del cittadino ad accedere alle cariche elettive pubbliche, con quelle di rapida definizione delle questioni concernenti la sua incandidabilità.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4500 del 19/02/2021 (Rv. 660499 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_737, Cod_Proc_Civ_art_739 …...
Elezioni – Incandidabilità – Cass. n. 2749/2021 (01)Elezioni - amministrative - Elezioni - Incandidabilità degli amministratori responsabili delle condotte causative dello scioglimento del consiglio - Dichiarazione - Procedimento - Art. 143 del d.lgs. n. 267 del 2000 - Sospensione feriale - Soggezione - Fondamento.
Il procedimento volto alla dichiarazione di incandidabilità degli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento del consiglio comunale o provinciale, di cui all'art. 143, comma 11, ult. periodo, del d.lgs. n. 267 del 2000, è soggetto alla sospensione feriale dei termini, non applicandosi la deroga prevista dagli artt. 3 della legge n. 742 del 1969 e 92 r.d. n. 12 del 1941, poiché queste disposizioni non contemplano, nella loro tassativa elencazione, tale procedimento né, in linea generale, i procedimenti in camera di consiglio di cui agli artt. 737 e ss. c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 2749 del 05/02/2021 (Rv. 660720 - 01)
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Trattenimento presso il CIE – Cass. n. 2459/2021Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia – stranieri - Trattenimento presso il CIE - Riesame o Proroga - Rito camerale - Fissazione udienza - Necessità - Esclusione - Condizioni.
Il giudice di Pace può decidere sull’istanza di riesame del trattenimento o della sua proroga - che lo straniero, in mancanza di apposita disciplina nazionale, ha diritto di introdurre nelle forme del rito camerale ex art. 737 c.p.c. in ogni tempo, ai sensi dell'art. 15 della Direttiva n. 2008/115/CE, norma self-executing, con le garanzie del diritto di difesa e del contraddittorio previste dalla Costituzione e dalla normativa sovranazionale - senza fissare l'udienza di comparizione delle parti, solo ove, con provvedimento adeguatamente motivato, dia atto della superfluità dell'incombente, alla luce dell'istruttoria già compiuta, e conceda alle parti un termine per il deposito di memorie scritte, onde consentire alle stesse la piena esplicazione del contraddittorio.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2459 del 03/02/2021 (Rv. 660384 - 01)
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Trattenimento straniero presso il CIE – Cass. n. 2459/2021Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia – stranieri - Trattenimento presso il CIE - Riesame o Proroga - Rito camerale - Fissazione udienza - Necessità - Esclusione - Condizioni.
Il giudice di Pace può decidere sull’istanza di riesame del trattenimento o della sua proroga - che lo straniero, in mancanza di apposita disciplina nazionale, ha diritto di introdurre nelle forme del rito camerale ex art. 737 c.p.c. in ogni tempo, ai sensi dell'art. 15 della Direttiva n. 2008/115/CE, norma self-executing, con le garanzie del diritto di difesa e del contraddittorio previste dalla Costituzione e dalla normativa sovranazionale - senza fissare l'udienza di comparizione delle parti, solo ove, con provvedimento adeguatamente motivato, dia atto della superfluità dell'incombente, alla luce dell'istruttoria già compiuta, e conceda alle parti un termine per il deposito di memorie scritte, onde consentire alle stesse la piena esplicazione del contraddittorio.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2459 del 03/02/2021 (Rv. 660384 - 01)
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Protezione internazionale - Audizione del richiedente asilo – Cass. n. 22968/2020Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Audizione del richiedente asilo - Delega a un giudice componente il collegio - Ammissibilità - Fondamento. Procedimento civile - In genere.
Nelle controversie in materia di protezione internazionale, l'audizione del richiedente può essere delegata al singolo giudice che compone il collegio perché, a norma dell'art. 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 737 e ss. c.c., potendo pertanto l'istruttoria essere demandata a un solo giudice che poi sottoporrà le risultanze acquisite alla valutazione dell'organo decidente, senza che ciò violi il principio di immutabilità del giudice, operante soltanto una volta che sia iniziata la fase di discussione della causa.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22968 del 21/10/2020 (Rv. 659236 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_738, Cod_Proc_Civ_art_737, Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_174
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cassazione
22968
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Protezione internazionale - procedimento camerale – Cass. n. 18787/2020Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Procedimento camerale - Delega istruttoria del collegio al giudice relatore - Ammissibilità - Ragioni. Procedimento civile
In tema di protezione internazionale, nel procedimento camerale di cui all'art. 35 bis del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, connotato dalle medesime esigenze di celerità e sommarietà delle indagini proprie del procedimento camerale applicato a diritti soggettivi, trova applicazione il principio generale immanente al rito ordinario secondo cui un giudice può essere delegato dal collegio alla raccolta di elementi probatori o ad altri incombenti da sottoporre, successivamente, alla piena valutazione dell'organo collegiale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto legittima l'audizione del richiedente da parte del giudice relatore su delega del collegio).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 18787 del 10/09/2020 (Rv. 659121 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_737, Cod_Proc_Civ_art_738
CORTE
CASSAZIONE
18787
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Delega istruttoria del collegio al giudice relatore – Cass. n. 18787/2020Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Procedimento camerale - Delega istruttoria del collegio al giudice relatore - Ammissibilità – Ragioni - procedimento civile
In tema di protezione internazionale, nel procedimento camerale di cui all'art. 35 bis del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, connotato dalle medesime esigenze di celerità e sommarietà delle indagini proprie del procedimento camerale applicato a diritti soggettivi, trova applicazione il principio generale immanente al rito ordinario secondo cui un giudice può essere delegato dal collegio alla raccolta di elementi probatori o ad altri incombenti da sottoporre, successivamente, alla piena valutazione dell'organo collegiale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto legittima l'audizione del richiedente da parte del giudice relatore su delega del collegio).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 18787 del 10/09/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_737, Cod_Proc_Civ_art_738
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Responsabilità ex art. 96 c.p.c. - Procedimenti di volontaria giurisdizione - Cass. n. 16736/2020Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - pubblico ministero - Responsabilità ex art. 96 c.p.c. - Procedimenti di volontaria giurisdizione - Configurabilità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI
RESPONSABILITA' ART. 96 C.P.C
L'art 96 c.p.c. nei suoi due commi, disciplina la responsabilità per i danni causati dall'attività di parte in qualsiasi tipo di processo: non soltanto nei processi cognitivi, cautelari ed esecutivi, ma anche nei procedimenti di volontaria giurisdizione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 16736 del 06/08/2020 (Rv. 658967 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_096, Cod_Proc_Civ_art_737
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Protezione internazionale e protezione umanitaria - Cumulo delle relative domande - Cass. n. 13575/2020Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) -Protezione internazionale e protezione umanitaria - Cumulo delle relative domande - Disciplina previgente al d.l. n. 113 del 2018 - Rito applicabile - Art. 35 bis d.lgs. n. 25 del 2008 - Composizione collegiale del tribunale - Fondamento.
Anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 3, lett. a), del d.l. n. 113 del 2018 (conv. con modif. in l. n. 132 del 2018), la proposizione, con un unico ricorso dell'azione finalizzata ad ottenere la protezione internazionale ("status di rifugiato" e protezione sussidiaria)e di quella volta al riconoscimento della protezione umanitaria comporta la trattazione unitaria di tutte le domande da parte della sezione specializzata del tribunale, in composizione collegiale, secondo il rito camerale previsto dall'art. 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008, in ragione della profonda connessione, soggettiva e oggettiva, esistente tra le domande, oltre che della prevalenza della composizione collegiale su quella monocratica, sancita dall'art. 281 nonies c.p.c. ed in attuazione del principio della ragionevole durata del processo.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 13575 del 02/07/2020 (Rv. 658236 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_040, Cod_Proc_Civ_art_281_9, Cod_Proc_Civ_art_737
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13575
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Credito - istituti o enti di credito - altre aziende di credito - vigilanza e controllo - Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 10462 del 03/06/2020 (Rv. 657795 - 01)Irrogazione della sanzione ex art. 144 del d.lgs. n. 385 del 1993 - Reclamo - Procedimento camerale in unico grado innanzi alla corte d'appello di Roma - Definizione con decreto motivato - Questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 24 e 25 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., dell'art. 145, comma 7, del d.lgs. n. 385 del 1993 (cd. T.U.B.), nella parte in cui prevede, in ordine al procedimento di reclamo dinanzi alla Corte d'appello di Roma contro il decreto ministeriale irrogativo delle sanzioni amministrative di cui al precedente art. 144, la forma del rito camerale e la definizione del giudizio con decreto motivato, anziché con sentenza, così impedendo la proponibilità del ricorso ordinario per cassazione - con possibilità di denuncia anche dei vizi di motivazione - in luogo di quello ex art. 111 Cost., atteso che, da un lato, il rito camerale è idoneo ad assicurare tutela ai diritti soggettivi - specie quando, come nel caso dell'attività bancaria, la controversia sia caratterizzata da contenuti tecnici e da fonti di conoscenza prevalentemente documentali - e, dall'altro, la scelta del decreto motivato, in deroga alla normativa comune sui procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative, deve ritenersi non irragionevole, in considerazione del carattere di specialità della disciplina bancaria e creditizia e della continuità con la precedente regolamentazione della materia.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 10462 del 03/06/2020 (Rv. 657795 - 01)
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - nomina e revoca - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 21/02/2020 (Rv. 657259 - 01)Procedimento di revoca dell'amministratore - Legittimazione passiva - Spettanza al solo amministratore - Conseguenze - Intervento adesivo del condominio o di singoli condomini - Inammissibilità - Conseguenze in tema di spese.
Il procedimento di revoca giudiziale dell'amministratore di condominio riveste carattere eccezionale ed urgente, oltre che sostitutivo della volontà assembleare, ed è ispirato dall'esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela ad una corretta gestione dell'amministrazione condominiale, a fronte del pericolo di grave danno derivante da determinate condotte dell'amministratore. Tali essendo le caratteristiche del giudizio, non è pertanto ammissibile, in esso, l'intervento adesivo del condominio ovvero di altri condomini rispetto a quello istante, uniche parti legittimate a parteciparvi e contraddirvi essendo il ricorrente e l'amministratore, con la conseguenza che gli effetti del regolamento delle spese ex art_ 91 c.p.c. devono esaurirsi nel rapporto tra costoro.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 21/02/2020 (Rv. 657259 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1129, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_105, Cod_Proc_Civ_art_737
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI
CONDOMINIO NEGLI EDIFICI
AMMINISTRATORE
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2414 del 04/02/2020 (Rv. 656985 - 01)Procedimento civile - Rito camerale - Tempestività del gravame - Verifica al momento del deposito del ricorso - Notifica del ricorso e del decreto presidenziale - Rilevanza.
Nei procedimenti di impugnazione che si svolgono con rito camerale, il gravame è ritualmente proposto con il tempestivo deposito del ricorso in cancelleria, mentre la notifica dello stesso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza risponde esclusivamente alla finalità di assicurare l'instaurazione del contraddittorio, sicché la scadenza del termine all'uopo fissato, non preceduta dalla notifica o dalla presentazione di un'istanza di proroga, non comporta alcuna preclusione, ma implica soltanto la necessità di fissare un nuovo termine per notificare, a meno che la controparte non si sia costituita in giudizio sanando ogni vizio con efficacia ex "tunc".
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2414 del 04/02/2020 (Rv. 656985 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_154, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_737
IMPUGNAZIONI CIVILI
IMPUGNAZIONI IN GENERALE
TERMINI
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 28519 del 06/11/2019 (Rv. 655778 - 01)Principio di ultrattività del rito - Prosecuzione del giudizio nelle medesime forme - Necessità - Accertamento del rito in concreto adottato - Valutazione del giudice di merito - Fattispecie.
Il principio di ultrattività del rito comporta che se il giudice abbia trattato la causa seguendo un rito errato, il giudizio deve proseguire nelle stesse forme, ma l'accertamento di quali siano state le forme processuali in concreto adottate compete al giudice del merito, condizionando anche la valutazione sulla tempestività dell'impugnazione. (Nella specie la S.C., ha confermato la decisione della corte di merito che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto con ricorso
anziché con citazione, avendo accertato che il giudizio di primo grado era stato effettivamente trattato con il rito ordinario, ancorché introdotto nella forma camerale e senza che fosse intervenuta ordinanza di mutamento del rito).
Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 28519 del 06/11/2019 (Rv. 655778 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0269, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_737 …...
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27076 del 23/10/2019 (Rv. 655768 - 01)Proroga del trattenimento presso il CIE - Richiesta di riesame - Ammissibilità ex art. 15 della direttiva 2008/115/CE - Conseguenze - Garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio - Procedimento ex art. 737 c.p.c. - Applicabilità - Fondamento.
Giurisdizione volontaria - procedimento - in genere.
Lo straniero cui sia stata prorogata la misura del trattenimento presso un centro di identificazione e di espulsione (CIE) ha diritto al riesame del provvedimento di proroga ai sensi dell'art. 15 della direttiva n. 2008/115/CE, norma "self-executing" direttamente applicabile nell'ordinamento interno; il riesame deve effettuarsi con le garanzie del diritto di difesa e del contraddittorio previste dalla Costituzione e della normativa sovranazionale, assicurate, in mancanza di espressa disciplina e tenuto conto dell'esigenza di celerità della decisione, dalle forme del rito camerale ex art. 737 ss. c.p.c., già previsto per la convalida del trattenimento, idoneo a garantire il contraddittorio anche qualora non venga fissata l'udienza, essendo in tal caso le parti comunque ammesse a depositare memorie scritte.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27076 del 23/10/2019 (Rv. 655768 - 01)
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Straniero (condizione dello) protezione internazionale – udienza di trattazione tenuta da un g.o.t. - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3356 del 05/02/2019 costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) protezione internazionale – udienza di trattazione tenuta da un g.o.t. – conseguenze – ordinamento giudiziario - magistrati onorari - provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3356 del 05/02/2019
In tema di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale abbia proceduto all'audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3356 del 05/02/2019
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Trattamento della persona - trattamento inumano - detenzione in condizioni non conformi all’art. 3 CEDUConvenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - trattamento della persona - trattamento inumano - detenzione in condizioni non conformi all’art. 3 CEDU - rimedio ex art. 35 ter, l. n. 354 del 1975 - natura - conseguenze in tema di riparto dell’onere probatorio - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31556 del 06/12/2018
In tema di violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, il rimedio di cui all'art. 35 ter l. n. 354 del 1975 presuppone una responsabilità di tipo contrattuale, derivante dallo stretto rapporto che si instaura tra lo Stato e il detenuto, la quale dà luogo ad una obbligazione indennitaria "ex lege"; pertanto, sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio, spetta all'amministrazione penitenziaria, chiamata a rispondere della violazione di obblighi di protezione e di norme di comportamento, provare l'adempimento conforme ai principi della Convenzione, mentre compete al detenuto fornire la dimostrazione del danno lamentato e del nesso causale tra quest'ultimo e il dedotto inadempimento, salva la possibilità di avvalersi, oltre che delle presunzioni e del principio di non contestazione, dei poteri integrativi ed officiosi del giudice propri del rito camerale prescelto dal legislatore, quali, in particolare, il potere di assumere informazioni previsto dall'art. 738, comma 3, c.p.c., che costituisce - in funzione della salvaguardia del principio di effettività della tutela giurisdizionale di diritti di indubbia matrice costituzionale e convenzionale - utile meccanismo riequilibratore nell'ambito di un procedimento caratterizzato da una situazione di squilibrio tra la parte pubblica, titolare della potestà punitiva, e il soggetto privato che la subisce.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31556 del 06/12/2018 …...
valore della causa - Causa di divisione - CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 2, ORDINANZA N. 22016 DEL 11/09/2018Avvocato e procuratore - onorari - valore della causa - Causa di divisione - Determinazione del valore - Criterio della massa attiva - Irrilevanza - Criterio della quota contestata - Fondamento - Rilevanza del "donatum" - Condizioni - Richiesta di collazione. corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 22016 del 11/09/2018
Nei giudizi di divisione, il valore della causa, ai fini della liquidazione del compenso dell'avvocato, è stabilito ai sensi del codice di procedura civile, avendo riguardo non a quello della massa attiva ex art. 12 c.p.c., ma alla quota o ai supplementi di quota in contestazione. In particolare, quando l'attore abbia richiesto la collazione, nella massa ereditaria, dei beni donati al convenuto, l'interesse perseguito si incentra proprio sul "donatum" che, pertanto, va considerato nella determinazione del valore della controversia, a prescindere dal fatto che il suddetto attore abbia proposto azione di riduzione.
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - curatore - compenso - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 14631 del 06/06/2018 (Rv. 648939 - 01)Liquidazione del compenso del curatore – Avvicendamento di più curatori nella carica – Principio del contraddittorio – Necessità di consentire al precedente curatore di replicare alle osservazioni contenute nella relazione presentata dall’ultimo curatore.
In tema di liquidazione del compenso spettante al curatore del fallimento e di suddivisione della somma tra i soggetti succedutisi nella funzione, nel rispetto del principio del contraddittorio è necessaria la partecipazione al procedimento camerale di tutti coloro che hanno ricoperto l'incarico. Pertanto, nel caso in cui due o più curatori si siano avvicendati, occorre che, qualora dall'esame della memoria depositata dall'ultimo emergano elementi suscettibili di incidere negativamente sulla determinazione del compenso del precedente curatore, a quest'ultimo sia consentito il deposito di un'ulteriore memoria di replica.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 14631 del 06/06/2018 (Rv. 648939 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_137, Cod_Proc_Civ_art_737 …...
Avvocato e procuratore - onorari - tariffe professionali - Cass. n. 9563/2018Giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento - Onorari - Tariffe relative ai procedimenti contenziosi - Applicabilità - Fondamento.
Poiché il giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento ha natura contenziosa, per la liquidazione del compenso del legale si applicano gli onorari di cui ai paragrafi I, II, e IV della tabella A del d.m. n. 127 del 2004, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del medesimo d.m., il quale, con riferimento ai procedimenti camerali, prevede l'applicabilità delle tariffe relative ai procedimenti contenziosi, qualora sorgano contestazioni il cui esame è devoluto al giudice di cognizione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9563 del 18/04/2018 (Rv. 648118 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_737, Dlgs_14_2019_art_121, Dlgs_14_2019_art_053
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Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 22932 del 29/09/2017 Straniero - Trattenimento presso centro CIE - Richiesta di riesame - Ammissibilità - Procedimento camerale - Competenza del giudice di pace- Fondamento.
In tema di immigrazione, in applicazione del disposto di cui all'art. 15 della Direttiva n. 115/2008/CE del Parlamento Europeo e della sentenza della CGUE del 28 aprile 2011, in causa C-61/11, è sempre consentita la domanda di riesame del provvedimento di trattenimento presso centro CIE da introdurre, in mancanza di apposita disciplina normativa al riguardo, con lo strumento del procedimento camerale ex art. 737 c.p.c., sicché per il principio della concentrazione delle tutele la competenza deve essere riferita al giudice della convalida e delle proroghe da identificarsi nel giudice di pace.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 22932 del 29/09/2017
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Provvedimenti del giudice civile - decreto - Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 16856 del 07/07/2017Decreto di liquidazione - Compenso del commissario giudiziale - Motivazione sommaria - Sufficienza.
Il giudice, nel motivare il decreto di liquidazione del compenso al commissario giudiziale, può limitarsi ad indicare quali elementi, tra quelli indicati nell'istanza che lo ha sollecitato, lo abbiano convinto ad assumere il provvedimento richiesto, senza doverli trascrivere tutti nel decreto, essendo comunque tenuto, in ottemperanza all'obbligo di motivazione impostogli dall'art. 111, comma 6, Cost., a dar prova, anche per implicito, di aver considerato tutta la materia controversa.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 16856 del 07/07/2017
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Famiglia - potesta' dei genitori - Sez. 1 - , Sentenza n. 18562 del 22/09/2016Provvedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della potestà dei genitori - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilita') - in genere.
I provvedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della potestà dei genitori, resi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330, 332, 333 e 336 c.c., configurano espressione di giurisdizione volontaria non contenziosa, perché non risolvono conflitti fra diritti posti su un piano paritario, ma sono preordinati alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli e sono, altresì, soggetti alle regole generali del rito camerale, sia pure con le integrazioni e specificazioni previste dalle citate norme, sicché detti provvedimenti, sebbene adottati dalla corte d'appello in esito a reclamo, non sono idonei ad acquistare autorità di giudicato, nemmeno "rebus sic stantibus", in quanto sono modificabili e revocabili non solo "ex nunc", per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche "ex tunc", per un riesame (di merito o di legittimità) delle originarie risultanze, con la conseguenza che esulano dalla previsione dell'art. 111 Cost. e non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il decreto con cui la corte d'appello aveva revocato l'autorizzazione alla frequentazione della nipote da parte dei nonni, i quali, essendosi dissociati dalla scelta di collaborazione con la giustizia effettuata dal figlio e padre della minore, già esponente della locale malavita organizzata, e non potendo dirsi estranei ai contesti criminali operanti sul territorio, non rappresentavano valide figure di riferimento affettivo ed educativo ed erano, altresì, portatori di messaggi ambivalenti e non conformi alle scelte di legalità perseguite dalla madre della minore).
Sez. 1 - , Sentenza n. 18562 del 22/09/2016
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Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - in genere – Sez. 6 - 2, Sentenza n. 18337 del 19/09/2016Durata irragionevole del processo amministrativo - Equa riparazione - Richiesta del ricorrente di acquisizione d'ufficio delle istanze di prelievo depositate nel processo presupposto - Omesso esercizio del potere d'iniziativa ad opera del giudice - Conseguenze.
In tema di equa riparazione da irragionevole durata del processo amministrativo, ove la parte si sia avvalsa della facoltà - prevista dall'art. 3, comma 5, della l. n. 89 del 2001 - di richiedere l'acquisizione d'ufficio delle istanze di prelievo depositate nel corso del processo presupposto e la corte d'appello non abbia dato corso a tale richiesta, l'omessa produzione di tali atti non può ad essa venire addebitato, dovendosi ritenere precluso al giudice rigettare la domanda per eventuali carenze probatorie che siano superabili con l'esercizio dei poteri d'iniziativa ad esso attribuiti dalla l. n. 89 del 2001.
Sez. 6 - 2, Sentenza n. 18337 del 19/09/2016
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - in genere – Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14731 del 19/07/2016Rito camerale - Tempestività del gravame - Verifica al momento del deposito del ricorso - Notifica del ricorso e del decreto presidenziale - Finalità.
Nei procedimenti di impugnazione che si svolgono con rito camerale, il gravame è ritualmente proposto con il tempestivo deposito del ricorso in cancelleria, mentre la notifica dello stesso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza risponde esclusivamente alla finalità di assicurare l'instaurazione del contraddittorio, sicché la scadenza del termine all'uopo fissato, non preceduta dalla valida effettuazione della notifica o dalla presentazione di un'istanza di proroga, non comporta alcun effetto preclusivo, ma implica soltanto la necessità di procedere alla fissazione di un nuovo termine, a meno che la controparte non si sia costituita in giudizio, in tal modo sanando il predetto vizio, con efficacia ex "tunc".
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14731 del 19/07/2016
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Famiglia - filiazione - filiazione naturale - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18194 del 16/09/2015Figli nati fuori dal matrimonio - Equiparazione - Affidamento ex art. 317 bis c.c. - Reclamo - Decreto della corte d'appello - Mezzi di impugnazione - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18194 del 16/09/2015
In tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, la legge n. 54 del 2006 ha equiparato la posizione dei figli nati "more uxorio" a quella dei figli nati da genitori coniugati, estendendo la disciplina in materia di separazione e divorzio anche ai procedimenti ex art. 317 bis c.c., che hanno assunto autonomia procedimentale rispetto ai procedimenti di cui agli artt. 330, 333 e 336 c.c., senza che abbia alcun rilievo il rito camerale. Ne consegue che i decreti emessi dalla corte d'appello avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 317 bis c.c. relativi ai figli nati fuori dal matrimonio ed alle conseguenti statuizioni economiche, ivi compresa l'assegnazione della casa familiare, sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., ora equiparato sostanzialmente al ricorso ordinario in forza del richiamo operato dall'ultimo comma dell'art. 360 c.p.c. ai commi 1 e 3 (nel testo novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18194 del 16/09/2015
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convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Sentenza n. 8421 del 10/04/2014Opposizione al decreto di rigetto ex art. 5 ter della legge n. 89 del 2001 - Onere dell'opponente di notificare ricorso e decreto di fissazione dell'udienza - Sussistenza - Inosservanza - Conseguenze. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Sentenza n. 8421 del 10/04/2014
Nel procedimento di equa riparazione per durata irragionevole del processo, l'opposizione al decreto di rigetto, a norma dell'art. 5 ter della legge 24 marzo 2001, n. 89, apre una fase contenziosa, soggetta al rito camerale, sicché l'opponente deve notificare all'amministrazione controinteressata il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza entro un termine idoneo ad assicurare l'utile esercizio del diritto di difesa; tuttavia, non essendo questo termine perentorio, se la notifica è omessa o inesistente, può concedersi all'opponente un nuovo termine, perentorio, affinché vi provveda.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Sentenza n. 8421 del 10/04/2014
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21111 del 07/10/2014Giudizio camerale di appello - Termine per la notifica del ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza - Perentorietà - Esclusione - Conseguenze.
Nel procedimento di appello avverso la sentenza di divorzio, disciplinato dal rito camerale, il termine per la notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione non ha carattere perentorio, sicchè la sua inosservanza non comporta la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, ma impone soltanto, ove l'appellato non si sia costituito, l'assegnazione di un nuovo termine, perentorio, mentre la sua avvenuta costituzione ha efficacia sanante del vizio di omessa o inesistente notifica, in applicazione analogica del regime previsto dagli artt. 164 e 291 cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21111 del 07/10/2014
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convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - in genere – corte di cassazione sez. 6 - 2, sentenza n. 8421 del 10/04/2014Opposizione al decreto di rigetto ex art. 5 ter della legge n. 89 del 2001 - Onere dell'opponente di notificare ricorso e decreto di fissazione dell'udienza - Sussistenza - Inosservanza - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 8421 del 10/04/2014
Nel procedimento di equa riparazione per durata irragionevole del processo, l'opposizione al decreto di rigetto, a norma dell'art. 5 ter della legge 24 marzo 2001, n. 89, apre una fase contenziosa, soggetta al rito camerale, sicché l'opponente deve notificare all'amministrazione controinteressata il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza entro un termine idoneo ad assicurare l'utile esercizio del diritto di difesa; tuttavia, non essendo questo termine perentorio, se la notifica è omessa o inesistente, può concedersi all'opponente un nuovo termine, perentorio, affinché vi provveda.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 8421 del 10/04/2014
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provvedimenti del giudice civile - decreto – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21800 del 24/09/2013Motivazione - Requisiti - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21800 del 24/09/2013
La motivazione del decreto, ove necessaria, come nel caso in cui tale provvedimento sia emesso per definire un procedimento in camera di consiglio, non dev'essere ampia come quella della sentenza, né succinta, come quella dell'ordinanza, ma può ben essere sommaria, nel senso che il giudice, senza ritrascriverli nel decreto, può limitarsi ad indicare quali elementi, tra quelli indicati nell'istanza che lo ha sollecitato, lo abbiano convinto ad assumere il provvedimento richiesto, essendo comunque tenuto, in ottemperanza all'obbligo di motivazione impostogli dall'art. 111, sesto comma, Cost., a dar prova, anche per implicito, di aver considerato tutta la materia controversa. (Fattispecie relativa a decreto del tribunale di liquidazione del compenso a curatore fallimentare).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21800 del 24/09/2013
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 17202 del 11/07/2013Rito camerale - Omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nel termine fissato dal giudice - Conseguenze - Improcedibilità - Fondamento.
Nei procedimenti di impugnazione che si svolgono con rito camerale (nella specie, in materia di dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore), l'omessa notificazione del ricorso nel termine assegnato nel decreto di fissazione d'udienza determina l'improcedibilità dell'appello, in quanto, pur trattandosi di un termine ordinatorio ex art. 154 cod. proc. civ., si determina la decadenza dell'attività processuale cui è finalizzato, in mancanza d'istanza di proroga prima della scadenza.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 17202 del 11/07/2013
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Procedimento civile - domanda giudiziale – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13639 del 30/05/2013Giudizio - Introduzione con ricorso anziché con citazione e trattazione con rito camerale in luogo del rito ordinario - Nullità - Esclusione - Condizioni - Operatività del principio anche per gli atti introduttivi di secondo grado - Fattispecie.
Quando la legge imponga l'introduzione del giudizio con citazione, anziché con ricorso, ed il rito ordinario, l'adozione del rito camerale non induce alcuna nullità, per il principio della conversione degli atti nulli che abbiano raggiunto il loro scopo, quando non ne sia derivato un concreto pregiudizio per alcuna delle parti, relativamente al rispetto del contraddittorio, all'acquisizione delle prove e, più in generale, a quanto possa avere impedito o anche soltanto ridotto la libertà di difesa consentita nel giudizio ordinario; tale principio opera anche in relazione agli atti introduttivi del giudizio di secondo grado, a condizione che l'atto nullo possegga i requisiti di sostanza e forma del diverso atto processuale che avrebbe dovuto essere utilizzato. (Così statuendo, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che, ritenendo nella specie - regolata dall'art. 183 legge fall., nel testo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 - esperibile l'appello, in luogo del proposto reclamo, avverso il decreto del tribunale reiettivo della domanda di omologazione del concordato preventivo proposta dalla ricorrente, aveva perciò solo ritenuto inammissibile il suddetto reclamo).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13639 del 30/05/2013
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competenza civile - regolamento di competenza -Cass. n. 11463/2013Provvedimenti camerali non decisori e non definitivi - Regolamento di competenza ad istanza di parte - Inammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11463 del 14/05/2013
La pronuncia sulla competenza contenuta in un provvedimento camerale privo di decisorietà e definitività non è impugnabile con il regolamento di competenza ad istanza di parte, atteso che la affermazione o la negazione della competenza è preliminare e strumentale alla decisione di merito e non ha una sua natura specifica, diversa da quest'ultima, tale da giustificare un diverso regime di impugnazione e da rendere ipotizzabile un interesse all'individuazione definitiva ed incontestabile del giudice chiamato ad emettere un provvedimento privo di decisorietà e definitività.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11463 del 14/05/2013
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
11463
2013 …...
Competenza civile - Cass. n. 5257/2012Incompetenza in ragione di territorio - Rilevabilità - Termine di decadenza - Prima udienza di trattazione - Procedimenti camerali - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze - Controversie in materia fallimentare - Applicabilità.
La disposizione di cui all'art. 38 cod. proc. civ., nel testo di cui all'art. 4 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (ed ora nel nuovo testo modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, applicabile "ratione temporis"), che ha introdotto una generale barriera temporale alla possibilità di rilevare tutti i tipi di incompetenza, fissandola nella prima udienza di trattazione, deve ritenersi applicabile non soltanto ai processi di cognizione ordinaria, ma anche ai processi di tipo camerale, qualora questi siano utilizzati dal legislatore per la tutela giurisdizionale di diritti; pertanto, la questione d'incompetenza territoriale ex art. 9 legge fall. deve essere eccepita o rilevata non oltre l'udienza di comparizione, obbligatoriamente convocata ex art. 15 legge fall., nel procedimento per la dichiarazione di fallimento.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5257 del 02/04/2012
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Competenza
Incompetenza
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2012 …...
avvocato e procuratore - onorari - prestazioni professionali - giudiziali penali – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28923 del 27/12/2011 (2)Liquidazione del compenso - Opposizione - Mancata comparizione dell'opponente - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28923 del 27/12/2011
In tema di opposizione al provvedimento di liquidazione del compenso al difensore, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel caso di mancata comparizione dell'opponente, il giudice non può dichiarare l'improcedibilità del ricorso, ma deve disporre ai sensi degli artt. 181 e 309 cod. proc. civ., giacché, trattandosi di procedimento camerale, disciplinato in base all'art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794 (cui rinvia il citato art. 170), il mero deposito del ricorso è idoneo ad attivare il giudizio e ad investire il giudice adito del potere-dovere di decidere, senza necessità di ulteriori atti di impulso processuale.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28923 del 27/12/2011
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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - in genere - certalex - Società di persone - Liquidatori - Decreto di nomina del presidente del tribunale - Decreto che neghi la reclamabilità - Ricorso psocietà - di persone fisiche - società semplice - scioglimento - liquidazione - liquidatori - nomina - certlex - Società di persone - Liquidatori - Decreto di nomina del presidente del tribunale - Decreto che neghi la reclamabilità - Ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15070 del 07/07/2011
Il decreto emesso dalla corte d'appello, che abbia negato la reclamabilità del decreto del tribunale, avente ad oggetto la nomina del liquidatore di società personale, non è suscettibile di ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione che non assume carattere decisorio, neanche quando sussista contrasto sulla causa di scioglimento e vi sia pronuncia sul punto, in quanto il giudice adito (nella prima e nella seconda fase del procedimento), dopo un'indagine sommaria e condotta <<incidenter tantum>>, può nominare i liquidatori sul presupposto che la società sia sciolta, ma non accerta in via definitiva nè l'intervenuto scioglimento nè le cause che lo avrebbero prodotto, tanto che ciascun interessato, purchè legittimato all'azione, può promuovere un giudizio ordinario su dette questioni e, qualora resti provata l'insussistenza della causa di scioglimento, può ottenere la rimozione del decreto e dei suoi effetti. Né tale principio viene meno allorchè il giudice (nella specie la Corte d'appello) si sia pronunciato su di un profilo processuale, atteso che la pronuncia sull'osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi ed i tempi con i quali la domanda può essere portata all'esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato, e non può pertanto avere autonoma valenza di provvedimento decisorio, se di tale carattere detto atto sia privo, stante la strumentalità della problematica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione nel merito.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15070 del 07/07/2011
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famiglia - filiazione - filiazione naturale - in genere - certalex - Provvedimento provvisorio ed urgente di affidamento del figlio naturale ex art. 317bis cod.civ. - Reclamo - Decreto della Corte di appello - Ricorribilità in cassazione ex art.111 Cost. impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - in genere - certalex - Provvedimento provvisorio ed urgente di affidamento del figlio naturale ex art.317bis cod.civ. - Reclamo - Decreto della corte d'appello accoglimento - Ricorribilità in cassazione ex art.111Cost. - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23578 del 20/11/2010
giurisdizione volontaria - provvedimenti - impugnazioni e reclami - in genere - certalex - Provvedimento di affidamento del figlio naturale ex art.317 bis cod.civ. - Reclamo - Decreto della Corte d'appello di accoglimento del reclamo - Ricorribilità in cassazione ex art.111 Cost - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23578 del 20/11/2010
La pronuncia della Corte d'Appello, sezione minorenni, riguardante un provvedimento provvisorio ed urgente, emerso, in corso di procedimento, in tema di affidamento del figlio naturale ai sensi dell'art. 317 bis cod. civ. non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost. attesa la natura strumentale e il carattere revocabile di tale provvedimento che non vengono meno neanche quando l'oggetto delle censure del ricorrente riguardi la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione, ed in particolare del diritto al riesame da parte di un giudice diverso, in quanto la pronunzia sull'osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi e i tempi con i quali la domanda può essere portata all'esame del giudice ha necessariamente la medesima natura dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri quell'atto sia privo della problematica processuale.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23578 del 20/11/2010
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ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18737 del 19/08/2010T.U.immigrazione - Diniego di permesso di soggiorno per motivi familiari ex art.30, comma 5, del d.lgs. n.286 del 1998 - Reclamabilità - Affermazione - Ricorribilità diretta per cassazione - Inammissibilità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18737 del 19/08/2010
È reclamabile davanti alla corte d'appello il decreto emesso dal giudice monocratico di tribunale sul ricorso dell'interessato, proposto ex art. 30, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, avverso il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari, mentre ne è preclusa la diretta ricorribilità per Cassazione (nella specie il giudice di merito ha ritenuto non ricorressero le condizioni di cui all'art.19, comma 2, lett. c) del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, in quanto non sussisteva la necessaria convivenza con il coniuge).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18737 del 19/08/2010
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ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri - Provvedimento di allontanamento di cittadino comunitario per motivi di pubblica sicurezza - Impugnazione davanti al Tribunale - Provvedimenti del giudice monocraticoimpugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - in genere - T.U. immigrazione - Provvedimento di allontanamento emesso ex art. 20, comma 2, del d.lg. n. 30 del 2007 - Decreto del tribunale adito dall'interessato - Reclamabilità - Giudice competente - Corte d'Appello - Proposizione diretta di ricorso per Cassazione - Inammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18427 del 06/08/2010
Avverso il provvedimento del Tribunale in composizione monocratica che abbia provveduto sull'impugnazione contro il provvedimento di allontanamento del cittadino comunitario per motivi di pubblica sicurezza adottato dal Prefetto ai sensi dell'art. 20, secondo comma del d.lgs. n. 30 del 2007, così come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 32 del 2008 non è ammissibile il ricorso diretto per Cassazione, essendo prevista la reclamabilità in Corte d'Appello ai sensi degli artt. 737 e 739 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18427 del 06/08/2010
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CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - PROCESSO CIVILE – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16821 del 19/07/2010Procedimento camerale di equa riparazione - Mancata comparizione delle parti - Conseguenze - Improcedibilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di procedimento camerale per equa riparazione ai sensi della legge n.89 del 2001, la mancata comparizione delle parti non può essere considerata, in assenza di un'indicazione in tal senso da parte dell'art. 737 cod. proc. civ., una tacita rinunzia al ricorso e non consente, quindi, la declaratoria d'improcedibilità. Una sanzione di tal tipo cagionerebbe, infatti, conseguenze ben più rigorose di quelle previste per l'appellante nel procedimento di cognizione, in ordine al quale, ai sensi dell'art. 348, secondo comma, cod.proc.civ., l'improcedibilità viene dichiarata quando l'appellante ometta di comparire non solo alla prima udienza, ma pure a quella successiva fissata dal giudice.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16821 del 19/07/2010
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convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - processo civile – Procedimento camerale di equa riparazione - Mancata comparizione delle parti - Conseguenze - Improcedibilità - Esclusione - Foimpugnazioni civili - appello - improcedibilità - in genere - Procedimento camerale di equa riparazione - Mancata comparizione delle parti - Conseguenze - Improcedibilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16821 del 19/07/2010
In tema di procedimento camerale per equa riparazione ai sensi della legge n.89 del 2001, la mancata comparizione delle parti non può essere considerata, in assenza di un'indicazione in tal senso da parte dell'art. 737 cod. proc. civ., una tacita rinunzia al ricorso e non consente, quindi, la declaratoria d'improcedibilità. Una sanzione di tal tipo cagionerebbe, infatti, conseguenze ben più rigorose di quelle previste per l'appellante nel procedimento di cognizione, in ordine al quale, ai sensi dell'art. 348, secondo comma, cod.proc.civ., l'improcedibilità viene dichiarata quando l'appellante ometta di comparire non solo alla prima udienza, ma pure a quella successiva fissata dal giudice.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16821 del 19/07/2010
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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - in genere - Provvedimenti in sede di volontaria giurisdizione ai sensi degli art. 31 bis, 330,332, 333 cod. civ. o dell'art.4, secondo comma, legge n. 18giurisdizione volontaria - provvedimenti - impugnazioni e reclami - in genere - Provvedimenti in sede di volontaria giurisdizione ai sensi degli artt. 317 bis, 330,332,333 cod. civ. o dell'art.4, secondo comma, legge n.184 del 1983 - Ricorribilità in cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11756 del 14/05/2010
capacità della persona fisica - potestà dei genitori - decadenza - in genere - Provvedimenti in sede di volontaria giurisdizione ai sensi degli artt. 317 bis, 330, 332, 333 cod. civ. o dell'art. 4, secondo comma, legge n. 184 del 1983 - Ricorribilità in cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11756 del 14/05/2010
I provvedimenti, emessi in sede di volontaria giurisdizione, che limitino o escludano la potestà dei genitori naturali ai sensi dell'art. 317-bis cod. civ., che pronuncino la decadenza dalla potestà sui figli o la reintegrazione in essa, ai sensi degli artt. 330 e 332 cod. civ., che dettino disposizioni per ovviare ad una condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, ai sensi dell'art. 333 cod. civ., o che dispongano l'affidamento contemplato dall'art. 4, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, in quanto privi dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale, non sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione di cui all'art. 111, settimo comma, Cost. neppure se il ricorrente lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione (nella specie, la mancanza del parere del P.M. e la mancata audizione dei genitori), in quanto la pronunzia sull'osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi e i tempi con i quali la domanda può essere portata all'esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri quell'atto sia privo, stante la natura strumentale della problematica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione sul merito.
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famiglia - filiazione - filiazione naturale - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23032 del 30/10/2009Legge n. 54 del 2006 - Figli nati fuori del matrimonio - Affidamento ex art. 317 bis - Reclamo - Decreto della corte d'appello - Mezzi d'impugnazione - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23032 del 30/10/2009
In tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, la legge n. 54 del 2006, dichiarando applicabili ai relativi procedimenti le regole da essa introdotte per quelli in materia di separazione e divorzio, esprime, per tale aspetto, un'evidente assimilazione della posizione dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati nel matrimonio, in tal modo conferendo una definitiva autonomia al procedimento di cui all'art. 317-bis cod. civ. rispetto a quelli di cui agli artt. 330, 333 e 336 cod. civ., ed avvicinandolo a quelli in materia di separazione e divorzio con figli minori, senza che assuma alcun rilievo la forma del rito camerale, previsto, anche in relazione a controversie oggettivamente contenziose, per ragioni di celerità e snellezza: ne consegue che, nel regime di cui alla legge n. 54 cit., sono impugnabili con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., i provvedimenti emessi dalla corte d'appello, sezione per i minorenni, in sede di reclamo avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 317-bis relativamente all'affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio ed alle conseguenti statuizioni economiche, ivi compresa l'assegnazione della casa familiare.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23032 del 30/10/2009
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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - in genere – Provvedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della potestà dei genitori - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusfamiglia - potestà dei genitori - Provvedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della potestà dei genitori - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa a decreto di sospensione dei rapporti tra i nonni ed il minore. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14091 del 17/06/2009
I provvedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della potestà dei genitori, resi dal giudice minorile ai sensi degli artt.330,332,333 e 336 cod.civ, configurano espressione di giurisdizione volontaria non contenziosa, perchè non risolvono conflitti fra diritti posti su un piano paritario, ma sono preordinati alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli e sono, altresì, soggetti alle regole generali del rito camerale, sia pure con le integrazioni e specificazioni previste dalle citate norme, sicchè detti provvedimenti, sebbene adottati dalla corte d'appello in esito a reclamo, non sono idonei ad acquistare autorità di giudicato, nemmeno "rebus sic stantibus", in quanto sono modificabili e revocabili non solo "ex nunc", per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche "ex tunc", per un riesame ( di merito o di legittimità) delle originarie risultanze, con la conseguenza che esulano dalla previsione dell'art.111 Cost. e non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione. (Nella specie la S.C. in applicazione di tale principio ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il decreto con cui la corte d'appello, in esito all'interposto reclamo, aveva confermato la sospensione dei rapporti tra il minore e i nonni).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14091 del 17/06/2009
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giurisdizione volontaria - provvedimenti - impugnazioni e reclami - termini – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12983 del 05/06/2009Procedimento di attribuzione del cognome paterno - Reclamo avverso il provvedimento del tribunale per i minorenni - Tempestività - Condizioni - Deposito del ricorso nel termine ex art. 739 cod. proc. civ. - Sufficienza - Omissione o nullità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza - Sanatoria - Modalità - Ordine di rinnovazione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12983 del 05/06/2009
Nei procedimenti camerali indicati nell'art. 38 disp. att. cod. civ., tra i quali rientra quello disciplinato dall'art. 262 cod. civ., relativo alla domanda di attribuzione del cognome paterno in via aggiuntiva o sostitutiva a quello materno, il reclamo avverso la pronuncia di primo grado del tribunale per i minorenni deve essere proposto con ricorso, sia perché tale è la forma dell'atto introduttivo dei procedimenti camerali, sia perché trova applicazione il principio secondo il quale ai procedimenti di secondo grado si applicano (salvo incompatibilità) le regole processuali proprie dei procedimenti di primo grado. Ne consegue che, ai fini dell'osservanza del termine perentorio previsto dall'art. 739 cod. proc. civ. per la proposizione del reclamo, è sufficiente il tempestivo deposito del ricorso, potendo la nullità o l'omissione della notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza essere sanate, in applicazione dell'art. 162, primo comma, cod. proc. civ., mediante l'ordine di rinnovazione emesso dal giudice.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12983 del 05/06/2009
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comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa - azioni giudiziarie - lite tra comproprietari e terzi - legittimazione del comproprietario – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 480 del 13/01/2009Comunione dei diritti reali - Comproprietà indivisa - Azioni giudiziarie - Lite tra comproprietari e terzi - Legittimazione del comproprietario - Esperibilità delle azioni derivanti dal contratto di locazione - Proposizione da parte di uno dei comproprietari - Espressa volontà contraria degli altri - Legittimazione attiva dell'attore - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 480 del 13/01/2009
Con riguardo alle domande di risoluzione del contratto di locazione e di condanna del conduttore al pagamento dei canoni, deve essere negata la legittimazione (attiva) del comproprietario del bene locato "pro parte dimidia", ove risulti l'espressa volontà contraria degli altri comproprietari (e sempre che il conflitto, non superabile con il criterio della maggioranza economica, non venga composto in sede giudiziale, a norma dell'art. 1105 cod. civ.), considerato che, in detta situazione, resta superata la presunzione che il singolo comunista agisca con il consenso degli altri, e, quindi, cade il presupposto per il riconoscimento della sua abilitazione a compiere atti di utile gestione rientranti nell'ordinaria amministrazione della cosa comune.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 480 del 13/01/2009
CONDOMINIO
AZIONI GIUDIZIARIE
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giurisdizione volontaria - procedimento - spese giudiziali – Cass. n. 11320/2007Procedimento su reclamo ex art. 739 cod. proc. civ. - Condanna alle spese - Legittimità - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11320 del 16/05/2007
È legittima la condanna alle spese giudiziali nel procedimento promosso in sede di reclamo, ex art. 739 cod. proc. civ., avverso provvedimento reso in camera di consiglio, atteso che ivi si profila comunque un conflitto tra parte impugnante e parte destinataria del reclamo, la cui soluzione implica una soccombenza che resta sottoposta alle regole dettate dagli artt. 91 e ss. cod. proc. civ. e che, inoltre, se lo sviluppo del procedimento (in camera di consiglio) nella fase di impugnazione non può ovviamente conferire al procedimento stesso carattere contenzioso in senso proprio, si deve tuttavia riconoscere che in tale fase le posizioni delle parti con riguardo al provvedimento dato assumono un rilievo formale autonomo, che dà fondamento alla applicazione estensiva dell'art. 91 cit.. (Fattispecie relativa alla richiesta, formulata dal padre, di nomina di un curatore speciale al minore in relazione alla sussistenza di un conflitto di interessi patrimoniale tra lo stesso e la madre, ritenuta insussistente dal giudice tutelare con decreto confermato in sede di reclamo).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11320 del 16/05/2007
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
11320
2007
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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16984 del 01/08/2007Provvedimenti in sede di volontaria giurisdizione ai sensi degli artt.317bis, 330, 333 cod.civ. - Incidenza sul diritto processuale al riesame della decisione del primo giudice - Ricorribilità in Cassazione ex art.111Cost. - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16984 del 01/08/2007
Quando il provvedimento impugnato sia privo dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale (come nel caso di provvedimenti emessi in sede di volontaria giurisdizione, che disciplinino, limitino, escludano o ripristinino la potestà dei genitori naturali ai sensi degli artt.317 bis , 330,332,333 cod.civ.), il ricorso straordinario per cassazione di cui all'art.111 settimo comma, Cost. non è ammissibile neppure se il ricorrente lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione, posto che la situazione strumentale in tal modo prospettata non assume certo una rilevanza sostanziale di decisorietà e definitività, che manca radicalmente in quella finale per la quale il ricorso straordinario non viene accordato.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16984 del 01/08/2007
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ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1656 del 25/01/2007Ricongiungimento familiare - Procedimento - Reclamo - Produzione documenti nuovi - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1656 del 25/01/2007
Nel procedimento in materia di ricongiungimento familiare, che si svolge secondo il rito camerale, l'acquisizione dei mezzi di prova, e segnatamente dei documenti, è ammissibile, anche in sede di reclamo, sino all'udienza di discussione in camera di consiglio, sempre che sulla produzione si possa considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio, che costituisce esigenza irrinunziabile anche nei procedimenti camerali.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1656 del 25/01/2007
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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23027 del 26/10/2006Decreto del Tribunale di rigetto del reclamo avverso provvedimento del giudice del registro delle imprese dichiarante non luogo a provvedere in ordine a segnalazione diretta alla cancellazione di atto da detto registro - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23027 del 26/10/2006
Non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. il decreto del tribunale di rigetto del reclamo avverso il provvedimento con il quale il giudice del registro delle imprese ha dichiarato non luogo a provvedere in ordine alla segnalazione diretta ad ottenere, ex art. 2191 cod.civ., la cancellazione di un atto da detto registro.Trattasi infatti di provvedimento privo del carattere di definitività, in quanto relativo a materia che può formare oggetto di ordinario giudizio di cognizione, nonchè del carattere di decisorietà in quanto, non incidendo su posizioni di diritto soggettivo, si risolve in un mero atto di gestione del pubblico registro a tutela di interessi generali. Nè il ricorso per cassazione è ammissibile se il ricorrente lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione, atteso che la pronunzia sull'osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi e i tempi con i quali la domanda può essere portata all'esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri dell'atto sia privo, stante la natura strumentale della problematica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione sul merito.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23027 del 26/10/2006
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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - in genere - separazione personale dei coniugi - provvedimenti del tribunale di revisione delle disposizioni sull'affidamento dei figli e sul rapporto confamiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - procedimento - provvedimenti - modificabilità - provvedimenti del tribunale di revisione delle disposizioni sull'affidamento dei figli e sul rapporto con essi - reclamo alla corte d'appello - relativo decreto - ricorribilità in cassazione ai sensi dell'art. 111 cost. per violazione di legge - censurabilità della motivazione - limiti - conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18627 del 28/08/2006
Il decreto pronunciato dalla corte d'appello in sede di reclamo avverso il provvedimento del tribunale in materia di modifica delle condizioni della separazione personale concernenti l'affidamento dei figli ed il rapporto con essi è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. unicamente per violazione di legge, mentre l'inosservanza dell'obbligo di motivazione è deducibile soltanto nelle ipotesi di mancanza assoluta della motivazione, ovvero di motivazione meramente apparente o perplessa o assolutamente illogica. Ne consegue che non può trovare ingresso il motivo di ricorso straordinario per cassazione con il quale si denunci la difettosa valutazione, da parte del giudice del merito, della prova in ordine al fatto nuovo posto a fondamento della domanda giudiziale tendente alla modifica delle condizioni della separazione personale, giacché con una tale doglianza si introduce una non consentita censura di difetto di motivazione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18627 del 28/08/2006
Costituzione art. 111,
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Famiglia - filiazione - filiazione naturale - riconoscimento - effetti - diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18201 del 18/08/2006Genitore naturale - Contributo di mantenimento a favore del figlio naturale stabilito dal giudice - Diminuzione in relazione ad eventi sopravvenuti - Domanda dell'obbligato - Proposizione con ricorso anziché con citazione - Decreto di inammissibilità dell'azione - Rimedi - Reclamo proposto con ricorso - Ammissibilità - Fondamento.
Qualora una controversia sia stata trattata in primo grado con rito camerale, nonostante la previsione legislativa imponesse il rito ordinario, l'impugnazione, per il principio di ultrattività del rito, deve seguire le forme del giudizio camerale. Ne consegue l'ammissibilità del reclamo, proposto con ricorso, nei confronti del decreto di improcedibilità della domanda di riduzione del contributo per il mantenimento di figlio naturale ove il relativo giudizio di primo grado si sia svolto nelle forme del rito camerale anziché dell'ordinario giudizio di cognizione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18201 del 18/08/2006
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Procedimenti speciali - apertura delle successioni - curatore dell'eredità giacente - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5082 del 09/03/2006Istanza di liquidazione del compenso - Proposizione nei confronti di tutti gli aventi diritto all'eredità e degli altri soggetti comunque interessati - Necessità - Omissione - Violazione dell'integrità del contraddittorio - Conseguenza - Nullità del decreto di liquidazione giudiziale - Sussistenza - Fattispecie.
Il curatore dell'eredità giacente, per ottenere la liquidazione del compenso per l'incarico espletato, deve proporre l'istanza nei confronti degli aventi diritto all'eredità, ovvero, ove i chiamati vi abbiano rinunciato, degli ulteriori successibili, oltre che degli eventuali creditori dell'eredità e dei soggetti comunque interessati a proporre azioni nei confronti dell'eredità medesima, instaurando nei loro riguardi il contraddittorio. In difetto, il procedimento di liquidazione è affetto da nullità, e non produce alcuna efficacia la pronuncia emessa dal giudice competente nei confronti dei contraddittori non sentiti. (Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha cassato il decreto impugnato ritenendo sussistente la violazione del contraddittorio, poiché, pur risultando dagli atti del procedimento che gli eredi legittimi del "de cuius" avevano rinunciato all'eredità anteriormente alla proposizione del ricorso da parte del curatore dell'eredità giacente per la liquidazione delle sue competenze, il contraddittorio si sarebbe, comunque, dovuto instaurare nei riguardi sia degli eventuali chiamati in rappresentanza degli eredi legittimi rinuncianti, sia dello Stato, chiamato per delazione successiva anche in caso di rinuncia dei chiamati per delazione diretta, oltre che dei creditori, pur esistenti, dell'eredità e, comunque, nei confronti dei soggetti titolari di diritti che li avrebbero legittimati a proporre azioni contro l'eredità giacente).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5082 del 09/03/2006
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professionisti - giudizi disciplinari - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2447 del 06/02/2006Periti assicurativi - Provvedimenti di radiazione dal ruolo - Impugnazione - Art. 737 cod. proc. civ. - Applicabilità - Decreto emanato in sede di reclamo - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2447 del 06/02/2006
Alla impugnazione dei provvedimenti di radiazione dal ruolo nazionale dei periti assicurativi si applicano le norme sui procedimenti in camera di consiglio (art. 737 ss. cod. proc. civ.); peraltro, poiché oggetto del giudizio è il diritto soggettivo all'esercizio dell'attività professionale, suscettibile di restare impedito dalla sanzione disciplinare, il decreto della corte d'appello emanato in sede di reclamo è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2447 del 06/02/2006
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Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19354 del 04/10/2005Equa riparazione - Legge n. 89 del 2001 - Fatti rilevanti ai fini del decidere - Mezzi di prova utilizzabili - Individuazione.
In tema di equa riparazione per durata irragionevole del processo, la formulazione dell'art. 3, quinto comma, della legge 24 novembre 2001, n. 89 non esclude che i mezzi di prova attraverso i quali ricostruire i fatti rilevanti ai fini del decidere siano quelli tipici di ogni procedimento il quale, pur articolandosi nelle forme della camera di consiglio, non realizzi un'espressione di volontaria giurisdizione; onde le parti e la corte d'appello (quest'ultima nell'esercizio dei suoi poteri officiosi) possono attingere senza limitazioni particolari dal catalogo dei mezzi di prova delineato dagli artt. 2699 e ss. cod. civ. e dagli artt. 191 e ss. cod. proc. civ., ivi comprendendosi, quindi, la prova testimoniale.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19354 del 04/10/2005
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competenza civile - regolamento di competenza - conflitto (regolamento d'ufficio) – Cass. n. 18639/2005Procedimenti in camera di consiglio - Ammissibilità - Procedimento di riabilitazione del debitore protestato - Inclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 18639 del 22/09/2005
Il regolamento di competenza richiesto d'ufficio non costituisce un mezzo d'impugnazione, ma è uno strumento volto a sollecitare alla Corte regolatrice l'individuazione del giudice naturale, precostituito per legge, al quale compete la trattazione, interinale o provvisoria, ma comunque esclusiva, dell'affare: esso è pertanto compatibile con i procedimenti di volontaria giurisdizione, nei conflitti positivi o negativi di competenza, ed è quindi ammissibile anche nel procedimento di riabilitazione di cui all'art. 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, nonostante lo stesso, in caso di reclamo alla corte d'appello avverso il decreto emesso dal presidente del tribunale, si concluda con un provvedimento privo dei caratteri di decisorietà e definitività, e quindi non impugnabile né con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., né con il regolamento di competenza ad istanza di parte.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 18639 del 22/09/2005
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
18639
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provvedimenti del giudice civile - decreto – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14390 del 08/07/2005Motivazione - Requisiti Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14390 del 08/07/2005
La motivazione del decreto, ove necessaria, come nel caso in cui tale provvedimento sia emesso per definire un procedimento in camera di consiglio, non dev'essere ampia come quella della sentenza, né succinta, come quella dell'ordinanza, ma può ben essere sommaria, nel senso che il giudice, senza ritrascriverli nel decreto, può limitarsi ad indicare quali elementi, tra quelli indicati nell'istanza che lo ha sollecitato, lo abbiano convinto ad assumere il provvedimento richiesto, essendo comunque tenuto, in ottemperanza all'obbligo di motivazione impostogli dall'art. 111, sesto comma, Cost., a dar prova, anche per implicito, di aver considerato tutta la materia controversa. (Fattispecie relativa a decreto del tribunale in sede di opposizione a provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14390 del 08/07/2005
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fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - giudice delegato - provvedimenti - reclami – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9930 del 11/05/2005Procedimento di reclamo ex art. 26 legge fallimentare - Norme sui procedimenti in camera di consiglio - Applicabilità - Conseguenze - Reclamo avverso decreto incidente su diritti soggettivi - Mancata comparizione del ricorrente - Dovere del tribunale di decidere il reclamo - Sussistenza - Eventuale decreto di non luogo a provvedere - Ricorso per cassazione ex art. 111, Cost. - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9930 del 11/05/2005
Nel procedimento di reclamo disciplinato dall'art. 26 legge fall., quando si controverta su situazioni incidenti su diritti soggettivi, trovano applicazione le norme generali dei procedimenti camerali (artt. 737 - 742 bis cod. proc. civ.) ed il tribunale è tenuto a decidere il reclamo anche nel caso in cui il ricorrente non compaia in camera di consiglio, sicchè, qualora dichiari erroneamente "non luogo a provvedere" sul medesimo, questo provvedimento è impugnabile con ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost..
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9930 del 11/05/2005
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ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri - t.u. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 5335 del 11/03/2005immigrazione - Revoca del permesso di soggiorno da parte del questore - Decreto del Tribunale declinatorio della giurisdizione - Reclamabilità - Giudice competente - Corte d'Appello - Proposizione diretta di ricorso per Cassazione - Inammissibilità. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 5335 del 11/03/2005
In tema d'immigrazione, il decreto con il quale il Tribunale - adito dall'interessato avverso il provvedimento del questore di revoca del permesso di soggiorno e di diniego della conversione del permesso per motivi di famiglia a permesso per motivi di lavoro - respinga il ricorso, all'esito di un procedimento svoltosi con rito camerale, per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, è reclamabile davanti alla corte d'appello ai sensi dell'art. 739 cod. proc. civ., mentre ne è preclusa la diretta ricorribilità per Cassazione.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 5335 del 11/03/2005
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ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2090 del 02/02/2005Permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare - Rinnovo - Diniego - Ricorso dell'interessato "ex" art. 30, comma sesto, del d.lgs.n. 286 del 1998 - Decreto del tribunale - Reclamabilità - Giudice competente - Corte d'appello - Ricorso per cassazione "ex" art. 111 Cost. avverso la decisione sul reclamo - Ammissibilità - Proposizione diretta di ricorso in sede di legittimità avverso il decreto del Tribunale - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2090 del 02/02/2005
In tema di permesso di soggiorno, è reclamabile davanti alla Corte d'appello - la cui decisione può essere impugnata per cassazione "ex" art. 111 Cost. -, e non direttamente ricorribile in sede di legittimità, il decreto emesso dal tribunale su ricorso dell'interessato, proposto ex art. 30, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, avverso il provvedimento di diniego di rinnovo di permesso per ricongiungimento familiare.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2090 del 02/02/2005
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Procedimenti speciali - apertura delle successioni - curatore dell'eredità giacente - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10776 del 29/10/1998Compenso - Liquidazione - Organo competente - Pretore in sede camerale - Provvedimento di liquidazione privo dei requisiti minimi che consentano il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso per inesistenza giuridica del provvedimento - Altri rimedi esperibili - Opposizione all'esecuzione conseguente alla (eventuale) richiesta di attuazione del provvedimento in sede esecutiva.
Competente a liquidare il compenso al curatore dell'eredità giacente è il Pretore che lo ha nominato (art. 52 disp. att. cod. proc. civ.), senza che risulti, a ciò, di ostacolo la circostanza che il relativo provvedimento (contenente, tra l'altro, l'indicazione del soggetto tenuto a corrispondere il compenso) attenga a diritti soggettivi, la cui tutela è del tutto garantita, nell'ambito del procedimento, sia in prime cure, mediante la partecipazione di ogni controinteressato, sia in sede di gravame, attraverso la (ammissibile) proposizione del ricorso straordinario per cassazione. Qualora non sia, peraltro, ravvisabile, in seno al provvedimento impugnato, neanche quel "minimum" di requisiti che ne consentano la qualificazione in termini di "sentenza" contro cui proporre il gravame ex art. 111 Cost. (come nel caso in cui esso risulti del tutto privo di ogni garanzia di contraddittorio, sia pur sommario, nei confronti dei potenziali controinteressati, nella specie, nemmeno individuati), il ricorso per cassazione non può che risultare inammissibile, con conseguente facoltà, per i ricorrenti, di far valere l'inesistenza giuridica del provvedimento di liquidazione (avente pur sempre natura di titolo esecutivo) in sede di opposizione all'(eventuale) esecuzione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10776 del 29/10/1998
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Procedimenti speciali - apertura delle successioni - curatore dell'eredità giacente - in genere – Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11619 del 21/11/1997Compenso - Liquidazione - Competenza del Pretore in sede camerale - Sussistenza.
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - eredità giacente - curatore - in genere - Compenso - Liquidazione - Competenza del Pretore in sede camerale - Sussistenza.
Il curatore dell'eredità giacente, nominato dal Pretore a norma dell'art. 528 cod. civ., va annoverato fra gli ausiliari del giudice,dovendo intendersi per tale secondo la definizione datane dall'art. 68 cod. proc. civ. (che, nel prevedere, oltre il custode e il consulente tecnico, gli altri ausiliari, nei casi previsti dalla legge o quando ne sorga la necessità, ha creato al riguardo una categoria aperta,) il privato esperto in una determinata arte o professione ed in generale idoneo al compimento di atti che il giudice non può compiere da solo, temporaneamente incaricato di una pubblica funzione, il quale sulla base della nomina effettuata da un organo giurisdizionale secondo le norme del codice o di leggi speciali presti la sua attività in occasione di un processo in guisa da renderne possibile lo svolgimento o consentire la realizzazione delle particolari finalità (caratteristiche tutte riunite nella figura del curatore dell'eredità, ove si considerino l'impossibilità del Pretore di provvedere da solo ai compiti di conservazione del patrimonio ereditario affidatigli dalla legge; la conseguente strumentalità delle funzioni del curatore, tenuto sotto giuramento, ex art. 193 disp. att. cod. proc. civ., a custodire e amministrare fedelmente i beni dell'eredità, sotto l'attività di direzione e sorveglianza del giudice, da esplicarsi mediante appositi provvedimenti giudiziari; il provvedimento finale di chiusura della procedura, cui conseguono l'approvazione del rendiconto e la consegna all'erede del patrimonio convenientemente gestito). Pertanto, conformemente alla regola fissata dall'art. 52 disp. att. cod. proc. civ., il compito di liquidare il compenso al curatore dell'eredità giacente spetta, in sede camerale, al Pretore che lo ha nominato, senza che a ciò sia d'ostacolo la circostanza che la suddetta liquidazione, con l'indicazione del soggetto tenuto a corrispondere il compenso, attenga a diritti soggettivi, posto che questi ultimi , nell'ambito di quel procedimento ricevono tutela, sia in prime …...
Procedimenti speciali - apertura delle successioni - curatore dell'eredità giacente - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 11619 del 21/11/1997Compenso - Liquidazione - Competenza del Pretore in sede camerale - Sussistenza.
Il curatore dell'eredità giacente, nominato dal Pretore a norma dell'art. 528 cod. civ., va annoverato fra gli ausiliari del giudice,dovendo intendersi per tale secondo la definizione datane dall'art. 68 cod. proc. civ. (che, nel prevedere, oltre il custode e il consulente tecnico, gli altri ausiliari, nei casi previsti dalla legge o quando ne sorga la necessità, ha creato al riguardo una categoria aperta,) il privato esperto in una determinata arte o professione ed in generale idoneo al compimento di atti che il giudice non può compiere da solo, temporaneamente incaricato di una pubblica funzione, il quale sulla base della nomina effettuata da un organo giurisdizionale secondo le norme del codice o di leggi speciali presti la sua attività in occasione di un processo in guisa da renderne possibile lo svolgimento o consentire la realizzazione delle particolari finalità (caratteristiche tutte riunite nella figura del curatore dell'eredità, ove si considerino l'impossibilità del Pretore di provvedere da solo ai compiti di conservazione del patrimonio errio affidatigli dalla legge; la conseguente strumentalità delle funzioni del curatore, tenuto sotto giuramento, ex art. 193 disp. att. cod. proc. civ., a custodire e amministrare fedelmente i beni dell'eredità, sotto l'attività di direzione e sorveglianza del giudice, da esplicarsi mediante appositi provvedimenti giudiziari; il provvedimento finale di chiusura della procedura, cui conseguono l'approvazione del rendiconto e la consegna all'erede del patrimonio convenientemente gestito). Pertanto, conformemente alla regola fissata dall'art. 52 disp. att. cod. proc. civ., il compito di liquidare il compenso al curatore dell'eredità giacente spetta, in sede camerale, al Pretore che lo ha nominato, senza che a ciò sia d'ostacolo la circostanza che la suddetta liquidazione, con l'indicazione del soggetto tenuto a corrispondere il compenso, attenga a diritti soggettivi, posto che questi ultimi , nell'ambito di quel procedimento ricevono tutela, sia in prime cure con la partecipazione allo stesso di ogni controinteressato sia in sede di gravame con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., (con correlativa inammissibilità di censure di …...
Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - deposito – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1553 del 11/02/1995Procedura di deposito della sentenza arbitrale - Natura - Procedimento particolare - Applicabilità delle norme sui procedimenti in camera di consiglio - Esclusione - Provvedimento di diniego dell'"exequatur" - Reclamabilità - Provvedimento concessivo dell'"exequatur" - Inoppugnabilità - Suo assorbimento nella sentenza arbitrale.
La procedura di deposito e di dichiarazione di esecutorietà della sentenza arbitrale, prevista dall'art. 825 cod. proc. civ. (nel testo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 17 legge n.25 del 1994), pur rientrando nell'ambito della volontaria giurisdizione, costituisce un procedimento particolare, autonomamente disciplinato dalla citata norma, con la conseguenza che ad esso non sono applicabili le regole generali dettate; per i procedimenti in camera di consiglio, dagli art. 737 e seguenti cod. proc. civ.; con la conseguenza che è suscettibile di reclamo ad altro giudice solo il provvedimento di diniego dell'"exequatur", non quello concessivo dello stesso, il quale ultimo resta assorbito nella sentenza arbitrale, di cui segue le sorti (vedi 4 marzo 1992, n. 80).
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1553 del 11/02/1995
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