Codice di procedura civile Libro Quarto: dei procedimenti speciali titolo I: dei procedimenti sommari capo I: del procedimento di ingiunzione capo II: del procedimento per convalida di sfratto capo III: dei procedimenti cautelari capo III bis: del procedimento sommario di cognizione - 702-ter. (1) (procedimento)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 702-ter. (1) (Procedimento)
1. Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.
2. Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell’articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale.
3. Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un’istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l’udienza di cui all’articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II.
4. Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un’istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.
5. Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto delle domande.
6. L’ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.
7. Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.
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