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art. 47 - Obbligo di dare istruzioni e informazioni al collega

Art. 47 - Obbligo di dare istruzioni e informazioni al collega - codice deontologico forense

Art. 47 - Obbligo di dare istruzioni e informazioni al collega

1. L'avvocato deve dare tempestive istruzioni al collega corrispondente e questi, del pari, è tenuto a dare al collega sollecite e dettagliate informazioni sull'attività svolta e da svolgere.

2. L'elezione di domicilio presso un collega deve essergli preventivamente comunicata e da questi essere consentita.

3. L'avvocato corrispondente non deve definire direttamente una controversia, in via transattiva, senza informare il collega che gli ha affidato l'incarico.

4. L'avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo più opportuno per la tutela degli interessi della parte, informando non appena possibile il collega che gli ha affidato l'incarico.

5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 3 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.


PRECEDENTE FORMULAZIONE

 art.31.Obbligo di dare istruzioni al collega e obbligo di informativa.

L'avvocato è tenuto a dare tempestive istruzioni al collega corrispondente. Quest'ultimo, del pari, è tenuto a dare tempestivamente al collega informazioni dettagliate sull'attività svolta e da svolgere.

* I. - L'elezione di domicilio presso altro collega deve essere preventivamente comunicata e consentita.

* II. - È fatto divieto all'avvocato corrispondente di definire direttamente una controversia, in via transattiva, senza informare il collega che gli ha affidato l'incarico.

* III. - L'avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo più opportuno per la tutela degli interessi della parte, informando non appena possibile il collega che gli ha affidato l'incarico.

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