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art.27.Obbligo di corrispondere con il collega [legale di controparte]

art.27.Obbligo di corrispondere con il collega

Codice deontologico forense 

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art.27.Obbligo di corrispondere con il collega [legale di controparte].

L'avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale.

* I. - Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora od evitare prescrizioni o decadenze, la corrispondenza può essere indirizzata direttamente alla controparte, sempre peraltro inviandone copia per conoscenza al legale avversario.

* II. - Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che accetti di ricevere la controparte, sapendo che essa è assistita da un collega, senza informare quest'ultimo e ottenerne il consenso.