Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - in genere Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 33174 del 29/11/2023 (Rv. 669607 - 01)Istanza di ripetizione delle somme corrisposte in forza dell'esecutività del decreto - Domanda nuova - Esclusione - Implicita inclusione nella domanda di revoca del decreto - Sussistenza - Fondamento.
Nel giudizio introdotto con opposizione a decreto ingiuntivo, la richiesta dell'opponente di ripetizione delle somme versate in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto non è qualificabile come domanda nuova e deve ritenersi implicitamente contenuta nell'istanza di revoca del decreto stesso, così come formulata nell'atto di opposizione, costituendo essa solo un accessorio di tale istanza ed essendo il suo accoglimento necessaria conseguenza, ex art. 336 c.p.c., dell'eliminazione dalla realtà giuridica dell'atto solutorio posto in essere.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 33174 del 29/11/2023 (Rv. 669607 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_336, Cod_Proc_Civ_art_642, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_648 …...
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo – Cass. n. 4277/2023Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - esecuzione forzata - titolo esecutivo - Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo - Sentenza di rigetto dell'opposizione - Cassazione con rinvio - Natura di titolo esecutivo del decreto ingiuntivo - Permanenza - Fattispecie.
La natura di titolo esecutivo del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo permane anche in caso di cassazione con rinvio della sentenza di rigetto dell'opposizione, fino all'eventuale revoca dello stesso da parte del giudice del rinvio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva statuito che l'azione esecutiva era stata legittimamente condotta dal creditore procedente, dapprima in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e, dopo la cassazione della pronuncia di rigetto della relativa opposizione, dalla statuizione condannatoria sostitutiva conseguente alla revoca del decreto ingiuntivo stesso da parte del giudice del rinvio).
Corte di Cassazione, Sez. 4 - , Sentenza n. 4277 del 10/02/2023 (Rv. 666807 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_393, Cod_Proc_Civ_art_642, Cod_Proc_Civ_art_653, Cod_Proc_Civ_art_648, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_392
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Provvedimento di concessione o diniego – Cass. n. 24683/2022Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - esecuzione provvisoria in pendenza dell'opposizione - Provvedimento di concessione o diniego - Ricorribilità in Cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.
L'ordinanza con la quale, in pendenza di opposizione a decreto ingiuntivo, venga concessa o negata l'esecuzione provvisoria dello stesso non è impugnabile con il ricorso per cassazione ex art.111 Cost., neppure laddove il giudice, ai fini di tale decisione, abbia conosciuto di questioni di merito rilevanti per accertare la sussistenza del "fumus" del diritto in contestazione, trattandosi di provvedimento inidoneo ad interferire sulla definizione della causa, il quale produce effetti meramente interinali, destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronunzia sull'opposizione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24683 del 11/08/2022 (Rv. 665597 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_648
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Rimborso a favore del creditore ingiungente – Cass. n. 24482/2022Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - procedimenti speciali – ingiunzione - Spese del procedimento d'ingiunzione - Rimborso a favore del creditore ingiungente - Revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di cognizione - Motivo sufficiente per escludere la ripetibilità delle spese da parte dell'ingiungente creditore - Esclusione - Fondamento.
In tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 24482 del 09/08/2022 (Rv. 665389 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_648, Cod_Proc_Civ_art_653
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Concessione della provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo – Cass. n. 4662/2021Responsabilita' civile - causalita' (nesso di) - Concessione della provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo - Provvedimento colposamente emesso dal giudice in assenza dei presupposti di legge - Comportamento doloso concorrente del creditore opposto - Interruzione del nesso causale - Esclusione - Fondamento. Responsabilita' civile - magistrati e funzionari giudiziari - ausiliari del giudice In genere.
In tema di responsabilità civile del magistrato, la circostanza che, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto abbia ottenuto la provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio prestando dolosamente una fideiussione invalida non è idonea ad interrompere il nesso causale fra il danno subito dall'opponente - (per non essere riuscito a recuperare quanto pagato in conseguenza dell'avvenuta concessione della provvisoria esecuzione) e la condotta colposa del giudice, consistita nell'avere autorizzato siffatta provvisoria esecuzione nonostante la mancanza del requisito del "fumus boni iuris", atteso che la condotta dolosa di altro soggetto, ove non si ponga come autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto, non è idonea ad interrompere il nesso causale con l'evento lesivo, potendo eventualmente assumere rilievo solo sul piano della selezione delle conseguenze dannose risarcibili.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 4662 del 22/02/2021 (Rv. 660805 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1227, Cod_Proc_Civ_art_648 …...
Provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto - Ordinanza relativa – Cass. n. 20357/2020Competenza civile - regolamento di competenza -Provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto - Ordinanza relativa - Impugnabilità con il regolamento di competenza - Esclusione.
Non può essere impugnata con il regolamento di competenza l'ordinanza con la quale il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo si limiti ad una delibazione sommaria sulla competenza, unicamente come presupposto della decisione sulla sussistenza delle condizioni per la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20357 del 28/09/2020 (Rv. 659255 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_648
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Imputazione delle spese giudiziali sulla base della soccombenza - Cass. n. 17854/2020 Spese giudiziali civili - condanna alle spese - soccombenza - Imputazione delle spese giudiziali sulla base della soccombenza - Valutazione globale dell'esito del giudizio, inclusivo della fase monitoria e di quella dell'opposizione - Necessità – Conseguenze- procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione .
Ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguìto ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicchè non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutività.
Corte di Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17854 del 27/08/2020 (Rv. 658965 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_648, Cod_Proc_Civ_art_653
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Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - esecuzione provvisoria in pendenza dell'opposizione - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30389 del 21/11/2019 (Rv. 656254 - 01)Revoca del decreto ingiuntivo all'esito del giudizio di opposizione - Applicazione analogica dell'art. 336 c.p.c. - Conseguenze - Domanda di restituzione formulata in separato giudizio - Passaggio in giudicato della decisione sull'opposizione - Necessità - Esclusione.
Il principio secondo cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere fatto valere immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio, trova applicazione analogica nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, che si concludono con la revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. In tali ipotesi, la domanda di restituzione può essere formulata davanti al giudice dell'opposizione anche separatamente e il relativo giudizio non deve essere sospeso in attesa della definizione di quello di opposizione, perché la restituzione non è subordinata al passaggio in giudicato della revoca del decreto.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30389 del 21/11/2019 (Rv. 656254 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_282, Cod_Proc_Civ_art_336, Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_642, Cod_Proc_Civ_art_648, Cod_Proc_Civ_art_653, Cod_Proc_Civ_art_295 …...
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - esecuzione provvisoria in pendenza dell'opposizione - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24658 del 03/10/2019 (Rv. 655421 - 01)Ordinanza ex art. 648 c.p.c. - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.
L'ordinanza con la quale, in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sia concessa o negata l'esecuzione provvisoria al provvedimento monitorio non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., neppure nel caso in cui il giudice esamini questioni di merito per valutare il "fumus" del credito, trattandosi di statuizione avente natura anticipatoria della decisione, ma priva del carattere della definitività, i cui effetti sono destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronuncia sull'opposizione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24658 del 03/10/2019 (Rv. 655421 - 01)
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Condanna dell’opposto alla restituzione di somme già corrisposte dall’opponente a seguito della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto – Cass. Ord. 16431/2019Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - Parte soccombente - Nozione - Condanna dell’opposto alla restituzione di somme già corrisposte dall’opponente a seguito della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto - Irrilevanza ai fini del principio di cui all’art. 91 c.p.c. - spese giudiziali civili - condanna alle spese - soccombenza - determinazione In genere.
Parte soccombente è quella che abbia azionato una pretesa accertata come infondata o abbia resistito ad una pretesa fondata, dando perciò causa al processo o alla sua protrazione; ne consegue che, ai fini della condanna alle spese, non incide su tale valutazione l'accoglimento della richiesta di restituzione di somme corrisposte in virtù della provvisoria esecuzione concessa ad un decreto ingiuntivo opposto, in quanto tale statuizione non altera i termini della controversia, posto che nel giudizio di opposizione si deve valutare la causa nel suo insieme e tenere conto del risultato finale del processo, indipendentemente dalla valutazione sul comportamento colposo delle parti, ed in rapporto alle rispettive pretese di merito dei contendenti.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16431 del 19/06/2019 (Rv. 654608 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_648 …...
Opposizione a decreto ingiuntivo - onorariAvvocato - onorari - procedimento di liquidazione – ingiunzione – opposizione - opposizione a decreto ingiuntivo - applicazione, da parte del giudice, del rito sommario ordinario ex art. 702 bis c.p.c.- erronea dichiarazione di inammissibilità - mezzo di impugnazione - appello - fondamento - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24515 del 05/10/2018
>>> Il provvedimento con cui è decisa l'opposizione a decreto ingiuntivo riguardante onorari di avvocato che sia stata introdotta ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., seguendo il rito sommario ordinario codicistico e non quello speciale di cui all'art. 14d.lgs. n. 150 del 2011, deve essere impugnato con l'appello, secondo il regime previsto dall'art. 702 quater c.p.c., trovando applicazione il principio di apparenza. (Nella specie, il giudice di primo grado, utilizzando il rito sommario ordinario ex art. 702 bis c.p.c., aveva dichiarato inammissibile l'opposizione perché non introdotta con le forme del rito ordinario; la S.C., pur ritenendo erronea la ricostruzione normativa del giudice "a quo", ha dichiarato inammissibile il ricorso contro tale ordinanza poiché, alla luce del principio di apparenza, avrebbe dovuto essere proposto appello come stabilito dall'art.702 quater c.p.c.).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24515 del 05/10/2018 …...
Fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6918 del 08/04/2016Decreto ingiuntivo non ancora definitivo al momento del fallimento dell'ingiunto - Inopponibilità nei confronti della procedura - Pagamento eseguito dal debitore poi fallito in forza del decreto provvisoriamente esecutivo prima del fallimento - Ripetibilità a titolo di indebito oggettivo - Esclusione - Azione revocatoria - Ammissibilità.
Ancorché la dichiarazione di fallimento (o del provvedimento di messa in l.c.a.), intervenuta nelle more del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso a carico del debitore fallito, determini l'inopponibilità alla massa dell'ingiunzione e l'improcedibilità del giudizio di opposizione, il curatore fallimentare (o il commissario della l.c.a.) non ha diritto di ripetere dal creditore la somma da questo incassata a seguito del pagamento eseguito dal debitore ingiunto, prima del fallimento, per effetto del titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo, potendo solo, eventualmente, proporre azione revocatoria dell'atto solutorio.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6918 del 08/04/2016
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6918 del 08/04/2016Decreto ingiuntivo non ancora definitivo al momento del fallimento dell'ingiunto - Inopponibilità nei confronti della procedura - Pagamento eseguito dal debitore poi fallito in forza del decreto provvisoriamente esecutivo prima del fallimento - Ripetibilità a titolo di indebito oggettivo - Esclusione - Azione revocatoria - Ammissibilità.
Ancorché la dichiarazione di fallimento (o del provvedimento di messa in l.c.a.), intervenuta nelle more del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso a carico del debitore fallito, determini l'inopponibilità alla massa dell'ingiunzione e l'improcedibilità del giudizio di opposizione, il curatore fallimentare (o il commissario della l.c.a.) non ha diritto di ripetere dal creditore la somma da questo incassata a seguito del pagamento eseguito dal debitore ingiunto, prima del fallimento, per effetto del titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo, potendo solo, eventualmente, proporre azione revocatoria dell'atto solutorio.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6918 del 08/04/2016
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Esecuzione forzata - titolo esecutivo - notificazione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10543 del 22/05/2015Titolo esecutivo europeo - Notificazione di atto giudiziario a mezzo posta in uno Stato membro della UE - Ritualità - Fondamento - Rilascio del certificato di titolo esecutivo europeo - Validità - Principio enunciato ex art. 363 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10543 del 22/05/2015
In materia di circolazione intereuropea di titoli esecutivi, la notificazione di un titolo esecutivo italiano eseguita, in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea (esclusa la Danimarca), a mezzo posta, è rituale in applicazione degli artt. 14 o 15 del regolamento comunitario del 13 novembre 2007, n. 1393/2007/CE (salva la facoltà di opposizione dello Stato membro prevista dal predetto art. 15), sicché, dovendosi ritenere integrato il requisito ex art. 18 del regolamento comunitario del 21 aprile 2004, n. 805/2004/CE, è valido il rilascio del certificato di titolo esecutivo europeo intervenuto in relazione ad un decreto ingiuntivo italiano, notificato a mezzo posta ad un debitore di altro Stato membro dell'Unione europea, ove esso sia divenuto irrevocabile per inammissibilità dell'opposizione ex art. 648 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10543 del 22/05/2015
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Spese giudiziali civili - condanna alle spese - soccombenza - in genere – Cass. n. 9587/2015Opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. - Revoca del decreto ingiuntivo - Parziale riconoscimento del credito e condanna dell'opposto alla restituzione dell'eccedenza già riscossa - Spese processuali - Soccombenza del creditore opposto - Configurabilità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9587 del 12/05/2015
Spese giudiziali civili - procedimenti speciali - ingiunzione - In genere. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9587 del 12/05/2015
La valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della sua provvisoria esecutività, non può tuttavia qualificarsi soccombente ed essere condannato alle spese del grado di appello, ove la pronuncia che questo definisca, benché impropriamente rigettando il gravame avverso l'integrale accoglimento dell'opposizione, comunque escluda dalla restituzione le somme ritenute come effettivamente dovute.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9587 del 12/05/2015
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Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto – opposizione - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 814 del 20/01/2015Somme corrisposte in virtù della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto - Domanda di restituzione delle somme nel corso del giudizio di opposizione - Domanda nuova - Esclusione - Fondamento.
La richiesta di restituzione delle somme corrisposte in virtù della provvisoria esecuzione concessa ad un decreto ingiuntivo opposto, essendo conseguente alla richiesta di revoca del provvedimento monitorio, non altera i termini della controversia e, perciò, non costituendo domanda nuova, è ammissibile fino all'udienza di precisazione delle conclusioni innanzi al giudice dell'opposizione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 814 del 20/01/2015
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procedimenti sommari d'ingiunzione - decreto - opposizione - esecuzione provvisoria in pendenza dell'opposizione Corte di Cassazione Sez.6 - 2, Sentenza n.13596 del 16/06/2014Rigetto dell'istanza ex art. 648 cod. proc. civ. - Appellabilità del relativo provvedimento - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez.6 - 2, Sentenza n.13596 del 16/06/2014
L'ordinanza con la quale, in pendenza di opposizione a decreto ingiuntivo, venga negata l'esecuzione provvisoria del decreto stesso, ha natura interinale ed è produttiva di effetti destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronunzia sull'opposizione, senza interferire sulla definizione della causa, per cui non è impugnabile con l'appello neppure se, ai fini della sua pronuncia, il giudice abbia conosciuto di questioni di merito rilevanti per accertare la sussistenza del "fumus" del diritto in contestazione.
Corte di Cassazione Sez.6 - 2, Sentenza n.13596 del 16/06/2014
Riferimenti normativi:Cod. Proc. Civ. art. 339 Cod. Proc. Civ. art. 648 …...
Impugnazioni civili - appello - domande - nuove - in genere - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12622 del 24/05/2010Somme corrisposte in virtù di sentenza di primo grado appellata o di provvisoria esecuzione di decreto ingiuntivo opposto - Domanda di restituzione in appello - Domanda nuova - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
La richiesta di restituzione delle somme corrisposte in virtù della provvisoria esecuzione concessa ad un decreto ingiuntivo opposto ovvero in esecuzione della sentenza di primo grado fatta oggetto di appello (e provvisoriamente esecutiva "ex lege"), essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, oltre che conforme al principio di economia dei giudizi, non altera i termini della controversia e, perciò, è ammissibile in appello, non costituendo domanda nuova.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12622 del 24/05/2010
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esecuzione forzata - titolo esecutivo - formula esecutiva – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13069 del 05/06/2007Decreto ingiuntivo - Concessione della provvisoria esecutività ai sensi del secondo comma dell'art. 648 cod. proc. civ. - Imposizione della cauzione - Mancata prestazione - Apposizione della formula esecutiva - Opposizione del debitore - Deduzione dell'errore del cancelliere - Qualificazione dell'opposizione - Opposizione all'esecuzione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13069 del 05/06/2007
L'opposizione con la quale si contesti che il cancelliere abbia apposto la formula esecutiva ad un decreto ingiuntivo, nonostante la mancata prestazione da parte del creditore della cauzione imposta ai sensi del secondo comma dell'art. 648 cod. proc. civ. in sede di concessione della provvisoria esecutività, va qualificata come opposizione all'esecuzione, giacché il debitore fonda la sua contestazione sulla negazione della soddisfazione da parte del creditore procedente della condizione di efficacia perché il decreto posa valere come titolo esecutivo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13069 del 05/06/2007
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giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - preventivo – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 10941 del 14/05/2007Ammissibilità - Condizioni - Opposizione a decreto ingiuntivo - Concessione della provvisoria esecuzione - Provvedimento decisorio - Esclusione - Preclusione del regolamento preventivo di giurisdizione - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 10941 del 14/05/2007
Il provvedimento di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 cod. proc. civ., non ha carattere definitivo e decisorio ed è inidoneo a contenere una statuizione sulla giurisdizione su cui possa formarsi il giudicato; esso, pertanto non preclude la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 10941 del 14/05/2007
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competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 13765/2006Condizioni per la sua ammissibilità - Provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto - Ordinanza relativa - Impugnabilità con il regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento. Sez. 3, Ordinanza n. 13765 del 15/06/2006
Poichè il regolamento di competenza è disciplinato come mezzo di impugnazione ordinario avverso le sentenze che pronunciano sulla competenza, ovvero avverso provvedimenti che, se impugnati, siano suscettibili di rendere incontestabile l'incompetenza dichiarata o la competenza del giudice adito, non è impugnabile con il regolamento di competenza l'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, data la natura strumentale e provvisoria del provvedimento, che non comporta alcuna decisione definitiva, neppure implicita, sulla competenza.
Sez. 3, Ordinanza n. 13765 del 15/06/2006
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
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procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - esecuzione provvisoria in pendenza dell'opposizione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3012 del 10/02/2006Su parte della somma ingiunta - Ricorribilità immediata in grado di appello - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3012 del 10/02/2006
L'ordinanza con la quale il giudice concede, ai sensi dell'art. 648 cod. proc. civ., la provvisoria esecuzione soltanto per una parte della somma di cui è ingiunto il pagamento con il decreto, non è impugnabile mediante appello, non trattandosi di provvedimento abnorme, in quanto non si pone fuori dal sistema esorbitando del tutto dalla fattispecie normativa. Né detta ordinanza è equiparabile a una sentenza non definitiva pronunziante sull'"an debeatur" ai sensi dell'art. 278 cod. proc. civ., suscettibile, ove non appellata, di acquistare l'efficacia sostanziale e formale di giudicato, poiché, sul piano degli effetti, resta un'ordinanza interinale, destinata ad esaurirsi con la sentenza sull'opposizione. Inoltre va escluso che, in tal modo, il giudice sostituisca al credito oggetto dell'ingiunzione un nuovo credito del tutto diverso, come si desume, sul piano sistematico, dal disposto dell'art 9. del d. lgs. n. 231 del 2002, che impone la concessione della esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo limitatamente alle somme non contestate, salvi i casi di opposizione per motivi procedurali.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3012 del 10/02/2006
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competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 5410/2005Provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto - Ordinanza contenente decisione sulla competenza - Impugnabilità con il regolamento di competenza - Configurabilità - Condizioni - In materia di opposizione a decreto ingiuntivo e di delibazione sulla competenza ai fini della concessione della provvisoria esecuzione. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 5410 del 11/03/2005
È impugnabile con il regolamento di competenza l'ordinanza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo non si sia limitato ad una delibazione sommaria sulla sua competenza come presupposto della decisione sulla sussistenza delle condizioni per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ma abbia proceduto a un'approfondita disamina della questione di competenza, pervenendo a un provvedimento contenente un formale esplicito dispositivo di rigetto della eccezione "siccome infondata", con coeve disposizioni per l'ulteriore corso del processo ai sensi dell'art. 279 comma secondo n.4 e comma terzo cod. proc. civ. A tale provvedimento va, infatti, riconosciuta, nonostante la sua forma di ordinanza, natura di sentenza.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 5410 del 11/03/2005
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