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Spese giudiziali civili - condanna alle spese - soccombenza - in genere – Cass. n. 9587/2015

Opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. - Revoca del decreto ingiuntivo - Parziale riconoscimento del credito e condanna dell'opposto alla restituzione dell'eccedenza già riscossa - Spese processuali - Soccombenza del creditore opposto - Configurabilità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9587 del 12/05/2015

Spese giudiziali civili - procedimenti speciali - ingiunzione - In genere. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9587 del 12/05/2015

La valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della sua provvisoria esecutività, non può tuttavia qualificarsi soccombente ed essere condannato alle spese del grado di appello, ove la pronuncia che questo definisca, benché impropriamente rigettando il gravame avverso l'integrale accoglimento dell'opposizione, comunque escluda dalla restituzione le somme ritenute come effettivamente dovute.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9587 del 12/05/2015

 

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