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618.1 (Provvedimenti del giudice dell'esecuzione)

Art. 618. (provvedimenti del giudice dell'esecuzione)

0 Codice di procedura civile

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Declaratoria di improcedibilità – Cass. n. 3019/2021
Esecuzione forzata - opposizioni - Opposizioni esecutive - Chiusura della fase sommaria - Declaratoria di improcedibilità (sia dell’opposizione del debitore sia dell'azione esecutiva del creditore) - Interesse ad instaurare il giudizio a cognizione piena da parte del creditore - Sussistenza - Ragioni. In tema di rapporti tra la fase sommaria delle opposizioni esecutive e il relativo giudizio a cognizione piena, nell'ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione, nella fase sommaria, abbia dichiarato improcedibile sia l'opposizione proposta dal debitore sia l'azione esecutiva del creditore, sussiste l'interesse di quest'ultimo ad instaurare la fase di merito dell'opposizione avanzata dal debitore, sia per conseguire una pronuncia a cognizione piena sull'ammissibilità ed eventualmente sul merito della stessa (previa sua qualificazione in termini di opposizione all'esecuzione o di opposizione agli atti esecutivi), sia per ottenere la revisione della regolamentazione delle spese della fase sommaria, operata ovvero omessa dal giudice dell'esecuzione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3019 del 09/02/2021 (Rv. 660609 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_618_1, Cod_Proc_Civ_art_619 …...
Controversia distributiva - Introduzione e trattazione nelle forme dell'art. 617 c.p.c. – Cass. n. 19122/2020
Esecuzione forzata - distribuzione della somma ricavata - controversie (opposizione alle distribuzioni) - Controversia distributiva - Introduzione e trattazione nelle forme dell'art. 617 c.p.c. - Necessità - Conseguenze - Inappellabilità della sentenza. Ai sensi dell'art. 512 c.p.c., tutte le controversie distributive vanno introdotte e trattate nelle forme di cui all'art. 617 c.p.c., a prescindere dalla circostanza che la "causa petendi"sia costituita dalla denuncia di vizi formali del titolo esecutivo di uno dei creditori partecipanti alla distribuzione ovvero da qualsiasi altra questione - anche relativa ai rapporti sostanziali - che possa dedursi in tale sede. Pertanto, il giudizio introdotto ex art. 512 c.p.c. (con l'impugnazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione) è destinato a concludersi in ogni caso con sentenza non appellabile. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19122 del 15/09/2020 (Rv. 658772 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_512, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_618_1, Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_339 CORTE CASSAZIONE 19122 2020   …...
Esecuzione forzata - opposizioni – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3166 del 11/02/2020 (Rv. 656752 - 01)
Contestuale proposizione di opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi - Conseguente sentenza - Impugnazione - Diversificazione dei distinti rimedi impugnatori - Necessità - Effetti. Qualora una opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte ad una opposizione all'esecuzione, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3166 del 11/02/2020 (Rv. 656752 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_339, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_618_1 ESECUZIONE FORZATA OPPOSIZIONI   …...
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole - Cass. n. 32708/2020
Opposizione agli atti esecutivi - Computo nella durata complessiva della procedura della fase sommaria di cui all'art. 618, comma 1, c.p.c. - Esclusione - Fondamento. Con riferimento all'opposizione agli atti esecutivi a norma dell'art. 618, comma 2, c.p.c., nel testo sostituito dall'art. 15 della l. n. 52 del 2006, l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione deve avvenire all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui al comma 1 dello stesso art. 618 c.p.c., previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis, o altri se previsti, ridotti della metà. L'art. 618, comma 2, c.p.c., infatti, àncora l'introduzione del giudizio di merito alla proposizione dell'atto introduttivo del giudizio nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione, atteso che la presentazione del ricorso al giudice dell'esecuzione ex art. 617 comma 2, c.p.c., è finalizzata solo all'eventuale sospensione della procedura esecutiva. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32708 del 12/12/2019 (Rv. 656346 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_163_2, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_618_1 corte cassazione 32708 2019 …...
Cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - in genere - Cassazione con rinvio al giudice di primo ed unico grado
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - in genere - Cassazione con rinvio al giudice di primo ed unico grado -  Rinvio cd. prosecutorio - Sentenza - Ricorribilità per cassazione - Necessità - Modifica, nelle more, del regime di impugnazione della decisione cassata - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie. Nell'ipotesi di cassazione con rinvio innanzi al giudice di primo ed unico grado, la sentenza del giudice di rinvio (salvo il caso di rinvio cd. restitutorio) è impugnabile in via ordinaria solo con ricorso per cassazione, senza che rilevi l'intervenuta modifica, sopravvenuta nelle more, del regime di impugnabilità della decisione cassata, atteso che il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà luogo ad un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione della sentenza del tribunale, di rigetto dell'opposizione all'esecuzione pronunciata in sede di rinvio "prosecutorio", non trovando applicazione ai giudizi non più pendenti in primo grado l'art. 49 della l. n. 69 del 2009, che ha reintrodotto l'appellabilità di dette sentenze). Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 167 del 07/01/2019   …...
Opposizioni in genere - opposizione agli atti esecutivi - introduzione del giudizio di merito
Esecuzione forzata - opposizioni - in genere - opposizione agli atti esecutivi - introduzione del giudizio di merito - forma - rispetto di quella richiesta per il rito da applicare in relazione alla fase a cognizione piena – necessità - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31694 del 07/12/2018 A norma dell'art. 618, comma 2, c.p.c. - nel testo sostituito dall'art. 15 della l. n. 52 del 2006 -, l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui al primo comma della indicata disposizione, deve avvenire, analogamente a quanto previsto dall'art. 616 c.p.c., con la forma dell'atto introduttivo richiesta nel rito con cui l'opposizione deve essere trattata, quanto alla fase di cognizione piena; pertanto, se la causa è soggetta al rito ordinario, il giudizio di merito va introdotto con citazione, da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31694 del 07/12/2018 …...
Opposizioni in materia esecutiva - magistrato diverso
Esecuzione forzata - opposizioni - agli atti esecutivi - in genere - trattazione delle opposizioni in materia esecutiva - riserva a magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione - portata e conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26551 del 22/10/2018 >>> Il disposto dell'art. 186 bis disp. att. c.p.c. è finalizzato ad escludere unicamente la coincidenza fra i magistrati persone fisiche che debbano trattare le due fasi (sommaria e ordinaria) del procedimento di opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c., e non implica quindi che il magistrato persona fisica cui sia demandata la trattazione della fase di merito dell'opposizione suddetta non possa coincidere con quello designato quale giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 484 c.p.c. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26551 del 22/10/2018 …...
Proposizione nel corso del procedimento esecutivo
Esecuzione forzata - opposizioni - in genere - all'esecuzione o agli atti esecutivi - proposizione nel corso del procedimento esecutivo - forme - mancata osservanza - conseguenze- nullità - sanatoria per raggiungimento dello scopo - condizioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018 >>> L'atto introduttivo dell'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione (ex artt. 615, comma 2, 617, comma 2,e 618, nonché 619, c.p.c..) che eventualmente si discosti dal modello legale (il quale richiede un ricorso direttamente rivolto al giudice dell'esecuzione, da depositarsi quindi nel fascicolo dell'esecuzione già pendente e non da iscriversi nel ruolo contenzioso civile) è nullo, ma la nullità resta sanata, per raggiungimento dello scopo, se l'atto sia depositato nel fascicolo dell'esecuzione e/o comunque pervenga nella sfera di conoscibilità del giudice dell'esecuzione, anche su disposizione di un giudice diverso, che ne rilevi la suddetta nullità, o su richiesta della parte opponente; in tal caso, la sanatoria opera con effetto dalla data in cui sia emesso il provvedimento che dispone l'inserimento dell'atto nel fascicolo dell'esecuzione ovvero dalla data, se anteriore, della richiesta dell'opponente; laddove il mancato tempestivo inserimento nel fascicolo dell'esecuzione non sia imputabile alla parte opponente ma ad un errore della cancelleria, gli effetti della proposizione della domanda resteranno quelli del deposito dell'atto presso l'ufficio giudiziario, tenuto conto che la cancelleria è tenuta ad inserire nel fascicolo dell'esecuzione tutti gli atti che siano oggettivamente interpretabili come diretti al giudice dell'esecuzione, indipendentemente dalla loro forma o dalla loro iscrizione a ruolo. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018 …...
Fase preliminare sommaria - opposizioni
Esecuzione forzata - opposizioni - in genere - all'esecuzione o agli atti esecutivi - fase preliminare sommaria - necessaria e inderogabile - fondamento - mancanza - conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018 >>> La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione(ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario; la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018 …...
Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 1545 del 20/01/2017
Obbligo di astensione del giudice dell'esecuzione ex art. 186 disp. att. c.p.c. - Deducibilità della violazione - Ricusazione - Necessità - Motivo di nullità della sentenza in fase di impugnazione - Esclusione. La violazione dell'obbligo di astensione, previsto dall'art. 186 bis disp. att. c.p.c. per il giudice dell'esecuzione che abbia conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione, è deducibile solo con lo strumento della ricusazione ai sensi dell'art. 52 c.p.c., e non in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza emessa dal giudice che avrebbe dovuto astenersi. Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 1545 del 20/01/2017   …...
Esecuzione forzata - competenza - per materia - opposizioni in materia di lavoro e previdenza – Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 16222 del 03/08/2016
Legge n. 52 del 2006 - Opposizioni proposte ad esecuzione già iniziata - Competenza del giudice dell'esecuzione - Limiti - Fase di merito - Esclusione - Norme sulle controversie di lavoro e sulla competenza territoriale - Applicabilità - Fattispecie. In tema di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, l'art. 618-bis, comma 2, c.p.c., come modificato dalla l. n. 52 del 2006, nella parte in cui prevede che in caso di opposizioni proposte ad esecuzione già iniziata la competenza del giudice dell'esecuzione resta ferma solo "nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza", fa riferimento ai soli provvedimenti ordinatori e interinali (quali la sospensione dell'esecuzione), sicché, per la fase di merito, è operativa la regola dettata dal comma 1, trovando applicazione le norme sulle controversie di lavoro e previdenziali, ivi comprese quelle sulla competenza territoriale. (Nella specie, la S.C., con riferimento ad opposizione all'esecuzione proposta dall'INPS nell'ambito di espropriazione presso terzi, ha dichiarato la competenza territoriale del tribunale, giudice del lavoro, del luogo nella cui circoscrizione risiedeva il creditore esecutante, ex art. 444, comma 1, c.p.c., a fronte di un credito discendente da sentenza della corte di appello di altro distretto). Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 16222 del 03/08/2016   …...
esecuzione forzata - opposizioni - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18312 del 27/08/2014
Contestuale proposizione di opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi - Conseguente sentenza - Impugnazione - Diversificazione dei distinti rimedi impugnatori - Necessità - Effetti - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18312 del 27/08/2014 Qualora una opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte riferibile ad una opposizione all'esecuzione, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione della corte territoriale che ha dichiarato inammissibile l'appello, per la parte afferente alla opposizione agli atti esecutivi, mentre si è pronunciata nel merito della opposizione, nella parte in cui si contestava il diritto a procedere all'esecuzione). Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18312 del 27/08/2014   …...
divisione - divisione giudiziale - operazioni - vendita - di immobili - giudizio di scioglimento di comunione - operazioni di vendita di immobili non divisibili - atti del giudice istruttore - rimedi esperibili - opposizione agli atti esecutivi - configur
procedimenti speciali - scioglimento di comunioni - vendita - di immobili - corte di cassazione sez. u, sentenza n. 18185 del 29/07/2013 In tema di scioglimento della comunione, gli atti del giudice istruttore relativi al procedimento di vendita sono soggetti al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi di cui agli artt. 617 e 618 cod. proc. civ., dovendo escludersi l'esperibilità di un'autonoma azione di nullità avverso il decreto di trasferimento conclusivo del procedimento di vendita. Invero, la finalità del procedimento di vendita dei beni immobili non è diversa nel giudizio divisorio o nel procedimento esecutivo e le scelte legislative degli ultimi lustri, con l'esplicito rinvio, contenuto nell'art. 788 cod. proc. civ., a norme del processo esecutivo, sono la manifestazione di un richiamo ad esse che va inteso come sistematico; sicché non avrebbe senso scandire il procedimento di vendita con i passi del processo esecutivo e sovrapporgli un apparato rimediale del tutto diverso, privo di quell'efficacia e di quella celerità che deriva sia dalla tipologia delle opposizioni, sia dal meccanismo della sanatoria processuale. (Nella specie il tribunale, sebbene fosse ancora controversia sulla richiesta di attribuzione del bene da parte di alcuni condividenti, aveva accolto l'opposizione al decreto di trasferimento, ritenendo sussistente il diritto all'attribuzione. La S.C., rilevato che tra i motivi di opposizione occorreva distinguere quelli relativi a vizi formali, soggetti alla disciplina di cui all'art. 617 cod. proc. civ., dal vizio, relativo alla questione ancora "sub judice", ravvisato dal tribunale, ha cassato la pronuncia che annullava il decreto di trasferimento e ha rimesso gli atti al tribunale per riesame dell'opposizione alla luce del principio enunciato). Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 18185 del 29/07/2013   …...
divisione - divisione giudiziale - operazioni - vendita - di immobili - giudizio di scioglimento di comunione - operazioni di vendita di immobili non divisibili - atti del giudice istruttore - rimedi esperibili - opposizione agli atti esecutivi - configur
procedimenti speciali - scioglimento di comunioni - vendita - di immobili - corte di cassazione sez. u, sentenza n. 18185 del 29/07/2013 In tema di scioglimento della comunione, gli atti del giudice istruttore relativi al procedimento di vendita sono soggetti al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi di cui agli artt. 617 e 618 cod. proc. civ., dovendo escludersi l'esperibilità di un'autonoma azione di nullità avverso il decreto di trasferimento conclusivo del procedimento di vendita. Invero, la finalità del procedimento di vendita dei beni immobili non è diversa nel giudizio divisorio o nel procedimento esecutivo e le scelte legislative degli ultimi lustri, con l'esplicito rinvio, contenuto nell'art. 788 cod. proc. civ., a norme del processo esecutivo, sono la manifestazione di un richiamo ad esse che va inteso come sistematico; sicché non avrebbe senso scandire il procedimento di vendita con i passi del processo esecutivo e sovrapporgli un apparato rimediale del tutto diverso, privo di quell'efficacia e di quella celerità che deriva sia dalla tipologia delle opposizioni, sia dal meccanismo della sanatoria processuale. (Nella specie il tribunale, sebbene fosse ancora controversia sulla richiesta di attribuzione del bene da parte di alcuni condividenti, aveva accolto l'opposizione al decreto di trasferimento, ritenendo sussistente il diritto all'attribuzione. La S.C., rilevato che tra i motivi di opposizione occorreva distinguere quelli relativi a vizi formali, soggetti alla disciplina di cui all'art. 617 cod. proc. civ., dal vizio, relativo alla questione ancora "sub judice", ravvisato dal tribunale, ha cassato la pronuncia che annullava il decreto di trasferimento e ha rimesso gli atti al tribunale per riesame dell'opposizione alla luce del principio enunciato). Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 18185 del 29/07/2013   …...
Esecuzione forzata - opposizioni - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13203 del 31/05/2010
Contestuale proposizione di opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi - Conseguente sentenza - Impugnazione - Diversificazione dei distinti rimedi impugnatori - Necessità - Effetti - Fattispecie. Qualora vengano proposte contestualmente, con il medesimo atto, un'opposizione all'esecuzione e un'opposizione agli atti esecutivi, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime applicabile per i distinti tipi di opposizione e, pertanto, è soggetta alle forme e termini dell'appello con riguardo all'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., mentre è solo ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost., con riferimento alla parte della pronuncia relativa all'opposizione agli atti esecutivi. (Principio enunciato dalla S.C. con riferimento ad una fattispecie in cui il debitore opponente aveva fatto valere da un lato l'impignorabilità del credito sottoposto ad esecuzione, dall'altro la avvenuta estinzione del credito azionato in via esecutiva). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13203 del 31/05/2010   …...
Esecuzione forzata - opposizioni - in genere - Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 2261 del 01/02/2010
Sentenza di primo grado - Regime impugnatorio - Criteri - Individuazione - Fattispecie. Il regime dell'impugnazione della sentenza in materia di opposizioni esecutive dipende da come il giudice abbia qualificato la domanda nel deciderla. (Nella specie la S.C., in base alla circostanza che il giudice di merito aveva esaminato l'opposizione nel merito, ne ha dedotto che essa era stata valutata, ai fini decisori, come opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. e non come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., perché, se fosse stata ritenuta tale, il giudice avrebbe dovuta dichiararla inammissibile per l'evidente violazione del relativo termine di proponibilità). Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 2261 del 01/02/2010   …...
Esecuzione forzata - opposizioni - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24809 del 08/10/2008
Opposizione agli atti esecutivi - Rituale proposizione - Deposito del ricorso - Vizi della notifica del ricorso con pedissequo decreto di fissazione dell'udienza - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie. Il giudizio di opposizione agli atti esecutivi si incardina mediante deposito del ricorso al giudice dell'esecuzione nella cancelleria del tribunale; ne consegue che, una volta perfezionatasi, con tale deposito, la proposizione della domanda, sulla validità di quest'ultima non possono riverberarsi, ostandovi il contenuto dell'art. 159 cod. proc. civ., i vizi incidenti sulla successiva fase della "vocatio in ius", attuata mediante la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, dopo aver accertato la tempestività del deposito del ricorso, aveva poi dichiarato inammissibile l'opposizione, per tardività, sul rilievo che il ricorso con il relativo decreto era stato notificato alla controparte in modo incompleto, pur avendo l'opponente provveduto in un secondo tempo alla rinnovazione della notifica in ottemperanza al provvedimento del giudice). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24809 del 08/10/2008   …...
Esecuzione forzata - opposizioni - agli atti esecutivi - in genere – Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 23847 del 18/09/2008
Opposizioni agli atti esecutivi - Disciplina anteriore alla modifica dell'art. 618, secondo comma, cod. proc. civ., da parte dell'art. 15 della legge 24 febbraio 2006, n. 52 - Esaurimento della fase di comparizione delle parti - Legittimazione del giudice dell'esecuzione all'istruzione della causa - Configurabilità - Esclusione - Natura ordinatoria dell'art. 618 secondo comma cod. proc. civ. - Sussistenza - Cognizione della causa da parte di altro magistrato addetto allo stesso ufficio giudiziario - Nullità od incompetenza - Esclusione. La competenza a conoscere della opposizione agli atti esecutivi, appartenente, nella disciplina anteriore alla modifica dell'art. 618, secondo comma, cod. proc. civ., da parte dell'art. 15 della legge 24 febbraio 2006, n. 52, al giudice dell'esecuzione, spetta all'ufficio giudiziario come tale, sicché, esaurita la fase di comparizione delle parti finalizzata alla emissione dei provvedimenti indilazionabili, non è individuabile una legittimazione del giudice dell'esecuzione all'istruzione della causa, dovendosi riconoscere per questa parte all'art. 618, secondo comma, cod. proc. civ., la portata di una norma ordinatoria, la cui violazione, con la cognizione di altro magistrato addetto allo stesso ufficio giudiziario, non ridonda né in nullità della sentenza, nè in vizio di incompetenza; lo stesso principio vale con riferimento a tutte le opposizioni esecutive. Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 23847 del 18/09/2008   …...
Esecuzione forzata - sospensione dell'esecuzione – Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 23847 del 18/09/2008
Opposizioni in materia esecutiva - Provvedimenti di sospensione da parte del giudice dell'esecuzione - Natura di atti esecutivi - Sussistenza - Opposizione agli atti esecutivi - Esperibilità. Le ordinanze che decidono sulle istanze di sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 624 cod. proc. civ. (in relazione a formulate opposizioni all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.) ovvero di emanazione di provvedimenti indilazionabili ex art. 618 cod. proc. civ. (in relazione a proposte opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ.) integrano provvedimenti aventi funzione ordinatoria del processo esecutivo e, producendo effetto o negando il richiesto effetto in via temporanea e provvisoria sulla situazione dell'esecutato in ordine al bene oggetto dell'esecuzione e sull' "iter" di esercizio dell'azione esecutiva diretta al concreto soddisfacimento del diritto dell'esecutante, vanno qualificati come atti esecutivi avverso i quali è proponibile l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., restando invece inammissibile il ricorso per cassazione. Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 23847 del 18/09/2008   …...
Esecuzione forzata - sospensione dell'esecuzione - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13065 del 05/06/2007
Provvedimento del giudice dell'esecuzione sulla sospensione del processo esecutivo - Impugnazione con opposizione agli atti esecutivi - Esperibilità - Presupposti. Il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione disponga in ordine alla sospensione del processo esecutivo, concedendola, negandola o revocandola, è impugnabile con opposizione agli atti esecutivi, a norma dell'articolo 617 cod. proc. civ.. Tale impugnazione è esperibile al fine di controllare l'eventuale sussistenza di vizi di carattere formale e processuale, ovvero di vizi logici o giuridici della motivazione in relazione alla presenza o meno del grave pregiudizio che l'esecuzione possa recare alla parte esecutata, o alla probabile fondatezza dei motivi formulati dalla suddetta parte con l'opposizione all'esecuzione cui la richiesta di sospensione sia correlata. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13065 del 05/06/2007   …...
Esecuzione forzata - mobiliare - presso il debitore - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9549 del 29/09/1997
Pignoramento di titoli azionari - Da eseguirsi presso il debitore - Erronea esecuzione nelle forme del pignoramento presso terzi - Conseguente provvedimento ordinatorio del giudice dell'esecuzione dichiarativo "ex officio" della nullità del pignoramento - Impugnazione del provvedimento - Con ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Rimedio della opposizione agli atti esecutivi - Legittimità. l sistema di controllo di legittimità dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione (realizzato attraverso i rimedi alternativi della opposizione agli atti esecutivi, di cui all'art. 617 cod. proc. civ., e del reclamo, di cui al successivo art. 630) esclude che gli stessi possano ritenersi sottoposti al (diverso) regime delle impugnazioni previsto, per le sentenze, dall'art. 323 del codice di rito, ed esclude, ancora, che, in relazione ad essi, possa legittimamente parlarsi di definitività dell'atto giurisdizionale (di assenza, cioè, di ogni altro rimedio nell'ambito dell'ordinamento processuale), condizione necessaria affinché un provvedimento decisorio possa dirsi impugnabile, in sede di legittimità, con il rimedio del ricorso straordinario ex art. 111 Cost. In particolare, il provvedimento del giudice dell'esecuzione dichiarativo della nullità di un atto di pignoramento perché affetto da un vizio di violazione di norma processuale rilevabile di ufficio, in quanto incidente sull'idoneità stessa dell'atto al conseguimento del suo scopo (nella specie, pignoramento di titoli azionari eseguito nella forma del pignoramento presso terzi e non presso il debitore, benché la società, in sede di dichiarazione ex art. 547 cod. proc. civ., avesse negato di possedere tali titoli) deve ritenersi suscettibile del rimedio della opposizione agli atti esecutivi, e non anche del ricorso straordinario per Cassazione, diversamente dal caso in cui la questione di nullità del pignoramento non sia stata rilevata di ufficio, bensì sollevata dal debitore in sede di opposizione, con conseguente decisione pretorile avente natura di sentenza, essendosi quell'organo giudicante trovato, nella sostanza, a decidere egli stesso su di una opposizione agli atti esecutivi. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9549 del 29/09/1997   …...

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