Opposizione anteriore all'esecuzione – Cass. n. 14328/2023Esecuzione forzata - opposizioni - in materia di lavoro e previdenza - procedimento - Crediti per contributi previdenziali - Iscrizione d'ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Opposizione anteriore all'esecuzione - Competenza per territorio - Art. 444 c.p.c. - Applicabilità - Fondamento - Luogo dell'ufficio dell'ente - Individuazione - Criteri.
In tema di omissioni contributive previdenziali, la tutela giudiziaria esperibile nei confronti del provvedimento d'iscrizione di ipoteca sugli immobili, operato dall'INPS in sede di riscossione dei contributi previdenziali ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, si realizza nelle forme dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi e, ove l'opposizione sia proposta prima dell'inizio dell'esecuzione, la competenza, per territorio e per materia, spetta - in forza del rinvio operato dall'art. 618 bis, comma 1, c.p.c. alle norme dettate per le controversie individuali di lavoro - al tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in cui ha sede l'ufficio dell'ente ex art. 444, comma 3, c.p.c., intendendosi per tale quello preposto ad esaminare la posizione assicurativa e previdenziale dei lavoratori.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14328 del 24/05/2023 (Rv. 667860 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_444, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_618_2, Cod_Proc_Civ_art_617
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Controversie di lavoro nautico – Cass. n. 5725/2021Esecuzione forzata - nave ed aeromobile (esecuzione su) - Controversie di lavoro nautico - Opposizione all'esecuzione - Pignoramento di navi - Individuazione del giudice territorialmente competente - Criteri ex art. 603 c.n. - Applicabilità - Disciplina dell'espropriazione forzata ex art. 643 c.n. - Esclusione - Fondamento. Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - giudice competente - per territorio
Qualora l'armatore proponga opposizione all’esecuzione avverso il pignoramento di una propria nave, in conseguenza di controversia individuale di lavoro marittimo, è competente a conoscere del processo il giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 618 bis, comma 1, c.p.c., e l'individuazione del giudice territorialmente competente deve essere effettuata in base ai criteri fissati dall'art. 603 cod. nav., in quanto, anche dopo la sentenza n. 29 del 1976 della Corte costituzionale, esso conserva vigore per quanto attiene ai criteri di determinazione della competenza territoriale, non essendo stato abrogato, né esplicitamente, né implicitamente, dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 643 cod. nav.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 5725 del 03/03/2021 (Rv. 661041 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_409, Cod_Proc_Civ_art_413, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_618_2 …...
Esecuzione forzata - pignoramento: forma - effetti - Cass. n. 10808/2020Pignoramento - Notifica - Effetto interruttivo e sospensivo verso il debitore - Sussistenza - Presupposti - Limiti.
La notifica dell'atto di pignoramento immobiliare contro il terzo proprietario, ai sensi degli artt. 602 ss. c.p.c., produce un effetto tanto interruttivo quanto sospensivo della prescrizione del credito azionato, in base al disposto degli artt. 2943, comma 1, c.c. e 2945, comma 2, c.c., anche nei confronti del debitore diretto, purché lo stesso venga sentito nei casi previsti dall'art. 604, comma 2, c.p.c. o il creditore gli abbia comunque dato notizia dell'esistenza del processo esecutivo, fermo restando che l'effetto sul decorso della prescrizione sarà solamente interruttivo, ma non sospensivo, nell'ipotesi di estinzione del procedimento ex art. 2945, comma 3, c.c.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 10808 del 05/06/2020 (Rv. 658034 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2943, Cod_Civ_art_2945, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_618_2, Cod_Proc_Civ_art_602
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Esecuzione forzata - custodia - esecuzione mobiliare - Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8874 del 06/04/2017Opposizione agli atti esecutivi - Introduzione del giudizio di merito - Forma – Omissione conseguenze - Fattispecie.
Ai sensi dell'art. 618 c.p.c. (nel testo attualmente vigente), l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria, deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo relativa al rito con cui va trattata l'opposizione nella fase a cognizione piena, sicché ove si applichi, ex art. 618-bis, comma 1, c.p.c., il rito del lavoro, quel giudizio va instaurato con ricorso da depositarsi nella cancelleria del giudice competente entro il termine perentorio suddetto e, qualora l’opponente ometta di osservarlo, non è possibile assegnarne uno nuovo; in tal caso, l’opposizione è inammissibile e la sentenza che eventualmente l’abbia accolta è nulla.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8874 del 06/04/2017
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Spese giudiziali civili - distrazione delle spese - Cass. n. 14336/2017Diritto del difensore - Natura giuridica - Processo del lavoro - Credito del difensore distrattario - Natura di credito di lavoro - Esclusione - Natura ordinaria - Sussistenza - Conseguenze - Giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 618-bis c.p.c. - Competenza per materia del giudice del lavoro - Esclusione.
Il credito azionato "in executivis" dal difensore del lavoratore munito di procura nella sua veste di distrattario delle spese di lite, ancorché consacrato in un provvedimento del giudice del lavoro, non condivide la natura dell'eventuale credito fatto valere in giudizio, cui semplicemente accede, ma ha natura ordinaria, corrispondendo ad un diritto autonomo del difensore, che sorge direttamente in suo favore e nei confronti della parte dichiarata soccombente. Conseguentemente, non opera con riferimento al detto credito la competenza per materia del giudice del lavoro, prevista per l'opposizione all'esecuzione dall'art. 618-bis c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14336 del 08/06/2017
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Prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi - in genere - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 3741 del 13/02/2017Precetto - Efficacia interruttiva della prescrizione - Pignoramento - Effetto sospensivo - Sussistenza - Fondamento.
L'atto di precetto, contenendo un'intimazione ad adempiere rivolta al debitore (con conseguente sua messa in mora), produce un effetto interruttivo della prescrizione del relativo diritto di credito a carattere istantaneo, sicché, verificatosi tale effetto, inizia a decorrere, dalla data della sua notificazione, un nuovo periodo di prescrizione (artt. 2943, comma 3, e 2945, comma 1, c.c.), mentre l'atto di pignoramento determina un effetto tanto interruttivo quanto sospensivo della prescrizione stessa, giusta il disposto dell'art. 2943, comma 1, c.c., poiché ad esso consegue l'introduzione di un giudizio di esecuzione tutte le volte in cui risulti notificato regolarmente al debitore.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 3741 del 13/02/2017
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Esecuzione forzata - competenza - per materia - opposizioni in materia di lavoro e previdenza – Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 16222 del 03/08/2016Legge n. 52 del 2006 - Opposizioni proposte ad esecuzione già iniziata - Competenza del giudice dell'esecuzione - Limiti - Fase di merito - Esclusione - Norme sulle controversie di lavoro e sulla competenza territoriale - Applicabilità - Fattispecie.
In tema di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, l'art. 618-bis, comma 2, c.p.c., come modificato dalla l. n. 52 del 2006, nella parte in cui prevede che in caso di opposizioni proposte ad esecuzione già iniziata la competenza del giudice dell'esecuzione resta ferma solo "nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza", fa riferimento ai soli provvedimenti ordinatori e interinali (quali la sospensione dell'esecuzione), sicché, per la fase di merito, è operativa la regola dettata dal comma 1, trovando applicazione le norme sulle controversie di lavoro e previdenziali, ivi comprese quelle sulla competenza territoriale. (Nella specie, la S.C., con riferimento ad opposizione all'esecuzione proposta dall'INPS nell'ambito di espropriazione presso terzi, ha dichiarato la competenza territoriale del tribunale, giudice del lavoro, del luogo nella cui circoscrizione risiedeva il creditore esecutante, ex art. 444, comma 1, c.p.c., a fronte di un credito discendente da sentenza della corte di appello di altro distretto).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 16222 del 03/08/2016
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