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602. (Modo dell'espropriazione)

Art. 602. (modo dell'espropriazione)

0 Codice di procedura civile

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Documenti collegati:

Fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 35087 del 30/12/2024 (Rv. 673398-01)
Ammissione al passivo - ripartizione dell'attivo - ordine di distribuzione - creditori privilegiati - Scissione societaria - Fallimento della società scissa assegnataria di immobile ipotecato - Diritti del creditore ipotecario - Individuazione. In tema di scissione societaria, il creditore munito di ipoteca concessa a garanzia di un debito della società scissa può, in via alternativa, far valere il diritto di ipoteca sull'immobile nei confronti della società che ne sia stata assegnataria, ovvero il suo diritto di credito nei confronti di ciascuna delle società partecipanti all'operazione straordinaria, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad esse assegnato; conseguentemente, qualora la società assegnataria sia stata assoggettata a fallimento, nel primo caso il creditore ipotecario può limitarsi a intervenire nel procedimento fallimentare onde partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione del bene compreso nella procedura e ipotecato in suo favore, mentre, ove faccia valere il diritto di credito sussidiario, ha l'onere di insinuarsi al passivo della relativa procedura, partecipando nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnato alla società fallita alla distribuzione dell'intero attivo concorsuale. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 35087 del 30/12/2024 (Rv. 673398-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2506_4, Cod_Civ_art_2808, Cod_Proc_Civ_art_113, Cod_Proc_Civ_art_602 …...
Cause di prelazione - ipoteca - giudiziale - titolo per l'esecuzione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9369 del 08/04/2024 (Rv. 670768-02)
Sentenza di condanna - esecuzione forzata - terzo proprietario (espropriazione contro) - Eccezioni opponibili dal terzo acquirente ex art. 2859 c.c. - Presupposti - Anteriorità della trascrizione del titolo di acquisto rispetto alla domanda di condanna - Sufficienza - Buona fede dell'acquirente - Rilevanza - Esclusione. L'art. 2859 c.c. subordina la possibilità, per il terzo acquirente di bene ipotecato, di opporre al creditore tutte le eccezioni che il debitore avrebbe potuto sollevare soltanto all'anteriorità della trascrizione dell'atto di acquisto rispetto alla domanda diretta a ottenere la condanna del debitore, senza che rilevi la buona fede dell'acquirente. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9369 del 08/04/2024 (Rv. 670768-02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2859, Cod_Proc_Civ_art_602, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Civ_art_2909, Cod_Civ_art_2652, Cod_Civ_art_1375 …...
Cause di prelazione - ipoteca - giudiziale - titolo per l'esecuzione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9369 del 08/04/2024 (Rv. 670768-01)
Sentenza di condanna - esecuzione forzata - terzo proprietario (espropriazione contro) - Eccezioni opponibili dal terzo acquirente ex art. 2859 c.c. - Anteriorità della trascrizione del titolo di acquisto rispetto alla domanda di condanna - Preclusione di giudicato della pronuncia di condanna - Esclusione - Fondamento - Conseguenze in tema di opposizione all’esecuzione - Fattispecie. Il terzo acquirente dei beni ipotecati, per atto trascritto prima della proposizione della domanda di condanna del debitore, se non ha partecipato al relativo giudizio, può opporre al creditore procedente, ex art. 2859 c.c., tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore senza la preclusione del giudicato, non potendosi addossare al terzo le conseguenze negative dell'inerzia del debitore, con la conseguenza che la sua opposizione all'espropriazione immobiliare può fondarsi anche su difese che sarebbero precluse al debitore, in quanto rivenienti dal giudicato formatosi nei suoi confronti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva affermato che, in sede di opposizione ad una esecuzione per espropriazione immobiliare, promossa dal creditore sulla base di un decreto ingiuntivo non opposto, il terzo, stante l'anteriorità della trascrizione del suo titolo di acquisto rispetto al deposito del ricorso monitorio da parte della creditrice ipotecaria - tale deposito integrando il momento della proposizione della "domanda", rilevante ex art. 2859, comma 1, c.c. - era legittimato a sollevare le eccezioni che il debitore avrebbe potuto far valere in sede di opposizione a decreto ingiuntivo). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9369 del 08/04/2024 (Rv. 670768-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_602, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Civ_art_2859, Cod_Civ_art_2909 …...
Ipoteca giudiziale iscritta in virtù del decreto opposto – Cass. n. 13810/2022
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - ipoteca - effetti - rispetto al terzo acquirente - Fallimento del debitore opponente in pendenza del giudizio di opposizione - Mancata riassunzione del giudizio - Conseguenze - Ipoteca giudiziale iscritta in virtù del decreto opposto - Acquisto del bene ipotecato trascritto dopo l'iscrizione ipotecaria - Azione ex art. 602 c.p.c. nei confronti del terzo acquirente - Ammissibilità - Fondamento.   In caso di fallimento del debitore opponente in pendenza del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto è relativamente inefficace nei confronti della procedura fallimentare ma, se il giudizio di opposizione (interrotto per il fallimento del debitore) non viene riassunto, lo stesso decreto diviene definitivamente esecutivo e può essere fatto valere nei confronti del debitore ritornato "in bonis", mentre l'ipoteca iscritta in forza di detto decreto si consolida, con la conseguenza che, ove il bene ipotecato venga acquistato da un terzo dopo l'iscrizione ipotecaria, il creditore garantito può agire nei suoi confronti ex art. 602 c.p.c., poiché l'ipoteca anteriormente iscritta attribuisce al creditore garantito il diritto di espropriare l'immobile ipotecato anche nei confronti del terzo acquirente. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13810 del 02/05/2022 (Rv. 664957 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_647, Cod_Proc_Civ_art_653, Cod_Proc_Civ_art_602, Cod_Civ_art_2808   Corte Cassazione 13810 2022 …...
Esecuzione forzata - pignoramento: forma - effetti - Cass. n. 10808/2020
Pignoramento - Notifica - Effetto interruttivo e sospensivo verso il debitore - Sussistenza - Presupposti - Limiti. La notifica dell'atto di pignoramento immobiliare contro il terzo proprietario, ai sensi degli artt. 602 ss. c.p.c., produce un effetto tanto interruttivo quanto sospensivo della prescrizione del credito azionato, in base al disposto degli artt. 2943, comma 1, c.c. e 2945, comma 2, c.c., anche nei confronti del debitore diretto, purché lo stesso venga sentito nei casi previsti dall'art. 604, comma 2, c.p.c. o il creditore gli abbia comunque dato notizia dell'esistenza del processo esecutivo, fermo restando che l'effetto sul decorso della prescrizione sarà solamente interruttivo, ma non sospensivo, nell'ipotesi di estinzione del procedimento ex art. 2945, comma 3, c.c. Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 10808 del 05/06/2020 (Rv. 658034 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2943, Cod_Civ_art_2945, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_618_2, Cod_Proc_Civ_art_602 corte cassazione 10808 2020 …...
Terzo proprietario (espropriazione contro) -Debitore - Litisconsorte necessario - Configurabilità -
Esecuzione forzata - terzo proprietario (espropriazione contro) -Debitore - Litisconsorte necessario - Configurabilità - Opposizione all'esecuzione promossa dal terzo esecutato - Mancata partecipazione al giudizio del debitore - Conseguenze - Violazione del contraddittorio - Rilevabilità d'ufficio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Fattispecie relativa a debitore già dichiarato fallito - Applicabilità. In sede di espropriazione promossa dal creditore contro il terzo proprietario, nei casi e modi di cui agli artt. 602 e ss. c.p.c., sono parti tanto il terzo assoggettato all'espropriazione, quanto il debitore, per cui, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso contro il creditore procedente dal terzo assoggettato all'esecuzione, il debitore, assieme al creditore, assume la veste di legittimo e necessario contraddittore, quale soggetto nei cui confronti l'accertamento della ricorrenza o meno dell'azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti; ne consegue che le sentenze rese in un giudizio di opposizione all'esecuzione promossa nei confronti di beni del terzo in cui non sia stato evocato in causa anche il debitore necessario sono "inutiliter datae" e tale nullità, ove non rilevata dai giudici di merito, va rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità, con remissione della causa al giudice di primo grado. Il principio trova applicazione anche nel caso di fallimento del debitore diretto, dovendo l'opposizione ex art. 615 c.p.c. essere in tale ipotesi promossa altresì contro di questi in proprio, per l'eventualità in cui ritorni, o sia ritornato, "in bonis". Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4763 del 19/02/2019 Cod_Proc_Civ_art_602, Cod_Proc_Civ_art_604, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_383 …...
Esecuzione forzata - terzo proprietario (espropriazione contro) - Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6836 del 16/03/2017
Oggetto - Bene alienato dal debitore al terzo - Revocatoria dell’alienazione - Necessità – Sussistenza - Fattispecie in tema di conversione in pignoramento di sequestro conservativo penale su beni di terzi acquirenti a titolo oneroso dall’imputato. Nell'espropriazione presso il terzo proprietario, costituisce condizione di procedibilità il previo esperimento, con esito positivo, di un'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'alienazione del bene dal debitore al terzo; tale principio trova applicazione anche quando l'espropriazione sia promossa in forza di conversione in pignoramento, ex art. 320 c.p.p., di un sequestro conservativo penale di beni di terzi acquirenti a titolo oneroso dall'imputato, condannato con sentenza penale al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6836 del 16/03/2017   …...
Esecuzione forzata - terzo proprietario (espropriazione contro) – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8891 del 04/05/2015
Controversia distributiva ante riforma - Debitore originario o diretto - Qualifica di litisconsorte necessario - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Nullità della sentenza rilevabile d'ufficio in sede di legittimità - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8891 del 04/05/2015 In caso di espropriazione contro il terzo proprietario, ai sensi degli artt. 602 e seguenti cod. proc. civ., il debitore originario o diretto è litisconsorte necessario nella controversia distributiva di cui all'art. 512 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla novella intervenuta con l'art. 2, comma 3, lett. e), del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), essendo il soggetto nei cui confronti l'accertamento della sussistenza e dell'entità dei crediti e dei privilegi posti a base dell'azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti, sicché, ove egli non sia stato evocato in giudizio, la sentenza resa nella controversia distributiva è "inutiliter data" e la conseguente nullità, se non precedentemente rilevata in sede di merito, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità con rimessione della causa al giudice di primo grado. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8891 del 04/05/2015   …...

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