Codice di procedura civile Libro secondo: del processo di cognizione titolo III: delle impugnazioni capo I: delle impugnazioni in generale capo II: dell'appello capo III: del ricorso per cassazione sezione I: dei provvedimenti impugnabili e dei ricorsi sezione II: del procedimento e dei provvedimenti -391-bis. (1) (2) (Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 391-bis. (Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione)
1. Se la sentenza o l'ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione e' affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'articolo 287, ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata puo' chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti. La correzione puo' essere chiesta, e puo' essere rilevata d'ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo. La revocazione puo' essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento
2. Sulla correzione la Corte pronuncia nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-bis, primo e secondo comma.
3. Sul ricorso per correzione dell'errore materiale pronuncia con ordinanza. Sul ricorso per revocazione pronuncia con ordinanza se lo dichiara inammissibile, altrimenti rinvia alla pubblica udienza.
4. Sul ricorso per revocazione, anche per le ipotesi regolate dall'articolo 391-ter, la Corte pronuncia nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-bis, primo e secondo comma, se ritiene l'inammissibilita', altrimenti rinvia alla pubblica udienza.
5.In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di Cassazione non è ammessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, nè è sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo. (1)
modifiche - note
COMMENTI
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 18 aprile 1996, n. 119 ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui prevede un termine per la proposizione dell'istanza di correzione degli errori materiali delle sentenze della Corte di Cassazione.
decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168 convertito con la legge di conversione 25 ottobre 2016, n. 197: l) all'articolo 391-bis: 1) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Se la sentenza o l'ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione e' affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'articolo 287, ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata puo' chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti. La correzione puo' essere chiesta, e puo' essere rilevata d'ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo. La revocazione puo' essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento»;2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Sulla correzione la Corte pronuncia nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-bis, primo e secondo comma»; 3) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «Sul ricorso per revocazione, anche per le ipotesi regolate dall'articolo 391-ter, la Corte pronuncia nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-bis, primo e secondo comma, se ritiene l'inammissibilita', altrimenti rinvia alla pubblica udienza Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche' a quelli gia' depositati alla medesima data per i quali non e' stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.
articolo previgente
PRECEDENTE FORMULAZIONE
Art. 391-bis. (Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione)
1. Se la sentenza o l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 4) e 5), pronunciata dalla Corte di Cassazione è affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'art. 287 ovvero da errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4), la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli artt. 365 ss. da notificare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ovvero di un anno dalla pubblicazione della sentenza stessa.
2. La Corte decide sul ricorso in camera di consiglio nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-bis. (3)
3. Sul ricorso per correzione dell'errore materiale pronuncia con ordinanza. Sul ricorso per revocazione pronuncia con ordinanza se lo dichiara inammissibile, altrimenti rinvia alla pubblica udienza. (4)
4. La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto.
5.In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di Cassazione non è ammessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, nè è sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo.
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(1) Articolo aggiunto dall'art. 67, L. 26 novembre 1990, n. 353.
(2) La Corte costituzionale con sentenza 18 aprile 1996, n. 119 ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui prevede un termine per la proposizione dell'istanza di correzione degli errori materiali delle sentenze della Corte di cassazione.
(3) Articolo così modificato dall’ art. 27 del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.
Il testo precedente recitava: "Se la sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione è affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'art. 287 ovvero da errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4), la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli artt. 365 ss. da notificare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ovvero di un anno dalla pubblicazione della sentenza stessa.
Sul ricorso la Corte pronuncia in camera di consiglio a norma dell'art. 375
La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione respinto.
In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di Cassazione non è ammessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, nè è sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo."
(4) Comma aggiunto dall’art. 16 del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.
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