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391.3 ter. (Altri casi di revocazione ed opposizione di terzo)

Art. 391-ter. (1) (Altri casi di revocazione ed opposizione di terzo)

0 Codice di procedura civile

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Documenti collegati:

Provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione - Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 16415 del 21/06/2018
Omessa liquidazione in dispositivo - Rimedio - Correzione errori materiali - Esperibilità. A fronte della mancata liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza, anche emessa ex art. 429 c.p.c, sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e ss c.p.c. per ottenerne la quantificazione. Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 16415 del 21/06/2018   …...
Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - errore di fatto – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8472 del 29/04/2016
Sentenze di legittimità - Revocatoria per errori di diritto o di fatto diversi dalla mera svista su questioni non oggetto della precedente controversia - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia - Non necessità - Ragioni. È manifestamente infondata - né comporta la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia U.E. - la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 395, 391 bis e 391 ter c.p.c., in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 24, 101 e 111 della Costituzione ed in relazione all'art. 6 della CEDU, nella parte in cui non ammettono la revocazione delle sentenze di legittimità della Corte di cassazione per pretesi errori di diritto o di fatto, diversi dalla mera svista su questioni non oggetto della precedente controversia, rispondendo la non ulteriore impugnabilità all'esigenza, tutelata come primaria dalle stesse norme costituzionali e convenzionali, di conseguire il giudicato all'esito di un sistema strutturato anche su differenti impugnazioni, con l'immutabilità e definitività della pronuncia che tutela i diritti delle parti. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8472 del 29/04/2016   …...
Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - contrasto di giudicati - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.17557 del 18/07/2013
Sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione - Ricorso per revocazione ex art. 395, n. 5, cod. proc. civ. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. L'impugnazione per revocazione proposta, ex art. 395, n. 5, cod. proc. civ., avverso una sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione è inammissibile, risultando l'ipotesi ivi contemplata esclusa dalla previsione dei precedenti artt. 391 bis e ter. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.17557 del 18/07/2013   …...
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - in genere - Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 862 del 14/01/2011
Revocazione - Ricorso in Cassazione - Regime giuridico ante legge n. 69 del 2009 - Art. 366 bis cod. proc. civ. - Applicabilità alle ipotesi di revocazione ex art. 391 ter cod. proc. civ. - Configurabilità. Al ricorso per revocazione proposto davanti alla Corte di Cassazione nella vigenza del regime giuridico anteriore alla legge n. 69 del 2009, la previsione dell'art. 366 bis cod. proc. civ., secondo la quale la formulazione del motivo deve risolversi nell'indicazione specifica, chiara e immediatamente intellegibile del fatto sul quale si fonda la richiesta revocazione, si applica non solo nel caso in cui il vizio revocatorio abbia ad oggetto l'errore di fatto (art. 391 bis cod. proc. civ.) ma anche quando riguardi una delle altre ipotesi di revocazione richiamate dall'art. 391 ter cod. proc. civ. (Nella specie, il dolo di una delle parti). Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 862 del 14/01/2011   …...
Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 862 del 14/01/2011
Sentenze di legittimità della Corte di cassazione - Revocazione ai sensi dell'art. 391-ter cod. proc. civ. - Esclusione - Dubbi di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza. La scelta del legislatore, espressa dalla norma di cui all'art. 391-ter cod. proc. civ., di non assoggettare a revocazione anche le sentenze di mera legittimità della Corte di cassazione, oltre a quelle che decidono anche il merito, emesse ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., non comporta vizi d'incostituzionalità della norma di cui al citato art. 391-ter, sia perchè l'estensione delle ipotesi di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione può essere operata solo dal legislatore, nell'ambito delle valutazioni discrezionali di sua competenza, alle quali non rimane estranea l'esigenza, costituzionalizzata nell'art. 111 Cost. di evitare che i giudizi si protraggano all'infinito, sia perché un'eventuale difforme interpretazione della norma richiederebbe al giudice delle leggi un'inammissibile addizione, ponendo in essere un significativo mutamento dell'intero sistema processuale vigente. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 862 del 14/01/2011   …...

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