Codice di procedura civile Libro secondo: del processo di cognizione titolo III: delle impugnazioni capo I: delle impugnazioni in generale capo II: dell'appello capo III: del ricorso per cassazione sezione I: dei provvedimenti impugnabili e dei ricorsi sezione II: del procedimento e dei provvedimenti - 391. (Pronuncia sulla rinuncia)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 391. (Pronuncia sulla rinuncia)
1. Sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per legge la Corte provvede con ordinanza in camera di consiglio, salvo che debba decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento fissati per la pubblica udienza. Provvede il presidente, con decreto, se non e' stata ancora fissata la data della decisione (2)
2. l'ordinanza o la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese. (2)
3. Il decreto ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione dell'udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. (1)
4. La condanna non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.
modifiche - note
COMMENTI
(1) I primi tre commi di questo articolo sono stati così modificati dall’art. 15 del D.Lgs. n. 40/2006 Si riporta il testo dei tre commi precedenti: “Sulla rinuncia la Corte provvede con sentenza quando deve decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento, altrimenti provvede con ordinanza.
L’ordinanza o la sentenza che provvede sulla rinuncia, condanna il rinunciante alle spese.
L’ordinanza ha efficacia di titolo esecutivo.”
(2) decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168 convertito con la legge di conversione 25 ottobre 2016, n. 197: i) all'articolo 391: 1) il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per legge la Corte provvede con ordinanza in camera di consiglio, salvo che debba decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento fissati per la pubblica udienza. Provvede il presidente, con decreto, se non e' stata ancora fissata la data della decisione»; 2) al secondo comma, dopo le parole: «Il decreto» sono inserite le seguenti: «, l'ordinanza»; 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche' a quelli gia' depositati alla medesima data per i quali non e' stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.
articolo previgente
PRECEDENTE FORMULAZIONE
Art. 391. (Pronuncia sulla rinuncia)
1. Sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per legge, la Corte provvede con sentenza quando deve decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento, altrimenti provvede il presidente con decreto.
2. Il decreto o la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese.
3. Il decreto ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione dell'udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. (1)
4. La condanna non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.
-------
(1) I primi tre commi di questo articolo sono stati così modificati dall’art. 15 del D.Lgs. n. 40/2006 Si riporta il testo dei tre commi precedenti: “Sulla rinuncia la Corte provvede con sentenza quando deve decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento, altrimenti provvede con ordinanza.
L’ordinanza o la sentenza che provvede sulla rinuncia, condanna il rinunciante alle spese.
L’ordinanza ha efficacia di titolo esecutivo.”
la giurisprudenza
___________________________________________________________
Documenti collegati:
Aiuto: Un sistema esperto carica in calce ad ogni articolo i primo cento documenti di riferimento in ordine di pubblicazione (cliccare su ALTRI DOCUMENTI per continuare la visualizzazione di altri documenti).
La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selezionale Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico).
E' possibile anche attivare la ricerca full test inserendo una parola chiave nel campo "cerca" il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.


























fine
___________________________________________________________
Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello
Codice procedura civile
cpc
c.p.c.
391
pronuncia
rinuncia