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391.1 (Pronuncia sulla rinuncia)

Art. 391. (Pronuncia sulla rinuncia)

0 Codice di procedura civile

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Documenti collegati:

Principio di diritto nell'interesse della legge – Cass. n. 10396/2021
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - pronuncia in camera di consiglio - Procedimento camerale ex art. 380 bis. 1. c.p.c. - Principio di diritto nell'interesse della legge - Enunciazione d'ufficio - Ammissibilità - Fattispecie. Nel processo in cassazione, il giudice può enunciare d'ufficio il principio di diritto anche all'esito del procedimento camerale disciplinato dall'art. 380 bis.1 c.p.c., qualora ritenga di dover decidere una questione di particolare importanza, che può riguardare tutte le ragioni, di merito o processuali, oggetto del giudizio di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha statuito ex art. 363, comma 3, c.p.c., all'esito dell'adunanza camerale in cui ha pronunciato ordinanza di estinzione per intervenuta rinuncia al ricorso). Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 10396 del 20/04/2021 (Rv. 661133 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_363, Cod_Proc_Civ_art_380_11, Cod_Proc_Civ_art_391_1 …...
Pronuncia in camera di consiglio – Cass. n. 10396/2021
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - pronuncia in camera di consiglio - Procedimento camerale ex art. 380 bis. 1. c.p.c. - Principio di diritto nell'interesse della legge - Enunciazione d'ufficio - Ammissibilità - Fattispecie. Nel processo in cassazione, il giudice può enunciare d'ufficio il principio di diritto anche all'esito del procedimento camerale disciplinato dall'art. 380 bis.1 c.p.c., qualora ritenga di dover decidere una questione di particolare importanza, che può riguardare tutte le ragioni, di merito o processuali, oggetto del giudizio di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha statuito ex art. 363, comma 3, c.p.c., all'esito dell'adunanza camerale in cui ha pronunciato ordinanza di estinzione per intervenuta rinuncia al ricorso). Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 10396 del 20/04/2021 (Rv. 661133 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_380_11, Cod_Proc_Civ_art_391_1 …...
Processo equo - termine ragionevole – Cass. 11737/2019
Irragionevole durata di processo civile presupposto, conclusosi innanzi alla Corte di Cassazione con statuizione di rigetto, inammissibilità ovvero decisione nel merito del ricorso - Termine di proponibilità della domanda di equa riparazione - Decorrenza - Definitività del provvedimento - Individuazione - Riferimento alla data di deposito della decisione della Corte - Pendenza del termine per la revocazione ex art. 391-bis c.p.c. - Irrilevanza. In tema di equa riparazione da irragionevole durata di un processo civile conclusosi innanzi alla Corte di cassazione con una decisione di rigetto del ricorso o di inammissibilità o di decisione nel merito, ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 4 della l. n. 89 del 2001 - il cui "dies a quo" è segnato dalla definitività del provvedimento conclusivo del procedimento nell'ambito del quale si assume verificata la violazione - occorre avere riguardo alla data di deposito della decisione della Corte, quale momento che determina il passaggio in giudicato della sentenza, a ciò non ostando la pendenza del termine per la revocazione ex art. 391 bis c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11737 del 03/05/2019 (Rv. 653510 - 01) Riferimenti normativi:  Cod. Proc. Civ. art. 391.1 – Pronuncia sulla rinuncia Cod. Proc. Civ. art. 383 – Cassazione con rinvio Cod. Proc. Civ. art. 384 – Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito …...
Cassazione (ricorso per) - in genere - causa sopravvenuta di inammissibilità
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - in genere - causa sopravvenuta di inammissibilità - condanna al pagamento del cd. doppio del contributo unificato - esclusione – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018 Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. "doppio contributo unificato". (Fattispecie in tema di rinuncia al ricorso da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 225 del 2016). Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018 …...
"Solve et repete" - condono fiscale - avvenuta definizione agevolata della controversia
Tributi (in generale) - "solve et repete" - condono fiscale - condono - avvenuta definizione agevolata della controversia - conseguenze - dichiarazione d'ufficio di cessazione della materia del contendere - sussistenza – effetti - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 31021 del 30/11/2018 In tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art. 11 del d.l. n. 50 del 2017 conv., con modif., dalla l. n. 96 del 2017, poiché la sospensione del giudizio opera su istanza di parte al solo fine di riscontrare l'effettiva definizione della lite, il pagamento del dovuto da parte del contribuente equivale all'integrazione di tale condizione e consente al giudice, pertanto, di dichiarare d'ufficio la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 31021 del 30/11/2018   …...
Revocazione per errore di fatto
Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - errore di fatto - revocazione per errore di fatto - presupposti - limiti - erroneo apprezzamento delle risultanze processuali - esclusione. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 27570 del 30/10/2018 >>> L'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., deve consistere in una "svista" materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti di causa, sicché non rientrano nella relativa nozione le valutazioni giuridiche sulle risultanze processuali. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 27570 del 30/10/2018 …...
impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - rinunzia al ricorso - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 10198 del 27/04/2018
Definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 - Rinuncia al ricorso per cassazione - Compensazione delle spese di lite - Necessità - Fondamento. In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016 (conv., con modif., nella l. n. 225 del 2016), ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all'art. 391, comma 2, c.p.c., poiché la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la "ratio" della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge, sicché, anche se l'Amministrazione finanziaria non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 10198 del 27/04/2018   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - rinunzia al ricorso – Corte di Cassazione Sez. U - , Ordinanza n. 19169 del 02/08/2017
Art. 391, comma 1, c.p.c., come modificato dal d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016 - Estinzione per rinuncia intervenuta dopo la fissazione della pubblica udienza - Forma del provvedimento - Ordinanza - Fondamento. Ai sensi dell’art. 391, comma 1, c.p.c., come sostituito dall’art. 1-bis, comma 1, lett. i), del d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016, la decisione della Corte di cassazione sull’estinzione per rinuncia intervenuta dopo la comunicazione della fissazione della trattazione in pubblica udienza, deve essere assunta, all'esito di quest'ultima, con ordinanza, in quanto detta disposizione prevede che questa sia la veste formale "ordinaria" della pronuncia di estinzione, ove la Corte non debba decidere su altri ricorsi contro lo stesso provvedimento. Corte di Cassazione Sez. U - , Ordinanza n. 19169 del 02/08/2017   …...
Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - errore di fatto - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8828 del 05/04/2017
Nozione - Vizio di valutazione delle prove - Errore di fatto - Esclusione - Errore di giudizio - Configurabilità. L'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali. Ne consegue che il vizio con il quale si imputi alla sentenza un'erronea valutazione delle prove raccolte è, di per sé, incompatibile con l'errore di fatto, essendo ascrivibile non già ad un errore di percezione, ma ad un preteso errore di giudizio. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8828 del 05/04/2017   …...
Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - errore di fatto - Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8615 del 03/04/2017
Configurabilità in relazione alle sentenze della Corte di cassazione - Condizioni - Limiti - Erronea valutazione dei motivi del ricorso - Rilevanza ai fini della revocazione - Esclusione. Una sentenza della Corte di cassazione non può essere impugnata per revocazione in base all'assunto che abbia male valutato i motivi di ricorso, perché un vizio di questo tipo costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto ai sensi dell'art. 395, comma 1, numero 4, c.p.c. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8615 del 03/04/2017   …...
Trascrizione - atti relativi a beni immobili - cancellazione della trascrizione - Sez. 3, Ordinanza n. 18741 del 23/09/2016
Giudizio di legittimità - Estinzione per rinuncia e accettazione - Ordine giudiziale di cancellazione della trascrizione della domanda ex art. 2668 c.c. - Presupposto - Concorde richiesta delle parti. La necessità di assicurare l'economia dei giudizi e di interpretare le norme processuali - in conformità con l'art. 111 Cost. - nel senso di garantire la ragionevole durata del processo comporta che, anche nel giudizio di cassazione, nell'ipotesi di estinzione per rinunzia o inattività delle parti, deve essere giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2668 c.c., a condizione, tuttavia, che sussista una concorde richiesta delle parti anche posteriore al giudizio di legittimità. Sez. 3, Ordinanza n. 18741 del 23/09/2016   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - estinzione del processo - effetti – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9611 del 11/05/2016
Giudizio di cassazione - Estinzione per rinuncia - Effetti - Passaggio in giudicato della decisione impugnata - Configurabilità - Limiti - Transazione intervenuta tra le parti - Ostacolo al suddetto passaggio in giudicato - Esclusione - Fattispecie. La rinuncia al ricorso per cassazione, determinando l'estinzione del processo analogamente a quanto previsto per l'appello e la revocazione ex art. 395, n. 4 e 5, c.p.c., comporta, normalmente, il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo il caso in cui la stessa sia stata modificata nei suoi effetti nel corso del procedimento di impugnazione, attraverso atti adottati e con provvedimenti intervenuti al suo interno, da identificarsi esclusivamente nelle sentenze non definitive, di rito o di merito, sicché non è idonea ad influire sul suddetto passaggio in giudicato la transazione, intercorsa tra le parti, in cui sia stato precisato che, in conseguenza della rinuncia al ricorso, accettata dalla società "in bonis", doveva ritenersi passata in giudicato la sentenza, dichiarativa dello stato di insolvenza della medesima società - benchè opposta in primo grado ed ivi ritenuta nulla, con pronuncia confermata in sede di gravame - non rientrando quell'atto nel novero dei provvedimenti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 338 c.p.c.. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9611 del 11/05/2016   …...
Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di)– Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 17163 del 26/08/2015
Sentenza della Corte di cassazione - Omesso esame del motivo di ricorso con cui si denuncia la mancata valutazione della violazione del diritto di difesa - Errore revocatorio - Configurabilità. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 17163 del 26/08/2015 In materia di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'omesso esame del motivo di ricorso con cui si denuncia la mancata valutazione di una doglianza relativa alla lesione del diritto di difesa, che sarebbe derivata dal ritardo di una decisione della commissione tributaria regionale deliberata in camera di consiglio oltre trenta giorni dopo l'udienza, integra un errore revocatorio. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 17163 del 26/08/2015     …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - decisione del ricorso. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 16625 del 07/08/2015
Decreto presidenziale di estinzione - Rimedio - Istanza di fissazione dell'udienza - Termine di dieci giorni - Perentorietà. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 16625 del 07/08/2015 Il decreto di cui all'art. 391, comma 1, c.p.c. ha la medesima funzione ed il medesimo effetto (di attestazione della conclusione del processo di cassazione per la verificazione di un fenomeno estintivo) che l'ordinamento riconosce alla sentenza (o all'ordinanza) da adottare ove l'evento estintivo non coinvolga la controversia nella sua interezza, con la differenza che, mentre nei riguardi di detti provvedimenti é ammessa la revocazione ex art. 391 bis c.p.c., avverso il decreto presidenziale l'art. 391, comma 3, c.p.c. prevede solo un'istanza di fissazione di udienza collegiale per la trattazione del ricorso, da depositarsi nel termine - da ritenersi perentorio, salva la generale possibilità di rimessione in termini - di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo rechi o meno una pronuncia sulle spese. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 16625 del 07/08/2015   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - rinunzia al ricorso - in genere – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9828 del 13/05/2015
Cancellazione della società dal registro delle imprese - Sottoscrizione della rinuncia al ricorso per cassazione da parte dei soci - Ammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9828 del 13/05/2015 A seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, i soci, a norma e nei limiti previsti dall'art. 2495 cod. civ., hanno la legittimazione passiva rispetto ai crediti vantati verso la società estinta e sono, come tali, legittimati ad intervenire nel processo di cassazione già proposto da quest'ultima ed a rinunciare al relativo ricorso. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9828 del 13/05/2015   …...
impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3845 del 09/03/2012
errore di fatto - Sentenze della Corte di cassazione - Mancata riunione di ricorsi pendenti per diversi periodi di imposta - Ricorso per revocazione - Inammissibilità - Fondamento. - Sentenze della Corte di cassazione - Mancata riunione di ricorsi pendenti per diversi periodi di imposta - Ricorso per revocazione - Inammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3845 del 09/03/2012 È inammissibile il ricorso per revocazione proposto nei confronti di una sentenza della Corte di Cassazione, la quale abbia respinto l'istanza di riunione di processi asseritamente connessi, in quanto vertenti su plurimi ricorsi scaturiti dal medesimo verbale di verifica ed attinenti a periodi di imposta diversi, atteso che il diniego del provvedimento di riunione non involge alcuna distorta percezione di un fatto risultante in modo incontrovertibile dalla realtà del processo, mentre l'eventuale contraddittorietà tra decisioni irrevocabili attiene ad un ipotetico "error in iudicando", estraneo al presupposto dell'errore revocatorio. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3845 del 09/03/2012   …...
impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - giudice di rinvio - in genere - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6603 del 20/03/2014
Erronea indicazione ad opera della Corte di cassazione - Correzione ad istanza di parte - Ammissibilità - Fondamento - Condizioni. L'erronea indicazione del giudice di rinvio ad opera della Corte di cassazione, non potendo essere emendata dal giudice erroneamente indicato, né dare luogo a rinvio d'ufficio alla Corte stessa, può essere da quest'ultima corretta su istanza della parte interessata, se dai presupposti argomentativi del provvedimento da correggere discenda univocamente l'esatta identificazione del giudice di rinvio. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6603 del 20/03/2014   …...
impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - rinunzia al ricorso - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23161 del 11/10/2013
Rinunzia sottoscritta dal solo difensore privo di mandato a rinunziare - Effetti - Estinzione del processo - Esclusione - Cessazione della materia del contendere - Sussistenza. La dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione, non sottoscritta dalla parte di persona ma dal solo difensore, senza tuttavia che questi risulti munito di mandato speciale a rinunziare, mancando dei requisiti previsti dall'art. 390, secondo comma cod. proc. civ., non produce l'effetto dell'estinzione del processo, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, in specie quando la controparte non si sia neppure costituita, è idonea a determinare la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23161 del 11/10/2013   …...
Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - errore di fatto – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22080 del 26/09/2013
Errore di fatto - Nozione - Errore di giudizio - Esclusione. L'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi un una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali. Ne consegue che il vizio con il quale si imputa alla sentenza un'erronea valutazione delle prove raccolte è, di per sé, incompatibile con l'errore di fatto, essendo ascrivibile non già ad un errore di percezione, ma ad un preteso errore di giudizio. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22080 del 26/09/2013   …...
Comunità europea - giudice nazionale - Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 13181 del 28/05/2013
Revocazione delle sentenze della Corte di cassazione - Omessa previsione fra i vizi revocatori dell'errore di giudizio o di valutazione - Violazione del principio comunitario dell'effettività della tutela giurisdizionale dei diritti - Esclusione - Ragioni. La disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 391-bis e 395, numero 4), cod. proc. civ. - nella parte in cui non prevede come causa di revocazione l'errore di giudizio o di valutazione - non viola il diritto dell'Unione europea, non recando alcun "vulnus" al principio dell'effettività della tutela giurisdizionale dei diritti, atteso che la stessa giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea riconosce, da un lato, l'importanza del principio della cosa giudicata, al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, sia una buona amministrazione della giustizia, e rimettendo, dall'altro, le modalità di formazione della cosa giudicata e quelle di attuazione del relativo principio agli ordinamenti giuridici degli stati membri. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 13181 del 28/05/2013   …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 11348 del 13/05/2013
Sentenza della Corte di cassazione - Contrasto tra motivazione e dispositivo in ordine alla regolamentazione delle spese secondo soccombenza o mediante compensazione - Correzione degli errori materiali - Inammissibilità - Fondamento. È inammissibile l'istanza di correzione degli errori materiali proposta avverso un'ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione la quale, dopo aver dichiarato in motivazione che il ricorrente, in ragione della sua totale soccombenza, era tenuto al rimborso delle spese in favore delle parti vittoriose, abbia nel dispositivo compensato per intero le stesse tra le parti, atteso che la composizione del contrasto logico esistente tra motivazione e dispositivo presuppone un'attività di interpretazione dell'effettivo "decisum" non consentita in sede di correzione. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 11348 del 13/05/2013   …...
Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - errore di fatto – Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3845 del 09/03/2012
Sentenze della Corte di cassazione - Mancata riunione di ricorsi pendenti per diversi periodi di imposta - Ricorso per revocazione - Inammissibilità - Fondamento. È inammissibile il ricorso per revocazione proposto nei confronti di una sentenza della Corte di cassazione, la quale abbia respinto l'istanza di riunione di processi asseritamente connessi, in quanto vertenti su plurimi ricorsi scaturiti dal medesimo verbale di verifica ed attinenti a periodi di imposta diversi, atteso che il diniego del provvedimento di riunione non involge alcuna distorta percezione di un fatto risultante in modo incontrovertibile dalla realtà del processo, mentre l'eventuale contraddittorietà tra decisioni irrevocabili attiene ad un ipotetico "error in iudicando", estraneo al presupposto dell'errore revocatorio. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3845 del 09/03/2012   …...
Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - errore di fatto – Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 714 del 18/01/2012
Omessa valutazione di scritti difensivi - Errore di fatto - Esclusione - Fattispecie. L'omesso esame di atti difensivi, asseritamente contenenti argomentazioni giuridiche non valutate, non può essere considerato un errore di fatto riconducibile all'art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. (Fattispecie riferita a richiesta di revocazione di sentenza della Cassazione ex art. 391 bis cod. proc. civ.). Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 714 del 18/01/2012   …...
Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - errore di fatto – Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 714 del 18/01/2012
Omessa valutazione di scritti difensivi - Errore di fatto - Esclusione - Fattispecie. L'omesso esame di atti difensivi, asseritamente contenenti argomentazioni giuridiche non valutate, non può essere considerato un errore di fatto riconducibile all'art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. (Fattispecie riferita a richiesta di revocazione di sentenza della Cassazione ex art. 391 bis cod. proc. civ.). Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 714 del 18/01/2012   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - rinunzia al ricorso - Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 1878 del 27/01/2011
Estinzione del procedimento - Rinuncia intervenuta dopo la fissazione della trattazione - Assunzione del provvedimento - Composizione collegiale - Necessità - Forma - Ordinanza - Fondamento. La decisione della Corte di cassazione sull'estinzione per rinuncia che sia intervenuta successivamente alla comunicazione della fissazione della trattazione in pubblica udienza o alla notificazione e comunicazione della trattazione in camera di consiglio deve essere adottata dalla Corte in composizione collegiale con ordinanza, atteso che è tale la forma di decisione collegiale prescritta dall'art. 375, n. 3, cod. proc. civ. per le dichiarazioni di estinzione del processo al di fuori del caso di rinuncia. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 1878 del 27/01/2011   …...
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO NELL'INTERESSE DELLA LEGGE - IN GENERE - Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 19051 del 06/09/2010
Rinuncia al ricorso - Sopravvenienza della dichiarazione dopo la fissazione dell'adunanza in camera di consiglio - Declaratoria d'estinzione da parte del Collegio - Ammissibilità - Enunciazione del principio nell'interesse della legge - Ammissibilità - Fondamento. La dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione, emessa dalle sezioni unite della Corte, sulla base della rinunzia al ricorso sopravvenuta alla emissione del decreto di fissazione della adunanza in camera di consiglio, non preclude alla medesima Corte, in composizione collegiale, di usare del potere di enunciare ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ., su questioni di particolare importanza, il principio di diritto nell'interesse della legge, posto che nella dichiarazione conseguente all'esercizio del potere di rinuncia delle parti, così come nell'inammissibilità del ricorso, ciò che è precluso è solo la possibilità di pronunciarsi sul fondo delle censure con effetti sul concreto diritto dedotto in giudizio. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 19051 del 06/09/2010   …...
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 19051 del 06/09/2010
Estinzione del giudizio per rinuncia - Dichiarazione delle Sezioni Unite ex art. 391 e 375 n. 3 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Fondamento. Le sezioni unite della Corte, in composizione collegiale possono dichiarare l'estinzione del giudizio per rinuncia delle parti al ricorso, sopravvenuta alla fissazione dell'udienza camerale o pubblica, secondo l'interpretazione coordinata dell'art. 391 e dell'art. 375 n. 3 cod. proc. civ., posto che la limitazione contenuta in quest'ultima norma secondo la quale la Corte, sia a sezioni unite che a sezioni semplici non può provvedere in ordine all'estinzione in caso di rinuncia, introduce un'eccezione da circoscriversi temporalmente solo alla fase del procedimento anteriore alla fissazione dell'adunanza in udienza pubblica o in camera di consiglio. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 19051 del 06/09/2010   …...
Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - errore di fatto – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.8907 del 14/04/2010
Vizio revocatorio - Configurabilità - Condizioni - Riferimento agli atti "interni" al giudizio di legittimità - Necessità - Fondamento. L'errore di fatto che può legittimare la domanda di revocazione della sentenza di cassazione deve riguardare gli atti "interni" al giudizio di legittimità (ossia quelli che la Corte deve, e può, esaminare direttamente con la propria indagine di fatto all'interno dei motivi di ricorso) e deve incidere unicamente sulla sentenza di cassazione, restando escluso, per converso, che possano essere comunque considerati "atti interni" al giudizio gli atti del fascicolo di merito, ed in specie del giudizio di appello, che non debbano essere esaminati direttamente dalla Corte di Cassazione (in quanto non investiti direttamente dalla denuncia di un "error in procedendo") e che, peraltro, neppure siano richiamati nel ricorso e nel controricorso (né risultino dalla lettura della sentenza). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.8907 del 14/04/2010   …...

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