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IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 19051 del 06/09/2010

Estinzione del giudizio per rinuncia - Dichiarazione delle Sezioni Unite ex art. 391 e 375 n. 3 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Fondamento.

Le sezioni unite della Corte, in composizione collegiale possono dichiarare l'estinzione del giudizio per rinuncia delle parti al ricorso, sopravvenuta alla fissazione dell'udienza camerale o pubblica, secondo l'interpretazione coordinata dell'art. 391 e dell'art. 375 n. 3 cod. proc. civ., posto che la limitazione contenuta in quest'ultima norma secondo la quale la Corte, sia a sezioni unite che a sezioni semplici non può provvedere in ordine all'estinzione in caso di rinuncia, introduce un'eccezione da circoscriversi temporalmente solo alla fase del procedimento anteriore alla fissazione dell'adunanza in udienza pubblica o in camera di consiglio.

Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 19051 del 06/09/2010

 

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a cura di
Domenico Condello - Avvocato Foro di Roma - Già Docente di Informatica Giuridica Università di Urbino
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