Cassazione (ricorso per) - procedimento - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27996 del 21/10/2025 (Rv. 676043 - 01)Decisione del ricorso - cassazione senza rinvio - Pronuncia resa dalla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 382, comma 3, ultima parte, c.p.c. - Momento del passaggio in giudicato - Individuazione - Incidenza del termine per proporre ricorso per revocazione - Esclusione - Fondamento.
La sentenza della Corte di cassazione, resa ai sensi dell'art. 382, comma 3, ultima parte, c.p.c., acquista l'autorità di cosa giudicata formale al momento della sua pubblicazione, senza che assuma a tal fine rilevanza la proponibilità avverso la stessa del rimedio straordinario della revocazione - ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. - che è mezzo di impugnazione estraneo al tema della cosa giudicata, dunque sottratto al regime di cui all'art. 324 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27996 del 21/10/2025 (Rv. 676043 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_382, Cod_Proc_Civ_art_391_2, Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324 …...
Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 11997 del 07/05/2025 (Rv. 675265 - 01)Giurisdizione in materia tributaria - Processo tributario - Domanda di accertamento - Improponibilità - Decisione di merito - Pronuncia su detta domanda - Cassazione senza rinvio - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
La proposizione di un'azione di accertamento nel giudizio tributario, pur essendo estranea al modulo di tale processo, da introdursi necessariamente con l'impugnazione di specifici atti, non dà luogo ad un'ipotesi di difetto di giurisdizione - essendo questa attribuita in via esclusiva e "ratione materiae", e non in considerazione dell'oggetto della domanda - ma all'improponibilità di quest'ultima, che è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., con conseguente cassazione senza rinvio della decisione di merito che si sia pronunciata su di essa, nonostante l'inesistenza di un atto (anche di solo silenzio rigetto) impugnabile.
(In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della CTR che aveva omesso di dichiarare l'improponibilità della domanda per inidoneità dell'istanza di rimborso delle ritenute subite sulla pensione privilegiata erogata a favore del contribuente a determinare la formazione di un silenzio-rifiuto impugnabile ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto mancante dell'indicazione dell'ammontare delle imposte asseritamente versate e del quantum richiesto a titolo di ripetizione d'indebito).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 11997 del 07/05/2025 (Rv. 675265 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_382
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Amministrazione pubblica - obbligazioni in genere - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 30981 del 03/12/2024 (Rv. 673013-01)Fonti delle obbligazioni - Danno c.d. “da atto lecito” - Condotta non colposa e non illecita - Sussistenza di una responsabilità risarcitoria - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, non è configurabile, in assenza di una condotta non colposa o, comunque, non illecita, una responsabilità risarcitoria da atto lecito a carico dell'agente, poiché l'illiceità della condotta, sotto il profilo tanto oggettivo quanto soggettivo, costituisce il necessario presupposto di qualsivoglia affermazione di responsabilità risarcitoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza della corte territoriale - che aveva condannato un'amministrazione comunale al risarcimento del danno da contrazione del reddito di un esercizio commerciale, conseguente ad una condotta ritenuta non colposa - per aver accolto una pretesa giuridicamente impossibile).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 30981 del 03/12/2024 (Rv. 673013-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1173, Cod_Civ_art_2043, Cod_Proc_Civ_art_382 …...
Condanna alle spese - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - decisione del ricorso - cassazione senza rinvio - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13253 del 14/05/2024 (Rv. 670922-01)Condanna alle spese di primo grado - Attribuzione in favore della parte vittoriosa in appello rimasta contumace in primo grado - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze - Cassazione senza rinvio ex art. 382, comma 3, c.p.c. - Fondamento.
La statuizione con la quale il giudice liquidi, in favore della parte vittoriosa in appello, le spese processuali del primo grado di giudizio, nel quale la stessa era rimasta contumace, va cassata senza rinvio, in applicazione dell'art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto, pur essendo espressione di un potere officioso del giudice, la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa che non si sia difesa e non abbia, quindi, sopportato il corrispondente carico non può essere disposta ed è assimilabile ad una pronuncia resa in mancanza del suddetto potere.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13253 del 14/05/2024 (Rv. 670922-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091 Cod_Proc_Civ_art_382 …...
Mancata allegazione del momento di effettiva conoscenza della procedura esecutiva – Cass. n. 12948/2023Esecuzione forzata - opposizioni - agli atti esecutivi - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Mancata allegazione del momento di effettiva conoscenza della procedura esecutiva - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Ragioni.
L'eccezione di tardività dell'opposizione proposta ex art. 617 c.p.c. per omessa allegazione, da parte dell'opponente, del momento in cui ha avuto effettiva conoscenza della procedura esecutiva, ove non decisa dal giudice del merito e dunque non coperta da giudicato interno, può e deve essere delibata in sede di legittimità, ancorché non dedotta come motivo di ricorso, trattandosi di eccezione relativa ad un termine di decadenza processuale la cui inosservanza è rilevabile d’ufficio e che comporta la cassazione senza rinvio della sentenza ex art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto l'azione non poteva proporsi.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12948 del 11/05/2023 (Rv. 667578 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_382, Cod_Proc_Civ_art_617
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Venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata – Cass. n. 10483/2023Procedimento civile - cessazione della materia del contendere - Giudizio di cassazione - Definizione convenzionale della controversia - Venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata - Applicabilità degli artt. 382, 383 e 384 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
Nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 10483 del 19/04/2023 (Rv. 667403 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_382, Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_384
Corte
Cassazione
10483
2023 …...
Giustiziabilità della controversia dinanzi a qualsiasi giudice statale – Cass. n. 8675/2023Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - preventivo - Questione concernente la giustiziabilità della controversia dinanzi a qualsiasi giudice statale - Proponibilità per mezzo di regolamento preventivo - Esclusione - Fattispecie.
È inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione con il quale la parte ricorrente allega che nessun giudice statale è competente a conoscere della controversia, in quanto la giustiziabilità della pretesa dinanzi agli organi della giurisdizione statale costituisce non una questione di giurisdizione, ma di merito. (Nella specie, la ricorrente ha dedotto con il regolamento preventivo che la tutela giurisdizionale chiesta dalla controparte dinanzi al T.A.R. mirasse, in realtà, a sindacare il merito amministrativo delle scelte compiute dalla P.A. in relazione all'affidamento di un appalto pubblico).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 8675 del 27/03/2023 (Rv. 667440 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_382
Corte
Cassazione
8675
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Contratto di "collar swap" concluso dalla P.A. – Cass. n. 17245/2022Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Contratto di "collar swap" concluso dalla P.A. - Dichiarazione di nullità in sede di autotutela - Controversia in ordine all'efficacia del contratto ed alla legittimità della declaratoria di nullità - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.
Appartiene alla giurisdizione ordinaria la controversia relativa alla efficacia e vincolatività di un contratto di "collar swap" concluso dalla P.A. con una banca, a causa della illegittimità della delibera con cui la stessa P.A. ne abbia successivamente dichiarato d’ufficio la nullità in sede di autotutela, in quanto, vertendo la controversia sulla posizione di diritto soggettivo acquisita dall'altro contraente, tale declaratoria non rappresenta l'esercizio di poteri autoritativi sicché resta affidata al giudice ordinario la possibilità di conoscere ed interpretare incidentalmente l’atto amministrativo, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 2248 del 1865, nonché di disapplicarlo ove non sia conforme a legge.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 17245 del 27/05/2022 (Rv. 664911 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_382
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2022 …...
Improponibilità derivante dalla mancata presentazione della domanda amministrativa – Cass. n. 10745/2022Previdenza (assicurazioni sociali) - controversie - domanda giudiziale - in genere - Improponibilità derivante dalla mancata presentazione della domanda amministrativa - Temporaneo difetto di giurisdizione - Configurabilità - Equiparabilità al difetto assoluto di giurisdizione - Esclusione - Fattispecie.
In tema di prestazioni previdenziali e assistenziali, l'improponibilità della domanda giudiziaria derivante dalla mancata presentazione della domanda amministrativa all'ente previdenziale determina una temporanea carenza di giurisdizione, la quale, tuttavia, non è assimilabile al difetto assoluto di giurisdizione di cui agli artt. 37 e 382, comma 3, c.p.c., che si ha solo quando la situazione dedotta in giudizio resti al di fuori del campo giuridico per difetto di una norma o di un principio dell'ordinamento che la tuteli e non sia, quindi, neppure in astratto configurabile come diritto soggettivo o come interesse legittimo. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto precluso l'esame della questione di giurisdizione, essendo intervenuto il giudicato implicito sulla statuizione del primo giudice che, dichiarando improponibile la domanda per difetto di presentazione della domanda amministrativa, aveva implicitamente affermato la propria cognizione sul merito).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 10745 del 04/04/2022 (Rv. 664334 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_382
Corte
Cassazione
10745
2022 …...
Negazione della sovranità dello Stato su porzione del territorio – Cass. n. 8600/2022Giurisdizione civile - giurisdizione in generale - difetto di giurisdizione - in genere - Negazione della sovranità dello Stato su porzione del territorio - Difetto assoluto di giurisdizione - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Le domande giudiziali volte a negare la sovranità dello Stato italiano su una porzione del proprio territorio, chiedendo al giudice ordinario di riconoscere l'esistenza di altra entità statuale, rientrano nel perimetro del difetto assoluto di giurisdizione in quanto comportano, non già la delibazione di una posizione di diritto o di interesse legittimo, ma un sindacato sulla configurazione costituzionale dello Stato italiano, di cui viene messa in discussione, a monte, la stessa ridefinizione dei confini territoriali o, comunque, il loro assetto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva affermato il difetto assoluto di giurisdizione con riguardo ad una controversia promossa al fine di inibire allo Stato italiano l'esercizio dell'imposizione fiscale su una porzione di territorio, riconoscendo al contempo, su tale porzione territoriale, la sovranità del cd. Territorio Libero di Trieste).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 8600 del 16/03/2022 (Rv. 664223 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_382
Corte
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8600
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Difetto di legittimazione "ad causam" – Cass. n. 7514/2022Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - decisione del ricorso - cassazione senza rinvio - Ricorso per cassazione - Difetto di legittimazione "ad causam" - Conseguenze - Annullamento senza rinvio - Fondamento.
L'accertamento del difetto di "legitimatio ad causam", rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, eliminando in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, comporta, a norma dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 7514 del 08/03/2022 (Rv. 664407 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_382
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2022 …...
Mancato rispetto da parte dell'ufficiale giudiziario o del messo autorizzato – Cass. n. 20789/2021Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - notificazioni - Ricorso in appello - Notifica a mezzo posta - Formalità relative - Mancato rispetto da parte dell'ufficiale giudiziario o del messo autorizzato - Conseguenze - Inesistenza della notifica e nullità del ricorso, del giudizio di secondo grado e della sentenza - Ricorso in cassazione - Annullamento senza rinvio - Necessità.
In tema di contenzioso tributario, la notifica del ricorso in appello può essere effettuata - giusta l'espressa facoltà riconosciuta dall'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 - direttamente a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell'atto in plico senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. In tale eventualità, gli artt. 3 e 4 della l. n. 890 del 1982 prescrivono le formalità che l'ufficiale giudiziario (o il messo autorizzato dall'Amministrazione finanziaria, ai sensi del comma quarto dell'art. 16 cit.) deve compiere per la spedizione dell'atto; allorché, a seguito del mancato rispetto di tali formalità, la Corte di cassazione sia investita - attraverso ricorso ad essa presentato - della inesistenza della notifica e delle conseguenti nullità dell'atto introduttivo del giudizio di appello, nonché della sentenza emessa all'esito del medesimo, quest'ultima deve essere annullata senza rinvio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 62, comma 2, del d.lgs. n. 546 cit., e 382, comma 3, c.p.c., e ciò in quanto il processo non avrebbe potuto essere proseguito in grado di appello ed i giudici avrebbero dovuto dichiarare inammissibile il gravame, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 20789 del 21/07/2021 (Rv. 661948 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_382
Corte
Cassazione
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2021 …...
Declaratoria di incompetenza del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo – Cass. n. 20839/2021Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - competenza - Competenza civile - regolamento di competenza - Declaratoria di incompetenza del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo per essere stata la domanda monitoria rivolta a giudice incompetente - Impugnabilità con regolamento necessario di competenza, ex art.42 c.p.c. - Necessità - Conseguenze - Inammissibilità del diverso mezzo dell’appello - Sussistenza - Rilevabilità d'ufficio in Cassazione - Condizioni.
La sentenza con cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara la propria incompetenza per essere stato proposto il ricorso monitorio a giudice incompetente, cui segue automaticamente la caducazione del decreto medesimo, è impugnabile unicamente con il regolamento necessario di competenza, di cui all'art.42 c.p.c., e il rilievo dell'inammissibilità del diverso mezzo dell'appello e del correlativo passaggio in giudicato della sentenza di prime cure, indebitamente omesso da parte del giudice di secondo grado, deve essere effettuato d'ufficio in sede di legittimità, ai sensi dell'art.382 c.p.c., con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, quando la relativa questione non sia stata oggetto di discussione e decisione da parte della corte territoriale, sicché nessun giudicato interno si sia formato sul punto.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 20839 del 21/07/2021 (Rv. 661982 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_382
Corte
Cassazione
20839
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Decisione delle Sezioni Unite sulla giurisdizione – Cass. n. 10412/2021Cosa giudicata civile - giudicato sulla giurisdizione - Decisione delle Sezioni Unite sulla giurisdizione - Qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio - Vincolatività - Portata - Fondamento - Fattispecie.
La decisione delle Sezioni Unite della S.C. sulla giurisdizione non è avulsa dal caso concreto, sicché se la statuizione si fonda sulla qualificazione del rapporto dedotto in giudizio e sugli accertamenti di fatto che hanno condotto ad essa, tale giudicato è inscindibile da detta qualificazione e, coprendo con efficacia "panprocessuale" la questione di giurisdizione rispetto al dedotto e al deducibile, non consente al giudice di cui sia dichiarata la giurisdizione di rivedere la vicenda in fatto, al fine di declinare la propria giurisdizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello che - sebbene le Sezioni Unite avessero dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario - aveva affermato di non potere provvedere interamente sulla domanda volta ad ottenere il pagamento dell'indennità dovuta per l'occupazione legittima di terreni, difettando di giurisdizione per una sua parte, in ragione della ritenuta illegittimità dell'occupazione per un determinato periodo di tempo).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 10412 del 20/04/2021 (Rv. 661179 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_382, Cod_Proc_Civ_art_386 …...
Regolamento preventivo di giurisdizione – Cass. n. 10243/2021Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - preventivo -Ammissibilità - Limiti - Conversione in ricorso in cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.
Il regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile se è proposto dopo che il giudice di merito abbia adottato una decisione, anche limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, poiché in tal caso la statuizione spetta al giudice del grado superiore. Tuttavia, il ricorso erroneamente proposto come regolamento preventivo può essere convertito in ricorso in cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, ove ne ricorrano i presupposti. (Nella specie, la S.C., dopo avere ritenuto inammissibile il regolamento preventivo richiesto a seguito della pronuncia del giudice del reclamo in un procedimento ex art. 336 c.c., ha operato la conversione della relativa istanza in un ricorso straordinario per cassazione, tenuto conto che erano stati rispettati i termini per proporre quest'ultima impugnazione e che le censure erano rivolte contro un provvedimento connotato di decisorietà e definitività).
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 10243 del 19/04/2021 (Rv. 661086 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_367, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_382 …...
Cassazione senza rinvio – Cass. n. 10115/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - decisione del ricorso - cassazione senza rinvio - Sentenza di primo grado - Appello - Difetto di legittimazione passiva dell'appellato - Accertamento nel giudizio di legittimità - Cassazione senza rinvio.
La sentenza d'appello impugnata in cassazione che abbia pronunciato nei confronti di una persona diversa da quella evocata in primo grado va cassata senza rinvio, poiché, a mente dell'ultimo comma dell'art. 382 c.p.c., resta esclusa in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 10115 del 16/04/2021 (Rv. 661066 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_382, Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_081
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Difetto di legittimazione passiva dell'appellato – Cass. n. 10115/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - decisione del ricorso - cassazione senza rinvio - Sentenza di primo grado - Appello - Difetto di legittimazione passiva dell'appellato - Accertamento nel giudizio di legittimità - Cassazione senza rinvio.
La sentenza d'appello impugnata in cassazione che abbia pronunciato nei confronti di una persona diversa da quella evocata in primo grado va cassata senza rinvio, poiché, a mente dell'ultimo comma dell'art. 382 c.p.c., resta esclusa in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 10115 del 16/04/2021 (Rv. 661066 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_382, Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_081 …...
Eccezione di tardività dell'opposizione – Cass. n. 8501/2021Esecuzione forzata - opposizioni - agli atti esecutivi - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Mancata allegazione del momento di effettiva conoscenza della procedura esecutiva - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Ragioni.
L'eccezione di tardività dell'opposizione proposta ex art. 617 c.p.c. per omessa allegazione, da parte dell'opponente, del momento in cui ha avuto effettiva conoscenza della procedura esecutiva, ove non decisa dal giudice del merito e dunque non coperta da giudicato interno, può e deve essere delibata in sede di legittimità, ancorché non dedotta come motivo di ricorso, trattandosi di eccezione relativa ad un termine di decadenza processuale la cui inosservanza è rilevabile d'ufficio e che comporta la cassazione senza rinvio della sentenza ex art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto l'azione non poteva proporsi.
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 8501 del 25/03/2021 (Rv. 660855 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_382, Cod_Proc_Civ_art_617 …...
In ipotesi di improseguibilità del processo -Cass. n. 26056/2020Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - pronuncia in camera di consiglio - In ipotesi di improseguibilità del processo - Ammissibilità anche dopo la novella del 2016 - Fondamento.
In tema di giudizio di legittimità, anche dopo la novella introdotta dalla l. n. 197 del 2016, è ammissibile la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. pure ove si imponga la necessità di cassare senza rinvio la sentenza gravata ai sensi dell'art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c., ancorché si tratti di ipotesi non prevista testualmente dall'art. 375 c.p.c., inducendo a tale conclusione sia ragioni di economia processuale, desumibili dall'interpretazione costituzionalmente orientata della norma secondo il canone della ragionevole durata del processo, sia l’assenza di pregiudizio per il diritto di difesa delle parti, in quanto poste in grado di interloquire preventivamente sulla questione con le memorie di cui all'art. 380-bis c.p.c., sia per l'identità strutturale del vizio di improseguibilità del processo rispetto a quelli, parimenti in rito, per cui è prevista la pronuncia camerale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26056 del 17/11/2020 (Rv. 659924 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_375, Cod_Proc_Civ_art_380_2, Cod_Proc_Civ_art_382
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pronuncia in camera di consiglio
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2020 …...
La transazione fiscale conclusa nell'ambito della procedura di concordato preventivo - Cass. n. 16755/2020Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Giudizio tributario - Transazione fiscale ex art. 182-ter l.f. - Effetti - Cessazione della materia del contendere - Conseguenze - Potere impositivo rispetto alle somme oggetto di accordo - Limiti – Fondamento - procedimento civile - cessazione della materia del contendere.
CONCORDATO PREVENTIVO
TRANSAZIONE FISCALE
Nel processo tributario, la transazione fiscale conclusa nell'ambito della procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 182-ter, comma 5, l.f comporta la cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice di legittimità anche d'ufficio, con conseguente inefficacia sopravvenuta della sentenza impugnata, non vertendosi in una delle tipologie decisorie di cui agli artt. 382, comma 3, c.p.c., 383 e 384 c.p.c. L’intervenuto accordo negoziale consente, altresì, di escludere che l'Amministrazione finanziaria possa emettere una cartella esattoriale volta al recupero delle somme oggetto della transazione stessa, riespandendosi il potere impositivo solo ove essa venga meno in conseguenza dell'inadempimento del contribuente poiché, anche prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 159 del 2015, l'esistenza di una transazione perfezionatasi e puntualmente eseguita esclude un qualsiasi pregiudizio per l'erario.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 16755 del 06/08/2020 (Rv. 658653 - 01)
Riferimenti normativi: (Legge Falliment. art. 182_3 = Dlgs_14_2019_art_063), Cod_Proc_Civ_art_382, Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_384
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cassazione
16755
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Giurisdizione civile - difetto di giurisdizione - rilevabilita' di ufficio - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5298 del 27/02/2020 (Rv. 657010 - 01)Questione di giurisdizione e di competenza - Pregiudizialità - Deroghe - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.
Le questioni di giurisdizione sono sempre pregiudiziali rispetto a quelle di competenza, salvo che vengano in rilievo norme o principi costituzionali ovvero espressivi di interessi e di valori di rilievo costituzionale, come nei casi di mancanza delle condizioni minime di legalità costituzionale nell'instaurazione del "giusto processo", oppure di formazione del giudicato, esplicito o implicito, sulla giurisdizione. (In attuazione del predetto principio, la S. C. ha dichiarato inammissibili le censure volte a contestare la competenza per materia della corte d'appello, sull'impugnazione del provvedimento del tribunale di revoca di un amministratore di sostegno nominato da un giudice austriaco, a fronte della mancata contestazione, anche implicita, del difetto di giurisdizione del giudice italiano dichiarato dalla stessa corte d'appello nella pronuncia impugnata).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5298 del 27/02/2020 (Rv. 657010 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_ 038, Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_045, Cod_Proc_Civ_art_382
GIURISDIZIONE CIVILE
DIFETTO DI GIURISDIZIONE
RILEVABILITA' DI UFFICIO
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - in genere - Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 28332 del 05/11/2019 (Rv. 655594 - 01)Motivi attinenti alla giurisdizione - Poteri della Corte di cassazione - Estensione al giudizio di fatto - Condizioni - Specificazione, nel ricorso, degli errori imputati alla sentenza impugnata - Onere del ricorrente.
In ordine ai motivi attinenti alla giurisdizione ex art. 360, primo comma, n.1, c.p.c., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto, cioè conosce dei fatti processuali ed altresì di tutti i fatti dai quali dipenda la soluzione della questione; l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio presuppone, tuttavia, la specificazione nel ricorso, a pena di inammissibilità del motivo, degli errori imputati alla pronuncia impugnata e dei fatti processuali alla base della censura.
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 28332 del 05/11/2019 (Rv. 655594 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_366_1, Cod_Proc_Civ_art_382 …...
Procedimento disciplinare magistrati – Cass. Civ. 16980/2019Ordinamento Giudiziario - Cessazione del rapporto di servizio sopravvenuta nelle more del giudizio di cassazione - Conseguenze - Declaratoria di cessazione della materia del contendere - Applicabilità dell’art. 382, comma 3, c.p.c.
La cessazione dell'appartenenza del magistrato all'ordine giudiziario intervenuta nelle more della definizione del ricorso per cassazione, e quindi prima del passaggio in giudicato della sentenza disciplinare di condanna, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma non anche la cassazione senza rinvio della sentenza ai sensi dell'art. 382, comma 3 c.p.c. in quanto tale formula si riferisce alla constatazione della impossibilità di proseguire il processo prima della pronuncia impugnata, così risolvendosi in un vizio di essa.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 16980 del 25/06/2019 (Rv. 654369 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_382 …...
Dichiarazione dello stato di adottabilità del minore – Cass. n. 15713/2019Adozione - adozione (dei minori d'età) - adottandi - adottabilità - opposizione - procedimento - Minore - Raggiungimento della maggiore età - Procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità - Estinzione per cessazione della materia del contendere - Declaratoria nel giudizio di cassazione - Ammissibilità.
Adozione
stato di adottabilità del minore
Con il raggiungimento della maggiore età il procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, avendo perso ogni utilità per non essere più conseguibile tale risultato, si estingue per cessazione della materia del contendere e la relativa dichiarazione può essere effettuata anche dalla Corte di cassazione quando il giudizio pende in sede di legittimità.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 15713 del 11/06/2019 (Rv. 654423 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_382
corte
cassazione
15713
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Procedimento di liquidazione Onorari - Cass. 12796/2019Controversia ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Introduzione mediante ricorso per decreto ingiuntivo - Giudizio di opposizione - Forma dell'atto introduttivo - Ricorso ex art. 702-bis c.p.c. - Necessità - Erronea introduzione con citazione
A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, la controversia per la liquidazione delle prestazioni professionali può essere introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo e la relativa opposizione va proposta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., così pure l'attività di costituzione dell'opposto.
Nel caso in cui l'opposizione sia stata proposta con citazione, la congiunta applicazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 prevede che il giudice debba disporre il mutamento del rito e, in tale evenienza, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, restando ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 12796 del 14/05/2019 (Rv. 653815 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 382 – Decisione delle questioni di giurisdizione e di competenza
Cod. Proc. Civ. art. 645 – Opposizione
Cod. Proc. Civ. art. 702 – Procedimento …...
Giurisdizione ordinaria e amministrativa - corte dei conti - Azione di responsabilità svolta dalla P.A. in sede civile -Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - corte dei conti - Azione di responsabilità svolta dalla P.A. in sede civile - Azione di responsabilità promossa dinanzi alla Corte dei conti per gli stessi fatti materiali - Reciproca indipendenza - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze in tema di giurisdizione.
Responsabilità civile - amministrazione pubblica - danno causato dai dipendenti della p.a. nell'esercizio delle funzioni
L'azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, essendo la prima volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della amministrazione attrice; ne deriva che le eventuali interferenze tra i due giudizi integrano una questione non di giurisdizione ma di proponibilità dell'azione di responsabilità innanzi al giudice contabile, sempre che non sia contestata dinanzi a quest'ultimo la configurabilità stessa, in astratto, di un danno erariale, in relazione ai presupposti normativamente previsti per il sorgere della responsabilità amministrativa contestata dal P.G. contabile, nel qual caso si configura una questione di giurisdizione risolvibile dalle Sezioni Unite, essendo posta in discussione la "potestas iudicandi" del giudice contabile, la cui definizione è rimessa alla discrezionalità del legislatore ordinario, non essendo la Corte dei conti "il giudice naturale della tutela degli interessi pubblici e della tutela da danni pubblici" (Corte cost., nn. 355/2010, 46/2008, 641/1987).
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 4883 del 19/02/2019
Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_001, Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_362, Cod_Proc_Civ_art_374, Cod_Proc_Civ_art_382 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - curatore - compenso - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 1394 del 18/01/2019 (Rv. 652404 - 01)Decreto di liquidazione del compenso finale - Irrevocabilità - Fondamento.
Il decreto con il quale il tribunale liquida, dopo l'approvazione del rendiconto, il compenso finale al curatore ha natura decisoria e carattere definitivo; esso non è soggetto a reclamo ai sensi dell'art. 39 l.fall., è impugnabile per cassazione ex art. 111 Cost. ma non è suscettibile di essere revocato o modificato dall'autorità giudiziaria che lo ha emesso, consumando questa, con la sua adozione, il proprio potere decisionale. (In applicazione del suesposto principio, la S.C. ha annullato il provvedimento con il quale il tribunale, su impulso di parte, aveva modificato un proprio precedente decreto di liquidazione).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 1394 del 18/01/2019 (Rv. 652404 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_137, Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_382 …...
Rilievo d’ufficio in cassazione della tardivitàEsecuzione forzata - opposizioni - in genere - opposizione ex art. 617 c.p.c. – rilievo d’ufficio in cassazione della tardività – possibilità – stimolazione del contraddittorio delle parti - necessità - esclusione – fondamento - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - decisione del ricorso - cassazione senza rinvio in genere. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26703 del 23/10/2018
>>> Nel giudizio di cassazione la tardività dell'opposizione agli atti esecutivi può essere rilevata d'ufficio senza necessità di stimolare il contraddittorio, atteso che l'art. 382, comma 3, c.p.c. - non modificato dalla legge n. 69 del 2009 – nel disciplinare la statuizione conseguente a tale rilievo, non impone di sottoporre la questione alle parti in quanto costituisce norma speciale sia rispetto all'art. 101, comma 2, c.p.c., sia rispetto all'art. 384, comma 3, c.p.c., il quale si applica nella diversa ipotesi in cui la Corte di cassazione, dopo aver cassato la sentenza, pronuncia nel merito assumendo i poteri del giudice della sentenza cassata.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26703 del 23/10/2018 …...
Cassazione senza rinvioImpugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - decisione del ricorso - cassazione senza rinvio erronea affermazione della propria competenza per territorio da parte del giudice di primo grado e del giudice di appello- conseguenze - cassazione ai sensi dell’art. 382 c.p.c. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 22810 del 26/09/2018
>>> Nell'ipotesi in cui sia il giudice di primo grado sia quello di secondo grado abbiano erroneamente ritenuto sussistere la propria competenza per territorio, della quale invece erano privi, alla cassazione della sentenza d'appello deve seguire -ai sensi dell'art. 382 c.p.c. - l'indicazione, da parte della Corte di cassazione, del giudice competente in primo grado, dinanzi al quale sarà onere della parte più diligente riassumere il giudizio ex art. 50 c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 22810 del 26/09/2018 …...
Processo tributario impugnazioni civili - appello - poteri del collegio - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 12275 del 18/05/2018Processo tributario - Appello - Divieto di "reformatio in peiug" - Sussistenza - Violazione - Conseguenze in sede di legittimità - Cassazione senza rinvio - Fattispecie.
Il divieto di "reformatio in peius" - ricavabile dagli artt. 329 e 342 c.p.c. - opera anche nel processo tributario per cui, una volta stabilito il "quantum devolutum" in assenza di impugnazione della parte parzialmente vittoriosa (appello o ricorso incidentale), se la decisione di secondo grado è più sfavorevole all'impugnante e più favorevole alla controparte di quanto non sia stata la sentenza impugnata incorre nel vizio di extrapetizione e deve essere cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382 c.p.c (Fattispecie in cui la sentenza della C.T.R., pur in assenza di appello incidentale dell'ufficio finanziario parzialmente soccombente, aveva riformato la sentenza di primo grado in senso sfavorevole alla contribuente, annullando la riduzione della percentuale dei ricavi operata dalla C.T.P.).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 12275 del 18/05/2018
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Giurisdizione civile - conflitti - di giurisdizione – Sez. U, Ordinanza n. 18567 del 22/09/2016Conflitto negativo di giurisdizione tempestivamente sollevato dal giudice ordinario - Risoluzione in suo favore - Potere della Sezioni Unite di individuare anche il giudice competente - Limiti.
In tema di conflitto negativo di giurisdizione, ove lo stesso sia stato tempestivamente sollevato dal giudice ordinario, giusta l'art. 59, comma 3, della l. n. 69 del 2009, entro la prima udienza fissata per la trattazione del merito, evocativa di quella ex art. 183 c.p.c. che individua, altresì, ai sensi dell'art. 38, comma 3, c.p.c., il momento di preclusione del potere officioso di rilevazione della competenza per materia, per territorio inderogabile e per valore, le Sezioni Unite, se ravvisano l'esistenza della giurisdizione ordinaria, devono ritenersi investite anche del potere di indicarne specificamente il corrispondente ufficio competente secondo i detti tre criteri, sempre che gli elementi "ex actis" lo consentano e non sia necessaria, per le ragioni di cui all'art. 38, ultimo comma, c.p.c., una sommaria istruzione sulla relativa questione.
Sez. U, Ordinanza n. 18567 del 22/09/2016
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Esecuzione forzata - estinzione del processo - in genere – Sez. 3, Sentenza n. 14449 del 15/07/2016Giudice dell'esecuzione - Provvedimenti sull'estinzione - Rimedio esperibile - Reclamo ex art. 630 c.p.c. - Esclusività.
Tutti i provvedimenti del giudice dell'esecuzione in tema di estinzione sono assoggettati esclusivamente al reclamo nelle forme previste dall'art. 630, commi 2 e 3, c.p.c., a prescindere dal fatto che essi abbiano accolto o respinto la relativa istanza proposta dal debitore, ovvero che il giudice abbia omesso di pronunziarsi su di essa, restando pertanto escluso che il debitore possa proporre opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., per far valere l'improseguibilità della stessa dopo la verificazione della causa di estinzione, ovvero agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., per contestare tanto il provvedimento del giudice dell'esecuzione che abbia dichiarato l'estinzione (ovvero abbia omesso di farlo), quanto gli atti del processo esecutivo adottati successivamente alla verificazione di una causa di estinzione non dichiarata.
Sez. 3, Sentenza n. 14449 del 15/07/2016
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Tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 20252 del 09/10/2015Avviso di accertamento e cartella di pagamento notificati ad associazione non riconosciuta già estinta - Impugnazione da parte di quest'ultima - Improponibilità - Conseguenze nel giudizio di legittimità - Cassazione senza rinvio.
In tema di contenzioso tributario, l'impugnazione della cartella di pagamento da parte di un'associazione non riconosciuta già estinta al momento della notifica del precedente avviso di accertamento è improponibile, poiché l'inesistenza del ricorrente è rilevabile anche d'ufficio e nel giudizio legittimità la sentenza di merito impugnata (nella specie, di rigetto dell'appello del contribuente) va cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 20252 del 09/10/2015
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Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 19787 del 05/10/2015Art. 382 c.p.c. - Cassazione senza rinvio - Limiti - Pronuncia emessa da giudice fornito di "potestas iudicandi" - Cassazione per errata estensione dell'esercizio della giurisdizione - Rinvio - Necessità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 19787 del 05/10/2015
Ai sensi dell'art. 382 c.p.c., ed a seguito dell'entrata in vigore delle norme che attuano il principio della "translatio iudicii" - segnatamente l'art. 59 della legge n. 69 del 2009, e l'art. 11 del c.p.a. - la cassazione senza rinvio deve essere disposta esclusivamente quando non solo il giudice adito, ma qualsiasi altro giudice sia privo di giurisdizione sulla domanda, sicché non può farsi luogo a tale tipo di pronuncia tutte le volte in cui il giudice che ha emesso la sentenza cassata sia dotato di "potestas iudicandi" e la motivazione della cassazione sia soltanto l'errata estensione dell'esercizio della giurisdizione stessa.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 19787 del 05/10/2015
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Impugnazioni civili - appello - domande - effetto devolutivo – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19229 del 29/09/2015Sentenza resa in violazione del principio del "tantum devolutum" - Cassazione senza rinvio - Necessità. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19229 del 29/09/2015
In materia di appello, la sentenza resa, in violazione del principio "tantum devolutum quantum appellatum", su un punto non compreso neppure implicitamente nel "thema decidendum", come delimitato dai motivi di gravame, va cassata senza rinvio.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19229 del 29/09/2015
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Comunità europea - giudice nazionale - rimessione degli atti - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12317 del 15/06/2015Rinvio pregiudiziale - Obbligo del giudice di merito di conformarsi - Contrasto con una pronuncia della S.C. a sezioni unite in materia di giurisdizione - Irrilevanza. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12317 del 15/06/2015
La pronuncia emesse dalla Corte di giustizia in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea vincola il giudice di merito, il quale ha l'obbligo di conformarsi alla stessa anche ove sia in contrasto con una pronuncia della Suprema Corte a sezioni unite (nella specie, in tema di giurisdizione) passata in giudicato, ritenuta non conforme al diritto dell'Unione come interpretato dalla Corte medesima.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12317 del 15/06/2015
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competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 3865/2014Declaratoria d'ufficio di improponibilità dell'azione (nella specie, di opposizione di terzo ex art. 404, comma primo, cod. proc. civ.) - Ammissibilità - Fondamento.
Il potere della Corte di cassazione di dichiarare d'ufficio che l'azione non poteva essere proposta, ai sensi dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ. (nella specie, per inesperibilità dell'opposizione di terzo, ex art. 404, primo comma, cod. proc. civ., da parte del terzo detentore di immobile con riferimento al quale il locatore abbia ottenuto, nei confronti del conduttore, una sentenza di condanna al rilascio) può essere esercitato anche in sede di regolamento di competenza, al fine di evitare un inutile dispendio di attività processuale davanti al giudice dichiarato competente.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3865 del 19/02/2014
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
3865
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Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.2312 del 17/02/2012Art. 382 cod. proc. civ. - Cassazione senza rinvio - Limiti - Pronuncia emessa da giudice fornito di "potestas iudicandi" - Cassazione per errata estensione dell'esercizio della giurisdizione - Rinvio - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
A norma dell'art. 382 cod. proc. civ. e a seguito dell'entrata in vigore delle norme che attuano il principio della "translatio iudicii" - segnatamente l'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e l'art. 11 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 - la cassazione senza rinvio deve essere disposta soltanto quando non solo il giudice adito, ma qualsiasi altro giudice sia privo di giurisdizione sulla domanda; ne consegue che non può farsi luogo a tale tipo di pronuncia tutte le volte in cui il giudice che ha emesso la sentenza cassata sia dotato di "potestas iudicandi" e la motivazione della cassazione sia soltanto l'errata estensione dell'esercizio della giurisdizione stessa. (Nella specie, le Sezioni Unite hanno cassato con rinvio l'impugnata sentenza del Consiglio di Stato per sconfinamento nella sfera riservata dalla legge alla valutazione discrezionale della P.A.).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.2312 del 17/02/2012
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Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - impugnazioni - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.24304 del 01/12/2010Cassazione - Cessazione del rapporto di servizio sopravvenuta nelle more del giudizio di cassazione - Conseguenze.
La cessazione dell'appartenenza del magistrato all'ordine giudiziario intervenuta nelle more della definizione del ricorso per cassazione, e quindi prima del passaggio in giudicato della sentenza disciplinare di condanna, comporta la cessazione della materia del contendere, per il venir meno dell'interesse alla definizione del processo in capo all'incolpato, nonché la caducazione della sentenza stessa che diviene giuridicamente inesistente, per la carenza di potere disciplinare in capo al Consiglio superiore della magistratura, con la conseguenza che detta sentenza va cassata senza rinvio, ricorrendo un'ipotesi di carenza di potere, riconducibile alla previsione dell'art. 382, comma terzo, ultima parte, cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.24304 del 01/12/2010
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Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - preventivo – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 14828 del 18/06/2010Ammissibilità - Limiti - Decisione sulla giurisdizione - Effetto preclusivo - Sussistenza - Nuova disciplina della decisione delle questioni di giurisdizione introdotta dall'art. 59 della legge n. 69 del 2009 - Conseguenze - Estensione della preclusione anche nel giudizio riassunto dinanzi al giudice indicato con la pronuncia declinatoria della giurisdizione dal primo giudice - Sussistenza - Fondamento - Giudicato implicito sulla giurisdizione.
Nell'attuale quadro normativo processuale, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 59 della legge n. 69 del 2009 (contenente la disciplina sulla decisione delle questioni di giurisdizione), si è venuta a realizzare la sostanziale riduzione ad unità del processo dalla fase della domanda a quella della decisione, con la connessa esclusione di ogni rilevanza impeditiva dell'eventuale errore iniziale della parte nella individuazione del giudice provvisto di giurisdizione. Ne consegue che la preclusione del regolamento preventivo di giurisdizione dopo che il giudice di merito abbia emesso una pronuncia declinatoria della propria giurisdizione non può più essere limitata all'ipotesi di proposizione dell'indicato rimedio nell'ambito del giudizio instaurato dinanzi a detto giudice, applicandosi tale preclusione anche nel caso in cui il regolamento venga formulato a seguito della riassunzione del giudizio dinanzi al giudice indicato dal primo come quello fornito di "potestas iudicandi", per effetto del giudicato implicito sulla giurisdizione, che si determina in mancanza dell'impugnazione della decisione di difetto di giurisdizione del primo giudice ed in conseguenza della realizzata riassunzione avanti al giudice individuato nella stessa pronuncia.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 14828 del 18/06/2010
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GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 14828 del 18/06/2010Ammissibilità - Limiti - Decisione sulla giurisdizione - Effetto preclusivo - Sussistenza - Nuova disciplina della decisione delle questioni di giurisdizione introdotta dall'art. 59 della legge n. 69 del 2009 - Conseguenze - Estensione della preclusione anche nel giudizio riassunto dinanzi al giudice indicato con la pronuncia declinatoria della giurisdizione dal primo giudice - Sussistenza - Fondamento - Giudicato implicito sulla giurisdizione.
Nell'attuale quadro normativo processuale, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 59 della legge n. 69 del 2009 (contenente la disciplina sulla decisione delle questioni di giurisdizione), si è venuta a realizzare la sostanziale riduzione ad unità del processo dalla fase della domanda a quella della decisione, con la connessa esclusione di ogni rilevanza impeditiva dell'eventuale errore iniziale della parte nella individuazione del giudice provvisto di giurisdizione. Ne consegue che la preclusione del regolamento preventivo di giurisdizione dopo che il giudice di merito abbia emesso una pronuncia declinatoria della propria giurisdizione non può più essere limitata all'ipotesi di proposizione dell'indicato rimedio nell'ambito del giudizio instaurato dinanzi a detto giudice, applicandosi tale preclusione anche nel caso in cui il regolamento venga formulato a seguito della riassunzione del giudizio dinanzi al giudice indicato dal primo come quello fornito di "potestas iudicandi", per effetto del giudicato implicito sulla giurisdizione, che si determina in mancanza dell'impugnazione della decisione di difetto di giurisdizione del primo giudice ed in conseguenza della realizzata riassunzione avanti al giudice individuato nella stessa pronuncia.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 14828 del 18/06/2010
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - decisione del ricorso - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.6994 del 24/03/2010Cassazione con o senza rinvio o con decisione nel merito - Ipotesi previste "ex lege" - Conseguenze - Pronuncia d'ufficio - Necessità - Erronea richiesta delle parti - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie in tema d'impugnazione di sentenza del TSAP.
Il giudice di legittimità provvede d'ufficio sulla cassazione della sentenza impugnata con o senza rinvio o decidendo nel merito, secondo che il vizio riscontrato rientri nelle ipotesi previste dagli artt. 382, 383 o 384, secondo comma, ult. parte, cod. proc. civ., sicché è irrilevante l'eventuale erroneità delle richieste delle parti in un senso o nell'altro. (Fattispecie relativa all'impugnazione di una sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.6994 del 24/03/2010
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Impugnazioni civili - appello - giudice dell'appello – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2361 del 02/02/2010Sentenza pronunciata dal pretore - Sopravvenuta soppressione dell'ufficio pretorile per effetto del d. lgs. n. 51 del 1998 - Appello avverso la sentenza pretorile proposto dopo il 2 giugno 1999 (data di entrata in vigore del cit. d. lgs. n. 51 del 1998) dinanzi al tribunale, anziché alla corte di appello - Conseguenze - Inammissibilità dell'appello rilevabile anche in sede di legittimità - Sussistenza - Effetti - Cassazione senza rinvio - Fondamento.
Qualora, a seguito della soppressione dell'ufficio pretorile intervenuta con il d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, sia stata appellata dinanzi al tribunale, anziché alla corte di appello (ai sensi dell'art. 134, comma primo, del medesimo d. lgs.), successivamente all'entrata in vigore del citato d. lgs. (2 giugno 1999) una sentenza del pretore emessa anteriormente a tale momento, la relativa impugnazione è da dichiarare inammissibile con decisione adottabile anche in sede di legittimità, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, tale da comportare la cassazione senza rinvio della sentenza erroneamente emessa nel merito dal tribunale, non potendosi all'appello inammissibilmente spiegato (con relativo passaggio in giudicato della sentenza di primo grado) riconoscere alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2361 del 02/02/2010
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - decisione del ricorso - cassazione senza rinvio – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 917 del 20/01/2010Deduzione di "error in procedendo" in sede di legittimità con esclusiva richiesta di cassazione senza rinvio - Accertata insussistenza del prospettato vizio processuale - Conseguenze sui poteri della Corte - Ammissibilità della cassazione con rinvio - Esclusione - Fondamento.
Quando il ricorrente in cassazione deduce un "error in procedendo" asseritamente compiuto dal giudice di appello e chiede, in via esclusiva, che, in dipendenza del suo accertamento da parte della Corte di cassazione, la sentenza impugnata sia cassata senza rinvio perché il processo di appello non poteva proseguire (nella specie, per il verificarsi di una causa di estinzione), il giudice di legittimità, ove ravvisi l'insussistenza del vizio processuale idoneo a determinare la pronuncia richiesta, non può, nel caso in cui verifichi che il denunciato errore avrebbe giustificato la cassazione con rinvio della sentenza, provvedere in tal senso, incorrendo, altrimenti, nella violazione dei limiti entro i quali è stata investito dall'impugnazione, qualora il ricorrente non abbia formulato, neanche in via subordinata, la richiesta di cassazione con rinvio (come nel caso esaminato), così mostrando disinteresse ed acquiescenza rispetto a tale prospettiva.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 917 del 20/01/2010
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Cosa giudicata civile - giudicato implicito – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 26019 del 30/10/2008Potere di controllo delle nullità in sede di legittimità - Fondamento - Compatibilità con l'art. 111 Cost. - Limiti - Art. 37 cod. proc. civ. - Rilevabilità ed eccepibilità del difetto di giurisdizione "in qualunque stato e grado del processo" - Esclusione - Decisione implicita sulla giurisdizione ravvisabile nella decisione sul merito - Idoneità alla formazione del giudicato implicito - Sussistenza - Condizioni - Rilevanza nel processo lavoristico - Fattispecie relativa a riliquidazione dell'indennità di buonuscita.
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - nullità della sentenza o del procedimento
Potere di controllo delle nullità in sede di legittimità - Fondamento - Compatibilità con l'art. 111 Cost. - Limiti - Art. 37 cod. proc. civ. - Rilevabilità ed eccepibilità del difetto di giurisdizione "in qualunque stato e grado del processo" - Esclusione - Decisione implicita sulla giurisdizione ravvisabile nella decisione sul merito - Idoneità alla formazione del giudicato implicito - Sussistenza - Condizioni - Rilevanza nel processo lavoristico - Fattispecie relativa a riliquidazione dell'indennità di buonuscita.
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - cassazione
Potere di controllo delle nullità in sede di legittimità - Fondamento - Compatibilità con l'art. 111 Cost. - Limiti - Art. 37 cod. proc. civ. - Rilevabilità ed eccepibilità del difetto di giurisdizione "in qualunque stato e grado del processo" - Esclusione - Decisione implicita sulla giurisdizione ravvisabile nella decisione sul merito - Idoneità alla formazione del giudicato implicito - Sussistenza - Condizioni - Rilevanza nel processo lavoristico - Fattispecie relativa a riliquidazione dell'indennità di buonuscita.
Il potere di controllo delle nullità (non sanabili o non sanate), esercitabile in sede di legittimità, mediante proposizione della questione per la prima volta in tale sede, ovvero mediante il rilievo officioso da parte della Corte di cassazione, va ritenuto compatibile con il sistema delineato dall'art. 111 della Costituzione, allorchè si tratti di ipotesi concernenti la violazione del contraddittorio - in quanto tale ammissibilità consente di evitare che la vicenda si …...
Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - indicazione delle parti e della loro residenza, domicilio o dimora - del convenuto – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17060 del 03/08/2007Citazione notificata al collegio dei liquidatori del concordato preventivo - Soggettività giuridica del collegio - Inesistenza - Nullità insanabile della citazione - Conseguenze - Cassazione senza rinvio della sentenza d'appello - Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - decisione del ricorso - cassazione senza rinvio - In genere.
È affetto da nullità assoluta e insanabile l'atto di citazione notificato al collegio dei liquidatori del concordato preventivo in quanto diretto ad un ente inesistente del tutto privo di soggettività giuridica autonoma rispetto a quella dei suoi componenti. L'accertamento della predetta nullità in sede di legittimità comporta la cassazione della sentenza senza rinvio, attesa la radicale inidoneità dell'atto all'instaurazione del giudizio e l'inapplicabilità del principio della conversione della nullità della sentenza in motivo di gravame.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17060 del 03/08/2007
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15698 del 11/07/2006Appellabilità della sentenza di primo grado - Relativa questione - Mancata pronuncia del giudice d'appello - Rilevabilità d'ufficio in cassazione - Fondamento - Conseguente deducibilità anche con motivo di ricorso - Pronuncia sul punto del giudice d'appello - Necessità del motivo di ricorso della parte.
La questione relativa all'appellabilità o meno di una sentenza di primo grado sulla quale il giudice d'appello non si sia pronunciato, afferendo la materia del regime di impugnazione delle decisioni al potere di rilevazione d'ufficio, è rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione e, come tale, è deducibile dalla parte con apposito motivo di ricorso. Qualora il giudice d'appello si sia su di essa pronunciato, la questione è esaminabile dalla Corte di cassazione esclusivamente se ne sia investita con apposito motivo di ricorso, ostandovi altrimenti il giudicato interno.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15698 del 11/07/2006
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Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - termini di comparizione - insufficiente – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8523 del 12/04/2006Giudizio dinanzi al giudice di pace - Citazione con fissazione di un termine a comparire insufficiente - Conseguenze - Nullità della citazione - Rinvio d'ufficio dell'udienza di comparizione - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Deduzione del motivo di nullità della sentenza di primo grado con ricorso per cassazione - Conseguenze - Cassazione con rinvio.
Nel procedimento davanti al giudice di pace, l'assegnazione al convenuto di un termine a comparire inferiore a quello previsto dall'art. 318, secondo comma, cod. proc. civ. produce la nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 164 stesso codice. Tale nullità, ove il convenuto non si sia costituito, non è sanata per effetto dell'integrazione del termine conseguente al rinvio d'ufficio della comparizione all'udienza immediatamente successiva, previsto dal terzo comma del citato art. 318 e dall'art. 57, primo comma, disp. att., nel caso in cui la citazione indichi un giorno nel quale il giudice di pace non tiene udienza, giacché l'art. 70-bis disp. att., costituente norma avente carattere generale, stabilisce che i termini di comparizione devono essere osservati in relazione all'udienza fissata nell'atto di citazione, anche se la causa è rinviata ad altra udienza. (Enunciando il principio di cui in massima, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata affinché il giudice di primo grado disponesse la rinnovazione della citazione in un termine perentorio, come previsto dall'art. 164, secondo comma, cod. proc. civ.).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8523 del 12/04/2006
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - decreti – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5632 del 08/06/1999Decreto ex art. 11 delle disp. di att. del cod. civ. - Dispositivo dello scioglimento di un'associazione non riconosciuta e di nomina di liquidatore - In presenza di contestazioni fra gli associati - Ricorribilità in cassazione ai sensi dell'art. 111 della Cost. – Sussistenza - Associazioni e fondazioni - associazioni non riconosciute - scioglimento - dell'associazione - Richiesta al presidente del tribunale di provvedimento di scioglimento e di nomina di liquidatore - Ai sensi dell'art. 11 delle disp. di att. del cod. civ. - Mancanza di accordo fra gli associati - Decreto di accoglimento - Natura decisoria - Conseguenze - Impugnabilità in cassazione ex art. 111 della Cost. - Eventuale accoglimento del ricorso - Tipo di pronuncia - Cassazione senza rinvio.
Il procedimento di nomina di uno o più commissari liquidatori da parte del presidente del tribunale, previsto dagli artt. 30 cod. civ. e 11 delle disp. di att. del cod. civ., con riguardo (oltre che alle fondazioni) alle associazioni riconosciute, per il caso che l'autorità governativa ne abbia dichiarato l'estinzione o l'assemblea ne abbia deliberato lo scioglimento, ha la natura di un intervento di volontaria giurisdizione non rivolto a risolvere un conflitto su diritti. Detto procedimento è estensibile in via analogica alle associazioni non riconosciute nei limiti in cui è compatibile con la qualità, propria di tali associazioni, di enti privi della personalità giuridica ed essenzialmente disciplinati dagli accordi fra gli associati e, dunque, con esclusivo riferimento all'ipotesi in cui lo scioglimento dell'associazione sia stato negozialmente convenuto dagli associati o sia comunque fra loro incontroverso. Ne consegue che, qualora il presidente del tribunale, adito con il suddetto procedimento, nomini il liquidatore di un'associazione non riconosciuta al di fuori di tali presupposti, cioè in presenza di una situazione di conflitto fra gli associati circa il verificarsi dello scioglimento dell'ente, il relativo provvedimento, ancorché pronunciato nella forma del decreto, assume natura decisoria e carattere sostanziale di sentenza di accoglimento di una domanda di risoluzione del contratto associativo e come tale è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione (che, ove accolto …...
Assicurazione - contratto di assicurazione - disposizioni generali - per conto altrui o per conto di chi spetta – Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5389 del 16/06/1997Domanda del contraente di pagamento dell'indennizzo spettante all'assicurato - Domanda dell'assicurato avente ad oggetto lo stesso indennizzo - Diversità - Riproposizione in appello della prima domanda dopo la tardiva proposizione della stessa nel giudizio di primo grado avente ad oggetto l'indennizzo assicurativo - Inammissibilità - Mancata pronunzia del giudice del gravame - Conseguenze - Impugnazione della sentenza in sede di legittimità - Cassazione senza rinvio - Necessità.
Procedimento civile - domanda giudiziale - nuova domanda - Assicurazione per conto di chi spetta - Domanda del contraente di pagamento dell'indennizzo spettante all'assicurato - Domanda dell'assicurato avente ad oggetto lo stesso indennizzo - Diversità - Riproposizione in appello della prima domanda dopo la tardiva proposizione della stessa nel giudizio di primo grado avente ad oggetto l'indennizzo assicurativo - Inammissibilità - Mancata pronunzia del giudice del gravame - Conseguenze - Impugnazione della sentenza in sede di legittimità - Cassazione senza rinvio - Necessità.
La domanda di pagamento dell'indennizzo proposta dall'assicurato è radicalmente diversa da quella con la quale, nell'assicurazione per conto di chi spetta, lo stesso indennizzo venga richiesto all'assicuratore dal contraente facendo valere in giudizio il diritto spettante all'assicurato, con l'espresso consenso di questi, a norma dell'art. 1891 cod. civ. Pertanto, se quest'ultima domanda sia riproposta in appello dopo essere stata tardivamente (perché successivamente alla precisazione delle conclusioni) formulata nel giudizio di primo grado (introdotto dalla medesima parte per ottenere l'indennizzo in quanto assicurato) il giudice del gravame ha il dovere di rilevare,anche d'ufficio, la preclusione dichiarando inammissibile la domanda, e qualora non vi provveda e ne conosca nel merito, al suddetto rilievo deve provvedere, d'ufficio, il giudice di legittimità, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5389 del 16/06/1997
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Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - In caso di morte del lavoratore – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2021 del 26/02/1991Indennità diverse da quelle previste nel primo comma dell'art. 2122 cod. civ. - Morte del lavoratore intervenuta anteriormente alla riforma del diritto di famiglia ex legge n. 151 del 1975 - Successione legittima "ab intestato" della vedova in concorso con i figli legittimi - Conseguimento delle indennità diverse - Legittimazione ad agire della vedova - Esclusione - Carenza di legittimazione rilevata in sede di legittimità - Conseguenze - Cassazione senza rinvio della sentenza che ha pronunciato nel merito - Fattispecie.
La vedova di lavoratore deceduto anteriormente alla riforma del diritto di famiglia attuata con legge n. 151 del 1975 - dovendo considerarsi, ove non sia dimostrato il difetto di concorso di figli legittimi alla successione "ab intestato", quale mera legataria, siccome usufruttuaria di una quota dell'eredità, anziché come erede - è priva di legittimazione ad agire per conseguire indennità relative al rapporto di lavoro del coniuge diverse da quelle considerate dal primo comma dell'art. 2122 cod. civ. (concernente le indennità di preavviso e di fine rapporto nel caso di morte del lavoratore avvenuta nel corso del rapporto di lavoro), con la conseguenza, ove tale carenza di legittimazione sia rilevata in sede di legittimità, della cassazione senza rinvio della sentenza che ha pronunciato nel merito di una siffatta domanda (concernente, nella specie, mensilità di retribuzione dovute, ai sensi della legge n. 336 del 1970, a lavoratore deceduto dopo la cessazione del rapporto di lavoro).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2021 del 26/02/1991
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Competenza civile - competenza per territorio - accordo delle parti e forma dell'accordo - adesione dell'attore all'eccezione di incompetenza del convenuto – Cass. n. 2848/1975Cancellazione della causa dal ruolo - provvedimento ordinatorio - esclusivita - erronea disposizione con sentenza sulla rimessione delle parti al giudice competente e sulle spese - conferma in appello della sentenza di primo grado - ricorso per cassazione sul punto delle spese - cassazione senza rinvio - necessita.*
A seguito dell'adesione dell'attore all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dal convenuto, a norma dell'art 38 terzo comma cod proc civ, il giudice adito deve limitarsi a disporre con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo, senza emettere alcun provvedimento decisorio, nemmeno in ordine alle spese, il cui regolamento spetta al giudice presso il quale la causa deve essere trasferita. Qualora il giudice adito erroneamente provveda con sentenza, e disponga, oltre alla rimessione delle parti davanti al giudice competente, la condanna dell'attore al pagamento delle spese, la sentenza d'appello, la quale abbia confermata quella di primo grado, ove impugnata su quest'ultimo punto con ricorso per Cassazione, va annullata senza rinvio, in considerazione del difetto del potere del giudice di primo grado di emettere la relativa statuizione.*
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2848 del 18/07/1975
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
2848
1975
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