Codice di procedura civile Libro secondo: del processo di cognizione titolo III: delle impugnazioni capo I: delle impugnazioni in generale capo II: dell'appello capo III: del ricorso per cassazione sezione I: dei provvedimenti impugnabili e dei ricorsi sezione II: del procedimento e dei provvedimenti - 375. (1) (pronuncia in camera di consiglio)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 375. (1) (Pronuncia in camera di consiglio)
1.La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:
1) abrogato; (5)
2) abrogato (5);
3) provvedere in ordine all’estinzione del processo in ogni caso diverso dalla rinuncia;
4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione; (2)
5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l’eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza. (3)
2.(abrogato) (4)
3.La Corte, a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio in ogni altro caso, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero che il ricorso sia stato rimesso dall'apposita sezione di cui all'articolo 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio (5)
modifiche - note
COMMENTI
(1) Questo numero è stato così sostituito dall’art. 47, comma 1, lett. e), n. 1 della L. 18 giugno 2009, n. 69.
(2) I numeri 2), 3), 4) sono stati così sostituiti dall’art. 9, lett. a)del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40
(3) Questo numero è stato così sostituito dall’art. 47, comma 1, lett. e), n.2) della L. 18 giugno 2009, n. 69.
(4) Comma abrogato dall’art. 9, lett. b) del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.
(5) decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168 convertito con la legge di conversione 25 ottobre 2016, n. 197; al primo comma, i numeri 2) e 3) sono abrogati e infine sè aggiunto il comma. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche' a quelli gia' depositati alla medesima data per i quali non e' stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.
articolo previgente
PRECEDENTE FORMULAZIONE
Art. 375. (1) (Pronuncia in camera di consiglio)
La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:
1) dichiarare l’inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall’articolo 360; (1)
2) ordinare l’integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell’impugnazione a norma dell’articolo 332 ovvero che sia rinnovata;
3) provvedere in ordine all’estinzione del processo in ogni caso diverso dalla rinuncia;
4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione; (2)
5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l’eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza. (3)
(…) (4)
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(1) Questo numero è stato così sostituito dall’art. 47, comma 1, lett. e), n. 1 della L. 18 giugno 2009, n. 69.
(2) I numeri 2), 3), 4) sono stati così sostituiti dall’art. 9, lett. a)del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40
(3) Questo numero è stato così sostituito dall’art. 47, comma 1, lett. e), n.2) della L. 18 giugno 2009, n. 69.
(4) Comma abrogato dall’art. 9, lett. b) del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.
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