Cassazione (ricorso per) - procedimento - memorie di parte - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13873 del 17/05/2024 (Rv. 671156-01)Trattazione in pubblica udienza - Memoria ex art. 378 c.p.c. in replica - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Nel giudizio di cassazione svolto con trattazione del ricorso in pubblica udienza, è inammissibile una seconda memoria ex art. 378 c.p.c. in replica a quella della controparte, essendo riservata alla discussione orale la possibilità di controbattere alle argomentazioni illustrate nella memoria avversaria.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13873 del 17/05/2024 (Rv. 671156-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_375, Cod_Proc_Civ_art_378 …...
Cassazione (ricorso per) - procedimento - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 4331 del 19/02/2024 (Rv. 670389-01)Pronuncia in camera di consiglio - Art. 375 c.p.c. nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 - Trattazione in camera di consiglio non partecipata ex art. 380 bis.1 c.p.c. - Regola - Trattazione in pubblica udienza - Eccezione - Presupposti - Particolare rilevanza della questione - Individuazione.
In tema di giudizio di cassazione, l'art. 375 c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, delinea un rapporto di regola-eccezione, secondo cui i ricorsi sono normalmente destinati ad essere definiti all'esito dell'adunanza camerale nelle forme previste dall'art. 380 bis.1 c.p.c., salvo nei casi di revocazione ex art. 391 quater c.p.c. e di particolare rilevanza della questione di diritto, ipotesi quest'ultima non ricorrente ove la questione sia già stata risolta dalla Corte ovvero qualora il principio di diritto da enunciare sia solo apparentemente nuovo, perché conseguenza della mera estensione di principi già affermati, seppur in relazione a fattispecie concrete diverse rispetto a quelle già vagliate.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 4331 del 19/02/2024 (Rv. 670389-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_375, Cod_Proc_Civ_art_380_21 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 26619 del 14/09/2023 (Rv. 668892 - 01)Deposito di atti - di documenti nuovi - Documenti attinenti all'ammissibilità del ricorso - Omissione della notificazione - Deposito unitamente alla memoria ex art. 378 c.p.c. - Esame del documento - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.
Alla regola secondo cui nel giudizio di legittimità l'elenco dei documenti relativi all'ammissibilità del ricorso, che siano stati prodotti successivamente al deposito di questo, debba essere notificato alle altre parti (art. 372, secondo comma, c.p.c.) si può derogare quando, nonostante l'omissione della notifica, il contraddittorio sia stato comunque garantito mediante la partecipazione delle parti alla pubblica udienza. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, la cui procura speciale era stata depositata solo con la memoria ex art. 378 c.p.c. senza essere portata a conoscenza della controparte, attesa la trattazione del ricorso con il rito camerale).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 26619 del 14/09/2023 (Rv. 668892 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_365, Cod_Proc_Civ_art_366, Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Proc_Civ_art_372, Cod_Proc_Civ_art_375, Cod_Proc_Civ_art_378 …...
Ordinanza di rimessione della causa in pubblica udienza – Cass. n. 20544/2022Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - pronuncia in camera di consiglio - Ordinanza di rimessione della causa in pubblica udienza ex art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. - Valenza delimitativa dell'oggetto della cognizione - Esclusione - Incidenza sulla modalità della cognizione - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Nel giudizio di cassazione, l'ordinanza interlocutoria con cui il Collegio rimette la causa alla pubblica udienza dall'adunanza camerale ex art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c. non dispiega effetti sull'ampiezza della cognizione, il cui oggetto verrà definito e delimitato a seguito della celebrazione della pubblica udienza, ma soltanto sulla modalità della cognizione stessa, rendendo necessario in concreto, come presupposto del suo esercizio, il contraddittorio orale tra le parti. (Nella specie, la S.C., in relazione ad una ordinanza interlocutoria che, nel rimettere la causa alla pubblica udienza, aveva escluso la preclusione della proponibilità di una eccezione in appello, ha precisato che non poteva assumersi cassato o travolto un capo della sentenza gravata per effetto di statuizioni introdotte nella predetta ordinanza interlocutoria).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 20544 del 27/06/2022 (Rv. 665118 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_380, Cod_Proc_Civ_art_375, Cod_Proc_Civ_art_375
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Procedimento disciplinare a carico dei magistrati – Cass. n. 11546/2022Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare – impugnazioni - Procedimento disciplinare magistrati - Disciplina dettata dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv. con modif. in l. n. 176 del 2020 - Omessa richiesta di discussione orale - Violazione del diritto di difesa - Esclusione - Fondamento.
In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, nel caso in cui trovi applicazione, "ratione temporis", l'art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 176 del 2020, che disciplina le modalità di trattazione dei ricorsi fissati in udienza pubblica a norma degli artt. 374, 375, ultimo comma, e 379 c.p.c., l'individuazione del rito per la decisione non dipende da alcun ulteriore provvedimento di fissazione emesso dal presidente e comunicato alle parti, ma dalla diretta volontà della legge, che stabilisce che si debba procedere automaticamente in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il procuratore generale facciano richiesta di discussione orale entro il termine di venticinque giorni liberi prima dell'udienza; in mancanza di tale richiesta, alle parti non è consentito di partecipare alla discussione nell'udienza ex art. 379 c.p.c., senza che ciò rechi ostacolo all'esercizio del diritto di difesa giacché, dopo che il procuratore generale ha formulato le sue conclusioni con atto spedito alla cancelleria, e da questa inviato ai difensori, gli stessi possono depositare memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 11546 del 08/04/2022 (Rv. 664487 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_374, Cod_Proc_Civ_art_375, Cod_Proc_Civ_art_378, Cod_Proc_Civ_art_379
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Proposta del relatore erroneamente riferita al solo ricorso principale e non anche a quello incidentale – Cass. n. 27305/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - pronuncia in camera di consiglio - Proposta del relatore erroneamente riferita al solo ricorso principale e non anche a quello incidentale - Decisione del merito del ricorso - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di giudizio di cassazione, la proposta formulata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis, comma 1, c.p.c. ha rilievo ai soli fini del rito applicabile senza determinare alcun vincolo per la decisione del collegio che può sempre assumerne una di segno contrario nonché decidere il merito del ricorso, anche nel caso in cui la proposta sia stata erroneamente riferita dal relatore al solo ricorso principale e non anche a quello incidentale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27305 del 07/10/2021 (Rv. 662443 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_375, Cod_Proc_Civ_art_380
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Giudizio di cassazione – Cass. n. 4294/2021Spese giudiziali civili - distrazione delle spese - Giudizio di cassazione - Formulazione dell'istanza di distrazione solo in calce alla nota spese - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Nel giudizio di cassazione (nella specie, un procedimento ex art. 380 bis c.p.c.) l'istanza volta ad ottenere la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario deve ritenersi irritualmente proposta - e, quindi, non può essere accolta - se formulata, per la prima volta, solo in calce alla nota spese poiché, in sede di legittimità, l’ultimo atto di interlocuzione tra le parti e il Collegio è costituito, secondo la sequenza procedimentale dettata dal codice di rito, dalla memoria illustrativa oppure, qualora si tenga l’udienza pubblica, dalla discussione davanti al medesimo Collegio.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4294 del 18/02/2021 (Rv. 660610 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_093, Cod_Proc_Civ_art_380_2, Cod_Proc_Civ_art_375, Cod_Proc_Civ_art_376, Cod_Proc_Civ_art_378, Cod_Proc_Civ_art_379, Cod_Proc_Civ_art_380_11 …...
Rito camerale di legittimità "non partecipato" -Cass. n. 26480/2020Igiene e sanita' pubblica - malattie infettive e sociali (misure di profilassi ed igiene) - Rito camerale di legittimità "non partecipato" - Condizioni - Applicabilità in fase di pandemia da Covid-19 - Fondamento – Fattispecie - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - pronuncia in camera di consiglio In genere.
In tema di giudizio di legittimità, la causa (nella specie tributaria) può essere trattata, anziché in pubblica udienza, con il nuovo rito camerale "non partecipato", ai sensi degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c., in presenza di particolari ragioni giustificative, purché obiettive e razionali, tra cui rientra l'esigenza di evitare, nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone, alla luce sia dell'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv., con modif., in l. n. 77 del 2020 - che consente, fino a cessata emergenza sanitaria, la trattazione scritta delle cause civili (cd. udienza cartolare) - sia delle misure organizzative adottate dal Primo presidente della Cassazione, con propri decreti, al fine di regolamentare l'accesso ai servizi.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 26480 del 20/11/2020 (Rv. 659507 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_375, Cod_Proc_Civ_art_380_2
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In ipotesi di improseguibilità del processo -Cass. n. 26056/2020Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - pronuncia in camera di consiglio - In ipotesi di improseguibilità del processo - Ammissibilità anche dopo la novella del 2016 - Fondamento.
In tema di giudizio di legittimità, anche dopo la novella introdotta dalla l. n. 197 del 2016, è ammissibile la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. pure ove si imponga la necessità di cassare senza rinvio la sentenza gravata ai sensi dell'art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c., ancorché si tratti di ipotesi non prevista testualmente dall'art. 375 c.p.c., inducendo a tale conclusione sia ragioni di economia processuale, desumibili dall'interpretazione costituzionalmente orientata della norma secondo il canone della ragionevole durata del processo, sia l’assenza di pregiudizio per il diritto di difesa delle parti, in quanto poste in grado di interloquire preventivamente sulla questione con le memorie di cui all'art. 380-bis c.p.c., sia per l'identità strutturale del vizio di improseguibilità del processo rispetto a quelli, parimenti in rito, per cui è prevista la pronuncia camerale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26056 del 17/11/2020 (Rv. 659924 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_375, Cod_Proc_Civ_art_380_2, Cod_Proc_Civ_art_382
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pronuncia in camera di consiglio
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26056
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Prova civile - falso civile - querela di falso – Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 1605 del 24/01/2020 (Rv. 656794 - 01)Pronuncia sull'istanza di regolamento di giurisdizione - Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. - Querela di falso "incidentale" - Modalità di proposizione - Richiesta di audizione formulata dalla parte prima della convocazione della camera di consiglio - Necessità - Deposito della querela contestuale all'adunanza camerale - Inammissibilità - Ragioni - Lesione del diritto di difesa - Esclusione -Fattispecie.
Nel procedimento per la pronuncia sull'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, la querela di falso "incidentale" può essere proposta solo se la parte, tramite il difensore, abbia chiesto di essere sentita in funzione di tale proposizione prima della convocazione della camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c., restando invece inammissibile nell'ipotesi in cui, come nella specie, la richiesta sia stata formulata il giorno stesso dell'adunanza e la querela sia stata contestualmente depositata, atteso che il predetto procedimento non tollera dilazioni o ritardi nella definizione del regolamento; né, per effetto di tale interpretazione del contesto normativo di riferimento, si determina una lesione del diritto di difesa, restando impregiudicata per la parte la possibilità di proporre la querela di falso in via principale.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 1605 del 24/01/2020 (Rv. 656794 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_221, Cod_Proc_Civ_art_375
PROVA CIVILE
FALSO CIVILE
QUERELA DI FALSO …...
Provvedimento cd. ampliativo della P.A. - Annullamento in via di autotutela - Danno - Risarcibilità - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 6885 del 08/03/2019) Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Provvedimento cd. ampliativo della P.A. - Annullamento in via di autotutela - Danno - Risarcibilità - Condizioni - Affidamento del privato - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Qualora il privato abbia fatto incolpevole affidamento su un provvedimento amministrativo ampliativo della propria sfera giuridica, successivamente annullato, in via di autotutela od ”ope iudicis", senza che si discuta della legittimità dell'annullamento, la controversia relativa ai danni subiti dal privato rientra nella giurisdizione del giudice ordinario perché ha ad oggetto non già la lesione di un interesse legittimo pretensivo, bensì una situazione di diritto soggettivo rappresentata dalla conservazione dell'integrità del patrimonio, pregiudicato dalle scelte compiute confidando sulla legittimità del provvedimento amministrativo poi caducato. (Principio affermato in fattispecie di intervento edilizio privato per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica da destinare a particolari categorie di conduttori, regolato, quanto alla misura dei canoni di locazione esigibili, da convenzione poi revocata in autotutela, con conseguente riduzione del canone massimo).
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 6885 del 08/03/2019)
Cod_Civ_art_2043, Cod_Proc_Civ_art_001, Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_362, Cod_Proc_Civ_art_374, Cod_Proc_Civ_art_375 …...
Giurisdizione ordinaria e amministrativa - opere pubbliche appalto di opere pubbliche - revisione prezzi - Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 3160 del 01/02/2019 giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - opere pubbliche appalto di opere pubbliche - revisione prezzi - giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - sussistenza - limiti - fondamento – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 3160 del 01/02/2019
In tema di revisione prezzi negli appalti di opere pubbliche, l'ampia e generale portata assunta dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per effetto del disposto dell'art. 244 del d.lgs. n. 163 del 2006, prima, e dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., poi, nella quale rientra ogni controversia concernente detta revisione, compreso il profilo del "quantum debeatur", incontra un limite nel solo caso in cui sia in contestazione esclusivamente l'espletamento di una prestazione già puntualmente prevista nel contratto e disciplinata in ordine all'"an" ed al "quantum", avendo in tal caso la domanda ad oggetto una mera pretesa di adempimento contrattuale, ossia l'accertamento di un diritto soggettivo che, stante la natura paritetica della situazione in cui si trova la P.A., rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla domanda dell'appaltatore di revisione del prezzo in base ad un meccanismo revisionale di indicizzazione diverso da quello contrattualmente pattuito).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 3160 del 01/02/2019
revisione prezzi, appalti di opere pubbliche
Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_374, Cod_Proc_Civ_art_375 …...
Cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio in genere - cassazione con rinvio disposta mediante ordinanzaImpugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - in genere - cassazione con rinvio disposta mediante ordinanza - “dies a quo” per la riassunzione ex art. 392 c.p.c. - decorrenza dalla pubblicazione del provvedimento mediante deposito in cancelleria - successiva comunicazione del provvedimento – irrilevanza - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29204 del 13/11/2018
Il "dies a quo" del termine trimestrale per la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, ex art. 392 c.p.c., decorre, sia che la Corte di cassazione decida con sentenza che con ordinanza, dal deposito in cancelleria del provvedimento, non potendosi attribuire alcun rilievo al tenore letterale dell'art. 392 c.p.c., in quanto non coordinato con le modifiche successivamente apportate all'art. 375 c.p.c. - che ha previsto i casi in cui la Corte di cassazione può decidere con ordinanza in camera di consiglio - in ragione della natura pienamente decisoria che caratterizza entrambi i provvedimenti, che si distinguono solo per essere assunti all'esito di diverse modalità di sviluppo dell'iter di decisione del ricorso.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29204 del 13/11/2018 …...
“Dies a quo” per la riassunzioneImpugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - in genere - cassazione con rinvio disposta mediante ordinanza - “dies a quo” per la riassunzione ex art. 392 c.p.c. - decorrenza dalla pubblicazione del provvedimento mediante deposito in cancelleria - successiva comunicazione del provvedimento - irrilevanza. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 29204 del 13/11/2018
>>> Il "dies a quo" del termine trimestrale per la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, ex art. 392 c.p.c., decorre, sia che la Corte di cassazione decida con sentenza che con ordinanza, dal deposito in cancelleria del provvedimento, non potendosi attribuire alcun rilievo al tenore letterale dell'art. 392 c.p.c., in quanto non coordinato con le modifiche successivamente apportate all'art. 375 c.p.c. - che ha previsto i casi in cui la Corte di cassazione può decidere con ordinanza in camera di consiglio - in ragione della natura pienamente decisoria che caratterizza entrambi i provvedimenti, che si distinguono solo per essere assunti all'esito di diverse modalità di sviluppo dell'iter di decisione del ricorso.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 29204 del 13/11/2018 …...
Pronuncia in camera di consiglioImpugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - pronuncia in camera di consiglio - giudizio di cassazione - costituzione tardiva delle parti e partecipazione al giudizio - procedimento in camera di consiglio - deposito della sola procura speciale in prossimità dell’udienza - conseguenze - inammissibilità della costituzione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 27124 del 25/10/2018
>>> Nel giudizio di cassazione svolto nelle forme del procedimento in camera di consiglio, non essendo prevista la fase della discussione orale propria dell'ordinario giudizio di legittimità in pubblica udienza, non è ammissibile la costituzione tardiva del difensore mediante deposito di procura speciale rilasciata ai fini della partecipazione alla discussione, poiché la Corte giudica senza l'intervento del Pubblico Ministero e delle parti, il concorso dei quali, alla fase decisoria, può realizzarsi in forma scritta, mediante il deposito di memorie.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 27124 del 25/10/2018 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - rinunzia al ricorso – Corte di Cassazione Sez. U - , Ordinanza n. 19169 del 02/08/2017Art. 391, comma 1, c.p.c., come modificato dal d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016 - Estinzione per rinuncia intervenuta dopo la fissazione della pubblica udienza - Forma del provvedimento - Ordinanza - Fondamento.
Ai sensi dell’art. 391, comma 1, c.p.c., come sostituito dall’art. 1-bis, comma 1, lett. i), del d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016, la decisione della Corte di cassazione sull’estinzione per rinuncia intervenuta dopo la comunicazione della fissazione della trattazione in pubblica udienza, deve essere assunta, all'esito di quest'ultima, con ordinanza, in quanto detta disposizione prevede che questa sia la veste formale "ordinaria" della pronuncia di estinzione, ove la Corte non debba decidere su altri ricorsi contro lo stesso provvedimento.
Corte di Cassazione Sez. U - , Ordinanza n. 19169 del 02/08/2017
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - pronuncia in camera di consiglio - Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 8869 del 05/04/2017Rito di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c. - Necessità di rimettere in pubblica udienza una questione rilevante o nuova - Esclusione - Fondamento.
Non sussiste alcun obbligo, né vi sono ragioni di opportunità, perché, all’esito dell’adunanza in camera di consiglio, il collegio rimetta la causa che preveda la trattazione di questioni rilevanti o, comunque, prive di precedenti in pubblica udienza, mediante una sorta di mutamento del rito di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c. Invero, una simile soluzione sarebbe priva di costrutto, essendo la trattazione con il rito camerale pienamente rispettosa sia del diritto di difesa delle parti, le quali, tempestivamente avvisate entro un termine adeguato del giorno fissato per l’adunanza, possono esporre compiutamente i propri assunti, sia del principio del contraddittorio, anche nei confronti del P.G., sulle cui conclusioni è sempre consentito svolgere osservazioni scritte.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 8869 del 05/04/2017
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza interlocutoria n. 5533 del 06/03/2017Causa chiamata innanzi alle sezioni ordinarie in camera di consiglio - Rimessione alla pubblica udienza - Ammissibilità - Applicazione analogica dell'art. 380-bis c.p.c. - Fondamento.
In tema di giudizio di cassazione, l'assegnazione di una causa alle sezioni ordinarie in camera di consiglio non osta, in caso di rilevanza delle questioni da trattare, alla sua rimessione all'udienza pubblica, in applicazione analogica dell'art. 380-bis, comma 3, c.p.c., non potendo il collegio essere vincolato dalla valutazione sulla rilevanza della questione operata dal Presidente della sezione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza interlocutoria n. 5533 del 06/03/2017
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Impugnazioni civili - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 22718 del 09/11/2016Impugnazione di provvedimenti della Corte di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione - Inammissibilità - Fondamento.
L'impugnazione, per motivi attinenti alla giurisdizione, di un provvedimento reso dalla Corte di cassazione è inammissibile, atteso che avverso le sentenze e le ordinanze adottate da quest'ultima, anche ai sensi dell'art. 375 comma 1, c.p.c., è ammesso il solo rimedio del ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c..
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 22718 del 09/11/2016
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - pronuncia in camera di consiglio – Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17613 del 05/09/2016Regolamento di competenza - Procedimento ex art. 380 bis c.p.c. o 380 ter c.p.c.- Fondamento.
Il ricorso per cassazione da trattare necessariamente in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 n. 4 c.p.c. può seguire indifferentemente l'iter procedimentale di cui agli artt. 380 bis, ove il presidente nomini il relatore, o 380 ter c.p.c., ove il presidente non provveda a tale nomina, atteso che l'intervento del pubblico ministero nelle cause dinanzi alla Corte di cassazione è necessario, dopo le modifiche apportate dal d.l. n. 69 del 2013, conv. in l. n. 98 del 2013, solo nei casi previsti dalla legge.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17613 del 05/09/2016
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - decisione del ricorso - Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6607 del 06/04/2016Decreto presidenziale di estinzione - Revocazione o correzione di errore materiale - Esclusione - Fondamento.
Il decreto presidenziale con il quale viene dichiarata l'estinzione del processo di cassazione, che, a norma dell'art. 391, comma 3, c.p.c., ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione dell'udienza nei dieci giorni dalla sua comunicazione, non può formare oggetto di revocazione o di correzione di errore materiale, essendo detti rimedi previsti per le sentenze e le ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 375, comma 1, numeri 4) e 5), c.p.c., come previsto dall'art. 319 bis c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6607 del 06/04/2016
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - decisione del ricorso - Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6607 del 06/04/2016Decreto presidenziale di estinzione - Revocazione o correzione di errore materiale - Esclusione - Fondamento.
Il decreto presidenziale con il quale viene dichiarata l'estinzione del processo di cassazione, che, a norma dell'art. 391, comma 3, c.p.c., ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione dell'udienza nei dieci giorni dalla sua comunicazione, non può formare oggetto di revocazione o di correzione di errore materiale, essendo detti rimedi previsti per le sentenze e le ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 375, comma 1, numeri 4) e 5), c.p.c., come previsto dall'art. 319 bis c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6607 del 06/04/2016
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impugnazioni civili - appello - improcedibilità Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1079 del 20/01/2014Individuazione dell'oggetto del gravame e delle statuizioni contestate - Indispensabilità della sentenza impugnata - Omesso suo deposito e mancanza della stessa tra gli atti di causa - Conseguenze - Improcedibilità dell'appello - Declaratoria - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1079 del 20/01/2014
Il giudice di appello che, al momento della decisione, verifichi che la parte appellante non ha depositato la sentenza impugnata, indispensabile per individuare l'oggetto del gravame e le statuizioni contestate, e che la stessa non è, comunque, presente tra gli atti di causa, deve dichiarare l'improcedibilità del gravame, non potendo ovviare all'impedimento riscontrato rimettendo la causa sul ruolo con invito alla parte interessata a provvedere al relativo deposito.Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1079 del 20/01/2014 …...
Avvocatura dello stato - notificazione – Cass. n. 22079/2014Ricorso per cassazione contro la P.A. - Notifica presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso quella generale - Nullità - Rinnovazione della notifica presso l'Avvocatura generale - Ammissibilità - Fondamento.
In materia di ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A. è nulla la notifica effettuata presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, sicché ne è ammissibile la rinnovazione presso l'Avvocatura generale ai sensi dell'art. 291, primo comma, cod. proc. civ. - e la conseguente sanatoria -, dovendosi conformare anche tale istituto, in relazione alla previsione di cui all'art. 375, n. 2, cod. proc. civ., al principio della ragionevole durata del processo.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 22079 del 17/10/2014
corte
cassazione
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Impugnazioni civili - appello - improcedibilità - Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1079 del 20/01/2014Individuazione dell'oggetto del gravame e delle statuizioni contestate - Indispensabilità della sentenza impugnata - Omesso suo deposito e mancanza della stessa tra gli atti di causa - Conseguenze - Improcedibilità dell'appello - Declaratoria - Necessità.
Il giudice di appello che, al momento della decisione, verifichi che la parte appellante non ha depositato la sentenza impugnata, indispensabile per individuare l'oggetto del gravame e le statuizioni contestate, e che la stessa non è, comunque, presente tra gli atti di causa, deve dichiarare l'improcedibilità del gravame, non potendo ovviare all'impedimento riscontrato rimettendo la causa sul ruolo con invito alla parte interessata a provvedere al relativo deposito.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1079 del 20/01/2014
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Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - preventivo – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.5948 del 11/03/2013Ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione non iscritto a ruolo - Improcedibilità - Trattazione in udienza pubblica anziché in camera di consiglio - Irrilevanza - Fondamento.
Non osta alla dichiarazione di improcedibilità di un ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione non iscritto a ruolo la circostanza che per la trattazione dello stesso sia stata fissata udienza pubblica e non in camera di consiglio, posto che le garanzie offerte dalla prima alle parti che abbiano svolto le loro difese non rendono rilevante la difformità del rito dal modello processuale previsto dall'art. 375, n. 4, cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.5948 del 11/03/2013
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - pronuncia in camera di consiglio – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.3690 del 09/03/2012Ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione - Convocazione delle parti in camera di consiglio - Conseguenze - Mera irregolarità - Conversione dei modi di trattazione della causa - Presupposti - Accordo delle parti - Discussione in udienza pubblica - Legittimità - Fondamento.
In tema di ricorso per cassazione avverso la decisione di un giudice speciale per motivi attinenti alla giurisdizione, la convocazione delle parti in camera di consiglio, anziché in pubblica udienza, secondo la regola generale dei giudizi di cassazione, costituisce mera irregolarità, la quale non impedisce il raggiungimento dello scopo della discussione in udienza pubblica ove, con l'accordo delle parti, sia disposta una conversione dei modi di trattazione della causa, così assicurando alle stesse il rispetto dei principi di oralità ed immediatezza, senza pregiudizi per i loro diritti di azione e difesa.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.3690 del 09/03/2012
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - pronuncia in camera di consiglio – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1316 del 30/01/2012Litisconsorte necessario - Mancata integrazione del contraddittorio - Cassazione con rinvio della causa al giudice di prime cure ex art. 383, terzo comma, cod. proc. civ. - Procedura camerale - Ammissibilità.
Civile - litisconsorzio - Litisconsorte necessario - Mancata integrazione del contraddittorio - Cassazione con rinvio della causa al giudice di prime cure ex art. 383, terzo comma, cod. proc. civ. - Procedura camerale - Ammissibilità.
Nel giudizio di cassazione, è ammissibile la pronuncia in camera di consiglio anche ove si imponga la necessità di annullamento con rinvio al primo giudice per pretermissione originaria di un litisconsorte necessario, ai sensi dell'art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., ancorché si tratti di ipotesi non prevista testualmente dall'art. 375 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1316 del 30/01/2012
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - pronuncia in camera di consiglio – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21563 del 18/10/2011Declaratoria di improcedibilità del ricorso - Art. 375 cod. proc. civ., anche nel testo modificato dalla legge n. 69 del 2009 - Procedimento decisorio in camera di consiglio - Applicabilità.
Sebbene l'art. 375, comma primo, n. 1, cod. proc. civ., anche nel testo modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, non preveda espressamente tra i casi di applicabilità del procedimento decisorio in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., l'ipotesi di improcedibilità del ricorso, essa vi si deve ritenere egualmente compresa.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21563 del 18/10/2011
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Provvedimenti del giudice civile - ordinanza - revocabilità - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3409 del 11/02/2011Ordinanze della Corte di Cassazione - Revocabilità - Sussistenza - Conseguenze - Ordinanza declinatoria della trattazione camerale ex art. 375 cod. proc. civ. - Trattazione in pubblica udienza - Declaratoria di inammissibilità del ricorso per le stesse ragioni già attinenti alla fissata trattazione camerale - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento.
La norma contenuta nell'art. 177 cod. proc. civ., secondo la quale le ordinanze "latu sensu" istruttorie e quelle destinate a regolare lo svolgimento del processo possono essere modificate o revocate dal giudice che le ha emesse, salvo i casi previsti dal terzo comma della stessa norma, è applicabile anche al giudizio di cassazione, unitamente al principio secondo cui tali ordinanze comunque motivate non possono pregiudicare la decisione della causa. Ne consegue che l'ordinanza interlocutoria con la quale la Corte di Cassazione abbia ritenuto che non ricorressero i presupposti per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ. non impedisce la successiva declaratoria d'inammissibilità del ricorso per gli stessi motivi che avevano indotto la trattazione camerale, potendo la scelta della pubblica udienza essere giustificata da altre condizioni, quali la produzione di memorie, che, per la loro complessità, siano incompatibili la trattazione abbreviata.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3409 del 11/02/2011
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - rinunzia al ricorso - Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 1878 del 27/01/2011Estinzione del procedimento - Rinuncia intervenuta dopo la fissazione della trattazione - Assunzione del provvedimento - Composizione collegiale - Necessità - Forma - Ordinanza - Fondamento.
La decisione della Corte di cassazione sull'estinzione per rinuncia che sia intervenuta successivamente alla comunicazione della fissazione della trattazione in pubblica udienza o alla notificazione e comunicazione della trattazione in camera di consiglio deve essere adottata dalla Corte in composizione collegiale con ordinanza, atteso che è tale la forma di decisione collegiale prescritta dall'art. 375, n. 3, cod. proc. civ. per le dichiarazioni di estinzione del processo al di fuori del caso di rinuncia.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 1878 del 27/01/2011
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IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO NELL'INTERESSE DELLA LEGGE - IN GENERE - Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 19051 del 06/09/2010Rinuncia al ricorso - Sopravvenienza della dichiarazione dopo la fissazione dell'adunanza in camera di consiglio - Declaratoria d'estinzione da parte del Collegio - Ammissibilità - Enunciazione del principio nell'interesse della legge - Ammissibilità - Fondamento.
La dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione, emessa dalle sezioni unite della Corte, sulla base della rinunzia al ricorso sopravvenuta alla emissione del decreto di fissazione della adunanza in camera di consiglio, non preclude alla medesima Corte, in composizione collegiale, di usare del potere di enunciare ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ., su questioni di particolare importanza, il principio di diritto nell'interesse della legge, posto che nella dichiarazione conseguente all'esercizio del potere di rinuncia delle parti, così come nell'inammissibilità del ricorso, ciò che è precluso è solo la possibilità di pronunciarsi sul fondo delle censure con effetti sul concreto diritto dedotto in giudizio.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 19051 del 06/09/2010
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IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 19051 del 06/09/2010Estinzione del giudizio per rinuncia - Dichiarazione delle Sezioni Unite ex art. 391 e 375 n. 3 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Fondamento.
Le sezioni unite della Corte, in composizione collegiale possono dichiarare l'estinzione del giudizio per rinuncia delle parti al ricorso, sopravvenuta alla fissazione dell'udienza camerale o pubblica, secondo l'interpretazione coordinata dell'art. 391 e dell'art. 375 n. 3 cod. proc. civ., posto che la limitazione contenuta in quest'ultima norma secondo la quale la Corte, sia a sezioni unite che a sezioni semplici non può provvedere in ordine all'estinzione in caso di rinuncia, introduce un'eccezione da circoscriversi temporalmente solo alla fase del procedimento anteriore alla fissazione dell'adunanza in udienza pubblica o in camera di consiglio.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 19051 del 06/09/2010
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - pronuncia in camera di consiglio - Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 6937 del 23/03/2010Ricorso avverso provvedimento adottato all'esito di giudizio disciplinare notarile - Istanza di rimessione della trattazione in pubblica udienza - Inammissibilità - Fondamento - Necessità della trattazione in camera di consiglio - Sussistenza - Individuazione del procedimento camerale in concreto adottabile - Riferimento alla disciplina prevista dall'art. 380 ter cod. proc. civ. - Ragione giustificativa.
L'istanza di rimessione in pubblica udienza della trattazione del ricorso per cassazione avverso un provvedimento adottato all'esito di un giudizio disciplinare notarile è da ritenersi inammissibile poiché, sia nel regime anteriore al d.lgs. n. 249 del 2006 che in quello successivo, la forma di trattazione obbligatoria per questo tipo di procedimento è quella camerale che, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006, va identificata con quella di cui all'art. 380-ter cod. proc. civ., che disciplina il modo di trattazione "normale" dei regolamenti di competenza e di giurisdizione a decisione necessaria in camera di consiglio, laddove il procedimento camerale contemplato dall'art. 380-bis dello stesso codice di rito è meramente eventuale.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 6937 del 23/03/2010
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - pronuncia in camera di consiglio – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 8999 del 16/04/2009Procedimento in camera di consiglio ex art. 380 bis cod. proc. civ. - Proposta del relatore nel senso della manifesta fondatezza - Decisione nel senso della manifesta infondatezza - Decisione con rito camerale - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di giudizio di cassazione, la causa, dovendo essere rinviata alla pubblica udienza allorché "non ricorrono le ipotesi previste all'articolo 375", ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ. (introdotto dal d.lgs. 2 febbraio 2006,n. 40), ben può essere definita con rito camerale anche nel caso in cui ricorra una ipotesi (tra quelle indicate dal citato art. 375, n. 5, cod. proc. civ.) diversa da quella opinata dal relatore nella relazione. (Nella specie, la Corte ha deciso per la manifesta infondatezza del ricorso, mentre il relatore aveva opinato nel senso della manifesta fondatezza).
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 8999 del 16/04/2009
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Regolamento di giurisdizione - procedimento in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9151 del 08/04/2008Questione di giurisdizione in controversia concernente l'ammissione o l'esclusione di lista elettorale - Abbreviazione dei termini di trattazione del ricorso in udienza - Ammissibilità - Fondamento - Bilanciamento tra i valori di rango costituzionale della tutela del diritto di difesa e del corretto e tempestivo svolgimento della consultazione elettorale - Fattispecie relativa ad impugnazione di ordinanza cautelare di ammissione di lista elettorale pronunciata dal Consiglio di Stato in prossimità delle consultazioni elettorali.
In materia elettorale, nel caso di proposizione di un ricorso per cassazione con cui si deduca una questione di giurisdizione nell'ambito di controversia concernente l'ammissione o l'esclusione di liste elettorali, l'abbreviazione dei termini per la fissazione dell'udienza di trattazione trova giustificazione in un ponderato bilanciamento tra i valori, entrambi di rango costituzionale, della tutela del diritto di difesa e del corretto e tempestivo svolgimento delle consultazioni elettorali; valore, quest'ultimo, che l'art. 61 Cost. colloca nel contesto del termine di settanta giorni che separa l'elezione delle nuove Camere dalla fine delle precedenti; sicché, in assenza di apposita disciplina dei giudizi aventi l'anzidetto oggetto, il punto di equilibrio di un siffatto bilanciamento consiste, per un verso, nel garantire che la decisione giudiziale intervenga necessariamente in tempo utile rispetto alle predette scadenze elettorali, le quali, non potendo ammettere dilazioni, rendono indispensabile la fissazione di termini di trattazione del ricorso coerenti con questa esigenza, e, per altro verso, nell'assicurare la possibilità per tutte le parti del giudizio di esprimervi le proprie difese, seppure entro termini necessariamente ridotti rispetto a quelli previsti in via ordinaria dal codice di rito. (Nella specie, le S.U. hanno ritenuto che potesse validamente trattarsi in udienza pubblica, nonostante la fissazione a scadenza così ravvicinata da rendere impossibile il rispetto dei termini stabiliti dal codice di rito per la difesa delle parti intimate, il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, convertito in istanza per regolamento preventivo di giurisdizione, avverso l'ordinanza cautelare, emessa il 1° aprile …...
Cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - consiglio di stato – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9151 del 08/04/2008Ordinanza cautelare in sede di gravame - Ricorribilità ai sensi degli artt. 362 cod. proc. civ. e 111 Cost. - Esclusione - Fondamento - Convertibilità del ricorso in istanza per regolamento preventivo di giurisdizione - Condizioni - Impugnazione di provvedimento cautelare - Irrilevanza al fine di escludere la conversione - Fondamento - Trattazione del procedimento per regolamento preventivo di giurisdizione in pubblica udienza (anziché in camera di consiglio) e conseguente decisione con sentenza (anziché con ordinanza) - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie relativa ad impugnazione di ordinanza cautelare del Consiglio di Stato in materia elettorale.
L'ordinanza cautelare emessa dal giudice amministrativo in grado di appello non è impugnabile per cassazione, ai sensi degli artt. 362 cod. proc. civ. e 111 Cost., in quanto provvedimento privo di carattere decisorio, inidoneo, quindi, ad incidere in via definitiva sulle posizioni dedotte in giudizio, potendo, tuttavia, una siffatta impugnazione convertirsi in istanza per regolamento preventivo di giurisdizione, ove il ricorrente abbia contestato la giurisdizione dell'autorità procedente in relazione al giudizio di merito ancora sul provvedimento amministrativo impugnato, non essendo di ostacolo a tale conversione né l'emissione del provvedimento cautelare, non potendo questo identificarsi con una pronuncia di merito ai sensi dell'art. 41 cod. proc. civ., e neppure il fatto che il procedimento, invece di svolgersi, ex art. 375 cod. proc. civ., nelle forme del rito camerale con l'emanazione di un'ordinanza, sia stato trattato in pubblica udienza e si sia concluso con sentenza. Infatti, da un lato, la trattazione dei ricorsi in pubblica udienza è la regola generale, che assicura la realizzazione dei principi di oralità ed immediatezza, nonché del diritto di difesa e di pubblicità del processo, ed essa non reca, pertanto, alcun pregiudizio ai diritti di azione e difesa delle parti; dall'altro lato, proprio per effetto della trattazione in pubblica udienza, essendo ormai scisso il legame, istituito dal citato art. 375, fra rito camerale e l'ordinanza che rappresenta il suo provvedimento conclusivo, l'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione deve essere decisa con sentenza, quale forma che, alla stregua …...
impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - consiglio di stato – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9151 del 08/04/2008Ordinanza cautelare in sede di gravame - Ricorribilità ai sensi degli artt. 362 cod. proc. civ. e 111 Cost. - Esclusione - Fondamento - Convertibilità del ricorso in istanza per regolamento preventivo di giurisdizione - Condizioni - Impugnazione di provvedimento cautelare - Irrilevanza al fine di escludere la conversione - Fondamento - Trattazione del procedimento per regolamento preventivo di giurisdizione in pubblica udienza (anziché in camera di consiglio) e conseguente decisione con sentenza (anziché con ordinanza) - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie relativa ad impugnazione di ordinanza cautelare del Consiglio di Stato in materia elettorale. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9151 del 08/04/2008
L'ordinanza cautelare emessa dal giudice amministrativo in grado di appello non è impugnabile per cassazione, ai sensi degli artt. 362 cod. proc. civ. e 111 Cost., in quanto provvedimento privo di carattere decisorio, inidoneo, quindi, ad incidere in via definitiva sulle posizioni dedotte in giudizio, potendo, tuttavia, una siffatta impugnazione convertirsi in istanza per regolamento preventivo di giurisdizione, ove il ricorrente abbia contestato la giurisdizione dell'autorità procedente in relazione al giudizio di merito ancora sul provvedimento amministrativo impugnato, non essendo di ostacolo a tale conversione né l'emissione del provvedimento cautelare, non potendo questo identificarsi con una pronuncia di merito ai sensi dell'art. 41 cod. proc. civ., e neppure il fatto che il procedimento, invece di svolgersi, ex art. 375 cod. proc. civ., nelle forme del rito camerale con l'emanazione di un'ordinanza, sia stato trattato in pubblica udienza e si sia concluso con sentenza. Infatti, da un lato, la trattazione dei ricorsi in pubblica udienza è la regola generale, che assicura la realizzazione dei principi di oralità ed immediatezza, nonché del diritto di difesa e di pubblicità del processo, ed essa non reca, pertanto, alcun pregiudizio ai diritti di azione e difesa delle parti; dall'altro lato, proprio per effetto della trattazione in pubblica udienza, essendo ormai scisso il legame, istituito dal citato art. 375, fra rito camerale e l'ordinanza che rappresenta il suo provvedimento conclusivo, l'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione deve …...
Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - procedimento in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9151 del 08/04/2008Questione di giurisdizione in controversia concernente l'ammissione o l'esclusione di lista elettorale - Abbreviazione dei termini di trattazione del ricorso in udienza - Ammissibilità - Fondamento - Bilanciamento tra i valori di rango costituzionale della tutela del diritto di difesa e del corretto e tempestivo svolgimento della consultazione elettorale - Fattispecie relativa ad impugnazione di ordinanza cautelare di ammissione di lista elettorale pronunciata dal Consiglio di Stato in prossimità delle consultazioni elettorali.
In materia elettorale, nel caso di proposizione di un ricorso per cassazione con cui si deduca una questione di giurisdizione nell'ambito di controversia concernente l'ammissione o l'esclusione di liste elettorali, l'abbreviazione dei termini per la fissazione dell'udienza di trattazione trova giustificazione in un ponderato bilanciamento tra i valori, entrambi di rango costituzionale, della tutela del diritto di difesa e del corretto e tempestivo svolgimento delle consultazioni elettorali; valore, quest'ultimo, che l'art. 61 Cost. colloca nel contesto del termine di settanta giorni che separa l'elezione delle nuove Camere dalla fine delle precedenti; sicché, in assenza di apposita disciplina dei giudizi aventi l'anzidetto oggetto, il punto di equilibrio di un siffatto bilanciamento consiste, per un verso, nel garantire che la decisione giudiziale intervenga necessariamente in tempo utile rispetto alle predette scadenze elettorali, le quali, non potendo ammettere dilazioni, rendono indispensabile la fissazione di termini di trattazione del ricorso coerenti con questa esigenza, e, per altro verso, nell'assicurare la possibilità per tutte le parti del giudizio di esprimervi le proprie difese, seppure entro termini necessariamente ridotti rispetto a quelli previsti in via ordinaria dal codice di rito. (Nella specie, le S.U. hanno ritenuto che potesse validamente trattarsi in udienza pubblica, nonostante la fissazione a scadenza così ravvicinata da rendere impossibile il rispetto dei termini stabiliti dal codice di rito per la difesa delle parti intimate, il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, convertito in istanza per regolamento preventivo di giurisdizione, avverso l'ordinanza cautelare, emessa il 1° aprile …...
Competenza civile - regolamento di competenza- Cass. n. 19039/2007Ricorso ordinario per cassazione - Conversione in regolamento necessario di competenza - Condizioni - Requisiti di forma e sostanza - Rispetto dei termini - Sussistenza - Omessa trattazione in camera di consiglio - Vizio processuale - Non configurabilità.
La conversione in regolamento necessario di competenza del ricorso ordinario per cassazione proposto contro la sentenza di primo grado che abbia statuito esclusivamente sulla competenza in ragione di territorio può operare se il ricorso abbia i requisiti formali e sostanziali di quello nel quale dovrebbe convertirsi, non risulti la volontà della parte di avvalersi invece del solo ricorso ordinario e sia rispettato il termine di cui all'art.47, secondo comma, cod. proc. civ.; la sua trattazione,inoltre, può avvenire anche nella pubblica udienza, poiché l'inosservanza della procedura in camera di consiglio, ex art.375 cod. proc. civ., configurante mera irregolarità, non lesiva delle garanzie per la parte. (Nella fattispecie la S.C. ha affermato il principio rilevando che il ricorso investiva la sola questione della competenza e che anche il termine perentorio di trenta giorni poteva considerarsi rispettato, dovendosi presumere come mai avvenuta la comunicazione della sentenza da parte del cancelliere, in virtù della mancanza della relativa documentazione nel fascicolo d'ufficio e della brevità del lasso temporale - pari a 43 giorni - fra il suo deposito e la consegna del ricorso all'ufficiale giudiziario).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19039 del 11/09/2007
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Competenza
Incompetenza
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Cassazione
19039
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Competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 24098/2006Rinuncia depositata dopo la notificazione delle Conclusioni del P.M. - Operatività - Esclusione.
La rinuncia al regolamento di competenza non è operante ove depositata dopo la notifica delle conclusioni del P.M. ai sensi dell'art. 375, ultimo comma, cod. proc. civ. (giudizio relativo al testo della norma anteriore alla sostituzione disposta dal d.lgs. n. 40 del 2006).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 24098 del 10/11/2006
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24098
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