Codice di procedura civile Libro secondo: del processo di cognizione titolo III: delle impugnazioni capo I: delle impugnazioni in generale capo II: dell'appello capo III: del ricorso per cassazione sezione I: dei provvedimenti impugnabili e dei ricorsi - 362. (altri casi di ricorso)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 362. (Altri casi di ricorso)
1. Possono essere impugnate con ricorso per cassazione, nel termine di cui all'articolo 325 secondo comma, le decisioni in grado d'appello o in unico grado di un giudice speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso.
2. Possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso per cassazione:
1) i conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudici speciali, o tra questi e i giudici ordinari;
2) i conflitti negativi di attribuzione tra la pubblica amministrazione e il giudice ordinario.
la giurisprudenza
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilita') - consiglio di stato - Disapplicazione da parte del Consiglio di Stato dell'art. 3 della l. n. 458 del 1988 per contrasto con la CEDU e con l'art. 42 Cost. - Ricorso per cassazione per eccesso di potere giurisdizionale - Inammissibilità - Fondamento.
E' inammissibile il ricorso in cassazione per eccesso di potere giurisdizionale avverso la sentenza con cui il Consiglio di Stato abbia disapplicato l'art. 3 della l. n. 458 del 1988 per contrasto con la CEDU e con l'art. 42 Cost. in virtù di una interpretazione volta alla ricerca della «voluntas legis» applicabile nel caso concreto desumendola dal coordinamento sistematico della stessa con i principi di rango superiore (costituzionale ed europeo), attività ermeneutica che potrebbe, in ipotesi, dare luogo ad un ««error in iudicando», ma non alla violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 29653 del 28/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362
corte
cassazione
29653
2020

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilita') - consiglio di stato - Controllo sui limiti esterni della giurisdizione - Contenuto - Limiti - Fattispecie.
In materia di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato, il controllo del limite esterno della giurisdizione - che l'art. 111, comma 8, Cost., affida alla Corte di cassazione - non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori "in iudicando" o "in procedendo", senza che rilevi la gravità o intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa, considerato che l'interpretazione delle norme costituisce il "proprium" distintivo dell’attività giurisdizionale. (Nella specie, la S.C. ha escluso che potessero ravvisarsi gli estremi dell'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore nella decisione del Consiglio di Stato che, nel respingere l'impugnazione proposta avverso una sanzione irrogata dall’ANAC, aveva equiparato la omessa dichiarazione alla falsa dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'art. 38, comma 1-ter, del d.lgs. n. 163 del 2006, in virtù di complessa attività di interpretazione).
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 27770 del 04/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362
corte
cassazione
27770
2020

Giurisdizione civile - principi costituzionali - Funzione giurisdizionale - attribuzione alla magistratura - Giudizi di appello avverso le sentenze del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano - Composizione del collegio del Consiglio di Stato in assenza di un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca ovvero a quello di lingua ladina - Difetto di giurisdizione denunciabile con ricorso ex art.111, comma 8, Cost. e 362 c.p.c. - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Nei giudizi di appello avverso le sentenze della Sezione autonoma di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, la mancanza, nella composizione del collegio del Consiglio di Stato investito dell'impugnazione, del consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca ovvero al gruppo di lingua ladina, in violazione delle prescrizioni contenute nello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (art. 93 del d.P.R. n. 70 del 1972) e nelle relative norme di attuazione (art.14 del d.P.R. n. 426 del 1984), determina un'alterazione strutturale dell'organo giudicante, tale da impedirne l'identificazione con l'organo delineato dalla fonte costituzionale, la quale richiede che il giudice sia, nella sua composizione, rappresentativo del complessivo sistema autonomistico locale, a sua volta improntato alla tutela delle minoranze linguistiche presenti nel territorio della provincia; pertanto, la predetta mancanza integra un vizio derivante da difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato, che può essere dedotto dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione con ricorso proposto ai sensi degli artt. 111, comma 8, Cost. e 362 c.p.c. (Nella specie, la S.C., enunciando il principio di cui in massima, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, poiché il ricorrente aveva omesso di fornire la necessaria indicazione dei nomi dei componenti di lingua tedesca assegnati al Consiglio di Stato al momento della trattazione dell'impugnazione o in servizio alla data dell'udienza di discussione, così indebitamente trasferendo l'onere di cercare la prova del denunciato vizio strutturale in capo alla corte regolatrice).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 26387 del 19/11/2020 (Rv. 659461 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_362
corte
cassazione
26387
2020

Corte dei conti - attribuzioni - giurisdizionali - contenzioso contabile - giudizi di responsabilita' - Eccezione di intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità contabile ex art. 1, commi 2 quater e 2 quinques, della l. n. 20 del 1994 - Decisione di rigetto dell'eccezione - Eccesso di potere giurisdizionale - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
E' inammissibile il motivo di ricorso con il quale si deduca una erronea interpretazione, da parte del giudice contabile, delle norme relative all'interruzione della prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile (nella specie, dell'art. 1, comma 2, della l. n. 636 del 1996), risolvendosi tale doglianza nel prospettare un "error in iudicando", il cui accertamento rientra nell'ambito del sindacato afferente ai limiti interni della giurisdizione e non alla osservanza dei limiti esterni della giurisdizione, gli unici deducibili dinanzi alla Corte di cassazione contro le decisioni della Corte dei conti.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 25208 del 10/11/2020 (Rv. 659610 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362
corte
cassazione
25208
2020

Corte dei conti - attribuzioni - giurisdizionali - contenzioso contabile - giudizi di responsabilita' - Amministratori comunali - Conferimento di incarico di direttore generale non di ruolo a soggetto privo di titolo accademico - Valutazione del giudice contabile sulla indefettibilità del requisito della laurea - Eccesso di potere giurisdizionale - Configurabilità - Esclusione - Fondamento – Fattispecie - giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - corte dei conti.
L'accertamento della responsabilità per danno erariale operato dal giudice contabile nei confronti di amministratori comunali per aver assunto come direttore generale un soggetto privo del titolo di laurea non integra un'ipotesi di eccesso di potere giurisdizionale, in quanto tale accertamento, lungi dall'invadere il merito dell'azione amministrativa, rientra nell’alveo del controllo della conformità alla legge che regola l'attività amministrativa, che implica la verifica della ricorrenza dei presupposti di legge per procedere all'assunzione (Nella specie, all'esito di tale verifica, il giudice speciale aveva affermato che la figura del direttore generale è assimilabile a quella del dirigente pubblico e, pertanto, richiede necessariamente il requisito del titolo accademico).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 24376 del 03/11/2020 (Rv. 659292 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362
responsabilità
danno erariale
corte
cassazione
24376
2020

Comunità' europea - giudice nazionale - rimessione degli atti. Consiglio di Stato - Mancato rinvio di questione pregiudiziale - Sindacabilità - Esclusione - Fondamento - Limiti.
Non è affetta dal vizio di eccesso di potere giurisdizionale, ed è pertanto insindacabile sotto il profilo della violazione del limite esterno della giurisdizione, in relazione al diritto eurounitario, la decisione, adottata dal Consiglio di Stato, di non disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, giacché il controllo che l'art. 111, comma 8, Cost., affida alla S.C. non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori "in iudicando" o "in procedendo" per contrasto con il diritto dell'Unione europea, salva l'ipotesi "estrema" in cui l'errore si sia tradotto in un'interpretazione delle norme europee di riferimento in contrasto con quelle fornite dalla CGUE, sì da precludere, rendendola non effettiva, la difesa giudiziale.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 24107 del 30/10/2020 (Rv. 659290 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362
CORTE
CASSAZIONE
24107
2020

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - corte dei conti. Questione di giurisdizione non sollevata nelle precedenti fasi processuali - Ricorso alle Sezioni Unite per eccesso di potere giurisdizionale da parte del giudice speciale - Ammissibilità.
La possibilità di proporre ricorso per cassazione, deducendo la configurabilità dell'ipotesi dell'eccesso di potere giurisdizionale da parte di un giudice speciale (nella specie, la Corte dei conti), non è in alcun modo preclusa dall'accettazione della giurisdizione sul merito della controversia, derivante dal non aver sollevato la relativa questione nei gradi di merito.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 23899 del 29/10/2020 (Rv. 659456 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_362
CORTE
CASSAZIONE
23899
2020

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilita') - consiglio di stato - Decreto del Consiglio di Stato di liquidazione del compenso del verificatore - Ricorso per cassazione per violazione di legge o per eccesso di potere giurisdizionale - Inammissibilità - Fondamento.
In tema di sindacato della S.C. sulle decisioni del Consiglio di Stato, è inammissibile il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso del verificatore per violazione di legge, anche ove proposto al solo fine di denunciare l'abnormità del provvedimento per intervenuta decadenza, ex art. 71 del d.P.R. n. 115 del 2002, né, in tal caso, è configurabile l'eccesso di potere giurisdizionale, non venendo in rilievo una ipotesi di difetto assoluto o di difetto relativo di giurisdizione, bensì la prospettazione di "errores in procedendo o in iudicando", il cui accertamento rientra nell'ambito del sindacato afferente i limiti interni della giurisdizione.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 22375 del 15/10/2020 (Rv. 659040 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362
CORTE
CASSAZIONE
22375
2020

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - consiglio di stato Violazione da parte del Consiglio di Stato del dovere di sospensione del giudizio - Violazione dei limiti esterni della giurisdizione - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI
CASSAZIONE
GIURISDIZIONI SPECIALI
Consiglio di Stato
Il mancato esercizio, da parte del Consiglio di Stato, del potere di sospendere il giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (applicabile al processo amministrativo per il rinvio contenuto nell'art. 79, comma 1, c.p.a.) non integra una violazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, ma piuttosto un errore "in procedendo", come tale insindacabile. (Nella specie, la censura con la quale il ricorrente lamentava la mancata sospensione del giudizio innanzi al Consiglio di Stato, in attesa della definizione di una procedura di infrazione aperta dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia, è stata disattesa dalla Corte anche a cagione dell'impossibilità di qualificare come giudice la Commissione Europea, e dunque in ragione dell'assenza del presupposto richiesto dall'art. 295 c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 19952 del 23/09/2020 (Rv. 658854 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Proc_Civ_art_362
corte
cassazione
19952
2020

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - consiglio di stato Delibera AGCOM disponente la conversione delle reti analogiche in reti digitali e l'assegnazione delle frequenze - Sentenza di annullamento del Consiglio di Stato con effetti conformativi del successivo esercizio della funzione pubblica in mutato contesto fattuale e normativo - Denunciata violazione dei limiti esterni della giurisdizione, sotto il profilo dell'indebito esercizio di un potere regolatorio riservato all'AGCOM - Insussistenza - Fondamento.
IMPUGNAZIONI
VIOLAZIONE DEI LIMITI ESTERNI DELLA GIURISDIZIONE
La sentenza del Consiglio di Stato di annullamento della delibera dell'AGCOM relativa alla conversione delle reti analogiche in reti digitali e l'assegnazione delle frequenze, pur producendo, riguardo alla successiva attività regolatoria dell'Autorità, un effetto conformativo - consistente nella necessità di tener conto, nella riedizione del potere, di un contesto fattuale e normativo diverso da quello vigente all'epoca del provvedimento annullato - non realizza un'indebita ingerenza del giudice amministrativo nei poteri riservati all'Amministrazione e dunque non travalica i limiti esterni della giurisdizione, imponendo piuttosto la necessità di rinnovare l'esercizio del potere in modo immune dai vizi riscontrati, tenendo conto del mutato contesto tecnologico e normativo.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 19952 del 23/09/2020 (Rv. 658854 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362
corte
cassazione
19952
2020

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - corte dei conti - Ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione - Censure fondate sull'assenza di motivazione della sentenza impugnata e sulla violazione di regole del giusto processo - Inammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI
CASSAZIONE
GIURISDIZIONI SPECIALI
In tema di sindacato di legittimità sulle decisioni della Corte dei conti, per motivi inerenti alla giurisdizione, è inammissibile il ricorso che si fondi sull'assenza di motivazione della sentenza impugnata per mancata individuazione degli elementi fondativi della responsabilità contabile e la violazione delle regole del giusto processo, trattandosi di vizi che riguardano esclusivamente il sindacato sui limiti interni della giurisdizione, non potendosi configurare il cd. rifiuto di giurisdizione.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 19675 del 21/09/2020 (Rv. 658853 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362
corte
cassazione
19675
2020

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - consiglio di stato Ricorso per eccesso di potere giurisdizionale - Ammissibilità intrinseca - Condizioni.
IMPUGNAZIONI
CASSAZIONE
GIURISDIZIONI SPECIALI
Il ricorso per eccesso di potere giurisdizionale, con cui si denuncia il superamento dei limiti della giurisdizione da parte del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, dev'essere intrinsecamente ammissibile, secondo le modalità redazionali di cui all'art. 366 c.p.c. ed i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'ammissibilità estrinseca delle single censure.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 19169 del 15/09/2020 (Rv. 658633 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_362, Cod_Proc_Civ_art_366_1
corte
cassazione
19169
2020

Sindacato sugli strumenti utilizzati dai pubblici amministratori in relazione alle finalità perseguite - Ammissibilità - Violazione dei limiti esterni della giurisdizione o della riserva di amministrazione - Esclusione - Fattispecie.
In tema di giudizi di responsabilità amministrativa, la Corte dei conti può valutare, da un lato, se gli strumenti scelti dagli amministratori pubblici siano adeguati - anche con riguardo al rapporto tra gli obiettivi conseguiti e i costi sostenuti - oppure esorbitanti ed estranei rispetto al fine pubblico da perseguire e, dall'altro, se nell'agire amministrativo gli amministratori stessi abbiano rispettato i principi di legalità, di economicità, di efficacia e di buon andamento, i quali assumono rilevanza sul piano della legittimità e non della mera opportunità dell'azione amministrativa. Ne consegue che non viola i limiti esterni della giurisdizione contabile, né quelli relativi alla riserva di amministrazione, la pronuncia con la quale la Corte dei conti riconosca la responsabilità di un Direttore di dipartimento di una Regione per avere il medesimo contribuito a determinare a condizioni diseconomiche l'importo di un accordo transattivo volto alla definizione dei rapporti tra una società e la predetta Regione.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 8848 del 13/05/2020 (Rv. 657734 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362, Cod_Proc_Civ_art_112
corte
cassazione
8848
2020

Proposizione di due ricorsi avverso la stessa sentenza - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
In tema di ricorso per cassazione, una volta che la parte abbia già proposto un primo ricorso ed abbia, quindi, esercitato il relativo potere di impugnazione in ordine al provvedimento censurato, essa ha esaurito la facoltà di critica della decisione che assume a sé pregiudizievole, senza che possa proporre una successiva impugnazione, salvo che la prima impugnazione sia invalida, non sia stata ancora dichiarata inammissibile o improcedibile e venga rispettato il termine di decadenza previsto dalla legge. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il secondo ricorso proposto avverso una sentenza d'appello, affidato a motivi diversi dal primo e con diverso difensore, senza alcun riferimento al precedente e senza che potesse evincersi se il ricorrente avesse inteso affiancare un nuovo difensore al primo o sostituirlo).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8552 del 06/05/2020 (Rv. 657901 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_362, Cod_Proc_Civ_art_366_1, Cod_Proc_Civ_art_387

Provvedimenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Sindacato del giudice amministrativo - Contenuto - Verifica diretta dei presupposti di fatto - Ammissibilità - Fattispecie.
Il sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - pur non comportando che il predetto giudice possa sostituirsi all'Autorità medesima nelle attività di accertamento e di applicazione della legge con un proprio provvedimento - non è limitato ai soli profili giuridico-formali dell'atto amministrativo, dovendosi invece estendere anche alla risoluzione delle eventuali contestazioni in punto di fatto, allorquando da tali contestazioni dipenda la legittimità dell'atto amministrativo in questione. (Nella specie, le S.U. hanno ritenuto che il Consiglio di Stato, nel giudicare corretta la quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria inflitta dall'Autorità Garante alla società ricorrente, non avesse disconosciuto, né denegato, ma anzi esplicitato ed esercitato appieno la propria giurisdizione di merito in materia, verificando non soltanto l'astratta rispondenza dell'entità della sanzione alle fonti normative del potere sanzionatorio e dei parametri legali di determinazione, ma anche la congruità ed adeguatezza alla fattispecie concreta del "quantum" applicato).
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 8093 del 23/04/2020 (Rv. 657612 - 01)
Riferimenti normativi Cod_Proc_Civ_art_362

Ricorso alle Sezioni Unite - Questione di giurisdizione non sollevata nelle precedenti fasi processuali - Preclusione - Limiti.
Il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, per motivi di giurisdizione, avverso le pronunce emesse dalla Corte dei conti, non trova ostacolo nella circostanza che tale questione non sia stata sollevata nelle precedenti fasi processuali, ricollegandosi l'effetto preclusivo al solo maturarsi del giudicato interno formatosi per la mancata impugnazione di una pregressa pronuncia resa esplicitamente sulla giurisdizione, ovvero sul merito, nel presupposto implicito della giurisdizione medesima.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 8095 del 23/04/2020 (Rv. 657587 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_362

Conflitto negativo di giurisdizione su domande in rapporto di subordinazione - Potere delle Sezioni Unite di regolare la giurisdizione in riferimento a tutte le domande cumulate - Condizioni, limiti, effetti.
Qualora venga sollevato conflitto negativo di giurisdizione su domande cumulate avvinte da nesso di subordinazione, il potere delle Sezioni Unite di regolare la giurisdizione va esercitato con riferimento a tutte le domande - attesa l'esigenza di risolvere la questione di giurisdizione una volta per tutte sull'intera controversia - ma senza sciogliere il nesso di subordinazione voluto dalla parte; ne consegue che il conflitto va risolto rimettendo le parti innanzi al giudice munito di giurisdizione sulla domanda principale e dichiarando la giurisdizione, eventualmente diversa, sulla domanda subordinata, declaratoria, quest'ultima, rilevante solo condizionatamente alla definizione della domanda pregiudiziale.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 7822 del 14/04/2020 (Rv. 657531 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_362

Proposizione di plurime domande con nesso di subordinazione - Questione di giurisdizione - Valutazione prioritaria della domanda pregiudiziale - Pronuncia declinatoria di giurisdizione sulla domanda principale - Riassunzione della lite - Conflitto di giurisdizione - Ammissibilità -Limiti.
In caso di proposizione di plurime domande legate da nesso di subordinazione, il giudice adito deve valutare la giurisdizione con riferimento alla domanda proposta in via pregiudiziale, venendo in rilievo la questione di giurisdizione sulla domanda subordinata soltanto quando sia sciolto il nesso di subordinazione, il che accade se la domanda principale sia rigettata nel merito o per ragioni di rito ma senza chiusura del processo innanzi al giudice emittente; qualora sia pronunciata declinatoria di giurisdizione sulla domanda principale, senza scioglimento del nesso di subordinazione, e la causa venga riassunta dinanzi al giudice indicato, quest'ultimo può sollevare conflitto di giurisdizione unicamente sulla domanda principale.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 7822 del 14/04/2020 (Rv. 657531 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_362

Conflitto negativo di giurisdizione su domande in rapporto di subordinazione - Potere delle Sezioni Unite di regolare la giurisdizione in riferimento a tutte le domande cumulate - Condizioni, limiti, effetti.
Qualora venga sollevato conflitto negativo di giurisdizione su domande cumulate avvinte da nesso di subordinazione, il potere delle Sezioni Unite di regolare la giurisdizione va esercitato con riferimento a tutte le domande - attesa l'esigenza di risolvere la questione di giurisdizione una volta per tutte sull'intera controversia - ma senza sciogliere il nesso di subordinazione voluto dalla parte; ne consegue che il conflitto va risolto rimettendo le parti innanzi al giudice munito di giurisdizione sulla domanda principale e dichiarando la giurisdizione, eventualmente diversa, sulla domanda subordinata, declaratoria, quest'ultima, rilevante solo condizionatamente alla definizione della domanda pregiudiziale.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 7822 del 14/04/2020 (Rv. 657531 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_362

Giudicato civile in materia di lavoro – Attuazione da parte della P.A. – Poteri del giudice di ottemperanza – Verifica della esattezza della interpretazione data dalla P.A. alle disposizioni da applicare – Ammissibilità -Fattispecie.
In tema di attuazione, da parte della P.A., del giudicato civile in materia di lavoro, il potere del giudice di ottemperanza non può che esercitarsi sulla base di elementi interni al giudicato - la cui valutazione rientra nella giurisdizione propria del giudice che ha emesso la sentenza -, con la conseguenza che è ammissibile, in ossequio al principio dell'effettività della tutela giurisdizionale che caratterizza il giudizio di ottemperanza, la verifica dell'esattezza della interpretazione data dall'amministrazione alle disposizioni da applicare al caso concreto, per accertare che del contenuto della decisione passata in giudicato non sia stato dato un adempimento parziale, incompleto se non addirittura elusivo.(Nella specie, la S.C. ha evidenziato che il Consiglio di Stato, in sede di giudizio di ottemperanza, non aveva fatto altro che accertare l'esatta quantificazione, ad opera dell'Amministrazione, dell'assegno vitalizio - al cui pagamento in favore degli eredi del beneficiario la predetta Amministrazione era stata condannata dal giudice civile con pronuncia di condanna generica - spettante alle "vittime del dovere", liquidato senza la maggiorazione prevista per le "vittime del terrorismo").
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 7825 del 14/04/2020 (Rv. 657586 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362

Proposizione di plurime domande con nesso di subordinazione - Questione di giurisdizione - Valutazione prioritaria della domanda pregiudiziale - Pronuncia declinatoria di giurisdizione sulla domanda principale - Riassunzione della lite - Conflitto di giurisdizione - Ammissibilità - Limiti.
In caso di proposizione di plurime domande legate da nesso di subordinazione, il giudice adito deve valutare la giurisdizione con riferimento alla domanda proposta in via pregiudiziale, venendo in rilievo la questione di giurisdizione sulla domanda subordinata soltanto quando sia sciolto il nesso di subordinazione, il che accade se la domanda principale sia rigettata nel merito o per ragioni di rito ma senza chiusura del processo innanzi al giudice emittente; qualora sia pronunciata declinatoria di giurisdizione sulla domanda principale, senza scioglimento del nesso di subordinazione, e la causa venga riassunta dinanzi al giudice indicato, quest'ultimo può sollevare conflitto di giurisdizione unicamente sulla domanda principale.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 7822 del 14/04/2020 (Rv. 657531 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_362

Giurisdizione civile - principi costituzionali - ricorso per cassazione contro decisioni dei giudici amministrativi - decisioni del consiglio di stato - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 7012 del 11/03/2020 (Rv. 657216 - 01)
In tema di sindacato delle Sezioni Unite sulle decisioni del Consiglio di Stato, costituisce motivo di ricorso attinente alla giurisdizione quello con il quale si denunzia che il Consiglio di Stato, nell'ambito del giudizio proposto ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera z-sexies, del d.lgs. n. 104 del 2010, abbia esercitato i poteri inerenti alla giurisdizione esclusiva al di fuori dei casi in cui la legge lo consente, per avere invaso la sfera dei poteri riservati alla esclusiva competenza della Commissione europea, quale organo di merito gestorio dell'Unione. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto insussistente l'eccesso di potere giurisdizionale nella decisione del Consiglio di Stato che ha qualificato un finanziamento pubblico disposto dal Ministero dell'Istruzione come aiuto di Stato, in quanto tale assoggettato al procedimento ex art. 108 TFUE, senza tuttavia valutarne il presupposto della compatibilità con il mercato interno, apprezzamento riservato in via esclusiva alla Commissione europea, il cui potere è rimasto pertanto inalterato).
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 7012 del 11/03/2020 (Rv. 657216 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362

Aggiudicazione di lavori di costruzione e gestione di un'opera pubblica - Illegittimità per equiparazione al mancato utilizzo del contributo pubblico a fondo perduto della promessa di sua restituzione integrale non assistita da garanzie - Eccesso di potere giurisdizionale - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.
Poiché il controllo di legittimità del giudice amministrativo importa un sindacato pieno non solo sul fatto, ma pure sulle valutazioni, anche di ordine tecnico, operate dall'amministrazione, non sussiste eccesso di potere giurisdizionale per usurpazione della funzione amministrativa nella decisione del Consiglio di Stato che rilevi, quale vizio dell'aggiudicazione dell'affidamento in concessione dei lavori di costruzione e gestione di un'opera pubblica, l'illegittimità del criterio della equiparazione al mancato utilizzo del contributo pubblico a fondo perduto della promessa di sua restituzione integrale, non assistita da valide garanzie o previsioni gestionali o contabili.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 6691 del 09/03/2020 (Rv. 657220 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362

Violazione, da parte del Consiglio di Stato, di norme del diritto dell'unione europea o della CEDU integrante "error in iudicando" - Sindacabilità ad opera delle Sezioni Unite della Corte di cassazione in sede di controllo di giurisdizione - Esclusione - Fondamento.
La violazione, da parte del Consiglio di Stato, di norme del diritto dell'Unione europea o della CEDU che si risolva in un "error in iudicando" (sia pure "de iure procedendi") non è sindacabile ad opera delle Sezioni Unite della Corte di cassazione in sede di controllo di giurisdizione, in quanto il controllo in questione è circoscritto all'osservanza dei meri limiti esterni della giurisdizione, senza estendersi ad asserite violazioni di legge sostanziale o processuale - l'accertamento delle quali rientra nell'ambito dei limiti interni della giurisdizione - concernenti il modo d'esercizio della giurisdizione speciale.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 6460 del 06/03/2020 (Rv. 657215 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362

Mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia - Possibilità per le Sezioni Unite di disporlo autonomamente - Esclusione - Ambito di valutazione delle stesse limitato al controllo sui limiti esterni della giurisdizione - Inesistenza di norme dell'Unione Europea.
Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, omesso dal Consiglio di Stato, non può essere disposto, sulla medesima questione, dalle Sezioni Unite della Suprema Corte innanzi alle quali sia stata impugnata la corrispondente decisione, spettando ad esse solo di vagliare il rispetto, da parte del primo, dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, senza che, su tale attribuzione di controllo, siano evidenziabili norme dell'Unione Europea su cui possano ipotizzarsi quesiti interpretativi.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 6460 del 06/03/2020 (Rv. 657215 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362

Ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione - Procuratore regionale della Corte dei Conti - Natura di parte solo in senso formale - Conseguenze - Pronuncia sulle spese processuali - Esclusione - Condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
CORTE DEI CONTI
ATTRIBUZIONI GIURISDIZIONALI
PROCURATORE GENERALE
Nei giudizi dinanzi alle Sezioni Unite in sede di ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione, il procuratore generale presso la Corte dei conti ha natura di parte solo in senso formale, sicché è esclusa l'ammissibilità di una pronuncia sulle spese processuali, nonché la condanna della parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ex art. 96, comma 3, c.p.c., atteso che quest'ultima disposizione presuppone, per la sua applicazione, che vi sia stata una pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 dello stesso codice.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 5589 del 28/02/2020 (Rv. 657218 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_096
corte
cassazione
5589
2020

Pronuncia declinatoria di giurisdizione - Indicazione del giudice munito di giurisdizione - Vincolatività per le parti e per il giudice successivamente adito - Condizioni.
Nella pronuncia che afferma il difetto di giurisdizione del giudice adito, l'indicazione del plesso munito di giurisdizione è vincolante per le parti e consente a quello successivamente adito di sollevare di ufficio la questione di giurisdizione soltanto ove sia riproposta innanzi il giudice "ad quem" la medesima domanda originariamente formulata; per converso, il giudice adìto che, a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione, si trovi di fronte alla proposizione di una nuova ed autonoma domanda, di contenuto diverso da quella azionata nel precedente giudizio, difettando la medesimezza della causa, non può investire direttamente le Sezioni Unite della questione di giurisdizione ma è, se del caso, tenuto a statuire sulla stessa.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 4249 del 19/02/2020 (Rv. 656956 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_362
GIURISDIZIONE CIVILE
GIURISDIZIONE IN GENERALE
DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche delle commissioni di concorso pubblico - Ammissibilità - Eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera del merito - Esclusione - Fattispecie.
Le valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi sono assoggettabili al sindacato giurisdizionale di legittimità del giudice amministrativo, che può rilevarne l'irragionevolezza, l'arbitrio o la violazione del principio della "par condicio" tra i concorrenti, senza che ciò comporti un'invasione della sfera del merito amministrativo, denunciabile con il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione. (Principio enunciato con riferimento ad una fattispecie in cui la sentenza impugnata, pur dando atto che il punteggio numerico sintetizza adeguatamente il giudizio tecnico della Commissione, aveva correttamente rammentato che ciò in tanto è vero in quanto siano stati adeguatamente predeterminati i criteri di massima ed i parametri per la loro attribuzione, laddove, nella specie, i criteri fissati, a cagione della loro estrema genericità, non erano idonei ad assicurare l'imparzialità nella valutazione dei candidati).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 3562 del 13/02/2020 (Rv. 656953 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362
IMPUGNAZIONI CIVILI
RICORSO PER CASSAZIONE
GIURISDIZIONI SPECIALI

Decisione resa in sede di giudizio di ottemperanza conseguente ad annullamento di una delibera del C.S.M. - Ricorso per cassazione -Sopravvenienza medio tempore di nuova delibera e successiva sua impugnazione - Interesse alla decisione sul primo giudizio - Persistenza.
In caso di ricorso per cassazione avverso decisione del Consiglio di Stato resa in sede di giudizio di ottemperanza conseguente ad annullamento di una delibera del C.S.M. (nella specie, di conferimento di incarico semidirettivo), la sopravvenienza di una nuova delibera, sostitutiva della prima già annullata, non fa venir meno l'interesse del ricorrente alla pronuncia sull'impugnazione, ove il secondo provvedimento non sia divenuto definitivo poiché impugnato innanzi gli organi di giustizia amministrativa.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 413 del 14/01/2020 (Rv. 656659 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362
IMPUGNAZIONI CIVILI
RICORSO PER CASSAZIONE
GIURISDIZIONI SPECIALI

Art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2010 - Delimitazione dell'ambito di cognizione del giudice amministrativo - Inosservanza - Eccesso di potere giurisdizionale - Insussistenza - Ricorso per cassazione ex art 111 Cost. - Inammissibilità.
In tema di sindacato di legittimità avverso le decisioni dei giudici speciali, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto ex art. 111, comma 8, Cost. con cui si denunci l'inosservanza, ad opera del giudice amministrativo, dell'art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2010, nella parte in cui esclude che detto giudice possa conoscere della legittimità degli atti che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare, trattandosi di norma che disciplina l'ambito della cognizione del giudice amministrativo rispetto alle controversie rientranti nella sua giurisdizione la cui violazione non si traduce pertanto in un eccesso di potere giurisdizionale, configurandosi piuttosto come "error in procedendo".
Corte di Cassazione, Sez. U , Ordinanza n. 34470 del 27/12/2019 (Rv. 656489 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362

Decisione del giudice amministrativo su un atto non più esistente - Esorbitanza dai limiti del potere giurisdizionale - Insussistenza - Ricorso per cassazione ex art 111 Cost. - Inammissibilità.
In tema di sindacato di legittimità avverso le decisioni dei giudici speciali, qualora il giudice amministrativo pronunci su un atto non più esistente in quanto sostituito da altro provvedimento adottato dalla pubblica amministrazione, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto ex art. 111, comma 8, Cost. con cui si denunci l'omesso rilievo della cessazione della materia del contendere, in quanto l'accertamento dei fatti che possono provocare il venir meno dell'interesse alla decisione non può mai dar luogo ad esorbitanza dai limiti della giurisdizione, costituendo espressione del potere giurisdizionale attribuito al giudice in riferimento alla materia del contendere, in cui esercizio può dar luogo al più ad un "error in procedendo".
Corte di Cassazione, Sez. U , Ordinanza n. 34470 del 27/12/2019 (Rv. 656489 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_362

Ricorso per cassazione - Provvedimenti denunciati come confliggenti - Deposito in copia autentica - Necessità - Inosservanza - Improcedibilità del ricorso per conflitto.
Il ricorso per cassazione rivolto a denunciare, ai sensi dell'art. 362, comma 2, numero 1), c. p.c. un conflitto di giurisdizione richiede, a pena di improcedibilità, il deposito della copia autentica di entrambi i provvedimenti che hanno determinato il conflitto in quanto indispensabili a risolvere la questione di giurisdizione, con l'annullamento dell'una o dell'altra delle statuizioni in contrasto.
Corte di Cassazione, Sez. 3 , Ordinanza n. 32493 del 12/12/2019 (Rv. 656521 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362, Cod_Proc_Civ_art_369

Decorrenza - Sentenza del Consiglio di Stato - Notificazione di ricorso per revocazione - Equipollenza alla notificazione della sentenza stessa - Conseguenze - Termine breve per proporre ricorso per cassazione - Applicabilità.
La notificazione del ricorso per la revocazione di una sentenza del Consiglio di Stato equivale (sia per la parte notificante che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione, ai sensi degli artt. 360, primo comma, n. 1, e 362 c.p.c., va accertata non soltanto con riguardo al termine di sei mesi dalla pubblicazione della pronuncia impugnata ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso per revocazione.
Corte di Cassazione, Sez. U , Ordinanza n. 32114 del 09/12/2019 (Rv. 656172 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362, Cod_Proc_Civ_art_360_1

Disapplicazione da parte del Consiglio di Stato di norma di legge interna per contrasto con norma unionale non immediatamente esecutiva - Ricorso in cassazione per eccesso di potere giurisdizionale - Inammissibilità - Ragioni.
E' inammissibile il ricorso in cassazione per eccesso di potere giurisdizionale avverso la sentenza con cui il Consiglio di Stato abbia disapplicato una norma di legge interna (nella specie, di una legge regionale) per contrasto con norma unionale contenuta in una direttiva europea non immediatamente esecutiva, giacché con esso si deduce, in sostanza, un "error in iudicando", asseritamente consistente nell'erronea interpretazione della portata della direttiva europea nell'ordinamento nazionale, e dunque un errore nell'attività ermeneutica che costituisce il "proprium" della funzione giurisdizionale.
Corte di Cassazione, Sez. U , Ordinanza n. 31758 del 05/12/2019 (Rv. 656169 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362

Società mista con partecipazione maggioritaria pubblica - Responsabilità dell'amministratore delle società concessionaria di servizi pubblici - Giurisdizione della Corte dei conti - Configurabilità - Condizioni.
Societa' - di capitali - societa' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - amministratori - responsabilita' - azione del socio e del terzo danneggiato In genere.
Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti in ordine all'azione risarcitoria proposta nei confronti dell'amministratore di una società mista con partecipazione maggioritaria pubblica che sia concessionaria di servizi pubblici, allorquando la condotta del detto amministratore abbia cagionato un danno diretto ed immediato all'ente pubblico partecipante alla società correlato al mancato assolvimento degli obblighi nascenti dal contratto di concessione, potendosi configurare il concorso tra l'illecito contrattuale della società e quello extracontrattuale dell'amministratore, purché tra l'inadempienza della società ed il comportamento di chi abbia esercitato le funzioni di organo gestorio esista un nesso di causalità necessaria.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 31755 del 05/12/2019 (Rv. 656080 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2395, Cod_Civ_art_2449, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_362
corte
cassazione
31755
2019

Giudizio di responsabilità erariale - Asserita erronea determinazione del danno - Violazione dei limiti esterni della giurisdizione - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - corte dei conti In genere.
In tema di responsabilità erariale, l'asserita erronea determinazione del danno attiene al concreto esercizio della "potestas iudicandi" della Corte dei conti, per cui ogni contestazione al riguardo, inerendo alla corretta applicazione delle norme riguardanti la fondatezza della pretesa risarcitoria, non travalica i limiti interni della giurisdizione contabile, e non può, pertanto, essere sindacata dinanzi alla Corte di cassazione. (Nella specie, le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso di un medico teso a lamentare la mancata allegazione e dimostrazione nella sentenza d'appello delle voci di danno subite dall'ente ospedaliero universitario in conseguenza della condotta di detto professionista che, pur optando per il regime del tempo pieno e "intra moenia", aveva svolto libera attività professionale presso una società privata).
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 29084 del 11/11/2019 (Rv. 656060 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362
corte
cassazione
29084
2019

Eccesso di potere giurisdizionale - "Errar in iudicando" ed "error in procedendo" - Violazione dei limiti esterni della giurisdizione - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Non è configurabile l'eccesso di potere giurisdizionale da parte del giudice speciale, censurabile in Cassazione, quando sia contestato un "error in procedendo", per avere il Consiglio di Stato revocato una sentenza in totale assenza dei presupposti, ed un "error in iudicando", per avere il giudice speciale violato il principio del "ne bis in idem", atteso che, come chiarito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 6 del 2018, l'eccesso di potere giudiziario, denunziabile con il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, deve essere riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, quando il giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all'amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento) ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento); nonché a quelle di difetto relativo di giurisdizione, quando il giudice amministrativo o contabile affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici; ne consegue che il controllo di giurisdizione non può estendersi al sindacato di sentenze cui pur si contesti di essere abnormi o anomale ovvero di essere incorse in uno stravolgimento delle norme di riferimento.
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 29082 del 11/11/2019 (Rv. 656058 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362

Processo amministrativo - Impugnazione per revocazione - Ricorso per cassazione per difetto di giurisdizione - Contestazione delle modalità di esercizio del potere giurisdizionale - Inammissibilità.
E' inammissibile il ricorso per cassazione volto a denunciare l'eccesso di potere giurisdizionale in relazione ad una sentenza pronunciata dal giudice amministrativo in materia di revocazione - prevista nella giustizia amministrativa dall'art.106 c.p.a. con il richiamo ai casi ed ai modi di cui agli artt. 395 e 396 c.p.c. - qualora la contestazione investa modalità di esercizio del potere giurisdizionale, atteso che la revocazione è un mezzo di impugnazione straordinario che consente di superare il giudicato attribuendo al giudice, nella ricorrenza dei presupposti di legge, il potere giurisdizionale in concreto; pertanto, prospettarne l'esercizio al di fuori dei casi consentiti dall'ordinamento, altro non è che dolersi dell'esercizio in tesi errato di detto potere, come tale rientrante nei limiti propri della giurisdizione del giudice amministrativo.
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 29082 del 11/11/2019 (Rv. 656058 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362, Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Proc_Civ_art_396

Eccesso di potere per contrasto con il diritto europeo - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Il contrasto delle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato con il diritto europeo non integra, di per sé, l'eccesso di potere giurisdizionale denunziabile ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., atteso che anche la violazione delle norme dell’Unione europea o della CEDU dà luogo ad un motivo di illegittimità, sia pure particolarmente qualificata, che si sottrae al controllo di giurisdizione della Corte di cassazione, né può essere attribuita rilevanza al dato qualitativo della gravità del vizio, essendo tale valutazione, sul piano teorico, incompatibile con la definizione degli ambiti di competenza e, sul piano fattuale, foriera di incertezze, in quanto affidata a valutazioni contingenti e soggettive.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 29085 del 11/11/2019 (Rv. 656061 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362

Mancata contestazione della controparte in punto di giurisdizione - Decisione presidenziale conforme al parere del Consiglio di Stato - Proponibilità ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. e 362 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
In tema di ricorso straordinario al Capo dello Stato, la parte ricorrente che abbia allegato, come indefettibile presupposto della sua domanda, la giurisdizione del giudice amministrativo, senza che l'intimato abbia esercitato l'opposizione ex art. 48 c.p. amm., né abbia contestato la sussistenza di tale presupposto, eventualmente proponendo regolamento preventivo di giurisdizione, non può proporre ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. e art. 362 c.p.c. avverso il decreto del Presidente della Repubblica che abbia deciso il ricorso su conforme parere del Consiglio di Stato reso sull'implicito - o esplicito - presupposto della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo allegato dalla parte stessa, sul punto non soccombente.
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 29081 del 11/11/2019 (Rv. 656057 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362
corte
cassazione
29081
2019

Ricorso per cassazione avverso sentenza della Corte dei Conti su impugnazione per revocazione - Questione di giurisdizione - Configurabilità - Limiti.
Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza del Consiglio di Stato pronunciata su impugnazione per revocazione può sorgere questione di giurisdizione solo con riferimento al potere giurisdizionale in ordine alla statuizione sulla revocazione medesima, restando esclusa la possibilità di rimettere in discussione detto potere sulla precedente decisione di merito.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 28214 del 31/10/2019 (Rv. 655593 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362, Cod_Proc_Civ_art_395

Adunanza plenaria - Principio di diritto enunciato ex art. 99, comma 4, c.p.a. - Eccesso di potere giurisdizionale - Ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, sotto il profilo dell'eccesso di potere giurisdizionale, non è ammissibile avverso la sentenza resa, nell'esercizio della propria funzione nomofilattica, dall'Adunanza plenaria che, a norma dell'art. 99, comma 4, del d.lgs. n. 104 del 2010, abbia enunciato uno o più principi di diritto e restituito per il resto il giudizio alla sezione remittente, non avendo detta statuizione carattere decisorio e definitorio, neppure parzialmente, del giudizio di appello, il quale implica una operazione di riconduzione della "regula iuris" al caso concreto, che è rimessa alla sezione remittente.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 27842 del 30/10/2019 (Rv. 655588 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362, Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_279

Giudizio presupposto innanzi al Consiglio di Stato - Definitività della sentenza- Individuazione.
In tema di irragionevole durata del processo amministrativo, la sentenza adottata dal Consiglio di Stato diviene definitiva, agli effetti dell'art. 4 della l. n. 89 del 2001 (nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito in l. n. 134 del 2102), dal momento in cui scadono i termini per la sua impugnazione per motivi attinenti alla giurisdizione, giacché tra questi rientra anche il cd. eccesso di potere giurisdizionale, vizio che può emergere solo con la pubblicazione della decisione medesima.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27783 del 30/10/2019 (Rv. 655671 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362

Giudizio presupposto innanzi al Consiglio di Stato - Definitività della sentenza - Individuazione. Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole
In tema di irragionevole durata del processo amministrativo, la sentenza adottata dal Consiglio di Stato diviene definitiva, agli effetti dell'art. 4 della l. n. 89 del 2001 (nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito in l. n. 134 del 2102), dal momento in cui scadono i termini per la sua impugnazione per motivi attinenti alla giurisdizione, giacché tra questi rientra anche il cd. eccesso di potere giurisdizionale, vizio che può emergere solo con la pubblicazione della decisione
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27783 del 30/10/2019 (Rv. 655671 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362

Processo tributario - Implicita affermazione della giurisdizione nella decisione di primo grado - Rilievo officioso del difetto di giurisdizione in appello - Ricorso per cassazione - Giudice tributario munito di "potestas iudicandi" - Determinabilità da parte della Cassazione - Fondamento - Giudicato implicito sulla giurisdizione - Giudicato interno - Ostatività.
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilita') - commissioni tributarie.
Nel processo tributario, la mera prospettazione della questione di giurisdizione - contenuta nel ricorso per cassazione avverso la sentenza della C.T.R. che abbia inammissibilmente rilevato d'ufficio il difetto della giurisdizione implicitamente affermata dalla decisione di primo grado - consente alla Corte di cassazione di accertare il consolidamento in capo al giudice tributario della "potestas iudicandi" per effetto della formazione, a suo beneficio, di un giudicato implicito sulla relativa attribuzione e, quindi, senza che venga statuita la cogenza di quest'ultima alla stregua del quadro normativo, ponendosi d'ostacolo, in sede di legittimità, soltanto la pronuncia di secondo grado che decida, ancorché implicitamente, sull'esistenza o meno del giudicato interno, rimovibile solo per effetto di espressa impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 25493 del 10/10/2019 (Rv. 655411 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362_1, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Civ_art_2909

Prospettazione dell'assenza di interesse ad agire del P.M. contabile per mancanza di lesione - Ricorso per cassazione per difetto di giurisdizione - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Il difetto di interesse ad agire per mancanza di lesione costituisce una questione relativa ai presupposti dell'azione, la cui decisione rientra nei limiti interni della giurisdizione contabile, con la conseguenza che il ricorso per cassazione che prospetti tale vizio sotto il profilo del difetto di giurisdizione è inammissibile, non riguardando il superamento dei limiti esterni della giurisdizione della Corte dei conti. (Nella specie, era stato prospettato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti con riferimento ad un'azione per responsabilità erariale esercitata dal P.M. contabile in seguito all'indebita percezione di un finanziamento pubblico concesso dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, poiché quest'ultima aveva intrapreso il recupero in via amministrativa della somma attraverso l'emissione di un'ingiunzione di pagamento, contro la quale il percettore del contributo aveva proposto opposizione davanti al giudice ordinario).
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 24858 del 04/10/2019 (Rv. 655180 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362

Ricorso per cassazione che censura la valutazione delle condizioni di ammissibilità dell'istanza di revocazione da parte del Consiglio di Stato - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
È inammissibile il ricorso per cassazione, proposto ai sensi degli artt. 362 c.p.c. e 111 Cost., con il quale si censura la valutazione delle condizioni di ammissibilità dell'istanza di revocazione da parte del Consiglio di Stato, giacché con esso non viene posta una questione di sussistenza o meno del potere giurisdizionale di operare detta valutazione e, dunque, dedotta una violazione dei limiti esterni alla giurisdizione del giudice amministrativo, rispetto alla quale soltanto è consentito ricorrere in sede di legittimità in base alle anzidette norme.
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 23101 del 17/09/2019 (Rv. 655116 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362, Cod_Proc_Civ_art_395

Eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa - Nozione - Ambito - Interpretazione normativa per via sistematica - Esclusione - Fondamento.
In tema di sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni giurisdizionali del giudice contabile (o amministrativo)), l'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore è configurabile solo qualora il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete. L'ipotesi non ricorre quando il giudice speciale si sia attenuto al compito interpretativo che gli è proprio, ricercando la "voluntas legis" applicabile nel caso concreto, anche se questa abbia desunto non dal tenore letterale delle singole disposizioni, ma dalla "ratio" che il loro coordinamento sistematico disvela, tale operazione ermeneutica potendo dare luogo, tutt'al più, ad un "error in iudicando", non alla violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale.
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 22711 del 11/09/2019 (Rv. 655320 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362

Impugnazione di un provvedimento che ordina la cessazione dell'occupazione di un'area da parte di un privato - Contestazione della natura demaniale dell'area - Oggetto della controversia - Accertamento della proprietà - Giurisdizione dell'A.G.O. - Sussistenza - Fondamento.
È devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario - siccome avente ad oggetto diritti soggettivi - la controversia instaurata da un privato che, contestando la natura demaniale di un'area da lui occupata, impugni l'ordinanza con la quale gli sia stato ingiunto di porre termine all'occupazione stessa, in quanto in tale ipotesi la parte chiede una pronuncia sulla proprietà, pubblica o privata, di quel suolo, e la domanda proposta ha ad oggetto non già l'annullamento del provvedimento amministrativo, bensì la contestazione dell'esistenza del potere amministrativo esercitato.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 22575 del 10/09/2019 (Rv. 655112 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_362

Ente privato esterno all'Amministrazione - Responsabilità erariale - Presupposto - Rapporto di servizio - Caratteristiche - Titolo attributivo - Rilevanza - Esclusione.
In tema di azione di responsabilità per danno erariale, sussiste il rapporto di servizio, costituente il presupposto per l'attribuzione della controversia alla giurisdizione alla Corte dei conti, allorché un ente privato esterno all'Amministrazione venga incaricato di svolgere, nell'interesse e con le risorse di quest'ultima, un'attività o un servizio pubblico in sua vece, inserendosi in tal modo nell'apparato organizzativo della P.A, mentre è irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi secondo gli schemi generali previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto o in parte.
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 21871 del 30/08/2019 (Rv. 655274 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362
corte
cassazione
21871
2019

Pronunce della Corte dei conti in sede giurisdizionale - Domanda di accertamento negativo della responsabilità contabile di un pubblico dipendente - Declaratoria di inammissibilità - Superamento dei limiti interni della giurisdizione - Esclusione.
La declaratoria di inammissibilità della domanda di accertamento negativo della responsabilità amministrativo-contabile di un pubblico dipendente concerne una statuizione riguardante una violazione endoprocessuale, rientrante nell'ambito del sindacato interno della giurisdizione stessa.
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 21692 del 26/08/2019 (Rv. 655292 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - consiglio di stato - Deliberazione del Consiglio dei Ministri emessa in esito al procedimento ex art. 14 quater della l. n. 241 del 1990 - Natura di atto politico - Esclusione - Natura di atto di alta amministrazione - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Sindacabilità giurisdizionale del Consiglio di Stato - Sussistenza - Limiti.
La deliberazione del Consiglio dei Ministri emessa all'esito del procedimento indicato dall'art. 14 quater della legge n. 241 del 1990 non costituendo un atto politico ma un atto di alta amministrazione, come espressamente confermato dal comma 3 di tale norma (modificato dall'art. 25 del d.l. n. 133 del 2014, conv. con modif. dalla legge n. 164 del 2014), è assoggettata al sindacato di legittimità del Consiglio di Stato nei limiti del controllo del vizio dell'eccesso di potere. Ne consegue che ove la verifica da parte del giudice amministrativo sconfini nella sfera del merito, estendendosi all'opportunità e convenienza dell'atto riservato alla discrezionalità dell'amministrazione, la decisione, quand'anche si esprima attraverso l'annullamento dell'atto, sarà viziata da eccesso di potere giurisdizionale e quindi sindacabile per motivi inerenti alla giurisdizione.
Corte Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 18829 del 12/07/2019 (Rv. 654589 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362

Giurisdizione - Giudicato implicito - Portata - Fattispecie.
Il giudicato interno sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, e le parti abbiano prestato acquiescenza a tale statuizione, non impugnando la sentenza sotto questo profilo, sicché non può validamente prospettarsi l'insorgenza sopravvenuta di una questione di giurisdizione all'esito del giudizio di secondo grado, perché tale questione non dipende dall'esito della lite, ma da due invarianti primigenie, costituite dal "petitum" sostanziale della domanda e dal tipo di esercizio di potere giurisdizionale richiesto al giudice.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso, in quanto non erano stati trascritti i motivi di appello con i quali era stata contestata la decisione di primo grado sotto il profilo della giurisdizione e non risultando, peraltro, dalla pronuncia impugnata le doglianze sollevate con il gravame).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 13750 del 22/05/2019 (Rv. 654069 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 037 – Difetto di giurisdizione

Giudicato sulla giurisdizione
Nel caso di questione di giurisdizione prospettata sotto il profilo del c.d. eccesso di potere giurisdizionale, la possibile formazione, e la conseguente rilevazione da parte della Corte di cassazione, di un giudicato interno sulla giurisdizione per effetto della sentenza di primo grado, è configurabile solo quando l'eccesso sia stato commesso dal giudice speciale di primo grado, la sentenza non sia stata impugnata in appello sul punto ed il giudice speciale di secondo grado abbia a sua volta giudicato, confermando la decisione; qualora, invece, l'eccesso di potere giurisdizionale sia contestato in riferimento alla sentenza di secondo grado, assumendosi che vi sia incorso direttamente il giudice d'appello oppure, qualora l'eccesso sia stato commesso dal primo giudice, il vizio sia stato fatto valere mediante l'appello ma il giudice di secondo grado abbia disatteso il relativo motivo di impugnazione, così avallando a sua volta l'eccesso, la formazione di un giudicato interno si verifica se la sentenza di appello non venga impugnata sul punto in Cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 9680 del 05/04/2019 (Rv. 653785 - 03)
Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_362

Ricorso per cassazione avverso decreto del Presidente della Repubblica pronunciato su ricorso per revocazione di precedente decreto - Questione di giurisdizione - Configurabilità – Limiti
In sede di ricorso per cassazione avverso il decreto del Presidente della Repubblica pronunciato, su conforme parere del Consiglio di Stato, in relazione ad impugnazione per revocazione, può sorgere questione di giurisdizione solo con riferimento al potere giurisdizionale in ordine alla statuizione sulla revocazione medesima, restando esclusa la possibilità di mettere in discussione detto potere sulla precedente decisione di merito.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 9487 del 04/04/2019 (Rv. 653554 - 01)

Componente del Consiglio di giustizia amministrativa - Contestuale incarico presso la Commissione paritetica Ex art. 43 dello statuto della Regione Siciliana - Totale carenza di legittimazione dell'organo giudicante per assoluta inidoneità di uno dei suoi componenti - Insussistenza - Rilevanza ai fini della giurisdizione - Esclusione.
Il contestuale svolgimento da parte di un giudice del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana dell'incarico di componente della Commissione paritetica di cui all'art. 43 dello statuto regionale non integra una ipotesi di difetto di giurisdizione per illegittima costituzione del giudice speciale - e non è pertanto denunciabile con ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. - non essendo ravvisabile in tale ipotesi una totale carenza di legittimazione dell'organo giudicante per assoluta inidoneità di uno dei componenti, né un vizio di costituzione del collegio giudicante di particolare gravità, atteso che tale incarico non determina un incardinamelo nei ruoli dell'amministrazione regionale e, pertanto, non dà luogo ad un collegamento organico o ad un rapporto di dipendenza con l'amministrazione stessa tali da implicare stati di soggezione o possibili forme di condizionamento suscettibili di menomare l'indipendenza e l'imparzialità di giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 9042 del 01/04/2019 (Rv. 653553 - 01)
Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_362

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - contratti della p.a. - Organismo di diritto pubblico - Definizione - Requisito teleologico - Accertamento - Conseguenze in punto di giurisdizione.
La categoria dell'organismo di diritto pubblico - elaborata nel diritto eurounitario per individuare le cd. "amministrazioni aggiudicatici", ossia i soggetti tenuti al rispetto delle regole dell'evidenza pubblica, cui consegue la giurisdizione del giudice amministrativo sulle relative controversie - è ravvisabile quando ricorrano cumulativamente i tre requisiti previsti dall'art. 3, lett. d), del d.lgs. n. 50 del 2016, la cui interpretazione va condotta privilegiando un approccio non formalistico ma funzionale, che tenga conto delle concrete modalità di azione della società, ed in particolare: 1) la "personalità giuridica" intesa in senso ampio, comprensiva degli enti di fatto; 2) l'"influenza pubblica dominante", integrata da almeno uno dei fattori (partecipazione, finanziamento o controllo pubblico) previsti dalla citata norma; 3) il requisito "teleologico", da valutarsi avendo riguardo, in primo luogo, all'accertamento che l'attività sia rivolta, anche non esclusivamente o prevalentemente, alla realizzazione di un interesse generale, ovvero che sia necessaria a soddisfare tale interesse, e che il soggetto, pur eventualmente operando in un mercato concorrenziale, non fondi la propria attività principale esclusivamente su criteri di rendimento, efficacia e redditività e non assuma su di sé i rischi collegati allo svolgimento di tale attività, i quali devono ricadere sulla P.A. controllante, nonché, in secondo luogo, alla circostanza che il servizio d'interesse generale, oggetto di detta attività, non possa essere rifiutato per ragioni di convenienza economica.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 8673 del 28/03/2019

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilita') - consiglio di stato - Sindacato della Corte di cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione - Portata alla luce della sentenza della n. 6 del 2018 - Eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore - Nozione - Estensione ai casi di pronunce abnormi, anomale o di stravolgimento delle norme di riferimento - Esclusione.
Alla luce della sentenza n. 6 del 2018 della Corte costituzionale - la quale ha carattere vincolante perché volta ad identificare gli ambiti dei poteri attribuiti alle diverse giurisdizioni dalla Costituzione, nonchè i presupposti e i limiti del ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. - il sindacato della Corte di cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione concerne le ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione per "invasione" o "sconfinamento" nella sfera riservata ad altro potere dello Stato ovvero per "arretramento" rispetto ad una materia che può formare oggetto di cognizione giurisdizionale, nonché le ipotesi di difetto relativo di giurisdizione, le quali ricorrono quando la Corte dei Conti o il Consiglio di Stato affermino la propria giurisdizione su materia attribuita ad altro giudice o la neghino sull'erroneo presupposto di quell'attribuzione. L'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore è configurabile solo allorché il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete, e non invece quando si sia limitato al compito interpretativo che gli è proprio, anche se tale attività ermeneutica abbia dato luogo ad un provvedimento "abnorme o anomalo" ovvero abbia comportato uno "stravolgimento" delle "norme di riferimento", atteso che in questi casi può profilarsi, eventualmente, un "error in iudicando", ma non una violazione dei limiti esterni della giurisdizione.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 8311 del 25/03/2019

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilita') - consiglio di stato - Eccesso di potere giurisdizionale - Nozione - Error in procedendo - Configurabilità - Esclusione.
L'eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione - che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale -, nonché di difetto relativo di giurisdizione, riscontrabile quando detto giudice abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici; conseguentemente, in coerenza con la nozione di eccesso di potere giurisdizionale esplicitata dalla Corte costituzionale (sent. n. 6 del 2018),che non ammette letture estensive neanche se limitate ai casi di sentenze "abnormi", "anomale" ovvero di uno "stravolgimento" radicale delle norme di riferimento,tale vizio non è configurabile per "errores in procedendo", i quali non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell'esercizio del potere medesimo.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 7926 del 20/03/2019

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilita') - consiglio di stato - Pronuncia di rigetto del giudice amministrativo - Difetto di giurisdizione per invasione della sfera del merito - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Poiché la pronuncia di rigetto del giudice amministrativo si esaurisce nella conferma del provvedimento impugnato e non si sostituisce all'atto amministrativo - conservando l'autorità che lo ha emesso tutti i poteri che avrebbe avuto se l'atto non fosse stato impugnato, eccetto la possibilità di ravvisarvi i vizi di legittimità ritenuti insussistenti dal giudice -, non è ipotizzabile in tale tipo di pronuncia uno sconfinamento nella sfera del merito e quindi della discrezionalità e opportunità dell'azione amministrativa.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 7207 del 13/03/2019

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Provvedimento cd. ampliativo della P.A. - Annullamento in via di autotutela - Danno - Risarcibilità - Condizioni - Affidamento del privato - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Qualora il privato abbia fatto incolpevole affidamento su un provvedimento amministrativo ampliativo della propria sfera giuridica, successivamente annullato, in via di autotutela od ”ope iudicis", senza che si discuta della legittimità dell'annullamento, la controversia relativa ai danni subiti dal privato rientra nella giurisdizione del giudice ordinario perché ha ad oggetto non già la lesione di un interesse legittimo pretensivo, bensì una situazione di diritto soggettivo rappresentata dalla conservazione dell'integrità del patrimonio, pregiudicato dalle scelte compiute confidando sulla legittimità del provvedimento amministrativo poi caducato. (Principio affermato in fattispecie di intervento edilizio privato per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica da destinare a particolari categorie di conduttori, regolato, quanto alla misura dei canoni di locazione esigibili, da convenzione poi revocata in autotutela, con conseguente riduzione del canone massimo).
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 6885 del 08/03/2019)
Cod_Civ_art_2043, Cod_Proc_Civ_art_001, Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_362, Cod_Proc_Civ_art_374, Cod_Proc_Civ_art_375

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Pronuncia di rigetto della domanda principale con assorbimento della domanda riconvenzionale - Impugnazione del convenuto, in via incidentale eventualmente condizionata, della statuizione implicita sulla giurisdizione - Inammissibilità - Fondamento.
In tema di giurisdizione, la parte convenuta che abbia proposto domanda riconvenzionale (o, nel processo amministrativo, ricorso incidentale), rimasta non esaminata in quanto assorbita dal pieno rigetto nel merito della domanda principale, non è legittimata a proporre appello incidentale, eventualmente in via condizionata, contro il capo implicito della sentenza con cui il giudice adito ha affermato la propria giurisdizione, in quanto tale parte, avendo a sua volta implicitamente invocato la giurisdizione del medesimo giudice spiegando domanda riconvenzionale, sul punto è risultata pienamente vittoriosa.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 6281 del 04/03/2019

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - corte dei conti - Azione di responsabilità svolta dalla P.A. in sede civile - Azione di responsabilità promossa dinanzi alla Corte dei conti per gli stessi fatti materiali - Reciproca indipendenza - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze in tema di giurisdizione.
Responsabilità civile - amministrazione pubblica - danno causato dai dipendenti della p.a. nell'esercizio delle funzioni
L'azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, essendo la prima volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della amministrazione attrice; ne deriva che le eventuali interferenze tra i due giudizi integrano una questione non di giurisdizione ma di proponibilità dell'azione di responsabilità innanzi al giudice contabile, sempre che non sia contestata dinanzi a quest'ultimo la configurabilità stessa, in astratto, di un danno erariale, in relazione ai presupposti normativamente previsti per il sorgere della responsabilità amministrativa contestata dal P.G. contabile, nel qual caso si configura una questione di giurisdizione risolvibile dalle Sezioni Unite, essendo posta in discussione la "potestas iudicandi" del giudice contabile, la cui definizione è rimessa alla discrezionalità del legislatore ordinario, non essendo la Corte dei conti "il giudice naturale della tutela degli interessi pubblici e della tutela da danni pubblici" (Corte cost., nn. 355/2010, 46/2008, 641/1987).
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 4883 del 19/02/2019
Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_001, Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_362, Cod_Proc_Civ_art_374, Cod_Proc_Civ_art_382

giurisdizione civile - conflitti - di giurisdizione decisione declinatoria di giurisdizione - impugnazione immediata ex art. 111, comma 8, cost. - successiva riassunzione del giudizio innanzi al giudice indicato come munito di giurisdizione - rinuncia implicita all'impugnazione - esclusione – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 3331 del 05/02/2019
E' ammissibile il ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. proposto immediatamente alle Sezioni Unite avverso la decisione declinatoria della giurisdizione, ancorché successivamente il medesimo ricorrente provveda anche alla riassunzione del giudizio innanzi al giudice dichiarato munito di giurisdizione dalla decisione impugnata, atteso che tale contegno processuale, valutato alla luce delle scansioni temporali che l'hanno caratterizzato, non risulta compatibile con una volontà tesa ad abbandonare il ricorso – prioritariamente proposto – con il quale è stato chiesto alle Sezioni Unite di esaminare la questione di giurisdizione, dovendo l'atto successivo intendersi come rivolto non già a prestare acquiescenza alla statuizione in punto di giurisdizione, precedentemente impugnata innanzi all'organo istituzionalmente deputato a risolvere tale questione, ma unicamente a dare esecuzione alla stessa.
(Principio affermato con riferimento ad un d.P.R. che, decidendo un ricorso straordinario al Capo dello Stato, aveva ritenuto la cognizione esclusiva e funzionale del Tribunale superiore delle acque pubbliche, in conformità al parere reso dal Consiglio di Stato, cui era seguita l'immediata impugnazione innanzi alle S.U sulla statuizione relativa alla giurisdizione e la successiva riassunzione del giudizio innanzi al TSAP, con contestuale richiesta di sospensione del giudizio ovvero di sollevare conflitto negativo di giurisdizione).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 3331 del 05/02/2019
declinatoria di giurisdizione

Corte dei conti - attribuzioni - giurisdizionali - contenzioso contabile - giudizi di responsabilità - in genere - conferimento d'incarichi a soggetti esterni all'amministrazione - proroghe reiterate e genericamente motivate – esame dell’operato della p.a. - giurisdizione contabile - sussistenza - violazione dei limiti esterni alla giurisdizione contabile - esclusione – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 33366 del 24/12/2018
In tema di responsabilità amministrativa, rientra nella giurisdizione della Corte dei conti, e non integra il divieto relativo al sindacato di merito delle scelte amministrative, l'accertamento dell'operato della PA in caso di conferimento d'incarichi a soggetti esterni al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001, in particolare a fronte di proroghe reiterate e genericamente motivate (come nella specie), trattandosi di controllo giurisdizionale fondato sui canoni della razionaità, efficienza ed efficacia rilevanti sul piano della legittimità e non della mera opportunità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.).
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 33366 del 24/12/2018

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - consiglio di stato - sentenza del consiglio di stato - oggetto - negazione in concreto di tutela giurisdizionale determinata da erronea interpretazione di norme sostanziali nazionali o di principi del diritto europeo - eccesso di potere giurisdizionale - insussistenza – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 32773 del 19/12/2018
La negazione in concreto di tutela alla situazione soggettiva azionata, determinata dall'erronea interpretazione delle norme sostanziali nazionali o dei principi del diritto europeo da parte del giudice amministrativo, non concreta eccesso di potere giurisdizionale per omissione o rifiuto di giurisdizione così da giustificare il ricorso previsto dall'art. 111, comma 8, Cost., atteso che l'interpretazione delle norme di diritto costituisce il "proprium" della funzione giurisdizionale e non può integrare di per sé sola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, che invece si verifica nella diversa ipotesi di affermazione, da parte del giudice speciale, che quella situazione soggettiva è, in astratto, priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 32773 del 19/12/2018

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - consiglio di stato - eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa - nozione - applicazione di una norma creata dal giudice – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 32175 del 12/12/2018
In tema di sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, l'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore è configurabile solo qualora il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso una sentenza del Consiglio di Stato - che aveva respinto una domanda di revocazione di una propria pronuncia fondata sulla prospettazione di un errore di fatto per il mancato apprezzamento di un giudicato interno, ritenuto invece insussistente - atteso che la decisione impugnata aveva interpretato la norma sugli effetti del giudicato e non già creato una nuova norma).
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 32175 del 12/12/2018

Comunità europea - giudice nazionale - rimessione degli atti - in genere - questione di giurisdizione - obbligo di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE - violazione - diniego di giurisdizione - esclusione – ragioni - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - Consiglio di Stato - in genere - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 29391 del 15/11/2018
In tema di sindacato consentito alle Sezioni Unite sulle decisioni del Consiglio di Stato, la violazione dell'obbligo di rimessione alla Corte di giustizia U.E. delle questioni relative all'interpretazione delle norme dell'Unione europea non integra una questione inerente alla giurisdizione, né secondo l'accezione tradizionale, come riparto tra ordini giudiziari - non contemplando le norme sul detto riparto, tipiche ed esclusive dell'ordinamento nazionale italiano, la Corte di giustizia tra i destinatari del riparto medesimo -, né secondo l'accezione funzionale della giurisdizione, nel senso di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi, dato che non è la Corte di giustizia ad erogare la tutela del caso concreto, bensì il giudice di rinvio, ossia il giudice nazionale.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 29391 del 15/11/2018

Eccesso di potere giurisdizionale in danno del legislatore - Configurabilità in ipotesi di attività interpretativa della legge riservata del giudice - Esclusione.
La mancata o inesatta applicazione di una norma di legge da parte del giudice amministrativo integra, al più, un "error in iudicando", ma non dà luogo alla creazione di una norma inesistente, comportante un'invasione della sfera di attribuzione del potere legislativo sindacabile dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 362, comma 1, c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 16974 del 27/06/2018

Ottemperanza – Giurisdizione attribuita al g.a. – Sindacato sui limiti di tale giurisdizione – Estensione – Motivo afferente comportamenti elusivi del giudicato – Ammissibilità – Esclusione.
Poiché nel giudizio di ottemperanza è attribuito al g.a. un sindacato anche di merito, per distinguere le fattispecie in cui il controllo sui limiti della giurisdizione è consentito da quello in cui risulta invece inammissibile, è decisivo stabilire se quel che è censurato con il ricorso sia il "modo" in cui il potere giurisdizionale di ottemperanza è stato esercitato dal g.a., attenendo ciò ai limiti interni della giurisdizione, oppure la "possibilità" stessa - in una determinata situazione - di fare ricorso al giudizio di ottemperanza, ciò attenendo invece ai limiti esterni. In particolare, quando l'ottemperanza sia stata esperita a fronte di comportamenti elusivi del giudicato o manifestamente in contrasto con esso, afferiscono ai "limiti interni" della giurisdizione - la cui violazione è sottratta al sindacato della S.C. - gli eventuali errori imputati al g.a. nell'individuazione degli effetti conformativi del giudicato, nella ricostruzione della successiva attività della P.A. e nella valutazione di non conformità di questa agli obblighi derivanti dal giudicato; afferiscono, invece, ai "limiti esterni" - il cui superamento è soggetto al controllo della S.C. - le doglianze che pongano in discussione il fatto che nel caso concreto un tal potere, con la peculiare estensione che lo caratterizza, spettasse o meno a detto giudice.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 16016 del 18/06/2018

Giudicato civile - Poteri del giudice di ottemperanza - Adozione di provvedimenti sostitutivi della P.A. - Invasione della sfera di discrezionalità amministrativa - Eccesso di potere giurisdizionale - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
Non è configurabile un eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo, per invasione della sfera riservata al potere discrezionale della P.A., nel caso in cui il giudice dell'ottemperanza, rilevata la violazione od elusione del giudicato civile, adotti provvedimenti in luogo della P.A. inadempiente, sostituendosi al soggetto obbligato ad adempiere, in quanto, in ossequio al principio dell'effettività della tutela giurisdizionale, il giudizio di ottemperanza, al fine di soddisfare pienamente l'interesse sostanziale del ricorrente, non può arrestarsi di fronte ad adempimenti parziali, incompleti od addirittura elusivi del contenuto della decisione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del Consiglio di Stato che, in sede di giudizio di ottemperanza, aveva dichiarato illegittimo l'indennizzo attribuito ad un privato a seguito di acquisizione in sanatoria di un fondo, ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, perché di importo inferiore a quanto riconosciuto allo stesso, a titolo risarcitorio per l'illegittima espropriazione del medesimo cespite, da una precedente sentenza civile passata in giudicato).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 13702 del 30/05/2018

Sentenza Consiglio di Stato - Termine lungo per impugnare in Cassazione – Ultrattività della disciplina previgente – Condizioni – Applicabilità dell’art. 327 c.p.c. – Esclusione – Fondamento - Fattispecie.
In tema di impugnazioni delle sentenze del Consiglio di Stato, l'art. 2 dell'allegato 3 del codice del processo amministrativo, recante le disposizioni transitorie, prevede l'ultrattività della disciplina previgente – ivi compreso il termine lungo di un anno per proporre ricorso per cassazione – esclusivamente per i termini che sono in corso alla data della sua entrata in vigore; né può invocarsi l'art. 327 c.p.c., come modificato dall'art. 46, comma 17, della l. n. 69 del 2009, essendo esclusivamente applicabili le norme di settore che regolano le impugnazioni delle sentenze del giudice amministrativo. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile, per tardività, il ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza del Consiglio di Stato, essendo al momento del deposito del provvedimento già entrato in vigore l'art. 92, comma 3, del codice del processo amministrativo, ed il conseguente termine lungo di sei mesi).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 11575 del 11/05/2018

Regolamento di giurisdizione – Giudicato esterno – Rilevanza – Limiti – Fattispecie.
Le sentenze di merito che statuiscono sulla giurisdizione sono suscettibili di acquistare autorità di giudicato esterno, sì da spiegare i propri effetti anche al di fuori del processo nel quale siano state rese, solo in quanto in esse la pronuncia sulla giurisdizione, sia pure implicita, si coniughi con una di merito, fermo restando che tale efficacia presuppone il passaggio in giudicato formale delle sentenze stesse ed è limitata a quei processi che abbiano per oggetto cause identiche, non solo soggettivamente ma anche oggettivamente, a quelle in cui si è formato il giudicato esterno (anche sulla giurisdizione), il quale costituisce oggetto di eccezione in senso proprio. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la sentenza del T.A.R., con la quale era stato dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso proposto dal privato avverso provvedimento comunale di autorizzazione al compimento di opere carrabili, avesse determinato un giudicato esterno implicito sulla giurisdizione, non risultandone l'avvenuto passaggio in giudicato, difettando una statuizione di merito e non essendovi identità delle cause).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 4997 del 02/03/2018

Pronuncia di merito di primo grado che riconosce implicitamente la giurisdizione - Appello incidentale anche della parte vittoriosa - Necessità - Omissione - Ricorso per cassazione sul punto - Ammissibilità - Esclusione - Formazione del giudicato implicito sulla giurisdizione.
Allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione, la parte che intende contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto, eventualmente in via incidentale condizionata, trattandosi di parte vittoriosa; diversamente, l'esame della relativa questione è preclusa in sede di legittimità, essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2605 del 02/02/2018

Giurisdizione - Criteri di riparto - "Petitum" sostanziale identificato dalla "causa petendi" - Conseguenze - Procedura per l' emersione del lavoro irregolare - Ammissione del datore di lavoro alla procedura di cui alla l.n. 296 del 2006 - Devoluzione al giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
Ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il "petitum" sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio; ne consegue che la controversia concernente l’ammissione alle agevolazioni di cui alla l. n. 296 del 2006 appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto l’inserimento del datore di lavoro nella procedura per la emersione del lavoro irregolare non discende da una valutazione discrezionale della pubblica amministrazione, ma dall’accertamento del diritto soggettivo di accesso alla procedura stessa che non rientra, inoltre, tra le materie per le quali è prevista la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133 cod. proc. amm.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 21522 del 15/09/2017

Cartella di pagamento per spese processuali e somme dovute alla Cassa delle ammende - Impugnazione - Giurisdizione ordinaria - Fondamento.
L'impugnazione delle cartelle di pagamento relative a spese processuali ed a somme dovute alla Cassa delle ammende ricade nella giurisdizione ordinaria, non attenendo a crediti tributari.
Corte di Cassazione Sez. U - , Ordinanza n. 18979 del 31/07/2017

Concessioni amministrative - Controversie patrimoniali riservate al giudice ordinario - Nozione - Fattispecie.
In materia di concessioni amministrative, sono riservate alla giurisdizione del giudice ordinario unicamente le controversie che, non coinvolgendo la verifica dell’azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante, abbiano un contenuto meramente patrimoniale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, dichiarando la giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento ad una controversia in cui il riconoscimento dell’obbligo di pagamento delle indennità relative a beni demaniali dipendeva dall’accertamento dell’esistenza della concessione amministrativa sulle aree, che è materia attribuita alla giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 5 della l. n. 1034 del 1971, applicabile “ratione temporis”).
Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 16829 del 07/07/2017

Controversia tra sostituto e sostituito - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
In tema di giurisdizione, le controversie tra il sostituto d'imposta ed il sostituito, non coinvolgendo il rapporto d'imposta, danno ingresso ad una lite tra privati la cui cognizione appartiene al giudice ordinario. (Fattispecie riguardante la domanda di un avvocato, nei confronti della banca tesoriere di un comune, volta ad ottenere il rimborso della somma relativa alla ritenuta d'acconto applicata sulle spese di vari giudizi, anzichè soltanto sui diritti ed onorari in essi liquidati).
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 16833 del 07/07/2017

Giudizio di ottemperanza - Oggetto - Sindacato su valutazioni della P.A. prospettate come innovative, giacché fondate su circostanze sopravvenute - Eccesso di potere giurisdizionale - Esclusione - Fattispecie in tema di provvedimenti del C.S.M.
Non è affetta dal vizio di eccesso di potere giurisdizionale la decisone adottata dal Consiglio di Stato, all’esito di giudizio di ottemperanza, con lo quale lo stesso si pronunci su rinnovate valutazioni della P.A. prospettate, al contempo, come elusive del giudicato ed innovative - giacché fondate su circostanze sopravvenute - rispetto a quelle già ritenute illegittime dal giudice amministrativo. (Nel caso di specie, è stato respinto il ricorso con cui il C.S.M. aveva dedotto la sussistenza del vizio suddetto in relazione al rinnovato annullamento di una ulteriore deliberazione consiliare in ordine al conferimento di un incarico direttivo di un ufficio giudiziario, sempre in favore del candidato destinatario di un precedente provvedimento dichiarato illegittimo, dolendosi del fatto che il Consiglio di Stato - lungi da disporre la conversione del rito, da quello di ottemperanza in quello di cognizione - aveva ritenuto di poter apprezzare i sopravvenuti elementi di valutazione posti alla base della nuova deliberazione consiliare; la S.C. ha, infatti, ritenuto che la mancata conversione del rito potesse costituire, al più, un "error in procedendo", mentre l’eccesso di potere giurisdizionale risulta configurabile, in sede di giudizio amministrativo di ottemperanza, solo quando venga erroneamente ipotizzata la ricorrenza dei suoi presupposti nel difetto degli stessi).
Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 15275 del 20/06/2017

Appalti pubblici - Annullamento in autotutela di atti amministrativi prodromici alla stipulazione del contratto - Conseguente domanda di accertamento negativo del credito - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.
In tema di appalti pubblici, l'annullamento in autotutela di un atto amministrativo prodromico alla stipulazione del contratto ha natura autoritativa e discrezionale, sicché il relativo vaglio di legittimità spetta al giudice amministrativo, la cui giurisdizione esclusiva si estende - con necessità di trattazione unitaria - alla conseguente domanda per la dichiarazione di inefficacia o nullità del contratto. Sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario quando, conclusosi il giudizio amministrativo sull'atto presupposto, con passaggio in giudicato della relativa sentenza, alla domanda di nullità del contratto si aggiunga quella di accertamento negativo del credito, vertendosi in tema di diritti soggettivi vantati in posizione di parità dal privato nei confronti dell'ente pubblico, non riservati, in via esclusiva, alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 14859 del 15/06/2017

Decreto presidenziale emanato in difformità al parere del Consiglio di Stato, previa delibera del Consiglio dei ministri - Giudizio di ottemperanza - Esclusione - Diniego di giurisdizione - Insussistenza.
In tema di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il decreto presidenziale adottato in difformità al parere del Consiglio di Stato, previa delibera del Consiglio dei ministri - come consentito anteriormente all'abolizione di tale facoltà disposta con l'art. 69 della l. n. 69 del 2009 - non è suscettibile di tutela mediante il giudizio di ottemperanza, senza che tale esclusione, avuto riguardo alla natura dell'atto, possa configurare un'ipotesi di diniego di giurisdizione.
Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 14858 del 15/06/2017

Rifiuto e diniego di giurisdizione - Distinzione - Ricorribilità in Cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. - Configurabilità - Condizioni.
In materia di ricorso per cassazione avverso le sentenze del giudice speciale, integra il vizio di rifiuto dell’esercizio della giurisdizione l’affermazione – contro la “regola iuris” che attribuisce a quel giudice il potere di “dicere ius” sulla domanda – che la situazione soggettiva fatta valere in giudizio è, in astratto, priva di tutela, allorché essa sia corredata dal rilievo della estraneità di tale situazione non solo alla propria giurisdizione ma anche a quella di ogni altro giudice, atteso che, ove tale affermazione fosse, invece, accompagnata dal riconoscimento dell’esistenza dell’altrui giurisdizione, ricorrerebbe un’ipotesi di diniego della propria giurisdizione, l’uno e l’altro vizio, peraltro, risultando i soli sindacabili dalla Corte di cassazione ex art 111, ultimo comma, Cost, diversamente dall’erronea negazione, in concreto, della tutela alla situazione soggettiva azionata.
Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 13976 del 06/06/2017

Pronunce della Corte dei conti in sede giurisdizionale - Sindacato della Corte di cassazione - Limiti - "Errores in procedendo" o "in iudicando" - Esclusione - Fattispecie.
Il ricorso per cassazione contro la decisione della Corte dei conti è consentito soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione, sicché il controllo della S.C. è circoscritto all'osservanza dei meri limiti esterni della giurisdizione, non estendendosi ad asserite violazioni di legge sostanziale o processuale concernenti il modo d'esercizio della giurisdizione speciale. Ne consegue che, anche a seguito dell'inserimento della garanzia del giusto processo nella nuova formulazione dell'art. 111 Cost., l'accertamento in ordine ad “errores in procedendo” o ad “errores in iudicando” rientra nell'ambito del sindacato afferente i limiti interni della giurisdizione, trattandosi di violazioni endoprocessuali rilevabili in ogni tipo di giudizio e non inerenti all'essenza della giurisdizione o allo sconfinamento dai limiti esterni di essa, ma solo al modo in cui è stata esercitata. (Nella specie, le Sezioni Unite hanno ritenuto inammissibile il ricorso incidentale per cassazione prospettante una questione concernente l'interesse ad intervenire nel giudizio "a quo").
Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 12497 del 18/05/2017

Annullamento di gara di appalto ad opera del G.A. - Conseguente declaratoria di inefficacia del contratto, ex art. 122 del d.lgs. n. 104 del 2010 - Eccesso di potere giurisdizionale, per attività riservata alla P.A. - Esclusione – Ragioni.
Non configura eccesso di potere giurisdizionale, per esercizio di attività riservata alla P.A., la declaratoria, ad opera del G.A., di inefficacia del contratto conseguente all'annullamento di una gara di appalto, ex art. 122 del d.lgs. n. 104 del 2010, giacché a tale potere non corrisponde, tanto nella disciplina del d.lgs. n. 163 del 2006, quanto in quella introdotta dal d.lgs. n. 50 del 2016, analoga figura di provvedimento amministrativo di uguale contenuto - sicché difetta, sotto il profilo formale, l'oggetto della pretesa usurpazione - mentre, per altro aspetto, l'art. 122 disciplina un istituto di applicazione generalizzata, con esclusione dei soli casi regolati dagli artt. 121, comma 1, e 123 del d.lgs. n. 104 cit., affidata ad un potere di valutazione del giudice amministrativo, rispetto alla quale è indifferente che la gara debba essere rinnovata o meno salvo, in tale ultima ipotesi, l'obbligo di valutare, tra l'altro, la possibilità del ricorrente di subentrare nel contratto nonché l'avvenuta proposizione della domanda di subentro.
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 7295 del 22/03/2017

Controllo sul limite esterno della giurisdizione - Portata - Conformità della decisione al diritto europeo - Esclusione - Limiti - Fattispecie in tema di ritenuta incompatibilità tra la normativa nazionale sul finanziamento dell'AGCOM e la Direttiva 2002/20/CE
In materia di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato, il controllo del limite esterno della giurisdizione - che l'art. 111, comma 8, Cost., affida alla Corte di cassazione - non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori "in iudicando" o "in procedendo" per contrasto con il diritto dell'Unione europea, salva l'ipotesi "estrema" in cui l'errore si sia tradotto in una interpretazione delle norme europee di riferimento in contrasto con quelle fornite dalla Corte di Giustizia Europea, sì da precludere, rendendola non effettiva, la difesa giudiziale. (Nella specie, si è escluso che il Consiglio di Stato avesse ecceduto il limite suddetto nel verificare la compatibilità della disciplina nazionale in tema di finanziamento dell'AGCOM, prevista dall’art. 1, commi 65 e 66, della l. n. 266 del 2005, con l’art. 12 della Direttiva 2002/20/CE, quale interpretato dalla sentenza della CGUE del 18 luglio 2013, nelle cause riunite da C-228/12 a C-232/12 e da C-254/12 a C-258/12, e nel ritenere che il prelievo tributario previsto dalla normativa nazionale, con un imponibile esteso anche a ricavi derivanti da attività non soggette alla regolazione di mercato dell'AGCOM e con un gettito non limitato ai costi complessivi sostenuti dall'Autorità per le sole attività di regolazione, fosse incompatibile con la Direttiva citata).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 953 del 17/01/2017

Cambio di intestazione catastale di terreno da privato a demanio pubblico - Controversia - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza – Ragioni
E’ devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un provvedimento che abbia disposto il cambio della intestazione catastale di un terreno da privato a demanio pubblico, atteso che un tale giudizio non pone in discussione errori formali relativi alla intestazione (i quali rientrano nella giurisdizione tributaria ex art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992), bensì il mutamento della medesima, e, quindi, l’individuazione del soggetto titolare di diritti sulla particella in questione, a nulla rilevando che i vizi denunciati derivino da un’incompleta attività istruttoria ovvero da errori di valutazione e difetti di motivazione, in quanto si tratta di vizi pur sempre ridonanti sull’esattezza della individuazione del titolare di un diritto soggettivo, qual è il diritto di proprietà.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 26900 del 23/12/2016

Giudizio di ottemperanza - Interpretazione del giudicato - Rigetto - Violazione dei limiti esterni della giurisdizione - Esclusione - Fondamento – Fattispecie
La decisione di rigetto della domanda proposta per ottenere l’ottemperanza di un giudicato amministrativo non è sindacabile dalla Corte di cassazione per motivi inerenti all’interpretazione del giudicato e delle norme oggetto di quel giudizio, atteso che gli errori nei quali il giudice amministrativo sia eventualmente incorso, essendo inerenti al giudizio di ottemperanza, restano interni alla giurisdizione stessa. (Nella specie, in sede di ottemperanza ad un giudicato amministrativo che, previo annullamento per difetto di istruttoria e di motivazione di un decreto di diniego dei contributi ex lege n. 44 del 1999, obbligava il Commissario antiracket ad emetterne uno nuovo, il Consiglio di Stato aveva rigettato l’istanza di nomina di un commissario “ad acta” per provvedere in sostituzione dell’Amministrazione, atteso che, nelle more del procedimento, era intervenuto un ulteriore decreto, anch’esso negativo, ma sufficientemente istruito e motivato; la S.C. ha, quindi, ritenuto inammissibile il ricorso con il quale si lamentava l'omessa considerazione, da parte del giudice dell’ottemperanza, dell'asserita preclusione derivante dal giudicato in punto debenza dell’accesso al beneficio richiesto, trattandosi di censure attinenti all’intepretazione del giudicato stesso).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 26274 del 20/12/2016

Decisione del Consiglio di Stato - Applicazione degli artt. 652 o 654 c.p.p. in relazione a sentenza penale irrevocabile - Valutazione della residua rilevanza, sul piano amministrativo, dei fatti esclusi dal giudice penale - Violazione dei limiti esterni della giurisdizione- Esclusione
L’accertamento, da parte del giudice amministrativo, riguardante il se una sentenza penale irrevocabile spieghi efficacia ex artt. 652 o 654 c.p.p., ovvero il se all’esito residui un’area di rilevanza, quanto alla propria cognizione, dei fatti di cui il giudice penale abbia pur escluso la sussistenza, non esorbita i limiti esterni della sua giurisdizione, costituendo null’altro che un’attività di giudizio, sicché, anche se errata, non può dar luogo ad un motivo di giurisdizione rilevante ai sensi degli artt. 110 c.p.a. e 362 c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 25975 del 16/12/2016

Giudizio di ottemperanza - Giudicato formatosi davanti ad un giudice diverso da quello amministrativo - Ambito e limiti - Conseguenze - Sentenza definitiva del giudice ordinario - Consiglio di Stato - Sindacato integrativo - Diverso contenuto precettivo - Ammissibilità - Esclusione - Eccesso di potere giurisdizionale – Configurabilità
Il potere interpretativo del giudicato da eseguire, che è insito nella struttura stessa del giudizio di ottemperanza in quanto giudizio di esecuzione, allorché attenga ad un giudicato formatosi davanti ad un giudice diverso da quello amministrativo, non può che esercitarsi sulla base di elementi interni al giudicato da ottemperare e non su elementi esterni, la cui valutazione rientra in ogni caso nella giurisdizione propria del giudice che ha emesso la sentenza. Pertanto, ove il Consiglio di Stato, in sede di ottemperanza di una sentenza definitiva del giudice ordinario (nella specie, di accertamento del diritto di taluni pubblici dipendenti di godere di un congedo ordinario aggiuntivo di 15 giorni lavorativi, ai sensi dell’art. 5 CCNL Comparto sanità), abbia effettuato un sindacato integrativo - individuando, in tal modo, un diverso contenuto precettivo del giudicato (nella specie, conformandosi ad una sentenza della Corte di cassazione che aveva stabilito un diverso criterio per il computo delle ferie aggiuntive), con una pronuncia sostanzialmente autoesecutiva - ciò si traduce in un eccesso di potere giurisdizionale sindacabile ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., inteso quale esorbitanza dai limiti esterni che segnano l'ambito della sua giurisdizione.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 25625 del 14/12/2016

Decisione della sezione che ometta il rinvio all’Adunanza Plenaria e statuisca in contrasto con precedente di quest’ultima - Censura - "Error in iudicando" - Inammissibilità - Fondamento.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, dinanzi alle quali siano impugnate decisioni di un giudice speciale per motivi attinenti alla giurisdizione, possono rilevare unicamente l'eventuale superamento dei limiti esterni della giurisdizione medesima, non essendo loro consentito di estendere il proprio sindacato anche al modo in cui la giurisdizione è stata esercitata. Ne consegue che il ricorso avverso la sentenza del Consiglio di Stato, con il quale si deduca l’omesso rinvio all’Adunanza Plenaria e l'erronea decisione del medesimo in quanto contrastante con gli orientamenti precedentemente assunti dal medesimo giudice, è inammissibile, prospettando un "error in iudicando", estraneo al sindacato consentito alle Sezioni Unite della Suprema Corte sulle suddette decisioni.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 24742 del 05/12/2016

Interpretazione erronea di norme di un regolamento comunale - Eccesso di potere giurisdizionale - Questione di giurisdizione denunciabile in cassazione - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, dinanzi alle quali siano impugnate decisioni di un giudice speciale per motivi attinenti alla giurisdizione, possono rilevare unicamente l'eventuale superamento dei limiti esterni della giurisdizione medesima, non essendo loro consentito di estendere il proprio sindacato anche al modo in cui tale giurisdizione è stata esercitata. Ne consegue che, con riguardo all'interpretazione, da parte del Consiglio di Stato, di norme di un regolamento comunale, non è configurabile un eccesso di potere giurisdizionale, sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera della potestà amministrativa del comune, tenuto conto che gli errori eventualmente commessi nell’interpretare - e, prima ancora, individuare - dette norme non investono la sussistenza ed i limiti esterni del potere giurisdizionale del giudice amministrativo ma solo la legittimità dell'esercizio del potere medesimo. (Nel caso di specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti della sentenza con la quale il Consiglio di Stato ha qualificato come regolamento un Protocollo di Intesa stipulato tra il Comune di Roma ed i gestori dei concessionari di telefonia mobile per disciplinare la collocazione degli impianti nel territorio comunale).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 24740 del 05/12/2016- Bis

Proposizione di due ricorsi avverso la stessa sentenza di appello – Ammissibilità - Limiti – Conseguenze.
Nell'ordinamento processuale civile vige il principio generale della consumazione del potere di impugnazione, per effetto del quale, una volta che la parte abbia esercitato tale potere, esaurisce la facoltà di critica della decisione che lo pregiudica, senza che possa proporre una successiva impugnazione, salvo che la prima impugnazione sia invalida, non sia stata ancora dichiarata inammissibile o improcedibile e venga rispettato il termine di decadenza previsto dalla legge. Pertanto, ove la stessa sentenza di appello venga impugnata tempestivamente con due identici ricorsi per cassazione, proposti l’uno di seguito all’altro, si pongono due sole alternative, a seconda che il primo di essi abbia, o meno, validamente introdotto il giudizio di legittimità: nell’un caso, il ricorso successivamente proposto va dichiarato inammissibile; nell’altro, invece, deve essere esaminato in ragione dell’inammissibilità del primo.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24332 del 29/11/2016

Omessa pronuncia - Ricorso ex art. 362, comma 1, c.p.c. - Limiti - Fattispecie.
Il ricorso avverso la sentenza del Consiglio di Stato, con il quale si deduce l'omessa pronuncia su una domanda, può integrare motivo inerente alla giurisdizione, denunciabile ai sensi dell'art. 362 c.p.c., solo se l'omissione è giustificata dalla ritenuta estraneità della domanda alle attribuzioni giurisdizionali del giudice amministrativo, non quando si prospetti come errore "in iudicando" o "in procedendo". (Così statuendo, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale si lamentava il mancato esame, da parte del Consiglio di Stato, di una questione procedurale, proposta avverso il decreto ministeriale impugnato e concernente la mancanza di impulso da parte degli interessati, la quale era stata dichiarata assorbita dal TAR, che aveva accolto il ricorso per profili di merito, ma poi non vagliata dal Consiglio di Stato che pure, accogliendo l'impugnazione, aveva rigettato il ricorso e confermato il decreto ministeriale opposto).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 23395 del 17/11/2016

Impugnazione di provvedimenti della Corte di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione - Inammissibilità - Fondamento.
L'impugnazione, per motivi attinenti alla giurisdizione, di un provvedimento reso dalla Corte di cassazione è inammissibile, atteso che avverso le sentenze e le ordinanze adottate da quest'ultima, anche ai sensi dell'art. 375 comma 1, c.p.c., è ammesso il solo rimedio del ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c..
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 22718 del 09/11/2016

Conflitto negativo di giurisdizione tempestivamente sollevato dal giudice ordinario - Risoluzione in suo favore - Potere della Sezioni Unite di individuare anche il giudice competente - Limiti.
In tema di conflitto negativo di giurisdizione, ove lo stesso sia stato tempestivamente sollevato dal giudice ordinario, giusta l'art. 59, comma 3, della l. n. 69 del 2009, entro la prima udienza fissata per la trattazione del merito, evocativa di quella ex art. 183 c.p.c. che individua, altresì, ai sensi dell'art. 38, comma 3, c.p.c., il momento di preclusione del potere officioso di rilevazione della competenza per materia, per territorio inderogabile e per valore, le Sezioni Unite, se ravvisano l'esistenza della giurisdizione ordinaria, devono ritenersi investite anche del potere di indicarne specificamente il corrispondente ufficio competente secondo i detti tre criteri, sempre che gli elementi "ex actis" lo consentano e non sia necessaria, per le ragioni di cui all'art. 38, ultimo comma, c.p.c., una sommaria istruzione sulla relativa questione.
Sez. U, Ordinanza n. 18567 del 22/09/2016

Mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia - Possibilità per le Sezioni Unite di disporlo autonomamente - Esclusione - Ambito di valutazione delle stesse limitato al controllo sui limiti esterni della giurisdizione - Inesistenza di norme dell'Unione Europea.
Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, omesso dal Consiglio di Stato, non può essere disposto, sulla medesima questione, dalle Sezioni Unite della Suprema Corte innanzi alle quali sia stata impugnata la corrispondente decisione, spettando ad esse solo di vagliare il rispetto, da parte del primo, dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, senza che, su tale attribuzione di controllo, siano evidenziabili norme dell'Unione Europea su cui possano ipotizzarsi quesiti interpretativi.
Sez. U, Sentenza n. 14042 del 08/07/2016

Mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia - Possibilità per le Sezioni Unite di disporlo autonomamente - Esclusione - Ambito di valutazione delle stesse limitato al controllo sui limiti esterni della giurisdizione - Inesistenza di norme dell'Unione Europea.
Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, omesso dal Consiglio di Stato, non può essere disposto, sulla medesima questione, dalle Sezioni Unite della Suprema Corte innanzi alle quali sia stata impugnata la corrispondente decisione, spettando ad esse solo di vagliare il rispetto, da parte del primo, dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, senza che, su tale attribuzione di controllo, siano evidenziabili norme dell'Unione Europea su cui possano ipotizzarsi quesiti interpretativi.
Sez. U, Sentenza n. 14042 del 08/07/2016

Sentenza sull'idoneità di un certificato di studio all'attestazione di conoscenza dell'inglese secondo un livello CEFR - Ricorso per eccesso di potere giurisdizionale - Inammissibilità - Fondamento.
La sentenza del Consiglio di Stato che valuta se il certificato di studio prodotto dalla parte sia idoneo ad attestare una determinata conoscenza della lingua inglese secondo le fasce CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) implica un'attività ermeneutica interna al raggio d'azione che la legge assegna al giudice amministrativo, senza alcuna invasione della sfera riservata al legislatore nazionale e comunitario in materia di titoli di studio, sicché detta sentenza non può essere impugnata in cassazione per superamento dei limiti esterni della giurisdizione speciale.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 8586 del 02/05/2016

Sentenza sull'idoneità di un certificato di studio all'attestazione di conoscenza dell'inglese secondo un livello CEFR - Ricorso per eccesso di potere giurisdizionale - Inammissibilità - Fondamento.
La sentenza del Consiglio di Stato che valuta se il certificato di studio prodotto dalla parte sia idoneo ad attestare una determinata conoscenza della lingua inglese secondo le fasce CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) implica un'attività ermeneutica interna al raggio d'azione che la legge assegna al giudice amministrativo, senza alcuna invasione della sfera riservata al legislatore nazionale e comunitario in materia di titoli di studio, sicché detta sentenza non può essere impugnata in cassazione per superamento dei limiti esterni della giurisdizione speciale.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 8586 del 02/05/2016

Ricorso per conflitto negativo di giurisdizione - Raddoppio del contributo unificato - Presupposti - Insussistenza.
Quando il ricorso per cassazione è proposto per denunciare un conflitto negativo di giurisdizione, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma l quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 8060 del 21/04/2016
fine
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