Appello - citazione di appello - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 28026 del 21/10/2025 (Rv. 675983 - 01)Nullità della citazione in primo grado per inosservanza dei termini a comparire - Rimessione in termini del convenuto contumace in primo grado e appellante - Conoscenza materiale dell'esistenza del processo - Impedimento - Eccezioni - Fondamento - Fattispecie.
Nel caso di nullità della citazione di primo grado per inosservanza dei termini a comparire, la rimessione in termini, per le attività che al convenuto contumace in primo grado sono state precluse, è impedita dall'avvenuta conoscenza materiale dell'esistenza del processo, salvo quando si è verificata in tempo non utile a consentirgli una fruttuosa costituzione e ciò al fine di scoraggiare strategie difensive dilatorie finalizzate alla ripetizione dell'intero processo in sede di appello, spiegando difese oramai precluse.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva dichiarato la nullità del giudizio di primo grado - a causa del mancato rispetto dei termini a comparire da parte dell'atto introduttivo - e aveva deciso la causa nel merito, senza disporre la regressione del processo in difetto dei casi in cui ciò è tassativamente consentito, dichiarando l'inefficacia ex art. 44 l.fall. dei pagamenti ricevuti dalla società dopo il suo fallimento).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 28026 del 21/10/2025 (Rv. 675983 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_163_2, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354 …...
Parti comuni dell'edificio - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 19691 del 16/07/2025 (Rv. 675685 - 01)Azione di un terzo per l'accertamento della proprietà di un bene condominiale - Litisconsorzio dei condomini - Necessità - Fondamento - Conseguenze.
La domanda proposta da un terzo estraneo al condominio, volta all'accertamento della proprietà esclusiva su un bene condominiale, deve essere proposta in contraddittorio con tutti i condomini in quanto litisconsorti necessari, incidendo l'azione sul diritto pro quota di ciascuno di essi; ne consegue la nullità della sentenza emessa senza la loro partecipazione e il rinvio al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., al fine di consentire la piena tutela del diritto di difesa dei soggetti pretermessi.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 19691 del 16/07/2025 (Rv. 675685 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117, Cod_Civ_art_0948, Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_354 …...
Litisconsorzio - necessario - comunione e condominio - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 19691 del 16/07/2025 (Rv. 675685 - 01)Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - Azione di un terzo per l'accertamento della proprietà di un bene condominiale - Litisconsorzio dei condomini - Necessità - Fondamento - Conseguenze.
La domanda proposta da un terzo estraneo al condominio, volta all'accertamento della proprietà esclusiva su un bene condominiale, deve essere proposta in contraddittorio con tutti i condomini in quanto litisconsorti necessari, incidendo l'azione sul diritto pro quota di ciascuno di essi; ne consegue la nullità della sentenza emessa senza la loro partecipazione e il rinvio al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., al fine di consentire la piena tutela del diritto di difesa dei soggetti pretermessi.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 19691 del 16/07/2025 (Rv. 675685 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117, Cod_Civ_art_0948, Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_354 …...
Sentenza - deliberazione (della) - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11877 del 06/05/2025 (Rv. 674693 - 01)Mancata comunicazione dell’ordinanza di fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni - Nullità della sentenza di primo grado - Sussistenza - Fondamento - Poteri del giudice d’appello - Fattispecie.
L'omessa comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza determina la nullità di tutti gli atti successivi del processo per violazione del principio del contraddittorio, che è dettato nell'interesse pubblico al corretto svolgimento del processo e non nell'interesse esclusivo delle parti; in tal caso, il giudice d'appello deve decidere la causa nel merito, previa rinnovazione degli atti nulli e, cioè, ammettendo le parti a svolgere tutte quelle attività che, in conseguenza della nullità, sono state loro precluse nel giudizio di primo grado. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello secondo cui la mancata comunicazione dell'ordinanza di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado non era di per sé sufficiente a configurare la suddetta nullità, sulla base dell'erronea convinzione circa la necessità di dedurre il pregiudizio concretamente subito).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11877 del 06/05/2025 (Rv. 674693 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_189, Cod_Proc_Civ_art_190, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354
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"reformatio in peius" (divieto) - rimessione della causa al giudice di primo grado - per ragioni di giurisdizioni - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 23712 del 04/09/2024 (Rv. 672092-01)Cassazione (ricorso per) - poteri della cassazione - giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Affermazione della propria giurisdizione da parte del giudice amministrativo d'appello - Cassazione con affermazione della giurisdizione del giudice ordinario - Rimessione in primo grado dopo l'abrogazione dell'art. 353 c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Riassunzione dinanzi al giudice ordinario d'appello - Necessità.
In tema di giurisdizione, a seguito dell'abrogazione dell'art. 353 c.p.c. (operante per le impugnazioni proposte dal 28 febbraio 2023), nel caso in cui la sentenza del giudice amministrativo di appello che abbia ritenuto esistente la giurisdizione del giudice amministrativo sia cassata in ragione dell'accertata giurisdizione del giudice ordinario, il giudizio deve essere riassunto avanti al giudice ordinario di appello, e non avanti a quello di primo grado, avendo inteso il legislatore della riforma limitare le ipotesi di remissione della causa al giudice di primo grado unicamente nei casi di violazione del contraddittorio.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 23712 del 04/09/2024 (Rv. 672092-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_383 …...
Occupazione temporanea e d'urgenza (opere di bonifica e lavori per la ricostruzione di oo.pp.) - indennità - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 8868 del 04/04/2024 (Rv. 671025-01)Indennità di occupazione legittima - Corte d'appello adita in sede di impugnazione e non quale giudice funzionalmente competente in unico grado - Irrilevanza - Condizioni - Espressa domanda di indennizzo in primo grado - Conseguenze.
In tema di indennità da occupazione legittima, la Corte di appello, erroneamente adita quale giudice dell'impugnazione, anziché quale giudice competente in unico grado ex art. 20 della l. n. 865 del 1971, ove la domanda di determinazione dell'indennizzo sia stata ritualmente formulata in primo grado, deve comunque decidere nel merito, in ossequio ai principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 8868 del 04/04/2024 (Rv. 671025-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354 …...
Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 5196 del 27/02/2024 (Rv. 670155-01)Ordinanza di mutamento dal rito speciale cd. Fornero al rito ordinario del lavoro - Mancata assegnazione del termine per l'eventuale integrazione degli atti - Decisione della controversia con motivazione contestuale - Conseguenze - Nullità della decisione - Onere di indicazione del pregiudizio processuale in concreto derivato - Insussistenza - Fondamento - Rilevazione in appello - Rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c. - Esclusione - Decisione nel merito - Necessità.
Se con l'ordinanza che dispone il mutamento del rito deve essere assegnato un termine perentorio per l'eventuale integrazione degli atti mediante memorie o documenti (come nel caso di passaggio dal rito speciale cd. Fornero al rito ordinario del lavoro), la mancata assegnazione di detto termine, a cui faccia seguito l'immediata decisione della causa con motivazione contestuale, determina ex se la nullità della decisione per l'impedimento frapposto alla possibilità delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, cosicché l'indicazione di uno specifico pregiudizio processuale in concreto derivato dal rito adottato non è necessaria per far valere tale invalidità, al cui accertamento il giudice di appello non può far seguire la rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., essendo tenuto a deciderla nel merito previa assegnazione del predetto termine.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 5196 del 27/02/2024 (Rv. 670155-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_409, Cod_Proc_Civ_art_426, Cod_Proc_Civ_art_427, Cod_Proc_Civ_art_354 …...
Giudizi dinanzi alla Commissione centrale esercenti professioni sanitarie - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3609 del 08/02/2024 (Rv. 670300-01)Professioni sanitarie - Litisconsorzio necessario con il Ministero della Salute e la Procura della Repubblica presso il Tribunale - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.
Nei giudizi dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, sono litisconsorti necessari - ai sensi degli artt. 53 e 54 del d.P.R. n. 221 del 5 aprile 1950 - il Ministero della salute e la Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede l'ordine professionale di riferimento, con conseguente nullità rilevabile di ufficio della decisione deliberata senza ordinare l'integrazione del contraddittorio, per violazione dell'art. 102 c.p.c. ed applicabilità dell'art. 354, comma 1, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3609 del 08/02/2024 (Rv. 670300-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_354 …...
Regolamento di competenza - procedimento civile - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3134 del 02/02/2024 (Rv. 670083-01)Litisconsorzio - necessario - provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - ordine delle questioni - pregiudiziali - Nullità del procedimento per pretermissione di litisconsorti necessari - Rilevabilità d’ufficio - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Fondamento.
La nullità del procedimento per pretermissione di litisconsorti necessari è rilevabile d'ufficio, anche per la prima volta nel giudizio di legittimità e pure in sede di regolamento di competenza, perché la declaratoria di competenza di uno dei giudici di merito determinerebbe un inutile ritardo nella definizione del giudizio, inevitabilmente destinato a concludersi con una pronuncia inutiliter data, essendo la questione della corretta instaurazione del rapporto processuale preliminare rispetto a quella concernente la competenza.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3134 del 02/02/2024 (Rv. 670083-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_384, Cod_Proc_Civ_art_354 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 33345 del 30/11/2023 (Rv. 669443 - 01)Motivi del ricorso - nullità' della sentenza o del procedimento - Declaratoria della nullità dell'orinaria notifica - Cessazione della pendenza del giudizio - Esclusione - Conseguenze.
Nel giudizio di legittimità la dichiarazione della nullità della notifica dell'originaria citazione, non comporta la caducazione del rapporto processuale, in quanto a seguito della tempestiva riassunzione del processo dinnanzi al giudice di primo grado e la conseguente rinnovazione degli atti processuali successivi all'atto invalido, si ha la sanatoria del vizio, con conseguente salvezza degli effetti processuali della domanda originaria.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 33345 del 30/11/2023 (Rv. 669443 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_305, Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354 …...
Impugnazioni civili - "reformatio in peius" (divieto) Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 30969 del 07/11/2023 (Rv. 669280 - 01)Rimessione della causa al giudice di primo grado - per nullita' del giudizio di primo grado - in genere - Nullità della sentenza di primo grado - Estraneità ai casi di rimessione al primo giudice - Decisione nel merito da parte del giudice d'appello - Rinnovazione degli atti nulli e svolgimento delle attività processuali omesse a causa della nullità - Necessità.
Il giudice d'appello che dichiari la nullità della sentenza di primo grado per un motivo diverso da quelli tassativi di cui all'art. 354 c.p.c., non può rimettere la causa al primo giudice, ma deve deciderla nel merito; tuttavia, prima deve disporre la rinnovazione degli atti nulli e consentire alla parte che ne abbia fatto richiesta, di svolgere tutte le attività processuali (comprese quelle afferenti all'istruzione probatoria) che le siano state precluse per non essersi potuta costituire, a causa del vizio di nullità, nel processo di primo grado.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 30969 del 07/11/2023 (Rv. 669280 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_162, Cod_Proc_Civ_art_291 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 29987 del 30/10/2023 (Rv. 669359 - 01)Organi preposti al fallimento - curatore - compenso - Liquidazione coatta amministrativa - Commissario liquidatore - Impugnazione del rendiconto e rideterminazione del compenso - Nomina di un curatore speciale della procedura - Necessità - Omissione - Conseguenze.
In tema di liquidazione coatta amministrativa, qualora un creditore proponga contestazioni al rendiconto presentato dal commissario liquidatore e alla misura del compenso liquidatogli dall'autorità amministrativa, su istanza di detto creditore medesimo, in quanto parte interessata, il presidente del tribunale deve procedere alla nomina di un curatore speciale in favore della procedura concorsuale, la quale è parte necessaria del procedimento in conflitto d'interessi con il commissario, suo rappresentante sostanziale, con la conseguenza che, in difetto di nomina, gli atti del giudizio sono viziati da nullità insanabile e rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio ed anche in sede di legittimità, mentre la causa va rimessa al primo giudice, perché provveda all'integrazione del contraddittorio, in applicazione degli artt. 354, comma 1, e 383, comma 3, c.p.c., con la procedura concorsuale in persona di un curatore speciale.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 29987 del 30/10/2023 (Rv. 669359 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_078, Cod_Proc_Civ_art_079, Cod_Proc_Civ_art_080, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_383 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - interesse al ricorso Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28744 del 16/10/2023 (Rv. 669067 - 01)Dedotta nullità della sentenza di primo grado - Estraneità ai casi di rimessione al primo giudice - Sentenza di appello che decide nel merito su tutte le questioni controverse - Interesse al ricorso - Esclusione - Fattispecie in tema di incompatibilità del giudice invano ricusato.
È inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso in cassazione avverso la sentenza di appello che abbia omesso di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, qualora il vizio di questa, ove esistente, non avrebbe comportato la rimessione della causa al primo giudice, in quanto estraneo alle ipotesi tassative degli artt. 353 e 354 c.p.c., ed il giudice di appello abbia deciso nel merito su tutte le questioni controverse, senza alcun pregiudizio per il ricorrente conseguente alla omessa dichiarazione di nullità. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del motivo di ricorso con cui è stata dedotta l'incompatibilità del giudice invano ricusato, non rilevata dal giudice d'appello, che ha deciso la causa nel merito).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28744 del 16/10/2023 (Rv. 669067 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_052, Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354 …...
impugnazioni civili - appello - improcedibilità Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 28695 del 16/10/2023 (Rv. 669192 - 02)Mediazione obbligatoria - Eccezione tempestiva di improcedibilità per mancato esperimento della procedura - Erronea pronuncia del giudice - Nullità della sentenza - Assegnazione in appello del termine per la domanda di mediazione - Necessità - Conseguenze.
In tema di mediazione obbligatoria, allorché il convenuto eccepisca tempestivamente l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e il giudice erroneamente ritenga che la mediazione non doveva essere esperita, la conseguente nullità può essere fatta valere mediante appello; in tal caso, il giudice d'appello, dichiarata la nullità della sentenza, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 28695 del 16/10/2023 (Rv. 669192 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_354 …...
notificazione e comunicazione di atti al contumace Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28452 del 12/10/2023 (Rv. 668948 - 01)Impugnazioni civili - "reformatio in peius" (divieto) - rimessione della causa al giudice di primo grado - Comparsa d'intervento contenente domanda nuova nei confronti del contumace - Notificazione - Necessità - Omissione - Nullità della sentenza - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Fondamento.
Il giudice di appello che rilevi la nullità della statuizione della sentenza di primo grado per aver pronunciato su domande nuove, contenute in una comparsa di intervento non notificata personalmente al contumace ex art. 292 c.p.c., deve, dopo aver dichiarato tale nullità, decidere nel merito e non rimettere la causa al primo giudice - attesa la tassatività delle cause di rimessione di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. - trattandosi di nullità relativa che, a differenza di quella afferente alla notificazione della citazione introduttiva, presuppone una valida costituzione del rapporto processuale.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28452 del 12/10/2023 (Rv. 668948 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_292, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354 …...
Procedimento civile - difensori Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26769 del 18/09/2023 (Rv. 668754 - 02)Mandato alle liti (procura) - contenuto e forma - impugnazioni civili - "reformatio in peius" (divieto) - rimessione della causa al giudice di primo grado - per nullita' del giudizio di primo grado - Costituzione in giudizio di più parti in conflitto di interessi a mezzo dello stesso procuratore - Difetto di "jus postulandi" - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza - Conseguenze - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Fondamento.
Nel caso di costituzione in giudizio a mezzo dello stesso procuratore di più parti in conflitto di interessi, è ravvisabile un difetto dello "ius postulandi" in capo al difensore, sempre rilevabile d'ufficio, che, tuttavia, ove rilevato in fase di impugnazione, non determina la rimessione degli atti al giudice di primo grado, stante la natura tassativa delle ipotesi di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., ma la rinnovazione ad opera del giudice d'appello degli atti del procedimento che risultano viziati.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26769 del 18/09/2023 (Rv. 668754 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_082, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_162 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26562 del 14/09/2023 (Rv. 668669 - 01)Ricorso - forma e contenuto - procedimento civile - litisconsorzio - necessario - esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - Opposizioni esecutive - Ricorso per cassazione - Assoluta incertezza dell'identità dei litisconsorti necessari - Conseguenze - Fattispecie.
In materia di opposizioni esecutive, il ricorso per cassazione carente dell'esatta indicazione dei litisconsorti necessari è inammissibile, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 1, c.p.c.: non è possibile, nonostante la violazione dell'art. 102 c.p.c., rimettere l'intera causa al giudice di primo grado al fine di procedere a contraddittorio integro a causa dell'assoluta incertezza dell'identità dei litisconsorti stessi, trattandosi di requisito di contenuto-forma che deve essere assolto necessariamente con il ricorso e non può essere ricavato "aliunde". (In applicazione del principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal creditore procedente avverso la sentenza di accoglimento dell'opposizione proposta dal debitore esecutato in un'esecuzione mobiliare presso terzi, in ragione della totale omissione di identificazione dei terzi pignorati, litisconsorti necessari).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26562 del 14/09/2023 (Rv. 668669 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_366, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_354 …...
Procedimento civile - citazione - contenuto Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19265 del 07/07/2023 (Rv. 668127 - 01)Impugnazioni civili - appello - citazione di appello – domanda giudiziale - nullità della citazione in primo grado per vizi della "vocatio in ius" - Omesso rilievo in primo grado - Propagazione agli atti dipendenti ed alla sentenza - Sussistenza - Proposizione dell’appello - Poteri del giudice d'appello - Declaratoria di nullità della sentenza e rinnovazione degli atti compiuti in primo grado - Necessità.
Nel caso di nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla "vocatio in ius" (nella specie, per inosservanza del termine a comparire), ove il vizio non sia stato rilevato dal giudice ai sensi dell'art. 164 c.p.c., la deduzione della nullità come motivo di gravame non dà luogo, ove ne sia riscontrata la fondatezza dal giudice dell'impugnazione, alla rimessione della causa al primo giudice, ma impone al giudice di appello di rilevare che il vizio si è comunicato agli atti successivi dipendenti, compresa la sentenza, e di dichiararne la nullità, rinnovando tutti gli atti compiuti in primo grado dall'attore, o su sua richiesta, nella contumacia (involontaria) del convenuto/appellante.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19265 del 07/07/2023 (Rv. 668127 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_162, Cod_Proc_Civ_art_163_2, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354 …...
Provvedimenti del giudice civile - ordinanza - del giudice istruttore Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19296 del 07/07/2023 (Rv. 668129 - 01)Ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. - Mancata richiesta di pronuncia della parte intimata - Sentenza definitiva sull'intero oggetto del giudizio - Rigetto implicito su alcuni punti - Onere di impugnazione - Sussistenza - Prosecuzione del giudizio - Inammissibilità - Conseguenze - Nullità della sentenza.
L'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., se non è richiesta dalla parte intimata la pronuncia della sentenza, produce gli effetti di una sentenza definitiva sull'intero oggetto del giudizio, con la conseguenza che, ove abbia pronunciato solo su alcune domande o capi della domanda, implicitamente rigettando gli altri, le parti che si ritengano insoddisfatte hanno l'onere di impugnarla per evitare che la statuizione passi in giudicato, essendo, invece, inammissibile la prosecuzione del giudizio di primo grado, per essersi il giudice spogliato della relativa potestà decisionale, e nulla la sentenza da questi resa.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19296 del 07/07/2023 (Rv. 668129 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_186_4 …...
Appello svolto nelle forme del rito con cui si è concluso il primo grado – Cass. n. 10864/2023Avvocato e procuratore - onorari - procedimento di liquidazione - sommario - Appello svolto nelle forme del rito con cui si è concluso il primo grado - Valutazione dell'ammissibilità secondo le forme del rito fino ad allora seguito - Necessità - Conseguenze.
Il riscontro, in sede di appello, dell'erronea trattazione della causa fin dal momento della sua introduzione con il rito ordinario, anziché con il rito ex artt. 28 della l. n. 794 del 1942 e 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, impone al giudice d'appello unicamente di valutare gli effetti sostanziali e processuali della domanda introduttiva, secondo le norme del rito seguito, ormai consolidatosi, avendo dunque riguardo alla data di notifica della citazione, senza spiegare effetti invalidanti sull'attività processuale in precedenza compiuta, né comportare la nullità della sentenza di primo grado o, comunque, la rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 10864 del 24/04/2023 (Rv. 667688 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_702_4, Cod_Proc_Civ_art_354
Corte
Cassazione
10864
2023 …...
Non integrità del contraddittorio in primo grado – Cass. n. 34897/2022Impugnazioni civili - "reformatio in peius" (divieto) - rimessione della causa al giudice di primo grado - per mancata integrazione del contraddittorio di primo grado - Litisconsorzio necessario - Norma processuale - Conseguente applicazione necessaria - Non integrità del contraddittorio in primo grado - Vizio comportante la rimessione - Pregiudizialità assoluta - Esame di ulteriori questioni, inclusa l'individuazione della legge sostanziale applicabile - Spettanza - Al giudice di primo grado.
La norma che impone il litisconsorzio necessario ha natura processuale e, come tale, è di applicazione necessaria nei processi che si svolgono innanzi al giudice italiano; ne consegue che, una volta rilevata la non integrità del contraddittorio in base alla disposizione nazionale, la relativa statuizione ha carattere di pregiudizialità assoluta e ciò impone al giudice d'appello di rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., restando preclusa qualsiasi altra decisione - che è rimessa al giudice "ad quem" - sul merito della controversia e anche sulla questione riguardante l'individuazione della legge sostanziale applicabile.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 34897 del 28/11/2022 (Rv. 666276 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_354
Corte
Cassazione
34897
2022 …...
Litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo pignorato – Cass. n. 32445/2022Esecuzione forzata - estinzione del processo - mobiliare - presso terzi - Espropriazione presso terzi - Estinzione del processo esecutivo - Giudizio di reclamo - Litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo pignorato - Sussistenza - Conseguenze nel giudizio di legittimità.
In tema di espropriazione presso terzi, nel giudizio di reclamo avverso l'estinzione del processo esecutivo, al pari di quanto accade nei giudizi di opposizione esecutiva, si configura sempre il litisconsorzio necessario tra il creditore, il debitore e il terzo pignorato, con la conseguenza che la non integrità originaria del contraddittorio, rilevabile d'ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità, determina la cassazione delle decisioni di merito, con rinvio ex artt. 383, comma 3, e 354, c.p.c., al giudice di primo grado perché provveda all'integrazione del contraddittorio.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 32445 del 03/11/2022 (Rv. 666112 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_630, Cod_Proc_Civ_art_619, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_354
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32445
2022 …...
Morte del procuratore nel giudizio di primo grado – Cass. n. 27643/2022Impugnazioni civili - "reformatio in peius" (divieto) - rimessione della causa al giudice di primo grado - per nullita' del giudizio di primo grado - Morte del procuratore nel giudizio di primo grado - Omessa interruzione del processo - Dichiarazione di nullità della sentenza da parte del giudice d'appello - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Decisione della causa nel merito - Necessità - Fondamento - Conseguenze in tema di motivazione della sentenza di appello - Fattispecie.
Il giudice d'appello che dichiari la nullità della sentenza per la mancata interruzione del processo di primo grado a seguito della morte del procuratore, è tenuto a decidere la causa nel merito, non rientrando tale nullità fra i casi di rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c., con la conseguenza che la relativa decisione deve contenere una motivazione del tutto autonoma, priva di qualsivoglia riferimento alla sentenza impugnata dichiarata nulla. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie nella quale il giudice d'appello aveva autonomamente valutato le risultanze istruttorie e la c.t.u. svolta in primo grado, sostituendo integralmente la propria motivazione a quella del tribunale).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 27643 del 21/09/2022 (Rv. 665939 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_301, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_353
Corte
Cassazione
27643
2022
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Censura di violazione processuale non correttamente valutata dal giudice d'appello – Cass. n. 20834/2022Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - interesse al ricorso - Ricorso per cassazione - Censura di violazione processuale non correttamente valutata dal giudice d'appello - Nullità della sentenza - Configurabilità - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Conversione della nullità in motivi d'impugnazione - Sussistenza - Specificazione del concreto pregiudizio per il ricorrente - Necessità - Esclusiva deduzione della violazione di norme processuali - Insufficienza - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione.
In tema di ricorso per cassazione è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo con cui si censuri una violazione processuale non correttamente valutata dal giudice d'appello, allorchè essa non rientri tra i casi tassativi di rimessione della causa al primo giudice e non si sia tradotta in un effettivo pregiudizio per il diritto di difesa. In tal caso, infatti, convertendosi l'eventuale nullità della sentenza in motivi di impugnazione, l'impugnante deve, a pena d'inammissibilità, indicare specificamente quale sia stato il pregiudizio arrecato alle proprie attività difensive dall'invocato vizio processuale.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 20834 del 30/06/2022 (Rv. 665171 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_360
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20834
2022 …...
Giudizi per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale – Cass. n. 7734/2022Famiglia - filiazione - in genere - Giudizi per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale - Ampliamento solo in sede di reclamo del "thema decidendum" a comportamenti dei genitori pregiudizievoli al figlio - Conseguenze - Dovere di sollecitare il contraddittorio sul nuovo oggetto di indagine e nomina di un curatore speciale al minore - Necessità - Omissione - Conseguenze - Fondamento.
In tema di procedimenti instaurati per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, l'ampliamento in sede di reclamo del "thema decidendum" a comportamenti dei genitori pregiudizievoli al minore, rilevanti ex art. 333 c.p.c., comporta per il giudice, oltre al dovere di sollecitare il contraddittorio sul nuovo oggetto di indagine ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., anche quello di nominare un curatore speciale al figlio per il sopravvenuto conflitto di interessi con i genitori, la cui inottemperanza determina la nullità del giudizio di impugnazione e, in sede di legittimità, la cassazione con rinvio alla Corte d'appello, dovendo escludersi il rinvio al primo giudice, perché contrario al principio fondamentale della ragionevole durata del processo (espresso dall'art. 111, comma 2, Cost. e dall'art. 6 CEDU), di particolare rilievo per i procedimenti riguardanti i minori, e comunque precluso dalla natura tassativa delle ipotesi di cui agli artt. 353, 354 e 383, comma 3, c.p.c., che non comprendono quelle in esame, ove le nullità attengono al solo giudizio di reclamo.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7734 del 09/03/2022 (Rv. 664526 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0333, Cod_Civ_art_0336, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Civ_art_0337
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7734
2022 …...
Nullità della citazione per vizi della "vocatio in ius"- Cass. n. 2258/2022Procedimento civile - contumacia - costituzione del contumace (tardiva comparizione) - rimessione in termini - Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - Nullità della citazione per vizi della "vocatio in ius"- Poteri del giudice d'appello - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Rinnovazione degli atti compiuti in primo grado - Necessità - Compimento delle attività precluse - Rimessione in termini dell'appellante contumace - Condizioni - Fattispecie.
Nel caso di nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla "vocatio in ius" (nella specie, per inosservanza del termine a comparire), ove il vizio non sia stato rilevato dal giudice ai sensi dell'art. 164 c.p.c. e il processo sia proseguito in assenza di costituzione in giudizio del convenuto, alla deduzione della nullità come motivo di gravame consegue che il giudice di appello, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, deve ordinare, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti compiuti nel grado precedente, mentre l'appellante, già dichiarato contumace, può chiedere di essere rimesso in termini per il compimento delle attività precluse se dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo, ai sensi dell'art. 294 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 2258 del 26/01/2022 (Rv. 663727 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_162, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_294, Cod_Proc_Civ_art_354
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2258
2022 …...
Pretermissione dal primo grado di litisconsorti necessari – Cass. n. 1441/2022Impugnazioni civili - opposizione di terzo - Sentenza di appello - Pretermissione dal primo grado di litisconsorti necessari - Esperibilità da parte dei litisconsorti pretermessi dell'opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c. - Deducibilità del solo vizio processuale della non integrità del contraddittorio - Ammissibilità - Fondamento.
È ammissibile la proposizione dell'opposizione di terzo avverso una sentenza di appello da parte dei litisconsorti necessari pretermessi fin dal primo grado, anche ove questi abbiano dedotto esclusivamente la violazione dell'integrità del contraddittorio; il giudizio su tale impugnazione si esaurisce, infatti, nella sola fase rescindente trovando applicazione, per effetto del rinvio contenuto nell'art. 406 c.p.c., l'art. 354 c.p.c., che per la violazione del contraddittorio preclude al giudice di secondo grado di decidere la controversia nel merito, prevedendo la rimessione delle parti davanti al primo giudice.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 1441 del 18/01/2022 (Rv. 663627 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_404, Cod_Proc_Civ_art_406
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1441
2022 …...
Riproposizione della domanda di merito non esaminata – Cass. n. 927/2022Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - Impugnazioni civili - appello - eccezioni - non riproposte (decadenza) - Opposizione a decreto ingiuntivo - Dichiarazione di inammissibilità - Motivi di appello – Oggetto - Riproposizione della domanda di merito non esaminata - Necessità - Esclusione – Fondamento - Conseguenze.
Nell'ipotesi in cui la sentenza impugnata, nel definire il giudizio, abbia dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione a decreto ingiuntivo, i motivi di appello - che a norma dell'art. 342 c.p.c. devono indicare la parte del provvedimento impugnato e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza i fini della decisione appellata - non possono concernere anche il merito della domanda, che non ha neppure formato oggetto della pronuncia, in quanto, in tale evenienza, l'impugnazione della statuizione sulla questione pregiudiziale inerente alla inammissibilità dell'opposizione costituisce comunque manifestazione di volontà di proseguire nel giudizio, con implicita riproposizione della domanda principale, dovendo perciò il giudice di appello, che ritenga ammissibile l'opposizione, pronunciarsi nel merito delle questioni dedotte in primo grado, non rientrando tale ipotesi tra i casi previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 927 del 13/01/2022 (Rv. 663586 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354
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927
2022 …...
Estinzione del processo – Cass. n. 40831/2021Procedimento civile - estinzione del processo - provvedimento del giudice - in genere - Estinzione del processo - Giudizi a decisione collegiale e monocratica - Forma del provvedimento - Differenze ai fini della rimessione in prime cure, ex art. 354 c.p.c.
In tema di estinzione del processo, il giudice di appello rimette la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., ove, trattandosi di giudizi a decisione collegiale, riformi la sentenza di estinzione adottata in prime cure a seguito di reclamo al collegio, ex art. 308 c.p.c. e non anche se detta statuizione sia stata assunta con sentenza emessa nelle forme ordinarie ex art. 307, ultimo comma, c.p.c. Del pari va disposta la rimessione in primo grado laddove, in ipotesi di giudizi a decisione monocratica, il giudice di primo grado, assumendo una decisione che, definendo la lite in base ad una questione pregiudiziale, ha natura di sentenza impugnabile solo con l'appello, abbia pronunziato l'estinzione senza il previo svolgimento dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ma non anche se l'estinzione sia stata deliberata dopo che la causa, precisate le conclusioni, sia stata trattenuta in decisione ex art.189 c.p.c., nel qual caso il giudice di appello, ove riformi la pronuncia, deve trattenere la causa e deciderla nel merito.
Corte di Cassazione, Sez. 2 -, Ordinanza n. 40831 del 20/12/2021 (Rv. 663394 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_176, Cod_Proc_Civ_art_178, Cod_Proc_Civ_art_307, Cod_Proc_Civ_art_308, Cod_Proc_Civ_art_354
Corte
Cassazione
40831
2021 …...
Procedimenti limitativi o eliminativi della responsabilità genitoriale – Cass. n. 40490/2021Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - in genere - famiglia - potestà dei genitori - Procedimenti limitativi o eliminativi della responsabilità genitoriale - Nomina di un curatore speciale al minore ex art. 78 c.p.c. – Necessità - Omissione – Conseguenze.
Nei procedimenti limitativi o eliminativi della responsabilità genitoriale ex artt. 330 e segg. c.c., il giudice di merito, in forza del combinato disposto dell'art. 336, commi 1 e 4, c.c., è tenuto a nominare al minore un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. (che a sua volta provvederà a designare un difensore ai sensi dell'art. 336, comma 4 c.c.), determinandosi, in mancanza, la nullità del processo che, se rilevata in sede d'impugnazione, comporta la remissione della causa al primo giudice, perché provveda all'integrazione del contraddittorio, in applicazione degli artt. 354, comma 1, e 383, comma 3, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 40490 del 16/12/2021 (Rv. 663533 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0330, Cod_Civ_art_0336, Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_078, Cod_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_102
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Cassazione
40490
2021 …...
Ordinanza di estinzione del processo – Cass. n. 39170/2021Procedimento civile - estinzione del processo - provvedimento del giudice - impugnazione - Ordinanza di estinzione del processo - Mancata riassunzione nei termini di legge dopo la sospensione - Pronuncia fuori udienza senza previa audizione delle parti - Nullità- Ritenuta correttezza nel merito dell'estinzione da parte della corte di merito - Regressione della causa al primo giudice - Esclusione.
L'ordinanza di estinzione del processo per mancata riassunzione nei termini di legge dopo la sospensione, è nulla se pronunciata fuori udienza e senza sentire le parti. Tale nullità, tuttavia, se reiterata in appello, non impone la regressione della causa al primo giudice quando al Corte d'Appello ritenga comunque corretta nel merito la decisione sull'estinzione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 39170 del 09/12/2021 (Rv. 663349 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_276, Cod_Proc_Civ_art_307, Cod_Proc_Civ_art_308, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354
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39170
2021 …...
Omessa integrità del contraddittorio in primo grado – Cass. n. 38024/2021Impugnazioni civili - "reformatio in peius" (divieto) - rimessione della causa al giudice di primo grado - per mancata integrazione del contraddittorio di primo grado - Cosa giudicata civile - effetti del giudicato (preclusioni) - Omessa integrità del contraddittorio in primo grado - Rilievo in appello e rimessione della causa al primo giudice - Ammissibilità - Limite del giudicato interno sul merito - Fattispecie in tema di impugnazione della parte totalmente vittoriosa sul solo capo relativo alle spese.
Il difetto di integrità del contraddittorio nel primo grado del giudizio, in riferimento all'ipotesi di litisconsorzio necessario per ragioni di ordine sostanziale, può essere rilevato d'ufficio dal giudice d'appello, ad eccezione del caso di giudicato interno, formatosi su una statuizione di merito resa tra le parti dalla sentenza appellata. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito che - investito dell'appello della parte totalmente vittoriosa sul solo capo relativo alla liquidazione delle spese e in assenza di impugnazione incidentale - aveva rilevato un difetto di litisconsorzio sostanziale in primo grado e rimesso la controversia al giudice di pace).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38024 del 02/12/2021 (Rv. 663351 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_354
Corte
Cassazione
38024
2021 …...
Mancata partecipazione al giudizio da parte dell'esecutato – Cass. n. 37847/2021Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - Esecuzione forzata - consegna o rilascio (esecuzione per) - Opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c. - Esecutato - Litisconsorte necessario - Configurabilità - Mancata partecipazione al giudizio da parte dell'esecutato - Conseguenze - Violazione del contraddittorio - Rilevabilità d'ufficio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Ordinaria necessità - Principio della ragionevole durata del processo - Originaria improponibilità della domanda - Adottabilità della pronuncia di cassazione senza rinvio - Configurabilità - Fondamento.
In tema di litisconsorzio necessario, ove il difetto di integrità del contraddittorio venga rilevato in sede di legittimità, appare superfluo - benché ne sussistano i presupposti - provvedere ai sensi degli artt. 383, comma 3, e 354 c.p.c., rimettendo la causa al primo giudice, quando l'azione sia "ab origine" improponibile, giacché la stessa rimessione determinerebbe un allungamento dei tempi per la definizione del giudizio, in contrasto col principio di ragionevole durata del processo, ex art. 111, comma 2, Cost., senza nel contempo attribuire alcun vantaggio alla parte pretermessa, ai fini della garanzia dell'effettività dei suoi diritti processuali; ne consegue che, in siffatta ipotesi, ben può disporsi la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza d'appello che aveva pronunciato su opposizione di terzo all’esecuzione per rilascio d'immobile, ex art. 619 c.p.c., proposta dal terzo in forza di un preteso diritto incompatibile con quello portato dal titolo esecutivo azionato, benché senza evocare in giudizio l'esecutato litisconsorte necessario, e ciò in forza dell'originaria improponibilità della domanda, non essendo consentito far valere un tale profilo di opposizione con l'azione così come spiegata).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 37847 del 01/12/2021 (Rv. 663431 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_619, Cod_Proc_Civ_art_102
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37847
2021 …...
Istanza di sospensione dell'atto impugnato – Cass. n. 32593/2021Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - in genere - Istanza di sospensione dell'atto impugnato - Trattazione in camera di consiglio - Decisione della causa nel merito - Mancata udienza di trattazione della controversia - Consenso delle parti - Assenza - Nullità della sentenza - Rilievo del vizio nel giudizio di appello - Rimessione della causa alla commissione provinciale - Esclusione - Fondamento.
In tema di processo tributario, nel caso in cui a seguito della camera di consiglio fissata per la decisione dell'istanza di sospensione dell'atto impugnato, il giudice, senza il consenso delle parti, decida anche nel merito la controversia senza la fissazione dell'udienza di trattazione, si è in presenza di una nullità processuale che comporta la nullità anche della relativa sentenza per violazione del diritto di difesa, tuttavia tale vizio processuale non determina la retrocessione del giudizio ex art. 59 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso che esso esula dalle ipotesi tassative previste da tale disposizione e, in particolare, da quella dell'irregolare costituzione o integrazione del contraddittorio.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 32593 del 09/11/2021 (Rv. 662800 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_354
Corte
Cassazione
32593
2021 …...
Presenza di soggetti che rivendicano la qualità di genitore – Cass. n. 32661/2021Adozione - adozione (dei minori d’età) - adottandi - adottabilità - dichiarazione - in genere - Procedimento - Indagini ufficiose sul nucleo familiare - Presenza di soggetti che rivendicano la qualità di genitore - Indizi fattuali rilevanti - Integrazione del contraddittorio in primo grado - Necessità - Sanabilità mediante intervento in appello - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Nel giudizio per l'accertamento dello stato di adottabilità, il presidente del tribunale per i minorenni (o il giudice da lui delegato), non appena ricevuto il ricorso ex art. 9 l. n. 184 del 1983, è tenuto ad espletare preventivamente indagini officiose sul nucleo familiare del minore, tenendo in considerazione anche colui che, pur non avendo dimostrato in modo certo e indiscusso la genitorialità biologica, abbia tuttavia fornito indizi fattuali non trascurabili in tal senso, trattandosi di un adempimento di cruciale rilevanza per la garanzia del suo diritto di difesa, da assicurare sin dall'inizio del procedimento mediante l'integrazione del contraddittorio e la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 121. cit. Ne consegue che, nel caso in cui, per il mancato compimento di tali indagini, il contraddittorio in primo grado risulti non correttamente instaurato nei confronti di colui che affermi di essere genitore del minore, l'ammissione in appello del suo intervento non potrà avere efficacia sanante in ordine al vizio determinatosi nel precedente grado.(Nella specie, La Corte d'Appello nonostante le certificato di matrimonio ed altri fatti indiziari allegati da colui che si professava padre biologico del minore, quali la dichiarazione della madre, la fuga insieme dal paese straniero e la separazione successiva per ordine delle autorità, non ha svolto alcuna indagine preventiva per verificare l'effettività della genitorialità).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 32661 del 09/11/2021 (Rv. 663266 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_101
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32661
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Eccezione tempestivamente sollevata dall'Avvocatura dello Stato – Cass. n. 25499/2021Pubblica amministrazione - rappresentanza della p.a. - capacità e legittimazione processuale - Erronea instaurazione del contraddittorio nei confronti di un Ministero al posto di altro - Art. 4 della l. n. 260 del 1958 - Applicabilità - Condizioni - Eccezione tempestivamente sollevata dall'Avvocatura dello Stato - Concessione di un termine per la corretta instaurazione del contradittorio - Necessità - Mancanza - Conseguenze.
L'erronea evocazione in giudizio di un ministero al posto di un altro comporta che il giudice - a pena di nullità della sentenza di primo grado e conseguente rimessione della causa al primo giudice - fissi un termine per il rinnovo della notifica e la corretta instaurazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 260 del 1958, purché l'Avvocatura dello Stato sollevi la relativa eccezione nella prima udienza, indicando, altresì, il soggetto cui l’atto avrebbe dovuto essere notificato.
Corte di Cassazione, Sez. 2 -, Ordinanza n. 25499 del 21/09/2021 (Rv. 662257 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_354
Corte
Cassazione
25499
2021 …...
Conflitto di interessi dell'amministratore legale rappresentante della società – Cass. n. 25317/2021Procedimento civile - capacità processuale - curatore speciale - società - di capitali - società a responsabilità limitata (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - amministrazione - Azione di responsabilità del socio ex art. 2476 c.c. - Litiscosorzio necessario della società - Conflitto di interessi dell'amministratore legale rappresentante della società - Nomina di un curatore speciale - Necessità - Designazione di un nuovo legale rappresentante in corso di causa - Conseguenze - Fattispecie.
Nel giudizio di responsabilità promosso dal socio di s.r.l. nei confronti dell’amministratore ai sensi dell'art. 2476 c.c., la società è litisconsorte necessario e l'amministratore, in quanto munito di poteri di rappresentanza dell'ente, versa in una situazione di conflitto di interessi che richiede la nomina di un curatore speciale, il quale mantiene la "legitimatio ad processum" solo fino a quando i soci non provvedono alla designazione di un nuovo legale rappresentante, spettando, poi, al giudice, acquisita la notizia, concedere un termine perentorio per la costituzione di quest'ultimo, in applicazione dell'art. 182, comma 2, c.p.c., pena la nullità degli atti processuali compiuti dopo tale designazione. (Nella specie, la S.C., riscontrata la nomina del liquidatore, nuovo legale rappresentante della società, già in pendenza del primo grado di giudizio, ha cassato la sentenza impugnata, rinviando al giudice di appello, in diversa composizione, affinché provvedesse a decidere nuovamente la causa previa rinnovazione degli atti nulli ex art. 354, ultimo comma, c.p.c., e previa eventuale rimessione in termini ex art. 294 c.p.c. della parte non correttamente costituita).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25317 del 20/09/2021 (Rv. 662505 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2476, Cod_Proc_Civ_art_078, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_162, Cod_Proc_Civ_art_294, Cod_Proc_Civ_art_182
Corte
Cassazione
25317
2021 …...
Rimessione della causa al giudice di primo grado per mancata integrazione del contradditorio – Cass. n. 21610/2021Impugnazioni civili - "reformatio in peius" (divieto) - rimessione della causa al giudice di primo grado - per mancata integrazione del contraddittorio di primo grado - Proposizione di più domande tra loro autonome -Litisconsorzio necessario solo per alcune di esse - Mancata integrazione in primo grado - Conseguenze - Rimessione al primo giudice delle sole domande viziate da difetto di contraddittorio e decisione, nel merito, delle altre - Condizioni.
In presenza di più domande proposte dalle parti del giudizio, alcune delle quali soggette al litisconsorzio necessario ed altre no, tra le quali non si ravvisi un rapporto di pregiudizialità, né alcun profilo di necessario collegamento logico-giuridico, la remissione della causa al giudice di prime cure, a cagione della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di uno o più litisconsorti pretermessi in primo grado, si giustifica solo in relazione alle domande soggette a tale regime; ne consegue che, in siffatta evenienza, il giudice di secondo grado deve separare le cause, rimettendo al primo grado solo le domande assoggettate a litisconsorzio necessario, mentre deve esaminare i motivi di impugnazione relativi alle altre domande.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 21610 del 28/07/2021 (Rv. 662056 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_354
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21610
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Rilievo ufficioso in sede di legittimità – Cass. n. 20243/2021Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - Adozione - adozione (dei minori d’età) - adottandi - adottabilità - dichiarazione - Procedimento ex art. 10 l. n. 184 del 1983 - Genitori - Litisconsorzio necessario - Mancata partecipazione al processo di uno di essi - Rilievo ufficioso in sede di legittimità - Necessità - Conseguenze.
Nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità i genitori del minore sono litisconsorti necessari e godono di una legittimazione autonoma, connessa ad un'intensa serie di poteri, facoltà e diritti processuali, sicché, ove il giudizio sia celebrato senza la partecipazione di uno di essi e né il giudice di primo grado né quello dell'impugnazione rilevino vizio del contraddittorio, l'intero processo risulta viziato e il giudice di legittimità è tenuto a rilevare anche d'ufficio l'invalidità del provvedimento impugnato, procedendo al suo annullamento e rinviando la causa al primo giudice a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20243 del 15/07/2021 (Rv. 661967 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_354 com. 1, Cod_Proc_Civ_art_383
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20243
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Rimessione della causa al giudice di primo grado per difetto di contraddittorio – Cass. n. 11865/2021Impugnazioni civili - "reformatio in peius" (divieto) - rimessione della causa al giudice di primo grado - Rimessione della causa al giudice di primo grado per difetto di contraddittorio - Condanna della parte che ha dato origine a tale rimessione a rifondere le spese di primo e secondo grado - Ammissibilità - Presupposti - Fattispecie. Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - in genere - spese giudiziali civili - di appello In genere.
Il giudice d'appello, qualora rinvìi la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio; inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello, che aveva posto le spese di lite del primo grado a carico delle parti convenute, per non avere queste eccepito il difetto di integrità del contraddittorio, laddove l'imperfetta individuazione dei litisconsorti dipende, piuttosto, dalla negligenza o da un errore dell'attore ovvero da un difetto di attività del giudice).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11865 del 06/05/2021 (Rv. 661476 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_102 …...
Notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado – Cass. n. 11219/2021Impugnazioni civili - appello - ammissibilita' ed inammissibilita' - Notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado - Inesistenza - Conseguenze - Dovere del giudice d'appello di dichiarare la nullità insanabile della sentenza - Sussistenza - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Fondamento. Procedimento civile - notificazione - nullita'.
In caso di inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il giudice d'appello deve dichiarare, anche d'ufficio, l'insanabile nullità della relativa sentenza, senza poter rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 11219 del 28/04/2021 (Rv. 661188 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354 …...
Morte del difensore verificatasi nel primo grado di lite – Cass. n. 10912/2021Impugnazioni civili - "reformatio in peius" (divieto) - rimessione della causa al giudice di primo grado - Morte del difensore verificatasi nel primo grado di lite - Mancata interruzione del giudizio - Conseguenze in appello - Nullità della sentenza - Rimessione al primo giudice - Esclusione. Procedimento civile - interruzione del processo - morte del procuratore.
La mancata interruzione del procedimento di prime cure, a seguito della morte del difensore di una delle parti costituite, non consente l'applicazione, in sede di gravame, dell'art. 354 c.p.c., ma impone al giudice di appello di dichiarare la nullità della sentenza impugnata e procedere ad un nuovo esame del merito.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 10912 del 26/04/2021 (Rv. 661132 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_301, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354 …...
Ammissibilità del ricorso immediato per cassazione – Cass. n. 10015/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ammissibilità' del ricorso - Sentenze del giudice di appello ex artt. 353 e 354 c.p.c. - Ammissibilità del ricorso immediato per cassazione - Fondamento.
La sentenza, con cui il giudice d'appello riforma o annulla la decisione di primo grado e rimette la causa al giudice "a quo" ex artt. 353 o 354 c.p.c., è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza che presenta un carattere definitivo, perché conclude il procedimento davanti al giudice di appello ed esclude un ulteriore potere decisorio dello stesso giudice che l'ha pronunciata.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 10015 del 15/04/2021 (Rv. 661015 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_360_1 …...
Sentenze del giudice di appello – Cass. n. 10015/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ammissibilita' del ricorso - Sentenze del giudice di appello ex artt. 353 e 354 c.p.c. - Ammissibilità del ricorso immediato per cassazione - Fondamento.
La sentenza, con cui il giudice d'appello riforma o annulla la decisione di primo grado e rimette la causa al giudice "a quo" ex artt. 353 o 354 c.p.c., è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza che presenta un carattere definitivo, perché conclude il procedimento davanti al giudice di appello ed esclude un ulteriore potere decisorio dello stesso giudice che l'ha pronunciata.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 10015 del 15/04/2021 (Rv. 661015 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_360_1 …...
Affidamento della prole ai servizi sociali – Cass. n. 8627/2021Famiglia - potesta' dei genitori - Responsabilità genitoriale - Affidamento della prole ai servizi sociali - Curatore speciale del minore - Nomina - Necessità - Omissione - Conseguenze - Nullità del procedimento - Applicazione dell'art. 354, comma 1, c.p.c.
Nei giudizi relativi alla responsabilità dei genitori nei quali si discuta dell'affidamento della prole ai servizi sociali, la previsione di cui all'art. 336, comma 4, c.c., così come modificato dall'art. 37, comma 3, della l. n. 149 del 2001, postula la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., sussistendo un conflitto d'interessi del minore con entrambi i genitori, sicchè, ove non si sia provveduto a tale nomina, il procedimento deve ritenersi nullo ex art. 354, comma 1, c.p.c., con conseguente rimessione della causa al primo giudice perché provveda all'integrazione del contraddittorio.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8627 del 26/03/2021 (Rv. 660899 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0330, Cod_Civ_art_0333, Cod_Civ_art_0336_1, Cod_Proc_Civ_art_078, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_354 …...
Sottoscrizione di un giudice estraneo al collegio – Cass. n. 6494/2021Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - Sottoscrizione di un giudice estraneo al collegio - Nullità ex artt. 132 e 161, comma 2, c.p.c. - Rilevabilità d'ufficio - Provvedimenti conseguenziali della Corte di cassazione - Rinvio allo stesso giudice - Riesame del merito - Necessità.
La sottoscrizione di una sentenza emessa da un organo collegiale ad opera di un magistrato che non componeva il collegio giudicante, in luogo del magistrato (nella specie, il presidente) che ne faceva parte e che avrebbe dovuto sottoscriverla, integra l'ipotesi della mancanza della sottoscrizione della sentenza da parte del giudice, disciplinata dagli artt. 132 e 161, comma 2, c.p.c. Il difetto di detta sottoscrizione, se rilevato, anche d'ufficio, nel giudizio di cassazione, comporta la dichiarazione di nullità della sentenza ed il rinvio della causa, ai sensi degli artt. 354, comma 1, 360, comma 1, n. 4, e 383, comma 4, c.p.c., al medesimo giudice che ha emesso la sentenza carente di sottoscrizione, il quale viene investito del potere-dovere di riesaminare il merito della causa stessa e non può limitarsi alla mera rinnovazione della sentenza.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 6494 del 09/03/2021 (Rv. 660631 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_383 …...
Giudizio disciplinare nei confronti dei geometri – Cass. n. 6175/2021Professionisti - giudizi disciplinari – procedimento - Geometri - Diritto dell'incolpato di partecipare all'adunanza del Collegio provinciale - Sussistenza - Omessa convocazione - Conseguenze.
In tema di giudizio disciplinare nei confronti dei geometri, l'incolpato ha il diritto di partecipare, eventualmente anche con l'assistenza del difensore, all'adunanza davanti al Collegio provinciale - competente a irrogare la sanzione - e, quindi, ad essere informato della data della stessa, ex art. 12 del r.d. n. 274 del 1929; pertanto, ove l'incolpato non sia stato informato della data dell'adunanza, la decisione adottata dall'organo professionale locale è viziata per violazione del diritto di difesa, ex art. 24 Cost. e deve essere annullata dal Consiglio nazionale, non operando i principi di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., che regolano i rapporti tra organi giurisdizionali.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 6175 del 05/03/2021 (Rv. 660784 - 01)
Riferimenti normativi:, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354 …...
Procedimento per la dichiarazione di adottabilità – Cass. n. 6247/2021Adozione - adozione (dei minori d'eta') - adottandi - adottabilita' - dichiarazione - Procedimento per la dichiarazione di adottabilità - Genitori - Parti necessarie - Nullità della costituzione in primo grado - Accertamento in sede di gravame - Conseguenze - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Fondamento.
In tema di dichiarazione di adottabilità del minore, poiché ciascun genitore è parte necessaria del relativo procedimento, la nullità della relativa costituzione comporta la nullità del giudizio nel quale il vizio si è verificato; tuttavia, se tale vizio riguarda il giudizio di primo grado, il giudice del gravame, una volta accertata la nullità, non può rimettere la causa al primo giudice ma deve invece provvedere alla rinnovazione degli atti nulli, essendo le ipotesi previste dall'art. 354 c.p.c. tassative e quindi non estensibili per via analogica.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6247 del 05/03/2021 (Rv. 660888 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_356, Cod_Proc_Civ_art_102 …...
Mancata integrazione del contraddittorio del giudice di primo grado – Cass. n. 4665/2021Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - Mancata integrazione del contraddittorio del giudice di primo grado - Omessa rimessione della causa da parte del giudice di appello - Nullità dell'intero procedimento - Sussistenza - Rinvio della causa al giudice di prime cure ex art. 383 c.p.c. - Necessità - Fattispecie.
Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza, emessa all'esito di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. ad ordinanza di convalida di sfratto per morosità, per mancata integrazione del contraddittorio nei confornti del conduttore).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021 (Rv. 660603 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_404, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_331 …...
Nomina del curatore speciale al minore – Cass. n. 1471/2020Famiglia - potesta' dei genitori - Procedimenti disciplinati dall'art. 336 c.c. - Nomina del curatore speciale al minore - Necessità - Conseguenze - Altri procedimenti riguardanti i minori - Ascolto - Sufficienza - Eccezioni. Procedimento civile - capacita' processuale - curatore speciale - In genere.
Nei giudizi che abbiano ad oggetto provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, in virtù del combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 336 c.c., va nominato al minore un curatore speciale ai sensi dell'art. 78, comma 2, c.p.c., determinandosi in mancanza una nullità del procedimento che, se accertata in sede di impugnazione, comporta la rimessione della causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio; negli altri giudizi riguardanti minori, invece, non è necessaria la nomina di un curatore speciale, costituendo tuttavia il mancato ascolto del minore - ove non giustificato da un'espressa motivazione -, violazione del principio del contraddittorio e dei suoi diritti.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 1471 del 25/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_078, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Civ_art_0330, Cod_Civ_art_0333, Cod_Civ_art_0336_1, Cod_Civ_art_0315_2, Cod_Civ_art_0336_2, Cod_Civ_art_0337_8
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Rimessione della causa al giudice di primo grado – Cass. n. 32/2021Impugnazioni civili - "reformatio in peius" (divieto) - rimessione della causa al giudice di primo grado - per nullita' del giudizio di primo grado - Citazione introduttiva del primo grado mancante dell'avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c. - Contumacia del convenuto - Rilievo in appello - Conseguenze - Nullità del giudizio - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Dovere del giudice di appello di decidere nel merito - Sussistenza. Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - nullita' - In genere.
La nullità della citazione introduttiva del primo grado per mancanza dell'avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c., non sanata dalla costituzione del convenuto, ex art. 164, comma 3, c.p.c., e rilevata in sede di gravame, comporta la declaratoria di nullità del giudizio di primo grado, con conseguente rinnovazione dello stesso da parte del giudice di appello e, all'esito, decisione nel merito, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32 del 07/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_163_1, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_162, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_354 …...
Accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. - Cass. n. 24134/2020procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. - Condizione di procedibilità della domanda - Omissione - Ordinanza di improcedibilità - Mancata fissazione del termine di cui al comma 2 - Nullità - Appello - Rinnovazione ex art. 162 c.p.c. - Necessità - Fondamento.
Qualora sia proposta una domanda volta a ottenere una delle prestazioni indicate dall'art. 445- bis, comma 1, c.p.c., senza che sia stato espletato l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, il giudice, davanti al quale sia tempestivamente sollevata l'eccezione di improcedibilità, è tenuto ad assegnare alle parti il termine di quindici giorni per la sua presentazione, previsto dal comma 2 dello stesso art. 445-bis; è invece nulla, poiché determina un concreto impedimento all'accesso alla tutela giurisdizionale della parte istante, l'ordinanza con cui il giudice dichiari il ricorso immediatamente improcedibile, ed al giudice d'appello, in ossequio al principio di cui all'art. 162 c.p.c., si impone di rinnovare l'atto procedendo esso stesso all'assegnazione del termine, non potendo né limitarsi a una pronuncia di mero rito dichiarativa della nullità, né rimettere la causa al primo giudice.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 24134 del 30/10/2020 (Rv. 659266 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_162, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_445_2
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2020 …...
Violazione - litisconsorzio necessario – Cass. n. 23315/2020Procedimento civile - litisconsorzio – necessario - Mancata integrazione del contraddittorio del giudice di primo grado - Omessa rimessione della causa da parte del giudice di appello - Nullità dell'intero procedimento - Sussistenza - Rinvio della causa al giudice di prime cure ex art. 383 c.p.c. - Necessità.
Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020 (Rv. 659380 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_383
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2020 …...
Controversia decisa da giudice diverso da quello davanti a cui sono state precisate le conclusioni- Cass. n. 14144/2020) Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto – sottoscrizione - Controversia decisa da giudice diverso da quello davanti a cui sono state precisate le conclusioni- Nullità - Conseguenze - Erronea remissione al primo giudice da parte di quello dell'impugnazione - Dovere del giudice al quale la controversia è rimessa di deciderla nel merito- Fondamento - Caducazione dell'intera attività processuale – Esclusione - provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - nullita' della sentenza - pronuncia sulla nullita' .
Nell'ipotesi di sentenza pronunciata da un giudice monocratico diverso da quello dinanzi al quale sono state precisate le conclusioni, rispetto alla quale il giudice d'appello, dopo averne dichiarato la nullità, abbia erroneamente rimesso la causa al primo giudice, il giudice del rinvio è investito del potere-dovere di esaminare il merito della causa, non già di rinnovare l'intero giudizio, atteso che la nullità, come nel caso dell'art. 161, comma 2, c.p.c., riguarda solo la pronuncia della sentenza, mentre l'attività processuale anteriore resta valida.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14144 del 08/07/2020 (Rv. 658414 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_354
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Cause di competenza del tribunale in composizione monocratica - Cass. n. 14144/2020Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - sottoscrizione - Cause di competenza del tribunale in composizione monocratica - Sostituzione del giudice istruttore dopo la precisazione delle conclusioni - Mancato rinnovo della precisazione delle conclusioni dinanzi al nuovo giudice - Natura del vizio - Vizio di costituzione del giudice – Conseguenze - provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - nullita' della sentenza - pronuncia sulla nullita' .
La sentenza pronunciata da un giudice monocratico diverso da quello dinanzi al quale sono state precisate le conclusioni è affetta da nullità per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c., con la conseguenza che, da un lato, il vizio può essere fatto valere nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione ai sensi dell'art. 161, comma 1, c.p.c. - sicché resta sanato in difetto di impugnazione - mentre, dall'altro, l'emersione del vizio in sede di appello non consente la rimessione della causa al primo giudice, in base al disposto dell'art. 354 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14144 del 08/07/2020 (Rv. 658414 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_354
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Competenza
Incompetenza
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Territorio
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Reformatio in peius - rimessione della causa al giudice di primo grado - Cass. n. 13860/2020Impugnazioni civili - "reformatio in peius" (divieto) - rimessione della causa al giudice di primo grado - per nullita' del giudizio di primo grado - Nullità della notifica dell'atto di riassunzione in primo grado - Rinvio della causa al primo giudice – Necessità - procedimento civile - interruzione del processo – riassunzione.
La nullità della notifica dell'atto di riassunzione del processo di primo grado che sia stato interrotto, per la quale occorre disporre la rinnovazione della notificazione stessa, comporta, se il destinatario non si è costituito, la nullità del relativo giudizio, con la conseguenza che il giudice di appello o, in mancanza, quello di legittimità devono rimettere le parti dinanzi al primo giudice, in applicazione analogica dell'art. 354 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13860 del 06/07/2020 (Rv. 658303 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_050_1, Cod_Proc_Civ_art_139, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_383
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Decisione nel merito della causa da parte del giudice di primo grado a seguito di erronea affermazione della propria competenza - Cass. n. 13439/2020Impugnazioni civili - appello - giudice dell'appello - Decisione nel merito della causa da parte del giudice di primo grado a seguito di erronea affermazione della propria competenza - Appello conseguente - Poteri del giudice di secondo grado - Declaratoria di incompetenza del giudice di primo grado ed indicazione di quello competente - Necessità - Fondamento - Limiti - Coincidenza tra giudice di appello e quello competente in primo grado - Decisione, nel merito e in primo grado, della causa - Ammissibilità - Sussistenza - Condizioni - Istanza di parte - Necessità.
Ove il giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice dell'appello, nel ravvisare l'incompetenza del primo, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c., non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione - che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione - non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo che non coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13439 del 01/07/2020 (Rv. 658379 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_007, Cod_Proc_Civ_art_050_1, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354
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Impugnazioni civili - opposizione di terzo – Cass. n. 11289/2020Opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. introdotta innanzi al giudice di appello - Rimessione al primo giudice - Presupposti - Limiti - Fattispecie.
Impugnazioni civili - opposizione di terzo - procedimento.
Nel giudizio di opposizione di terzo proposto innanzi al giudice di appello, occorre distinguere l'ipotesi nella quale la sentenza impugnata abbia ad oggetto un rapporto sostanziale unico, il quale non può esistere che in un solo modo rispetto a tutti i partecipanti, e quella in cui il terzo, rimasto estraneo alla lite, intenda, invece, fare valere un proprio diritto indipendente, che risulti incompatibile con quelli vantati dalle altre parti. Nel primo caso, infatti, l'opponente ex art. 404 c.p.c. trae la propria legittimazione all'azione dalla circostanza di essere stato un litisconsorte necessario pretermesso e deve, pertanto, essere disposta la remissione della causa al giudice di primo grado; al contrario, nella seconda eventualità, gli accertamenti relativi alla situazione legittimante del terzo ed alla caducazione della sentenza opposta andranno compiuti dal medesimo giudice di appello. (Nella specie, i ricorrenti avevano proposto la loro opposizione di terzo assumendo di essere titolari di un diritto autonomo - l'acquisto della proprietà di un bene immobile per usucapione - rispetto alla situazione giuridica accertata nella sentenza passata in giudicato - simulazione assoluta di due compravendite - e la S.C. ha giudicato corretta la scelta operata dalla corte d'appello, che ha deciso sull'opposizione nel merito, rigettandola, senza provvedere alla remissione della causa al giudice di primo grado).
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 11289 del 12/06/2020 (Rv. 658156 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_404, Cod_Proc_Civ_art_405, Cod_Proc_Civ_art_406
CORTE
CASSAZIONE
11289
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Nullità della sentenza o del procedimento - Decisione assunta dal giudice successivamente alla cessazione dal servizio - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10430 del 03/06/2020 (Rv. 658028 - 01)Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - nullità della sentenza o del procedimento - Decisione assunta dal giudice successivamente alla cessazione dal servizio - Nullità della sentenza o del procedimento - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Conseguenze.
La circostanza che la decisione della causa in primo grado sia stata assunta dal giudice successivamente alla sua cessazione dal servizio integra un vizio che non è equiparabile a quello della radicale mancanza di sottoscrizione e, quindi, non determina la rimessione delle parti al primo giudice. In questo caso, pertanto, trova applicazione il principio secondo il quale il ricorrente per cassazione che impugni la sentenza di appello per non avere dichiarato la nullità della decisione di prime cure ha l'onere, qualora il vizio dedotto non avrebbe comportato la restituzione della controversia al primo giudice, di indicare, in concreto, quale pregiudizio sia derivato dalla nullità processuale e quale diverso e migliore risultato avrebbe potuto conseguire in assenza del vizio denunciato.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10430 del 03/06/2020 (Rv. 658028 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_161 …...
Impugnazioni civili - appello - preclusione dell'appello improcedibile od inammissibile - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10097 del 28/05/2020 (Rv. 657775 - 01)Ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. - Statuizione solo su alcuni capi di domanda - Omessa richiesta di pronuncia della sentenza - Prosieguo del giudizio - Successiva sentenza del tribunale - Nullità - Appello - Motivi solo processuali - Inammissibilità del gravame.
Provvedimenti del giudice civile - ordinanza - del giudice istruttore - In genere.
L'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. che abbia pronunciato solo su alcune domande o capi della domanda, se non è richiesta dalla parte intimata la pronuncia della sentenza, produce gli effetti di una sentenza definitiva sull'intero oggetto del giudizio; ne consegue che le parti possono impugnarla in ragione del loro interesse a una diversa pronuncia, ed il giudice di secondo grado, se richiesto, deve provvedere anche sulle domande o sui capi della domanda per i quali è mancata una decisione di merito, mentre la sentenza successivamente pronunciata dal tribunale nello stesso giudizio è nulla, ma l'appello su quest'ultima decisione, limitato a contestare soltanto tale vizio processuale e non il merito della sentenza, deve essere dichiarato inammissibile, perché l'errore denunciato non potrebbe comportare una rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10097 del 28/05/2020 (Rv. 657775 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_186_4, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354 …...
Avvocatura dello stato - notificazione - Cass. n. 8995/2020Cartella esattoriale - Opposizione - Mancata contestazione del verbale di accertamento di infrazione stradale - Legittimazione passiva - Notifica all'Avvocatura dello Stato distrettuale - Necessità - Omissione - Conseguenze.
Impugnazioni civili - "reformatio in peius" (divieto) - rimessione della causa al giudice di primo grado - per nullita' del giudizio di primo grado - della notificazione della citazione In genere.
In tema di opposizione a cartella esattoriale, quando non venga contestato il sotteso verbale di accertamento di violazione al codice stradale, sussiste la legittimazione passiva del Ministero dell'Interno, con la correlata necessità di notificare l’atto introduttivo all'Avvocatura dello Stato distrettuale, determinandosi, in caso contrario, la nullità degli atti del giudizio di primo grado, con conseguente rimessione del processo al relativo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8995 del 15/05/2020 (Rv. 657943 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_354
corte
cassazione
8995
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Assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) -risarcimento del danno - azione diretta nei confronti dell'assicurato -litisconsorti necessari - Cass. n. 7755/2020Procedura di risarcimento diretto del danno ex art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 - Mancata citazione del proprietario del veicolo danneggiante -Ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. - Necessità - Omissione -Conseguenze.
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, dello stesso decreto, sicché, ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l'annullamento della sentenza ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 7755 del 08/04/2020 (Rv. 657502 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_383
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - acquiescenza - tacita - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7041 del 12/03/2020 (Rv. 657284 - 02)Sentenza di appello declaratoria di nullità della notificazione della citazione di primo grado - Riassunzione della causa dinanzi al giudice indicato nella sentenza remittente - Incompatibilità con l'esercizio del potere di impugnazione - Esclusione - Fondamento - Ricorso incidentale tardivo - Esperibilità - Proposizione di ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello - Omessa sospensione del giudizio riassunto - Conseguenze.
In presenza di una sentenza di appello che dichiari la nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e rimetta le parti al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., la riassunzione della causa davanti al giudice di primo grado quando siano ancora aperti i termini per l'impugnazione di detta statuizione non può essere considerata acquiescenza tacita, trattandosi di iniziativa riconducibile ad esigenze cautelative e, comunque, non incompatibile con la volontà di avvalersi di tale mezzo di impugnazione, e non preclude, alla medesima parte che abbia riassunto la causa davanti al giudice di primo grado, l'esperimento di ricorso incidentale tardivo, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., avverso qualsiasi capo della sentenza medesima. Ove la sentenza di appello che abbia ordinato la rimessione della causa al primo giudice sia stata oggetto di ricorso per cassazione, la prevista interruzione del termine di riassunzione, disposta dall'art. 353, comma 3, c.p.c., non rende irrituale la riassunzione avvenuta prima della proposizione del ricorso per cassazione, ma comporta soltanto che il giudizio riassunto debba intanto essere sospeso, in applicazione dell'art. 48 c.p.c. e, in mancanza di tale sospensione, la nullità degli atti processuali compiuti, dalle parti e dal giudice, ivi comprese le sentenze eventualmente pronunciate.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7041 del 12/03/2020 (Rv. 657284 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Civ_art_0048 …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4697 del 21/02/2020 (Rv. 657Azione volta all'accertamento negativo della qualità di condomino - Legittimazione passiva dell'amministratore - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
La domanda di accertamento negativo della qualità di condomino, in quanto inerente all'inesistenza del rapporto di condominialità ex art_ 1117 c.c., non va proposta nei confronti dell'amministratore del condominio ma impone, piuttosto, la partecipazione, quali legittimati passivi, di tutti i condomini in una situazione di litisconsorzio necessario, postulando la definizione della vertenza una decisione implicante una statuizione in ordine a titoli di proprietà configgenti fra loro, suscettibile di assumere valenza solo se, ed in quanto, data nei confronti di tutti i soggetti, asseriti partecipi del preteso condominio in discussione. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, a fronte di una domanda di accertamento negativo dell'appartenenza ad un condominio di alcune unità immobiliari, aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, con rimessione della causa al giudice di prime cure, per non aver quest'ultimo disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4697 del 21/02/2020 (Rv. 657260 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117_1, Cod_Civ_art_1131, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_354
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI
CONDOMINIO NEGLI EDIFICI
AZIONI GIUDIZIARIE
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Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - nullita' della sentenza - pronuncia sulla nullita' – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4125 del 18/02/2020 (Rv. 657021 - 01)Sentenza di primo grado pronunciata prima della scadenza dei termini per il deposito delle conclusionali o delle repliche - Nullità - Sussistenza - Poteri del giudice d'appello - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Decisione nel merito - Necessità - Fondamento.
La sentenza pronunciata dal giudice di primo grado prima della scadenza dei termini ex art_ 190 c.p.c. per il deposito delle conclusionali o delle memorie di replica è affetta da nullità, senza che la parte debba indicare, al momento dell'impugnazione, se e quali argomenti non svolti nei precedenti atti difensivi avrebbe potuto sviluppare ove detto deposito fosse stato consentito; tuttavia, il giudice di appello, una volta constatata tale nullità, non può rimettere la causa al primo giudice, ai sensi dell'art_ 354 c.p.c., ma è tenuto a decidere la causa nel merito, nei limiti delle doglianze prospettate.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4125 del 18/02/2020 (Rv. 657021 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_162, Cod_Proc_Civ_art_190_1, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE
NULLITA' DELLA SENTENZA
PRONUNCIA SULLA NULLITA'
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Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - nullita' della sentenza - pronuncia sulla nullità' - inesistenza - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2020 del 29/01/2020 (Rv. 656713 - 01)Provvedimento del tribunale -Motivazione e dispositivo concernente una parte diversa - Inesistenza del provvedimento -Appello - Decisione nel merito - Esclusione - Rinvio al primo giudice - Necessità - Fattispecie.
Il provvedimento emesso dal tribunale nei confronti delle parti in lite, ma con motivazione e dispositivo relativi a causa diversa concernente altri soggetti, è affetto da nullità insanabile, che può essere rilevata d'ufficio in sede d'impugnazione, con conseguente rimessione dell'intero processo al primo giudice. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio al tribunale la sentenza d'appello, che aveva deciso nel merito un ricorso in tema di protezione internazionale, ancorché avesse rilevato la nullità dell'ordinanza definitoria del giudizio di primo grado in quanto pronunciata nei confronti di un soggetto diverso dallo straniero richiedente).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2020 del 29/01/2020 (Rv. 656713 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_383
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE
"IUS SUPERVENIENS"
NULLITA' DELLA SENTENZA
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Contratti in genere - invalidita' - nullita' del contratto - azione di nullità' – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 886 del 17/01/2020 (Rv. 656839 - 01)Vendita - Azione di nullità per illiceità della causa - Litisconsorzio necessario dell'amministratore della società acquirente - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Nel giudizio volto ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto di compravendita di un immobile per illiceità della causa, siccome stipulato a titolo di corrispettivo di un prestito usurario, non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti dell'amministratore della società acquirente ritenuto responsabile del delitto di usura per essersi fatto dare o promettere interessi illeciti e per aver procurato l'acquisto dell'immobile in corrispettivo del detto prestito, avendo questi contratto nell'esercizio dei poteri gestori e in nome e per conto della società, unica parte sostanziale del negozio di vendita. (La S.C. ha enunciato il principio in una fattispecie in cui era stata dichiarata la nullità di un contratto di vendita immobiliare stipulato in attuazione di un prestito usurario, dopo che il socio ed amministratore della società acquirente era stato condannato per il reato di usura, per essersi fatto promettere interessi illeciti dai soci della venditrice, ottenendo, al momento della dazione del denaro, la sottoscrizione di contratti preliminari).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 886 del 17/01/2020 (Rv. 656839 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1388, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1470, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_354
CONTRATTI IN GENERE
INVALIDITA'
NULLITA' DEL CONTRATTO
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Impugnazioni civili - "reformatio in peius" (divieto) - rimessione della causa al giudice di primo grado - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 32403 del 11/12/2019 (Rv. 656042 - 01)Appello - Accoglimento della domanda sull"an" in riforma della sentenza di primo grado - Giudizio sul "quantum" - Rimessione al primo giudice - Esclusione.
Fuori dei casi tassativamente previsti dall'art 354 c.p.c., il giudice dell'appello deve trattenere la causa e deciderla, anche se sulle questioni dedotte non vi sia stata una pronunzia di merito da parte del giudice di primo grado, sicché nell'ipotesi in cui quest'ultimo abbia rigettato una domanda di risarcimento del danno sull'"an debeatur", poi accolta, sempre con sentenza non definitiva, in sede di impugnazione, il giudizio sul "quantum" deve proseguire davanti al giudice dell'appello, pur non essendosi il primo giudice pronunziato sulla liquidazione del danno.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 32403 del 11/12/2019 (Rv. 656042 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2043, Cod_Proc_Civ_art_277, Cod_Proc_Civ_art_278 …...
Procedimento civile - estinzione del processo - provvedimento del giudice - impugnazione - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23997 del 26/09/2019 (Rv. 655420 - 01)Giudice unico - Provvedimento di estinzione - Natura di sentenza - Rimedi impugnatori ordinari - Rimessione della causa al primo giudice, ex art. 354, comma 2, c.p.c. - Ammissibilità - Sentenza del giudice unico di estinzione dopo la precisazione delle conclusioni - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Fondamento.
Il provvedimento con cui, nel corso del processo, il giudice istruttore, che operi come giudice monocratico, dichiara che il processo si è estinto, non è soggetto a reclamo ma, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, ed è impugnabile con gli ordinari mezzi; ne consegue che può essere richiesta al giudice di appello la rimessione al primo grado, ai sensi dell'art. 354, comma 2, c.p.c. ove si contesti il provvedimento estintivo, ravvisandosi l'ipotesi di cui all'art. 308, comma 2, c.p.c.; nel caso in cui, invece, l’estinzione sia stata deliberata dal tribunale in composizione monocratica solo dopo che la causa, precisate le conclusioni, sia stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., il giudice di appello, ove non la ritenga sussistente, non può rimettere la causa al giudice di primo grado - non ricorrendo l'ipotesi contemplata dall'art. 308, comma 2, c.p.c., richiamato dall'art. 354, comma 2, c.p.c. -, ma deve trattenere la causa e deciderla nel merito.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23997 del 26/09/2019 (Rv. 655420 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_178, Cod_Proc_Civ_art_189, Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_307, Cod_Proc_Civ_art_308, Cod_Proc_Civ_art_354 …...
Divieto reformatio in peius – Cass. 12570/2019Accertamento di un vizio di ultrapetizione nella sentenza di primo grado - Rimessione della causa al primo giudice
Il giudice d'appello, il quale accerti un vizio di ultrapetizione a carico della sentenza di primo grado, deve trattenere la causa e deciderla nel merito, nei limiti dell'oggetto delineato dalle effettive domande delle parti, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 12570 del 10/05/2019 (Rv. 653812 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 112 – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
Cod. Proc. Civ. art. 354 – Rimessione al primo giudice per altri motivi …...
Rito societario ex d.lgs. n. 5 del 2003, "ratione temporis" applicabile - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3881 del 08/02/2019Procedimenti speciali - Rito societario ex d.lgs. n. 5 del 2003, "ratione temporis" applicabile - Sanzione dell'estinzione del processo di cui all'art. 8, comma 4 del citato decreto - Presupposti applicativi – Fattispecie - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3881 del 08/02/2019
Nei procedimenti societari, cui si applicano le disposizioni dettate dal d.lgs. n. 5 del 2003, il mancato assolvimento dell'onere di notificare l'istanza di fissazione d'udienza, previsto dall'art. 8, comma 4, del medesimo decreto, determina l'estinzione del processo, rilevabile anche d'ufficio, quale sanzione a fronte della quiescenza delle parti, mentre la notifica ad uno solo dei convenuti determina nullità ex art. 157, comma 3, c.p.c., opponibile dalla parte nella prima istanza o difesa successiva all'atto. (Nella specie, la S.C. ha confermato, pur correggendone la motivazione, la sentenza che aveva ritenuto non applicabile la disciplina di cui al citato art. 8, comma 4, affermando che, trattandosi di una ipotesi di nullità sanabile in una situazione di litisconsorzio necessario, il rilievo avrebbe dovuto essere eccepito dalle parti costituite durante il giudizio di primo grado, per essere considerato tempestivo ai fini della rinnovazione).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3881 del 08/02/2019
Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_354 …...
Scioglimento del contratto - recesso unilaterale - Recesso ex art. 1385, comma 2, c.c. - Caratteristiche – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2969 del 31/01/2019 Contratti in genere - scioglimento del contratto - recesso unilaterale - Recesso ex art. 1385, comma 2, c.c. - Caratteristiche – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2969 del 31/01/2019
Contratto con pluralità di parti - Litisconsorzio necessario di tutti i contraenti - procedimento civile - litisconsorzio - necessario
Il recesso di cui all'art. 1385, comma 2, c.c. costituisce uno speciale strumento di risoluzione di diritto del contratto, collegato alla pattuizione di una caparra confirmatoria, analogo a quelli previsti dagli artt. 1454, 1456 e 1457 c.c., che ha in comune con la risoluzione giudiziale non solo i presupposti (l'inadempimento di non scarsa importanza della controparte), ma anche le conseguenze (la caducazione "ex tunc" degli effetti del contratto). Ne consegue che l'azione finalizzata all'accertamento della legittimità del suddetto recesso da un contratto con più parti deve essere esperita, similmente a quella di risoluzione giudiziale, nei confronti di tutti i contraenti, quali litisconsorti necessari, poiché un contratto unico non può divenire inefficace per alcuni dei soggetti che vi hanno partecipato e rimanere in vita per altri.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2969 del 31/01/2019
CAPARRA CONFIRMATORIA
CONTRATTI …...
"Reformatio in peius" (divieto) - rimessione della causa al giudice di primo grado - per nullita' del giudizio di primo gradoImpugnazioni civili - "reformatio in peius" (divieto) - rimessione della causa al giudice di primo grado - per nullita' del giudizio di primo grado - in genere.
Ammissione patrocinio a spese dello Stato - Revoca disposta non dall'organo collegiale che aveva pronunciato la sentenza passata in giudicato, ma dal solo Presidente del medesimo organo - Opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 - Accoglimento - Conseguenze - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Fondamento.
La revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta non dall'organo collegiale che aveva pronunciato la sentenza passata in giudicato, ma solo dal suo Presidente, nonostante la legge non attribuisca a quest'ultimo tale potere, è nulla, ricorrendo un vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 c.p.c. Ne consegue che il giudice dell'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, rilevata anche in via officiosa la nullità di detta revoca, deve decidere la causa nel merito senza rimetterla al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 354 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1684 del 22/01/2019
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Intervento in appello del litisconsorte necessario pretermessoImpugnazioni civili - "reformatio in peius" (divieto) - rimessione della causa al giudice di primo grado - per mancata integrazione del contraddittorio di primo grado - intervento in appello del litisconsorte necessario pretermesso - accettazione della causa nella situazione processuale esistente- assenza di pregiudizio per le altre parti - rilievo d'ufficio del difetto di contraddittorio o rimessione della causa al primo giudice - esclusione - fondamento - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 26631 del 22/10/2018
>>> Nell'ipotesi in cui il litisconsorte necessario pretermesso intervenga volontariamente in appello, accettando la causa nello stato in cui si trova, e nessuna delle altre parti resti privata di facoltà processuali non già altrimenti pregiudicate, il giudice di appello non può rilevare d'ufficio il difetto di contraddittorio, né è tenuto a rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., ma deve trattenerla e decidere sul gravame, risultando altrimenti violato il principio fondamentale della ragionevole durata del processo, il quale impone al giudice di impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione della controversia. (Nella specie, in un caso in cui al processo di primo grado intentato dal promissario acquirente di un immobile ex art. 2932 c.c. non aveva partecipato il coniuge in regime di comunione legale, che era poi intervenuto volontariamente in appello senza eccepire alcunché, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il giudice di secondo grado aveva dichiarato nullo il giudizio di primo grado e rimesso la causa al primo giudice ai sensi dell'art.354 c.p.c.).
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 26631 del 22/10/2018 …...
Impugnazioni civili - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15905 del 15/06/2018Intervento o chiamata in causa - Estromissione automatica dell'alienante o del dante causa - Esclusione - Conseguenze - Appello - Litisconsorzio necessario tra successore a titolo particolare ed alienante o dante causa non estromesso - Sussistenza - Integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ. - Necessità - Difetto - Rilevabilità, anche d'ufficio, in sede di legittimità - Sussistenza - Rimessione della causa al giudice di merito - Necessità.
Il successore a titolo particolare per atto tra vivi di una delle parti del processo può intervenire volontariamente nel processo o esservi chiamato, senza che ciò comporti automaticamente l'estromissione dell'alienante o del dante causa, potendo questa essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentano. Ne consegue che, nel giudizio di impugnazione contro la sentenza, il successore intervenuto in causa e l'alienante non estromesso sono litisconsorti necessari e che, se la sentenza è appellata da uno solo soltanto o contro uno soltanto dei medesimi, deve essere ordinata, anche d'ufficio, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro, a norma dell'art. 331 c.p.c., dovendosi, in difetto, rilevare, anche d'ufficio, in sede di legittimità, il difetto di integrità del contraddittorio con rimessione della causa al giudice di merito per la eliminazione del vizio.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15905 del 15/06/2018
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Impugnazioni civili - appello - giudice dell'appello - Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 14625 del 13/06/2017Sfratto per morosità - Opposizione dell’intimato - Erronea emissione dell’ordinanza di convalida - Conseguenze - Appello - Necessità - Rimessione al giudice di primo grado - Esclusione - Dovere del giudice del gravame di decidere nel merito - Sussistenza – Remissione in termini dell’intimato - Ammissibilità.
L’ordinanza di convalida di sfratto, ove erroneamente emessa malgrado l’opposizione dell’intimato, assume natura decisoria e contenuto sostanziale di sentenza, sicchè è impugnabile con l’appello, potendo con tale atto l’intimato chiedere la rimessione in termini per espletare l’attività difensiva impeditagli in primo grado, fermo restando che il giudice del gravame deve decidere la controversia nel merito, atteso che l’omissione del mutamento di rito, di cui all’art. 667 c.p.c., non integra alcuna delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 343 e 354 c.p.c. per la rimessione della causa al primo giudice.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 14625 del 13/06/2017
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Spese giudiziali civili - di appello - Cass. n. 14495/2017Rimessione della causa al giudice di primo grado per difetto di contraddittorio – Decisione sulle spese di appello – Obbligo del giudice di appello – Condanna alle spese – Sussistenza – Condizioni.
Il giudice d’appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al loro pagamento la parte riconosciuta soccombente per aver dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14495 del 09/06/2017
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Spese giudiziali civili - di appello - Cass. n. 14495/2017Rimessione della causa al giudice di primo grado per difetto di contraddittorio – Decisione sulle spese di appello – Obbligo del giudice di appello – Condanna alle spese – Sussistenza – Condizioni.
Il giudice d’appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al loro pagamento la parte riconosciuta soccombente per aver dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14495 del 09/06/2017
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Contratti in genere - cessione del contratto (nozione, caratteri, distinzioni) - Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 13706 del 31/05/2017Locazioni commerciali - Plurime cessioni “a catena” ex art. 36 della legge n. 392 del 1978 - Mancato pagamento del canone - Domande di risoluzione del contratto e di pagamento dei canoni insoluti cumulativamente proposte nei confronti dei diversi conduttori - Litisconsorzio facoltativo - Mancata regolare instaurazione del contraddittorio verso uno di essi - Annullamento della sentenza di primo grado - Rimessione integrale del giudizio ex art. 354 c.p.c. - Illegittimità.
In materia di locazione di immobili adibiti ad uso commerciale, in caso di plurime cessioni dell’azienda e del contratto di locazione, ex art. 36 della l. n. 392 del 1978, senza liberazione del cedente, poiché tra costui e ciascuno dei cessionari si determina - in relazione all’azione che il locatario esperisca per la risoluzione del contratto ed il pagamento dei canoni insoluti - una situazione di litisconsorzio facoltativo, la mancata regolare instaurazione del contraddittorio verso uno solo di essi non legittima l’annullamento della sentenza di primo grado con rimessione degli atti al primo giudice, nei confronti di tutti, ex art. 354 c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 13706 del 31/05/2017
CESSIONE DEL CONTRATTO
CONTRATTI …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6649 del 15/03/2Domanda del condominio di rilascio di bene condominiale occupato “sine titulo” – Domanda riconvenzionale volta all'accertamento, in capo al convenuto, della proprietà esclusiva su detto bene - Litisconsorzio necessario tra tutti i condomini - Sussistenza – Omessa integrazione del contraddittorio - Conseguenze.
Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - comunione e condominio In genere.
In tema di condominio negli edifici, qualora un condomino, convenuto dall’amministratore per il rilascio di uno spazio di proprietà comune occupato "sine titulo", agisca in via riconvenzionale per ottenere l'accertamento della proprietà esclusiva su tale bene, il contraddittorio va esteso a tutti i condomini, incidendo la controdomanda sull'estensione dei diritti dei singoli; pertanto, ove ciò non avvenga e la domanda riconvenzionale sia decisa solo nei confronti dell’amministratore, l'invalida costituzione del contraddittorio può, in difetto di giudicato espresso o implicito sul punto, essere eccepita per la prima volta o rilevata d’ufficio anche in sede di legittimità, con conseguente rimessione degli atti al primo giudice.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6649 del 15/03/2017
CONDOMINIO
AZIONI GIUDIZIARIE …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - interesse al ricorso – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21757 del 27/10/2016Rimessione della causa al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c. - Invalidità del procedimento decisorio - Ricorso per cassazione avverso tale vizio - Inammissibilità per difetto di interesse - Fondamento.
Qualora il giudice d'appello abbia correttamente ritenuto applicabile l'art. 354 c.p.c., ma abbia disposto la rimessione della causa al giudice di primo grado attraverso un percorso processuale invalido, è inammissibile, per difetto d'interesse, il motivo del ricorso per cassazione volto a far valere tale ultimo vizio, perché la Suprema Corte, rilevandolo, sarebbe tenuta a pronunciare nuovamente la medesima nullità processuale dichiarata dal giudice d'appello ai fini della rimessione della causa al primo giudice, determinando così - mediante il rinvio della causa a quest'ultimo in base all'art. 383, comma 3, c.p.c. estensivamente applicato - lo stesso effetto che quel motivo intende evitare.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21757 del 27/10/2016
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Provvedimenti del giudice civile - ordinanza - del giudice istruttore - Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 20693 del 13/10/2016Ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. - Statuizione solo su alcuni capi di domanda - Rinuncia alla sentenza - Conseguenza - Efficacia di sentenza definitiva su tutti i capi di domanda - Impugnazione dei capi non decisi - Ammissibilità.
L'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. che pronuncia su alcuni capi della domanda, se è fatta rinuncia alla sentenza, produce gli effetti di una sentenza definitiva sull'intero oggetto del giudizio, con la conseguenza che le parti possono impugnarla in ragione del loro interesse ad una diversa pronuncia ed il giudice di secondo grado, se richiesto, deve provvedere anche sui capi della domanda in relazione ai quali è mancata una decisione di merito mediante il provvedimento anticipatorio.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 20693 del 13/10/2016
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Impugnazioni civili - appello - poteri del collegio - rimessione della causa al giudice di primo grado - per mancata integrazione del contraddittorio di primo grado – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 19210 del 28/09/2016Contraddittorio integro, in primo grado, solo rispetto alla domanda riconvenzionale e non anche a quella principale - Autonomia delle domande - Rimessione al primo giudice di entrambe le domande - Esclusione - Fattispecie.
In presenza di due domande autonome tra loro, una soltanto delle quali decisa in primo grado in violazione del principio del contraddittorio, per essere stato pretermesso un litisconsorte necessario, il giudice d'appello deve disporre la separazione delle cause e rimettere al giudice di primo grado unicamente quella rispetto alla quale si è verificato il detto vizio. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione di merito che, in presenza di due domande, principale e riconvenzionale, volte alla demolizione di fabbricati eretti a distanza non legale, aveva rimesso entrambe al giudice di primo grado, nonostante solo la prima fosse stata esaminata a contraddittorio non integro, perché proposta nei confronti di uno solo dei comproprietari dell'immobile e difettasse, al contempo, la prova che le distanze tra gli edifici fossero reciprocamente condizionate).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 19210 del 28/09/2016
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Impugnazioni civili - appello - poteri del collegio - rimessione della causa al giudice di primo grado - per mancata integrazione del contraddittorio di primo grado – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6622 del 06/04/2016Riassunzione del processo - Termine - Decorrenza dalla notificazione - Omissione - Termine di sei mesi dalla comunicazione - Applicabilità - Esclusione - Fissazione da parte del giudice - Irrilevanza - Termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza - Applicabilità - Fondamento.
In caso di rimessione della causa dal giudice di appello a quello di primo grado, per l'integrazione del contraddittorio, il termine per la riassunzione del processo decorre, ancorché sia stato diversamente disposto dal giudice, dalla notificazione della sentenza, come disposto dall'art. 353 c.p.c., richiamato dal successivo art. 354, poiché la notificazione è un atto formale che non ammette equipollenti, quali la comunicazione della sentenza stessa, né il giudice può abbreviare i termini perentori fissati dalla legge, in violazione dell'art 153 c.p.c.. In ogni caso la parte onerata della riassunzione deve provvedervi comunque entro il termine generale di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza, a pena di estinzione del processo, non essendo ipotizzabile che la riassunzione possa avvenire senza prefissati limiti temporali e dovendo coordinarsi l'onere di riassunzione in modo che il termine per provvedervi non scada prima del termine per il ricorso per cassazione, il quale ha un effetto interruttivo sul predetto onere.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6622 del 06/04/2016
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Impugnazioni civili - appello - poteri del collegio - rimessione della causa al giudice di primo grado - per mancata integrazione del contraddittorio di primo grado – Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6622 del 06/04/2016Riassunzione del processo - Termine - Decorrenza dalla notificazione - Omissione - Termine di sei mesi dalla comunicazione - Applicabilità - Esclusione - Fissazione da parte del giudice - Irrilevanza - Termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza - Applicabilità - Fondamento.
In caso di rimessione della causa dal giudice di appello a quello di primo grado, per l'integrazione del contraddittorio, il termine per la riassunzione del processo decorre, ancorché sia stato diversamente disposto dal giudice, dalla notificazione della sentenza, come disposto dall'art. 353 c.p.c., richiamato dal successivo art. 354, poiché la notificazione è un atto formale che non ammette equipollenti, quali la comunicazione della sentenza stessa, né il giudice può abbreviare i termini perentori fissati dalla legge, in violazione dell'art 153 c.p.c.. In ogni caso la parte onerata della riassunzione deve provvedervi comunque entro il termine generale di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza, a pena di estinzione del processo, non essendo ipotizzabile che la riassunzione possa avvenire senza prefissati limiti temporali e dovendo coordinarsi l'onere di riassunzione in modo che il termine per provvedervi non scada prima del termine per il ricorso per cassazione, il quale ha un effetto interruttivo sul predetto onere.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6622 del 06/04/2016
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Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - in genere – Sez. 6 - 2, Sentenza n. 19769 del 02/10/2015Giudizio di rinvio - Individuazione del termine ragionevole - Durata massima di un anno - Fondamento. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 19769 del 02/10/2015
Ai fini dell'accertamento della violazione del termine ragionevole del processo, ai sensi della legge n. 89 del 2001, poiché lo stesso va determinato, di regola, in tre anni per il primo grado, due per il secondo ed uno per ciascuna fase successiva, sicché la durata ragionevole del giudizio di rinvio - tanto quello disposto dalla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 383 c.p.c., quanto quello disposto dal giudice d'appello, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c. - va individuata nella misura di un anno in quanto prosecuzione del processo originario.
Sez. 6 - 2, Sentenza n. 19769 del 02/10/2015
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Impugnazioni civili - appello - poteri del collegio - rimessione della causa al giudice di primo grado - per nullità del giudizio di primo grado - della sentenza – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19214 del 29/09/2015Sentenza del Tribunale in composizione collegiale sottoscritta dal solo presidente-estensore - Mancata indicazione degli altri giudici - Nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice - Sussistenza - Rilievo in appello - Conseguenze - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Ragioni. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19214 del 29/09/2015
La sentenza che, regolarmente sottoscritta dal Presidente, anche in qualità di estensore, non rechi i nominativi dei giudici costituenti il collegio deliberante, con conseguente impossibilità di desumerne l'identità, è nulla per vizio di costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 c.p.c., e non per difetto assoluto di sottoscrizione ex art. 161 c.p.c., sicché la Corte d'appello, rilevata anche d'ufficio tale nullità, è tenuta a trattenere la causa e a deciderla nel merito, senza rimetterla al primo giudice, non ricorrendo nella specie alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dall'art. 354 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19214 del 29/09/2015
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - interesse al ricorso – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18578 del 21/09/2015Dedotta nullità della sentenza di primo grado - Estraneità ai casi di rimessione al primo giudice - Sentenza di appello che decida nel merito su tutte le questioni controverse - Interesse al ricorso - Esclusione - Fattispecie in tema di vizio di costituzione del giudice. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18578 del 21/09/2015
È inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso in cassazione avverso la sentenza di appello che abbia omesso di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, qualora il vizio di questa, laddove esistente, non avrebbe comportato la rimessione della causa al primo giudice, in quanto estraneo alle ipotesi tassative degli artt. 353 e 354 c.p.c., ed il giudice di appello abbia deciso nel merito su tutte le questioni controverse, senza alcun pregiudizio per il ricorrente conseguente alla omessa dichiarazione di nullità. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del motivo di ricorso con cui era stato dedotto un vizio relativo alla costituzione del giudice in primo grado, ai sensi dell'art. 158 c.p.c., non rilevato dalla corte d'appello, che aveva deciso la causa nel merito).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18578 del 21/09/2015
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Impugnazioni civili - appello - poteri del collegio - rimessione della causa al giudice di primo grado - per mancata integrazione del contraddittorio di primo grado – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18496 del 21/09/2015Presupposto - Pretermissione di litisconsorte necessario - Omessa chiamata del terzo in garanzia - Configurabilità - Esclusione - Ragioni. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18496 del 21/09/2015
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18496 del 21/09/2015
Quando il giudice d'appello rilevi che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio, la rimessione al primo giudice è limitata alle sole ipotesi di litisconsorzio necessario, ex art. 354 c.p.c., perché la violazione del precetto di cui all'art. 102 c.p.c. dà luogo alla pronuncia di sentenza "inutiliter data", per l'oggettiva inidoneità della decisione a produrre effetti nei confronti di tutti i soggetti coinvolti in una situazione giuridica unitaria e plurilaterale, evenienza che non ricorre, invece, nel caso in cui venga omessa la chiamata del terzo in garanzia, atteso che l'iniziativa ex art. 106 c.p.c. dà origine a causa scindibile.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18496 del 21/09/2015
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - sentenza dichiarativa - opposizione - appello – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18339 del 18/09/2015Revoca del fallimento in sede di reclamo non preclusiva di nuova dichiarazione - Rimessione degli atti al primo giudice - Necessità - Fattispecie in tema di omessa notificazione dell'istanza di fallimento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18339 del 18/09/2015
In ogni ipotesi di revoca del fallimento che non precluda la rinnovazione della dichiarazione medesima (nella specie, per violazione del principio del contraddittorio in ragione dell'omessa notificazione della istanza di fallimento al debitore), il giudice del reclamo, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., deve rimettere la causa al primo giudice che, rinnovati gli atti nulli, provvede nuovamente al riguardo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18339 del 18/09/2015
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Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - nullità - in genere - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12714 del 19/06/2015Citazione in giudizio di soggetto privo della capacità di stare in giudizio - Riacquisto della stessa nella fase di gravame - Sanatoria della nullità - Efficacia "ex tunc" - Portata - Idoneità ad escludere la sola invalidità della domanda, ma non degli atti del giudizio - Conseguenze - Obbligo del giudice di appello di decidere la causa nel merito. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12714 del 19/06/2015
Nell'ipotesi in cui sia convenuto in giudizio, in proprio, un soggetto privo di capacità processuale (per essere stato interdetto legalmente ex art. 32 cod. pen.), il riacquisto della capacità in fase di gravame determina la sanatoria della nullità della sua costituzione in giudizio, con efficacia "ex tunc" - ai sensi dell'art. 182 cod. proc. civ. - idonea ad escludere l'invalidità della domanda proposta nei suoi confronti, ma non anche del giudizio svolto in violazione del principio del contraddittorio, sicché il giudice d'appello è tenuto a pronunciarsi su di essa, previa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado, senza rimettere la causa al primo giudice.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12714 del 19/06/2015
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capacità della persona fisica - capacità di agire - Cass. n. 17032/2014Amministrazione di sostegno - Procedimento di chiusura - Difetto di comunicazione e conseguente assenza del pubblico ministero - Rimessione delle parti al primo giudice - Necessità - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17032 del 25/07/2014
Nella procedura per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno l'unica parte che può dirsi necessaria è il beneficiario dell'amministrazione, per cui il difetto di comunicazione della richiesta al P.M. e la conseguente assenza dello stesso al procedimento di chiusura dell'amministrazione non comporta la mancata integrazione di un litisconsorzio necessario, né alcun'altra nullità del giudizio di primo grado idonea a determinare la rimessione delle parti al primo giudice.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17032 del 25/07/2014
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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - decisione del ricorso - cassazione con rinvio - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8600 del 11/04/2014Estinzione del giudizio - Erroneamente dichiarata dal giudice di primo grado - Appello erroneamente dichiarato inammissibile - Mancata rimessione al giudice di primo grado da parte del giudice di appello - Conseguenze - Cassazione della sentenza di appello - Rinvio al giudice di primo grado ex art. 383, terzo comma, cod. proc. civ. - Necessità. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8600 del 11/04/2014
Qualora il giudice d'appello non abbia rimesso le parti dinanzi al giudice di primo grado, omettendo di rilevare l'errore da questi compiuto nel dichiarare l'estinzione del giudizio, con la cassazione della sentenza di appello deve essere disposto il rinvio al giudice di primo grado come previsto dall'art. 383 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8600 del 11/04/2014
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famiglia - filiazione - filiazione naturale - dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - legittimazione – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 14 del 02/01/2014Legittimati passivi - Soggetti partecipanti al giudizio di primo grado in qualità di eredi del genitore naturale - Dedotta violazione del contraddittorio per mancata citazione dei medesimi soggetti in qualità di eredi dell'altro coniuge ed erede - Vizio della sentenza di primo grado con necessaria rimessione ex art. 354 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 14 del 02/01/2014
Legittimato passivo nel giudizio per l'accertamento della paternità naturale è, ai sensi dell'art. 276, primo comma, cod. civ., il presunto genitore, ovvero, in caso di mancanza di questi, i suoi eredi. La necessità di tale litisconsorzio può trovare deroga per ragioni di economia processuale e ragionevole durata del processo, laddove i figli del presunto genitore naturale, già costituiti in proprio nel giudizio di primo grado quali eredi di quello, non siano stati successivamente citati nella qualità di eredi legittimi anche dell'altro coniuge superstite, il quale, benché litisconsorte necessario, non sia stato a sua volta evocato nel giudizio e sia deceduto in pendenza di esso, non ravvisandosi alcuna violazione del diritto di difesa, onde va esclusa la rimessione al tribunale di primo grado, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., e la declaratoria di nullità della sentenza, posto che l'integrazione del contraddittorio si risolverebbe nella mera chiamata in causa di parti già in condizione di contrastare la domanda attorea fin dall'origine.Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 14 del 02/01/2014 …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - sentenza d'appello – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 25305 del 28/11/2014Rito locatizio - Omessa lettura del dispositivo nell'udienza di discussione - Nullità insanabile - Sussistenza - Cassazione della sentenza medesima - Necessità - Rinvio al giudice d'appello - Necessità - Applicabilità della regola desumibile dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento.
Nelle controversie soggette al rito locatizio, l'omessa lettura del dispositivo all'udienza di discussione determina, ai sensi dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., la nullità insanabile della sentenza per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, correlato alle esigenze di concentrazione del giudizio e di immutabilità della decisione. Deve quindi ritenersi, ove l'omissione abbia riguardato la decisione assunta dal giudice d'appello, che la Corte di cassazione, investita della relativa censura, debba limitare la pronunzia alla declaratoria di nullità con rimessione della causa al primo giudice senza decidere nel merito, trovando applicazione tale ultima regola, desumibile dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., esclusivamente nei rapporti tra il giudizio di appello e quello di primo grado.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 25305 del 28/11/2014
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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - rinunzia all'eredità - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25151 del 26/11/2014Interruzione del processo per morte della parte - Riassunzione del processo di primo grado verso il chiamato all'eredità - Successiva rinunzia - Effetti - Nullità della sentenza - Fondamento - Rimessione ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ. ad opera del giudice d'appello.
Qualora l'atto di riassunzione del giudizio interrotto per morte della parte sia stato notificato nei confronti del solo chiamato all'eredità, che, lamentando il proprio difetto di "legitimatio ad causam", abbia successivamente rinunziato all'eredità, la sentenza di primo grado è nulla attesa l'efficacia retroattiva della rinunzia all'eredità con la conseguenza che il giudice d'appello deve rimettere il giudizio al primo grado, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., per consentire la regolarizzazione del contraddittorio, eventualmente previa nomina di un curatore dell'eredità giacente.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25151 del 26/11/2014
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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - rinunzia all'eredità - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25151 del 26/11/2014Interruzione del processo per morte della parte - Riassunzione del processo di primo grado verso il chiamato all'eredità - Successiva rinunzia - Effetti - Nullità della sentenza - Fondamento - Rimessione ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ. ad opera del giudice d'appello.
Qualora l'atto di riassunzione del giudizio interrotto per morte della parte sia stato notificato nei confronti del solo chiamato all'eredità, che, lamentando il proprio difetto di "legitimatio ad causam", abbia successivamente rinunziato all'eredità, la sentenza di primo grado è nulla attesa l'efficacia retroattiva della rinunzia all'eredità con la conseguenza che il giudice d'appello deve rimettere il giudizio al primo grado, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., per consentire la regolarizzazione del contraddittorio, eventualmente previa nomina di un curatore dell'eredità giacente.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25151 del 26/11/2014
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Impugnazioni civili - appello - poteri del collegio - rimessione della causa al giudice di primo grado - per mancata integrazione del contraddittorio di primo grado – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23701 del 06/11/2014Intervento in appello del litisconsorte pretermesso - Accettazione della causa nella situazione processuale esistente - Assenza di pregiudizio per le altre parti - Rilievo d'ufficio del difetto di contraddittorio o rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Fondamento.
Nell'ipotesi in cui il litisconsorte necessario pretermesso intervenga volontariamente in appello ed accetti la causa nello stato in cui si trova, chiedendo che sia così decisa, e nessuna delle altre parti resti privata di facoltà processuali non già altrimenti pregiudicate, il giudice di appello non può rilevare d'ufficio il difetto di contraddittorio, né è tenuto a rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., ma deve trattenerla e decidere sul gravame, risultando altrimenti violato il principio fondamentale della ragionevole durata del processo, il quale impone al giudice di impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione della controversia.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23701 del 06/11/2014
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Famiglia - filiazione - filiazione naturale - dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - legittimazione – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19790 del 19/09/2014Curatore speciale ex art. 276 cod. civ., come modificato dalla legge n. 219 del 2012 - Applicabilità ai giudizi pendenti - Nomina - Necessità - Omissione - Conseguenze.
In tema di azione per la dichiarazione giudiziale della paternità o maternità, il curatore speciale, previsto dall'art. 276 cod. civ., come modificato dall'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, immediatamente applicabile anche ai giudizi pendenti alla data (1 gennaio 2013) di entrata in vigore della nuova normativa, è parte necessaria del relativo giudizio, sicché, ove ne sia stata omessa la nomina, la causa va rimessa al giudice di primo grado, cui compete in via esclusiva la designazione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19790 del 19/09/2014
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