Matrimonio - scioglimento - divorzio - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9882 del 15/04/2025 (Rv. 674270-01)Procedimento - intervento p.m. - impugnazioni - Giudizio di appello in controversie aventi a oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio - Rito cartolare ex art.221, comma 4, del d. l. n. 34 del 2020 - Possibilità per le parti di produrre documenti sopravvenuti allegati alle note di trattazione scritta sostitutive dell’udienza di discussione - Sussistenza - Provvedimenti necessari a garantire il diritto di difesa della controparte - Contenuto.
In sede di appello avverso la decisione di primo grado sulle statuizioni economiche nelle controversie aventi a oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ove trovi applicazione il rito cartolare previsto dall'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, le parti hanno il diritto di depositare documenti nuovi sopravvenuti, nella cui eventualità il giudice, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, deve disporre la rimessione della causa sul ruolo o, in alternativa, consentire un differimento per assicurare alla controparte di replicare alla nuova documentazione prodotta in giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9882 del 15/04/2025 (Rv. 674270-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_737, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_350 …...
Notificazione - rinnovazione della notificazione della citazione - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 7261 del 19/03/2024 (Rv. 670727-01)Ordine di rinnovazione della notifica disposto in assenza dei presupposti - Nullità dell'ordinanza - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
L'ordinanza con la quale il giudice, sull'erroneo presupposto dell'esistenza di un vizio che importi la nullità della notificazione, disponga la rinnovazione della medesima è nulla in quanto lo scopo della valida instaurazione del contraddittorio è stato già raggiunto per la ritualità della notificazione precedente e la sua esecuzione non ha l'effetto di far decorrere ex novo i termini che le parti devono osservare, a pena di decadenza, per le attività processuali che hanno l'onere di compiere dal perfezionamento di una valida notifica.(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che, pur riconoscendo che la regolarità della prima notificazione dell'appello, eseguita presso la cancelleria quale domicilio eletto, aveva ritenuto comunque tempestivo l'appello incidentale proposto successivamente all'ordine di rinnovo della notificazione).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 7261 del 19/03/2024 (Rv. 670727-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_350 …...
Cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3595 del 08/02/2024 (Rv. 670297-01)Ordinanze - Impugnazioni civili - Ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. - Condizioni - "Prima di procedere alla trattazione della causa" - Necessità - Conseguenze.
L'inosservanza da parte del giudice di appello della previsione di cui all'art. 348 ter, comma 1, primo periodo, c.p.c., ratione temporis vigente, la quale gli consente di dichiarare inammissibile l'appello che non abbia ragionevole probabilità di essere accolto soltanto prima di procedere alla trattazione ai sensi dell'art. 350 c.p.c., costituisce un vizio proprio dell'ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis, comma 1, c.p.c. deducibile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., senza che sia anche necessario valutare se dalla stessa sia derivato un concreto ed effettivo pregiudizio al diritto di difesa delle parti, avendo il giudice di appello, dopo l'inizio della trattazione, perduto il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza predetta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del gravame il quale, dopo che le parti avevano discusso sulle reciproche richieste istruttorie, aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3595 del 08/02/2024 (Rv. 670297-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_348_2, Cod_Proc_Civ_art_348_3, Cod_Proc_Civ_art_350 …...
Sostituzione dell'udienza con trattazione scritta – Cass. n. 15311/2023Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - Appello - Verifica del contraddittorio - Sostituzione dell'udienza con trattazione scritta - Improcedibilità - Verifica dell'esistenza e regolarità della notifica - Necessità.
Nel giudizio di appello, ove l'udienza destinata alla verifica del contraddittorio sia sostituita con la cd. trattazione scritta - che non consente alle parti il deposito di documenti, ma solo di note contenenti istanze e conclusioni - il giudice, in caso di mancata costituzione dell'appellato, non può dichiarare l'improcedibilità del gravame senza prima verificare l'esistenza e la regolarità della notifica, della quale, conseguentemente dovrà formulare richiesta di esibizione, rinviando a tal uopo ad altra udienza, in presenza o, se del caso, in forma sostitutiva scritta.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 15311 del 31/05/2023 (Rv. 667797 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_127_11, Cod_Proc_Civ_art_348, Cod_Proc_Civ_art_350, Cod_Proc_Civ_art_435
Corte
Cassazione
15311
2023 …...
Inammissibilità dell'appello – Cass. n. 13189/2023Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - appello - citazione di appello - motivi - specificità' - Appello - Inammissibilità ex art. 342 c.p.c. - Termini di preclusione previsti dall'art. 348-ter c.p.c. - Applicabilità - Esclusione.
L'inammissibilità dell'appello pronunciata in ragione del difetto di specificità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e non sulla base dei presupposti di cui all'art. 348-bis c.p.c. (ossia, in considerazione dell'insussistenza di alcuna ragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione) non è soggetta ai termini di preclusione imposti dall'art. 348-ter c.p.c., e, pertanto, può essere emessa anche dopo l'udienza di cui all'art. 350 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13189 del 15/05/2023 (Rv. 667624 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_348_2, Cod_Proc_Civ_art_348_3, Cod_Proc_Civ_art_350
Corte
Cassazione
13189
2023 …...
Per costituzione dell'appellante con deposito della copia dell'atto di citazione e non dell'originale – Cass. n. 8951/2023Impugnazioni civili - appello - improcedibilità - per mancata costituzione o comparizione dell'appellante - Appello - Improcedibilità - Per costituzione dell'appellante con deposito della copia dell'atto di citazione e non dell'originale - Esclusione - Nullità sanabile - Fattispecie.
La costituzione dell'appellante con deposito della copia dell'atto di citazione (cd. velina) in luogo dell'originale non determina l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c., ma integra una nullità per inosservanza delle forme indicate dall'art. 165 c.p.c., come tale sanabile anche in virtù dell'operatività del principio del raggiungimento dello scopo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata - che aveva rigettato l'eccezione di improcedibilità dell'appello, formulata alla seconda udienza, per mancato deposito dell'originale dell'atto di appello notificato - sul rilievo, da un lato, che due appellati si erano comunque costituiti, difendendosi nel merito, e, dall'altro, che gli appellanti avevano provveduto, a detta udienza - nella quale si erano pertanto esaurite le complessive verifiche di cui all'art. 350, comma 3, c.p.c. -, al deposito dell'originale in conformità all'invito, finalizzato alla verifica della regolare notificazione dell'atto alla parte appellata non costituita, formulato dal giudice del gravame nella prima udienza di trattazione.)
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8951 del 30/03/2023 (Rv. 667514 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_165, Cod_Proc_Civ_art_348, Cod_Proc_Civ_art_350, Cod_Proc_Civ_art_347
Corte
Cassazione
8951
2023 …...
Ordine di rinnovazione emesso in presenza di una notifica rituale – Cass. n. 35741/2022Procedimento civile - notificazione - rinnovazione della notificazione della citazione - Ordine di rinnovazione emesso in presenza di una notifica rituale - Nullità ai sensi dell'art. 156 c.p.c. - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
L'ordine di rinnovo della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (disposto ai sensi dell'art. 291 c.p.c. e, per il rito del lavoro, ai sensi dell'art. 421 c.p.c.) è provvedimento che corrisponde ad uno specifico modello processuale, potendo e dovendo essere emesso sempre che si verifichi la situazione normativamente considerata; ne consegue che l'atto che dispone la rinnovazione della notifica quando una rituale notifica vi sia già stata deve ritenersi nullo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., perché non riconducibile al relativo modello processuale, in quanto emesso al di fuori delle ipotesi consentite, e perché inidoneo a raggiungere il proprio scopo, consistente nella valida instaurazione del contraddittorio, essendo tale scopo già stato raggiunto per la ritualità della notifica della quale è stata erroneamente disposta la rinnovazione. La nullità del suddetto atto si trasmette agli atti successivi che ne dipendono, onde non può negarsi l'interesse ad affermare che l'ordine di rinnovazione è stato impartito al di fuori delle ipotesi consentite, in chi, destinatario inottemperante del medesimo, abbia poi subito le conseguenze della propria inottemperanza. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la sentenza di secondo grado che - in presenza di atto di riassunzione notificato all'estero, tramite il Consolato di Londra che si era avvalso del servizio postale inglese, e con attestazione del mancato ritiro del plico - aveva dapprima ordinato la rinnovazione della notifica, ritenendo non provata la ricezione dell'atto da parte del destinatario residente all'estero, e poi dichiarato l'estinzione del giudizio, senza accertare se la notifica effettuata fosse valida secondo le disposizioni dello Stato di destinazione).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 35741 del 06/12/2022 (Rv. 666169 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_350, Cod_Proc_Civ_art_421
Corte
Cassazione
35741
2022 …...
Pronuncia all'udienza in cui è discussa anche l'istanza – Cass. n. 28630/2022Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - ordinanze - Dichiarazione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. - Condizioni - "Prima di procedere alla trattazione della causa" - Pronuncia all'udienza in cui è discussa anche l'istanza ex art. 283 c.p.c. - Legittimità - Fondamento.
Dopo aver verificato l'integrità del contraddittorio e sentito le parti, il giudice d'appello può pronunciare l'ordinanza di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348 ter c.p.c. all'udienza di discussione nel cui ambito si sia discusso pure dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di primo grado, perché la richiesta ex art. 283 c.p.c. dà corso a un sub-procedimento eventuale e incidentale, esterno rispetto alla trattazione della causa e autonomo rispetto ad essa.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 28630 del 03/10/2022 (Rv. 666260 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_348, Cod_Proc_Civ_art_348, Cod_Proc_Civ_art_283, Cod_Proc_Civ_art_350, Cod_Proc_Civ_art_351
Corte
Cassazione
28630
2022 …...
Difetto di rappresentanza o di autorizzazione rilevato dal giudice – Cass. n. 13597/2021Procedimento civile - capacita' processuale - difetto di rappresentanza o di autorizzazione rilevato dal giudice - Giudizio d'appello - Sanatoria ex art. 182, comma 2, c.p.c. - Dovere del giudice - Sussistenza.
La disposizione dell'art. 182, comma 2, c.p.c., secondo cui il giudice, quando rileva un vizio che determina la nullità della procura al difensore, assegna alle parti un termine perentorio per il rilascio della stessa o per la sua rinnovazione, si applica anche al giudizio d'appello e tale provvedimento può essere emesso all'udienza prevista dall'art. 350 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 13597 del 19/05/2021 (Rv. 661415 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_182, Cod_Proc_Civ_art_350 …...
Liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014 – Cass. n. 10206/2021Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - liquidazione - Liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014 - Effettuazione di singoli atti istruttori in occasione di fasi processuali diverse da quella istruttoria e/o di trattazione - Equivalenza agli atti compiuti durante tale ultima fase - Esclusione - Giudizio di appello - Riconoscimento della voce di tariffa prevista per la fase istruttoria e/o di trattazione - Presupposti - Limiti.
In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10206 del 16/04/2021 (Rv. 661243 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_350 …...
Dichiarazione di inammissibilità dell’appello – Cass- n. 3642/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilita') – ordinanze - Dichiarazione di inammissibilità dell’appello ex art. 348 ter c.p.c. - Impugnazione - Ricorso straordinario per cassazione - Trattazione della causa - Necessità- Invito a precisare le conclusioni- Irrilevanza.
L'inosservanza della previsione, di cui all'art. 348 ter, comma 1, c.p.c., secondo cui l'inammissibilità dell'appello deve essere dichiarata, sentite le parti, prima di procedere alla trattazione ex art. 350 c.p.c., e che integra una violazione della legge processuale deducibile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. non può desumersi unicamente dal fatto che il collegio abbia invitato le parti a concludere, in quanto la precisazione delle conclusioni è un adempimento preliminare necessario prima che il giudice riservi la causa in decisione e dunque prescinde dal previo svolgimento della fase di trattazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3642 del 12/02/2021 (Rv. 660493 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_348_3, Cod_Proc_Civ_art_348_2, Cod_Proc_Civ_art_350 …...
Notifica da effettuare entro termine perentorio – Cass. n. 29685/2020Procedimento civile - notificazione - in genere - procedimento civile - notificazione - Notifica da effettuare entro termine perentorio - Rinnovazione per ordine del giudice - Effetti - Decorrenza - Ora per allora - Fondamento.
L'ordine di rinnovazione di una notificazione da effettuarsi in un termine perentorio mira ad evitare che la nullità della stessa possa irreversibilmente rivolgersi contro il notificante; pertanto, per effetto della rinnovazione, la notificazione si considera eseguita ora per allora, producendo i propri effetti dalla data iniziale di attivazione del procedimento.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29685 del 28/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_162, Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_350
corte
cassazione
29685
2020 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilita') - ordinanze - Cass. n. 12887/2020Ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. - Condizioni - "Prima di procedere alla trattazione della causa" - Previa verifica dell'instaurazione del contraddittorio - Necessità - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
La disposizione dell'art. 348 ter, comma 1, c.p.c. - laddove prescrive che "all'udienza di cui all'articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello ..." - deve essere interpretata nel senso che il giudice d'appello è in ogni caso tenuto a procedere alla preliminare verifica della corretta instaurazione del contraddittorio, solo così potendo darsi effettivo significato all'obbligo di previa audizione delle parti; pertanto, se dall'esame degli atti risultano vizi di invalidità della notifica dell'atto di appello o risulta che sia stata pretermessa la notifica dell'impugnazione a taluno dei litisconsorti necessari o delle altre parti che abbiano interesse a contraddire, il giudice è tenuto ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 350, comma 2, c.p.c., in difetto dei quali l'ordinanza di inammissibilità, affetta da vizio di nullità processuale insanabile, è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del gravame che, in un'azione revocatoria dell'atto di dotazione del trust, aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. senza previamente disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del "trustee", litisconsorte necessario).
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 12887 del 26/06/2020 (Rv. 658020 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_348_3, Cod_Proc_Civ_art_348_2, Cod_Proc_Civ_art_350, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Civ_art_2901
corte
cassazione
12887
2020 …...
Competenza civile - regolamento di competenza – Cass. n. 11866/2020Conflitto di competenza - Giudice di appello - Termine per il rilievo dell'incompetenza - Preclusione di cui all'art. 38, comma 3, c.p.c. - Applicabilità al giudizio di impugnazione - Sussistenza - Fondamento.
La preclusione di cui all'art. 38, comma 3, c.p.c. (il quale dispone che l'incompetenza per materia, per valore e per territorio inderogabile sono eccepite o rilevate entro l'udienza di trattazione) trova applicazione anche nelle ipotesi di regolamento di competenza d'ufficio proposto dal giudice di secondo grado ai sensi dell'art.45 c.p.c., con la conseguenza che detto regolamento, dovendo immediatamente seguire al rilievo dell'incompetenza, deve essere richiesto entro il termine di esaurimento delle attività di trattazione contemplate dall'art.350 c.p.c., ossia prima che il giudice del gravame provveda all'eventuale ammissione delle prove a norma dell'art.356 c.p.c., ovvero - in caso di non espletamento di attività istruttoria - prima che proceda ad invitare le parti alla precisazione delle conclusioni e a dare ingresso alla fase propriamente decisoria.
Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 11866 del 18/06/2020 (Rv. 658035 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_045, Cod_Proc_Civ_art_047, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_350, Cod_Proc_Civ_art_356
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
CORTE
CASSAZIONE
11866
2020 …...
Impugnazioni civili - appello - giudice dell'appello - Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 11118 del 10/06/2020 (Rv. 658140 - 01)Erronea individuazione del giudice, per territorio o grado, competente - Eccezione - Rilievo d'ufficio - Modalità e tempi.
Nel giudizio di appello la disciplina dell'incompetenza non soggiace ad un regime diverso da quello previsto per tutte le competenze dall'art. 38 c.p.c. Ne consegue che il potere della parte convenuta di eccepire l'incompetenza del giudice del gravame deve ancorarsi alla comparsa di risposta tempestivamente depositata, cosi come quello del giudice di rilevare d'ufficio la propria incompetenza si deve ritenere collegato all’omologo in appello dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. e, dunque, all'udienza ex art. 350 c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 11118 del 10/06/2020 (Rv. 658140 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_341, Cod_Proc_Civ_art_350 …...
Ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. - Condizioni - Corte di Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 10409 del 01/06/2020 (Rv. 657870 - 01)Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - ordinanze - Ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. - Condizioni - "Prima di procedere alla trattazione della causa" - Violazione - Conseguenze - Nullità - Rito lavoro - Applicabilità - Fondamento. Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - in genere.
L'ordinanza di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., deve essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa, sicché la stessa, ove emessa successivamente, risultando viziata per violazione della legge processuale, è affetta da nullità. Tale principio si applica anche nel rito del lavoro - nel quale la pronuncia dell'ordinanza in questione deve collocarsi prima di ogni altra attività, immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti nel giudizio di appello - giacché, da un lato, l'art. 436 bis c.p.c., nell'estendere all'udienza di discussione la disciplina degli artt. 348 bis e ter c.p.c., non contiene alcuna proposizione che faccia riferimento ad una misura di compatibilità di detta disciplina con i tratti peculiari del rito speciale e, dall'altro, l'udienza di discussione, pur nella sua formale unicità, può scindersi in frazioni o segmenti successivi ordinatamente volti a configurare momenti distinti, ciascuno connotato da una specifica funzione processuale, con l'effetto di definire il luogo del compimento, da parte del giudice, di singole attività.
Corte di Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 10409 del 01/06/2020 (Rv. 657870 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_348_2, Cod_Proc_Civ_art_348_3, Cod_Proc_Civ_art_350, Cod_Proc_Civ_art_436_2, Cod_Proc_Civ_art_437 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilita') - ordinanze - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 9225 del 20/05/2020 (Rv. 657700 - 01)Ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter - Ricorso ordinario per cassazione - Vizi - Mancata concessione termine per lo scambio di memorie - Omessa relazione del giudice relatore - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
L'ordinanza che pronunci l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c. non è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, allorché vengano lamentate la mancata concessione di un termine per lo scambio di memorie e l'omessa relazione da parte del giudice relatore e del presidente, essendo le stesse, da un lato, non previste da alcuna norma di legge e, dall'altro, contrarie alla "ratio" deii'art. 348 ter c.p.c., volta a semplificare e a ridurre i tempi necessari per la definizione delle cause civili.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 9225 del 20/05/2020 (Rv. 657700 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_348_2, Cod_Proc_Civ_art_348_3, Cod_Proc_Civ_art_350, Cod_Proc_Civ_art_360_1 …...
Procedimento civile - litisconsorzio - necessario – Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 2966 del 07/02/2020 (Rv. 656996 - 01)Litisconsorzio processuale - Chiamata del terzo su ordine del giudice in primo grado - Appello - Omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo - Giudizio di cassazione - Deduzione di “error in procedendo” - Conseguenze - Fattispecie.
In materia di litisconsorzio processuale cd. necessario, l'interesse tutelato che la parte può far valere rispetto al terzo che abbia partecipato al giudizio di primo grado su ordine del giudice, ma non sia stato chiamato in appello ad integrare il contraddittorio, è quello ad ottenere una pronuncia di merito e non una sentenza di mero rito, sicché la cassazione della sentenza d'appello è ammessa solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella impugnata. (Nella specie la S.C. ha escluso che potesse essere dedotta in Cassazione, quale "error in procedendo", la mancata integrazione del contraddittorio ad opera del giudice di appello, essendo intervenuto il fallimento del terzo chiamato in causa che rendeva la domanda proposta nei suoi confronti comunque improcedibile).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 2966 del 07/02/2020 (Rv. 656996 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_350, Cod_Proc_Civ_art_360_1
PROCEDIMENTO CIVILE
LITISCONSORZIO NECESSARIO
  …...
Impugnazioni civili - appello - improcedibilità - per mancata costituzione o comparizione dell'appellante – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016Deposito tempestivo di "velina" - Improcedibilità ex art. 348, comma 1, c.p.c. - Esclusione - Nullità per inosservanza delle forme - Sussistenza - Sanabilità - Limite temporale - Modalità - Mancanza - Conseguenze.
La tempestiva costituzione dell'appellante con la copia dell'atto di citazione (cd. velina) in luogo dell'originale non determina l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c., ma integra una nullità per inosservanza delle forme indicate dall'art. 165 c.p.c., sanabile, anche su rilievo del giudice, entro l'udienza di comparizione di cui all'art. 350, comma 2, c.p.c. mediante deposito dell'originale da parte dell'appellante, ovvero a seguito di costituzione dell'appellato che non contesti la conformità della copia all'originale (e sempreché dagli atti risulti il momento della notifica ai fini del rispetto del termine ex art. 347 c.p.c.), salva la possibilità per l'appellante di chiedere la remissione in termini ex art. 153 c.p.c. (o 184 bis c.p.c., "ratione temporis" applicabile) per la regolarizzazione della costituzione nulla, dovendosi ritenere, in mancanza, consolidato il vizio ed improcedibile l'appello.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016
  …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - ordinanze – Sez. 3, Sentenza n. 14696 del 19/07/2016Appello - Ordinanza di inammissibilità ex art. 348 ter c.p.c. - Termine - Pronuncia all'esito degli adempimenti ex art. 350, comma 2, c.p.c. - Violazione processuale - Ricorribilità in cassazione.
La facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350, quali l'aver dato atto della presenza delle parti, della costituzione della parte appellata e dell'avvenuto scambio della relativa comparsa, con rinvio "per la trattazione" ad un'udienza successiva, e il conseguente vizio dell'ordinanza può essere fatto valere con ricorso per cassazione, trattandosi di violazione della legge processuale.
Sez. 3, Sentenza n. 14696 del 19/07/2016
  …...
Contratti in genere - clausola penale - riduzione – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17731 del 07/09/2015Riduzione equitativa - Potere del giudice - Motivazione - Necessità - Contenuto - Inosservanza - Conseguenze. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17731 del 07/09/2015
In caso di riduzione giudiziale della penale convenzionalmente stabilita dalle parti, il giudice deve esplicitare le ragioni che lo hanno indotto a ritenerne eccessivo l'importo come originariamente determinato, soprattutto con riferimento alla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento alla data di stipulazione del contratto, tenendo conto dell'effettiva incidenza dell'adempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, a prescindere da una rigida ed esclusiva correlazione con l'effettiva entità del danno subito.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17731 del 07/09/2015
CLAUSOLA PENALE
CONTRATTI …...
Tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - notificazioni - in genere - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11252 del 29/Appello - Notifica ex art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 anziché ex art. 330 cod. proc. civ. - Deposito presso la segreteria del giudice d'appello - Inesistenza - Fondamento - Conseguenza. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11252 del 29/05/2015
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione - in genere - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11252 del 29/05/2015
In tema di impugnazioni nel processo tributario, è inammissibile l'appello la cui notifica sia stata eseguita ai sensi dell'art. 17, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 anziché secondo quanto previsto dall'art. 330 cod. proc. civ., in quanto il mero deposito dell'atto presso la segreteria del giudice ove deve essere effettuata l'impugnazione non integra il requisito del "concreto collegamento con il destinatario della notifica", trattandosi di luogo presso il quale il giudizio non è stato ancora instaurato, sicché non è possibile la sanatoria o la rinnovazione ai sensi degli artt. 291 e 350 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11252 del 29/05/2015
  …...
Spese giudiziali civili - condanna alle spese - soccombenza - in genere – Cass. n. 9587/2015Opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. - Revoca del decreto ingiuntivo - Parziale riconoscimento del credito e condanna dell'opposto alla restituzione dell'eccedenza già riscossa - Spese processuali - Soccombenza del creditore opposto - Configurabilità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9587 del 12/05/2015
Spese giudiziali civili - procedimenti speciali - ingiunzione - In genere. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9587 del 12/05/2015
La valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della sua provvisoria esecutività, non può tuttavia qualificarsi soccombente ed essere condannato alle spese del grado di appello, ove la pronuncia che questo definisca, benché impropriamente rigettando il gravame avverso l'integrale accoglimento dell'opposizione, comunque escluda dalla restituzione le somme ritenute come effettivamente dovute.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9587 del 12/05/2015
_____________________________________
Spese giudiziali
Corte
Cassazione
9587
2015 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione - presso il procuratore costituito – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5598 del 20/03/2015Incorporazione della società appellata - Mancata dichiarazione nel giudizio di primo grado di estinzione della società incorporata - Notificazione dell'atto di impugnazione all'originario procuratore domiciliatario - Conseguenze - Nullità sanabile della notificazione - Fondamento.
La notifica dell'impugnazione presso il procuratore domiciliatario della società appellata, la cui estinzione per incorporazione in altra società nel corso del giudizio di primo grado non sia stata dichiarata, non è inesistente ma solo affetta da nullità sanabile tramite rinnovazione dell'atto, o spontanea costituzione della nuova parte, in quanto la mancata costituzione in giudizio della società incorporante con un nuovo difensore manifesta il perpetuarsi del rapporto di domiciliazione già esistente e, comunque, consente di individuare un collegamento funzionale fra la società incorporante e il procuratore domiciliatario della società incorporata.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5598 del 20/03/2015
  …...
Impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione - presso il procuratore costituito - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5598 del 20/03/2015Incorporazione della società appellata - Mancata dichiarazione nel giudizio di primo grado di estinzione della società incorporata - Notificazione dell'atto di impugnazione all'originario procuratore domiciliatario - Conseguenze - Nullità sanabile della notificazione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5598 del 20/03/2015
La notifica dell'impugnazione presso il procuratore domiciliatario della società appellata, la cui estinzione per incorporazione in altra società nel corso del giudizio di primo grado non sia stata dichiarata, non è inesistente ma solo affetta da nullità sanabile tramite rinnovazione dell'atto, o spontanea costituzione della nuova parte, in quanto la mancata costituzione in giudizio della società incorporante con un nuovo difensore manifesta il perpetuarsi del rapporto di domiciliazione già esistente e, comunque, consente di individuare un collegamento funzionale fra la società incorporante e il procuratore domiciliatario della società incorporata.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5598 del 20/03/2015
  …...
impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione dell'atto di impugnazione – corte di cassazione sez. 3, sentenza n. 5598 del 20/03/2015luogo di notificazione - presso il procuratore costituito – corte di cassazione sez. 3, sentenza n. 5598 del 20/03/2015
Incorporazione della società appellata - Mancata dichiarazione nel giudizio di primo grado di estinzione della società incorporata - Notificazione dell'atto di impugnazione all'originario procuratore domiciliatario - Conseguenze - Nullità sanabile della notificazione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5598 del 20/03/2015
La notifica dell'impugnazione presso il procuratore domiciliatario della società appellata, la cui estinzione per incorporazione in altra società nel corso del giudizio di primo grado non sia stata dichiarata, non è inesistente ma solo affetta da nullità sanabile tramite rinnovazione dell'atto, o spontanea costituzione della nuova parte, in quanto la mancata costituzione in giudizio della società incorporante con un nuovo difensore manifesta il perpetuarsi del rapporto di domiciliazione già esistente e, comunque, consente di individuare un collegamento funzionale fra la società incorporante e il procuratore domiciliatario della società incorporata.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5598 del 20/03/2015
  …...
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 11992 del 17/05/2010Procedimento con rito camerale (nella specie in materia di assegno divorzile) - Proposizione dell'appello - Tempestivo deposito del ricorso - Mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - Improcedibilità dell'appello - Configurabilità - Fondamento.
Nei procedimenti di impugnazione che si svolgono con rito camerale (nella specie, in materia di assegno divorzile), l'appello, pur tempestivamente proposto mediante il deposito del ricorso nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta nel termine prescritto, non essendo consentito al giudice - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost. - di assegnare all'appellante, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un nuovo termine per provvedervi, a norma dell'art. 291 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 11992 del 17/05/2010
  …...
Rinnovazione della notificazione - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20104 del 18/09/2009La rinnovazione della notificazione può e deve essere ordinata dal giudice, in primo grado, quando "rileva un vizio che importi nullità" (art. 291, primo comma, cod. proc. civ.), in appello "quando occorre" (art. 350, secondo comma, cod. proc. civ.), e nel procedimento per convalida di sfratto anche se "risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza della citazione stessa" (art. 663, primo comma, cod. proc. civ.). È, pertanto, nullo l'ordine di rinnovazione della notificazione emesso sull'erroneo presupposto della nullità di questa, e la sua esecuzione non può avere l'effetto di far decorrere "ex novo" i termini che le parti a pena di decadenza devono osservare per le attività processuali che si ha onere di compiere dal perfezionamento di una valida notifica. L'illegittimità dell'ordine di rinnovazione può, inoltre, essere fatta valere nel successivo giudizio di impugnazione. (Nella specie, alla prima udienza, il presidente della Corte di merito aveva intimato all'appellante di rinnovare al domicilio reale del difensore la notifica dell'appello, ma essendo valida la notificazione, già eseguita, siccome effettuata presso la cancelleria del giudice "a quo" - perché, ex art. 82 r.d. n.37 del 1934, la parte appellata aveva eletto domicilio presso il procuratore che esercitava fuori della circoscrizione del proprio tribunale e non aveva eletto domicilio nel luogo di questo - , la S.C. ha ritenuto l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto a seguito della rinnovazione).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20104 del 18/09/2009
  …...
notificazione - rinnovazione della notificazione della citazione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20104 del 18/09/2009Rinnovazione della notificazione - Condizioni di ammissibilità nei vari procedimenti - Ordine di rinnovazione sull'erroneo presupposto della nullità della notificazione - Conseguenze - Nullità ed inefficacia dell'ordine - Sussistenza - Deduzione nel successivo giudizio di impugnazione - Ammissibilità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20104 del 18/09/2009
La rinnovazione della notificazione può e deve essere ordinata dal giudice, in primo grado, quando "rileva un vizio che importi nullità" (art. 291, primo comma, cod. proc. civ.), in appello "quando occorre" (art. 350, secondo comma, cod. proc. civ.), e nel procedimento per convalida di sfratto anche se "risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza della citazione stessa" (art. 663, primo comma, cod. proc. civ.). È, pertanto, nullo l'ordine di rinnovazione della notificazione emesso sull'erroneo presupposto della nullità di questa, e la sua esecuzione non può avere l'effetto di far decorrere "ex novo" i termini che le parti a pena di decadenza devono osservare per le attività processuali che si ha onere di compiere dal perfezionamento di una valida notifica. L'illegittimità dell'ordine di rinnovazione può, inoltre, essere fatta valere nel successivo giudizio di impugnazione. (Nella specie, alla prima udienza, il presidente della Corte di merito aveva intimato all'appellante di rinnovare al domicilio reale del difensore la notifica dell'appello, ma essendo valida la notificazione, già eseguita, siccome effettuata presso la cancelleria del giudice "a quo" - perché, ex art. 82 r.d. n.37 del 1934, la parte appellata aveva eletto domicilio presso il procuratore che esercitava fuori della circoscrizione del proprio tribunale e non aveva eletto domicilio nel luogo di questo - , la S.C. ha ritenuto l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto a seguito della rinnovazione).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20104 del 18/09/2009
  …...
Procedimento civile - giudice - vizio di costituzione (nullità per) – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10576 del 23/04/2008Impugnazione del lodo arbitrale - Procedimento dinanzi alla corte d'appello - Violazione della regola della trattazione collegiale - Conseguenze - Nullità della sentenza - Configurabilità - Condizioni - Limiti.
In tema di impugnazione del lodo arbitrale dinanzi alla corte d'appello, la violazione della regola - dettata dall'art. 350 cod. proc. civ. - della trattazione collegiale del procedimento non si traduce in un vizio di costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ., e non comporta la nullità assoluta della relativa pronuncia, qualora la decisione sia stata adottata dal collegio e l'attività in concreto svolta - illegittimamente - dal giudice monocratico sia stata di rilievo meramente ordinatorio, come nel caso di direzione dell'udienza di prima comparizione e di precisazione delle conclusioni; in tal caso il vizio è inquadrabile nella disciplina generale delle nullità di cui all'art. 156 cod. proc. civ., sicché la nullità deve essere, ai sensi dell'art. 157 cod. proc. civ., tempestivamente eccepita, rimanendo altrimenti sanata.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10576 del 23/04/2008
  …...
Procedimento civile - litisconsorzio - necessario – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12504 del 29/05/2007Controversia in materia ereditaria - Deduzione di non integrità del contraddittorio - Onere probatorio della parte deducente - Oggetto - Indicazione specifica degli eredi pretermessi e dimostrazione della necessità dell'integrazione del contraddittorio - Indispensabilità.
In tema di litisconsorzio necessario attinente a controversie in materia erria, la parte impugnante che afferma la non integrità del contraddittorio per non essere stati convenuti in giudizio alcuni eredi, non può limitarsi ad assumere genericamente l'esistenza di litisconsorti pretermessi, ma ha l'onere di indicare le persone degli altri eredi, oltre quelli che, in tale qualità, abbiano ritualmente partecipato alle pregresse fasi del giudizio e di specificare le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della necessità dell'integrazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12504 del 29/05/2007
  …...
impugnazioni civili - appello - ammissibilità ed inammissibilità – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4861 del 07/03/2006Istruttore - Declaratoria di inammissibilità dell'appello in presenza di contestazioni - Collegio - Potere di dichiarare comunque l'inammissibilità a seguito del reclamo - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4861 del 07/03/2006
Nel vigore della disciplina del giudizio di appello precedente la novella di cui alla legge n. 353 del 1990, il collegio, nell'ipotesi in cui, a seguito di reclamo, accerti che l'istruttore - data la insorta contestazione tra le parti - non poteva pronunciare, ai sensi dell'art. 350 cod. proc. civ., l'inammissibilità dell'appello (nella specie per mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio fissato dal giudice), può, riscontrata l'effettiva sussistenza della causa di inammissibilità, dichiararla senz'altro con sentenza, atteso che nessuna norma impone il rinvio delle parti nuovamente all'istruttore per lo svolgimento di ulteriori attività processuali o per la precisazione delle conclusioni, essendo queste insite nella insorta contestazione e nell'attività svolta dalle parti, i poteri delle quali, del resto, non subiscono alcuna limitazione, in quanto il particolare procedimento consente la presentazione di eventuali memorie, ai sensi dell'art. 178, comma quinto, cod. proc. civ., ed è comunque fatta salva per le parti, a norma dell'art. 357 del medesimo codice, la facoltà di chiedere la discussione del reclamo in udienza.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4861 del 07/03/2006
  …...
impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2593 del 07/02/2006Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - In genere - Mancata costituzione del convenuto - Rilievo di un vizio comportante la nullità della notifica - Assegnazione di un termine da parte del G.I. per rinnovare la notifica ex art. 291 cod. proc. civ. - Perentorietà - Inosservanza - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2593 del 07/02/2006
In virtù del rinvio operato dall'art. 359 cod. proc. civ. alle disposizioni del procedimento di primo grado, l'art. 291 cod. proc. civ. , secondo cui in caso di mancata costituzione del convenuto il giudice istruttore, il quale rilevi un vizio che comporti la nullità della notificazione della citazione, assegna all'attore un termine perentorio per rinnovarla, si applica anche in appello con riguardo alla notifica dell'atto d'impugnazione. Ne consegue che, se l'ordine di rinnovazione della (notifica della) citazione non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'art. 307, terzo comma, cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2593 del 07/02/2006
  …...
Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - in genere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1731 del 07/02/2001Giudizio di impugnazione - Trattazione collegiale del giudizio - Art. 350 cod. proc. civ. - Applicabilità - Fondamento.
Operando nell'ordinamento processuale il principio - ricavabile dagli artt. 400 e 406 cod. proc. civ. - secondo cui davanti al giudice adito con un mezzo di impugnazione si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui, in quanto non derogate dalla specifica disciplina del mezzo d'impugnazione di cui si tratta, la trattazione del giudizio d'impugnazione del lodo davanti alla corte d'appello, disciplinato dagli artt. 827 e ss. cod. proc. civ., deve svolgersi interamente davanti al collegio, applicandosi la disciplina ordinaria del procedimento davanti alla corte d'appello, e quindi l'art. 350 cod. proc. civ. (nel testo sostituito dall'art. 55 della legge 26 novembre 1990, n. 353), a mente del quale la trattazione dell'appello è collegiale.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1731 del 07/02/2001
  …...
Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - decisione – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1731 del 07/02/2001Giudizio rescissorio - Necessità di nuova attività istruttoria - Previsione della rimessione della causa davanti all'istruttore (art. 830, comma secondo, cod. proc. civ.) - Disciplina ex artt. 55 e 81 della legge 26 novembre 1990 n. 353 - Abrogazione implicita della previsione - Fondamento.
L'art. 830, comma secondo, cod. proc. civ. - nella parte in cui prevede la rimessione della causa davanti all'istruttore se per la decisione del merito, conseguente alla dichiarazione di nullità del lodo, è necessaria una nuova istruzione - deve intendersi abrogato per incompatibilità con gli artt. 55 e 81 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (entrati in vigore successivamente al 30 aprile 1995 e quindi posteriormente alla legge 5 gennaio 1994, n. 25, sostitutiva, nel senso sopra indicato, dell'art. 830), i quali, modificando l'art. 350 cod. proc. civ. e l'art. 128 disp. att. cod. proc. civ., hanno previsto, quale disciplina ordinaria del procedimento davanti alla corte d'appello, la trattazione collegiale e l'abolizione della figura del consigliere istruttore.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1731 del 07/02/2001
  …...
Procedimento civile - giudice - vizio di costituzione (nullità per) – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1731 del 07/02/2001Derivante dalla violazione della regola della trattazione collegiale del procedimento d'appello - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie in tema di giudizio di impugnazione del lodo.
La violazione della regola - dettata dall'art. 350 cod. proc. civ. (nel testo sostituito dall'art. 55 della legge 26 novembre 1990, n. 353) - della trattazione collegiale del procedimento che si svolge davanti alla corte d'appello non si traduce in un vizio di costituzione del giudice ex art. 158 cod. proc. civ., e non comporta la nullità assoluta della relativa pronuncia, quando l'attività in concreto svolta (illegittimamente) dal giudice monocratico su delega del collegio abbia rilievo meramente ordinatorio, mentre tale vizio è riscontrabile allorché detto giudice eserciti un'attività sostanzialmente istruttoria che implichi funzioni, se non decisorie, certamente valutative, riservate dalla legge al collegio. (Nella specie, nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha escluso la ravvisabilità del vizio di costituzione del giudice in un caso nel quale l'istruttore - nell'ambito di un procedimento di impugnazione del lodo, al quale si applica la disciplina ordinaria del procedimento davanti alla corte d'appello - si era limitato a dirigere l'udienza di prima comparizione e quella di precisazione delle conclusioni).
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1731 del 07/02/2001
  …...