Skip to main content

346. (Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte)

Art. 346. (decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte)

0 Codice di procedura civile

L'articolo non è inserito in questa pagina ma è visualizzabile, se richiesto, con il link di collegamento al codice ufficiale del poligrafico dello Stato. Questo sistema consente di visualizzare l'articolo vigente, sempre aggiornato e con le annotazioni ufficiali.

Cliccare qui per aprire, in altra pagina web, il codice di procedura aggiornato dal sito del Poligrafico dello Stato e poi per selezionare l'articolo dall'indice.

Un sistema esperto carica in calce le massime della Corte di Cassazione collegate in virtù di riferimento normativo in ordine di pubblicazione). La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selezionale Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico). E' possibile anche attivare la ricerca full test tra tutti i documenti visualizzati inserendo una parola chiave nel campo "cerca" e premendo invio. Il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.

___________________________________________________________

Documenti collegati:

Appello - incidentale - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 19755 del 17/07/2025 (Rv. 675313 - 01)
Parte appellata totalmente vittoriosa in primo grado - Eccezione in rito non esaminata - Appello incidentale - Necessità - Esclusione - Riproposizione in appello - Sufficienza. La parte pienamente vittoriosa in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni di rito non esaminate, essendo sufficiente la loro espressa riproposizione nel giudizio di impugnazione. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 19755 del 17/07/2025 (Rv. 675313 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_346 …...
Appello - prove - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12791 del 13/05/2025 (Rv. 674567 - 01)
Reiterazione delle istanze istruttorie rigettate in sede di precisazione delle conclusioni - Necessità - Modalità - Omissione - Conseguenze - Superamento della presunzione di rinuncia alle richieste istruttorie - Condizioni - Fattispecie. Nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione; tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia, superata dal giudice di merito, qualora, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto come implicitamente rinunciata la prova testimoniale, inizialmente ammessa e poi revocata dal giudice istruttore, non espressamente riproposta all'udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado, nel corso della quale la parte si era limitata ad un generico richiamo agli atti difensivi). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12791 del 13/05/2025 (Rv. 674567 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_189, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_346 …...
Appello - incidentale - eccezioni - non riproposte (decadenza) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25876 del 27/09/2024 (Rv. 672423-01)
Impugnazioni civili - Eccezione di merito rigettata o disattesa in primo grado - Appello incidentale e mera riproposizione ex art. 346 c.p.c. - Rispettivi ambiti - Fattispecie. In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte d'appello che, in mancanza di impugnazione incidentale, aveva rilevato il giudicato interno sulla sussistenza del fatto illecito di diffamazione attribuito al convenuto appellato, questione decisa separatamente dal giudice di primo grado e del tutto distinta dall'accertamento della sussistenza dell'esimente di cui all'art. 32 bis della l. n. 195 del 1958, oggetto dell'appello principale dell'attore). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25876 del 27/09/2024 (Rv. 672423-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Proc_Civ_art_363 …...
Rinunzia - Rinuncia alla prescrizione - Eccezione in senso lato - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 24677 del 13/09/2024 (Rv. 672290-01)
Rilevabilità d'ufficio - Onere di riproposizione in appello - Esclusione - Limiti. La rinuncia alla prescrizione, integrando un'eccezione in senso lato, non è soggetta all'onere di riproposizione ex art. 346 c.p.c. e può essere rilevata d'ufficio, anche in appello, purché i fatti su cui essa si fonda, benché non allegati dalle parti, siano stati ritualmente acquisiti al processo, sempre che la stessa non sia stata respinta in primo grado con pronuncia espressa o implicita, essendo in tal caso necessario proporre appello, eventualmente in via incidentale, onde evitare la formazione del giudicato interno che ne preclude ogni riesame, anche officioso. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 24677 del 13/09/2024 (Rv. 672290-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2937, Cod_Proc_Civ_art_343, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_346 …...
"ius superveniens" - omessa pronuncia - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 15100 del 29/05/2024 (Rv. 671180-01)
Inammissibilità - Nozione - Vizio di omessa pronuncia o carenza di motivazione - Esclusione - Obbligo del giudice di merito di verificare unicamente l'effettiva esistenza dell'invalidità denunciata - Sussistenza - Fattispecie. L'inammissibilità è una invalidità specifica delle domande e delle eccezioni delle parti ed è pronunciata nel caso in cui manchino dei requisiti necessari a renderle ritualmente acquisite al tema del dibattito processuale; pertanto, se il giudice di merito omette di pronunciarsi su un'eccezione di inammissibilità, la sentenza di merito non è impugnabile per l'omessa pronuncia o per la carenza di motivazione, ma unicamente per l'invalidità già vanamente eccepita, in quanto ciò che rileva non è il tenore della pronuncia impugnata, bensì l'eventuale esistenza appunto di tale invalidità. (Affermando tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che accogliendo la domanda aveva adottato una implicita decisione di rigetto della questione processuale relativa alla tardività dell'impugnazione, senza che, in sede di legittimità, fosse stata nuovamente censurata detta questione, dolendosi il ricorrente della pretesa omissione di pronuncia al riguardo). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 15100 del 29/05/2024 (Rv. 671180-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Proc_Civ_art_360 Cod_Proc_Civ_art_112 …...
Rinunzia - Eccezione di prescrizione - Proposizione in primo grado - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 13904 del 20/05/2024 (Rv. 671337-01)
Mancata formale reiterazione nelle conclusioni dell'atto di costituzione in appello - Irrilevanza - Condizioni - Fattispecie. La mancata riproposizione, nelle conclusioni formalmente rassegnate nell'atto di costituzione in appello, dell'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado, non ne comporta la tacita rinuncia, ove, in base al tenore complessivo dell'atto, la pronuncia richiesta presupponga necessariamente l'esame dell'eccezione predetta, poiché essa ha natura di eccezione di merito con funzione estintiva della domanda. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, non ritenendo sussistente il vizio di extrapetizione in ordine all'eccezione di prescrizione, sollevata in primo grado e non reiterata nelle conclusioni della comparsa di costituzione in appello, poiché pienamente coerente con la richiesta di rigetto della domanda). Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 13904 del 20/05/2024 (Rv. 671337-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_189, Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_346 …...
Appello - eccezioni - non riproposte (decadenza) - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 9452 del 09/04/2024 (Rv. 670962-01)
Eccezione di usucapione sollevata in primo grado - Rigetto o mancata disamina - Mancata tempestiva impugnazione incidentale o riproposizione ad opera dell'appellato – Rilevabilità d'ufficio dal giudice del gravame - Esclusione - Applicazione del principio anche all'eccezione di tardività dell’eccezione riconvenzionale di usucapione - Fondamento. Il principio per cui non può essere scrutinata in appello l'eccezione riconvenzionale di usucapione non riproposta nelle forme, rispettivamente, dell'appello incidentale (ove sia stata rigettata in prime cure), ovvero dell'art. 346 c.p.c. (ove non esaminata in primo grado), si applica anche all'eccezione di tardività dell'eccezione riconvenzionale di usucapione, poiché anch'essa non costituisce mera difesa, ma eccezione da sollevare o riproporre, ad istanza di parte, e non suscettibile di rilievo d'ufficio. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 9452 del 09/04/2024 (Rv. 670962-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1158, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_343, Cod_Proc_Civ_art_346 …...
Appello - eccezioni - non riproposte (decadenza) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9505 del 09/04/2024 (Rv. 670703-01)
Eccezione di prescrizione rigettata o disattesa in primo grado - Impugnazione incidentale - Necessità - Riproposizione ex art. 346 c.p.c. - Sufficienza - Esclusione. In tema di impugnazioni, qualora l'eccezione di prescrizione sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, richiede la proposizione di gravame incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., utilizzabile solo quando l'eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9505 del 09/04/2024 (Rv. 670703-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_343, Cod_Civ_art_2934, Cod_Civ_art_2938 …...
Eccezione in senso lato sollevata in primo grado - in genere Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 35708 del 21/12/2023 (Rv. 669595 - 01)
Giudizio di appello - Eccezione in senso lato sollevata in primo grado e sottoposta al contraddittorio - Contumacia dell'appellato - Valutazione dell'eccezione - Necessità - Condizioni - Fattispecie. Il giudice d'appello deve pronunciarsi sull'eccezione in senso lato sollevata in primo grado dall'appellato contumace e già sottoposta al contraddittorio, non essendo la stessa sottoposta all'onere di riproposizione ex art. 346 c.p.c., in mancanza di una pronuncia del primo giudice che abbia rigettato la domanda per un'altra ragione, né al divieto di cui all'art. 345, comma 2, c.p.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e disposto il rinvio al giudice d'appello, il quale avrebbe dovuto pronunciarsi, nonostante la contumacia dell'appellato, sulla fondatezza o infondatezza, ex actis, dell'eccezione di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, sollevata in primo grado). Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 35708 del 21/12/2023 (Rv. 669595 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Civ_art_2697 …...
Obbligazioni in genere - solidarieta' - prescrizione Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34251 del 06/12/2023 (Rv. 669628 - 01)
Eccezione di prescrizione in ordine a debito ereditario rimasta assorbita in primo grado - Riproposizione in appello da parte di uno solo dei coeredi - Pronuncia in appello della prescrizione dell'intero debito ereditario - Vizio di ultrapetizione - Sussistenza - Fondamento. In tema di obbligazioni ereditarie, ove l'eccezione di prescrizione sia rimasta assorbita in primo grado e venga riproposta in appello da uno solo degli eredi, incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che, in appello, dichiari la prescrizione dell'intero debito ereditario in quanto, essendo l'obbligazione gravante sugli eredi parziaria e non solidale, l'eccezione non ha effetto estintivo anche in relazione alle quote degli altri e va specificamente riproposta da ciascun coerede. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34251 del 06/12/2023 (Rv. 669628 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1292, Cod_Civ_art_754, Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Civ_art_1310, Cod_Civ_art_2939 …...
Impugnazioni civili - appello – incidentale Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 33649 del 01/12/2023 (Rv. 669525 - 01)
Interesse ad appellare - in genere - Domande o eccezioni assorbite in primo grado - Appello incidentale - Esclusione - Riproposizione ex art. 346 c.p.c. - Necessità - Modalità - Richiamo generico - Sufficienza - Esclusione - Fondamento. La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni non accolte (perché superate o non esaminate in quanto assorbite) ma deve solo riproporle espressamente nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo, non essendo a tal fine sufficiente, peraltro, un generico richiamo alle "eccezioni" contenute nelle difese del precedente grado di giudizio, siccome inidoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata domanda o eccezione. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 33649 del 01/12/2023 (Rv. 669525 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_346 …...
Impugnazioni civili - appello - domande Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26780 del 18/09/2023 (Rv. 668758 - 02)
Effetto devolutivo - Accoglimento domanda principale - Omessa pronuncia sulla domanda di garanzia condizionata all'accoglimento della domanda principale - Devoluzione - Appello incidentale o riproposizione della domanda - Necessità - Esclusione. In caso di accoglimento della domanda principale e omessa pronuncia sulla domanda condizionata di garanzia, la devoluzione di quest'ultima al giudice investito del gravame sulla domanda principale non richiede la proposizione di appello incidentale né la riproposizione della domanda ai sensi dell'art. 346 c.p.c.. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26780 del 18/09/2023 (Rv. 668758 - 02)Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_032, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_108, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_332, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_343, Cod_Proc_Civ_art_346 …...
Impugnazioni civili - appello - prove Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16420 del 09/06/2023 (Rv. 668195 - 01)
Riproposizione specifica delle istanze istruttorie non accolte in primo grado - Necessità - Fondamento - Fattispecie. In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibili, per tardività, le istanze istruttorie formulate, nel giudizio d'appello, soltanto con la comparsa conclusionale). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16420 del 09/06/2023 (Rv. 668195 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_346 …...
Giudicato interno sulla qualifica in termini di fatto illecito – Cass. n. 12159/2023
Impugnazioni civili - appello - poteri del collegio - cosa giudicata civile - interpretazione del giudicato - giudicato interno - Giudicato interno sulla qualifica in termini di fatto illecito ex art. 2043 c.c. - Presupposti - Insussistenza di controversia sulla qualifica in primo grado - Diversa qualificazione giuridica da parte del giudice d'appello - Ammissibilità - Fattispecie.  Il giudicato interno sulla qualificazione della fattispecie come fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c. si forma, in mancanza di impugnazione incidentale, soltanto se su tale questione sia insorta controversia, potendo altrimenti il giudice d'appello qualificare il rapporto dedotto in giudizio in modo diverso rispetto alla prospettazione delle parti o alla ricostruzione del giudice di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che sulla qualificazione della responsabilità dell'ente locale per un sinistro provocato da un animale selvatico, che aveva improvvisamente attraversato la strada, si fosse formato il giudicato interno, atteso che il giudice di pace si era limitato a condannare la parte convenuta senza statuire sulla sussumibilità della fattispecie nell'art. 2043 c.c. o nell'art. 2052 c.c.). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12159 del 08/05/2023 (Rv. 667585 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Civ_art_2909, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2052   Corte Cassazione 12159 2023 …...
Testimonianza resa da persona incapace – Cass. n. 9456/2023
Procedimento civile - udienza per la precisazione delle conclusioni - Testimonianza resa da persona incapace - Eccezione di nullità - Omessa riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni - Rinuncia - Conseguenze - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c..   La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza, in quanto resa da un teste che assume essere incapace, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione. Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 9456 del 06/04/2023 (Rv. 667445 - 03) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_246, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_189, Cod_Proc_Civ_art_178, Cod_Proc_Civ_art_346   Corte Cassazione 9456 2023 …...
Accoglimento della sola domanda risarcitoria – Cass. n. 9377/2023
Procedimento civile - atti e provvedimenti in genere - nullità' - estensione - Domanda di risoluzione per inadempimento - Domanda di risarcimento del danno - Accoglimento della sola domanda risarcitoria - Riproposizione della domanda di risoluzione dagli appellati ex art. 346 cod. proc. civ. - Esclusione - Onere di proporre tempestivo appello incidentale - Necessità - Conseguenze.   Quando sia stata proposta domanda di risoluzione per inadempimento di un contratto e una specifica richiesta di condanna al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento denunciato, l'accoglimento in primo grado della sola pretesa risarcitoria, sul presupposto che non vi sia prova del dedotto contratto, con espresso rigetto della domanda di accertamento dell'inadempimento e quindi anche con inequivoca valutazione di infondatezza della dichiarazione di risoluzione del rapporto, non consente all'originario attore di limitarsi a riproporre in appello, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., la domanda di risoluzione, rispetto alla quale l'avvenuta soccombenza richiede la proposizione di un tempestivo appello incidentale. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 9377 del 05/04/2023 (Rv. 667525 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324   Corte Cassazione 9377 2023 …...
Allegazione delle ragioni di rilevanza – Cass. n. 4835/2023
Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - motivi - specificità - Documenti cartacei o telematici prodotti in primo grado - Valutazione da parte del giudice di appello - Allegazione delle ragioni di rilevanza - Necessità.   In materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni. Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 4835 del 16/02/2023 (Rv. 666889 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_346   Corte Cassazione 4835 2023 …...
Coordinamento con gli oneri di allegazione e prova – Cass. n. 4770/2023
Impugnazioni civili - appello - in genere - Rilevabilità d'ufficio del concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c. - Carattere incondizionato - Insussistenza - Coordinamento con gli oneri di allegazione e prova - Necessità - Conseguenze - Rilievo officioso nel giudizio di primo grado - Limiti - Questione del concorso di colpa trascurata o assorbita in primo grado - Rilevabilità di ufficio in grado d'appello - Sussistenza - Presupposti.   La rilevabilità d'ufficio del concorso di colpa della vittima di un fatto illecito, di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., non è incondizionata, dovendo coordinarsi con gli oneri dell'allegazione e della prova; ne discende che la questione del concorso colposo è rilevabile d'ufficio, in primo grado, allorché risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia desumibile la sussistenza d'una condotta colposa del danneggiato, che abbia concausato il danno e, in grado di appello, se in primo grado ne sia stato omesso il rilievo, ove la parte interessata abbia impugnato la sentenza che non ha provveduto sull'eccezione ovvero la abbia riproposta quando la questione sia rimasta assorbita. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4770 del 15/02/2023 (Rv. 666764 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_346   Corte Cassazione 4770 2023 …...
Domande alternative o subordinate tra loro incompatibili – Cass. n. 36572/2022
Procedimento civile - domanda giudiziale - alternativa - Domande alternative o subordinate tra loro incompatibili - Rigetto della domanda principale e accoglimento della subordinata - Onere dell'attore di impugnazione condizionata dell'accoglimento - Fondamento - Fattispecie.   Allorché la parte abbia proposto nello stesso giudizio, in forma alternativa o subordinata, due o più domande fra loro concettualmente incompatibili, la sentenza con la quale il giudice di merito abbia accolto la domanda subordinata e non quella principale incompatibile, non implica soltanto la qualificazione giuridica dei fatti esposti dall'attore a sostegno della domanda subordinata, ma comporta anche un preciso accertamento del fatto, incompatibile con quello posto a base della domanda principale e compatibile con la domanda subordinata. Ne consegue che l'attore, per evitare la formazione del giudicato su detto accertamento di fatto, ha l'onere di impugnare non solo il rigetto della domanda principale ma anche lo stesso accoglimento della domanda subordinata, condizionandolo all'accoglimento dell'impugnazione sulla domanda principale, soltanto in tal modo potendosi ottenere la revisione dell'accertamento compiuto dal giudice circa l'esistenza del fatto posto a fondamento della domanda subordinata ed incompatibile con la domanda principale. (Principio affermato in un caso in cui il creditore aveva ottenuto l'insinuazione allo stato passivo sulla scorta della domanda subordinata incompatibile con quella principale ed aveva, successivamente, proposto opposizione allo stato passivo riproponendo la suddetta graduazione). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 36572 del 14/12/2022 (Rv. 666258 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Civ_art_2909   Corte Cassazione 36572 2022 …...
Mancata statuizione su alcuna delle domande – Cass. n. 35382/2022
Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - omessa pronuncia - Mancata statuizione su alcuna delle domande - Facoltà della parte - Deduzione del vizio in sede di gravame ovvero riproposizione della domanda in separato giudizio - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.   In caso di omessa pronuncia su una domanda, qualora non ricorrano gli estremi di un assorbimento della questione pretermessa ovvero di un rigetto implicito, la parte ha la facoltà alternativa di far valere l'omissione in sede di gravame o di riproporre la domanda in un separato giudizio, poiché la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. ha valore meramente processuale e non anche sostanziale, sicché, riproposta la domanda in diverso giudizio, non è in tale sede opponibile la formazione del giudicato esterno. (Nella specie, la S.C. ha accolto la prospettazione di un curatore fallimentare tesa a far constare l'autonomia della domanda di compenso rispetto alla domanda di rimborso delle spese anticipate e a rimarcare la facoltà dell'organo concorsuale di riproporre separatamente quest'ultima, anziché impugnare ex art. 26 l.fall. il provvedimento del giudice delegato che aveva trascurato di pronunciarsi su di essa). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 35382 del 01/12/2022 (Rv. 666704 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_346   Corte Cassazione 35382 2022 …...
Domanda in primo grado di accertamento della servitù fondata su contratto – Cass. n. 32858/2022
Impugnazioni civili - appello - domande – nuove - Domanda in primo grado di accertamento della servitù fondata su contratto - Domanda subordinata fondata su usucapione - Accoglimento della domanda principale - Riforma in appello della sentenza - Obbligo del giudice di appello di esaminare la domanda subordinata - Necessità di espressa riproposizione da parte dell'appellato - Esclusione - Fondamento.   Il giudice di appello che riformi la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accertato l'esistenza di una servitù prediale fondata su un contratto ha l'obbligo di esaminare d'ufficio la domanda, proposta in via subordinata in primo grado e rimasta assorbita, di accertamento dell'esistenza della stessa servitù fondata sull'usucapione, nonostante la mancata espressa riproposizione di essa da parte dell'appellato, trattandosi di un diritto autodeterminato, che si identifica con il suo contenuto e non con il titolo con cui viene fatto valere. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 32858 del 08/11/2022 (Rv. 666417 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1079, Cod_Proc_Civ_art_346   Corte Cassazione 32858 2022 …...
Eccezione di tardività spiegata dall'attore – Cass. n. 26850/2022
Impugnazioni civili - appello - incidentale - Domanda riconvenzionale - Eccezione di tardività spiegata dall'attore - Rigetto nel merito della riconvenzionale senza pronuncia sull'eccezione pregiudiziale di rito - Onere per l'attore in primo grado di proporre appello incidentale - Sussistenza - Sufficienza della riproposizione ex art. 346 c.p.c. - Esclusione.   Nel caso in cui l'attore in primo grado abbia ottenuto il rigetto nel merito dell'avversa domanda riconvenzionale, sulla cui inammissibilità per tardività, pure eccepita, il giudice non si sia pronunciato, la questione oggetto dell'eccezione pregiudiziale di rito può essere devoluta alla cognizione del giudice di secondo grado solo con le forme e i modi dell'appello incidentale, non essendo all'uopo sufficiente la mera riproposizione dell'eccezione in appello. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 26850 del 13/09/2022 (Rv. 665886 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_343, Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_276   Corte Cassazione 26850 2022 …...
Impugnazione dei soli capi relativi al danno emergente – Cass. n. 15255/2022
Impugnazioni civili - appello - domande - effetto devolutivo - Sentenza di condanna al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante - Impugnazione dei soli capi relativi al danno emergente - Possibilità per il giudice del gravame di provvedere sul lucro cessante - Esclusione - Fondamento.   Nei giudizi di risarcimento danni, ove il giudice di primo grado liquidi il danno quantificando anche il lucro cessante e sia l'impugnazione principale sia quella incidentale investano solo alcune voci del danno emergente, non è consentito al giudice di appello escludere ufficiosamente l'esistenza del lucro cessante, perché l'appellato avrebbe dovuto proporre appello incidentale sul punto. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15255 del 12/05/2022 (Rv. 664870 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2056, Cod_Proc_Civ_art_343, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_346   Corte Cassazione 15255 2022 …...
Domanda di attribuzione della proprietà del suolo occupato – Cass. n. 12033/2022
Proprietà - acquisto - a titolo originario - accessione - esclusione - occupazione di porzione di fondo attiguo - in genere - Accessione cd. invertita ex art. 938 c.c. - Domanda di attribuzione della proprietà del suolo occupato - Necessità - Contestuale offerta di congrua indennità - Esclusione - Carattere vincolante dell'offerta per il giudice - Esclusione - Indicazione o modificazione dell'indennità in appello - Limiti ex artt. 345 e 346 c.p.c. - Insussistenza.   Nell'ipotesi di accessione cd. invertita ai sensi dell'art. 938 c.c., il costruttore il quale abbia occupato in buona fede una parte del suolo del vicino, al fine di ottenere l'attribuzione della proprietà del suolo occupato, pur dovendo proporre un'espressa domanda, non è tenuto ad offrire anche una congrua indennità, perché la determinazione di questa è riservata al giudice del merito il quale, pertanto, non è vincolato dall'entità dell'offerta compiuta dal costruttore, né dalla condotta processuale dello stesso, che può indicare tale indennità anche in appello nonché modificarla, senza che la sua attività processuale al riguardo resti soggetta ai limiti degli artt. 345 e 346 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 12033 del 13/04/2022 (Rv. 664420 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0938, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_346   Corte Cassazione 12033 2022 …...
Superamento delle presunzioni di rinuncia alle richieste istruttorie – Cass. n. 10767/2022
Procedimento civile - domanda giudiziale – rinuncia - udienza - per la precisazione delle conclusioni - impugnazioni civili - appello - prove - in genere - Reiterazione delle istanze istruttorie rigettate in sede di precisazione delle conclusioni - Necessità - Omissione – Conseguenze - Superamento delle presunzioni di rinuncia alle richieste istruttorie - Ammissibilità - Motivazione - Contenuto - Fattispecie.   Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo; della valutazione compiuta il giudice è tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la pronuncia della Corte d'appello che si era limitata a rilevare la mancanza di una specifica riproposizione delle istanze probatorie con le conclusioni, trascurando di considerare che l'istanza di ammissione delle prove orali era già stata reiterata dall'istante con la richiesta, successiva al rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, di revoca o di modifica dei provvedimenti istruttori del giudice di primo grado). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10767 del 04/04/2022 (Rv. 664646 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_187, Cod_Proc_Civ_art_189, Cod_Proc_Civ_art_190, Cod_Proc_Civ_art_346   Corte Cassazione 10767 2022   …...
Estensione a eccezioni rilevabili d'ufficio – Cass. n. 9844/2022
Impugnazioni civili - appello - domande - non riproposte (decadenza) - Appello - Eccezioni non accolte e necessità di loro espressa riproposizione ex art. 346 c.p.c. - Ambito applicativo - Estensione a eccezioni rilevabili d'ufficio - Esclusione - Fondamento - Limiti - Pronuncia espressa o implicita di rigetto delle stesse - Necessità di appello incidentale - Sussistenza - Ragioni.   Nel giudizio di appello, il principio previsto dall'art. 346 c.p.c., secondo cui le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado si intendono rinunciate se non sono espressamente riproposte, si riferisce alle sole questioni rilevabili ad istanza di parte, ma non anche a quelle rilevabili d'ufficio, stante il potere (dovere) del giudice del gravame di rilevarle in via officiosa ai sensi dell'art. 345, comma 2, c.p.c., quand'anche non espressamente riproposte, a meno che le stesse non siano state respinte in primo grado con pronuncia espressa o implicita, essendo in tal caso necessario proporre appello incidentale al fine di evitare la formazione del giudicato interno, che ne preclude ogni riesame, anche officioso. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 9844 del 28/03/2022 (Rv. 664325 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_343, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_346   Corte Cassazione 9844 2022 …...
Estromissione di una parte per difetto legittimazione passiva – Cass. n. 7612/2022
Procedimento civile - intervento in causa di terzi - estromissione dal giudizio - in genere - Sentenza di primo grado - Estromissione di una parte per difetto legittimazione passiva - Portata - Statuizione di rigetto - Mancata censura in appello sul punto - Conseguente formazione del giudicato.   La decisione con cui il giudice di primo grado estrometta dal processo uno dei convenuti o chiamati in causa, ritenendolo privo di legittimazione passiva, configura una statuizione di rigetto della domanda nei suoi confronti, suscettibile di passare in giudicato se non tempestivamente impugnata, con la conseguenza che, ove l'attore non abbia proposto appello sul punto, non può dolersi in sede di giudizio di cassazione della mancata integrazione del contraddittorio da parte del giudice di appello, il quale non poteva rilevare la questione d'ufficio, atteso il giudicato formatosi al riguardo. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 7612 del 09/03/2022 (Rv. 664210 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_108, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_346   Corte Cassazione 7612 2022 …...
Omessa pronuncia da parte del giudice di appello su un motivo o una conclusione – Cass. n. 41205/2021
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - in genere - Omessa pronuncia da parte del giudice di appello su un motivo o una conclusione - Ricorso per cassazione - Mantenimento del motivo o della conclusione fino al momento di precisazione delle conclusioni - Necessità - Onere di indicazione nel ricorso a pena di inammissibilità - Sussistenza.   La parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduce che il giudice di appello sarebbe incorso nella violazione dell'art. 112 c.p.c. per non essersi pronunciato su un motivo di appello o, comunque, su una conclusione formulata nell'atto di appello, è tenuta, ai fini dell'astratta idoneità del motivo ad individuare tale violazione, a precisare - a pena di inammissibilità - che il motivo o la conclusione sono stati mantenuti nel giudizio di appello fino al momento della precisazione delle conclusioni. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 41205 del 22/12/2021 (Rv. 663494 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_189, Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Proc_Civ_art_352, Cod_Proc_Civ_art_360   Corte Cassazione 41205 2021 …...
Domanda di garanzia assorbita in primo grado da una decisione preliminare – Cass. n. 40833/2021
Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - motivi - specificità - Domanda di garanzia assorbita in primo grado da una decisione preliminare - Impugnazione - Onere dell'appellante di proporre uno specifico motivo di gravame sulla questione assorbita - Esclusione - Riproposizione della domanda e dei mezzi di prova non ammessi, ex art. 346 c.p.c. - Sufficienza.   L'appellante che impugni la sentenza con la quale il giudice di primo grado non si sia espressamente pronunciato su una domanda condizionata di garanzia, ritenuta assorbita da un'altra decisione di carattere logicamente preliminare, non ha l'onere di formulare uno specifico motivo di gravame sulla questione assorbita, ma soltanto quello di riproporre, nel rispetto dell'articolo 346 c.p.c. - e, dunque, pur nella libertà delle forme, in modo specifico, non essendo sufficiente all'uopo un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice - tanto la domanda, quanto i mezzi di prova non ammessi in prime cure. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 40833 del 20/12/2021 (Rv. 663395 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_346   Corte Cassazione 40833 2021 …...
Rigetto od omessa pronuncia da parte del giudice – Cass. n. 38243/2021
Cosa giudicata civile - effetti del giudicato (preclusioni) - Eccezione di giudicato esterno - Rigetto od omessa pronuncia da parte del giudice - Omessa riproposizione in appello - Effetti - Formazione del giudicato parziale interno.   Allorquando con la sentenza di primo grado venga respinta un'eccezione di giudicato esterno e avverso tale capo di sentenza non venga proposta impugnazione, o il giudice ometta di pronunciare sulla eccezione di giudicato esterno e tale eccezione non venga riproposta in appello, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., in applicazione dei princìpi sui limiti devolutivi dell'appello e sul giudicato interno, l'eccezione deve ritenersi rinunciata e sul relativo capo si forma il giudicato parziale interno, con la conseguenza che l'eccezione, quand'anche fosse da ritenersi rilevabile d'ufficio, è definitivamente preclusa. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 38243 del 03/12/2021 (Rv. 663161 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Civ_art_2909   Corte Cassazione 38243 2021 …...
Sentenza di rigetto della domanda di risarcimento del danno – Cass. n. 36533/2021
Impugnazioni civili - appello - domande - effetto devolutivo - Sentenza di rigetto della domanda di risarcimento del danno - Impugnazione del capo relativo al "quantum debeatur" - Cognizione del giudice del gravame - "An" della responsabilità - Estensione - Necessità - Fondamento.   L'impugnazione, sotto il profilo del ''quantum debeatur”, della sentenza di rigetto di una domanda di risarcimento del danno determina la devoluzione al giudice del gravame anche del capo relativo all'"an" della responsabilità, che del primo costituisce il necessario antecedente logico giuridico. Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 36533 del 24/11/2021 (Rv. 663089 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056   Corte Cassazione 36533 2021 …...
Riproposizione della questione con controricorso - Cass. n. 33109/2021
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso incidentale - in genere - Sentenza sfavorevole alla parte vittoriosa, limitatamente a una questione preliminare o pregiudiziale - Disciplina ex art. 346 c.p.c. - Applicabilità al giudizio di legittimità - Esclusione - Proposizione di ricorso incidentale - Necessità - Riproposizione della questione con controricorso - Inammissibilità - Fattispecie.   In tema di giudizio per cassazione, qualora la sentenza impugnata con ricorso principale abbia, sia pur implicitamente, risolto in senso sfavorevole alla parte vittoriosa una questione preliminare o pregiudiziale, il ricorso per cassazione dell'avversario impone a detta parte, che intenda sottoporre all'esame della Corte la medesima questione, di proporre ricorso incidentale, non potendo la stessa limitarsi a ripresentarla con il controricorso, atteso che la struttura del procedimento di legittimità, che non è soggetto alla disciplina dettata per l'appello dall'art. 346 c.p.c., pone a carico dell'intimato l'onere dell'impugnazione anche in caso di soccombenza teorica e non solo pratica. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'intimato, appellato vittorioso nel giudizio di gravame, fosse tenuto a proporre ricorso incidentale in merito alla pronuncia di ammissibilità della deduzione in giudizio, ad opera degli appellanti, del criterio della prevenzione, ancorché ritenuta poi nel merito infondata). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 33109 del 10/11/2021 (Rv. 662752 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_371   Corte Cassazione 33109 2021 …...
Reiterazione delle istanze istruttorie rigettate in sede di precisazione delle conclusioni – Cass. n. 33103/2021
Procedimento civile - domanda giudiziale - rinuncia - prova civile - assunzione dei mezzi di prova in genere - decadenza - Impugnazioni civili - appello - prove - in genere - Reiterazione delle istanze istruttorie rigettate in sede di precisazione delle conclusioni - Necessità - Modalità – Omissione - Conseguenze - Superamento della presunzione di rinuncia alle richieste istruttorie – Condizioni - Fattispecie.   Nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione; tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia, superata dal giudice di merito, qualora dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi. (Nella specie la S.C. in una controversia in cui all'udienza di precisazione delle conclusioni il delegato del "dominus" si era riportato "ai propri scritti ed atti", omettendo di reiterare le richieste istruttorie formulate nella comparsa di costituzione e nella memoria ex art. 184 c.p.c., ha cassato la pronuncia di appello, secondo cui le richieste erano da intendersi abbandonate, ritenendo che fosse, invece, necessario un maggiore approfondimento sul contegno processuale della parte, tenendo conto anche della linea difensiva adottata). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 33103 del 10/11/2021 (Rv. 662750 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_189, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_346   Corte Cassazione 33103 2021 …...
Parte appellata totalmente vittoriosa in primo grado – Cass. n. 25840/2021
Impugnazioni civili - appello - incidentale - Parte appellata totalmente vittoriosa in primo grado - Eccezioni superate o assorbite - Appello incidentale - Necessità - Esclusione - Onere di riproposizione - Sussistenza - Fattispecie.   In materia di impugnazioni, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (Nella specie, la S.C., respingendo il ricorso, ha escluso il vizio di ultrapetizione della sentenza che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in grado di appello, aveva accolto l'eccezione di gratuità del servizio di necroscopia, per il cui corrispettivo l'Asl aveva agito in via monitoria, pur essendo stata, tale eccezione, semplicemente riproposta dall'opponente appellato, comunque totalmente vittorioso in primo grado). Corte di Cassazione, Sez. 1 -, Ordinanza n. 25840 del 23/09/2021 (Rv. 662488 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_343   Corte Cassazione 25840 2021 …...
Soccombenza su questione pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito per rigetto – Cass. n. 20315/2021
Cosa giudicata civile - giudicato implicito - Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - procedimento di appello - In genere - Parte vittoriosa nel merito - Soccombenza su questione pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito per rigetto od omesso esame - Giudizio di secondo grado - Appello incidentale - Necessità - Fondamento - Fattispecie.   La parte totalmente vittoriosa nel merito, ma soccombente su questione pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito per rigetto (espresso od implicito) o per omesso esame della stessa - che consiste nell'illegittima pretermissione o nella violazione dell'ordine di decisione delle domande e/o delle eccezioni impresso dalla parte medesima - deve spiegare appello incidentale per devolvere alla cognizione del giudice superiore la questione rispetto alla quale ha maturato una posizione di soccombenza teorica. Infatti, non può limitarsi alla mera riproposizione di detta questione, che è sufficiente nei soli casi in cui non vi è la necessità di sollevare una critica nei confronti della sentenza impugnata, ovvero nelle ipotesi di legittimo assorbimento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto, in assenza di appello incidentale sul punto, che si fosse formato già in appello il giudicato interno sulla questione relativa all'inutilizzabilità di alcuni documenti, eccepita in primo grado, poiché il giudice l'aveva implicitamente respinta, ritenendo nel merito che tali documenti non costituissero prova idonea). Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 20315 del 15/07/2021 (Rv. 661888 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_276, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_343, Cod_Proc_Civ_art_346   Corte Cassazione 20315 2021 …...
Eccezione di merito rigettata o disattesa in primo grado – Cass. n. 18119/2021
Impugnazioni civili - Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - procedimento di appello - atto di appello - appello incidentale In genere – eccezioni - Eccezione di merito rigettata o disattesa in primo grado - Parte comunque vittoriosa - Appello incidentale - Necessità - Mera riproposizione dell'eccezione - Riqualificazione - Ammissibilità - Fondamento.   Nel processo tributario d'appello, come in quello civile, la devoluzione al giudice del gravame dell'eccezione di merito, respinta in primo grado, formulata dalla parte comunque vittoriosa, esige la proposizione dell'appello incidentale, ma se la parte ripropone tale eccezione contestando la statuizione sul punto, può procedersi alla sua riqualificazione, in applicazione del principio dell'idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo, tenuto anche conto che, nel contenzioso tributario, l'appello incidentale non deve essere notificato, ma è contenuto nelle controdeduzioni, depositate nel termine di costituzione dell'appellato, venendo così ad affievolirsi la distinzione tra appello incidentale, riproposizione dei motivi e difesa del resistente. Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 18119 del 24/06/2021 (Rv. 661767 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Proc_Civ_art_343, Cod_Proc_Civ_art_156   corte cassazione 18119 2021 …...
Parte soccombente su una domanda o un'eccezione – Cass. n. 9265/2021
Impugnazioni civili - appello - in genere - Parte soccombente su una domanda o un'eccezione - Appello incidentale condizionato - Proposizione - Necessità - Mancata proposizione - Formazione del giudicato implicito. Soltanto la parte vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., può limitarsi a riproporle, mentre la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda od eccezione di cui intende ottenere l'accoglimento ha l'onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della stessa. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 9265 del 06/04/2021 (Rv. 661062 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_346 …...
Rilievo della prescrizione in appello – Cass. n. 7592/2021
Prescrizione civile - opponibilita' - Rilievo della prescrizione in appello - Sulla base di fatti diversi da quelli posti a fondamento della sentenza impugnata e in assenza di attivazione del contraddittorio - Ammissibilità - Esclusione - Onere di riproposizione ex art. 346 c.p.c. o di formulazione di appello incidentale - Necessità. Il giudice d'appello non può rilevare d'ufficio la prescrizione sulla base di circostanza fattuale diversa da quella posta a fondamento della decisione impugnata e, comunque, sulla quale il contraddittorio non è stato radicato in primo grado, a meno che essa sia stata fatta oggetto di appello incidentale ovvero riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7592 del 18/03/2021 (Rv. 660975 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Proc_Civ_art_343, Cod_Civ_art_2938 …...
Mancata riproposizione di domande all'udienza di precisazione delle conclusioni – Cass. n. 723/2021
Procedimento civile - domanda giudiziale – rinuncia - Mancata riproposizione di domande all'udienza di precisazione delle conclusioni - Presunzione di abbandono - Presupposti - Domanda estesa automaticamente all'attore per effetto della chiamata in causa del terzo responsabile - Applicabilità della menzionata presunzione - Sussistenza - Fattispecie. La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda, ciò anche nell'eventualità che questa sia stata estesa automaticamente all'attore per effetto della chiamata in causa, su iniziativa del convenuto, del terzo ritenuto responsabile. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, in un giudizio per danni subiti dal terzo trasportato da un veicolo, aveva considerato rinunciata in appello la domanda dell'originaria attrice - nella parte in cui si era estesa al terzo in seguito alla chiamata in giudizio di quest'ultimo ad opera della società di assicurazione r.c.a. convenuta in via principale - perché la medesima attrice, nell'atto d'impugnazione, non aveva formulato conclusioni, neppure in via subordinata, verso il detto terzo, ma aveva "espressamente limitato la sua domanda" alla sola società di assicurazione summenzionata). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 723 del 18/01/2021 Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_189, Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_269, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Proc_Civ_art_359 corte cassazione 723 2021 …...
Azione revocatoria ordinaria - Pendenza del relativo giudizio - Cass. n. 26520/2020
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria ordinaria - Pendenza del relativo giudizio - Fallimento sopravvenuto - Subentro del curatore - Inerzia della curatela nella prosecuzione del giudizio - Creditore originario - Legittimazione e interesse alla domanda - Sussistenza. Qualora il curatore del fallimento, che sia subentrato nell'azione revocatoria ordinaria già promossa dal creditore individuale nei confronti del debitore "in bonis", ometta di coltivare la domanda, non riproponendola nel giudizio di appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c., il creditore individuale che sia rimasto in causa e che abbia, invece, riproposto la richiesta di revocatoria in sede di appello riacquista un interesse concreto ed attuale all'esame della domanda. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 26520 del 20/11/2020 (Rv. 659859 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Proc_Civ_art_346, (Legge Falliment. art. 66 = Dlgs_14_2019_art_165) Revocatoria Ordinaria Pauliana Azione corte cassazione 26520 2020 …...
Domande ed eccezioni dell'appellante non accolte in primo grado - Cass. n. 25840/2020
Impugnazioni civili - appello - domande - effetto devolutivo - Domande ed eccezioni dell'appellante non accolte in primo grado - Onere di riproporle in appello - Forma - Mero richiamo alle difese ed alle conclusioni del primo giudizio - Inidoneità - Fattispecie. In materia di procedimento civile, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse. Tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice. (Principio ribadito dalla S.C. che ha cassato, decidendo nel merito, la decisione di appello, respingendo l'opposizione all'esecuzione, tenuto conto che gli originari opponenti nel costituirsi in appello, lungi dall'aver esposto compiutamente le ragioni dell'opposizione non decise al tribunale, non ne avevano fatto neppure sommario cenno nell'esposizione dei fatti di causa). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25840 del 13/11/2020 (Rv. 659852 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Proc_Civ_art_615 appello effetto devolutivo corte cassazione 25840 2020 …...
Eccezione di merito rigettata o disattesa in primo grado - Cass. n. 24456/2020
Impugnazioni civili - appello - eccezioni - non riproposte (decadenza) - Eccezione di merito rigettata o disattesa in primo grado - Erronea qualificazione della doglianza non come appello incidentale, ma come riproposizione - Riqualificazione - Ammissibilità – Fattispecie - impugnazioni civili - appello – incidentale. In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado e la parte comunque vittoriosa per altre ragioni ne abbia devoluto la cognizione al giudice d'appello, erroneamente indicandola come mera riproposizione e non come gravame incidentale condizionato, si può procedere alla sua riqualificazione in applicazione del principio della idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. (Nella specie, la S.C., nel confermare la decisione di merito, che aveva respinto una domanda di indennizzo fondata su un contratto di assicurazione, ha precisato che l'eccezione della società assicuratrice - fondata sulla non indennizzabilità dei sinistri concernenti alcune fatture impagate, essendo state emesse in presenza di un importo non pagato oltre il periodo massimo di proroga - valeva come impugnazione incidentale, poiché era stata articolata nella comparsa di costituzione di appello depositata tempestivamente e ne era stato domandato l'esame prima dell'avverso appello). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24456 del 03/11/2020 (Rv. 659756 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_346 appello Eccezione di merito corte cassazione 24456 2020 …...
Appello - effetto devolutivo – Cass. n. 22311/2020
impugnazioni civili - appello - domande - effetto devolutivo - Domande ed eccezioni dell'appellante non accolte in primo grado - Onere di riproporle in appello - Forma - Mero richiamo alle difese ed alle conclusioni del primo giudizio - Inidoneità. In materia di procedimento civile, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse; tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22311 del 15/10/2020 (Rv. 659416 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_346 corte cassazione 22311 2020 …...
Declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. - Cass. n. 21369/2020
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - Declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. - Ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado - Indicazione dei motivi d'appello - Necessità. Al ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 348 ter, comma 3, c.p.c. si applicano le disposizioni di cui agli artt. 329 e 346 del medesimo codice, sicché la parte deve fornire l'indicazione che la questione sollevata in sede di legittimità era stata devoluta, sia pure nella forma propria dei motivi di appello, al giudice del gravame dichiarato inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21369 del 06/10/2020 (Rv. 659564 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Proc_Civ_art_348_2, Cod_Proc_Civ_art_348_3, Cod_Proc_Civ_art_366_1 corte cassazione 21369 2020 …...
Procedimento soggetto al rito del lavoro - Parte vittoriosa in primo grado – Cass. 19571/2020
Impugnazioni civili - appello - eccezioni - non riproposte (decadenza) - Procedimento soggetto al rito del lavoro - Parte vittoriosa in primo grado - Questioni non esaminate dal primo giudice - Deduzione nella memoria di costituzione tempestivamente depositata - Necessità. Nel procedimento soggetto al rito del lavoro opera la presunzione di rinuncia da parte del soggetto vittorioso in prime cure alle domande ed eccezioni non accolte, sicchè vi è la necessità per la medesima, con riferimento alle questioni non esaminate dal primo giudice, di dedurle nuovamente nella memoria di costituzione entro il termine prescritto dall'art. 436 c.p.c.. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 19571 del 18/09/2020 (Rv. 659188 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Proc_Civ_art_436_1 CORTE CASSAZIONE 19571 2020 …...
Domanda di costituzione coattiva di servitù – Cass. n. 19555/2020
Servitù' - prediali - servitù' coattive - costituzione servitù' coattive -Domanda di costituzione coattiva di servitù - Allegazione, da parte del convenuto, dell'interclusione del fondo per effetto di alienazione o divisione - Qualificazione in termini di eccezione in senso proprio - Esclusione - Mera difesa - Configurabilità - Conseguenze sul piano processuale. In tema di domanda volta alla costituzione di una servitù coattiva di passaggio, l'allegazione del convenuto di non essere tenuto a subire la servitù in virtù di interclusione del fondo per effetto di alienazione o di divisione ai sensi dell'art. 1054 c.c. non integra una eccezione in senso proprio, bensì una mera difesa, proponibile, come tale, in ogni fase del giudizio. Diff. : Sez. 2, Sentenza n. 5054 del 10/10/1984 (Rv. 436870-01). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 19555 del 18/09/2020 (Rv. 659231 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1051, Cod_Civ_art_1054, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Proc_Civ_art_180, Cod_Proc_Civ_art_183_1 CORTE CASSAZIONE 19555 2020 …...
Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza- impugnazioni - Cass. n. 15412/2020
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza- impugnazioni - Reclamo ex art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012 – Disciplina - Appello del rito del lavoro - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie. Nel rito c.d. Fornero, il reclamo previsto dall'art. 1, comma 57, della l. n. 92 del 2012 è nella sostanza un appello, con la conseguenza che, per tutti i profili non regolati da disposizioni specifiche, si applicano le norme sull'appello del rito del lavoro, che realizza il ragionevole equilibrio tra celerità e affidabilità; in particolare, a) la disciplina dell'atto introduttivo è quella dell'art. 434 c.p.c.; b) il reclamante ha l'onere, a pena di decadenza, di riprodurre le domande non accolte o rimaste assorbite nella sentenza di primo grado, in assenza di specifiche disposizioni in contrasto con l'art. 346 c.p.c.; c) il giudice del gravame può conoscere della controversia dibattuta in primo grado solo attraverso l'esame delle specifiche censure mosse dal reclamante, la cui formulazione consuma il diritto di impugnazione. (Nella specie, relativa al licenziamento di un dirigente, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva considerato rinunciata la domanda volta a ottenere l'indennità supplementare, avanzata in primo grado in via subordinata e non riproposta in sede di reclamo, negando che la stessa potesse intendersi ricompresa nella domanda principale di reintegrazione per nullità del licenziamento). Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 15412 del 20/07/2020 (Rv. 658491 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Proc_Civ_art_434 corte cassazione 15412 2020 …...
Domanda subordinata rimasta assorbita - Riproposizione in appello - Cass. n. 13721/2020
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) -Domanda principale accolta in primo grado - Domanda subordinata rimasta assorbita - Riproposizione in appello - Necessità - Omissione - Conseguenze - Presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. - Fattispecie. L'appellato che abbia ottenuto l'accoglimento della sua domanda principale nel giudizio di primo grado è tenuto, per non incorrere nella presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 c.p.c., a riproporre espressamente, in qualsiasi forma indicativa della volontà di sottoporre la relativa questione al giudice d'appello, la domanda subordinata non esaminata dal primo giudice, non potendo quest'ultima rivivere per il solo fatto che la domanda principale sia stata respinta dal giudice dell'impugnazione. (nella specie la S.C. ha ritenuto come rinunciata la domanda di protezione umanitaria non riproposta dal ricorrente in appello in un giudizio in cui il giudice di primo grado aveva accolto la sua richiesta di protezione umanitaria, ma la corte territoriale aveva poi riformato la decisione, negando la protezione sussidiaria e non pronunciando in materia di protezione umanitaria). Corte di Cassazione, Sez. 1 - Sentenza n. 13721 del 03/07/2020 (Rv. 658135 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_346 corte cassazione 13721 2020 …...
appello - eccezioni non riproposte (decadenza) - Cass. n. 11653/2020
Impugnazioni civili - appello - eccezioni - non riproposte (decadenza) Appello - Eccezioni assorbite - Onere di riproposizione - Appello incidentale - Necessità - Esclusione - Fattispecie. La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, difettando di interesse al riguardo, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite o anche quelle esplicitamente respinte qualora l'eccezione mirava a paralizzare una domanda comunque respinta per altre ragioni, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (Nella specie la S.C., cassando con rinvio la sentenza impugnata, ha affermato che lo scrutinio di sussidiarietà dell'azione, indispensabile ai fini della proponibilità dell'azione di arricchimento senza causa, essendo devoluto al giudice di appello, non obbliga l'arricchito vittorioso a proporre appello incidentale sul punto, potendo costui limitarsi a contestare l'indicato presupposto). Precedente giurisprudenziale conforme:24124/2016. Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 11653 del 16/06/2020 (Rv. 658137 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Civ_art_2041 CORTE CASSAZIONE 11653 2020 …...
Impugnazioni civili - appello - eccezioni - non riproposte (decadenza) - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 4689 del 21/02/2020 (Rv. 656914 - 01)
Tardiva proposizione di eccezione in senso stretto in primo grado - Omesso rilievo - Rilevabilità di ufficio ad opera del giudice di appello - Ammissibilità - Fondamento - Onere di appello incidentale o di riproposizione della questione - Insussistenza - Fattispecie. La tardività di un'eccezione in senso stretto (nella specie, di prescrizione), non rilevata né dalla controparte né dal giudice di ufficio nel processo di primo grado, può essere valutata di ufficio dal giudice di appello poiché la parte, vittoriosa in primo grado anche su tale eccezione, non ha l'onere di impugnazione incidentale o di riproposizione della questione, non formandosi, quindi, un giudicato implicito sul punto. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 4689 del 21/02/2020 (Rv. 656914 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Civ_art_2909 IMPUGNAZIONI CIVILI APPELLO ECCEZIONI NON RIPROPOSTE   …...
Risarcimento del danno - concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 1164 del 21/01/2020 (Rv. 656634 - 01)
Rilevabilità d'ufficio - Omissione da parte del giudice - Onere della parte -Mancata impugnazione - Ulteriore esame - Preclusione. La questione dell'eventuale concorso di colpa del danneggiato deve essere esaminata 'ufficio dal giudice di primo grado, ai fini della liquidazione del risarcimento; tuttavia, ove ne sia stato omesso il rilievo e non siano state esaminate e valutate le circostanze, dalle quali si sarebbe potuto desumere eventualmente detto concorso di colpa, la parte ha l'onere di impugnare la sentenza per tale omissione e, qualora non lo faccia, la questione resta preclusa e non può essere sollevata nell'ulteriore corso del giudizio. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 1164 del 21/01/2020 (Rv. 656634 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_346 RISARCIMENTO DEL DANNO CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO   …...
Impugnazioni civili - appello - domande - effetto devolutivo - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 121 del 08/01/2020 (Rv. 656628 - 01)
Domanda di garanzia condizionata all'accoglimento della domanda principale respinta in primo grado -Devoluzione - Condizioni In caso di rigetto della domanda principale e conseguente omessa pronuncia sulla domanda condizionata di garanzia, la devoluzione di quest'ultima al giudice investito del gravame sulla domanda principale non richiede la proposizione di appello incidentale, essendo sufficiente la riproposizione della domanda, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 121 del 08/01/2020 (Rv. 656628 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_343, Cod_Proc_Civ_art_346 IMPUGNAZIONI CIVILI APPELLO DOMANDE EFFETTO DEVOLUTIVO   …...
Prescrizione civile - termine - Corte di Cassazione, Sez. 3 , Ordinanza n. 32485 del 12/12/2019 (Rv. 656140 - 01)
Individuazione da parte del giudice della prescrizione effettivamente applicabile - Potere officioso - Omessa sottoposizione della questione al contraddittorio delle parti - Nullità della sentenza - Fondamento. Procedimento civile - azione - principio del contraddittorio - In genere. Provvedimenti del giudice civile – sentenza - In genere. In tema di prescrizione estintiva, gli elementi costitutivi dell'eccezione sono l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento, mentre la determinazione della durata di questa configura una "quaestio iuris" sulla identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale applicabile che compete al giudice, previa attivazione del contraddittorio a pena di nullità della sentenza (c.d. "a sorpresa") per violazione del principio del giusto processo (artt. 111 Cost. e 101 c.p.c.) e del diritto di difesa (art. 24 Cost.). Corte di Cassazione, Sez. 3 , Ordinanza n. 32485 del 12/12/2019 (Rv. 656140 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Civ_art_2934, Cod_Civ_art_2938 …...
Assicurazione - assicurazione contro i danni - limiti del risarcimento - massimale - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26813 del 21/10/2019 (Rv. 655287 - 01)
Massimale contrattualmente previsto - Natura - Fatto costitutivo della pretesa azionata - Esclusione - Fondamento - Limite del massimale - Oneri di allegazione e prova di detto limite - A carico dell'assicuratore - Rispetto delle preclusioni processuali - Necessità - Esaurimento del massimale in un momento successivo - Irrilevanza. In tema di assicurazione per la responsabilità civile, il massimale non è elemento essenziale del contratto di assicurazione, il quale può essere validamente stipulato senza la relativa pattuizione, e neppure costituisce fatto generatore del credito assicurato, configurandosi piuttosto come elemento limitativo dell'obbligo dell'assicuratore, sicché grava su quest'ultimo l'onere di allegare e provare l'esistenza e la misura del massimale nel rispetto delle preclusioni processuali, a nulla rilevando che al momento dell'introduzione del giudizio quel massimale non fosse ancora esaurito. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26813 del 21/10/2019 (Rv. 655287 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1917, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_346 …...
Prescrizione civile - termine – Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 20726 del 31/07/2019 (Rv. 654794 - 01)
Domanda di condanna generica - Onere del convenuto di sollevare l'eccezione di prescrizione - Sussistenza - Riproposizione dell'eccezione non accolta in appello - Necessità - Ragioni - Conseguenze. Anche a fronte di una domanda di condanna in forma generica, il convenuto che assuma che il proprio debito sia in tutto o in parte prescritto ha l'onere di sollevare la relativa eccezione nei termini di legge, a pena di decadenza, e se non accolta, di reiterarla in appello, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.; ciò comporta che il giudice di primo grado ha l'obbligo di decidere su tale eccezione che integra una preliminare di merito, in quanto l'eventuale sussistenza della prescrizione fa venire meno ogni interesse della parte all'accertamento dell'esistenza del diritto azionato. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 20726 del 31/07/2019 (Rv. 654794 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2935, Cod_Civ_art_2947, Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_278, Cod_Proc_Civ_art_346 …...
Appello - poteri del collegio – Cass. 12875/2019
Diversa qualificazione del contratto da parte del giudice d'appello - Ammissibilità - Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - ultra ed extra petita -  In genere. Il giudice d'appello può qualificare il rapporto dedotto in giudizio in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, purché non introduca nel tema controverso nuovi elementi di fatto, lasci inalterati il "petitum" e la "causa petendi" ed eserciti tale potere-dovere nell'ambito delle questioni, riproposte con il gravame, rispetto alle quali la qualificazione giuridica costituisca la necessaria premessa logico-giuridica, dovendo, altrimenti, tale questione preliminare formare oggetto di esplicita impugnazione ad opera della parte che risulti, rispetto ad essa, soccombente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso vertente sull'erroneo inquadramento, da parte dei giudici di merito, del contratto dedotto in giudizio nella disciplina del trasporto di merci per conto di terzi, in ragione del fatto che tale qualificazione giuridica non era stata oggetto di esplicito motivo di gravame, avendo la ricorrente proposto appello al solo fine di contestare che al rapporto, così come qualificato, si applicasse il sistema delle c.d. tariffe a forcella). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 12875 del 15/05/2019 (Rv. 653896 - 01) Riferimenti normativi:  Cod. Proc. Civ. art. 112 – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato Cod. Proc. Civ. art. 342 – Forma dell’appello Cod. Proc. Civ. art. 346 – Decadenza delle domande e delle eccezioni non riproposte Cod. Proc. Civ. art. 324 – Cosa giudicata formale Cod. Proc. Civ. art. 333 – Impugnazioni incidentali Cod. Civ. art. 2909 – Cosa giudicata …...
Ricorso per Cassazione - giudizio di rinvio - procedimento - prove – Cass. 11703/2019
Appellante soccombente in primo grado - Onere di reiterazione delle istanze istruttorie relative alle domande non accolte - Esclusione - Fondamento - Appellato vittorioso - Istanze istruttorie non esaminate dal primo giudice - Riproposizione in sede di gravame - Necessità - Modalità. Nel rito del lavoro, l'appellante che impugna "in toto” la sentenza di primo grado, insistendo per l'accoglimento delle domande, non ha l'onere di reiterare le istanze istruttorie pertinenti a dette domande, ritualmente proposte in primo grado, in quanto detta riproposizione è insita nella istanza di accoglimento delle domande, mentre la parte appellata, vittoriosa in primo grado, non riproponendo alcuna richiesta di riesame della sentenza, ad essa favorevole, deve manifestare in maniera univoca la volontà di devolvere al giudice del gravame anche il riesame delle proprie richieste istruttorie sulle quali il primo giudice non si è pronunciato, richiamando specificamente le difese di primo grado, in guisa da far ritenere in modo inequivocabile di aver riproposto l'istanza di ammissione della prova. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 11703 del 03/05/2019 (Rv. 653829 - 01) Riferimenti normativi:  Cod. Proc. Civ. art. 346 – Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte Cod. Proc. Civ. art. 436.1 – Costituzione dell’appellato e appello incidentale …...
Domande - non riproposte (decadenza) - Domande ed eccezioni rimaste assorbite in primo grado - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 7940 del 21/03/2019
Impugnazioni civili - appello - domande - non riproposte (decadenza) - Domande ed eccezioni rimaste assorbite in primo grado - Riproposizione in appello - Modalità e termini. Nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla l. n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel "thema probandum" e nel "thema decidendum" del giudizio di primo grado. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 7940 del 21/03/2019 Cod_Proc_Civ_art_343, Cod_Proc_Civ_art_346 …...
Domanda giudiziale - Questioni relative alle sanzioni e agli interessi - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 4070 del 12/02/2019
Procedimento civile - domanda giudiziale - Domanda giudiziale - Questioni relative alle sanzioni e agli interessi - Distinzione delle domande - Sussistenza - Conseguenze. Con riferimento ad un avviso di accertamento contenente l'irrogazione delle sanzioni e degli interessi del tributo, l'impugnazione del contribuente afferente le prime non ricomprende anche quella degli interessi che, quali accessori del tributo, differiscono ontologicamente dalle sanzioni: ne deriva che il motivo di impugnazione afferente gli interessi, assorbito in primo grado, deve essere oggetto di specifica riproposizione in appello al fine di non intendersi rinunciato. Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 4070 del 12/02/2019 Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_346 …...
Appello - eccezioni non riproposte (decadenza) - eccezioni assorbite
Impugnazioni civili - appello - eccezioni - non riproposte (decadenza) - eccezioni assorbite - onere di riproposizione in appello - sussistenza - limiti e condizioni – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 28926 del 12/11/2018 Nel giudizio di appello, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., va affermata la necessità di riproposizione delle eccezioni che non siano state oggetto di alcun esame, diretto o indiretto del primo giudice, ma non anche di quelle rilevabili d'ufficio, sulle quali, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., sussiste per il giudice un obbligo di decidere. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in tema di impugnativa di licenziamento disciplinare illegittimo, aveva omesso di esaminare, perché ritenuti non riproposti, i profili attinenti all'inidoneità degli addebiti e alla non proporzionalità della sanzione). Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 28926 del 12/11/2018 …...
Eccezioni assorbite
Impugnazioni civili - appello - eccezioni - non riproposte (decadenza) - eccezioni assorbite - onere di riproposizione in appello - sussistenza - limiti e condizioni - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 28926 del 12/11/2018 >>> Nel giudizio di appello, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., va affermata la necessità di riproposizione delle eccezioni che non siano state oggetto di alcun esame, diretto o indiretto del primo giudice, ma non anche di quelle rilevabili d'ufficio, sulle quali, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., sussiste per il giudice un obbligo di decidere. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in tema di impugnativa di licenziamento disciplinare illegittimo, aveva omesso di esaminare, perché ritenuti non riproposti, i profili attinenti all'inidoneità degli addebiti e alla non proporzionalità della sanzione). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 28926 del 12/11/2018 …...
Cumulo alternativo soggettivo
Cosa giudicata civile - effetti del giudicato (preclusioni) - cumulo alternativo soggettivo - accoglimento della domanda nei confronti di un convenuto - appello del soccombente - parte vittoriosa - domanda non accolta - onere di riproposizione ex art. 346 cod. proc. civ. - sussistenza - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 28792 del 09/11/2018 >>> Nel caso di domanda proposta, alternativamente, nei confronti di due convenuti, che sia stata accolta nei confronti di uno e rigettata nei confronti dell'altro, l'appello introdotto dal soccombente non comporta la devoluzione al giudice di secondo grado anche della cognizione sulla pretesa dell'attore nei confronti del convenuto alternativo, posto che l'unicità del rapporto sostanziale, con titolare passivo incerto, non toglie che due e distinte siano le formali pretese, caratterizzate - pur nell'unità del "petitum" - dalla diversità dei soggetti convenuti ("personae") e in parte dei fatti e degli argomenti di sostegno ("causae petendi"); in relazione alla suddetta pretesa, pertanto, l'attore - appellato ha l'onere di riproporre la domanda già formulata in primo grado, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (Nel caso di specie, La S.C. ha confermato la pronuncia di merito in relazione alla domanda di un ente ospedaliero di pagamento delle rette di degenza per un paziente psichiatrico, proposta tanto al Comune quanto alla Asl, che il giudice di primo grado aveva accolto limitatamente all'ente territoriale, e che la Corte d'appello invece aveva rigettato dichiarando inammissibili le richieste nei confronti della Asl, per non essere state riproposte con domanda ritualmente introdotta in sede di impugnazione.). Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 28792 del 09/11/2018 …...
Delibera di comparto finalizzata all'assegnazione di immobili
Prova civile - documentale (prova) - atto pubblico - in genere - delibera di comparto finalizzata all'assegnazione di immobili ricostruiti in seguito a sisma - errata indicazione dei dati catastali degli immobili oggetto della delibera - azione di accertamento dell'errore materiale - urbanistica - modi di attuazione della disciplina urbanistica - piani regolatori comunali - attuazione dei piani regolatori - comparti edificatori in genere. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 28112 del 05/11/2018 >>> Qualora l'indicazione dei dati catastali degli immobili oggetto della delibera condominiale di comparto finalizzata all'assegnazione delle unità abitative (nel caso in esame, ricostruite in seguito a sisma) sia erronea, ai fini della loro rettifica non è necessaria l'azione di annullamento della delibera, ma è sufficiente un'azione di accertamento per la correzione dell'errore materiale, ricostruibile con ogni mezzo di prova, indipendentemente dalla forma dell'atto che lo contenga, non essendo in contestazione eventuali vizi del consenso fondati su una falsa rappresentazione della realtà o su un errore sulla dichiarazione o sulla sua trasmissione, bensì l'esatta individuazione del contenuto dell'atto limitatamente alla parte ricognitiva delle singole porzioni appartenenti a ciascuno degli aventi titolo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva riqualificato l'azione, identificata dal giudice di primo grado come rivendica immobiliare, in domanda di accertamento di errore materiale, non essendovi incertezza sulla reale appartenenza dei due immobili oggetto dello scambio). Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 28112 del 05/11/2018 …...
Sentenza di condanna al risarcimento del danno
Impugnazioni civili - appello - domande - effetto devolutivo - sentenza di condanna al risarcimento del danno - impugnazione del capo relativo all' "an debeatur" - modifica, da parte del giudice del gravame, anche del "quantum debeatur" - ammissibilità - esclusione. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 25933 del 16/10/2018 >>> Se una sentenza di condanna al risarcimento del danno viene impugnata dal soccombente soltanto nella parte in cui se ne afferma sussistere la responsabilità, incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice del gravame il quale, senza modificare le statuizioni sulla responsabilità, modifichi la quantificazione del danno. (Nella specie la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza della corte d'appello che aveva riformato la statuizione avente ad oggetto l'entità del risarcimento del danno spettante al lavoratore per licenziamento illegittimo, nonostante il datore di lavoro non avesse, sul punto, formulato specifico motivo di gravame). Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 25933 del 16/10/2018 …...
Deduzione della nullità come motivo d'appello
Procedimento civile - udienza - prima udienza - decisione della causa nel merito da parte del giudice di primo grado, prima che le parti abbiano definito "thema decidendum"e "thema probandum" - deduzione della nullità come motivo d'appello - necessità - onere di specificazione, da parte dell'appellante, del "thema decidendum" e delle prove da assumere - sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24402 del 04/10/2018 >>> Qualora venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il tribunale deciso la causa nel merito prima ancora che le parti avessero definito il "thema decidendum" e il "thema probandum", l'appellante che faccia valere tale nullità non può limitarsi a dedurre detta violazione, ma deve specificare quale sarebbe stato il "thema decidendum" sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare, ove fosse stata consentita la richiesta appendice di cui all'art. 183 c.p.c., e quali prove sarebbero state dedotte, con l'evidenziazione del concreto pregiudizio derivato dalla loro mancata ammissione. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24402 del 04/10/2018 …...
Inammissibilità dell’appello - vizi deducibili
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - in genere - declaratoria di inammissibilità dell’appello ex art. 348 ter c.p.c. - ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado - vizi deducibili - proposizione di nuove questioni giuridiche - ammissibilità - limiti. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 23320 del 27/09/2018 >>> Nel caso in cui l'appello sia stato dichiarato inammissibile ex art. 348-ter c.p.c., il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado può essere proposto entro i limiti delle questioni già sollevate con l'atto di appello e di quelle riproposte ex art. 346 c.p.c., senza che possa assumere rilievo la diversa formulazione dei motivi, che trova giustificazione nella natura del ricorso per cassazione, quale mezzo di impugnazione a critica vincolata, proponibile esclusivamente per i vizi previsti dall'art. 360, comma 1, c.p.c. , non comportando la dichiarazione di inammissibilità dell'appello sostanziali modificazioni nel giudizio di legittimità, fatta eccezione per la necessità che l'impugnazione sia rivolta direttamente contro la sentenza di primo grado e per l'esclusione della deducibilità del vizio di motivazione. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 23320 del 27/09/2018 …...
Impugnazioni civili - appello - eccezioni - non riproposte (decadenza) - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21264 del 28/08/2018
Eccezione di merito rigettata o disattesa in primo grado - Appello incidentale e mera riproposizione ex art. 346 c.p.c. - Rispettivi ambiti. In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest'ultimo l'esercizio ex art. 345, comma 2, c.p.c.. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21264 del 28/08/2018   …...
Impugnazioni civili - appello - interesse ad appellare - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 21018 del 23/08/2018
Domanda di risarcimento danni cagionati da animali – Prospettazione della responsabilità del convenuto sia quale proprietario che quale fruitore dell’animale - Accoglimento della domanda in base ad uno dei titoli di responsabilità indicati - Impugnazione incidentale dell'attore vittorioso per avvalersi del titolo non esaminato – Necessità – Esclusione – Obbligo di pronuncia del giudice di appello – Sussistenza - Condizioni. In tema di risarcimento di danni cagionati da animali, l'adduzione indifferenziata, quale titolo di responsabilità del convenuto, sia della qualità di proprietario che di soggetto fruitore dell'animale comporta che l'accoglimento della domanda in primo grado in base alla seconda prospettazione, a meno di una esplicita esclusione della prima, non onera la parte danneggiata vittoriosa della proposizione di appello incidentale per avvalersi validamente, mediante la mera ma univoca riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c., di quella non accolta dal primo giudice; ne consegue che il giudice di appello non può esimersi, ove escluda la sussistenza del secondo titolo di responsabilità (la disponibilità dell'animale), dall'esaminare nel merito la sussistenza dell'altra (la proprietà o comproprietà). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 21018 del 23/08/2018   …...
Impugnazioni civili - appello - domande - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20690 del 09/08/2018
Vizio di omessa pronuncia su una domanda della parte vincitrice in relazione ad altre domande - Devoluzione al giudice di appello della domanda non esaminata - Mera riproposizione della questione - Inammissibilità - Fondamento. In tema di impugnazioni, anche il vizio di omessa pronuncia su una domanda della parte vincitrice in relazione ad altre domande deve costituire oggetto di un puntuale motivo di appello incidentale, con il quale si segnali l'errore commesso dal giudice di primo grado, sebbene la specificazione delle ragioni poste a fondamento del motivo possa esaurirsi nell'evidenziare la mancata adozione in sentenza di una decisione sulla domanda ritualmente proposta; sicché deve reputarsi inammissibile la mera riproposizione in sede di gravame della relativa questione. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20690 del 09/08/2018   …...
Impugnazioni civili - appello - domande - non riproposte (decadenza) - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 20520 del 03/08/2018
Domande dell’appellante non accolte in primo grado - Onere di riproposizione espressa in appello - Richiamo generico agli scritti difensivi del grado precedente - Insufficienza. Il generico richiamo al contenuto degli scritti difensivi di primo grado non è idoneo a manifestare la volontà della parte di sottoporre nuovamente al giudice del gravame tutte le domande non accolte in primo grado e, quindi, a ritenere assolto l'onere previsto dall'art. 346 c.p.c. di specifica riproposizione in appello di quelle domande, a pena di rinuncia alle stesse. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 20520 del 03/08/2018   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - effetti della riforma o della cassazione - Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 18062 del 10/07/2018
Sentenza di appello di riforma di quella di primo grado - Conseguenti obblighi restitutori - Espressa statuizione di condanna alla restituzione - Necessità - Formulazione di tale domanda in appello o in separato giudizio - Ammissibilità - Eccezione di giudicato esterno - Opponibilità - Esclusione - Fondamento. La sentenza d'appello che, in riforma quella di primo grado, faccia sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce, in mancanza di un'espressa statuizione di condanna alla ripetizione di dette somme, titolo esecutivo, occorrendo all'uopo che il "solvens" formuli in sede di gravame - per evidenti ragioni di economia processuale ed analogamente a quanto disposto dagli artt. 96, comma 2 e 402, comma 1, c.p.c. - un'apposita domanda in tal senso, ovvero attivi un autonomo giudizio, tenendo conto che, ove si determini in quest'ultimo senso, non gli sarà opponibile il giudicato derivante dalla mancata impugnazione della sentenza per omessa pronuncia, perché la rinuncia implicita alla domanda di cui all'art. 346 c.p.c. ha valore processuale e non anche sostanziale. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 18062 del 10/07/2018 …...
Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - verificazione - istanza di verificazione - Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 17902 del 06/07/2018
Disconoscimento scrittura privata - Mancata verificazione - Omessa statuizione in primo grado sulla utilizzabilità del documento - Onere di reiterare il disconoscimento in appello - Esclusione - Fondamento. In tema di disconoscimento di scrittura privata, ove a questo, ritualmente e tempestivamente proposto in primo grado, non facciano seguito né una regolare istanza di verificazione, né un'espressa statuizione del giudice circa il valore probatorio del documento medesimo - sebbene esso, di fatto, non venga comunque utilizzato - la parte che ha operato il detto disconoscimento non ha l'onere di reiterarlo in appello, poiché la mancata richiesta di verificazione equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 17902 del 06/07/2018 …...
Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - motivi - specificità - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 13768 del 31/05/2018
Domanda ritenuta assorbita in primo grado da una decisione preliminare - Impugnazione - Onere dell'appellante di proporre uno specifico motivo di gravame sul merito della domanda - Esclusione - Riproposizione della domanda ai sensi dell'art. 346 c.p.c. - Sufficienza. L'appellante che impugni la sentenza con la quale il giudice di primo grado non si sia espressamente pronunciato su una domanda dallo stesso formulata (nella specie, condanna al risarcimento del danno per inadempimento), avendola ritenuta assorbita dalla decisione su una questione pregiudiziale di rito (nella specie, rilievo del difetto di legittimazione attiva dell'attore), non ha l'onere di formulare uno specifico motivo di gravame sul merito della domanda medesima, ma soltanto quello di riproporla nel rispetto dell'art. 346 c.p.c.. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 13768 del 31/05/2018   …...
impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - errore di fatto Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 10032 del 24/04/2018
Pronuncia della Corte di cassazione - Ritenuta inesistenza di questione assorbita in primo grado e riproposta in appello ex art. 346 c.p.c. ed ivi assorbita - Errore revocatorio - Configurabilità. In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, integra errore di fatto ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. la ritenuta inesistenza di un motivo del ricorso originario, non esaminato dal giudice di primo grado, in quanto ritenuto espressamente assorbito dall'accoglimento di un altro motivo e ritualmente riproposto, ex art. 346 c.p.c., in appello ed in quella sede assorbito per la medesima ragione, trattandosi, ove decisiva, di una "svista" immediatamente percepibile dagli atti processuali. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 10032 del 24/04/2018   …...
Impugnazioni civili - appello - interesse ad appellare - Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 20451 del 28/08/2017
Interesse a proporre appello - Soccombenza pratica - Necessità - Soccombenza teorica - Disciplina ex art. 346 c.p.c. - Applicabilità. Una soccombenza soltanto teorica in primo grado - che ha luogo quando la parte, pur vittoriosa, abbia però visto respingere taluna delle sue tesi od eccezioni, ovvero accogliere le sue conclusioni per ragioni diverse da quelle prospettate - non fa sorgere l'interesse della stessa ad appellare, ma le impone unicamente l'onere di manifestare in maniera esplicita e precisa la propria volontà di riproporre le domande ed eccezioni respinte o dichiarate assorbite nel giudizio di primo grado, onde superare la presunzione di rinuncia e, quindi, la decadenza di cui all’art. 346 c.p.c.. Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 20451 del 28/08/2017   …...
Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - motivi - specificita' - Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 17749 del 19/07/2017
Domanda ritenuta assorbita in primo grado da una decisione preliminare - Impugnazione - Onere dell'appellante di proporre uno specifico motivo di gravame sulla questione assorbita - Esclusione - Riproposizione della domanda ai sensi dell'art. 346 c.p.c. - Sufficienza. L’appellante che impugni la sentenza con la quale il giudice di primo grado non si sia espressamente pronunciato su una domanda (nella specie, condanna al pagamento degli interessi sul prezzo di una compravendita), avendola ritenuta assorbita da un'altra decisione di carattere logicamente preliminare (nella specie, di rigetto della domanda ex art. 2932 c.c., per mancata produzione del certificato di destinazione urbanistica dell'immobile oggetto del contratto preliminare), non ha l’onere di formulare uno specifico motivo di gravame sulla questione assorbita, ma soltanto di riproporre la relativa domanda nel rispetto dell’art. 346 c.p.c.. Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 17749 del 19/07/2017   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale – acquiescenza - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13780 del 31/05/2017
Sentenza di condanna al pagamento di un debito pecuniario con interessi e rivalutazione - Appello del soccombente - Formulazione di specifici motivi solo sulla sussistenza del debito - Conseguenze - Riesame delle statuizioni accessorie relative agli interessi ed alla rivalutazione - Inammissibilità - Fondamento. Nel caso di sentenza di condanna al pagamento di un debito pecuniario, oltre interessi e rivalutazione, qualora l'appello del soccombente, pur investendo la pronuncia nella sua interezza, contenga specifici motivi solo sulla sussistenza del debito e nessuno, neppure subordinato, sulle dette statuizioni accessorie, al giudice del gravame è inibito il riesame di queste ultime, rispetto alle quali, per effetto dell'indicata delimitazione delle ragioni della impugnazione, deve ritenersi vi sia stata acquiescenza dell'appellante. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13780 del 31/05/2017   …...
Procedimento civile - domanda giudiziale – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8674 del 04/04/2017
Alternativa In genere. Allorché la parte abbia proposto, nello stesso giudizio, due o più domande alternative, ma tra loro compatibili, ovvero legate da rapporto di subordinazione, l’accoglimento della principale o della domanda alternativa compatibile non obbliga l’attore, che voglia insistere su quella non accolta, a proporre appello incidentale, essendone sufficiente la riproposizione ai sensi dell’art. 346 c.p.c.; diversamente, qualora si tratti di domande incompatibili, ovvero sia stata accolta la subordinata, l’attore che voglia insistere nella domanda alternativa incompatibile non accolta, ovvero nella domanda principale, ha l’onere di farlo mediante appello incidentale, eventualmente condizionato all’accoglimento del gravame principale, in quanto solo in tal modo può evitare la formazione del giudicato sull’accertamento dei fatti posti a fondamento della pretesa accolta ed incompatibili con quella disattesa. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8674 del 04/04/2017   …...
impugnazioni civili - appello - eccezioni - non riproposte (decadenza) – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 24124 del 28/11/2016
Appello - Eccezioni assorbite - Onere di riproposizione - Appello incidentale - Necessità - Esclusione - Fattispecie. La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, difettando di interesse al riguardo, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione "le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado", da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite o anche quelle esplicitamente respinte qualora l'eccezione mirava a paralizzare una domanda comunque respinta per altre ragioni, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso la necessità dell'appello incidentale da parte dell'INPS, che aveva riproposto in fase di gravame la questione di improponibilità della domanda giudiziaria, ritenendo che essa fosse solo in senso logico pregiudiziale all'esame del merito e quindi era da ritenersi non implicitamente rigettata). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 24124 del 28/11/2016   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - questioni nuove – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 20678 del 13/10/2016
Tardività delle allegazioni e produzioni documentali in primo grado - Deducibilità per la prima volta in sede di legittimità - Esclusione - Fondamento. In tema di ricorso per cassazione, la questione della tardività delle allegazioni e dei documenti prodotti in primo grado non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità ma deve risultare sollevata in appello, atteso che la nullità del processo di primo grado è soggetta al principio generale, stabilito nell'art. 161 c.p.c, della conversione delle ragioni d'invalidità in motivo d'impugnazione. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 20678 del 13/10/2016   …...
Assistenza e beneficenza pubblica - prestazioni assistenziali - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17461 del 01/09/2016
Pensione d'inabilità ex art. 12 della l. n. 118 del 1971 - Requisiti sanitario e reddituale - Natura - Sentenza di rigetto per assenza del solo requisito reddituale - Appello relativo al requisito sanitario - Necessità - Esclusione - Decisione d'appello di accoglimento in base al solo requisito reddituale - Ricorso per cassazione - Ammissibilità. Con riferimento alla pensione d'inabilità civile, prevista dall'art. 12 della l. n. 118 del 1971 a favore dei mutilati ed invalidi civili, i requisiti relativi alle condizioni sanitarie e a quelle reddituali integrano fatti costitutivi del diritto preteso, per cui, ove in primo grado la domanda sia stato negata in base all'esclusione del solo requisito economico, senza alcun esame di quello sanitario, l'ente convenuto, totalmente vittorioso, non ha alcun onere di impugnativa, stante il disposto di cui all'art. 346 c.p.c. che impone la riproposizione a pena di decadenza delle eccezioni in senso proprio e non delle mere difese, dirette ad evidenziare il difetto di un elemento costitutivo della domanda, con l'ulteriore conseguenza che, ove il giudice d'appello abbia accolto la pretesa sull'esame del solo requisito reddituale, è ammissibile il ricorso per cassazione per l'omessa verifica di quello sanitario. Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17461 del 01/09/2016     …...
Impugnazioni civili - appello - incidentale - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 16477 del 05/08/2016
Questione preliminare - Mancata notifica di cartella di pagamento - Rigetto esplicito - Parte totalmente vittoriosa nel merito, ma soccombente sulla questione preliminare - Appello incidentale - Necessità - Fondamento. Nel processo tributario, la parte, totalmente vittoriosa nel merito, rimasta soccombente su una determinata questione (nelle specie, omessa notifica della cartella di pagamento), onde evitare la formazione del giudicato interno, deve necessariamente proporre impugnazione incidentale sul punto, non essendo sufficiente la mera riproposizione della questione in appello, ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, poichè la dizione "non accolte" ivi utilizzata riguarda le sole domande ed eccezioni su cui il giudice non si sia espressamente pronunciato. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 16477 del 05/08/2016   …...
Procedimento civile - udienza - per la precisazione delle conclusioni - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16290 del 04/08/2016
Prova per testi non assunta per ritenuta incapacità a deporre - Mancata richiesta di revoca dell'ordinanza in sede di precisazione delle conclusioni - Conseguenze. La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie (nella specie, la richiesta di prova per testi, per ritenuta incapacità a deporre) ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16290 del 04/08/2016   …...
impugnazioni civili - impugnazioni in generale - acquiescenza Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11868 del 09/06/2016
Individuazione dell'esatta regola di diritto - Preclusioni in sede di gravame - Sussistenza - Fattispecie. Il potere del giudice di individuare l'esatta regola di diritto applicabile alla fattispecie, deve misurarsi con le preclusioni che derivano, per l'appello, dagli artt. 329 e 346 c.p.c. e, nel ricorso per cassazione, dalla natura del giudizio di legittimità, a critica vincolata, con oggetto delimitato dalle censure sollevate con i singoli motivi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che nel giudizio di rinvio un lavoratore potesse avvantaggiarsi della ritenuta applicabilità di un regime sanzionatorio diverso in tema di licenziamento, invocando la tutela reintegratoria ex art. 18 st. lav., vecchia formulazione, in luogo di quella indennitaria ex l. n. 92 del 2012, il cui riconoscimento non era stato motivo di impugnazione). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11868 del 09/06/2016   …...
Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - procedimento di appello - Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Decreto n. 10906 del 26/05/2016
Art. 56 del d.lgs. n. 564 del 1992 - Portata - Riferimento all'appellante - Esclusione - Conseguenze - Soccombenza dell'Amministrazione in ordine alla legittimità formale dell'atto - Appello limitato alla suddetta statuizione - Rinuncia implicita a far valere la pretesa tributaria - Esclusione. In tema di contenzioso tributario, l'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel prevedere che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente proposte in appello, si intendono rinunciate, fa riferimento - come il corrispondente art. 346 c.p.c. - all'appellato, e non all'appellante, sicché, tenuto conto del carattere impugnatorio del giudizio, della qualità di attore in senso sostanziale del Fisco e dell'indisponibilità della sua pretesa, alla quale non può rinunciare se non nei limiti di esercizio di autotutela, ove l'Amministrazione sia rimasta soccombente in primo grado per un profilo preliminare di legittimità formale dell'atto, dalla circostanza che l'appello proposto abbia per oggetto solo la suddetta statuizione non può desumersi la rinuncia a far valere la pretesa tributaria. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Decreto n. 10906 del 26/05/2016   …...
Tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - procedimento di appello - in genere – Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Decreto n. 10906 del 26/05/2016
Art. 56 del d.lgs. n. 564 del 1992 - Portata - Riferimento all'appellante - Esclusione - Conseguenze - Soccombenza dell'Amministrazione in ordine alla legittimità formale dell'atto - Appello limitato alla suddetta statuizione - Rinuncia implicita a far valere la pretesa tributaria - Esclusione. In tema di contenzioso tributario, l'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel prevedere che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente proposte in appello, si intendono rinunciate, fa riferimento - come il corrispondente art. 346 c.p.c. - all'appellato, e non all'appellante, sicché, tenuto conto del carattere impugnatorio del giudizio, della qualità di attore in senso sostanziale del Fisco e dell'indisponibilità della sua pretesa, alla quale non può rinunciare se non nei limiti di esercizio di autotutela, ove l'Amministrazione sia rimasta soccombente in primo grado per un profilo preliminare di legittimità formale dell'atto, dalla circostanza che l'appello proposto abbia per oggetto solo la suddetta statuizione non può desumersi la rinuncia a far valere la pretesa tributaria. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Decreto n. 10906 del 26/05/2016   …...
Tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - procedimento di appello - Sez. 6 - 5, Decreto n. 10906 del 26/05/2016
Art. 56 del d.lgs. n. 564 del 1992 - Portata - Riferimento all'appellante - Esclusione - Conseguenze - Soccombenza dell'Amministrazione in ordine alla legittimità formale dell'atto - Appello limitato alla suddetta statuizione - Rinuncia implicita a far valere la pretesa tributaria - Esclusione. In tema di contenzioso tributario, l'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel prevedere che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente proposte in appello, si intendono rinunciate, fa riferimento - come il corrispondente art. 346 c.p.c. - all'appellato, e non all'appellante, sicché, tenuto conto del carattere impugnatorio del giudizio, della qualità di attore in senso sostanziale del Fisco e dell'indisponibilità della sua pretesa, alla quale non può rinunciare se non nei limiti di esercizio di autotutela, ove l'Amministrazione sia rimasta soccombente in primo grado per un profilo preliminare di legittimità formale dell'atto, dalla circostanza che l'appello proposto abbia per oggetto solo la suddetta statuizione non può desumersi la rinuncia a far valere la pretesa tributaria. Sez. 6 - 5, Decreto n. 10906 del 26/05/2016   …...
Impugnazioni civili - appello - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9889 del 13/05/2016
Parte soccombente su una domanda o un'eccezione - Appello incidentale condizionato - Proposizione - Necessità - Mancata proposizione - Formazione del giudicato implicito - Fattispecie. Soltanto la parte vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., può limitarsi a riproporle, mentre la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda od eccezione, di cui intende ottenere l'accoglimento, ha l'onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della stessa. (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto un motivo di ricorso con il quale la parte parzialmente soccombente aveva lamentato l'esame di due motivi di gravame, in quanto gli stessi non erano altro che l'eccezione svolta contro le domande avversarie in primo grado). Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9889 del 13/05/2016   …...
Impugnazioni civili - appello - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9889 del 13/05/2016
Parte soccombente su una domanda o un'eccezione - Appello incidentale condizionato - Proposizione - Necessità - Mancata proposizione - Formazione del giudicato implicito - Fattispecie. Soltanto la parte vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., può limitarsi a riproporle, mentre la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda od eccezione, di cui intende ottenere l'accoglimento, ha l'onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della stessa. (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto un motivo di ricorso con il quale la parte parzialmente soccombente aveva lamentato l'esame di due motivi di gravame, in quanto gli stessi non erano altro che l'eccezione svolta contro le domande avversarie in primo grado). Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9889 del 13/05/2016   …...
Impugnazioni civili - appello - domande - effetto devolutivo – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 7700 del 19/04/2016
Domanda di garanzia condizionata all'accoglimento della domanda principale respinta in primo grado - Devoluzione - Condizioni. In caso di rigetto della domanda principale e conseguente omessa pronuncia sulla domanda di garanzia condizionata all'accoglimento, la devoluzione di quest'ultima al giudice investito dell'appello sulla domanda principale non richiede la proposizione di appello incidentale, essendo sufficiente la riproposizione della domanda ai sensi dell'art. 346 c.p.c. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 7700 del 19/04/2016   …...
Impugnazioni civili - appello - domande - effetto devolutivo – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 7700 del 19/04/2016
Domanda di garanzia condizionata all'accoglimento della domanda principale respinta in primo grado - Devoluzione - Condizioni. In caso di rigetto della domanda principale e conseguente omessa pronuncia sulla domanda di garanzia condizionata all'accoglimento, la devoluzione di quest'ultima al giudice investito dell'appello sulla domanda principale non richiede la proposizione di appello incidentale, essendo sufficiente la riproposizione della domanda ai sensi dell'art. 346 c.p.c. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 7700 del 19/04/2016   …...
impugnazioni civili - appello - incidentale Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4047 del 01/03/2016
Appello incidentale della parte totalmente vittoriosa in primo grado – Proposizione di questione preliminare di merito - Qualificazione - Gravame condizionato - Esame - Condizioni - Insussistenza - Conseguenze. L'appello incidentale che investa una questione preliminare di merito, proposto dalla parte totalmente vittoriosa in primo grado, ha natura di gravame condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione, sicché, ove la suddetta questione (nella specie, carenza di legittimazione passiva) sia stata oggetto di decisione esplicita o implicita ad opera del primo giudice, quello di secondo grado deve esaminarla solo in presenza dell'attualità dell'interesse e, cioè, unicamente nell'ipotesi di fondatezza dell'impugnazione principale, mentre, in caso contrario, non può rigettarla, restando la stessa assorbita. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4047 del 01/03/2016   …...
Impugnazioni civili - appello - domande - effetto devolutivo – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18542 del 21/09/2015
Dichiarazione di nullità del ricorso introduttivo della lite in primo grado - Ultrapetizione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18542 del 21/09/2015 Incorre nel vizio di ultrapetizione la sentenza d'appello che dichiari la nullità per genericità del ricorso introduttivo della lite in primo grado, mai richiesta dalla parte appellata, né dedotta nel giudizio di secondo grado, atteso che l'ambito del giudizio di appello, data la sua natura di "revisio prioris instantiae", è rigorosamente circoscritto alle questioni specificamente dedotte con i motivi di impugnazione, principale o incidentale, ovvero con la riproposizione delle domande o eccezioni non accolte o rimaste assorbite. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18542 del 21/09/2015     …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16171 del 30/07/2015
Parte vittoriosa - Inammissibilità - Mezzi esperibili. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16171 del 30/07/2015 La parte vittoriosa non può proporre impugnazione incidentale, che presuppone la soccombenza, ma può chiedere al giudice del gravame di fornire, fermo restando il dispositivo, una soluzione giuridicamente più corretta, risollevando, in caso di appello, le medesime questioni ex art. 346 c.p.c., ovvero, innanzi alla Corte di cassazione, sollecitando il potere di correzione della motivazione ex art. 384 c.p.c. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16171 del 30/07/2015   …...
impugnazioni civili - appello - domande - effetto devolutivo - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 2051 del 30/01/2014
Convenuto vittorioso in primo grado - Domanda (subordinata) di garanzia nei confronti di terzo chiamato - Riproposizione in appello - Impugnazione incidentale - Necessità - Esclusione - Riproposizione, ex art. 346 cod. proc. civ., della domanda non esaminata o respinta dal primo giudice - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 2051 del 30/01/2014 Qualora l'appellato miri all'accoglimento della propria domanda nei confronti del chiamato in garanzia, per l'ipotesi in cui venga accolta la domanda principale proposta nei suoi confronti dall'attore rimasto soccombente in primo grado, non è necessaria la proposizione di appello incidentale condizionato, essendo sufficiente la riproposizione, ex art. 346 cod. proc. civ., della domanda non esaminata dal primo giudice per essere stata respinta la domanda principale, in quanto la parte vittoriosa in primo grado non ha motivo di dolersi dell'impugnata sentenza né dispone di elementi sui quali fondare le proprie censure sicché non può che limitarsi, per superare la presunzione di rinunzia, a riproporre la domanda di garanzia non esaminata, ancorché il rapporto dedotto in giudizio con l'appello principale sia diverso da quello concernente la domanda proposta nei confronti dei chiamati in causa. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 2051 del 30/01/2014   …...
impugnazioni civili - appello - interesse ad appellare - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9980 del 08/05/2014
Processo con pluralità di convenuti - Domanda riconvenzionale di un convenuto nei confronti dell'attore - Adesione di altro convenuto alle pretese di quest'ultimo - Impugnazione dell'attore - Autonoma impugnazione del convenuto in posizione adesiva - Inammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9980 del 08/05/2014 Nel caso di processo con pluralità di convenuti, il convenuto che non si sia opposto alla pretesa dell'attore e, anzi, abbia aderito alle ragioni di quest'ultimo rispetto alla domanda riconvenzionale contro il medesimo proposta da altro convenuto, senza avanzare, a sua volta, nuova domanda od ampliare il tema del contendere, non può considerarsi soccombente. Ne consegue che, in caso di impugnazione della parte attrice convenuta in riconvenzionale, esso può solo aderire al suddetto gravame ma non anche presentare autonoma impugnazione, che, ove proposta, va dichiarata inammissibile. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9980 del 08/05/2014   …...
impugnazioni civili - appello - incidentale Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3613 del 17/02/2014
Domanda risarcitoria - Chiamata del terzo da parte del convenuto quale responsabile del danno - Soccombenza del terzo - Appello del terzo - Appello incidentale condizionato nei confronti dell'originario convenuto da parte dell'attore vittorioso - Superfluità. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3613 del 17/02/2014 Nel caso di cosiddetto litisconsorzio "alternativo", sussistente allorché il convenuto nel giudizio di danno chiami in causa un terzo, assumendo che questi debba ritenersi in via esclusiva tenuto al risarcimento domandato dall'attore, quest'ultimo deve ritenersi vittorioso tanto se la domanda venga accolta nei confronti del convenuto, quanto se venga accolta nei confronti del chiamato in causa, al quale l'originaria domanda si estende automaticamente. Ne consegue che, proposto appello dal chiamato in causa soccombente, il danneggiato non ha l'onere di proporre appello incidentale condizionato per fare dichiarare la responsabilità di uno dei possibili responsabili, per l'ipotesi in cui venisse accolto l'appello proposto dall'altro. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3613 del 17/02/2014 …...
Impugnazioni civili - appello - preclusione dell'appello improcedibile od inammissibile - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8942 del 17/04/2014
Declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter cod. proc. civ. - Ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado - Requisiti di contenuto forma - Applicazione dell'art. 366 cod. proc. civ. - Necessità - Requisito dell'esposizione dei fatti di causa - Portata - Fatti sostanziali e processuali relativi a entrambi i gradi di giudizio - Riferimento all'oggetto devoluto al giudice dell'appello - Necessità. Il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 348 ter, quarto comma, cod. proc. civ., ha natura di ricorso ordinario, regolato dall'art. 366 cod. proc. civ. quanto ai requisiti di contenuto forma, e deve contenere, in relazione al n. 3 di detta norma, l'esposizione sommaria dei fatti di causa, da intendersi come fatti sostanziali e processuali relativi sia al giudizio di primo grado che a quello di appello. Ne consegue che nel ricorso la parte è tenuta ad esporre, oltre agli elementi che evidenzino la tempestività dell'appello e i motivi su cui esso era fondato, le domande e le eccezioni proposte innanzi al giudice di prime cure e non accolte, o rimaste assorbite, trovando applicazione, rispetto al giudizio per cassazione instaurato ai sensi dell'art. 348 ter cod. proc. civ., le previsioni di cui agli artt. 329 e 346 del medesimo codice, nella misura in cui esse avevano inciso sull'oggetto della devoluzione al giudice di appello. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8942 del 17/04/2014   …...
Impugnazioni civili - appello - eccezioni - non riproposte (decadenza) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2730 del 06/02/2014
Eccezione di usucapione sollevata in primo grado - Mancata riproposizione da parte dell'appellato contumace - Rilevabilità d'ufficio dal giudice del gravame - Esclusione - Fondamento. L'eccezione di usucapione, sollevata in primo grado e non riproposta dall'appellato rimasto contumace non è rilevabile d'ufficio dal giudice del gravame, atteso che, alla luce del principio di parità delle parti nel processo e dell'effetto devolutivo dell'appello, non può attribuirsi all'appellato contumace una posizione di maggiore favore rispetto all'appellante. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2730 del 06/02/2014   …...
Impugnazioni civili - appello - domande - effetto devolutivo – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.2051 del 30/01/2014
Convenuto vittorioso in primo grado - Domanda (subordinata) di garanzia nei confronti di terzo chiamato - Riproposizione in appello - Impugnazione incidentale - Necessità - Esclusione - Riproposizione, ex art. 346 cod. proc. civ., della domanda non esaminata o respinta dal primo giudice - Sufficienza - Fondamento. Qualora l'appellato miri all'accoglimento della propria domanda nei confronti del chiamato in garanzia, per l'ipotesi in cui venga accolta la domanda principale proposta nei suoi confronti dall'attore rimasto soccombente in primo grado, non è necessaria la proposizione di appello incidentale condizionato, essendo sufficiente la riproposizione, ex art. 346 cod. proc. civ., della domanda non esaminata dal primo giudice per essere stata respinta la domanda principale, in quanto la parte vittoriosa in primo grado non ha motivo di dolersi dell'impugnata sentenza né dispone di elementi sui quali fondare le proprie censure sicché non può che limitarsi, per superare la presunzione di rinunzia, a riproporre la domanda di garanzia non esaminata, ancorché il rapporto dedotto in giudizio con l'appello principale sia diverso da quello concernente la domanda proposta nei confronti dei chiamati in causa. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.2051 del 30/01/2014   …...

___________________________________________________________


Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

Codice procedura civile

cpc

c.p.c.

346

decadenza

domande

eccezioni
non riproposte