Codice di procedura civile Libro secondo: del processo di cognizione titolo III: delle impugnazioni capo I: delle impugnazioni in generale capo II: dell'appello - 345. (1) (domande ed eccezioni nuove)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 345. (1) (Domande ed eccezioni nuove)
1. Nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.
2. Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d’ufficio.
3. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti (1), salvo che (2) la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli (1) nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.
modifiche - note
COMMENTI
(1) Le parole: “non possono essere prodotti nuovi documenti”, nonché le parole: “o produrli” sono state inserite dall’art. 46, comma 18, della L. 18 giugno 2009, n. 69
(2) Le parole: "il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che" sono state soppresse dall’art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con L. 7 agosto 2012, n. 134. Ai sensi dell'art. 54 cit., co. 2, le disposizioni del presente articolo si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
la giurisprudenza
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Impugnazioni civili - interessi, frutti ed accessori maturati dopo la sentenza impugnata - impugnazioni civili - appello - domande - interessi, frutti ed accessori maturati dopo la sentenza impugnata - Proponibilità - Presupposti - Fondamento.
Nel giudizio di appello, se, in primo grado, è stato chiesto il pagamento dei frutti civili scaduti - quali sono le somme dovute a titolo di canone - è consentito domandare gli ulteriori frutti maturati dopo la sentenza impugnata.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27617 del 03/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0820, Cod_Proc_Civ_art_345
corte
cassazione
27617
2020

Impugnazioni civili - appello - domande - interessi, frutti ed accessori maturati dopo la sentenza impugnata - Proponibilità - Presupposti - Fondamento.
Nel giudizio di appello, se, in primo grado, è stato chiesto il pagamento dei frutti civili scaduti - quali sono le somme dovute a titolo di canone - è consentito domandare gli ulteriori frutti maturati dopo la sentenza impugnata.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27617 del 03/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0820, Cod_Proc_Civ_art_345
corte
cassazione
27617
2020

Prova civile - consulenza tecnica - poteri del giudice - Contestazione delle valutazioni tecniche della consulenza espletata in primo grado - Richiesta di rinnovazione in appello - Ammissibilità - Diniego del giudice di merito - Vizio di omessa pronuncia - Esclusione - Vizio di motivazione - Configurabilità.
Nel giudizio d'appello è ammissibile la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, ove si contestino le valutazioni tecniche del consulente fatte proprie dal giudice di primo grado, poiché non viene chiesta l'ammissione di un nuovo mezzo di prova. Il giudice, peraltro, se non ha l'obbligo di motivare il diniego, che può essere anche implicito, è tenuto a rispondere alle censure tecnico-valutative mosse dall'appellante avverso le valutazioni di ugual natura contenute nella sentenza impugnata, sicché l'omesso espresso rigetto dell'istanza di rinnovazione non integra un vizio di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c., ma, eventualmente, un vizio di motivazione in ordine alle ragioni addotte per rigettare le censure tecniche alla sentenza impugnata.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 26709 del 24/11/2020 (Rv. 659724 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_061, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_196, Cod_Proc_Civ_art_345
rinnovazione
consulenza tecnica d'ufficio
corte
cassazione
26709
2020

Impugnazioni civili - "causa petendi et petitum" - Azione di ingiustificato arricchimento - Proposizione per la prima volta in appello - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
La domanda di arricchimento senza causa può essere proposta anche per la prima volta in appello, purché prospettata sulla base delle medesime circostanze di fatto fatte valere in primo grado. (Nel caso di specie, la domanda ex art. 2041 c.c. è stata ritenuta ammissibile, avendo un'agenzia di viaggi posto a fondamento della stessa la medesima circostanza di fatto sulla quale aveva basato l'originaria domanda proposta in primo grado nei confronti del "tour operator”, ovvero l'avvenuta restituzione al cliente del prezzo di un pacchetto turistico).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 26694 del 24/11/2020 (Rv. 659722 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2041, Cod_Proc_Civ_art_345
ingiustificato arricchimento
domanda di arricchimento
corte
cassazione
26694
2020

Prova civile - consulenza tecnica - poteri del giudice - Contestazione delle valutazioni tecniche della consulenza espletata in primo grado - Richiesta di rinnovazione in appello - Ammissibilità - Diniego del giudice di merito - Vizio di omessa pronuncia - Esclusione - Vizio di motivazione - Configurabilità.
Nel giudizio d'appello è ammissibile la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, ove si contestino le valutazioni tecniche del consulente fatte proprie dal giudice di primo grado, poiché non viene chiesta l'ammissione di un nuovo mezzo di prova. Il giudice, peraltro, se non ha l'obbligo di motivare il diniego, che può essere anche implicito, è tenuto a rispondere alle censure tecnico-valutative mosse dall'appellante avverso le valutazioni di ugual natura contenute nella sentenza impugnata, sicché l'omesso espresso rigetto dell'istanza di rinnovazione non integra un vizio di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c., ma, eventualmente, un vizio di motivazione in ordine alle ragioni addotte per rigettare le censure tecniche alla sentenza impugnata.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 26709 del 24/11/2020 (Rv. 659724 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_061, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_196, Cod_Proc_Civ_art_345
corte
cassazione
26709
2020

Impugnazioni civili - "causa petendi et petitum" - Azione di ingiustificato arricchimento - Proposizione per la prima volta in appello - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
La domanda di arricchimento senza causa può essere proposta anche per la prima volta in appello, purché prospettata sulla base delle medesime circostanze di fatto fatte valere in primo grado. (Nel caso di specie, la domanda ex art. 2041 c.c. è stata ritenuta ammissibile, avendo un'agenzia di viaggi posto a fondamento della stessa la medesima circostanza di fatto sulla quale aveva basato l'originaria domanda proposta in primo grado nei confronti del "tour operator", ovvero l'avvenuta restituzione al cliente del prezzo di un pacchetto turistico).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 26694 del 24/11/2020 (Rv. 659722 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2041, Cod_Proc_Civ_art_345
corte
cassazione
26694
2020

Impugnazioni civili - appello - domande - nuove - Implicita statuizione sulla natura del titolo di responsabilità del convenuto - Mancata impugnazione - Conseguenze in tema di prescrizione - responsabilita' civile - colpa o dolo - contrattuale ed extracontrattuale.
Alla mancata, specifica impugnazione della statuizione adottata dal giudice di merito - anche implicitamente ai fini della prescrizione - sulla natura, contrattuale o extracontrattuale, del titolo di responsabilità del convenuto, consegue il passaggio in giudicato, sul punto, della sentenza, non potendo il giudice dell'impugnazione, in conseguenza dell'effetto devolutivo dell'appello,qualificare autonomamente e diversamente tale titolo, al fine di ritenere in ipotesi applicabile un diverso termine prescrizionale.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25864 del 16/11/2020 (Rv. 659785 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_339, Cod_Proc_Civ_art_345
corte
cassazione
25864
2020

Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - ultra ed extra petita - Danno da fatto illecito - Liquidazione per equivalente - Interessi e rivalutazione monetaria - Componenti essenziali e concorrenti implicite nella domanda risarcitoria - Conseguenze - Riconoscimento anche d'ufficio e in appello – Necessità - risarcimento del danno - valutazione e liquidazione
Gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura differenti da quelli moratori, regolati dall'art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e distinto danno, ma esclusivamente una diversa espressione monetaria del danno medesimo (che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento nel quale è emanata la pronuncia giudiziale finale). Ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza, per ciò solo, incorrere in ultrapetizione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 24468 del 04/11/2020 (Rv. 659951 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1123_1, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_345
"ius superveniens"
ultra ed extra petita
corte
cassazione
24468
2020

Prescrizione civile -termine - prescrizione civile - termine - Indicazione di un diverso termine di decorrenza - Eccezione in senso lato - Rilevabilità d'ufficio - Conseguenze.
La deduzione relativa all'applicabilità di uno specifico termine di prescrizione (nella specie, quello indicato al comma 3 dell'art. 2947 c.c.) integra una controeccezione in senso lato, la cui rilevazione può avvenire anche d'ufficio, nel rispetto dei termini di operatività delle preclusioni relative al "thema decidendum" previsti nell'art. 183 c.p.c., qualora sia fondata su nuove allegazioni di fatto; invece, se è basata su fatti storici già allegati entro i termini di decadenza propri del procedimento ordinario a cognizione piena, la sua proposizione è ammissibile nell'ulteriore corso del giudizio di primo grado, in appello e, con il solo limite della non necessità di accertamenti di fatto, in cassazione, dove non costituisce questione nuova inammissibile.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24260 del 03/11/2020 (Rv. 659846 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0294, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_360_1
corte
cassazione
24260
2020

Prescrizione civile - termine - Indicazione di un diverso termine di decorrenza - Eccezione in senso lato - Rilevabilità d'ufficio - Conseguenze.
La deduzione relativa all'applicabilità di uno specifico termine di prescrizione (nella specie, quello indicato al comma 3 dell'art. 2947 c.c.) integra una controeccezione in senso lato, la cui rilevazione può avvenire anche d'ufficio, nel rispetto dei termini di operatività delle preclusioni relative al "thema decidendum" previsti nell'art. 183 c.p.c., qualora sia fondata su nuove allegazioni di fatto; invece, se è basata su fatti storici già allegati entro i termini di decadenza propri del procedimento ordinario a cognizione piena, la sua proposizione è ammissibile nell'ulteriore corso del giudizio di primo grado, in appello e, con il solo limite della non necessità di accertamenti di fatto, in cassazione, dove non costituisce questione nuova inammissibile.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24260 del 03/11/2020 (Rv. 659846 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2947, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_360_1
Prescrizione civile
termine di decorrenza
corte
cassazione
24260
2020

Impugnazioni civili - appello - eccezioni - non riproposte (decadenza) - Eccezione di merito rigettata o disattesa in primo grado - Erronea qualificazione della doglianza non come appello incidentale, ma come riproposizione - Riqualificazione - Ammissibilità – Fattispecie - impugnazioni civili - appello – incidentale.
In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado e la parte comunque vittoriosa per altre ragioni ne abbia devoluto la cognizione al giudice d'appello, erroneamente indicandola come mera riproposizione e non come gravame incidentale condizionato, si può procedere alla sua riqualificazione in applicazione del principio della idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. (Nella specie, la S.C., nel confermare la decisione di merito, che aveva respinto una domanda di indennizzo fondata su un contratto di assicurazione, ha precisato che l'eccezione della società assicuratrice - fondata sulla non indennizzabilità dei sinistri concernenti alcune fatture impagate, essendo state emesse in presenza di un importo non pagato oltre il periodo massimo di proroga - valeva come impugnazione incidentale, poiché era stata articolata nella comparsa di costituzione di appello depositata tempestivamente e ne era stato domandato l'esame prima dell'avverso appello).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24456 del 03/11/2020 (Rv. 659756 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_346
appello
Eccezione di merito
corte
cassazione
24456
2020

Impugnazioni civili - appello - eccezioni - non riproposte (decadenza) - Eccezione di merito rigettata o disattesa in primo grado - Erronea qualificazione della doglianza non come appello incidentale, ma come riproposizione - Riqualificazione - Ammissibilità – Fattispecie - impugnazioni civili - appello – incidentale.
In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado e la parte comunque vittoriosa per altre ragioni ne abbia devoluto la cognizione al giudice d'appello, erroneamente indicandola come mera riproposizione e non come gravame incidentale condizionato, si può procedere alla sua riqualificazione in applicazione del principio della idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. (Nella specie, la S.C., nel confermare la decisione di merito, che aveva respinto una domanda di indennizzo fondata su un contratto di assicurazione, ha precisato che l'eccezione della società assicuratrice - fondata sulla non indennizzabilità dei sinistri concernenti alcune fatture impagate, essendo state emesse in presenza di un importo non pagato oltre il periodo massimo di proroga - valeva come impugnazione incidentale, poiché era stata articolata nella comparsa di costituzione di appello depositata tempestivamente e ne era stato domandato l'esame prima dell'avverso appello).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24456 del 03/11/2020 (Rv. 659756 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_346
corte
cassazione
24456
2020

Impugnazioni civili - appello - domande - nuove. Domanda di restituzione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado - Proposizione in appello - Ammissibilità - Fondamento.
Nel giudizio di appello l'istanza di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, che peraltro può anche essere disposta d'ufficio dal giudice, non integra una domanda nuova ex art. 345 c.p.c. in quanto conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata; ne discende che, ove il pagamento sia intervenuto durante il giudizio di impugnazione, detta istanza può essere formulata in qualunque momento, anche nell'udienza di discussione della causa, in sede di precisazione delle conclusioni, oppure nella comparsa conclusionale (Vedi, Cass. Sez. 1, sent. n. 11491 del 16/05/2006, Rv. 590956 - 01).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23972 del 29/10/2020 (Rv. 659603 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_352, Cod_Proc_Civ_art_282, Cod_Proc_Civ_art_336
corte
cassazione
23972
2020

Impugnazioni civili - appello - domande - ampliamento e riduzione - Pegno di cose fungibili - Natura regolare o irregolare - Appello - Domanda di diversa qualificazione del pegno - Questione nuova - Inammissibilità.
La parte che nel primo grado del giudizio abbia qualificato il pegno di cose fungibili come irregolare, pertanto con facoltà per il creditore pignoratizio di disporre del bene oggetto della garanzia, in grado d'appello non può fondare la propria domanda sull'opposta qualificazione quale pegno regolare, attraverso la quale introdurrebbe in sede di gravame una nuova "causa petendi" o una nuova eccezione, entrambe precluse dall'art. 345 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22096 del 13/10/2020 (Rv. 659420 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Civ_art_1851, Cod_Civ_art_2784
corte
cassazione
22096
2020

Contratti in genere - caparra - confirmatoria - Inadempimento contrattuale - Rimedi a disposizione della parte non inadempiente - Domanda di risoluzione e risarcimento del danno - Appello - Domanda di recesso e ritenzione della caparra - Inammissibilità - Incompatibilità tra le domande - Fondamento.
In tema di contratti cui acceda la consegna di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, qualora il contraente non inadempiente abbia agito per la risoluzione (giudiziale o di diritto) ed il risarcimento del danno, costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella volta ad ottenere la declaratoria dell’intervenuto recesso con ritenzione della caparra (o pagamento del doppio), avuto riguardo - oltre che alla disomogeneità esistente tra la domanda di risoluzione giudiziale e quella di recesso ed all'irrinunciabilità dell'effetto conseguente alla risoluzione di diritto - all'incompatibilità strutturale e funzionale tra la ritenzione della caparra e la domanda di risarcimento: la funzione della caparra, consistendo in una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l'instaurazione di un giudizio contenzioso, risulterebbe infatti frustrata se alla parte che abbia preferito affrontare gli oneri connessi all'azione risarcitoria per ottenere un ristoro patrimoniale più cospicuo fosse consentito - in contrasto con il principio costituzionale del giusto processo, che vieta qualsiasi forma di abuso processuale - di modificare la propria strategia difensiva, quando i risultati non corrispondano alle sue aspettative.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21971 del 12/10/2020 (Rv. 659397 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1385, Cod_Civ_art_1453, Cod_Proc_Civ_art_345
corte
cassazione
21971
2020

Procedimento civile - fascicolo - di parte – ritiro - Fascicolo di parte - Termine per il deposito ex art. 169, comma 2, c.p.c. - Natura perentoria limitata al primo grado - Conseguenze - Deposito avvenuto in appello - Violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c. - Esclusione.
La perentorietà del termine entro il quale, a norma dell'art. 169, comma 2, c.p.c., deve avvenire il deposito del fascicolo di parte ritirato all'atto della rimessione della causa al collegio, va riferita solo alla fase decisoria di primo grado e non può in alcun modo operare una volta che il procedimento trasmigri in appello, stante il riferimento dell'art. 345 c.p.c. alle sole prove nuove e, quindi, ai documenti che nel giudizio si pretenda di introdurre come ”nuovi”, in quanto non introdotti prima del grado di appello, tra i quali non rientrano quelli contenuti nel fascicolo di parte di primo grado, ove prodotti nell'osservanza delle preclusioni probatorie di cui agli artt.165 e 166 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 21571 del 07/10/2020 (Rv. 659323 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_165, Cod_Proc_Civ_art_166, Cod_Proc_Civ_art_169, Cod_Proc_Civ_art_345
corte
cassazione
21571
2020

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - Giudizio di opposizione allo stato passivo - Natura impugnatoria - Nuove eccezioni proponibili dal curatore - Preclusione di cui all'art. 345 c. p. c. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo non opera, nonostante la sua natura impugnatola, la preclusione di cui all'art. 345 c.p.c. in materia di "ius novorum", con riguardo alle nuove eccezioni proponibili dal curatore, in quanto il riesame, a cognizione piena, del risultato della cognizione sommaria proprio della verifica, demandato al giudice dell'opposizione, se esclude l'immutazione del "thema disputandum" e non ammette l'introduzione di domande riconvenzionali della curatela, non ne comprime tuttavia il diritto di difesa, consentendo, quindi, la formulazione di eccezioni non sottoposte all'esame del giudice delegato
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21490 del 06/10/2020 (Rv. 659272 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_345, Dlgs_14_2019_art_203, Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_207
corte
cassazione
21490
2020

Impugnazioni civili - appello - prove - nuove -Art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 - Prova nuova indispensabile - Valutazione da parte della Corte di cassazione - Necessità - Ragioni - Apprezzamento in astratto - Finalità.
Quando venga dedotta, in sede di legittimità - in relazione ad un giudizio regolato dall'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo vigente anteriormente alla modifica recata dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 - l'erroneità dell'ammissione o della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale in appello, in ragione della sua indispensabilità, la Cassazione, chiamata ad accertare un "error in procedendo", è giudice anche del fatto ed è, quindi, tenuta a stabilire se si trattasse di prova indispensabile; tale apprezzamento deve essere svolto dalla Corte di cassazione in astratto, ossia al solo fine di stabilire l'idoneità teorica della prova ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti di causa, spettando pur sempre al giudice di merito, in sede di eventuale rinvio, l'apprezzamento in concreto delle inferenze desumibili dalla prova ai fini della ricostruzione dei fatti di causa.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 20525 del 29/09/2020 (Rv. 659198 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_345
CORTE
CASSAZIONE
20525
2020

Servitù' - prediali - servitù' coattive - costituzione servitù' coattive -Domanda di costituzione coattiva di servitù - Allegazione, da parte del convenuto, dell'interclusione del fondo per effetto di alienazione o divisione - Qualificazione in termini di eccezione in senso proprio - Esclusione - Mera difesa - Configurabilità - Conseguenze sul piano processuale.
In tema di domanda volta alla costituzione di una servitù coattiva di passaggio, l'allegazione del convenuto di non essere tenuto a subire la servitù in virtù di interclusione del fondo per effetto di alienazione o di divisione ai sensi dell'art. 1054 c.c. non integra una eccezione in senso proprio, bensì una mera difesa, proponibile, come tale, in ogni fase del giudizio. Diff. : Sez. 2, Sentenza n. 5054 del 10/10/1984 (Rv. 436870-01).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 19555 del 18/09/2020 (Rv. 659231 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1051, Cod_Civ_art_1054, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Proc_Civ_art_180, Cod_Proc_Civ_art_183_1
CORTE
CASSAZIONE
19555
2020

Contratti in genere - invalidità - nullità del contratto -Nullità negoziali - Omessa eccezione in primo grado - Eccezione in appello - Rilievo d'ufficio - Sussistenza - Fattispecie.
Il giudice di appello è tenuto a procedere al rilievo officioso di una nullità contrattuale nonostante sia mancata la rilevazione in primo grado e l'eccezione di nullità sia stata sollevata in sede di gravame, venendo in rilievo un'eccezione in senso lato, come tale proponibile in appello a norma dell'art. 345, comma 2, c.p.c. (Principio affermato dalla S.C. in relazione ad un caso in cui, eccepita in primo grado da parte del risparmiatore, la nullità di un contratto di investimento per omessa indicazione della facoltà di recesso, il giudice dell'impugnazione aveva ritenuto tale eccezione, pure riproposta in appello, tardiva in quanto formulata per la prima volta solo in comparsa conclusionale).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19161 del 15/09/2020 (Rv. 658837 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1419, Cod_Civ_art_1421, Cod_Proc_Civ_art_345
CORTE
CASSAZIONE
19161
2020

Impugnazioni civili - "causa petendi et petitum"- "Mutatio libelli" - Domanda relativa a diritti eterodeterminati - Enunciazione di fatti storici nuovi o diversi nel corso del giudizio di appello - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie. Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - esposizione dei fatti e della "causa petendi" In genere. Procedimento civile - domanda giudiziale - nuova domanda - In genere.
Costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella relativa ad un diritto cd. eterodeterminato (o non autoindividuante) allorquando i fatti storici allegati in primo grado a sostegno dell'azione vengono sostituiti o integrati da fatti nuovi e diversi, dedotti con i motivi di gravame. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso col quale si denunciava che, pur essendo stata introdotta in primo grado un'azione di risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale di una operatrice sanitaria per omessa vigilanza su una persona non autosufficiente, il giudice d'appello non aveva limitato la sua statuizione alla qualificazione giuridica della fattispecie, ma aveva erroneamente ravvisato una responsabilità di natura contrattuale in base a circostanze di fatto - la sussistenza di un contratto di assistenza e le relative trattative per la sua conclusione - dedotte per la prima volta con l'impugnazione).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19186 del 15/09/2020 (Rv. 658987 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2043, Cod_Proc_Civ_art_345
CORTE
CASSAZIONE
19186
2020

Impugnazioni civili - appello - domande - risarcimento del danno sofferto dopo la sentenza impugnata - Onere della prova - Ripartizione - Limiti.
In tema di domanda di risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza impugnata, grava su chi chiede tale risarcimento l'onere di dare la prova degli ulteriori pregiudizi patiti, dalla quale può essere esonerato solo quando risulti pacifica ed incontroversa l'attitudine della causa del danno a produrre effetti nocivi, continui e periodici, della stessa natura ed intensità di quelli passati, già giudizialmente provati e riconosciuti, restando certa cioè non solo la perduranza della causa efficiente, ma anche la invarianza della situazione di fatto in cui essa ha continuato ad operare in pregiudizio altrui (Conf. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4404 del 4 luglio 1986, Rv. 447158-01; Vedi Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9763 del 18 novembre 1994, Rv. 488701-01).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18526 del 04/09/2020 (Rv. 659035 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_345
CORTE
CASSAZIONE
18526
2020

Impugnazioni civili - "causa petendi et petitum" - Domanda di risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza di primo grado - Ammissibilità - Presupposti - Necessità di appello incidentale - Esclusione. Impugnazioni civili - appello - domande - risarcimento del danno sofferto dopo la sentenza impugnata - In genere.
La domanda di risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza impugnata, eccezionalmente consentita dall'art. 345 c.p.c., presuppone che sia stata avanzata in primo grado una domanda di risarcimento dei danni e che gli ulteriori danni richiesti in appello trovino la loro fonte nella stessa causa e siano della medesima natura di quelli già accertati in primo grado; essa non costituisce, però, materia d'appello incidentale, soggetta alle forme ed ai termini di questo. Di conseguenza, la nuova pretesa, ove non rispetti tali requisiti, costituisce inammissibile domanda nuova, implicando nuove indagini in ordine alle ragioni poste a base della domanda iniziale e ampliamento del relativo "petitum".
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18526 del 04/09/2020 (Rv. 659035 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Proc_Civ_art_345
CORTE
CASSAZIONE
18526
2020

Impugnazioni civili - appello - prove - nuove - Giudizio, in primo grado alla data del 30 aprile 1995 - Applicazione, in appello, dell'articolo 345 c.p.c. nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 353 del 1990 - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI
APPELLO
PROVE
In tema di ammissione di prove nuove nel grado di appello, relativamente ai giudizi iniziati, in prime cure, in epoca anteriore al 30 aprile 1995, trova applicazione l'art. 345 c.p.c. nella formulazione risultante per effetto dell'art. 36 della l. n. 581 del 1950 e, quindi, nella versione precedente alle modifiche di cui alla l. n. 353 del 1990.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 17595 del 21/08/2020 (Rv. 658900 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_345
corte
cassazione
17595
2020

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - prove - Opposizione a decreto ingiuntivo per crediti condominiali - Cassazione con rinvio della sentenza di appello - Documenti già prodotti dal condominio in primo grado, inclusa la fase monitoria - Onere di produzione nel giudizio di rinvio a carico della parte - Sussistenza.
CASSAZIONE
GIUDIZIO DI RINVIO
PROCEDIMENTO
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per crediti condominiali, in caso di cassazione con rinvio al giudice di appello, è onere del condominio appellante produrre o ripristinare in appello, se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali si basa il gravame, o comunque attivarsi perché tali documenti possano essere sottoposti all'esame del giudice di appello, senza che gli stessi (nella specie, quelli relativi alla fase monitoria) possano, per altro, qualificarsi come nuovi agli effetti dell'art. 345 c.p.c.
Corte di Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16340 del 30/07/2020 (Rv. 658791 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_394, Cod_Civ_art_1123_1, Cod_Civ_art_1130_1
corte
cassazione
16340
2020

Impugnazioni civili - appello - prove - nuove - Valutazione, positiva o negativa, sul carattere di indispensabilità - Obbligo di espressa motivazione - Sussistenza - Fondamento.
In tema di giudizio di appello, l'art. 345, comma 3, c.p.c., come modificato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 (nel testo applicabile "ratione temporis"), nell'escludere l'ammissibilità di nuovi mezzi di prova, ivi compresi i documenti, salvo che, nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite, siano ritenuti indispensabili perché dotati di un'influenza causale più incisiva rispetto a quella delle prove già rilevanti sulla decisione finale della controversia, impone al giudice del gravame di motivare espressamente sulla ritenuta attitudine, positiva o negativa, della nuova produzione a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi, così da consentire, in sede di legittimità, il necessario controllo sulla congruità e sulla logicità del percorso motivazionale seguito e sull'esattezza del ragionamento adottato nella decisione impugnata.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 15488 del 21/07/2020 (Rv. 658677 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_345
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cassazione
15488
2020

Contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - Conto corrente assistito da apertura di credito - Azione di ripetizione dell'indebito del correntista - Eccezione di prescrizione della banca - Natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse - Questione sollevata in appello - Ammissibilità - Ragioni.
Nel contratto di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, la questione della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse, rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione decennale dell'azione, può essere sollevata per la prima volta in appello, in quanto è la stessa proposizione dell'eccezione di prescrizione ad imporre di prendere in esame tale profilo, essendo l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito soddisfatto semplicemente con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unitamente alla dichiarazione di volerne profittare.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14958 del 14/07/2020 (Rv. 658366 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1842, Cod_Civ_art_1843, Cod_Civ_art_1852, Cod_Civ_art_2033, Cod_Civ_art_2934, Cod_Civ_art_2935, Cod_Civ_art_2938, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_345
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14958
2020

Assicurazione - assicurazione contro i danni - limiti del risarcimento - massimale -Assicurazione per r.c.a. - Domanda del danneggiato per interessi e rivalutazione - Domanda implicita di condanna al pagamento di somma eccedente il massimale per "mala gestio" impropria - Configurabilità - Conseguenze - Domanda nuova vietata ex art. 345 c.p.c. - Esclusione.
Nell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione dei veicoli, la domanda di condanna dell'assicuratore al risarcimento del danno per "mala gestio" cosiddetta impropria deve ritenersi implicitamente formulata tutte le volte in cui la vittima abbia domandato la condanna al pagamento di interessi e rivalutazione, anche senza riferimento al superamento del massimale o alla condotta renitente dell'assicuratore. Ne consegue che non costituisce domanda nuova quella con la quale in appello i danneggiati chiedano la condanna dell'assicuratore al versamento della differenza tra danno liquidato e superamento del massimale di polizza, che va intesa quale riproposizione della domanda originaria nei limiti del riconoscimento di interessi moratori e rivalutazione oltre il massimale di legge.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14494 del 09/07/2020 (Rv. 658419 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1224, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_345
corte
cassazione
14494
2020

Eccezione di non imputabilità dell'inadempimento - Natura di eccezione in senso lato - Configurabilità - Conseguenze - Fondamento.
L'eccezione di non imputabilità dell'inadempimento costituisce non mera difesa, ma eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio e, quindi, non soggetta alla decadenza ex art. 167 c.p.c., sempre che il fatto emerga dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo, atteso che consiste nell'allegazione non riservata all'iniziativa della parte - per legge o perché collegata alla titolarità di un'azione costitutiva - di un fatto diverso, non compreso tra quelli dedotti dalla controparte e dotato normativamente di idoneità impeditiva, in via immediata e diretta, del diritto azionato in giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12980 del 30/06/2020 (Rv. 658372 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1460, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_345,Cod_Proc_Civ_art_384
corte
cassazione
12980
2020

Eccezione di non imputabilità dell'inadempimento - Natura di eccezione in senso lato - Configurabilità - Conseguenze - Fondamento.
L'eccezione di non imputabilità dell'inadempimento costituisce non mera difesa, ma eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio e, quindi, non soggetta alla decadenza ex art. 167 c.p.c., sempre che il fatto emerga dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo, atteso che consiste nell'allegazione non riservata all'iniziativa della parte - per legge o perché collegata alla titolarità di un'azione costitutiva - di un fatto diverso, non compreso tra quelli dedotti dalla controparte e dotato normativamente di idoneità impeditiva, in via immediata e diretta, del diritto azionato in giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12980 del 30/06/2020 (Rv. 658372 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1460, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_384
corte
cassazione
12980
2020

Formazione del giudicato dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni - Ammissibilità dell'eccezione di giudicato - Conseguenze - Obbligo del giudice di rimettere la causa sul ruolo - Necessità - Fattispecie.
L'eccezione di giudicato può legittimamente essere allegata dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni (nella specie, in appello), se soltanto dopo tale momento esso si è formato. Ricorrendo tale ipotesi, il giudice non può ritenere tardiva o non provata l'eccezione, ma deve rimettere la causa sul ruolo per consentire a chi l'ha sollevata il deposito della sentenza passata in giudicato ed all'altra parte di contraddire.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8982 del 15/05/2020 (Rv. 657939 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_345
corte
cassazione
8982
2020

Eccezioni in senso lato - Definizione - Distinzione dalle mere difese - Applicabilità dell'art. 345, comma 2, c.p.c. - Esclusione - Presupposti.
Procedimento civile - eccezione.
Nel processo civile, le eccezioni in senso lato consistono nell'allegazione o rilevazione di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio ai sensi dell'art. 2697 c.c., con cui sono opposti nuovi fatti o temi di indagine non compresi fra quelli indicati dall'attore e non risultanti dagli atti di causa. Esse si differenziano dalle mere difese, che si limitano a negare la sussistenza o la fondatezza della pretesa avversaria, sono rilevabili d'ufficio - non essendo riservate alla parte per espressa previsione di legge o perché corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva - e sono sottratte al divieto stabilito dall'art. 345, comma 2, c.p.c., sempre che riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo e anche se non siano state oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8525 del 06/05/2020 (Rv. 657810 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_345

Giudizio di divisione - Contestazioni alla stima del bene da dividere formulate per la prima volta in appello - Domanda o eccezione nuova - Esclusione - Fondamento.
Nel giudizio di divisione, le contestazioni alla stima del valore del bene da dividere formulate per la prima volta in grado di appello non integrano domande o eccezioni nuove, precluse ex art. 345 c.p.c., atteso che la contestazione mira semplicemente a verificare la legittimità dello svolgimento delle operazioni divisionali, e precisamente l'esattezza della stima del bene comune, ma sempre in vista del perseguimento del risultato cui mirava la proposizione della domanda originaria.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8194 del 27/04/2020 (Rv. 657641 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_345

Per inadempimento - rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilita' dell'inadempimento, colpa o dolo - rapporti tra domanda di risoluzione e di adempimento
Domanda di adempimento - Mutamento in domanda di recesso ex art. 1385, comma 2, c.c. - In grado d'appello - Ammissibilità - Forma -Impugnazione incidentale - Necessità - Esclusione - Comparsa di risposta - Sufficienza.
Nei contratti a prestazioni corrispettive, la parte non inadempiente che abbia agito per l'esecuzione del contratto può, in sostituzione della originaria pretesa, legittimamente chiedere, anche in grado di appello, il recesso dal contratto a norma dell'art. 1385, comma 2, c.c. senza incorrere nelle preclusioni derivanti dalla proposizione dei "nova", atteso che lo "ius variandi" previsto dall'art. 1453 c.c., che deroga al divieto di "mutatio libelli" contenuto nell'art. 345 c.p.c., può essere esercitato in ogni stato e grado, e persino in sede di rinvio. Ne consegue che la parte appellata che intenda procedere al mutamento della domanda può esercitare tale facoltà anche con la sola comparsa di risposta senza necessità di dover proporre, nei termini e nelle forme previste dalla legge, impugnazione incidentale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8048 del 23/04/2020 (Rv. 657606 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1385, Cod_Civ_art_1453, Cod_Proc_Civ_art_345

Chiusura delle liti fiscali pendenti - Istanza di rimborso d’imposta proposta dal contribuente - Eccezione di preclusione - Proponibilità per la prima volta in appello dall’Amministrazione finanziaria -Ammissibilità – Fondamento - Fattispecie.
In tema di contenzioso tributario, ove il contribuente abbia impugnato il silenzio rifiuto formatosi su un'istanza di rimborso d'imposta, l'Amministrazione finanziaria può eccepire per la prima volta anche in appello l'adesione del contribuente al condono ex art. 16 l. n. 289 del 2002, con conseguente preclusione del diritto al rimborso delle somme già versate ed effetto estintivo del relativo giudizio, trattandosi di questione di ordine pubblico, rilevabile d'ufficio dal giudice, senza che occorra una specifica deduzione a opera della parte interessata a farla valere. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto precluso il diritto al rimborso chiesto in dichiarazione da una fondazione bancaria in applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973 per effetto della definizione della lite fiscale avente a oggetto l'avviso di accertamento in rettifica col quale l'Agenzia delle entrate aveva disconosciuto il credito IRPEG).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 7661 del 02/04/2020 (Rv. 657540 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_345

Insussistenza - Indicazione ed allegazione di parte - Necessità - Fattispecie.
ATTI AMMINISTRATIVI
OBBLIGO DI CONOSCENZA DA PARTE DEL GIUDICE
L'obbligo del giudice di ricercare le fonti del diritto applicabili alla fattispecie dedotta in giudizio non opera con riferimento alle norme giuridiche secondarie e agli atti amministrativi. (Nella specie, relativa ad un incidente verificatosi su un campo di calcetto durante una partita dilettantistica, la S.C. ha ritenuto tardiva la produzione per la prima volta in appello dei regolamenti concernenti le norme di sicurezza degli impianti sportivi, in quanto meri atti amministrativi volti a disciplinare le attività sportive di associazioni private, ispirati alla "Regolamentazione del CONI" e qualificabili come documenti sottoposti al regime dell'art_ 345 c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 3997 del 18/02/2020 (Rv. 656902 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_345
corte
cassazione
3997
2020

Divisione ereditaria - Domanda subordinata di riduzione per lesione di legittima - Deduzione in appello dell'assenza di “relictum” - Domanda nuova - Esclusione - Fattispecie.
Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva).
In un giudizio di divisione ereditaria, ove gli attori coeredi chiedano la divisione della massa ereditaria da calcolare a seguito di collazione dei beni donati al coerede convenuto e, in subordine, la riduzione della donazione per lesione della quota di legittima, non può essere considerata nuova, e, pertanto, inammissibile, la domanda subordinata nel caso in cui solo in appello si deduca l'assenza di "relictum" - e, quindi, la loro totale pretermissione - che consentirebbe agli appellanti di proporla senza essere tenuti ad accettare previamente l'eredità con beneficio di inventario. (Nella specie la S.C. ha affermato il principio sul presupposto che la lamentata pretermissione era stata prospettata in appello come un diverso aspetto della lesione della quota di legittima e, in tal senso, ha ritenuto corretto che l'esercizio dell'azione a tutela della quota di legittima fosse stato formulato in modo alternativo, quale divisione della comunione se fosse stata riconosciuta l'esistenza di una massa ereditaria e quale azione di riduzione della donazione in caso contrario).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2914 del 07/02/2020 (Rv. 657093 - 04)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0553, Cod_Civ_art_0555, Cod_Civ_art_0563, Cod_Civ_art_0564, Cod_Civ_art_0737, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_345
DIVISIONE
DIVISIONE EREDITARIA

Coeredi di parte deceduta in corso di causa - Richiesta di liquidazione del credito spettante al defunto secondo la quota di spettanza - Domanda nuova - Esclusione - Fondamento.
Non costituisce domanda nuova in appello la richiesta formulata dai coeredi di liquidazione "pro quota" del credito spettante al "de cuius" deceduto in corso di causa, poiché non si determina con essa una modificazione della "causa petendi", né si introduce un diverso titolo della pretesa del diritto azionato.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 1148 del 21/01/2020 (Rv. 656815 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_345
IMPUGNAZIONI CIVILI
APPELLO
DOMANDE NUOVE

Divieto di proporre domande nuove - Violazione - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Ammissibilità -Accettazione del contraddittorio - Irrilevanza.
Il divieto di proporre domande nuove in appello, previsto dall'art. 345, comma 1, c.p.c., è posto a tutela di un interesse di natura pubblicistica, sicchè la relativa violazione è rilevabile in sede di legittimità anche d'ufficio, senza che possa spiegare alcuna influenza l'accettazione del contraddittorio.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 157 del 09/01/2020 (Rv. 656509 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_345
IMPUGNAZIONI CIVILI
APPELLO
DOMANDE NUOVE

Domanda di risarcimento del danno ex art. 2049 c.c. - Modifica della definizione del titolo (dolo o colpa) di imputabilità del comportamento - Mutamento della domanda - Esclusione - Fattispecie.
Nel giudizio di appello non integra mutamento di domanda, precluso dall'art. 345 c.p.c., la modifica della definizione del titolo (dolo o colpa) di imputabilità del comportamento del commesso (nella specie, un calciatore dilettante convenuto assieme alla sua associazione calcistica), essendo detta definizione irrilevante ai fini della domanda proposta a norma dell'art. 2049 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3 , Ordinanza n. 33764 del 19/12/2019 (Rv. 656625 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2049, Cod_Proc_Civ_art_345

Individuazione da parte del giudice della prescrizione effettivamente applicabile - Potere officioso - Omessa sottoposizione della questione al contraddittorio delle parti - Nullità della sentenza - Fondamento.
Procedimento civile - azione - principio del contraddittorio - In genere.
Provvedimenti del giudice civile – sentenza - In genere.
In tema di prescrizione estintiva, gli elementi costitutivi dell'eccezione sono l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento, mentre la determinazione della durata di questa configura una "quaestio iuris" sulla identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale applicabile che compete al giudice, previa attivazione del contraddittorio a pena di nullità della sentenza (c.d. "a sorpresa") per violazione del principio del giusto processo (artt. 111 Cost. e 101 c.p.c.) e del diritto di difesa (art. 24 Cost.).
Corte di Cassazione, Sez. 3 , Ordinanza n. 32485 del 12/12/2019 (Rv. 656140 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Civ_art_2934, Cod_Civ_art_2938

Spese per attività stragiudiziale - Ricomprensione nella generica domanda di risarcimento o nella nota spese - Esclusione - Proposizione per la prima volta in appello - Domanda nuova.
La richiesta di rimborso delle spese di assistenza legale stragiudiziale non è compresa né nella generica domanda di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali né nella nota spese e, ove venga formulata per la prima volta in appello, costituisce domanda nuova.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30732 del 26/11/2019 (Rv. 655973 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091 Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_345
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
30732
2019

Principio di immanenza della prova - Portata - Prove documentali non riesaminate in appello perché non presenti agli atti - Efficacia - Limiti - Presunzione di legittimità della decisione di primo grado - Sussistenza.
Il principio di immanenza della prova, per il quale una prova documentale, una volta entrata nel processo, vi permane e può essere utilizzata anche da una parte diversa da quella che l'ha introdotta, va riferito non al documento materialmente incorporante tale prova, bensì all'efficacia spiegata dal mezzo istruttorio virtualmente a disposizione di ciascuna delle parti; ne consegue che le prove documentali, non riesaminate in appello perché non più materialmente presenti in atti per l'inerzia della parte che ne invochi una diversa valutazione, continuano, tuttavia, a spiegare efficacia nel senso loro attribuito nella sentenza emessa dal primo giudice, la cui presunzione di legittimità non risulta superata per fatto ascrivibile all'appellante.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30738 del 26/11/2019 (Rv. 656135 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_345

Domanda di restituzione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado - Proposizione in appello - Ammissibilità - Condizioni - Omessa pronuncia del giudice di appello - Rimedi - Fondamento.
La domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello anche nel corso del giudizio, quando l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione. Qualora il giudice d'appello non provveda su tale domanda, la parte può alternativamente denunciare l'omissione con ricorso per cassazione o farla valere riproponendo la detta domanda restitutoria in autonomo giudizio, posto che la mancata pronuncia dà luogo ad un giudicato solo processuale e non sostanziale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30495 del 21/11/2019 (Rv. 656164 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_336, Cod_Proc_Civ_art_091 Cod_Proc_Civ_art_282, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Civ_art_2909

Usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c. - Requisiti - Proposizione della domanda in appello - Ammissibilità - Condizioni.
L'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, disciplinata dall'art. 1159 bis c.c., richiede l'accertamento di un diritto che postula requisiti specifici, quali la classificazione rurale del fondo, l'annessione di un fabbricato, l'insistenza in un territorio classificato montano ovvero un'attribuzione reddituale non superiore a determinati limiti stabiliti dalla legge. Ne consegue che la domanda di usucapione speciale non può ritenersi immanente in ogni domanda di usucapione ordinaria; sicché, ove proposta per la prima volta in appello, la domanda di usucapione speciale può reputarsi ammissibile se le condizioni costitutive del diritto siano state oggetto di specifiche allegazioni e prove già introdotte, ritualmente, in causa, dovendosene altrimenti ritenere la tardività.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 30251 del 20/11/2019 (Rv. 656205 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1158, Cod_Civ_art_1159, Cod_Proc_Civ_art_1159_2, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_345

Procedimento prefallimentare - Incompetenza per territorio - Art. 38 c.p.c. - Applicabilità - Eccezione sollevata per la prima volta in sede di reclamo ex art. 18 l.fall. - Tardività - Fondamento.
In tema di dichiarazione di fallimento, l'incompetenza per territorio ex art. 9 l.fall., ai sensi deii'art. 38 c.p.c., nel testo modificato dalla l. n. 69 del 2009, applicabile anche al procedimento camerale prefallimentare, deve essere eccepita o rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di comparizione delle parti, sicché l'eccezione sollevata per la prima volta in sede di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento è tardiva, essendosi già verificata una decadenza nel corso del giudizio di primo grado.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28711 del 07/11/2019 (Rv. 656290 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_028, Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_345, Dlgs_14_2019_art_011, Dlgs_14_2019_art_029, Dlgs_14_2019_art_027, Dlgs_14_2019_art_054, Dlgs_14_2019_art_041, Dlgs_14_2019_art_040, Dlgs_14_2019_art_121, Dlgs_14_2019_art_053

Contratto a progetto - Professioni intellettuali - Deroga - Eccezione in senso stretto - Conseguenze.
In tema di lavoro a progetto, la deroga prevista in favore di coloro che svolgono una professione intellettuale, ai sensi dell'art. 61, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003, introduce nel processo un nuovo tema di indagine riconducibile ad un'eccezione in senso stretto, come tale non rilevabile d'ufficio, né proponibile per la prima volta nel corso del giudizio o in appello.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 27388 del 25/10/2019 (Rv. 655521 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_421, Cod_Proc_Civ_art_437, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_345

Eccezione e domanda riconvenzionale - Differenza - Conseguenze - Proponibilità della domanda riconvenzionale per la prima volta in appello - Esclusione. Procedimento civile - eccezione - riconvenzionale.
L'eccezione riconvenzionale, pur ampliando il tema della controversia, tendendo a paralizzare il diritto della controparte, rimane nell'ambito della difesa e del "petitum" e, quindi, si differenzia dalla domanda riconvenzionale che, invece, è diretta ad ottenere l'accertamento di un diritto con autonomo provvedimento avente forza di giudicato; ne consegue che tale ultima domanda non può essere proposta in appello se in primo grado la relativa questione sia stata sollevata con eccezione riconvenzionale.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 26880 del 22/10/2019 (Rv. 655664 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_345

Azione di nullità contrattuale - Rilievo ufficioso di una causa di nullità diversa da quella prospettata - Instaurazione del contraddittorio - Necessità - Anche in appello - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Il giudice innanzi al quale sia proposta una domanda di nullità contrattuale deve rilevare d'ufficio l'esistenza di una causa di nullità diversa da quella prospettata, che sia desumibile dai fatti dedotti in giudizio ed abbia carattere assorbente, con l'unico limite di dovere instaurare il contraddittorio prima di statuire sul punto. Tale rilievo è doveroso anche in grado di appello, perché si tratta di una questione che attiene ai fatti costitutivi della pretesa azionata ed integra un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio ex art. 345 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello, che non aveva rilevato d'ufficio la nullità del contratto di vitalizio alimentare per difetto di causa, in particolare per difetto di alea, in ragione della grave patologia che affliggeva il vitaliziato e che lasciava presumere l'imminente suo decesso, in un giudizio in cui il medesimo contratto era stato impugnato per altre ragioni).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 26495 del 17/10/2019 (Rv. 655652 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1421, Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_345
NULLITA' DEL CONTRATTO
CONTRATTI

Eccezioni in senso lato - Specifica e tempestiva allegazione della parte - Necessità - Esclusione - Rilevabilità d'ufficio anche in appello - Ammissibilità - Condizioni - Documentazione dei fatti "ex actis" - Sufficienza - Fondamento - Poteri istruttori d'ufficio ex art. 437 c.p.c. - Configurabilità - Fattispecie.
Il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato, attesa la distinzione rispetto a quelle in senso stretto, non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, purché i fatti risultino documentati "ex actis"; ne consegue che in presenza di una eccezione in senso lato il giudice può esercitare anche i propri poteri officiosi al fine di ammettere le prove indispensabili, cioè quelle idonee ad elidere ogni incertezza nella ricostruzione degli eventi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva qualificato il rifiuto di ricevere la lettera di licenziamento, annotato in calce alla lettera prodotta in giudizio dal datore di lavoro, come eccezione in senso lato dunque non soggetta a preclusioni, con conseguente legittimità degli esercitati poteri istruttori).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 25434 del 10/10/2019 (Rv. 655426 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_421, Cod_Proc_Civ_art_437, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_345

Rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Domanda di riconoscimento - Rigetto - Richiesta di condanna al pagamento delle retribuzioni ex art. 2126 c.c. - Novità della domanda - Esclusione - Conseguenze.
La pretesa di condanna del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2126 c.c., al pagamento delle retribuzioni dovute per lo svolgimento di fatto di prestazioni di lavoro subordinato, anche con la P.A., allorquando la pretesa originariamente esercitata di riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con tale datore di lavoro sia esclusa per ragioni di nullità o per divieti imposti da norme imperative, non costituisce domanda nuova e può dunque essere prospettata per la prima volta in grado di appello o anche posta d'ufficio a fondamento della decisione.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 25169 del 08/10/2019 (Rv. 655318 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2126, Cod_Proc_Civ_art_414, Cod_Proc_Civ_art_421, Cod_Proc_Civ_art_437, Cod_Proc_Civ_art_345

Azione proposta nei confronti di più debitori - Domanda originaria di condanna solidale - Modifica in appello della domanda in condanna "pro quota" - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.
E' consentito al creditore, anche in grado di appello, modificare la domanda originaria di condanna solidale dei convenuti in una domanda che, sulla base del medesimo titolo, sia diretta a conseguire la condanna "pro quota", perché mediante tale modifica il creditore delimita solo, sul piano quantitativo, il "petitum" fatto valere nei confronti dei singoli condebitori, che resta però, nel complesso, immutato.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 24597 del 02/10/2019 (Rv. 655649 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Civ_art_1292, Cod_Civ_art_1294, Cod_Civ_art_1311, Cod_Proc_Civ_art_163

Regime delle preclusioni introdotto dalla l. n. 353 del 1990 - Domanda nuova - Rilevabilità d'ufficio - Conseguenze - Domanda tardiva in primo grado - Proposizione della relativa eccezione in appello - Ammissibilità - Fondamento.
Nella vigenza del regime giuridico delle preclusioni introdotto dalla l. n. 353 del 1990, la novità della domanda formulata nel corso del giudizio è rilevabile anche d'ufficio da parte del giudice, trattandosi di una questione sottratta alla disponibilità delle parti, in virtù del principio secondo cui il "thema decidendum" è modificabile soltanto nei limiti e nei termini a tal fine previsti, con la conseguenza che, ove in primo grado tali condizioni non siano state rispettate, l'inammissibilità della domanda può essere fatta valere anche in sede di gravame, non essendo la relativa eccezione annoverabile tra quelle in senso stretto, di cui l'art. 345 c.p.c. esclude la proponibilità in appello.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 24040 del 26/09/2019 (Rv. 655306 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_345

Allegazione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa attorea - Attività di parte - Rilevazione dei suddetti fatti ai fini della decisione - Potere-dovere del giudice tranne nelle ipotesi prevedenti l'intervento della parte per necessità "strutturale" o espressa previsione normativa - Legittima acquisizione dei suddetti fatti al processo secondo i tempi e modi previsti dalla specifica disciplina processuale - Necessità - Fattispecie.
In relazione all'opzione difensiva del convenuto consistente nel contrapporre alla pretesa attorea fatti ai quali la legge attribuisce autonoma idoneità modificativa, impeditiva o estintiva degli effetti del rapporto sul quale la predetta pretesa si fonda, occorre distinguere il potere di allegazione da quello di rilevazione. Infatti, mentre il primo compete esclusivamente alla parte e va esercitato nei tempi e nei modi previsti dal rito in concreto applicabile (pertanto, soggiacendo alle relative preclusioni e decadenze), il secondo spetta alla parte (ed è soggetto, perciò, alle preclusioni stabilite per le attività di parte) solo qualora la manifestazione della sua volontà sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva (come nell'ipotesi di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva), ovvero quando singole disposizioni espressamente indichino come indispensabile l'iniziativa di parte; in ogni altro caso, si deve ritenere la rilevabilità d'ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito, senza che, peraltro, ciò comporti un superamento del divieto di scienza privata del giudice o delle preclusioni e decadenze imposte, atteso che il generale potere-dovere di rilievo d'ufficio delle eccezioni facente capo al giudice si traduce semplicemente nell'attribuzione di rilevanza, ai fini della decisione di merito, a determinati fatti, purché la richiesta della parte non sia strutturalmente necessaria o espressamente prevista, essendo, però, in entrambe le situazioni necessario che i predetti fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultino legittimamente acquisiti al processo e provati. (Nella specie, in un giudizio avente ad oggetto la domanda di adempimento delle obbligazioni derivanti da un contratto di finanziamento proposta dalla banca nei confronti del fideiussore della mutuataria, la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice d'appello avesse esaminato l'eccezione di rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c., formulata dalla banca per la prima volta in secondo grado al fine contrastare l'eccezione di decadenza da detto termine svolta dal fideiussore, trattandosi di mera difesa vertente su un fatto risultante dallo stesso contratto di finanziamento versato in atti sin dal giudizio di primo grado).
Corte Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 20317 del 26/07/2019 (Rv. 654871 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_345

Riferimento ai prezzi di mercato al momento della decisione - Conseguenze - Aggiornamento d'ufficio in appello - Necessità.
In sede di divisione, il valore dei beni si determina con riferimento ai prezzi di mercato correnti al tempo della decisione della causa e deve essere, conseguentemente, aggiornato d'ufficio anche in appello in ragione delle fluttuazioni dello specifico settore.
Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 20383 del 26/07/2019 (Rv. 654887 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_720, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_341

Eccezione di inoperatività di polizza assicurativa - Eccezione in senso proprio - Esclusione - Conseguenze - Deduzione per la prima volta in appello - Necessità di specifica e tempestiva allegazione della parte - Esclusione - Fondamento.
In tema di assicurazione della responsabilità civile, l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda, assumendo l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto. Essa, pertanto, è deducibile per la prima volta in appello.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18742 del 12/07/2019 (Rv. 654453 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Civ_art_1917

Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione) - esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto - Certificato di destinazione urbanistica - Condizione dell'azione - Configurabilità - Conseguenze - Allegazione e produzione del documento anche nel corso del giudizio di appello e sino al momento della decisione - Sottrazione alle preclusioni - Configurabilità - Sussistenza - Mancanza della dichiarazione - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - Sussistenza.
In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita di un immobile, il certificato di destinazione urbanistica costituisce una condizione dell'azione e non un presupposto della domanda, potendo, pertanto, intervenire anche in corso di causa nonché nel corso del giudizio d'appello, purché prima della relativa decisione. Ne consegue che l'allegazione e la documentazione della sua esistenza è sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti e la carenza del relativo documento è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 16068 del 14/06/2019 (Rv. 654230 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2932, Cod_Proc_Civ_art_345

Impugnazioni civili - appello - eccezioni - Convenuto in “negatoria servitutis” – Deduzione in appello dell’esistenza di una servitù di uso civico – Ammissibilità – Limiti. servitu' - pubbliche - di uso pubblico In genere.
Il convenuto in un'azione negatoria di servitù di passaggio, che eccepisca il proprio diritto di passare sul fondo dell'attore per avere usucapito la servitù o per l'esistenza di una servitù di uso pubblico ovvero, ancora, sostenendo la demanialità dell'area su cui intende esercitare il passaggio, dà luogo ad una semplice eccezione (a meno che non tenda ad ottenere, sul suo preteso diritto, non già una semplice pronuncia incidentale, intesa solo a paralizzare la pretesa attrice, ma una pronuncia principale con valore di giudicato), come tale proponibile per la prima volta in appello ai sensi dell'art 345, comma 2, c.p.c..
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 15931 del 13/06/2019 (Rv. 654085 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0949, Cod_Proc_Civ_art_345

Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - assegnazione o attribuzione delle porzioni - Attribuzione del compendio immobiliare ereditario - Richiesta nel corso del giudizio di appello - Ammissibilità - Fondamento.
Il giudizio di scioglimento di comunioni non è del tutto compatibile con le scansioni e le preclusioni che disciplinano il processo in generale, intraprendendo i singoli condividenti le loro strategie difensive anche all'esito delle richieste e dei comportamenti assunti dalle altre parti con riferimento al progetto di divisione ed acquisendo rilievo gli eventuali sopravvenuti atti negoziali traslativi, che modifichino il numero e l'entità delle quote; ne deriva il diritto delle parti del giudizio divisorio di modificare, anche in sede di appello (nella specie, all'udienza di precisazione delle conclusioni), le proprie conclusioni e richiedere per la prima volta l'attribuzione, per intero o congiunta, del compendio immobiliare, integrando tale istanza una mera modalità di attuazione della divisione.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 15926 del 13/06/2019 (Rv. 654335 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_789, Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_0720, Cod_Civ_art_0729

Somme versate in esecuzione di sentenza di primo grado - Domanda di restituzione proposta in sede di gravame - Statuizione al riguardo del giudice di appello come giudice di primo grado - Fondamento - Omessa pronuncia sul punto da parte del giudice dell'impugnazione - Individuazione - Esercizio di separata domanda per l'ottenimento della restituzione - Ammissibilità - Preclusione del giudicato - Esclusione.
In relazione alla domanda - proposta nella fase di gravame - di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado impugnata, il giudice di appello opera quale giudice di primo grado, in quanto detta domanda non poteva essere formulata precedentemente; ne consegue che, se il giudice dell'impugnazione omette di pronunziarsi sul punto, la parte può alternativamente far valere l'omessa pronunzia con ricorso in cassazione o riproporre la domanda restitutoria in separato giudizio, senza che la mancata impugnazione della sentenza determini la formazione del giudicato.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 14253 del 24/05/2019 (Rv. 653973 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 282 – Esecuzione provvisoria
Cod. Proc. Civ. art. 324 – Cosa giudicata formale
Cod. Proc. Civ. art. 336 – Effetti della riforma o della cassazione

Produzione di documenti nuovi in appello - Art. 345, comma 3, c.p.c. - Testo come modificato dalla l. n. 69 del 2009
La produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c. nella formulazione successiva alla novella attuata mediante la l. n. 69 del 2009, a condizione che la parte dimostri di non avere potuto produrli prima per causa a sé non imputabile ovvero che essi, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado, siano indispensabili per la decisione, purché tali documenti siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione nell'atto introduttivo del secondo grado di giudizio, salvo che la loro formazione sia successiva e la loro produzione si renda necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo; tale produzione è, però, comunque preclusa una volta che la causa sia stata rimessa in decisione e non può essere pertanto effettuata in comparsa conclusionale.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 12574 del 10/05/2019 (Rv. 654179 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 345 – Domande ed eccezioni nuove
Cod. Proc. Civ. art. 342 – Forma dell’appello
Cod. Proc. Civ. art. 347 – Forme e termini della costituzione in appello

Giudizio di rinvio - Applicazione di nuovo orientamento interpretativo - Conseguenze – Fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 11178 del 23/04/2019 (Rv. 653954 - 01)
La cassazione della pronuncia impugnata con rinvio per un vizio di violazione o falsa applicazione di legge che reimposti in virtù di un nuovo orientamento interpretativo i termini giuridici della controversia così da richiedere l'accertamento di fatti, intesi in senso storico e normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice del merito, impone, perché si possa dispiegare effettivamente il diritto di difesa, che le parti siano rimesse nei poteri di allegazione e prova conseguenti alle esigenze istruttorie conseguenti al nuovo principio di diritto da applicare in sede di giudizio di rinvio. (Principio affermato in relazione ad un giudizio riguardante l'attribuzione e determinazione dell'assegno di divorzio).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 11178 del 23/04/2019 (Rv. 653954 - 01)

Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza impugnazioni - appello - prove nuove - Rito del lavoro - Produzione di documenti nuovi in appello - Indispensabilità ai fini della decisione - Valutazione del giudice - Necessità.
Nel rito del lavoro, il giudice deve vagliare l'ammissibilità di nuovi documenti prodotti in appello sotto il profilo della rilevanza degli stessi in termini di indispensabilità ai fini della decisione, valutandone la potenziale idoneità dimostrativa in rapporto al "thema probandum", avuto riguardo allo sviluppo assunto dall'intero processo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 7883 del 20/03/2019

Procedimento civile - domanda giudiziale - nuova domanda - Occupazione c.d. appropriativa - Modifica della domanda introduttiva - Richiesta formulata in grado di appello di liquidare il danno con riferimento al valore venale del bene al momento della domanda e non al momento della trasformazione del fondo - Novità della domanda - Esclusione.
In tema di azione per il risarcimento del danno da occupazione c.d. appropriativa, la modifica della domanda introduttiva mediante la richiesta formulata in grado di appello di liquidare il danno con riferimento al valore venale del bene al momento della domanda e non a quello di trasformazione del fondo, risolvendosi in una mera specificazione del criterio di commisurazione del danno, non è idonea ad introdurre una diversa "causa petendi" e non integra, quindi, una inammissibile domanda nuova.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5968 del 28/02/2019

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - memorie di parte - Memoria ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c. - Nuove domande - Ammissibilità - istruzione e scuole - universita' - In genere.
In un giudizio relativo ad un diritto cd. eterodeterminato (nella specie, al risarcimento del danno derivante dalla tardiva o incompleta attuazione delle direttive comunitarie per i compensi dei medici specializzandi) l'introduzione con memoria ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c. di una questione che non ha formato oggetto del "thema decidendum" dibattuto in appello, per quanto risulti dalla sentenza impugnata, costituisce un inammissibile mutamento delle caratteristiche del fatto posto a fondamento della domanda. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato estranea rispetto all'oggetto del giudizio la successiva richiesta, contenuta nella memoria, volta a sostenere la responsabilità dello Stato per non aver aggiornato la borsa di studio introdotta nel 1991 rispetto alla originaria domanda, volta invece ad affermare la responsabilità dello Stato per non aver attuato l'obbligo di adeguata remunerazione).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5503 del 26/02/2019
Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_378, Cod_Proc_Civ_art_380_2, Cod_Proc_Civ_art_345

Impugnazioni civili - appello - prove - nuove - in genere - Art. 345 c.p.c. - Atti che dimostrano correttezza dell'attività processuale - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
Il divieto di produzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 345 c.p.c., si riferisce ai documenti o alle prove relative al merito della causa e non agli atti volti a dimostrare la correttezza dell'attività processuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto ammissibile il deposito in appello della cartolina di ritorno concernente la notifica ex art. 140 c.p.c. alla parte non costituitasi in primo grado dell'atto introduttivo del giudizio, essendo detto deposito necessario per valutare la fondatezza della dedotta nullità di tale notifica, ai fini della verifica della regolarità dell'intervenuta dichiarazione di contumacia).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5610 del 26/02/2019

Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - indegnita' di succedere - rilevabilità d'ufficio - esclusione - fondamento - momento di efficacia - individuazione - rilevanza processuale - mera deduzione difensiva- fattispecie.
L'indegnità a succedere prevista dall'art. 463 c.c., pur essendo operativa "ipso iure", non è rilevabile d'ufficio, ma deve essere dichiarata su domanda dell'interessato, atteso che essa non è uno "status" del soggetto, né un'ipotesi di incapacità all'acquisto dell'eredità, ma una qualifica di un comportamento che si sostanzia in una sanzione civile di carattere patrimoniale avente un fondamento pubblicistico e dà luogo ad una causa di esclusione dalla successione; pertanto, essendo effetto di una pronuncia di natura costitutiva, può aversi per verificata soltanto al momento del passaggio in giudicato della relativa sentenza. Se tale giudicato si forma quando sia pendente in grado di appello un diverso giudizio avente ad oggetto la pretesa di un creditore del "de cuius", la negazione della qualità di erede operata dal convenuto, in ragione della suddetta indegnità, è una mera deduzione difensiva su un fatto costitutivo della domanda attrice, l'inammissibilità della quale va valutata ai sensi dell'art. 345, comma 2, c.p.c. (Nella specie, l'art. 345 citato era applicabile "ratione temporis" nella formulazione anteriore alla novella di cui all'art. 52 della l. n. 353 del 1990).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 5411 del 25/02/2019
Cod_Civ_art_0463, Cod_Proc_Civ_art_345
indegnità a succedere

Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - motivi - specificita' - Produzione di documenti in appello – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2461 del 29/01/2019
Obbligo di esame da parte del giudice - Condizioni - Allegazione delle ragioni di rilevanza - Necessità.
La mera produzione di un documento in appello non comporta automaticamente il dovere del giudice di esaminarlo, in ossequio all'onere di allegazione delle ragioni di doglianza sotteso al principio di specificità dei motivi di appello, occorrendo che alla produzione si accompagni la necessaria attività di allegazione diretta ad evidenziare il contenuto del documento ed il suo significato, ai fini dell'integrazione della ingiustizia della sentenza impugnata.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2461 del 29/01/2019

Appalto (contratto di) - garanzia - per le difformita' e vizi dell'opera - risoluzione del contratto - Proposizione della domanda di risoluzione - Successiva domanda di riduzione del prezzo - Novità della domanda - Esclusione - Fondamento.
In tema d'appalto, la domanda di riduzione del prezzo in presenza di difetti dell'opera può essere proposta, in luogo di quella originaria di risoluzione per inadempimento, sia nel giudizio di primo grado sia in quello d'appello, giacché, essendo fondata sulla medesima "causa petendi" e caratterizzata da un "petitum" più limitato, non costituisce domanda nuova. Infatti, all'appalto non può essere esteso il principio, dettato per la vendita dall'art. 1492, comma 2, c.c., dell'irrevocabilità della scelta, operata mediante domanda giudiziale, tra risoluzione del contratto e riduzione del prezzo; inoltre, nel caso di inadempimento dell'appaltatore, il divieto di cui all'art. 1453, comma 2, c.c. impedisce al committente, che abbia proposto domanda di risoluzione, di mutare tale domanda in quella di adempimento, ma non anche di chiedere la riduzione del prezzo.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2037 del 24/01/2019
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
CONTRATTI

Procedimento civile - domanda giudiziale - nuova domanda - “causa petendi” - modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio - “mutatio libelli” - sussistenza – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 32146 del 12/12/2018
Esorbita dai limiti di una consentita "emendatio libelli" il mutamento della "causa petendi" che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente (nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata che aveva rigettato la domanda formulata dagli attori che, nel chiedere la rimozione delle opere realizzate dalla controparte in un'area cortilizia, avevano originariamente fondato la pretesa sul presupposto della proprietà esclusiva della stessa mentre, in grado d'appello, alla luce dell'accertamento della comproprietà dell'immobile, avevano chiesto tutela ex art. 1102 c.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 32146 del 12/12/2018

Possesso - effetti - usucapione - in genere - tolleranza - relativa eccezione - natura di eccezione in senso lato - conseguenze - deducibilità per la prima volta in appello – condizioni - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 31638 del 06/12/2018
In materia di acquisto per usucapione di diritti reali immobiliari, la deduzione del proprietario che il bene sia stato goduto dal preteso possessore per mera tolleranza costituisce un'eccezione in senso lato e, pertanto, essa è proponibile per la prima volta anche in grado di appello, sempre che la dimostrazione dei relativi fatti emerga dal materiale probatorio raccolto nel rispetto delle preclusioni istruttorie, concernendo il divieto di cui all'art. 345 c.p.c. le sole eccezioni in senso stretto, ossia quelle riservate in esclusiva alla parte e non rilevabili d'ufficio.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 31638 del 06/12/2018

Procedimento civile - domanda giudiziale - nuova domanda - domanda ex art. 2, comma 3, l. n. 136 del 2001 - novità rispetto alle domande di accertamento dell'acquisto dell'alloggio in proprietà ad opera del dante causa, con trasferimento a titolo ereditario all'interessato, nonché di accertamento della sussistenza del diritto di acquisto ex art. 2932 c.c. o quale familiare convivente in favore dell'interessato stesso - sussistenza – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 30721 del 27/11/2018
In tema di acquisto di alloggio di edilizia residenziale pubblica, la domanda, proposta, per la prima volta in appello, dagli eredi del titolare del diritto di riscatto in base all'art. 2, comma 3, l. n. 136 del 2001 - che obbliga l'amministrazione a provvedere alla cessione dell'alloggio in favore degli eredi ove il titolare del diritto al riscatto abbia presentato nei termini la relativa richiesta, indipendentemente dalla sua conferma - è da considerarsi nuova e, quindi, inammissibile, secondo il disposto dell'art. 345 c.p.c., rispetto alla diversa domanda, originariamente presentata in primo grado dagli stessi eredi, volta ad accertare la trasmissione della proprietà dell'alloggio in loro favore in seguito all'acquisto fattone, quando ancora era in vita, dal titolare del diritto di riscatto ovvero il loro diritto all'acquisto dell'immobile ai sensi dell'art. 2932 c.c. o nella qualità di familiari conviventi con l'assegnatario da oltre un quinquennio ex art. 1, comma 6, l. n. 560 del 1993, poiché la differente normativa invocata comporterebbe il necessario esame dei presupposti di fatto da essa richiesti per il riconoscimento del diritto controverso.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 30721 del 27/11/2018

Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - procedimento di appello - in genere - appello - produzione di nuovi documenti ad opera della parte contumace in primo grado - ammissibilità – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 29568 del 16/11/2018
Nel processo tributario, poiché l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 consente la produzione in appello di qualsiasi documento, la stessa può essere effettuata anche dalla parte rimasta contumace in primo grado, poiché il divieto posto dall'art. 57 del detto decreto riguarda unicamente le eccezioni in senso stretto.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 29568 del 16/11/2018

Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - procedimento di appello - in genere - processo tributario - appello - produzione di nuovi documenti - ammissibilità - condizioni – conseguenze - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 29087 del 13/11/2018
Nell'ambito del processo tributario, l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti posti dall'art. 345 c.p.c., ma tale attività processuale va esercitata - stante il richiamo operato dall'art. 61 del citato d.lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado - entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi previsto a pena di decadenza, rilevabile d'ufficio dal giudice anche nel caso di rinvio meramente interlocutorio dell'udienza o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 29087 del 13/11/2018

Impugnazioni civili - appello - eccezioni - non riproposte (decadenza) - eccezioni assorbite - onere di riproposizione in appello - sussistenza - limiti e condizioni – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 28926 del 12/11/2018
Nel giudizio di appello, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., va affermata la necessità di riproposizione delle eccezioni che non siano state oggetto di alcun esame, diretto o indiretto del primo giudice, ma non anche di quelle rilevabili d'ufficio, sulle quali, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., sussiste per il giudice un obbligo di decidere. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in tema di impugnativa di licenziamento disciplinare illegittimo, aveva omesso di esaminare, perché ritenuti non riproposti, i profili attinenti all'inidoneità degli addebiti e alla non proporzionalità della sanzione).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 28926 del 12/11/2018

Impugnazioni civili - appello - eccezioni - non riproposte (decadenza) - eccezioni assorbite - onere di riproposizione in appello - sussistenza - limiti e condizioni - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 28926 del 12/11/2018
>>> Nel giudizio di appello, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., va affermata la necessità di riproposizione delle eccezioni che non siano state oggetto di alcun esame, diretto o indiretto del primo giudice, ma non anche di quelle rilevabili d'ufficio, sulle quali, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., sussiste per il giudice un obbligo di decidere. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in tema di impugnativa di licenziamento disciplinare illegittimo, aveva omesso di esaminare, perché ritenuti non riproposti, i profili attinenti all'inidoneità degli addebiti e alla non proporzionalità della sanzione).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 28926 del 12/11/2018

Impugnazioni civili - appello - domande - nuove - in genere - ricostruzione del "relictum" e "del donatum" - nuove indicazioni di beni, liberalità o pesi effettuate in appello – inammissibilità - limiti - utilizzabilità anche d'ufficio di elementi già acquisiti agli atti - impugnazioni civili - appello - prove – nuove. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28272 del 06/11/2018
>>> Nel giudizio di riduzione per lesione della legittima, come anche in quello di divisione, è esclusa la possibilità di allegare ovvero provare, per la prima volta in appello, l'esistenza di altri beni idonei ad incidere sulla determinazione del "relictum" e, conseguentemente, dell'effettiva entità della lesione, dovendo il potere di specificazione della domanda manifestarsi nel rispetto delle preclusioni previste dal codice di rito. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha chiarito che, in appello, le richieste di ricostruzione del "relictum" e del "donatum" mediante l'inserimento di beni e liberalità o l'indicazione di pesi o debiti del "de cuius" sono ammissibili nei limiti consentiti dagli elementi tempestivamente acquisiti con l'osservanza delle summenzionate preclusioni, trattandosi di operazioni alle quali il giudice è tenuto d'ufficio).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28272 del 06/11/2018

Prova civile - documentale (prova) - atto pubblico - in genere - delibera di comparto finalizzata all'assegnazione di immobili ricostruiti in seguito a sisma - errata indicazione dei dati catastali degli immobili oggetto della delibera - azione di accertamento dell'errore materiale - urbanistica - modi di attuazione della disciplina urbanistica - piani regolatori comunali - attuazione dei piani regolatori - comparti edificatori in genere. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 28112 del 05/11/2018
>>> Qualora l'indicazione dei dati catastali degli immobili oggetto della delibera condominiale di comparto finalizzata all'assegnazione delle unità abitative (nel caso in esame, ricostruite in seguito a sisma) sia erronea, ai fini della loro rettifica non è necessaria l'azione di annullamento della delibera, ma è sufficiente un'azione di accertamento per la correzione dell'errore materiale, ricostruibile con ogni mezzo di prova, indipendentemente dalla forma dell'atto che lo contenga, non essendo in contestazione eventuali vizi del consenso fondati su una falsa rappresentazione della realtà o su un errore sulla dichiarazione o sulla sua trasmissione, bensì l'esatta individuazione del contenuto dell'atto limitatamente alla parte ricognitiva delle singole porzioni appartenenti a ciascuno degli aventi titolo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva riqualificato l'azione, identificata dal giudice di primo grado come rivendica immobiliare, in domanda di accertamento di errore materiale, non essendovi incertezza sulla reale appartenenza dei due immobili oggetto dello scambio).
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 28112 del 05/11/2018

Procedimento civile - eccezione - in genere - eccezioni in senso lato - specifica e tempestiva allegazione della parte - necessità - esclusione - rilevabilità d'ufficio anche in appello - ammissibilità - condizioni - documentazione dei fatti "ex actis" - sufficienza - fondamento - preclusioni - operatività - esclusione. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27998 del 31/10/2018
>>> Il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati "ex actis", poiché il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe sviato ove pure le questioni rilevabili d'ufficio fossero soggette ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27998 del 31/10/2018

Procedimento civile - eccezione - in genere - allegazione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa attorea - attività di parte - rilevazione dei suddetti fatti ai fini della decisione - potere-dovere del giudice, tranne nelle ipotesi prevedenti l'intervento della parte per necessità "strutturale" o espressa previsione normativa - legittima acquisizione dei suddetti fatti al processo secondo i tempi e modi previsti dalla specifica disciplina processuale - necessità - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27405 del 29/10/2018
>>> In relazione all'opzione difensiva del convenuto consistente nel contrapporre alla pretesa attorea fatti ai quali la legge attribuisce autonoma idoneità modificativa, impeditiva o estintiva degli effetti del rapporto sul quale la predetta pretesa si fonda, occorre distinguere il potere di allegazione da quello di rilevazione. Infatti, mentre il primo compete esclusivamente alla parte e va esercitato nei tempi e nei modi previsti dal rito in concreto applicabile (pertanto, soggiacendo alle relative preclusioni e decadenze), il secondo spetta alla parte (ed è soggetto, perciò, alle preclusioni stabilite per le attività di parte) solo qualora la manifestazione della sua volontà sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva (come nell'ipotesi di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva), ovvero quando singole disposizioni espressamente indichino come indispensabile l'iniziativa di parte; in ogni altro caso, si deve ritenere la rilevabilità d'ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito, senza che, peraltro, ciò comporti un superamento del divieto di scienza privata del giudice o delle preclusioni e decadenze imposte, atteso che il generale potere-dovere di rilievo d'ufficio delle eccezioni facente capo al giudice si traduce semplicemente nell'attribuzione di rilevanza, ai fini della decisione di merito, a determinati fatti, purché la richiesta della parte non sia strutturalmente necessaria o espressamente prevista, essendo, però, in entrambe le situazioni necessario che i predetti fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultino legittimamente acquisiti al processo e provati. (Nella specie, a fronte della richiesta attorea di risarcimento dei danni conseguenti ad occupazione illegittima di suoli privati, la S.C. ha ritenuto che non fosse preclusa l'eccezione con la quale il Comune convenuto aveva dedotto, nella comparsa conclusionale di primo grado, l'avvenuta destinazione ad uso pubblico dei terreni in esame per "dicatio ad patriam", trattandosi di eccezione in senso lato, fondata su fatti acquisiti regolarmente al processo e confermati dall'istruttoria, e non rilevando che, in origine, fosse stato piuttosto dedotta l'acquisizione dei terreni all'esito di un procedimento espropriativo per pubblica utilità).
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27405 del 29/10/2018

Procedimento civile - domanda giudiziale - nuova domanda - impresa familiare - iniziale domanda del coerede nei confronti degli altri al fine di conseguire una quota dell'azienda - successiva richiesta diretta a conseguire gli utili ancora dovuti al momento della cessazione del rapporto di collaborazione - “mutatio libelli” - sussistenza - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 26274 del 18/10/2018
>>> In relazione ad un'azienda compresa in un asse ereditario e gestita dal "de cuius" in forma di impresa familiare, ove un coerede agisca nei confronti degli altri per ottenere una quota di tale azienda, nonché la conseguente ripartizione degli utili, dà luogo a "mutatio libelli", vertendosi in tema di diritti eterodeterminati e, dunque, avendo riguardo sia al fatto costitutivo allegato dalla parte che al bene giuridico preteso, la successiva richiesta (formulata, come nella specie, in grado di appello) volta a conseguire, in rapporto alla quantità e qualità del lavoro prestato, gli utili ancora dovuti al momento della cessazione del rapporto di collaborazione, segnata dalla morte del titolare dell'impresa.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 26274 del 18/10/2018

Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - in genere - rendiconto - operazione preliminare ma non pregiudiziale - configurabilità - conseguenze - istanza di parte - necessità - art. 345 c.p.c. - applicabilità. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25120 del 10/10/2018
>>> Il rendiconto, ancorché per il disposto dell'art. 723 c.c. costituisca operazione contabile che deve necessariamente precedere la divisione, poiché preliminare alla determinazione della quota spettante a ciascun condividente, non si pone, tuttavia,in rapporto di pregiudizialità con la proposizione della domanda di divisione giudiziale, ben potendosi richiedere tale divisione ex art. 1111 c.c. a prescindere dal rendiconto, a tanto potendosi e dovendosi provvedere nel corso del giudizio. Il giudice non può, peraltro, disporre il rendiconto senza istanza delle parti, le quali devono indicare i presupposti di fatto del relativo obbligo, con la conseguenza che la detta istanza non può non essere soggetta al regime di cui all'art. 345 c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25120 del 10/10/2018

Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione) - in genere - occupazione "sine titulo" originante da contratto preliminare nullo - indennità di occupazione – criteri di determinazione – ingiustificato arricchimento - risarcimento del danno – differenze - conseguenze - domanda di risarcimento proposta in primo grado - domanda di indennità di occupazione proposta in appello - novità. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25044 del 10/10/2018
>>> In caso di nullità del contratto preliminare di compravendita immobiliare, l'indennità dovuta dal promissario acquirente per l'occupazione, "ab origine" priva di giustificazione, dell'immobile deve essere determinata in base alle norme sull'ingiustificato arricchimento - e, quindi, senza riconoscimento del lucro cessante – e a partire dal momento in cui, avendo il proprietario richiesto la restituzione del bene, il promissario acquirente, da possessore di buona fede, si trasforma in possessore di mala fede. Ne deriva che, considerata la diversità, per natura ed effetti, tra l'azione di ingiustificato arricchimento e quella risarcitoria, integra domanda nuova la richiesta di indennità di occupazione avanzata dal promittente venditore in appello, in sostituzione della domanda di risarcimento del danno conseguente alla risoluzione del contratto proposta in primo grado.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25044 del 10/10/2018

Impugnazioni civili - appello - eccezioni – nuove - mere difese - nozione - proponibilità nel giudizio di appello - fondamento – fattispecie - procedimento civile - eccezione - in genere. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23796 del 01/10/2018
>>> Le mere difese, volte a contrastare genericamente le avverse pretese senza tradursi nell'allegazione di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo rispetto alle stesse, non sono precluse, ancorché "nuove", in appello poiché esse non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 345, comma 2, c.p.c. che vieta espressamente la proposizione delle sole nuove eccezioni in senso proprio, ossia quelle non rilevabili d'ufficio, e non, indistintamente, tutte le difese comunque svolte dalle parti.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto eccezione nuova la deduzione dell'appellante di infondatezza per mancanza di prova dell'avversa ragione di credito, in quanto basata su documentazione all'uopo inidonea).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23796 del 01/10/2018

Impugnazioni civili - "causa petendi et petitum" - modifica degli elementi di fatto - mutamento della domanda - configurabilità - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 23415 del 27/09/2018
>>> Costituisce domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello, quella che, alterando anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introduca una "causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, inserendo nel processo un nuovo tema di indagine, sul quale non si sia formato in precedenza il contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha escluso che le questioni sollevate dall'ente impositore, a fronte dell'eccezione di prescrizione formulate dal contribuente,comportassero la modifica della domanda così come originariamente prospettata nella cartella di pagamento prodromica all'impugnata ingiunzione).
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 23415 del 27/09/2018

Procedimento civile - domanda giudiziale - nuova domanda - mero concorso di norme, anche convenzionali - domanda nuova - esclusione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23167 del 27/09/2018
>>> La questione relativa alla novità, o meno, di una domanda giudiziale è correlata all'individuazione del bene della vita in relazione al quale la tutela è richiesta, per cui non può esservi mutamento della domanda ove si sia in presenza di un ipotetico concorso di norme, anche solo convenzionali, a presidio dell'unico diritto azionato, presupponendo il cambiamento della domandala mutazione del corrispondente diritto, non già della sua qualificazione giuridica. Ne consegue che se l'attore invoca, a sostegno della propria pretesa, un presidio normativo ulteriore rispetto a quello originariamente richiamato, fermi i fatti che ne costituiscono il fondamento, ciò non determina alcuna "mutatio libelli", restando invariato il diritto soggettivo del quale è richiesta la tutela.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23167 del 27/09/2018

Eccezione di merito rigettata o disattesa in primo grado - Appello incidentale e mera riproposizione ex art. 346 c.p.c. - Rispettivi ambiti.
In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest'ultimo l'esercizio ex art. 345, comma 2, c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21264 del 28/08/2018

Mantenimento figli minori - Giudizio di appello - Produzione di documenti relativi al reddito del genitore non affidatario con la comparsa conclusionale - Acquisizione e valutazione ai fini della decisione - Violazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c. - Esclusione - Poteri del giudice “ex officio” - Fondamento.
In tema di contributo al mantenimento dei figli minori nel giudizio di separazione o divorzio, è legittima l'acquisizione, da parte della corte d'appello, di una relazione investigativa sulle condizioni reddituali di una parte, prodotta per la prima volta insieme con la comparsa conclusionale del secondo grado del giudizio, poiché la tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti, ed è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli, e di esercitare, in deroga alle regole generali sull'onere della prova, i poteri istruttori officiosi necessari alla conoscenza della condizione economica e reddituale delle parti.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 21178 del 24/08/2018

Domanda di risarcimento danni cagionati da animali – Prospettazione della responsabilità del convenuto sia quale proprietario che quale fruitore dell’animale - Accoglimento della domanda in base ad uno dei titoli di responsabilità indicati - Impugnazione incidentale dell'attore vittorioso per avvalersi del titolo non esaminato – Necessità – Esclusione – Obbligo di pronuncia del giudice di appello – Sussistenza - Condizioni.
In tema di risarcimento di danni cagionati da animali, l'adduzione indifferenziata, quale titolo di responsabilità del convenuto, sia della qualità di proprietario che di soggetto fruitore dell'animale comporta che l'accoglimento della domanda in primo grado in base alla seconda prospettazione, a meno di una esplicita esclusione della prima, non onera la parte danneggiata vittoriosa della proposizione di appello incidentale per avvalersi validamente, mediante la mera ma univoca riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c., di quella non accolta dal primo giudice; ne consegue che il giudice di appello non può esimersi, ove escluda la sussistenza del secondo titolo di responsabilità (la disponibilità dell'animale), dall'esaminare nel merito la sussistenza dell'altra (la proprietà o comproprietà).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 21018 del 23/08/2018

Prospettazione di questioni non affrontate nella sentenza impugnata - Onere di indicare specificamente l'atto difensivo con cui esse sono state devolute al giudice di merito - Fondamento - Omissione - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile, perché non proposta nei precedenti gradi, la qualificazione, in termini di obbligazione "propter rem" anziché di obbligazione di natura personale, del vincolo di inedificabilità assunta dal venditore all'interno di un contratto di compravendita).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 20694 del 09/08/2018

Sentenza di appello di riforma di quella di primo grado - Conseguenti obblighi restitutori - Espressa statuizione di condanna alla restituzione - Necessità - Formulazione di tale domanda in appello o in separato giudizio - Ammissibilità - Eccezione di giudicato esterno - Opponibilità - Esclusione - Fondamento.
La sentenza d'appello che, in riforma quella di primo grado, faccia sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce, in mancanza di un'espressa statuizione di condanna alla ripetizione di dette somme, titolo esecutivo, occorrendo all'uopo che il "solvens" formuli in sede di gravame - per evidenti ragioni di economia processuale ed analogamente a quanto disposto dagli artt. 96, comma 2 e 402, comma 1, c.p.c. - un'apposita domanda in tal senso, ovvero attivi un autonomo giudizio, tenendo conto che, ove si determini in quest'ultimo senso, non gli sarà opponibile il giudicato derivante dalla mancata impugnazione della sentenza per omessa pronuncia, perché la rinuncia implicita alla domanda di cui all'art. 346 c.p.c. ha valore processuale e non anche sostanziale.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 18062 del 10/07/2018

Disconoscimento scrittura privata - Mancata verificazione - Omessa statuizione in primo grado sulla utilizzabilità del documento - Onere di reiterare il disconoscimento in appello - Esclusione - Fondamento.
In tema di disconoscimento di scrittura privata, ove a questo, ritualmente e tempestivamente proposto in primo grado, non facciano seguito né una regolare istanza di verificazione, né un'espressa statuizione del giudice circa il valore probatorio del documento medesimo - sebbene esso, di fatto, non venga comunque utilizzato - la parte che ha operato il detto disconoscimento non ha l'onere di reiterarlo in appello, poiché la mancata richiesta di verificazione equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 17902 del 06/07/2018

Eccezioni in senso stretto - Individuazione - Fattispecie.
Costituiscono eccezioni in senso stretto, rilevabili ad istanza di parte, quelle che possono essere sollevate soltanto dalle parti per espressa disposizione di legge ovvero quelle il cui fatto integratore corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio dal titolare e, quindi, presuppone una manifestazione di volontà di quest'ultimo per essere produttivo di effetti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto giuridico. (Nella specie, la S.C. ha escluso la natura di eccezione in senso stretto della contestazione concernente l'opponibilità alla curatela fallimentare della quietanza di pagamento del prezzo di vendita di un bene, rilasciata al debitore dalla società "in bonis" poi fallita e munita di data certa, poiché riguardava la valutazione come prova del documento).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15591 del 14/06/2018

Delibera di conferimento incarico a professionista – Assenza copertura finanziaria - Nullità della delibera e del conseguente contratto – Fondamento - Rilevabilità di ufficio anche in appello - Ammissibilità.
La delibera comunale di conferimento di incarico ad un professionista in assenza di copertura finanziaria è nulla, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del d.l. n. 66 del 1989, conv. con modif. dall'art. 1, comma 1, l. n. 144 del 1989 (oggi sostituito dall'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000). L'invalidità di tale delibera e del contratto concluso sulla base della stessa è rilevabile d'ufficio anche in appello, derivando dalla violazione di norme imperative.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 15050 del 11/06/2018
corte
cassazione
15050
2018

Proposizione in primo grado di azione negatoria di servitù - Proposizione in secondo grado di domanda di accertamento dell’avvenuto aggravamento della servitù e di ripristino della precedente situazione - Conseguenza - Domanda nuova - Inammissibilità.
Rispetto all'azione negatoria di servitù costituisce domanda nuova, per diversità di "petitum" e di "causa petendi", quella diretta, ai sensi dell'art. 1067 c.c., all'accertamento dell'avvenuto aggravamento della servitù stessa e al ripristino della precedente situazione, con la conseguenza che tale ultima domanda, ove venga proposta per prima volta in appello, è inammissibile, stante il divieto sancito dall'art. 345 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 14502 del 06/06/2018

Ricostruzione del "relictum" e "del donatum" - Nuove indicazioni di beni, liberalità o pesi effettuate in appello - successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) -
Nel giudizio di reintegrazione della quota di riserva, non costituiscono domande nuove e sono conseguentemente ammissibili anche se formulate per la prima volta in appello, le richieste volte all'esatta ricostruzione sia del "relictum" che del "donatum", mediante l'inserimento di beni, liberalità o l'indicazione di pesi o debiti del "de cuius", trattandosi di operazioni connaturali al giudizio medesimo cui il giudice è tenuto d'ufficio ed alle quali può darsi corso, nei limiti in cui gli elementi acquisiti le consentono, indipendentemente dalla formale proposizione di domande riconvenzionali in tal senso da parte del convenuto.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 26741 del 13/11/2017

Domanda di risoluzione - Natura di eccezione - Esclusione - Proposizione per la prima volta in appello - Inammissibilità.
La richiesta di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto con prestazioni corrispettive, ex art. 1467 c.c., costituisce, anche quando proviene dalla parte convenuta per l’esecuzione del contratto, una vera e propria domanda, e non una eccezione, essendo diretta al conseguimento di una pronuncia che va oltre il semplice rigetto della domanda principale. Ne consegue l'inammissibilità della proposizione della stessa per la prima volta nel giudizio di appello.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 26363 del 07/11/2017
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
CONTRATTI

Eccezioni - Proponibilità - Mancata presentazione delle osservazioni ex art. 95 legge fall. - Irrilevanza - Fondamento.
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento il creditore, il cui credito sia stato escluso o ridotto nel progetto del curatore, può proporre le eccezioni e depositare i documenti ritenuti rilevanti ancorché non abbia presentato alcuna preventiva osservazione ex art. 95, comma 2, l. fall., dovendosi escludere che il mancato esercizio di tale facoltà comporti il prodursi di preclusioni, attesa la non equiparabilità del suddetto giudizio a quello d'appello, con conseguente inapplicabilità dell'art. 345 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24160 del 13/10/2017

Art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 - Prova nuova indispensabile - Nozione - Prova decisiva - Colpevole decadenza della parte nella richiesta della prova nel giudizio di primo grado - Irrilevanza - Fattispecie.
Nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice di merito, che aveva ritenuto che l’omessa produzione dei documenti giustificativi del credito nel giudizio di opposizione ex art. 98 l.fall., allo stato passivo di un fallimento, e la mancata deduzione dell’impossibilità di depositarli, fossero circostanze sufficienti a dimostrarne la non indispensabilità, in tal modo non effettuando il relativo giudizio).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24164 del 13/10/2017

Domanda di risoluzione proposta per la prima volta in appello - Ammissibilità - Conseguente domanda restitutoria - Divieto di "nova" in appello - Esclusione - Condizioni.
La deroga al divieto di "nova" in appello, consentita dall'art. 1453, comma 2, c.c., si estende anche alle domande, quale quella restitutoria, consequenziali alla domanda di risoluzione proposta per la prima volta in sede di gravame, purché, tuttavia, quest'ultima sia accolta giacché, in caso contrario, tali domande risultano travolte dal rigetto della domanda risolutoria da cui dipendono.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22983 del 02/10/2017
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