Requisiti accidentali - condizione - avveramento - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 24860 del 09/09/2025 (Rv. 675817 - 01)Eccezione di avveramento della condizione risolutiva - Mancato avveramento condizione sospensiva - Differenze - Conseguenze - Fattispecie.
L'eccezione di avveramento della condizione risolutiva costituisce un'eccezione in senso stretto, rilevabile solo dalla parte interessata; il mancato avveramento della condizione sospensiva, invece, determina la mancanza di un elemento costitutivo e, come tale, è rilevabile dal giudice d'ufficio, purché ciò risulti dagli atti di causa. (In una fattispecie nella quale la parte, in primo grado, aveva fondato la propria pretesa esclusivamente sull'avveramento della condizione risolutiva e non sull'inefficacia del contratto ab origine, la S.C. ha confermato la sentenza della corte di appello, che, nell'esaminare il diverso profilo relativo al mancato avveramento della condizione sospensiva, aveva correttamente esercitato il proprio potere-dovere di verificare la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda, accertando l'inefficacia originaria del titolo).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 24860 del 09/09/2025 (Rv. 675817 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1353, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_345 …...
Requisiti (elementi del contratto) - requisiti accidentali - condizione (nozione, distinzione) - avveramento - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 24860 del 09/09/2025 (Rv. 675817-01)Eccezione di avveramento della condizione risolutiva - Mancato avveramento condizione sospensiva - Differenze - Conseguenze - Fattispecie.
L'eccezione di avveramento della condizione risolutiva costituisce un'eccezione in senso stretto, rilevabile solo dalla parte interessata; il mancato avveramento della condizione sospensiva, invece, determina la mancanza di un elemento costitutivo e, come tale, è rilevabile dal giudice d'ufficio, purché ciò risulti dagli atti di causa. (In una fattispecie nella quale la parte, in primo grado, aveva fondato la propria pretesa esclusivamente sull'avveramento della condizione risolutiva e non sull'inefficacia del contratto ab origine, la S.C. ha confermato la sentenza della corte di appello, che, nell'esaminare il diverso profilo relativo al mancato avveramento della condizione sospensiva, aveva correttamente esercitato il proprio potere-dovere di verificare la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda, accertando l'inefficacia originaria del titolo).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 24860 del 09/09/2025 (Rv. 675817-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1353, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_345 …...
Poteri (o obblighi) del giudice - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20416 del 21/07/2025 (Rv. 675528 - 01)Disponibilità delle prove - Non contestazione dei fatti - Elemento di prova - Configurabilità - Prova legale - Esclusione - Conseguenze in appello - Giudice del gravame svincolato da condotta processuale del convenuto in primo grado - Condizioni.
La non contestazione dei fatti non costituisce prova legale, bensì mero elemento di prova, sicché il giudice d'appello, ove nuovamente investito dell'accertamento dei medesimi con specifico motivo di impugnazione, è chiamato a compiere una valutazione discrezionale di tutto il materiale probatorio ritualmente acquisito, senza essere vincolato alla condotta processuale tenuta dal convenuto nel primo grado del giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20416 del 21/07/2025 (Rv. 675528 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Civ_art_2697 …...
Appello - prove - cassazione (ricorso per) - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 17591 del 30/06/2025 (Rv. 675752 - 01)Poteri della cassazione - Giudizio di cassazione - Dedotta erroneità dell'ammissione o della dichiarata inammissibilità di una prova documentale nel giudizio di appello - Carattere decisivo della prova - Risultante dalla motivazione della sentenza impugnata - Rilevabilità da parte della S.C. - Ragioni - Limiti.
Qualora nel giudizio di legittimità venga dedotta l'erroneità dell'ammissione o della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale intervenuta in appello, la S.C., in quanto chiamata ad accertare un error in procedendo, è giudice del fatto, ed è quindi tenuta a stabilire il carattere decisivo della prova, cioè se la stessa fosse idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti di causa, nei limiti in cui esso risulti dalla motivazione della pronuncia impugnata e purché il ricorrente abbia allegato, sia pure senza specifica articolazione espositiva, l'anzidetta qualità.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 17591 del 30/06/2025 (Rv. 675752 - 01)
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Appello - prove -"Principio di non dispersione della prova" - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17128 del 25/06/2025 (Rv. 675120 - 01)Documento oggetto di puntuale descrizione nella sentenza di primo grado - Utilizzabilità - Documento richiamato in atto di appello - Prova del fatto storico rappresentato - Ammissibilità - Condizioni.
In applicazione del principio di non dispersione della prova ritualmente acquisita nel giudizio di primo grado, il giudice di appello può utilizzare il documento che ha formato oggetto di puntuale descrizione nella sentenza di primo grado per come in essa descritto; in caso, invece, di mancato esame nel giudizio di prime cure del documento richiamato nell'atto di impugnazione, il giudice di appello - se trattasi di documento prodotto in primo grado dalla controparte, che non si è costituita in appello o che, comunque, pur essendosi costituita, non ha riprodotto l'atto - può ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificatamente allegati nell'atto difensivo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17128 del 25/06/2025 (Rv. 675120 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_345 …...
Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 16646 del 21/06/2025 (Rv. 675604 - 01)Impugnazioni - appello - prove nuove - Giudizio di appello - Prova indispensabile ex art. 437, comma 2, c.p.c. - Presupposti - Decadenza colpevole della parte in primo grado - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
In tema di rito del lavoro in appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva erroneamente dichiarato inammissibili le richieste di integrazione probatoria avanzate dal lavoratore in appello, in quanto afferenti a documenti - nella specie, comunicazioni UNILAV su assunzione e licenziamento; estratto contributivo INPS; modello C2/storico - di epoca antecedente al deposito del ricorso e non prodotti tempestivamente in primo grado, senza tuttavia considerare che gli esiti del giudizio ne avevano evidenziato l'indispensabilità ai fini della prova del rapporto di lavoro controverso).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 16646 del 21/06/2025 (Rv. 675604 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_437 …...
Appello - domande nuove - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15880 del 13/06/2025 (Rv. 674991 - 01)Domanda nuova in appello - Nozione - Domanda aggiuntiva rispetto a quella originaria - Domanda sostitutiva rispetto a quella originaria - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
La domanda nuova in appello è solo quella che, al pari delle domande eccezionalmente ed espressamente ammesse dall'art. 345, comma 1, secondo periodo, c.p.c., si aggiunge alla domanda principale, mentre non possono essere considerate nuove, e sono quindi ammissibili, le domande "diverse" che si sostituiscono a quelle originarie, ponendosi, rispetto a queste, in rapporto di alternatività, in ragione dell'esigenza di massimizzare la portata dell'intervento giurisdizionale, così da evitare che le parti tornino nuovamente in causa in relazione alla medesima vicenda sostanziale. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, rispetto alla domanda svolta in primo grado, in cui il diritto all'ostensione del nominativo del "nuovo" beneficiario di una polizza vita era stato fondato dall'attrice sulla sua nomina originaria e sull'invalidità della successiva designazione, costituisse un'inammissibile domanda nuova l'aver fondato il medesimo diritto sulla qualità di erede legittimario e sulla necessità di far valere i conseguenti diritti ereditari sulla quota di legittima, in quanto, a prescindere dal dubbio carattere di novità, la domanda si era sostituita, e non aggiunta, a quella originaria).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15880 del 13/06/2025 (Rv. 674991 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_345 …...
Produzione di documenti - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15756 del 12/06/2025 (Rv. 675346 - 01)Produzione di documenti - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15756 del 12/06/2025 (Rv. 675346 - 01)Violazione dell’art. 345 c.p.c. - Questione rilevabile d'ufficio - Omesso rilievo e mancata eccezione in grado d'appello - Deduzione con il ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fondamento.
La violazione del divieto di produzione di nuovi documenti in appello è rilevabile d'ufficio e può essere eccepita dalla parte per tutta la durata del giudizio di appello, ma, se non rilevata né eccepita in tale fase, non può essere prospettata quale motivo di ricorso per cassazione, dovendosi ritenere consumato il potere di far valere la relativa questione in ragione della mancata previsione della sua rilevabilità in ogni stato e grado del processo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15756 del 12/06/2025 (Rv. 675346 - 01)
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Invalidità - nullità del contratto - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14537 del 30/05/2025 (Rv. 674981 - 01)Pretesa contrattuale - Omesso rilievo officioso in primo grado della nullità del contratto - Possibilità di un siffatto rilievo nel giudizio di appello in cui si invochi il riconoscimento di quella pretesa - Sussistenza - Ragioni.
Il potere di rilievo officioso della nullità del contratto deve essere esercitato anche dal giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione, senza che a tale esercizio possa essere di impedimento il divieto di domande nuove in appello ex art. 345 c.p.c., il quale deve essere coordinato con l'obbligo del giudice, che non conosce limiti di grado, di rilevare d'ufficio una nullità negoziale.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14537 del 30/05/2025 (Rv. 674981 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1419, Cod_Civ_art_1421, Cod_Proc_Civ_art_345 …...
Appello - domande - nuove - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 13103 del 16/05/2025 (Rv. 674929 - 01)Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - stima - (stima) dei beni - Giudizio di divisione - Contestazioni alla stima del bene da dividere formulate per la prima volta in appello - Domanda o eccezione nuova - Esclusione - Fondamento.
Nel giudizio di divisione, le contestazioni alla stima del valore del bene da dividere, formulate per la prima volta in appello, non integrano domande o eccezioni nuove, precluse ex art. 345 c.p.c., atteso che la contestazione mira semplicemente a verificare la legittimità dello svolgimento delle operazioni divisionali e, precisamente, l'esattezza della stima del bene comune, ma sempre in vista del perseguimento del risultato cui mirava la proposizione della domanda originaria.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 13103 del 16/05/2025 (Rv. 674929 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_345
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Solidarietà - regresso - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 13063 del 16/05/2025 (Rv. 674768 - 01)Fatto illecito imputabile a più persone - Graduazione delle colpe - Necessità di domanda da parte del presunto autore dell'illecito - Sussistenza - Proposizione della domanda per la prima volta in appello - Inammissibilità.
Nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più persone, il giudice di merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori ha esercitato l'azione di regresso verso gli altri oppure se ha chiesto l'accertamento di tale ripartizione interna in vista del regresso; ne consegue che, quando il presunto autore dell'illecito si limita a negare la propria responsabilità senza chiedere espressamente, neppure in via gradata, l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in ordine al verificarsi del fatto dannoso, non formula alcuna domanda nei confronti degli altri convenuti e tale istanza, se proposta per la prima volta in appello, è inammissibile in quanto nuova.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 13063 del 16/05/2025 (Rv. 674768 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2055, Cod_Proc_Civ_art_345
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Appello - prove - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12791 del 13/05/2025 (Rv. 674567 - 01)Reiterazione delle istanze istruttorie rigettate in sede di precisazione delle conclusioni - Necessità - Modalità - Omissione - Conseguenze - Superamento della presunzione di rinuncia alle richieste istruttorie - Condizioni - Fattispecie.
Nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione; tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia, superata dal giudice di merito, qualora, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto come implicitamente rinunciata la prova testimoniale, inizialmente ammessa e poi revocata dal giudice istruttore, non espressamente riproposta all'udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado, nel corso della quale la parte si era limitata ad un generico richiamo agli atti difensivi).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12791 del 13/05/2025 (Rv. 674567 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_189, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_346 …...
Produzione di documenti - impugnazioni civili - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 10858 del 24/04/2025 (Rv. 675280-01)Appello - citazione di appello - motivi - specificità - Produzione di documenti nuovi in grado di appello - Decadenza - Conoscenza presuntiva - Esclusione - Conoscenza effettiva o presunzione assoluta di conoscenza - Rilevanza - Fattispecie.
In tema di appello, ciò che rileva, ai fini della decadenza dal diritto di produrre, entro la prima occasione processuale utile, i documenti nuovi, non è la mera conoscenza presuntiva dell'atto, ma la sua conoscenza effettiva ovvero la presunzione di conoscenza assoluta, potendo solo da essa e dalla successiva inerzia dell'interessato discendere la conseguenza della tardività della produzione. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello, che aveva ritenuto tardiva la produzione in giudizio di una delibera della giunta comunale, sulla base dell'erronea premessa che la conoscenza dell'atto dovesse essere fatta risalire al momento della pubblicazione nell'albo pretorio e non a quello della comunicazione agli interessati).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 10858 del 24/04/2025 (Rv. 675280-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_165, Cod_Proc_Civ_art_166, Cod_Proc_Civ_art_345 …...
Matrimonio - scioglimento - divorzio - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9882 del 15/04/2025 (Rv. 674270-01)Procedimento - intervento p.m. - impugnazioni - Giudizio di appello in controversie aventi a oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio - Rito cartolare ex art.221, comma 4, del d. l. n. 34 del 2020 - Possibilità per le parti di produrre documenti sopravvenuti allegati alle note di trattazione scritta sostitutive dell’udienza di discussione - Sussistenza - Provvedimenti necessari a garantire il diritto di difesa della controparte - Contenuto.
In sede di appello avverso la decisione di primo grado sulle statuizioni economiche nelle controversie aventi a oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ove trovi applicazione il rito cartolare previsto dall'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, le parti hanno il diritto di depositare documenti nuovi sopravvenuti, nella cui eventualità il giudice, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, deve disporre la rimessione della causa sul ruolo o, in alternativa, consentire un differimento per assicurare alla controparte di replicare alla nuova documentazione prodotta in giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9882 del 15/04/2025 (Rv. 674270-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_737, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_350 …...
Legittimazione (poteri del giudice) - ad causam - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8625 del 01/04/2025 (Rv. 674298-01)Titolarità attiva o passiva del rapporto controverso - Carenza - Rilevabilità di ufficio - Criteri - Fattispecie.
La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, in relazione alla domanda di risarcimento del danno riportato da un veicolo in conseguenza di un sinistro stradale, ha rilevato il difetto di titolarità del diritto azionato in capo all'attore poiché, dalle emergenze istruttorie in atti, non era risultata la prova né che questi fosse proprietario del veicolo, avendo interrotto il pagamento delle rate del prezzo di vendita già prima del verificarsi dell'evento, né di un titolo in base al quale avesse sostenuto l'onere della riparazione).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8625 del 01/04/2025 (Rv. 674298-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1411, Cod_Proc_Civ_art_081, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_345 …...
Appello - Domande - nuove - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 5307 del 28/02/2025 (Rv. 673982-01)Diritti reali - Appartenenza alla categoria dei diritti autodeterminati - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di limiti alla proposizione di domande nuove in appello, non viola il divieto di "ius novorum" la deduzione, da parte del convenuto, dell'acquisto per usucapione, ordinaria o abbreviata, della proprietà dell'area rivendicata da controparte qualora già in primo grado egli abbia eccepito ad altro titolo la proprietà dell'area medesima, in quanto la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei c.d. diritti autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non assolve a una funzione di specificazione della domanda o dell'eccezione, ma è necessaria ai soli fini della prova. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la domanda di usucapione abbreviata del convenuto in rivendica, che in primo grado aveva proposto in via riconvenzionale la sola domanda di usucapione ordinaria).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 5307 del 28/02/2025 (Rv. 673982-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0948, Cod_Civ_art_1158, Cod_Civ_art_1159, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_345 …...
Appello - prove - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3166 del 07/02/2025 (Rv. 674037-01)Documenti prodotti in primo grado dall'appellato - Mancata produzione in appello da parte dell'appellato - Contenuto testuale non risultante dalla sentenza impugnata né dagli atti di parte - Onere dell'appellante di acquisirne copia, ai sensi dell'art. 76 disp. att. cod. proc. civ. - Necessità - Fondamento.
L'appellante, ove si dolga dell'erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, di documenti prodotti dalla controparte, da questi non depositati in appello ed il cui preciso contenuto testuale non risulti dalla sentenza impugnata né, pacificamente, dagli atti delle parti, ha l'onere di estrarne copia ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. e di produrli in sede di gravame, perché, avendo il giudizio d'appello le caratteristiche di una "revisio prioris instantiae", l'impugnante ha sempre la veste di attore e, quindi, l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale assunta nel giudizio di primo grado.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3166 del 07/02/2025 (Rv. 674037-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_076 …...
Domanda - giudiziale - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3078 del 07/02/2025 (Rv. 674035-02)Interpretazione - e qualificazione giuridica - assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - obbligo - dell'assicurazione - soggetti - (assicurazioni, - assicurato, - terzi) - assicurato trasportato - Azione nei confronti del proprio assicuratore - Rigetto in primo grado per mancanza dei presupposti di cui all'art. 141 c.ass. - Appello sulla mancata applicazione dell'art. 144 c.ass. - Potere del giudice d'appello di qualificare la domanda ai sensi dell'art. 144 c.ass. - Sussistenza.
Qualora sia stata rigettata, in primo grado, la domanda di risarcimento del danno alla persona proposta dall'assicurato proprietario del veicolo, vittima di un incidente stradale in quanto terzo trasportato, per mancanza dei presupposti di cui all'art. 141 c.ass., il giudice d'appello, investito di specifica impugnazione del danneggiato, ha il potere di qualificare la domanda ai sensi dell'art. 144 c.ass. in base ai fatti costitutivi dedotti oppure deve spiegare le ragioni per cui detta qualificazione non è legittima.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3078 del 07/02/2025 (Rv. 674035-02)
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Procedimento di negoziazione assistita - Condizione di procedibilità - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 186 del 07/01/2025 (Rv. 673370-01)Ambito - Art. 3, d.l. n. 132 del 2014 - Tempestiva eccezione di improcedibilità relativa ad azione di danni da circolazione stradale - Deduzione in appello dell'improcedibilità della domanda di condanna al pagamento di somme - Inammissibilità - Fondamento.
Il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità, ai sensi dell'art. 3, del d.l. n. 132 del 2014, sia per le azioni di danni da circolazione stradale, sia per la domanda di condanna al pagamento di somme non eccedenti cinquantamila euro, che integrano due, ben distinte e tra loro indipendenti, tipologie di controversie, con la conseguenza che, ove sia stata tempestivamente eccepita in primo grado l'improcedibilità in relazione ad una di esse, deve ritenersi tardiva la medesima eccezione proposta, con i motivi d'appello, riguardo all'altra.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 186 del 07/01/2025 (Rv. 673370-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_345 …...
Domanda giudiziale - interpretazione e qualificazione giuridica - nuova domanda - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 196 del 07/01/2025 (Rv. 673371-01)Domanda di risarcimento danni ex art. 2050 c.c. - Successiva proposizione in appello di domanda ex artt. 2051 c.c. - Ammissibilità - Limiti - Fondamento.
In caso di originaria proposizione di domanda di risarcimento danni ex art. 2050 c.c., è ammissibile la successiva prospettazione, in grado di appello, anche in comparsa conclusionale, della responsabilità ex art. 2051 c.c. se la parte ha tempestivamente allegato, in primo grado, in modo sufficientemente chiaro e preciso, le situazioni di fatto idonee ad integrare tale titolo di responsabilità, perché il mutamento del titolo della responsabilità è ammissibile a condizione che non risultino modificati i fatti posti a fondamento originario della domanda e la controparte sia stata, pertanto, messa in grado di difendersi e controdedurre anche con riferimento alla diversa fattispecie di responsabilità.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 196 del 07/01/2025 (Rv. 673371-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2050, Cod_Civ_art_2051, Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_190, Cod_Proc_Civ_art_345 …...
Concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31971 del 11/12/2024 (Rv. 673198-02)Impugnazioni civili - appello - domande - nuove - Controversia risarcitoria - Contestazioni sulla quantificazione del danno - Prospettazione, nel giudizio di appello, di un concorso di colpa del danneggiato - Domanda nuova - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di concorso di colpa ex art. 2054, comma 2 c.c., la prospettazione di un concorso di colpa del danneggiato non configura una domanda nuova, inammissibile in appello, ove si controverta sulla quantificazione del danno, trattandosi soltanto di argomentazione difensiva utile al fine di dimostrare l'eccessività del risarcimento dedotta ab origine.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31971 del 11/12/2024 (Rv. 673198-02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2056, Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_345 …...
Appello - incidentale - eccezioni - non riproposte (decadenza) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25876 del 27/09/2024 (Rv. 672423-01)Impugnazioni civili - Eccezione di merito rigettata o disattesa in primo grado - Appello incidentale e mera riproposizione ex art. 346 c.p.c. - Rispettivi ambiti - Fattispecie.
In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte d'appello che, in mancanza di impugnazione incidentale, aveva rilevato il giudicato interno sulla sussistenza del fatto illecito di diffamazione attribuito al convenuto appellato, questione decisa separatamente dal giudice di primo grado e del tutto distinta dall'accertamento della sussistenza dell'esimente di cui all'art. 32 bis della l. n. 195 del 1958, oggetto dell'appello principale dell'attore).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25876 del 27/09/2024 (Rv. 672423-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Proc_Civ_art_363 …...
Rinunzia - Rinuncia alla prescrizione - Eccezione in senso lato - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 24677 del 13/09/2024 (Rv. 672290-01)Rilevabilità d'ufficio - Onere di riproposizione in appello - Esclusione - Limiti.
La rinuncia alla prescrizione, integrando un'eccezione in senso lato, non è soggetta all'onere di riproposizione ex art. 346 c.p.c. e può essere rilevata d'ufficio, anche in appello, purché i fatti su cui essa si fonda, benché non allegati dalle parti, siano stati ritualmente acquisiti al processo, sempre che la stessa non sia stata respinta in primo grado con pronuncia espressa o implicita, essendo in tal caso necessario proporre appello, eventualmente in via incidentale, onde evitare la formazione del giudicato interno che ne preclude ogni riesame, anche officioso.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 24677 del 13/09/2024 (Rv. 672290-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2937, Cod_Proc_Civ_art_343, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_346 …...
Appello - prove - nuove - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16289 del 12/06/2024 (Rv. 671542-02)Divieto di produzione di nuovi documenti in appello ex art. 345, comma 3, c.p.c. - Interpretazione - Necessità della produzione ai fini del decidere - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, di cui al vigente art. 345, comma 3, c.p.c. nel testo introdotto dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con l. n. 134 del 2012 - può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente l'indispensabilità del documento ai fini del decidere. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto ammissibile, in quanto riferita a un'eccezione sollevata solo in appello, la produzione di un documento avanti al giudice del gravame, ritenendo che in caso contrario si sarebbe reintrodotta una valutazione ex post di indispensabilità della produzione a fini del decidere, espressamene espunta dalla novella del 2012.).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16289 del 12/06/2024 (Rv. 671542-02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_345 …...
"Causa petendi et petitum" - Diversa qualificazione giuridica del contratto - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 15470 del 03/06/2024 (Rv. 671532-01)Domanda nuova ex art. 345 c.p.c. - Esclusione - Fattispecie.
Non costituisce domanda nuova, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la prospettazione, in appello, di una diversa qualificazione giuridica del contratto oggetto di causa, ove basata sui medesimi fatti. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto nuova, e pertanto inammissibile, la domanda con cui l'appellante aveva modificato la ragione della condanna del garante al pagamento del credito garantito, fondata in primo grado sulla natura autonoma di detta garanzia e, nel gravame, sulla natura fideiussoria dell'obbligazione con richiesta di condanna solidale del garante e del debitore principale).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 15470 del 03/06/2024 (Rv. 671532-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_112 …...
Domanda giudiziale - nuova domanda regime delle preclusioni introdotto dalla l. n. 353 del 1990 - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 12633 del 08/05/2024 (Rv. 670913-01)Domanda nuova - Rilevabilità d'ufficio - Conseguenze - Domanda tardiva in primo grado - Proposizione della relativa eccezione in appello - Ammissibilità - Fondamento.
Nella vigenza del regime giuridico delle preclusioni introdotto dalla l. n. 353 del 1990, la novità della domanda formulata nel corso del giudizio è rilevabile anche d'ufficio da parte del giudice, trattandosi di una questione sottratta alla disponibilità delle parti, in virtù del principio secondo cui il thema decidendum è modificabile soltanto nei limiti e nei termini a tal fine previsti, con la conseguenza che, ove in primo grado tali condizioni non siano state rispettate, l'inammissibilità della domanda può essere fatta valere anche in sede di gravame, non essendo la relativa eccezione annoverabile tra quelle in senso stretto, di cui l'art. 345 c.p.c. esclude la proponibilità in appello. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva considerato nuova e, quindi, inammissibile, la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, ontologicamente diversa da quella originariamente proposta di risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 12633 del 08/05/2024 (Rv. 670913-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_345 …...
Appello - eccezioni - nuove - Compensazione giudiziale - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 11732 del 02/05/2024 (Rv. 671327-01)Credito in corso di accertamento in separato giudizio - Successivo passaggio in giudicato - Eccezione di compensazione - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Il convenuto può eccepire in compensazione il credito, la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio, poiché, quando l'accertamento sia divenuto definitivo, esso può formare oggetto, se non di compensazione legale, di valutazione da parte del giudice ai fini della compensazione giudiziale, al fine di evitare che l'escusso sia irragionevolmente costretto ad adempiere l'intero debito, pur essendo stato riconosciuto altrove titolare di un controcredito nei confronti dell'escutente. (Principio applicato con riferimento ad un credito, accertato in separato procedimento, derivante dalla vendita di titoli in deposito, eccepito dalla banca nell'ambito di un giudizio instaurato dal cliente per il risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 11732 del 02/05/2024 (Rv. 671327-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1241, Cod_Civ_art_1243, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_327 Cod_Civ_art_2909 …...
Domanda giudiziale - interpretazione e qualificazione giuridica - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10402 del 17/04/2024 (Rv. 670900-01)Riqualificazione giuridica della domanda - Limiti - Identità della causa petendi - Necessità -Condizioni - Fatti già esposti in primo grado in funzione descrittiva con differente portata - Sufficienza - Esclusione -Identità del fatto storico - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.
Il giudice ha il potere di qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti a condizione che la "causa petendi" rimanga identica, il che deve escludersi quando i fatti costitutivi del diritto azionato, intesi quale fondamento della pretesa creditoria e non quali fatti storici, mutano o, se già esposti nell'atto introduttivo del giudizio in funzione descrittiva, vengono dedotti con una differente portata. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il giudice di merito potesse riqualificare la domanda, proposta dagli eredi del terzo trasportato deceduto in un sinistro stradale, formulata ai sensi dell'art. 141 c.ass., nell'azione ex art. 2054 c.c., essendo sufficiente, ai fini dell'accoglimento della prima, il mero fatto giuridico del trasporto su un veicolo coinvolto in un sinistro, oltre al nesso causale con il danno patito, ed occorrendo invece, nell'azione ex art. 2054 c.c., anche lo scontro tra i veicoli, soggetto ad un regime probatorio del tutto diverso).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10402 del 17/04/2024 (Rv. 670900-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_113, Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_345 …...
Appello - prove - nuove - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 8551 del 29/03/2024 (Rv. 670651-01)Prova nuova indispensabile ex art. 345 c.p.c. nel testo previgente al d.l. n. 83 del 2012 - Concetto unitario - Contenuto - Decadenza dalla prova in primo grado - Rilevanza - Esclusione.
In tema di giudizio di appello, la "prova nuova indispensabile” di cui aii'art. 345, comma 3, c.p.c. - nel testo antecedente al d.l. n. 83 del 2012, convertito con modif. dalla l. n. 134 del 2012 - rappresenta un concetto unitario, il quale implica che sia tale quella prova di per sé idonea a eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, qualunque ne sia la causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 8551 del 29/03/2024 (Rv. 670651-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_345 …...
Produzione di documenti - impugnazioni civili - appello - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 7923 del 23/03/2024 (Rv. 670457-01)Citazione di appello - motivi - specificità' - Documenti prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - Efficacia limitata al singolo grado di giudizio - Esclusione - Fondamento.
In materia di prova documentale nel processo civile, il principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova" - che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con cui la Corte d'appello, senza disporre la ricerca o la ricostruzione dei documenti mancanti nel fascicolo, aveva ritenuto non dimostrata la condizione di lucidità e di coscienza della vittima nel periodo intercorrente tra il sinistro e il decesso, così rigettando la domanda di risarcimento del danno morale terminale rivendicato iure hereditario, sebbene tale decisiva circostanza emergesse dalla cartella clinica che, benché non rinvenuta tra gli atti dell'appello, risultava ritualmente prodotta nel processo di primo grado).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 7923 del 23/03/2024 (Rv. 670457-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_372 …...
Azioni a difesa della proprietà - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7539 del 21/03/2024 (Rv. 670505-01)Rivendicazione (nozione, differenze dall'azione di regolamento dei confini e distinzioni) - prova - Rivendicazione - Comunanza del dante causa - Attenuazione della probatio diabolica - Conseguenze in punto di soddisfacimento dell'onere della prova - Verifica propria dell'organo giudicante - Dipendenza da eccezione - Esclusione - Conseguenze sul gravame.
In tema di rivendicazione, ove ricorra l'ipotesi della comunanza del dante causa che, secondo il diritto vivente, attenua la probatio diabolica, spetta al giudice, in base alle evidenze di causa, verificare il soddisfacimento dell'onere della prova; pertanto, tale verifica non dipende da eccezione, ma costituisce applicazione della corretta regula iuris, che compete al giudicante, cosicché il rivendicante che ne assuma la sussistenza, ignorata dal giudice, non introduce, con il gravame, un tema nuovo.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7539 del 21/03/2024 (Rv. 670505-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0922, Cod_Civ_art_0948, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_345 …...
Invalidità' - annullabilita' del contratto - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 7469 del 20/03/2024 (Rv. 670541-01)Annullabilità del contratto per incapacità della parte - Proposizione dell'eccezione per la prima volta in appello - Ammissibilità - Fattispecie.
La parte convenuta per l'esecuzione del contratto può far valere, in via di eccezione e anche per la prima volta in appello, il vizio di incapacità del contraente determinante l'annullabilità del contratto. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato l'ammissibilità della proposizione in appello, per la prima volta, dell'eccezione di incapacità del tutore per mancata autorizzazione dell'atto dispositivo da parte del giudice tutelare).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 7469 del 20/03/2024 (Rv. 670541-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1441, Cod_Proc_Civ_art_345 …...
Amministrazione pubblica - impugnazioni civili - appello - eccezioni - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 7313 del 19/03/2024 (Rv. 670459-01)Medici specializzandi - Mancato recepimento di direttive comunitarie - Diritto al risarcimento del danno - Documentazione attestante la data di inizio del corso - Produzione in primo grado - Omessa spettanza del diritto in relazione alla data suddetta - Deduzione in appello - Mera difesa - Conseguenze - Divieto ex art. 345, comma 2, c.p.c. - Applicabilità - Esclusione.
In tema di diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE (riassuntiva di precedenti direttive), in favore dei medici iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1983 ed il 1991, qualora il medico attore abbia allegato l'anno di inizio del corso sulla base di documentazione prodotta in primo grado, la deduzione in grado d'appello, da parte della difesa erariale, della mancata spettanza del compenso in ragione del suddetto dato temporale integra mera difesa in iure, come tale non assoggettata al divieto di nuove eccezioni ex art. 345, comma 2, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 7313 del 19/03/2024 (Rv. 670459-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_345 …...
Appello - fascicoli di parte e d'ufficio - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 6645 del 13/03/2024 (Rv. 670590-01)Mancato rinvenimento di documenti ritenuti decisivi dalle parti già prodotti in primo grado - Dovere del giudice di appello di decidere sul merito - Sussistenza - Condizioni - Onere della parte di assicurarne la disponibilità - Sussistenza.
Qualora, al momento della decisione della causa in secondo grado, non si rinvengano nel fascicolo di parte i documenti già prodotti in primo grado e su cui la parte assume di aver basato la propria pretesa in giudizio, il giudice d'appello può decidere il gravame nel merito se non ne è stato allegato lo smarrimento, essendo onere della parte assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione, quando non si versi nel caso di loro incolpevole perdita, con conseguente possibilità di ricostruzione previa autorizzazione giudiziale.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 6645 del 13/03/2024 (Rv. 670590-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_169, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_352, Cod_Proc_Civ_art_072, Cod_Proc_Civ_art_074, Cod_Proc_Civ_art_077, Cod_Proc_Civ_art_087 …...
"Ius superveniens" - ultra ed extra petita - Giudizio di appello - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 6533 del 12/03/2024 (Rv. 670531-01)Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ed effetto devolutivo dell'appello - Contenuto - Ricostruzione, qualificazione dei fatti e applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate - Conferma della sentenza impugnata sulla base di elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice - Fattispecie.
In tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall’istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che al giudice d'appello fosse precluso respingere la domanda risarcitoria per responsabilità professionale di un avvocato per ragioni diverse, nella specie la carenza di prova in ordine al verificarsi di un danno conseguente alla condotta asseritamente negligente del difensore, da quelle fatte proprie dal giudice di prime cure attinenti all'insussistenza dell'inadempimento dedotto).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 6533 del 12/03/2024 (Rv. 670531-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_345 …...
Eccezione - contratti in genere - invalidità - nullità del contratto - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4867 del 23/02/2024 (Rv. 670332-01)Nullità del contratto per violazione di norme imperative - Eccezione in senso lato - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del processo - Condizioni - Acquisizione dei fatti presupposti nel rispetto delle preclusioni - Necessità - Nuove prove dirette alla relativa dimostrazione - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
La nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la declaratoria di inammissibilità, da parte del giudice di merito, dell'eccezione di nullità di un contratto di locazione, per essere stati introdotti i fatti posti a fondamento della stessa, per la prima volta, in vista dell'udienza di discussione della causa in appello).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4867 del 23/02/2024 (Rv. 670332-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1421, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_437 …...
Eccezione - Potere di rilevazione - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3155 del 07/02/2025 (Rv. 673976-01)Eccezioni rilevabili ad istanza di parte - Identificazione - Previsione "ex lege" ovvero corrispondenza del fatto ad azione costitutiva o a diritto potestativo - Conseguenze - Mera allegazione del fatto - Sufficienza - Esclusione.
Le eccezioni in senso stretto sono solo quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione all'iniziativa della parte interessata o quelle corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva o di un diritto potestativo; pertanto, in tali ipotesi, per conseguire il risultato difensivo, non basta l'allegazione del fatto, ma occorre che l'interessato scelga se conservare la situazione giuridica esistente ovvero ottenere che si produca quella nuova, mediante apposito atto di manifestazione di volontà.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3155 del 07/02/2025 (Rv. 673976-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_345 …...
Decorrenza - termine - Indicazione dello specifico termine di prescrizione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3267 del 05/02/2024 (Rv. 670110-01)Eccezione in senso lato - Rilevabilità d'ufficio - Conseguenze - Eccezione basata su nuove allegazioni di fatto - Ammissibilità - Limiti - Preclusioni ex art. 183 c.p.c. - Eccezione basata su fatti storici già allegati nei termini di decadenza - Ammissibilità nel giudizio di primo grado e di appello - Limiti - Esclusione - Ammissibilità nel giudizio di legittimità - Limiti - Non necessità di accertamento di fatto.
La deduzione relativa all'applicabilità di uno specifico termine di prescrizione - nella specie, quello indicato all'art. 2947, comma 3, c.c. - integra una controeccezione in senso lato, il cui rilievo può avvenire anche d'ufficio, nel rispetto delle preclusioni assertive di cui all'art. 183 c.p.c. qualora sia fondata su nuove allegazioni di fatto; laddove, invece, sia basata su fatti storici già allegati entro i termini di decadenza propri del processo ordinario di cognizione, la sua proposizione è ammissibile nell'ulteriore corso del giudizio di primo grado, di appello e, con il solo limite della non necessità di accertamenti di fatto, di cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3267 del 05/02/2024 (Rv. 670110-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2947, Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_360 …...
Appello - domande - nuove "Nova" in appello - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3052 del 01/02/2024 (Rv. 670081-01)Prospettazione di una differente qualificazione "in iure" del contratto - Ammissibilità.
L'art. 345 c.p.c., che fa divieto di proporre nuove domande in sede di impugnazione, non osta alla prospettazione, per la prima volta in appello, d'una qualificazione o di una interpretazione del contratto non invocate in primo grado, se tali deduzioni non esigono nuovi accertamenti di fatto.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3052 del 01/02/2024 (Rv. 670081-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_112 …...
Matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2710 del 29/01/2024 (Rv. 670216-01)Assegno di mantenimento - Giudizio alimentare ex art. 433 c.p.c. - Domanda di mantenimento del figlio maggiorenne portatore di handicap proposta per la prima volta in appello - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
E' inammissibile in quanto nuova ex art. 345 c.p.c. la domanda di mantenimento del figlio maggiorenne portatore di handicap formulata per la prima volta in grado d'appello in un giudizio alimentare promosso ai sensi dell'art. 433 c.c., atteso che la diversa natura degli interessi ad essa sottesi comporterebbe un ampliamento della materia giustiziabile incompatibile con il rispetto dei principi del contraddittorio, del diritto di difesa e del giusto processo.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2710 del 29/01/2024 (Rv. 670216-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0337_7, Cod_Civ_art_0438, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Civ_art_0433 …...
Domanda giudiziale - interpretazione e qualificazione giuridica - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2340 del 24/01/2024 (Rv. 670018-01)Unicità e infrazionabilità del giudizio di liquidazione del danno - Conseguenze - Specificazione in corso di giudizio d'appello delle singole voci di danno - Domanda nuova - Esclusione - Fondamento.
In tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, l'unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale sull'ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che la domanda di risarcimento, salvo che si possa ragionevolmente ricavare una diversa volontà attorea, deve riferirsi a tutte le possibili voci di danno originate dalla condotta del soggetto danneggiante, cosicchè non possono essere qualificate domande nuove le specificazioni delle singole componenti del danno subìto formulate, nel corso del giudizio d'appello, dai congiunti della vittima, una volta che la domanda originaria sia comprensiva di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure successionis.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2340 del 24/01/2024 (Rv. 670018-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_345 …...
Divisione ereditaria - operazioni divisionali - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 1319 del 12/01/2024 (Rv. 669929-01)Formazione dello stato attivo dell’eredità - in genere - Rendiconto - Operazione preliminare ma non pregiudiziale - Configurabilità - Conseguenze - Istanza di parte - Necessità - Art. 345 c.p.c. - Applicabilità.
Il rendiconto, ancorché per il disposto dell'art. 723 c.c. costituisca operazione contabile che deve necessariamente precedere la divisione, poiché preliminare alla determinazione della quota spettante a ciascun condividente, non si pone, tuttavia, in rapporto di pregiudizialità con la proposizione della domanda di divisione giudiziale, ben potendosi richiedere tale divisione ex art. 1111 c.c. a prescindere dal rendiconto, a tanto potendosi e dovendosi provvedere nel corso del giudizio. Il giudice non può, peraltro, disporre il rendiconto senza istanza delle parti, le quali devono indicare i presupposti di fatto del relativo obbligo, con la conseguenza che la detta istanza non può non essere soggetta al regime di cui all'art. 345 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 1319 del 12/01/2024 (Rv. 669929-01)Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1111, Cod_Civ_art_0723, Cod_Proc_Civ_art_345 …...
Appello - invalidità - nullità del contratto - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1010 del 10/01/2024 (Rv. 669792-01)Nullità integrale del contratto già dichiarata in precedente grado di giudizio - Rilievo d'ufficio di nullità parziale - Limiti - Giudicato interno - Fattispecie.
In caso di declaratoria di nullità integrale del contratto, al giudice dell'impugnazione è precluso il rilievo d'ufficio della sua nullità parziale quando, non essendo stata specificamente impugnata dalla parte interessata la statuizione di nullità totale, sulla stessa si è formato il giudicato interno. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con cui la Corte d'appello, riformando la pronuncia di nullità integrale del contratto, aveva ritenuto che il mutuo fondiario, stipulato in violazione dell'art. 38 del d.lgs. n. 385 del 1993, fosse nullo per la sola parte eccedente il limite di finanziabilità, sebbene l'appellante non avesse impugnato il capo della sentenza contenente la statuizione di nullità integrale).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1010 del 10/01/2024 (Rv. 669792-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1419, Cod_Civ_art_1421, Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_345 …...
Prova civile - onere della prova - in genere Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 36088 del 27/12/2023 (Rv. 669756 - 01)Impugnazioni civili - appello - eccezioni - nuove - Titolarità del rapporto dedotto in giudizio - Mancata contestazione nel primo grado di giudizio - Successiva contestazione in appello - Conseguenze in ordine all'onere della prova - Applicabilità della previgente formulazione dell'art. 115 c.p.c - Irrilevanza - Fondamento.
Qualora la titolarità del rapporto giuridico controverso non sia stata contestata nel primo grado di giudizio, la parte che la contesti in appello ha l'onere di provare il fondamento del proprio assunto, e ciò anche nelle cause cui sia applicabile la previgente formulazione dell'art. 115 c.p.c., in virtù della quale era pur sempre onere del convenuto prendere posizione in modo specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 36088 del 27/12/2023 (Rv. 669756 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_345 …...
Eccezione in senso lato sollevata in primo grado - in genere Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 35708 del 21/12/2023 (Rv. 669595 - 01)Giudizio di appello - Eccezione in senso lato sollevata in primo grado e sottoposta al contraddittorio - Contumacia dell'appellato - Valutazione dell'eccezione - Necessità - Condizioni - Fattispecie.
Il giudice d'appello deve pronunciarsi sull'eccezione in senso lato sollevata in primo grado dall'appellato contumace e già sottoposta al contraddittorio, non essendo la stessa sottoposta all'onere di riproposizione ex art. 346 c.p.c., in mancanza di una pronuncia del primo giudice che abbia rigettato la domanda per un'altra ragione, né al divieto di cui all'art. 345, comma 2, c.p.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e disposto il rinvio al giudice d'appello, il quale avrebbe dovuto pronunciarsi, nonostante la contumacia dell'appellato, sulla fondatezza o infondatezza, ex actis, dell'eccezione di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, sollevata in primo grado).
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 35708 del 21/12/2023 (Rv. 669595 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Civ_art_2697 …...
Eccezioni in senso lato - in genere Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34053 del 05/12/2023 (Rv. 669488 - 01)Eccezioni in senso lato - Rilevabilità d'ufficio anche in appello - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
Le eccezioni in senso lato sono rilevabili d'ufficio e sono sottratte al divieto stabilito dall'art. 345, comma 2, c.p.c., sempre che riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo, non essendo invece necessario (pena la vanificazione della distinzione tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato) che tali fatti siano stati oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva. (Nella specie, la S.C. ha affermato che costituisce un'eccezione in senso lato la deduzione dell'inadempimento della locatrice di un obbligo contrattualmente assunto, dal quale discendeva una diversa commisurazione del canone dovuto, in quanto fatto idoneo a paralizzare la domanda di risoluzione per inadempimento della conduttrice).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34053 del 05/12/2023 (Rv. 669488 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_345 …...
Impugnazioni civili - appello - prove - nuove - in genere Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 32815 del 27/11/2023 (Rv. 669354 - 01)Giudizio per cassazione - Erroneità dell'ammissione o della mancata ammissione di prova documentale in appello - Error in procedendo - Poteri del giudice di legittimità - Apprezzamento di indispensabilità – Necessità - Contenuto
Nel giudizio di legittimità, qualora venga dedotta l'erroneità dell'ammissione o della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale in appello, la S.C., in quanto chiamata ad accertare un "error in procedendo”, è giudice del fatto, ed è, quindi, tenuta a stabilire se si trattasse in astratto di prova indispensabile, ossia teoricamente idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti di causa.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 32815 del 27/11/2023 (Rv. 669354 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_437 …...
Impugnazioni civili - appello - eccezioni - nuove Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30905 del 06/11/2023 (Rv. 669335 - 01)Transazione novativa - Deduzione - Eccezione in senso stretto - Condizioni - Conseguenze - Deducibilità in appello - Esclusione.
La deduzione di una transazione novativa - salva l'ipotesi di sua conclusione in corso di causa, ex art. 1965 c.c. - costituisce eccezione in senso stretto, con la conseguente operatività del divieto di proposizione in appello ex art. 345 c.p.c., qualora la si qualifichi come tesa a paralizzare la pretesa della controparte e ad ottenere, quindi, una pronuncia di merito favorevole alla parte che la propone.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30905 del 06/11/2023 (Rv. 669335 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1965, Cod_Proc_Civ_art_345 …...
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) Corte di Cassazione, Sez. 1 , Sentenza n. 30365 del 31/10/2023 (Rv. 669293 - 01)Protezione internazionale - Domanda - Diritto autodeterminato - Conseguenze - Fattispecie in tema di tratta.
La domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto fondamentale e assoluto alla protezione internazionale è di natura autodeterminata ed è individuata con la sola indicazione del relativo contenuto; ne consegue che l’eventuale deduzione del titolo che ne costituisce la fonte non assolve la funzione di specificazione della domanda, ma rileva ai soli fini della prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello che, a fronte dell'emersione di indici sintomatici della tratta ai fini di prostituzione, ha erroneamente dichiarato l'inammissibilità della domanda per novità della causa petendi, invece che esercitare il potere-dovere di cooperazione istruttoria attraverso l'audizione della richiedente asilo).
Corte di Cassazione, Sez. 1 , Sentenza n. 30365 del 31/10/2023 (Rv. 669293 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_345 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 29817 del 27/10/2023 (Rv. 669239 - 01)Apertura (dichiarazione) di fallimento - sentenza dichiarativa – opposizione - Reclamo ex art. 18 legge fall. - Indicazione di prove e documenti - Omissione - Inammissibilità di produzioni successive - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
L'indicazione, nel reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti, prevista dall'art. 18, comma 2, n. 4, l.fall., non è richiesta a pena di inammissibilità di successive produzioni, sulla base di un'interpretazione non rigoristica suggerita dalla natura informale del procedimento di reclamo. (Nella specie, in applicazione del detto principio, è stata cassata la decisione della corte d'appello che, nel rigettare il reclamo, non aveva autorizzato, in sede di udienza di discussione, il deposito di una relazione predisposta dalla reclamante, mentre aveva consentito il deposito da parte del curatore di scritti integranti di fatto una relazione contenente repliche a quella di cui la corte di merito aveva negato il deposito, così violando il principio del contraddittorio).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 29817 del 27/10/2023 (Rv. 669239 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_345 …...
Prova civile - produzione di documenti - impugnazioni civili Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 29506 del 24/10/2023 (Rv. 669299 - 03)Produzione di documenti nuovi in appello - In seguito ad eccezione in senso lato della controparte - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Il divieto, di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c., di produzione di documenti nuovi in appello, non è superabile argomentando dalla natura, in senso lato, di un'eccezione proposta, per la prima volta, in sede d'impugnazione, atteso che il giudice è, invece, chiamato, onde legittimare la nuova produzione documentale, alla verifica dell'impossibilità per la parte di provvedere tempestivamente, nel giudizio di primo grado, a tale produzione per causa ad essa non imputabile.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 29506 del 24/10/2023 (Rv. 669299 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_112 …...
Impugnazioni civili - appello - domande – nuove Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 29324 del 23/10/2023 (Rv. 669201 - 01)Domanda nuova in appello - Nozione - Domanda aggiuntiva rispetto a quella originaria - Domanda sostitutiva rispetto a quella originaria - Esclusione - Fattispecie.
La domanda nuova in appello è solo quella che, al pari delle domande eccezionalmente ed espressamente ammesse dall'art. 345, primo comma, secondo periodo, c.p.c., si aggiunge alla domanda principale. Ne consegue che non può ritenersi domanda nuova quella fondata sull'allegazione della mancata consegna del bene rispetto a quella originariamente fondata sull'aliud pro alio, dal momento che la domanda del compratore volta alla restituzione del prezzo pagato previa risoluzione del contratto per l'inadempimento del venditore rispetto all'obbligo di consegna del bene pattuito è rimasta immutata. (Nella specie alla mancata consegna finale del bene stesso si era giunti attraverso una fase intermedia in cui era stato consegnato un aliud pro alio, poi restituito).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 29324 del 23/10/2023 (Rv. 669201 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_345 …...
Impugnazioni civili - appello - domande - nuove Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26888 del 20/09/2023 (Rv. 668670 - 01)Trasferimento di domanda nei confronti di un soggetto diverso non avente causa dall'originario convenuto - Domanda nuova - Inammissibilità - Soggetto già presente nel processo - Rilevanza - Esclusione – Fattispecie.
Non è ammissibile il trasferimento di una domanda, rivolgendola nei confronti di persona diversa rispetto all'originario convenuto e non avente causa da quest'ultimo (e, dunque, al di fuori delle ipotesi dell'art. 110 c.p.c. o dell'art. 111, commi 2 e 3, c.p.c.), in quanto comporta l'introduzione di una domanda nuova, senza che assuma rilievo la circostanza che il differente destinatario sia presente nel processo, non essendo comunque parte in rapporto all'originaria domanda. (Principio affermato in relazione a fattispecie in cui la parte, dopo aver proposto in primo grado, in via principale, una domanda volta alla declaratoria di nullità di due contratti con condanna delle controparti contrattuali al risarcimento danni e, in via subordinata, una domanda volta all'accertamento della responsabilità precontrattuale anche di un terzo soggetto, in appello aveva rivolto la domanda principale anche nei confronti di quest'ultimo, il quale, peraltro, non era stato parte di tali contratti).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26888 del 20/09/2023 (Rv. 668670 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_111, Cod_Proc_Civ_art_345 …...
Contratti in genere - invalidita' - nullita' del contratto Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25849 del 05/09/2023 (Rv. 669085 - 01)Rilievo d'ufficio della nullità - Contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c. - Attività assertiva - Limitazione - Esclusione - Attività probatoria - Inclusione.
Il rilievo officioso della nullità del contratto comporta che il giudice la indichi alle parti e consenta lo svolgimento del contraddittorio tra le stesse, finalizzato al compimento non solo dell’attività assertiva, ma anche della corrispondente attività probatoria.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25849 del 05/09/2023 (Rv. 669085 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Civ_art_1418 …...
Contratti in genere - simulazione (nozione) Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 25346 del 28/08/2023 (Rv. 668731 - 01)Allegazione ad opera delle parti - Necessità - Azione di simulazione - Proposizione in primo grado - Necessità - Eccezione di simulazione - Proposizione in appello - Ammissibilità.
La simulazione - che, in virtù del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, deve essere allegata dalle parti - se è fatta valere in via d'azione deve essere dedotta, a pena di inammissibilità, nel giudizio di primo grado, mentre, se è formulata come eccezione, può essere riproposta anche in appello.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 25346 del 28/08/2023 (Rv. 668731 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1414, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_345 …...
Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - omessa pronuncia Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24896 del 21/08/2023 (Rv. 668749 - 01)Impugnazioni civili - appello - domande - nuove - Domanda di restituzione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado - Proposizione in appello - Ammissibilità - Omessa pronuncia del giudice di appello - Rimedi - Rigetto - Idoneità al giudicato - Sussistenza - Conseguenze.
La domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, in quanto conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello anche nel corso del giudizio, se l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione; in tal caso, qualora il giudice d'appello abbia omesso di provvedere sulla predetta istanza, la parte può, alternativamente, denunciare la minuspetizione con ricorso per cassazione oppure riproporla in un autonomo giudizio (posto che la mancata pronuncia dà luogo ad un giudicato solo processuale e non sostanziale), mentre, nell'ipotesi in cui tale domanda sia stata rigettata (anche implicitamente), il relativo giudicato non può essere contrastato in un separato giudizio, neppure allo scopo di accertare in via incidentale l'estinzione di un controcredito opposto in compensazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24896 del 21/08/2023 (Rv. 668749 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_282, Cod_Proc_Civ_art_336, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Civ_art_1241 …...
Prescrizione civile – rinunzia Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 24263 del 09/08/2023 (Rv. 668912 - 01)Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione) - Rinuncia tacita alla prescrizione - Criteri per l'individuazione - Comportamento inequivoco e concludente - Necessità - Fattispecie.
La rinuncia tacita alla prescrizione presuppone che il comportamento del debitore sia incompatibile, in modo assoluto ed inequivoco, con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, rientrando il relativo accertamento nei poteri del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se immune da vizi motivazionali rilevabili in tale sede. (Nella specie, la S.C.ha confermato la sentenza impugnata, secondo la quale i promittenti venditori, continuando le trattative per superare le problematiche legate all'abusività dell'immobile e chiedendo al promissario acquirente il pagamento dell'ICI, avevano implicitamente rinunciato ad avvalersi dell'azione di prescrizione dell'azione di adempimento del contratto già maturata).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 24263 del 09/08/2023 (Rv. 668912 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2934, Cod_Civ_art_2937, Cod_Proc_Civ_art_345 …...
Contratti in genere - invalidità' - nullità' del contratto Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 20713 del 17/07/2023 (Rv. 668476 - 02)Nullità negoziali - Omesso rilievo officioso in primo grado - Rilevabilità d'ufficio nel giudizio di appello o di cassazione - Condizioni e limiti - Rituale allegazione dei fatti costitutivi della nullità - Necessità - Fattispecie.
Le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti. (Nella specie, in relazione alla contrarietà alla normativa "antitrust" di un contratto di fideiussione "omnibus" posto a valle di intese anticoncorrenziali, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto precluso il rilievo officioso della nullità in appello, per non avere la parte interessata, nell'ambito del giudizio di primo grado, dedotto la conformità delle clausole contrattuali al modello ABI né prodotto il modello medesimo).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 20713 del 17/07/2023 (Rv. 668476 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1421, Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_360 …...
Contratti bancari – Operazioni bancarie in conto corrente Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20455 del 17/07/2023 (Rv. 668309 - 01)Operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - Azione di ripetizione di indebito - Rapporti di conto corrente bancario - Eccezione di prescrizione della banca - Controeccezione del correntista fondata sull'esistenza di un contratto di apertura di credito - Decorrenza del termine di prescrizione a far data dalla chiusura del rapporto - Natura di eccezione in senso lato - Conseguenze.
In tema di rapporti di conto corrente bancario, qualora, a fronte di un'azione di ripetizione dell'indebito esercitata dal correntista, la banca convenuta eccepisca la prescrizione del diritto di credito sul presupposto della natura solutoria delle rimesse, l'esistenza di un contratto di apertura di credito che consenta di attribuire semplice natura ripristinatoria della provvista alle rimesse oggetto della ripetizione dell’indebito e, conseguentemente, di far decorrere il termine di prescrizione a far data dalla chiusura del rapporto, costituisce una eccezione in senso lato, come tale rilevabile d’ufficio dal giudice anche in grado di appello, purché l'affidamento risulti dai documenti legittimamente acquisiti al processo o dalle deduzioni contenute negli atti difensivi delle parti.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20455 del 17/07/2023 (Rv. 668309 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_1842, Cod_Civ_art_2033, Cod_Civ_art_2935, Cod_Civ_art_2934, Cod_Civ_art_2943, Cod_Civ_art_2946, Cod_Proc_Civ_art_345 …...
Procedimento civile - eccezione Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20138 del 13/07/2023 (Rv. 668548 - 01)Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - Azione di riduzione della legittima - Deduzione delle donazioni ricevute dall'attore - Natura di eccezione in senso lato - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio ed anche in appello - Sussistenza - Condizioni.
Nel giudizio di riduzione in materia ereditaria, la deduzione, da parte del convenuto, della necessità di imputare alla legittima le donazioni ricevute in vita dall'attore, costituisce eccezione in senso lato e, come tale, il suo rilievo non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione di parte, ma è ammissibile anche d'ufficio ed in grado di appello, purché i fatti risultino documentati "ex actis".
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20138 del 13/07/2023 (Rv. 668548 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0553, Cod_Civ_art_0564, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_713 …...
Responsabilità' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19963 del 12/07/2023 (Rv. 668198 - 01)Revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - ambito oggettivo - Esenzione per l'adempimento di un debito scaduto - Eccezione in senso stretto - Conseguenze processuali.
L'esenzione dalla revocatoria ordinaria, prevista per l'adempimento di un debito scaduto, integra un'eccezione in senso stretto, presupponendo l'allegazione in giudizio di fatti impeditivi non rilevabili d'uffido, sicché non incorre nel vizio di omessa pronuncia il giudice di merito che ometta l'esame di documenti prodotti ai sensi dell'art. 345, c.p.c., a sostegno dell'eccezione di cui all'art. 2901, comma 3, c.c., sollevata per la prima volta in grado di appello e, pertanto, preclusa.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19963 del 12/07/2023 (Rv. 668198 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_345 …...
Interpretazione e qualificazione giuridica della domanda – Cass. n. 13920/2023Impugnazioni civili - appello - domande - nuove - Interpretazione e qualificazione giuridica della domanda - Compito del giudice di merito - Conseguenze - Domanda risarcitoria in primo grado ex art. 2043 c.c. - Domanda in appello ex art. 2050 c.c. sulla base degli stessi fatti - Domanda nuova - Esclusione.
L'interpretazione e la qualificazione giuridica della domanda spetta al giudice di merito, sulla base dei fatti dedotti dall'attore, con la conseguenza che non incorre nel divieto di "nova" in appello la parte che, rimasta soccombente in primo grado con riferimento ad una domanda risarcitoria per illecito extracontrattuale fondata sull'art. 2043 c.c., ripropone in appello la stessa domanda risarcitoria, sulla base dei medesimi fatti costitutivi, pur fondandola sull'art. 2050 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 13920 del 22/05/2023 (Rv. 667955 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2050, Cod_Civ_art_2043, Cod_Proc_Civ_art_345
Corte
Cassazione
13920
2023 …...
Fondata su un comodato precario - Cass. n. 10257/2023Comodato - comodatario - restituzione della cosa - Azione personale di restituzione di immobile esercitata in primo grado - Fondata su un comodato precario - Azione di accertamento dell'usucapione decennale spiegata in appello dall'attore soccombente - Domanda nuova - Esclusione - Fondamento.
Laddove venga proposta in primo grado azione di restituzione di immobile fondata su un comodato precario, non costituisce domanda nuova quella di usucapione decennale formulata in appello dall'attore soccombente, essendo quest'ultima formulata in forza dello stesso titolo trascritto univocamente invocato nella domanda di restituzione spiegata in primo grado.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10257 del 18/04/2023 (Rv. 667652 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1159, Cod_Civ_art_1810, Cod_Proc_Civ_art_345
Corte
Cassazione
10257
2023 …...
Previsione "ex lege" ovvero corrispondenza del fatto a diritto potestativo – Cass. n. 9810/2023Procedimento civile - eccezione - prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi - Potere di rilevazione - Eccezioni rilevabili ad istanza di parte - Identificazione - Previsione "ex lege" ovvero corrispondenza del fatto a diritto potestativo - Natura di controeccezione rispetto ad eccezione rilevabile ad istanza di parte - Sufficienza - Esclusione - Conseguenze - Eccezione di interruzione della prescrizione - Rilevabilità d'ufficio - Conseguenze in appello.
Poiché nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l'interruzione della prescrizione. Ne consegue che il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, purché i fatti risultino documentati "ex actis".
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9810 del 13/04/2023 (Rv. 667492 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Civ_art_2938
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Cassazione
9810
2023 …...
Mancata ammissione istanze istruttorie ex art. 345, comma 2, c.p.c. – Cass. n. 9674/2023Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Motivo di ricorso ex art. 360, n. 4, c.p.c. - Mancata ammissione istanze istruttorie ex art. 345, comma 2, c.p.c. - Ammissibilità del motivo - Presupposti.
In tema di ricorso per cassazione, la censura concernente la violazione delle regole processuali ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., qualora investa la mancata ammissione in appello di istanze istruttorie ex art. 345, comma 2, c.p.c., è ammissibile solo in quanto spieghi come e perché le istanze in parola, se accolte, sarebbero state suscettibili di rovesciare l'esito del giudizio di primo grado.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9674 del 12/04/2023 (Rv. 667395 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_345
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Inerenza della nullità al rapporto giuridico oggetto diretto della domanda – Cass. n. 6728/2023Contratti in genere - invalidità - nullità del contratto - in genere - Rilievo officioso in appello - Inerenza della nullità al rapporto giuridico oggetto diretto della domanda - Necessità - Esclusione - Inerenza a circostanze di fatto introdotte nel processo in via d'eccezione - Ammissibilità - Fattispecie.
Il rilievo d'ufficio della nullità, in grado d'appello, non deve necessariamente concernere il rapporto giuridico oggetto diretto della domanda, ma può fondarsi anche su circostanze di fatto introdotte nel giudizio in via d'eccezione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto precluso il rilievo officioso della nullità di una clausola contemplante la reviviscenza di un contratto di fideiussione, sul presupposto che la relativa questione fosse stata introdotta in via d'eccezione rispetto alla domanda principale di inefficacia di un pegno su azioni, costituito proprio a garanzia della liberazione dei fideiussori).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6728 del 07/03/2023 (Rv. 667125 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1421, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_112
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Domanda di restituzione delle somme versate – Cass. n. 6614/2023Impugnazioni civili - appello - domande - nuove - in genere - Domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado o del decreto ingiuntivo - Proposizione in grado di appello - Ammissibilità - Divieto di domande nuove ex art. 345 c.p.c. - Violazione - Esclusione - Fondamento.
La domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado o del decreto ingiuntivo può essere proposta nel giudizio d'appello senza che ciò implichi violazione del divieto di domande nuove posto dall'art. 345 c.p.c., dovendo applicarsi, in via analogica, il principio generale in base al quale, per ragioni di economia processuale, la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 2, c. p. c. può essere proposta anche in grado di appello, come pure la domanda di riduzione in pristino ed ogni altra conseguente davanti al giudice di rinvio (art. 389 c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6614 del 06/03/2023 (Rv. 667124 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_096, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_389
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Prospettazione di una nuova qualificazione giuridica – Cass. n. 6292/2023Impugnazioni civili - "causa petendi et petitum" - Contratto oggetto del giudizio - Prospettazione di una nuova qualificazione giuridica - Domanda nuova ex art. 345 c.p.c. - Esclusione - Fattispecie.
Non costituisce domanda nuova, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la prospettazione, in appello, di una qualificazione giuridica del contratto oggetto del giudizio (nella specie da contratto agenzia a quello di mediazione) diversa da quella effettuata dalla parte in primo grado, ove basata sui medesimi fatti.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 6292 del 02/03/2023 (Rv. 667281 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_112
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Deducibilità come vizio della sentenza tramite l'impugnazione – Cass. n. 5815/2023Procedimento civile - atti e provvedimenti in genere - nullità' - rilevabilita' - impugnazioni civili - in genere - Nullità rilevabile d'ufficio - Omesso rilievo - Deducibilità come vizio della sentenza tramite l'impugnazione - Limiti - Fattispecie.
La regola dettata dall'art. 157, comma 3, c.p.c., secondo cui la parte che ha determinato la nullità non può farla valere, non opera quando si tratti di una nullità rilevabile anche d'ufficio, ma tale inoperatività è correlata alla durata del potere ufficioso del giudice, sicché una volta che quest'ultimo abbia deciso la causa omettendo di rilevare la nullità, la regola si riespande, con la conseguenza che la parte che vi ha dato causa con il suo comportamento, ed anche quella che, omettendo di rilevarla, abbia contribuito al permanere della stessa, non possono dedurla come motivo di nullità della sentenza, a meno che si tratti di una nullità per cui la legge prevede il rilievo officioso ad iniziativa del giudice anche nel grado di giudizio successivo. (Principio affermato dalla S.C. in relazione a una domanda nuova ex art. 345 c.p.c., la cui inammissibilità non era stata fatta valere dalle parti né era stata rilevata d'ufficio dal giudice d'appello, venendo dedotta, per la prima volta, col ricorso per cassazione).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5815 del 27/02/2023 (Rv. 666968 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_345
Corte
Cassazione
5815
2023 …...
Allegazione delle ragioni di rilevanza – Cass. n. 4835/2023Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - motivi - specificità - Documenti cartacei o telematici prodotti in primo grado - Valutazione da parte del giudice di appello - Allegazione delle ragioni di rilevanza - Necessità.
In materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 4835 del 16/02/2023 (Rv. 666889 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_346
Corte
Cassazione
4835
2023 …...
Corretta allegazione della rilevanza in appello – Cass. n. 4835/2023Impugnazioni civili - appello - domande - effetto devolutivo - prove - in genere - Documenti cartacei o telematici depositati in primo grado - Corretta allegazione della rilevanza in appello - Omessa produzione della controparte - Conseguenze.
In materia di prova documentale nel processo civile, se la parte ha puntualmente allegato nell'atto di (o nella comparsa di costituzione in) appello il fatto rappresentato dal documento cartaceo avversario prodotto nel primo grado invocandone il riesame in sede di gravame, la controparte che omette la produzione di tale documento nel secondo grado subisce le conseguenze di un siffatto comportamento processuale, potendo il giudice - il quale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita al processo - ritenere provato il predetto fatto storico nei termini specificamente allegati nell'atto difensivo.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 4835 del 16/02/2023 (Rv. 666889 - 05)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_011, Cod_Proc_Civ_art_345
Corte
Cassazione
4835
2023 …...
Prova documentale nel processo civile – Cass. n. 4835/2023Prova civile - produzione di documenti - impugnazioni civili - appello - citazione di appello - motivi - specificità -Documenti prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - Efficacia limitata al singolo grado di giudizio - Esclusione - Fondamento.
In materia di prova documentale nel processo civile, il principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova" - che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 4835 del 16/02/2023 (Rv. 666889 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_372
Corte
Cassazione
4835
2023 …...
Rilevabilità d'ufficio della relativa nullità – Cass. n. 4019/2023Mediazione - in genere (nozioni, caratteri, distinzioni) - Mediazione - Obbligo di iscrizione del mediatore nei ruoli tenuti presso le camere di commercio - Applicabilità del principio di non contestazione - Esclusione - Ragioni - Assenza del requisito - Rilevabilità d'ufficio della relativa nullità - Conseguenze in appello - Esclusione dello "ius novorum".
Il requisito relativo all'obbligo di iscrizione del mediatore nei ruoli tenuti presso le camere di commercio è sottratto al principio di non contestazione, in quanto discendente da norma imperativa e al divieto di "ius novorum" in appello, essendo il contratto che ne sia sprovvisto affetto da nullità rilevabile d’ufficio.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 4019 del 09/02/2023 (Rv. 666857 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1755, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Civ_art_2697
Corte
Cassazione
4019
2023 …...
Fatti posti a fondamento dell'eccezione – Cass. n. 2963/2023Procedimento civile - eccezione - in genere - Eccezioni in senso lato - Rilevabilità d'ufficio anche in appello - Condizioni - Fatti posti a fondamento dell'eccezione - Rituale acquisizione probatoria - Necessità - Ammissibilità di nuove prove - Esclusione - Fondamento.
Le eccezioni in senso lato sono rilevabili d’ufficio anche in appello, purché la prova dei fatti sui quali si fondano sia stata ritualmente acquisita al processo (non necessariamente a seguito di iniziativa della parte interessata), non potendo tale prova essere fornita, per la prima volta, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., rimettendo in moto una fase procedimentale che deve considerarsi ormai chiusa, in ossequio al principio dell'ordinato svolgimento del processo, desumibile dagli artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2963 del 01/02/2023 (Rv. 666852 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_112
Corte
Cassazione
2963
2023 …...
Produzione in originale di documento già depositato in copia in primo grado – Cass. n. 34025/2022Impugnazioni civili - appello - prove – nuove - Produzione in originale di documento già depositato in copia in primo grado - Documento nuovo ex art. 345, comma 3, c.p.c. - Configurabilità - Ragioni - Fattispecie.
In tema di appello, costituisce nuovo documento, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., la produzione dell'originale di un documento depositato in copia nel giudizio di primo grado, in quanto la "novità" cui allude la citata disposizione attiene al documento nella sua consistenza rappresentativa e non al solo contenuto. (Fattispecie relativa alla copia di una scrittura disconosciuta nella sua corrispondenza all'originale e sulla quale, nel corso del giudizio di primo grado, era stata espletata una c.t.u. grafologica).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 34025 del 18/11/2022 (Rv. 666152 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_345
Corte
Cassazione
34025
2022 …...
Circostanze fattuali ritualmente acquisite al processo – Cass. n. 33872/2022Obbligazioni in genere - estinzione dell'obbligazione – compensazione - Compensazione impropria - Definizione e disciplina - Accertamento d'ufficio anche in grado di appello - Ammissibilità - Condizioni - Circostanze fattuali ritualmente acquisite al processo - Necessità.
In tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria (o atecnica) si distingue da quella propria, disciplinata dagli articoli 1241 e ss. c.c., poiché riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto, e si risolve in una verifica contabile delle reciproche poste attive e passive delle parti. E' per questo che il giudice può procedere d'ufficio al relativo accertamento anche in grado di appello, senza che sia necessaria un'eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 33872 del 17/11/2022 (Rv. 666238 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1241, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_183
Corte
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33872
2022 …...
Contratto di investimento in valori mobiliari – Cass. n. 28377/2022Contratti in genere - invalidità - nullità del contratto - impugnazioni civili - appello - domande - nuove - Contratti di borsa - Contratto di investimento in valori mobiliari - Giudizio instaurato dal cliente volto ad ottenere il risarcimento del danno - Domanda di accertamento della nullità per difetto di forma scritta ex art. 18 d.lgs. n. 415 del 1996 formulata per la prima volta in appello - Conseguenze - Conversione in eccezione rilevabile d'ufficio previa instaurazione del contraddittorio - Necessità.
La domanda di accertamento della nullità di un contratto relativo alla prestazione di servizi di investimento in valori mobiliari per inosservanza della forma scritta (nella specie, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 415 del 1996) proposta dal cliente per la prima volta in appello, nei confronti dell'intermediario in valori mobiliari, nell'ambito di un giudizio volto ad ottenere il risarcimento di danni che si assumono essere derivati dall'esecuzione del contratto medesimo, pur essendo inammissibile quale domanda nuova, ex art. 345, comma 1, c.p.c., deve essere convertita ed esaminata nel merito dal giudice del gravame, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, come eccezione di nullità rilevabile d'ufficio - estesa anche alle nullità negoziali c.d. di protezione - previa instaurazione del contraddittorio tra le parti ex art. 101, comma 2 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 28377 del 29/09/2022 (Rv. 665753 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_345
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28377
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Domanda di riconoscimento di socio di fatto – Cass. n. 26133/2022Società' - di persone fisiche (nozione, caratteri, distinzioni) - società' irregolare e di fatto - Domanda di riconoscimento di socio di fatto - Successiva proposizione di una domanda di riconoscimento di socio accomandante occulto - Novità della domanda - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
La proposizione della domanda di riconoscimento della qualità di socio accomandante occulto rispetto a quella di riconoscimento della qualità di socio di fatto, originariamente proposta, non integra una inammissibile domanda nuova, poiché la "causa petendi" è costituita in entrambi i casi dall'accertamento del rapporto sociale, indipendentemente dalla sua esteriorizzazione nei confronti dei terzi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non ricorrere il vizio di ultrapetizione nella sentenza di appello che aveva affermato la sussistenza di una società di fatto, laddove la parte attrice aveva, in primo grado, allegato l'esistenza di una società convenzionalmente occultata mediante la dissimulazione di una impresa individuale intestata ad uno dei soci).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 26133 del 05/09/2022 (Rv. 665688 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2247, Cod_Civ_art_2251, Cod_Civ_art_2297, Cod_Civ_art_2727, Cod_Proc_Civ_art_345
Corte
Cassazione
26133
2022 …...
Proprietà - limitazioni legali della proprietà Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 25680 del 04/09/2023 (Rv. 668967 - 01)Rapporti di vicinato - aperture (finestre) - veduta (nozione, caratteri, distinzioni) - distanze legali - delle costruzioni dalle vedute - Violazione distanze vedute - Eliminazione - Demolizione - Domanda in appello della parte interessata di arretramento della costruzione - Domanda nuova - Esclusione - Ammissibilità - Fondamento.
Non costituisce domanda nuova della parte condannata in primo grado alla demolizione del balcone realizzato in violazione dell'art. 905 c.c., quella formulata in appello con la quale, al fine di rispettare tale disposizione, si richieda di adottare accorgimenti che escludano il "prospicere e l'inspicere in alienum" (cioè, l'affacciarsi e il guardare sul fondo altrui) senza imporre demolizioni, in quanto si tratta di una mera richiesta a scopo difensivo, diretta a limitare l'entità della soccombenza e che, costituente applicazione del principio di proporzionalità al contenuto del provvedimento di tutela giurisdizionale, ben essere accolta nel caso in cui essa non risulti frustrare l'integrale protezione dell'interesse meritevole sotteso alla domanda dell'attore.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 25680 del 04/09/2023 (Rv. 668967 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0905, Cod_Proc_Civ_art_345 …...
Formulazione nella memoria di replica – Cass. n. 25823/2022Procedimento civile - domanda giudiziale - conclusioni definitive - prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - Consulenza tecnica d'ufficio - Contestazioni valutative delle parti - Formulazione nella memoria di replica - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze.
Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio che si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della predetta consulenza non possono essere formulate per la prima volta nella memoria di replica nell'ambito del giudizio di primo grado, con la conseguenza che, se vi vengano introdotte, il giudice le può ignorare senza che la sentenza sia ingiusta, ferma la possibilità per la parte di ribadire - ovvero riproporre con una consulenza tecnica di parte - le contestazioni in questione in grado di appello, senza incorrere nelle preclusioni di cui all'art. 345 c.p.c. nella versione "ratione temporis" applicabile.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25823 del 01/09/2022 (Rv. 665615 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_190, Cod_Proc_Civ_art_195, Cod_Proc_Civ_art_345
Corte
Cassazione
25823
2022 …...
Rilievo ufficioso nel giudizio di appello e in quello di cassazione – Cass. n. 20170/2022Contratti in genere - invalidità - nullità del contratto - in genere - Rilievo ufficioso nel giudizio di appello e in quello di cassazione - Ammissibilità - Anche in presenza di nullità di protezione - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Nel giudizio di appello e in quello di cassazione, il giudice - in caso di mancata rilevazione officiosa, in primo grado, di una nullità contrattuale - ha sempre il potere di procedere a siffatto rilievo, anche quando si tratta di "nullità di protezione", da configurarsi come "species" del più ampio "genus" delle nullità negoziali, poste a tutela di interessi e valori fondamentali che trascendono quelli del singolo contraente. (In applicazione del principio enunciato, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, nella parte in cui ha esaminato nel merito la domanda di accertamento della nullità di un contratto quadro di intermediazione mobiliare, contenuta nell'atto di appello e fondata su motivi diversi da quelli dedotti in primo grado, escludendone l'inammissibilità).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20170 del 22/06/2022 (Rv. 665222 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1419, Cod_Civ_art_1421, Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_339, Cod_Proc_Civ_art_345
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Deposito in appello di documenti – Cass. n. 16235/2022Prova civile - produzione di documenti - impugnazioni civili - appello - prove - nuove - Deposito in appello di documenti - Onere di dimostrare la produzione in primo grado dei medesimi documenti - Sussistenza - Modalità - Inosservanza - Conseguenze - Inammissibilità della produzione di nuove prove - Mancata contestazione della controparte - Irrilevanza - Fondamento.
Per il deposito in appello di documenti già prodotti nel primo grado, la parte è onerata di dimostrare che gli stessi coincidono con quelli già presentati al primo giudice in osservanza degli adempimenti prescritti dagli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c.; in difetto, è precluso al giudice dell'impugnazione l'esame della produzione, senza che rilevi la mancata opposizione della controparte, non trattandosi di salvaguardare il principio del contradditorio sulla prova, bensì di assicurare il rispetto della regola - di ordine pubblico processuale - stabilita dall'art. 345, comma 3, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16235 del 19/05/2022 (Rv. 664905 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_087, Cod_Proc_Civ_art_074
Corte
Cassazione
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Iscrizione all'albo del mediatore – Cass. n. 14971/2022Mediazione - (nozioni, caratteri, distinzioni) - Iscrizione all'albo del mediatore - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Nullità del contratto - Eccezione in appello - Ammissibilità - Violazione dell'art. 345 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
L'eccezione di nullità del contratto di mediazione per mancanza di iscrizione del mediatore nel ruolo previsto dalla l.n. 39 del 1989, costituisce un'eccezione in senso lato, afferendo a questione rilevabile d'ufficio dal giudice, e, pertanto, non è soggetta, in grado di appello, alle preclusioni di cui all'art. 345 c.p.c. ed al divieto dello "ius novorum" sancito dalla stessa norma.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 14971 del 11/05/2022 (Rv. 664795 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1755, Cod_Proc_Civ_art_345
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Domanda di risarcimento danni fondata in primo grado su colpa del danneggiante – Cass. n. 14732/2022Procedimento civile - domanda giudiziale - nuova domanda - Domanda di risarcimento danni fondata in primo grado su colpa del danneggiante - Successiva proposizione in appello di domanda ex artt. 2050 o 2051 c.c. - Inammissibilità.
Qualora l'attore abbia invocato in primo grado la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 c.c., il divieto di introdurre domande nuove non gli consente di chiedere successivamente la condanna del medesimo convenuto ex artt. 2050 o 2051 c.c., a meno che egli non abbia sin dall'atto introduttivo del giudizio enunciato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee, perché compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie contemplata dai detti articoli.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 14732 del 10/05/2022 (Rv. 664792 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2050, Cod_Proc_Civ_art_183 Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Civ_art_2051
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Cassazione
14732
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Domanda di attribuzione della proprietà del suolo occupato – Cass. n. 12033/2022Proprietà - acquisto - a titolo originario - accessione - esclusione - occupazione di porzione di fondo attiguo - in genere - Accessione cd. invertita ex art. 938 c.c. - Domanda di attribuzione della proprietà del suolo occupato - Necessità - Contestuale offerta di congrua indennità - Esclusione - Carattere vincolante dell'offerta per il giudice - Esclusione - Indicazione o modificazione dell'indennità in appello - Limiti ex artt. 345 e 346 c.p.c. - Insussistenza.
Nell'ipotesi di accessione cd. invertita ai sensi dell'art. 938 c.c., il costruttore il quale abbia occupato in buona fede una parte del suolo del vicino, al fine di ottenere l'attribuzione della proprietà del suolo occupato, pur dovendo proporre un'espressa domanda, non è tenuto ad offrire anche una congrua indennità, perché la determinazione di questa è riservata al giudice del merito il quale, pertanto, non è vincolato dall'entità dell'offerta compiuta dal costruttore, né dalla condotta processuale dello stesso, che può indicare tale indennità anche in appello nonché modificarla, senza che la sua attività processuale al riguardo resti soggetta ai limiti degli artt. 345 e 346 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 12033 del 13/04/2022 (Rv. 664420 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0938, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_346
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Estensione a eccezioni rilevabili d'ufficio – Cass. n. 9844/2022Impugnazioni civili - appello - domande - non riproposte (decadenza) - Appello - Eccezioni non accolte e necessità di loro espressa riproposizione ex art. 346 c.p.c. - Ambito applicativo - Estensione a eccezioni rilevabili d'ufficio - Esclusione - Fondamento - Limiti - Pronuncia espressa o implicita di rigetto delle stesse - Necessità di appello incidentale - Sussistenza - Ragioni.
Nel giudizio di appello, il principio previsto dall'art. 346 c.p.c., secondo cui le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado si intendono rinunciate se non sono espressamente riproposte, si riferisce alle sole questioni rilevabili ad istanza di parte, ma non anche a quelle rilevabili d'ufficio, stante il potere (dovere) del giudice del gravame di rilevarle in via officiosa ai sensi dell'art. 345, comma 2, c.p.c., quand'anche non espressamente riproposte, a meno che le stesse non siano state respinte in primo grado con pronuncia espressa o implicita, essendo in tal caso necessario proporre appello incidentale al fine di evitare la formazione del giudicato interno, che ne preclude ogni riesame, anche officioso.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 9844 del 28/03/2022 (Rv. 664325 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_343, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_346
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Credito insinuato al passivo in privilegio – Cass. n. 9730/2022Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - in genere - Credito insinuato al passivo in privilegio - Richiesta di ammissione in chirografo in sede di opposizione - Domanda nuova - Esclusione -Fondamento - Fattispecie.
In tema di opposizione allo stato passivo, la circostanza che tale procedimento abbia natura impugnatoria, come tale retto dal principio di immutabilità della domanda, non esclude la facoltà del creditore di richiedere soltanto in sede di opposizione l'ammissione del proprio credito in chirografo, anche se nell'insinuazione si domandava l'ammissione del credito in via privilegiata, non determinandosi alcuna mutazione degli elementi costitutivi della domanda ma una semplice rinuncia alla collocazione privilegiata originariamente dedotta. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il provvedimento di merito che aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda di ammissione di interessi previsti dall'art. 1 del d.lgs. n. 231 del 2002, formulata per la prima volta in chirografo in sede di opposizione allo stato passivo, a fronte di una iniziale insinuazione - respinta - con grado privilegiato).
Corte Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9730 del 25/03/2022 (Rv. 664428 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_345
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Formulazione di domande o deduzione di motivi nuovi rispetto a quelli formulati nell'atto introduttivo – Cass. n. 9226/2022Esecuzione forzata - opposizioni - in genere - Opposizioni esecutive - Formulazione di domande o deduzione di motivi nuovi rispetto a quelli formulati nell'atto introduttivo - Ammissibilità - Esclusione.
Nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all’esecuzione forzata.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9226 del 22/03/2022 (Rv. 664260 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_345
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Proponibilità per la prima volta nel giudizio di rinvio – Cass. n. 9211/2022Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - riassunzione - citazione - forma e contenuto - Allegazioni in fatto - Proponibilità per la prima volta nel giudizio di rinvio - Divieto di "nova" in appello - Sussistenza - Fondamento.
Il divieto di "nova" sancito dall'art. 345 c.p.c. per il giudizio d'appello, applicabile anche nel giudizio di rinvio, riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le allegazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché l'ammissione delle stesse in secondo grado trasformerebbe il giudizio d'appello da mera "revisio prioris instantiae" in "iudicium novum", modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9211 del 22/03/2022 (Rv. 664556 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_345
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Documenti formati dopo lo spirare dei termini perentori – Cass. n. 7977/2022Impugnazioni civili - appello - prove - nuove - in genere - Documenti formati dopo lo spirare dei termini perentori ma prima del passaggio della causa in decisione - Onere di produzione nel giudizio di primo grado - Esclusione - Ammissibilità in grado di appello ex art. 345, terzo comma, c. p.c. - Fondamento - Conseguenze.
In tema di ammissibilità di nuovi mezzi di prova in grado d'appello, deve escludersi che dal vigente regime processuale possa ricavarsi un onere della parte, sancito a pena di decadenza, di produrre nel giudizio di primo grado gli eventuali documenti probatori che si siano formati dopo lo spirare del termine assegnato dal giudice per la deduzione dei mezzi istruttori ma prima del passaggio della causa in decisione; ne consegue che i documenti formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie vanno annoverati fra i nuovi mezzi di prova, ammissibili in grado d'appello, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., ancorché la parte abbia avuto la possibilità di acquisirli in data anteriore alla spedizione della causa di primo grado a sentenza, fatta soltanto salva, in tale ipotesi, la possibilità, per il giudice del gravame, di applicare il disposto dell'art. 92 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 7977 del 11/03/2022 (Rv. 664235 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_184, Cod_Proc_Civ_art_345
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Domanda di accertamento della proprietà sulla base di contratto di vendita per scrittura privata – Cass. n. 6729/2022Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione) - esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto - Domanda di accertamento della proprietà sulla base di contratto di vendita per scrittura privata - Fungibilità con la domanda proposta in appello di trasferimento in esecuzione di preliminare di vendita - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Qualora nel primo grado di giudizio sia proposta domanda di accertamento della proprietà sulla base di contratto di vendita per scrittura privata, la successiva domanda proposta in appello diretta a conseguire il trasferimento della proprietà di un immobile ex art. 2932 c.c. è inammissibile, presentando "petita" immediati diversi, atteso che la modificazione della domanda ex art. 183 c.p.c. è possibile solo nel giudizio di primo grado, al fine di non determinare la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, né l'allungamento dei tempi processuali.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 6729 del 01/03/2022 (Rv. 664175 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2932, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_345
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"Mutatio libelli" nell'ambito della medesima vicenda processuale – Cass. n. 6279/2022Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - Fallimento - Stato Passivo - Opposizione - "Mutatio libelli" nell'ambito della medesima vicenda processuale - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Nell'ambito del procedimento di opposizione allo stato passivo, sono inammissibili domande dell'opponente nuove rispetto a quelle spiegate nella precedente fase, non applicandosi il principio, proprio del giudizio di primo grado, secondo cui entro il primo termine di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., è consentita la "mutatio” di uno o entrambi gli elementi oggettivi della domanda, petitum e causa petendi, sempre che essa, così modificata, risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio; il procedimento di opposizione allo stato passivo ha infatti natura impugnatoria, è disciplinato specificamente dall'art. 99 l.fall. e si coordina necessariamente con quanto previsto dall'art. 101 l.fall., non consentendo perciò l'applicazione, neppure analogica, dei principi espressi in tema di opposizione a decreto ingiuntivo. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato il decreto del tribunale che aveva ritenuto di ammettere il credito dell'opponente sulla base di una domanda subordinata di arricchimento indebito, ex art. 2041 c.c., proposta per la prima volta in sede di opposizione allo stato passivo).
Corte di Cassazione, Sez. 1 -, Sentenza n. 6279 del 24/02/2022 (Rv. 664043 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_345
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Appello avverso sentenza declaratoria dell'inammissibilità della domanda – Cass. n. 5767/2022Impugnazioni civili - appello - prove - Appello avverso sentenza declaratoria dell'inammissibilità della domanda - Riproposizione delle istanze istruttorie non esaminate dal giudice di primo grado - Esame da parte del giudice dell'impugnazione - Necessità.
Il giudice d'appello che ritenga erronea la declaratoria di inammissibilità della domanda ad opera della sentenza impugnata deve esaminare le richieste istruttorie delle parti non valutate dal giudice di primo grado e riproposte con l’atto di appello.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5767 del 22/02/2022 (Rv. 664076 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_345
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Onere probatorio a carico del deducente – Cass. n. 2223/2022Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - fatti pacifici - Fatto non riferibile anche alla controparte e/o genericamente allegato e fatto riferibile alla controparte e/o specificamente allegato - Onere probatorio a carico del deducente - Differenze - Necessità di contestazione solo nella seconda ipotesi - Sussistenza - Conseguenze sulla facoltà di contestazione per la prima volta in grado di appello.
Il deducente è tenuto a provare il fatto genericamente dedotto e/o non rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte anche in assenza di contestazione specifica o generica o di non contestazione da parte di quest'ultima, mentre è tenuto a provare il fatto specificamente dedotto e/o rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte soltanto se specificamente contestato. In ragione di ciò, soltanto nella prima ipotesi è possibile formulare la contestazione per la prima volta anche in grado d'appello, senza che questo giustifichi la rimessione in termini per l'articolazione dei mezzi istruttori, stante l'onere probatorio gravante sul deducente in primo grado, mentre tale facoltà è preclusa nella seconda, avendo quest'ultimo fatto affidamento sulla "relevatio" dall'onere probatorio in ragione dell'assenza di contestazione, senza potervi più provvedere in sede di gravame.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2223 del 25/01/2022 (Rv. 663641 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_345
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Mera allegazione difensiva a contenuto tecnico – Cass. n. 1614/2022Impugnazioni civili - appello - prove - nuove - impugnazioni civili - appello - prove - nuove - Consulenza di parte - Natura - Mera allegazione difensiva a contenuto tecnico - Conseguenze - Produzione nel giudizio d'appello - Ammissibilità.
La consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, la cui produzione, regolata dalle norme che disciplinano tali atti e perciò sottratta al divieto di cui all'art. 345 c.p.c., deve ritenersi consentita anche in appello.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 1614 del 19/01/2022 (Rv. 663635 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_345
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Deduzione del massimale solo in appello – Cass. n. 1475/2022Impugnazioni civili - appello - eccezioni - nuove - Assicurazione - Massimale di polizza - Deduzione del massimale solo in appello - Ammissibilità - Natura di eccezione in senso stretto - Esclusione.
L'eccezione con la quale l'impresa assicuratrice fa valere il limite del massimale di polizza, essendo destinata a configurare ed a delimitare contrattualmente il diritto dell'assicurato e il corrispettivo obbligo dell'assicuratore non configura un'eccezione in senso stretto e, conseguentemente, può essere proposta per la prima volta in appello.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 1475 del 18/01/2022 (Rv. 663631 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Civ_art_1917
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Eccezione di pagamento – Cass. n. 41474/2021Procedimento civile - eccezione - in genere - Eccezione di pagamento - Effetti - Manifestazione di volontà - Necessità - Esclusione - Conseguenze.
L'eccezione di pagamento ha efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente dal tramite di una manifestazione di volontà della parte, sicché integra un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 41474 del 24/12/2021 (Rv. 663413 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_437
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Proposizione in appello di questione nuova non esaminata in primo grado – Cass. n. 40759/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilita') - ordinanze - Proposizione in appello di questione nuova non esaminata in primo grado - Pronuncia di ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. - Inammissibilità - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Accertamento della nullità - Cassazione con rinvio della menzionata ordinanza - Necessità.
È ammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa ex art. 348 bis c.p.c. ove se ne deduca la nullità per avere il giudice di appello utilizzato la forma di decisione in forma semplificata pur essendo stato investito di una questione nuova non esaminata in primo grado, nella specie, di deferimento di un giuramento decisorio ed abbia erroneamente deciso il gravame, esaminando prima la questione nuova in senso negativo per l'appellante e successivamente l'appello con il criterio di valutazione di cui al comma 1 del cit. art. 348 bis.(Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio l'ordinanza emessa ex art. 348 bis c.p.c. , ritenendo assorbita l'impugnazione della sentenza di primo grado ed ha rinviato davanti la Corte d'Appello per una nuova decisione con le forme ordinarie).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 40759 del 20/12/2021 (Rv. 663579 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_348 bis, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_383
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Documenti prodotti in primo grado dall'appellato – Cass. n. 40606/2021Impugnazioni civili - appello - prove - in genere - Documenti prodotti in primo grado dall'appellato - Mancata produzione in appello da parte di quest'ultimo - Onere dell'appellante di acquisirne copia, ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. - Necessità - Fondamento.
Nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non ha ad oggetto un riesame pieno nel merito della decisione impugnata ("novum judicium"), ma assume le caratteristiche di una "revisio prioris instantia", cosicché l'appellante ha sempre la veste di attore rispetto al giudizio instaurato e con essa l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale assunta nel giudizio di primo grado, e ove si dolga dell'erronea valutazione, da parte del primo giudice, di documenti prodotti dalla controparte e da questi non depositati in appello, ha l'onere di estrarne copia ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. e di produrli in sede di gravame.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 40606 del 17/12/2021 (Rv. 663229 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_076
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