codice di procedura civile libro secondo: del processo di cognizione titolo III: delle impugnazioni capo I: delle impugnazioni in generale - 336. (effetti della riforma o della cassazione)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 336. (Effetti della riforma o della cassazione)
1. La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata.
2. La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata. (1)
la giurisprudenza
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Tributi (in generale) - repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - sanzioni civili e amministrative - Annullamento di pretesa tributaria e sanzioni - Impugnazione afferente la sola imposta annullata - Estensione anche alle sanzioni - Sussistenza - Condizioni - Fondamento.
Nel caso di annullamento di una pretesa tributaria e delle relative sanzioni, l'impugnazione proposta con esclusivo riferimento all'imposta annullata si estende, in virtù del proprio effetto espansivo interno, anche nei confronti delle sanzioni, che sono direttamente dipendenti dalla statuizione della pretesa, sempre che esse non siano state annullate per ragioni differenti ed autonome rispetto all'imposta.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 24732 del 05/11/2020 (Rv. 659496 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_336
corte
cassazione
24732
2020

Impugnazioni civili - appello - domande - nuove. Domanda di restituzione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado - Proposizione in appello - Ammissibilità - Fondamento.
Nel giudizio di appello l'istanza di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, che peraltro può anche essere disposta d'ufficio dal giudice, non integra una domanda nuova ex art. 345 c.p.c. in quanto conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata; ne discende che, ove il pagamento sia intervenuto durante il giudizio di impugnazione, detta istanza può essere formulata in qualunque momento, anche nell'udienza di discussione della causa, in sede di precisazione delle conclusioni, oppure nella comparsa conclusionale (Vedi, Cass. Sez. 1, sent. n. 11491 del 16/05/2006, Rv. 590956 - 01).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23972 del 29/10/2020 (Rv. 659603 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_352, Cod_Proc_Civ_art_282, Cod_Proc_Civ_art_336
corte
cassazione
23972
2020

Spese giudiziali civili - di appello -Rigetto del gravame - Riforma della sentenza di primo grado sulle spese - Mancanza di specifico motivo del gravame - Divieto di riforma - Sussistenza.
Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 14916 del 13/07/2020 (Rv. 658671 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_336, Cod_Proc_Civ_art_323
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Spese giudiziali
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cassazione
14916
2020

Cosa giudicata su un capo di sentenza - Condizioni - Acquiescenza sulle parti non impugnate - Configurabilità - Presupposti.
La formazione della cosa giudicata su un capo della sentenza per mancata impugnazione può verificarsi solo con riferimento ai capi che siano completamente autonomi perché fondati su distinti presupposti di fatto e di diritto, sicché l'acquiescenza alle parti della sentenza non impugnata non si verifica quando queste si pongano in nesso conseguenziale con altra e trovino in essa il suo presupposto.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 12649 del 25/06/2020 (Rv. 658277 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_336
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cassazione
12649
2020

Cause connesse pendenti dinanzi allo stesso ufficio giudiziario - Sospensione per pregiudizialità - Esclusione - Riunione ex art. 274 c.p.c. - Soggezione delle due cause a riti diversi - Circostanza ostativa alla riunione - Esclusione - Fattispecie.
Quando due giudizi tra cui sussiste pregiudizialità risultino pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario, non deve disporsi la sospensione di quello pregiudicato, ma occorre verificare la sussistenza dei presupposti per la riunione dei processi ai sensi dell'art. 274 c.p.c., tenendo conto che tra sezioni specializzate e ordinarie del medesimo tribunale non si pone una questione di competenza. (Nella specie la S.C. ha rilevato che non sussiste pregiudizialità ai sensi dell'art. 295 c.p.c., tra il giudizio proposto in tribunale dal creditore per ottenere il pagamento di una somma in conseguenza di una fideiussione ed il diverso processo instaurato dal debitore, innanzi alla sezione specializzata in materia di impresa dello stesso ufficio giudiziario, per domandare la dichiarazione di nullità della detta garanzia).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11634 del 16/06/2020 (Rv. 657988 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_274_1, Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Proc_Civ_art_336
CORTE
CASSAZIONE
11634
2020

Sentenza di appello - Revocazione parziale - Ammissibilità - Fondamento - Conseguenze.
Qualora la domanda di revocazione concerna una parte autonoma della sentenza d'appello, il relativo accoglimento determina, in aderenza alle regole dell'impugnazione parziale e dell'effetto espansivo interno, la rescissione di quella parte soltanto, nonché delle parti che dipendano dalla parte rescissa, mentre conservano la loro efficacia le parti autonome ed indipendenti; sicché, nel giudizio di cassazione pendente su queste ultime, la pronuncia di revocazione non fa cessare la materia del contendere.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8773 del 12/05/2020 (Rv. 657697 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Proc_Civ_art_402, Cod_Proc_Civ_art_336_1

Condanna a corrispondere a titolo risarcitorio una somma comprensiva di capitale ed interessi - Effetto dell'impugnazione concernente il solo capitale od i soli interessi sull'intero importo oggetto di condanna - Ricorrenza di tale effetto in caso di procedura di correzione di errore materiale - Esclusione - Fattispecie.
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - acquiescenza – parziale - In genere.
Provvedimenti del giudice civile - sentenza – correzione - In genere.
In tema di obbligazioni di valore, la regola per la quale capitale ed interessi compensativi formano un "unicum" inscindibile, con la conseguenza che l'impugnazione del capo di sentenza relativo alla liquidazione del primo rimette in discussione anche quello concernente i secondi e viceversa, non trova applicazione nel diverso caso di correzione di errore materiale della sentenza medesima (nella specie, in ordine all'entità del capitale), poiché il provvedimento di correzione, di natura amministrativa, non produce gli effetti di cui all'art. 336 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33719 del 18/12/2019 (Rv. 656454 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_288, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_336
corte
cassazione
33719
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Revoca del decreto ingiuntivo all'esito del giudizio di opposizione - Applicazione analogica dell'art. 336 c.p.c. - Conseguenze - Domanda di restituzione formulata in separato giudizio - Passaggio in giudicato della decisione sull'opposizione - Necessità - Esclusione.
Il principio secondo cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere fatto valere immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio, trova applicazione analogica nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, che si concludono con la revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. In tali ipotesi, la domanda di restituzione può essere formulata davanti al giudice dell'opposizione anche separatamente e il relativo giudizio non deve essere sospeso in attesa della definizione di quello di opposizione, perché la restituzione non è subordinata al passaggio in giudicato della revoca del decreto.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30389 del 21/11/2019 (Rv. 656254 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_282, Cod_Proc_Civ_art_336, Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_642, Cod_Proc_Civ_art_648, Cod_Proc_Civ_art_653, Cod_Proc_Civ_art_295

Domanda di restituzione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado - Proposizione in appello - Ammissibilità - Condizioni - Omessa pronuncia del giudice di appello - Rimedi - Fondamento.
La domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello anche nel corso del giudizio, quando l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione. Qualora il giudice d'appello non provveda su tale domanda, la parte può alternativamente denunciare l'omissione con ricorso per cassazione o farla valere riproponendo la detta domanda restitutoria in autonomo giudizio, posto che la mancata pronuncia dà luogo ad un giudicato solo processuale e non sostanziale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30495 del 21/11/2019 (Rv. 656164 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_336, Cod_Proc_Civ_art_091 Cod_Proc_Civ_art_282, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Civ_art_2909

Sentenza riformata in sede di impugnazione - "Condictio indebiti" - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Interessi - Decorrenza.
In tema di decorrenza degli interessi legali, poiché l'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza d'appello successivamente cassata, ovvero della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva riformata in appello, non si inquadra nell'istituto della "condictio indebiti" ex art. 2033 c.c., sia perché si ricollega a un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza, sia perché il comportamento dell’"accipiens" non si presta a valutazione di buona o mala fede ai sensi della suddetta norma di legge, non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti, gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 24475 del 01/10/2019 (Rv. 655257 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2033, Cod_Proc_Civ_art_336, Cod_Proc_Civ_art_383

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - effetti della riforma o della cassazione - Riforma o cassazione della sentenza non definitiva - Conseguenze - Ricorso contro la sentenza definitiva - Sopravvenuta inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
La parte che con successo abbia impugnato la sentenza non definitiva, per difetto di giurisdizione del giudice che l'ha emessa, difetta di interesse ad impugnare la successiva sentenza definitiva, attesa la mancanza di un provvedimento impugnabile. Difatti la riforma o la cassazione di una sentenza non definitiva pone nel nulla le statuizioni successivamente pronunciate, le quali siano dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, e ciò anche in presenza di un giudicato formale. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza con la quale il giudice del gravame aveva pronunciato su una sentenza definitiva emessa dal Tribunale in tema di risarcimento del danno per occupazione acquisitiva; ciò perché, nel frattempo, altro giudizio di cassazione, avente ad oggetto la sentenza non definitiva sulla giurisdizione, si era concluso con la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo).
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 15411 del 06/06/2019 (Rv. 654272 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_336

Somme versate in esecuzione di sentenza di primo grado - Domanda di restituzione proposta in sede di gravame - Statuizione al riguardo del giudice di appello come giudice di primo grado - Fondamento - Omessa pronuncia sul punto da parte del giudice dell'impugnazione - Individuazione - Esercizio di separata domanda per l'ottenimento della restituzione - Ammissibilità - Preclusione del giudicato - Esclusione.
In relazione alla domanda - proposta nella fase di gravame - di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado impugnata, il giudice di appello opera quale giudice di primo grado, in quanto detta domanda non poteva essere formulata precedentemente; ne consegue che, se il giudice dell'impugnazione omette di pronunziarsi sul punto, la parte può alternativamente far valere l'omessa pronunzia con ricorso in cassazione o riproporre la domanda restitutoria in separato giudizio, senza che la mancata impugnazione della sentenza determini la formazione del giudicato.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 14253 del 24/05/2019 (Rv. 653973 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 282 – Esecuzione provvisoria
Cod. Proc. Civ. art. 324 – Cosa giudicata formale
Cod. Proc. Civ. art. 336 – Effetti della riforma o della cassazione

Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - stima - conguagli in denaro - Rideterminazione in appello dei conguagli in riforma della decisione di primo grado - Data di decorrenza degli interessi - Individuazione - Fondamento.
In tema di scioglimento giudiziale della comunione, qualora sia assegnato ad un condividente un bene di valore superiore alla sua quota, ma i conguagli da versare agli altri comunisti siano rideterminati, in riforma della pronuncia di primo grado, dalla sentenza di appello, gli interessi corrispettivi sulle somme liquidate decorrono soltanto dalla data di quest'ultima pronuncia, che pone nel nulla quella di primo grado ex art. 336 c.p.c. e segna la nascita del relativo credito.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8400 del 26/03/2019
Cod_Civ_art_0757, Cod_Proc_Civ_art_336
scioglimento giudiziale della comunione

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale) - Sentenza dichiarativa dell'illegittimità del licenziamento - Indennità sostitutiva della reintegra nel posto di lavoro ex art. 18, comma 3, st.lav. novellato - Scelta del lavoratore - Successiva riforma della sentenza di primo grado - Effetti espansivi sull'opzione del lavoratore - Esclusione - Fattispecie.
In caso di illegittimità del licenziamento, il diritto riconosciuto al lavoratore dall'art. 18, comma 3, della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, di optare fra la reintegrazione nel posto di lavoro e l'indennità sostitutiva, in quanto atto negoziale autonomo nell'esercizio di un diritto potestativo derivante dalla declaratoria di illegittimità del licenziamento, non soggiace agli effetti espansivi della sentenza di riforma previsti dall'art. 336, comma 2, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte di appello che, in sede di revocazione, aveva ritenuto estinto il rapporto di lavoro di un dirigente che aveva esercitato l'opzione all'esito della fase sommaria del cd. rito Fornero, benché la pronuncia di nullità del licenziamento fosse stata riformata nel giudizio di opposizione prima di essere nuovamente dichiarata in sede di reclamo).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 5759 del 27/02/2019

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - effetti della riforma o della cassazione - Impugnazione della sentenza limitatamente alle spese processuali – Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 602 del 14/01/2019
Esito complessivo della lite - Determinazione - Criteri - Fattispecie.
Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - liquidazione - in genere.
In caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio. (Nella specie, la S.C. ha disposto la compensazione per reciproca soccombenza delle spese dei gradi di giudizio successivi al primo, in cui la parte era risultata vittoriosa nel merito, promossi solo per motivi relativi alle spese ed accolti parzialmente).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 602 del 14/01/2019

Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - liquidazione - in genere - d.m. n. 55 del 2014 - applicabilità alle liquidazioni giudiziali successive alla sua entrata in vigore - prestazioni effettuate nel precedente grado di giudizio concluso con sentenza - operatività dei nuovi parametri – condizioni - Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 31884 del 10/12/2018
In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto d.m., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado; nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 31884 del 10/12/2018

Tributi (in generale) - "solve et repete" - condono fiscale - decisione di ammissione alla definizione agevolata - effetti - conseguenze – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 31049 del 30/11/2018
In tema di condono fiscale, la decisione di ammissione alla definizione agevolata costituisce una forma atipica di definizione del rapporto tributario che rileva come fatto estintivo della pretesa fiscale sul piano sostanziale e processuale, sicché la stessa spiega effetto, ex art. 336, comma 2, c.p.c., in ragione della valenza pregiudicante, anche sulle eventuali pronunce, sebbene passate in giudicato, afferenti il medesimo rapporto impositivo. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto non ostativo, rispetto alla definizione agevolata della lite, pendendo la controversia contro la cartella esattoriale, l'intervenuto giudicato sull'atto impositivo presupposto).
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 31049 del 30/11/2018

Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalità di riscossione - riscossione mediante ruoli - iscrizione a ruolo - in base ad accertamenti non definitivi - in genere - iscrizione provvisoria a ruolo ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 - effetti della riforma o della cassazione della sentenza - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 30775 del 28/11/2018
In tema di riscossione delle imposte, l'iscrizione provvisoria a ruolo, ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, deve ritenersi "travolta" nel caso in cui la sentenza, sulla base della quale quell'iscrizione è stata eseguita, sia stata riformata o cassata da decisioni della commissione regionale o della Corte di Cassazione, indipendentemente dall'impugnazione del ruolo stesso o dall'intervenuto pagamento della somma iscritta a ruolo, in considerazione dell'effetto espansivo esterno della sentenza di riforma o di cassazione, ai sensi dell'art. 336, comma 2, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 30775 del 28/11/2018

Esecuzione forzata - titolo esecutivo – sentenza - sentenza di appello confermativa di quella di primo grado - effetto sostitutivo - conseguenze - fattispecie in tema di pronuncia del giudice contabile - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 29021 del 13/11/2018
L'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che, ove l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione; nel caso in cui, invece, l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado quale titolo esecutivo da notificare prima o congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest'ultimo, anche quando il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado. (Principio ribadito in relazione ad una fattispecie nella quale a seguito di condanna per danno erariale pronunciata dalla Corte dei Conti e confermata in appello, la sentenza impugnata nel rigettare l'opposizione a precetto, aveva erroneamente affermato che il titolo esecutivo fosse costituito dalla sentenza di prime cure del giudice contabile, essendo quella di appello meramente confermativa).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 29021 del 13/11/2018

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - effetti della riforma o della cassazione - riforma o cassazione della sentenza di ripristino del rapporto di lavoro - conseguenze - impugnazione del licenziamento intimato in relazione al rapporto ripristinato - rigetto – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 28918 del 12/11/2018
L'atto di ricostituzione del rapporto lavorativo, avvenuto in esecuzione di sentenza (indifferentemente di reintegra ex art. 18 st.lav. ovvero di riammissione in servizio per effetto della ritenuta illegittimità del termine) successivamente riformata o cassata, viene travolto insieme con quest'ultima, in applicazione dell'effetto espansivo esterno di cui all'art. 336, comma 2, c.p.c., che priva di titolo il prosieguo del rapporto dopo che ne sia venuta meno, a monte, l'originaria statuizione di ripristino, senza che sia necessario un atto di recesso da parte del datore di lavoro; di conseguenza, va respinta l'impugnazione del licenziamento intimato in relazione al rapporto di lavoro ripristinato, che risulta oramai privo del suo titolo costitutivo.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 28918 del 12/11/2018

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - effetti della riforma o della cassazione - sentenza di primo grado riformata in appello - diritto alla restituzione delle somme versate - prescrizione - decorrenza - efficacia interruttiva dell’appello - condizioni - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 27131 del 25/10/2018
>>> Il termine di prescrizione del diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di condanna di primo grado, riformata in appello, comincia a decorrere, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dalla data di pubblicazione della sentenza di riforma in ragione dell'immediata efficacia di quest'ultima, ed è interrotta dalla notifica dell'atto di appello, con effetti permanenti fino al passaggio in giudicato, solo a condizione che in tale atto (o successivamente, in caso di esecuzione avviata dopo la proposizione dell'impugnazione) sia stata espressamente formulata la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado; in assenza di tale domanda, infatti, non può operare automaticamente l'effetto interruttivo previsto dal combinato disposto degli artt. 2943 e 2945 c.c., in quanto il diritto alla restituzione non ha alcuna correlazione con lo specifico rapporto controverso in appello, trovando la sua fonte in un fatto nascente dal processo (l'avvenuta esecuzione di un titolo giudiziale poi riformato), che potrebbe del tutto mancare (o, comunque, sopravvenire) al momento dell'impugnazione, con la conseguenza che tale fatto deve essere autonomamente portato alla cognizione del giudice di appello. (Nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione del giudice di merito, che aveva ritenuto prescritto il diritto alla restituzione di somme pagate in esecuzione di una sentenza definitivamente riformata, in quanto la relativa domanda era stata formulata per la prima volta mediante un autonomo giudizio, instaurato dopo più di dieci anni dalla pubblicazione della sentenza di riforma).
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 27131 del 25/10/2018

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - effetti della riforma o della cassazione - contratti bancari - riforma o cassazione parziale della sentenza - effetti sui capi della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassati - estensione ai capi non oggetto di impugnazione autonoma ma necessariamente collegati - giudicato – esclusione - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 22776 del 25/09/2018
>>> Il principio dettato dall'art. 336 c.p.c., secondo cui la riforma o la cassazione parziale della sentenza ha effetto anche sui capi della stessa dipendenti dalla parte riformata o cassata, trova applicazione rispetto ai capi non impugnati autonomamente, ma necessariamente collegati ad altro che sia stato impugnato. Ne consegue che, in tema di contratti bancari, la riforma o la cassazione della sentenza che abbia dichiarato la nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma scritta e contenga l'espressa statuizione della non debenza di interessi e spese, impedisce il passaggio in giudicato della parte di sentenza relativa alla non debenza degli accessori, trattandosi di statuizione necessariamente collegata al capo impugnato e riformato o cassato.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 22776 del 25/09/2018

Sentenza di primo grado di condanna dell’attore alle spese in favore dei convenuti in solido - Accoglimento dell’appello nei confronti di un solo convenuto - Riduzione della condanna alle spese - Esclusione - Fondamento.
In tema di spese giudiziali, l'espressa "conferma nel resto" di una sentenza di primo grado, recante la condanna alle spese in favore dei due originari convenuti, pronunciata nonostante l'accoglimento dell'appello e la condanna nel merito di uno di quelli con compensazione delle spese nei rapporti tra quello e le controparti, non comporta la modifica dell'importo complessivo oggetto della liquidazione disposta; pertanto, l'originario beneficiario della condanna in primo grado può azionare quest'ultima per l'intero.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13540 del 30/05/2018
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
13540
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Impugnazione di delibera assembleare da parte di più condomini - Litisconsorzio processuale - Sussistenza - Conseguenze - Appello proposto solo da alcuni condomini - Riforma della decisione di primo grado - Estensione, anche del capo sulle spese, ai condomini non appellanti - Fondamento.
In tema di condominio, l'impugnazione di una delibera assembleare ad opera di una pluralità di condomini determina, tra gli stessi, una situazione di litisconsorzio processuale, fondato sulla necessità di evitare eventuali giudicati contrastanti in merito alla legittimità della deliberazione medesima; sicché, ove la sentenza che ha deciso su tale impugnativa sia stata appellata soltanto da alcuni dei detti condomini, l'esito dell'impugnazione si estende anche a quelli che, tra gli originari litisconsorti, non l'abbiano proposta, ancorché la decisione concerna - stante la cessazione della materia del contendere - le sole spese di lite, trattandosi di capo accessorio che condivide il carattere di inscindibilità della causa principale.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22370 del 26/09/2017

Sentenza non definitiva sull'"an debeatur" - Riforma in appello sulla distribuzione della responsabilità tra le parti convenute - Effetto caducatorio sulla sentenza definitiva sul "quantum" - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie in tema di litispendenza.
In caso di domanda risarcitoria, ai fini dell'operatività dell'art. 336, comma 2, c.p.c., l'effetto espansivo esterno della riforma della sentenza non definitiva sull'"an debeatur" presuppone che essa si trovi in rapporto di pregiudizialità logica - che faccia venire del tutto meno la statuizione su cui la sentenza definitiva di quantificazione del danno si fonda - rispetto alla sentenza definitiva, sicché l'effetto caducatorio non si produce nel caso in cui la riforma investa la mera distribuzione delle responsabilità tra i convenuti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il regolamento di competenza avverso ordinanza di litispendenza adottata dal tribunale, adito nuovamente dal lavoratore per la liquidazione del danno conseguente ad un infortunio sul lavoro, nelle more della definizione del giudizio sull'"an" a lui favorevole con condanna al risarcimento dei danni di uno solo dei due convenuti, in quanto la pronuncia in appello si era limitata a distribuire diversamente la responsabilità dell'infortunio, condannando l'altro convenuto a risarcire i danni).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22049 del 31/10/2016

Rigetto, nel merito, della domanda di rilascio - Esecuzione "medio tempore" dell'ordinanza provvisoria ex art. 665 c.p.c. - Domanda di restituzione dell'immobile da parte dell'intimato - Proposizione per la prima volta in appello - Ammissibilità - Ragioni.
Procedimenti sommari - per convalida di sfratto per finita locazione - opposizione dell'intimato - ordinanza di rilascio – cauzione - In genere.
In tema di sfratto per morosità, quando l'ordinanza provvisoria di rilascio abbia avuto esecuzione, ma la domanda di merito sia stata successivamente rigettata, è ammissibile la richiesta di restituzione dell'immobile avanzata dall'intimato, anche se per la prima volta in appello, non configurandosi in essa una domanda nuova, ma solo l'effetto del venir meno dell'efficacia degli atti e provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva, con ripristino della situazione pregressa, che può essere disposto anche d'ufficio dal giudice.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18972 del 27/09/2016

Cosa giudicata su un capo di sentenza - Condizioni - Acquiescenza sulle parti non impugnate - Configurabilità - Presupposti - Fattispecie.
La formazione della cosa giudicata su un capo della sentenza per mancata impugnazione può verificarsi solo con riferimento ai capi che siano completamente autonomi perché fondati su distinti presupposti di fatto e di diritto, sicché l'acquiescenza alle parti della sentenza non impugnata non si verifica quando queste si pongano in nesso conseguenziale con altra e trovino in essa il suo presupposto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia della corte d'appello che aveva escluso l'acquiescenza della parte che aveva contestato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della liquidazione equitativa, in relazione all'inesattezza dell'inadempimento nonché al parametro adottato per la liquidazione).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18713 del 23/09/2016

Contratto di fornitura di lavoro temporaneo - Declaratoria di illegittimità e di risarcimento del danno - Impugnazione in appello solo della prima questione - Conferma della statuizione - Preclusione sul "quantum" - "Ius superveniens" di cui all'art. 32 della l. n. 183 del 2010 - Inapplicabilità.
In tema di contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ove la sentenza di primo grado, che abbia dichiarato la illegittimità del contratto ed il conseguente diritto al risarcimento, sia stata impugnata solo sulla prima questione e sia stata confermata in appello, si forma il giudicato anche sulla seconda questione, giacché quest'ultima non costituisce capo autonomo ma capo dipendente dall'altra; ne deriva che, in assenza di specifica impugnazione sul "quantum", alla controversia non è applicabile lo "ius superveniens" di cui all'art. 32 della l. n. 183 del 2010, a ciò ostando il giudicato interno formatosi in relazione alla questione sulla decisione della quale avrebbe dovuto incidere la normativa sopravvenuta.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17895 del 09/09/2016

Effetti - Preclusione del riesame della questione di giurisdizione - Configurabilità - Preclusione dell'esame di censure attinenti alla regolarità del rapporto processuale concernente opposizione a decreto ingiuntivo - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Quando il giudice di merito dichiari il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e la statuizione sul punto non formi oggetto di specifica impugnazione, la pronuncia sulla giurisdizione deve ritenersi assistita dall'efficacia di giudicato, ma quando il ricorso per cassazione investa profili relativi alla regolarità della instaurazione del rapporto processuale, quale la ritualità della opposizione a decreto ingiuntivo, dal rilievo della esistenza del giudicato sulla giurisdizione non può discendere la inammissibilità del ricorso, giacché l'eventuale accoglimento delle censure comporterebbe, per l'effetto espansivo di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c., la caducazione anche della statuizione in punto di giurisdizione; ne consegue che le censure relative alla rilevata inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo devono essere esaminate con priorità, per il loro carattere di pregiudizialità rispetto alla questione di giurisdizione.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14321 del 13/07/2016

Appello - Rideterminazione officiosa dell'onere delle spese processuali - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva confermato la soccombenza della parte appellante rigettando nel merito domanda in luogo della nullità del ricorso dichiarata dal giudice di primo grado, sicché doveva escludersi un mutamento sostanziale dell'esito complessivo della lite idoneo a giustificare una rideterminazione officiosa delle spese).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016

Riforma della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva - Effetti restitutori - Domanda di restituzione proposta in sede di gravame - Statuizione esplicita al riguardo del giudice di appello - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che, accogliendo l'appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva, ometta di ordinare la restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata, pur essendo stata ritualmente introdotta con l'atto di impugnazione la relativa domanda restitutoria, non potendosi utilizzare la riforma della pronuncia di primo grado, agli effetti di quanto previsto dall'art. 474 c.p.c., nonché dall'art. 389 c.p.c. per le domande conseguenti alla cassazione, come condanna implicita. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la pronuncia impugnata che, avendo ridotto la condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni, aveva omesso di ridurre proporzionalmente anche la condanna in manleva emessa in primo grado nei confronti della società assicuratrice della responsabilità civile, nonostante l'esplicita richiesta di quest'ultima).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8639 del 03/05/2016

Liquidazione - Giudizio di rinvio - Principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio - Applicazione - Modalità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 20289 del 09/10/2015
In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 20289 del 09/10/2015
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
20289
2015

Cassazione della sentenza non definitiva - In pendenza del giudizio di legittimità avverso la sentenza definitiva - Effetti - Inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17213 del 27/08/2015
La cassazione della sentenza non definitiva, intervenuta nelle more del giudizio di legittimità instaurato avverso la sentenza definitiva, comporta, ove la prima di tali pronunce risulti logicamente pregiudiziale rispetto alla seconda, l'automatica caducazione di quest'ultima, ai sensi dell'art. 336, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che il ricorso per cassazione contro la medesima, svuotatosi di contenuto e di interesse per il venire meno del provvedimento che ne era oggetto, deve essere dichiarato inammissibile.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17213 del 27/08/2015

Sentenza d'appello confermativa della sentenza di primo grado sulla base di una diversa motivazione - Contraddittorietà - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Sentenza n. 3594 del 14/02/2014
In tema di impugnazioni, la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente a quella di primo grado, sicché il giudice del gravame ben può, in dispositivo, confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d'appello.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Sentenza n. 3594 del 14/02/2014

Somme corrisposte in virtù della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto - Domanda di restituzione delle somme nel corso del giudizio di opposizione - Domanda nuova - Esclusione - Fondamento.
La richiesta di restituzione delle somme corrisposte in virtù della provvisoria esecuzione concessa ad un decreto ingiuntivo opposto, essendo conseguente alla richiesta di revoca del provvedimento monitorio, non altera i termini della controversia e, perciò, non costituendo domanda nuova, è ammissibile fino all'udienza di precisazione delle conclusioni innanzi al giudice dell'opposizione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 814 del 20/01/2015

Condanna alle spese processuali emessa con sentenza poi riformata - Pagamento effettuato al difensore non distrattario - Domanda di restituzione - Legittimazione passiva del lavoratore - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18564 del 03/09/2014
Il pagamento effettuato direttamente al difensore, non indicato come distrattario, delle spese processuali attribuite al lavoratore con una sentenza di condanna poi riformata, non elide l'obbligo del lavoratore al rimborso, in quanto unico legittimato passivo rispetto alla domanda di restituzione dell'importo corrisposto.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18564 del 03/09/2014
Cod_Proc_Civ_Art_093, Cod_Proc_Civ_Art_336, Cod_Proc_Civ_Art_389
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
18564
2014

Sentenza d'appello confermativa della sentenza di primo grado sulla base di una diversa motivazione - Contraddittorietà - Esclusione - Fondamento.
In tema di impugnazioni, la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente a quella di primo grado, sicché il giudice del gravame ben può, in dispositivo, confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d'appello.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Sentenza n. 3594 del 14/02/2014

Integrazione del titolo esecutivo giudiziale con elementi extratestuali - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie relativa a richiamo nella sentenza d'appello della condanna statuita in primo grado.
Il titolo esecutivo giudiziale, di cui all'art. 474, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., non si esaurisce nel documento in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'integrazione del provvedimento con elementi extratestuali, purché idoneamente richiamati; ne consegue che è ammissibile, a tal fine, l'integrazione della sentenza d'appello realizzata mediante rinvio espresso alla condanna operata in primo grado, benché contenuta in pronuncia dichiarata nulla in sede di impugnazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9161 del 16/04/2013

Rigetto del ricorso per cassazione avverso la riforma in appello della sentenza non definitiva sull' "an debetarur" - Effetti - Caducazione della sentenza sul "quantum" - Inamissibilità del ricorso per cassazione avverso tale sentenza - Fondamento.
Il rigetto del ricorso per cassazione avverso la riforma in appello della sentenza non definitiva di primo grado, che aveva pronunciato positivamente sull' "an debeatur", comporta la caducazione della sentenza definitiva sul "quantum" e, quindi, l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso quest'ultima.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3656 del 14/02/2013

Sentenza di primo grado - Intimazione del precetto in base ad essa - Esecuzione rimasta senza ulteriore corso - Cassazione della sentenza di appello confermativa del titolo esecutivo - Efficacia sul precetto - Esclusione - Condizioni.
La cassazione con rinvio della sentenza di appello confermativa di quella di primo grado costituente titolo esecutivo, ove sia stato intimato precetto sulla base della pronuncia del giudice di prime cure e l'esecuzione non abbia avuto ulteriore corso, non incide sull'efficacia del precetto, ferma restando, tuttavia, la possibilità - nel caso di cassazione della sentenza di appello con rimessione al primo giudice, ai sensi dell'art. 283, terzo comma, cod. proc. civ. - che l'esecutività della sentenza sia sospesa dal giudice del rinvio.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3074 del 08/02/2013

Sentenza di primo grado confermata in appello - Cassazione della sentenza d'appello - Riviviscenza dell'efficacia della sentenza di primo grado - Esclusione.
L'appello costituisce un mezzo di impugnazione che, attuando il principio del doppio grado di giudizio, si conclude con una sentenza destinata a sostituirsi a quella di primo grado - purché investa il merito del rapporto controverso - ad ogni effetto e, dunque, anche a quelli esecutivi, sicché la cassazione della sentenza di secondo grado non fa rivivere l'efficacia di quella di primo grado, indimente dal fatto che la stessa fosse stata confermata o riformata in appello.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2955 del 07/02/2013

Riforma della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva - Effetti restitutori - Domanda di restituzione proposta in sede di gravame - Statuizione esplicita al riguardo del giudice di appello - Necessità - Fondamento.
Incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che, accogliendo l'appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva, ometta di ordinare la restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata, pur essendo stata ritualmente introdotta con l'atto di impugnazione la relativa domanda restitutoria, non potendosi utilizzare la riforma della pronuncia di primo grado, agli effetti di quanto previsto dall'art. 474 cod. proc. civ., nonché dall'art. 389 cod. proc. civ. per le domande conseguenti alla cassazione, come condanna implicita.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2662 del 05/02/2013

Mancata o tardiva riassunzione del giudizio di rinvio - Domanda di risarcimento del danno - Cassazione della sola parte della sentenza concernente il calcolo di interessi e rivalutazione e rigetto del motivo relativo all' "an" - Giudicato sulla spettanza degli accessori risarcitori - Conseguenze - Prescrizione - Decorrenza - Dal passaggio in giudicato della sentenza sull' "an debeatur" - Configurabilità - Sussistenza.
Nel caso di estinzione del giudizio di rinvio per mancata o tardiva riassunzione, ove si sia formato il giudicato di merito, in ordine all' "an debeatur", sulla domanda di condanna al risarcimento dei danni, quale conseguenza, nella specie, del rigetto del motivo di ricorso per cassazione riguardante la spettanza di interessi e rivalutazione e dell'accoglimento della sola censura riguardante il calcolo degli stessi, rimane fermo l'effetto interruttivo della prescrizione del credito del danneggiato e la stessa, ai sensi dell'art. 2943, secondo comma, cod. civ., decorre soltanto dal momento del passaggio in giudicato della sentenza contenente l'accertamento dell'obbligo risarcitorio.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23813 del 21/12/2012

Giudizio di rinvio - Mancata o tardiva riassunzione della causa - Conseguenze - Domanda di risarcimento del danno - Cassazione della sola parte della sentenza concernente il calcolo di interessi e rivalutazione e rigetto del motivo relativo all' "an" - Giudicato sulla spettanza degli accessori risarcitori - Configurabilità - Efficacia nel giudizio di rinvio - Sussistenza - Fondamento.
Nel caso di estinzione del giudizio di rinvio per mancata o tardiva riassunzione e di successiva instaurazione di un nuovo processo mediante riproposizione della domanda, conserva efficacia, ai sensi dell'art. 310, secondo comma, cod. proc. civ., il giudicato di merito che si sia formato, in ordine all' "an debeatur", sulla domanda di condanna al risarcimento dei danni, quale conseguenza, nella specie, del rigetto del motivo di ricorso per cassazione riguardante la spettanza di interessi e rivalutazione e dell'accoglimento della sola censura riguardante il calcolo degli stessi, caratterizzandosi il giudizio di rinvio come fase rescissoria, il cui "thema decidendum" rimane fissato dalla sentenza rescindente della Corte di cassazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23813 del 21/12/2012

28/10/2012 Art. 336, primo comma, cod. proc. civ. - Applicabilità - Declaratoria di nullità del lodo in via rescindente - Caducazione della pronuncia sulle spese - Rinnovazione del giudizio sulle spese - Necessità - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8919 del 04/06/2012
Civile -Arbitrato - Impugnazione lodo per nullità
Art. 336, primo comma, cod. proc. civ. - Applicabilità - Declaratoria di nullità del lodo in via rescindente -
Caducazione della pronuncia sulle spese - Rinnovazione del giudizio sulle spese - Necessità - Fattispecie. Corte di
Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8919 del 04/06/2012
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8919 del 04/06/2012
Anche nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale trova applicazione il principio, desumibile
dall'art. 336, primo comma, cod. proc. civ., secondo cui la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado
ha effetto sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cd. "effetto espansivo interno") e determina, pertanto, la
caducazione del capo che ha statuito sulle spese di lite; ne consegue che il giudice di appello ha il potere-dovere
di rinnovare totalmente, anche d'ufficio, il regolamento di tali spese, alla stregua dell'esito finale della causa.
(Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della corte di appello che aveva dichiarato nulli
il procedimento arbitrale e i lodi emessi, parziale e definitivo, condannando i ricorrenti per cassazione al
pagamento delle spese sia del giudizio arbitrale che del giudizio di impugnazione).

Sentenza di riforma di quella di primo grado - Obblighi restitutori - Efficacia di titolo esecutivo della relativa sentenza - Espressa statuizione di condanna alla restituzione - Necessità.
Una sentenza d'appello che, riformando quella di primo grado, faccia per ciò sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce titolo esecutivo se non contenga una espressa statuizione di condanna in tal senso.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9287 del 08/06/2012

Giudice d'appello - Cognizione - Limiti - Sentenza di riforma - Ambito di incidenza - Esame di questioni diverse da quelle decise nella sentenza riformata - Ammissibilità - Esclusione - Sentenza non definitiva sull'"an debeatur" - Riforma in appello per motivi di rito - Possibilità per il giudice d'appello di pronunciarsi anche sul "quantum" - Esclusione - Fattispecie.
Il carattere parziale o non definitivo della sentenza di primo grado comporta che il gravame debba riguardare soltanto la questione dalla stessa affrontata, con la conseguenza, da un lato, che l'appellante non è obbligato a riproporre le altre domande od eccezioni non esaminate in primo grado e, dall'altro, che il giudice di secondo grado, investito dell'appello avverso detta sentenza, ha potere di cognizione limitatamente alla questione con essa decisa, né può, riformando tale pronuncia, procedere all'esame di altre questioni, atteso che la sentenza di riforma resa dallo stesso giudice si inserisce immediatamente, con il suo contenuto decisorio parziale, nel processo eventualmente sospeso od ancora davanti al giudice "a quo". (Nella specie, sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato senza rinvio, in applicazione estensiva dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., la sentenza della corte d'appello che, investita dell'impugnazione di una sentenza non definitiva, dopo aver accertato l' "error in procedendo" in punto di separazione della decisione sull' "an" da quella sul "quantum debetaur", aveva esteso la propria cognizione al merito della domanda risarcitoria, rigettandola per carenza di prova, ancorché la stessa fosse ancora oggetto della cognizione del giudice di primo grado).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6517 del 26/04/2012

Titoli esecutivi successivi resi nello stesso processo - Titolo esecutivo giudiziale non definitivo anticipatorio o di primo grado - Modifiche quantitative del credito attribuito conseguenti alle sentenze di primo o di secondo grado - Conseguenze - Sostituzione "ex tunc" del titolo successivo al precedente - Configurabilità - Condizioni - Allegazione al giudice dell'esecuzione dell'intervenuta sostituzione o modifica - Necessità - Fattispecie in tema di ordinanza ex art. 24 della legge n. 990 del 1969.
In tema di esecuzione forzata, allorché l'esecuzione sia iniziata in base a titolo esecutivo giudiziale non definitivo, cui segua la pronunzia, nello sviluppo dello stesso processo in cui il primo si è formato, di altro titolo, il quale modifichi quantitativamente l'entità del credito riconosciuto nel titolo originario, persiste in favore del creditore, con effetto "ex tunc", un valido titolo esecutivo, in ragione dell'effetto integralmente sostitutivo dei titoli esecutivi resi a cognizione piena rispetto a quelli anticipatori e di quelli di merito di secondo grado rispetto a quelli di primo, sempre che tale sostituzione o modifica del titolo sia portata a conoscenza del giudice dell'esecuzione. Ne consegue che, in ipotesi di ordinanza emessa, ai sensi dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, per un determinato importo, cui sia subentrata dapprima una sentenza di condanna di primo grado per un importo maggiore e poi una sentenza di condanna in appello per un importo pari alla metà di quello riconosciuto nel grado precedente, stante la natura anticipatoria del primo provvedimento in funzione della successiva pronuncia a cognizione piena, nonché la normale retrodatazione degli effetti dell'accoglimento della domanda, l'ultima sentenza si sostituisce con efficacia "ex tunc" all'ordinanza iniziale, identici essendo i fatti costitutivi accertati e mutando esclusivamente la quantificazione della pretesa.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6072 del 18/04/2012

Sentenza di condanna generica - Effetti della cassazione - Poteri del giudice del rinvio - Limitazione ai punti della controversia dipendenti dalle parti cassate - Configurabilità - Sussistenza - Estensione alla determinazione del "quantum debeatur" - Esclusione.
A seguito della cassazione della sentenza con cui il giudice del merito abbia limitato la pronuncia alla condanna generica e disposto - con separata ordinanza - che il procedimento continuasse per l'ulteriore istruttoria riguardante l'eventuale liquidazione del danno, il giudice del rinvio può pronunciarsi solo su quei punti della controversia che siano inscindibilmente collegati e dipendenti dalle parti cassate, e non anche, pertanto, sul "quantum" dei danni.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4236 del 16/03/2012

Cassazione della sentenza non definitiva - Conseguenze - Ricorso per cassazione contro la sentenza definitiva - Inammissibilità - Fondamento.
La cassazione della sentenza non definitiva, con la quale la corte d'appello aveva, erroneamente, ritenuto l'inammissibilità del gravame avverso la sentenza non definitiva di primo grado sull'assunto dell'irrevocabilità della riserva d'appello, comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto contro la successiva sentenza d'appello di definizione dell'intero giudizio, che resta caducata in quanto in situazione di dipendenza ex art. 336, comma secondo, cod. proc. civ., rispetto alla precedente decisione non definitiva annullata.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.34 del 03/01/2011

Somme corrisposte in virtù di sentenza di primo grado appellata o di provvisoria esecuzione di decreto ingiuntivo opposto - Domanda di restituzione in appello - Domanda nuova - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
La richiesta di restituzione delle somme corrisposte in virtù della provvisoria esecuzione concessa ad un decreto ingiuntivo opposto ovvero in esecuzione della sentenza di primo grado fatta oggetto di appello (e provvisoriamente esecutiva "ex lege"), essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, oltre che conforme al principio di economia dei giudizi, non altera i termini della controversia e, perciò, è ammissibile in appello, non costituendo domanda nuova.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12622 del 24/05/2010

Rigetto del gravame di merito - Riforma della sentenza di primo grado sulle spese - Mancanza di specifico motivo di gravame - Divieto - Sussistenza - Riforma totale o parziale della sentenza impugnata - Dovere del giudice di appello di disciplinare nuovamente le spese - Sussistenza - Fondamento - Riferimento all'esito finale della lite - Necessità.
In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
26985
2009

Revoca - Effetti - Domanda di restituzione delle somme pagate - Previo passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento dell'opposizione - Necessità - Esclusione - Conseguenze in tema di sospensione del giudizio di restituzione. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 19296 del 03/10/2005
Il principio secondo cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge, ai sensi dell'art. 336 cod. proc. civ., per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere fatto valere immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio, trova applicazione anche in riferimento alla revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. In tal caso, la domanda di restituzione può essere proposta dinanzi allo stesso giudice dell'opposizione, ovvero anche separatamente, ed in quest'ultima ipotesi il relativo giudizio non dev'essere sospeso in attesa della definizione di quello di opposizione al decreto ingiuntivo, non essendo la restituzione subordinata al passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento dell'opposizione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 19296 del 03/10/2005

Cassazione con rinvio di sentenza non definitiva sull'"an" - Effetti - Caducazione della sentenza sul "quantum" - Ricorso per cassazione avverso tale sentenza - Inammissibilità - Ricorso per cassazione avverso un capo autonomo della sentenza, integrante una pronuncia processuale - Ammissibilità.
La cassazione, anche se con rinvio, della sentenza non definitiva, che abbia pronunziato positivamente sull' "an debeatur", comporta la caducazione della sentenza sul "quantum", dipendendo quest'ultima totalmente dalla prima e tenendo conto che essa, una volta annullata la pronunzia sull' "an", viene ad essere privata del proprio fondamento logico - giuridico, che non può essere sostituito "ex post" dalla nuova pronunzia emessa in sede di rinvio; ne deriva l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso l'indicata sentenza sul "quantum", ma non anche di quello rivolto a censurare il capo della sentenza impugnata integrante una autonoma pronuncia processuale. (Nella specie la Corte di merito, nel determinare il "quantum" risarcibile, aveva anche dichiarato inammissibile l'appello incidentale).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1720 del 07/02/2001
fine
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