Cause scindibili e inscindibili - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 28032 del 21/10/2025 (Rv. 676045 - 01)Notificazione dell'impugnazione in cause SCINDIBILI - Ricorso per cassazione - Cause scindibili - Notifica a una delle parti al mero scopo di litis denuntiatio - Liquidazione delle spese a favore del controricorrente, distrattario nel giudizio di rinvio - Esclusione - Fattispecie.
In tema di liquidazione delle spese processuali, ove venga proposto ricorso contro una sentenza pronunciata tra più parti in cause scindibili ed il ricorrente risulti soccombente, sono irripetibili le spese sostenute dal controricorrente al quale sia stato notificato il ricorso al mero scopo di "litis denuntiatio", non essendo questi contraddittori del ricorrente e rimanendo indifferente all'esito della lite.
(Nella specie, la S.C., investita dell'impugnazione di una sentenza, emessa dalla Corte di appello in sede di rinvio, di condanna della parte soccombente al risarcimento del danno per lite temeraria in favore dell'altra, ha dichiarato irripetibili le spese richieste per detta fase dai legali dell'intimata a titolo di litis denuntiatio, in quanto gli stessi, costituitisi quali controricorrenti nel giudizio di legittimità, non potevano considerarsi contraddittori rispetto al capo di condanna ex art. 96 c.p.c., essendo già stata disposta a loro favore dalla corte territoriale la distrazione delle spese relative al rinvio).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 28032 del 21/10/2025 (Rv. 676045 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_332, Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_385, Cod_Proc_Civ_art_093, Cod_Proc_Civ_art_096 …...
Cassazione (ricorso per) - ricorso incidentale - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 5290 del 28/02/2025 (Rv. 674143-01)Cumulo soggettivo e oggettivo di domande - Diritto autonomamente spettante a ciascun attore - Appello principale nei confronti di uno di essi - Impugnazione incidentale tardiva dell'altro - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
L'impugnazione incidentale tardiva, in caso di cumulo soggettivo e oggettivo di domande proposte da due attori diversi contro la stessa parte, per l'accertamento di un diritto a ciascuno di essi autonomamente spettante, è inammissibile, poiché, vertendosi in una situazione di cause ab origine scindibili, l'attore interamente soccombente in primo grado ha in ogni caso interesse ad impugnare la decisione, senza che l'appello principale proposto dal convenuto nei confronti dell'altro attore possa rimettere in discussione la sua posizione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata, secondo cui l'impugnazione promossa dal convenuto soccombente verso l'unico attore vittorioso, pur notificata ex art. 332 c.p.c. anche all'altro, non legittimava quest'ultimo ad impugnare in via incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c. il rigetto della propria domanda, mancando un interesse paritario tra le due parti appellate).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 5290 del 28/02/2025 (Rv. 674143-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_332, Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_343 …...
Divisione ereditaria - operazioni divisionali - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3142 del 07/02/2025 (Rv. 673883-01)Pagamento dei debiti - ereditari - esenzione del legatario - ripartizione tra gli eredi - procedimento civile - litisconsorzio - necessario - frazionamento pro quota - Assenza di solidarietà - Conseguenze - Litisconsorzio necessario tra i coeredi - Esclusione.
Ai sensi dell'art. 752 c.c., i debiti del de cuius, compresi quelli di natura risarcitoria, si ripartiscono parziariamente fra i coeredi, senza vincolo di solidarietà, con conseguente scindibilità del rapporto e insussistenza di un litisconsorzio necessario, sia in primo grado che in appello.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3142 del 07/02/2025 (Rv. 673883-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0752, Cod_Civ_art_1294, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_103, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_332 …...
"Solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento di appello - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11676 del 30/04/2024 (Rv. 670949-01)Pluralità di parti - Art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 - Litisconsorzio nel secondo grado - Disciplina degli artt. 331 e 332 c.p.c. - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze.
In tema di processo tributario con pluralità di parti, il disposto dell'art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili, scindibili e dipendenti, delineata dalle regole processualcivilistiche, cosicché, in base agli artt. 331 e 332 c.p.c., nelle cause scindibili non vi è obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti di quelle parti del giudizio di primo grado, il cui interesse alla partecipazione all'appello sia venuto meno.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11676 del 30/04/2024 (Rv. 670949-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_332 …...
"Solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - procedimento di appello - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11676 del 30/04/2024 (Rv. 670949-02)Appello incidentale - Modalità di proposizione ex art. 54, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità - Limiti - Cause scindibili - Appello incidentale nei confronti di parte non destinataria dell'impugnazione principale - Modalità e termini.
Le modalità di proposizione dell'appello incidentale, ex art. 54, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, riguardano esclusivamente i giudizi tributari relativi a cause inscindibili o dipendenti, non anche quelli concernenti cause scindibili; per queste ultime, l'appellato, se intende impugnare la sentenza anche verso una parte non destinataria dell'impugnazione principale, deve proporre appello incidentale notificandolo nel termine ex art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992 decorrente dal momento della conoscenza della sentenza e, comunque, non oltre i termini di decadenza dal diritto all'impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11676 del 30/04/2024 (Rv. 670949-02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_332 …...
Impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2457 del 25/01/2024 (Rv. 670066-01)Societa' - trasformazione - in genere - Scissione - Responsabilità solidale ex art. 2506 quater c.c. - Natura - Solidarietà sussidiaria o dipendente - Conseguenze - Impugnazioni - Litisconsorzio processuale necessario - Sussistenza - Fondamento.
In tema di scissione societaria, la responsabilità solidale prevista dall'art. 2506 quater c.c., presupponendo la verifica dell'inadempimento della società a cui fa carico il debito sulla base del progetto di scissione, ha natura sussidiaria o dipendente, dando luogo, in sede di impugnazione, ad un litisconsorzio processuale necessario per inscindibilità di cause, atteso il rapporto di subordinazione logica e di pregiudizialità tra le domande rivolte nei confronti di ciascuno dei condebitori solidali.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2457 del 25/01/2024 (Rv. 670066-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2506_4, Cod_Civ_art_1292, Cod_Civ_art_1294, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_332 …...
litisconsorzio facoltativo Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 36100 del 27/12/2023 (Rv. 669697 - 01)Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - in genere - Primo grado di giudizio - Litisconsorzio facoltativo - Appello - Cumulo di cause scindibili - Autonomia delle decisioni sui singoli rapporti - Conseguenze in tema di ammissibilità delle impugnazioni - Fattispecie.
Nell'ipotesi in cui la proposizione di una domanda risarcitoria nei confronti di più responsabili in solido abbia dato luogo a un litisconsorzio facoltativo passivo (tradottosi, in grado di appello, in un cumulo di cause scindibili), l'impugnazione della decisione di primo grado relativamente ad uno o ad alcuni dei rapporti processuali cumulati non preclude la formazione del giudicato con riguardo agli altri, con la conseguenza che eventuali affermazioni della sentenza d'appello le quali, pur finalizzate a risolvere una questione afferente al rapporto ancora sub judice, riguardino quello dell'attore con altro convenuto, non sono impugnabili nei confronti di quest'ultimo, a pena di inammissibilità del relativo ricorso per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte dell'impugnazione della sentenza di primo grado da parte di uno solo dei corresponsabili in solido, aveva ridotto l'importo dovuto a titolo di risarcimento limitatamente a quest'ultimo, in ragione dell'avvenuta formazione del giudicato in ordine alla statuizione di condanna dell'altro).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 36100 del 27/12/2023 (Rv. 669697 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_332, Cod_Civ_art_2055 …...
intervento in causa di terzi - coatto "iussu iudicis" (chiamata) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31312 del 10/11/2023 (Rv. 669466 - 01)Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - in genere - Chiamata del terzo iussu iudicis ex art. 107 c.p.c. - Rapporto sostanziale indivisibile - Necessità - Esclusione - Mera opportunità processuale - Sufficienza - Conseguenze - Mancata citazione del terzo in appello - Violazione dell'art. 331 c.p.c. - Configurabilità - Condizioni.
La chiamata in causa di un terzo ex art. 107 c.p.c. non richiede che il rapporto sostanziale sia indivisibile rispetto ai soggetti chiamati, potendo essere disposta dal giudice di merito anche solo sulla base di un giudizio di mera opportunità processuale, con la conseguenza che il terzo chiamato in causa per ordine del giudice non è necessariamente litisconsorte necessario sostanziale ab origine e la sua mancata citazione nel giudizio di appello comporta la violazione dell'art. 331 c.p.c. solo nel caso in cui risulti che la decisione di estendere il contraddittorio discenda dall'inscindibilità delle cause determinata dalla sussistenza di un litisconsorzio necessario.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31312 del 10/11/2023 (Rv. 669466 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_107, Cod_Proc_Civ_art_270, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_332 …...
Impugnazioni civili - appello - domande Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26780 del 18/09/2023 (Rv. 668758 - 02)Effetto devolutivo - Accoglimento domanda principale - Omessa pronuncia sulla domanda di garanzia condizionata all'accoglimento della domanda principale - Devoluzione - Appello incidentale o riproposizione della domanda - Necessità - Esclusione.
In caso di accoglimento della domanda principale e omessa pronuncia sulla domanda condizionata di garanzia, la devoluzione di quest'ultima al giudice investito del gravame sulla domanda principale non richiede la proposizione di appello incidentale né la riproposizione della domanda ai sensi dell'art. 346 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26780 del 18/09/2023 (Rv. 668758 - 02)Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_032, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_108, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_332, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_343, Cod_Proc_Civ_art_346 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 16687 del 13/06/2023 (Rv. 668339 - 01)Notificazione - della sentenza impugnata - a piu' parti -termini - per la decorrenza dei termini di impugnazione - Rito lavoro - Riunione di più cause distinte con identiche questioni - Notifica ad istanza di una sola delle parti - Decorrenza del termine breve per l'impugnazione - Esclusione - Fondamento.
Nel rito del lavoro, ove più cause distinte ed indipendenti siano state riunite per mera identità di questioni, la notifica della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti non segna l'inizio del termine breve per l'impugnazione contro tutte le altre parti, non operando in tale ipotesi l'unitarietà del termine di impugnazione, previsto per la diversa ipotesi di litisconsorzio necessario o, in ipotesi di litisconsorzio processuale, di cause inscindibili o dipendenti.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 16687 del 13/06/2023 (Rv. 668339 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_332, Cod_Proc_Civ_art_274, Cod_Proc_Civ_art_151 …...
Impugnazione rivolta contro una sola delle controparti – Cass. n. 137007/2023Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - tardive - Cause scindibili - Impugnazione rivolta contro una sola delle controparti - Impugnazione incidentale tardiva della parte non destinataria della impugnazione principale - Esclusione - Fondamento.
L'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile tute le volte che quella principale metta comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza, con la conseguenza che, come si evince dallo stesso tenore letterale dell'art. 334 c.p.c., in presenza di cause scindibili, l'impugnazione incidentale tardiva opera solo a vantaggio della parte contro la quale sia stata proposta l'impugnazione principale.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 13707 del 18/05/2023 (Rv. 667805 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_332, Cod_Proc_Civ_art_334
Corte
Cassazione
13707
2023 …...
Omissione dell'ordine di notificazione nei confronti di una delle parti – Cass. n. 13465/2023Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - notificazione dell'impugnazione - in cause scindibili - Omissione dell'ordine di notificazione nei confronti di una delle parti - Sentenza di appello - Cassazione della stessa - Condizioni.
La sentenza del giudice di appello, il quale abbia omesso di disporre la notificazione dell'impugnazione anche ai soggetti per i quali sia ancora possibile l'impugnativa, é suscettibile di essere cassata dalla Corte di cassazione soltanto se, al tempo della decisione di quest'ultima, non siano ancora decorsi i termini per l'appello, non producendo diversamente l'inosservanza dell'art. 332 c.p.c. alcun effetto.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13465 del 17/05/2023 (Rv. 667904 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_332, Cod_Proc_Civ_art_360
Corte
Cassazione
13465
2023 …...
Notifica ad una delle parti al mero scopo di "litis denuntiatio" – Cass. n. 8491/2023Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - notificazione dell'impugnazione - in cause scindibili - Ricorso per cassazione - Cause scindibili - Notifica ad una delle parti al mero scopo di "litis denuntiatio" - Presentazione del controricorso da parte del destinatario della notificazione del ricorso - Soccombenza del ricorrente - Liquidazione delle spese a favore del controricorrente - Esclusione - Fondamento.
In tema di liquidazione delle spese processuali, ove venga proposto ricorso contro una sentenza pronunciata tra più parti in cause scindibili ed il ricorrente risulti soccombente, sono irripetibili le spese sostenute dal controricorrente al quale sia stato notificato il ricorso al mero scopo di "litis denuntiatio", non essendo questi contraddittore del ricorrente e rimanendo indifferente all'esito della lite.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8491 del 24/03/2023 (Rv. 667313 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_332, Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_385
Corte
Cassazione
8491
2023 …...
Responsabilità diretta per fatto proprio – Cass. n. 4303/2023Responsabilità civile - genitori e tutori - in genere - Responsabilità - Natura giuridica - Individuazione - Responsabilità diretta per fatto proprio - Sussistenza - Responsabilità concorrente con quella del minore - Configurabilità - Conseguenze.
La responsabilità dei genitori ai sensi dell'art. 2048 c.c. configura una forma di responsabilità diretta per fatto (anche) proprio - in particolare, per non avere, con idoneo comportamento, educativo e di sorveglianza, impedito il fatto dannoso - che concorre con quella del minore; ne consegue, sul piano processuale, che l'azione ex art. 2048 c.c. può essere proposta sia autonomamente rispetto a quella ex art. 2043 c.c., sia nello stesso processo, senza che ciò dia luogo a litisconsorzio necessario, e che - restando le due cause, per loro natura scindibili, comunque distinte - non è affetta da nullità la sentenza emessa nel giudizio a cui non ha partecipato il minore.
Corte di Cassazione, Sez. 4 - , Sentenza n. 4303 del 13/02/2023 (Rv. 666774 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2048, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_332, Cod_Proc_Civ_art_102
Corte
Cassazione
4303
2023 …...
Domanda risarcitoria proposta nei confronti di un soggetto minore di età – Cass. n. 4303/2023Responsabilità civile - genitori e tutori - procedimento civile - intervento in causa di terzi - volontario – adesivo - dipendente - Domanda risarcitoria proposta rispettivamente ex art. 2043 c.c. nei confronti di un soggetto minore di età, autore del danno, ed ex art. 2048 c.c. nei confronti del genitore - Litisconsorzio facoltativo - Configurabilità - Conseguenze.
Nell'ipotesi di domanda risarcitoria proposta rispettivamente ex art. 2043 c.c. nei confronti di soggetto minore di età quale autore del danno ed ex art. 2048 c.c. contro il di lui genitore, si ha una situazione di litisconsorzio facoltativo nella quale, pur nella unicità del fatto storico, permane l'autonomia dei rispettivi titoli, del rapporto giuridico e della "causa petendi", con la conseguenza che le cause, per loro natura scindibili, restano distinte, con una propria individualità in relazione ai rispettivi legittimi contraddittori e con l'ulteriore conseguenza che la sentenza che le definisce - pur essendo formalmente unica - consta in realtà di tante pronunce quante sono le cause riunite, le quali conservano la loro autonomia anche in sede di impugnazione, sì da non poter produrre effetti preclusivi e limitativi, sul giudizio in corso, le pronunce non impugnate o altrimenti risolte sotto il profilo processuale.
Corte di Cassazione, Sez. 4 - , Sentenza n. 4303 del 13/02/2023 (Rv. 666774 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2048, Cod_Proc_Civ_art_103, Cod_Proc_Civ_art_332, Cod_Proc_Civ_art_331
Corte
Cassazione
4303
2023 …...
Litisconsorzio necessario processuale – Cass. n. 4303/2023Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - in genere - Litisconsorzio necessario processuale - Configurabilità - Condizioni - Mancata integrazione del contraddittorio - Conseguenze - Eccezioni - Fondamento - Fattispecie.
Nel caso di litisconsorzio necessario processuale - configurabile quando la presenza di più parti nel primo grado deve necessariamente persistere nell'impugnazione per evitare un possibile conflitto di giudicati - la mancata integrazione del contraddittorio nel grado d'appello determina la nullità, rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità, del procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso; tuttavia, tale regola non trova applicazione qualora la parte che lamenti la non integrità del contraddittorio non possa ottenere una pronuncia di merito a sé favorevole oppure quando le cause non siano inscindibili o comunque dipendenti l'una dall'altra, non sussistendo in tale ipotesi l'esigenza del litisconsorzio. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - ritenute scindibili le cause risarcitorie originariamente proposte, ex art. 2043 e 2048 c.c., nei confronti del minore e dei genitori - non aveva ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio, nelle more divenuto maggiorenne, nel processo di appello proposto dai soli genitori).
Corte di Cassazione, Sez. 4 - , Sentenza n. 4303 del 13/02/2023 (Rv. 666774 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_332, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2048
Corte
Cassazione
4303
2023 …...
Proposizione da parte del convenuto soccombente – Cass. n. 32350/2022Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - notificazione dell'impugnazione - in cause scindibili - Appello - Proposizione da parte del convenuto soccombente - Evocazione in giudizio di altro convenuto non soccombente, contumace in primo grado - Funzione - "Litis denuntiatio" - Conseguenze - Accoglimento del gravame - Condanna dell'originario attore a rimborsare le spese del giudizio di appello al convenuto non soccombente in primo grado, costituitosi in appello in seguito alla "litis denuntiatio" - Esclusione - Fondamento.
Qualora, in un giudizio litisconsortile dal lato passivo, il convenuto soccombente evochi in appello l'altro convenuto, rimasto contumace in primo grado e non soccombente rispetto al "dictum" della pronuncia di prime cure, la citazione di quest'ultimo non assolve alla funzione di "vocatio in ius", ma di sola "litis denuntiatio" in presenza di cause scindibili, con la conseguenza che, nel caso in cui dalla sentenza di appello risulti soccombente l'originario attore, quest'ultimo non può essere condannato a rimborsare le spese del giudizio all'originario convenuto non soccombente che si sia costituito nel giudizio di appello. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio il capo della sentenza di appello che, riformando la sentenza di primo grado resa all'esito di un giudizio possessorio nel quale era rimasta soccombente solo una delle due convenute chiamate in giudizio, aveva condannato l'originario attore a rimborsare le spese del giudizio di appello anche all'altra originaria convenuta che, non essendo risultata soccombente in primo grado, aveva partecipato al giudizio di appello solo perché la convenuta soccombente le aveva notificato l'impugnazione a scopo di "litis denuntiatio".)
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32350 del 03/11/2022 (Rv. 666166 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_332, Cod_Proc_Civ_art_091
Corte
Cassazione
32350
2022 …...
Principio della unitarietà del termine per l'impugnazione – Cass. n. 16141/2022Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - termini - per la decorrenza dei termini di impugnazione - Processo con pluralità di parti - Principio della unitarietà del termine per l'impugnazione - Applicabilità in tema di cause scindibili - Esclusione - Conseguenze.
In tema di impugnazioni, il principio secondo il quale, nel processo con pluralità di parti, vige la regola dell'unitarietà del termine dell'impugnazione (sicché la notifica della sentenza eseguita a istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti) trova applicazione soltanto nelle ipotesi di cause inscindibili (o tra loro comunque dipendenti), ovvero in quella in cui la controversia concerna un unico rapporto sostanziale o processuale, e non anche quando si tratti di cause scindibili o, comunque, tra loro indipendenti, per le quali, in applicazione del combinato disposto degli artt. 326 e 332 c.p.c. è esclusa la necessità del litisconsorzio.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16141 del 19/05/2022 (Rv. 665054 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_332
Corte
Cassazione
16141
2022 …...
Domanda proposta da una pluralità di condomini a difesa della cosa comune – Cass. n. 41490/2021Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - uso - in genere - Domanda proposta da una pluralità di condomini a difesa della cosa comune, ex art. 1102 c.c. - Litisconsorzio facoltativo tra gli attori - Sussistenza - Conseguenze - Rinuncia all'azione di una delle parti - Estinzione del giudizio - Limiti - Applicabilità in appello dell'art. 332 c.p.c. - Esclusione.
Ove più condomini agiscano, nello stesso processo, nei confronti di un altro condomino, ai sensi dell'art. 1102 c.c., si determina tra i primi un 'ipotesi di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p. c., con la conseguenza che, da un lato, la rinuncia all'azione da parte di uno soltanto degli attori comporta l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere, limitatamente al rapporto processuale scindibile per il quale la rinuncia è intervenuta e, dall'altro, che il medesimo giudizio prosegue tra le altre parti, nei cui confronti l'estinzione predetta non produce alcun effetto, non trovando, peraltro, applicazione, in sede di impugnazione, neppure il disposto di cui all'art. 332 c.p.c., non rilevando, in senso contrario, l'eventualità che la prosecuzione del giudizio porti ad un esito favorevole, potenzialmente idoneo a riflettersi anche nella sfera giuridica del rinunciante.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 41490 del 24/12/2021 (Rv. 663462 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_332, Cod_Civ_art_1117, Cod_Proc_Civ_art_103
Corte
Cassazione
41490
2021 …...
Appello del convenuto soccombente notificato agli altri convenuti risultati vittoriosi – Cass. n. 34174/2021Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - notificazione dell'impugnazione - in cause scindibili - Appello del convenuto soccombente notificato agli altri convenuti risultati vittoriosi - Funzione di "litis denuntiatio" - Sussistenza - Conseguenze in tema di spese del giudizio di impugnazione.
Nell'ipotesi di cause scindibili ex art. 332 c.p.c., la notifica dell'appello proposto dal convenuto soccombente agli altri convenuti vittoriosi nel giudizio di primo grado non ha valore di "vocatio in ius" ma di mera "litis denuntiatio", sicché questi ultimi non diventano, per ciò solo, parti del giudizio di gravame, nè sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in loro favore, ove gli stessi non abbiano impugnato incidentalmente la sentenza, atteso che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., detta pronuncia presuppone la qualità di parte nonché la soccombenza.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34174 del 15/11/2021 (Rv. 662844 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_332, Cod_Proc_Civ_art_335, Cod_Proc_Civ_art_091
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Notifica mediante consegna di una sola copia – Cass. n. 20982/2021Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - a piu' parti - Presso un unico procuratore - Notifica mediante consegna di una sola copia - Nullità - Sanatoria "ex tunc" - Condizioni.
La notificazione dell'atto di impugnazione a più parti presso un unico procuratore, eseguita mediante consegna di una sola copia o di un numero di copie inferiori rispetto alle parti cui l’atto è destinato, non è inesistente, ma nulla; il relativo vizio può essere sanato, con efficacia "ex tunc", con la costituzione in giudizio di tutte le parti cui l'impugnazione è diretta, ovvero con la rinnovazione della notificazione, da eseguire in un termine perentorio assegnato dal giudice a norma dell'art. 291 c.p.c., con la consegna di un numero di copie pari a quello dei destinatari, tenuto conto di quella o di quelle già consegnate.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 20982 del 22/07/2021 (Rv. 661891 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_332
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Deduzione in giudizio di obbligazioni soldali – Cass. n. 13718/2021Obbligazioni in genere - solidarieta' - tra condebitori - Deduzione in giudizio di obbligazioni soldali - Accoglimento della domanda solo nei confronti di alcuno dei pretesi debitori - Interesse del creditore ad impugnare limitatamente al rigetto parziale dell'istanza globale - Sussistenza - Passaggio in giudicato della sentenza nei punti non investiti dall'impugnazione - Irrilevanza.
Quando sono dedotte in giudizio obbligazioni solidali, il preteso creditore, che consegua l'accoglimento della domanda solo nei confronti di alcuno dei pretesi debitori solidali, ha interesse ad impugnare limitatamente al rigetto parziale dell'avanzata istanza globale, senza che trovi ostacolo nel passaggio in giudicato della sentenza nei punti non investiti dall'impugnazione, perche la definitività di alcuno dei dedotti rapporti obbligatori non fa venir meno il vantaggio derivante al creditore dalla concorrenza degli altri, concernenti la stessa prestazione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13718 del 19/05/2021 (Rv. 661565 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1292, Cod_Civ_art_1294, Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_332 …...
Domanda proposta da più lavoratori contro lo stesso datore di lavoro - Cass. n. 24928/2020Procedimento civile – facoltativo - procedimento civile - litisconsorzio – facoltativo - Domanda proposta da più lavoratori contro lo stesso datore di lavoro - Litisconsorzio facoltativo improprio - Configurabilità - Scindibilità delle cause in sede di impugnazione - Sussistenza.
La domanda proposta da più lavoratori nei confronti dello stesso datore di lavoro dà luogo a un litisconsorzio facoltativo improprio, nel quale permane l'autonomia dei titoli e la sentenza, formalmente unica, consta in realtà di tante pronunce quante sono le cause riunite, per loro natura scindibili, con la conseguenza che l'impugnazione proposta solo da alcune delle parti non coinvolge la posizione delle parti non impugnanti e rende inapplicabile l'art. 331 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. L , Ordinanza n. 24928 del 06/11/2020 (Rv. 659268 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_103, Cod_Proc_Civ_art_104, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_332
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Azione di responsabilità - amministratori di diritto e di fatto di società – Cass. n. 21497/2020Obbligazioni in genere - solidarietà' - litisconsorzio (integrazione del contraddittorio) - Azione di responsabilità contro amministratori di diritto e di fatto di società - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Fondamento.
In tema di responsabilità degli amministratori di società, ove la relativa azione venga proposta nei confronti di una pluralità di soggetti, in ragione della comune partecipazione degli stessi, anche in via di mero fatto, alla gestione amministrativa e contabile, tra i convenuti non si determina una situazione di litisconsorzio necessario, attesa la natura solidale della obbligazione dedotta in giudizio che, dando luogo ad una pluralità di rapporti distinti, anche se collegati tra loro, esclude l'inscindibilità delle posizioni processuali, consentendo quindi di agire separatamente nei confronti di ciascuno degli amministratori.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 21497 del 06/10/2020 (Rv. 659419 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1298, Cod_Civ_art_2393_1, Cod_Civ_art_2394_1, Cod_Proc_Civ_art_332
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Ricorso incidentale notificato ai genitori di un minorenne divenuto maggiorenne - Cass. n. 14245/2020Procedimento civile - capacita' processuale - Ricorso incidentale notificato ai genitori di un minorenne divenuto maggiorenne - Sanatoria - Presupposti.
E' ammissibile il ricorso incidentale notificato non al minorenne nel frattempo divenuto maggiorenne, bensì ai suoi genitori nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale, allorché la nullità scaturente da tale vizio di notifica possa considerarsi sanata dalla prova dell'effettiva conoscenza, da parte del soggetto erroneamente pretermesso, della vicenda processuale che lo riguarda.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14245 del 08/07/2020 (Rv. 658312 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_103, Cod_Proc_Civ_art_075, Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_332, Cod_Proc_Civ_art_330
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impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili – Cass. n. 12174/2020Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili – Chiamata di terzo in garanzia impropria - Scindibilità in appello della causa di garanzia - Condizioni - Fattispecie.
Il vincolo di dipendenza tra la causa principale e quella di garanzia impropria, con la quale il convenuto voglia essere tenuto indenne dal garante per quanto sarà eventualmente condannato a pagare all'attore, continua a sussistere fino a quando sia in discussione il presupposto della domanda di manleva, venendo meno solo se l'impugnazione attenga esclusivamente al rapporto di garanzia, senza investire la domanda principale. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto contro la decisione di merito, che aveva dichiarato inammissibile l'appello del convenuto notificato tardivamente all'attore, non solo per la parte relativa alla domanda principale, ma anche per quella di manleva, perché il terzo chiamato aveva messo in discussione la responsabilità del convenuto chiamante, così rendendo le cause inscindibili).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12174 del 22/06/2020 (Rv. 658074 - 01
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_332
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7031 del 12/03/2020 (Rv. 657280 - 02)Notificazione dell'impugnazione - Cause scindibili e inscindibili - Differenze - Omessa notifica nelle cause scindibili - Conseguenze.
La notificazione dell'impugnazione a parti diverse da quelle dalle quali o contro le quali è stata proposta ai sensi dell'art. 332 c.p.c. non ha la stessa natura della notificazione prevista dall'art. 331 c.p.c., relativo all'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, in quanto, mentre in tale ultima norma si tratta di una "vocatio in jus" per integrare il contraddittorio, in ipotesi di cause scindibili, invece, detta notificazione integra soltanto una "litis denuntiatio" allo scopo di avvertire coloro che hanno partecipato al giudizio della necessità di proporre le impugnazioni, che non siano già precluse o escluse, nel processo instaurato con l'impugnazione principale; in tale ultima ipotesi, ove sia omessa l'indicata notificazione, l'unico effetto è che il processo, per facilitare l'ingresso dell'eventuale interveniente, è da ritenere in situazione di stasi e di quiescenza fino alla decorrenza dei termini stabiliti dagli artt. 325 e 327 c.p.c., onde la sentenza non può essere utilmente emessa. Ne consegue che, in relazione a cause scindibili, qualora non sia stata disposta la notificazione del gravame alle altre parti, la sentenza d'appello è annullabile dalla Corte di cassazione soltanto se, quando essa è chiamata a decidere, non siano decorsi i termini per l'appello, laddove, se questi sono scaduti, l'inosservanza dell'art. 332 c.p.c. non produce alcun effetto.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7031 del 12/03/2020 (Rv. 657280 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_332 …...
Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - procedimento – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 1583 del 24/01/2020 (Rv. 656887 - 01)Domanda di revocazione proposta nei confronti di Ministero diverso da quello convenuto nel giudizio concluso con la sentenza revocanda - Difetto di integrità del contraddittorio -Fondamento - Conseguenze.
In tema di revocazione, qualora nel giudizio concluso con la sentenza impugnata sia stato convenuto un organo dell'Amministrazione statale di cui non sia stato eccepito il difetto di legittimazione ai sensi dell'art. 4 della l. n. 260 del 1958, la domanda di revocazione va proposta, per il principio della necessaria identità delle parti processuali, nei confronti di tale organo, divenuto parte in senso formale del giudizio. Ne consegue che ove la domanda revocazione sia rivolta, oltreché verso gli organi statuali già controparti, nei confronti di un organo statuale non evocato nel precedente grado in luogo dell'organo che la qualità di parte aveva già assunto in tale grado, si verifica un difetto di integrità del contraddittorio, con necessità - a pena di nullità del procedimento di impugnazione e della sentenza resa all'esito dello stesso - di disporre l'integrazione del contraddittorio nei riguardi della parte pretermessa in applicazione, ricorrendone gli specifici presupposti, degli artt. 331 o 332 del codice di rito.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 1583 del 24/01/2020 (Rv. 656887 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_332, Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Proc_Civ_art_398, Cod_Proc_Civ_art_157
IMPUGNAZIONI CIVILI
GIUDIZIO DI REVOCAZIONE
PROCEDIMENTO
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - notificazione dell'impugnazione - in cause scindibili - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 804 del 16/01/2020 (Rv. 656588 - 01)Decisione concernente pluralità di rapporti giuridici distinti ed autonomi - Impugnazione proposta soltanto nei confronti di alcune delle parti - Ordine del giudice di notificazione anche alle altre - Omessa esecuzione - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di impugnazione di decisione riguardante una pluralità di rapporti giuridici distinti ed autonomi, ove essa sia proposta nei confronti di alcune soltanto delle parti, l'omessa esecuzione, nel termine perentorio assegnato, dell'ordine del giudice ex art. 332 c.p.c. di eseguire la notificazione nei confronti delle altre determina, venendo in rilievo un litisconsorzio facoltativo in cause scindibili, l'estinzione del processo limitatamente ai soggetti destinatari del rinnovo della notifica, non potendo il detto ordine avere riflesso sugli altri. (Nella specie, la S.C., in una controversia nella quale ricorreva un cumulo soggettivo di domande risarcitorie correlate ad un unico fatto storico, ma a contratti di trasporto distinti, ha ritenuto che sussistesse un litisconsorzio facoltativo in cause inscindibili, con la conseguenza che l'estinzione del giudizio di secondo grado per tardiva esecuzione dell'ordine del giudice di rinnovazione della notificazione dell'atto di appello ad una delle parti poteva essere dichiarata solo rispetto alla destinataria).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 804 del 16/01/2020 (Rv. 656588 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_103, Cod_Proc_Civ_art_332
IMPUGNAZIONI CIVILI
CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI
NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso incidentale - termini - Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 28259 del 04/11/2019 (Rv. 655562 - 01)Procedimenti con pluralità di parti - Ricorso principale non notificato a tutte le altre parti - Impugnazione autonoma delle altre parti - Qualificazione come impugnazione incidentale - Termine per le impugnazioni successive a quella principale - Decorrenza - Dalla notifica della prima impugnazione notificata a tutte le altre parti.
Nei processi con pluralità di parti, la tempestività ex art. 370 c.p.c. dei ricorsi per Cassazione proposti autonomamente dopo il primo, che si convertono sempre in impugnazioni incidentali rispetto a quella principale, deve essere valutata non in relazione al ricorso principale che non sia stato notificato alla parte, ma con riguardo alla data dell'effettiva notifica del primo ricorso incidentale successivo a quello principale.
Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 28259 del 04/11/2019 (Rv. 655562 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_332 …...
Provvedimenti del giudice civile - ordinanza - del giudice istruttore – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 27984 del 31/10/2019 (Rv. 655575 - 01)Ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. - Necessità di una esplicita istanza di parte - Oggetto devoluto alla cognizione del giudice - Limiti - Fattispecie.
L'emissione dell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. necessita di un'esplicita richiesta di parte e l'oggetto devoluto alla cognizione del giudice chiamato a rendere tale pronuncia anticipatoria è limitato alle domande formulate con l'istanza, non estendendosi alle altre pretese fatte valere dalla stessa parte istante ovvero ad altre domande, connesse a quella principale, proposte tra altre parti del processo, salvo che si tratti di giudizio a litisconsorzio necessario o di domande avvinte da un nesso di pregiudizialità-dipendenza o di incompatibilità-esclusione determinante l'inscindibilità dell'accertamento dei rapporti che ne formano oggetto. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto conforme a diritto la decisione del giudice di merito il quale, investito dell'istanza ex art. 186 quater c.p.c. avanzata dalla sola parte attrice al fine di ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento del danno, aveva limitato la pronuncia anticipatoria a tale domanda, disponendo, in difetto di specifica istanza ex art. 186 quater c.p.c. delle parti convenute, l'implicita separazione della causa così definita dalle domande di garanzia da queste ultime proposte nei confronti degli assicuratori chiamati in causa).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 27984 del 31/10/2019 (Rv. 655575 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_186_4, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_034, Cod_Proc_Civ_art_033, Cod_Proc_Civ_art_103, Cod_Proc_Civ_art_104, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_332 …...
Giudizio tra il creditore ed un condebitoreCosa giudicata civile - limiti del giudicato - soggettivi (limiti rispetto a terzi) - obbligazioni solidali - giudizio tra il creditore ed un condebitore - sentenza favorevole al secondo - opponibilità al creditore da parte di altro condebitore - limiti - estensione ai rapporti inscindibili - sussistenza - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 26992 del 24/10/2018
>>> In tema di limiti soggettivi del giudicato, gli artt. 1306 e 1310 c.c. - che con riferimento alle obbligazioni solidali, e quindi a un rapporto con pluralità di parti ma scindibile, prevedono che i condebitori i quali non abbiano partecipato al giudizio tra il creditore e altro condebitore possano opporre al primo la sentenza favorevole al secondo (ove non basata su ragioni personali) - costituiscono espressione di un più generale principio, operante "a fortiori" con riguardo a rapporti caratterizzati da inscindibilità, secondo cui alla parte non impugnante si estendono gli effetti derivanti dall'accoglimento dell'impugnazione proposta da altre parti contro una sentenza sfavorevole emessa nei confronti di entrambi.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 26992 del 24/10/2018 …...
Cause concernenti coobbligati in solidoImpugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - in genere - cause concernenti coobbligati in solido - trattazione in un unico processo - sentenza concernente i diversi rapporti – mancata impugnazione per alcuni rapporti - conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24728 del 08/10/2018
>>> L'obbligazione solidale, pur avendo ad oggetto un'unica prestazione, dà luogo non ad un rapporto unico ed inscindibile, ma a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, e, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati. Ne consegue che la mancata impugnazione, da parte di un coobbligato solidale, della sentenza di condanna pronunciata verso tutti i debitori solidali - che, pur essendo formalmente unica, consta di tante distinte pronunce quanti sono i coobbligati con riguardo ai quali essa è stata emessa -, così come il rigetto dell'impugnazione del singolo, comporta il passaggio in giudicato della pronuncia concernente il debitore non impugnante (o il cui gravame sia stato respinto) esclusivamente con riferimento a lui, pure qualora lo stesso sia stato convenuto nel giudizio di appello ex art. 332 c.p.c., mentre il passaggio in giudicato di detta pronuncia rimane, poi, insensibile all'eventuale riforma od annullamento delle decisioni inerenti agli altri coobbligati.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24728 del 08/10/2018 …...
Cause concernenti coobbligati in solidoImpugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - in genere - cause concernenti coobbligati in solido - trattazione in un unico processo - sentenza concernente i diversi rapporti – mancata impugnazione per alcuni rapporti - conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24728 del 08/10/2018
>> L'obbligazione solidale, pur avendo ad oggetto un'unica prestazione, dà luogo non ad un rapporto unico ed inscindibile, ma a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, e, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati. Ne consegue che la mancata impugnazione, da parte di un coobbligato solidale, della sentenza di condanna pronunciata verso tutti i debitori solidali - che, pur essendo formalmente unica, consta di tante distinte pronunce quanti sono i coobbligati con riguardo ai quali essa è stata emessa -, così come il rigetto dell'impugnazione del singolo, comporta il passaggio in giudicato della pronuncia concernente il debitore non impugnante (o il cui gravame sia stato respinto) esclusivamente con riferimento a lui, pure qualora lo stesso sia stato convenuto nel giudizio di appello ex art. 332 c.p.c., mentre il passaggio in giudicato di detta pronuncia rimane, poi, insensibile all'eventuale riforma od annullamento delle decisioni inerenti agli altri coobbligati.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24728 del 08/10/2018 …...
Obbligazioni in genere - solidarieta' - litisconsorzio (integrazione del contraddittorio) - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22672 del 27/09/2017 Condebitori solidali – Transazione stipulata tra il creditore ed uno solo dei condebitori – Litisconsorzio necessario – Esclusione – Fondamento - Conseguenze.
In tema di risarcimento danni, l'esistenza di un vincolo di solidarietà passiva ex art. 2055 c.c. (nella specie, tra appaltatore e progettista) non genera un litisconsorzio necessario - avendo il creditore (nella specie, il committente) titolo per valersi per l'intero nei confronti di ciascuno dei debitori - con conseguente possibilità di scissione, anche in appello, del rapporto processuale, che può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati. Pertanto, ove il giudice di prime cure abbia dichiarato estinto il giudizio tra il creditore ed uno dei condebitori solidali, per intervenuta transazione avente ad oggetto la sola quota del debito di quest'ultimo (nella specie, pari al 10%) ed abbia condannato l'altro debitore al risarcimento della rispettiva e residua quota-parte (pari, nella specie, al 90%), questi, nell'impugnare la decisione, deve estendere il contraddittorio nei confronti dell'altro originario convenuto solo ove intenda contestare il riparto di responsabilità così determinato, al fine di riproporre nei confronti dello stesso l'azione di regresso ex art. 2055, comma 2, c.c..
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22672 del 27/09/2017
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Obbligazioni in genere - solidarietà - litisconsorzio (integrazione del contraddittorio) - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 21567 del 18/09/2017Azione di responsabilità contro amministratori di diritto e di fatto di società – Litisconsorzio necessario – Esclusione – Fondamento.
In tema di responsabilità degli amministratori di società, ove la relativa azione venga proposta nei confronti di una pluralità di soggetti, in ragione della comune partecipazione degli stessi, anche in via di mero fatto, alla gestione amministrativa e contabile, tra i convenuti non si determina una situazione di litisconsorzio necessario, attesa la natura solidale della obbligazione dedotta in giudizio che, dando luogo ad una pluralità di rapporti distinti, anche se collegati tra loro, esclude l'inscindibilità delle posizioni processuali, consentendo quindi di agire separatamente nei confronti di ciascuno degli amministratori.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 21567 del 18/09/2017
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Procedimento civile - successione nel processo – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20533 del 30/08/2017Estromissione tacita dal processo - Giudizio di impugnazione - Elementi sintomatici - Ricorrenza - Conseguenze.
Ove il giudizio di impugnazione si sia svolto senza l'evocazione in giudizio dell'alienante del diritto controverso, ma con la partecipazione del successore a titolo particolare, allorché il primo abbia dimostrato il suo disinteresse al gravame e l'altra parte, senza formulare eccezioni al riguardo, abbia accettato il contraddittorio nei confronti del successore, sussistono i presupposti per l'estromissione tacita dal giudizio dell'alienante, con conseguente perdita della qualità di litisconsorte necessario della parte originaria.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20533 del 30/08/2017
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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - petizione di eredita' (nozione, distinzioni) - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16409 del 04/07/2017Finalità - Riconoscimento della qualità di erede - Conseguenze - Azione di petizione di eredità oltre che nei confronti del possessore anche nei confronti di altro soggetto che si dichiari erede e, in via riconvenzionale, chieda l’accertamento di tale qualità - Cause scindibili ed autonome - Fattispecie.
L’azione di petizione dell’eredità è intesa, innanzitutto, al riconoscimento della qualità di erede, la quale, costituendo un “prius” autonomo facente parte del “petitum” dell’azione rispetto al diritto all’acquisto dell’universalità dei beni del “de cuius” o di una quota di essi, importa, come conseguenza, che, ove sia proposta domanda di petizione di eredità, oltre che nei confronti di chi sia nel possesso dei beni ereditari dei quali si chiede la restituzione (e sia, perciò, passivamente legittimato rispetto ad essa), anche di altro soggetto che si dichiari erede, e formuli domanda riconvenzionale in tal senso, si dà luogo ad una situazione di cause scindibili ed autonome. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile la rinuncia al ricorso per cassazione operata dall'originario attore in "hereditatis petitio" nei confronti del solo possessore dei beni ereditari e non anche degli altri controricorrenti - convenuti in giudizio onde sentire accertare, anche nei confronti degli stessi, la propria qualità di erede - dichiarando estinto il giudizio di cassazione limitatamente a detto rapporto processuale).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16409 del 04/07/2017
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - notificazione dell'impugnazione - in cause scindibili - Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9773 del 18/04/2017Cause scindibili - Unicità della sentenza su distinti rapporti giuridici - Impugnazione proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse - Conseguenze - Ordine del giudice di notificazione dell’impugnazione anche alle parti nei cui confronti l’impugnazione non è preclusa o esclusa - Omessa esecuzione della notificazione ordinata dal giudice - Sospensione del processo fino alla scadenza dei termini previsti dagli artt. 325 e 327 c.p.c..
In presenza di cause scindibili, la sentenza di primo grado, pur essendo unica, ha, in realtà, deciso su distinti rapporti giuridici, sicché, laddove l’impugnazione sia stata proposta soltanto da (o nei confronti di) una o alcune parti, il giudice deve ordinare, ai sensi dell’art. 332 c.p.c., la notificazione dell’impugnazione, ai fini della “litis denuntiatio”, anche alle parti nei cui confronti l’impugnazione non è preclusa o esclusa, per consentire loro di proporre eventualmente appello incidentale, mentre l’omessa esecuzione della notificazione ordinata dal giudice determina soltanto la sospensione del processo fino a che non siano scaduti i termini, previsti dagli artt. 325 e 327 c.p.c., per i soggetti che non l’abbiano ricevuta.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9773 del 18/04/2017
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Appalto (contratto di) - rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del costruttore) - danni – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18831 del 26/09/2016Danni da rovina di edificio - Domanda risarcitoria proposta, in un unico giudizio, nei confronti dell'appaltatore e del direttore dei lavori - Rapporto unitario - Esclusione - Conseguenze sul termine per impugnare.
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - in genere
In tema di azione ex art. 1669 c.c., ove l'appaltatore ed il progettista (o direttore dei lavori) siano convenuti nel medesimo processo per rispondere, in solido tra loro, del danno prodotto da rovina o difetti di cose immobili, non si determina, per ciò solo, un'ipotesi di litisconsorzio necessario passivo, restando i rapporti nei confronti del danneggiato tra loro distinti; ne consegue che, vertendosi in ipotesi di cause scindibili, il termine per impugnare non è unitario e decorre dalla data delle singole notificazioni dell'unica sentenza a ciascuno dei titolari dei diversi rapporti con la stessa definiti.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18831 del 26/09/2016
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - tardive – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10263 del 18/05/2016Cause scindibili - Impugnazione incidentale tardiva proposta contro parte diversa dall'impugnante principale - Inammissibilità - Fattispecie.
In presenza di cause scindibili (nella specie, una domanda principale di accertamento di servitù e, a seguito di chiamata in causa per garanzia, una domanda subordinata di rivalsa contro il terzo, fondata su titoli e rapporti diversi) è inammissibile l'appello incidentale tardivo proposto dal convenuto contro il quale non sia stata proposta impugnazione e che abbia ricevuto la notifica degli appelli proposti dagli altri convenuti contro l'originario attore esclusivamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 332 c.p.c..
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10263 del 18/05/2016
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - tardive – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10263 del 18/05/2016Cause scindibili - Impugnazione incidentale tardiva proposta contro parte diversa dall'impugnante principale - Inammissibilità - Fattispecie.
In presenza di cause scindibili (nella specie, una domanda principale di accertamento di servitù e, a seguito di chiamata in causa per garanzia, una domanda subordinata di rivalsa contro il terzo, fondata su titoli e rapporti diversi) è inammissibile l'appello incidentale tardivo proposto dal convenuto contro il quale non sia stata proposta impugnazione e che abbia ricevuto la notifica degli appelli proposti dagli altri convenuti contro l'originario attore esclusivamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 332 c.p.c..
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10263 del 18/05/2016
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iimpugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5508 del 21/03/2016notificazione dell'impugnazione - in cause scindibili - appello del convenuto soccombente notificato ai convenuti vittoriosi a fine di "denuntiatio litis" - Condanna alle spese in favore del destinatario della notificazione che non abbia impugnato incidentalmente la sentenza - Esclusione - Fondamento.
Nell'ipotesi di cause scindibili ex art. 332 c.p.c., la notifica dell'appello proposto dal convenuto soccombente agli altri convenuti vittoriosi nel giudizio di primo grado non ha valore di "vocatio in ius" ma di mera "litis denuntiatio", sicché questi ultimi non diventano, per ciò solo, parti del giudizio di gravame, nè sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in loro favore, ove gli stessi non abbiano impugnato incidentalmente la sentenza, atteso che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., detta pronuncia presuppone la qualità di parte nonché la soccombenza.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5508 del 21/03/2016
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Tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento – Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 18361 del 18/09/2015Ritenuta operata dal comune ex art. 11, comma 7, legge n. 413 del 1991 - Controversia sulla legittimità della ritenuta - Litisconsorzio necessario con il comune - Insussistenza - Fondamento - Conseguenze. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 18361 del 18/09/2015
In tema di contenzioso tributario, nel giudizio instaurato dai contribuenti ed avente ad oggetto la legittimità della quota di ritenuta fiscale trattenuta dal comune sull'indennità di esproprio (o sulla somma corrisposta per la cessione bonaria dei terreni), l'ente locale è soltanto sostituto d'imposta e, quindi, obbligato in solido in un rapporto impositivo di cui è parte, come ente impositore, l'Amministrazione finanziaria dello Stato, sicché, non essendo un litisconsorte necessario, non vi è l'obbligo di disporre l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti neppure in secondo grado, ove ormai sia decorso il termine per l'impugnazione, atteso che l'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, ai sensi del quale l'appello deve essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 18361 del 18/09/2015
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tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - procedimento di appello- Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 45 del 03/01/2014Concessionario del servizio di riscossione - Mancata proposizione dell'impugnazione nei suoi confronti - Appello concernente solo l'obbligazione tributaria - Scindibilità della causa - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 45 del 03/01/2014
In tema di contenzioso tributario, la disposizione di cui all'art. 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui l'appello dev'essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili: pertanto, ove l'appello abbia ad oggetto solo l'esistenza dell'obbligazione tributaria, la sua mancata proposizione nei confronti del concessionario del servizio di riscossione, convenuto in primo grado unitamente all'Amministrazione finanziaria, non comporta l'obbligo di disporre la notificazione del ricorso in suo favore, quando sia ormai decorso il termine per l'impugnazione, essendo egli estraneo al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, con la conseguente scindibilità della causa nei suoi confronti.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 45 del 03/01/2014
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impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 10243 del 12/05/2014Domanda alternativa in primo grado nei confronti di diversi convenuti - Litisconsorzio necessario processuale - Rigetto integrale - Impugnazione - Permanenza del litisconsorzio necessario processuale in appello - Condizioni - Scelta operata dall'attore in sede di impugnazione - Conseguenza sull'applicabilità dell'art. 331 o dell'art. 332 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 10243 del 12/05/2014
In tema di impugnazioni, la domanda alternativa proposta dall'attore contro due diversi convenuti, per l'affermazione della responsabilità dell'uno o dell'altro per lo stesso fatto dannoso, determina una situazione di litisconsorzio unitario (o necessario processuale), la cui persistenza, ove la domanda sia stata rigettata nei confronti dei due convenuti, è condizionata dalla proposizione dell'appello nei confronti di entrambi. Ne consegue che solo in tale ultima evenienza il litisconsorzio rimane unitario e trova applicazione l'art. 331 cod. proc. civ., onde, se l'impugnazione non risulti notificata a ciascuno dei convenuti, o lo sia in modo nullo, si deve ordinare l'integrazione e la rinnovazione nei loro confronti, mentre, qualora l'attore impugni nei confronti di uno solo dei responsabili - così abbandonando la prospettazione della responsabilità alternativa - si applica l'art. 332 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 10243 del 12/05/2014
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Procedimento civile - intervento in causa di terzi - estromissione dal giudizio - in genere - Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8693 del 29/04/2015Sentenza di primo grado - Estromissione di uno dei convenuti per difetto legittimazione passiva - Portata - Statuizione di rigetto - Mancata impugnazione della pronuncia di estromissione - Conseguenze - Notifica del gravame alla parte estromessa solo ex art. 332 cod. proc. civ. - Costituzione in appello di quest'ultima - Inammissibilità - Fondamento.
La decisione con cui il giudice di primo grado estrometta dal processo uno dei convenuti, ritenendolo privo di legittimazione passiva, configura, malgrado l'improprietà della formula adottata, una statuizione di rigetto della domanda nei suoi confronti, suscettibile di passare in giudicato se non tempestivamente impugnata. Ne consegue che la parte rimasta soccombente, ove appelli la sentenza solo nei riguardi delle altre parti, accettando, invece, la disposta estromissione, è tenuta ad effettuare solo la mera notifica del gravame, ex art. 332 cod. proc. civ., alla parte estromessa, la cui costituzione in appello - mancando un'impugnazione sulla pronuncia di estromissione - è inammissibile, né può essere qualificata come intervento "ad adiuvandum", non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 344 cod. proc. civ.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8693 del 29/04/2015
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impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 10243 del 12/05/2014Domanda alternativa in primo grado nei confronti di diversi convenuti - Litisconsorzio necessario processuale - Rigetto integrale - Impugnazione - Permanenza del litisconsorzio necessario processuale in appello - Condizioni - Scelta operata dall'attore in sede di impugnazione - Conseguenza sull'applicabilità dell'art. 331 o dell'art. 332 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 10243 del 12/05/2014
In tema di impugnazioni, la domanda alternativa proposta dall'attore contro due diversi convenuti, per l'affermazione della responsabilità dell'uno o dell'altro per lo stesso fatto dannoso, determina una situazione di litisconsorzio unitario (o necessario processuale), la cui persistenza, ove la domanda sia stata rigettata nei confronti dei due convenuti, è condizionata dalla proposizione dell'appello nei confronti di entrambi. Ne consegue che solo in tale ultima evenienza il litisconsorzio rimane unitario e trova applicazione l'art. 331 cod. proc. civ., onde, se l'impugnazione non risulti notificata a ciascuno dei convenuti, o lo sia in modo nullo, si deve ordinare l'integrazione e la rinnovazione nei loro confronti, mentre, qualora l'attore impugni nei confronti di uno solo dei responsabili - così abbandonando la prospettazione della responsabilità alternativa - si applica l'art. 332 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 10243 del 12/05/2014
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili – Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 10243 del 12/05/2014Domanda alternativa in primo grado nei confronti di diversi convenuti - Litisconsorzio necessario processuale - Rigetto integrale - Impugnazione - Permanenza del litisconsorzio necessario processuale in appello - Condizioni - Scelta operata dall'attore in sede di impugnazione - Conseguenza sull'applicabilità dell'art. 331 o dell'art. 332 cod. proc. civ.
In tema di impugnazioni, la domanda alternativa proposta dall'attore contro due diversi convenuti, per l'affermazione della responsabilità dell'uno o dell'altro per lo stesso fatto dannoso, determina una situazione di litisconsorzio unitario (o necessario processuale), la cui persistenza, ove la domanda sia stata rigettata nei confronti dei due convenuti, è condizionata dalla proposizione dell'appello nei confronti di entrambi. Ne consegue che solo in tale ultima evenienza il litisconsorzio rimane unitario e trova applicazione l'art. 331 cod. proc. civ., onde, se l'impugnazione non risulti notificata a ciascuno dei convenuti, o lo sia in modo nullo, si deve ordinare l'integrazione e la rinnovazione nei loro confronti, mentre, qualora l'attore impugni nei confronti di uno solo dei responsabili - così abbandonando la prospettazione della responsabilità alternativa - si applica l'art. 332 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 10243 del 12/05/2014
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Tributi (in generale) - contenzioso tributario - procedimento - procedimento di appello - Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 45 del 03/01/2014Concessionario del servizio di riscossione - Mancata proposizione dell'impugnazione nei suoi confronti - Appello concernente solo l'obbligazione tributaria - Scindibilità della causa - Conseguenze.
In tema di contenzioso tributario, la disposizione di cui all'art. 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui l'appello dev'essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili: pertanto, ove l'appello abbia ad oggetto solo l'esistenza dell'obbligazione tributaria, la sua mancata proposizione nei confronti del concessionario del servizio di riscossione, convenuto in primo grado unitamente all'Amministrazione finanziaria, non comporta l'obbligo di disporre la notificazione del ricorso in suo favore, quando sia ormai decorso il termine per l'impugnazione, essendo egli estraneo al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, con la conseguente scindibilità della causa nei suoi confronti.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 45 del 03/01/2014
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Procedimento civile - litisconsorzio - necessario – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19985 del 30/08/2013Società di persone - Responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali - Litisconsorzio necessario tra soci e società - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Il rapporto di sussidiarietà che collega la responsabilità dei soci di società di persone rispetto alla responsabilità della società non esclude la natura solidale della relativa obbligazione, con la conseguenza, sul piano processuale, dell'esclusione del litisconsorzio necessario e della relativa inscindibilità delle cause; ne consegue che, ove la sentenza di primo grado sia stata notificata ai soci e questi l'abbiano impugnata tardivamente, il giudice di appello è tenuto a dichiarare l'inammissibilità di tale impugnazione, dovendosi applicare l'art. 332 e non l'art. 331 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19985 del 30/08/2013
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Impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1771 del 08/02/2012Processo con pluralità di parti - Domanda di risarcimento danni proposta contro due soggetti - Dipendenza della responsabilità di uno dal fatto commesso dall'altro - Solidarietà passiva - Inscindibilità della causa - Sussistenza - Conseguenze in tema di notifica della sentenza ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione - Fattispecie.
Nel processo con pluralità di parti, ove una domanda di risarcimento danni sia proposta nei confronti di due soggetti in modo tale che il fatto determinante la responsabilità di uno dei due è solamente quello posto in essere dall'altro, insorge un vincolo di solidarietà passiva, in conseguenza del rapporto di dipendenza, tale da determinare l'inscindibilità della causa. Pertanto, la notificazione della sentenza effettuata a cura di uno dei coobbligati è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, ad opera del soccombente, nei confronti di tutte le sue controparti e, perciò, anche del coobbligato solidale che non ha proceduto alla predetta notificazione. (Fattispecie in tema di responsabilità di dipendente pubblico ai sensi dell'art. 2049 cod. civ.).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1771 del 08/02/2012
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Impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17795 del 30/08/2011Obbligazione solidale - Confideiussione - Precetto intimato contro uno dei debitori - Opposizione - Litisconsorzio necessario tra tutti i debitori - Esclusione - Conseguenze - Appello - Causa scindibile.
La solidarietà passiva dei confideiussori non determina, nell'opposizione a precetto intimato contro uno di essi, la necessità dell'integrazione del contraddittorio, avendo il creditore la possibilità di richiedere il pagamento dell'intero anche ad uno solo dei fideiussori. Ne consegue che il giudizio d'appello, trattandosi di causa scindibile, può legittimamente proseguire senza dover chiamare in causa tutti i fideiussori, dovendosi escludere la configurabilità di un litisconsorzio necessario sia sostanziale che processuale.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17795 del 30/08/2011
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - termini - per la decorrenza dei termini di impugnazione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2557 del 04/02/2010Processo con pluralità di parti - Principio della unitarietà del termine per l'impugnazione - Applicabilità in tema di cause scindibili - Esclusione - Conseguenze.
In tema di impugnazioni, il principio secondo il quale, nel processo con pluralità di parti, vige la regola dell'unitarietà del termine dell'impugnazione (sicché la notifica della sentenza eseguita a istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti) trova applicazione soltanto nelle ipotesi di cause inscindibili (o tra loro comunque dipendenti), ovvero in quella in cui la controversia concerna un unico rapporto sostanziale o processuale, e non anche quando si tratti di cause scindibili o, comunque, tra loro indipendenti, per le quali, in applicazione del combinato disposto degli artt.326 e 332 cod. proc. civ., è esclusa la necessità del litisconsorzio. In tali ipotesi (quale quella di specie, relativa a chiamata in garanzia impropria), il termine per l'impugnazione non è unico, ma decorre dalla data delle singole notificazioni della sentenza a ciascuno dei titolari dei diversi rapporti definiti con l'unica sentenza, mentre per le altre parti si applica la norma dell'impugnabilità nel termine di cui all'art.327 cod.proc.civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2557 del 04/02/2010
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vendita - obbligazioni del venditore - evizione (garanzia per) - chiamata in causa del venditore – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9910 del 27/04/2009Denuncia della lite ai sensi dell'art. 1485 cod. civ. - Contestuale azione di garanzia proposta dal compratore nei confronti del venditore nel medesimo processo - Vincolo di dipendenza tra le due cause - Configurabilità - Inscindibilità - Esclusione - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9910 del 27/04/2009
Quando il compratore, oltre a chiamare in causa il venditore per la denuncia della lite ai sensi dell'art. 1485 cod. civ., propone contro di lui, nel medesimo processo, anche l'azione di garanzia, fra la causa principale e quella di garanzia (propria) si instaura un vincolo di mera dipendenza ma non di inscindibilità, con la conseguenza che i rispettivi giudizi ben possono proseguire distintamente o essere decisi separatamente, facendo venir meno il nesso di dipendenza; ne consegue che, ove il preteso garantito non ritenga di dover coltivare in grado di appello la propria domanda, legittimamente il giudizio di secondo grado può proseguire ed essere deciso tra le sole parti originarie del rapporto principale, senza la partecipazione del preteso garante.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9910 del 27/04/2009
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convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 26373 del 03/11/2008Ragionevole durata del processo "ex" art. 111 Cost. - Diritto fondamentale - Conseguenze rispetto ai poteri del giudice - Obbligo di evitare il dispendio di attività processuali - Configurabilità - Limiti e condizioni - Fattispecie concernente il diniego della concessione di un termine per la notifica, a parte totalmente vittoriosa in appello, del ricorso per cassazione valutato inammissibile. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 26373 del 03/11/2008
Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111, secondo comma Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuli e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'art. 101 cod. proc. civ., da effettive garanzie di difesa (art. 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (art. 111, secondo comma Cost.), dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. - avendo valutato inammissibile il ricorso in mancanza dell'esposizione sommaria dei fatti, della specificità dei motivi e del rispetto del principio dell'autosufficienza - ha ritenuto superflua la concessione di un termine per la notifica, omessa, del ricorso per cassazione alla parte totalmente vittoriosa in appelllo, aggiungendo che la concessione del termine richiesto avrebbe significato avallare un comportamento contrario al principio di lealtà e probità processuale (art. 88 cod. proc. civ.), atteso che gli istanti erano già in precedenza consapevoli della necessità della stessa).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 26373 del 03/11/2008
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Procedimento civile - litisconsorzio - necessario – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 20891 del 31/07/2008Società di persone - Responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali - Sussidiarietà e solidarietà - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Conseguenze - Regime applicabile in materia di impugnazioni.
Il rapporto di sussidiarietà che collega la responsabilità dei soci di società di persone rispetto alla responsabilità della società non esclude la natura solidale della relativa obbligazione, con la conseguenza, sul piano processuale, dell'esclusione del litisconsorzio necessario e della relativa inscindibilità delle cause; ne consegue che, ove la sentenza di primo grado sia stata notificata ai soci e questi l'abbiano impugnata tardivamente, il giudice di appello è tenuto a dichiarare l'inammissibilità di tale impugnazione, dovendosi applicare l'art. 332 e non l'art. 331 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 20891 del 31/07/2008
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Procedimento civile - riunione e separazione di causa – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18714 del 06/09/2007Cause scindibili - Riunione per connessione - Evento interruttivo riguardante una delle parti delle cause riunite - Effetti - Interruzione dell'unico procedimento - Sussistenza - Riassunzione - Nei confronti di alcune delle parti - Nullità - Effetti - Estinzione parziale - Sussistenza - Fattispecie.
In tema di pluralità di cause scindibili riunite, con litisconsorzio facoltativo tra le parti delle varie cause, l'evento interruttivo che riguardi una delle parti di una singola causa opera per l'intero procedimento, determinando così l'interruzione del "simultaneus processus", mentre la nullità dell'atto di riassunzione nei confronti di alcuni soltanto dei soggetti non estende i propri effetti oltre la causa di cui essi sono parti. (Nella fattispecie la S.C. ha statuito la nullità dell'atto di riassunzione eseguito impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio del soggetto di cui era stata dichiarata la morte ma oltre l'anno da tale evento, confermando la sentenza dichiarativa, sul punto, dell'estinzione parziale del procedimento).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18714 del 06/09/2007
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8350 del 03/04/2007Interventore adesivo volontario - Litisconsorzio processuale - Sussistenza - Ricorso per cassazione - Rituale notifica nei suoi confronti - Omessa notifica a una delle parti originarie - Integrazione del contraddittorio - Necessità.
A seguito di intervento adesivo volontario, ai sensi dell'art. 105 cod. proc. civ., pur ricorrendo un'ipotesi di cause sostanzialmente scindibili, si configura un litisconsorzio necessario processuale e la causa deve considerarsi inscindibile nei confronti dell'interventore, con la conseguenza che la Corte di cassazione, accertata la ritualità e la tempestività della notifica nei suoi confronti, deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di una delle parti originarie nei cui confronti sia stata omessa la notifica del ricorso.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8350 del 03/04/2007 …...
impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8350 del 03/04/2007Interventore adesivo volontario - Litisconsorzio processuale - Sussistenza - Ricorso per cassazione - Rituale notifica nei suoi confronti - Omessa notifica a una delle parti originarie - Integrazione del contraddittorio - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8350 del 03/04/2007
A seguito di intervento adesivo volontario, ai sensi dell'art. 105 cod. proc. civ., pur ricorrendo un'ipotesi di cause sostanzialmente scindibili, si configura un litisconsorzio necessario processuale e la causa deve considerarsi inscindibile nei confronti dell'interventore, con la conseguenza che la Corte di cassazione, accertata la ritualità e la tempestività della notifica nei suoi confronti, deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di una delle parti originarie nei cui confronti sia stata omessa la notifica del ricorso.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8350 del 03/04/2007
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espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - occupazione temporanea e d'urgenza - risarcimento del danno – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13684 del 13/06/2006Occupazione appropriativa - Condanna del delegato al risarcimento - Regresso nei confronti del delegante - Impugnazione inerente esclusivamente al rapporto di garanzia impropria - Integrazione del contraddittorio nei confronti dell'attore - Necessità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13684 del 13/06/2006
Il vincolo di dipendenza tra la causa principale e la causa di garanzia impropria, che si verifica allorché il convenuto intende esser rilevato dal garante per quanto sia eventualmente condannato a pagare all'attore, sussiste solo e fino a quando sia in discussione il presupposto della domanda di rivalsa, e quindi viene meno quando l'impugnazione attenga esclusivamente al rapporto di garanzia senza investire la domanda principale; conseguentemente, non sussiste la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario che abbia agito per il risarcimento del danno da occupazione appropriativa, ove sia impugnato esclusivamente il capo della sentenza che ha ridotto l'importo della somma posta a carico del Comune in via di regresso, ferma restando la condanna del Consorzio delegato all'esecuzione dell'opera nei confronti del proprietario, essendo passato in giudicato il relativo capo di pronuncia per difetto di impugnazione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13684 del 13/06/2006
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Impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - a più parti - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7818 del 04/04/2006Presso un unico procuratore - Notifica mediante consegna di una sola copia - Nullità - Sanatoria "ex tunc" - Condizioni - Fattispecie.
La notificazione dell'atto di impugnazione a più parti presso un unico procuratore, eseguita mediante consegna di una sola copia o di un numero di copie inferiori rispetto alle parti cui l'atto è destinato, non è inesistente, ma nulla; il relativo vizio può essere sanato, con efficacia "ex tunc", con la costituzione in giudizio di tutte le parti cui l'impugnazione è diretta, ovvero con la rinnovazione della notificazione, da eseguire in un termine perentorio assegnato dal giudice a norma dell'art. 291 cod. proc. civ., con la consegna di un numero di copie pari a quello dei destinatari, tenuto conto di quella o di quelle già consegnate. (Nella specie, la notifica dell'atto di appello ai due appellati era avvenuta mediante consegna di una sola copia presso il difensore di entrambi: la Corte ha ritenuto che la costituzione in appello di uno degli appellati avesse sanato il vizio della notifica nei suoi confronti e che il giudice dell'appello avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notifica all'altro appellato non litisconsorte necessario, in base al disposto degli artt. 291 e 332 cod. proc. civ., e che, peraltro, essendo scaduti i termini per l'appello, la mancata rinnovazione fosse, a restare priva di effetti).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7818 del 04/04/2006
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impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - a più parti – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7818 del 04/04/2006Presso un unico procuratore - Notifica mediante consegna di una sola copia - Nullità - Sanatoria "ex tunc" - Condizioni - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7818 del 04/04/2006
La notificazione dell'atto di impugnazione a più parti presso un unico procuratore, eseguita mediante consegna di una sola copia o di un numero di copie inferiori rispetto alle parti cui l'atto è destinato, non è inesistente, ma nulla; il relativo vizio può essere sanato, con efficacia "ex tunc", con la costituzione in giudizio di tutte le parti cui l'impugnazione è diretta, ovvero con la rinnovazione della notificazione, da eseguire in un termine perentorio assegnato dal giudice a norma dell'art. 291 cod. proc. civ., con la consegna di un numero di copie pari a quello dei destinatari, tenuto conto di quella o di quelle già consegnate. (Nella specie, la notifica dell'atto di appello ai due appellati era avvenuta mediante consegna di una sola copia presso il difensore di entrambi: la Corte ha ritenuto che la costituzione in appello di uno degli appellati avesse sanato il vizio della notifica nei suoi confronti e che il giudice dell'appello avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notifica all'altro appellato non litisconsorte necessario, in base al disposto degli artt. 291 e 332 cod. proc. civ., e che, peraltro, essendo scaduti i termini per l'appello, la mancata rinnovazione fosse, a restare priva di effetti).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7818 del 04/04/2006
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Impugnazioni civili - appello - poteri del collegio - rimessione della causa al giudice di primo grado – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006Litisconsorzio facoltativo - Irregolare "vocatio in ius" di alcune delle parti - Rimessione - Esclusione - Cause inscindibili - Rimessione al primo giudice dell'intero giudizio - Necessità.
La nullità del giudizio per la irregolare "vocatio in ius" nei confronti di alcune delle parti non comporta - in ipotesi di litisconsorzio facoltativo, laddove l'attore può agire separatamente nei confronti dei diversi convenuti - la rimessione dell'intero giudizio al giudice di primo grado, non ricorrendo alcuna delle ipotesi, di natura tassativa, di cui all'art. 354 cod. proc. civ., mentre, laddove si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti, la rimessione al primo giudice deve investire l'intero giudizio, che deve necessariamente proseguire in modo unitario.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006
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Impugnazioni civili - appello - poteri del collegio - rimessione della causa al giudice di primo grado - in genere - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006Litisconsorzio facoltativo - Irregolare "vocatio in ius" di alcune delle parti - Rimessione - Esclusione - Cause inscindibili - Rimessione al primo giudice dell'intero giudizio - Necessità.
La nullità del giudizio per la irregolare "vocatio in ius" nei confronti di alcune delle parti non comporta - in ipotesi di litisconsorzio facoltativo, laddove l'attore può agire separatamente nei confronti dei diversi convenuti - la rimessione dell'intero giudizio al giudice di primo grado, non ricorrendo alcuna delle ipotesi, di natura tassativa, di cui all'art. 354 cod. proc. civ., mentre, laddove si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti, la rimessione al primo giudice deve investire l'intero giudizio, che deve necessariamente proseguire in modo unitario.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006
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impugnazioni civili - appello - poteri del collegio - rimessione della causa al giudice di primo grado - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006Litisconsorzio facoltativo - Irregolare "vocatio in ius" di alcune delle parti- Rimessione - Esclusione - Cause inscindibili - Rimessione al primo giudice dell'intero giudizio - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006
La nullità del giudizio per la irregolare "vocatio in ius" nei confronti di alcune delle parti non comporta - in ipotesi di litisconsorzio facoltativo, laddove l'attore può agire separatamente nei confronti dei diversi convenuti - la rimessione dell'intero giudizio al giudice di primo grado, non ricorrendo alcuna delle ipotesi, di natura tassativa, di cui all'art. 354 cod. proc. civ., mentre, laddove si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti, la rimessione al primo giudice deve investire l'intero giudizio, che deve necessariamente proseguire in modo unitario.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006
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impugnazioni civili - impugnazioni in generale - riunione delle impugnazioni – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1180 del 20/01/2006Separate impugnazioni contro la medesima sentenza- Omessa notificazione di taluna delle impugnazioni ad un litisconsorte necessario autonomamente impugnante - Riunione delle impugnazioni - Integrazione del contraddittorio nei confronti di detto litisconsorte - Necessità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1180 del 20/01/2006
Qualora taluna delle impugnazioni separatamente proposte da due o più parti soccombenti contro la medesima sentenza non risulti notificata ad un litisconsorte necessario, il quale abbia però a sua volta impugnato la decisione, l'obbligatoria riunione delle distinte impugnazioni ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ. esclude che debba ordinarsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti del predetto litisconsorte, il quale, per effetto della disposta riunione, è già parte dell'ormai unitario giudizio, e dunque in condizione di contraddire sull'intera materia di lite.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1180 del 20/01/2006
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Procedimento civile - successione nel processo - a titolo particolare nel diritto controverso – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2707 del 10/02/2005Intervento del successore a titolo particolare - Pronuncia della sentenza soltanto nei confronti suoi e della controparte del dante causa - Soccombenza della controparte - Implicita estromissione del dante causa od omissione di pronuncia nei suoi confronti - Impugnazione della controparte nei confronti del solo successore senza rilievi sul punto - Omessa impugnazione su di esso del dante causa e del successore - Applicabilità del regime di cui all'art. 332 cod. proc. civ. - Fondamento.
Allorquando in un processo si verifichi l'intervento del successore a titolo particolare nel diritto controverso e la sentenza venga pronunciata nei confronti del solo successore a titolo particolare e della controparte originaria del dante causa, con statuizione a detta controparte sfavorevole, deve ritenersi che, dovendo la sentenza considerarsi implicitamente dichiarativa dell'estromissione del dante causa o comunque omissiva della pronuncia nei suoi confronti, l'esercizio da parte del soccombente dell'impugnazione nei riguardi del solo successore a titolo particolare nel diritto controverso senza il coinvolgimento del dante causa e senza dolersi di dette statuizioni e l'omessa impugnazione di queste ultime da parte del dante causa e dello stesso successore, sono comportamenti equivalenti rispettivamente per i primi due al consenso ed alla richiesta d'estromissione di cui all'art. 111 terzo comma, cod. proc. civ., così determinando il consolidarsi della fattispecie d'estromissione. Ne consegue che deve escludersi che ricorra una situazione riconducibile alla norma dell'art. 331 cod. proc. civ. e s'imponga l'estensione del giudizio di impugnazione al successore a titolo particolare, essendo, dunque, la situazione regolata dall'art. 332 cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2707 del 10/02/2005
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impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 379 del 11/01/2005
Obbligazione solidale - Struttura - Rapporto unico con pluralità di soggetti - Esclusione - Pluralità di rapporti - Sussistenza - Deduzione in giudizio di tutti i rapporti - Conseguenze - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Scindibilità delle cause in sede di impugnazione - Omessa impugnazione da parte di uno dei condebitori - Passaggio in giudicato della sentenza nei suoi confronti - Impugnazione proposta dai condebitori - Deduzione di motivi diversi - Comunicabilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 379 del 11/01/2005
Poichè l'obbligazione solidale determina la costituzione non già di un unico rapporto obbligatorio con pluralità di soggetti dal lato attivo e/o dal lato passivo, bensì di tanti rapporti obbligatori, fra loro distinti, quanti sono i condebitori in solido, qualora il creditore comune convenga in giudizio tutti i condebitori in solido non si verifica un litisconsorzio necessario e, in sede di impugnazione, una situazione di inscindibilità delle cause, in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati. Ne consegue che, nel caso di giudizio di impugnazione promosso da uno solo dei debitori solidali, la sentenza passa in giudicato nei confronti dei condebitori riguardo ai quali l'impugnazione non è stata svolta e che, qualora l'esercizio del diritto di impugnazione sia avvenuto da parte di tutti i condebitori, con la deduzione, però, da parte di ciascuno, di specifici motivi diversi da quelli dedotti dagli altri, i motivi dedotti dal condebitore non si comunicano agli altri.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 379 del 11/01/2005
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 379 del 11/01/2005Obbligazione solidale - Struttura - Rapporto unico con pluralità di soggetti - Esclusione - Pluralità di rapporti - Sussistenza - Deduzione in giudizio di tutti i rapporti - Conseguenze - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Scindibilità delle cause in sede di impugnazione - Omessa impugnazione da parte di uno dei condebitori - Passaggio in giudicato della sentenza nei suoi confronti - Impugnazione proposta dai condebitori - Deduzione di motivi diversi - Comunicabilità - Esclusione - Fondamento.
Poichè l'obbligazione solidale determina la costituzione non già di un unico rapporto obbligatorio con pluralità di soggetti dal lato attivo e/o dal lato passivo, bensì di tanti rapporti obbligatori, fra loro distinti, quanti sono i condebitori in solido, qualora il creditore comune convenga in giudizio tutti i condebitori in solido non si verifica un litisconsorzio necessario e, in sede di impugnazione, una situazione di inscindibilità delle cause, in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati. Ne consegue che, nel caso di giudizio di impugnazione promosso da uno solo dei debitori solidali, la sentenza passa in giudicato nei confronti dei condebitori riguardo ai quali l'impugnazione non è stata svolta e che, qualora l'esercizio del diritto di impugnazione sia avvenuto da parte di tutti i condebitori, con la deduzione, però, da parte di ciascuno, di specifici motivi diversi da quelli dedotti dagli altri, i motivi dedotti dal condebitore non si comunicano agli altri.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 379 del 11/01/2005
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Provvedimenti del giudice civile - ordinanza - del giudice istruttore – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17807 del 03/09/2004Processo cumulativo - Ordinanza ex art. 186 quater cod. proc. civ. - Emissione - Condizioni - Limiti.
L'art. 186 "quater" cod. proc. civ., nel prevedere che il giudice istruttore, su istanza della parte che ha proposto domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al rilascio di beni, possa disporne con ordinanza il pagamento ovvero la consegna o il rilascio, non subordina la pronunzia al fatto che, in ipotesi di pluralità domande, l'istruttoria debba considerarsi per tutte esaurita, sicché è ben possibile che, trattandosi di cause scindibili (ed in conformità con l'intento acceleratorio sotteso a questo come agli altri provvedimenti interinali previsti agli artt. 186 bis e 186 ter cod. proc. civ. ) l'ordinanza venga emessa in ordine ad una soltanto di esse, sempre che ne sussistano i presupposti, tra i quali vi è in effetti l'esaurimento dell'istruzione, il quale non implica - a sua volta - che le richieste formulate dalle parti risultino tutte completamente espletate, ben potendo la causa essere ritenuta dal giudice adeguatamente istruita alla stregua degli incombenti istruttori già compiuti e senza necessità (ovvero impossibilità, in caso di mancanza inammissibilità o irrilevanza) di assumerne altri.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17807 del 03/09/2004
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1720 del 07/02/2001Pretesa risarcitoria azionata da una pluralità di danneggiati per omessa vigilanza della P.A. - Inscindibilità delle cause - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Appello incidentale - Tardivo - Inammissibilità.
L'unitarietà del rapporto, che, rendendo la causa inscindibile, consente la proposizione dell'appello incidentale tardivo, non ricorre nell'ipotesi di pretesa azionata, in giudizi riuniti, nei confronti del Ministero dell'Industria da diversi fiducianti in conseguenza della lamentata violazione dei doveri istituzionali di vigilanza verso le società fiduciarie, giacché tali giudizi non danno vita ad un'ipotesi di litisconsorzio sostanziale e neppure meramente processuale, ma ad una pluralità di cause connesse quanto al titolo, essendo il medesimo comportamento della P.A. diversamente incidente sulla posizione di ciascun fiduciante in rapporto alla specifica vicenda nel tempo del relativo mandato.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1720 del 07/02/2001
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