Codice di procedura civile Libro secondo: del processo di cognizione titolo I: del procedimento davanti al tribunale capo II: dell'istruzione della causa capo III: della decisione della causa capo III bis: del procedimento davanti al tribunale capo III-ter: dei rapporti tra collegio e giudice monocratico (1) capo IV: dell'esecutorietà e della notificazione delle sentenze capo V: della correzione delle sentenze e delle ordinanze capo VI: del procedimento in contumacia capo VII: della sospensione, interruzione ed estinzione del processo sezione I: della sospensione del processo sezione II: dell'interruzione del processo sezione III: dell'estinzione del processo - 307. (Estinzione del processo per inattività delle parti)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 307. (Estinzione del processo per inattività delle parti)
1. Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti siasi costituita entro il termine stabilito dall’articolo 166, ovvero, se, dopo la costituzione delle stesse, il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, il processo, salvo il disposto (1) dell’articolo 181 e dell’articolo 290, deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di tre mesi (2) che decorre rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto a norma dell’articolo 166, o dalla data del provvedimento di cancellazione; altrimenti il processo si estingue.
2. Il processo, una volta riassunto a norma del precedente comma, si estingue se nessuna delle parti siasi costituita, ovvero se nei casi previsti dalla legge il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo.
3. Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre. (3)
4. L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio. (4)
modifiche - note
COMMENTI
(1) Le parole: “del secondo comma” sono state soppresse dall’art. 46, comma 15, lett. a), della L. 18 giugno 2009, n. 69.
(2) Le parole: “un anno” sono state così sostituite dall’art. 46, comma 15, lett. a), della L. 18 giugno 2009, n. 69.
(3) La parola: “sei” è stata così sostituita dall’art. 46, comma 15, lett. b), della L. 18 giugno 2009, n. 69.
(4) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 46, comma 15, lett. c), della L. 18 giugno 2009, n. 69. Il testo precedente recitava. “L’estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa. Essa è dichiarata con ordinanza del giudice istruttore, ovvero con sentenza del collegio, se dinanzi a questo venga eccepita.”
la giurisprudenza
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