Contributi assicurativi - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 16110 del 16/06/2025 (Rv. 675606 - 01)Prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi - riconoscimento del diritto - Domanda di rateizzazione del debito contributivo - Efficacia - Limiti - Indisponibilità dell'obbligazione contributiva - Conseguenze - Fattispecie.
La domanda di rateizzazione del debito contributivo, formulata in sede amministrativa, ha efficacia di riconoscimento del suddetto debito ai soli fini dell'interruzione della prescrizione e dell'inversione dell'onere della prova, ma non incide sul diritto indisponibile al recupero della contribuzione non versata, che è irrinunciabile da parte dell'INPS e rispetto al quale non è neppure ammessa la rinuncia alla opposizione del contribuente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che, in ragione dell'indisponibilità dell'obbligazione contributiva, aveva ritenuto irrilevante la rinuncia all'azione giudiziaria manifestata con la richiesta di rateizzazione, così riformando la decisione di primo grado che aveva dichiarato l'inammissibilità di tale azione).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 16110 del 16/06/2025 (Rv. 675606 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1965, Cod_Civ_art_1988, Cod_Proc_Civ_art_306 …...
Onorari - transazioni - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 25271 del 20/09/2024 (Rv. 672293-01)Solidarietà ex art. 68 r.d.l. n. 1578 del 1933 - Presupposti - Limiti.
La solidarietà ex art. 68 r.d.l. n. 1578 del 1933 richiede un giudizio bonariamente definito senza soddisfare le competenze del professionista, in modo che al giudice sia sottratto il potere di pronunciare sul processo; ciò si verifica anche quando le parti hanno previsto l'abbandono della causa dal ruolo o hanno rinunciato agli atti del processo, con conseguente estinzione di questo, purché i difensori non abbiano rinunciato alla solidarietà passiva delle parti ovvero, intervenendo nella transazione, non abbiano liberato il cliente dalla relativa obbligazione, accettando che, nei loro confronti, resti tenuta solo l'altra parte, a carico della quale la transazione abbia posto le spese giudiziali.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 25271 del 20/09/2024 (Rv. 672293-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_306, Cod_Proc_Civ_art_307 …...
Difensori - mandato alle liti (procura) - pluralità di difensori - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14172 del 21/05/2024 (Rv. 671170-01)Pluralità di difensori della medesima parte - Facoltà di ciascuno di ripetere lo stesso atto tipico - Sussistenza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
La presenza in giudizio di più difensori della stessa parte non autorizza i medesimi a moltiplicare gli atti tipici previsti dalla legge per la difesa dell'assistito, in quanto il potere di compiere l'atto si riferisce al diritto della parte di difendersi e contraddire, che è unico anche se la parte è assistita da più avvocati. (Nella specie, la S.C. ha considerato validamente espressa la rinuncia agli atti formulata da uno solo dei difensori della parte ricorrente).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14172 del 21/05/2024 (Rv. 671170-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_084, Cod_Proc_Civ_art_306 …...
Domanda giudiziale - rinuncia - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13636 del 16/05/2024 (Rv. 671155-01)Rinunzia all'azione - Portata - Necessità di un mandato speciale - Poteri del difensore - Differenza rispetto alla rinuncia ad una parte della domanda - Fondamento - Fattispecie.
La rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente quello ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato l'appello ritenendo valida la rinuncia all'intera domanda effettuata dal difensore della ricorrente a verbale nel giudizio di primo grado).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13636 del 16/05/2024 (Rv. 671155-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_084, Cod_Proc_Civ_art_183 Cod_Proc_Civ_art_306 …...
Atti relativi a beni immobili - cancellazione della - Giudizio di legittimità - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 8759 del 03/04/2024 (Rv. 670761-01)Estinzione per rinunzia e accettazione - Ordine giudiziale di cancellazione della trascrizione della domanda, ex art. 2668 c.c. - Necessità - Fondamento.
Nel giudizio di cassazione, tanto nell'ipotesi di estinzione per rinunzia (accettata), quanto nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, deve essere giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, essendo siffatte pronunzie sostanzialmente assimilabili all'ipotesi di estinzione del processo per rinunzia all'azione, espressamente regolata dal comma 2 dell'art. 2668 c.c..
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 8759 del 03/04/2024 (Rv. 670761-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_306, Cod_Proc_Civ_art_390, Cod_Proc_Civ_art_391, Cod_Civ_art_2668 …...
Domanda giudiziale - rinuncia - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 3453 del 07/02/2024 (Rv. 670007-01)Giudizio di appello - Rinuncia alla domanda successivamente alla precisazione delle conclusioni - Ammissibilità - Fondamento.
Nel giudizio di appello la parte può sempre rinunciare alla domanda, o a parti di essa, anche dopo la precisazione delle conclusioni, perché la restrizione del thema decidendum, a differenza dell'estensione, è sempre permessa, in quanto il principio dispositivo, secondo cui la parte è sovrana delle scelte difensive e delle domande poste al giudice, prevale sugli effetti che esso produce nei confronti delle altre parti, presentando il sistema idonee modalità procedurali per assicurare il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 3453 del 07/02/2024 (Rv. 670007-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_190, Cod_Proc_Civ_art_306 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - in genere Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34025 del 05/12/2023 (Rv. 669403 - 01)Raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 - Applicabilità nel caso di rinuncia al gravame - Esclusione - Fondamento.
In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o
improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu” sanzionatola, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34025 del 05/12/2023 (Rv. 669403 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_306 …...
cessazione della materia del contendere Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023 (Rv. 669310 - 01)Condizioni - Sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia di merito - Necessità di un espresso accordo delle parti sulla fondatezza delle pretese originarie - Insussistenza - Effetti - Regolamentazione delle spese - Soccombenza virtuale.
La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definzione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023 (Rv. 669310 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_306 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26970 del 21/09/2023 (Rv. 668761 - 01)Giudizio di rinvio - procedimento - Giudizio di rinvio - Mancata riassunzione - Conseguenze - Estinzione del processo e caducazione di tutte le sentenze non coperte dal giudicato - Fondamento.
La mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., l'estinzione dell'intero processo, con conseguente caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, eccettuate quelle già passate in giudicato in quanto non impugnate, non essendo applicabile al giudizio di rinvio l'art. 338 dello stesso codice, che regola gli effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26970 del 21/09/2023 (Rv. 668761 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_393, Cod_Proc_Civ_art_338, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_306, Cod_Proc_Civ_art_307, Cod_Proc_Civ_art_309, Cod_Proc_Civ_art_310 …...
Estinzione del giudizio presupposto – Cass. n. 35372/2022Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole - in genere - Danno da durata non ragionevole del processo - Estinzione del giudizio presupposto - Estinzione per inattività delle parti del giudizio di appello subito dopo la definizione stragiudiziale della lite - Presunzione di insussistenza del danno ai sensi dell'art. 2, comma 2 sexies, lett. c), l. n. 89/2001 - Operatività automatica - Esclusione - Fattispecie.
In tema di equa riparazione, non può ritenersi automaticamente operante la presunzione "iuris tantum" di insussistenza del danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo, di cui all'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), della l. n. 89 del 2001, introdotto dalla l. n. 208 del 2015, nel caso in cui il giudizio di appello si sia estinto per inattività delle parti subito dopo la definizione stragiudiziale della lite, avvenuta quando la durata complessiva del processo era già divenuta irragionevole. (Fattispecie in cui il giudizio presupposto, estintosi in appello per inattività delle parti dopo una transazione, era durato tredici anni.)
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 35372 del 01/12/2022 (Rv. 666328 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_306, Cod_Proc_Civ_art_307
Corte
Cassazione
35372
2022 …...
Omessa pronuncia su domanda riconvenzionale della parte vittoriosa – Cass. n. 33751/2022Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - interesse al ricorso - Ricorso per cassazione - Omessa pronuncia su domanda riconvenzionale della parte vittoriosa - Possibilità di diversa regolamentazione delle spese - Interesse al ricorso del soccombente - Insussistenza - Fondamento.
E' inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'omessa pronuncia del giudice di primo grado su una domanda riconvenzionale avanzata dalla controparte e non riproposta in appello, sotto il profilo che l'eventuale rigetto di essa avrebbe potuto portare ad un possibile diverso e più favorevole regolamento delle spese giudiziali, in quanto tale omessa pronuncia, che non depone per un implicito rigetto, comunque non incide sulla soccombenza dell'attore e non gli arreca alcun concreto pregiudizio, né l'acquiescenza prestata dal convenuto alla sentenza di primo grado può qualificarsi come espressa rinuncia agli effetti di cui all'art. 306, comma 4, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 33751 del 16/11/2022 (Rv. 666422 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_306
Corte
Cassazione
33751
2022 …...
Rinuncia agli atti in grado di appello proposta dal garantito e accettata dal danneggiato – Cass. n. 27977/2022Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - Chiamata di terzo in garanzia - Condanna del garantito - Rinuncia agli atti in grado di appello proposta dal garantito e accettata dal danneggiato - Effetti - Estinzione del giudizio - Esclusione - Accettazione del garante - Necessità - Fondamento.
In caso di chiamata di terzo in garanzia, la rinuncia agli atti proposta in grado di appello dal garantito, condannato in primo grado, ed accettata dal danneggiato, non determina l'estinzione del giudizio ed il conseguente passaggio in giudicato della statuizione sul rapporto principale, ove non sia accettata dal garante, atteso che, nell'unico rapporto di impugnazione, la causa principale e quella di garanzia sono in nesso di inscindibilità, avendo la chiamata in causa determinato l'estensione al garante della legittimazione a contraddire sulla domanda principale, che continua a sussistere fino a quando sia in discussione il presupposto della domanda di garanzia.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 27977 del 23/09/2022 (Rv. 665698 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_306, Cod_Proc_Civ_art_106
Corte
Cassazione
27977
2022 …...
Successiva proposizione di appello incidentale tardivo – Cass. n. 27631/2022Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - tardive - Appello principale - Rinunzia - Successiva proposizione di appello incidentale tardivo - Inammissibilità - Ragioni.
L'impugnazione tardiva non perde effetto in caso di rinunzia all'impugnazione principale, al fine di non rendere l'impugnante principale arbitro esclusivo dell'esito del giudizio; tale principio non trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'appello incidentale tardivo sia stato proposto dopo la rinunzia dell'appello principale, ove l'impugnazione va ritenuta inammissibile per il duplice rilievo che la rinunzia produce un effetto estintivo "ipso iure" ed immediato e che, con considerazione diametralmente opposta a quella precedente, non può divenire arbitro del giudizio chi ha proposto appello non solo intempestivamente, ma anche dopo la rinunzia all'impugnazione principale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 27631 del 21/09/2022 (Rv. 665619 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_306, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_390
Corte
Cassazione
27631
2022 …...
Querela di falso proposta nei confronti del pubblico ufficiale – Cass. n. 24832/2022Prova civile - falso civile - querela di falso - in genere - Inventario - Querela di falso proposta nei confronti del pubblico ufficiale incaricato della redazione e di altro soggetto estraneo al "munus" pubblico - Rinuncia all'appello nei confronti solo di quest'ultimo - Effetti.
La rinuncia all'appello, in relazione alla querela di falso proposta nei confronti del pubblico ufficiale incaricato della redazione dell'inventario di eredità e di altro soggetto estraneo al "munus" pubblico, ove effettuata solo nei confronti di quest'ultimo, non comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, atteso che la responsabilità della redazione dell'inventario appartiene al pubblico ufficiale, e non anche al soggetto estraneo che abbia partecipato alle relative operazioni.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 24832 del 17/08/2022 (Rv. 665456 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_775, Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_306
Corte
Cassazione
24832
2022 …...
Rinuncia al ricorso con richiesta di compensazione delle spese – Cass. n. 18368/2022Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - rinunzia al ricorso - in genere - Giudizio di cassazione - Rinuncia al ricorso con richiesta di compensazione delle spese - Visto del procuratore della controparte - Statuizione sulle spese - Esclusione.
Nel caso di atto di rinuncia al ricorso per cassazione con richiesta di compensazione delle spese, l'apposizione del visto senza riserve da parte del difensore della controparte denota la volontà di rinunciare alla condanna alle spese.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 18368 del 08/06/2022 (Rv. 665166 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_306, Cod_Proc_Civ_art_390, Cod_Proc_Civ_art_391
Corte
Cassazione
18368
2022 …...
Consenso di liberazione dei beni dalle garanzie date per il credito – Cass. n. 13342/2022Obbligazioni in genere - adempimento - pagamento - liberazione delle garanzie - Obbligo del creditore soddisfatto di consentire la liberazione dei beni dalle garanzie date per il credito - Contenuto - Garanzie reali e vincolo derivante da pignoramento immobiliare - Differenze - Atto negoziale autorizzativo e atto processuale di rinuncia agli atti esecutivi - Conseguenze - Fattispecie.
In conformità ai principi di buona fede e correttezza, per consentire la liberazione del bene immobile dagli effetti pregiudizievoli del pignoramento, il creditore che è stato soddisfatto deve rinunciare agli atti esecutivi senza necessità di alcuna sollecitazione del debitore ed entro un termine ragionevolmente contenuto: ne deriva che il ritardo ingiustificato comporta la responsabilità risarcitoria del creditore nei confronti del debitore che sia stato conseguentemente danneggiato. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva disatteso la domanda di risarcimento del danno extracontrattuale avanzata dai promissari acquirenti nei confronti dei creditori procedenti, i quali - ricevuto dagli attori il pagamento del debito dell'esecutato - avevano omesso di adoperarsi per l’estinzione del processo esecutivo attraverso il deposito di regolari atti di rinuncia).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13342 del 28/04/2022 (Rv. 664636 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1339, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2913, Cod_Proc_Civ_art_306
Corte
Cassazione
13342
2022 …...
Presunzione di inesistenza nel caso di estinzione del processo per rinuncia o per inattività delle parti – Cass. n. 12026/2022Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - in genere - Danno non patrimoniale - Presunzione di inesistenza nel caso di estinzione del processo per rinuncia o per inattività delle parti - Intervenuta transazione conclusa tra le parti e successivo abbandono del giudizio - Dichiarazione di estinzione - Applicabilità della presunzione - Configurabilità - Fondamento.
In tema di equa riparazione, ai fini dell'applicazione della presunzione "iuris tantum" di insussistenza del danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo, di cui all'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), della l. n. 89 del 2001, introdotto dalla l. 208 del 2015, è sufficiente che il giudizio presupposto sia stato definito con una declaratoria di estinzione per rinuncia agli atti o per inattività delle parti, non rilevando nel senso della inoperatività della detta presunzione che queste ultime abbiano abbandonato il giudizio solo dopo la conclusione di una transazione che abbia posto fine alla lite.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 12026 del 13/04/2022 (Rv. 664784 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_306, Cod_Proc_Civ_art_307, Cod_Proc_Civ_art_309, Cod_Proc_Civ_art_181
Corte
Cassazione
12026
2022 …...
Pregiudizialità rispetto alla questione di giurisdizione – Cass. n. 4951/2023Procedimento civile - cessazione della materia del contendere - Pregiudizialità rispetto alla questione di giurisdizione - Sussistenza - Ragioni.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere, integrando una causa di estinzione preclusiva di ogni possibilità di ulteriore corso del processo, riveste carattere pregiudiziale rispetto alla questione di giurisdizione, la quale è invece necessariamente strumentale alla statuizione di merito sulla domanda, in quanto volta all'individuazione del giudice munito del potere-dovere di decidere il merito della controversia.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4951 del 16/02/2023 (Rv. 667261 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_306, Cod_Proc_Civ_art_360
Corte
Cassazione
4951
2023 …...
Trasferimento dell'azione civile nel processo penale – Cass. n. 35951/2021Giudizio civile e penale (rapporto) - azione civile - trasferimento in sede penale - Trasferimento dell'azione civile nel processo penale - Effetti - Fatto ostativo alla prosecuzione del giudizio civile precedentemente proposto - Condizioni - Conseguenze - Revoca della costituzione di parte civile nel processo penale anteriormente all'estinzione del processo civile - Prosecuzione del giudizio civile, con salvezza degli atti "medio tempore" compiuti - Sussistenza.
Il trasferimento dell'azione civile nel processo penale, regolato dall'art. 75 c.p.p., determina una vicenda estintiva del processo civile riconducibile al fenomeno della litispendenza e non a quello disciplinato dall'art. 306 c.p.c., in quanto previsto al fine di evitare contrasti di giudicati, sicché tale estinzione è rilevabile anche d'ufficio, ma può essere dichiarata solo se, nel momento in cui il giudice civile provvede in tal senso, persista la situazione di litispendenza e non vi sia stata pronuncia sull'azione civile in sede penale. Ne consegue che, ove nelle more della pronunzia di estinzione del giudizio civile, la costituzione di parte civile nel processo penale sia, per qualunque ragione, venuta meno - anche, dunque, per effetto di una scelta volontaria dello stesso danneggiato, che revochi la costituzione di parte civile - il processo civile prosegue dinanzi al giudice originariamente adito, con salvezza degli atti "medio tempore” compiuti.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 35951 del 22/11/2021 (Rv. 662913 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_306
Corte
Cassazione
35951
2021 …...
Trasferimento dell'azione civile nel processo penale – Cass. n. 33214/2021Giudizio civile e penale (rapporto) - azione civile - trasferimento in sede penale - Trasferimento dell'azione civile nel processo penale - Effetti - Vicenda estintiva assimilabile alla litispendenza - Configurabilità - Provvedimento di "presa d'atto" del giudice civile - Natura - Statuizione sulla competenza - Esclusione - Conseguenze.
Il trasferimento dell'azione civile nel processo penale, regolato dall'art. 75 c.p.p., determina una vicenda estintiva del processo civile riconducibile al fenomeno della litispendenza e non a quello disciplinato dall'art. 306 c.p.c., in quanto previsto al fine di evitare contrasti di giudicati, sicché il provvedimento con cui il giudice civile prende atto della predetta vicenda non integra una decisione sulla competenza e non è, pertanto, impugnabile con il relativo regolamento.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33214 del 10/11/2021 (Rv. 663125 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_306
Corte
Cassazione
33214
2021 …...
Provvedimento di "liquidazione" delle spese – Cass. n. 32771/2021Procedimento civile - estinzione del processo - per rinuncia agli atti del giudizio - Provvedimento di "liquidazione" delle spese - Impugnabilità - Mezzo - Ricorso per cassazione ex art.111, comma 7, Cost. - Fondamento - Provvedimento di compensazione o di condanna alle spese di alcuna delle parti - Ricorso straordinario - Esclusione - Mezzo di tutela - "Actio nullitatis" o appello - Fondamento.
Il provvedimento con cui il giudice, nel pronunciare l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti di una delle parti, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., liquida le spese in caso di mancato accordo delle parti stesse, attesa l'espressa previsione di inoppugnabilità ed il suo carattere decisorio, per la sua attitudine ad incidere su diritti, è ricorribile in cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. Viceversa, il provvedimento con cui il giudice, nel dichiarare l'estinzione, non solo liquida le spese, ma provvede su di esse, compensandole o ponendole a carico di una delle parti, esorbitando dalla fattispecie prevista dall'art. 306, comma 4, c.p.c., non è assoggettabile a detto ricorso ma è impugnabile o con un'apposita "actio nullitatis" o con l'appello (se emesso in primo grado).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32771 del 09/11/2021 (Rv. 663124 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_306, Cod_Proc_Civ_art_339
Corte
Cassazione
32771
2021 …...
Cessazione della materia del contendere – Cass. n. 21757/2021Procedimento civile - cessazione della materia del contendere - Presupposti - Conseguenze - Allegazione e dimostrazione del fatto integrante la cessazione della materia del contendere proveniente da una sola parte - Mancata adesione dell'altra - Conseguenze.
La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell’attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 21757 del 29/07/2021 (Rv. 661966 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_306
Corte
Cassazione
21757
2021 …...
Cessazione della materia del contendere – Cass. n. 16891/2021Procedimento civile - cessazione della materia del contendere - Presupposti - Volontà manifestata dalle parti del rapporto sostanziale dedotto in giudizio - Contrarietà del terzo intervenuto - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo che si verifica quando sopravviene una situazione tale da eliminare la ragione di contrasto e, con ciò, il venir meno dell'interesse delle parti ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice con riguardo all'azione proposta e alle difese svolte, sicché, qualora la predetta pronuncia derivi dalla volontà manifestata dalle stesse parti del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, nessun rilievo assume la contrarietà del terzo intervenuto che pur essendo formalmente parte del rapporto processuale, è comunque estraneo a quello sostanziale e, come tale, privo di interesse alla definizione delle reciproche pretese spiegate dagli originari contendenti. (Nella specie, la S.C. ha escluso la sussistenza di un interesse processualmente rilevante, ostativo alla pronuncia di cessazione della materia del contendere, in capo ai terzi, inquilini di unità immobiliari di un edificio, interventori autonomi in una controversia riguardante il contratto preliminare di compravendita del fabbricato in cui l'attore aveva domandato l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre e il convenuto aveva chiesto l'accertamento di pretesi inadempimenti contrattuali della controparte).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 16891 del 15/06/2021 (Rv. 661639 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_306
corte
cassazione
16891
2021 …...
Pagamento del debito nel corso del giudizio – Cass. n. 4855/2021Procedimento civile - cessazione della materia del contendere - Pagamento del debito nel corso del giudizio - Perdurante contrasto fra le parti sull'esistenza del diritto - Cessazione della materia del contendere - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
Nell'ipotesi di pagamento avvenuto nel corso del giudizio, non si verifica la cessazione della materia del contendere (che, presupponendo il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, fa venir meno la necessità della pronuncia del giudice) allorché l'obbligato non rinunci alla domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza del debito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato cessata la materia del contendere del giudizio d'opposizione all'esecuzione, promossa per spese giudiziali pretese sulla base di sentenza provvisoriamente esecutiva ma riformata in sede di gravame, in ragione del pagamento antecedente alla notifica del precetto ma nonostante la mancata rinuncia all'accertamento negativo del debito).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4855 del 23/02/2021 (Rv. 660708 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_306, Cod_Proc_Civ_art_112 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - rinunzia al ricorso - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 10140 del 28/05/2020 (Rv. 657723 - 01)Effetto estintivo - Mancanza di accettazione - Irrilevanza - Conseguenze.
La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere "accettizio" per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante alle spese del giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 10140 del 28/05/2020 (Rv. 657723 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_306, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_390, Cod_Proc_Civ_art_391 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - acquiescenza – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 2670 del 05/02/2020 (Rv. 657090 - 01)Anteriorità alla proposizione del gravame - Necessità - Pendenza dell'impugnazione - Attività rilevante per la caducazione della stessa - Rinuncia nelle forme di legge - Necessità.
L'acquiescenza contemplata dall'art_ 329 c.p.c. opera come preclusione rispetto ad un'impugnazione non ancora proposta, mentre nell'ipotesi in cui la sentenza sia già stata impugnata è possibile avvalersi soltanto di un'espressa rinunzia all'impugnazione stessa, da compiersi nelle forme e con le modalità prescritte dalla legge.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 2670 del 05/02/2020 (Rv. 657090 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_306, Cod_Proc_Civ_art_329
IMPUGNAZIONI CIVILI
IMPUGNAZIONI IN GENERALE
ACQUIESCENZA
  …...
Procedimento civile - azione – Corte Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 19845 del 23/07/2019 (Rv. 654975 - 01)Presupposti della rinuncia all'azione e della cessazione della materia del contendere - Equivalenza - Esclusione - Fattispecie. Procedimento civile - cessazione della materia del contendere In genere.
La rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta Essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere. Deve, viceversa, essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, sul presupposto di un "factum principis" sopravvenuto, non poteva comunque essere ritenuta equivalente alla rinuncia all'azione, in difetto di un'esplicita dichiarazione di ambo le parti attestante la loro intenzione di soprassedere all'accertamento giudiziale del diritto controverso).
Corte Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 19845 del 23/07/2019 (Rv. 654975 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_306 …...
Domanda giudiziale - rinuncia rinunzia all'azione - portata - necessità di un mandato speciale - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 4837 del 19/02/2019Procedimento civile - domanda giudiziale - rinuncia rinunzia all'azione - portata - necessità di un mandato speciale - poteri del difensore - differenza rispetto alla rinuncia ad una parte della domanda - fondamento.
La rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato "ad hoc", senza che sia a tal fine sufficiente quello "ad litem", in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 4837 del 19/02/2019
Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_084, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_184_1, Cod_Proc_Civ_art_306 …...
"Ius superveniens" - ultra ed extra petita - Pronuncia su domanda oggetto di rinuncia in primo od in secondo grado Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - ultra ed extra petita - Pronuncia su domanda oggetto di rinuncia in primo od in secondo grado - Ultrapetizione - Sussistenza.
Incorre nel vizio di ultrapetizione la sentenza del giudice del merito che pronunci su una domanda sulla quale vi sia stata rinuncia, tanto se intervenuta nel giudizio di primo grado, quanto in quello d'appello.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2060 del 24/01/2019
  …...
Vizio di ultrapetizione - estinzione per "causa petendi"Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - ultra ed extra petita - pronuncia dell'estinzione per "causa petendi" differente rispetto a quella indicata - vizio di ultrapetizione – sussistenza - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26733 del 23/10/2018
>>> Nel processo civile, è affetta da vizio di ultrapetizione la decisione che dichiari l'estinzione del giudizio per una "causa petendi" diversa da quella indicata dalle parti. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ravvisato il vizio in questione nella pronuncia impugnata che aveva dichiarato cessata la materia del contendere, a fronte di un'istanza del contribuente di "rinuncia al proseguimento del contenzioso" non subordinata a quella dell'Amministrazione finanziaria al recupero del proprio credito nella misura dei due terzi conseguente al rigetto del ricorso di primo grado).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26733 del 23/10/2018 …...
Procedimento civile - cessazione della materia del contendere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16886 del 17/08/2015Presupposti - Completa eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti - Necessità - Dimissioni del lavoratore nel corso del giudizio e contestuale dichiarazione del difensore di rimettersi al giudice - Rilevanza - Insufficienza - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16886 del 17/08/2015
La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono al giudice conformi conclusioni in tal senso, con la conseguenza che le dimissioni del lavoratore, rese note nel corso del giudizio di appello relativo a domanda di nullità del termine apposto ad un contratto a tempo determinato, e la contestuale dichiarazione di rimettersi al giudice, espressa dal difensore del datore di lavoro, non sono sufficienti ad eliminare la posizione di contrasto tra le parti.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16886 del 17/08/2015
  …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - rinunzia al ricorso - in genere – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9828 del 13/05/2015Cancellazione della società dal registro delle imprese - Sottoscrizione della rinuncia al ricorso per cassazione da parte dei soci - Ammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9828 del 13/05/2015
A seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, i soci, a norma e nei limiti previsti dall'art. 2495 cod. civ., hanno la legittimazione passiva rispetto ai crediti vantati verso la società estinta e sono, come tali, legittimati ad intervenire nel processo di cassazione già proposto da quest'ultima ed a rinunciare al relativo ricorso.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9828 del 13/05/2015
  …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - ordinanze – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8968 del 05/05/2015Ordinanza confermativa di diniego di declaratoria di estinzione ex art. 306 cod. proc. civ. con contestuale fissazione del prosieguo del giudizio - Ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8968 del 05/05/2015
È inammissibile, per carenza di definitività del provvedimento impugnato, avente natura meramente interlocutoria, il ricorso straordinario per cassazione proposto, ex art. 111, settimo comma, Cost., avverso l'ordinanza con cui il tribunale, disattendendo la relativa istanza di revoca, abbia confermato il diniego di declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti ex art. 306 cod. proc., civ., disponendo altresì il rinvio ad un'udienza successiva, con assegnazione dei termini di cui all'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8968 del 05/05/2015
  …...
Procedimento civile - cessazione della materia del contendere – Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5188 del 16/03/2015Presupposti - Mancanza di accordo tra le parti - Valutazione da parte del giudice - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5188 del 16/03/2015
Nel processo tributario, come in quello civile, la cessazione della materia del contendere presuppone, da un lato, che nel corso del giudizio siano sopravvenuti fatti tali da eliminare le ragioni di contrasto e l'interesse alla richiesta pronuncia di merito e, dall'altro, che le parti formulino conclusioni conformi. Ne consegue che l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto da una sola parte come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, comporta la necessità della valutazione del giudice, a cui spetterà l'eventuale dichiarazione dell'avvenuto soddisfacimento del diritto azionato ovvero la pronuncia sul merito dell'azione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5188 del 16/03/2015
  …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - acquiescenza - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.23529 del 16/10/2013Anteriorità alla proposizione del gravame - Necessità - Pendenza dell'impugnazione - Attività rilevante per la caducazione della stessa - Rinuncia nelle forme di legge - Necessità.
L'acquiescenza contemplata dall'art. 329 cod. proc. civ. opera come preclusione rispetto ad un'impugnazione non ancora proposta, mentre nell'ipotesi in cui la sentenza sia già stata impugnata è possibile avvalersi soltanto di un'espressa rinunzia all'impugnazione stessa, da compiersi nelle forme e con le modalità prescritte dalla legge.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.23529 del 16/10/2013
  …...
Procedimento civile - ausiliari del giudice - interpreti e traduttori – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25781 del 15/11/2013Terzo chiamato dal convenuto - Rimborso delle spese del giudizio - Onere a carico dell'attore rinunciante - Sussistenza - Condizioni - Fondamento.
In caso di rinuncia agli atti del giudizio, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore rinunciante, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, operando, al riguardo, il principio di causalità della lite, senza che il giudice debba compiere alcuna delibazione sulla soccombenza virtuale, né valutare se la domanda attorea si estendesse o meno al terzo, essendo a tal fine sufficiente soltanto stabilire se l'instaurazione del rapporto processuale fra il chiamante e il chiamato fosse giustificata dal contenuto della domanda proposta dall'attore verso il convenuto.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25781 del 15/11/2013
  …...
civile - ausiliari del giudice - interpreti e traduttori – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25781 del 15/11/2013Terzo chiamato dal convenuto - Rimborso delle spese del giudizio - Onere a carico dell'attore rinunciante - Sussistenza - Condizioni - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25781 del 15/11/2013
In caso di rinuncia agli atti del giudizio, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore rinunciante, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, operando, al riguardo, il principio di causalità della lite, senza che il giudice debba compiere alcuna delibazione sulla soccombenza virtuale, né valutare se la domanda attorea si estendesse o meno al terzo, essendo a tal fine sufficiente soltanto stabilire se l'instaurazione del rapporto processuale fra il chiamante e il chiamato fosse giustificata dal contenuto della domanda proposta dall'attore verso il convenuto.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25781 del 15/11/2013
  …...
Giudizio civile e penale (rapporto) - azione civile - trasferimento in sede penale – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 8353 del 05/04/2013Art. 75 cod. proc. pen. - Costituzione di parte civile nel processo penale - Effetti - Estinzione del giudizio civile precedentemente proposto - Natura giuridica - Litispendenza - Conseguenze.
Il trasferimento dell'azione civile nel processo penale, regolato dall'art. 75 cod. proc. pen., determina una vicenda estintiva del processo civile riconducibile al fenomeno della litispendenza, e non a quello disciplinato dall'art. 306 cod. proc. civ., in quanto previsto al fine di evitare contrasti di giudicati. Ne consegue che detta estinzione è rilevabile anche d'ufficio, ma può essere dichiarata solo se, nel momento in cui il giudice civile provvede in tal senso, persista la situazione di litispendenza e non vi sia stata pronuncia sull'azione civile in sede penale.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 8353 del 05/04/2013
  …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - rinunzia al ricorso - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2259 del 31/01/2013Atto di rinuncia non notificato alle parti costituite - Idoneità a determinare l'estinzione del processo - Esclusione - Inammissibilità del ricorso - Sussistenza - Condizioni.
L'atto di rinuncia al ricorso per cassazione, in assenza dei requisiti di cui all'art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ. (notifica alle parti costituite o comunicazione agli avvocati delle stesse per l'apposizione del visto), sebbene non idoneo a determinare l'estinzione del processo, denota il venire meno definitivo di ogni interesse alla decisione e, comporta, pertanto, l'inammissibilità del ricorso, salvo che la controparte manifesti la volontà di ottenere, comunque, la pronuncia sull'oggetto del contendere.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2259 del 31/01/2013
  …...
Procedimenti cautelari - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.12103 del 16/07/2012Sequestro - Estinzione del processo di merito - Conseguente inefficacia del provvedimento cautelare e ripristino della situazione precedente - Condizioni - Inoppugnabilità della declaratoria di intervenuta estinzione - Necessità - Esclusione.
La misura cautelare del sequestro perde la sua efficacia in conseguenza della dichiarazione di estinzione del correlato giudizio di merito, senza che a tal fine sia necessario che la pronunzia sia divenuta inoppugnabile, dovendosi, pertanto, assumere la stessa a presupposto dei provvedimenti ripristinatori previsti dall'art. 669-novies, secondo comma, cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.12103 del 16/07/2012
  …...
procedimenti cautelari - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 12103 del 16/07/2012Sequestro - Estinzione del processo di merito - Conseguente inefficacia del provvedimento cautelare e ripristino della situazione precedente - Condizioni - Inoppugnabilità della declaratoria di intervenuta estinzione - Necessità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 12103 del 16/07/2012
La misura cautelare del sequestro perde la sua efficacia in conseguenza della dichiarazione di estinzione del correlato giudizio di merito, senza che a tal fine sia necessario che la pronunzia sia divenuta inoppugnabile, dovendosi, pertanto, assumere la stessa a presupposto dei provvedimenti ripristinatori previsti dall'art. 669-novies, secondo comma, cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 12103 del 16/07/2012
  …...
Giudizio civile e penale (rapporto) - azione civile - trasferimento in sede penale – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7633 del 16/05/2012Fatto che impedisce il proseguimento del processo civile - Rilevabilità d'ufficio - Ammissibilità.
Il trasferimento dell'azione civile nel processo penale costituisce fatto che - sia esso qualificato co
me impeditivo alla prosecuzione del primo processo, ovvero estintivo dello stesso - opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio, perché comporta, a norma dell'art. 75 cod. proc. pen., la rinuncia agli atti del giudizio civile, sempre che si accerti l'identità delle due azioni alla stregua dei comuni canoni di identificazione ("personae", "petitum" e "causa petendi") delle medesime.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7633 del 16/05/2012
  …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - rinunzia al ricorso - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 9857 del 05/05/2011Rinuncia agli atti del giudizio nel giudizio di cassazione - Accettazione - Necessità - Esclusione - Fondamento.
L'art. 306 cod. proc. civ., secondo il quale la rinuncia agli atti del giudizio dev'essere accettata, non si applica al giudizio di cassazione nel quale la rinuncia, non richiedendo l'accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali, non ha carattere "accettizio" e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 9857 del 05/05/2011
  …...
Responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana) - litisconsorzio – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24546 del 20/11/2009Azioni revocatorie proposte da creditori diversi nei confronti dello stesso atto - Processo unico con pluralità di parti - Causa inscindibile - Esclusione - Conseguenze - Evento interruttivo riguardante una delle parti di una delle cause connesse - Interruzione del solo giudizio di cui è parte il soggetto colpito dall'evento interruttivo - Necessità - Fattispecie.
Più azioni revocatorie proposte da creditori diversi per il pregiudizio arrecato ai loro rispettivi crediti, ancorché dirette alla dichiarazione di inefficacia dello stesso atto, non danno luogo ad una causa inscindibile ma a tante cause distinte, riunite soltanto per ragioni di connessione, atteso che l'azione revocatoria ha natura personale e giova soltanto al creditore che la esercita. Pertanto, nel caso di trattazione unitaria o riunione di più azioni revocatorie nei confronti dello stesso atto, che comporta litisconsorzio facoltativo tra le parti dei singoli procedimenti, l'evento interruttivo relativo ad una delle parti di una delle cause connesse opera, di regola, solo in riferimento al procedimento di cui è parte il soggetto colpito dall'evento. (Nella specie, dichiarata l'estinzione, per rinuncia agli atti ed accettazione, dell'azione revocatoria proposta da uno soltanto dei creditori, la S.C. ha ritenuto che nessun onere sussisteva per l'altro creditore, che aveva agito nello stesso processo contro il medesimo atto, di impugnare con appello il provvedimento di estinzione che non lo riguardava).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24546 del 20/11/2009
  …...
Procedimento civile - interruzione del processo – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24546 del 20/11/2009Ordinanza interruttiva emessa in difetto dei presupposti - Omessa fissazione dell'udienza per il prosieguo - Adozione di un provvedimento integrativo ad istanza di parte - Ammissibilità - Fattispecie.
La dichiarazione di interruzione del processo, emessa erroneamente per difetto del presupposto richiesto dall'art. 300 cod. proc. civ., non comporta la nullità degli atti successivi del processo, che sia stato proseguito per impulso di una delle parti nel rispetto del contraddittorio con le altre. In tal caso si configura, a seguito dell'omessa fissazione dell'udienza per il prosieguo, una fattispecie equiparabile, in via analogica, a quella prevista dall'art. 289 cod. proc. civ. (che prevede l'integrazione ad istanza di parte dei provvedimenti istruttori che non contengono la fissazione dell'udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali), con il conseguente onere della parte di richiedere al giudice l'integrazione del provvedimento con la fissazione dell'udienza di prosecuzione della causa. (Nella fattispecie, relativa ad azioni revocatorie contro uno stesso atto, riunite in unico processo, la S.C. ha ritenuto come equipollente all'istanza ex art. 289 cod. proc. civ. la domanda con cui uno dei creditori aveva chiesto la revoca del provvedimento di estinzione, per rinuncia agli atti da parte dell'altro creditore e conseguente accettazione, e la rimessione della causa sul ruolo).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24546 del 20/11/2009
  …...
interruzione del processo - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24546 del 20/11/2009Ordinanza interruttiva emessa in difetto dei presupposti - Omessa fissazione dell'udienza per il prosieguo - Adozione di un provvedimento integrativo ad istanza di parte - Ammissibilità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24546 del 20/11/2009
La dichiarazione di interruzione del processo, emessa erroneamente per difetto del presupposto richiesto dall'art. 300 cod. proc. civ., non comporta la nullità degli atti successivi del processo, che sia stato proseguito per impulso di una delle parti nel rispetto del contraddittorio con le altre. In tal caso si configura, a seguito dell'omessa fissazione dell'udienza per il prosieguo, una fattispecie equiparabile, in via analogica, a quella prevista dall'art. 289 cod. proc. civ. (che prevede l'integrazione ad istanza di parte dei provvedimenti istruttori che non contengono la fissazione dell'udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali), con il conseguente onere della parte di richiedere al giudice l'integrazione del provvedimento con la fissazione dell'udienza di prosecuzione della causa. (Nella fattispecie, relativa ad azioni revocatorie contro uno stesso atto, riunite in unico processo, la S.C. ha ritenuto come equipollente all'istanza ex art. 289 cod. proc. civ. la domanda con cui uno dei creditori aveva chiesto la revoca del provvedimento di estinzione, per rinuncia agli atti da parte dell'altro creditore e conseguente accettazione, e la rimessione della causa sul ruolo).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24546 del 20/11/2009
  …...
Procedimento civile - estinzione del processo - per rinuncia agli atti del giudizio – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21933 del 12/10/2006Rimborso delle spese del giudizio - Parte in causa avente diritto - Delibazione sulla titolarità del diritto - Necessità - Esclusione - "Legitimatio ad causam" - Rilevanza esclusiva - Sussistenza.
La regolamentazione delle spese in caso di rinuncia agli atti del giudizio non richiede al giudice una delibazione sulla fondatezza della domanda, giacché la natura processuale della relativa statuizione comporta semplicemente che "il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti", restando in particolare preclusa, ai fini dell'attribuzione del rimborso in favore di una delle parti, ogni delibazione in merito alla corrispondenza tra l'assunzione formale della veste di parte e la titolarità del rapporto sostanziale in virtù del quale la stessa ha partecipato al giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21933 del 12/10/2006
  …...
Procedimento civile - legittimazione - in genere (poteri del giudice) – Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18740 del 09/12/2003Difetto di legittimazione attiva - Rinuncia all'azione da parte dell'attore - Conseguenze - Estinzione del giudizio - Configurabilità - Condizioni - Fondamento.
Qualora l'originario attore riconosca il fondamento dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva, dedotta parte dalla convenuta, e chieda di essere estromesso dal giudizio, si ha una rinunzia all'azione, disciplinata dall'art. 306 cod.proc.civ., che può dar luogo non ad estromissione dal giudizio, ma all'estinzione del giudizio stesso in caso di accettazione da parte del convenuto e previa offerta di rimborso delle spese di giudizio. L'estromissione, ex art. 109 cod.proc.civ., ricorre invece nella diversa ipotesi in cui due o più soggetti richiedano l'adempimento di una stessa obbligazione nei confronti di una medesima persona, che non contesti di dovere la prestazione, ma si dichiari disponibile ad eseguirla in favore di chi risulterà averne diritto all'esito del giudizio.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18740 del 09/12/2003
  …...