Riunione e separazione di causa - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16883 del 24/06/2025 (Rv. 675564 - 01)Trattazione unitaria o riunione di più cause connesse e scindibili - Evento interruttivo riguardante una delle parti di una o più cause connesse - Effetti - Interruzione dell'intero procedimento - Esclusione - Interruzione del solo giudizio di cui è parte il soggetto colpito dall'evento interruttivo - Omessa fissazione dell’udienza per la prosecuzione dell’altra causa - Richiesta di riassunzione della causa scindibile non colpita dall’evento interruttivo - Conseguenze - Fattispecie.
In caso di trattazione unitaria di più procedimenti relativi a cause connesse e scindibili, l'evento interruttivo relativo a una delle parti delle cause connesse opera solo in riferimento al procedimento di cui è parte il soggetto colpito dall'evento; ne consegue che per il prosieguo della controversia - in caso di mancata separazione e di omessa fissazione dell'udienza - non colpita dall'evento interruttivo, la parte interessata deve proporre tempestiva istanza di riassunzione (analogamente a quanto previsto dall'art. 289 c.p.c.) in difetto verificandosi l'estinzione del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il provvedimento con cui era stata dichiarata l'estinzione dell'intero giudizio in luogo dell'estinzione della sola causa scindibile scaturita dall'intervento adesivo di una parte poi deceduta, nonostante il convenuto avesse tempestivamente chiesto la riassunzione della controversia scindibile non colpita dall'evento interruttivo).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16883 del 24/06/2025 (Rv. 675564 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_274, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_305, Cod_Proc_Civ_art_289 …...
Interruzione del processo - morte della parte - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 1104 del 16/01/2025 (Rv. 673502-01)Morte della parte costituita - Costituzione spontanea di alcuni eredi - Interruzione del processo - Esclusione - Integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi – Omissione - Nullità della sentenza - Effetti.
La costituzione volontaria di almeno uno degli eredi di una parte costituita che decede in corso di causa equivale alla legale comunicazione del decesso ex art. 300 c.p.c., ma impedisce l'interruzione del processo, poiché compiuta da uno o da alcuni di coloro ai quali spettava proseguirlo; trattandosi di causa inscindibile, ove la morte intervenga nel corso del giudizio d'appello, la mancata costituzione di taluni eredi determina la necessità di integrare il contraddittorio carente, affinché la causa sia decisa in confronto di tutte le parti della sentenza di primo grado, cosicché è nulla la sentenza d'appello pronunciata in difetto dell'ordine di integrazione, senza che da tale nullità derivi l'estinzione del processo per decorrenza del termine ex art. 305 c.p.c., dovendo invece la causa essere rinviata al giudice d'appello per una nuova decisione in confronto di tutte le parti.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 1104 del 16/01/2025 (Rv. 673502-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_305, Cod_Proc_Civ_art_331 …...
Interruzione del processo - morte del procuratore - riassunzione - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 15004 del 29/05/2024 (Rv. 671345-01)Interruzione automatica del processo - Riassunzione o prosecuzione del giudizio - Decorrenza del termine dalla dichiarazione giudiziale - Notificazione o comunicazione della dichiarazione - Conoscenza di ciascuna parte - Fattispecie relativa al caso di morte del difensore.
In caso di interruzione automatica del processo, il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio decorre non dalla data dell'evento interruttivo, ma da quella in cui ciascuna parte ha avuto conoscenza legale dell'interruzione e, quindi, dalla sua dichiarazione se pronunciata in udienza o, altrimenti, dalla sua notificazione o comunicazione. (Principio applicato in un giudizio in cui, erroneamente, il giudice di merito aveva calcolato il termine per la riassunzione dalla data in cui, in altro processo tra le medesime parti, uno dei difensori aveva segnalato l'intervenuto decesso dell'altro).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 15004 del 29/05/2024 (Rv. 671345-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_301, Cod_Proc_Civ_art_305 …...
Interruzione del processo - perdita della capacità processuale di una delle parti - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2439 del 25/01/2024 (Rv. 670065-01)Cancellazione di società dal registro delle imprese - Estinzione della persona giuridica - Omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera del procuratore costituito - Effetti - Ultrattività del mandato alla lite - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie.
La cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinando così - qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte costituita - un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c, la cui omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore, comporta, in applicazione della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte, risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione; tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano i soci successori della società, ovvero se il procuratore costituito per la società, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza l'evento o lo notifichi alle altre parti, o ancora se, in caso di contumacia, tale evento sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, comma 4, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso del socio successore della società, con il quale si eccepiva l'estinzione del giudizio di appello per mancata riassunzione nei confronti dei soci succeduti alla società estinta, rilevando che la posizione giuridica, stabilizzatasi a seguito di una valida notifica dell'appello effettuata al procuratore della società costituita in giudizio, era stata poi modificata dalla costituzione nel grado di appello del socio, instaurando così un valido rapporto processuale).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2439 del 25/01/2024 (Rv. 670065-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_305 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 33345 del 30/11/2023 (Rv. 669443 - 01)Motivi del ricorso - nullità' della sentenza o del procedimento - Declaratoria della nullità dell'orinaria notifica - Cessazione della pendenza del giudizio - Esclusione - Conseguenze.
Nel giudizio di legittimità la dichiarazione della nullità della notifica dell'originaria citazione, non comporta la caducazione del rapporto processuale, in quanto a seguito della tempestiva riassunzione del processo dinnanzi al giudice di primo grado e la conseguente rinnovazione degli atti processuali successivi all'atto invalido, si ha la sanatoria del vizio, con conseguente salvezza degli effetti processuali della domanda originaria.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 33345 del 30/11/2023 (Rv. 669443 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_305, Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354 …...
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16407 del 09/06/2023 (Rv. 668045 - 02)Processo equo - termine ragionevole - Danno da durata non ragionevole del processo - Estinzione del giudizio presupposto per inattività delle parti - Presunzione di insussistenza del danno ai sensi deN'art. 2, comma 2 sexies, lett. c), l. n. 89 del 2001 - Operatività automatica - Esclusione - Fattispecie.
In tema di equa riparazione, in caso di estinzione del giudizio presupposto per inattività delle parti, non può ritenersi automaticamente operante la presunzione "iuris tantum" di insussistenza del danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo, di cui all'art. 2, comma 2- sexies, lett. c), della l. n. 89 del 2001, introdotto dalla l. n. 208 del 2015. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che, in un giudizio per risarcimento dei danni per responsabilità professionale, aveva dedotto dalla mancata riassunzione della causa da parte della convenuta l’assenza di un pregiudizio per la durata irragionevole del processo, così omettendo di differenziare la posizione processuale delle parti e, quindi, senza tenere conto che la convenuta aveva un interesse contrario alla riassunzione).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16407 del 09/06/2023 (Rv. 668045 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_305, Cod_Proc_Civ_art_307 …...
Morte di una parte prima della costituzione in appello ma dopo la notificazione di esso – Cass. n. 8835/2023Procedimento civile - interruzione del processo - in genere - Morte di una parte prima della costituzione in appello ma dopo la notificazione di esso - Interruzione automatica - Necessaria riassunzione o prosecuzione entro il termine perentorio dalla conoscenza della causa interruttiva - Art. 305 c.p.c. - Applicabilità delle norme sulla rinnovazione della notificazione nulla.
L'art. 299 c.p.c. è applicabile anche nel giudizio di appello e, la morte della parte che si sia verificata dopo la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ma prima della scadenza del termine per la costituzione comporta l'automatica interruzione del processo, a prescindere sia dalla conoscenza che dell'evento abbiano avuto l'altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinarla, giacché l'effettiva conoscenza dell'evento interruttivo rileva ai soli fini della decorrenza del termine per la riassunzione. Ne consegue che, anche qualora l'evento interruttivo abbia colpito una parte avente la veste di litisconsorte necessario processuale, il giudizio deve essere riassunto o proseguito nel termine di cui all'art. 305 c.p.c. e non nelle forme di cui all'art. 331 c.p.c. - operante invece nei casi in cui, a fronte di una pluralità di eredi della parte deceduta, almeno uno di tali eredi si sia già costituito in giudizio - e che il vizio o la mancata tempestiva notificazione dell'atto di riassunzione, volta a garantire il corretto ripristino del contraddittorio, impongono al giudice di ordinarne la rinnovazione in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c. entro un termine perentorio, il cui mancato rispetto determina l'estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 291, ultimo comma, e 307, comma 3, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8835 del 29/03/2023 (Rv. 667509 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_305, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_307
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2023 …...
Chiamata di terzo in causa quale unico responsabile – Cass. n. 4283/2023Procedimento civile - estinzione del processo - per inattività delle parti e per mancata prosecuzione o riassunzione - interruzione del processo - Chiamata di terzo in causa quale unico responsabile - Litisconsorzio necessario processuale - Configurabilità - Interruzione del processo - Tardiva riassunzione nei confronti di un litisconsorte - Conseguenze.
Nel giudizio di risarcimento del danno, ove il convenuto chiami in causa un terzo, indicandolo quale unico responsabile del pregiudizio subito dall'attore, si determina una situazione di litisconsorzio necessario processuale, con la conseguenza che, in presenza di un evento interruttivo, la tardiva riassunzione della causa determina l'estinzione dell'intero processo, e non già del solo rapporto processuale interessato dall'evento medesimo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4283 del 10/02/2023 (Rv. 667179 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_305, Cod_Proc_Civ_art_106
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4283
2023 …...
Decorso termine per la riassunzione del processo – Cass. n. 32845/2022Procedimento civile - capacità processuale- riassunzione - Amministrazione di sostegno - Decorso termine per la riassunzione del processo - Dalla dichiarazione in udienza o dal provvedimento giurisdizionale che dichiara l'interruzione - Fondamento.
Il provvedimento di nomina dell'amministrazione di sostegno non determina di per sé l'interruzione del giudizio di cui sia parte il beneficiario dell'amministrazione e, anche qualora il difensore dell'amministratore dichiari in udienza l'evento, non si verifica automaticamente l'interruzione del processo, come invece accade nelle diverse ipotesi dell'interdizione e dell'inabilitazione. Ne consegue che ove il giudice dichiari con ordinanza l'interruzione del giudizio, il "dies a quo" per la riassunzione del processo nel termine di tre mesi ex art. 305 c.p.c., decorre, per esigenze di tutela del beneficiario, non dalla data della dichiarazione in udienza dell'evento da parte del difensore, ma dal successivo provvedimento del giudice di merito che, dopo aver valutato, in base al tenore del provvedimento del giudice tutelare, l'effettiva capacità di agire residua dell'amministrato e la corrispondente capacità processuale ex art. 75 c.p.c., dichiara l'interruzione del processo.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 32845 del 08/11/2022 (Rv. 666134 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_075, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_305, Cod_Civ_art_0405
Corte
Cassazione
32845
2022 …...
Morte o perdita della capacità processuale della parte costituita – Cass. n. 27788/2022Procedimento civile - interruzione del processo - Morte o perdita della capacità processuale della parte costituita - Dichiarazione del suo procuratore in udienza o notificazione dell'evento alle altre parti - Effetti - Interruzione automatica del processo - Termine per la riassunzione - Decorrenza.
L'evento della morte o della perdita della capacità processuale della parte costituita che sia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti dal procuratore della stessa parte colpita da uno di detti eventi produce, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione o notificazione e il conseguente termine per la riassunzione, in tale ipotesi, come previsto in generale dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore o la notificazione dell'evento, ad opera dello stesso, nei confronti delle altre parti, senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine, il momento nel quale venga adottato e conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione (avente natura meramente ricognitiva) pronunziato successivamente e senza che tale disciplina incida negativamente sul diritto di difesa delle parti.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27788 del 22/09/2022 (Rv. 665712 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_302, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_305
Corte
Cassazione
27788
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Morte dell'ex coniuge ricorrente nel corso del procedimento – Cass. n. 20495/2022Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - in genere - Sentenza di divorzio - Giudizio di revisione per la revoca dell'assegno - Morte dell'ex-coniuge - Conseguenze - Prosecuzione del giudizio - Ammissibilità - Condizioni.
In tema di divorzio, la morte dell'ex coniuge ricorrente nel corso del procedimento per la revisione dell'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della l. n. 898 del 1970, non comporta la dichiarazione di improseguibilità dello stesso, ma gli eredi subentrano nella posizione del coniuge richiedente la revisione, al fine dell'accertamento della non debenza dell'assegno a decorrere dalla domanda sino al decesso, nonché nell'azione di ripetizione dell'indebito, ex art. 2033 c.c., per la restituzione delle somme non dovute.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 20495 del 24/06/2022 (Rv. 665040 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_302, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_305
Corte
Cassazione
20495
2022 …...
Prosecuzione del giudizio per l'attribuzione dell'assegno divorzile – Cass. n. 20494/2022Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - in genere - Sentenza di divorzio - Giudicato sullo "status" - Prosecuzione del giudizio per l'attribuzione dell'assegno - Morte di uno dei coniugi - Conseguenze - Prosecuzione del giudizio - Ammissibilità - Condizioni.
In tema di divorzio, nel caso di passaggio in giudicato della pronuncia parziale sullo "status", con prosecuzione del giudizio al fine dell'attribuzione dell'assegno divorzile, il venir meno dell'ex coniuge nei confronti del quale la domanda era stata proposta nel corso del medesimo non ne comporta la declaratoria di improseguibilità, ma il giudizio può proseguire nei confronti degli eredi, per giungere all'accertamento della debenza dell'assegno dovuto sino al momento del decesso.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 20494 del 24/06/2022 (Rv. 665068 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_302, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_305
Corte
Cassazione
20494
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Automatica interruzione del processo dalla suddetta dichiarazione – Cass. n. 16797/2022Procedimento civile - riassunzione, in genere - Decesso della parte costituita - Dichiarazione in udienza o mediante nota scritta depositata in telematico nella vigenza dell'emergenza epidemiologica COVID-19 - Effetti - Automatica interruzione del processo dalla suddetta dichiarazione - Sussistenza - Conseguenze - Termine per la prosecuzione o riassunzione ex art. 305 c.p.c. - Decorrenza - Rilevanza adozione provvedimento - Esclusione.
L'evento della morte della parte costituita, che sia dichiarato in udienza mediante nota scritta scambiata e depositata in telematico nell'ambito dello svolgimento dell'udienza in forma cartolare, secondo le modalità previste dalle disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, produce, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione, e il conseguente termine per la prosecuzione o riassunzione, come previsto dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore nei confronti delle altre parti, senza che rilevi, a tal fine, il momento nel quale venga adottato il successivo provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione, avente natura meramente ricognitiva.
Corte di Cassazione, Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16797 del 24/05/2022 (Rv. 665047 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_305
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Fallimento di una parte processuale - Interruzione del processo – Cass. n. 12154/2021Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito - rapporti processuali - Fallimento di una parte processuale - Interruzione del processo - Automaticità - Riassunzione o prosecuzione del giudizio - Decorrenza del termine dalla dichiarazione giudiziale - Sussistenza - Comunicazione della dichiarazione - Configurabilità. Procedimento civile - interruzione del processo - riassunzione.
In caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi deii'art. 43, comma 3, l. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 12154 del 07/05/2021 (Rv. 661210 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_305 …...
Meccanismo di riattivazione del processo interrotto – Cass. n. 2526/2021Procedimento civile - interruzione del processo – riassunzione - Termine ex art. 305 c. p. c. - Applicabilità - Alla sola fase del deposito del ricorso in cancelleria – Conseguenze - Vizi della notifica dell'atto di riassunzione tempestivamente depositato - Estinzione del processo - Esclusione - Rinnovazione della notifica - Necessità - Mancata osservanza del termine perentorio per la rinnovazione - Effetti.
Verificatasi una causa d'interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata "edictio actionis" da quello della "vocatio in ius", il termine perentorio di sei mesi, previsto dall'art. 305 c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicché, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius". Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice di ordinare, anche qualora sia già decorso il (diverso) termine di cui all'art. 305 c.p.c., la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., entro un ulteriore termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l’eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, comma 3, e del successivo art. 307, comma 3, c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2526 del 03/02/2021 (Rv. 660418 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_305, Cod_Proc_Civ_art_307 …...
Interruzione del processo - Perdita della capacita' processuale di una delle parti -Cass.n. 25859/2020Procedimento civile - Interruzione del processo - Perdita della capacita' processuale di una delle parti - Interruzione del processo ex art. 43 l.fall. - Conoscenza del fallimento acquisita dal procuratore costituito per una pluralità di parti - Idoneità ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione per tutte le parti assistite - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
In tema di interruzione "automatica" del processo ex art. 43, comma 3, l.fall., la conoscenza del fallimento da parte del procuratore di più parti è produttiva del medesimo effetto conoscitivo legale (rilevante ai fini del decorso del termine perentorio ex art. 305 c.p.c.) anche nei confronti delle altre parti del medesimo processo rappresentate da quello stesso difensore, unico destinatario esclusivamente legittimato a ricevere la notizia dell'evento interruttivo con riferimento al giudizio nel quale quest'ultimo è destinato ad esplicare efficacia. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che, in base alla prova della conoscenza legale dell'evento interruttivo da parte dal procuratore della società attrice fallita, aveva individuato identica data di decorrenza del termine perentorio per la riassunzione anche con riguardo alla posizione dell'interventore "ad adiuvandum", socio unico della fallita, assistito nel medesimo giudizio dallo stesso difensore).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25859 del 16/11/2020 (Rv. 659587 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_305, (Legge Falliment. art. 43 = Dlgs_14_2019_art_005)
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Riassunzione del giudizio a seguito del verificarsi di una causa di interruzione - Cass. n. 14607/2020Provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - ordine delle questioni - Eccezione di estinzione del giudizio - Precedenza della valutazione di questa rispetto a quella dell'eccezione di incompetenza - Sussistenza - Fondamento.
In tema di riassunzione del giudizio a seguito del verificarsi di una causa di interruzione, la questione relativa all'estinzione del processo per irritualità di tale riassunzione ha carattere preliminare rispetto all'eventuale eccezione di incompetenza (nella specie, per territorio) sollevata da una parte, poiché la cognizione della controversia ad opera del giudice, incluso il profilo della competenza, è possibile solo a condizione che il processo sia correttamente uscito dallo stato di quiescenza in cui era entrato per effetto di detta interruzione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14607 del 09/07/2020 (Rv. 658326 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_302, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_305, Cod_Proc_Civ_art_307, Cod_Proc_Civ_art_276
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14607
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito - rapporti processuali - Cass. n. 12890/2020Interruzione di diritto del processo per fallimento di una delle parti - Termine per la riassunzione - Comunicazione del curatore alle parti interessate a mezzo p.e.c. - Idoneità ai fini della decorrenza del termine - Requisiti - Fattispecie.
Procedimento civile - interruzione del processo - riassunzione.
In caso di interruzione automatica del processo determinata dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti ai sensi dell'art. 43 l.fall., il termine per la riassunzione ex art. 305 c.p.c. decorre dalla conoscenza legale di detto evento, la cui comunicazione può provenire anche dal curatore fallimentare mediante posta elettronica certificata, trattandosi di uno dei mezzi all’uopo consentiti dalla legge, ma questa deve avere specificamente ad oggetto il processo nel quale l'evento esplica i suoi effetti e deve essere diretta al procuratore che assiste la parte costituita - non colpita dall'evento - nel giudizio in cui la conoscenza legale dell'interruzione viene in rilievo. (In applicazione dell'enunciato principio, la S. C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini della valutazione della tempestività della riassunzione del giudizio, aveva ritenuto che il relativo termine dovesse farsi decorrere da una comunicazione inviata a mezzo p.e.c. dal curatore ad un differente legale che difendeva la medesima controparte in un diverso giudizio pendente dinanzi ad un altro ufficio).
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 12890 del 26/06/2020 (Rv. 658021 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_305, Cod_Proc_Civ_art_307
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Procedimento civile - interruzione del processo – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9255 del 20/05/2020 (Rv. 657634 - 01)Ordinanza di interruzione del processo - Appellabilità o ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost - Esclusione - Fondamento - Tutela della parte interessata - Modalità.
L'ordinanza interruttiva del processo ha natura meramente preparatoria ed ordinatoria poiché non statuisce sulla pretesa sostanziale fatta valere in giudizio, né definisce il processo, comportando soltanto un temporaneo stato di quiescenza del processo fino alla sua riassunzione o, in mancanza, fino all'estinzione. Ne consegue che avverso tale provvedimento sono inammissibili l'appello e il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., poiché la parte interessata ha la possibilità di recuperare pienamente la tutela giudiziale attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione, i quali sono idonei a far valere ogni possibile doglianza nei confronti del giudice che, una volta proseguito o riassunto il giudizio nel termine perentorio stabilito dalla legge, disattenda le sue difese e si pronunci sul merito della domanda o sui relativi presupposti processuali.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9255 del 20/05/2020 (Rv. 657634 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_280, Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_305, Cod_Proc_Civ_art_339 …...
Procedimento civile - interruzione del processo - effetti - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8975 del 15/05/2020 (Rv. 657937 - 02)Cause scindibili - Evento interruttivo relativo a una sola parte - Interruzione dell'intero processo - Tempestiva riassunzione a opera di una delle parti - Operatività rispetto a tutte le parti - Potere della parte che riassume il processo di sciogliere il cumulo - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di cumulo di cause scindibili, qualora il giudice - a fronte di un evento che concerna uno solo dei soggetti coinvolti nelle diverse vertenze - interrompa l'intero processo, la riassunzione, effettuata, nel termine indicato dall'art. 305 c.p.c., esclusivamente da una delle parti interessate, notificando il ricorso e il decreto di fissazione di udienza a tutti i contraddittori, deve ritenersi tempestiva rispetto a ognuna delle parti e non può essere dichiarata, con riferimento a costoro, l'estinzione parziale del processo, considerato anche che chi pone in essere la detta riassunzione non ha il potere di sciogliere il menzionato cumulo (notificando l'atto riassuntivo unicamente ad alcuni dei contraddittori), giacché, in presenza di un processo cumulato per iniziativa delle parti, il potere di separazione compete al giudice. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che - in un processo in cui una banca aveva esercitato azione revocatoria ordinaria nei confronti del debitore principale, di due fideiussori e del terzo, nel quale erano intervenuti, ex art. 105 c.p.c., altri due creditori, agendo anch'essi in revocatoria verso i medesimi debitori, e che era stato interrotto per il fallimento del contumace debitore principale - aveva dichiarato l'estinzione del giudizio relativamente alle azioni esperite dalla menzionata banca nonché da uno degli intervenienti in quanto avevano omesso di riassumere il processo dopo il predetto fallimento, nonostante il secondo interveniente avesse provveduto alla riassunzione, notificando il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza a tutti i contraddittori).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8975 del 15/05/2020 (Rv. 657937 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_105, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_305, Cod_Civ_art_2901 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito - rapporti processuali - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8123 del 23/04/2020 (Rv. 657575 - 01)Cause scindibili - Interruzione del processo - Effetti per i litisconsorti non attinti dall'evento interruttivo - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
Procedimento civile - interruzione del processo - effetti
In caso di cumulo di cause scindibili, l'evento interruttivo relativo a una delle parti (nella specie, apertura del fallimento ex art. 43, comma 3, l.fall.) non spiega effetti nei confronti delle altre, le quali, pertanto, anche laddove il giudice non disponga la separazione delle cause, non sono tenute a riassumere il processo; conseguentemente, qualora la riassunzione non sia stata tempestivamente effettuata nell'interesse della parte colpita dal suddetto evento, l'estinzione si verifica nei soli confronti di quest'ultima, continuando il processo nei confronti degli altri litisconsorti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che - confermando la decisione di primo grado in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo instaurata con un unitario atto di citazione dal debitore principale e da due fideiussori, i quali avevano dedotto altresì la mancata sottoscrizione delle fideiussioni - aveva ritenuto che il fallimento del soggetto garantito spiegasse effetto interruttivo sull'intero processo, con conseguente estinzione dello stesso a seguito della mancata tempestiva riassunzione da parte dei condebitori solidali).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8123 del 23/04/2020 (Rv. 657575 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_103, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_305, Cod_Proc_Civ_art_307 …...
Procedimento civile – riassunzione – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 6193 del 05/03/2020 (Rv. 657418 - 01)Processo civile - Interruzione - Atto di riassunzione - Funzione - Requisiti essenziali di validità per il raggiungimento dello scopo - Fattispecie.
L'atto di riassunzione del processo non introduce un nuovo procedimento, avendo la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente, sicché ai fini della sua validità il giudice deve solo verificarne la concreta idoneità ad assicurare la ripresa del processo, discendendo la nullità dell'atto di riassunzione non dalla mancanza di uno tra i requisiti di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c., bensì dall'impossibilità di raggiungere il suo scopo. (Nella specie la S.C. ha ritenuto valido l'atto di riassunzione del processo, a seguito della morte del difensore di una delle parti, avendo la controparte notificato a quest'ultima personalmente una istanza di anticipazione dell'udienza contenente l'indicazione delle parti e degli altri elementi idonei all'identificazione della causa, allegando altresì la relazione di notifica da cui risultava la scomparsa del difensore).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 6193 del 05/03/2020 (Rv. 657418 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_301, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_305 …...
Procedimento civile - interruzione del processo - riassunzione - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4684 del 21/02/2020 (Rv. 656912 - 02)Litisconsorzio facoltativo - Evento interruttivo relativo ad uno dei litisconsorti - Mancata riassunzione - Conseguenze.
Procedimento civile - litisconsorzio – facoltativo.
In tema di litisconsorzio facoltativo, quale quello che si determina nel giudizio promosso verso più coobbligati solidali, verificatasi una causa di interruzione nei confronti di uno di essi, ove il giudice non si avvalga del potere di disporre la separazione delle cause ex art_ 103 c.p.c., la mancata riassunzione della lite nel termine fissato dall'art_ 305 c.p.c. non impedisce l'ulteriore prosecuzione del processo relativamente ai litisconsorti non colpiti dall'evento interruttivo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4684 del 21/02/2020 (Rv. 656912 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_103, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_305, Cod_Proc_Civ_art_307
PROCEDIMENTO CIVILE
INTERRUZIONE DEL PROCESSO
RIASSUNZIONE
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Procedimento civile - estinzione del processo - per inattivita' delle parti e per mancata prosecuzione o riassunzione - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4684 del 21/02/2020 (Rv. 656912 - 01)Eccezione di estinzione - Legittimazione alla proposizione - Verifica di ufficio ad opera del giudice - Ammissibilità - Fattispecie.
L'eccezione di estinzione del giudizio per tardiva riassunzione dello stesso dopo un'interruzione risponde, ai sensi dell'art_ 307, comma 4, c.p.c., all'esclusivo interesse dei soggetti chiamati a succedere o a sostituire la capacità della parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo, sicché compete al giudice, anche di ufficio, accertare se tale eccezione sia stata sollevata dalla parte legittimata. (Nella specie, trovava applicazione il testo dell'art_ 307, comma 4, c.p.c. nella versione anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4684 del 21/02/2020 (Rv. 656912 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_305, Cod_Proc_Civ_art_307
PROCEDIMENTO CIVILE
ESTINZIONE DEL PROCESSO
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Procedimento civile - interruzione del processo - perdita della capacita' processuale di una delle parti - Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 33157 del 16/12/2019 (Rv. 656302 - 01)Interruzione del processo ex art. 43 l. fall. - Conoscenza del fallimento acquisita in un determinato giudizio - Idoneità ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione di altro giudizio - Esclusione - Identità di difensori - Irrilevanza - Ragioni.
In caso di interruzione automatica del processo ex art. 43, comma 3, l. fall., la conoscenza del fallimento di una parte che il procuratore di altra parte, non colpita dall'evento interruttivo, abbia acquisito in un determinato giudizio non è idonea a far decorrere il termine per la riassunzione di altra causa, ancorché le parti siano assistite, in entrambi i processi, dagli stessi procuratori. Diversamente, infatti, si attribuirebbe all'avvocato una sorta di "rappresentanza generale" della parte che gli ha affidato uno o più mandati "ad litem", contraddistinta da un'ampiezza non direttamente correlata con l'oggetto dei singoli giudizi per i quali il professionista sia stato officiato e, dunque, potenzialmente esulante dai confini dei mandati defensionali che il cliente aveva inteso conferire all'avvocato.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 33157 del 16/12/2019 (Rv. 656302 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_302, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_305, Dlgs_14_2019_art_005, Dlgs_14_2019_art_143 …...
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole - Cass. n. 33207/2019Equa riparazione - Proponibilità dell'azione - Termine di decadenza ex art. 4 della legge n. 89 del 2001 - Definitività della decisione - Necessità - Decesso della parte - Azione da parte degli eredi - Incidenza temporale dell'evento-morte - Esclusione - Fondamento.
In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, l'art. 4 della l. n. 89 del 2001 configura la sola definitività della decisione come "dies a quo", ai fini della decorrenza del termine di decadenza per la proponibilità della domanda, mentre il diritto dell'erede di agire in tale qualità, dopo la morte del dante causa, si prospetta come mera possibilità di esercitare quel diritto, senza, quindi, che si possa ricollegare alla morte della parte alcun effetto giuridico incidente sul termine di proponibilità della domanda.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 33207 del 16/12/2019 (Rv. 656262 - 01)
Riferimenti normativi:, Cod_Proc_Civ_art_305
corte
cassazione
33207
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Procedimento civile - interruzione del processo - prosecuzione del processo - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29144 del 11/11/2019 (Rv. 656241 - 01)Interruzione per sospensione del procuratore dall'albo professionale - Termine per la riassunzione - Decorrenza - Dalla cessazione del periodo di sospensione - Fondamento.
Nell'ipotesi di interruzione del processo a seguito di un provvedimento di sospensione del procuratore dall'esercizio della professione, il termine per la riassunzione decorre, per quanto concerne la parte colpita dall'evento, dalla cessazione del periodo di sospensione, atteso che il procuratore, ben a conoscenza, sia dell'accadimento interruttivo dipendente dalla subita sanzione, sia della relativa durata, ha l'obbligo, alla scadenza di tale periodo, di provvedere alla prosecuzione del giudizio nel termine di cui all'art. 305 c.p.c.; diversa è, invece, l'esigenza di protezione della parte rappresentata propria delle ipotesi di definitiva cessazione dello "ius postulandi", per le quali il detto termine deve decorrere dalla conoscenza legale del venir meno dell'accadimento interruttivo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29144 del 11/11/2019 (Rv. 656241 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_301, Cod_Proc_Civ_art_302, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_305 …...
Procedimento civile - interruzione del processo - morte del procuratore - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 25846 del 14/10/2019 (Rv. 655350 - 01)Interruzione del giudizio- Ricorso in riassunzione notificato nei confronti della parte personalmente- In caso di constatata morte del suo difensore- Validità- Fondamento.
E' ritualmente proseguito il processo, a seguito della notifica del ricorso in riassunzione presso la parte personalmente, in conseguenza del constatato decesso del difensore della stessa, posto che la morte del procuratore a mezzo del quale la parte è costituita determina automaticamente l'interruzione del processo anche se il giudice e le altre parti non ne hanno avuto conoscenza ed a prescindere dalla dichiarazione di interruzione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 25846 del 14/10/2019 (Rv. 655350 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_301, Cod_Proc_Civ_art_302, Cod_Proc_Civ_art_305 …...
Procedimento civile - interruzione del processo - morte del procuratore - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10594 del 16/04/2019 (Rv. 653499 - 01)Termine per la riassunzione - Decorrenza - Dalla conoscenza legale dell'evento - Conoscenza di fatto altrimenti acquisita - Irrilevanza - Fattispecie.
In tema di interruzione del processo per morte del procuratore di una delle parti, il termine per la relativa riassunzione decorre dalla data in cui la parte rimasta senza difensore ha avuto dell'evento conoscenza legale, acquisita tramite atti muniti di fede privilegiata quali dichiarazioni, notificazioni o certificazioni rappresentative dell'evento medesimo, alle quali non è equiparabile la conoscenza di fatto altrimenti acquisita, e dovendo tale conoscenza avere ad oggetto tanto l'evento in sé considerato, quanto lo specifico processo nel quale esso deve esplicare i suoi effetti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione gravata che aveva escluso che una missiva, ancorché inviata a mezzo raccomandata AR, ma avente ben diverse finalità, potesse assicurare la conoscenza legale dell'evento interruttivo, poiché non conteneva la specifica indicazione dell'evento stesso, il quale risultava solo implicitamente, ed era priva di fede privilegiata).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10594 del 16/04/2019 (Rv. 653499 - 01)
Cod_Proc_Civ_art_301, Cod_Proc_Civ_art_302, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_305 …...
Atto di riassunzione - Tempestività - Condizioni - Deposito del ricorso in cancelleria - Elementi sufficienti ad individuare il giudizio -Procedimento civile - interruzione del processo – riassunzione - Atto di riassunzione - Tempestività - Condizioni - Deposito del ricorso in cancelleria - Elementi sufficienti ad individuare il giudizio - Successiva omessa esecuzione della notifica del ricorso e del decreto - Estinzione del processo - Esclusione - Rinnovazione della notifica - Necessità - Fondamento.
La riassunzione del processo si perfeziona nel momento del tempestivo deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione dell'udienza, senza che rilevi l'eventuale inesatta identificazione della controparte nell'atto di riassunzione, dal momento che tale atto è valido, per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c. quando contenga gli elementi idonei ad individuare il giudizio che si intende proseguire. Ne consegue che non incide sulla tempestività della riassunzione, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., la successiva notifica del ricorso e dell'unito decreto, atta invece alla realizzazione del contraddittorio, nel rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius", sicché, ove essa sia stata omessa nei confronti del soggetto che doveva costituirsi, il giudice è tenuto ad ordinarne la rinnovazione, con fissazione di nuovo termine (in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c.) entro un termine necessariamente perentorio la cui inosservanza determinerà, se del caso, l'estinzione del giudizio ai sensi del citato articolo in combinato disposto con l'art. 307,comma 3 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 6921 del 11/03/2019
Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_307, Cod_Proc_Civ_art_305 …...
Interruzione del processo - Interruzione di diritto del processo ex art. 43 l.fall. - Termine per la riassunzione – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 2658 del 30/01/2019Procedimento civile - interruzione del processo - Interruzione di diritto del processo ex art. 43 l.fall. - Termine per la riassunzione – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 2658 del 30/01/2019
Decorrenza - Dalla conoscenza in forma legale dell’evento interruttivo - Comunicazione del curatore alle parti interessate - Configurabilità.
In caso di interruzione automatica del processo determinata dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti, il termine per la riassunzione di cui all'art. 305 c.p.c. decorre dalla dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo secondo la previsione dell'art. 300 c.p.c., ovvero, se anteriore, dalla conoscenza legale di detto evento procurata dal curatore del fallimento alle parti interessate.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 2658 del 30/01/2019
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Procedimento civile - notificazione – pluralità di parti - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15920 del 15/06/2018Unico rappresentante di più soggetti - Unitarietà ed inscindibilità della rappresentanza - Consegna di una sola copia al procuratore della parte - Sufficienza - Fattispecie.
Quando una stessa persona fisica rappresenta in giudizio più soggetti, ma tale rappresentanza ha carattere unitario ed inscindibile, la notificazione è correttamente eseguita mediante consegna di una sola copia dell'atto al procuratore della parte, non trovando applicazione il principio secondo cui la notifica deve avvenire con la dazione di tante copie quante sono le parti contro cui l'atto è diretto. (Nella specie, la S.C. ha reputato corretta la notificazione dell'atto di riassunzione del processo ex art. 303 c.p.c. e del conseguente decreto di fissazione di udienza eseguita mediante consegna di una unica copia alla parte in proprio e nella qualità di genitore legale rappresentante del figlio minore d'età).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15920 del 15/06/2018
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Procedimento civile - interruzione del processo - morte del procuratore - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13900 del 01/06/2017Termine per la riassunzione - Decorrenza - Conoscenza legale dell'evento - Decorrenza del termine anche con riferimento ad altri processi pendenti tra le stesse parti patrocinate dallo stesso difensore - Configurabilità.
La morte del procuratore produce l'interruzione automatica del processo dal momento del suo verificarsi, indipendentemente dalla conoscenza che dell'evento abbiano le parti o il giudice, e la conoscenza legale del fatto interruttivo, intervenuta in altro processo, è idonea a far decorrere il termine per la riassunzione anche in relazione a distinti giudizi, pendenti tra le medesime parti, in cui la parte era patrocinata dallo stesso difensore colpito dal suddetto evento.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13900 del 01/06/2017
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Procedimento civile - interruzione del processo - riassunzione – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18318 del 18/09/2015Cause scindibili - Evento interruttivo relativo ad una sola parte - Interruzione dell'intero processo - Tempestiva riassunzione - Operatività rispetto a tutte le parti - Mancata notifica nei confronti di alcune di esse - Estinzione parziale del giudizio - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18318 del 18/09/2015
Procedimento civile - litisconsorzio - facoltativo - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18318 del 18/09/2015
Nel caso di cumulo di cause scindibili, laddove il giudice - a fronte di un evento che concerna uno solo dei soggetti coinvolti nelle diverse vertenze - non separi le cause ma interrompa l'intero processo, la riassunzione, effettuata mediante deposito del relativo ricorso in cancelleria nel termine semestrale previsto dall'art. 305 c.p.c., deve ritenersi tempestiva rispetto a tutte le parti, sicché, ove ricorso e decreto di fissazione dell'udienza di riassunzione non siano stati notificati ad alcune di esse, non può essere dichiarata, rispetto a costoro, l'estinzione parziale del processo, dovendosi invece, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., ordinare la rinnovazione della notifica entro un termine perentorio.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18318 del 18/09/2015
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termine annuale dalla pubblicazione della sentenza - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17003 del 20/08/2015Proroga ai sensi dell'art. 328, ultimo comma, c.p.c. - Condizioni - Morte del procuratore costituito - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17003 del 20/08/2015
L'art. 328, ultimo comma, c.p.c., che prevede la proroga del termine annuale di cui al precedente art. 327 per impugnare la sentenza qualora dopo sei mesi dalla sua pubblicazione sopravvenga alcuno degli eventi contemplati dall'art. 299 del medesimo codice, si riferisce solo alla morte (od alla perdita della capacità) della parte (o del suo legale rappresentante) e non anche a quella del procuratore, che è disciplinata dall'art. 301 c.p.c., senza che sia dato ravvisare alcuna ragione, riconducibile alla necessità di consentire l'agevole esercizio del diritto di difesa (obiettivamente suscettibile di pregiudizio nel caso di termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., per quanto evincibile dalla sentenza n. 41 del 1986), che giustifichi in via interpretativa un'estensione del disposto del citato ultimo comma dell'art. 328 anche alla suddetta ipotesi del decesso del procuratore.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17003 del 20/08/2015
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procedimento civile - litisconsorzio - facoltativo - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 15539 del 08/07/2014Interruzione del processo - Riassunzione valida e tempestiva nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti - Declaratoria di estinzione del processo nei confronti degli altri - Natura di sentenza definitiva - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 15539 del 08/07/2014
In caso di litisconsorzio facoltativo e, quindi, di cause scindibili, la nullità, la tardività o l'assoluta mancanza dell'atto di riassunzione del processo nei confronti di alcuni coobbligati non si estende ai rapporti processuali relativi agli altri, nei cui riguardi la riassunzione sia stata validamente e tempestivamente eseguita, estinguendosi il giudizio, in applicazione del principio previsto dall'art. 1306 cod. civ., esclusivamente con riferimento ai primi, nei cui confronti la conseguente declaratoria di estinzione ha natura di sentenza definitiva.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 15539 del 08/07/2014
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Procedimento civile - interruzione del processo - riassunzione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9000 del 06/05/2015Riassunzione del processo mediante atto di citazione - Possibilità - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9000 del 06/05/2015
Per la valida riassunzione del processo sospeso o interrotto, l'istante può utilizzare, anziché la comparsa o il ricorso al giudice per la fissazione dell'udienza di prosecuzione, la citazione della parte ad udienza fissa, la cui idoneità al raggiungimento dello scopo previsto nell'art. 297 cod. proc. civ. resta condizionata all'avvenuta notifica dell'atto alla controparte prima della scadenza del termine perentorio entro il quale va promossa la prosecuzione del giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9000 del 06/05/2015
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Interruzione del processo - morte del procuratore – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3782 del 25/02/2015Termine per la riassunzione o la prosecuzione - Decorrenza - Giorno dell'evento interruttivo - Irrilevanza - Conoscenza in forma legale dell'evento - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3782 del 25/02/2015
A seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 139 del 1967, n. 178 del 1970, n. 159 del 1971 e n. 36 del 1976, il termine per la riassunzione o la prosecuzione del processo interrotto per la morte del procuratore costituito di una delle parti in causa decorre non già dal giorno in cui si è verificato l'evento interruttivo, bensì da quello in cui la parte interessata alla riassunzione abbia avuto di tale evento conoscenza legale, mediante dichiarazione, notificazione o certificazione, ovvero a seguito di lettura in udienza dell'ordinanza di interruzione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3782 del 25/02/2015
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Procedimento civile - litisconsorzio - facoltativo – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15539 del 08/07/2014Interruzione del processo - Riassunzione valida e tempestiva nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti - Declaratoria di estinzione del processo nei confronti degli altri - Natura di sentenza definitiva - Fondamento.
In caso di litisconsorzio facoltativo e, quindi, di cause scindibili, la nullità, la tardività o l'assoluta mancanza dell'atto di riassunzione del processo nei confronti di alcuni coobbligati non si estende ai rapporti processuali relativi agli altri, nei cui riguardi la riassunzione sia stata validamente e tempestivamente eseguita, estinguendosi il giudizio, in applicazione del principio previsto dall'art. 1306 cod. civ., esclusivamente con riferimento ai primi, nei cui confronti la conseguente declaratoria di estinzione ha natura di sentenza definitiva.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15539 del 08/07/2014
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso incidentale Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21669 del 20/09/2013Sentenza di appello che abbia omesso di pronunciare su eccezione di estinzione del processo - Ricorso incidentale - Necessità - Mera riproposizione dell'eccezione di estinzione da parte del controricorrente - Inammissibilità.
In ipotesi di sentenza di appello che abbia omesso di pronunciare sull'eccezione di estinzione del processo, la parte resistente non può limitarsi a riproporre tale eccezione nel controricorso, ma è tenuta ad impugnare il relativo capo della sentenza con ricorso incidentale.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21669 del 20/09/2013
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso incidentale Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21669 del 20/09/2013Sentenza di appello che abbia omesso di pronunciare su eccezione di estinzione del processo - Ricorso incidentale - Necessità - Mera riproposizione dell'eccezione di estinzione da parte del controricorrente - Inammissibilità.
In ipotesi di sentenza di appello che abbia omesso di pronunciare sull'eccezione di estinzione del processo, la parte resistente non può limitarsi a riproporre tale eccezione nel controricorso, ma è tenuta ad impugnare il relativo capo della sentenza con ricorso incidentale.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21669 del 20/09/2013
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso incidentale - Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21669 del 20/09/2013Sentenza di appello che abbia omesso di pronunciare su eccezione di estinzione del processo - Ricorso incidentale - Necessità - Mera riproposizione dell'eccezione di estinzione da parte del controricorrente - Inammissibilità.
In ipotesi di sentenza di appello che abbia omesso di pronunciare sull'eccezione di estinzione del processo, la parte resistente non può limitarsi a riproporre tale eccezione nel controricorso, ma è tenuta ad impugnare il relativo capo della sentenza con ricorso incidentale.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21669 del 20/09/2013
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Civile - interruzione del processo - perdita della capacità processuale di una delle parti - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.5650 del 07/03/2013Fallimento di una delle parti costituite - Effetti - Interruzione di diritto del processo "ex" art. 43, comma terzo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 - Sussistenza - Termine per la riassunzione - Decorrenza - Dalla conoscenza in forma legale dell'evento interruttivo - Configurabilità - Modalità.
In caso di interruzione di diritto del processo, determinata dall'apertura del fallimento, ai sensi dell'art. 43, comma terzo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, aggiunto dall'art. 41 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, al fine del decorso del termine per la riassunzione non è sufficiente la sola conoscenza da parte del curatore fallimentare dell'evento interruttivo rappresentato dalla dichiarazione di fallimento, ma è necessaria anche la conoscenza dello specifico giudizio sul quale detto effetto interruttivo è in concreto destinato ad operare. La conoscenza deve inoltre essere "legale", cioè acquisita non in via di mero fatto, ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento che determina l'interruzione del processo, assistita da fede privilegiata.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.5650 del 07/03/2013
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Civile - interruzione del processo - morte del procuratore - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20744 del 23/11/2012Termine per la riassunzione - Decorrenza - Conoscenza legale dell'evento - Decorrenza del termine anche con riferimento ad altri processi pendenti tra le stesse parti patrocinate dallo stesso difensore - Configurabilità.
La morte del procuratore produce l'interruzione automatica del processo dal momento del suo verificarsi, indimente dalla conoscenza che dell'evento abbiano le parti o il giudice, e la conoscenza legale del fatto interruttivo, intervenuta in altro processo, è idonea a far decorrere il termine per la riassunzione anche in relazione a distinti giudizi, pendenti tra le medesime parti, in cui la parte era patrocinata dallo stesso difensore colpito dal suddetto evento.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20744 del 23/11/2012
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Civile - interruzione del processo - riassunzione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13683 del 31/07/2012Termine semestrale ex art. 305 cod. proc. civ. - Riferibilità soltanto alla prima delle due fasi del procedimento di riassunzione, consistente nel deposito in cancelleria del ricorso - Affermazione - Conseguenze - Vizi della notifica dell'atto di riassunzione tempestivamente depositato - Estinzione del processo - Esclusione - Ordine di rinnovazione della notificazione - Obbligo del giudice - Mancata osservanza del termine perentorio per la rinnovazione - Effetti.
Quando il processo sia stato dichiarato interrotto, la riassunzione è tempestiva quando il relativo ricorso sia stato depositato in cancelleria nel termine di sei mesi, previsto dall'art. 305 cod. proc. civ., con la conseguenza che ove il ricorso col pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di riassunzione non sia stato regolarmente notificato, il giudice non può dichiarare l'estinzione del processo, ma deve ordinare la rinnovazione della notifica, in applicazione analogica dell'art. 291 cod. proc. civ., entro un termine perentorio.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13683 del 31/07/2012
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Procedimento civile - estinzione del processo - per inattività delle parti e per mancata prosecuzione o riassunzione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18645 del 12/09/2011Interruzione per morte di una parte - Mancata riassunzione nei confronti di taluno dei coeredi - Estinzione del processo - Esclusione - Integrazione del contraddittorio nei confronti dello stesso - Necessità.
La mancata riassunzione del giudizio di primo grado, interrotto per morte di una delle parti, nei confronti di tutti gli eredi di essa, indipendentemente dalla loro successione nel rapporto sostanziale controverso o dalla scindibilità di questo, non determina l'estinzione del processo, né la riduzione dell'oggetto di esso per la corrispondente quota, bensì la necessità, a pena di nullità dell'intero giudizio, dell'integrazione del contraddittorio.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18645 del 12/09/2011
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Civile - interruzione del processo - riassunzione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11260 del 20/05/2011Termine - Deposito del relativo ricorso in cancelleria - Rilevanza - Termine assegnato dal giudice per la notifica del ricorso e del decreto - Natura ordinatoria - Conseguenze - Proroga prima della scadenza - Concessione di nuovo termine dopo la scadenza - Ammissibilità - Condizioni - Declaratoria di estinzione del processo - Possibilità - Esclusione - Criteri.
In tema di interruzione del processo, il termine perentorio semestrale previsto per la riassunzione dall'art. 305 cod. proc. civ. - nel testo applicabile "ratione temporis" alla fattispecie - è riferito al momento del deposito del relativo ricorso in cancelleria, mentre riveste carattere ordinatorio quello in concreto assegnato dal giudice per la notifica del ricorso e del connesso decreto; con riferimento a quest'ultimo, pertanto, come non ne è preclusa la proroga anteriormente alla scadenza, a maggior ragione non è preclusa, in caso di sua scadenza, la concessione di un nuovo termine, a condizione che il suddetto termine semestrale non sia ancora completamente decorso. In tal caso, quindi, non può essere dichiarata l'estinzione del giudizio qualora la parte onerata abbia provveduto a notificare validamente e tempestivamente il successivo atto di riassunzione nei confronti dei soggetti aventi titolo a partecipare alla prosecuzione del processo.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11260 del 20/05/2011
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Civile - interruzione del processo - riassunzione – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.10016 del 06/05/2011Termine semestrale ex art. 305 cod. proc. civ. - Riferibilità solo al deposito in cancelleria del ricorso - Affermazione - Conseguenze - Vizi della notifica dell'atto di riassunzione tempestivamente depositato - Rinnovazione della notifica - Necessità - Inosservanza del termine ex art. 305 cod. proc. civ. - Ininfluenza - Estensibilità dei principi applicabili per il ricorso in appello e per il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo - Esclusione - Fondamento.
In tema di riassunzione, il meccanismo per la riattivazione del rapporto processuale interrotto si realizza distinguendo il momento della rinnovata "editio actionis" da quello della "vocatio in jus", sicché, una volta eseguito tempestivamente il deposito del ricorso in cancelleria, il termine di sei mesi di cui all'art. 305 cod. proc. civ. non ha alcun ruolo nella successiva notifica dell'atto volta a garantire il corretto ripristino del contraddittorio. Ne consegue che, ove la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sia viziata od inesistente, l'assegnazione di un ulteriore termine da parte del giudice per la rinnovazione della notifica e il compimento del relativo adempimento prescindono dal rispetto delle indicazioni di cui all'art. 305 cod. proc. civ. rispondendo alla sola necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della "vocatio in jus", senza che siano estensibili i principi applicabili per il ricorso in appello nel rito del lavoro e per il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo - che, alla stregua del principio della ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost., postulano che la notificazione avvenga nei termini di legge senza possibilità per il giudice di assegnare un termine per la rinnovazione - rispondendo la situazione ad una differente "ratio legis".
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.10016 del 06/05/2011
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Civile - interruzione del processo - riassunzione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1900 del 27/01/2011Termine ex art. 305 cod. proc. Civ. - Riferibilità solo al deposito in cancelleria del ricorso - Conseguenze - Vizi della notifica dell'atto di riassunzione tempestivamente depositato - Rinnovazione della notifica - Necessità - Inosservanza del termine perentorio per la rinnovazione - Effetti - Difficoltà della parte nell'individuare il soggetto passivamente legittimato - Conseguenze - Onere di attivazione presso il giudice per i necessari adempimenti al riguardo - Condizioni - Fattispecie.
In tema di riassunzione, una volta eseguito tempestivamente il deposito del ricorso in cancelleria, il termine di sei mesi di cui all'art. 305 cod. proc. civ. non ha alcun ruolo nella successiva notifica dell'atto volta a garantire il corretto ripristino del contraddittorio, con la conseguenza che il vizio o la mancanza della notifica impongono al giudice di ordinarne la rinnovazione in applicazione analogica dell'art. 291 cod. proc. civ. entro un termine perentorio, il cui mancato rispetto determina l'estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 291, ultimo comma, e 307, terzo comma, cod. proc. civ. Tuttavia, detta estinzione non potrà essere dichiarata ove la parte riassumente si sia adeguatamente e tempestivamente attivata nel richiedere al giudice (assolvendoli sotto il suo diretto controllo) i necessari adempimenti nei termini assentiti per il completamento del subprocedimento notificatorio nei casi di obiettiva difficoltà nell'individuazione del soggetto passivamente legittimato alla prosecuzione del giudizio o di altri oggettivi ostacoli di natura processuale, ad essa parte non imputabili, che risultino indispensabili per la corretta e definitiva individuazione di tale soggetto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva dichiarato estinto il giudizio per non aver la parte provveduto a notificare, nel termine giudizialmente assegnatogli, il ricorso in riassunzione, tempestivamente depositato, ed il decreto di fissazione d'udienza, nonostante essa avesse la necessità di accertare l'esistenza di eredi effettivi della controparte deceduta, con conseguente instaurazione di "actio interrogatoria" ex art. 481 cod. civ. e successiva necessaria richiesta della nomina del curatore dell'eredità giacente).
Corte di Cassazione …...
Procedimento civile - riunione e separazione di causa - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24086 del 26/11/2010Cause riunite per ragioni di connessione o identità delle questioni - Autonomia dei singoli giudizi - Sussistenza - Fattispecie.
La riunione di più cause originariamente separate, in ragione della connessione di "petitum" e "causa petendi" propri di ciascuna di esse o della identità delle questioni da trattare, non comporta il venir meno dell'autonomia dei singoli giudizi e dei rispettivi titoli, di modo che la sentenza che li definisce, pur se formalmente unica, consta in realtà di tante pronunce quante sono le cause riunite. (Fattispecie relativa a tre cause riunite, due delle quali erroneamente dichiarate estinte dal giudice del primo grado. La S.C., in applicazione del riportato principio, ha confermato la sentenza di rigetto dell'appello pronunciata dalla Corte di merito, rilevando che l'errore commesso dal primo giudice, nel dichiarare la detta estinzione, non aveva avuto alcuna incidenza sulla terza causa).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24086 del 26/11/2010
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Procedimento civile - litisconsorzio - facoltativo – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16018 del 07/07/2010Morte di una delle parti - Interruzione del processo - Mancata riassunzione nei confronti degli eredi - Conseguenze - Estinzione del giudizio nei confronti della parte deceduta - Prosecuzione nei confronti delle altre parti - Configurabilità - Fondamento.
In tema di litisconsorzio facoltativo, ove all'interruzione del processo per morte di uno dei creditori o condebitori non segua l'atto di riassunzione effettuato nel termine previsto nei confronti dei suoi eredi, il processo prosegue solo quanto ai rapporti processuali relativi alle parti regolarmente citate, e si estingue, invece, limitatamente alla parte deceduta, in applicazione del principio di cui all'art. 1306 cod. civ., per cui, anche in caso di rapporto plurisoggettivo solidale, sono possibili le azioni di un solo contitolare o verso un solo contitolare, dirette a perseguire l'adempimento dell'obbligazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16018 del 07/07/2010
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Civile - interruzione del processo - riassunzione - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6325 del 16/03/2010Termine semestrale ex art. 305 cod. proc. civ. - Riferibilità soltanto al deposito in cancelleria del ricorso - Conseguenze - Vizio della notifica dell'atto di riassunzione tempestivamente depositato - Estinzione del processo - Esclusione - Ordine di rinnovazione della notificazione - Inosservanza del relativo termine perentorio - Effetti - Superfluità dell'ordine di rinnovazione - Conseguenze - Fattispecie.
Il termine perentorio previsto dall'art. 305 cod. proc. civ. ai fini della riassunzione del giudizio interrotto é riferibile solo al deposito del ricorso in cancelleria, sicché, eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo sulla fissazione successiva, ad opera del giudice, di un ulteriore termine per eseguire la notificazione prescritta dall'art. 303 cod. proc. civ. Ne consegue che, depositato tempestivamente il ricorso in cancelleria e così perfezionatasi la riassunzione, in caso di nullità della notificazione dell'atto riassuntivo, il giudice deve ordinare la rinnovazione della notifica entro un termine perentorio - come previsto dall'art. 291 cod. proc. civ. - il cui mancato rispetto determina l'estinzione del giudizio. Tuttavia, qualora la rinnovazione della notificazione alla parte sia superflua, risultando dall'attività processuale che essa ne ha avuto conoscenza, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., deve escludersi l'estinzione del processo nel caso di mancato ordine di rinnovazione della notificazione da parte del tribunale. (Fattispecie nella quale la notifica, avvenuta presso lo studio dell'effettivo difensore e domiciliatario, a mani della segretaria, era destinata ad avvocato avente diverso nome proprio, anche se lo stesso cognome, e il giudice non aveva disposto la rinnovazione, ma solo rinviato la discussione, stante la costituzione del convenuto a mezzo del proprio avvocato con comparsa depositata prima dell'udienza, sia pure per eccepire l'estinzione).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6325 del 16/03/2010
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Civile - Interruzione del processo - morte del procuratore - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3085 del 11/02/2010Termine per la riassunzione o la prosecuzione - Decorrenza - Giorno dell'evento interruttivo - Irrilevanza - Conoscenza in forma legale dell'evento - Necessità - Conseguenze - Possibile diversa decorrenza per le parti - Configurabilità - Conoscenza dell'evento in tempo anteriore al semestre precedente la riassunzione o la prosecuzione - Onere probatorio - Spettanza - Fattispecie disciplinata dall'art. 305 cod. proc. civ. nel testo anteriore alle modifiche di cui alla l. n. 69 del 2009.
A seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 139 del 1967, n. 178 del 1970, 159 del 1971 e n. 36 del 1976, il termine per la riassunzione o la prosecuzione del processo interrotto per la morte del procuratore costituito di una delle parti in causa decorre non già dal giorno in cui si è verificato l'evento interruttivo, bensì da quello in cui una delle parti abbia avuto di tale evento conoscenza legale, mediante dichiarazione, notificazione o certificazione, non essendo sufficiente la conoscenza "aliunde" acquisita; ne consegue che il termine in questione non decorre contemporaneamente nei confronti di tutte le parti e che l'onere di provare la legale conoscenza dell'evento in data anteriore al semestre precedente la riassunzione o la prosecuzione incombe sulla parte che ne eccepisce l'intempestività, non potendo farsi carico all'altra dell'onere di fornire una prova negativa. (Fattispecie disciplinata dall'art. 305 cod. proc. civ. nel testo anteriore alle modifiche di cui all'art. 46, comma 14, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3085 del 11/02/2010
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - alla parte personalmente – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.2714 del 08/02/2010Morte del procuratore - Fase del giudizio - Dopo la precisazione delle conclusioni e prima della discussione - Notifica della sentenza - Modalità - Notifica personale alla parte rimasta priva di difensore - Termine breve per impugnazione - Decorrenza - Configurabilità - Non conoscenza dell'evento interruttivo da parte del destinatario della notifica - Rilevanza - Esclusione.
In caso di morte del procuratore costituito dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni ma prima dell'udienza di discussione della causa, il termine breve per l'impugnazione decorre dalla notifica personale della sentenza alla parte rimasta priva di difensore, senza che assuma rilievo la mancata conoscenza incolpevole dell'evento interruttivo verificatosi (benché non dichiarato) ai danni della parte stessa; da un lato, invero, in questa fase processuale di transizione, la parte non può sottrarsi all'onere di informarsi circa le ragioni dell'avvenuta notifica alla sua persona e non al difensore, e, dall'altro, nessun dovere di avvisare la controparte della morte del suo difensore ricade sulla parte notificante.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.2714 del 08/02/2010
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impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione - nel domicilio eletto (o residenza dichiarata) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21244 del 05/10/2009Morte di una parte - Interruzione del processo - Atto di riassunzione - Notifica al procuratore domiciliatario - Inesistenza - Fondamento - Possibilità di sanatoria - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21244 del 05/10/2009
Ove il processo, interrotto a seguito della morte di una parte dichiarata in udienza, venga riassunto con atto notificato al domicilio eletto anziché a quello effettivo del "de cuius", la notifica deve ritenersi affetta da inesistenza e non da nullità e, in quanto tale, non è suscettibile di sanatoria, perché compiuta in un luogo e ad una persona (il procuratore domiciliatario) che non ha alcun rapporto con gli eredi della persona da lui difesa, i quali, a loro volta, ben potrebbero non essere a conoscenza della pendenza di un giudizio nel quale il defunto era rappresentato dal difensore destinatario della notifica.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21244 del 05/10/2009
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione - nel domicilio eletto (o residenza dichiarata) - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21244 del 05/10/2009Morte di una parte - Interruzione del processo - Atto di riassunzione - Notifica al procuratore domiciliatario - Inesistenza - Fondamento - Possibilità di sanatoria - Esclusione.
Ove il processo, interrotto a seguito della morte di una parte dichiarata in udienza, venga riassunto con atto notificato al domicilio eletto anziché a quello effettivo del "de cuius", la notifica deve ritenersi affetta da inesistenza e non da nullità e, in quanto tale, non è suscettibile di sanatoria, perché compiuta in un luogo e ad una persona (il procuratore domiciliatario) che non ha alcun rapporto con gli eredi della persona da lui difesa, i quali, a loro volta, ben potrebbero non essere a conoscenza della pendenza di un giudizio nel quale il defunto era rappresentato dal difensore destinatario della notifica.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21244 del 05/10/2009
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civile - interruzione del processo - riassunzione – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.14854 del 28/06/2006Termine semestrale ex art. 305 cod. proc. civ. - Riferibilità soltanto alla prima delle due fasi del procedimento di riassunzione, consistente nel deposito in cancelleria del ricorso - Affermazione - Conseguenze - Vizi della notifica dell'atto di riassunzione tempestivamente depositato - Estinzione del processo - Esclusione - Ordine di rinnovazione della notificazione - Obbligo del giudice - Mancata osservanza del termine perentorio per la rinnovazione - Effetti.
Verificatasi una causa d'interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata "edictio actionis" da quello della "vocatio in ius", il termine perentorio di sei mesi, previsto dall'art. 305 cod. proc. civ., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicché, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius". Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice, che rilevi la nullità, di ordinare la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291 cod. proc. civ., entro un termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l'eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, ultimo comma, e del successivo art. 307, terzo comma.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.14854 del 28/06/2006
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procedimento civile – interruzione del processo - riassunzione – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 14854 del 28/06/2006Termine semestrale ex art. 305 cod. proc. civ. - Riferibilità soltanto alla prima delle due fasi del procedimento di riassunzione, consistente nel deposito in cancelleria del ricorso - Affermazione - Conseguenze - Vizi della notifica dell'atto di riassunzione tempestivamente depositato - Estinzione del processo - Esclusione - Ordine di rinnovazione della notificazione - Obbligo del giudice - Mancata osservanza del termine perentorio per la rinnovazione - Effetti. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 14854 del 28/06/2006
Verificatasi una causa d'interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata "edictio actionis" da quello della "vocatio in ius", il termine perentorio di sei mesi, previsto dall'art. 305 cod. proc. civ., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicché, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius". Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice, che rilevi la nullità, di ordinare la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291 cod. proc. civ., entro un termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l'eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, ultimo comma, e del successivo art. 307, terzo comma.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 14854 del 28/06/2006
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Procedimento civile - interruzione del processo - morte della parte - riassunzione – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 2331 del 11/04/1984Notificazione dell'atto riassuntivo agli eredi della parte defunta - notificazione collettiva e impersonale - necessità - esclusione - facoltà alternativa alla possibilità di notificazione ai singoli eredi - conseguenze - rinuncia dei chiamati all'eredità - irrilevanza - integrazione del contraddittorio nei confronti dei successori non rinuncianti o nei confronti della eventuale eredità giacente - ammissibilità.*
133143 434366*
Verificatasi l'interruzione del processo, per la morte della parte costituita a mezzo di procuratore, la notificazione dell'atto riassuntivo (del processo) agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente ed impersonalmente, rappresenta non un Obbligo ma una facoltà, alternativa alla possibilità che l'atto di riassunzione sia notificato ai singoli eredi; in questo secondo caso, la parte che esegue la riassunzione non è tenuta ad accertarsi preventivamente che i chiamati all'eredità non vi abbiano rinunciato, dovendo invece la prova della rinuncia essere fornita dai soggetti evocati in giudizio in qualità di eredi, con la conseguenza che il processo è legittimamente riassunto nei loro confronti e che, una volta fornita dai medesimi la prova dell'avvenuta rinuncia all'eredità, è possibile integrare il contraddittorio nei confronti dei successori non rinuncianti o nei confronti dell'eventuale eredità giacente. ( V 2709/64, mass n 304060).*
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 2331 del 11/04/1984
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