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302. (Prosecuzione del processo)

Art. 302. (prosecuzione del processo)

0 Codice di procedura civile

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Cassazione (ricorso per) - procedimento - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6642 del 13/03/2024 (Rv. 670477-01)
Fallimento di una delle parti - Interruzione del giudizio di legittimità - Esclusione - Potere del curatore di rinunciare al ricorso - Esclusione. In tema di giudizio di Cassazione, il sopravvenuto fallimento di una delle parti non determina l'interruzione del processo, per cui non vi è un onere di riassunzione del giudizio nei confronti della curatela fallimentare, essendo la fase di legittimità caratterizzata dall'impulso d'ufficio; ne consegue che, pur potendo il curatore intervenire nel processo per far valere i diritti della massa, sia pure nei limiti delle residue facoltà difensive riconosciute dalla legge, non può tuttavia rinunciare al ricorso già proposto dalla parte prima dell'apertura della propria procedura concorsuale. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6642 del 13/03/2024 (Rv. 670477-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_302 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - in genere Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 30785 del 06/11/2023 (Rv. 669228 - 01)
Fallimento di una delle parti - Interruzione del processo - Esclusione - Curatore del fallimento - Intervento in giudizio - Ammissibilità - Fondamento. Il fallimento di una delle parti che si verifichi nel giudizio di Cassazione non determina l'interruzione del processo ex artt. 299 e ss. c.p.c., trattandosi di procedimento dominato dall'impulso d'ufficio, con la conseguenza che non vi è un onere di riassunzione del giudizio nei confronti della curatela fallimentare; questo non esclude, tuttavia, che il curatore del fallimento (dal 15 luglio 2022 il curatore della liquidazione giudiziale) possa intervenire nel giudizio di legittimità al fine di tutelare gli interessi della massa dei creditori, sia pure nei limiti delle residue facoltà difensive riconosciute dalla legge. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 30785 del 06/11/2023 (Rv. 669228 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_302 …...
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17212 del 15/06/2023 (Rv. 668125 - 03)
Accettazione dell'eredità (pura e semplice) - con beneficio di inventario - procedimento civile - successione nel processo - a titolo universale - impugnazioni civili - opposizione di terzo - Giudizio introdotto da o contro il "de cuius" - Decesso della parte originaria e riassunzione o volontaria costituzione in prosecuzione di uno o taluno dei coeredi - Erede pretermesso - Opposizione di terzo ordinaria - Morte dell'opponente - Eredi senza beneficio d'inventario già parti della sentenza opposta - Confusione delle posizioni sostanziali - Conseguenze - Carenza di interesse all'opposizione. Qualora in un giudizio si sia verificata la morte di una parte e la decisione sia stata pronunciata a seguito di riassunzione nei confronti o con la costituzione degli eredi ad eccezione di uno di essi, che sia rimasto pretermesso, e questi abbia successivamente proposto opposizione di terzo ordinaria ai sensi dell'art. 404, comma 1, c.p.c., adducendo la sua legittimazione come litisconsorte necessario pretermesso, ove nel corso del giudizio di opposizione l'erede opponente deceda e gli altri eredi accettino la sua eredità senza beneficio di inventario, subentrando nella sua posizione processuale nel giudizio di opposizione di terzo (in cui siano stati già coinvolti come parti della sentenza opposta), la confusione delle loro rispettive posizioni sostanziali con quella del "de cuius" determina la sopravvenuta carenza di interesse rispetto all'opposizione a suo tempo introdotta dal medesimo "de cuius". Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17212 del 15/06/2023 (Rv. 668125 - 03) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_302, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_404, Cod_Civ_art_0470, Cod_Civ_art_0484, Cod_Civ_art_0490 …...
Morte o perdita della capacità processuale della parte costituita – Cass. n. 27788/2022
Procedimento civile - interruzione del processo - Morte o perdita della capacità processuale della parte costituita - Dichiarazione del suo procuratore in udienza o notificazione dell'evento alle altre parti - Effetti - Interruzione automatica del processo - Termine per la riassunzione - Decorrenza.   L'evento della morte o della perdita della capacità processuale della parte costituita che sia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti dal procuratore della stessa parte colpita da uno di detti eventi produce, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione o notificazione e il conseguente termine per la riassunzione, in tale ipotesi, come previsto in generale dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore o la notificazione dell'evento, ad opera dello stesso, nei confronti delle altre parti, senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine, il momento nel quale venga adottato e conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione (avente natura meramente ricognitiva) pronunziato successivamente e senza che tale disciplina incida negativamente sul diritto di difesa delle parti. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27788 del 22/09/2022 (Rv. 665712 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_302, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_305   Corte Cassazione 27788 2022 …...
Morte dell'ex coniuge ricorrente nel corso del procedimento – Cass. n. 20495/2022
Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - in genere - Sentenza di divorzio - Giudizio di revisione per la revoca dell'assegno - Morte dell'ex-coniuge - Conseguenze - Prosecuzione del giudizio - Ammissibilità - Condizioni.   In tema di divorzio, la morte dell'ex coniuge ricorrente nel corso del procedimento per la revisione dell'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della l. n. 898 del 1970, non comporta la dichiarazione di improseguibilità dello stesso, ma gli eredi subentrano nella posizione del coniuge richiedente la revisione, al fine dell'accertamento della non debenza dell'assegno a decorrere dalla domanda sino al decesso, nonché nell'azione di ripetizione dell'indebito, ex art. 2033 c.c., per la restituzione delle somme non dovute. Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 20495 del 24/06/2022 (Rv. 665040 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_302, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_305   Corte Cassazione 20495 2022 …...
Prosecuzione del giudizio per l'attribuzione dell'assegno divorzile – Cass. n. 20494/2022
Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - in genere - Sentenza di divorzio - Giudicato sullo "status" - Prosecuzione del giudizio per l'attribuzione dell'assegno - Morte di uno dei coniugi - Conseguenze - Prosecuzione del giudizio - Ammissibilità - Condizioni.   In tema di divorzio, nel caso di passaggio in giudicato della pronuncia parziale sullo "status", con prosecuzione del giudizio al fine dell'attribuzione dell'assegno divorzile, il venir meno dell'ex coniuge nei confronti del quale la domanda era stata proposta nel corso del medesimo non ne comporta la declaratoria di improseguibilità, ma il giudizio può proseguire nei confronti degli eredi, per giungere all'accertamento della debenza dell'assegno dovuto sino al momento del decesso. Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 20494 del 24/06/2022 (Rv. 665068 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_302, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_305   Corte Cassazione 20494 2022 …...
Fallimento di una delle parti – Cass. n. 3630/2021
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - Fallimento di una delle parti - Interruzione del processo - Esclusione - Curatore del fallimento - Legittimazione a stare in giudizio in luogo fallito - Esclusione. Il fallimento di una delle parti che si verifichi nel giudizio di Cassazione non determina l'interruzione del processo ex art. 299 e ss. c.p.c., trattandosi di procedimento dominato dall'impulso di ufficio. Ne consegue che, una volta instauratosi il giudizio di Cassazione con la notifica ed il deposito del ricorso, il curatore del fallimento non è legittimato a stare in giudizio in luogo del fallito, essendo irrilevanti i mutamenti della capacità di stare in giudizio di una delle parti e non essendo ipotizzabili, nel giudizio di cassazione, gli adempimenti di cui all'art. 302 c.p.c. (il quale prevede la costituzione in giudizio di coloro ai quali spetta di proseguirlo). Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3630 del 12/02/2021 (Rv. 660567 - 01) Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_143, Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_300 , Cod_Proc_Civ_art_302, Cod_Proc_Civ_art_360_1 …...
Riassunzione del giudizio a seguito del verificarsi di una causa di interruzione - Cass. n. 14607/2020
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - ordine delle questioni - Eccezione di estinzione del giudizio - Precedenza della valutazione di questa rispetto a quella dell'eccezione di incompetenza - Sussistenza - Fondamento. In tema di riassunzione del giudizio a seguito del verificarsi di una causa di interruzione, la questione relativa all'estinzione del processo per irritualità di tale riassunzione ha carattere preliminare rispetto all'eventuale eccezione di incompetenza (nella specie, per territorio) sollevata da una parte, poiché la cognizione della controversia ad opera del giudice, incluso il profilo della competenza, è possibile solo a condizione che il processo sia correttamente uscito dallo stato di quiescenza in cui era entrato per effetto di detta interruzione. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14607 del 09/07/2020 (Rv. 658326 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_302, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_305, Cod_Proc_Civ_art_307, Cod_Proc_Civ_art_276 corte cassazione 14607 2020 …...
Procedimento civile - interruzione del processo - perdita della capacita' processuale di una delle parti - Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 33157 del 16/12/2019 (Rv. 656302 - 01)
Interruzione del processo ex art. 43 l. fall. - Conoscenza del fallimento acquisita in un determinato giudizio - Idoneità ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione di altro giudizio - Esclusione - Identità di difensori - Irrilevanza - Ragioni. In caso di interruzione automatica del processo ex art. 43, comma 3, l. fall., la conoscenza del fallimento di una parte che il procuratore di altra parte, non colpita dall'evento interruttivo, abbia acquisito in un determinato giudizio non è idonea a far decorrere il termine per la riassunzione di altra causa, ancorché le parti siano assistite, in entrambi i processi, dagli stessi procuratori. Diversamente, infatti, si attribuirebbe all'avvocato una sorta di "rappresentanza generale" della parte che gli ha affidato uno o più mandati "ad litem", contraddistinta da un'ampiezza non direttamente correlata con l'oggetto dei singoli giudizi per i quali il professionista sia stato officiato e, dunque, potenzialmente esulante dai confini dei mandati defensionali che il cliente aveva inteso conferire all'avvocato. Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 33157 del 16/12/2019 (Rv. 656302 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_302, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_305, Dlgs_14_2019_art_005, Dlgs_14_2019_art_143 …...
Procedimento civile - interruzione del processo - prosecuzione del processo - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29144 del 11/11/2019 (Rv. 656241 - 01)
Interruzione per sospensione del procuratore dall'albo professionale - Termine per la riassunzione - Decorrenza - Dalla cessazione del periodo di sospensione - Fondamento. Nell'ipotesi di interruzione del processo a seguito di un provvedimento di sospensione del procuratore dall'esercizio della professione, il termine per la riassunzione decorre, per quanto concerne la parte colpita dall'evento, dalla cessazione del periodo di sospensione, atteso che il procuratore, ben a conoscenza, sia dell'accadimento interruttivo dipendente dalla subita sanzione, sia della relativa durata, ha l'obbligo, alla scadenza di tale periodo, di provvedere alla prosecuzione del giudizio nel termine di cui all'art. 305 c.p.c.; diversa è, invece, l'esigenza di protezione della parte rappresentata propria delle ipotesi di definitiva cessazione dello "ius postulandi", per le quali il detto termine deve decorrere dalla conoscenza legale del venir meno dell'accadimento interruttivo. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29144 del 11/11/2019 (Rv. 656241 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_301, Cod_Proc_Civ_art_302, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_305 …...
Procedimento civile - interruzione del processo - morte del procuratore - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 25846 del 14/10/2019 (Rv. 655350 - 01)
Interruzione del giudizio- Ricorso in riassunzione notificato nei confronti della parte personalmente- In caso di constatata morte del suo difensore- Validità- Fondamento. E' ritualmente proseguito il processo, a seguito della notifica del ricorso in riassunzione presso la parte personalmente, in conseguenza del constatato decesso del difensore della stessa, posto che la morte del procuratore a mezzo del quale la parte è costituita determina automaticamente l'interruzione del processo anche se il giudice e le altre parti non ne hanno avuto conoscenza ed a prescindere dalla dichiarazione di interruzione. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 25846 del 14/10/2019 (Rv. 655350 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_301, Cod_Proc_Civ_art_302, Cod_Proc_Civ_art_305 …...
Procedimento civile - interruzione del processo - morte del procuratore - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10594 del 16/04/2019 (Rv. 653499 - 01)
Termine per la riassunzione - Decorrenza - Dalla conoscenza legale dell'evento - Conoscenza di fatto altrimenti acquisita - Irrilevanza - Fattispecie. In tema di interruzione del processo per morte del procuratore di una delle parti, il termine per la relativa riassunzione decorre dalla data in cui la parte rimasta senza difensore ha avuto dell'evento conoscenza legale, acquisita tramite atti muniti di fede privilegiata quali dichiarazioni, notificazioni o certificazioni rappresentative dell'evento medesimo, alle quali non è equiparabile la conoscenza di fatto altrimenti acquisita, e dovendo tale conoscenza avere ad oggetto tanto l'evento in sé considerato, quanto lo specifico processo nel quale esso deve esplicare i suoi effetti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione gravata che aveva escluso che una missiva, ancorché inviata a mezzo raccomandata AR, ma avente ben diverse finalità, potesse assicurare la conoscenza legale dell'evento interruttivo, poiché non conteneva la specifica indicazione dell'evento stesso, il quale risultava solo implicitamente, ed era priva di fede privilegiata). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10594 del 16/04/2019 (Rv. 653499 - 01) Cod_Proc_Civ_art_301, Cod_Proc_Civ_art_302, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_305 …...
Interruzione del processo - perdita della capacità processuale di una delle parti - cancellazione della società dal registro delle imprese
Procedimento civile - interruzione del processo - perdita della capacità processuale di una delle parti - cancellazione della società dal registro delle imprese - evento interruttivo ex art. 299 c.p.c. - evento non dichiarato dal difensore - conseguenze in fase di gravame – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 30341 del 23/11/2018 La cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo a un fenomeno estintivo che priva la stessa della capacità di stare in giudizio, costituendo un evento interruttivo la cui rilevanza processuale è peraltro subordinata, ove la parte sia costituita a mezzo di procuratore, stante la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, dalla dichiarazione in udienza ovvero dalla notificazione dell'evento alle altre parti; a tale principio consegue che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della società cancellata; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della società; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso detto procuratore, ai sensi dell'art. 330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione promosso dal difensore munito di mandato a tal fine conferito dalla società con procura speciale sottoscritta prima dell'estinzione dell'ente a seguito della cancellazione dal registro delle imprese). Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 30341 del 23/11/2018 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20638 del 08/08/2018
Morte della parte nel corso del giudizio - Costituzione degli eredi mediante conferimento di procura a margine della comparsa conclusionale - Validità - Fondamento. In ragione della natura esclusivamente processuale dell'atto contenente il mandato alle liti, la procura apposta sulla comparsa conclusionale con cui un soggetto, subentrando quale successore alla parte deceduta nel corso del processo, si costituisca in giudizio, è valida quando sia idonea al raggiungimento dello scopo, indipendentemente dall'osservanza delle forme di cui all'art. 83 c.p.c.. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20638 del 08/08/2018   …...
Procedimento civile - interruzione del processo - morte del procuratore - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13900 del 01/06/2017
Termine per la riassunzione - Decorrenza - Conoscenza legale dell'evento - Decorrenza del termine anche con riferimento ad altri processi pendenti tra le stesse parti patrocinate dallo stesso difensore - Configurabilità. La morte del procuratore produce l'interruzione automatica del processo dal momento del suo verificarsi, indipendentemente dalla conoscenza che dell'evento abbiano le parti o il giudice, e la conoscenza legale del fatto interruttivo, intervenuta in altro processo, è idonea a far decorrere il termine per la riassunzione anche in relazione a distinti giudizi, pendenti tra le medesime parti, in cui la parte era patrocinata dallo stesso difensore colpito dal suddetto evento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13900 del 01/06/2017   …...
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - in genere – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 8508 del 29/04/2016
Procedura fallimentare - Morte dell'imprenditore fallito - Diritto dell'erede all'indennizzo "iure proprio" - Condizioni. In tema di equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, gli eredi dell'imprenditore fallito nel corso della procedura fallimentare hanno titolo per il riconoscimento dell'indennizzo "iure proprio" purché abbiano partecipato alla procedura, mediante istanze, richieste o ricezione di atti, potendo solo in tal caso configurarsi un interesse giuridicamente rilevante alla definizione in tempi ragionevoli del giudizio. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 8508 del 29/04/2016   …...
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 8508 del 29/04/2016
Procedura fallimentare - Morte dell'imprenditore fallito - Diritto dell'erede all'indennizzo "iure proprio" - Condizioni. In tema di equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, gli eredi dell'imprenditore fallito nel corso della procedura fallimentare hanno titolo per il riconoscimento dell'indennizzo "iure proprio" purché abbiano partecipato alla procedura, mediante istanze, richieste o ricezione di atti, potendo solo in tal caso configurarsi un interesse giuridicamente rilevante alla definizione in tempi ragionevoli del giudizio. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 8508 del 29/04/2016   …...
Interruzione del processo - morte della parte Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 710 del 18/01/2016
Morte o perdita della capacità della parte costituita a mezzo di procuratore - Omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera di quest'ultimo - Ultrattività del mandato - Configurabilità - Effetti - Stabilizzazione della posizione giuridica della parte colpita dall'evento - Modificabilità - Condizioni. In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera di quest'ultimo comporta, per la regola dell'ultrattività del mandato, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il procuratore, già munito di procura valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, comma 4, c.p.c. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 710 del 18/01/2016   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13329 del 30/06/2015
Procura a margine o in calce - Apposizione su atti diversi dal ricorso o dal controricorso - Esclusione - Conseguenze - Nomina di nuovo difensore - Rilascio di procura su atto redatto dal nuovo difensore - Inammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13329 del 30/06/2015 Nel giudizio di cassazione, la procura speciale può essere rilasciata a margine o in calce solo del ricorso o del controricorso trattandosi degli unici atti indicati, con riferimento al giudizio di legittimità, dall'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., sicché, ove non sia rilasciata in occasione di tali atti, il conferimento deve avvenire, ai sensi del secondo comma del citato articolo, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata che facciano riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata, senza che ad una diversa conclusione possa pervenirsi nel caso in cui sopraggiunga la sostituzione del difensore. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13329 del 30/06/2015   …...
Interruzione del processo - morte del procuratore – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3782 del 25/02/2015
Termine per la riassunzione o la prosecuzione - Decorrenza - Giorno dell'evento interruttivo - Irrilevanza - Conoscenza in forma legale dell'evento - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3782 del 25/02/2015 A seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 139 del 1967, n. 178 del 1970, n. 159 del 1971 e n. 36 del 1976, il termine per la riassunzione o la prosecuzione del processo interrotto per la morte del procuratore costituito di una delle parti in causa decorre non già dal giorno in cui si è verificato l'evento interruttivo, bensì da quello in cui la parte interessata alla riassunzione abbia avuto di tale evento conoscenza legale, mediante dichiarazione, notificazione o certificazione, ovvero a seguito di lettura in udienza dell'ordinanza di interruzione. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3782 del 25/02/2015     …...
Società - di persone fisiche - società in nome collettivo - scioglimento - liquidazione - liquidatori - cancellazione della società – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 23574 del 05/11/2014
Cancellazione della società dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione della società - Conseguenze - Capacità di stare in giudizio della società estinta e rapporti processuali pendenti - Inammissibilità dell'impugnazione proposta da o contro la società estinta - Fattispecie. La cancellazione dal registro delle imprese comporta l'estinzione della società e la priva della capacità processuale, sicché, qualora l'estinzione intervenga in pendenza di un giudizio di cui la società è parte, si produce un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ.. Ne consegue che, qualora siffatto evento non sia stato fatto constare processualmente nei modi di legge, nondimeno l'eventuale impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve, a pena d'inammissibilità, provenire dai soci o essere nei loro confronti indirizzata, posto che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può, comunque, eccedere il giudizio nel quale l'evento interruttivo è occorso e che la legittimazione processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ex art. 110 cod. proc. civ., per effetto della vicenda estintiva, in capo ai predetti soci, tra i quali viene in rilievo una situazione di litisconsorzio necessario, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti della società cancellata, anziché degli ex soci, escludendo la sanatoria per effetto dell'avvenuta costituzione di alcuni di questi ultimi, non desumendosi dalle difese delle parti la presenza in giudizio dell'intera compagine sociale). Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 23574 del 05/11/2014   …...
Società - di persone fisiche - società in nome collettivo - scioglimento - liquidazione - liquidatori - cancellazione della società – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 23574 del 05/11/2014
Cancellazione della società dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione della società - Conseguenze - Capacità di stare in giudizio della società estinta e rapporti processuali pendenti - Inammissibilità dell'impugnazione proposta da o contro la società estinta - Fattispecie. La cancellazione dal registro delle imprese comporta l'estinzione della società e la priva della capacità processuale, sicché, qualora l'estinzione intervenga in pendenza di un giudizio di cui la società è parte, si produce un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ.. Ne consegue che, qualora siffatto evento non sia stato fatto constare processualmente nei modi di legge, nondimeno l'eventuale impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve, a pena d'inammissibilità, provenire dai soci o essere nei loro confronti indirizzata, posto che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può, comunque, eccedere il giudizio nel quale l'evento interruttivo è occorso e che la legittimazione processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ex art. 110 cod. proc. civ., per effetto della vicenda estintiva, in capo ai predetti soci, tra i quali viene in rilievo una situazione di litisconsorzio necessario, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti della società cancellata, anziché degli ex soci, escludendo la sanatoria per effetto dell'avvenuta costituzione di alcuni di questi ultimi, non desumendosi dalle difese delle parti la presenza in giudizio dell'intera compagine sociale). Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 23574 del 05/11/2014   …...
società - di persone fisiche - società in nome collettivo - scioglimento - liquidazione - liquidatori - cancellazione della società – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 23574 del 05/11/2014
Cancellazione della società dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione della società - Conseguenze - Capacità di stare in giudizio della società estinta e rapporti processuali pendenti - Inammissibilità dell'impugnazione proposta da o contro la società estinta - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 23574 del 05/11/2014 La cancellazione dal registro delle imprese comporta l'estinzione della società e la priva della capacità processuale, sicché, qualora l'estinzione intervenga in pendenza di un giudizio di cui la società è parte, si produce un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ.. Ne consegue che, qualora siffatto evento non sia stato fatto constare processualmente nei modi di legge, nondimeno l'eventuale impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve, a pena d'inammissibilità, provenire dai soci o essere nei loro confronti indirizzata, posto che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può, comunque, eccedere il giudizio nel quale l'evento interruttivo è occorso e che la legittimazione processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ex art. 110 cod. proc. civ., per effetto della vicenda estintiva, in capo ai predetti soci, tra i quali viene in rilievo una situazione di litisconsorzio necessario, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti della società cancellata, anziché degli ex soci, escludendo la sanatoria per effetto dell'avvenuta costituzione di alcuni di questi ultimi, non desumendosi dalle difese delle parti la presenza in giudizio dell'intera compagine sociale). Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 23574 del 05/11/2014   …...
Civile - interruzione del processo - perdita della capacità processuale di una delle parti - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23141 del 31/10/2014
Cancellazione di società dal registro delle imprese - Estinzione della persona giuridica - Omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera del procuratore costituito - Effetti - Ultrattività del mandato alla lite - Configurabilità - Conseguenze. La cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinando così - qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte costituita - un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., la cui omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore, comporta, in applicazione della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte, risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano i soci successori della società, ovvero se il procuratore costituito per la società, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza l'evento o lo notifichi alle altre parti, o ancora se, in caso di contumacia, tale evento sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23141 del 31/10/2014   …...
Procedimento civile - interruzione del processo - perdita della capacità processuale di una delle parti – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23141 del 31/10/2014
Cancellazione di società dal registro delle imprese - Estinzione della persona giuridica - Omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera del procuratore costituito - Effetti - Ultrattività del mandato alla lite - Configurabilità - Conseguenze. La cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinando così - qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte costituita - un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., la cui omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore, comporta, in applicazione della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte, risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano i soci successori della società, ovvero se il procuratore costituito per la società, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza l'evento o lo notifichi alle altre parti, o ancora se, in caso di contumacia, tale evento sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23141 del 31/10/2014   …...
società - di persone fisiche - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 11344 del 13/05/2013
Ricorso per cassazione proposto nei confronti di società di accomandita semplice cancellata dal registro delle imprese - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione - Sussistenza - Costituzione operata dai soci della società - Effetti per la società cancellata e gli altri intimati - Configurabilità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 11344 del 13/05/2013 È inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti di una società in accomandita semplice cancellata dal registro delle imprese in data antecedente al deposito della sentenza impugnata, senza che possa riconoscersi alcun effetto sanante alla costituzione tardivamente operata dai rispettivi soci, la quale rimane a sua volta inammissibile ove la posizione della società (nella specie, volta a dedurre l'illegittimità dell'aggiudicazione ad un terzo di un contratto a seguito di un pubblico incanto, in violazione della prelazione spettante alla società stessa) non sia suscettibile di trasferimento in favore dei soci, pur valendo essa come efficace intervento nel giudizio di legittimità ai fini dell'integrità del rapporto processuale validamente instaurato dal ricorrente nei confronti di altri intimati.   …...
Società - di persone fisiche (nozione, caratteri, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013
Cancellazione della società dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione della società - Conseguenze - In ordine alla capacità di stare in giudizio della società estinta e ai suoi rapporti processuali pendenti. La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della "fictio iuris" contemplata dall'art. 10 legge fall.); pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013   …...
società - di capitali - in genere - cancellazione della società dal registro delle imprese - effetti - estinzione della società - conseguenze - in ordine alla capacità di stare in giudizio della società estinta e ai suoi rapporti processuali pendenti. Cor
società - di persone fisiche - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) - cancellazione della società dal registro delle imprese - effetti - estinzione della società - conseguenze - in ordine alla capacità di stare in giudizio della società estinta e ai suoi rapporti processuali pendenti. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013 La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della "fictio iuris" contemplata dall'art. 10 legge fall.); pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013   …...
Civile - interruzione del processo - perdita della capacità processuale di una delle parti - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.5650 del 07/03/2013
Fallimento di una delle parti costituite - Effetti - Interruzione di diritto del processo "ex" art. 43, comma terzo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 - Sussistenza - Termine per la riassunzione - Decorrenza - Dalla conoscenza in forma legale dell'evento interruttivo - Configurabilità - Modalità. In caso di interruzione di diritto del processo, determinata dall'apertura del fallimento, ai sensi dell'art. 43, comma terzo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, aggiunto dall'art. 41 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, al fine del decorso del termine per la riassunzione non è sufficiente la sola conoscenza da parte del curatore fallimentare dell'evento interruttivo rappresentato dalla dichiarazione di fallimento, ma è necessaria anche la conoscenza dello specifico giudizio sul quale detto effetto interruttivo è in concreto destinato ad operare. La conoscenza deve inoltre essere "legale", cioè acquisita non in via di mero fatto, ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento che determina l'interruzione del processo, assistita da fede privilegiata. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.5650 del 07/03/2013   …...
Civile - interruzione del processo - morte del procuratore - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20744 del 23/11/2012
Termine per la riassunzione - Decorrenza - Conoscenza legale dell'evento - Decorrenza del termine anche con riferimento ad altri processi pendenti tra le stesse parti patrocinate dallo stesso difensore - Configurabilità. La morte del procuratore produce l'interruzione automatica del processo dal momento del suo verificarsi, indimente dalla conoscenza che dell'evento abbiano le parti o il giudice, e la conoscenza legale del fatto interruttivo, intervenuta in altro processo, è idonea a far decorrere il termine per la riassunzione anche in relazione a distinti giudizi, pendenti tra le medesime parti, in cui la parte era patrocinata dallo stesso difensore colpito dal suddetto evento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20744 del 23/11/2012   …...
Prova civile - contegno processuale e dichiarazioni delle parti – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 20673 del 22/11/2012
Potere del giudice ex art. 116 cod. proc. civ. - Mancato esercizio - Sindacabilità in sede di legittimità - Prove atipiche - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. L'esercizio negativo della facoltà del giudice di desumere argomenti di prova dal contegno processuale delle parti, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., non è censurabile in sede di legittimità, né per violazione di legge, né per vizio di motivazione, trattandosi di un potere discrezionale attinente alla valutazione di una prova atipica o innominata. (Principio enunciato in fattispecie relativa all'accertamento della qualità di erede del soggetto che si costituisce in prosecuzione ex art. 302 cod. proc. civ. e all'argomento di prova desumibile dal contegno della controparte, che tale qualità abbia riconosciuto o abbia impostato una linea difensiva incompatibile con la sua negazione). Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 20673 del 22/11/2012   …...
Cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma – Cass. n. 23816/2010
Procura a margine o in calce - Apposizione su atti diversi dal ricorso o dal controricorso - Ammissibilità - Esclusione - Nomina di nuovo difensore da parte degli eredi del ricorrente deceduto - Rilascio di procura su atto redatto dal nuovo difensore - Inammissibilità. Nel giudizio di cassazione la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poiché l'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., nell'elencare gli atti in margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, indica, con riferimento al giudizio di cassazione, soltanto quelli suindicati. Pertanto, se la procura non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal secondo comma del citato articolo, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata. Nè a una conclusione diversa può pervenirsi nel caso in cui sopraggiunga la sostituzione del difensore nominato con il ricorso, da parte degli eredi del ricorrente deceduto nelle more del giudizio, non rispondendo alla disciplina del medesimo giudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio a seguito della sua instaurazione con la notifica e il deposito del ricorso e non soggetto agli eventi di cui agli artt. 299 e seguenti cod. proc. civ., il deposito di un atto redatto dal nuovo difensore (nella specie denominato "atto di costituzione") su cui possa essere apposta la procura speciale. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23816 del 24/11/2010 _____________________________________ Procura Mandato Corte Cassazione 23816 2010   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23816 del 24/11/2010
Procura a margine o in calce - Apposizione su atti diversi dal ricorso o dal controricorso - Ammissibilità - Esclusione - Nomina di nuovo difensore da parte degli eredi del ricorrente deceduto - Rilascio di procura su atto redatto dal nuovo difensore - Inammissibilità. Nel giudizio di cassazione la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poiché l'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., nell'elencare gli atti in margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, indica, con riferimento al giudizio di cassazione, soltanto quelli suindicati. Pertanto, se la procura non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal secondo comma del citato articolo, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata. Nè a una conclusione diversa può pervenirsi nel caso in cui sopraggiunga la sostituzione del difensore nominato con il ricorso, da parte degli eredi del ricorrente deceduto nelle more del giudizio, non rispondendo alla disciplina del medesimo giudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio a seguito della sua instaurazione con la notifica e il deposito del ricorso e non soggetto agli eventi di cui agli artt. 299 e seguenti cod. proc. civ., il deposito di un atto redatto dal nuovo difensore (nella specie denominato "atto di costituzione") su cui possa essere apposta la procura speciale. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23816 del 24/11/2010   …...
impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23816 del 24/11/2010
Procura a margine o in calce - Apposizione su atti diversi dal ricorso o dal controricorso - Ammissibilità - Esclusione - Nomina di nuovo difensore da parte degli eredi del ricorrente deceduto - Rilascio di procura su atto redatto dal nuovo difensore - Inammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23816 del 24/11/2010 Nel giudizio di cassazione la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poiché l'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., nell'elencare gli atti in margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, indica, con riferimento al giudizio di cassazione, soltanto quelli suindicati. Pertanto, se la procura non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal secondo comma del citato articolo, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata. Nè a una conclusione diversa può pervenirsi nel caso in cui sopraggiunga la sostituzione del difensore nominato con il ricorso, da parte degli eredi del ricorrente deceduto nelle more del giudizio, non rispondendo alla disciplina del medesimo giudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio a seguito della sua instaurazione con la notifica e il deposito del ricorso e non soggetto agli eventi di cui agli artt. 299 e seguenti cod. proc. civ., il deposito di un atto redatto dal nuovo difensore (nella specie denominato "atto di costituzione") su cui possa essere apposta la procura speciale. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23816 del 24/11/2010   …...
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13824 del 09/06/2010
Mutuo fondiario - Debitore - Domicilio eletto nel contratto - Opposizione agli atti esecutivi - Rinvio disposto dalla Corte di Cassazione - Notifica dell'atto di riassunzione presso il domicilio eletto - Validità - Prosecuzione a seguito d'interruzione del procedimento - Notifica presso il domicilio eletto - Validità - Fondamento. L'elezione di domicilio effettuata dal debitore, all'atto della stipula del contratto di mutuo fondiario, ai sensi dell'art. 43, primo comma, del r.d. n. 646 del 1905, applicabile anche dopo la sua espressa abrogazione ad opera dell'art. 161 del d.lgs n. 385 del 1993, ai sensi del sesto comma di tale disposizione, rimane valida ed efficace anche per la notificazione dell'atto di riassunzione della causa di opposizione agli atti esecutivi, a seguito di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, nonché per la prosecuzione di tale giudizio in conseguenza del verificarsi di un evento interruttivo, atteso che il secondo comma del citato art. 43 del r.d. n. 646 del 1905 stabilisce espressamente che presso il domicilio eletto nel contratto debba eseguirsi al notifica "di ogni altro atto o sentenza, quand'anche contumaciale". Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13824 del 09/06/2010   …...
Esecuzione forzata - opposizioni - in genere - Mutuo fondiario - Debitore - Domicilio eletto nel contratto – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13824 del 09/06/2010
Opposizione agli atti esecutivi - Rinvio disposto dalla Corte di Cassazione - Notifica dell'atto di riassunzione presso il domicilio eletto - Validità - Prosecuzione a seguito d'interruzione del procedimento - Notifica presso il domicilio eletto - Validità - Fondamento. L'elezione di domicilio effettuata dal debitore, all'atto della stipula del contratto di mutuo fondiario, ai sensi dell'art. 43, primo comma, del r.d. n. 646 del 1905, applicabile anche dopo la sua espressa abrogazione ad opera dell'art. 161 del d.lgs n. 385 del 1993, ai sensi del sesto comma di tale disposizione, rimane valida ed efficace anche per la notificazione dell'atto di riassunzione della causa di opposizione agli atti esecutivi, a seguito di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, nonché per la prosecuzione di tale giudizio in conseguenza del verificarsi di un evento interruttivo, atteso che il secondo comma del citato art. 43 del r.d. n. 646 del 1905 stabilisce espressamente che presso il domicilio eletto nel contratto debba eseguirsi al notifica "di ogni altro atto o sentenza, quand'anche contumaciale". Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13824 del 09/06/2010   …...
Civile - Interruzione del processo - morte del procuratore - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3085 del 11/02/2010
Termine per la riassunzione o la prosecuzione - Decorrenza - Giorno dell'evento interruttivo - Irrilevanza - Conoscenza in forma legale dell'evento - Necessità - Conseguenze - Possibile diversa decorrenza per le parti - Configurabilità - Conoscenza dell'evento in tempo anteriore al semestre precedente la riassunzione o la prosecuzione - Onere probatorio - Spettanza - Fattispecie disciplinata dall'art. 305 cod. proc. civ. nel testo anteriore alle modifiche di cui alla l. n. 69 del 2009. A seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 139 del 1967, n. 178 del 1970, 159 del 1971 e n. 36 del 1976, il termine per la riassunzione o la prosecuzione del processo interrotto per la morte del procuratore costituito di una delle parti in causa decorre non già dal giorno in cui si è verificato l'evento interruttivo, bensì da quello in cui una delle parti abbia avuto di tale evento conoscenza legale, mediante dichiarazione, notificazione o certificazione, non essendo sufficiente la conoscenza "aliunde" acquisita; ne consegue che il termine in questione non decorre contemporaneamente nei confronti di tutte le parti e che l'onere di provare la legale conoscenza dell'evento in data anteriore al semestre precedente la riassunzione o la prosecuzione incombe sulla parte che ne eccepisce l'intempestività, non potendo farsi carico all'altra dell'onere di fornire una prova negativa. (Fattispecie disciplinata dall'art. 305 cod. proc. civ. nel testo anteriore alle modifiche di cui all'art. 46, comma 14, della legge 18 giugno 2009, n. 69). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3085 del 11/02/2010   …...
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - eredità giacente - curatore - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12784 del 22/12/1998
Controversie giudiziarie - Costituzione della curatela - Successiva accettazione dell'eredità da parte del chiamato - Cessazione della curatela - Conseguenze - Interruzione del processo - Condizioni e limiti - Fattispecie. La cessazione della curatela dell'eredità giacente - a seguito di accettazione dell'eredità da parte del chiamato - in un giudizio nel quale la curatela stessa sia parte costituita determina l'interruzione del processo, a norma dell'art. 300 cod. proc. civ., dal momento in cui l'evento interruttivo sia stato dichiarato in udienza o notificato alle altre parti. Nel caso in cui, peraltro, la cessazione dal detto "munus publicum" venga dichiarata nel corso della stessa udienza in cui l'erede si costituisce per proseguire, a norma dell'art. 302 del codice di rito, il processo (nella specie, di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.) già instaurato dalla curatela (nella specie, dinanzi al pretore, e già riassunto, dalla stessa curatela, prima dell'accettazione dell'erede, dinanzi al tribunale, ex art. 50 cod. proc. civ.) prosegue "ipso facto" in capo all'erede, a tanto legittimato dal disposto dell'art. 110 cod. proc. civ., senza alcuna effettiva interruzione del processo. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12784 del 22/12/1998   …...

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