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303. (Riassunzione del processo)

Art. 303. (riassunzione del processo)

0 Codice di procedura civile

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Disposizioni generali - accettazione dell'eredita' (pura e semplice) - modi - tacita - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 24378 del 02/09/2025 (Rv. 676237-01)
Riassunzione del processo interrotto per morte del de cuius - Costituzione del chiamato all’eredità - Accettazione tacita - Configurabilità - Presupposti - Fattispecie. In caso di morte della parte e costituzione in giudizio del chiamato all'eredità, a seguito di riassunzione del processo da parte di altro soggetto, l'accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità deve estendersi al complessivo comportamento del chiamato e all'eventuale possesso e gestione, anche solo parziale, di beni ereditari. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva valorizzato, quali elementi indicativi dell'accettazione tacita del chiamato, sia la circostanza che questi si era costituito nel giudizio riassunto a seguito del decesso della de cuius, sia il fatto che egli era nel possesso di beni ereditari, mentre la sua rinuncia all'eredità era intervenuta solo dopo la sentenza di primo grado che lo aveva visto soccombente rispetto alla domanda di riduzione per lesione di legittima). Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 24378 del 02/09/2025 (Rv. 676237-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0476, Cod_Civ_art_0485, Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_303 …...
Interruzione del processo - riassunzione - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 17009 del 25/06/2025 (Rv. 675613 - 01)
Morte della parte - Riassunzione del processo - Individuazione degli eredi - Criteri - Risultanze formali - Sufficienza - Prova contraria. Alla luce di una interpretazione dell'art. 303, comma 2, c.p.c. conforme ai principi di sollecita definizione del processo e di tutela del diritto di difesa di cui all'art. 111 Cost., ai fini della riassunzione del processo dopo la morte della parte occorre diligentemente accertare che i soggetti evocati in giudizio quali eredi siano formalmente investiti del titolo a succedere e che esso permanga al momento della riassunzione, essendo necessario e sufficiente il riscontro della titolarità anzidetta in forza di quanto risulti legalmente allo stato degli atti, qualora non sia conosciuta (o conoscibile con l'ordinaria diligenza) alcuna circostanza idonea a dimostrare che il titolo a succedere sia venuto a mancare (per rinuncia, indegnità, premorienza o altra causa), gravando sui predetti convenuti l'onere di dimostrare tempestivamente il contrario. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 17009 del 25/06/2025 (Rv. 675613 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Civ_art_470, Cod_Civ_art_519, Cod_Civ_art_2697 …...
Riunione e separazione di causa - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16883 del 24/06/2025 (Rv. 675564 - 01)
Trattazione unitaria o riunione di più cause connesse e scindibili - Evento interruttivo riguardante una delle parti di una o più cause connesse - Effetti - Interruzione dell'intero procedimento - Esclusione - Interruzione del solo giudizio di cui è parte il soggetto colpito dall'evento interruttivo - Omessa fissazione dell’udienza per la prosecuzione dell’altra causa - Richiesta di riassunzione della causa scindibile non colpita dall’evento interruttivo - Conseguenze - Fattispecie. In caso di trattazione unitaria di più procedimenti relativi a cause connesse e scindibili, l'evento interruttivo relativo a una delle parti delle cause connesse opera solo in riferimento al procedimento di cui è parte il soggetto colpito dall'evento; ne consegue che per il prosieguo della controversia - in caso di mancata separazione e di omessa fissazione dell'udienza - non colpita dall'evento interruttivo, la parte interessata deve proporre tempestiva istanza di riassunzione (analogamente a quanto previsto dall'art. 289 c.p.c.) in difetto verificandosi l'estinzione del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il provvedimento con cui era stata dichiarata l'estinzione dell'intero giudizio in luogo dell'estinzione della sola causa scindibile scaturita dall'intervento adesivo di una parte poi deceduta, nonostante il convenuto avesse tempestivamente chiesto la riassunzione della controversia scindibile non colpita dall'evento interruttivo). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16883 del 24/06/2025 (Rv. 675564 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_274, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_305, Cod_Proc_Civ_art_289 …...
Interruzione del processo - morte della parte - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 6815 del 14/03/2024 (Rv. 670501-01)
Riassunzione nei confronti degli eredi - Qualità di successore a titolo universale - Sufficienza - Onere dei convenuti di dimostrare il contrario - Sussistenza - Fondamento. Nell'ipotesi di interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio i chiamati all'eredità, pur non assumendo, per il solo fatto di aver ricevuto e accettato la notifica come eredi, la suddetta qualità, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale condizione soggettiva, chiarendo la propria posizione, e il conseguente difetto di legittimazione, in quanto, dopo la morte della parte, la legittimazione passiva, che non si trasmette per mera delazione, deve essere individuata dall'istante allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta, o conoscibile con l'ordinaria diligenza, alcuna circostanza idonea a dimostrare la mancanza del titolo Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 6815 del 14/03/2024 (Rv. 670501-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0486, Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_303 …...
Interruzione del processo – riassunzione - morte della parte - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1330 del 12/01/2024 (Rv. 669971-02)
Riassunzione mediante notifica agli eredi impersonalmente e collettivamente - Necessaria individuazione degli eredi - Onere della prova - A carico di chi afferma la qualità di erede. In tema di riassunzione del processo per morte di una parte mediante notifica agli eredi impersonalmente e collettivamente, l'accertamento della qualità di erede, afferendo all'accertamento del diritto sostanziale oggetto della pretesa, resta assoggettato ai principi generali su cui si fonda l'onere della prova, di cui all'art. 2967 c.c., non potendosi desumere dalla mera costituzione in giudizio l'accettazione tacita dell'eredità, con la conseguenza che grava sulla parte che alleghi la qualità di erede fornirne la prova, spettando poi al giudice verificare l'assolvimento dell'onere, anche valutando il comportamento, processuale ed extraprocessuale, tenuto dal chiamato. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1330 del 12/01/2024 (Rv. 669971-02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Civ_art_0476, Cod_Civ_art_2697 …...
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17212 del 15/06/2023 (Rv. 668125 - 03)
Accettazione dell'eredità (pura e semplice) - con beneficio di inventario - procedimento civile - successione nel processo - a titolo universale - impugnazioni civili - opposizione di terzo - Giudizio introdotto da o contro il "de cuius" - Decesso della parte originaria e riassunzione o volontaria costituzione in prosecuzione di uno o taluno dei coeredi - Erede pretermesso - Opposizione di terzo ordinaria - Morte dell'opponente - Eredi senza beneficio d'inventario già parti della sentenza opposta - Confusione delle posizioni sostanziali - Conseguenze - Carenza di interesse all'opposizione. Qualora in un giudizio si sia verificata la morte di una parte e la decisione sia stata pronunciata a seguito di riassunzione nei confronti o con la costituzione degli eredi ad eccezione di uno di essi, che sia rimasto pretermesso, e questi abbia successivamente proposto opposizione di terzo ordinaria ai sensi dell'art. 404, comma 1, c.p.c., adducendo la sua legittimazione come litisconsorte necessario pretermesso, ove nel corso del giudizio di opposizione l'erede opponente deceda e gli altri eredi accettino la sua eredità senza beneficio di inventario, subentrando nella sua posizione processuale nel giudizio di opposizione di terzo (in cui siano stati già coinvolti come parti della sentenza opposta), la confusione delle loro rispettive posizioni sostanziali con quella del "de cuius" determina la sopravvenuta carenza di interesse rispetto all'opposizione a suo tempo introdotta dal medesimo "de cuius". Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17212 del 15/06/2023 (Rv. 668125 - 03) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_302, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_404, Cod_Civ_art_0470, Cod_Civ_art_0484, Cod_Civ_art_0490 …...
Qualità di erede sopravvenuta all'inizio del processo – Cass. n. 3391/2023
Successioni "mortis causa" - coeredita' (comunione ereditaria) - in genere - Debiti del "de cuius" - Erede convenuto in giudizio per il pagamento dell'intero - Condizione di obbligato "pro quota" - Eccezione - Necessità - Qualità di erede sopravvenuta all'inizio del processo - Ripartizione "pro quota" del debito - Sussistenza.   Il coerede che sia stato convenuto in giudizio per il pagamento di un debito ereditario è tenuto ad eccepire la propria qualità di obbligato "pro quota", in virtù dell'esistenza di altri coeredi, mentre, laddove tale qualità sia sopravvenuta all'inizio di un processo originariamente introdotto nei confronti del "de cuius", tra i coeredi si instaura una condizione di litisconsorzio necessario processuale, applicandosi conseguentemente la regola di cui all'art. 754 c.c., secondo la quale ciascuno di essi risponde, nei confronti del creditore, nei limiti della propria quota ereditaria. Corte di Cassazione, Sez. 4 - , Sentenza n. 3391 del 03/02/2023 (Rv. 667175 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0754, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_303   Corte Cassazione 3391 2023 …...
Persona fisica cumulante la qualità di parte in proprio e di erede – Cass. n. 3391/2023
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - notificazione dell'impugnazione - in cause inscindibili - Giudizio di appello - Persona fisica cumulante la qualità di parte in proprio e di erede - Regolare citazione nella prima qualità - Integrazione del contraddittorio in relazione alla qualità di erede - Necessità - Esclusione - Contumacia - Irrilevanza.   Nell'ambito del giudizio di appello, qualora una medesima persona fisica cumuli in sé la qualità di parte in proprio e di erede di altro soggetto e sia stata regolarmente citata in giudizio nella prima qualità, non è necessario provvedere all'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti quale erede, neppure laddove sia rimasta contumace, dal momento che anche in questo caso la parte sostanziale ha avuto conoscenza della citazione ed è stata posta in condizioni di potersi validamente difendere. Corte di Cassazione, Sez. 4 - , Sentenza n. 3391 del 03/02/2023 (Rv. 667175 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_292   Corte Cassazione 3391 2023 …...
Compiuta notificazione di un atto di riassunzione di un giudizio indirizzato al chiamato all'eredità del "de cuius" – Cass. n. 35466/2022
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell’eredità (pura e semplice) - modi - tacita - in genere - Compiuta notificazione di un atto di riassunzione di un giudizio indirizzato al chiamato all'eredità del "de cuius" - Accettazione tacita dell'eredità - Esclusione - Fondamento.   La ricezione di un atto notificato ad un soggetto, nella sua qualità di chiamato all'eredità del "de cuius", non implica accettazione dell'eredità stessa; va infatti considerato che l'accettazione tacita è configurabile soltanto qualora l'erede esperisca una domanda che sarebbe spettata al suo dante causa, o compia un atto che implichi necessariamente l'esercizio di un diritto già di pertinenza di quest'ultimo, ma non può essere utilmente configurata dal semplice fatto che egli non rifiuti la notificazione di un atto di riassunzione del giudizio, conseguente al decesso del proprio dante causa, poiché tale comportamento non integra una condotta dispositiva di un diritto, o di una facoltà, già spettante al "de cuius". Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 35466 del 02/12/2022 (Rv. 666666 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0476, Cod_Proc_Civ_art_303   Corte Cassazione 35466 2022 …...
Dichiarazione dell'avvocato all'interno della comparsa conclusionale – Cass. n. 33203/2022
Procedimento civile - interruzione del processo - morte della parte - Morte della parte - Dichiarazione dell'avvocato all'interno della comparsa conclusionale - Interruzione del processo - Necessità - Fondamento - Conseguenze.   Nel caso in cui l'evento della morte della parte costituita in giudizio sia dichiarata dal suo procuratore in comparsa conclusionale e prima, quindi, della scadenza dei termini assegnati ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il giudice di appello è tenuto a dare atto dell'interruzione del giudizio ex art. 300, comma 1 c.p.c., con la necessità della sua riassunzione tempestiva, in virtù dell'art. 303 c.p.c., al fine di non incorrere nella declaratoria di estinzione. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 33203 del 10/11/2022 (Rv. 666139 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_190, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_303   Corte Cassazione 33203 2022 …...
Morte o perdita della capacità processuale della parte costituita – Cass. n. 27788/2022
Procedimento civile - interruzione del processo - Morte o perdita della capacità processuale della parte costituita - Dichiarazione del suo procuratore in udienza o notificazione dell'evento alle altre parti - Effetti - Interruzione automatica del processo - Termine per la riassunzione - Decorrenza.   L'evento della morte o della perdita della capacità processuale della parte costituita che sia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti dal procuratore della stessa parte colpita da uno di detti eventi produce, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione o notificazione e il conseguente termine per la riassunzione, in tale ipotesi, come previsto in generale dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore o la notificazione dell'evento, ad opera dello stesso, nei confronti delle altre parti, senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine, il momento nel quale venga adottato e conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione (avente natura meramente ricognitiva) pronunziato successivamente e senza che tale disciplina incida negativamente sul diritto di difesa delle parti. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27788 del 22/09/2022 (Rv. 665712 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_302, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_305   Corte Cassazione 27788 2022 …...
Morte dell'ex coniuge ricorrente nel corso del procedimento – Cass. n. 20495/2022
Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - in genere - Sentenza di divorzio - Giudizio di revisione per la revoca dell'assegno - Morte dell'ex-coniuge - Conseguenze - Prosecuzione del giudizio - Ammissibilità - Condizioni.   In tema di divorzio, la morte dell'ex coniuge ricorrente nel corso del procedimento per la revisione dell'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della l. n. 898 del 1970, non comporta la dichiarazione di improseguibilità dello stesso, ma gli eredi subentrano nella posizione del coniuge richiedente la revisione, al fine dell'accertamento della non debenza dell'assegno a decorrere dalla domanda sino al decesso, nonché nell'azione di ripetizione dell'indebito, ex art. 2033 c.c., per la restituzione delle somme non dovute. Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 20495 del 24/06/2022 (Rv. 665040 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_302, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_305   Corte Cassazione 20495 2022 …...
Prosecuzione del giudizio per l'attribuzione dell'assegno divorzile – Cass. n. 20494/2022
Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - in genere - Sentenza di divorzio - Giudicato sullo "status" - Prosecuzione del giudizio per l'attribuzione dell'assegno - Morte di uno dei coniugi - Conseguenze - Prosecuzione del giudizio - Ammissibilità - Condizioni.   In tema di divorzio, nel caso di passaggio in giudicato della pronuncia parziale sullo "status", con prosecuzione del giudizio al fine dell'attribuzione dell'assegno divorzile, il venir meno dell'ex coniuge nei confronti del quale la domanda era stata proposta nel corso del medesimo non ne comporta la declaratoria di improseguibilità, ma il giudizio può proseguire nei confronti degli eredi, per giungere all'accertamento della debenza dell'assegno dovuto sino al momento del decesso. Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 20494 del 24/06/2022 (Rv. 665068 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_302, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_305   Corte Cassazione 20494 2022 …...
Notifica agli eredi impersonalmente – Cass. n. 15995/2022
Procedimento civile - interruzione del processo - riassunzione - Riassunzione dell'atto - Notifica agli eredi impersonalmente - Conseguente possibilità di pronunciare sentenza di condanna nei confronti di persone non individuate - Esclusione - Fondamento.   In caso di interruzione del processo per effetto della morte di una parte costituita a mezzo di procuratore, la notificazione dell'atto riassuntivo agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente ed impersonalmente, pur comportando la rituale riattivazione e prosecuzione del processo nei confronti dei predetti, non è altrettanto idonea a consentire di pronunciare sentenza di condanna al pagamento di un debito del "de cuius" senza procedere all'individuazione nominativa dei destinatari della pronuncia, atteso che i debiti ereditari non sono solidali, essendo gli eredi tenuti verso i creditori in proporzione alle rispettive quote, e che perciò la condanna non può essere vaga o ambulatoria, ma deve essere specifica nei confronti dei debitori, individuati dall’istante e vagliati dal giudice nel rispetto degli oneri probatori previsti. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 15995 del 18/05/2022 (Rv. 664689 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Civ_art_752, Cod_Civ_art_754, Cod_Proc_Civ_art_303   Corte Cassazione 15995 2022 …...
Evento interruttivo riguardante una o più parti di un procedimento connesso – Cass. n. 18804/2021
Procedimento civile - estinzione del processo - per inattività delle parti e per mancata prosecuzione o riassunzione - Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - interesse all'impugnazione Interruzione del processo - Evento interruttivo riguardante una o più parti di un procedimento connesso - Deduzione di una irregolare prosecuzione - Legittimazione della parte coinvolta dall'evento interruttivo - Carattere esclusivo - Conseguenze - Fattispecie.   Le norme sull'interruzione del processo sono rivolte a tutelare la parte nei cui confronti si sia verificato l'evento interruttivo e, pertanto, nel caso di unico processo con pluralità di parti, soltanto quella che dall'evento può essere pregiudicata può far valere l'irregolare prosecuzione del giudizio, non le altre parti, le quali nessun pregiudizio risentono dall'omessa interruzione del processo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile la censura con cui una parte diversa da quella dichiarata fallita nel corso del giudizio d'appello aveva denunciato la nullità della decisione, assunta dalla Corte di merito nonostante l'automatica interruzione del processo derivante dal predetto evento interruttivo). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18804 del 02/07/2021 (Rv. 661714 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_303   Corte Cassazione 18804 2021 …...
Errore nel modello di atto per la riassunzione – Cass. n. 16166/2021
Procedimento civile - riassunzione, in genere - Errore nel modello di atto per la riassunzione - Conseguenze - Mera Irregolarità - Configurabilità - Condizioni - Termine di decadenza - Osservanza - Criteri.   L'errore della parte nella scelta del modello di atto per la riassunzione davanti al medesimo giudice, nella medesima fase e grado, del giudizio quiescente produce una mera irregolarità allorché l’atto contenga tutti i requisiti della comparsa di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c.; il rispetto del termine di decadenza è assicurato dalla riattivazione del rapporto processuale con il compimento della prima formalità relativa al modello prescelto, sicché ove la riassunzione avvenga con ricorso, invece che con citazione o comparsa notificata, rileva a tal fine il deposito dell'atto in cancelleria. Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 16166 del 09/06/2021 (Rv. 661461 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_367, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_297, Cod_Proc_Civ_art_50, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_121, Cod_Proc_Civ_art_125   corte  cassazione 16166 2021 …...
Meccanismo di riattivazione del processo interrotto – Cass. n. 2526/2021
Procedimento civile - interruzione del processo – riassunzione - Termine ex art. 305 c. p. c. - Applicabilità - Alla sola fase del deposito del ricorso in cancelleria – Conseguenze - Vizi della notifica dell'atto di riassunzione tempestivamente depositato - Estinzione del processo -     Esclusione - Rinnovazione della notifica - Necessità - Mancata osservanza del termine perentorio per la rinnovazione - Effetti. Verificatasi una causa d'interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata "edictio actionis" da quello della "vocatio in ius", il termine perentorio di sei mesi, previsto dall'art. 305 c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicché, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius". Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice di ordinare, anche qualora sia già decorso il (diverso) termine di cui all'art. 305 c.p.c., la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., entro un ulteriore termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l’eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, comma 3, e del successivo art. 307, comma 3, c.p.c.. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2526 del 03/02/2021 (Rv. 660418 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_305, Cod_Proc_Civ_art_307 …...
Riassunzione nei confronti degli eredi - Cass. n. 25885/2020
Procedimento civile - interruzione del processo - riassunzione -Riassunzione nei confronti degli eredi - Qualità di successore a titolo universale - Questione di merito e non di legittimazione - Fondamento - Conseguenze - Onere probatorio - Ragionamento presuntivo - Applicabilità - Fattispecie. A seguito della notifica dell'atto di riassunzione nei confronti dei chiamati all'eredità, che consente la ripresa del processo senza che occorra alcun accertamento in ordine all'accettazione espressa o tacita dell'eredità, la parte evocata in riassunzione può assumere un contegno di non contestazione (o di espressa ammissione) circa la propria qualità di erede, il che esonera la parte attrice dall'onere di dimostrare il fatto incontroverso, oppure può negare tale qualifica e dunque la titolarità del rapporto controverso, attraverso una mera difesa da esercitarsi tempestivamente rispetto alle preclusioni formatesi con la definizione del "thema decidendum" all'esito della fase di trattazione; in tal caso il giudice dovrà verificare l'assolvimento dell'onere della prova da parte di colui che afferma la qualità di erede, anche valutando, attraverso un ragionamento presuntivo, il comportamento, processuale ed extraprocessuale, tenuto dal chiamato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta l'affermazione della Corte di appello secondo cui era onere dei chiamati contestare specificamente di aver assunto la qualità di eredi e che l'indicazione di "chiamati all'eredità", contenuta nella comparsa in riassunzione, era rimasta contraddetta da comportamenti concludenti in funzione dell'assunzione della qualità di eredi). Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 25885 del 16/11/2020 (Rv. 659588 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_0457, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116 interruzione processo Riassunzione  eredi corte cassazione 25885 2020 …...
Soppressione di un ente pubblico, anche per incorporazione in altro – Cass. n. 18279/2020
Enti pubblici - soppressione ed estinzione - Soppressione di un ente pubblico, anche per incorporazione in altro - Conseguenze - Interruzione del processo. La soppressione di un ente pubblico, anche per incorporazione in altro, equivale ad estinzione ed è causa di interruzione del processo. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18279 del 03/09/2020 Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_303 corte cassazione 18279 2020 …...
Soppressione di un ente pubblico, anche per incorporazione in altro – Cass. n. 18279/2020
Enti pubblici - soppressione ed estinzione - Soppressione di un ente pubblico, anche per incorporazione in altro - Conseguenze - Interruzione del processo. La soppressione di un ente pubblico, anche per incorporazione in altro, equivale ad estinzione ed è causa di interruzione del processo. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18279 del 03/09/2020 (Rv. 658770 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_303 CORTE CASSAZIONE 18279 2020 …...
Perdita della capacita' processuale di una delle parti - Cass. n. 17944/2020
Procedimento civile - interruzione del processo - perdita della capacita' processuale di una delle parti - Processo - Dichiarazione di fallimento di una parte in causa - Conseguenze - Interruzione del processo - Riassunzione - Termini - Decorrenza. INTERRUZIONE PROCESSO PERDITA CAPACITA' PROCESSUALE In caso d'interruzione del processo determinata, ai sensi dell'art. 43, comma 3, l.fall., dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti, il termine per la riassunzione non decorre dalla data dell'evento interruttivo, ma da quella in cui la parte interessata ne ha avuto conoscenza legale, per tale dovendosi intendere quella acquisita non già in via di mero fatto, ma attraverso una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento stesso, assistita da fede privilegiata. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 17944 del 27/08/2020 (Rv. 658569 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_303 corte cassazione 17944 2020 …...
Riassunzione del giudizio a seguito del verificarsi di una causa di interruzione - Cass. n. 14607/2020
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - ordine delle questioni - Eccezione di estinzione del giudizio - Precedenza della valutazione di questa rispetto a quella dell'eccezione di incompetenza - Sussistenza - Fondamento. In tema di riassunzione del giudizio a seguito del verificarsi di una causa di interruzione, la questione relativa all'estinzione del processo per irritualità di tale riassunzione ha carattere preliminare rispetto all'eventuale eccezione di incompetenza (nella specie, per territorio) sollevata da una parte, poiché la cognizione della controversia ad opera del giudice, incluso il profilo della competenza, è possibile solo a condizione che il processo sia correttamente uscito dallo stato di quiescenza in cui era entrato per effetto di detta interruzione. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14607 del 09/07/2020 (Rv. 658326 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_302, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_305, Cod_Proc_Civ_art_307, Cod_Proc_Civ_art_276 corte cassazione 14607 2020 …...
Interruzione del processo – riassunzione - Morte della parte - Cass. n. 13851/2020
Procedimento civile - interruzione del processo – riassunzione - Morte della parte - Riassunzione nei confronti dei chiamati all'eredità - Allegazione e prova di non essere eredi - Soggetti gravati del relativo onere - Individuazione - Fondamento. In tema di interruzione del processo per morte di una parte, in forza del principio della prossimità della prova, spetta ai chiamati all'eredità del deceduto, convenuti in riassunzione, allegare e dimostrare di non essere divenuti eredi. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 13851 del 06/07/2020 (Rv. 658300 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_303 corte cassazione 13851 2020 …...
Procedimento civile - interruzione del processo - morte della parte - Riassunzione nei confronti degli eredi – Cass. n. 12987/2020
Qualità di successore a titolo universale - Sufficienza - Onere dei convenuti di dimostrare il contrario - Sussistenza - Fondamento. Nell'ipotesi di interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio i chiamati all'eredità, pur non assumendo, per il solo fatto di aver ricevuto e accettato la notifica come eredi, la suddetta qualità, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale condizione soggettiva, chiarendo la propria posizione, e il conseguente difetto di legittimazione, in quanto, dopo la morte della parte, la legittimazione passiva, che non si trasmette per mera delazione, deve essere individuata dall'istante allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta, o conoscibile con l'ordinaria diligenza, alcuna circostanza idonea a dimostrare la mancanza del titolo. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12987 del 30/06/2020 (Rv. 658232 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Civ_art_486 corte cassazione 12987 2020 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito - rapporti processuali - Cass. n. 12890/2020
Interruzione di diritto del processo per fallimento di una delle parti - Termine per la riassunzione - Comunicazione del curatore alle parti interessate a mezzo p.e.c. - Idoneità ai fini della decorrenza del termine - Requisiti - Fattispecie. Procedimento civile - interruzione del processo - riassunzione. In caso di interruzione automatica del processo determinata dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti ai sensi dell'art. 43 l.fall., il termine per la riassunzione ex art. 305 c.p.c. decorre dalla conoscenza legale di detto evento, la cui comunicazione può provenire anche dal curatore fallimentare mediante posta elettronica certificata, trattandosi di uno dei mezzi all’uopo consentiti dalla legge, ma questa deve avere specificamente ad oggetto il processo nel quale l'evento esplica i suoi effetti e deve essere diretta al procuratore che assiste la parte costituita - non colpita dall'evento - nel giudizio in cui la conoscenza legale dell'interruzione viene in rilievo. (In applicazione dell'enunciato principio, la S. C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini della valutazione della tempestività della riassunzione del giudizio, aveva ritenuto che il relativo termine dovesse farsi decorrere da una comunicazione inviata a mezzo p.e.c. dal curatore ad un differente legale che difendeva la medesima controparte in un diverso giudizio pendente dinanzi ad un altro ufficio). Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 12890 del 26/06/2020 (Rv. 658021 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_305, Cod_Proc_Civ_art_307 corte cassazione 12890 2020 …...
Procedimento civile - interruzione del processo - effetti - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8975 del 15/05/2020 (Rv. 657937 - 02)
Cause scindibili - Evento interruttivo relativo a una sola parte - Interruzione dell'intero processo - Tempestiva riassunzione a opera di una delle parti - Operatività rispetto a tutte le parti - Potere della parte che riassume il processo di sciogliere il cumulo - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. In tema di cumulo di cause scindibili, qualora il giudice - a fronte di un evento che concerna uno solo dei soggetti coinvolti nelle diverse vertenze - interrompa l'intero processo, la riassunzione, effettuata, nel termine indicato dall'art. 305 c.p.c., esclusivamente da una delle parti interessate, notificando il ricorso e il decreto di fissazione di udienza a tutti i contraddittori, deve ritenersi tempestiva rispetto a ognuna delle parti e non può essere dichiarata, con riferimento a costoro, l'estinzione parziale del processo, considerato anche che chi pone in essere la detta riassunzione non ha il potere di sciogliere il menzionato cumulo (notificando l'atto riassuntivo unicamente ad alcuni dei contraddittori), giacché, in presenza di un processo cumulato per iniziativa delle parti, il potere di separazione compete al giudice. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che - in un processo in cui una banca aveva esercitato azione revocatoria ordinaria nei confronti del debitore principale, di due fideiussori e del terzo, nel quale erano intervenuti, ex art. 105 c.p.c., altri due creditori, agendo anch'essi in revocatoria verso i medesimi debitori, e che era stato interrotto per il fallimento del contumace debitore principale - aveva dichiarato l'estinzione del giudizio relativamente alle azioni esperite dalla menzionata banca nonché da uno degli intervenienti in quanto avevano omesso di riassumere il processo dopo il predetto fallimento, nonostante il secondo interveniente avesse provveduto alla riassunzione, notificando il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza a tutti i contraddittori). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8975 del 15/05/2020 (Rv. 657937 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_105, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_305, Cod_Civ_art_2901 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito - rapporti processuali - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8123 del 23/04/2020 (Rv. 657575 - 01)
Cause scindibili - Interruzione del processo - Effetti per i litisconsorti non attinti dall'evento interruttivo - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.  Procedimento civile - interruzione del processo - effetti In caso di cumulo di cause scindibili, l'evento interruttivo relativo a una delle parti (nella specie, apertura del fallimento ex art. 43, comma 3, l.fall.) non spiega effetti nei confronti delle altre, le quali, pertanto, anche laddove il giudice non disponga la separazione delle cause, non sono tenute a riassumere il processo; conseguentemente, qualora la riassunzione non sia stata tempestivamente effettuata nell'interesse della parte colpita dal suddetto evento, l'estinzione si verifica nei soli confronti di quest'ultima, continuando il processo nei confronti degli altri litisconsorti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che - confermando la decisione di primo grado in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo instaurata con un unitario atto di citazione dal debitore principale e da due fideiussori, i quali avevano dedotto altresì la mancata sottoscrizione delle fideiussioni - aveva ritenuto che il fallimento del soggetto garantito spiegasse effetto interruttivo sull'intero processo, con conseguente estinzione dello stesso a seguito della mancata tempestiva riassunzione da parte dei condebitori solidali). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8123 del 23/04/2020 (Rv. 657575 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_103, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_305, Cod_Proc_Civ_art_307 …...
Procedimento civile – riassunzione – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 6193 del 05/03/2020 (Rv. 657418 - 01)
Processo civile - Interruzione - Atto di riassunzione - Funzione - Requisiti essenziali di validità per il raggiungimento dello scopo - Fattispecie. L'atto di riassunzione del processo non introduce un nuovo procedimento, avendo la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente, sicché ai fini della sua validità il giudice deve solo verificarne la concreta idoneità ad assicurare la ripresa del processo, discendendo la nullità dell'atto di riassunzione non dalla mancanza di uno tra i requisiti di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c., bensì dall'impossibilità di raggiungere il suo scopo. (Nella specie la S.C. ha ritenuto valido l'atto di riassunzione del processo, a seguito della morte del difensore di una delle parti, avendo la controparte notificato a quest'ultima personalmente una istanza di anticipazione dell'udienza contenente l'indicazione delle parti e degli altri elementi idonei all'identificazione della causa, allegando altresì la relazione di notifica da cui risultava la scomparsa del difensore). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 6193 del 05/03/2020 (Rv. 657418 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_301, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_305 …...
Procedimento civile - interruzione del processo - riassunzione - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4684 del 21/02/2020 (Rv. 656912 - 02)
Litisconsorzio facoltativo - Evento interruttivo relativo ad uno dei litisconsorti - Mancata riassunzione - Conseguenze. Procedimento civile - litisconsorzio – facoltativo. In tema di litisconsorzio facoltativo, quale quello che si determina nel giudizio promosso verso più coobbligati solidali, verificatasi una causa di interruzione nei confronti di uno di essi, ove il giudice non si avvalga del potere di disporre la separazione delle cause ex art_ 103 c.p.c., la mancata riassunzione della lite nel termine fissato dall'art_ 305 c.p.c. non impedisce l'ulteriore prosecuzione del processo relativamente ai litisconsorti non colpiti dall'evento interruttivo. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4684 del 21/02/2020 (Rv. 656912 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_103, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_305, Cod_Proc_Civ_art_307 PROCEDIMENTO CIVILE INTERRUZIONE DEL PROCESSO RIASSUNZIONE   …...
Procedimento civile - interruzione del processo - riassunzione - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 138 del 08/01/2020 (Rv. 656822 - 01)
Procedimento civile - Riassunzione ex art. 303, comma 2, c.p.c. - Sospensione nel periodo feriale -Applicabilità. Il termine di un anno entro il quale il processo interrotto per morte della parte può essere riassunto, a norma dell'art. 303, comma 2, c.p.c., con atto notificato collettivamente e impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto, ha natura processuale, e come tale è soggetto all'ordinaria sospensione feriale. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 138 del 08/01/2020 (Rv. 656822 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_303 PROCEDIMENTO CIVILE INTERRUZIONE DEL PROCESSO RIASSUNZIONE     …...
Procedimento civile - termini processuali - sospensione - interruzione del processo - riassunzione - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 138 del 08/01/2020 (Rv. 656822 - 01)
Procedimento civile - Riassunzione ex art. 303, comma 2, c.p.c. - Sospensione nel periodo feriale - Applicabilità. Il termine di un anno entro il quale il processo interrotto per morte della parte può essere riassunto, a norma dell'art. 303, comma 2, c.p.c., con atto notificato collettivamente e impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto, ha natura processuale, e come tale è soggetto all'ordinaria sospensione feriale. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 138 del 08/01/2020 (Rv. 656822 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_303 PROCEDIMENTO CIVILE TERMINI PROCESSUALI SOSPENSIONE   …...
Procedimento civile - interruzione del processo - perdita della capacita' processuale di una delle parti - Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 33157 del 16/12/2019 (Rv. 656302 - 01)
Interruzione del processo ex art. 43 l. fall. - Conoscenza del fallimento acquisita in un determinato giudizio - Idoneità ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione di altro giudizio - Esclusione - Identità di difensori - Irrilevanza - Ragioni. In caso di interruzione automatica del processo ex art. 43, comma 3, l. fall., la conoscenza del fallimento di una parte che il procuratore di altra parte, non colpita dall'evento interruttivo, abbia acquisito in un determinato giudizio non è idonea a far decorrere il termine per la riassunzione di altra causa, ancorché le parti siano assistite, in entrambi i processi, dagli stessi procuratori. Diversamente, infatti, si attribuirebbe all'avvocato una sorta di "rappresentanza generale" della parte che gli ha affidato uno o più mandati "ad litem", contraddistinta da un'ampiezza non direttamente correlata con l'oggetto dei singoli giudizi per i quali il professionista sia stato officiato e, dunque, potenzialmente esulante dai confini dei mandati defensionali che il cliente aveva inteso conferire all'avvocato. Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 33157 del 16/12/2019 (Rv. 656302 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_302, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_305, Dlgs_14_2019_art_005, Dlgs_14_2019_art_143 …...
Procedimento civile - interruzione del processo - prosecuzione del processo - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29144 del 11/11/2019 (Rv. 656241 - 01)
Interruzione per sospensione del procuratore dall'albo professionale - Termine per la riassunzione - Decorrenza - Dalla cessazione del periodo di sospensione - Fondamento. Nell'ipotesi di interruzione del processo a seguito di un provvedimento di sospensione del procuratore dall'esercizio della professione, il termine per la riassunzione decorre, per quanto concerne la parte colpita dall'evento, dalla cessazione del periodo di sospensione, atteso che il procuratore, ben a conoscenza, sia dell'accadimento interruttivo dipendente dalla subita sanzione, sia della relativa durata, ha l'obbligo, alla scadenza di tale periodo, di provvedere alla prosecuzione del giudizio nel termine di cui all'art. 305 c.p.c.; diversa è, invece, l'esigenza di protezione della parte rappresentata propria delle ipotesi di definitiva cessazione dello "ius postulandi", per le quali il detto termine deve decorrere dalla conoscenza legale del venir meno dell'accadimento interruttivo. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29144 del 11/11/2019 (Rv. 656241 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_301, Cod_Proc_Civ_art_302, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_305 …...
Procedimento civile - interruzione del processo - morte del procuratore - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10594 del 16/04/2019 (Rv. 653499 - 01)
Termine per la riassunzione - Decorrenza - Dalla conoscenza legale dell'evento - Conoscenza di fatto altrimenti acquisita - Irrilevanza - Fattispecie. In tema di interruzione del processo per morte del procuratore di una delle parti, il termine per la relativa riassunzione decorre dalla data in cui la parte rimasta senza difensore ha avuto dell'evento conoscenza legale, acquisita tramite atti muniti di fede privilegiata quali dichiarazioni, notificazioni o certificazioni rappresentative dell'evento medesimo, alle quali non è equiparabile la conoscenza di fatto altrimenti acquisita, e dovendo tale conoscenza avere ad oggetto tanto l'evento in sé considerato, quanto lo specifico processo nel quale esso deve esplicare i suoi effetti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione gravata che aveva escluso che una missiva, ancorché inviata a mezzo raccomandata AR, ma avente ben diverse finalità, potesse assicurare la conoscenza legale dell'evento interruttivo, poiché non conteneva la specifica indicazione dell'evento stesso, il quale risultava solo implicitamente, ed era priva di fede privilegiata). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10594 del 16/04/2019 (Rv. 653499 - 01) Cod_Proc_Civ_art_301, Cod_Proc_Civ_art_302, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_305 …...
Procedimento civile - interruzione del processo - riassunzione - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 10445 del 15/04/2019 (Rv. 653583 - 01)
Interruzione del processo - Riassunzione cd. non modificativa - Mancata costituzione - Domande ed eccezioni già sollevate - Permanenza degli effetti - Sussistenza. Ove all'interruzione del processo segua una riassunzione c.d. non modificativa - nella quale, cioè, resti invariato il soggetto del rapporto processuale -, gli effetti delle domande o delle eccezioni proposte dalla parte non colpita dall'evento interruttivo permangono inalterati, anche nel caso in cui quest'ultima non si costituisca nuovamente in giudizio a seguito della riassunzione. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 10445 del 15/04/2019 (Rv. 653583 - 01) Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_292 …...
Atto di riassunzione - Tempestività - Condizioni - Deposito del ricorso in cancelleria - Elementi sufficienti ad individuare il giudizio -
Procedimento civile - interruzione del processo – riassunzione - Atto di riassunzione - Tempestività - Condizioni - Deposito del ricorso in cancelleria - Elementi sufficienti ad individuare il giudizio - Successiva omessa esecuzione della notifica del ricorso e del decreto - Estinzione del processo - Esclusione - Rinnovazione della notifica - Necessità - Fondamento. La riassunzione del processo si perfeziona nel momento del tempestivo deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione dell'udienza, senza che rilevi l'eventuale inesatta identificazione della controparte nell'atto di riassunzione, dal momento che tale atto è valido, per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c. quando contenga gli elementi idonei ad individuare il giudizio che si intende proseguire. Ne consegue che non incide sulla tempestività della riassunzione, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., la successiva notifica del ricorso e dell'unito decreto, atta invece alla realizzazione del contraddittorio, nel rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius", sicché, ove essa sia stata omessa nei confronti del soggetto che doveva costituirsi, il giudice è tenuto ad ordinarne la rinnovazione, con fissazione di nuovo termine (in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c.) entro un termine necessariamente perentorio la cui inosservanza determinerà, se del caso, l'estinzione del giudizio ai sensi del citato articolo in combinato disposto con l'art. 307,comma 3 c.p.c.. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 6921 del 11/03/2019 Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_307, Cod_Proc_Civ_art_305 …...
Interruzione del processo - perdita della capacità processuale di una delle parti - cancellazione della società dal registro delle imprese
Procedimento civile - interruzione del processo - perdita della capacità processuale di una delle parti - cancellazione della società dal registro delle imprese - evento interruttivo ex art. 299 c.p.c. - evento non dichiarato dal difensore - conseguenze in fase di gravame – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 30341 del 23/11/2018 La cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo a un fenomeno estintivo che priva la stessa della capacità di stare in giudizio, costituendo un evento interruttivo la cui rilevanza processuale è peraltro subordinata, ove la parte sia costituita a mezzo di procuratore, stante la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, dalla dichiarazione in udienza ovvero dalla notificazione dell'evento alle altre parti; a tale principio consegue che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della società cancellata; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della società; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso detto procuratore, ai sensi dell'art. 330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione promosso dal difensore munito di mandato a tal fine conferito dalla società con procura speciale sottoscritta prima dell'estinzione dell'ente a seguito della cancellazione dal registro delle imprese). Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 30341 del 23/11/2018 …...
Perdita della capacità processuale di una delle parti
Procedimento civile - interruzione del processo - perdita della capacità processuale di una delle parti art. 286 c.p.c. - questione di illegittimità costituzionale - parametri di riferimento - manifesta infondatezza - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27633 del 30/10/2018 >>> È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 286 c.p.c. in relazione al principio di parità delle armi di cui all'art. 111 Cost. e al diritto di difesa ex art. 24, comma 2, Cost., valutati pure alla luce degli artt. 47 CDFUE e 6 CEDU, nella parte in cui dispone che, qualora dopo la chiusura della discussione si verifichi la morte della parte, la notificazione della sentenza, se avviene entro un anno dalla morte stessa, può essere fatta impersonalmente e collettivamente agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto. La disposizione censurata, infatti, opera un idoneo bilanciamento tra l'esigenza di tutelare il diritto degli eredi di agire in giudizio e quella contrapposta della parte notificante di abbreviare la durata del processo, dovendosi tenere conto sia del ruolo del difensore del defunto, il quale ha l'obbligo di individuare i successori per informarli dello stato della causa, sia, in caso di non adempimento di tale obbligo, della circostanza che la stessa notificazione della sentenza è idonea, per il suo contenuto, a produrre di per sé un effetto informativo nei confronti del consegnatario presso l'ultimo domicilio, nella probabile relazione che l'ordinamento assume che egli abbia con gli eredi. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27633 del 30/10/2018 …...
Procedimento civile - notificazione – pluralità di parti - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15920 del 15/06/2018
Unico rappresentante di più soggetti - Unitarietà ed inscindibilità della rappresentanza - Consegna di una sola copia al procuratore della parte - Sufficienza - Fattispecie. Quando una stessa persona fisica rappresenta in giudizio più soggetti, ma tale rappresentanza ha carattere unitario ed inscindibile, la notificazione è correttamente eseguita mediante consegna di una sola copia dell'atto al procuratore della parte, non trovando applicazione il principio secondo cui la notifica deve avvenire con la dazione di tante copie quante sono le parti contro cui l'atto è diretto. (Nella specie, la S.C. ha reputato corretta la notificazione dell'atto di riassunzione del processo ex art. 303 c.p.c. e del conseguente decreto di fissazione di udienza eseguita mediante consegna di una unica copia alla parte in proprio e nella qualità di genitore legale rappresentante del figlio minore d'età). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15920 del 15/06/2018   …...
Procedimento civile - interruzione del processo - morte della parte - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22797 del 29/09/2017
Riassunzione nei confronti degli eredi - Decisione della causa nei confronti di ciascuno di essi individualmente e personalmente - Necessità. Per effetto della riassunzione effettuata nei confronti degli eredi della parte defunta, con atto ad essi notificato impersonalmente ai sensi dell'art. 303 comma 2 c.p.c., il processo prosegue non nei riguardi del gruppo degli eredi globalmente inteso, ma individualmente e personalmente nei confronti di ciascuno di essi, noto o ignoto, costituito o contumace, con la conseguenza che la causa deve essere decisa nel merito nei confronti di ciascuno di essi. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22797 del 29/09/2017   …...
Procedimento civile - interruzione del processo - riassunzione - Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 9960 del 20/04/2017
Cause scindibili - Domande connesse proposte nello stesso giudizio – Evento interruttivo riguardante soltanto una di esse – Sorte del giudizio non colpito da tale evento – Riassunzione – Necessità – Esclusione -Procedimento civile - Riunione e separazione di causa In genere. Nel caso di cumulo di cause scindibili, l'evento interruttivo riguardante il debitore principale non si propaga al debitore solidale in qualità di fideiussore, ed il giudice ha la facoltà, non l'obbligo, di separare le cause, sicché, ove non si avvalga di tale facoltà, una volta mancata la riassunzione nell'interesse della parte colpita dall'evento interruttivo e determinatasi l'estinzione (parziale) del giudizio nei confronti di quest'ultima, il processo deve continuare tra il fideiussore, che non ha alcun onere di provvedere alla riassunzione del giudizio, ed il creditore, non potendosi profilare l'estinzione anche di tale giudizio. Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 9960 del 20/04/2017   …...
Spese giudiziali civili - in genere – Cass. n. 14532/2016
Interruzione del giudizio di merito per morte di una parte - Diritto alle spese giudiziali per l'attività svolta dal "de cuius" - Configurabilità - Condizioni - Costituzione in giudizio dell'erede. Procedimento civile - interruzione del processo - morte della parte - in genere. In caso di interruzione del processo per morte di una delle parti, l'erede può ottenere la condanna della controparte, rimasta soccombente, al rimborso delle spese del giudizio relative all'attività processuale svolta dal difensore del defunto fino all'interruzione solo se si sia ritualmente costituito nel processo a seguito della riassunzione operata nei suoi confronti. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14532 del 15/07/2016   _____________________________________ Spese giudiziali Corte Cassazione 14532  2016 …...
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - in genere – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 8508 del 29/04/2016
Procedura fallimentare - Morte dell'imprenditore fallito - Diritto dell'erede all'indennizzo "iure proprio" - Condizioni. In tema di equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, gli eredi dell'imprenditore fallito nel corso della procedura fallimentare hanno titolo per il riconoscimento dell'indennizzo "iure proprio" purché abbiano partecipato alla procedura, mediante istanze, richieste o ricezione di atti, potendo solo in tal caso configurarsi un interesse giuridicamente rilevante alla definizione in tempi ragionevoli del giudizio. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 8508 del 29/04/2016   …...
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 8508 del 29/04/2016
Procedura fallimentare - Morte dell'imprenditore fallito - Diritto dell'erede all'indennizzo "iure proprio" - Condizioni. In tema di equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, gli eredi dell'imprenditore fallito nel corso della procedura fallimentare hanno titolo per il riconoscimento dell'indennizzo "iure proprio" purché abbiano partecipato alla procedura, mediante istanze, richieste o ricezione di atti, potendo solo in tal caso configurarsi un interesse giuridicamente rilevante alla definizione in tempi ragionevoli del giudizio. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 8508 del 29/04/2016   …...
Procedimento civile - intervento in causa di terzi - coatto "iussu iudicis" (chiamata) - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6837 del 08/04/2016
Difese del convenuto volte a dedurre la responsabilità di un terzo - Chiamata in causa "iussu iudicis" del terzo ex art. 107 c.p.c. - Nullità della notifica dell'atto - Sanatoria - Limiti - Notifica al terzo di atto di riassunzione del giudizio tra le parti originarie - Efficacia sanante - Esclusione. Qualora il giudice ordini l'intervento di un terzo a seguito delle difese svolte dal convenuto, il quale, contestando la propria legittimazione passiva, indichi quello come responsabile della pretesa fatta valere in giudizio, ricorre un'ipotesi non di litisconsorzio necessario, ex art. 102 c.p.c., ma di chiamata in causa "iussu iudicis ", ai sensi dell'art. 107 c.p.c., rispondente ad esigenze di economia processuale (comunanza di causa), discrezionalmente valutate sotto il profilo dell'opportunità. Ove, peraltro, la notifica al terzo sia nulla il contraddittorio non può ritenersi validamente instaurato, restando sanata detta nullità soltanto dall'ordine giudiziale di rinnovazione o dalla spontanea reiterazione, ad opera della parte interessata, della notificazione della citazione al terzo, senza che possa, invece, assumere rilievo sanante l'eventuale notifica al terzo stesso del ricorso per riassunzione a seguito di interruzione del processo tra le parti originarie, in quanto atto mancante degli elementi essenziali della domanda estesa nei confronti di quello. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6837 del 08/04/2016   …...
Procedimento civile - intervento in causa di terzi - coatto "iussu iudicis" (chiamata) - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6837 del 08/04/2016
Difese del convenuto volte a dedurre la responsabilità di un terzo - Chiamata in causa "iussu iudicis" del terzo ex art. 107 c.p.c. - Nullità della notifica dell'atto - Sanatoria - Limiti - Notifica al terzo di atto di riassunzione del giudizio tra le parti originarie - Efficacia sanante - Esclusione. Qualora il giudice ordini l'intervento di un terzo a seguito delle difese svolte dal convenuto, il quale, contestando la propria legittimazione passiva, indichi quello come responsabile della pretesa fatta valere in giudizio, ricorre un'ipotesi non di litisconsorzio necessario, ex art. 102 c.p.c., ma di chiamata in causa "iussu iudicis ", ai sensi dell'art. 107 c.p.c., rispondente ad esigenze di economia processuale (comunanza di causa), discrezionalmente valutate sotto il profilo dell'opportunità. Ove, peraltro, la notifica al terzo sia nulla il contraddittorio non può ritenersi validamente instaurato, restando sanata detta nullità soltanto dall'ordine giudiziale di rinnovazione o dalla spontanea reiterazione, ad opera della parte interessata, della notificazione della citazione al terzo, senza che possa, invece, assumere rilievo sanante l'eventuale notifica al terzo stesso del ricorso per riassunzione a seguito di interruzione del processo tra le parti originarie, in quanto atto mancante degli elementi essenziali della domanda estesa nei confronti di quello. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6837 del 08/04/2016   …...
Procedimento civile - interruzione del processo - riassunzione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22870 del 10/11/2015
Morte della parte - Riassunzione nei confronti degli eredi - Qualità di successore a titolo universale - Sufficienza - Condizioni - Oneri dei convenuti di dimostrare il contrario - Necessità - Fattispecie. Nell'ipotesi di interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio, la relativa "legitimatio ad causam" si trasmette all'erede, ma il ricorso per riassunzione notificato individualmente nei confronti dei chiamati all'eredità ex art. 486 c.c. è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale tra notificante e destinatario della notifica, se questi riveste la qualità di successore universale della parte deceduta ex art. 110 c.p.c.; ne consegue che i chiamati all'eredità, pur non assumendo la qualità di eredi per il solo fatto di aver accettato la predetta notifica, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità, così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la riassunzione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sufficiente all'instaurazione del rapporto processuale la notifica di un atto di riassunzione nei confronti di coloro i quali si trovavano nello stato di fatto legittimante la successione, in virtù dei rispettivi rapporti di coniugio e di filiazione con la parte defunta, in assenza di circostanze ostative evincibili dagli atti e non essendo stata trascritta, prima della notifica della riassunzione, la rinunzia all'eredità dedotta dal coniuge). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22870 del 10/11/2015   …...
Procedimento civile – riassunzione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18454 del 21/09/2015
Parte contumace - Diritto alla comunicazione del differimento dell'udienza di riassunzione - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18454 del 21/09/2015 In caso di riassunzione di un processo dichiarato interrotto la parte rimasta contumace non ha diritto a ricevere alcuna comunicazione del rinvio d'ufficio dell'udienza fissata per la riassunzione sebbene disposto per la proclamata astensione dal lavoro del personale di cancelleria, senza che assuma rilievo, in senso contrario, che l'avvenuta formale declaratoria della contumacia sia stata compiuta nell'udienza ancora successiva, trattandosi di atto meramente accertativo. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18454 del 21/09/2015     …...
Procedimento civile – riassunzione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18454 del 21/09/2015
Parte contumace - Diritto alla comunicazione del differimento dell'udienza di riassunzione - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18454 del 21/09/2015 In caso di riassunzione di un processo dichiarato interrotto la parte rimasta contumace non ha diritto a ricevere alcuna comunicazione del rinvio d'ufficio dell'udienza fissata per la riassunzione sebbene disposto per la proclamata astensione dal lavoro del personale di cancelleria, senza che assuma rilievo, in senso contrario, che l'avvenuta formale declaratoria della contumacia sia stata compiuta nell'udienza ancora successiva, trattandosi di atto meramente accertativo. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18454 del 21/09/2015     …...
Procedimento civile - interruzione del processo - riassunzione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18319 del 18/09/2015
Morte della parte - Riassunzione - Notifica nei confronti degli eredi ex art. 303 c.p.c. - Rinunzia all'eredità - Successione "mortis causa", per rappresentazione, all'originaria parte deceduta - Notifica personale, al rappresentante, dell'originario atto di riassunzione - Necessità - Esclusione – Fondamento. In caso di morte della parte, la notificazione tempestivamente effettuata, impersonalmente e collettivamente, nei confronti degli eredi, ex art. 303 c.p.c., è idonea a validamente riassumere il giudizio ed integrare il contraddittorio anche nei confronti di colui che, a seguito di rinunzia all'eredità effettuata dal proprio dante causa, originario chiamato all'eredità della parte deceduta, succeda a quest'ultima per rappresentazione, non rilevando che la rinunzia sia avvenuta oltre l'anno dalla morte del "de cuius", posto che, in caso di successione per rappresentazione, la chiamata all'eredità deve considerarsi avvenuta, per il rappresentante, fin dal momento di apertura della successione medesima. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18319 del 18/09/2015   …...
Procedimento civile - interruzione del processo - riassunzione – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18319 del 18/09/2015
Morte della parte - Riassunzione - Notifica nei confronti degli eredi ex art. 303 c.p.c. - Rinunzia all'eredità - Successione "mortis causa", per rappresentazione, all'originaria parte deceduta - Notifica personale, al rappresentante, dell'originario atto di riassunzione - Necessità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18319 del 18/09/2015 Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - rappresentazione - soggetti - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18319 del 18/09/2015 In caso di morte della parte, la notificazione tempestivamente effettuata, impersonalmente e collettivamente, nei confronti degli eredi, ex art. 303 c.p.c., è idonea a validamente riassumere il giudizio ed integrare il contraddittorio anche nei confronti di colui che, a seguito di rinunzia all'eredità effettuata dal proprio dante causa, originario chiamato all'eredità della parte deceduta, succeda a quest'ultima per rappresentazione, non rilevando che la rinunzia sia avvenuta oltre l'anno dalla morte del "de cuius", posto che, in caso di successione per rappresentazione, la chiamata all'eredità deve considerarsi avvenuta, per il rappresentante, fin dal momento di apertura della successione medesima. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18319 del 18/09/2015     …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13329 del 30/06/2015
Procura a margine o in calce - Apposizione su atti diversi dal ricorso o dal controricorso - Esclusione - Conseguenze - Nomina di nuovo difensore - Rilascio di procura su atto redatto dal nuovo difensore - Inammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13329 del 30/06/2015 Nel giudizio di cassazione, la procura speciale può essere rilasciata a margine o in calce solo del ricorso o del controricorso trattandosi degli unici atti indicati, con riferimento al giudizio di legittimità, dall'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., sicché, ove non sia rilasciata in occasione di tali atti, il conferimento deve avvenire, ai sensi del secondo comma del citato articolo, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata che facciano riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata, senza che ad una diversa conclusione possa pervenirsi nel caso in cui sopraggiunga la sostituzione del difensore. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13329 del 30/06/2015   …...
procedimento civile - litisconsorzio - facoltativo - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 15539 del 08/07/2014
Interruzione del processo - Riassunzione valida e tempestiva nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti - Declaratoria di estinzione del processo nei confronti degli altri - Natura di sentenza definitiva - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 15539 del 08/07/2014 In caso di litisconsorzio facoltativo e, quindi, di cause scindibili, la nullità, la tardività o l'assoluta mancanza dell'atto di riassunzione del processo nei confronti di alcuni coobbligati non si estende ai rapporti processuali relativi agli altri, nei cui riguardi la riassunzione sia stata validamente e tempestivamente eseguita, estinguendosi il giudizio, in applicazione del principio previsto dall'art. 1306 cod. civ., esclusivamente con riferimento ai primi, nei cui confronti la conseguente declaratoria di estinzione ha natura di sentenza definitiva. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 15539 del 08/07/2014   …...
Procedimento civile - interruzione del processo - riassunzione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9000 del 06/05/2015
Riassunzione del processo mediante atto di citazione - Possibilità - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9000 del 06/05/2015 Per la valida riassunzione del processo sospeso o interrotto, l'istante può utilizzare, anziché la comparsa o il ricorso al giudice per la fissazione dell'udienza di prosecuzione, la citazione della parte ad udienza fissa, la cui idoneità al raggiungimento dello scopo previsto nell'art. 297 cod. proc. civ. resta condizionata all'avvenuta notifica dell'atto alla controparte prima della scadenza del termine perentorio entro il quale va promossa la prosecuzione del giudizio. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9000 del 06/05/2015   …...
Interruzione del processo - morte del procuratore – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3782 del 25/02/2015
Termine per la riassunzione o la prosecuzione - Decorrenza - Giorno dell'evento interruttivo - Irrilevanza - Conoscenza in forma legale dell'evento - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3782 del 25/02/2015 A seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 139 del 1967, n. 178 del 1970, n. 159 del 1971 e n. 36 del 1976, il termine per la riassunzione o la prosecuzione del processo interrotto per la morte del procuratore costituito di una delle parti in causa decorre non già dal giorno in cui si è verificato l'evento interruttivo, bensì da quello in cui la parte interessata alla riassunzione abbia avuto di tale evento conoscenza legale, mediante dichiarazione, notificazione o certificazione, ovvero a seguito di lettura in udienza dell'ordinanza di interruzione. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3782 del 25/02/2015     …...
Civile - interruzione del processo - riassunzione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 217 del 12/01/2015
Per morte di una parte - Notifica dell'atto riassuntivo agli eredi impersonalmente e collettivamente - Mancata costituzione di alcuno degli eredi - Contumacia - Integrazione del contraddittorio - Esclusione. Nel caso di interruzione del processo per effetto della morte di una parte - costituita a mezzo procuratore - la notificazione dell'atto riassuntivo, entro un anno dalla morte, può essere fatta collettivamente ed impersonalmente agli eredi della parte defunta, nell'ultimo domicilio del defunto, ai sensi dell'art. 303, secondo comma, cod. proc. civ. sicché, in tale ipotesi, tutti gli eredi, noti o ignoti, sono partecipi del processo, che prosegue, eventualmente nella loro contumacia, senza che sussista un difetto di integrità del contraddittorio. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 217 del 12/01/2015   …...
Civile - interruzione del processo - riassunzione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26372 del 16/12/2014
Mancata rinnovata costituzione di parte già costituita - Diritto alla liquidazione delle spese - Sussistenza - Fondamento. In seguito alla riassunzione del processo interrotto, la parte già costituita che non rinnovi il proprio atto di costituzione, pur dovendo essere dichiarata contumace, conserva il diritto alla liquidazione delle spese fino al momento dell'interruzione, atteso che, sino ad allora, essa era stata regolarmente costituita e che la contumacia non implica alcun abbandono delle domande già proposte. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26372 del 16/12/2014   …...
Civile - interruzione del processo - perdita della capacità processuale di una delle parti - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23141 del 31/10/2014
Cancellazione di società dal registro delle imprese - Estinzione della persona giuridica - Omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera del procuratore costituito - Effetti - Ultrattività del mandato alla lite - Configurabilità - Conseguenze. La cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinando così - qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte costituita - un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., la cui omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore, comporta, in applicazione della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte, risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano i soci successori della società, ovvero se il procuratore costituito per la società, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza l'evento o lo notifichi alle altre parti, o ancora se, in caso di contumacia, tale evento sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23141 del 31/10/2014   …...
Procedimento civile - interruzione del processo - perdita della capacità processuale di una delle parti – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23141 del 31/10/2014
Cancellazione di società dal registro delle imprese - Estinzione della persona giuridica - Omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera del procuratore costituito - Effetti - Ultrattività del mandato alla lite - Configurabilità - Conseguenze. La cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinando così - qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte costituita - un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., la cui omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore, comporta, in applicazione della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte, risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano i soci successori della società, ovvero se il procuratore costituito per la società, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza l'evento o lo notifichi alle altre parti, o ancora se, in caso di contumacia, tale evento sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23141 del 31/10/2014   …...
interruzione del processo - morte della parte - in genere - procedimento civile - interruzione del processo - riassunzione - Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 7464 del 25/03/2013
Morte della parte - Riassunzione nei confronti degli eredi a norma dell'art. 303, secondo comma, cod. proc. civ. - Chiamato all'eredità prima dell'accettazione - Estensione della notificazione per riassunzione - Necessità - Fondamento. Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 7464 del 25/03/2013 massima|green Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 7464 del 25/03/2013In ipotesi di interruzione del processo per morte di una parte, l'altra parte può operare la riassunzione, entro un anno dalla morte stessa, con notifica fatta collettivamente ed impersonalmente agli eredi del defunto, nell'ultimo domicilio di questo, ai sensi dell'art. 303, secondo comma, cod. proc. civ., comprendendosi in tale ambito il chiamato all'eredità che non abbia ancora accettato, la cui legittimazione deriva sia dalla norma di carattere generale sui poteri del chiamato all'eredità prima dell'accettazione, di cui all'art 460 cod. civ., sia, ove si tratti di eredità devoluta a minori, dall'art 486 cod. civ., secondo il quale il chiamato può stare in giudizio come convenuto per rappresentare l'eredità durante i termini per fare l'inventario e per deliberare. integrale|orange Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 7464 del 25/03/2013SVOLGIMENTO DEL PROCESSOEttore e Cesare Im.... con citazione del 28/1/1993 convenivano in giudizio Nicola Vi.... e ne chiedevano la condanna al risarcimento dei danni per negligente espletamento del mandato che gli era stato conferito e che era finalizzato alla ristrutturazione di un fabbricato da eseguirsi con il contributo previsto dalla L. n. 219 del 1981 e comprendente anche la direzione lavori. Il Vi.... chiedeva il rigetto della domanda e, sostenendo di avere fatto eseguire lavori per importo addirittura superiore al contributo risCo.., chiedeva in via riconvenzionale il rimborso delle maggiori spese sostenute, detratto quanto già incassato a titolo di acconto.Il contraddittorio era integrato nei confronti di Michele Im...., quale comproprietario del fabbricato oggetto del contratto.Il procuratore di Im.... Ettore, dichiarava il decesso del suo assistito.Gli eredi dell'attore si costituivano maniFe..ndo la volontà di proseguire il giudizio e chiedevano la fissazione dell'udienza di prosecuzione.Nelle more dell'udienza …...
Procedimento civile - litisconsorzio - facoltativo – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15539 del 08/07/2014
Interruzione del processo - Riassunzione valida e tempestiva nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti - Declaratoria di estinzione del processo nei confronti degli altri - Natura di sentenza definitiva - Fondamento. In caso di litisconsorzio facoltativo e, quindi, di cause scindibili, la nullità, la tardività o l'assoluta mancanza dell'atto di riassunzione del processo nei confronti di alcuni coobbligati non si estende ai rapporti processuali relativi agli altri, nei cui riguardi la riassunzione sia stata validamente e tempestivamente eseguita, estinguendosi il giudizio, in applicazione del principio previsto dall'art. 1306 cod. civ., esclusivamente con riferimento ai primi, nei cui confronti la conseguente declaratoria di estinzione ha natura di sentenza definitiva. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15539 del 08/07/2014   …...
Civile - interruzione del processo - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9480 del 30/04/2014
Perdita della capacità della parte costituita - Effetto interruttivo - Presupposti - Comunicazione formale dell'evento interruttivo da parte del procuratore - Necessità - Omessa comunicazione - Interruzione del giudizio - Esclusione - Interruzione del giudizio per evento formalmente dichiarato, riguardante un'altra parte - Riassunzione ad opera del procuratore della parte colpita da evento interruttivo non dichiarato - Necessità di nuova procura - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. La fattispecie cui l'art. 300 cod. proc. civ. ricollega l'effetto interruttivo del processo consta di due elementi essenziali, rispettivamente costituiti dall'evento previsto come causa di interruzione e dalla relativa comunicazione formale ad opera del procuratore, in difetto della quale, il rapporto processuale continua a svolgersi come se l'evento non si fosse verificato. Ne consegue che il procuratore della parte colpita dall'evento interruttivo non dichiarato è legittimato a provvedere in base alla procura originariamente rilasciatagli, alla riassunzione del processo che sia stato interrotto per analogo evento riguardante un'altra parte e formalmente dichiarato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva dichiarato l'estinzione del mandato in favore del difensore del dante causa del ricorrente, per effetto dell'interdizione di quest'ultimo sopraggiunta nel corso del giudizio di primo grado e non dichiarata dal difensore medesimo, vigendo invece la regola dell'ultrattività del mandato difensivo all'interno della fase processuale in cui si era verificato l'evento interruttivo non dichiarato, per cui il difensore era pienamente titolato a riassumere il processo interrotto per il decesso di un'altra parte processuale). Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9480 del 30/04/2014   …...
Civile - interruzione del processo - riassunzione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20406 del 05/09/2013
Ricorso - Notificazione agli eredi del defunto priva dell'enunciazione della loro qualità - Irrilevanza - Condizioni. La morte di una parte nel corso del giudizio comporta la necessità della prosecuzione del procedimento nei confronti dei suoi eredi, ma la circostanza che questi ultimi non vengano citati con la formale enunciazione di tale qualità non implica, di per sé, un difetto di legittimazione passiva degli stessi, allorché dall'atto di riassunzione emerga in modo inequivoco che i predetti sono stati evocati in giudizio non in proprio, ma quali successori della parte defunta. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20406 del 05/09/2013   …...
Civile - interruzione del processo - morte della parte - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17298 del 12/07/2013
Atto di riassunzione del giudizio - Notifica impersonale e collettiva agli eredi - Prosecuzione del processo nei riguardi del "gruppo" degli eredi - Esclusione - Conseguenze - Citazione in appello priva dell'indicazione nominativa degli eredi già costituiti a seguito della riassunzione operata nel giudizio di primo grado - Nullità - Sussistenza - Sanatoria "ex nunc" per effetto della costituzione in appello dei singoli eredi - Configurabilità. In caso di riassunzione del giudizio nei confronti degli eredi della parte defunta, ancorché effettuata con atto notificato agli stessi collettivamente ed impersonalmente ai sensi dell'art. 303, secondo comma, cod. proc. civ., il processo prosegue non già nei riguardi del gruppo degli eredi, globalmente inteso, ma individualmente e personalmente nei confronti di ognuno di essi, noto od ignoto, costituito o contumace. Ne consegue che è nulla la citazione in appello che non contenga l'indicazione personale degli appellati, eredi della parte deceduta, già costituiti nominativamente nel corso del giudizio di primo grado in esito alla riassunzione seguita alla morte del loro dante causa, rimanendo tale nullità sanata con efficacia "ex nunc", in quanto inerente all' "editio actionis", per effetto della costituzione dei singoli eredi nel processo d'appello. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17298 del 12/07/2013   …...
Assicurazione della responsabilità civile Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9686 del 22/04/2013
Chiamata in garanzia dell'assicuratore della responsabilità civile - Eventi interruttivi riguardanti uno soltanto dei giudizi riuniti - Obbligo del giudice di separazione delle cause - Esclusione - Conseguenze - Sorte del giudizio non colpito dall'evento interruttivo - Quiescenza non costituente interruzione - Necessità. Quando vengano riunite e cumulativamente istruite la domanda di risarcimento del danno e quella di garanzia, proposta dal convenuto nei confronti del proprio assicuratore della responsabilità civile, in presenza d'un evento interruttivo che tocchi una sola delle due cause connesse il giudice ha la facoltà e non l'obbligo di separarle, ma, ove non si avvalga di tale facoltà, l'eventuale ordinanza che dichiari interrotto il processo produce gli effetti di cui agli artt. 300 e ss. cod. proc. civ. solo con riferimento alla causa in cui si è verificato l'evento interruttivo, mentre l'altra causa non separata resta in una "fase di stallo" o "di rinvio", destinata necessariamente a cessare per effetto della riassunzione della causa interrotta o dell'estinzione di essa. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9686 del 22/04/2013   …...
Civile - interruzione del processo - morte della parte - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7464 del 25/03/2013
Morte della parte - Riassunzione nei confronti degli eredi a norma dell'art. 303, secondo comma, cod. proc. civ. - Chiamato all'eredità prima dell'accettazione - Estensione della notificazione per riassunzione - Necessità - Fondamento. In ipotesi di interruzione del processo per morte di una parte, l'altra parte può operare la riassunzione, entro un anno dalla morte stessa, con notifica fatta collettivamente ed impersonalmente agli eredi del defunto, nell'ultimo domicilio di questo, ai sensi dell'art. 303, secondo comma, cod. proc. civ., comprendendosi in tale ambito il chiamato all'eredità che non abbia ancora accettato, la cui legittimazione deriva sia dalla norma di carattere generale sui poteri del chiamato all'eredità prima dell'accettazione, di cui all'art 460 cod. civ., sia, ove si tratti di eredità devoluta a minori, dall'art 486 cod. civ., secondo il quale il chiamato può stare in giudizio come convenuto per rappresentare l'eredità durante i termini per fare l'inventario e per deliberare. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7464 del 25/03/2013   …...
Procedimento civile - interruzione del processo - morte della parte - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7464 del 25/03/2013
Morte della parte - Riassunzione nei confronti degli eredi a norma dell'art. 303, secondo comma, cod. proc. civ. - Chiamato all'eredità prima dell'accettazione - Estensione della notificazione per riassunzione - Necessità - Fondamento. In ipotesi di interruzione del processo per morte di una parte, l'altra parte può operare la riassunzione, entro un anno dalla morte stessa, con notifica fatta collettivamente ed impersonalmente agli eredi del defunto, nell'ultimo domicilio di questo, ai sensi dell'art. 303, secondo comma, cod. proc. civ., comprendendosi in tale ambito il chiamato all'eredità che non abbia ancora accettato, la cui legittimazione deriva sia dalla norma di carattere generale sui poteri del chiamato all'eredità prima dell'accettazione, di cui all'art 460 cod. civ., sia, ove si tratti di eredità devoluta a minori, dall'art 486 cod. civ., secondo il quale il chiamato può stare in giudizio come convenuto per rappresentare l'eredità durante i termini per fare l'inventario e per deliberare. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7464 del 25/03/2013   …...
Enti pubblici - soppressione ed estinzione – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6208 del 13/03/2013
Soppressione "ex lege" di un ente pubblico costituito in giudizio - Mancata dichiarazione o notificazione del procuratore costituito - Conoscibilità "aliunde" dell'evento - Irrilevanza - Conseguenze. La soppressione di un ente pubblico, con il trasferimento dei relativi rapporti giuridici ad un altro ente, determina l'interruzione automatica del processo, ai sensi dell'art. 299 cod. proc. civ., soltanto ove intervenga tra la notificazione della citazione e la costituzione in giudizio, trovando altrimenti applicazione l'art. 300 cod. proc. civ. che impone, ai fini della interruzione, la corrispondente dichiarazione in udienza del procuratore costituito per la parte interessata dall'evento (configurabile non come mera dichiarazione di scienza, ma come vera e propria manifestazione di volontà diretta a provocare la predetta interruzione) o la notifica di quest'ultimo alle altre parti. Pertanto, in assenza di una siffatta dichiarazione entro la chiusura della discussione, la posizione della parte rappresentata resta stabilizzata, rispetto alle altre parti ed al giudice, quale persona giuridica ancora esistente, con correlativa ultrattività della procura "ad litem", nessun rilievo assumendo, ai fini suddetti, la conoscenza dell'evento "aliunde" acquisita, ancorché evincibile da un provvedimento legislativo che ha disposto quella soppressione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6208 del 13/03/2013   …...
Società - di persone fisiche (nozione, caratteri, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013
Cancellazione della società dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione della società - Conseguenze - In ordine alla capacità di stare in giudizio della società estinta e ai suoi rapporti processuali pendenti. La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della "fictio iuris" contemplata dall'art. 10 legge fall.); pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013   …...
società - di capitali - in genere - cancellazione della società dal registro delle imprese - effetti - estinzione della società - conseguenze - in ordine alla capacità di stare in giudizio della società estinta e ai suoi rapporti processuali pendenti. Cor
società - di persone fisiche - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) - cancellazione della società dal registro delle imprese - effetti - estinzione della società - conseguenze - in ordine alla capacità di stare in giudizio della società estinta e ai suoi rapporti processuali pendenti. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013 La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della "fictio iuris" contemplata dall'art. 10 legge fall.); pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013   …...
Civile - interruzione del processo - perdita della capacità processuale di una delle parti - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.5650 del 07/03/2013
Fallimento di una delle parti costituite - Effetti - Interruzione di diritto del processo "ex" art. 43, comma terzo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 - Sussistenza - Termine per la riassunzione - Decorrenza - Dalla conoscenza in forma legale dell'evento interruttivo - Configurabilità - Modalità. In caso di interruzione di diritto del processo, determinata dall'apertura del fallimento, ai sensi dell'art. 43, comma terzo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, aggiunto dall'art. 41 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, al fine del decorso del termine per la riassunzione non è sufficiente la sola conoscenza da parte del curatore fallimentare dell'evento interruttivo rappresentato dalla dichiarazione di fallimento, ma è necessaria anche la conoscenza dello specifico giudizio sul quale detto effetto interruttivo è in concreto destinato ad operare. La conoscenza deve inoltre essere "legale", cioè acquisita non in via di mero fatto, ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento che determina l'interruzione del processo, assistita da fede privilegiata. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.5650 del 07/03/2013   …...
Procedimento civile - intervento in causa di terzi - coatto "iussu iudicis" (chiamata) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 315 del 09/01/2013
Difese del convenuto volte a dedurre la propria estraneità al rapporto controverso ed indicare un terzo come responsabile - Ordine giudiziale di intervento del terzo ex art. 107 cod. proc. civ. - Configurabilità - Nullità della notifica dell'atto di chiamata in causa "iussu iudicis" - Sanatoria - Limiti - Notifica al terzo di un ricorso per riassunzione relativo al processo tra le parti originarie - Efficacia sanante della nullità della chiamata - Esclusione. Qualora il giudice ordini l'intervento di un terzo a seguito delle difese svolte dal convenuto, il quale, contestando la propria legittimazione passiva, indichi quello come responsabile della pretesa fatta valere in giudizio, ricorre un'ipotesi non di litisconsorzio necessario, ex art. 102 cod. proc. civ., ma di chiamata in causa "iussu iudicis ", ai sensi dell'art. 107 cod. proc. civ., rispondente ad esigenze di economia processuale (comunanza di causa), discrezionalmente valutate sotto il profilo dell'opportunità. Ove, peraltro, la notifica al terzo sia nulla (nella specie, per mancata spedizione, a seguito di notificazione a mezzo del servizio postale, dell'ulteriore avviso per raccomandata imposto da 22 settembre 1998, n. 346), il contraddittorio non può ritenersi validamente instaurato, restando sanata detta nullità soltanto dall'ordine giudiziale di rinnovazione o dalla spontanea reiterazione, ad opera della parte interessata, della notificazione della citazione al terzo, senza che possa, invece, assumere rilievo sanante l'eventuale notifica al terzo stesso di un ricorso per riassunzione conseguente all'interruzione del processo tra le parti originarie, in quanto atto mancante degli elementi essenziali della domanda estesa nei confronti di quello. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 315 del 09/01/2013   …...
Civile - interruzione del processo - riassunzione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20213 del 16/11/2012
Decreto di fissazione dell'udienza - Comunicazione di cancelleria - Previsione normativa - Assenza - Conseguenze - Onere del ricorrente per riassunzione di informarsi presso la cancelleria - Sussistenza. In tema di riassunzione del processo interrotto, il codice di rito non prevede che il decreto di fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio e di assegnazione del termine per la relativa notificazione debba essere comunicato dalla cancelleria alla parte che ha proposto il ricorso per riassunzione, sicché è onere della parte stessa attivarsi presso la cancelleria per prendere conoscenza del provvedimento e ottemperarvi tempestivamente.Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20213 del 16/11/2012   …...
Civile - interruzione del processo - riassunzione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13683 del 31/07/2012
Termine semestrale ex art. 305 cod. proc. civ. - Riferibilità soltanto alla prima delle due fasi del procedimento di riassunzione, consistente nel deposito in cancelleria del ricorso - Affermazione - Conseguenze - Vizi della notifica dell'atto di riassunzione tempestivamente depositato - Estinzione del processo - Esclusione - Ordine di rinnovazione della notificazione - Obbligo del giudice - Mancata osservanza del termine perentorio per la rinnovazione - Effetti. Quando il processo sia stato dichiarato interrotto, la riassunzione è tempestiva quando il relativo ricorso sia stato depositato in cancelleria nel termine di sei mesi, previsto dall'art. 305 cod. proc. civ., con la conseguenza che ove il ricorso col pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di riassunzione non sia stato regolarmente notificato, il giudice non può dichiarare l'estinzione del processo, ma deve ordinare la rinnovazione della notifica, in applicazione analogica dell'art. 291 cod. proc. civ., entro un termine perentorio. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13683 del 31/07/2012   …...
tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - in genere – società cancellata dal registro delle imprese - estinzione - conseguenze - inammissibilità del giudizio di impugnazione pr
società - di capitali - società per azioni - scioglimento - liquidazione - liquidatori - cancellazione della società - in genere - società cancellata dal registro delle imprese - estinzione - conseguenze - inammissibilità del giudizio di impugnazione proposto dopo l'estinzione della società. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7676 del 16/05/2012 impugnazioni civili - impugnazioni in generale - legittimazione all'impugnazione - in genere - società cancellata dal registro delle imprese - estinzione - conseguenze - inammissibilità del giudizio di impugnazione proposto dopo l'estinzione della società. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7676 del 16/05/2012 L'estinzione della società a seguito di cancellazione determina, nei processi in corso nei confronti dell'ente, l'applicazione delle regole generali dettate dagli artt. 299 e seguenti cod. proc. civ., poiché essa costituisce vicenda equiparabile alla morte della parte persona fisica. Ne consegue che, per difetto assoluto della "giusta parte" processuale, è inammissibile l'impugnazione proposta nei confronti di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese nelle more del processo. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7676 del 16/05/2012   …...
Impugnazioni in generale - legittimazione all'impugnazione – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7676 del 16/05/2012
Società cancellata dal registro delle imprese - Estinzione - Conseguenze - Inammissibilità del giudizio di impugnazione proposto dopo l'estinzione della società. L'estinzione della società a seguito di cancellazione determina, nei processi in corso nei confronti dell'ente, l'applicazione delle regole generali dettate dagli artt. 299 e seguenti cod. proc. civ., poiché essa costituisce vicenda equiparabile alla morte della parte persona fisica. Ne consegue che, per difetto assoluto della "giusta parte" processuale, è inammissibile l'impugnazione proposta nei confronti di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese nelle more del processo. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7676 del 16/05/2012   …...
Civile - interruzione del processo - riassunzione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6924 del 08/05/2012
Domanda di risarcimento proposta nei confronti di più convenuti - Domanda del convenuto di accertamento della responsabilità esclusiva dell'altro - Interruzione del processo per morte di uno dei convenuti - Riassunzione da parte dell'attore nei confronti soltanto dell'altro - Conseguenze sulla domanda c.d. "orizzontale" proposta dal convenuto nei confronti dell'altro. Se nel giudizio di risarcimento del danno proposto nei confronti di più convenuti, obbligati solidali, muoia uno di essi, è facoltà dell'attore riassumere il giudizio nei confronti soltanto della parte non colpita dall'evento interruttivo, trattandosi di cause scindibili. In tal caso ove il convenuto nei cui confronti il giudizio è regolarmente riassunto intenda coltivare la propria domanda di manleva o di accertamento della responsabilità esclusiva dell'altro convenuto, ha l'onere di provvedere lui a quella riassunzione cui non ha provveduto l'attore, né può lamentare alcuna lesione del diritto di difesa ove ciò non faccia, ed il processo sia proseguito soltanto nei suoi confronti. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6924 del 08/05/2012   …...
successione nel processo - a titolo particolare nel diritto controverso - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4208 del 16/03/2012
Attinenza alla titolarità del diritto litigioso - Conseguenze - Valutazione anticipata rispetto alla decisione di merito - Possibilità - Esclusione - Valutazione con la decisione di merito - Necessità - Conseguenze in tema di riassunzione del processo interrotto. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4208 del 16/03/2012 La successione nel diritto controverso non determina una questione di legittimazione attiva o di "legitimatio ad processum", ma una questione di merito, attinente alla titolarità del diritto, da esaminare con la decisione sulla fondatezza della domanda, e non anticipatamente in funzione preclusiva degli atti d'impulso volti a riattivare il processo interrotto; pertanto, il giudice deve dare seguito all'istanza di riassunzione proposta da chi si afferma successore a titolo particolare nel diritto della parte processuale estinta, impregiudicato l'accertamento dell'effettiva spettanza del diritto medesimo all'esito della valutazione della prova dell'allegata successione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4208 del 16/03/2012   …...
Procedimento civile - successione nel processo - a titolo particolare nel diritto controverso - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4208 del 16/03/2012
Attinenza alla titolarità del diritto litigioso - Conseguenze - Valutazione anticipata rispetto alla decisione di merito - Possibilità - Esclusione - Valutazione con la decisione di merito - Necessità - Conseguenze in tema di riassunzione del processo interrotto. La successione nel diritto controverso non determina una questione di legittimazione attiva o di "legitimatio ad processum", ma una questione di merito, attinente alla titolarità del diritto, da esaminare con la decisione sulla fondatezza della domanda, e non anticipatamente in funzione preclusiva degli atti d'impulso volti a riattivare il processo interrotto; pertanto, il giudice deve dare seguito all'istanza di riassunzione proposta da chi si afferma successore a titolo particolare nel diritto della parte processuale estinta, impregiudicato l'accertamento dell'effettiva spettanza del diritto medesimo all'esito della valutazione della prova dell'allegata successione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4208 del 16/03/2012   …...
Civile - interruzione del processo - riassunzione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21287 del 14/10/2011
Morte della parte - Riassunzione nei confronti degli eredi - Riscontro del titolo di erede in base alle risultanze legali allo stato degli atti - Necessità e sufficienza - Condizioni - Fondamento - Onere dei convenuti di dimostrare il contrario - Sussistenza. Alla luce di una interpretazione dell'art. 303, secondo comma, cod. proc. civ. conforme ai principi di sollecita definizione del processo e di tutela del diritto di difesa, di cui all'art. 111 Cost., per la riassunzione del processo dopo la morte della parte occorre diligentemente accertare che i convenuti in riassunzione come eredi siano formalmente investiti del titolo a succedere e che esso permanga al momento della riassunzione, essendo necessario e sufficiente il riscontro della titolarità anzidetta in forza di quanto risulti legalmente allo stato degli atti, qualora non sia conosciuta - o conoscibile con l'ordinaria diligenza - alcuna circostanza idonea a dimostrare che il titolo a succedere sia venuto a mancare (per rinuncia, indegnità, premorienza o altra causa), gravando sui predetti convenuti l'onere di dimostrare, tempestivamente, il contrario. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21287 del 14/10/2011   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20491 del 06/10/2011
Morte di una parte dopo la pubblicazione ma prima della notificazione della sentenza - Notificazione agli eredi della parte deceduta - Necessità - Notificazione collettiva nell'ultimo domicilio del defunto - Ammissibilità - Criteri - Fondamento. Nel caso in cui si verifichi la morte di una parte nel tempo compreso tra la pubblicazione e la notificazione della sentenza, l'altra parte, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, deve effettuare la notificazione agli eredi della parte defunta e non al procuratore di quest'ultima, atteso che l'impugnazione va proposta da e contro i soggetti reali del rapporto. A tal fine, la formula utilizzata dall'art. 286 cod. proc. civ., secondo cui la notificazione "si può fare anche a norma dell'art. 303", va interpretata nel senso che la parte ha la facoltà di notificare la sentenza agli eredi singolarmente e personalmente nel loro domicilio oppure ad essi collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20491 del 06/10/2011   …...
Civile - interruzione del processo - riassunzione – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.19613 del 26/09/2011
Interruzione del processo - Riassunzione - Obbligo della parte - Specifica costituzione - Omessa costituzione - Conseguenze. Alla stregua del collegamento della disposizione contenuta nell'art. 303 cod. proc. civ. con quella di portata generale dell'art. 125 disp. att. cod. proc. civ., dopo l'interruzione del processo la parte contro la quale il ricorso deve essere riassunto e non adempie all'obbligo di una specifica costituzione va considerata contumace ed il ricorso incidentale non può essere esaminato se ad essa è stato notificato l'atto riassuntivo del processo già interrotto, dovendosi applicare le disposizioni sul procedimento in contumacia, tra le quali l'art. 292 cod. proc. civ., atteso che nel giudizio in riassunzione deve esprimersi almeno la volontà di conservare gli effetti del ricorso incidentale. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.19613 del 26/09/2011   …...
Procedimento civile - estinzione del processo - per inattività delle parti e per mancata prosecuzione o riassunzione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18645 del 12/09/2011
Interruzione per morte di una parte - Mancata riassunzione nei confronti di taluno dei coeredi - Estinzione del processo - Esclusione - Integrazione del contraddittorio nei confronti dello stesso - Necessità. La mancata riassunzione del giudizio di primo grado, interrotto per morte di una delle parti, nei confronti di tutti gli eredi di essa, indipendentemente dalla loro successione nel rapporto sostanziale controverso o dalla scindibilità di questo, non determina l'estinzione del processo, né la riduzione dell'oggetto di esso per la corrispondente quota, bensì la necessità, a pena di nullità dell'intero giudizio, dell'integrazione del contraddittorio. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18645 del 12/09/2011   …...
Civile - interruzione del processo - riassunzione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11260 del 20/05/2011
Termine - Deposito del relativo ricorso in cancelleria - Rilevanza - Termine assegnato dal giudice per la notifica del ricorso e del decreto - Natura ordinatoria - Conseguenze - Proroga prima della scadenza - Concessione di nuovo termine dopo la scadenza - Ammissibilità - Condizioni - Declaratoria di estinzione del processo - Possibilità - Esclusione - Criteri. In tema di interruzione del processo, il termine perentorio semestrale previsto per la riassunzione dall'art. 305 cod. proc. civ. - nel testo applicabile "ratione temporis" alla fattispecie - è riferito al momento del deposito del relativo ricorso in cancelleria, mentre riveste carattere ordinatorio quello in concreto assegnato dal giudice per la notifica del ricorso e del connesso decreto; con riferimento a quest'ultimo, pertanto, come non ne è preclusa la proroga anteriormente alla scadenza, a maggior ragione non è preclusa, in caso di sua scadenza, la concessione di un nuovo termine, a condizione che il suddetto termine semestrale non sia ancora completamente decorso. In tal caso, quindi, non può essere dichiarata l'estinzione del giudizio qualora la parte onerata abbia provveduto a notificare validamente e tempestivamente il successivo atto di riassunzione nei confronti dei soggetti aventi titolo a partecipare alla prosecuzione del processo. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11260 del 20/05/2011   …...
Civile - interruzione del processo - riassunzione – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.10016 del 06/05/2011
Termine semestrale ex art. 305 cod. proc. civ. - Riferibilità solo al deposito in cancelleria del ricorso - Affermazione - Conseguenze - Vizi della notifica dell'atto di riassunzione tempestivamente depositato - Rinnovazione della notifica - Necessità - Inosservanza del termine ex art. 305 cod. proc. civ. - Ininfluenza - Estensibilità dei principi applicabili per il ricorso in appello e per il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo - Esclusione - Fondamento. In tema di riassunzione, il meccanismo per la riattivazione del rapporto processuale interrotto si realizza distinguendo il momento della rinnovata "editio actionis" da quello della "vocatio in jus", sicché, una volta eseguito tempestivamente il deposito del ricorso in cancelleria, il termine di sei mesi di cui all'art. 305 cod. proc. civ. non ha alcun ruolo nella successiva notifica dell'atto volta a garantire il corretto ripristino del contraddittorio. Ne consegue che, ove la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sia viziata od inesistente, l'assegnazione di un ulteriore termine da parte del giudice per la rinnovazione della notifica e il compimento del relativo adempimento prescindono dal rispetto delle indicazioni di cui all'art. 305 cod. proc. civ. rispondendo alla sola necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della "vocatio in jus", senza che siano estensibili i principi applicabili per il ricorso in appello nel rito del lavoro e per il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo - che, alla stregua del principio della ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost., postulano che la notificazione avvenga nei termini di legge senza possibilità per il giudice di assegnare un termine per la rinnovazione - rispondendo la situazione ad una differente "ratio legis". Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.10016 del 06/05/2011   …...
Civile - interruzione del processo - riassunzione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1900 del 27/01/2011
Termine ex art. 305 cod. proc. Civ. - Riferibilità solo al deposito in cancelleria del ricorso - Conseguenze - Vizi della notifica dell'atto di riassunzione tempestivamente depositato - Rinnovazione della notifica - Necessità - Inosservanza del termine perentorio per la rinnovazione - Effetti - Difficoltà della parte nell'individuare il soggetto passivamente legittimato - Conseguenze - Onere di attivazione presso il giudice per i necessari adempimenti al riguardo - Condizioni - Fattispecie. In tema di riassunzione, una volta eseguito tempestivamente il deposito del ricorso in cancelleria, il termine di sei mesi di cui all'art. 305 cod. proc. civ. non ha alcun ruolo nella successiva notifica dell'atto volta a garantire il corretto ripristino del contraddittorio, con la conseguenza che il vizio o la mancanza della notifica impongono al giudice di ordinarne la rinnovazione in applicazione analogica dell'art. 291 cod. proc. civ. entro un termine perentorio, il cui mancato rispetto determina l'estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 291, ultimo comma, e 307, terzo comma, cod. proc. civ. Tuttavia, detta estinzione non potrà essere dichiarata ove la parte riassumente si sia adeguatamente e tempestivamente attivata nel richiedere al giudice (assolvendoli sotto il suo diretto controllo) i necessari adempimenti nei termini assentiti per il completamento del subprocedimento notificatorio nei casi di obiettiva difficoltà nell'individuazione del soggetto passivamente legittimato alla prosecuzione del giudizio o di altri oggettivi ostacoli di natura processuale, ad essa parte non imputabili, che risultino indispensabili per la corretta e definitiva individuazione di tale soggetto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva dichiarato estinto il giudizio per non aver la parte provveduto a notificare, nel termine giudizialmente assegnatogli, il ricorso in riassunzione, tempestivamente depositato, ed il decreto di fissazione d'udienza, nonostante essa avesse la necessità di accertare l'esistenza di eredi effettivi della controparte deceduta, con conseguente instaurazione di "actio interrogatoria" ex art. 481 cod. civ. e successiva necessaria richiesta della nomina del curatore dell'eredità giacente). Corte di Cassazione …...
Cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma – Cass. n. 23816/2010
Procura a margine o in calce - Apposizione su atti diversi dal ricorso o dal controricorso - Ammissibilità - Esclusione - Nomina di nuovo difensore da parte degli eredi del ricorrente deceduto - Rilascio di procura su atto redatto dal nuovo difensore - Inammissibilità. Nel giudizio di cassazione la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poiché l'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., nell'elencare gli atti in margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, indica, con riferimento al giudizio di cassazione, soltanto quelli suindicati. Pertanto, se la procura non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal secondo comma del citato articolo, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata. Nè a una conclusione diversa può pervenirsi nel caso in cui sopraggiunga la sostituzione del difensore nominato con il ricorso, da parte degli eredi del ricorrente deceduto nelle more del giudizio, non rispondendo alla disciplina del medesimo giudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio a seguito della sua instaurazione con la notifica e il deposito del ricorso e non soggetto agli eventi di cui agli artt. 299 e seguenti cod. proc. civ., il deposito di un atto redatto dal nuovo difensore (nella specie denominato "atto di costituzione") su cui possa essere apposta la procura speciale. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23816 del 24/11/2010 _____________________________________ Procura Mandato Corte Cassazione 23816 2010   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23816 del 24/11/2010
Procura a margine o in calce - Apposizione su atti diversi dal ricorso o dal controricorso - Ammissibilità - Esclusione - Nomina di nuovo difensore da parte degli eredi del ricorrente deceduto - Rilascio di procura su atto redatto dal nuovo difensore - Inammissibilità. Nel giudizio di cassazione la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poiché l'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., nell'elencare gli atti in margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, indica, con riferimento al giudizio di cassazione, soltanto quelli suindicati. Pertanto, se la procura non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal secondo comma del citato articolo, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata. Nè a una conclusione diversa può pervenirsi nel caso in cui sopraggiunga la sostituzione del difensore nominato con il ricorso, da parte degli eredi del ricorrente deceduto nelle more del giudizio, non rispondendo alla disciplina del medesimo giudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio a seguito della sua instaurazione con la notifica e il deposito del ricorso e non soggetto agli eventi di cui agli artt. 299 e seguenti cod. proc. civ., il deposito di un atto redatto dal nuovo difensore (nella specie denominato "atto di costituzione") su cui possa essere apposta la procura speciale. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23816 del 24/11/2010   …...
impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23816 del 24/11/2010
Procura a margine o in calce - Apposizione su atti diversi dal ricorso o dal controricorso - Ammissibilità - Esclusione - Nomina di nuovo difensore da parte degli eredi del ricorrente deceduto - Rilascio di procura su atto redatto dal nuovo difensore - Inammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23816 del 24/11/2010 Nel giudizio di cassazione la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poiché l'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., nell'elencare gli atti in margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, indica, con riferimento al giudizio di cassazione, soltanto quelli suindicati. Pertanto, se la procura non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal secondo comma del citato articolo, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata. Nè a una conclusione diversa può pervenirsi nel caso in cui sopraggiunga la sostituzione del difensore nominato con il ricorso, da parte degli eredi del ricorrente deceduto nelle more del giudizio, non rispondendo alla disciplina del medesimo giudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio a seguito della sua instaurazione con la notifica e il deposito del ricorso e non soggetto agli eventi di cui agli artt. 299 e seguenti cod. proc. civ., il deposito di un atto redatto dal nuovo difensore (nella specie denominato "atto di costituzione") su cui possa essere apposta la procura speciale. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23816 del 24/11/2010   …...
Procedimento civile - riunione e separazione di causa – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17533 del 26/07/2010
Processi in cui sono riunite più cause distinte, connesse ma autonome - Interruzione del procedimento - Riassunzione o prosecuzione limitatamente ad alcune cause - Legittimità - Sussistenza - Fondamento. In tema di riunione e separazione di cause, i processi in cui sono riunite più cause distinte, connesse ma autonome, possono essere legittimamente riassunti o proseguiti, dopo la dichiarazione di interruzione del procedimento, anche limitatamente ad alcuni soltanto dei rapporti da cui sono composte poiché su ogni parte grava l'onere di riattivare il processo, relativamente alle domande per le quali ha interesse a una pronuncia di merito. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17533 del 26/07/2010   …...
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13824 del 09/06/2010
Mutuo fondiario - Debitore - Domicilio eletto nel contratto - Opposizione agli atti esecutivi - Rinvio disposto dalla Corte di Cassazione - Notifica dell'atto di riassunzione presso il domicilio eletto - Validità - Prosecuzione a seguito d'interruzione del procedimento - Notifica presso il domicilio eletto - Validità - Fondamento. L'elezione di domicilio effettuata dal debitore, all'atto della stipula del contratto di mutuo fondiario, ai sensi dell'art. 43, primo comma, del r.d. n. 646 del 1905, applicabile anche dopo la sua espressa abrogazione ad opera dell'art. 161 del d.lgs n. 385 del 1993, ai sensi del sesto comma di tale disposizione, rimane valida ed efficace anche per la notificazione dell'atto di riassunzione della causa di opposizione agli atti esecutivi, a seguito di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, nonché per la prosecuzione di tale giudizio in conseguenza del verificarsi di un evento interruttivo, atteso che il secondo comma del citato art. 43 del r.d. n. 646 del 1905 stabilisce espressamente che presso il domicilio eletto nel contratto debba eseguirsi al notifica "di ogni altro atto o sentenza, quand'anche contumaciale". Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13824 del 09/06/2010   …...
Esecuzione forzata - opposizioni - in genere - Mutuo fondiario - Debitore - Domicilio eletto nel contratto – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13824 del 09/06/2010
Opposizione agli atti esecutivi - Rinvio disposto dalla Corte di Cassazione - Notifica dell'atto di riassunzione presso il domicilio eletto - Validità - Prosecuzione a seguito d'interruzione del procedimento - Notifica presso il domicilio eletto - Validità - Fondamento. L'elezione di domicilio effettuata dal debitore, all'atto della stipula del contratto di mutuo fondiario, ai sensi dell'art. 43, primo comma, del r.d. n. 646 del 1905, applicabile anche dopo la sua espressa abrogazione ad opera dell'art. 161 del d.lgs n. 385 del 1993, ai sensi del sesto comma di tale disposizione, rimane valida ed efficace anche per la notificazione dell'atto di riassunzione della causa di opposizione agli atti esecutivi, a seguito di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, nonché per la prosecuzione di tale giudizio in conseguenza del verificarsi di un evento interruttivo, atteso che il secondo comma del citato art. 43 del r.d. n. 646 del 1905 stabilisce espressamente che presso il domicilio eletto nel contratto debba eseguirsi al notifica "di ogni altro atto o sentenza, quand'anche contumaciale". Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13824 del 09/06/2010   …...
Civile - interruzione del processo - riassunzione - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6325 del 16/03/2010
Termine semestrale ex art. 305 cod. proc. civ. - Riferibilità soltanto al deposito in cancelleria del ricorso - Conseguenze - Vizio della notifica dell'atto di riassunzione tempestivamente depositato - Estinzione del processo - Esclusione - Ordine di rinnovazione della notificazione - Inosservanza del relativo termine perentorio - Effetti - Superfluità dell'ordine di rinnovazione - Conseguenze - Fattispecie. Il termine perentorio previsto dall'art. 305 cod. proc. civ. ai fini della riassunzione del giudizio interrotto é riferibile solo al deposito del ricorso in cancelleria, sicché, eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo sulla fissazione successiva, ad opera del giudice, di un ulteriore termine per eseguire la notificazione prescritta dall'art. 303 cod. proc. civ. Ne consegue che, depositato tempestivamente il ricorso in cancelleria e così perfezionatasi la riassunzione, in caso di nullità della notificazione dell'atto riassuntivo, il giudice deve ordinare la rinnovazione della notifica entro un termine perentorio - come previsto dall'art. 291 cod. proc. civ. - il cui mancato rispetto determina l'estinzione del giudizio. Tuttavia, qualora la rinnovazione della notificazione alla parte sia superflua, risultando dall'attività processuale che essa ne ha avuto conoscenza, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., deve escludersi l'estinzione del processo nel caso di mancato ordine di rinnovazione della notificazione da parte del tribunale. (Fattispecie nella quale la notifica, avvenuta presso lo studio dell'effettivo difensore e domiciliatario, a mani della segretaria, era destinata ad avvocato avente diverso nome proprio, anche se lo stesso cognome, e il giudice non aveva disposto la rinnovazione, ma solo rinviato la discussione, stante la costituzione del convenuto a mezzo del proprio avvocato con comparsa depositata prima dell'udienza, sia pure per eccepire l'estinzione). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6325 del 16/03/2010   …...
Civile - Interruzione del processo - morte del procuratore - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3085 del 11/02/2010
Termine per la riassunzione o la prosecuzione - Decorrenza - Giorno dell'evento interruttivo - Irrilevanza - Conoscenza in forma legale dell'evento - Necessità - Conseguenze - Possibile diversa decorrenza per le parti - Configurabilità - Conoscenza dell'evento in tempo anteriore al semestre precedente la riassunzione o la prosecuzione - Onere probatorio - Spettanza - Fattispecie disciplinata dall'art. 305 cod. proc. civ. nel testo anteriore alle modifiche di cui alla l. n. 69 del 2009. A seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 139 del 1967, n. 178 del 1970, 159 del 1971 e n. 36 del 1976, il termine per la riassunzione o la prosecuzione del processo interrotto per la morte del procuratore costituito di una delle parti in causa decorre non già dal giorno in cui si è verificato l'evento interruttivo, bensì da quello in cui una delle parti abbia avuto di tale evento conoscenza legale, mediante dichiarazione, notificazione o certificazione, non essendo sufficiente la conoscenza "aliunde" acquisita; ne consegue che il termine in questione non decorre contemporaneamente nei confronti di tutte le parti e che l'onere di provare la legale conoscenza dell'evento in data anteriore al semestre precedente la riassunzione o la prosecuzione incombe sulla parte che ne eccepisce l'intempestività, non potendo farsi carico all'altra dell'onere di fornire una prova negativa. (Fattispecie disciplinata dall'art. 305 cod. proc. civ. nel testo anteriore alle modifiche di cui all'art. 46, comma 14, della legge 18 giugno 2009, n. 69). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3085 del 11/02/2010   …...
notificazione - nullità - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19985 del 18/07/2008
Notificazione dell'appello presso il domicilio eletto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado - Modifica successiva dell'elezione di domicilio mediante atto di riassunzione di procedimento interrotto - Conseguenze - Inesistenza o invalidità assoluta della notificazione dell'atto di impugnazione - Esclusione - Nullità sanabile con la costituzione del convenuto - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19985 del 18/07/2008 La notificazione dell'atto di appello presso il domicilio eletto dalla controparte nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado invece che in quello successivamente eletto nell'atto di prosecuzione del giudizio, seguito al decesso della parte convenuta e all'interruzione del procedimento, non deve ritenersi inesistente o affetto da invalidità assoluta ma esclusivamente da nullità sanabile mediante la costituzione in giudizio della parte appellata, anche se avvenuta dopo il decorso del termine di impugnazione stabilito nell'art. 327 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19985 del 18/07/2008   …...
Notificazione - nullità - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19985 del 18/07/2008
Notificazione dell'appello presso il domicilio eletto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado - Modifica successiva dell'elezione di domicilio mediante atto di riassunzione di procedimento interrotto - Conseguenze - Inesistenza o invalidità assoluta della notificazione dell'atto di impugnazione - Esclusione - Nullità sanabile con la costituzione del convenuto - Sussistenza. La notificazione dell'atto di appello presso il domicilio eletto dalla controparte nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado invece che in quello successivamente eletto nell'atto di prosecuzione del giudizio, seguito al decesso della parte convenuta e all'interruzione del procedimento, non deve ritenersi inesistente o affetto da invalidità assoluta ma esclusivamente da nullità sanabile mediante la costituzione in giudizio della parte appellata, anche se avvenuta dopo il decorso del termine di impugnazione stabilito nell'art. 327 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19985 del 18/07/2008   …...
Procedimento civile - riunione e separazione di causa – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18714 del 06/09/2007
Cause scindibili - Riunione per connessione - Evento interruttivo riguardante una delle parti delle cause riunite - Effetti - Interruzione dell'unico procedimento - Sussistenza - Riassunzione - Nei confronti di alcune delle parti - Nullità - Effetti - Estinzione parziale - Sussistenza - Fattispecie. In tema di pluralità di cause scindibili riunite, con litisconsorzio facoltativo tra le parti delle varie cause, l'evento interruttivo che riguardi una delle parti di una singola causa opera per l'intero procedimento, determinando così l'interruzione del "simultaneus processus", mentre la nullità dell'atto di riassunzione nei confronti di alcuni soltanto dei soggetti non estende i propri effetti oltre la causa di cui essi sono parti. (Nella fattispecie la S.C. ha statuito la nullità dell'atto di riassunzione eseguito impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio del soggetto di cui era stata dichiarata la morte ma oltre l'anno da tale evento, confermando la sentenza dichiarativa, sul punto, dell'estinzione parziale del procedimento). Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18714 del 06/09/2007   …...
civile - interruzione del processo - riassunzione – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.14854 del 28/06/2006
Termine semestrale ex art. 305 cod. proc. civ. - Riferibilità soltanto alla prima delle due fasi del procedimento di riassunzione, consistente nel deposito in cancelleria del ricorso - Affermazione - Conseguenze - Vizi della notifica dell'atto di riassunzione tempestivamente depositato - Estinzione del processo - Esclusione - Ordine di rinnovazione della notificazione - Obbligo del giudice - Mancata osservanza del termine perentorio per la rinnovazione - Effetti. Verificatasi una causa d'interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata "edictio actionis" da quello della "vocatio in ius", il termine perentorio di sei mesi, previsto dall'art. 305 cod. proc. civ., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicché, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius". Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice, che rilevi la nullità, di ordinare la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291 cod. proc. civ., entro un termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l'eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, ultimo comma, e del successivo art. 307, terzo comma. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.14854 del 28/06/2006   …...
procedimento civile – interruzione del processo - riassunzione – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 14854 del 28/06/2006
Termine semestrale ex art. 305 cod. proc. civ. - Riferibilità soltanto alla prima delle due fasi del procedimento di riassunzione, consistente nel deposito in cancelleria del ricorso - Affermazione - Conseguenze - Vizi della notifica dell'atto di riassunzione tempestivamente depositato - Estinzione del processo - Esclusione - Ordine di rinnovazione della notificazione - Obbligo del giudice - Mancata osservanza del termine perentorio per la rinnovazione - Effetti. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 14854 del 28/06/2006 Verificatasi una causa d'interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata "edictio actionis" da quello della "vocatio in ius", il termine perentorio di sei mesi, previsto dall'art. 305 cod. proc. civ., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicché, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius". Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice, che rilevi la nullità, di ordinare la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291 cod. proc. civ., entro un termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l'eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, ultimo comma, e del successivo art. 307, terzo comma. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 14854 del 28/06/2006   …...
impugnazioni civili - appello - costituzione e comparizione delle parti – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1180 del 20/01/2006
Disciplina anteriore alla legge n. 353 del 1990 - Mancata costituzione delle parti nei termini - Riassunzione del processo da parte dell'appellato - Costituzione dell'appellato nel termine - Conseguenze - Prosecuzione del giudizio - Mancata costituzione dell'appellante - Irrilevanza - Mancata costituzione di entrambe le parti nel termine - Conseguenze - Estinzione del processo - Configurabilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1180 del 20/01/2006 Nell'ipotesi di tempestiva riassunzione del giudizio di appello, operata dall'appellato ai sensi degli artt. 307 e 347 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alle modifiche attuate dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, applicabile nella specie "ratione temporis") a seguito della mancata costituzione in giudizio di tutte le parti, la costituzione nei termini dell'appellato dopo la riassunzione comporta senz'altro la prosecuzione del processo, a prescindere dalla costituzione dell'appellante, il quale, ove non si costituisca, deve essere dichiarato contumace ai sensi dell'art. 303 cod. proc. civ.; mentre, ove nuovamente nessuna delle parti si costituisca nei termini, l'inerzia ha come effetto, non già l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, ma unicamente l'estinzione del processo, la quale, tuttavia, deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra difesa, ai sensi dell'art. 307, comma ultimo, cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1180 del 20/01/2006   …...

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