Codice di procedura civile Libro secondo: del processo di cognizione titolo I: del procedimento davanti al tribunale capo II: dell'istruzione della causa sezione I: dei poteri del giudice istruttore in generale sezione II: della trattazione della causa sezione III: dell'istruzione probatoria § 1: della nomina e delle indagini del consulente tecnico § 2: dell'assunzione dei mezzi di prova in generale § 3: dell'esibizione delle prove § 4: del riconoscimento e della verificazione della scrittura privata § 5: della querela di falso § 6: della confessione giudiziale e dell'interrogatorio formale § 7: del giuramento § 8: della prova per testimoni - 246. (incapacità a testimoniare)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 246. (Incapacità a testimoniare)
Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio.
la giurisprudenza
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