Codice di procedura civile Libro secondo: del processo di cognizione titolo I: del procedimento davanti al tribunale capo II: dell'istruzione della causa sezione I: dei poteri del giudice istruttore in generale sezione II: della trattazione della causa - 186-quater. (1) (ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 186-quater. (1) (Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione)
1. Esaurita l'istruzione, il giudice istruttore, su istanza della parte che ha proposto domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna, o al rilascio di beni, può disporre con ordinanza il pagamento, ovvero la consegna o il rilascio, nei limiti per cui ritiene già raggiunta la prova. Con l'ordinanza il giudice provvede sulle spese processuali.
2. L'ordinanza è titolo esecutivo. Essa è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.
3. Se, dopo la pronuncia dell'ordinanza, il processo si estingue, l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza.
4. L'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all'altra parte e depositato in cancelleria, la volontà che sia pronunciata la sentenza. (2)
modifiche - note
COMMENTI
(1) Articolo inserito dal D.L. 18 ottobre 1995, n. 432.
(2) Comma così sostituito dalla L. n. 263/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006.
la giurisprudenza
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Ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. - Statuizione solo su alcuni capi di domanda - Omessa richiesta di pronuncia della sentenza - Prosieguo del giudizio - Successiva sentenza del tribunale - Nullità - Appello - Motivi solo processuali - Inammissibilità del gravame.
Provvedimenti del giudice civile - ordinanza - del giudice istruttore - In genere.
L'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. che abbia pronunciato solo su alcune domande o capi della domanda, se non è richiesta dalla parte intimata la pronuncia della sentenza, produce gli effetti di una sentenza definitiva sull'intero oggetto del giudizio; ne consegue che le parti possono impugnarla in ragione del loro interesse a una diversa pronuncia, ed il giudice di secondo grado, se richiesto, deve provvedere anche sulle domande o sui capi della domanda per i quali è mancata una decisione di merito, mentre la sentenza successivamente pronunciata dal tribunale nello stesso giudizio è nulla, ma l'appello su quest'ultima decisione, limitato a contestare soltanto tale vizio processuale e non il merito della sentenza, deve essere dichiarato inammissibile, perché l'errore denunciato non potrebbe comportare una rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10097 del 28/05/2020 (Rv. 657775 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_186_4, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354

Ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. - Necessità di una esplicita istanza di parte - Oggetto devoluto alla cognizione del giudice - Limiti - Fattispecie.
L'emissione dell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. necessita di un'esplicita richiesta di parte e l'oggetto devoluto alla cognizione del giudice chiamato a rendere tale pronuncia anticipatoria è limitato alle domande formulate con l'istanza, non estendendosi alle altre pretese fatte valere dalla stessa parte istante ovvero ad altre domande, connesse a quella principale, proposte tra altre parti del processo, salvo che si tratti di giudizio a litisconsorzio necessario o di domande avvinte da un nesso di pregiudizialità-dipendenza o di incompatibilità-esclusione determinante l'inscindibilità dell'accertamento dei rapporti che ne formano oggetto. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto conforme a diritto la decisione del giudice di merito il quale, investito dell'istanza ex art. 186 quater c.p.c. avanzata dalla sola parte attrice al fine di ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento del danno, aveva limitato la pronuncia anticipatoria a tale domanda, disponendo, in difetto di specifica istanza ex art. 186 quater c.p.c. delle parti convenute, l'implicita separazione della causa così definita dalle domande di garanzia da queste ultime proposte nei confronti degli assicuratori chiamati in causa).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 27984 del 31/10/2019 (Rv. 655575 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_186_4, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_034, Cod_Proc_Civ_art_033, Cod_Proc_Civ_art_103, Cod_Proc_Civ_art_104, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_332

Ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. - Esaurimento dell'istruzione - Nozione - Previo invito alla precisazione delle conclusioni - Necessità - Esclusione - Fondamento.
L'esaurimento dell'istruzione, previsto quale presupposto per l'emissione dell'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c., si verifica allorquando il giudice ritenga la causa adeguatamente istruita alla stregua degli incombenti istruttori già compiuti, non essendo all'uopo necessario che le richieste avanzate dalle parti risultino tutte completamente espletate, né che queste ultime siano state preventivamente invitate a precisare le conclusioni.
Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18016 del 04/07/2019 (Rv. 654524 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_186_4

Ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. - Statuizione solo su alcuni capi di domanda - Rinuncia alla sentenza - Conseguenza - Efficacia di sentenza definitiva su tutti i capi di domanda - Impugnazione dei capi non decisi - Ammissibilità.
L'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. che pronuncia su alcuni capi della domanda, se è fatta rinuncia alla sentenza, produce gli effetti di una sentenza definitiva sull'intero oggetto del giudizio, con la conseguenza che le parti possono impugnarla in ragione del loro interesse ad una diversa pronuncia ed il giudice di secondo grado, se richiesto, deve provvedere anche sui capi della domanda in relazione ai quali è mancata una decisione di merito mediante il provvedimento anticipatorio.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 20693 del 13/10/2016

Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale - Vizio di costituzione del giudice - Esclusione - Autonoma causa di nullità della decisione - Configurabilità - Conseguenza - Conversione del motivo di nullità in motivo di impugnazione - Nullità degli atti antecedenti - Esclusione - Rimessione degli atti al primo giudice - Esclusione - Fattispecie in tema di emissione di ordinanza ex art. 186 quater cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13907 del 18/06/2014
L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall'art. 50 quater cod. proc. civ. al successivo art. 161, primo comma, un'autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità relativa derivante da atti processuali antecedenti alla sentenza (e, perciò, soggetta al regime di sanatoria implicita), con la sua conseguente esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione, senza determinare la nullità degli atti che hanno preceduto la sentenza nulla, né produrre l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice ove il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione con la quale la corte di appello, accertata la nullità dell'ordinanza-ingiunzione pronunciata a norma dell'art. 186 quater cod. proc. civ. dal giudice monocratico invece che dal collegio, ha deciso sulla domanda senza rimettere la causa innanzi al giudice di primo grado).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13907 del 18/06/2014

Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale - Vizio di costituzione del giudice - Esclusione - Autonoma causa di nullità della decisione - Configurabilità - Conseguenza - Conversione del motivo di nullità in motivo di impugnazione - Nullità degli atti antecedenti - Esclusione - Rimessione degli atti al primo giudice - Esclusione - Fattispecie in tema di emissione di ordinanza ex art. 186 quater cod. proc. civ.
L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall'art. 50 quater cod. proc. civ. al successivo art. 161, primo comma, un'autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità relativa derivante da atti processuali antecedenti alla sentenza (e, perciò, soggetta al regime di sanatoria implicita), con la sua conseguente esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione, senza determinare la nullità degli atti che hanno preceduto la sentenza nulla, né produrre l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice ove il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione con la quale la corte di appello, accertata la nullità dell'ordinanza-ingiunzione pronunciata a norma dell'art. 186 quater cod. proc. civ. dal giudice monocratico invece che dal collegio, ha deciso sulla domanda senza rimettere la causa innanzi al giudice di primo grado).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13907 del 18/06/2014

Domanda principale e riconvenzionale - Ordinanza ex art. 186 quater cod. proc. civ. sulla principale - Ammissibilità - Fondamento.
L'ordinanza anticipatoria prevista dall'art. 186 quater cod. proc. civ., può essere emessa, in caso di proposizione di domanda principale e domanda riconvenzionale, solo sulla domanda principale che si presenti, sulla base degli atti, priva di esigenze istruttorie, attesa la "ratio" di semplificazione ed accelerazione del processo sottesa alla norma, salva la necessità di disporre contestualmente un provvedimento di separazione dei procedimenti finalizzato alla prosecuzione della trattazione e dell'istruzione in ordine alla domanda riconvenzionale.
Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2166 del 31/01/2011

Domanda principale e riconvenzionale - Ordinanza ex art. 186 quater cod. proc. civ. sulla principale - Ammissibilità - Fondamento.
L'ordinanza anticipatoria prevista dall'art. 186 quater cod. proc. civ., può essere emessa, in caso di proposizione di domanda principale e domanda riconvenzionale, solo sulla domanda principale che si presenti, sulla base degli atti, priva di esigenze istruttorie, attesa la "ratio" di semplificazione ed accelerazione del processo sottesa alla norma, salva la necessità di disporre contestualmente un provvedimento di separazione dei procedimenti finalizzato alla prosecuzione della trattazione e dell'istruzione in ordine alla domanda riconvenzionale.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2166 del 31/01/2011

Appello avverso ordinanza ex art. 186 quater cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla legge n. 263 del 2005) - Declaratoria di inammissibilità per mancanza di una valida rinuncia alla sentenza della parte intimata - Riproponibilità dell'appello - Ammissibilità - Condizioni.
La consumazione del potere d'impugnazione, che ai sensi dell'art. 358 cod. proc. civ., consegue alla dichiarazione di inammissibilità od improcedibilità dell'appello, presuppone che l'impugnazione sia stata rivolta contro un provvedimento idoneo a costituire giudicato in senso formale. Ne consegue che, proposto appello avverso un'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 186 quater cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla modifica apportata dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263), e dichiarato tale gravame inammissibile per non avere l'ordinanza acquistato efficacia di sentenza, in assenza di una valida rinuncia alla pronuncia di sentenza proveniente dalla parte intimata, è ammissibile la proposizione di un successivo appello contro la medesima ordinanza, una volta che la parte intimata, nella prosecuzione del giudizio di primo grado, abbia validamente manifestato detta rinuncia nelle forme di rito.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1902 del 27/01/2011

Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione ex art. 186 "quater" cod. proc. civ. (nel testo antecedente alla novella di cui all'art. 2, della legge n. 263 del 2005) - Impugnazione - Termini lungo e breve - Decorrenza.
In tema di impugnazione dell'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione di cui all'art. 186 "quater" cod. proc. civ. - nel testo introdotto dall'art. 7 del d.l. 18 ottobre 1995, n. 423, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1995, n. 534 - interpretato, alla luce dell'art. 111 Cost., in modo che la giusta durata del processo attraverso termini di decadenza rispetti la garanzia costituzionale del diritto di difesa - l'adempimento, da parte dell'intimato, degli oneri di notifica e di deposito della rinuncia alla sentenza, ai sensi del quarto comma dell'anzidetta disposizione, comporta che l'ordinanza stessa acquisti, dal momento del deposito, efficacia della sentenza impugnabile pubblicata, con conseguente decorrenza del termine annuale di cui all'art. 327 cod. proc. civ.; mentre, perché decorra anche il termine breve di cui all'art. 325 cod. proc. civ., è necessaria una nuova notifica dell'ordinanza con l'attestazione del deposito in cancelleria della notifica della rinuncia all'emanazione della sentenza.
Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 30054 del 23/12/2008

Ordinanza ex art. 186 "quater" cod. proc. civ. - Rinuncia alla sentenza - Notificazione dell'atto di rinuncia alla parte contumace - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In base al comma quarto dell'art. 186 "quater" cod. proc. civ., nella formulazione antecedente alla novella recata dall'art. 2 della legge n. 263 del 2005, l'atto di rinuncia alla pronuncia della sentenza proveniente dalla parte intimata non deve essere notificato anche alle parti rimaste contumaci, giacché detta rinuncia non comporta alcuna modifica della domanda (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 292 cod. proc. civ.), né viola o compromette, in ogni caso, il diritto di difesa dei contumaci medesimi. (Nella specie, la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha cassato la sentenza impugnata che, sul presupposto della ritenuta necessità di notificazione a tutte le parti del giudizio della rinuncia alla sentenza, aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello avverso l'ordinanza pronunciata ex art. 186 "quater" cod. proc. civ., ritenendo che non fosse conforme al modello legale - e, dunque, da considerarsi "tamquam non esset" - la rinuncia non notificata anche alla parte rimasta contumace nel corso di tutto il giudizio, con conseguente violazione del suo diritto di difesa).
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 25651 del 07/12/2007

Ordinanza ex art. 186 "quater" cod. proc. civ. - Rinuncia alla sentenza - Notificazione dell'atto di rinuncia alla parte contumace - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In base al comma quarto dell'art. 186 "quater" cod. proc. civ., nella formulazione antecedente alla novella recata dall'art. 2 della legge n. 263 del 2005, l'atto di rinuncia alla pronuncia della sentenza proveniente dalla parte intimata non deve essere notificato anche alle parti rimaste contumaci, giacché detta rinuncia non comporta alcuna modifica della domanda (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 292 cod. proc. civ.), né viola o compromette, in ogni caso, il diritto di difesa dei contumaci medesimi. (Nella specie, la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha cassato la sentenza impugnata che, sul presupposto della ritenuta necessità di notificazione a tutte le parti del giudizio della rinuncia alla sentenza, aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello avverso l'ordinanza pronunciata ex art. 186 "quater" cod. proc. civ., ritenendo che non fosse conforme al modello legale - e, dunque, da considerarsi "tamquam non esset" - la rinuncia non notificata anche alla parte rimasta contumace nel corso di tutto il giudizio, con conseguente violazione del suo diritto di difesa).
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 25651 del 07/12/2007

Art. 186 "quater" - Eccezione d'illegittimità costituzionale per supposta violazione degli artt. 24 e 25 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
È manifestamente infondata l'eccezione d'illegittimità costituzionale relativa all'art. 186 "quater" cod. proc. civ. inquadrata come norma contemplante uno strumento processuale che determinerebbe la soppressione del diritto ad ottenere una pronuncia, in violazione degli art. 24 e 25 Cost., nel caso in cui le domande siano parzialmente accolte o respinte, avendo tale provvedimento anticipatorio esclusivamente la funzione d'introdurre una forma di giudizio abbreviato ispirata a fini deflattivi che si realizza mediante il meccanismo di fare acquistare all'ordinanza (esecutiva ex lege) l'efficacia di sentenza a seguito di rinuncia alla pronuncia di merito da parte dell'intimato e rappresentando questa forma di giudizio l'estrinsecazione della potestà discrezionale del legislatore di conformare gli istituti processuali, razionalmente spiegabile in rapporto alla previsione dell'assorbimento dell'ordinanza nella sentenza o nell'acquisto dell'efficacia di sentenza impugnabile.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 23313 del 08/11/2007

Ordinanza ex art. 186 "quater" cod. proc. civ. - Solo su alcuni capi di domanda - Rinuncia alla sentenza - Conseguenza - Efficacia di sentenza definitiva su tutti i capi di domanda - Impugnazione dei capi non decisi ex art. 186 "quater" cod. proc. civ. - Ammissibilità
L'ordinanza ex art. 186 "quater" cod. proc. civ. che pronuncia su alcuni capi della domanda, se è fatta rinuncia alla sentenza, produce gli effetti di una sentenza definitiva sull'intero oggetto del giudizio, con la conseguenza che le parti possono impugnarla in ragione del loro interesse ad una diversa pronuncia ed il giudice di secondo grado, se richiesto, deve provvedere anche sui capi della domanda in relazione ai quali è mancata una decisione di merito mediante il provvedimento anticipatorio.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 23313 del 08/11/2007

Art. 186 "quater" - Eccezione d'illegittimità costituzionale per supposta violazione degli artt. 24 e 25 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
È manifestamente infondata l'eccezione d'illegittimità costituzionale relativa all'art. 186 "quater" cod. proc. civ. inquadrata come norma contemplante uno strumento processuale che determinerebbe la soppressione del diritto ad ottenere una pronuncia, in violazione degli art. 24 e 25 Cost., nel caso in cui le domande siano parzialmente accolte o respinte, avendo tale provvedimento anticipatorio esclusivamente la funzione d'introdurre una forma di giudizio abbreviato ispirata a fini deflattivi che si realizza mediante il meccanismo di fare acquistare all'ordinanza (esecutiva ex lege) l'efficacia di sentenza a seguito di rinuncia alla pronuncia di merito da parte dell'intimato e rappresentando questa forma di giudizio l'estrinsecazione della potestà discrezionale del legislatore di conformare gli istituti processuali, razionalmente spiegabile in rapporto alla previsione dell'assorbimento dell'ordinanza nella sentenza o nell'acquisto dell'efficacia di sentenza impugnabile.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 23313 del 08/11/2007

Ordinanza ex art. 186 "quater" cod. proc. civ. - Solo su alcuni capi di domanda - Rinuncia alla sentenza - Conseguenza - Efficacia di sentenza definitiva su tutti i capi di domanda - Impugnazione dei capi non decisi ex art. 186 "quater" cod. proc. civ. - Ammissibilità.
L'ordinanza ex art. 186 "quater" cod. proc. civ. che pronuncia su alcuni capi della domanda, se è fatta rinuncia alla sentenza, produce gli effetti di una sentenza definitiva sull'intero oggetto del giudizio, con la conseguenza che le parti possono impugnarla in ragione del loro interesse ad una diversa pronuncia ed il giudice di secondo grado, se richiesto, deve provvedere anche sui capi della domanda in relazione ai quali è mancata una decisione di merito mediante il provvedimento anticipatorio.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 23313 del 08/11/2007

Ordinanza ex art. 186 "quater" cod. proc. civ. - Solo su alcuni capi di domanda - Rinuncia alla sentenza - Conseguenza - Efficacia di sentenza definitiva su tutti i capi di domanda - Impugnazione dei capi non decisi ex art. 186 "quater" cod. proc. civ. - Ammissibilità.
L'ordinanza ex art. 186 "quater" cod. proc. civ. che pronuncia su alcuni capi della domanda, se è fatta rinuncia alla sentenza, produce gli effetti di una sentenza definitiva sull'intero oggetto del giudizio, con la conseguenza che le parti possono impugnarla in ragione del loro interesse ad una diversa pronuncia ed il giudice di secondo grado, se richiesto, deve provvedere anche sui capi della domanda in relazione ai quali è mancata una decisione di merito mediante il provvedimento anticipatorio.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 23313 del 08/11/2007

Art. 186 "quater" - Eccezione d'illegittimità costituzionale per supposta violazione degli artt. 24 e 25 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
È manifestamente infondata l'eccezione d'illegittimità costituzionale relativa all'art. 186 "quater" cod. proc. civ. inquadrata come norma contemplante uno strumento processuale che determinerebbe la soppressione del diritto ad ottenere una pronuncia, in violazione degli art. 24 e 25 Cost., nel caso in cui le domande siano parzialmente accolte o respinte, avendo tale provvedimento anticipatorio esclusivamente la funzione d'introdurre una forma di giudizio abbreviato ispirata a fini deflattivi che si realizza mediante il meccanismo di fare acquistare all'ordinanza (esecutiva ex lege) l'efficacia di sentenza a seguito di rinuncia alla pronuncia di merito da parte dell'intimato e rappresentando questa forma di giudizio l'estrinsecazione della potestà discrezionale del legislatore di conformare gli istituti processuali, razionalmente spiegabile in rapporto alla previsione dell'assorbimento dell'ordinanza nella sentenza o nell'acquisto dell'efficacia di sentenza impugnabile.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 23313 del 08/11/2007

Ordinanza ex art. 186 "quater" cod. proc. civ. - Solo su alcuni capi di domanda - Rinuncia alla sentenza - Conseguenza - Efficacia di sentenza definitiva su tutti i capi di domanda - Impugnazione dei capi non decisi ex art. 186 "quater" cod. proc. civ. - Ammissibilità.
L'ordinanza ex art. 186 "quater" cod. proc. civ. che pronuncia su alcuni capi della domanda, se è fatta rinuncia alla sentenza, produce gli effetti di una sentenza definitiva sull'intero oggetto del giudizio, con la conseguenza che le parti possono impugnarla in ragione del loro interesse ad una diversa pronuncia ed il giudice di secondo grado, se richiesto, deve provvedere anche sui capi della domanda in relazione ai quali è mancata una decisione di merito mediante il provvedimento anticipatorio.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 23313 del 08/11/2007

Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione ex art. 186 quater cod. proc. civ. ("ante" novella del 2005) - Impugnazione prima del deposito dell'atto di rinunzia alla sentenza - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Qualora sia applicabile il quarto comma dell'art. 186 quater cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla sua sostituzione intervenuta per effetto dell'art. 2, comma primo, lett. m), della legge 28 dicembre 2005, n. 263, e succ. modif. ed integr.), deve ritenersi inammissibile l'appello proposto avverso l'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione di cui alla suddetta norma prima del deposito della rinunzia (validamente notificata) dell'intimato alla sentenza, in quanto l'effetto della conversione dell'ordinanza in sentenza impugnabile si determina soltanto a seguito del deposito dell'atto di rinunzia, e, dunque, prima di tale momento non esiste un provvedimento impugnabile.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22533 del 20/10/2006

Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione ex art. 186 quater cod. proc. civ. - Deposito in cancelleria dell'atto di rinuncia notificato da parte dell'intimato - Effetti - Decorrenza del termine breve per l'impugnazione - Sussistenza - Fondamento - Termine lungo - Esclusione.
In tema di impugnazione dell'ordinanza anticipatoria di condanna ai sensi dell'art. 186 quater cod. proc. civ., l'attività posta in essere dall'intimato con la notificazione alla controparte dell'atto di rinuncia alla pronuncia della sentenza e con il deposito in cancelleria dell'atto di rinuncia notificato, cui consegue l'acquisto, per l'ordinanza, dell'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza, costituisce adeguata dimostrazione della legale conoscenza del provvedimento da parte dell'intimato. Ne deriva che dal momento in cui detta attività si perfeziona decorre, per l'intimato, il termine breve di impugnazione, mentre resta esclusa l'applicabilità del cosiddetto termine lungo.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22533 del 20/10/2006

Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione ex art. 186 quater cod. proc. civ. - Deposito in cancelleria dell'atto di rinuncia notificato da parte dell'intimato - Effetti - Decorrenza del termine breve per l'impugnazione - Sussistenza - Fondamento - Termine lungo - Esclusione.
In tema di impugnazione dell'ordinanza anticipatoria di condanna ai sensi dell'art. 186 quater cod. proc. civ., l'attività posta in essere dall'intimato con la notificazione alla controparte dell'atto di rinuncia alla pronuncia della sentenza e con il deposito in cancelleria dell'atto di rinuncia notificato, cui consegue l'acquisto, per l'ordinanza, dell'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza, costituisce adeguata dimostrazione della legale conoscenza del provvedimento da parte dell'intimato. Ne deriva che dal momento in cui detta attività si perfeziona decorre, per l'intimato, il termine breve di impugnazione, mentre resta esclusa l'applicabilità del cosiddetto termine lungo.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22533 del 20/10/2006

Ordinanza ex art. 186 "quater" cod. proc. civ. - Acquisizione del carattere di sentenza impugnabile per sopravvenuta estinzione del processo - Regime di impugnabilità - Decorrenza del termine di impugnazione dal perfezionamento della fattispecie estintiva - Accertamento incidentale d'ufficio dell'avvenuta estinzione del giudizio a tali fini in altro processo - Ammissibilità - Fattispecie.
L'ordinanza di cui all'art. 186 quater cod. proc. civ. acquista efficacia di sentenza impugnabile a seguito della sopravvenuta estinzione del processo, nel corso del quale sia stata pronunciata (ai sensi del terzo comma dello stesso articolo 186 quater cod. proc. civ.) e, in tal caso, il termine annuale di impugnazione (di cui all'art. 327 cod. proc. civ.) decorre dal perfezionamento della fattispecie estintiva, la cui configurazione può essere incidentalmente accertata - d'ufficio - in un diverso processo, in funzione di qualsiasi altro effetto extraprocessuale ad essa ricollegabile. (Nella specie, la S.C., in accoglimento del relativo motivo proposto, ha accertato che l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 186 quater cod. proc. civ. nel corso del processo, proseguito dal lavoratore infortunato dinanzi ad altro giudice nei confronti degli altri condebitori solidali, aveva acquistato efficacia di sentenza impugnabile in dipendenza dell'estinzione del giudizio, per la sua mancata riassunzione, entro il termine perentorio di sei mesi, dall'interruzione dello stesso processo, a seguito della morte del procuratore alle liti di una delle parti, con l'effetto che la sentenza impugnabile era poi passata in giudicato, non essendo stata, per l'appunto, impugnata entro il termine annuale di cui all'art. 327 cod. proc. civ., dalla data di perfezionamento - per decorrenza del termine perentorio di riassunzione previsto dall'art. 305 cod. proc. civ. - della fattispecie estintiva del processo).
Corte Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 11039 del 12/05/2006

Requisiti - In relazione ad ordinanza resa ex art.186 quater cod. proc. civ.
La parte in favore della quale sia stata pronunciata - in accoglimento parziale dell'originaria domanda - ordinanza ex art.186 quater cod. proc. civ. (a mente del quale "se, dopo la pronuncia dell'ordinanza, il processo si estingue, l'ordinanza stessa acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza"), nel "non opporsi" alla declaratoria di estinzione del processo (ovvero, all'estremo, sollecitando essa stessa una tale dichiarazione), persegue, all'evidenza, lo scopo di far sì che l'ordinanza acquisti, appunto, l'efficacia della sentenza impugnabile ai fini della proposizione del gravame del caso, sicché il suo comportamento non è idoneo ad integrare gli estremi dell'acquiescenza tacita all'ordinanza "de qua" (attesa, da un canto, la non impugnabilità autonoma del detto provvedimento se non dal momento dell' "acquisto dell'efficacia di sentenza impugnabile", dall'altro la attribuzione della facoltà di rinuncia alla pronuncia della sentenza alla sola parte intimata, e non anche a quella che tale ordinanza anticipatoria abbia richiesto).
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6729 del 30/03/2005

Processo cumulativo - Ordinanza ex art. 186 quater cod. proc. civ. - Emissione - Condizioni - Limiti.
L'art. 186 "quater" cod. proc. civ., nel prevedere che il giudice istruttore, su istanza della parte che ha proposto domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al rilascio di beni, possa disporne con ordinanza il pagamento ovvero la consegna o il rilascio, non subordina la pronunzia al fatto che, in ipotesi di pluralità domande, l'istruttoria debba considerarsi per tutte esaurita, sicché è ben possibile che, trattandosi di cause scindibili (ed in conformità con l'intento acceleratorio sotteso a questo come agli altri provvedimenti interinali previsti agli artt. 186 bis e 186 ter cod. proc. civ. ) l'ordinanza venga emessa in ordine ad una soltanto di esse, sempre che ne sussistano i presupposti, tra i quali vi è in effetti l'esaurimento dell'istruzione, il quale non implica - a sua volta - che le richieste formulate dalle parti risultino tutte completamente espletate, ben potendo la causa essere ritenuta dal giudice adeguatamente istruita alla stregua degli incombenti istruttori già compiuti e senza necessità (ovvero impossibilità, in caso di mancanza inammissibilità o irrilevanza) di assumerne altri.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17807 del 03/09/2004

Cause inscindibili - Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruttoria ex art. 186 - quater cod. proc. civ. - Rinunzia alla sentenza ritualmente effettuata da una sola delle parti - Ammissibilità - Conseguenze.
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - in genere - Cause inscindibili - Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruttoria ex art. 186 - quater cod. proc. civ. - Rinunzia alla sentenza ritualmente effettuata da una sola delle parti - Ammissibilità - Conseguenze .
Nell'ipotesi di cause inscindibili (nella specie, in materia di responsabilità civile conseguente alla circolazione stradale), qualora il giudice abbia adottato l'ordinanza anticipatoria di condanna per il pagamento di una somma di denaro, ai sensi dell'art. 186 - quater cod. proc. civ, nei confronti di tutti i convenuti, deve ritenersi sufficiente a determinare la trasformazione dell'ordinanza in sentenza impugnabile per tutti gli intimati la rinuncia alla sentenza ritualmente effettuata anche da uno solo dei destinatari della condanna, atteso che questa interpretazione della norma meglio realizza la finalità acceleratoria nella prospettiva della durata ragionevole del processo
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11611 del 22/06/2004

Processo cumulativo - Ordinanza ex art. 186 quater cod. proc. civ. - Pronunzia non richiesta relativa a domanda connessa - Appello - Potere del giudice di controllare le condizioni per l'ammissibilità della pronunzia - Limiti - Ammissibilità dell'appello - Verifica d'ufficio - Necessità.
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - in genere - Processo cumulativo - Ordinanza ex art. 186 quater cod. proc. civ. - Pronunzia non richiesta relativa a domanda connessa - Appello - Potere del giudice di controllare le condizioni per l'ammissibilità della pronunzia - Limiti - Ammissibilità dell'appello - Verifica d'ufficio - Necessità.
Nei processi cumulativi, qualora il giudice emetta l'ordinanza ex art. 186 quater cod. proc. civ. pronunciando, oltre che sulla domanda della parte richiedente, su quella connessa proposta da altra parte e l'ordinanza venga impugnata sul presupposto che si è trasformata in sentenza, il giudice di appello non può verificare se sussistessero le condizioni per la pronunzia, ove tale questione non sia stata oggetto di censura. Per contro il giudice d'appello deve verificare, anche d'ufficio, se concorrano le condizioni in presenza delle quali l'ordinanza si trasforma in sentenza e diventa impugnabile, trattandosi di verifica relativa all'ammissibilità del gravame
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11611 del 22/06/2004

Ordinanza anticipatoria di condanna "ex" art. 186 "quater" cod. proc. civ. - Rinuncia alla pronunzia della sentenza - Forma scritta - Necessità .
In tema di ordinanza anticipatoria di condanna emessa dal giudice ad Esaurimento dell'istruzione, la dichiarazione di rinunzia alla pronunzia della sentenza costituisce atto tipico per il quale è richiesta la forma scritta in relazione alla necessità che sia notificato all'altra o alle altre parti del processo e successivamente depositato in cancelleria; non può pertanto assumere forma implicita e manifestarsi proponendo appello avverso l'ordinanza senza sollevare questioni in ordine alla sua emissione.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11611 del 22/06/2004

Processo cumulativo con domande principale e riconvenzionale - Ordinanza ex art. 186 "quater" cod. proc. civ. - Ammissibilità - Limiti.
L'art. 186 "quater" cod. proc. civ. trova applicazione anche nel caso di giudizio in cui siano cumulate una domanda principale e una riconvenzionale e l'istanza di emissione dell'ordinanza sia formulata dal solo attore (per la domanda principale) e non anche dal convenuto (per la riconvenzionale). In tal caso - argomentando dalla disciplina di cui agli artt. 34, 35 e 36 cod. proc. civ. quanto alla separazione delle pronunce - la possibilità di una pronuncia parziale con l'ordinanza si ha quando la domanda dell'attore è fondata su un titolo non controverso o facilmente accertabile, mentre non lo è quella del convenuto; rientra, inoltre, nella discrezionalità del giudice istruttore, non sindacabile in sede di legittimità, il decidere se dare corso all'istanza ex art. 186 "quater", ovvero se disattenderla ritenendo la necessità del "simultaneus processus", mentre, nell'ipotesi in cui domanda principale e domanda riconvenzionale siano connesse per incompatibilità (nel senso che l'accoglimento della prima comporta il rigetto della seconda e viceversa), con conseguente impossibilità di decisioni separate essendo unico il fatto da accertare, è da ritenere che l'istanza ex art. 186 "quater" avanzata solo sulla domanda principale sia ugualmente ammissibile e che il suo accoglimento contenga una pronuncia implicita (di rigetto) della domanda riconvenzionale, dovendo essere definito l'intero oggetto del giudizio.
Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 13148 del 09/09/2003

Ordinanza ex art. 186 "quater" cod. proc. civ. - Richiesta della parte - Momento in cui può essere formulata.
L'ordinanza ex art. 186 "quater" cod. proc. civ. può essere pronunciata solo dopo che l'istruzione è chiusa; ciò avviene, nel procedimento davanti al tribunale, quando il giudice istruttore invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio (ex art. 189, primo comma, cod. proc. civ.) o allo stesso istruttore in funzione di giudice unico (art. 281 "quinquies" cod. proc. civ.) e, poiché la norma non fa riferimento ad un formale provvedimento di chiusura dell'attività istruttoria, è da ritenere sufficiente che il giudice istruttore abbia ritenuto chiusa la fase istruttoria, rinviando le parti per la precisazione delle conclusioni, disattendendo esplicitamente o implicitamente le istanze istruttorie formulate.
Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 13148 del 09/09/2003

Giudizio con pluralità di domande - Ordinanza ex art. 186 "quater" cod. proc. civ. - Emissione solo relativamente ad una o più delle domande - Ammissibilità - Condanna alle spese di lite - Con riferimento all'intero oggetto della controversia - Ammissibilità - Esclusione - Con riferimento alla sola parte della causa oggetto dell'ordinanza anticipatoria - Ammissibilità.
L'ordinanza anticipatoria ex art. 186 "quater" cod. proc. civ. trova applicazione anche nel caso di giudizio in cui siano state proposte più domande nei confronti di una o più parti. In tal caso, il giudice, provvedendo solamente su una o più delle domande, non può statuire sulle spese di lite riferite all'intero oggetto della controversia, ma deve limitare la statuizione alle spese relative alla sola parte della causa che costituisce oggetto dell'ordinanza anticipatoria.
Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 9379 del 27/06/2002

Ordinanza ex art. 186 "quater" cod. proc. civ. - Proposizione - Condizioni.
In materia di procedimento civile, la norma posta dall'art. 186 "quater" cod. proc. civ., nel richiedere che per la pronunzia dell'ordinanza anticipatoria sia "esaurita l'istruzione", non fa riferimento ad un formale provvedimento di chiusura dell'attività istruttoria, onde è da ritenersi sufficiente che il giudice istruttore abbia ritenuto chiusa la fase istruttoria rinviando per la precisazione delle conclusioni, così implicitamente disattendendo istanze istruttorie formulate (come nella specie) in precedenti note autorizzate.
Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 9379 del 27/06/2002

Azione diretta ex art. 18 legge 1990/1969 - Cumulo di domande - Art. 186 "quater" cod. proc. civ. - Applicabilità - Rinuncia alla sentenza di una sola parte - Ammissibilità - Conseguenze.
La disciplina dell'art. 186 "quater" cod. proc. civ. è applicabile nei processi in cui la domanda di condanna sia proposta nei confronti di più parti e quindi anche nei processi in cui è esercitata l'azione diretta ex art. 18 della legge n. 990 del 1969, anche qualora la domanda sia proposta, oltre che nei confronti dell'assicuratore e del responsabile del danno, anche nei confronti del conducente; in tale ipotesi, a seguito di rinunzia alla sentenza di alcuni soltanto dei destinatari dell'ordine di pagamento determina, l'ordinanza acquista efficacia di sentenza ed è impugnabile con l'appello.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2079 del 13/02/2002

Cumulo di domanda principale e domanda riconvenzionale - Istanza di ordinanza ex art. 186 "quater" cod. proc. civ. di una sola parte - Ammissibilità
.L'art. 186 "quater" cod. proc. civ. trova applicazione anche nel caso di giudizio in cui siano cumulate una domanda principale ed una domanda riconvenzionale (nella specie in materia di responsabilità da sinistro stradale) e l'istanza sia formulata da una sola delle parti; in tal caso sull'accertamento del giudice istruttore sui fatti costitutivi del diritto della parte istante si produrranno gli effetti della sentenza, se l'altra parte rinunzia alla sua pronuncia.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2084 del 13/02/2002

Ordinanza ex art. 186 quater cod. proc. civ. - Istanza - Proposizione - Dopo l'invito a precisare le conclusioni e all'udienza fissata a tal fine - Ammissibilità.
L'istanza per la pronuncia dell'ordinanza prevista dall'art. 186 "quater", può essere proposta dopo che il giudice ha invitato le parti a precisare le conclusioni ed è efficacemente presentata nella medesima udienza od in quella successiva in cui le conclusioni sono precisate, determinando nel giudice istruttore il potere e dovere di pronunciarsi.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2084 del 13/02/2002

Ordinanza ex art. 186 quater cod. proc. civ. - Istanza - Proposizione - Dopo l'invito a precisare le conclusioni e all'udienza fissata a tal fine - Ammissibilità.
L'istanza per la pronuncia dell'ordinanza prevista dall'art. 186 "quater", può essere proposta dopo che il giudice ha invitato le parti a precisare le conclusioni ed è efficacemente presentata nella medesima udienza od in quella successiva in cui le conclusioni sono precisate, determinando nel giudice istruttore il potere e dovere di pronunciarsi.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2084 del 13/02/2002

Ordinanza ex art. 186 "quater" cod. proc. civ. - Nullità - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Fondamento.
Ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ. il processo può regredire dall'appello al primo grado nei soli casi tassativamente previsti da detta norma; pertanto, è viziata la sentenza con cui il giudice d'appello, dichiarata la nullità dell'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 186 "quater" cod. proc. civ. (per essere stata emessa, in un giudizio in cui erano proposte una domanda principale e una riconvenzionale, su istanza del solo attore dopo la precisazione delle conclusioni), rimette le parti davanti al primo giudice
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2084 del 13/02/2002

Cause inscindibili - Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruttoria ex art. 186 - quater cod.proc.civ. - Rinunzia alla sentenza ritualmente effettuata da una sola delle parti - Ammissibilità - Conseguenze.
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - in genere - Cause inscindibili - Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruttoria ex art. 186 - quater cod.proc.civ. - Rinunzia alla sentenza ritualmente effettuata da una sola delle parti - Ammissibilità - Conseguenze.
Nell'ipotesi di cause inscindibili (nella specie, in materia di responsabilità civile conseguente alla circolazione stradale), qualora il giudice abbia adottato l'ordinanza anticipatoria di condanna per il pagamento di una somma di denaro, ai sensi dell'art. 186 - quater cod.proc.civ, nei confronti di tutti i convenuti, deve ritenersi sufficiente a determinare la trasformazione dell'ordinanza in sentenza impugnabile per tutti gli intimati la rinuncia alla sentenza ritualmente effettuata anche da uno solo dei destinatari della condanna.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13397 del 29/10/2001

Ordinanza di condanna ex art. 186 quater cod. proc. civ. - Richiesta della parte - Riserva della decisione da parte del G.I. - Trasferimento del magistrato successivo alla formulazione della riserva ma antecedente la sottoscrizione del provvedimento - Conseguenze - Nullità dell'ordinanza.
È nulla l'ordinanza di condanna di cui all'art. 186 quater cod. proc. civ. pronunciata a scioglimento di una riserva di decisione espressa dal giudice istruttore in udienza se, alla data della sottoscrizione del provvedimento emanato a scioglimento della detta riserva, il magistrato abbia cessato di appartenere all'ufficio giudiziario presso il quale il procedimento è pendente.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9294 del 09/07/2001
fine
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