Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23513 del 18/11/2016Ordinanza di revoca o modifica di ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. - Natura - Conseguenze - Ricorribilità per cassazione - Esclusione.
I provvedimenti, diversi dalla sentenza, di revoca o modifica dell'ordinanza anticipatoria ex art. 186 ter c.p.c. ne condividono la natura, essendo inidonei ad assumere contenuto decisorio e ad incidere, con autorità di giudicato, su posizioni di diritto sostanziale e, pertanto, non sono ricorribili per cassazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23513 del 18/11/2016
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Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - preventivo – Sez. U, Ordinanza n. 26937 del 02/12/2013Ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter cod. proc. civ. - Effetto preclusivo del regolamento di giurisdizione - Esclusione - Fondamento.
L'ordinanza-ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 186 ter cod. proc. civ., ancorché recante una pronuncia sulla giurisdizione, non può considerarsi come decisione sul merito, essendo soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177 e 178, primo comma, cod. proc. civ., sicché non preclude la proponibilità del regolamento di giurisdizione.
Sez. U, Ordinanza n. 26937 del 02/12/2013
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giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - preventivo – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 26937 del 02/12/2013Ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter cod. proc. civ. - Effetto preclusivo del regolamento di giurisdizione - Esclusione - Fondamento.
L'ordinanza-ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 186 ter cod. proc. civ., ancorché recante una pronuncia sulla giurisdizione, non può considerarsi come decisione sul merito, essendo soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177 e 178, primo comma, cod. proc. civ., sicché non preclude la proponibilità del regolamento di giurisdizione.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 26937 del 02/12/2013
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Competenza civile - competenza per territorio - Cass. n. 14383/2008Eccezione di incompetenza per territorio - Rinuncia tacita - Condizioni - Condotta processuale inequivocabilmente incompatibile con la volontà di coltivare l'eccezione - Necessità - Fattispecie in tema di istanza ex art. 186 ter cod. proc. civ. proposta contemporaneamente all'eccezione di incompetenza.
L'abbandono tacito dell'eccezione di incompetenza può desumersi soltanto in presenza di condotte processuali inequivocabilmente incompatibili con la volontà di coltivarla. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la proposizione - contemporaneamente all'eccezione di incompetenza territoriale - dell'istanza volta all'emissione di ordinanza ex art. 186 ter cod. proc. civ. non potesse essere interpretata quale condotta inequivocabilmente incompatibile con detta eccezione, potendo essere considerata o come istanza subordinata oppure come istanza diretta ad ottenere l'ordinanza di ingiunzione, sia pure dal giudice incompetente).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 14383 del 29/05/2008
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
14383
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Provvedimenti del giudice civile - ordinanza - in genere – Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1820 del 29/01/2007Ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter cod. proc. civ. - Disciplina giuridica conseguente alla sua emissione - Individuazione - Natura decisoria - Esclusione - Revocabilità - Sussistenza - Adozione di detta ordinanza nei confronti del contumace - Conseguente costituzione di quest'ultimo - Effetto - Fattispecie.
La disciplina contenuta nell'art. 186 ter cod. proc. civ., con riferimento all'ordinanza-ingiunzione di pagamento o di consegna in corso di causa, non contempla l'apertura di una fase autonoma di opposizione, svincolata dal giudizio di merito pendente nel quale è stata emessa, né la sua definitività con gli effetti del giudicato in caso di omessa opposizione, prevedendo piuttosto che il processo debba proseguire regolarmente, affinché la condanna provvisoria venga revocata, modificata o confermata dalla sentenza conclusiva, dalla quale è necessariamente destinata ad essere sostituita o assorbita. Infatti, detto provvedimento anticipatorio è assoggettato al regime delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177 e 178, primo comma, cod. proc. civ., e, come tale, è inidoneo ad assumere contenuto decisorio e ad incidere con l'autorità del giudicato su posizioni di diritto sostanziale. Di conseguenza, poiché gli eventuali vizi di tale ordinanza devono essere fatti valere nel giudizio di merito nel corso del quale viene adottata, la costituzione in giudizio del contumace a seguito dell'avvenuta notificazione dell'ordinanza medesima nei suoi confronti deve intendersi necessariamente come accettazione del contraddittorio in ordine alla controversia nel suo complesso.(Nella specie, la S.C. ha enunciato il riportato principio rigettando il motivo proposto da una società straniera che aveva eccepito l'inesistenza della notificazione della citazione per mancata sua traduzione nella lingua tedesca, invece da ritenersi meramente nulla sulla scorta della Convenzione tra l'Italia e l'Austria conclusa a Vienna il 30 giugno 1975, e che aveva sostenuto di essersi costituita in giudizio al solo scopo di contrastare l'ordinanza ex art. 186 ter cod. proc. civ. emessa nei suoi riguardi al fine di ottenerne la revoca, senza però che tale costituzione potesse implicare l'accettazione del contraddittorio sulla domanda complessiva dedotta con lo stesso atto di citazione). …...
Provvedimenti del giudice civile - ordinanza - in genere – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1820 del 29/01/2007Ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter cod. proc. civ. - Disciplina giuridica conseguente alla sua emissione - Individuazione - Natura decisoria - Esclusione - Revocabilità - Sussistenza - Adozione di detta ordinanza nei confronti del contumace - Conseguente costituzione di quest'ultimo - Effetto - Fattispecie.
La disciplina contenuta nell'art. 186 ter cod. proc. civ., con riferimento all'ordinanza-ingiunzione di pagamento o di consegna in corso di causa, non contempla l'apertura di una fase autonoma di opposizione, svincolata dal giudizio di merito pendente nel quale è stata emessa, né la sua definitività con gli effetti del giudicato in caso di omessa opposizione, prevedendo piuttosto che il processo debba proseguire regolarmente, affinché la condanna provvisoria venga revocata, modificata o confermata dalla sentenza conclusiva, dalla quale è necessariamente destinata ad essere sostituita o assorbita. Infatti, detto provvedimento anticipatorio è assoggettato al regime delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177 e 178, primo comma, cod. proc. civ., e, come tale, è inidoneo ad assumere contenuto decisorio e ad incidere con l'autorità del giudicato su posizioni di diritto sostanziale. Di conseguenza, poiché gli eventuali vizi di tale ordinanza devono essere fatti valere nel giudizio di merito nel corso del quale viene adottata, la costituzione in giudizio del contumace a seguito dell'avvenuta notificazione dell'ordinanza medesima nei suoi confronti deve intendersi necessariamente come accettazione del contraddittorio in ordine alla controversia nel suo complesso.(Nella specie, la S.C. ha enunciato il riportato principio rigettando il motivo proposto da una società straniera che aveva eccepito l'inesistenza della notificazione della citazione per mancata sua traduzione nella lingua tedesca, invece da ritenersi meramente nulla sulla scorta della Convenzione tra l'Italia e l'Austria conclusa a Vienna il 30 giugno 1975, e che aveva sostenuto di essersi costituita in giudizio al solo scopo di contrastare l'ordinanza ex art. 186 ter cod. proc. civ. emessa nei suoi riguardi al fine di ottenerne la revoca, senza però che tale costituzione potesse implicare l'accettazione del contraddittorio sulla domanda complessiva dedotta con lo stesso atto di citazione). …...
Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - preventivo – Sez. U, Ordinanza n. 22245 del 17/10/2006Ammissibilità - Ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter cod. proc. civ. - Effetto preclusivo - Esclusione - Fondamento.
L'ordinanza ingiunzione emessa dal giudice istruttore ai sensi dell'art. 186 ter cod. proc. civ., ancorché contenente una pronuncia sulla giurisdizione, non può considerarsi come decisione sul merito, essendo soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177 e 178 cod. proc. civ., e non preclude pertanto la proposizione del regolamento di giurisdizione.
Sez. U, Ordinanza n. 22245 del 17/10/2006
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provvedimenti del giudice civile - ordinanza - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13252 del 06/06/2006Ordinanza ingiuntiva ex art. 186 - ter cod. proc. civ. - Contro il contumace - Mancata costituzione del contumace dopo rituale notifica - Conseguenze - Inoppugnabilità dell'ordinanza - Istanza ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ. - Necessità - Esclusione - Proposizione dell'istanza - Esiti e modalità di definizione del giudizio - Differenze in relazione all'oggetto dell'ordinanza - Mancata proposizione dell'istanza - Esiti e modalità di definizione del giudizio - Individuazione - Costituzione tardiva del contumace - Esiti e modalità di definizione del giudizio - Omologia con il regime dell'opposizione a decreto ingiuntivo tardivamente proposta e seguita da costituzione od improcedibile per tardiva costituzione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13252 del 06/06/2006
L'ordinanza ingiunzione emessa, ai sensi dell'art. 186-ter cod. proc. civ., nei confronti della parte contumace e regolarmente ad essa notificata, ove il contumace non si costituisca nel termine di venti giorni dalla notifica, diventa inoppugnabile e, quindi, la decisione sulla domanda ovvero sul capo di domanda che ne era oggetto si intende passata in cosa giudicata, senza che all'uopo sia necessaria l'istanza del creditore di attribuzione all'ordinanza della esecutività ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ. In presenza dell'istanza del creditore il processo, ove l'ordinanza abbia deciso sull'intera domanda che ne costituisce l'oggetto, dev'essere definito con un'ordinanza che dichiari l'esecutività dell'ordinanza ingiuntiva ai sensi dell'art. 647 e l'idoneità alla definizione del processo, mentre, se l'ordinanza ingiuntiva abbia deciso solo su una delle domande oggetto del giudizio ovvero su un capo o su parte dell'unica domanda, l'ordinanza deve provvedere in tal senso riguardo a detta domanda, capo o parte, e disporre il prosieguo del giudizio per il residuo. Viceversa, in difetto dell'istanza del creditore, il processo dev'essere deciso necessariamente con sentenza, la quale deve dare atto della definizione dell'oggetto deciso dall'ordinanza perché quest'ultima è passata in cosa giudicata a seguito della mancata costituzione del contumace. Ciò, anche nell'ipotesi in cui, a seguito della rituale notificazione dell'ordinanza, il contumace si sia costituito tardivamente, poiché in questo …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ammissibilità del ricorso – Sez. 1, Ordinanza n. 12623 del 26/05/2006Ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter cod. proc.civ. - Delibazione giurisdizione - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - poteri del giudice - analisi di tutte le argomentazioni delle parti - In genere.
L'ordinanza ex art. 186 ter cod. proc. civ., anche quando contiene una delibazione incidentale su una questione di giurisdizione, è soggetta alla disciplina di cui agli artt. 177 e 178 cod. proc. civ. e non può mai pregiudicare la decisione della causa, sicché essa non è, impugnabile con ricorso straordinario per cassazione.
Sez. 1, Ordinanza n. 12623 del 26/05/2006
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Provvedimenti del giudice civile - ordinanza - del giudice istruttore – Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 28419 del 22/12/2005Ordinanza anticipatoria di condanna "ex" art. 186 quater cod. proc. civ. - Deposito in cancelleria dell'atto di rinuncia notificato - Atto riservato all'intimato - Esclusione - Facoltà di tutte le parti del processo - Sussistenza - Fondamento.
In tema di impugnazione dell'ordinanza anticipatoria di condanna, la disposizione di cui all'art. 186 - quater cod. proc. civ, secondo la quale, con la notificazione alla controparte dell'atto di rinuncia alla pronuncia della sentenza e con il deposito in cancelleria dell'atto di rinuncia notificato, l'ordinanza acquista, dalla data del suddetto deposito, l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza, va interpretata nel senso che il deposito dal quale decorre l'efficacia di sentenza dell'ordinanza anticipatoria può essere effettuato non solo dall'intimato, ma anche dall'intimante, atteso che la norma non indica espressamente quale parte deve provvedere al deposito della rinuncia, né esclude alcuna di esse dal potere di compiere detto incombente. All'intimato è riservato, in quanto unica parte incisa dall'ordinanza anticipatoria, il potere di scelta tra subire il provvedimento ovvero attendere la sentenza, ma, una volta avvenuta la rinunzia, il deposito della stessa ha la finalità di porre tale atto a disposizione del giudice e di tutte le parti del processo, per evitare che il giudice stesso pronunci la sentenza, sicchè non può essere configurato come atto esclusivo dell'intimato, potendo provenire, per il principio di autoresponsabilità" delle parti, anche da un soggetto diverso da quest'ultimo.
Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 28419 del 22/12/2005
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ammissibilità del ricorso – Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 7292 del 17/05/2002Ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter cod. proc. civ. - Delibazione giurisdizione - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Provvedimenti del giudice civile - ordinanza - in genere - Ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter cod. proc. civ. - Delibazione giurisdizione - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - esclusione - Fondamento.
L'ordinanza ex art. 186 ter cod. proc. civ., anche quando contiene una delibazione incidentale su una questione di giurisdizione, è soggetta alla disciplina di cui agli artt. 177 e 178 cod. proc. civ. e non può mai pregiudicare la decisione della causa; tale provvedimento non è, pertanto, impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ed i suoi eventuali vizi devono essere fatti valere nel giudizio di merito e, se disattesi, riproposti in sede di conclusioni e quali motivi di impugnazione della sentenza che definisce il giudizio.
Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 7292 del 17/05/2002
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Provvedimenti del giudice civile - ordinanza - in genere - Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6325 del 22/06/1999Impugnazioni civili - in genere - Ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter cod. proc. civ. - Impugnabilità - Esclusione - Questione di costituzionalità in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. - Manifesta infondatezza.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186 ter cod. proc. civ. in relazione agli articoli 3 e 24 Cost. nella parte in cui non prevede l'impugnabilità del provvedimento, atteso che questo è destinato ad essere assorbito dalla emananda sentenza di cui seguirà il regime delle impugnazioni con conseguente adeguata tutela dei diritti soggettivi delle parti, incisi da quel provvedimento.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6325 del 22/06/1999
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