Codice di procedura civile Libro secondo: del processo di cognizione titolo I: del procedimento davanti al tribunale capo II: dell'istruzione della causa sezione I: dei poteri del giudice istruttore in generale - 177. (effetti e revoca delle ordinanze)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 177. (Effetti e revoca delle ordinanze)
1. Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa.
2. Salvo quanto disposto dal seguente comma, le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate.
3. Non sono modificabili né revocabili dal giudice che le ha pronunciate:
1) le ordinanze pronunciate sull'accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporre; esse sono tuttavia revocabili dal giudice istruttore o dal collegio, quando vi sia l'accordo di tutte le parti;
2) le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge;
3) le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo; (1)
(…) (2)
modifiche - note
COMMENTI
(1) Punto così modificato dall'art. 14, L. 26 novembre 1990, n. 353.
(2) Il punto: “(4) le ordinanze per le quali sia stato proposto reclamo a norma dell'articolo seguente.” è stato abrogato dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n°353.
la giurisprudenza
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Prova civile - giuramento - deferimento - giuramento deferito d'ufficio - del giuramento decisorio -Deferimento con l'atto di appello non sottoscritto dalla parte personalmente né da difensore munito di procura speciale - Inammissibilità - Sanabilità - Esclusione.
È inammissibile il giuramento decisorio deferito con atto di appello non sottoscritto dalla parte personalmente, né dal suo difensore munito di mandato speciale, come richiesto dall'art. 233 c.p.c., bensì dal difensore dotato soltanto dell'ordinaria procura "ad litem", anche se questa comprenda la facoltà di "deferire i giuramenti di rito" e nonostante il giuramento sia stato comunque ritualmente deferito in primo grado; l'inammissibilità per tale causa è insanabile, rimanendo irrilevante che non sia eccepita dalla controparte nella prima difesa successiva, in quanto il giuramento decisorio è un mezzo istruttorio per il quale la legge pone condizioni di ammissibilità non derogabili dalle parti e, dunque, non rimesse alla loro disponibilità.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 17718 del 25/08/2020 (Rv. 658902 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_177, Cod_Proc_Civ_art_233, Cod_Proc_Civ_art_157
corte
cassazione
17718
2020

Impugnabilità con il regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento.
Non è ammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza con cui il giudice disponga la prosecuzione del giudizio, fissando l'udienza per la precisazione delle conclusioni, poiché tale ordinanza non possiede la natura ed i requisiti di una statuizione irretrattabile sulla competenza, suscettibile di pregiudicare la decisione della causa.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10957 del 18/04/2019 (Rv. 653640 - 01)
Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_177, Cod_Proc_Civ_art_189
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
10957
2019

Provvedimenti del giudice civile - sentenza – correzione - Rigetto dell'istanza di correzione - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento.
In tema di procedimento di correzione di errori materiali, l'art. 288 c.p.c., nel disporre che le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione, appresta uno specifico mezzo di impugnazione, che esclude l'impugnabilità per altra via del provvedimento in base al disposto dell'art. 177, comma 3, n. 3, c.p.c., a tenore del quale non sono modificabili né revocabili le ordinanze per le quali la legge prevede uno speciale mezzo di reclamo. Pertanto, il principio di assoluta inimpugnabilità di tale ordinanza, neppure col ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., vale anche per quella di rigetto, in quanto il provvedimento comunque reso sull'istanza di correzione di una sentenza all'esito del procedimento regolato dall'art. 288 c.p.c. è sempre privo di natura decisoria, costituendo mera determinazione di natura amministrativa non incidente sui diritti sostanziali e processuali delle parti, poiché funzionale all'eventuale eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo che non può toccare il contenuto concettuale della decisione; per questa ragione resta impugnabile, con lo specifico mezzo di volta in volta previsto, solo la sentenza corretta, proprio al fine di verificare se, tramite il surrettizio ricorso al procedimento in esame per incidere, inammissibilmente, su errori di giudizio, sia stato violato il giudicato ormai formatosi.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5733 del 27/02/2019
Cod_Proc_Civ_art_177, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288, Cod_Proc_Civ_art_360_1

Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - ammissione della prova - in genere - ordinanze istruttorie del giudice istruttore o collegiali - effetti preclusivi - insussistenza - fondamento - conseguenze - riconsiderazione in sede di decisione dell’ammissibilità di una prova testimoniale già ammessa ed espletata - possibilità – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 30161 del 22/11/2018
Le ordinanze con cui il giudice istruttore o il collegio decidono in ordine alle richieste di ammissione delle prove e dispongono in ordine all'istruzione della causa sono di norma revocabili, anche implicitamente, e non pregiudicano il merito della decisione della controversia, non essendo pertanto idonee ad acquistare efficacia di giudicato, né per altro verso spiegano alcun effetto preclusivo, qualsiasi questione potendo essere nuovamente trattata in sede di decisione e diversamente delibata (Nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva rigettato l'appello avverso la decisione del tribunale contenente la declaratoria di inammissibilità della prova testimoniale ammessa ed espletata nella precedente fase istruttoria).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 30161 del 22/11/2018

Questione di competenza - Decisione positiva senza previo invito a precisare le conclusioni - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Il regolamento di competenza non è esperibile contro il provvedimento del giudice che, nel disattendere la corrispondente eccezione di parte, affermi la propria competenza - senza rimettere la causa in decisione, invitando previamente le parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito - e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, salvo che il giudice non manifesti, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, la natura decisoria della propria pronuncia, evenienza che ricorre quando risulti, in modo appunto inequivoco ed oggettivo, che egli, nell'esprimersi sulla questione di competenza, ha inteso fare luogo ad una valutazione che reputa non più discutibile ai sensi degli art. 187, comma 3, e 177, comma 1, c.p.c.. (Nella specie, a fronte di una ordinanza che aveva disatteso l’eccezione di incompetenza per territorio avanzata dal convenuto, adottata senza previo invito alle parti a precisare le conclusioni ma confermata, dichiarandola espressamente definitiva sulla questione, con una successiva ordinanza emessa a seguito di remissione sul ruolo ed ulteriore regolare espletamento dell’adempimento omesso, la S.C. ha ritenuto che quanto meno la seconda ordinanza costituisse una decisione definitiva negativa sull’eccezione di incompetenza, che, in quanto non impugnata con il regolamento necessario di incompetenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c., non fosse più revocabile o modificabile con la sentenza definitiva del giudizio).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14223 del 07/06/2017
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Corte
Cassazione
14223
2017

Rigetto dell'istanza di correzione - Motivazione asseritamente implicante una diversa statuizione - Applicabilità dell’art. 288, comma 4, c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Non può essere identificato un nuovo esercizio di potere giurisdizionale nella motivazione dell'ordinanza che rigetta l’istanza di correzione materiale, atteso che il principio secondo cui la portata precettiva del provvedimento va individuata tenendo conto anche delle enunciazioni della motivazione trova applicazione solo quando il dispositivo contenga comunque una statuizione positiva, e non quando si limiti al rigetto dell’istanza; in tal caso, infatti, il tenore della motivazione può valere unicamente ad integrare l'interesse ad agire per l'impugnazione della sentenza di cui si è chiesta invano la correzione, ricorrendone gli ulteriori presupposti, mentre resta esclusa l’applicabilità dell’art. 288, comma 4, c.p.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha respinto il ricorso volto a denunziare, in seno all’ordinanza con la quale era stata respinta l’istanza di correzione di errore materiale relativa alla decorrenza degli interessi su un credito pecuniario, il riferimento ad una diversa data contenuto nella motivazione).
Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10067 del 21/04/2017

Ordinanza di revoca o modifica di ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. - Natura - Conseguenze - Ricorribilità per cassazione - Esclusione.
I provvedimenti, diversi dalla sentenza, di revoca o modifica dell'ordinanza anticipatoria ex art. 186 ter c.p.c. ne condividono la natura, essendo inidonei ad assumere contenuto decisorio e ad incidere, con autorità di giudicato, su posizioni di diritto sostanziale e, pertanto, non sono ricorribili per cassazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23513 del 18/11/2016

Eccezione di continenza - Decisione senza previo invito a precisare le conclusioni anche di merito - Regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. - Inammissibilità - Limiti.
Competenza civile - continenza di cause - In genere.
L'ordinanza con cui il giudice, omettendo la previa rimessione della causa in decisione e l'invito alle parti a precisare le conclusioni anche di merito, disattenda la formulata eccezione di continenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sè, non è impugnabile con il regolamento necessario di competenza - peraltro inutilizzabile avverso provvedimenti che deneghino l'invocata sospensione del giudizio - salvo che quel giudice, così pronunciando, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta ed oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l'idoneità della propria decisione ad ivi risolvere definitivamente la suddetta questione.
Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20608 del 12/10/2016
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Cassazione
20608
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Provvedimenti adottati dal giudice istruttore, ex art. 709, ultimo comma, cod. proc. civ., di revoca o modifica di quelli presidenziali - Reclamabilità - Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - In genere. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15416 del 04/07/2014
Nell'ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi, i provvedimenti adottati dal giudice istruttore, ex art. 709, ultimo comma, cod. proc. civ., di modifica o di revoca di quelli presidenziali, non sono reclamabili poiché è garantita l'effettività della tutela delle posizioni soggettive mediante la modificabilità e la revisione, a richiesta di parte, dell'assetto delle condizioni separative e divorzili, anche all'esito di una decisione definitiva, piuttosto che dalla moltiplicazione di momenti di riesame e controllo da parte di altro organo giurisdizionale nello svolgimento del giudizio a cognizione piena.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15416 del 04/07/2014

Ordinanza confermativa di diniego di declaratoria di estinzione ex art. 306 cod. proc. civ. con contestuale fissazione del prosieguo del giudizio - Ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8968 del 05/05/2015
È inammissibile, per carenza di definitività del provvedimento impugnato, avente natura meramente interlocutoria, il ricorso straordinario per cassazione proposto, ex art. 111, settimo comma, Cost., avverso l'ordinanza con cui il tribunale, disattendendo la relativa istanza di revoca, abbia confermato il diniego di declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti ex art. 306 cod. proc., civ., disponendo altresì il rinvio ad un'udienza successiva, con assegnazione dei termini di cui all'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8968 del 05/05/2015

Definitivo accertamento del credito - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Credito portato da ordinanza ex art. 186 bis cod. proc. civ. - Sufficienza - Fondamento.
In tema di fallimento, poiché, ai sensi dell'art. 5 legge fall., lo stato d'insolvenza non presuppone il definitivo accertamento del credito in sede giudiziale né l'esecutività del titolo, per poter chiedere il fallimento è sufficiente un'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 186 bis cod. proc. civ., la quale costituisce valido titolo esecutivo per la somma per la quale è emessa, conserva la sua efficacia in caso di estinzione del giudizio e definisce direttamente una parte del merito.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 576 del 15/01/2015

Definitivo accertamento del credito - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Credito portato da ordinanza ex art. 186 bis cod. proc. civ. - Sufficienza - Fondamento.
In tema di fallimento, poiché, ai sensi dell'art. 5 legge fall., lo stato d'insolvenza non presuppone il definitivo accertamento del credito in sede giudiziale né l'esecutività del titolo, per poter chiedere il fallimento è sufficiente un'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 186 bis cod. proc. civ., la quale costituisce valido titolo esecutivo per la somma per la quale è emessa, conserva la sua efficacia in caso di estinzione del giudizio e definisce direttamente una parte del merito.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 576 del 15/01/2015

Ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter cod. proc. civ. - Effetto preclusivo del regolamento di giurisdizione - Esclusione - Fondamento.
L'ordinanza-ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 186 ter cod. proc. civ., ancorché recante una pronuncia sulla giurisdizione, non può considerarsi come decisione sul merito, essendo soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177 e 178, primo comma, cod. proc. civ., sicché non preclude la proponibilità del regolamento di giurisdizione.
Sez. U, Ordinanza n. 26937 del 02/12/2013

Ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter cod. proc. civ. - Effetto preclusivo del regolamento di giurisdizione - Esclusione - Fondamento.
L'ordinanza-ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 186 ter cod. proc. civ., ancorché recante una pronuncia sulla giurisdizione, non può considerarsi come decisione sul merito, essendo soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177 e 178, primo comma, cod. proc. civ., sicché non preclude la proponibilità del regolamento di giurisdizione.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 26937 del 02/12/2013

Rigetto dell'istanza di correzione - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento.
In tema di procedimento di correzione di errori materiali, l'art. 288 cod. proc. civ., nel disporre che le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione, appresta uno specifico mezzo di impugnazione, che esclude l'impugnabilità per altra via del provvedimento a lume del disposto dell'art. 177, terzo comma, n. 3, cod. proc. civ., a tenore del quale non sono modificabili né revocabili le ordinanze per le quali la legge prevede uno speciale mezzo di reclamo. Pertanto, il principio di assoluta inimpugnabilità di tale ordinanza, neppure col ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., vale anche per l'ordinanza di rigetto, in quanto il provvedimento comunque reso sull'istanza di correzione di una sentenza all'esito del procedimento regolato dall'art. 288 cod. proc. civ. è sempre privo di natura decisoria, costituendo mera determinazione di natura amministrativa non incidente sui diritti sostanziali e processuali delle parti, in quanto funzionale all'eventuale eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo che non può in alcun modo toccare il contenuto concettuale della decisione. Per questa ragione resta impugnabile, con lo specifico mezzo di volta in volta previsto, solo la sentenza corretta, proprio al fine di verificare se, mercè il surrettizio ricorso al procedimento in esame, sia stato in realtà violato il giudicato ormai formatosi nel caso in cui la correzione sia stata utilizzata per incidere, inammissibilmente, su errori di giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16205 del 27/06/2013

Ordine di integrazione del contraddittorio revocato nel prosieguo del giudizio per difetto dei relativi presupposti - Inottemperanza - Conseguenze - Estinzione del processo - Esclusione.
L'estinzione del processo, per mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio stabilito dal giudice a norma dell'art. 102, secondo comma, cod. proc. civ., postula la legittimità del relativo ordine, e, pertanto, va esclusa, ove quest'ultimo venga revocato nel prosieguo del giudizio per difetto dei suoi presupposti.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1739 del 24/01/2013

provvedimenti del giudice civile - ordinanza - revocabilità - ordine di integrazione del contraddittorio revocato nel prosieguo del giudizio per difetto dei relativi presupposti - inottemperanza - conseguenze - estinzione del processo - esclusione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1739 del 24/01/2013
L'estinzione del processo, per mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio stabilito dal giudice a norma dell'art. 102, secondo comma, cod. proc. civ., postula la legittimità del relativo ordine, e, pertanto, va esclusa, ove quest'ultimo venga revocato nel prosieguo del giudizio per difetto dei suoi presupposti.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1739 del 24/01/2013

Ordine di integrazione del contraddittorio revocato nel prosieguo del giudizio per difetto dei relativi presupposti - Inottemperanza - Conseguenze - Estinzione del processo - Esclusione.
L'estinzione del processo, per mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio stabilito dal giudice a norma dell'art. 102, secondo comma, cod. proc. civ., postula la legittimità del relativo ordine, e, pertanto, va esclusa, ove quest'ultimo venga revocato nel prosieguo del giudizio per difetto dei suoi presupposti.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1739 del 24/01/2013

Conmunione legale - Acquisti -Preliminare di acquisto di immobile stipulato da uno dei coniugi prima della separazione - Sentenza ex art. 2932 cod. civ. pronunciata dopo la separazione - Conseguenze. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12466 del 19/07/2012
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12466 del 19/07/2012
Non cade in comunione legale l'immobile che, promesso in vendita a persona coniugata in regime di comunione legale, sia coattivamente trasferito ex art. 2932 cod. civ,. a causa dell'inadempimento del promittente venditore, al promissario acquirente, con sentenza passata in giudicato dopo che tra quest'ultimo ed il coniuge era stata pronunciata la separazione.

Compresenza di statuizioni decisorie e di disposizioni di carattere istruttorio - Impugnazione immediata anche di queste ultime - Inammissibilità - Fattispecie.
Qualora in una sentenza non definitiva, oltre a statuizioni di carattere decisorio, siano contenute anche disposizioni meramente ordinatorie od istruttorie, esse non possono formare oggetto di gravame con la sentenza non definitiva, restando impregiudicata la futura decisione sulle domande e sulle questioni per le quali è stato disposto il prosieguo del giudizio, senza che sulle statuizioni a carattere istruttorio della sentenza non definitiva si formi un giudicato per mancata riserva di impugnazione. Ne consegue che la decisione, assunta con la sentenza definitiva, di applicare criteri di liquidazione del danno parzialmente diversi, rispetto a quelli indicati al CTU con il provvedimento ordinatorio istruttorio contenuto nella sentenza non definitiva, costituisce semplice modifica di detto provvedimento.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14714 del 30/08/2012

Compresenza di statuizioni decisorie e di disposizioni di carattere istruttorio - Impugnazione immediata anche di queste ultime - Inammissibilità - Fattispecie.
Qualora in una sentenza non definitiva, oltre a statuizioni di carattere decisorio, siano contenute anche disposizioni meramente ordinatorie od istruttorie, esse non possono formare oggetto di gravame con la sentenza non definitiva, restando impregiudicata la futura decisione sulle domande e sulle questioni per le quali è stato disposto il prosieguo del giudizio, senza che sulle statuizioni a carattere istruttorio della sentenza non definitiva si formi un giudicato per mancata riserva di impugnazione. Ne consegue che la decisione, assunta con la sentenza definitiva, di applicare criteri di liquidazione del danno parzialmente diversi, rispetto a quelli indicati al CTU con il provvedimento ordinatorio istruttorio contenuto nella sentenza non definitiva, costituisce semplice modifica di detto provvedimento.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14714 del 30/08/2012

Ordinanze della Corte di Cassazione - Revocabilità - Sussistenza - Conseguenze - Ordinanza declinatoria della trattazione camerale ex art. 375 cod. proc. civ. - Trattazione in pubblica udienza - Declaratoria di inammissibilità del ricorso per le stesse ragioni già attinenti alla fissata trattazione camerale - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento.
La norma contenuta nell'art. 177 cod. proc. civ., secondo la quale le ordinanze "latu sensu" istruttorie e quelle destinate a regolare lo svolgimento del processo possono essere modificate o revocate dal giudice che le ha emesse, salvo i casi previsti dal terzo comma della stessa norma, è applicabile anche al giudizio di cassazione, unitamente al principio secondo cui tali ordinanze comunque motivate non possono pregiudicare la decisione della causa. Ne consegue che l'ordinanza interlocutoria con la quale la Corte di Cassazione abbia ritenuto che non ricorressero i presupposti per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ. non impedisce la successiva declaratoria d'inammissibilità del ricorso per gli stessi motivi che avevano indotto la trattazione camerale, potendo la scelta della pubblica udienza essere giustificata da altre condizioni, quali la produzione di memorie, che, per la loro complessità, siano incompatibili la trattazione abbreviata.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3409 del 11/02/2011

Ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter cod. proc. civ. - Disciplina giuridica conseguente alla sua emissione - Individuazione - Natura decisoria - Esclusione - Revocabilità - Sussistenza - Adozione di detta ordinanza nei confronti del contumace - Conseguente costituzione di quest'ultimo - Effetto - Fattispecie.
La disciplina contenuta nell'art. 186 ter cod. proc. civ., con riferimento all'ordinanza-ingiunzione di pagamento o di consegna in corso di causa, non contempla l'apertura di una fase autonoma di opposizione, svincolata dal giudizio di merito pendente nel quale è stata emessa, né la sua definitività con gli effetti del giudicato in caso di omessa opposizione, prevedendo piuttosto che il processo debba proseguire regolarmente, affinché la condanna provvisoria venga revocata, modificata o confermata dalla sentenza conclusiva, dalla quale è necessariamente destinata ad essere sostituita o assorbita. Infatti, detto provvedimento anticipatorio è assoggettato al regime delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177 e 178, primo comma, cod. proc. civ., e, come tale, è inidoneo ad assumere contenuto decisorio e ad incidere con l'autorità del giudicato su posizioni di diritto sostanziale. Di conseguenza, poiché gli eventuali vizi di tale ordinanza devono essere fatti valere nel giudizio di merito nel corso del quale viene adottata, la costituzione in giudizio del contumace a seguito dell'avvenuta notificazione dell'ordinanza medesima nei suoi confronti deve intendersi necessariamente come accettazione del contraddittorio in ordine alla controversia nel suo complesso.(Nella specie, la S.C. ha enunciato il riportato principio rigettando il motivo proposto da una società straniera che aveva eccepito l'inesistenza della notificazione della citazione per mancata sua traduzione nella lingua tedesca, invece da ritenersi meramente nulla sulla scorta della Convenzione tra l'Italia e l'Austria conclusa a Vienna il 30 giugno 1975, e che aveva sostenuto di essersi costituita in giudizio al solo scopo di contrastare l'ordinanza ex art. 186 ter cod. proc. civ. emessa nei suoi riguardi al fine di ottenerne la revoca, senza però che tale costituzione potesse implicare l'accettazione del contraddittorio sulla domanda complessiva dedotta con lo stesso atto di citazione).
Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1820 del 29/01/2007

Ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter cod. proc. civ. - Disciplina giuridica conseguente alla sua emissione - Individuazione - Natura decisoria - Esclusione - Revocabilità - Sussistenza - Adozione di detta ordinanza nei confronti del contumace - Conseguente costituzione di quest'ultimo - Effetto - Fattispecie.
La disciplina contenuta nell'art. 186 ter cod. proc. civ., con riferimento all'ordinanza-ingiunzione di pagamento o di consegna in corso di causa, non contempla l'apertura di una fase autonoma di opposizione, svincolata dal giudizio di merito pendente nel quale è stata emessa, né la sua definitività con gli effetti del giudicato in caso di omessa opposizione, prevedendo piuttosto che il processo debba proseguire regolarmente, affinché la condanna provvisoria venga revocata, modificata o confermata dalla sentenza conclusiva, dalla quale è necessariamente destinata ad essere sostituita o assorbita. Infatti, detto provvedimento anticipatorio è assoggettato al regime delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177 e 178, primo comma, cod. proc. civ., e, come tale, è inidoneo ad assumere contenuto decisorio e ad incidere con l'autorità del giudicato su posizioni di diritto sostanziale. Di conseguenza, poiché gli eventuali vizi di tale ordinanza devono essere fatti valere nel giudizio di merito nel corso del quale viene adottata, la costituzione in giudizio del contumace a seguito dell'avvenuta notificazione dell'ordinanza medesima nei suoi confronti deve intendersi necessariamente come accettazione del contraddittorio in ordine alla controversia nel suo complesso.(Nella specie, la S.C. ha enunciato il riportato principio rigettando il motivo proposto da una società straniera che aveva eccepito l'inesistenza della notificazione della citazione per mancata sua traduzione nella lingua tedesca, invece da ritenersi meramente nulla sulla scorta della Convenzione tra l'Italia e l'Austria conclusa a Vienna il 30 giugno 1975, e che aveva sostenuto di essersi costituita in giudizio al solo scopo di contrastare l'ordinanza ex art. 186 ter cod. proc. civ. emessa nei suoi riguardi al fine di ottenerne la revoca, senza però che tale costituzione potesse implicare l'accettazione del contraddittorio sulla domanda complessiva dedotta con lo stesso atto di citazione).
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1820 del 29/01/2007

Revocabilità e modificabilità - Anche implicita - Con la sentenza - Attraverso argomenti diversi da quelli indicati nell'ordinanza - Ammissibilità .
Le ordinanze emesse nel corso del giudizio, oltre che revocabili e modificabili, anche implicitamente, hanno efficacia del tutto provvisoria e non comportano alcun effetto preclusivo, con la conseguenza che il giudice del merito può giustificare nella sentenza le proprie scelte su motivi ed argomenti diversi da quelli indicati nell'ordinanza istruttoria.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11580 del 31/05/2005

Affermazione di competenza da parte del giudice di pace - Con ordinanza anche implicita - Successiva declaratoria di incompetenza - Con sentenza definitiva - Ammissibilità - Impugnabilità di quest'ultima con ricorso ordinario per cassazione.
In tema di pronuncia sulla competenza da parte del giudice di pace, poichè - come dispone l'art 177, primo comma, cod. proc. civ.- le ordinanze comunque motivate non possono mai pregiudicare la decisione della causa, il fatto che il giudice si sia pronunciato sulla sua competenza, esplicitamente o implicitamente, mediante ordinanza (nella specie, di sospensione della sanzione amministrativa in via cautelare), non gli preclude di dichiararsi successivamente incompetente con sentenza, soggetta al ricorso ordinario per cassazione (non potendo essere oggetto di regolamento di competenza ex art. 46 cod. proc. civ.).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8294 del 20/04/2005
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Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
8294
2005

Provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto - Ordinanza contenente decisione sulla competenza - Impugnabilità con il regolamento di competenza - Configurabilità - Condizioni - In materia di opposizione a decreto ingiuntivo e di delibazione sulla competenza ai fini della concessione della provvisoria esecuzione. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 5410 del 11/03/2005
È impugnabile con il regolamento di competenza l'ordinanza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo non si sia limitato ad una delibazione sommaria sulla sua competenza come presupposto della decisione sulla sussistenza delle condizioni per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ma abbia proceduto a un'approfondita disamina della questione di competenza, pervenendo a un provvedimento contenente un formale esplicito dispositivo di rigetto della eccezione "siccome infondata", con coeve disposizioni per l'ulteriore corso del processo ai sensi dell'art. 279 comma secondo n.4 e comma terzo cod. proc. civ. A tale provvedimento va, infatti, riconosciuta, nonostante la sua forma di ordinanza, natura di sentenza.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 5410 del 11/03/2005
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
5410
2005

Procedimenti in camera di consiglio - Ammissione delle prove - Provvedimento collegiale - Necessità - Ammissione con provvedimento del giudice delegato - Mancato espletamento della prova e rimessione delle parti al collegio - Nullità - Configurabilità- Esclusione - Fattispecie.
Nei procedimenti in camera di consiglio è riservata al collegio ogni valutazione sulla ammissibilità e rilevanza delle prove, la cui assunzione può essere delegata ad uno dei suoi componenti; conseguentemente, non è viziato il provvedimento con cui il giudice delegato, dopo aver ammesso la prova testimoniale dedotta dalle parti, all'udienza fissata per l'assunzione non vi proceda e rimetta le parti innanzi al collegio; infatti, tale provvedimento non si sostanzia in una irrituale revoca dell'ordinanza istruttoria per motivi attinenti alla rilevanza e ammissibilità della prova, ma pone rimedio ad un precedente errore, consentendo il pieno esercizio dei poteri istruttori al giudice collegiale, cui sono attribuiti in via esclusiva e che può pertanto anche ritenere superflue le prove dedotte e in precedenza irritualmente ammesse.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10615 del 25/09/1999

Condanna al pagamento di somme non contestate (art. 186 bis cod. proc. civ.) - Competenza funzionale del giudice istruttore - Sussistenza.
L'ordinanza di condanna al pagamento di somme non contestate (art. 186 bis cod. proc. civ.)- il cui presupposto di emissione da escludere nel caso la parte, dichiaratasi disponibile stragiudizialmente al pagamento di una certa somma, in giudizio contesti la proponibilità dell'avversa domanda - spetta alla competenza funzionale del giudice istruttore e perciò non può esser emessa dal giudice della decisione della causa.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 609 del 22/01/1998
fine
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