Codice di procedura civile Libro secondo: del processo di cognizione titolo I: del procedimento davanti al tribunale capo II: dell'istruzione della causa sezione I: dei poteri del giudice istruttore in generale - 177. (effetti e revoca delle ordinanze)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 177. (Effetti e revoca delle ordinanze)
1. Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa.
2. Salvo quanto disposto dal seguente comma, le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate.
3. Non sono modificabili né revocabili dal giudice che le ha pronunciate:
1) le ordinanze pronunciate sull'accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporre; esse sono tuttavia revocabili dal giudice istruttore o dal collegio, quando vi sia l'accordo di tutte le parti;
2) le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge;
3) le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo; (1)
(…) (2)
modifiche - note
COMMENTI
(1) Punto così modificato dall'art. 14, L. 26 novembre 1990, n. 353.
(2) Il punto: “(4) le ordinanze per le quali sia stato proposto reclamo a norma dell'articolo seguente.” è stato abrogato dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n°353.
la giurisprudenza
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