Codice di procedura civile Libro primo: disposizioni generali titolo vi: degli atti processuali capo iii: della nullita' degli atti - 160.(nullità della notificazione)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 160.(Nullità della notificazione)
La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli artt. 156 e 157.
la giurisprudenza
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - Relata di notifica - Omessa indicazione della parte istante - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Presupposti.
La mancata indicazione della parte richiedente la notificazione dell'atto processuale ne importa la nullità solo quando produce incertezza assoluta su tale parte, che ricorre esclusivamente ove da detto atto non sia possibile in alcun modo ricavare ad istanza di chi la medesima notificazione è stata eseguita.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14150 del 08/07/2020 (Rv. 658509 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_148, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_360_1
corte
cassazione
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2020

Impugnazioni civili - "reformatio in peius" (divieto) - rimessione della causa al giudice di primo grado - per nullita' del giudizio di primo grado - Nullità della notifica dell'atto di riassunzione in primo grado - Rinvio della causa al primo giudice – Necessità - procedimento civile - interruzione del processo – riassunzione.
La nullità della notifica dell'atto di riassunzione del processo di primo grado che sia stato interrotto, per la quale occorre disporre la rinnovazione della notificazione stessa, comporta, se il destinatario non si è costituito, la nullità del relativo giudizio, con la conseguenza che il giudice di appello o, in mancanza, quello di legittimità devono rimettere le parti dinanzi al primo giudice, in applicazione analogica dell'art. 354 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13860 del 06/07/2020 (Rv. 658303 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_050_1, Cod_Proc_Civ_art_139, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_383
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cassazione
13860
2020

Notificazione eseguita personalmente dall'avvocato ai sensi della legge n. 53 del 1994 - Violazione delle prescrizioni della legge - Conseguenza - Nullità della notificazione - Sanatoria - Tempestiva costituzione dell'intimato - Necessità.
L’attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa, è nulla e non inesistente; tale nullità è sanata solo dalla rituale e tempestiva costituzione dell'intimato e, quindi, dall'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 11466 del 15/06/2020 (Rv. 658263 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_160
CORTE
CASSAZIONE
11466
2020

Procedimento civile - notificazione - a persona non residente, ne' dimorante, ne' domiciliata nella repubblica - Art. 14 del Regolamento (CE) n. 1393/2007 - Notifica a mezzo posta degli atti giudiziari in un altro Stato membro - Modalità - Raccomandata con avviso di ricevimento - "Mezzo equivalente" - Condizioni - Fattispecie.
In tema di notifica di atti giudiziari presso uno Stato membro dell’Unione Europea, L'art. 14 del Regolamento (CE) n. 1393/2007 attribuisce la facoltà di notificare gli atti giudiziari a persone residenti in un altro Stato membro direttamente tramite il servizio postale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, pur essendo prevista una modalità di trasmissione alternativa, "con mezzo equivalente", tuttavia, come precisato dalla Corte di giustizia UE (sentenza 2 marzo 2017, C-354/15), tale modalità è ammessa solo se offra garanzie paragonabili a quelle della raccomandata con ricevuta di ritorno, dovendo presentare il medesimo livello di certezza e affidabilità in ordine alla ricezione dell'atto da parte del destinatario. (Nella specie, la S.C., ha cassato la decisione di merito, che aveva erroneamente dichiarato la tardività dell'appello, non applicando il termine lungo, nonostante fosse da rilevare la notifica della sentenza impugnata, effettuata in un altro Stato dell'UE a mezzo posta, senza che il destinatario avesse ricevuto l'atto, essendo stato il plico, non reclamato, restituito al mittente).
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 11351 del 12/06/2020 (Rv. 658072 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327
CORTE
CASSAZIONE
11351
2020

Decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo per mancata opposizione - Inesistenza della sua pregressa notificazione - Deduzione con l'opposizione all'esecuzione - Ammissibilità - Sussistenza - Vizi inerenti la notificazione diversi dall'inesistenza - Deduzione con l'opposizione ex art. 650 c.p.c. - Necessità.
In tema di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un decreto ingiuntivo, occorre distinguere tra l'ipotesi di deduzione della inesistenza della relativa notificazione da quella in cui se ne deduce viceversa la nullità: nel primo caso è proponibile il rimedio dell’opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 c.p.c.; nel secondo caso, invece, quello dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., da esperirsi entro il termine di cui al terzo comma.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9050 del 18/05/2020 (Rv. 657739 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_139, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_647, Cod_Proc_Civ_art_650

Questione sulla competenza - Necessità del preliminare accertamento della corretta instaurazione del contraddittorio - Fondamento - Omissione di tale accertamento - Impugnazione - Mezzo - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Fondamento.
La questione della nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio riguarda la corretta costituzione del rapporto processuale e, quindi, deve essere esaminata prima di quella concernente la competenza, la quale presuppone pur sempre l'instaurazione di un valido contraddittorio tra le parti; ne consegue che la decisione del giudice del merito, dichiaratosi incompetente nonostante una delle parti non fosse stata regolarmente convenuta, è censurabile con il mezzo del regolamento di competenza poiché anche l'integrità del contraddittorio attiene "in modo diretto e necessario alla competenza".
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7055 del 12/03/2020 (Rv. 657559 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_047, Cod_Proc_Civ_art_049, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_276, Cod_Proc_Civ_art_279
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
7055
2020

Amministrazione finanziaria - Notificazione atti - A mezzo di messo - Limitazione a giudizio di primo e secondo grado - Sussistenza - Ricorso per cassazione - Notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario - Necessità - Fondamento - Violazione - Conseguenze.
La notificazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria può essere effettuata a mezzo di messo, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 546 del 1992, soltanto in primo grado e in appello, ma non anche nel giudizio di cassazione, per il quale vale la regola di cui all'art. 137 c.p.c., stante l'applicabilità di tale disposizione anche in materia tributaria per effetto dell'integrale rinvio alle norme codicistiche operato dall'art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la notificazione eseguita in tale sede dal messo anziché dall'ufficiale giudiziario ne determina la nullità (ma non l'inesistenza).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 6855 del 11/03/2020 (Rv. 657394 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_160

Inammissibilità del ricorso per cassazione - Nullità della notificazione del ricorso all'Avvocatura distrettuale anziché all'Avvocatura Generale dello Stato - Rinnovazione - Esclusione - Fondamento.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso esonera la S.C. dal disporre la rinnovazione della notificazione dello stesso nulla, poiché effettuata presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo che impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire i comportamenti che ostacolino una sollecita definizione del giudizio, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuale e in formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6924 del 11/03/2020 (Rv. 657479 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_127, Cod_Proc_Civ_art_175
corte
cassazione
6924
2020

Notificazione - Relazione ex art. 148 c.p.c. - Contenuto - Generalità del ricevente - Assenza - Conseguenze.
In tema di notificazione, l'ufficiale giudiziario deve indicare, nella relazione prevista dall'art. 148 c. p. c., la persona alla quale ha consegnato copia dell'atto, identificandola con le sue generalità, nonché il rapporto della stessa con il destinatario della notificazione, con la conseguenza che, qualora, manchi l'indicazione delle generalità del consegnatario, la notifica è nulla ai sensi dell'art. 160 c. p. c. per incertezza assoluta su detta persona, a meno che la persona del consegnatario sia sicuramente identificabile attraverso la menzione del suo rapporto con il destinatario.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 6565 del 09/03/2020 (Rv. 657392 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_148, Cod_Proc_Civ_art_160

Notifica dell'atto d'impugnazione nel domicilio eletto a difensore condividente lo studio col procuratore - Conseguenze - Inesistenza della notifica - Esclusione - Nullità - Sanatoria mediante costituzione in giudizio della parte - Ammissibilità - Limiti - Passaggio in giudicato "medio tempore" della sentenza - Fattispecie.
La notificazione dell'appello ad un avvocato condividente lo studio del difensore della parte ed eseguita presso il domicilio professionale esistente ed eletto al momento della costituzione in giudizio, pur se non inesistente (in quanto effettuata nel domicilio indicato, comune ad entrambi gli avvocati), è nulla, giacché l'atto, viziato per violazione delle prescrizioni dell'art. 330, commi 1 e 3, c.p.c., non può ritenersi effettuato in luogo non avente alcun riferimento con il destinatario della notifica, con la conseguenza che il relativo vizio è sanato dalla costituzione in giudizio della parte a cui la notificazione era destinata, a condizione che non sia "medio tempore" passata in giudicato la sentenza impugnata. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza che, ritenendo sanato dalla costituzione in appello della parte - successiva al passaggio in giudicato della sentenza - il vizio della notifica aveva respinto l'eccezione di tardività dell'impugnazione).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6164 del 05/03/2020 (Rv. 657152 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_330, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327

Notificazione del controricorso - Al procuratore non domiciliatario - Nullità - Mancata contestazione del ricorrente - Sanatoria - Esclusione.
Nel processo di cassazione, il controricorso deve essere notificato nel domicilio eletto dal ricorrente e non presso il procuratore non domiciliatario, senza che la nullità che ne consegue possa ritenersi sanata in caso di assenza di repliche, da parte del ricorrente, riferite al contenuto dell'atto che ne dimostrino l'avvenuta piena conoscenza da parte sua.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 5500 del 28/02/2020 (Rv. 657367 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_156
IMPUGNAZIONI CIVILI
RICORSO PER CASSAZIONE
CONTRORICORSO

Esclusione dalla decadenza per il contumace - Condizioni -Onere probatorio - Conoscenza legale - Irrilevanza - Fattispecie.
Il contumace, per evitare la decadenza dall'impugnazione per decorso del termine ex art. 327 c.p.c., deve dimostrare la sussistenza, oltre che del presupposto oggettivo della nullità della notificazione, di quello soggettivo della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità, senza che rilevi la conoscenza legale dello stesso, essendo sufficiente quella di fatto. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che, in un procedimento per convalida di licenza per finita locazione, l'intimato contumace avesse acquisito una conoscenza materiale del processo, idonea a fare decorrere il termine per l'appello, quanto meno nel momento in cui era stata data esecuzione alla sentenza di sfratto).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 532 del 15/01/2020 (Rv. 656583 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_294
IMPUGNAZIONI CIVILI
IMPUGNAZIONI IN GENERALE
TERMINI
DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE

Nullità della notificazione del pignoramento - Opposizione - Effetti - Sanatoria - Fondamento.
Qualora l'esecutato denunci con opposizione ex art. 617 c.p.c. la nullità della notificazione dell'atto di pignoramento, la proposizione di tale opposizione, in quanto indice della conoscenza dell'esecuzione, dimostra l'avvenuto raggiungimento dello scopo cui era preordinata la detta notificazione e comporta, quindi, la sanatoria della sua nullità, in applicazione dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33466 del 17/12/2019 (Rv. 656349 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_617

Notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. - Omessi adempimenti - Sanatoria - Successiva raccomandata informativa - Recapito per compiuta giacenza - Sufficienza - Fondamento.
L'omissione di uno degli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c. comporta la nullità della notificazione, sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., anche nel caso in cui il destinatario abbia ricevuto al proprio indirizzo la raccomandata informativa del deposito del piego presso l'ufficio postale ed abbia scelto di ometterne il ritiro determinando la compiuta giacenza, potendo la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. ritenersi superata soltanto se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 31724 del 04/12/2019 (Rv. 656033 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_140, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Civ_art_1335

Notificazioni di atti tributari - Assenza della nomina del messo comunale da parte della Giunta municipale - Nullità della notifica - Esclusione - Ragioni.
In tema di notificazioni tributarie, la mancata adozione della delibera di nomina del messo comunale da parte della Giunta municipale, al pari della mancata approvazione prefettizia della sua nomina già prevista dall'art. 273 del R.d. n. 383 del 1934, ora abrogato, non è riconducibile ai casi di nullità specificamente indicati dall'art. 160 c.p.c. né ad altra previsione desumibile dai principi generali di cui agli art. 156 e 157 stesso codice, poiché la nomina del messo e la legittimazione ad eseguire la notificazione discende direttamente dalla legge (in particolare dall'art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972), sicché ai fini della qualifica di messo comunale è sufficiente l'inquadramento, incontrovertibilmente accertato dal giudice di merito, nella pianta organica dell'amministrazione di appartenenza con quella specifica mansione.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 29966 del 19/11/2019 (Rv. 656338 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_160

Spedizione in forma esecutiva - Erronea indicazione del difensore richiedente - Conseguenze - Sanatoria - Presupposti - Fondamento - Fattispecie.
In tema di spedizione in forma esecutiva della copia del titolo rilasciata al creditore, il debitore che proponga opposizione ex art. 617 c.p.c. non può limitarsi, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell'interesse ad agire, a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata del titolo medesimo perché lo stesso conterrebbe l'erronea, ma facilmente riconoscibile, indicazione del difensore richiedente, dovendo egli allegare il concreto pregiudizio cagionato da tale irregolarità ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo. (Nella specie, il procuratore del richiedente era stato per errore menzionato come avvocato del debitore e non del creditore).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29804 del 18/11/2019 (Rv. 656175 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_475, Cod_Proc_Civ_art_479, Cod_Proc_Civ_art_617

Notificazione da parte di funzionario dell'amministrazione - Modalità - A mezzo del servizio postale - Mancata stesura, sull'atto, della relata di notifica - Mera irregolarità – Fattispecie
In tema di sanzioni amministrative (nella specie, in materia di circolazione stradale), qualora la notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione sia stata effettuata a mezzo posta da un funzionario dell'amministrazione, l'omessa stesura, sull'originale e sulla copia dell'atto, della relazione di notifica integra una mera irregolarità ed è priva di conseguenze invalidanti, specialmente quando detta notifica abbia raggiunto il suo scopo.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10841 del 18/04/2019 (Rv. 653502 - 01)

Società a ristretta base sociale - Fallimento - Notifica ai soci - Necessità - Fondamento.
In tema di società di capitali a ristretta base societaria, l'avviso di accertamento, se inerente a crediti i cui presupposti siano sorti prima della dichiarazione di fallimento (o nel periodo di imposta nel quale tale dichiarazione è intervenuta), deve essere notificato non solo al curatore ma anche ai singoli soci, i quali, in quanto percettori di reddito da capitale sono soggetti passivi del rapporto tributario ed hanno quindi la possibilità, anche dopo il fallimento della società, di impugnare l'atto impositivo emesso nei propri confronti.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 6626 del 07/03/2019 (Rv. 653313 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2263, Dlgs_14_2019_art_142, Dlgs_14_2019_art_143, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_160

Procedimento civile - notificazione - in genere - Ingiunzione fiscale - Notificazione ex art. 140 c.p.c. - Mancanza di prova della ricezione della raccomandata informativa - Opposizione ai sensi dell'art. 3 r.d. n. 639 del 1910 - riscossione delle imposte - con ingiunzione fiscale
In tema di ingiunzione fiscale la mancanza della prova della ricezione della raccomandata informativa, prevista per il perfezionamento della notificazione ai sensi art. 140 c.p.c., non influisce sulla validità dell'atto notificato, ma determina soltanto la nullità della notificazione, che è sanata dalla proposizione dell'opposizione all'ingiunzione, in ragione del principio del raggiungimento dello scopo processuale dell'atto di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., che opera anche per la notifica degli atti non processuali.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 5556 del 26/02/2019
Cod_Proc_Civ_art_140, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_160

Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione – tardiva - Notificazione di decreto ingiuntivo presso la precedente residenza anagrafica dell’ingiunto – Persistenza di un collegamento fra il destinatario ed il precedente luogo di residenza - Inesistenza della notifica – Esclusione - Opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. - Ammissibilità - Condizioni.
La notificazione del decreto ingiuntivo presso la precedente residenza anagrafica dell'ingiunto non è inesistente, bensì nulla, possedendo tale luogo un collegamento con il destinatario della stessa, sicchè quest'ultimo, ricorrendone i presupposti, potrà proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., la quale tuttavia non potrà fondarsi unicamente sulla deduzione del vizio di notificazione, venendo questo sanato dalla stessa proposizione dell'opposizione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. . 4529 del 15/02/2019
Cod_Proc_Civ_art_139, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_650, Cod_Proc_Civ_art_140

Esecuzione forzata - titolo esecutivo - formula esecutiva - Titolo esecutivo - Mancata spedizione in forma esecutiva - Conseguenze - Opposizione agli atti esecutivi - Sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo - Condizioni.
L'omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo rilasciata al creditore e da questi notificata al debitore determina una irregolarità formale del titolo medesimo, che deve essere denunciata nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, comma 1, c.p.c., senza che la proposizione dell'opposizione determini l'automatica sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.; tuttavia, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell'interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell'opposizione, a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 3967 del 12/02/2019
Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_475, Cod_Proc_Civ_art_479, Cod_Proc_Civ_art_617

Riscossione delle imposte - a mezzo ruoli (tributi diretti) (disciplina anteriore alla riforma tributaria del 1972) – riscossione esattoriale - pagamento delle imposte - cartelle - notifica nei confronti di soggetto non legittimato - nullità - sussistenza - sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c. - esclusione- fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 24433 del 05/10/2018
>>> La nullità della notifica dell'atto prodromico a quello oggetto di successiva impugnazione da parte del contribuente non è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., ove il vizio sia costituito dall'effettuazione della stessa nei confronti di un soggetto non legittimato a ricevere l'atto. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento al legale rappresentante delle società incorporate non poteva ritenersi sanata in ragione dell'avvenuta impugnazione, da parte del legale rappresentante della società incorporante, destinataria rituale della notifica, del successivo atto di intimazione).
Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 24433 del 05/10/2018

Procedimento civile - notificazione - nullità – sanatoria - Notificazione della sentenza ad indirizzo tratto da pubblici elenchi - Omissioni del codice fiscale e della dizione "notificazione ai sensi della l. n. 53 del 1994" - Raggiungimento dello scopo - Fattispecie. corte di cassazione, sez. u, sentenza n. 23620 del 28/09/2018
L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto costituisse una mera irregolarità la mancata indicazione, nell'oggetto del messaggio di PEC, della dizione "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" e l'inserimento del codice fiscale del soggetto notificante, essendo pacifico tra le parti l'avvenuto perfezionamento della notifica).
corte di cassazione, sez. u, sentenza n. 23620 del 28/09/2018

Procedimento civile - notificazione - nullità – sanatoria - notificazione della sentenza ad indirizzo tratto da pubblici elenchi - omissioni del codice fiscale e della dizione "notificazione ai sensi della l. n. 53 del 1994" - raggiungimento dello scopo - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 23620 del 28/09/2018
>>> L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto costituisse una mera irregolarità la mancata indicazione, nell'oggetto del messaggio di PEC, della dizione "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" e l'inserimento del codice fiscale del soggetto notificante,essendo pacifico tra le parti l'avvenuto perfezionamento della notifica).
Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 23620 del 28/09/2018

Notificazione dell'atto introduttivo del giudizio - Nullità - Efficacia interruttiva e sospensiva della prescrizione - Esclusione - Sanatoria successiva - Incidenza sul corso della prescrizione - "Ex nunc" - Retroattività al momento della notifica nulla - Esclusione.
In tema di applicazione degli artt. 2943, comma 1 e 2945, comma 2, c.c., la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio impedisce l'interruzione della prescrizione e la conseguente sospensione del suo corso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, a nulla rilevando, in senso contrario, la mera possibilità che la nullità sia successivamente sanata, e fermo restando che, qualora la sanatoria processuale abbia poi effettivamente luogo, i relativi effetti sul corso della prescrizione decorrono dal momento della sanatoria medesima, senza efficacia retroattiva.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 18485 del 12/07/2018

Ricorso notificato a mezzo pec senza il rispetto delle "specifiche tecniche" - Invalidità - Esclusione - Condizioni.
In tema di notificazione del ricorso per cassazione a mezzo PEC, la violazione di specifiche tecniche dettate in ragione della configurazione del sistema informatico non comporta l'invalidità della notifica, ove non vengano in rilievo la lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale, bensì, al più, una mera irregolarità sanabile in virtù del principio di raggiungimento dello scopo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14042 del 01/06/2018

Notificazione a mezzo posta elettronica certificata - Indirizzo del destinatario risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici (Reginde) - Validità - Notifica avvenuta presso altri indirizzi di posta certificata del destinatario - Nullità.
In tema di notificazione a mezzo PEC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 149 bis c.p.c. e dell'art. 16 ter del d.l. n. 179 del 2012, introdotto dalla legge di conversione n. 221 del 2012, l'indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell'atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde), unicamente quello risultante da tale registro. Ne consegue, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., la nullità della notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11574 del 11/05/2018

Notificazione telematica all’Avvocatura di Stato - Uso di indirizzo PEC deputato alle comunicazioni istituzionali in luogo di quello destinato alle comunicazioni processuali - Nullità della notifica - Conseguenze - Sanabilità “ex tunc”.
In tema di notificazione degli atti processuali nei confronti dell'Avvocatura di Stato, l'uso dell'indirizzo PEC deputato alle comunicazioni istituzionali in luogo di quello destinato alle comunicazioni processuali è causa di nullità della notifica, la quale è sanata, con efficacia "ex tunc", dall'opposizione del Ministero ex art. 5-ter della l. n. 89 del 2001, non ostando alla produzione di tale effetto l'affermazione per cui la parte pubblica non disporrebbe di altro mezzo per fare valere l'inefficacia del decreto prevista dall'art. 5, comma 2, della l. n. 89 cit., atteso che detta norma concerne la diversa e non assimilabile ipotesi della mancata notificazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 11154 del 09/05/2018

Fallimento della parte in grado di appello - Omessa dichiarazione dell'evento - Notifica del ricorso per cassazione al legale della parte "in bonis" - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza e conseguenze.
Quando sia intervenuta la pronuncia di fallimento della parte nelle more del giudizio di appello e l'evento non sia stato dichiarato nel corso di esso, la notifica del ricorso per cassazione, fatta presso il difensore di detta parte "in bonis", anziché nei confronti del curatore del fallimento, non è inesistente – fattispecie che ricorre, in forza dei principi di strumentalità delle forme e del giusto processo, nelle sole ipotesi di mancanza materiale dell'atto o qualora sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a qualificare un atto come notificazione - ma nulla, con la conseguenza che la stessa è suscettibile di rinnovazione, con effetto "ex tunc", ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8192 del 04/04/2018

Notificazione dell'atto di appello - Destinatario diverso dalla parte appellata - Collegamento tra i due soggetti - Inesistenza della notificazione - Esclusione - Nullità – Sussistenza - Fattispecie.
In tema di appello nel processo tributario, la mancata coincidenza tra la parte processuale ed il destinatario dell'atto di gravame determina l'inesistenza dello stesso solo allorché manchi ogni collegamento tra il destinatario ed il contribuente, ricadendo tutte le altre ipotesi nell'ambito della nullità, come tale sanabile con efficacia ex tunc o per raggiungimento dello scopo, con la costituzione della parte intimata, o in conseguenza della rinnovazione della notificazione effettuata spontaneamente dalla parte o per ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto inesistente la notificazione dell'atto di appello, in quanto destinatario era un soggetto diverso dal contribuente, senza tenere conto, tuttavia, che si trattava del procuratore costituito del medesimo e che nell'atto di appello era specificamente indicata tale qualità unitamente alle generalità dell'assistito).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21273 del 13/09/2017

Cartella di pagamento - Impugnazione - Tempestiva proposizione del ricorso da parte del contribuente - Sanatoria prevista per gli atti processuali, ex artt. 156 e 160 c.p.c. - Applicabilità - Affermazione - Limiti - Intervenuta decadenza dal potere di accertamento - Operatività della sanatoria - Esclusione.
La tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento produce l'effetto di sanare "ex tunc" la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 c.p.c., pur non determinando il venire meno della decadenza, eventualmente verificatasi "medio tempore", del potere sostanziale di accertamento dell'Amministrazione finanziaria.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17198 del 12/07/2017

Istanza di notificazione - Presentazione - Legittimazione - Istanza del procuratore non abilitato - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sanabilità per raggiungimento dello scopo.
La legittimazione a presentare istanza di notificazione, ai sensi dell'art. 137 c.p.c., spetta alla parte, la quale può chiederne l'esecuzione sia personalmente che a mezzo di difensore munito di procura, sicchè l'inesistenza della notificazione può ravvisarsi soltanto quando essa sia stata richiesta da chi non ha la rappresentanza della parte, non essendo, in tal caso, a questa in alcun modo riferibile l'atto compiuto, mentre, ove essa sia stata domandata da procuratore non abilitato - o perché esercente "extra districtum" o perché non iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti in cassazione - è affetta da nullità della quale è possibile la sanatoria per effetto del conseguimento dello scopo.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10102 del 21/04/2017

Mancata indicazione del nominativo del destinatario e del luogo di notifica - Validità della notificazione - Condizioni.
Ai fini della validità della notifica ex art. 160 c.p.c., per stabilire se vi sia, o meno, incertezza assoluta sulla persona del destinatario, non è sufficiente limitarsi all’esame della relata, occorrendo, invece, verificare l'intero contesto dell'atto, a partire dalla sua intestazione, in quanto in qualsiasi parte dello stesso può trovarsi l’indicazione idonea a colmare le lacune riscontrate e, in particolare, l’omessa indicazione, nella suddetta relazione, del nominativo e del luogo di effettuata notifica.
Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1985 del 25/01/2017

Mancata indicazione del nominativo del destinatario e del luogo di notifica - Validità della notificazione - Condizioni.
Ai fini della validità della notifica ex art. 160 c.p.c., per stabilire se vi sia, o meno, incertezza assoluta sulla persona del destinatario, non è sufficiente limitarsi all’esame della relata, occorrendo, invece, verificare l'intero contesto dell'atto, a partire dalla sua intestazione, in quanto in qualsiasi parte dello stesso può trovarsi l’indicazione idonea a colmare le lacune riscontrate e, in particolare, l’omessa indicazione, nella suddetta relazione, del nominativo e del luogo di effettuata notifica.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1985 del 25/01/2017

Errore concernente l'indirizzo del destinatario - Inammissibilità dell'atto - Esclusione - Condizioni.
In tema di notifiche, l'erronea trascrizione dell'indirizzo del destinatario costituisce mero errore materiale, e non provoca l'inammissibilità dell'atto (nella specie, il controricorso), ove la seconda notifica vada a buon fine e sia positivamente eseguita all'indirizzo esatto entro un termine ragionevole dalla prima.
Sez. 5 - , Sentenza n. 21819 del 28/10/2016

Violazione del codice della strada - Opposizione - Appello - Notifica del gravame ad autorità diversa da quella costituita in primo grado - Nullità - Condizioni.
In tema opposizione ad ordinanza ingiunzione per violazioni del codice della strada, ove il Prefetto deleghi l'amministrazione comunale a partecipare al relativo giudizio e la sentenza di primo grado erroneamente indichi quest'ultima quale parte dal lato passivo, senza riferimento alcuno a detto rapporto di delega, la notifica dell'atto di appello effettuata nei confronti dell'autorità delegata anziché di quella delegante deve ritenersi nulla e non inesistente, siccome eseguita nei confronti di soggetto strettamente avvinto al titolare della posizione sostanziale controversa e giustificata da errore indotto dall'ufficio.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 18805 del 26/09/2016

Notifica di ricorso per cassazione mancante di alcune pagine - Natura del vizio - Conseguenze - Sanabilità - Condizioni e modalità.
La mancanza nella copia notificata del ricorso per cassazione, il cui originale risulti tempestivamente depositato, di una o più pagine non comporta l'inammissibilità del ricorso, ma costituisce vizio della notifica sanabile, con efficacia "ex tunc", mediante nuova notifica di una copia integrale, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell'intimato, salva la possibile concessione a quest'ultimo di un termine per integrare le sue difese.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 18121 del 14/09/2016

Nullità della notificazione del ricorso per cassazione - Omessa rilevazione in sede di legittimità - Conseguenze - Principio di conversione di cui all'art. 161 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Deducibilità in sede di giudizio di rinvio - Esclusione - Deducibilità in sede di ricorso per revocazione - Condizioni e limiti.
La nullità della notificazione del ricorso per cassazione, non rilevata in sede di legittimità, non è soggetta al principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione di cui all'art. 161 c.p.c. e, per l'effetto, non è deducibile in sede di giudizio di rinvio conseguente a sentenza rescindente, potendo, per converso, ove mai non rilevata per errore meramente percettivo nel controllo degli atti del processo, risultare oggetto di ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10028 del 16/05/2016

Notifica a mezzo PEC - Irritualità della consegna telematica - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Condizioni - Fattispecie.
L'irritualità della notificazione di un atto (nella specie, controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in "estensione.doc", anziché "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 7665 del 18/04/2016

Notifica a mezzo PEC - Irritualità della consegna telematica - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Condizioni - Fattispecie.
L'irritualità della notificazione di un atto (nella specie, controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in "estensione.doc", anziché "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 7665 del 18/04/2016

Apposizione di crocesegno da parte del destinatario - - Validità della notifica - Condizioni e limiti.
In tema di notificazioni, il crocesegno non costituisce valida manifestazione di volontà della persona che riceve l'atto, né consente di individuarne l'identità, sicché, per la validità della notifica, è necessario che il notificante riporti le generalità del soggetto al quale l'atto è stato consegnato, attestandone l'impossibilità di apporre la sottoscrizione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7416 del 14/04/2016

Apposizione di crocesegno da parte del destinatario - - Validità della notifica - Condizioni e limiti.
In tema di notificazioni, il crocesegno non costituisce valida manifestazione di volontà della persona che riceve l'atto, né consente di individuarne l'identità, sicché, per la validità della notifica, è necessario che il notificante riporti le generalità del soggetto al quale l'atto è stato consegnato, attestandone l'impossibilità di apporre la sottoscrizione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7416 del 14/04/2016

Nullità della notifica - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Configurabilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 384 del 13/01/2016
La nullità della notifica della cartella esattoriale, atto avente duplice natura di comunicazione dell'estratto di ruolo e di intimazione ad adempiere, corrispondente al titolo esecutivo e all'atto di precetto nel rito ordinario, è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi degli artt. 156 e 160 c.p.c., atteso l'espresso richiamo, operato dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, alle norme sulle notificazioni del codice di rito.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 384 del 13/01/2016

Procuratore semplice domiciliatario - Poteri - Limiti - Potere di eseguire direttamente le notifiche di atti di impulso processuale - Insussistenza - Conseguenze - Inesistenza della notifica - Sanatoria per conseguimento dello scopo - Esclusione - Fattispecie in tema di notifica del ricorso per cassazione.
Il procuratore che sia semplice domiciliatario è abilitato alla sola ricezione, per conto del difensore, delle notificazioni e comunicazioni degli atti del processo e non anche al compimento di atti di impulso processuale, (quale, nella specie, la notifica del ricorso per cassazione a mezzo posta elettronica certificata); pertanto, poiché a norma dell'art. 1 della l. n. 53 del 1994 (nel testo, applicabile "ratione temporis", novellato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. nella l. n. 114 del 2014), solo l'avvocato munito di procura alle liti può eseguire direttamente le notifiche, la notifica eseguita dal procuratore semplice domiciliatario è inesistente, né è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, prevista dall'art. 156 c.p.c. per i soli casi di nullità.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20468 del 12/10/2015

Notifica del ricorso e del decreto di convocazione a mezzo polizia giudiziaria - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Sanatoria - Configurabilità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19797 del 05/10/2015
La notificazione, tramite polizia giudiziaria, del ricorso di fallimento e del decreto di convocazione, ancorché avvenuta senza il provvedimento presidenziale che motivatamente l'abbia disposta, ex art. 15, comma 5, l.fall., giustificandola con ragioni di urgenza, non è inesistente, bensì nulla, in quanto non totalmente incompatibile con le regole della procedura prefallimentare, sicché il vizio resta sanato ove la notifica sia giunta a buon fine per aver raggiunto lo scopo di portare l'atto a conoscenza del destinatario, nonché, a maggior ragione, quando il debitore, informato del deposito del ricorso e della fissazione dell'udienza, si sia costituito innanzi al tribunale chiamato a pronunciarsi sulla dichiarazione di fallimento.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19797 del 05/10/2015

Consegna dell'atto all'indirizzo del destinatario - A persona che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo al "firma del destinatario o di persona delegata" - Validità della notifica - Fondamento - Mancato sbarramento della casella relativa alla consegna dell'atto al destinatario - Irrilevanza. Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16289 del 31/07/2015
In caso di notifica a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento prova, fino a querela di falso, la consegna al destinatario a condizione che l'atto sia stato consegnato presso il suo indirizzo e che il consegnatario abbia apposto la propria firma, ancorché illeggibile o apparentemente apocrifa, nello spazio dell'avviso relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", risultando irrilevante, in quanto non integra una nullità ex art. 160 cod. proc. civ., l'omessa indicazione dell'indirizzo del destinatario sulla ricevuta di ritorno.
Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16289 del 31/07/2015

Appello - Notifica ex art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 anziché ex art. 330 cod. proc. civ. - Deposito presso la segreteria del giudice d'appello - Inesistenza - Fondamento - Conseguenza. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11252 del 29/05/2015
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione - in genere - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11252 del 29/05/2015
In tema di impugnazioni nel processo tributario, è inammissibile l'appello la cui notifica sia stata eseguita ai sensi dell'art. 17, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 anziché secondo quanto previsto dall'art. 330 cod. proc. civ., in quanto il mero deposito dell'atto presso la segreteria del giudice ove deve essere effettuata l'impugnazione non integra il requisito del "concreto collegamento con il destinatario della notifica", trattandosi di luogo presso il quale il giudizio non è stato ancora instaurato, sicché non è possibile la sanatoria o la rinnovazione ai sensi degli artt. 291 e 350 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11252 del 29/05/2015

Notifica dell'atto di appello alla parte personalmente anzichè al procuratore costituito - Inesistenza giuridica - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Sanatoria - Modalità. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2707 del 06/02/2014
Nel processo tributario, la notifica dell'atto di appello effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l'inesistenza ma la nullità della notifica stessa, della quale deve essere disposta "ex officio" la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata "ex tunc" secondo il principio generale dettato dall'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2707 del 06/02/2014

Ordine giudiziale di affissione dell'atto nella casa comunale - Esecuzione della notifica per mero deposito - Conseguenze - Nullità della notifica, anziché inesistenza - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 17742 del 06/08/2014
In tema di notificazione per pubblici proclami, qualora il giudice abbia disposto l'affissione di una copia dell'atto nella casa comunale, anziché il deposito previsto dall'art. 150, terzo comma, cod. proc. civ., la notifica effettuata per deposito, senza affissione, è nulla, ma non inesistente, essendo stata pur sempre adempiuta la formalità dalla legge considerata idonea a garantire la conoscenza dell'atto.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 17742 del 06/08/2014

Disciplina ex art. 143 cod. proc. civ. - Notificazione degli atti processuali - Condizioni - Ricerche sulla reperibilità del destinatario - Necessità - Mancata indicazione delle stesse nella relata di notifica - Conseguenze - Illegittimità della notificazione - Esclusione - Ragioni - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17964 del 14/08/2014
In caso di notifica ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., l'omessa indicazione, nella relata delle ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, delle notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario e dei motivi della mancata consegna, non costituisce causa di nullità della notificazione, non essendo tale sanzione prevista espressamente nell'elencazione dei motivi indicati dall'art. 160 cod. proc. civ. (Nella specie, la corte territoriale aveva accertato la diligenza del notificante autore di opportune ricerche, tradottesi in più tentativi di notifiche eseguite in luoghi diversi, senza che, per contro, risultasse agli atti la conoscenza, o la facile conoscibilità con la normale diligenza, del luogo di residenza o dimora del notificando, il quale, per parte propria, aveva abbandonato l'originaria residenza senza preoccuparsi della registrazione anagrafica e del conseguente rischio di una declaratoria di irreperibilità).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17964 del 14/08/2014

Trasferimento del destinatario in altro luogo - Indicazione nella relata della sua "assenza" - Vizio della notifica - Natura - Nullità. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16402 del 17/07/2014
E nulla, e non inesistente, la notificazione eseguita in un domicilio dal quale il destinatario si è trasferito, quando nella relazione di notifica l'ufficiale giudiziario abbia attestato che il destinatario stesso è "assente".
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16402 del 17/07/2014

Convenuto - Contumacia - Nullità della notifica - Rimedio esperibile - Appello. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16402 del 17/07/2014
Il convenuto illegittimamente dichiarato contumace in primo grado, a causa di un vizio della notifica dell'atto di citazione, ha l'onere, ove sia rimasto in tutto o in parte soccombente, di far valere tale nullità con l'appello.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16402 del 17/07/2014

Ricorso per cassazione - Notificazione alla parte personalmente - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Conseguenze - Sanatoria per raggiungimento dello scopo. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15236 del 03/07/2014
La notifica del ricorso per cassazione alla parte personalmente e non al suo procuratore non determina l'inesistenza ma la nullità della notificazione, sanabile ex art. 291, primo comma, cod. proc. civ. con la sua rinnovazione, oppure con l'intervenuta costituzione della parte destinataria, a mezzo del controricorso, secondo la regola generale dettata dall'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., applicabile anche al giudizio di legittimità.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15236 del 03/07/2014

Perdita dello "ius postulandi" da parte del codifensore domiciliatario "intra districtum" - Modalità alternative di valida notificazione della sentenza - Presso il codifensore domiciliatario "extra districtum" o in cancelleria - Conseguente illegittimità della notifica personale alla parte. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10324 del 13/05/2014
In presenza di più difensori, qualora quello domiciliatario "intra districtum" abbia perso lo "ius postulandi" e non possa essere legittimamente raggiunto dalla notifica della sentenza di primo grado, tale notifica, nel caso in cui l'altro difensore abbia il proprio domicilio "extra districtum", deve essere indirizzata, ai sensi dell'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37 alla cancelleria del giudice adito, ovvero, se il notificante lo ritenga, al domicilio del secondo procuratore qualora anche quest'ultimo risulti destinatario di una dichiarazione della parte di elezione di domicilio presso il proprio studio. Ne consegue che, in tale evenienza, va esclusa la validità della notifica alla parte personalmente, che resta possibile nella sola ipotesi in cui quest'ultima sia rimasta priva di difensore.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10324 del 13/05/2014

procedimento civile - atti e provvedimenti in genere - nullità - sanatoria - in genere. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6352 del 19/03/2014
L'omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell'atto di citazione e nella relata di notificazione, del nominativo di una delle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinato un'irregolare costituzione del contraddittorio o abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l'atto era stato notificato, mentre l'irregolarità formale o l'incompletezza nella notificazione del nome di una delle parti non è motivo di nullità se dal contesto dell'atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti e la consegna dell'atto alle giuste parti; in tal caso, infatti, la notificazione è idonea a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini ai quali tende e l'apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che può essere agevolmente percepito dall'effettivo destinatario, la cui mancata costituzione in giudizio non è l'effetto di tale errore ma di una scelta cosciente e volontaria. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ritualmente notificato l'atto di appello, sebbene lo stesso e la relata di notificazione contenessero l'erronea indicazione del prenome del destinatario, valorizzando sia il fatto che quest'ultimo - peraltro regolarmente costituitosi - fosse la sola controparte dell'appellante, sia la duplice circostanza che l'atto non solo fosse stato notificato presso il difensore nel giudizio di primo grado, ma recasse, in altre sue parti, la corretta menzione del prenome dell'appellato).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6352 del 19/03/2014

Avvocato presente nello studio del domiciliatario - Ricezione dell'atto senza riserve - Presunzione di autorizzazione a ricevere la notifica - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4580 del 26/02/2014
Ai fini della validità della notifica, la ricezione dell'atto, senza riserve, da parte di un avvocato presente nello studio del procuratore domiciliatario fa presumere che lo stesso sia autorizzato all'incombente, essendo, ancorché temporaneamente, collega di studio, collaboratore o, quanto meno, addetto alla ricezione degli atti.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4580 del 26/02/2014

Notifica dell'atto di appello alla parte personalmente anzichè al procuratore costituito - Inesistenza giuridica - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Sanatoria - Modalità. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2707 del 06/02/2014
Nel processo tributario, la notifica dell'atto di appello effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l'inesistenza ma la nullità della notifica stessa, della quale deve essere disposta "ex officio" la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata "ex tunc" secondo il principio generale dettato dall'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2707 del 06/02/2014

Notificazione - Errore sull'identità del prenome del difensore - Esattezza del domicilio eletto - Esclusione di equivoci sull'effettivo destinatario della notificazione - Invalidità della notificazione - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1987 del 29/01/2014
Nel caso di notifiche effettuate al difensore, l'erronea indicazione del prenome di questi non è causa di nullità della notificazione se, nonostante l'errore, debba escludersi qualsiasi possibilità di equivoco circa l'effettivo destinatario dell'atto.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1987 del 29/01/2014

Incorporazione della società appellata - Mancata dichiarazione nel giudizio di primo grado di estinzione della società incorporata - Notificazione dell'atto di impugnazione all'originario procuratore domiciliatario - Conseguenze - Nullità sanabile della notificazione - Fondamento.
La notifica dell'impugnazione presso il procuratore domiciliatario della società appellata, la cui estinzione per incorporazione in altra società nel corso del giudizio di primo grado non sia stata dichiarata, non è inesistente ma solo affetta da nullità sanabile tramite rinnovazione dell'atto, o spontanea costituzione della nuova parte, in quanto la mancata costituzione in giudizio della società incorporante con un nuovo difensore manifesta il perpetuarsi del rapporto di domiciliazione già esistente e, comunque, consente di individuare un collegamento funzionale fra la società incorporante e il procuratore domiciliatario della società incorporata.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5598 del 20/03/2015

Incorporazione della società appellata - Mancata dichiarazione nel giudizio di primo grado di estinzione della società incorporata - Notificazione dell'atto di impugnazione all'originario procuratore domiciliatario - Conseguenze - Nullità sanabile della notificazione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5598 del 20/03/2015
La notifica dell'impugnazione presso il procuratore domiciliatario della società appellata, la cui estinzione per incorporazione in altra società nel corso del giudizio di primo grado non sia stata dichiarata, non è inesistente ma solo affetta da nullità sanabile tramite rinnovazione dell'atto, o spontanea costituzione della nuova parte, in quanto la mancata costituzione in giudizio della società incorporante con un nuovo difensore manifesta il perpetuarsi del rapporto di domiciliazione già esistente e, comunque, consente di individuare un collegamento funzionale fra la società incorporante e il procuratore domiciliatario della società incorporata.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5598 del 20/03/2015

luogo di notificazione - presso il procuratore costituito – corte di cassazione sez. 3, sentenza n. 5598 del 20/03/2015
Incorporazione della società appellata - Mancata dichiarazione nel giudizio di primo grado di estinzione della società incorporata - Notificazione dell'atto di impugnazione all'originario procuratore domiciliatario - Conseguenze - Nullità sanabile della notificazione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5598 del 20/03/2015
La notifica dell'impugnazione presso il procuratore domiciliatario della società appellata, la cui estinzione per incorporazione in altra società nel corso del giudizio di primo grado non sia stata dichiarata, non è inesistente ma solo affetta da nullità sanabile tramite rinnovazione dell'atto, o spontanea costituzione della nuova parte, in quanto la mancata costituzione in giudizio della società incorporante con un nuovo difensore manifesta il perpetuarsi del rapporto di domiciliazione già esistente e, comunque, consente di individuare un collegamento funzionale fra la società incorporante e il procuratore domiciliatario della società incorporata.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5598 del 20/03/2015

Ricorso per cassazione contro la P.A. - Notifica presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso quella generale - Nullità - Rinnovazione della notifica presso l'Avvocatura generale - Ammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 608 del 15/01/2015
In materia di ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A. è nulla la notifica effettuata presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, sicché ne è ammissibile la rinnovazione presso quest'ultima, ponendosi una diversa soluzione in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 608 del 15/01/2015
corte
cassazione
608
2015

Ricorso per cassazione contro la P.A. - Notifica presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso quella generale - Nullità - Rinnovazione della notifica presso l'Avvocatura generale - Ammissibilità - Fondamento.
In materia di ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A. è nulla la notifica effettuata presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, sicché ne è ammissibile la rinnovazione presso quest'ultima, ponendosi una diversa soluzione in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 608 del 15/01/2015
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608
2015

Notifica indirizzata ad una società - Indicazione sul plico solo del nome del suo legale rappresentante - Inesistenza giuridica - Esclusione - Condizioni.
È valida ed esistente la notificazione indirizzata ad una società ove il plico, pur recando solo il nominativo di chi la rappresenta senza riportare alcun riferimento alla qualità di rappresentante legale del destinatario, né alla ragione sociale della società, sia stato consegnato nel luogo in cui la società ha sede ed un incaricato in sicura relazione con la stessa.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 26522 del 17/12/2014

Notifica indirizzata ad una società - Indicazione sul plico solo del nome del suo legale rappresentante - Inesistenza giuridica - Esclusione - Condizioni.
È valida ed esistente la notificazione indirizzata ad una società ove il plico, pur recando solo il nominativo di chi la rappresenta senza riportare alcun riferimento alla qualità di rappresentante legale del destinatario, né alla ragione sociale della società, sia stato consegnato nel luogo in cui la società ha sede ed un incaricato in sicura relazione con la stessa.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 26522 del 17/12/2014

A soggetto interdetto legalmente "pro tempore" - Opposizione proposta dal tutore - Sanatoria della nullità della notificazione - Sussistenza - Fattispecie.
La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, per essere stata la stessa effettuata a soggetto interdetto legalmente "pro tempore" a seguito di condanna penale, è sanata dall'opposizione ritualmente proposta dal tutore, con conseguente obbligo del giudice dell'opposizione di pronunciarsi sul merito di quest'ultima. (Nella specie la S.C., dopo aver rilevato che il giudice di primo grado aveva ritenuto, correttamente, di entrare nel merito della vicenda processuale, ha cassato la sentenza di appello che aveva, invece, omesso di pronunciarsi sull'impugnazione successivamente proposta dall'ingiunto personalmente, il quale aveva "medio tempore" riacquistato la capacità di agire).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26537 del 17/12/2014

A soggetto interdetto legalmente "pro tempore" - Opposizione proposta dal tutore - Sanatoria della nullità della notificazione - Sussistenza - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26537 del 17/12/2014
La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, per essere stata la stessa effettuata a soggetto interdetto legalmente "pro tempore" a seguito di condanna penale, è sanata dall'opposizione ritualmente proposta dal tutore, con conseguente obbligo del giudice dell'opposizione di pronunciarsi sul merito di quest'ultima. (Nella specie la S.C., dopo aver rilevato che il giudice di primo grado aveva ritenuto, correttamente, di entrare nel merito della vicenda processuale, ha cassato la sentenza di appello che aveva, invece, omesso di pronunciarsi sull'impugnazione successivamente proposta dall'ingiunto personalmente, il quale aveva "medio tempore" riacquistato la capacità di agire).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26537 del 17/12/2014

Notifica indirizzata ad una società - Indicazione sul plico solo del nome del suo legale rappresentante - Inesistenza giuridica - Esclusione - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 26522 del 17/12/2014
È valida ed esistente la notificazione indirizzata ad una società ove il plico, pur recando solo il nominativo di chi la rappresenta senza riportare alcun riferimento alla qualità di rappresentante legale del destinatario, né alla ragione sociale della società, sia stato consegnato nel luogo in cui la società ha sede ed un incaricato in sicura relazione con la stessa.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 26522 del 17/12/2014

Notificazione ai sensi dell'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ. - Portiere dello stabile qualificatosi esclusivamente come addetto alla ricezione - Relazione idonea alla validità della notifica dell'atto al destinatario - Sufficienza - Prova contraria spettante al destinatario - Prova dell'insussistenza di alcun incarico svolto a suo favore - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5220 del 05/03/2014
In caso di notifica eseguita ai sensi dell'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., con consegna dell'atto al portiere di un condominio, qualificatosi, nella dichiarazione resa all'ufficiale giudiziario, come "addetto" alla ricezione, senza alcun riferimento alle concomitanti funzioni connesse all'incarico di portierato, per superare la presunzione che il consegnatario sia incaricato della ricezione degli atti diretti al destinatario della notifica non è sufficiente che quest'ultimo provi l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il consegnatario ovvero che questi sia alle dipendenze esclusive di un terzo, ma è altresì necessario che dimostri che il medesimo consegnatario non sia addetto ad alcun incarico per conto o nell'interesse del destinatario nell'ambito dello stesso stabile.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5220 del 05/03/2014
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 139 com. 2
Cod. Proc. Civ. art. 160,
Cod. Civ. art. 2727

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Notificazione del controricorso a mezzo posta eseguita dall'ufficiale giudiziario del luogo di emissione del provvedimento - Raggiungimento dello scopo - Conseguenze - Irrilevanza della nullità.
In tema di notificazioni degli atti di impugnazione in cassazione, non costituisce causa di nullità il compimento dell'attività di notifica da parte dell'ufficiale giudiziario territoriale, anziché da parte di quello di Roma, atteso che, ai sensi dell'art. 1 della legge 20 gennaio 1992, n. 55, la notificazione del ricorso e del controricorso (come nella specie) dinanzi alla Corte di cassazione può essere effettuata anche dall'ufficiale giudiziario del luogo ove abbia sede il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, a mezzo del servizio postale. Peraltro, qualora il controricorso abbia raggiunto lo scopo di portare tempestivamente a conoscenza del ricorrente le deduzioni dell'avversario, risulta del tutto irrilevante, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., l'eventuale nullità della notificazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23172 del 31/10/2014

Ricorso per cassazione contro la P.A. - Notifica presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso quella generale - Nullità - Rinnovazione della notifica presso l'Avvocatura generale - Ammissibilità - Fondamento.
In materia di ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A. è nulla la notifica effettuata presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, sicché ne è ammissibile la rinnovazione presso l'Avvocatura generale ai sensi dell'art. 291, primo comma, cod. proc. civ. - e la conseguente sanatoria -, dovendosi conformare anche tale istituto, in relazione alla previsione di cui all'art. 375, n. 2, cod. proc. civ., al principio della ragionevole durata del processo.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 22079 del 17/10/2014
corte
cassazione
22079
2014

Ricorso per cassazione contro la P.A. - Notifica presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso quella generale - Nullità - Rinnovazione della notifica presso l'Avvocatura generale - Ammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 22079 del 17/10/2014
In materia di ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A. è nulla la notifica effettuata presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, sicché ne è ammissibile la rinnovazione presso l'Avvocatura generale ai sensi dell'art. 291, primo comma, cod. proc. civ. - e la conseguente sanatoria -, dovendosi conformare anche tale istituto, in relazione alla previsione di cui all'art. 375, n. 2, cod. proc. civ., al principio della ragionevole durata del processo.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 22079 del 17/10/2014
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22079
2014

Notificazione del processo verbale di accertamento - Nullità della stessa - Proposizione di tempestiva e rituale opposizione ex art. 22 legge n. 689 del 1981 - Sanatoria - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 20975 del 06/10/2014
In materia di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, la proposizione di tempestiva e rituale opposizione ex art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sana la nullità della notificazione del processo verbale di accertamento, giacché l'art. 18, quarto comma, della stessa legge dispone che la notificazione è eseguita nelle forme dell'art. 14, che, richiamando le modalità previste dal codice di rito, rende applicabile l'art. 156 cod. proc. civ. sull'irrilevanza della nullità nel caso di raggiungimento dello scopo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 20975 del 06/10/2014

Notificazione del processo verbale di accertamento - Nullità della stessa - Proposizione di tempestiva e rituale opposizione ex art. 22 legge n. 689 del 1981 - Sanatoria - Fondamento.
In materia di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, la proposizione di tempestiva e rituale opposizione ex art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sana la nullità della notificazione del processo verbale di accertamento, giacché l'art. 18, quarto comma, della stessa legge dispone che la notificazione è eseguita nelle forme dell'art. 14, che, richiamando le modalità previste dal codice di rito, rende applicabile l'art. 156 cod. proc. civ. sull'irrilevanza della nullità nel caso di raggiungimento dello scopo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 20975 del 06/10/2014

Disciplina ex art. 143 cod. proc. civ. - Notificazione degli atti processuali - Condizioni - Ricerche sulla reperibilità del destinatario - Necessità - Mancata indicazione delle stesse nella relata di notifica - Conseguenze - Illegittimità della notificazione - Esclusione - Ragioni - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17964 del 14/08/2014
In caso di notifica ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., l'omessa indicazione, nella relata delle ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, delle notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario e dei motivi della mancata consegna, non costituisce causa di nullità della notificazione, non essendo tale sanzione prevista espressamente nell'elencazione dei motivi indicati dall'art. 160 cod. proc. civ. (Nella specie, la corte territoriale aveva accertato la diligenza del notificante autore di opportune ricerche, tradottesi in più tentativi di notifiche eseguite in luoghi diversi, senza che, per contro, risultasse agli atti la conoscenza, o la facile conoscibilità con la normale diligenza, del luogo di residenza o dimora del notificando, il quale, per parte propria, aveva abbandonato l'originaria residenza senza preoccuparsi della registrazione anagrafica e del conseguente rischio di una declaratoria di irreperibilità).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17964 del 14/08/2014

Ordine giudiziale di affissione dell'atto nella casa comunale - Esecuzione della notifica per mero deposito - Conseguenze - Nullità della notifica, anziché inesistenza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17742 del 06/08/2014
In tema di notificazione per pubblici proclami, qualora il giudice abbia disposto l'affissione di una copia dell'atto nella casa comunale, anziché il deposito previsto dall'art. 150, terzo comma, cod. proc. civ., la notifica effettuata per deposito, senza affissione, è nulla, ma non inesistente, essendo stata pur sempre adempiuta la formalità dalla legge considerata idonea a garantire la conoscenza dell'atto.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17742 del 06/08/2014

Ordine giudiziale di affissione dell'atto nella casa comunale - Esecuzione della notifica per mero deposito - Conseguenze - Nullità della notifica, anziché inesistenza - Fondamento.
In tema di notificazione per pubblici proclami, qualora il giudice abbia disposto l'affissione di una copia dell'atto nella casa comunale, anziché il deposito previsto dall'art. 150, terzo comma, cod. proc. civ., la notifica effettuata per deposito, senza affissione, è nulla, ma non inesistente, essendo stata pur sempre adempiuta la formalità dalla legge considerata idonea a garantire la conoscenza dell'atto.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17742 del 06/08/2014

Notificazione eseguita dall'avvocato ex legge 53/94 in mancanza dei prescritti requisiti - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Configurabilità - Sanatoria - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8592 del 22/06/2001
L'attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge 53/94, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa va considerata nulla e non inesistente. Ne consegue che tale nullità, quand'anche riscontrata, è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell'intimato e, quindi, dall'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8592 del 22/06/2001
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 156
Cod. Proc. Civ. art. 160

Nullità della notificazione dell'impugnazione eseguita alla parte direttamente e non al procuratore domiciliatario - Omissione dell'ordine di rinnovazione della notifica in difetto di sanatoria - Conseguenze - Nullità del processo e della sentenza.
La violazione dell'obbligo, posto dall'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., di eseguire la notificazione dell'impugnazione alla controparte non direttamente, ma nel domicilio eletto, comporta, ai sensi dell'art. 160 cod. proc. civ., la nullità della notificazione stessa e tale vizio, se non rilevato dal giudice d'appello - che deve ordinare la rinnovazione della notifica a norma dell'art. 291 dello stesso codice - e non sanato dalla costituzione dell'appellato, a sua volta comporta la nullità dell'intero processo e della sentenza che lo ha definito.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16801 del 24/07/2014

Regolamento di competenza - Errore materiale concernente solo una cifra del numero civico dell'indirizzo del destinatario - Reiterazione dell'impugnazione oltre il suo termine di decadenza - Inammissibilità dell'impugnazione - Esclusione - Condizioni.
In tema di notifiche, l'erronea indicazione del solo numero civico dell'indirizzo del difensore costituito destinatario dell'atto, che abbia determinato l'esito negativo della notificazione del ricorso per regolamento di competenza e, conseguentemente, il superamento del termine di decadenza per la sua proposizione, costituisce mero errore materiale e non provoca l'inammissibilità dell'impugnazione qualora la seconda notifica vada a buon fine entro un termine ragionevole, non altrimenti abbreviabile (nella specie lo stesso giorno del ritiro dell'atto non notificato).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14337 del 25/06/2014

Regolamento di competenza - Errore materiale concernente solo una cifra del numero civico dell'indirizzo del destinatario - Reiterazione dell'impugnazione oltre il suo termine di decadenza - Inammissibilità dell'impugnazione - Esclusione - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14337 del 25/06/2014
In tema di notifiche, l'erronea indicazione del solo numero civico dell'indirizzo del difensore costituito destinatario dell'atto, che abbia determinato l'esito negativo della notificazione del ricorso per regolamento di competenza e, conseguentemente, il superamento del termine di decadenza per la sua proposizione, costituisce mero errore materiale e non provoca l'inammissibilità dell'impugnazione qualora la seconda notifica vada a buon fine entro un termine ragionevole, non altrimenti abbreviabile (nella specie lo stesso giorno del ritiro dell'atto non notificato).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14337 del 25/06/2014

Notificazione dell'impugnazione presso avvocato domiciliatario cancellato dall'albo - Nullità e non inesistenza - Fondamento. Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 12478 del 21/05/2013
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Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 12478 del 21/05/2013
La notificazione dell'atto di appello eseguita presso l'avvocato domiciliatario il quale, successivamente alla data di deliberazione della sentenza di primo grado, sia stato cancellato dall'albo per effetto dell'irrogazione di sanzione disciplinare, con conseguente perdita dello "ius postulandi" del difensore ed inefficacia dell'elezione di domicilio, benché viziata, perché operata al di fuori delle previsioni dell'art. 330, primo e terzo comma, cod. proc. civ., è nulla, e non inesistente, essendo avvenuta mediante consegna in un luogo ed a persona in qualche modo collegabili al destinatario.
{tab integrale|orange}Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 12478 del 21/05/2013
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - L'Avv. Ma..ano Co.... convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la Sogef s.p.a., chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 664.600.536, che assumeva a lui dovuta a titolo di cessione del credito maturato dalla cedente impresa edile Ma.. Bo.., appaltatrice dei lavori di costruzione di immobili da erigersi in Segrate, nei confronti della committente società Segrate 83 s.r.l., poi incorporata dalla convenuta Sogef.
La società convenuta si costituì, resistendo.
Il Tribunale adito, con sentenza in data 17 gennaio 2005, pubblicata il 7 giugno 2005, accolse la domanda dell'attore, rilevando: che l'ammontare del credito ceduto consisteva nel corrispettivo dell'opera svolta dall'impresa Bo.. prima del giudizio per inadempimento contrattuale di quest'ultima; che in base al contratto il pagamento del corrispettivo doveva essere eseguito mensilmente su presentazione da parte dell'appaltatore di stati di avanzamento dei lavori vistati dalla direzione dei lavori; che l'attore aveva prodotto un verbale tecnico di liquidazione all'appaltatore di quanto a lui competeva in base agli accordi; che l'eccezione di prescrizione era infondata.
2. - Avverso questa sentenza la s.p.a. Sogef ha proposto appello, con atto notificato il 28 luglio 2005.
L'Avv. Co.... non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.
La Corte d'appello di Milano, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 15 luglio 2006, ha accolto il gravame e, in riforma della pronuncia del Tribunale, ha respinto tutte le domande proposte nel giudizio dall'Avv. Co...., condannandolo a rifondere le spese del doppio grado.
La Corte distrettuale ha ritenuto l'inesistenza del credito ceduto, avendo Sogef dimostrato, sia con le produzioni documentali, sia attraverso la prova orale, che l'impresa Bo.., dopo avere ricevuto da s.r.l. Segrate 83 l'incarico di realizzare le opere edili, non aveva in realtà eseguito nessuna opera nel cantiere, cedendo, di fatto, alla s.r.l. Erreduemme Costruzioni, in violazione del contratto ed all'insaputa della committente, detto incarico. La Corte di Milano ha altresì sottolineato che Sogef, a seguito di ciò, aveva introdotto una controversia civile per sentire accertare l'intervenuta Ri....luzione del contratto di appalto, nel corso della quale il giudice istruttore, in accoglimento di apposita istanza ex art. 700 cod. proc. civ., ordinava all'impresa Bo.. il rilascio del cantiere; e che, da quel momento in poi, l'impresa Bo.. non aveva più preso possesso del cantiere e tutte le opere erano state eseguite dalla Erredueemme Costruzioni ed alla stessa integralmente pagate. Di qui la conclusione che "in data 30 marzo 1990, il credito ceduto da impresa Bo.. all'Avv. Ma..ano Co.... non esisteva affatto, dovendo, in ipotesi, considerarsi, in quel momento, alla stregua di un credito futuro; credito futuro, peraltro, che non è mai sorto, non essendo maturata, nemmeno in epoca successiva, alcuna ragione di credito in capo all'impresa Bo.. in forza del contratto di appalto stipulato con Segrate 83".
3. - Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello l'Avv. Co.... ha proposto ricorso, con atto notificato il 14 giugno 2007, sulla base di tre motivi.
L'intimata ha resistito con controricorso.
In pRo..mità dell'udienza la controricorrente ha depositato una meMo..a illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 301, 305 e 307 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza d'appello) il ricorrente deduce che la notifica dell'atto di appello da parte della s.p.a. Sogef è avvenuta in data 28 luglio 2005 al patrono di primo grado, l'Avv. Nicola Terzi, allorché questi era ormai privo di ius postulandi per essere stato cancellato, a partire dal 19 maggio 2005, dall'albo professionale a causa di sanzione disciplinare intervenuta in epoca precedente. Ad avviso del ricorrente, l'instaurazione...

Ricorso per cassazione contro la P.A. - Notifica presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso quella generale - Nullità - Sussistenza - Rinnovazione della notifica a distanza di anni - Inammissibilità - Ragioni - Fattispecie con applicazione dei principi in tema di "overrulling". Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza interlocutoria n. 13972 del 19/06/2014
In tema di ricorso per cassazione proposto contro la P.A., in caso di notifica nulla perché eseguita presso l'Avvocatura distrettuale, anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, non è ammissibile, eventualmente anche a distanza di anni dal deposito del ricorso, disporre il rinnovo della notificazione presso quest'ultima, ponendosi tale soluzione in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo. (Nella specie, peraltro, la S.C., tenuto conto che l'affermazione dell'anzidetto principio determinava un mutamento della precedente interpretazione della norma processuale - cosiddetto "overruling"- ha ugualmente disposto la rinnovazione della notifica, in relazione all'affidamento che il ricorrente aveva potuto riporre sulla precedente e consolidata giurisprudenza di legittimità).
Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza interlocutoria n. 13972 del 19/06/2014

Notificazione eseguita dal difensore ai sensi della legge n. 53 del 1994 - Mancata sottoscrizione del notificante nel rigo appositamente dedicato - Identificazione del notificante in altra parte del medesimo piego - Conseguenze - Mera irregolarità.
In caso di notificazione eseguita a mezzo posta da un avvocato ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, la carenza sulla busta con cui è spedita la raccomandata, e nel rigo appositamente dedicato, di ulteriore e separato segno grafico di sottoscrizione, cioè di ripetizione manoscritta e olografa del nome e cognome ad opera del notificante, costituisce una mera irregolarità di compilazione, che non comporta la nullità della notifica comminata dall'art. 11 della citata legge, purchè le suddette indicazioni siano presenti in altra parte del medesimo piego.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13758 del 17/06/2014

Notificazione eseguita dal difensore ai sensi della legge n. 53 del 1994 - Mancata sottoscrizione del notificante nel rigo appositamente dedicato - Identificazione del notificante in altra parte del medesimo piego - Conseguenze - Mera irregolarità. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13758 del 17/06/2014
In caso di notificazione eseguita a mezzo posta da un avvocato ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, la carenza sulla busta con cui è spedita la raccomandata, e nel rigo appositamente dedicato, di ulteriore e separato segno grafico di sottoscrizione, cioè di ripetizione manoscritta e olografa del nome e cognome ad opera del notificante, costituisce una mera irregolarità di compilazione, che non comporta la nullità della notifica comminata dall'art. 11 della citata legge, purchè le suddette indicazioni siano presenti in altra parte del medesimo piego.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13758 del 17/06/2014

Notificazione eseguita dal difensore ai sensi della legge n. 53 del 1994 - Mancata sottoscrizione del notificante nel rigo appositamente dedicato - Identificazione del notificante in altra parte del medesimo piego - Conseguenze - Mera irregolarità.
In caso di notificazione eseguita a mezzo posta da un avvocato ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, la carenza sulla busta con cui è spedita la raccomandata, e nel rigo appositamente dedicato, di ulteriore e separato segno grafico di sottoscrizione, cioè di ripetizione manoscritta e olografa del nome e cognome ad opera del notificante, costituisce una mera irregolarità di compilazione, che non comporta la nullità della notifica comminata dall'art. 11 della citata legge, purchè le suddette indicazioni siano presenti in altra parte del medesimo piego.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13758 del 17/06/2014

Notificazione dell'atto introduttivo del giudizio - Nullità - Efficacia interruttiva e sospensiva della prescrizione - Esclusione - Sanatoria successiva - Incidenza sul corso della prescrizione - "Ex nunc" - Retroattività al momento della notifica nulla - Esclusione. Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 11985 del 16/05/2013
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Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 11985 del 16/05/2013
In tema di applicazione degli artt. 2943, primo comma, e 2945, secondo comma, cod. civ., la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio impedisce l'interruzione della prescrizione e la conseguente sospensione del suo corso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, a nulla rilevando, in senso contrario, la mera possibilità che la nullità sia successivamente sanata, e fermo restando che, qualora la sanatoria processuale abbia poi effettivamente luogo, i relativi effetti sul corso della prescrizione decorrono dal momento della sanatoria medesima, senza efficacia retroattiva.
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Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 11985 del 16/05/2013
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 1 dicembre 2003, il Tribunale di Bari respinse, per prescrizione quinquennale del diritto, la domanda proposta con citazione in data 16 gennaio 2004 nei confronti di San Paolo IMI s.p.a. dalla Curatela del Fallimento Vulcano s.r.l., di versamenti bancari per L. 149.511.004 eseguiti dalla società nel periodo sospetto. Il fallimento era stato dichiarato il 13 febbraio 1984, e la domanda era stata proposta una prima volta con citazione notificata il 13 febbraio 1989, ultimo giorno utile; tuttavia il primo grado si era svolto in contumacia della banca, e, avendo il tribunale respinto nel merito la domanda, il fallimento aveva notificato l'atto di appello alla banca che, costituendosi, aveva eccepito la nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio.
All'esito del giudizio di appello, la Corte d'appello di Bari aveva dichiarato la nullità della notificazione della citazione introduttiva, e dell'intero giudizio.
2. Contro la sentenza del Tribunale di Bari il Fallimento propose appello, che è stato respinto dalla Corte d'appello di Bari con la sentenza 15 novembre 2005. La corte ha respinto la tesi del fallimento, secondo cui, essendo la nullità della citazione sanabile con efficacia retroattiva, diversamente dall'inesistenza, la sentenza d'appello, che nel precedente giudizio aveva dichiarato la nullità della notificazione dell'atto e del giudizio, avrebbe tuttavia fatto salvo l'effetto interruttivo sospensivo della citazione. La corte ha affermato che l'atto di citazione in questione, notificato presso la filiale di Bari invece che presso la sede legale in Torino, non era venuto a conoscenza del legale rappresentante della banca, non essendo stato introdotto correttamente e tempestivamente nella sFe.. giuridica del convenuto.
3. Per la cassazione della sentenza, non notificata, ricorre il fallimento con atto notificato il 14 novembre 2006, affidato a due motivi.
Il San Paolo IMI s.p.a. resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato per un motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. I due ricorsi proposti contro la stessa sentenza devono essere riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c..
5. Con il primo motivo di ricorso si prospettano cumulativamente questioni processuali (violazione dell'art. 112 c.p.c., per supposto fraintendimento del motivo di appello da parte della corte territoriale), vizi di motivazione e violazione dell'art. 2945 c.c. Fraintendendo il motivo di appello, che verteva sull'inizio del nuovo termine di prescrizione dalla data del passaggio in giudicato della sentenza d'appello che aveva dichiarato la nullità del precedente giudizio, l'impugnata sentenza avrebbe applicato "una prescrizione istantanea non eccepita", con l'argomento che la citazione non era pervenuta a conoscenza del legale rappresentante della banca destinataria entro il termine utile, laddove, secondo il fallimento, era decisivo il mero argomento - ignorato dalla corte - che la citazione del 1989 era stata tempestivamente e utilmente recapitata presso la filiale della banca.
6. Per l'infondatezza della censura è sufficiente osservare che:
a) non è contestabile che la banca avesse sollevato l'eccezione di prescrizione dell'azione, e in tale situazione spetta al giudice di esaminarne la fondatezza in base al materiale documentario raccolto in corso di causa, non potendo configurarsi ultrapetizioni (Cass. Sez. un. 25/07/2002 n. 10955);
b) l'efficacia interruttiva degli atti acquisiti al giudizio deve essere esaminata d'ufficio dal giudice (Cass. Sez. un. 27 luglio 2005 n. 15661), e la regola si applica sia per gli atti con effetto interruttivo istantaneo e sia per quelli con effetto interruttivo sospensivo.
7. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'...

Inesistenza - Nullità - Conseguenze della diversa qualificazione - Vizio attinente alla fase della consegna dell'atto - Criterio distintivo.
La notificazione dell'atto di impugnazione è inesistente, con conseguente insanabilità "ex tunc", soltanto allorché la relativa abnormità sia tale da non consentirne in alcun modo l'inserimento nello sviluppo del processo, sicché, ove il vizio attenga alla fase della consegna, è inesistente la notificazione fatta a soggetto o in luogo totalmente estranei al destinatario, mentre è nulla, e suscettibile di sanatoria, quella effettuata in luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla norma processuale, abbiano - in base ad una valutazione "ex ante" avente ad oggetto l'astratto raggiungimento dello scopo nonostante il vizio della notificazione - un qualche riferimento con il destinatario.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12301 del 30/05/2014

Ricorso per correzione di errore materiale - Luogo di notificazione - Decorso dell'anno dalla pubblicazione della sentenza - Notifica alla parte personalmente - Necessità - Notifica presso il procuratore domiciliatario nel giudizio "a quo" - Nullità - Sanatoria - Ammissibilità. Cassazione civile Sez. 1, Ordinanza n. 3827 del 15/02/2013
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Cassazione civile Sez. 1, Ordinanza n. 3827 del 15/02/2013
In tema di correzione di errore materiale, quando sia trascorso oltre un anno dal deposito dell'ordinanza di cui si chiede la correzione, il ricorso deve essere notificato non al difensore, ma alla parte personalmente, in quanto l'art. 288, terzo comma, cod. proc. civ. pone il limite di un anno alla "perpetuatio" dell'ufficio del difensore ed all'efficacia dell'elezione di domicilio compiuta per il giudizio, presumendosi la cessazione dell'incarico difensivo. La notifica al difensore, tuttavia, non è inesistente, in quanto non si traduce nell'impossibilità di riconoscere nell'atto la rispondenza al modello legale della sua categoria, ma si risolve in una mera violazione in tema di forma, che dà luogo ad una nullità sanabile ex art. 160 cod. proc. civ., con conseguente operatività dei rimedi della rinnovazione o della sanatoria.
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FATTO
È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell'art. 380-bis cod. proc. civ.:
"1. - La Banca della Campania S.p.a. ha chiesto la correzione dell'ordinanza 16 giugno 2009, n. 13996/09, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da De.... Giuseppe avverso la sentenza emessa il 26 aprile 2007, con cui la Corte d'Appello di Napoli, confermando la sentenza emessa il 6 novembre 2003 dal Tribunale di S. Maria C . V., Sezione distaccata di Caserta, ha rigettato la domanda proposta dal De.... per ottenere la dichiarazione di illegittimità di protesti cambiavi e la condanna della Banca al risarcimento dei danni.
Sostiene la ricorrente che l'intestazione dell'ordinanza è affetta da un errore materiale, riguardante la denominazione della controricorrente, inesattamente indicala come Banca Popolare della Campania S.p.a. anziché come Banca della Campania S.p.a.. 2. - Preliminarmente, occorre rilevare che, pur essendo trascorso oltre un anno dal deposito dell'ordinanza di cui si chiede la correzione, il ricorso è stato notificato al De.... presso l'avv. Francesco Ventrone, che lo ha rappresentato e difeso nel giudizio che ha condotto alla pronuncia della predetta ordinanza, nel domicilio eletto presso l'avv. Stefano Cattarula (studio legale avv. Coluzzi).
Tale notificazione non può ritenersi validamente eseguita, trovando applicazione la disposizione di cui all'art. 288 c.p.c., comma 3, la quale introduce un limite alla perpetuatio dell'ufficio del difensore ed all'efficacia dell'elezione di domicilio compiuta per il giudizio, prevedendo che il ricorso per la correzione dell'errore materiale proposto quando sia decorso un anno dalla pubblicazione del provvedimento dev'essere notificato alla parte personalmente. Il limite in questione, operante anche ai fini dell'individuazione del luogo di notificazione delle impugnazioni (art. 330 c.p.c., comma 3), ha portata generale, trovando fondamento in una presunzione di avvenuta cessazione dell'incarico difensivo, collegata alla conclusione de giudizio ed all'esaurimento dei mezzi ordinari d'impugnazione (cfr. Cass., Sez. 1, 20 aprile 2006, n. 9174; Cass., Sez. lav., 29 settembre 2004. n. 19576), e risulta pertanto applicabile anche al procedimento di correzione dei provvedimenti della Corte di cassazione, in mancanza di una specifica disciplina. L'inosservanza della disposizione che impone la notificazione del ricorso alla parie personalmente, anziché al procuratore giù costituito presso il domicilio eletto per il giudizio, non determina peraltro l'inesistenza della notifica, non traducendosi nell'impossibilità di riconoscere nell'atto la rispondenza al modello legale della sua categoria, ma risolvendosi nella mera violazione di una prescrizione in tema di forma, che da luogo a una nullità sanabile, ai sensi dell'art. 160 cod. proc. civ., con conseguente operatività dei rimedi della rinnovazione (artt. 162 e 291 cod. proc. civ.) o della sanatoria (art. 156 c.p.c., comma 3, artt. 157, 164 cod. proc. civ.) (cfr. Cass,. Sez. Un., 1 febbraio 2006, n. 2197).
Nella specie, non essendo configurabile siffatta sanatoria, avuto riguardo alla mancala costituzione dell'intimato, occorrerà pertanto disporre la rinnovazione della notificazione del ricorso per la correzione dell'errore materiale, mediante la fissazione di una nuova adunanza in camera di consiglio.
2. - Una volta sanalo il predella vizio, non sembrano poi esservi ostacoli all'accoglimento del ricorso, il quale è manifestamente fondato.
La lettura dell'ordinanza, in correlazione con gli altri atti processuali, rende infatti evidente l'...

Perdita dello "ius postulandi" da parte del codifensore domiciliatario "intra districtum" - Modalità alternative di valida notificazione della sentenza - Presso il codifensore domiciliatario "extra districtum" o in cancelleria - Conseguente illegittimità della notifica personale alla parte.
In presenza di più difensori, qualora quello domiciliatario "intra districtum" abbia perso lo "ius postulandi" e non possa essere legittimamente raggiunto dalla notifica della sentenza di primo grado, tale notifica, nel caso in cui l'altro difensore abbia il proprio domicilio "extra districtum", deve essere indirizzata, ai sensi dell'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37 alla cancelleria del giudice adito, ovvero, se il notificante lo ritenga, al domicilio del secondo procuratore qualora anche quest'ultimo risulti destinatario di una dichiarazione della parte di elezione di domicilio presso il proprio studio. Ne consegue che, in tale evenienza, va esclusa la validità della notifica alla parte personalmente, che resta possibile nella sola ipotesi in cui quest'ultima sia rimasta priva di difensore.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10324 del 13/05/2014

Irregolarità nel rilascio di copia della sentenza da parte del cancelliere - Nullità della notificazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
L'esistenza di irregolarità nel rilascio di copia di atti da parte del cancelliere non determina la nullità della notificazione della sentenza di primo grado, stante il "numerus clausus" delle relative ipotesi e considerato che anche la notifica della sentenza fatta in copia non autenticata è idonea a far decorrere il termine breve dell'impugnazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto infondati i motivi di impugnazione dedotti dal ricorrente riguardanti il fatto che la copia conforme della sentenza rilasciata al suo procuratore non recasse annotazioni circa il pregresso rilascio di copie autentiche, né la certificazione dell'avvenuto passaggio in giudicato).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.10224 del 12/05/2014

Irregolarità nel rilascio di copia della sentenza da parte del cancelliere - Nullità della notificazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10224 del 12/05/2014
L'esistenza di irregolarità nel rilascio di copia di atti da parte del cancelliere non determina la nullità della notificazione della sentenza di primo grado, stante il "numerus clausus" delle relative ipotesi e considerato che anche la notifica della sentenza fatta in copia non autenticata è idonea a far decorrere il termine breve dell'impugnazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto infondati i motivi di impugnazione dedotti dal ricorrente riguardanti il fatto che la copia conforme della sentenza rilasciata al suo procuratore non recasse annotazioni circa il pregresso rilascio di copie autentiche, né la certificazione dell'avvenuto passaggio in giudicato).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10224 del 12/05/2014

Notificazione eseguita ai sensi della legge n. 53 del 1994 dall'avvocato domiciliatario su delega del difensore munito di procura - Conseguenze - Nullità della notificazione - Sanatoria "ex tunc" - Corte di Cassazione, Sentenza n. 5096 del 28/02/2013
La notificazione eseguita, ai sensi degli artt. 1 e segg. della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dall'avvocato domiciliatario su delega del difensore munito di procura alle liti, è affetta non da inesistenza, bensì da nullità rilevabile d'ufficio e sanabile "ex tunc" per effetto della sua rinnovazione, disposta a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. o attuata spontaneamente dalla parte, trattandosi di vizio di forma del procedimento notificatorio attinente alla sola fase di adempimento materiale della delega affidata al domiciliatario, atteso che l'istanza di notifica proviene comunque da chi ha il legittimo "ius postulandi".
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 5096 del 28/02/2013

Notificazione della citazione - Errata indicazione del prenome del convenuto nell'atto e nella relata di notificazione - Nullità - Condizioni e limiti - Fattispecie.
L'omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell'atto di citazione e nella relata di notificazione, del nominativo di una delle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinato un'irregolare costituzione del contraddittorio o abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l'atto era stato notificato, mentre l'irregolarità formale o l'incompletezza nella notificazione del nome di una delle parti non è motivo di nullità se dal contesto dell'atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti e la consegna dell'atto alle giuste parti; in tal caso, infatti, la notificazione è idonea a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini ai quali tende e l'apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che può essere agevolmente percepito dall'effettivo destinatario, la cui mancata costituzione in giudizio non è l'effetto di tale errore ma di una scelta cosciente e volontaria. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ritualmente notificato l'atto di appello, sebbene lo stesso e la relata di notificazione contenessero l'erronea indicazione del prenome del destinatario, valorizzando sia il fatto che quest'ultimo - peraltro regolarmente costituitosi - fosse la sola controparte dell'appellante, sia la duplice circostanza che l'atto non solo fosse stato notificato presso il difensore nel giudizio di primo grado, ma recasse, in altre sue parti, la corretta menzione del prenome dell'appellato).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6352 del 19/03/2014

Notificazione della citazione - Errata indicazione del prenome del convenuto nell'atto e nella relata di notificazione - Nullità - Condizioni e limiti - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6352 del 19/03/2014
atti e provvedimenti in genere - nullità - sanatoria - in genere. corte di cassazione sez. 3, sentenza n. 6352 del 19/03/2014 L'omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell'atto di citazione e nella relata di notificazione, del nominativo di una delle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinato un'irregolare costituzione del contraddittorio o abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l'atto era stato notificato, mentre l'irregolarità formale o l'incompletezza nella notificazione del nome di una delle parti non è motivo di nullità se dal contesto dell'atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti e la consegna dell'atto alle giuste parti; in tal caso, infatti, la notificazione è idonea a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini ai quali tende e l'apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che può essere agevolmente percepito dall'effettivo destinatario, la cui mancata costituzione in giudizio non è l'effetto di tale errore ma di una scelta cosciente e volontaria. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ritualmente notificato l'atto di appello, sebbene lo stesso e la relata di notificazione contenessero l'erronea indicazione del prenome del destinatario, valorizzando sia il fatto che quest'ultimo - peraltro regolarmente costituitosi - fosse la sola controparte dell'appellante, sia la duplice circostanza che l'atto non solo fosse stato notificato presso il difensore nel giudizio di primo grado, ma recasse, in altre sue parti, la corretta menzione del prenome dell'appellato).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6352 del 19/03/2014

Notificazione ai sensi dell'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ. - Portiere dello stabile qualificatosi esclusivamente come addetto alla ricezione - Relazione idonea alla validità della notifica dell'atto al destinatario - Sufficienza - Prova contraria spettante al destinatario - Prova dell'insussistenza di alcun incarico svolto a suo favore - Necessità. Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5220 del 05/03/2014
In caso di notifica eseguita ai sensi dell'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., con consegna dell'atto al portiere di un condominio, qualificatosi, nella dichiarazione resa all'ufficiale giudiziario, come "addetto" alla ricezione, senza alcun riferimento alle concomitanti funzioni connesse all'incarico di portierato, per superare la presunzione che il consegnatario sia incaricato della ricezione degli atti diretti al destinatario della notifica non è sufficiente che quest'ultimo provi l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il consegnatario ovvero che questi sia alle dipendenze esclusive di un terzo, ma è altresì necessario che dimostri che il medesimo consegnatario non sia addetto ad alcun incarico per conto o nell'interesse del destinatario nell'ambito dello stesso stabile.
Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5220 del 05/03/2014

Notificazione - Errore sull'identità del prenome del difensore - Esattezza del domicilio eletto - Esclusione di equivoci sull'effettivo destinatario della notificazione - Invalidità della notificazione - Esclusione.
Nel caso di notifiche effettuate al difensore, l'erronea indicazione del prenome di questi non è causa di nullità della notificazione se, nonostante l'errore, debba escludersi qualsiasi possibilità di equivoco circa l'effettivo destinatario dell'atto.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1987 del 29/01/2014

Nullità della notificazione della citazione nel giudizio di primo grado - Proposizione di appello avverso la sentenza di tale grado - Sanatoria del vizio di costituzione - Esclusione - Fondamento.
Lo scopo della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio è raggiunto quando la parte, nonostante la nullità della notifica, si sia tempestivamente costituita, così mostrando di aver avuto conoscenza legale del processo e di essere in grado di apprestare la propria difesa senza incorrere in decadenze o preclusioni. Ne consegue che la proposizione dell'appello avverso la sentenza di primo grado, da parte del convenuto già contumace, non sana il vizio relativo al difetto di regolare costituzione del giudizio in primo grado, non potendosi ritenere avverata la conoscenza legale del processo secondo le modalità previste dal codice per l'esercizio del diritto di difesa e, pertanto, il giudice d'appello è tenuto a rilevare la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, disponendone la rinnovazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28695 del 27/12/2013

Nullità della notificazione della citazione nel giudizio di primo grado - Proposizione di appello avverso la sentenza di tale grado - Sanatoria del vizio di costituzione - Esclusione - Fondamento.
Lo scopo della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio è raggiunto quando la parte, nonostante la nullità della notifica, si sia tempestivamente costituita, così mostrando di aver avuto conoscenza legale del processo e di essere in grado di apprestare la propria difesa senza incorrere in decadenze o preclusioni. Ne consegue che la proposizione dell'appello avverso la sentenza di primo grado, da parte del convenuto già contumace, non sana il vizio relativo al difetto di regolare costituzione del giudizio in primo grado, non potendosi ritenere avverata la conoscenza legale del processo secondo le modalità previste dal codice per l'esercizio del diritto di difesa e, pertanto, il giudice d'appello è tenuto a rilevare la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, disponendone la rinnovazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28695 del 27/12/2013

Nullità della notificazione della citazione nel giudizio di primo grado - Proposizione di appello avverso la sentenza di tale grado - Sanatoria del vizio di costituzione - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28695 del 27/12/2013
Lo scopo della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio è raggiunto quando la parte, nonostante la nullità della notifica, si sia tempestivamente costituita, così mostrando di aver avuto conoscenza legale del processo e di essere in grado di apprestare la propria difesa senza incorrere in decadenze o preclusioni. Ne consegue che la proposizione dell'appello avverso la sentenza di primo grado, da parte del convenuto già contumace, non sana il vizio relativo al difetto di regolare costituzione del giudizio in primo grado, non potendosi ritenere avverata la conoscenza legale del processo secondo le modalità previste dal codice per l'esercizio del diritto di difesa e, pertanto, il giudice d'appello è tenuto a rilevare la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, disponendone la rinnovazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28695 del 27/12/2013
fine
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