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161.(Nullità della sentenza)

Art. 161.(Nullità della sentenza)

0 Codice di procedura civile

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Documenti collegati:

Sentenza - contenuto - sottoscrizione - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 17690 del 30/06/2025 (Rv. 675614 - 01)
Presidente del collegio - Rifiuto di sottoscrizione della sentenza - Adempimento compiuto in sua vece dal giudice anziano - Nullità o inesistenza della sentenza - Esclusione - Indicazione della specifica causa dell'impedimento - Necessità - Esclusione. In tema di sottoscrizione della sentenza, se il presidente del collegio che l'ha emessa viene successivamente a cessare dal servizio o rifiuta, per qualsiasi motivo, di porre in essere gli adempimenti di sua competenza in ragione delle funzioni esercitate, non è nulla né inesistente la sentenza in cui i suddetti incombenti siano stati svolti dal componente anziano del collegio giudicante, con l'annotazione di avere sottoscritto in vece del presidente "impedito", senza che sia necessario indicare la specifica causa dell'impedimento. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 17690 del 30/06/2025 (Rv. 675614 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_276, Cod_Proc_Civ_art_158 …...
Sentenza - deliberazione (della) - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11877 del 06/05/2025 (Rv. 674693 - 01)
Mancata comunicazione dell’ordinanza di fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni - Nullità della sentenza di primo grado - Sussistenza - Fondamento - Poteri del giudice d’appello - Fattispecie. L'omessa comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza determina la nullità di tutti gli atti successivi del processo per violazione del principio del contraddittorio, che è dettato nell'interesse pubblico al corretto svolgimento del processo e non nell'interesse esclusivo delle parti; in tal caso, il giudice d'appello deve decidere la causa nel merito, previa rinnovazione degli atti nulli e, cioè, ammettendo le parti a svolgere tutte quelle attività che, in conseguenza della nullità, sono state loro precluse nel giudizio di primo grado. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello secondo cui la mancata comunicazione dell'ordinanza di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado non era di per sé sufficiente a configurare la suddetta nullità, sulla base dell'erronea convinzione circa la necessità di dedurre il pregiudizio concretamente subito). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11877 del 06/05/2025 (Rv. 674693 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_189, Cod_Proc_Civ_art_190, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354   …...
"ius superveniens" - nullità della sentenza - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3500 del 11/02/2025 (Rv. 673759-01)
Pronuncia sulla nullità - inesistenza - Rimedi esperibili avverso la sentenza inesistente - Actio nullitatis o impugnazione ordinaria - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie. La cd. inesistenza giuridica o la nullità radicale di una sentenza può essere fatta valere o mediante un'autonoma azione di accertamento negativo (actio nullitatis) esperibile in ogni tempo, oppure attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione dinanzi al giudice sovraordinato (secondo i casi, appello o ricorso per cassazione), i quali, tuttavia, come rimedi alternativi all'actio nullitatis, devono essere esperiti secondo le regole loro proprie. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la pronuncia, ex art. 617 c.p.c., sull'opposizione al decreto di trasferimento di un bene venduto all'asta, asseritamente nulla per mancanza di firma del giudice, rilevando che la stessa avrebbe dovuto essere impugnata con ricorso per cassazione). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3500 del 11/02/2025 (Rv. 673759-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_618 …...
Opposizioni - Titolo esecutivo di formazione giudiziale - Corte di Cassazione, Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 2785 del 04/02/2025 (Rv. 673776-01)
Opposizione all'esecuzione - Motivi deducibili - Fattispecie. Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva dichiarato d'ufficio l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla banca cessionaria del ramo di azienda di una banca posta in liquidazione coatta amministrativa, con cui era dedotta l'inefficacia, nei confronti dell'opponente, della sentenza posta in esecuzione, in quanto pronunciata nei confronti della cedente dopo l'apertura della procedura concorsuale nei suoi confronti). Corte di Cassazione, Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 2785 del 04/02/2025 (Rv. 673776-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Civ_art_2909 …...
Sentenza - contenuto - conclusioni del p.m. e delle parti - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2033 del 28/01/2025 (Rv. 673664-01)
Omessa o incompleta enunciazione in sentenza delle conclusioni delle parti - Conseguenze - Mera irregolarità formale - Configurabilità - Limiti - Nullità della sentenza - Condizioni. La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale, irrilevante ai fini della sua validità, salvo che abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, traducendosi in tal caso in vizio con effetti invalidanti della sentenza stessa, per omessa pronuncia sulle domande o eccezioni delle parti, oppure per difetto di motivazione in ordine ai punti decisivi prospettati dalle parti. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2033 del 28/01/2025 (Rv. 673664-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_161 …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 32016 del 11/12/2024 (Rv. 673011-01)
Deliberazione (della) - azione - principio del contraddittorio - Deliberazione della sentenza prima del decorso dei termini ex art. 190 c.p.c. - Rinuncia ai termini delle parti presenti in assenza di una parte costituita - Nullità della sentenza - Fondamento. La sentenza è nulla, per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, se deliberata prima del decorso dei termini ex art. 190 c.p.c. anche nel caso in cui, all'udienza fissata per l'esame di istanze istruttorie, la causa sia stata trattenuta in decisione con rinuncia ai predetti termini delle parti presenti, ma in assenza di una parte costituita e non comparsa. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 32016 del 11/12/2024 (Rv. 673011-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_189, Cod_Proc_Civ_art_190 …...
Consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attivita' - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24695 del 13/09/2024 (Rv. 672259-01)
Svolgimento da parte del CTU di considerazioni tecniche esulanti dall’ambito oggettivo del quesito - Possibilità di interlocuzione assicurata alle parti - Nullità della consulenza - Esclusione - Fondamento. Lo svolgimento, da parte del consulente tecnico d'ufficio, di considerazioni tecniche esulanti dall'ambito oggettivo del quesito non determina la nullità della consulenza, né quella derivata della sentenza, se è stata assicurata alle parti la possibilità di interloquire, sia dal punto di vista tecnico nel corso della c.t.u., sia dal punto di vista giuridico negli snodi processuali a ciò deputati, restando "assorbito" l'operato del consulente da quello del giudice. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24695 del 13/09/2024 (Rv. 672259-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_195, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_161 …...
Estinzione del processo - provvedimento del giudice - impugnazione - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16446 del 13/06/2024 (Rv. 671544-02)
Giudizio di cassazione - Interesse a ricorrere - Per far valere la nullità dell’ordinanza di estinzione recante la sola firma del presidente non relatore ed estensore - Sussistenza - Possibilità di esperire altri rimedi endoprocessuali - Rilevanza preclusiva - Esclusione - Ragioni. Sussiste l'interesse a ricorrere per cassazione al fine di sentire dichiarare la nullità dell'ordinanza di estinzione del giudizio pronunciata nel giudizio di appello, per il fatto di recare solo la firma del presidente che non è anche relatore della causa ed estensore del provvedimento, in quanto essa va comunque considerata sentenza, a nulla rilevando che possano essere contestualmente esperiti altri rimedi, ivi compresa l'opposizione all'esecuzione laddove la sentenza di primo grado sia stata fatta valere come titolo esecutivo, in quanto coperto da un inesistente giudicato. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16446 del 13/06/2024 (Rv. 671544-02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_276. Cod_Proc_Civ_art_118, Cod_Proc_Civ_art_119, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617 …...
Sentenza - Deliberazione assunta da un collegio costituito da magistrati legittimamente preposti all'ufficio - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 14318 del 22/05/2024 (Rv. 671399-01)
Successiva cessazione dalle funzioni di uno di essi - Conseguenze sulla validità della sentenza - Esclusione - Ragioni. In tema di vizio di costituzione del giudice collegiale, è al momento della pronuncia della sentenza, ossia della sua deliberazione in camera di consiglio, che il magistrato deve essere legittimamente preposto all'ufficio per poter validamente esercitare la potestas iudicandi, mentre i successivi momenti dell'iter formativo, e cioè la stesura della motivazione, la sottoscrizione e la pubblicazione, non incidono sulla sostanza della pronuncia, pertanto diviene irrilevante che dopo la decisione uno dei componenti dell'organo collegiale, sia trasferito, collocato fuori ruolo o a riposo. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 14318 del 22/05/2024 (Rv. 671399-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_276 …...
Sentenza - contenuto - sottoscrizione - provvedimento del giudice in composizione collegiale - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 14359 del 22/05/2024 (Rv. 671340-01)
Sottoscrizione insufficiente e non mancante - Vizio configurabile - Nullità sanabile - Conseguenze - Conversione in motivo di impugnazione - Sussistenza - Rinnovazione da parte del medesimo organo giudicante - Inammissibilità - Fondamento. La sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale, sottoscritta solo dall'estensore e non dal presidente del collegio, è affetta da nullità sanabile ai sensi dell'art. 161, comma 1, c.p.c., trattandosi di sottoscrizione insufficiente e non mancante, sicché il relativo vizio si converte in motivo di impugnazione ed è preclusa al medesimo giudice la possibilità di rinnovare l'atto viziato. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 14359 del 22/05/2024 (Rv. 671340-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_133 Cod_Proc_Civ_art_162 …...
Sentenza - contenuto - sottoscrizione - "ius superveniens" - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8129 del 26/03/2024 (Rv. 670520-01)
Nullita' della sentenza - pronuncia sulla nullita' - inesistenza - esecuzione forzata - titolo esecutivo - Provvedimento giurisdizionale con firma illeggibile - Equiparazione al difetto di sottoscrizione - Condizioni - Conseguenze - Inesistenza e inidoneità a fondare l'esecuzione forzata. Il provvedimento giurisdizionale firmato con un segno grafico indecifrabile e privo di capacità identificativa della persona fisica del giudice va equiparato a quello mancante di sottoscrizione, a meno che il segno non sia riconducibile ad un autore determinato tramite l'esame di altre parti dello stesso atto, e, conseguentemente, è da considerare inesistente ed inidoneo a fondare l'esecuzione forzata. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8129 del 26/03/2024 (Rv. 670520-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_474 …...
Sentenza - deliberazione (della) - impugnazioni civili - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4667 del 21/02/2024 (Rv. 670123-01)
Cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - nullità della sentenza o del procedimento - Omessa pronuncia sull’istanza di rimessione in termini - Vizio del procedimento - Configurabilità - Deduzione di parte di uno specifico nocumento - Necessità - Esclusione - Fondamento. L'omessa pronuncia sull'istanza di rimessione in termini integra di per sé un vizio del procedimento senza che sia necessaria la deduzione di uno specifico nocumento, atteso che il solo esame della richiesta avrebbe potuto condurre a una diversa decisione del giudice circa la decadenza in cui è incorsa la parte. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4667 del 21/02/2024 (Rv. 670123-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_161 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 29221 del 20/10/2023 (Rv. 669025 - 01)
Deposito di atti - di documenti nuovi - "Nullità della sentenza" ex art. 372 c.p.c. - Nozione - Fattispecie. La nullità della sentenza impugnata, in relazione alla quale, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., è ammissibile il deposito di nuovi documenti in cassazione, non è solo quella derivante dai vizi propri della sentenza, cioè dalla mancanza dei requisiti essenziali di forma e di sostanza della sentenza, ma altresì quella originata, in via riflessa, da vizi radicali del procedimento che, attenendo alla identificazione dei soggetti del rapporto processuale e dunque alla legittimità del contraddittorio, determinino la nullità degli atti processuali compiuti. (Nella specie la S.C. ha ritenuto ammissibile la produzione del ricorrente volta a dimostrare la nullità della sentenza per essere stata pronunciata a seguito di gravame interposto da società già estinta, per incorporazione e cancellazione dal registro delle imprese, al momento della proposizione dell'appello). Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 29221 del 20/10/2023 (Rv. 669025 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_372, Cod_Proc_Civ_art_161 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - interesse al ricorso Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28744 del 16/10/2023 (Rv. 669067 - 01)
Dedotta nullità della sentenza di primo grado - Estraneità ai casi di rimessione al primo giudice - Sentenza di appello che decide nel merito su tutte le questioni controverse - Interesse al ricorso - Esclusione - Fattispecie in tema di incompatibilità del giudice invano ricusato. È inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso in cassazione avverso la sentenza di appello che abbia omesso di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, qualora il vizio di questa, ove esistente, non avrebbe comportato la rimessione della causa al primo giudice, in quanto estraneo alle ipotesi tassative degli artt. 353 e 354 c.p.c., ed il giudice di appello abbia deciso nel merito su tutte le questioni controverse, senza alcun pregiudizio per il ricorrente conseguente alla omessa dichiarazione di nullità. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del motivo di ricorso con cui è stata dedotta l'incompatibilità del giudice invano ricusato, non rilevata dal giudice d'appello, che ha deciso la causa nel merito). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28744 del 16/10/2023 (Rv. 669067 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_052, Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354 …...
impugnazioni civili - appello - improcedibilità Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 28695 del 16/10/2023 (Rv. 669192 - 02)
Mediazione obbligatoria - Eccezione tempestiva di improcedibilità per mancato esperimento della procedura - Erronea pronuncia del giudice - Nullità della sentenza - Assegnazione in appello del termine per la domanda di mediazione - Necessità - Conseguenze. In tema di mediazione obbligatoria, allorché il convenuto eccepisca tempestivamente l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e il giudice erroneamente ritenga che la mediazione non doveva essere esperita, la conseguente nullità può essere fatta valere mediante appello; in tal caso, il giudice d'appello, dichiarata la nullità della sentenza, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale. Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 28695 del 16/10/2023 (Rv. 669192 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_354 …...
comunicazioni nel corso del procedimento Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28302 del 09/10/2023 (Rv. 668944 - 01)
Provvedimento di fissazione udienza ex art. 281-sexies c.p.c. reso all'esito di udienza a "trattazione scritta" - Omessa comunicazione - Violazione del principio del contraddittorio - Conseguenze - Nullità del procedimento e della sentenza. L'omessa comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. reso all'esito di udienza a "trattazione scritta", equivalendo alla mancata comunicazione di un provvedimento emesso fuori udienza, determina la nullità del procedimento e della sentenza per violazione del principio del contraddittorio. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28302 del 09/10/2023 (Rv. 668944 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_127_3, Cod_Proc_Civ_art_134, Cod_Proc_Civ_art_176, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_281_6 …...
Procedimento civile - citazione - contenuto Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19265 del 07/07/2023 (Rv. 668127 - 01)
Impugnazioni civili - appello - citazione di appello – domanda giudiziale - nullità della citazione in primo grado per vizi della "vocatio in ius" - Omesso rilievo in primo grado - Propagazione agli atti dipendenti ed alla sentenza - Sussistenza - Proposizione dell’appello - Poteri del giudice d'appello - Declaratoria di nullità della sentenza e rinnovazione degli atti compiuti in primo grado - Necessità. Nel caso di nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla "vocatio in ius" (nella specie, per inosservanza del termine a comparire), ove il vizio non sia stato rilevato dal giudice ai sensi dell'art. 164 c.p.c., la deduzione della nullità come motivo di gravame non dà luogo, ove ne sia riscontrata la fondatezza dal giudice dell'impugnazione, alla rimessione della causa al primo giudice, ma impone al giudice di appello di rilevare che il vizio si è comunicato agli atti successivi dipendenti, compresa la sentenza, e di dichiararne la nullità, rinnovando tutti gli atti compiuti in primo grado dall'attore, o su sua richiesta, nella contumacia (involontaria) del convenuto/appellante. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19265 del 07/07/2023 (Rv. 668127 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_162, Cod_Proc_Civ_art_163_2, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354 …...
Omesso mutamento dal rito locatizio a quello ordinario e viceversa – Cass. n. 14374/2023
Procedimento civile - Norme sul rito - Omesso mutamento dal rito locatizio a quello ordinario e viceversa - Invalidità della sentenza - Condizioni - Fattispecie.  L'omesso mutamento del rito (da quello speciale locatizio a quello ordinario e viceversa) non determina "ipso iure" l'inesistenza o la nullità della sentenza ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quale una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto irrilevante la censura relativa all'applicazione del rito locatizio in luogo di quello ordinario, atteso che i documenti decisivi per la decisione della controversia erano stati acquisiti dal giudice mediante l'esercizio del potere officioso di cui all'art. 213 c.p.c., utilizzabile in entrambi i riti suddetti). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 14374 del 24/05/2023 (Rv. 667889 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_213, Cod_Proc_Civ_art_439, Cod_Proc_Civ_art_427, Cod_Proc_Civ_art_447_2   Corte Cassazione 14374 2023 …...
Omessa indicazione della parte – Cass. n. 14106/2023
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - indicazione - delle parti e del loro domicilio - Omessa indicazione della parte - Conseguenze - Nullità della decisione - Limiti - Fattispecie.  L'omessa indicazione del nome di una delle parti, nell'intestazione della sentenza, ne comporta la nullità qualora sussista una situazione di incertezza assoluta, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intero provvedimento, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, nell'intestazione e nel dispositivo, aveva omesso la denominazione di una delle parti appellanti, senza che i motivi di detta omissione potessero essere ricostruiti attraverso la lettura dell'intero provvedimento, inidoneo a divenire, a causa di detta incertezza, "legge del caso concreto", secondo quella che è l'essenziale funzione della decisione giurisdizionale). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 14106 del 23/05/2023 (Rv. 667920 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_156   Corte Cassazione 14106 2023 …...
Violazione delle norme sulla composizione del tribunale – Cass. n. 9224/2023
Procedimento civile - giudice - Violazione delle norme sulla composizione del tribunale - Nullità della decisione - Applicabilità del regime ex art. 161, comma 1, c.p.c. - Conseguenze - Decisione del giudice d'appello quale giudice di primo grado - Necessità - Rispetto dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. - Necessità - Esclusione.  All’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale è applicabile, in forza del rinvio operato dall'art. 50-quater c.p.c., il regime della nullità di cui all'art. 161, comma 1, c.p.c., con la conseguenza che il relativo vizio (che non comporta la nullità degli atti precedenti) si converte in motivo di impugnazione, senza che quest'ultima produca l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice, ove il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito, essendo egli chiamato a rinnovare la decisione come se fosse nella posizione del giudice di primo grado, e non potendo, pertanto, sindacare il mancato rispetto, nell'atto di appello, dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9224 del 03/04/2023 (Rv. 667246 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_050_2, Cod_Proc_Civ_art_050_3, Cod_Proc_Civ_art_500_4, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_339, Cod_Proc_Civ_art_342   Corte Cassazione 9224 2023 …...
Acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado – Cass. n. 8506/2023
Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - nullità della sentenza - pronuncia sulla nullità - in genere - Acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado indispensabile ai fini della decisione del gravame - Competenza esclusiva dell'ufficio - Omessa acquisizione - Imputabilità alle parti - Esclusione - Declaratoria di inammissibilità dell'appello - Abnormità - Conseguenze.   Il giudice d'appello può decidere la causa in assenza del fascicolo d'ufficio di primo grado soltanto quando questo non è indispensabile rispetto ai motivi di gravame; in caso contrario, invece, sussiste un preciso obbligo - dell'ufficio giudiziario e non delegabile alle parti - di disporne l’acquisizione, con la conseguenza che, ove esso rimanga inadempiuto (per carenze organizzative dell'ufficio o anche per errore del funzionario addetto), non può farsene discendere alcuna conseguenza pregiudizievole per le parti del processo, dovendosi perciò ritenere abnorme la sentenza di appello che abbia dichiarato inammissibile l'impugnazione per la mancanza del fascicolo d'ufficio di primo grado. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8506 del 24/03/2023 (Rv. 667108 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_162, Cod_Proc_Civ_art_347, Cod_Proc_Civ_art_168   Corte Cassazione 8506 2023 …...
Ricusazione dei componenti del Consiglio distrettuale di disciplina – Cass. n. 36671/2022
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ammissibilità del ricorso - avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - in genere -Ricusazione dei componenti del Consiglio distrettuale di disciplina - Delibera di rigetto - Impugnazione innanzi al CNF - Decisione - Ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.   In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, anche dopo la previsione di cui all'art. 8, comma 1, del Regolamento CNF n. 2 del 2014, che consente l'impugnabilità dinanzi al Consiglio Nazionale Forense dell'ordinanza che decide sulla ricusazione di un membro del Consiglio distrettuale di disciplina, quale ulteriore strumento di garanzia del soggetto sottoposto a procedimento disciplinare, è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione contro il provvedimento reso sull'istanza di ricusazione, difettando quest'ultimo del requisito della definitività, atteso che l'eventuale vizio causato dall'incompatibilità del giudice invano ricusato si converte in motivo di nullità dell'attività da lui spiegata, e quindi in motivo di gravame della sentenza da lui (o col suo concorso) emessa. Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 36671 del 14/12/2022 (Rv. 666377 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_161   Corte Cassazione 36671 2022 …...
Mancata assegnazione dei termini – Cass. n. 34861/2022
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - Procedimento civile - azione - principio del contraddittorio - Mancata assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. - Omessa rinuncia delle parti - Deliberazione della sentenza in data successiva al decorso dei termini di cui alla predetta disposizione - Nullità della sentenza - Esclusione - Fondamento.   La mancata assegnazione alle parti, nonostante che esse non vi abbiano rinunciato, del termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche, non comporta la nullità "ipso iure" della sentenza qualora tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e il deposito della sentenza siano comunque intercorsi i termini sanciti dalla predetta disposizione. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 34861 del 25/11/2022 (Rv. 666495 - 03) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_189, Cod_Proc_Civ_art_190   Corte Cassazione 34861 2022 …...
Prosecuzione del giudizio senza interruzione – Cass. n. 34867/2022
Procedimento civile - estinzione del processo - per inattività delle parti e per mancata prosecuzione o riassunzione - impugnazioni civili - impugnazioni in generale - interesse all'impugnazione - Evento interruttivo - Prosecuzione del giudizio senza interruzione - Impugnazione della decisione - Legittimazione della sola parte coinvolta dall'evento - Fondamento - Fattispecie.   Le norme che disciplinano l'interruzione del processo sono volte a tutelare la parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo, sicché l'irregolare prosecuzione del giudizio, derivante dalla loro inosservanza, può essere fatta valere soltanto da quest'ultima, che dall'evento interruttivo può essere pregiudicata, e non anche dalle altre parti, le quali, non risentendo di alcun pregiudizio, non possono dedurla come motivo di nullità della sentenza pronunciata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il motivo con il quale il ricorrente aveva censurato la mancata interruzione del giudizio di appello a seguito della cancellazione dal registro delle imprese di una delle società appellate). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 34867 del 25/11/2022 (Rv. 666448 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_157 Corte Cassazione 34867 2022 …...
Processo civile telematico – Cass. n. 27379/2022
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - sottoscrizione - Processo civile telematico - Sottoscrizione telematica - Duplicato informatico e copia informatica - Differenza - Fattispecie.   In tema di notificazione della sentenza con modalità telematica, occorre distinguere la copia informatica di un documento nativo digitale, la quale presenta segni grafici (generati dal programma ministeriale in uso alle cancellerie degli uffici giudiziari) che rappresentano una mera attestazione della presenza della firma digitale apposta sull'originale di quel documento, dal duplicato informatico che, come si evince dagli artt. 1, lett. i) quinquies e 16 bis, comma 9 bis del d.l. n. 179 del 2012, consiste in un documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario e la cui corrispondenza con quest'ultimo non emerge dall'uso di segni grafici - la firma digitale è infatti una sottoscrizione in "bit" la cui apposizione, presente nel "file", è invisibile sull'atto analogico cartaceo - ma dall'uso di programmi che consentono di verificare e confrontare l'impronta del "file" originario con il duplicato. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'impugnazione svolta nei confronti della sentenza di primo grado, sul presupposto che la notifica telematica della stessa, mediante duplicato informatico, era idonea a far decorrere il "termine breve", pur non presentando segni grafici relativi all'apposizione della sottoscrizione del giudice). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27379 del 19/09/2022 (Rv. 665895 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_161   Corte Cassazione 27379 2022 …...
Procedimento per la liquidazione degli onorari di avvocato – Cass. n. 13856/2022
Procedimento civile - giudice - vizio di costituzione (nullità per) - avvocato e procuratore - onorari - procedimento di liquidazione - sommario Art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 - Procedimento per la liquidazione degli onorari di avvocato - Necessaria trattazione collegiale - Deliberazione assunta da giudici che non hanno assistito alla discussione della causa - Conseguenza - Nullità.   Le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati sono soggette al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 e sono trattate e decise dal tribunale in composizione collegiale, salva la delega al singolo giudice per l'espletamento degli incombenti istruttori, sicché, ove la decisione sia deliberata in camera di consiglio da un collegio composto da giudici che non hanno assistito alla discussione della causa, si configura la violazione dell'art. 276 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 13856 del 03/05/2022 (Rv. 664625 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_050, Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_161 Cod_Proc_Civ_art_276   Corte Cassazione 13856 2022 …...
Nullità del giudizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo – Cass. n. 11506/2022
Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - in genere - Citazione in giudizio notificata al convenuto dopo la morte dell'attore in senso sostanziale - Nullità del giudizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo - Principio della scissione degli effetti della notificazione - Inapplicabilità - Fondamento.   La morte dell’attore in senso sostanziale, intervenuta prima della notificazione dell'atto di citazione, determina la nullità della "vocatio in ius", che presuppone la attuale esistenza delle parti, e dell'intero eventuale giudizio che ne è seguito, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, non potendo trovare applicazione il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario, che, avendo come scopo quello di non far ricadere sul notificante incolpevole le conseguenze negative del ritardo nel compimento di attività sottratte al suo controllo, presuppone comunque la valida instaurazione del rapporto processuale e del contraddittorio tra le parti. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11506 del 08/04/2022 (Rv. 664439 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_299   Corte Cassazione 11506 2022 …...
Nullità della sentenza depositata nei successivi dieci giorni – Cass. n. 5649/2022
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - sentenza - dispositivo (lettura del) - Rito Fornero - Lettura dispositivo in udienza - Nullità della sentenza depositata nei successivi dieci giorni - Esclusione - Ragioni.   Nel rito c.d. Fornero, di cui all'art. 1, commi 47 e ss., della l. n. 92 del 2012, non è prevista la lettura del dispositivo in udienza e l’eventuale pronuncia, che comunque vi sia stata, costituisce una mera anticipazione della pubblicazione del dispositivo rispetto alla motivazione, di tal che non è ravvisabile alcuna nullità della sentenza depositata, successivamente, entro il termine di dieci giorni dalla data dell'udienza di discussione, di cui al comma 57 del citato art. 1, essendo fatta salva la finalità acceleratoria del rito speciale e non configurandosi alcun pregiudizio del diritto di difesa ai fini dell'impugnazione, i cui termini decorrono dal deposito della motivazione. Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 5649 del 21/02/2022 (Rv. 663989 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_429, Cod_Proc_Civ_art_161    Corte Cassazione 5649 2022 …...
Mancanza di dispositivo sottoscritto dal presidente – Cass. n. 4430/2022
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - Rito ordinario - Mancanza di dispositivo sottoscritto dal presidente - Nullità - Esclusione - Fondamento.   Il dispositivo redatto in camera di consiglio ex art. 276, ultimo comma, c.p.c., non ha rilevanza giuridica esterna ma solo valore interno poiché l'esistenza della sentenza civile è determinata - salvo che nelle controversie assoggettate al rito del lavoro ovvero a riti ad esso legislativamente equiparati o specialmente disciplinati - dalla sua pubblicazione mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, sicché è valida la sentenza ancorché agli atti non risulti la presenza di un dispositivo, sottoscritto dal presidente, mancando, tanto più, la previsione di un corrispondente vizio nella citata norma. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4430 del 11/02/2022 (Rv. 663925 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_133, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_276   Corte Cassazione 4430 2022 …...
Violazione del principio della domanda e del principio dispositivo – Cass. n. 3086/2022
Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attività' - consulenza tecnica - poteri del giudice - valutazione della consulenza - Accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti o rilevabili d'ufficio - Violazione del principio della domanda e del principio dispositivo - Conseguenze - Nullità assoluta - Rilevabilità di ufficio e conversione in motivo di impugnazione.   In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice, viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi valere ai sensi dell'art. 161 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 3086 del 01/02/2022 (Rv. 663786 - 06) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_062, Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_161   Corte Cassazione 3086 2022 …...
Nullità della citazione per vizi della "vocatio in ius"- Cass. n. 2258/2022
Procedimento civile - contumacia - costituzione del contumace (tardiva comparizione) - rimessione in termini - Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - Nullità della citazione per vizi della "vocatio in ius"- Poteri del giudice d'appello - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Rinnovazione degli atti compiuti in primo grado - Necessità - Compimento delle attività precluse - Rimessione in termini dell'appellante contumace - Condizioni - Fattispecie.   Nel caso di nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla "vocatio in ius" (nella specie, per inosservanza del termine a comparire), ove il vizio non sia stato rilevato dal giudice ai sensi dell'art. 164 c.p.c. e il processo sia proseguito in assenza di costituzione in giudizio del convenuto, alla deduzione della nullità come motivo di gravame consegue che il giudice di appello, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, deve ordinare, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti compiuti nel grado precedente, mentre l'appellante, già dichiarato contumace, può chiedere di essere rimesso in termini per il compimento delle attività precluse se dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo, ai sensi dell'art. 294 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 2258 del 26/01/2022 (Rv. 663727 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_162, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_294, Cod_Proc_Civ_art_354   Corte Cassazione 2258 2022 …...
Mancanza di imparzialità del giudicante – Cass. n. 2165/2022
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - nullità della sentenza o del procedimento - Mancanza di imparzialità del giudicante - Rilievo disciplinare - Sussistenza - Automatica nullità della sentenza - Esclusione - Ragioni.   La mancanza di imparzialità del giudicante, pur potendo rilevare sotto il diverso profilo deontologico e disciplinare, non produce la nullità della sentenza ove non incida sulla correttezza della decisione in quanto il nostro sistema processuale è caratterizzato dal principio di tassatività delle nullità, che limita le ipotesi di nullità degli atti processuali ai soli casi di espressa previsione di legge o di mancato raggiungimento dello scopo. Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 2165 del 25/01/2022 (Rv. 663735 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_161   Corte Cassazione 2165 2022 …...
Nullità radicale di un provvedimento giurisdizionale – Cass. n. 40883/2021
Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - nullità della sentenza - pronuncia sulla nullità - inesistenza - Sentenza con motivazione e dispositivo concernenti una causa tra soggetti diversi dalle parti del giudizio - Nullità insanabile - Configurabilità - Fondamento.   L'inesistenza giuridica, o nullità radicale, di un provvedimento giurisdizionale avente contenuto decisorio emesso nei confronti delle parti del giudizio, ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa concernente altri soggetti, comporta, per l'incompiuto esercizio della giurisdizione, che il giudice cui è apparentemente da attribuire la sentenza inesistente possa procedere alla sua rinnovazione, emanando un atto valido conclusivo del giudizio. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 40883 del 20/12/2021 (Rv. 663472 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_324   Corte Cassazione 40883 2021 …...
Domanda tardiva di ammissione al passivo fallimentare del credito – Cass. n. 39124/2021
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo – dichiarazioni tardive - Disciplina previgente al d.lgs. n. 5 del 2006 - Decisione del giudice delegato anziché del collegio - Nullità non rilevabile d'ufficio - Conseguenze - Appellabilità - Fondamento.   In base alle norme previgenti al d.lgs. n. 5 del 2006, ove sulla domanda tardiva di ammissione al passivo fallimentare del credito contestato si pronunci il giudice delegato con decreto, anziché il collegio con sentenza, il vizio che affligge la decisione non attiene alla costituzione del giudice, ma determina una nullità non rilevabile d'ufficio, che si converte in motivo di gravame, ai sensi dell'art. 50 quater c.p.c., e deve essere fatta valere mediante appello, in ossequio al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, poiché il menzionato decreto assume il contenuto e produce gli effetti propri della sentenza prevista dalla disciplina all'epoca in vigore. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 39124 del 09/12/2021 (Rv. 663423 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_050 quater, Cod_Proc_Civ_art_050 bis   Corte Cassazione 39124 2021 …...
Consiglio di stato – Cass. n. 38598/2021
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - consiglio di stato - In genere.   La circostanza che - alla data della deliberazione della sentenza in camera di consiglio - un giudice "laico” del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (ossia, nominato dal Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 373 del 2003) abbia già raggiunto l’età per il collocamento in quiescenza, benché in assenza di formale e relativo provvedimento, e ancorché il termine di sei anni della durata della nomina non sia ancora spirato, non integra una ipotesi di difetto di giurisdizione per illegittima costituzione del giudice speciale e non è pertanto denunciabile con ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., non essendo ravvisabile in tale ipotesi una totale carenza di legittimazione dell'organo giudicante per assoluta inidoneità di uno dei componenti, né un vizio di costituzione del collegio giudicante di particolare gravità, invece riscontrabile quando sussista una alterazione strutturale dell'organo stesso, che ne impedisca l'identificazione con quello delineato dalla legge, per vizio di qualità o di numero. Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 38598 del 06/12/2021 (Rv. 663249 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_161   Corte Cassazione 38598 2021 …...
Proposizione cumulativa di più domande – Cass. n. 36897/2021
Competenza civile - competenza per valore - cumulo oggettivo - in genere - Proposizione cumulativa di più domande - Limitazione delle domande nei limiti della competenza per valore del giudice adito - Conseguenze - Radicamento della competenza per valore - Vincolatività anche per il giudizio di merito - Sussistenza - Condanna per un importo superiore - Ultra petizione - Configurabilità   In tema di determinazione della competenza, in ipotesi di proposizione cumulativa di più domande, l'affermazione dell'attore di limitare l'ammontare della domanda nei limiti della competenza per valore del giudice adito ha il duplice effetto di radicare la competenza innanzi al predetto giudice e di delimitare in tali limiti l'importo accertabile dalla sentenza, con conseguente nullità della pronuncia per l'ipotesi di superamento del valore determinato per effetto della clausola di contenimento. Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 36897 del 26/11/2021 (Rv. 662887 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_006, Cod_Proc_Civ_art_007, Cod_Proc_Civ_art_014, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_161   Corte Cassazione 36897 2021 …...
Assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica – Cass. n. 36596/2021
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - in genere - Giudizio d'appello - Assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica - Deliberazione della sentenza anteriore alla loro scadenza o in caso di mancata assegnazione - Conseguenze - Nullità della sentenza - Sussistenza - Fondamento.   La parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; invero, la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo. Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 36596 del 25/11/2021 (Rv. 663244 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_189, Cod_Proc_Civ_art_190, Cod_Proc_Civ_art_275, Cod_Proc_Civ_art_281 quinquies, Cod_Proc_Civ_art_352   Corte Cassazione 36596 2021 …...
Procedimenti in materia di lavoro e previdenza – Cass. n. 35057/2021
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - indicazione - del giudice - Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - sentenza d'appello - Procedimenti in materia di lavoro e previdenza - Giudizio in appello - Verbale di udienza - Dispositivo letto in udienza - Fede privilegiata dell'atto pubblico - Configurabilità per entrambi - Discordanza nella composizione del collegio - Conseguenze - Nullità insanabile della sentenza - Tenore della sentenza depositata - Irrilevanza - Correzione di errore materiale - Inammissibilità e irrilevanza.   Nel rito del lavoro deve attribuirsi la fede privilegiata dell'atto pubblico sia al verbale di udienza che al dispositivo della sentenza letto in udienza, compresa la relativa intestazione, il quale prevale sull'eventuale difforme contenuto della sentenza successivamente depositata; ne consegue che, in caso di contrasto tra il verbale della discussione e il dispositivo letto in udienza della sentenza d'appello circa la composizione del collegio giudicante, tutta la sentenza deve ritenersi affetta da nullità insanabile per la non coincidenza tra il collegio della fase di discussione della causa e quello deliberante, né tale contrasto e la conseguente nullità possono essere eliminati mediante il procedimento di correzione degli errori materiali. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 35057 del 17/11/2021 (Rv. 662761 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_420, Cod_Proc_Civ_art_437, Cod_Proc_Civ_art_276   Corte Cassazione 35057 2021 …...
Notifica dell'atto di appello presso il procuratore revocato – Cass. n.20840/2021
Impugnazioni civili - appello - Notificazione - nullità - Notifica dell'atto di appello presso il procuratore revocato dopo l'avvenuta sostituzione dello stesso - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.   La notifica dell'atto di appello effettuata presso l'originario difensore revocato, anziché presso quello nominato in sua sostituzione, non è inesistente, atteso che il requisito del "collegamento” (o del "riferimento”) tra il luogo della notificazione e il destinatario non rientra tra gli elementi costitutivi essenziali (rinvenibili nell'attività di trasmissione, svolta da soggetto qualificato, dotato "ex lege" del relativo potere, nonché nella fase di consegna, intesa come raggiungimento di uno degli esiti postivi dell'atto, in forza dei quali lo stesso possa considerarsi "ex lege" eseguito), idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, integrandone la fattispecie legale minima; pertanto, il requisito in parola si colloca fuori dal perimetro strutturale della notificazione e la sua assenza determina la nullità dell'atto processuale, sanabile con effetto "ex tunc" attraverso la costituzione dell'intimato o la sua rinnovazione, spontanea o su ordine del giudice. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 20840 del 21/07/2021 (Rv. 661983 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_085, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_121, Cod_Proc_Civ_art_157   Corte Cassazione 20840 2021 …...
Evento interruttivo riguardante una o più parti di un procedimento connesso – Cass. n. 18804/2021
Procedimento civile - estinzione del processo - per inattività delle parti e per mancata prosecuzione o riassunzione - Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - interesse all'impugnazione Interruzione del processo - Evento interruttivo riguardante una o più parti di un procedimento connesso - Deduzione di una irregolare prosecuzione - Legittimazione della parte coinvolta dall'evento interruttivo - Carattere esclusivo - Conseguenze - Fattispecie.   Le norme sull'interruzione del processo sono rivolte a tutelare la parte nei cui confronti si sia verificato l'evento interruttivo e, pertanto, nel caso di unico processo con pluralità di parti, soltanto quella che dall'evento può essere pregiudicata può far valere l'irregolare prosecuzione del giudizio, non le altre parti, le quali nessun pregiudizio risentono dall'omessa interruzione del processo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile la censura con cui una parte diversa da quella dichiarata fallita nel corso del giudizio d'appello aveva denunciato la nullità della decisione, assunta dalla Corte di merito nonostante l'automatica interruzione del processo derivante dal predetto evento interruttivo). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18804 del 02/07/2021 (Rv. 661714 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_303   Corte Cassazione 18804 2021 …...
Morte del difensore verificatasi nel primo grado di lite – Cass. n. 10912/2021
Impugnazioni civili - "reformatio in peius" (divieto) - rimessione della causa al giudice di primo grado - Morte del difensore verificatasi nel primo grado di lite - Mancata interruzione del giudizio - Conseguenze in appello - Nullità della sentenza - Rimessione al primo giudice - Esclusione. Procedimento civile - interruzione del processo - morte del procuratore. La mancata interruzione del procedimento di prime cure, a seguito della morte del difensore di una delle parti costituite, non consente l'applicazione, in sede di gravame, dell'art. 354 c.p.c., ma impone al giudice di appello di dichiarare la nullità della sentenza impugnata e procedere ad un nuovo esame del merito. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 10912 del 26/04/2021 (Rv. 661132 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_301, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354 …...
Rimedi esperibili avverso la sentenza inesistente – Cass. n. 9910/2021
Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - nullita' della sentenza - pronuncia sulla nullita' - inesistenza Rimedi esperibili avverso la sentenza inesistente - "Actio nullitatis" o impugnazione ordinaria - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie. La cd. inesistenza giuridica o la nullità radicale di una sentenza può essere fatta valere o mediante un'autonoma azione di accertamento negativo ("actio nullitatis") esperibile in ogni tempo, oppure attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione dinanzi al giudice sovraordinato (secondo i casi, appello o ricorso per cassazione), i quali, tuttavia, come rimedi alternativi all'"actio nullitatis", devono essere esperiti secondo le regole loro proprie, e, quindi, tempestivamente, nel rispetto dei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto, dopo il decorso dei termini di decadenza per l'impugnativa, al fine di ottenere la declaratoria di nullità della sentenza di appello, derivata dalla nullità radicale della sentenza di primo grado, asseritamente priva della sottoscrizione del giudice). Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 9910 del 15/04/2021 (Rv. 661124 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_132 …...
Procedimento civile - Nullità della procura – Cass. n. 8104/2021
Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - motivi - Procedimento civile - Nullità della procura - Omesso rilievo in primo grado - Sentenza - Proposizione dell'eccezione in comparsa conclusionale in appello - Inammissibilità - Fondamento. La nullità della procura alle liti non è qualificata dalla legge come assoluta e insanabile sicché, qualora essa non venga rilevata d’ufficio in primo grado, ne discende la nullità della sentenza che definisce il relativo giudizio, che si converte in motivo di gravame ex art. 161 c.p.c., da far valere tempestivamente con l’atto d’appello, non potendo essere dedotta in detta sede solo con la comparsa conclusionale. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8104 del 23/03/2021 (Rv. 660896 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_352 …...
Rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione – Cass. n. 6762/2021
Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per inadempimento - rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilita' dell'inadempimento, colpa o dolo - eccezione d'inadempimento - Mancato rilievo d'ufficio della tardività dell'eccezione di inadempimento in primo grado - Accoglimento nel merito - Preclusioni - Limiti - Mancata impugnazione sul punto od omessa riproposizione della relativa questione - Rilevabilità d'ufficio da parte del giudice del gravame - Esclusione - Conversione della nullità in motivo di impugnazione - Giudicato implicito - Configurabilità. La pronuncia d'ufficio del giudice di primo grado su una questione processuale per la quale è prescritto un termine di decadenza o il compimento di una determinata attività - in difetto di espressa previsione normativa della rilevabilità "in ogni stato e grado" ed escluse le ipotesi di vizi talmente gravi da pregiudicare interessi di rilievo costituzionale - deve avvenire entro il grado di giudizio nel quale essa si è manifestata; qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare d'ufficio sulla questione (nella specie, rilievo del carattere tardivo ex art. 167 c.p.c. dell'eccezione di inadempimento sollevata in primo grado dal convenuto), resta precluso l'esercizio del potere di rilievo d'ufficio sulla stessa, per la prima volta, tanto al giudice di appello quanto a quello di cassazione, ove non sia stata oggetto di impugnazione o non sia stata ritualmente riproposta, essendosi formato un giudicato implicito interno in applicazione del principio di conversione delle ragioni di nullità della sentenza in motivi di gravame previsto dall'art. 161 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 6762 del 10/03/2021 (Rv. 660906 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Civ_art_1460, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_329 …...
Sottoscrizione di un giudice estraneo al collegio – Cass. n. 6494/2021
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - Sottoscrizione di un giudice estraneo al collegio - Nullità ex artt. 132 e 161, comma 2, c.p.c. - Rilevabilità d'ufficio - Provvedimenti conseguenziali della Corte di cassazione - Rinvio allo stesso giudice - Riesame del merito - Necessità. La sottoscrizione di una sentenza emessa da un organo collegiale ad opera di un magistrato che non componeva il collegio giudicante, in luogo del magistrato (nella specie, il presidente) che ne faceva parte e che avrebbe dovuto sottoscriverla, integra l'ipotesi della mancanza della sottoscrizione della sentenza da parte del giudice, disciplinata dagli artt. 132 e 161, comma 2, c.p.c. Il difetto di detta sottoscrizione, se rilevato, anche d'ufficio, nel giudizio di cassazione, comporta la dichiarazione di nullità della sentenza ed il rinvio della causa, ai sensi degli artt. 354, comma 1, 360, comma 1, n. 4, e 383, comma 4, c.p.c., al medesimo giudice che ha emesso la sentenza carente di sottoscrizione, il quale viene investito del potere-dovere di riesaminare il merito della causa stessa e non può limitarsi alla mera rinnovazione della sentenza. Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 6494 del 09/03/2021 (Rv. 660631 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_383 …...
Dentisti ed odontotecnici -Procedimento disciplinare – Cass. n. 6177/2021
Professionisti - professioni sanitarie - dentisti ed odontotecnici - Procedimento disciplinare - Sanzione irrogata dall'Ordine Provinciale - Vizi attinenti al contenuto ed al merito del provvedimento - Impugnazione nei termini e nei modi previsti dagli artt. 53 e 54 del d.P.R. n. 221 del 1950 - Necessità - Fondamento - "Actio nullitatis" - Esperibilità - Limiti. L'impugnazione della sanzione irrogata dall'Ordine Provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, per vizi attinenti al contenuto ed al merito del provvedimento, è esperibile nei termini e con i modi previsti dagli artt. 53 e 54 del d.P.R. n. 221 del 1950, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 161, comma 1, c.p.c., secondo cui la nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione, essendo l'"actio nullitatis" - esercitabile senza limitazioni di tempo - limitata ai soli casi riconducibili al concetto di inesistenza del provvedimento, nei quali difetti, cioè, alcuno dei requisiti essenziali per la riconoscibilità dello steso come provvedimento giurisdizionale. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 6177 del 05/03/2021 (Rv. 660544 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_161 …...
Omesso deposito dell'avviso di ricevimento – Cass. n. 4791/2021
Procedimento civile - notificazione - nullita' - Notificazione a mezzo posta - Omesso deposito dell'avviso di ricevimento - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Conseguenze. Il mancato deposito dell'avviso di ricevimento di una notificazione effettuata a mezzo posta è causa di nullità e non di inesistenza, della notificazione, con conseguente rinnovabilità per ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c., costituendo tale avviso prova della regolarità della notificazione ma non elemento strutturale di essa. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4791 del 23/02/2021 (Rv. 660754 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_149_1, Cod_Proc_Civ_art_161 …...
Erronea indicazione della data di deliberazione – Cass. n. 3569/2021
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - data della deliberazione - Erronea indicazione della data di deliberazione - Nullità della sentenza - Esclusione - Mero errore materiale - Configurabilità - Conseguenze. Se la data di deliberazione riportata in calce ad una sentenza collegiale è anteriore alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., ma la data di pubblicazione - che segna il momento in cui la decisione viene ad esistenza - è successiva a detta scadenza, si presume, in assenza di contrari elementi, che l'indicata data di deliberazione sia affetta da semplice errore materiale e che, pertanto, il processo deliberativo si sia correttamente svolto mediante l'esame degli scritti difensivi depositati, senza alcun pregiudizio del diritto di difesa delle parti. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3569 del 11/02/2021 (Rv. 660593 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288, Cod_Proc_Civ_art_190 …...
Mancanza o incompletezza dell'indicazione dell'udienza di comparizione – Cass. n. 709/2021
Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - termini di comparizione - data – errata - Mancanza o incompletezza dell'indicazione dell'udienza di comparizione - Nullità della citazione - Limiti - Possibilità per il destinatario di individuare la data effettiva con l'uso della diligenza e buon senso - Conseguenze - Validità della citazione - Fattispecie. La nullità della citazione per omessa indicazione dell'udienza di comparizione davanti al giudice adito si verifica soltanto nel caso in cui detta indicazione manchi del tutto o, per la sua incompletezza, risulti tanto incerta da non rendere possibile al destinatario dell'atto individuare, con un minimo di diligenza e buon senso, la data che si intendeva effettivamente indicare, con la conseguenza che, ove non ricorra propriamente questa eventualità, la citazione deve essere considerata valida. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva dichiarato la nullità della decisione di primo grado in ragione dell'erronea trascrizione della data dell'udienza di comparizione nell'atto di citazione, senza svolgere alcun accertamento sulla riconoscibilità dell'errore da parte del destinatario dell'atto). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 709 del 18/01/2021 Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_163_1, Cod_Proc_Civ_art_164 …...
Ordinanza di estinzione dell'appello emessa dal giudice collegiale - Cass. n. 26914/2020
Procedimento civile - estinzione del processo - provvedimento del giudice - impugnazione - Ordinanza di estinzione dell'appello emessa dal giudice collegiale - Natura di sentenza - Sottoscrizione da parte del solo presidente che non risulti relatore o estensore - Effetto - Nullità insanabile - Conseguenze. L'ordinanza collegiale con la quale sia stata dichiarata l'estinzione del giudizio di appello ha il contenuto decisorio di una sentenza, con la conseguenza che la medesima, ove sia sottoscritta dal solo presidente che non ne risulti pure relatore o estensore, è viziata da nullità insanabile, perché non redatta con l'osservanza delle forme di cui all'art. 132, comma 3, c.p.c.; pertanto, nei confronti di siffatto provvedimento, sono esperibili i mezzi di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza e il vizio radicale in parola è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità. Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_131, Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_307, Cod_Proc_Civ_art_348_1, Cod_Proc_Civ_art_359, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_395 estinzione  processo corte cassazione 26914 2020 …...
Protezione internazionale - Ricorso giurisdizionale del richiedente - Cass. n. 26126/2020
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello)-  Protezione internazionale - Ricorso giurisdizionale del richiedente - Decisione emessa in relazione a fatto diverso - Conseguenze - Nullità del provvedimento - Fattispecie. In materia di protezione internazionale, la decisione che prende in esame un fatto diverso da quello posto a fondamento della domanda comporta un vizio della decisione impugnata, rilevabile anche d'ufficio, che la rende nulla sulla base del combinato disposto degli artt. 156, comma 2, 161, comma 2, e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., nonché dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., per l'assoluta inidoneità della stessa al raggiungimento dello scopo, che è quello di costituire tra le parti un accertamento potenzialmente definitivo in relazione al caso concreto dedotto in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha rilevato che la statuizione del tribunale circa la non credibilità del racconto del richiedente in merito all'ostracismo religioso subito da parte dei suoi genitori, non trovava corrispondenza nei fatti narrati, perché l'ostilità era stata ascritta all'intenzione di convertirsi alla religione cristiana, mentre il ricorrente aveva riferito che il contrasto era conseguito alla sua volontà di convertirsi alla fede musulmana). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 26126 del 17/11/2020 (Rv. 659738 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_132 corte cassazione 26126 2020 …...
Protezione internazionale - Procedimento d'appello - Cass. n. 25943/2020
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Procedimento d'appello - Decreto di fissazione dell'udienza - Esclusione "ab initio" dell'audizione del richiedente - Nullità relativa del decreto - Conseguenze. Nel procedimento, in grado di appello, relativo ad una domanda di protezione internazionale, laddove non sia disponibile la videoregistrazione del colloquio dell'istante innanzi alla Commissione territoriale, il decreto di fissazione dell'udienza, che previamente disponga che non vi sarà audizione del richiedente, per non essere questa necessaria in concreto, viola la prescrizione contenuta all'art. 35-bis, comma 11, lett. a, del d.lgs. n. 25 del 2008 ed è, pertanto nullo, per un difetto del requisito di forma-contenuto legale di tale atto processuale; siffatta nullità è a rilevanza cd. variabile e, pertanto, soggetta all'art. 157, comma 2, c.p.c., sicché, ove non tempestivamente eccepita, non può essere fatta valere con il ricorso per cassazione. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 25943 del 16/11/2020 (Rv. 659680 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_161 corte cassazione 25943 2020 …...
Provvedimento con affogliazione successiva all'ultima pagina di un secondo dispositivo riferibile a una diversa causa - Cass. n. 25541/2020
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Provvedimento con affogliazione successiva all'ultima pagina di un secondo dispositivo riferibile a una diversa causa - Nullità del provvedimento - Condizioni - Emendabilità con la procedura di correzione degli errori materiali - Sussistenza - Limiti – Fattispecie - provvedimenti del giudice civile - 016 dispositivo - provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto – dispositivo. Nel caso in cui ad un provvedimento integralmente e ritualmente formato risulti, per un mero disguido materiale, affogliato di seguito alla sua ultima pagina la copia del dispositivo riferibile ad una diversa causa, in calce alla quale sia stata apposta l'attestazione della data del deposito, il vizio in cui la decisione può incorrere è dato dalla coesistenza di due dispositivi; ne consegue che, qualora, per la diversità dei nomi delle parti e dell'oggetto della controversia nell'ulteriore dispositivo riportati, emerga che quest'ultimo dispositivo non atteneva alla causa cui era riferibile la pronuncia, tale vizio non può assurgere a nullità di carattere sostanziale ed è emendabile con la procedura di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato il decreto del tribunale, di rigetto dell'opposizione avverso la decisione di diniego della protezione internazionale, ritenendo che, nonostante la presenza di un doppio dispositivo nel decreto opposto, non fosse dubbia la riferibilità del primo dispositivo alla parte motiva, in quanto con questa coerente ed indicata specificatamente come lesiva dallo stesso ricorrente). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25541 del 12/11/2020 (Rv. 659781 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_134, Cod_Proc_Civ_art_135, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288 corte cassazione 25541 2020 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale – Cass. n. 21943/2020
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - nullita' della sentenza o del procedimento - Ricorso per cassazione - Deduzione della nullità della sentenza di primo grado - Carenza di interesse - impugnazioni civili - impugnazioni in generale - interesse all'impugnazione È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione diretto ad ottenere, riproponendo censure già svolte in sede di appello, la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, giacché una decisione di accoglimento comporterebbe null'altro che la trattazione nel merito della causa da parte del giudice di appello. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 21943 del 12/10/2020 (Rv. 659364 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_339, Cod_Proc_Civ_art_360_1 corte cassazione 21943 2020 …...
Interruzione del processo - impedimento del procuratore - Cass. n. 21359/2020
procedimento civile - interruzione del processo - impedimento del procuratore - Cancellazione volontaria del difensore - Causa di interruzione del processo - Conseguenze in tema di impugnazione - Nullità della sentenza comunque emessa - Eccepibilità e rilevabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie. La cancellazione volontaria del difensore dall'albo degli avvocati, ancorché avvenuta, come nella specie, dopo la notifica della citazione in appello, comporta la perdita dello "status" di avvocato e procuratore legalmente esercente, così integrando una causa di interruzione del processo. Ne consegue la nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata, che può essere dedotta e provata in sede di legittimità mediante la produzione dei documenti necessari, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., solo dalla parte colpita dal detto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo questa essere rilevata d'ufficio dal giudice né eccepita dalla controparte. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21359 del 06/10/2020 (Rv. 659158 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_301, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_372 corte cassazione 21359 2020 …...
Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Cass. n. 17643/2020
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - costituzione delle parti e loro difesa - convenuto - Eccezione di prescrizione tardivamente sollevata dal convenuto - Preclusione ex art. 416 c.p.c. - Sussistenza - Rilevabilità d'ufficio da parte del giudice - Configurabilità - Mancato rilievo - Conseguenze - Denuncia del vizio in sede di gravame dalla parte interessata - Necessità - Omissione - Formazione del giudicato interno Nel rito del lavoro, l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, è soggetta alla preclusione di cui all'art. 416 c.p.c. sicché la tardività della relativa deduzione può essere rilevata dal giudice anche d'ufficio. Tuttavia, ove manchi tale rilievo officioso, la parte interessata è tenuta - in forza di quanto si evince dall'art. 161 c.p.c., per cui tutti i motivi di nullità della sentenza si convertono in motivi di impugnazione, tranne l'omessa sottoscrizione della sentenza da parte del giudice - a denunciare il vizio in sede di gravame, pena il formarsi del giudicato interno sul punto e la preclusione sia della sua rilevabilità d'ufficio da parte del giudice d'appello, sia della sua deducibilità nei successivi gradi di giudizio. Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17643 del 25/08/2020 (Rv. 658937 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_416, Cod_Civ_art_2934, Cod_Civ_art_2938 corte cassazione 17643 2020 …...
Controversia decisa da giudice diverso da quello davanti a cui sono state precisate le conclusioni- Cass. n. 14144/2020)
 Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto – sottoscrizione - Controversia decisa da giudice diverso da quello davanti a cui sono state precisate le conclusioni- Nullità - Conseguenze - Erronea remissione al primo giudice da parte di quello dell'impugnazione - Dovere del giudice al quale la controversia è rimessa di deciderla nel merito- Fondamento - Caducazione dell'intera attività processuale – Esclusione - provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - nullita' della sentenza - pronuncia sulla nullita' . Nell'ipotesi di sentenza pronunciata da un giudice monocratico diverso da quello dinanzi al quale sono state precisate le conclusioni, rispetto alla quale il giudice d'appello, dopo averne dichiarato la nullità, abbia erroneamente rimesso la causa al primo giudice, il giudice del rinvio è investito del potere-dovere di esaminare il merito della causa, non già di rinnovare l'intero giudizio, atteso che la nullità, come nel caso dell'art. 161, comma 2, c.p.c., riguarda solo la pronuncia della sentenza, mentre l'attività processuale anteriore resta valida. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14144 del 08/07/2020 (Rv. 658414 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_354 corte cassazione 14144 2020 …...
Cause di competenza del tribunale in composizione monocratica - Cass. n. 14144/2020
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - sottoscrizione - Cause di competenza del tribunale in composizione monocratica - Sostituzione del giudice istruttore dopo la precisazione delle conclusioni - Mancato rinnovo della precisazione delle conclusioni dinanzi al nuovo giudice - Natura del vizio - Vizio di costituzione del giudice – Conseguenze - provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - nullita' della sentenza - pronuncia sulla nullita' . La sentenza pronunciata da un giudice monocratico diverso da quello dinanzi al quale sono state precisate le conclusioni è affetta da nullità per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c., con la conseguenza che, da un lato, il vizio può essere fatto valere nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione ai sensi dell'art. 161, comma 1, c.p.c. - sicché resta sanato in difetto di impugnazione - mentre, dall'altro, l'emersione del vizio in sede di appello non consente la rimessione della causa al primo giudice, in base al disposto dell'art. 354 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14144 del 08/07/2020 (Rv. 658414 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_354 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale corte cassazione 14144 2020 …...
Nullità della sentenza o del procedimento - Decisione assunta dal giudice successivamente alla cessazione dal servizio - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10430 del 03/06/2020 (Rv. 658028 - 01)
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - nullità della sentenza o del procedimento - Decisione assunta dal giudice successivamente alla cessazione dal servizio - Nullità della sentenza o del procedimento - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Conseguenze. La circostanza che la decisione della causa in primo grado sia stata assunta dal giudice successivamente alla sua cessazione dal servizio integra un vizio che non è equiparabile a quello della radicale mancanza di sottoscrizione e, quindi, non determina la rimessione delle parti al primo giudice. In questo caso, pertanto, trova applicazione il principio secondo il quale il ricorrente per cassazione che impugni la sentenza di appello per non avere dichiarato la nullità della decisione di prime cure ha l'onere, qualora il vizio dedotto non avrebbe comportato la restituzione della controversia al primo giudice, di indicare, in concreto, quale pregiudizio sia derivato dalla nullità processuale e quale diverso e migliore risultato avrebbe potuto conseguire in assenza del vizio denunciato. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10430 del 03/06/2020 (Rv. 658028 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_161 …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - composizione del collegio - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9208 del 20/05/2020 (Rv. 657790 - 01)
Ricorso per la dichiarazione di fallimento - Decreto di fissazione dell'udienza collegiale - Diversa composizione del tribunale - Violazione del principio di immutabilità del collegio - Esclusione. In tema di procedimento prefallimentare, non sussiste una violazione del principio dell'immutabilità del collegio - inteso unicamente ad assicurare che i giudici che pronunciano la sentenza siano gli stessi che hanno assistito alla discussione della causa - qualora la composizione del tribunale che pronuncia la sentenza dichiarativa di fallimento sia diversa da quella indicata nel decreto di fissazione dell'udienza collegiale ex art. 15 l.fall. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9208 del 20/05/2020 (Rv. 657790 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_161 …...
Procedimento civile - giudice – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5858 del 03/03/2020 (Rv. 657024 - 01)
Protezione internazionale - Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale - Nullità della decisione - Conseguenze. In tema di protezione internazionale, dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 46 del 2017, che ha devoluto le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 del d.lgs. n. 25 del 2008, alle sezioni specializzate in materia di immigrazione del tribunale, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale, costituisce, alla stregua del rinvio operato dall'art. 50 quater c.p.c. al successivo art. 161, comma 1, un'autonoma causa di nullità della sola decisione, con la sua conseguente convertibilità in motivo di impugnazione e rinvio alla sezione specializzata del Tribunale in composizione collegiale. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5858 del 03/03/2020 (Rv. 657024 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_050_4 …...
Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - nullita' della sentenza - pronuncia sulla nullita' – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4125 del 18/02/2020 (Rv. 657021 - 01)
Sentenza di primo grado pronunciata prima della scadenza dei termini per il deposito delle conclusionali o delle repliche - Nullità - Sussistenza - Poteri del giudice d'appello - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Decisione nel merito - Necessità - Fondamento. La sentenza pronunciata dal giudice di primo grado prima della scadenza dei termini ex art_ 190 c.p.c. per il deposito delle conclusionali o delle memorie di replica è affetta da nullità, senza che la parte debba indicare, al momento dell'impugnazione, se e quali argomenti non svolti nei precedenti atti difensivi avrebbe potuto sviluppare ove detto deposito fosse stato consentito; tuttavia, il giudice di appello, una volta constatata tale nullità, non può rimettere la causa al primo giudice, ai sensi dell'art_ 354 c.p.c., ma è tenuto a decidere la causa nel merito, nei limiti delle doglianze prospettate. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4125 del 18/02/2020 (Rv. 657021 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_162, Cod_Proc_Civ_art_190_1, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE NULLITA' DELLA SENTENZA PRONUNCIA SULLA NULLITA'   …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2779 del 06/02/2020 (Rv. 657252 - 01)
Precisazione delle conclusioni dinanzi al tribunale in composizione monocratica - Deliberazione assunta da giudice diverso - Conseguenze - Nullità - Necessità di procedere alla sostituzione del giudice - Sussistenza - Modalità - Fissazione di nuova udienza di precisazione delle conclusioni - Necessità - Sussistenza. La sentenza emessa da un magistrato diverso da quello che, a seguito della precisazione delle conclusioni, ha trattenuto la causa in decisione, deve ritenersi nulla, perché deliberata da un soggetto che è rimasto estraneo alla trattazione della causa. Qualora si renda necessario procedere alla sostituzione del magistrato che ha già trattenuto la causa in decisione, non è sufficiente un decreto del capo dell'Ufficio che dispone la sostituzione, ma il nuovo giudice nominato deve convocare le parti dinanzi a sé perché precisino nuovamente le conclusioni. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2779 del 06/02/2020 (Rv. 657252 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_190_1, Cod_Proc_Civ_art_275, Cod_Proc_Civ_art_276 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE DELIBERAZIONE DELLA SENTENZA   …...
Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - nullita' della sentenza - pronuncia sulla nullita' - inesistenza - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2766 del 06/02/2020 (Rv. 657250 - 01)
Sentenza con motivazione e dispositivo concernenti una causa tra soggetti diversi dalle parti del giudizio - Nullità insanabile - Configurabilità - Fondamento - Inidoneità al giudicato - Rilievo d'ufficio. La sentenza emessa nei confronti delle parti del giudizio ma con motivazione e dispositivo relativi a causa diversa, concernente altri soggetti, è priva degli elementi necessari per la formazione del giudicato sul rapporto controverso ed è, quindi, affetta da nullità insanabile, che, nel corso del processo può essere rilevata d'ufficio dal giudice dell'impugnazione, determinando in sede di legittimità, la cassazione con rinvio affinché si possa procedere alla sua rinnovazione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2766 del 06/02/2020 (Rv. 657250 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_324 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE "IUS SUPERVENIENS" NULLITA' DELLA SENTENZA   …...
Avvocato e procuratore - onorari - procedimento di liquidazione – sommario – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24754 del 03/10/2019 (Rv. 655284 - 01) (2)
Controversia ex art. 28 della l. n. 794 del 1942 - Rito applicabile - Art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Composizione del Tribunale - Riserva di collegialità - Inosservanza - Conseguenze. La controversia ex art. 28 della l. n. 794 del 1942, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, è soggetta al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 e, ove devoluta al tribunale, va decisa in composizione collegiale. L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale costituisce un'autonoma causa di nullità della decisione, con conseguente conversione in motivo di impugnazione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24754 del 03/10/2019 (Rv. 655284 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_050_4, Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_645 …...
Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - nullità' della sentenza - pronuncia sulla nullità' - inesistenza - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 32405 del 11/12/2019 (Rv. 656043 - 01)
Pronuncia di provvedimento abnorme con valore di sentenza - Revoca da parte dello stesso organo giudicante - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie. Il giudice che abbia emanato un provvedimento a contenuto decisorio affetto da cd. inesistenza giuridica o nullità insanabile, può emetterne uno nuovo di revoca di quello precedente, quale espressione del generale potere di rinnovazione degli atti nulli (in attuazione di tale principio, la S.C. ha confermato la pronuncia della corte d'appello che aveva ritenuto la carenza di interesse della parte ad impugnare il provvedimento abnorme, in quanto già revocato dal medesimo giudice con una ordinanza che, non essendo stata impugnata, era ormai passata in giudicato). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 32405 del 11/12/2019 (Rv. 656043 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_161_2, Cod_Proc_Civ_art_324_2 …...
Procedimento civile - giudice - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 26729 del 21/10/2019 (Rv. 655560 - 01)
Violazione delle norme sulla composizione del Tribunale - Nullità della decisione - Sussistenza - Motivo di appello - Esame nel merito - Necessità - Conseguenze - Termine di impugnazione secondo il rito applicabile - Fattispecie. In tema di giudizio di impugnazione, qualora il Tribunale pronunci sentenza affetta da nullità per inosservanza delle disposizioni sulla sua composizione, monocratica o collegiale, in relazione alla specifica domanda azionata, la Corte d'appello, investita della questione relativa all'inquadramento giuridico della domanda fatto proprio dal Tribunale, deve rilevare la nullità, per il rinvio operato dall'art. 50-quater c.p.c. all'art. 161, comma 1, c.p.c., ed esaminare la fondatezza del motivo di appello, essendo anche giudice del merito, senza che l'errata qualificazione ritenuta dal Tribunale possa riflettersi sul termine di impugnazione. (Nella specie, la Corte d'appello aveva erroneamente dichiarato inammissibile il gravame avverso la sentenza pronunciata in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana dal Tribunale in composizione monocratica ex art. 702-bis c.p.c., anziché collegiale, poiché tardivamente proposto oltre il termine di cui all'art. 702-quater c.p.c.). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 26729 del 21/10/2019 (Rv. 655560 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_050_2, Cod_Proc_Civ_art_050_3, Cod_Proc_Civ_art_050_4, Cod_Proc_Civ_art_070, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_702_2, Cod_Proc_Civ_art_702_4 …...
Prova civile - consulenza tecnica - poteri del giudice - valutazione della consulenza - d'ufficio - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 25253 del 09/10/2019 (Rv. 655530 - 01)
Processo tributario - C.T.U. - Natura di mezzo istruttorio - Disponibilità delle parti - Esclusione - Potere discrezionale del giudice - Sussistenza - Diniego - Motivazione implicita - Sufficienza. Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - istruzione del processo Anche nel processo tributario, la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio - e non prova vera e propria - sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, nel cui potere discrezionale rientra la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario, potendo motivare l'eventuale diniego anche implicitamente, con argomentazioni desumibili dal contesto generale e dal quadro probatorio unitariamente considerato. Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 25253 del 09/10/2019 (Rv. 655530 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_061, Cod_Proc_Civ_art_161 …...
Avvocato e procuratore - onorari - procedimento di liquidazione – sommario – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24754 del 03/10/2019 (Rv. 655284 - 01)
Controversia ex art. 28 della l. n. 794 del 1942 - Rito applicabile - Art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Composizione del Tribunale - Riserva di collegialità - Inosservanza - Conseguenze. La controversia ex art. 28 della l. n. 794 del 1942, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, è soggetta al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 e, ove devoluta al tribunale, va decisa in composizione collegiale. L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale costituisce un'autonoma causa di nullità della decisione, con conseguente conversione in motivo di impugnazione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24754 del 03/10/2019 (Rv. 655284 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_050_4, Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_645 …...
Decisione sulla sola competenza - Giudicato formale - Corte Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 19472 del 18/07/2019 (Rv. 654769 - 01)
Cosa giudicata civile - giudicato sulla competenza Decisione sulla sola competenza - Giudicato formale - Esame di questioni preliminari di merito - Incidenza sul successivo giudizio di merito davanti al giudice competente - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. La sentenza del giudice che statuisca unicamente sulla competenza non contiene alcuna pronuncia di merito, né esplicita né implicita, idonea a passare in giudicato, anche nell'ipotesi che abbia esaminato e deciso questioni preliminari di merito ai fini dell'accertamento della competenza, sicché dà luogo ad un giudicato solo formale e non preclude al giudice dichiarato competente l'esame e l'applicazione, per la decisione di merito, delle norme di diritto sostanziale, ancorché in contrasto con le premesse della sentenza sulla competenza. (Nella specie, la Corte di Cassazione ha cassato con rinvia la sentenza di merito che, ritenuto erroneamente giudicato vincolante la qualificazione della domanda in termini di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva, operata dal Tribunale dichiaratosi competente con sentenza "parziale", aveva dichiarato la nullità della successiva sentenza definitiva di rigetto della domanda risarcitoria per ritenuta insussistenza dell'illecita occupazione). Corte Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 19472 del 18/07/2019 (Rv. 654769 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_279 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19434 del 18/07/2019 (Rv. 654622 - 01)
Ricorso per cassazione confezionato in formato .pdf e sottoscritto con forma digitale e non con sottoscrizione autografa - Ammissibilità - Condizioni. E' ammissibile il ricorso per cassazione confezionato in formato .pdf e sottoscritto con firma digitale e non con sottoscrizione autografa allorchè l'originario ricorso, in formato analogico, e la procura che ad esso accede (quest'ultima sottoscritta in forma autografa), entrambi scansionati e firmati digitalmente, siano stati notificati a mezzo posta elettronica certificata e copia cartacea degli stessi, della relata di notifica, del messaggio di posta elettronica certificata e delle ricevute di accettazione e consegna risultino depositati in cancelleria, unitamente all'attestazione di conformità sottoscritta con firma autografa. Le dette formalità conferiscono difatti al ricorso depositato in cancelleria prova della sua autenticità e provenienza, essendo irrilevante l'assenza di sottoscrizione autografa dell'originario cartaceo e risultando la provenienza dal difensore munito di procura comunque attestata sia dalla procura che ad esso accede sia dalla firma digitale apposta al documento notificato per via telematica. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19434 del 18/07/2019 (Rv. 654622 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_365 …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - indicazione - delle parti e del loro domicilio - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19437 del 18/07/2019 (Rv. 654451 - 01)
Intestazione della sentenza - Mancata o inesatta indicazione delle generalità delle parti - Conseguenze - Mero errore materiale - Mancata costituzione del contraddittorio, oppure obiettiva incertezza sull'identità delle parti - Nullità della sentenza - Fattispecie. L'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell'intestazione della sentenza va considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., quando dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l'esatta identità di tutte le parti e comporta, viceversa, la nullità della sentenza qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., e quando sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intero provvedimento, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha rigettato il ricorso con il quale era stata dedotta la nullità di una sentenza d'appello per violazione del contraddittorio, nella quale la parte appellante era stata indicata solo quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori e non "in proprio", ritenendo che tale specificazione potesse avere rilievo solo ai fini della individuazione del contenuto e delle ragioni della domanda, ma non anche al diverso fine della corretta instaurazione del contraddittorio, ritenuto che si trattava della medesima persona che, sia pure al fine di tutela di interessi non propri, aveva introdotto il giudizio). Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19437 del 18/07/2019 (Rv. 654451 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288, Cod_Proc_Civ_art_132 …...
motivi appello - citazione di appello - Cass. 14434/2019
Nullità della sentenza - Conversione dei vizi della sentenza e degli atti processuali antecedenti in motivi di gravame - Conseguenze - Rilievo del vizio nel corso del giudizio d'appello e non comemotivo d'impugnazione I vizi sia della sentenza in sé considerata sia degli atti processuali antecedenti si convertono in motivi di gravame e debbono essere fatti valere nei limiti e secondo le regole proprie dei vari mezzi di impugnazione. Quando si tratti di sentenza appellabile detti vizi devono essere censurati con l'atto di appello, non essendo deducibili motivi nuovi nel corso del giudizio, così che la mancata denuncia di detta nullità in sede di gravame comporta l'impossibilità di rilevarla e, in definitiva, la sua sanatoria. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 14434 del 27/05/2019 (Rv. 654049 - 01) Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157 –Rilevabilità e sanatoria della nullità Cod. Proc. Civ. art. 161 – Nullità della sentenza …...
Ius superveniens - nullità della sentenza - pronuncia sulla nullità – Cass. 14161/2019
Deducibilità - Limiti - Vizi comportanti l'inesistenza - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - nullità della sentenza - pronuncia sulla nullità – inesistenza . Le nullità delle sentenze soggette ad appello od a ricorso per Cassazione possono essere fatte valere solo nei limiti e secondo le regole proprie di detti mezzi di impugnazione mentre sono rilevabili d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del processo, quei vizi che concernono gli elementi essenziali ed indispensabili perché la sentenza produca gli effetti che le sono propri e che integrano, quindi, ipotesi di inesistenza giuridica della decisione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14161 del 24/05/2019 (Rv. 654220 - 01) Riferimenti normativi:  Cod. Proc. Civ. art. 132 – Contenuto della sentenza Cod. Proc. Civ. art. 161 – Nullità della sentenza Cod. Proc. Civ. art. 360.1 – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso …...
Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - Cass. 13963/2019
Appello - udienza di discussione – Divergenza tra la composizione del collegio giudicante risultante dal verbale dell'udienza di discussione e quella risultante dal dispositivo letto in udienza - Conseguenze - Nullità della sentenza ex art. 158 c.p.c.. Il principio della immodificabilità della composizione del collegio giudicante a partire dal momento in cui ha inizio la discussione della causa (principio applicabile anche al rito del lavoro, ovviamente con riguardo alle decisioni in grado di appello) comporta che, ove dal verbale di udienza e dal dispositivo letto in udienza risultino due diverse composizioni dell'organo collegiale, determinandosi così una assoluta incertezza sul permanere della identità di composizione del collegio dall'inizio della discussione della causa alla lettura del dispositivo, la sentenza deve ritenersi affetta da nullità insanabile ai sensi dell'art. 158 c.p.c.. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13963 del 23/05/2019 (Rv. 654050 - 01) Riferimenti normativi:  Cod. Proc. Civ. art. 158 – Nullità derivante dalla costituzione del giudice Cod. Proc. Civ. art. 161 – Nullità della sentenza Cod. Proc. Civ. art. 429 – Pronuncia della sentenza Cod. Proc. Civ. art. 437 – Udienza di discussione …...
Impugnazioni civili - "reformatio in peius" (divieto) - rimessione della causa al giudice di primo grado - per nullità del giudizio di primo grado - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10744 del 17/04/2019 (Rv. 653561 - 02)
Potere del giudice di appello di decidere nel merito - Sussistenza - Limiti – Fondamento Il giudice di appello, cumulandosi davanti al medesimo le fasi rescindente e rescissoria, ha il potere di pronunciare su di una domanda sia qualora il primo giudice abbia omesso di decidere su di essa sia ove venga in rilievo una pronuncia viziata perché adottata in un procedimento conclusosi con una sentenza l'annullamento della quale non comporti l'obbligo di rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10744 del 17/04/2019 (Rv. 653561 - 02) Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_161 …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10492 del 15/04/2019 (Rv. 653468 - 01)
Composizione del collegio - Fallimento - Opposizione alla stato passivo - Incompatibilità del giudice delegato a far parte del collegio giudicante - Nullità della pronuncia - Esclusione - Fondamento – Limiti  L'incompatibilità del giudice delegato, che ha pronunciato il decreto di esecutività dello stato passivo, a far parte del collegio chiamato a decidere sulla conseguente opposizione, non determina una nullità deducibile in sede di impugnazione, in quanto tale incompatibilità, salvi i casi di interesse proprio e diretto nella causa, può dar luogo soltanto all'esercizio del potere di ricusazione, che la parte interessata ha l'onere di far valere, in caso di mancata astensione, nelle forme e nei termini di cui all'art. 52 c.p.c., ponendosi tale interpretazione in coerenza con il principio del "giusto processo" espresso dall'art. 111, comma 2, della Costituzione che trova nell'art. 6, par. 1, della Convenzione Edu il suo fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10492 del 15/04/2019 (Rv. 653468 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_051, Cod_Proc_Civ_art_052, Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_161, Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_207 …...
Cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - Sottoscrizione - Corte di Cassazione Sez. 5 - , Sentenza n. 3379 del 06/02/2019
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - Sottoscrizione - Mancanza – Conseguenze - Corte di Cassazione Sez. 5 - , Sentenza n. 3379 del 06/02/2019 Il ricorso per cassazione privo della sottoscrizione dell'avvocato deve considerarsi giuridicamente inesistente e, quindi, inammissibile, in applicazione del principio generale sancito dall'art. 161, comma 2, c.p.c., estensibile a tutti gli atti processuali. Corte di Cassazione Sez. 5 - , Sentenza n. 3379 del 06/02/2019 Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_365 ricorso per cassazione privo della sottoscrizione …...
Straniero (condizione dello) protezione internazionale – udienza di trattazione tenuta da un g.o.t. - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3356 del 05/02/2019
costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) protezione internazionale – udienza di trattazione tenuta da un g.o.t. – conseguenze – ordinamento giudiziario - magistrati onorari - provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3356 del 05/02/2019 In tema di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale abbia proceduto all'audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3356 del 05/02/2019 Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_174, Cod_Proc_Civ_art_737 …...
Giudice - istruttore - poteri e obblighi
Procedimento civile - giudice - istruttore - poteri e obblighi - in genere - sistema anteriore all'introduzione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. - rilievo ufficioso di questioni - dovere di sottoporle alle parti - violazione - conseguenze - nullità della sentenza – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30716 del 27/11/2018 Nel sistema anteriore all'introduzione del comma 2 dell'art. 101 c.p.c. (a norma del quale il giudice, se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, deve assegnare alle parti, "a pena di nullità", un termine "per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione"), operata con l'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009, il dovere costituzionale di evitare sentenze cosiddette "a sorpresa" o della "terza via", poiché adottate in violazione del principio della "parità delle armi", aveva fondamento normativo nell'art. 183 c.p.c. che al comma 3 (oggi comma 4) faceva carico al giudice di indicare alle parti "le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione", con riferimento, peraltro, alle sole questioni di puro fatto o miste e con esclusione, quindi, di quelle di puro diritto. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30716 del 27/11/2018   …...
Interruzione del processo - impedimento del procuratore - morte del difensore
Procedimento civile - interruzione del processo - impedimento del procuratore - morte del difensore - interruzione ai sensi dell’art. 301 c.p.c. - effetti automatici - prosecuzione del giudizio - conseguenze - nullità della sentenza - conversione in motivo di impugnazione - limite della decadenza ex art. 327 c.p.c. - operatività – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28846 del 12/11/2018 La morte dell'unico procuratore a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, comporta, ai sensi dell'art. 301 c.p.c., l'automatica interruzione del processo, con conseguente preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che se compiuta è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza. Tuttavia tale nullità, in applicazione della regola dell'art. 161 c.p.c., può essere fatta valere solo quale motivo di impugnazione, e nei limiti di questa, con l'effetto che non è più proponibile se sia decorso il termine "lungo" decorrente dalla pubblicazione della sentenza, ex art. 327, comma 1, c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28846 del 12/11/2018 …...
Morte del difensore
Procedimento civile - interruzione del processo - impedimento del procuratore - morte del difensore - interruzione ai sensi dell’art. 301 c.p.c. - effetti automatici - prosecuzione del giudizio - conseguenze - nullità della sentenza - conversione in motivo di impugnazione - limite della decadenza ex art. 327 c.p.c. - operatività - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28846 del 12/11/2018 >>> La morte dell'unico procuratore a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, comporta, ai sensi dell'art. 301 c.p.c., l'automatica interruzione del processo, con conseguente preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che se compiuta è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza. Tuttavia tale nullità, in applicazione della regola dell'art. 161 c.p.c., può essere fatta valere solo quale motivo di impugnazione, e nei limiti di questa, con l'effetto che non è più proponibile se sia decorso il termine "lungo" decorrente dalla pubblicazione della sentenza, ex art. 327, comma 1, c.p.c. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28846 del 12/11/2018 …...
Sopravvenuto annullamento degli atti di nomina
Procedimento civile - giudice - vizio di costituzione (nullità per) - sopravvenuto annullamento degli atti di nomina dei componenti di un organo giudicante per vizi originari - efficacia retroattiva - conseguenze - nullità della decisione - modalità con cui fare valere detta nullità - deducibilità in sede di legittimità con memoria ex art. 378 c.p.c. - esclusione - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27923 del 31/10/2018 >>> Il sopravvenuto annullamento degli atti di nomina dei componenti di un organo collegiale giudicante per vizi originari della relativa costituzione, ancorché incida "ex tunc" sulla validità degli atti di esercizio della funzione in precedenza compiuti, comporta la mera nullità della decisione resa, suscettibile di essere fatta valere nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione ex art. 161, comma 1, c.p.c., nel mentre è inammissibile la deduzione dei vizi in parola effettuata con la memoria di cui all'art. 378 c.p.c. (Nella specie, la S.C., in applicazione di tale principio, ha dichiarato l'inammissibilità della questione relativa alla regolarità della composizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, poiché sollevata dal ricorrente solo con la memoria ex art. 378 c.p.c.). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27923 del 31/10/2018 …...
Collegio d'appello
Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - in genere - collegio d'appello - componente - conoscenza dei fatti acquisita in sede di reclamo contro provvedimento cautelare "ante causam" - incompatibilità - insussistenza - deduzione come motivo di nullità della sentenza e non come motivo di ricusazione - inammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 27924 del 31/10/2018 >>> Non è deducibile come motivo di nullità di una sentenza d'appello la circostanza che uno dei componenti del collegio che l'ha pronunciata avesse in precedenza conosciuto dei medesimi fatti in sede di reclamo contro l'ordinanza di rigetto della richiesta di provvedimento d'urgenza "ante causam", poiché l'avere conosciuto della stessa causa in un altro grado deve essere ritualmente fatto valere come motivo di ricusazione del giudice, a norma degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c. e, d'altra parte, l'avere trattato della controversia in sede di procedimento cautelare "ante causam" neanche costituisce, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 326/1997 e ordinanza n. 193/1998), un'ipotesi sufficientemente assimilabile, sotto il profilo dell'incompatibilità, alla trattazione della causa in un altro grado di giudizio. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 27924 del 31/10/2018 …...
albo – speciale - avvocato dipendente di ente pubblico iscritto nell’albo speciale
Avvocato - albo – speciale - avvocato dipendente di ente pubblico iscritto nell’albo speciale - cessazione del rapporto di impiego - conseguenze - automatica interruzione del processo - nullità degli atti successivi - deducibilità del vizio solo dalla parte colpita dall’evento interruttivo - omissione - conseguenze - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 27308 del 26/10/2018 >>> La cessazione del rapporto di impiego degli avvocati dipendenti degli enti pubblici, iscritti all'albo speciale annesso a quello professionale, determina il totale venir meno dello "ius postulandi" e l'automatica interruzione del processo, ancorché il giudice e le parti non ne abbiano avuto conoscenza, con la conseguente nullità di tutti gli atti successivamente compiuti e della sentenza eventualmente pronunciata, che può essere dedotta mediante l'impugnazione - in funzione di richiesta di prosecuzione del giudizio - solo dalla parte colpita dall'evento interruttivo, stante l'inapplicabilità dell'art. 85 c.p.c. (Nella specie, la S. C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto valida, ai fini della decorrenza del termine breve, la notifica della sentenza effettuata a mani della parte personalmente, priva di difensore, poiché ancorché colpita dall'evento interruttivo non lo aveva dichiarato né in primo grado né in sede di impugnazione, limitandosi a formulare censure di merito, contestando, anzi, l'avvenuta interruzione del giudizio per effetto della perdita dello "jus postulandi" del procuratore cancellato dall'albo speciale). Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 27308 del 26/10/2018 …...
Mancata assegnazione dei termini - memorie di replica
Impugnazioni civili - appello - in genere - giudizio di appello - mancata assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. - deposito prima della scadenza del termine per le memorie di replica - conseguenze - nullità della sentenza - condizioni - lesione del diritto di difesa - necessità – onere della prova. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24969 del 10/10/2018 >>> Non può essere dichiarata la nullità della sentenza di appello, depositata senza la previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c. e prima della scadenza del termine per le memorie di replica, ove la parte che denunci tale violazione processuale non dimostri di aver subito una concreta lesione in conseguenza di essa, con indicazione delle argomentazioni difensive contenute nello scritto non esaminato dal giudice la cui considerazione avrebbe, con ragionevole probabilità, determinato una decisione diversa da quella effettivamente assunta. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24969 del 10/10/2018 …...
Erronea intestazione della sentenza
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - indicazione - del giudice - erronea intestazione della sentenza - nullità - esclusione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24676 del 08/10/2018 >>> L'erronea indicazione, nell'intestazione della sentenza, del tribunale di un luogo diverso da quello che l'ha incontestatamente pronunciata, non ne comporta la nullità in presenza di elementi (quali la persona fisica del giudice, il luogo della decisione e l'attestazione di deposito del cancelliere) che consentano di escludere "ab origine" la mancanza, nella stessa, dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.p.c.. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24676 del 08/10/2018 …...
Differimento dell’udienza di discussione
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - in genere - sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - facoltà della parte di chiedere il differimento dell’udienza di discussione - fondamento - fissazione officiosa di apposita udienza - equipollenza - diritto della parte ad un ulteriore rinvio - esclusione – mancata acquisizione delle conclusioni delle parti - rilevanza - limiti. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22521 del 24/09/2018 >>> In caso di decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la facoltà della parte di richiedere un differimento dell'udienza di discussione, che trova fondamento nella tutela del diritto di difesa, è parimenti soddisfatta dalla fissazione officiosa di apposita udienza per la trattazione orale, in esito alla quale la parte non ha diritto ad un ulteriore rinvio,a nulla rilevando la mancata acquisizione, all'udienza precedente, delle conclusioni rassegnate, in quanto l'omissione ditale attività processuale (che si compendia nella mera sintesi delle domande, delle difese e delle eccezioni proposte) può dar luogo ad una nullità processuale solamente qualora la parte interessata deduca la specifica lesione di un interesse sostanziale. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22521 del 24/09/2018   …...
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - in genere - Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - Facoltà della parte di chiedere il differimento dell’udienza di discussione - Fondamento - Fissazione officiosa di apposita udienza - Equipollenza - Diritto della parte ad un ulteriore rinvio - Esclusione - Mancata acquisizione delle conclusioni delle parti - Rilevanza - Limiti. corte di cassazione, sez. 6 - 3, ordinanza n. 22521 del 24/09/2018 In caso di decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la facoltà della parte di richiedere un differimento dell'udienza di discussione, che trova fondamento nella tutela del diritto di difesa, è parimenti soddisfatta dalla fissazione officiosa di apposita udienza per la trattazione orale, in esito alla quale la parte non ha diritto ad un ulteriore rinvio, a nulla rilevando la mancata acquisizione, all'udienza precedente, delle conclusioni rassegnate, in quanto l'omissione di tale attività processuale (che si compendia nella mera sintesi delle domande, delle difese e delle eccezioni proposte) può dar luogo ad una nullità processuale solamente qualora la parte interessata deduca la specifica lesione di un interesse sostanziale.   …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - data della deliberazione - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 21806 del 20/09/2017
Omessa o erronea indicazione della data di deliberazione - Nullità della sentenza - Esclusione - Mero errore materiale - Configurabilità. La data di deliberazione della sentenza, a differenza della data di pubblicazione (che ne segna il momento di acquisto della rilevanza giuridica), non è un elemento essenziale dell'atto processuale, sicché tanto la sua mancanza, quanto la sua erronea indicazione, non integrano alcuna ipotesi di nullità, ma costituiscono fattispecie di mero errore materiale,come tale emendabile ex artt. 287 e 288 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 21806 del 20/09/2017   …...
impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termine annuale dalla pubblicazione della sentenza Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 16802 del 07/07/2017
Sentenza di primo grado pronunciata nonostante l'automatica interruzione del processo per morte del convenuto verificatasi prima della costituzione - Mancata notificazione agli eredi - Decorrenza del termine annuale - Dal momento di effettiva conoscenza della sentenza - Sussistenza - Fondamento. Il termine di impugnazione per far valere, ai sensi dell'art. 161, comma 1, c.p.c., la nullità della sentenza pronunciata in un giudizio proseguito nonostante l'automatica interruzione conseguente alla morte del convenuto, verificatasi dopo la notificazione dell'atto di citazione ma prima della costituzione, è, nel caso di mancata notifica della sentenza stessa agli eredi del convenuto, di un anno (art. 327 c.c.) decorrente dal momento in cui i predetti ne abbiano avuto in qualsiasi modo conoscenza, dovendosi equiparare la posizione degli eredi a quella del contumace che non abbia avuto cognizione del processo per la nullità della citazione o della sua notificazione. Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 16802 del 07/07/2017   …...
Procedimento civile - giudice - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16216 del 28/06/2017
Giudice onorario di tribunale - Dimissioni dall'incarico - Sentenza pubblicata dopo l'accettazione delle dimissioni - Sua nullità insanabile - Fondamento. In tema di decisioni assunte dal tribunale in composizione monocratica, la sentenza emessa dal GOT che sia cessato dal servizio a seguito di accettazione delle relative dimissioni e che sia stata pubblicata, mediante deposito in cancelleria, successivamente a tale momento, è affetta da nullità insanabile, ricorrendo un vizio di costituzione del giudice, senza che assuma rilievo la diversa ed anteriore data della decisione eventualmente riportata in calce all’atto, difettando - analogamente a quanto avviene per il giudice di pace e diversamente dal caso di decisione collegiale - un momento deliberativo che assuma autonoma rilevanza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16216 del 28/06/2017   …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - interpretazione - Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16014 del 27/06/2017
Contrasto tra dispositivo e motivazione - Nullità della sentenza - Condizioni - Impossibilità di individuare il comando giudiziale - Fattispecie. Sussiste contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina la nullità della sentenza, solo quando il provvedimento risulti inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale e, conseguentemente, del diritto o bene riconosciuto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, rilevando che mentre la relativa motivazione riguardava la sola indennità dovuta per un nuovo esproprio, il dispositivo, respingendo integralmente la domanda con cui il ricorrente si era opposto alla stima dell’indennità ex art. 54 d.P.R. n. 327 del 2001, aveva implicitamente confermato la legittimità della stima anche con riferimento al deprezzamento già oggetto di stima accettata dal proprietario in occasione di una precedente procedura di esproprio). Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16014 del 27/06/2017   …...
Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - procedimento di appello - atto di appello - termini per la proposizione - Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanz
Impugnazione delle sentenze delle commissioni tributarie - Oltre il termine lungo - Condizione - "Ignoranza del processo" - Non ravvisabilità in capo al ricorrente - Conformità di detta interpretazione ai principi costituzionali e all'ordinamento comunitario - Fondamento - Omessa comunicazione della data dell'udienza di trattazione - Motivo di impugnazione - Necessità. Nel processo tributario, l'ammissibilità dell'impugnazione tardiva, oltre il termine "lungo" dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall'art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, presuppone che la parte dimostri l'"ignoranza del processo", ossia di non averne avuto alcuna conoscenza per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza, situazione che non si ravvisa in capo al ricorrente costituito in giudizio, cui non può dirsi ignota la proposizione dell'azione, dovendosi ritenere tale interpretazione conforme ai principi costituzionali ed all'ordinamento comunitario, in quanto diretta a realizzare un equilibrato bilanciamento tra le esigenze del diritto di difesa ed il principio di certezza delle situazioni giuridiche. Né assume rilievo l'omessa comunicazione della data di trattazione, che è deducibile quale motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 161, comma 1, c.p.c., in mancanza della quale la decisione assume valore definitivo in conseguenza del principio del giudicato. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14746 del 13/06/2017   …...
Procedimento civile - notificazione - nullita' - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10102 del 21/04/2017
Istanza di notificazione - Presentazione - Legittimazione - Istanza del procuratore non abilitato - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sanabilità per raggiungimento dello scopo. La legittimazione a presentare istanza di notificazione, ai sensi dell'art. 137 c.p.c., spetta alla parte, la quale può chiederne l'esecuzione sia personalmente che a mezzo di difensore munito di procura, sicchè l'inesistenza della notificazione può ravvisarsi soltanto quando essa sia stata richiesta da chi non ha la rappresentanza della parte, non essendo, in tal caso, a questa in alcun modo riferibile l'atto compiuto, mentre, ove essa sia stata domandata da procuratore non abilitato - o perché esercente "extra districtum" o perché non iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti in cassazione - è affetta da nullità della quale è possibile la sanatoria per effetto del conseguimento dello scopo. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10102 del 21/04/2017   …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - sottoscrizione - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8817 del 05/04/2017
Mancata sottoscrizione del presidente del collegio o del relatore - Vizio configurabile - Nullità sanabile - Conseguenze La sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale priva di una delle due sottoscrizioni (del presidente del collegio ovvero del relatore) è affetta da nullità sanabile, ai sensi dell'art. 161, comma 1, c.p.c., sicché, convertendosi il vizio in motivo di impugnazione, ove fatto valere con ricorso per cassazione dovrà essere disposto, in caso di accoglimento, il rinvio ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata, il quale procederà alla rinnovazione della decisione conclusiva del grado, ovvero, nella specie, ad una nuova pronuncia della sentenza. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8817 del 05/04/2017   …...
Procedimento civile - interruzione del processo - impedimento del procuratore - Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 3702 del 13/02/2017
Avvocato domiciliatario cancellatosi volontariamente dall’albo nelle more del decorso del termine di impugnazione - Notificazione dell’atto di gravame mediante sua consegna a tale difensore successivamente a detta cancellazione - Nullità - Fondamento - Conseguenze. La notifica dell’atto di appello eseguita mediante sua consegna al difensore domiciliatario, volontariamente cancellatosi dall’albo nelle more del decorso del termine di impugnazione e prima della notifica medesima, è nulla, giacché indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, siccome ormai privo di “ius postulandi”, tanto nel lato attivo che in quello passivo. Tale nullità, ove non sanata, retroattivamente, dalla costituzione spontanea dell’appellato o mediante il meccanismo di cui all’art. 291, comma 1, c.p.c., determina, altresì, la nullità del procedimento e della sentenza di appello, ma non anche il passaggio in giudicato della decisione di primo grado, giacché un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 301, comma 1, c.p.c. porta ad includere la cancellazione volontaria suddetta tra le cause di interruzione del processo, con la conseguenza che il termine di impugnazione non riprende a decorrere fino al relativo suo venir meno o fino alla sostituzione del menzionato difensore. Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 3702 del 13/02/2017   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - questioni nuove – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 20678 del 13/10/2016
Tardività delle allegazioni e produzioni documentali in primo grado - Deducibilità per la prima volta in sede di legittimità - Esclusione - Fondamento. In tema di ricorso per cassazione, la questione della tardività delle allegazioni e dei documenti prodotti in primo grado non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità ma deve risultare sollevata in appello, atteso che la nullità del processo di primo grado è soggetta al principio generale, stabilito nell'art. 161 c.p.c, della conversione delle ragioni d'invalidità in motivo d'impugnazione. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 20678 del 13/10/2016   …...
Procedimento civile - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18149 del 15/09/2016
Mancata assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica - Conseguenze - Nullità della sentenza - Configurabilità - Fondamento. Nell'ambito del processo civile, la mancata assegnazione dei termini, in esito all'udienza di precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie finali di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c., costituisce motivo di nullità della conseguente sentenza, impedendo ai difensori delle parti di svolgere nella sua pienezza il diritto di difesa, con conseguente violazione del principio del contraddittorio. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18149 del 15/09/2016   …...
Trentino-alto adige - uso della lingua tedesca e del ladino - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 17686 del 07/09/2016
Trentino Alto Adige - Omesso utilizzo, in sentenza, della lingua normativamente prescritta, limitatamente alle conclusioni di una delle parti - Conseguenze - Mera irregolarità formale - Condizioni. Con riguardo alla speciale normativa sulla lingua nei procedimenti giurisdizionali nella Regione Trentino Alto Adige, il mancato uso della lingua prescritta nella stesura della sentenza nella parte in cui sono riportate le conclusioni di una delle parti non implica la nullità dell'atto, ma integra una mera irregolarità formale salvo che tale omissione leda il diritto di difesa, incidendo in concreto sull'attività del giudice per averne comportato un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni della parte, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalla parte medesima. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 17686 del 07/09/2016   …...

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