Codice di procedura civile Libro primo: disposizioni generali titolo VI: degli atti processuali capo III: della nullita' degli atti - 156.(rilevanza della nullità)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 156.(Rilevanza della nullità)
1. Non puo' essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge.
2. Puo' tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.
3. La nullità non puo' mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
la giurisprudenza
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - indicazione delle parti - Notificazione dell'atto di appello - Errore sulle generalità del destinatario - Conseguenze - Sanatoria - Condizioni - Fattispecie.
La notifica di un atto di appello contenente un errore sulle generalità del destinatario dell'atto impedisce la formazione del giudicato se l'errore è irrilevante e l'impugnazione è comunque idonea al raggiungimento dello scopo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte territoriale che non aveva verificato se l'errore nella indicazione del nome di battesimo del destinatario dell'atto di appello fosse superabile in ragione del tenore complessivo dell'impugnativa, cui era allegata la sentenza di primo grado, e delle risultanze della relata).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 27567 del 02/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_163_1, Cod_Proc_Civ_art_156
corte
cassazione
27567
2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello)- Protezione internazionale - Ricorso giurisdizionale del richiedente - Decisione emessa in relazione a fatto diverso - Conseguenze - Nullità del provvedimento - Fattispecie.
In materia di protezione internazionale, la decisione che prende in esame un fatto diverso da quello posto a fondamento della domanda comporta un vizio della decisione impugnata, rilevabile anche d'ufficio, che la rende nulla sulla base del combinato disposto degli artt. 156, comma 2, 161, comma 2, e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., nonché dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., per l'assoluta inidoneità della stessa al raggiungimento dello scopo, che è quello di costituire tra le parti un accertamento potenzialmente definitivo in relazione al caso concreto dedotto in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha rilevato che la statuizione del tribunale circa la non credibilità del racconto del richiedente in merito all'ostracismo religioso subito da parte dei suoi genitori, non trovava corrispondenza nei fatti narrati, perché l'ostilità era stata ascritta all'intenzione di convertirsi alla religione cristiana, mentre il ricorrente aveva riferito che il contrasto era conseguito alla sua volontà di convertirsi alla fede musulmana).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 26126 del 17/11/2020 (Rv. 659738 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_132
corte
cassazione
26126
2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Provvedimento con affogliazione successiva all'ultima pagina di un secondo dispositivo riferibile a una diversa causa - Nullità del provvedimento - Condizioni - Emendabilità con la procedura di correzione degli errori materiali - Sussistenza - Limiti – Fattispecie - provvedimenti del giudice civile - 016 dispositivo - provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto – dispositivo.
Nel caso in cui ad un provvedimento integralmente e ritualmente formato risulti, per un mero disguido materiale, affogliato di seguito alla sua ultima pagina la copia del dispositivo riferibile ad una diversa causa, in calce alla quale sia stata apposta l'attestazione della data del deposito, il vizio in cui la decisione può incorrere è dato dalla coesistenza di due dispositivi; ne consegue che, qualora, per la diversità dei nomi delle parti e dell'oggetto della controversia nell'ulteriore dispositivo riportati, emerga che quest'ultimo dispositivo non atteneva alla causa cui era riferibile la pronuncia, tale vizio non può assurgere a nullità di carattere sostanziale ed è emendabile con la procedura di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato il decreto del tribunale, di rigetto dell'opposizione avverso la decisione di diniego della protezione internazionale, ritenendo che, nonostante la presenza di un doppio dispositivo nel decreto opposto, non fosse dubbia la riferibilità del primo dispositivo alla parte motiva, in quanto con questa coerente ed indicata specificatamente come lesiva dallo stesso ricorrente).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25541 del 12/11/2020 (Rv. 659781 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_134, Cod_Proc_Civ_art_135, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288
corte
cassazione
25541
2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Provvedimento con affogliazione successiva all'ultima pagina di un secondo dispositivo riferibile a una diversa causa - Nullità del provvedimento - Condizioni - Emendabilità con la procedura di correzione degli errori materiali - Sussistenza - Limiti – Fattispecie - provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - dispositivo In genere.
Nel caso in cui ad un provvedimento integralmente e ritualmente formato risulti, per un mero disguido materiale, affogliato di seguito alla sua ultima pagina la copia del dispositivo riferibile ad una diversa causa, in calce alla quale sia stata apposta l'attestazione della data del deposito, il vizio in cui la decisione può incorrere è dato dalla coesistenza di due dispositivi; ne consegue che, qualora, per la diversità dei nomi delle parti e dell'oggetto della controversia nell'ulteriore dispositivo riportati, emerga che quest'ultimo dispositivo non atteneva alla causa cui era riferibile la pronuncia, tale vizio non può assurgere a nullità di carattere sostanziale ed è emendabile con la procedura di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato il decreto del tribunale, di rigetto dell’opposizione avverso la decisione di diniego della protezione internazionale, ritenendo che, nonostante la presenza di un doppio dispositivo nel decreto opposto, non fosse dubbia la riferibilità del primo dispositivo alla parte motiva, in quanto con questa coerente ed indicata specificatamente come lesiva dallo stesso ricorrente).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25541 del 12/11/2020 (Rv. 659781 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_134, Cod_Proc_Civ_art_135, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288
corte
cassazione
25541
2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Provvedimento con affogliazione successiva all'ultima pagina di un secondo dispositivo riferibile a una diversa causa - Nullità del provvedimento - Condizioni - Emendabilità con la procedura di correzione degli errori materiali - Sussistenza - Limiti – Fattispecie - provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - dispositivo
Nel caso in cui ad un provvedimento integralmente e ritualmente formato risulti, per un mero disguido materiale, affogliato di seguito alla sua ultima pagina la copia del dispositivo riferibile ad una diversa causa, in calce alla quale sia stata apposta l’attestazione della data del deposito, il vizio in cui la decisione può incorrere è dato dalla coesistenza di due dispositivi; ne consegue che, qualora, per la diversità dei nomi delle parti e dell'oggetto della controversia nell'ulteriore dispositivo riportati, emerga che quest’ultimo dispositivo non atteneva alla causa cui era riferibile la pronuncia, tale vizio non può assurgere a nullità di carattere sostanziale ed è emendabile con la procedura di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato il decreto del tribunale, di rigetto dell'opposizione avverso la decisione di diniego della protezione internazionale, ritenendo che, nonostante la presenza di un doppio dispositivo nel decreto opposto, non fosse dubbia la riferibilità del primo dispositivo alla parte motiva, in quanto con questa coerente ed indicata specificatamente come lesiva dallo stesso ricorrente).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25541 del 12/11/2020 (Rv. 659781 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_134, Cod_Proc_Civ_art_135, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288
corte
cassazione
25541
2020

Impugnazioni civili - appello - eccezioni - non riproposte (decadenza) - Eccezione di merito rigettata o disattesa in primo grado - Erronea qualificazione della doglianza non come appello incidentale, ma come riproposizione - Riqualificazione - Ammissibilità – Fattispecie - impugnazioni civili - appello – incidentale.
In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado e la parte comunque vittoriosa per altre ragioni ne abbia devoluto la cognizione al giudice d'appello, erroneamente indicandola come mera riproposizione e non come gravame incidentale condizionato, si può procedere alla sua riqualificazione in applicazione del principio della idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. (Nella specie, la S.C., nel confermare la decisione di merito, che aveva respinto una domanda di indennizzo fondata su un contratto di assicurazione, ha precisato che l'eccezione della società assicuratrice - fondata sulla non indennizzabilità dei sinistri concernenti alcune fatture impagate, essendo state emesse in presenza di un importo non pagato oltre il periodo massimo di proroga - valeva come impugnazione incidentale, poiché era stata articolata nella comparsa di costituzione di appello depositata tempestivamente e ne era stato domandato l'esame prima dell'avverso appello).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24456 del 03/11/2020 (Rv. 659756 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_346
appello
Eccezione di merito
corte
cassazione
24456
2020

Impugnazioni civili - appello - eccezioni - non riproposte (decadenza) - Eccezione di merito rigettata o disattesa in primo grado - Erronea qualificazione della doglianza non come appello incidentale, ma come riproposizione - Riqualificazione - Ammissibilità – Fattispecie - impugnazioni civili - appello – incidentale.
In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado e la parte comunque vittoriosa per altre ragioni ne abbia devoluto la cognizione al giudice d'appello, erroneamente indicandola come mera riproposizione e non come gravame incidentale condizionato, si può procedere alla sua riqualificazione in applicazione del principio della idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. (Nella specie, la S.C., nel confermare la decisione di merito, che aveva respinto una domanda di indennizzo fondata su un contratto di assicurazione, ha precisato che l'eccezione della società assicuratrice - fondata sulla non indennizzabilità dei sinistri concernenti alcune fatture impagate, essendo state emesse in presenza di un importo non pagato oltre il periodo massimo di proroga - valeva come impugnazione incidentale, poiché era stata articolata nella comparsa di costituzione di appello depositata tempestivamente e ne era stato domandato l'esame prima dell'avverso appello).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24456 del 03/11/2020 (Rv. 659756 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_346
corte
cassazione
24456
2020

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) – procedimento - Ricorso per cassazione in formato analogico - Riproduzione in formato digitale ai fini della notifica telematica - Sottoscrizione dell'atto con firma digitale - Necessità - Esclusione - Formato "pdf" invece che "p7m" - Irrilevanza. Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - sottoscrizione In genere.
Il ricorso per cassazione in origine analogico, successivamente riprodotto in formato digitale ai fini della notifica telematica ex art. 3 bis l. n. 53 del 1994, munito dell’attestazione di conformità all'originale, non richiede la firma digitale dei difensori (che, invece, deve essere presente in calce alla notifica effettuata a pezzo PEC), perché è sufficiente che la copia telematica rechi la menzionata attestazione di conformità, redatta secondo le disposizioni vigenti "ratione temporis", non assumendo peraltro rilievo la circostanza che il file digitale rechi il formato "pdf" anziché "p7m".
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23951 del 29/10/2020 (Rv. 659394 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_365
corte
cassazione
23951
2020

Avvocatura dello stato - rappresentanza e difesa facoltativa di enti pubblici - Erronea indicazione del legale rappresentante dell'ente nell'atto di appello - Conseguenze - Inammissibilità del gravame - Esclusione – Fondamento - pubblica amministrazione - rappresentanza della p.a. - capacita' e legittimazione processuale.
In tema di cd. patrocinio autorizzato ex art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933, l'erronea indicazione del legale rappresentante dell'ente nell'atto di appello non determina l'inammissibilità del gravame, trattandosi di indicazione ultronea rispetto alla valida instaurazione del rapporto processuale, ai cui fini è sufficiente che il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato sia stato autorizzato nelle forme di cui alla suddetta disposizione e che in capo al difensore consti la qualità di avvocato dello Stato.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 22675 del 19/10/2020 (Rv. 659260 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_434, Cod_Proc_Civ_art_414
corte
cassazione
22675
2020

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - nullita' della sentenza o del procedimento - Ricorso per cassazione - Deduzione della nullità della sentenza di primo grado - Carenza di interesse - impugnazioni civili - impugnazioni in generale - interesse all'impugnazione
È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione diretto ad ottenere, riproponendo censure già svolte in sede di appello, la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, giacché una decisione di accoglimento comporterebbe null'altro che la trattazione nel merito della causa da parte del giudice di appello.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 21943 del 12/10/2020 (Rv. 659364 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_339, Cod_Proc_Civ_art_360_1
corte
cassazione
21943
2020

Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - comparizione (termini di) - Appello incidentale - Violazione del termine ex art. 436, comma 3, c.p.c.- Nullità della notifica - Configurabilità - Conseguenze.
Nel rito del lavoro, il mancato rispetto del termine di cui all'art. 436, comma 3, seconda parte, c.p.c. da parte dell'appellante incidentale determina un vizio della "vocatio in ius" che, anche in ipotesi di prolungata inerzia che si sostanzi nella richiesta di avvio alla notifica del gravame incidentale dopo la scadenza del termine di legge, si traduce in nullità della notificazione, e non già in inesistenza od omissione della stessa, con possibilità per il giudice del gravame di autorizzarne la rinnovazione o di concedere un differimento dell'udienza a fronte rispettivamente della richiesta dell'appellante incidentale di procedere a rinotifica dell'impugnazione o dell'istanza, da parte dell'appellante principale, di differimento dell'udienza di discussione.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 21889 del 09/10/2020 (Rv. 659053 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_435, Cod_Proc_Civ_art_436_1, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_291
corte
cassazione
21889
2020

procedimento civile - interruzione del processo - impedimento del procuratore - Cancellazione volontaria del difensore - Causa di interruzione del processo - Conseguenze in tema di impugnazione - Nullità della sentenza comunque emessa - Eccepibilità e rilevabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
La cancellazione volontaria del difensore dall'albo degli avvocati, ancorché avvenuta, come nella specie, dopo la notifica della citazione in appello, comporta la perdita dello "status" di avvocato e procuratore legalmente esercente, così integrando una causa di interruzione del processo. Ne consegue la nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata, che può essere dedotta e provata in sede di legittimità mediante la produzione dei documenti necessari, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., solo dalla parte colpita dal detto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo questa essere rilevata d'ufficio dal giudice né eccepita dalla controparte.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21359 del 06/10/2020 (Rv. 659158 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_301, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_372
corte
cassazione
21359
2020

Provvedimenti del giudice civile - Motivazione - Errore grossolano - Invalidità - Esclusione - Fattispecie.
La presenza nel provvedimento giurisdizionale di un errore che con l'uso dell'ordinaria diligenza, per la sua intrinseca grossolanità, è immediatamente riconoscibile come mero errore materiale, non determina alcuna conseguenza in termini di nullità della motivazione. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il decreto della Corte d'appello che in un procedimento ex art. 337 c.c., nel disporre la conferma dell'affidamento del figlio minore al comune, dopo avere esaminato la domanda di affido esclusivo della madre, affermava in motivazione che "non sussistevano ragioni per escludere l'affido condiviso").
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19325 del 17/09/2020 (Rv. 658821 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_360_1
CORTE
CASSAZIONE
19325
2020

Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto -Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - Inosservanza delle forme previste dalla legge - Nullità - Esclusione - Fondamento.
La sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. senza l'osservanza delle forme previste dal codice non può essere dichiarata nulla, ove sia stato raggiunto lo scopo dell'immodificabilità della decisione e della sua conseguenzialità rispetto alle ragioni ritenute rilevanti dal giudice all'esito della discussione, trattandosi, in ogni caso, di sanzione neppure comminata dalla legge.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 19338 del 17/09/2020 (Rv. 659127 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_281_6, Cod_Proc_Civ_art_156
CORTE
CASSAZIONE
19338
2020

Esecuzione forzata - pignoramento: forma - espropriazione immobiliare - forme: notifica, trascrizione, deposito - Elementi identificativi del bene pignorato - Erronea indicazione - Nullità del pignoramento - Esclusione - Limiti.
L'errore sugli elementi identificativi dell'immobile pignorato non è causa di nullità dell'atto di pignoramento, salvo che induca incertezza assoluta sul bene gravato.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19123 del 15/09/2020 (Rv. 658885 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2826, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_555
CORTE
CASSAZIONE
19123
2020

Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione -Impugnazione del lodo arbitrale per violazione del contraddittorio - Accertamento dell'effettiva lesione del diritto di dedurre e contraddire - Indicazione dello specifico pregiudizio sofferto - Necessità. Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - casi di nullità
In tema di giudizio arbitrale, la questione della violazione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo formale ma nell'ambito di una ricerca volta all'accertamento di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, onde verificare se l'atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l'inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte; ne consegue che la nullità del lodo e del procedimento devono essere dichiarate solo ove nell'impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo a determinarle, segua l'indicazione dello specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18600 del 07/09/2020 (Rv. 658811 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_829
CORTE
CASSAZIONE
18600
2020

Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - nullita' - sanatoria - Atti processuali introduttivi - Regime previgente al deposito telematico - Deposito dell'atto a mezzo PEC - Mancato rispetto delle regole tecniche - Nullità - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Esclusione.
Anche nel regime anteriore a quello che ha previsto la facoltà di deposito telematico degli atti introduttivi processuali, l'uso della PEC per detto deposito presuppone comunque l'impiego delle particolari modalità strumentali prescritte dalle regole tecniche per il processo civile telematico stabilite con il d.m. n. 44 del 2011, in quanto poste a garanzie del raggiungimento dello scopo dell'atto, sicché il deposito dell'atto processuale effettuato mediante PEC inviata alla cancelleria senza il rispetto delle prescritte regole tecniche, integra una nullità non sanabile ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 15771 del 23/07/2020 (Rv. 658469 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_156
corte
cassazione
15771
2020

Notificazione eseguita personalmente dall'avvocato ai sensi della legge n. 53 del 1994 - Violazione delle prescrizioni della legge - Conseguenza - Nullità della notificazione - Sanatoria - Tempestiva costituzione dell'intimato - Necessità.
L’attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa, è nulla e non inesistente; tale nullità è sanata solo dalla rituale e tempestiva costituzione dell'intimato e, quindi, dall'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 11466 del 15/06/2020 (Rv. 658263 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_160
CORTE
CASSAZIONE
11466
2020

Notificazione del pignoramento - Nullità - Sanatoria - Distinzione dalla notifica del precetto.
Il vizio di notificazione dell'atto di pignoramento è, di regola, sanato dalla mera proposizione dell'opposizione, a meno che l'opponente non deduca contestualmente un concreto pregiudizio al diritto di difesa verificatosi prima che egli abbia avuto conoscenza dell'espropriazione forzata, oppure che la notificazione sia radicalmente inesistente, in quanto del tutto mancante o priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione; diversamente, il vizio di notificazione dell'atto di precetto non è sanato dalla semplice proposizione dell'opposizione se, prima che l'intimato ne abbia avuto conoscenza, il creditore abbia eseguito comunque il pignoramento.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 11290 del 12/06/2020 (Rv. 658097 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_480, Cod_Proc_Civ_art_482, Cod_Proc_Civ_art_492_1, Cod_Proc_Civ_art_615
CORTE
CASSAZIONE
11290
2020

Citazione in giudizio di società fusa per incorporazione in altra società - Conseguenze - Nullità - Costituzione in giudizio dell'incorporante - Effetti.
L'atto di citazione notificato ad una società già incorporata in un'altra è nullo per inesistenza della parte convenuta, ma tale nullità, rilevabile d'ufficio, resta tuttavia sanata per effetto della costituzione in giudizio della società incorporante, indipendentemente dalla volontà e dall'atteggiamento processuale di questa, atteso che la "vocatio in ius" di un soggetto non più esistente, ma nei cui rapporti sia succeduto un altro soggetto, consente comunque di individuare il rapporto sostanziale dedotto in giudizio, realizzando un vizio meno grave rispetto a quello da cui è affetta la "vocatio" mancante dell'indicazione della parte processuale convenuta, che pure è sanabile mediante la costituzione in giudizio di chi, malgrado il vizio, si sia riconosciuto come convenuto.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10301 del 29/05/2020 (Rv. 657776 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2505_1, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_163_1, Cod_Proc_Civ_art_164

Atto di citazione notificato - Mancata sottoscrizione del difensore - Sanatoria - Presupposti.
La mancanza della sottoscrizione del difensore nella copia notificata dell'atto di citazione non ne comporta la nullità, se dalla copia stessa sia possibile desumerne la provenienza da un procuratore abilitato munito di mandato.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8815 del 12/05/2020 (Rv. 657837 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_156

Amministrazione finanziaria - Notificazione atti - A mezzo di messo - Limitazione a giudizio di primo e secondo grado - Sussistenza - Ricorso per cassazione - Notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario - Necessità - Fondamento - Violazione - Conseguenze.
La notificazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria può essere effettuata a mezzo di messo, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 546 del 1992, soltanto in primo grado e in appello, ma non anche nel giudizio di cassazione, per il quale vale la regola di cui all'art. 137 c.p.c., stante l'applicabilità di tale disposizione anche in materia tributaria per effetto dell'integrale rinvio alle norme codicistiche operato dall'art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la notificazione eseguita in tale sede dal messo anziché dall'ufficiale giudiziario ne determina la nullità (ma non l'inesistenza).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 6855 del 11/03/2020 (Rv. 657394 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_160

Sentenza redatta in forma autografa - Scrittura non agevolmente leggibile - Nullità della sentenza - Esclusione - Fondamento.
In mancanza di un'espressa comminatoria, non è configurabile nullità della sentenza nell'ipotesi di mera difficoltà di comprensione e lettura del testo stilato in forma autografa dall'estensore, atteso che la sentenza non può ritenersi priva di uno dei requisiti di validità indispensabili per il raggiungimento dello scopo della stessa.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 6307 del 05/03/2020 (Rv. 657129 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_156

Processo civile - Interruzione - Atto di riassunzione - Funzione - Requisiti essenziali di validità per il raggiungimento dello scopo - Fattispecie.
L'atto di riassunzione del processo non introduce un nuovo procedimento, avendo la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente, sicché ai fini della sua validità il giudice deve solo verificarne la concreta idoneità ad assicurare la ripresa del processo, discendendo la nullità dell'atto di riassunzione non dalla mancanza di uno tra i requisiti di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c., bensì dall'impossibilità di raggiungere il suo scopo. (Nella specie la S.C. ha ritenuto valido l'atto di riassunzione del processo, a seguito della morte del difensore di una delle parti, avendo la controparte notificato a quest'ultima personalmente una istanza di anticipazione dell'udienza contenente l'indicazione delle parti e degli altri elementi idonei all'identificazione della causa, allegando altresì la relazione di notifica da cui risultava la scomparsa del difensore).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 6193 del 05/03/2020 (Rv. 657418 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_301, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_305

Procedimento sommario di cognizione - Ordinanza conclusiva - Appello - Rito ordinario - Applicabilità - Fondamento - Proposizione con ricorso - Salvezza degli effetti ex art. 4, comma 5, d.lgs. n. 150 del 2011 - Configurabilità - Esclusione.
L'impugnazione dell'ordinanza conclusiva del giudizio sommario di cui all'art. 702 ter c.p.c. può essere proposta esclusivamente nella forma ordinaria dell'atto di citazione, non essendo espressamente prevista dalla legge per il secondo grado di giudizio l'adozione del rito sommario quale modalità alternativa al rito ordinario; né è possibile, in caso di appello introdotto mediante ricorso, la salvezza degli effetti dell'impugnazione, mediante lo strumento del mutamento del rito previsto dall'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6318 del 05/03/2020 (Rv. 657291 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_702_3, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_348_2, Cod_Proc_Civ_art_702_2 Cod_Proc_Civ_art_702_4

Notificazione del controricorso - Al procuratore non domiciliatario - Nullità - Mancata contestazione del ricorrente - Sanatoria - Esclusione.
Nel processo di cassazione, il controricorso deve essere notificato nel domicilio eletto dal ricorrente e non presso il procuratore non domiciliatario, senza che la nullità che ne consegue possa ritenersi sanata in caso di assenza di repliche, da parte del ricorrente, riferite al contenuto dell'atto che ne dimostrino l'avvenuta piena conoscenza da parte sua.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 5500 del 28/02/2020 (Rv. 657367 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_156
IMPUGNAZIONI CIVILI
RICORSO PER CASSAZIONE
CONTRORICORSO

Interesse all'impugnazione - Presupposto - Erronea dichiarazione di contumacia - Effetti - Esistenza di un concreto pregiudizio della parte - Necessità - Fattispecie.
L'erronea dichiarazione di contumacia di una delle parti non incide sulla regolarità del processo e non determina un vizio della sentenza, deducibile in sede di impugnazione, se non abbia provocato, in concreto, alcun pregiudizio allo svolgimento dell'attività difensiva. (Nella specie, la S.C. ha rigettato l'eccezione di nullità della sentenza in quanto la parte erroneamente dichiarata contumace si era limitata a dedurre l'omesso esame delle difese e dei documenti prodotti, ma non di specifiche allegazioni o di specifici documenti di rilevanza decisiva).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 5408 del 27/02/2020 (Rv. 656943 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_291
IMPUGNAZIONI CIVILI
IMPUGNAZIONI IN GENERALE
INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE

Sentenza di primo grado pronunciata prima della scadenza dei termini per il deposito delle conclusionali o delle repliche - Nullità - Sussistenza - Poteri del giudice d'appello - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Decisione nel merito - Necessità - Fondamento.
La sentenza pronunciata dal giudice di primo grado prima della scadenza dei termini ex art_ 190 c.p.c. per il deposito delle conclusionali o delle memorie di replica è affetta da nullità, senza che la parte debba indicare, al momento dell'impugnazione, se e quali argomenti non svolti nei precedenti atti difensivi avrebbe potuto sviluppare ove detto deposito fosse stato consentito; tuttavia, il giudice di appello, una volta constatata tale nullità, non può rimettere la causa al primo giudice, ai sensi dell'art_ 354 c.p.c., ma è tenuto a decidere la causa nel merito, nei limiti delle doglianze prospettate.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4125 del 18/02/2020 (Rv. 657021 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_162, Cod_Proc_Civ_art_190_1, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE
NULLITA' DELLA SENTENZA
PRONUNCIA SULLA NULLITA'

Omessa indicazione del nominativo del procuratore "ad litem" - Nullità - Esclusione - Condizioni.
Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, non è affetta da nullità la notifica della sentenza effettuata presso lo studio del procuratore domiciliatario senza l'indicazione del nominativo del procuratore "ad litem" qualora il nominativo del destinatario dell'atto possa evincersi dalla stessa pronuncia notificata.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 2396 del 03/02/2020 (Rv. 657138 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_141, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326
IMPUGNAZIONI CIVILI
NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA
LUOGO DI NOTIFICAZIONE

Decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione - Ulteriore notifica - Necessità - Esclusione - Atto di precetto - Requisiti formali - Omissione - Nullità dell'atto - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Configurabilità - Condizioni.
Il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un'ulteriore notifica del provvedimento monitorio, ma deve fare menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva (ex art. 654, comma 2, c.p.c.), nonché della data di notifica dell'ingiunzione (ex art. 480, comma 2, c.p.c.). I suddetti elementi formali sono prescritti, a pena di nullità dell'atto di precetto, allo scopo di consentire all'intimato l'individuazione inequivoca dell'obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, sicché la loro omissione (nella specie, l'indicazione della data di notificazione del decreto ingiuntivo) non comporta l'invalidità dell'intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell'atto e, cioè, il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 1928 del 28/01/2020 (Rv. 656889 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_480, Cod_Proc_Civ_art_654
ESECUZIONE FORZATA
PRECETTO

Iscrizione a ruolo di atto di appello diverso da quello che si sarebbe voluto iscrivere - Conseguenze - Nullità non sanabile -Successiva iscrizione dell'atto corretto - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.
L'iscrizione nel ruolo generale civile di un atto di appello diverso da quello che si sarebbe dovuto iscrivere, pur non determinando l'improcedibilità dell'impugnazione, dà luogo ad una nullità non sanabile, risultando tale atto radicalmente inidoneo al raggiungimento dello scopo, con l'ulteriore conseguenza che, a tutela del diritto di difesa della controparte, alcuna efficacia sanante può accordarsi alla successiva "sostituzione" dell'atto introduttivo originario con una versione emendata dello stesso. (Nella specie, gli atti differivano per la data della "vocatio in ius").
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 1160 del 21/01/2020 (Rv. 656885 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_347, Cod_Proc_Civ_art_348_1
PROCEDIMENTO CIVILE
ISCRIZIONE A RUOLO

Omessa indicazione di più elementi attinenti alla “vocatio in ius” -Conseguenze - Nullità dell'atto - Proposizione dell'appello - Sanatoria della nullità -Configurabilità - Fattispecie.
L'omessa indicazione di uno o più elementi attinenti alla "vocatio in ius" cagiona, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, la nullità dell'atto di citazione, vizio sanato, con efficacia retroattiva, dalla proposizione dell'appello. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto vizi della "vocatio in ius" comportanti la nullità della citazione l'omessa indicazione dell'ufficio giudiziario, del giorno dell'udienza di comparizione e dell'invito a costituirsi nel termine e nelle forme indicate, con avvertimento delle decadenze previste in caso di mancata costituzione, mentre ha considerato priva di conseguenze invalidanti la mancata menzione delle conclusioni e dei mezzi di prova, in quanto requisiti di contenuto dell'atto di citazione aventi funzione meramente preparatoria dell'udienza).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 544 del 15/01/2020 (Rv. 656812 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_163_1, Cod_Proc_Civ_art_164
PROCEDIMENTO CIVILE
DOMANDA GIUDIZIALE
CITAZIONE

Omessa indicazione di più elementi attinenti alla “vocatio in ius” -Conseguenze - Nullità dell'atto - Proposizione dell'appello - Sanatoria della nullità -Configurabilità - Fattispecie.
L'omessa indicazione di uno o più elementi attinenti alla "vocatio in ius" cagiona, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, la nullità dell'atto di citazione, vizio sanato, con efficacia retroattiva, dalla proposizione dell'appello. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto vizi della "vocatio in ius" comportanti la nullità della citazione l'omessa indicazione dell'ufficio giudiziario, del giorno dell'udienza di comparizione e dell'invito a costituirsi nel termine e nelle forme indicate, con avvertimento delle decadenze previste in caso di mancata costituzione, mentre ha considerato priva di conseguenze invalidanti la mancata menzione delle conclusioni e dei mezzi di prova, in quanto requisiti di contenuto dell'atto di citazione aventi funzione meramente preparatoria dell'udienza).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 544 del 15/01/2020 (Rv. 656812 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_163_1, Cod_Proc_Civ_art_164
PROCEDIMENTO CIVILE
DOMANDA GIUDIZIALE
CITAZIONE

Ricorso per cassazione - Art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. - Specifica indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso - Contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui alla Convenzione EDU - Insussistenza - Ragioni.
Non contrasta con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la disciplina del ricorso per cassazione, nella parte in cui prevede - all'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. - requisiti di ammissibilità di contenuto-forma, giacché essi sono individuati in modo chiaro (tanto da doversi escludere che il ricorrente in cassazione, tramite la difesa tecnica, non sia in grado di percepirne il significato e le implicazioni) ed in armonia con il principio della idoneità dell'atto processuale al raggiungimento dello scopo, sicchè risultano coerenti con la natura di impugnazione a critica limitata propria del ricorso per cassazione e con la strutturazione del giudizio di legittimità quale processo sostanzialmente privo di momenti di istruzione.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 27 del 03/01/2020 (Rv. 656364 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_366_1, Cod_Proc_Civ_art_156
IMPUGNAZIONI CIVILI
RICORSO PER CASSAZIONE
FORMA E CONTENUTO

Procura speciale alle liti - Mancata certificazione del difensore - Nullità - Esclusione - Irregolarità - Sussistenza - Fondamento.
La mancata certificazione, da parte del difensore, dell'autografia della firma del ricorrente, apposta sulla procura speciale in calce o a margine del ricorso per cassazione (e quindi, a maggior ragione, nella copia notificata), costituisce mera irregolarità, che non comporta la nullità della procura "ad litem", perchè tale nullità non è comminata dalla legge, né detta formalità incide sui requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto, individuabile nella formazione del rapporto processuale attraverso la costituzione in giudizio del procuratore nominato.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 34748 del 31/12/2019 (Rv. 656443 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_156

Provvedimento prefettizio di espulsione - Comunicazione all'interessato di copia via fax senza attestazione di conformità all'originale - Nullità - Fondamento.
In tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, è nullo, per difetto della necessaria forma comunicatoria, il relativo provvedimento prefettizio, nel caso in cui all'espellendo venga consegnata soltanto una copia dell'atto via fax non recante l'attestazione di conformità all'originale, non essendo invocabile il principio, valido per i soli atti del processo, del raggiungimento dello scopo.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 33507 del 17/12/2019 (Rv. 656565 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156

Nullità della notificazione del pignoramento - Opposizione - Effetti - Sanatoria - Fondamento.
Qualora l'esecutato denunci con opposizione ex art. 617 c.p.c. la nullità della notificazione dell'atto di pignoramento, la proposizione di tale opposizione, in quanto indice della conoscenza dell'esecuzione, dimostra l'avvenuto raggiungimento dello scopo cui era preordinata la detta notificazione e comporta, quindi, la sanatoria della sua nullità, in applicazione dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33466 del 17/12/2019 (Rv. 656349 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_617

Indagini su fatti estranei al thema decidendum o acquisizione di elementi di prova in violazione del principio dispositivo - Conseguenze - Nullità assoluta della consulenza - Insanabilità e rilevabilità di ufficio - Fondamento.
In tema di consulenza tecnica di ufficio, lo svolgimento di indagini peritali su fatti estranei al "thema decidendum" della controversia o l’acquisizione ad opera dell'ausiliare di elementi di prova (nella specie, documenti) in violazione del principio dispositivo cagiona la nullità della consulenza tecnica, da qualificare come nullità a carattere assoluto, rilevabile d'ufficio e non sanabile per acquiescenza delle parti, in quanto le norme che stabiliscono preclusioni, assertive ed istruttorie, nel processo civile sono preordinate alla tutela di interessi generali, non derogabili dalle parti.
Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 31886 del 06/12/2019 (Rv. 656045 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_191, Cod_Proc_Civ_art_194

Notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. - Omessi adempimenti - Sanatoria - Successiva raccomandata informativa - Recapito per compiuta giacenza - Sufficienza - Fondamento.
L'omissione di uno degli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c. comporta la nullità della notificazione, sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., anche nel caso in cui il destinatario abbia ricevuto al proprio indirizzo la raccomandata informativa del deposito del piego presso l'ufficio postale ed abbia scelto di ometterne il ritiro determinando la compiuta giacenza, potendo la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. ritenersi superata soltanto se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 31724 del 04/12/2019 (Rv. 656033 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_140, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Civ_art_1335

Decreto ingiuntivo esecutivo - Atto di precetto - Contenuto - Omissione - Nullità - Sanatoria per raggiungimento dello scopo in ragione dell'opposizione agli atti esecutivi - Esclusione.
Nell'espropriazione forzata promossa mediante ingiunzione esecutiva, il precetto deve contenere l'indicazione delle parti, della data di notifica del decreto ingiuntivo, nonché del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e l'apposizione della formula esecutiva, poiché la completa identificazione del titolo sostituisce, ai sensi dell'art. 654 c.p.c., la notifica dello stesso, sicché, in assenza di tali indicazioni, l'atto è viziato ex art. 480 c.p.c., producendosi una nullità equivalente a quella che colpisce il precetto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, non suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo con la mera proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31226 del 29/11/2019 (Rv. 656178 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_480 Cod_Proc_Civ_art_654

Notificazioni di atti tributari - Assenza della nomina del messo comunale da parte della Giunta municipale - Nullità della notifica - Esclusione - Ragioni.
In tema di notificazioni tributarie, la mancata adozione della delibera di nomina del messo comunale da parte della Giunta municipale, al pari della mancata approvazione prefettizia della sua nomina già prevista dall'art. 273 del R.d. n. 383 del 1934, ora abrogato, non è riconducibile ai casi di nullità specificamente indicati dall'art. 160 c.p.c. né ad altra previsione desumibile dai principi generali di cui agli art. 156 e 157 stesso codice, poiché la nomina del messo e la legittimazione ad eseguire la notificazione discende direttamente dalla legge (in particolare dall'art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972), sicché ai fini della qualifica di messo comunale è sufficiente l'inquadramento, incontrovertibilmente accertato dal giudice di merito, nella pianta organica dell'amministrazione di appartenenza con quella specifica mansione.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 29966 del 19/11/2019 (Rv. 656338 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_160

Spedizione in forma esecutiva - Erronea indicazione del difensore richiedente - Conseguenze - Sanatoria - Presupposti - Fondamento - Fattispecie.
In tema di spedizione in forma esecutiva della copia del titolo rilasciata al creditore, il debitore che proponga opposizione ex art. 617 c.p.c. non può limitarsi, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell'interesse ad agire, a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata del titolo medesimo perché lo stesso conterrebbe l'erronea, ma facilmente riconoscibile, indicazione del difensore richiedente, dovendo egli allegare il concreto pregiudizio cagionato da tale irregolarità ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo. (Nella specie, il procuratore del richiedente era stato per errore menzionato come avvocato del debitore e non del creditore).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29804 del 18/11/2019 (Rv. 656175 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_475, Cod_Proc_Civ_art_479, Cod_Proc_Civ_art_617

Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. - Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione - Mancanza - Nullità della sentenza - Configurabilità - Condizioni Fattispecie.
In tema di contenuto della sentenza, la concisione della motivazione non può prescindere dall’esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto nulla la sentenza gravata la cui motivazione, costituita da una sola pagina, era priva dell'esposizione degli elementi in base ai quali la Corte territoriale ha ritenuto che "l'appello non contesti la sentenza del tribunale nella parte rilevante della decisione”).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 29721 del 15/11/2019 (Rv. 655799 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_360_1

Domanda di ammissione al passivo - Trasmissione del ricorso all'indirizzo PEC del curatore - Obbligatorietà - Deposito dell'atto in cancelleria - Improcedibilità - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Condizioni - Omessa comunicazione dell'indirizzo PEC da parte del curatore - Conoscenza o conoscibilità dello stesso - Rilevanza - Onere della prova.
In tema di accertamento del passivo, ai sensi dell'art 93, comma 2, l.fall. (nel testo sostituito dall'art. 17, comma 1, d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012 e poi modificato dall'art. 1, comma 19, della l. n. 228 del 2012), il ricorso per insinuazione al passivo va trasmesso, a pena di improcedibilità, all'indirizzo PEC del curatore comunicato da quest'ultimo ai creditori, fatti salvi gli effetti della sanatoria dell'atto per raggiungimento dello scopo, qualora la domanda, comunque pervenuta al curatore, sia stata inserita nel progetto di stato passivo ed esaminata, in contraddittorio, all'udienza di verifica; tuttavia, se il curatore non abbia ottemperato all'obbligo di comunicare il proprio indirizzo PEC ai creditori, la domanda non potrà essere dichiarata improcedibile, salvo che la parte interessata dimostri la conoscenza o la conoscibilità dell'indirizzo comunicato dal curatore al Registro delle imprese.
Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 29258 del 12/11/2019 (Rv. 656266 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Civ_art_2697, Dlgs_14_2019_art_200, Dlgs_14_2019_art_201,

Mancato rispetto del termine a comparire - Rinnovazione della citazione - Notifica del primo atto di citazione unitamente al verbale contenente la fissazione della nuova udienza - Nullità - Ragioni - Sanatoria.
Nel caso in cui il giudice abbia ordinato la rinnovazione dell'atto introduttivo per mancato rispetto del termine a comparire, è nulla la rinnovazione eseguita mediante la notifica della combinazione del primo atto di citazione (indicante, per la prima comparizione, una data già trascorsa) e del verbale contenente l'ordinanza di fissazione della nuova udienza, in quanto l'atto manca della chiarezza indispensabile all'evocazione in lite di una parte non ancora assistita da difensore, ferma restando la sanatoria dell'invalidità in caso di raggiungimento dello scopo e, cioè, di costituzione del convenuto.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28810 del 08/11/2019 (Rv. 655959 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Proc_Civ_art_163_2, Cod_Proc_Civ_art_164 Cod_Proc_Civ_art_156

Impugnazione - Notifica al procuratore domiciliatario - Esito negativo dovuto al trasferimento del procuratore - Conseguenze - Efficacia della notifica - Esclusione.
La notificazione della sentenza di primo grado presso il domicilio dichiarato nel giudizio "a quo" ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, che abbia avuto esito negativo perché il procuratore si sia successivamente trasferito altrove, non ha alcun effetto giuridico, dovendo essere effettuata al domicilio reale del procuratore (quale risulta dall'albo, ovvero dagli atti processuali), anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, in quanto il dato di riferimento personale prevale su quello topografico, e non sussiste alcun onere del procuratore di provvedere alla comunicazione del cambio di indirizzo; tale onere è infatti previsto per il domicilio autonomamente eletto, mentre l'elezione presso lo studio del procuratore ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore, costituendo pertanto onere del notificante l'effettuazione di apposite ricerche atte ad individuare il luogo di notificazione.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 27911 del 30/10/2019 (Rv. 655528 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_149_1, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327

Deliberazione anteriore alla scadenza dei termini concessi alle parti ai sensi deN'art. 190 c.p.c. - Conseguenze - Nullità della sentenza - Sussistenza - Verifica della concreta lesione del diritto di difesa - Superfluità - Fondamento.
È nulla la sentenza emessa dal giudice prima della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., risultando per ciò solo impedito ai difensori l'esercizio, nella sua completezza, del diritto di difesa, senza che sia necessario verificare la sussistenza, in concreto, del pregiudizio che da tale inosservanza deriva alla parte, giacché, trattandosi di termini perentori fissati dalla legge, la loro violazione è già stata valutata dal legislatore, in via astratta e definitiva, come autonomamente lesiva, in sé, del diritto di difesa.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 26883 del 22/10/2019 (Rv. 655666 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_190

Prova del perfezionamento - Produzione dell'avviso di ricevimento e della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) - Necessità - Vizi della notifica - Sanatoria - Condizioni.
In tema di notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio richiede la produzione dell'avviso di ricevimento nonché, in caso di temporanea assenza del destinatario e di mancanza, inidoneità o rifiuto delle persone altrimenti abilitate a ricevere il piego in sua vece, della comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD) del plico presso l'ufficio postale. Il ritiro del piego presso l'ufficio postale ad opera del destinatario (o di persona da lui delegata) determina la sanatoria, per raggiungimento dello scopo, di eventuali vizi del procedimento notificatorio, il quale si perfeziona alla data di tale ritiro (purché anteriore al decimo giorno dalla spedizione della CAD), sicché, ai fini della relativa prova, è sufficiente l'attestazione dell'agente postale di avvenuta consegna del plico, con indicazione della data e del soggetto che ha provveduto al ritiro.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26287 del 17/10/2019 (Rv. 655380 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_149, Cod_Proc_Civ_art_156

Cosa giudicata civile - giudicato sulla competenza
Decisione sulla sola competenza - Giudicato formale - Esame di questioni preliminari di merito - Incidenza sul successivo giudizio di merito davanti al giudice competente - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
La sentenza del giudice che statuisca unicamente sulla competenza non contiene alcuna pronuncia di merito, né esplicita né implicita, idonea a passare in giudicato, anche nell'ipotesi che abbia esaminato e deciso questioni preliminari di merito ai fini dell'accertamento della competenza, sicché dà luogo ad un giudicato solo formale e non preclude al giudice dichiarato competente l'esame e l'applicazione, per la decisione di merito, delle norme di diritto sostanziale, ancorché in contrasto con le premesse della sentenza sulla competenza. (Nella specie, la Corte di Cassazione ha cassato con rinvia la sentenza di merito che, ritenuto erroneamente giudicato vincolante la qualificazione della domanda in termini di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva, operata dal Tribunale dichiaratosi competente con sentenza "parziale", aveva dichiarato la nullità della successiva sentenza definitiva di rigetto della domanda risarcitoria per ritenuta insussistenza dell'illecita occupazione).
Corte Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 19472 del 18/07/2019 (Rv. 654769 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_279

Passività fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo
Costituzione in giudizio dell'opponente - Modalità - Deposito cartaceo anziché per via telematica - Ammissibilità - Effetti dell'erroneo deposito - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Sussiste.
Il ricorso in opposizione allo stato passivo, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 3, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, può essere depositato in forma cartacea, essendo le modalità telematiche previste in via esclusiva soltanto per gli atti del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario, fermo restando che l'eventuale vizio dell'atto introduttivo del giudizio è sanabile per raggiungimento dello scopo della costituzione del rapporto processuale, eventualmente mediante concessione di un termine all'altra parte per svolgere le proprie difese.
Corte Cassazione, Sez. 1 , Sentenza n. 19151 del 17/07/2019 (Rv. 654666 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156_3, Dlgs_14_2019_art_207, Dlgs_14_2019_art_208

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - Notificazione dell’atto di appello presso difensore domiciliatario - Trasferimento dello studio del destinatario - Inesistenza della notificazione - Sanatoria per conseguimento dello scopo - Esclusione - Fondamento.
La notificazione di un atto di appello non compiutasi, perché tentata presso il precedente recapito del difensore della controparte che abbia trasferito altrove il suo studio, è inesistente "in rerum natura", ossia per totale mancanza materiale dell'atto, non avendo conseguito il suo scopo consistente nella consegna dell'atto al destinatario; essa non è pertanto suscettibile di sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c. a seguito della costituzione in giudizio dell'appellato, né di riattivazione del relativo procedimento, trattandosi di vizio imputabile al notificante in considerazione dell'agevole possibilità di accertare l'ubicazione dello studio attraverso la consultazione telematica dell'albo degli avvocati.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17336 del 27/06/2019 (Rv. 654717 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_330, Cod_Proc_Civ_art_339, Cod_Proc_Civ_art_156

Provvedimenti del giudice civile - omessa motivazione sentenza - Sentenza di appello – Mancanza di un esplicito richiamo alla sentenza di primo grado – Sviluppo degli stessi passaggi logici ed indicazione delle stesse prove- Nullità - Esclusione - Condizioni – Fondamento.
Non è nulla per difetto di motivazione la sentenza di appello che, pur in mancanza di un'esplicito richiamo alla sentenza di primo grado, svolga, seppure solo per punti, i medesimi passaggi logico-argomentativi ed indichi i medesimi elementi di prova valorizzati dal primo giudice, pur non avendo provveduto ad una loro compiuta analisi, atteso che la sentenza impugnata viene ad integrarsi con quella di appello dando luogo ad un unico impianto argomentativo. In tal caso, tuttavia, il giudice del gravame deve confutare le censure formulate avverso la sentenza di primo grado.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 16504 del 19/06/2019 (Rv. 654276 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_360_1

Tardiva costituzione in giudizio del resistente - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Fondamento - Diritto a ricevere comunicazioni - Sussistenza - Limiti.
Nel processo tributario, la tardiva costituzione in giudizio della parte resistente non comporta alcuna nullità, stante il principio di tassatività delle relative cause, determinando soltanto la decadenza dalla facoltà di chiedere e svolgere attività processuali eventualmente precluse, con la conseguenza che essa non fa venire meno il diritto del resistente a ricevere la comunicazione dell'udienza di trattazione, a meno che non si sia costituito in un momento successivo a quello in cui l'avviso sia già stato inoltrato.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 14638 del 29/05/2019 (Rv. 654129 - 01)
Riferimenti normativi:

Cartella di pagamento - Decesso del contribuente - Notifica agli eredi ex art. 65 d.P.R. n. 600 del 1973 - Modalità e presupposti - Violazione del procedimento - Sanatoria - Esclusione.
Nell'ipotesi di decesso del contribuente, la notifica degli atti impositivi o della riscossione, ove l'evento sia noto all'Ufficio, deve essere compiuta, a pena di nullità insanabile (con conseguente inoperatività dell'art. 156, comma 3, c.p.c.) della notifica e degli atti stessi, nei confronti degli eredi, qualora non abbiano tempestivamente provveduto alla comunicazione prescritta dall'art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973, presso l’ultimo domicilio del "de cuius" collettivamente ed impersonalmente, ovvero, nell'ipotesi in cui abbiano effettuato tale incombente, personalmente e nominativamente nel domicilio fiscale di ciascuno di essi.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 13760 del 22/05/2019 (Rv. 653949 - 01)
Riferimenti normativi:

Notificazione da parte di funzionario dell'amministrazione - Modalità - A mezzo del servizio postale - Mancata stesura, sull'atto, della relata di notifica - Mera irregolarità – Fattispecie
In tema di sanzioni amministrative (nella specie, in materia di circolazione stradale), qualora la notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione sia stata effettuata a mezzo posta da un funzionario dell'amministrazione, l'omessa stesura, sull'originale e sulla copia dell'atto, della relazione di notifica integra una mera irregolarità ed è priva di conseguenze invalidanti, specialmente quando detta notifica abbia raggiunto il suo scopo.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10841 del 18/04/2019 (Rv. 653502 - 01)

Decesso rappresentante legale di società - Omessa sostituzione - Nomina curatore speciale - Necessità - Mancanza di tale nomina - Conseguenze - Nullità della citazione - Fondamento - Applicabilità art. 294 c.p.c. – Condizioni
Una società il cui rappresentante legale sia deceduto e non sia stato sostituito non può essere convenuta in giudizio, occorrendo, a questo fine, la nomina di un curatore speciale "ad processum", ai sensi dell'art. 78 c.p.c., poiché, in mancanza di tale nomina, l'atto di citazione ad essa diretto ed il conseguente processo svoltosi in sua assenza sono affetti da nullità per impossibilità di valida instaurazione del contraddittorio e lesione del diritto di difesa. Qualora, nel corso del medesimo processo, sopraggiunga la nomina dell'amministratore e la detta società si costituisca, trova applicazione l'art. 294 c.p.c. che consente alla parte contumace di chiedere al giudice, in presenza di determinate condizioni, di essere ammessa a compiere attività che le sarebbero precluse.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 10754 del 17/04/2019 (Rv. 653565 - 01)
Cod_Proc_Civ_art_078, Cod_Proc_Civ_art_075, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_294

Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - In calce o a margine dell'atto a nome di un ente esattamente indicato - Firma illeggibile del conferente - Identificabilità del sottoscrittore - Irrilevanza del vizio - Condizioni - Eventuale nullità - Regime processuale - Fattispecie.
L'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio un ente esattamente indicato, non determina nullità dell'atto processuale allorché il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, nonché quando detto nominativo sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa. Solo in assenza di tali condizioni si determina infatti una nullità di carattere relativo, che deve essere eccepita con la prima difesa, facendo così carico alla parte istante di integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto irrilevante l'illeggibilità della firma in calce alla procura conferita dall'amministratore di un condominio, in quanto il nominativo di quest'ultimo, sebbene non risultante dal testo della procura né dal contenuto dell'atto processuale al cui margine la stessa era stata apposta, era tuttavia desumibile dall'esame di una precedente missiva spedita dal condominio alla controparte e da questa depositata in giudizio).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8930 del 29/03/2019
Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_157
_____________________________________
Procura
Mandato
Corte
Cassazione
8930
2019

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili - Giudizio promosso dall'amministratore del condominio per la tutela dei beni comuni - Intervento del singolo condomino - Mancata notificazione a quest'ultimo dell'atto di appello - Omessa integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. - Conseguenze - Nullità della sentenza rilevabile d'ufficio nel giudizio di legittimità - Costituzione volontaria del condomino pretermesso - Accettazione della decisione di secondo grado - Irrilevanza - Fondamento.
L'omessa notificazione dell'atto di appello al condomino intervenuto nel giudizio di primo grado, promosso dall'amministratore del condominio a tutela dei beni comuni, determina la nullità della sentenza, derivante dalla mancata integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c., rilevabile d'ufficio nel giudizio di legittimità anche se la parte pretermessa si costituisce volontariamente, accettando senza riserve la decisione di secondo grado, trattandosi di una nullità determinata dal giudice, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, in relazione alla quale non opera il temperamento stabilito dall'art. 157, comma 3, c.p.c., secondo cui la nullità non può essere fatta valere dalla parte che vi ha dato causa.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8695 del 28/03/2019
Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Civ_art_1131

Procedimento civile - interruzione del processo – riassunzione - Atto di riassunzione - Tempestività - Condizioni - Deposito del ricorso in cancelleria - Elementi sufficienti ad individuare il giudizio - Successiva omessa esecuzione della notifica del ricorso e del decreto - Estinzione del processo - Esclusione - Rinnovazione della notifica - Necessità - Fondamento.
La riassunzione del processo si perfeziona nel momento del tempestivo deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione dell'udienza, senza che rilevi l'eventuale inesatta identificazione della controparte nell'atto di riassunzione, dal momento che tale atto è valido, per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c. quando contenga gli elementi idonei ad individuare il giudizio che si intende proseguire. Ne consegue che non incide sulla tempestività della riassunzione, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., la successiva notifica del ricorso e dell'unito decreto, atta invece alla realizzazione del contraddittorio, nel rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius", sicché, ove essa sia stata omessa nei confronti del soggetto che doveva costituirsi, il giudice è tenuto ad ordinarne la rinnovazione, con fissazione di nuovo termine (in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c.) entro un termine necessariamente perentorio la cui inosservanza determinerà, se del caso, l'estinzione del giudizio ai sensi del citato articolo in combinato disposto con l'art. 307,comma 3 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 6921 del 11/03/2019
Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_307, Cod_Proc_Civ_art_305

Società a ristretta base sociale - Fallimento - Notifica ai soci - Necessità - Fondamento.
In tema di società di capitali a ristretta base societaria, l'avviso di accertamento, se inerente a crediti i cui presupposti siano sorti prima della dichiarazione di fallimento (o nel periodo di imposta nel quale tale dichiarazione è intervenuta), deve essere notificato non solo al curatore ma anche ai singoli soci, i quali, in quanto percettori di reddito da capitale sono soggetti passivi del rapporto tributario ed hanno quindi la possibilità, anche dopo il fallimento della società, di impugnare l'atto impositivo emesso nei propri confronti.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 6626 del 07/03/2019 (Rv. 653313 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2263, Dlgs_14_2019_art_142, Dlgs_14_2019_art_143, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_160

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ammissibilità del ricorso - Provvedimento privo dei caratteri di decisorietà e definitività - Ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Quando il provvedimento impugnato non possieda i caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale, il ricorso straordinario per cassazione è inammissibile, ancorché sia contestata la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, poiché la pronunzia sull'inosservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando presupposti, modi e tempi con i quali la domanda può essere portata all'esame del giudice, ha la medesima natura dell'atto giurisdizionale al quale il processo è preordinato e, pertanto, non può avere autonoma valenza decisoria e definitiva, se di tali caratteri quell'atto sia privo, stante la strumentalità della problematica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta (o possa essere riaperta) la discussione sul merito. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro un decreto della corte di appello che aveva ritenuto, a sua volta, inammissibile un'istanza finalizzata a fare dichiarare valida ed efficace la notifica all'Avvocatura distrettuale dello Stato di un decreto di liquidazione di un indennizzo per la non ragionevole durata di un giudizio civile o, in subordine, ad ottenere la rimessione in termini per rinnovare la detta notifica, avendo la stessa Avvocatura distrettuale segnalato all'Ufficio contabilità della corte d'appello interessata che nessun pagamento poteva essere effettuato, atteso che la notifica in questione, ad essa indirizzata, era avvenuta ad un indirizzo PEC non corretto).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5738 del 27/02/2019

Procedimento civile - notificazione - in genere - Ingiunzione fiscale - Notificazione ex art. 140 c.p.c. - Mancanza di prova della ricezione della raccomandata informativa - Opposizione ai sensi dell'art. 3 r.d. n. 639 del 1910 - riscossione delle imposte - con ingiunzione fiscale
In tema di ingiunzione fiscale la mancanza della prova della ricezione della raccomandata informativa, prevista per il perfezionamento della notificazione ai sensi art. 140 c.p.c., non influisce sulla validità dell'atto notificato, ma determina soltanto la nullità della notificazione, che è sanata dalla proposizione dell'opposizione all'ingiunzione, in ragione del principio del raggiungimento dello scopo processuale dell'atto di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., che opera anche per la notifica degli atti non processuali.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 5556 del 26/02/2019
Cod_Proc_Civ_art_140, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_160

Procedimento civile - atti e provvedimenti in genere - nullità - rilevabilità – Omesso negligente rilievo di errore materiale in un provvedimento istruttorio – Facoltà per la parte di eccepire, ciò nonostante, la nullità - Esclusione – Fattispecie.
Dà causa a una nullità, ai sensi dell'art. 157, comma 3, c.p.c., la parte che ometta sia di attivarsi per acquisire nella cancelleria del giudice informazioni sulle vicende processuali che la riguardino, sia di rilevare l'esistenza di un errore materiale, agevolmente rilevabile, in un provvedimento istruttorio, quando l'una o l'altra di tali attività avrebbero consentito di prevenire il compimento dell'atto nullo da parte del giudice. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto non opponibile, ad opera del procuratore costituito di una delle parti, la nullità derivante dalla mancata comunicazione del differimento d'ufficio di un'udienza già fissata, sul presupposto che egli avrebbe potuto agevolmente avvedersi dell'errore di inserimento del proprio nome di battesimo nel registro informatico della cancelleria, che tale nullità aveva determinato).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4868 del 19/02/2019

Esecuzione forzata - titolo esecutivo - formula esecutiva - Titolo esecutivo - Mancata spedizione in forma esecutiva - Conseguenze - Opposizione agli atti esecutivi - Sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo - Condizioni.
L'omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo rilasciata al creditore e da questi notificata al debitore determina una irregolarità formale del titolo medesimo, che deve essere denunciata nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, comma 1, c.p.c., senza che la proposizione dell'opposizione determini l'automatica sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.; tuttavia, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell'interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell'opposizione, a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 3967 del 12/02/2019
Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_475, Cod_Proc_Civ_art_479, Cod_Proc_Civ_art_617

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - indicazione dei motivi e delle norme di diritto – Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 2912 del 31/01/2019
Conclusioni - Requisito di forma-contenuto - Esclusione - Fondamento - Limiti.
Il ricorso per cassazione deve essere corredato, a pena di inammissibilità, dall'indicazione dei "motivi per i quali si chiede la cassazione" (art. 366, comma 1, c.p.c.), sicché l'esplicita enunciazione delle conclusioni non è un requisito essenziale di forma-contenuto dell'atto, ove si desuma con certezza, dal contenuto del ricorso, la volontà dell'impugnante di ottenere l'annullamento della decisione.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 2912 del 31/01/2019

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - in genere processo telematico - firme digitali "cades" e "pades" - equivalenza - fondamento – conseguenze - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 30927 del 29/11/2018
In tema di processo telematico, in conformità alle disposizioni tecniche previste dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf", posto che il certificato di firma, inserito nella busta crittografica, è presente in entrambi gli standards, parimenti abilitati. Ne consegue la piena validità ed efficacia del ricorso (o controricorso) per cassazione munito di procura alle liti controfirmata dal difensore con firma digitale in formato "PAdES".
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 30927 del 29/11/2018

Circolazione stradale - condotta dei veicoli - velocità - violazioni codice della strada - mutamento del rito in appello - omessa assegnazione termine per integrazione degli atti e notifica a contumace - necessità - esclusione – fondamento - sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - in genere. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27340 del 29/10/2018
>>> Nel giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazioni di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011 e soggetto, perciò, ove non diversamente stabilito dal medesimo d.lgs., al rito del lavoro, il giudice dell'appello, allorché provveda al mutamento del rito, non è tenuto alla fissazione del termine perentorio ex art. 4 del d.lgs. citato per consentire l'eventuale integrazione degli atti introduttivi, né a fare notificare la relativa ordinanza alla parte contumace. A questa conclusione deve giungersi sia perché, ai sensi dell'art. 2 del menzionato d.lgs., trovano applicazione le disposizioni del codice di procedura civile concernenti la disciplina dell'appello ad eccezione, fra gli altri, dell'art. 439, che regola proprio il cambiamento del rito in appello, sia in quanto, in tale grado, sono già intervenute le decadenze a carico delle parti, costituite o contumaci, sicché non è ravvisabile la stessa "ratio" sottesa alle prescrizioni di cui all'art. 426 c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27340 del 29/10/2018

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - controricorso – notificazione - notificazione effettuata erroneamente nell'interesse di parte diversa da quella processuale - nullità - esclusione – identificazione della vera parte - lettura complessiva dell'atto - sufficienza - raggiungimento dello scopo - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 26489 del 19/10/2018
>>> La notificazione del ricorso per cassazione effettuata erroneamente nell'interesse di parte diversa da quella processuale non è affetta da nullità ove, dalla lettura complessiva dell'atto, emerga chiaramente la riferibilità alla parte interessata,e ove, in ogni caso, l'atto abbia raggiunto il suo scopo, consentendo alla controparte di difendersi adeguatamente. (Nella specie, l'Avvocatura dello Stato aveva indicato, nella relata di notificazione via PEC, che il ricorso era proposto nell'interesse dell'Agenzia delle entrate, soggetto che era estraneo al giudizio, svoltosi sin dall'inizio nei confronti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 26489 del 19/10/2018

Provvedimenti del giudice civile - sentenza – interpretazione - contrasto tra dispositivo e motivazione - nullità - condizioni - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26074 del 17/10/2018
>>> Il contrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza ricorre solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale.(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha annullato la decisione impugnata non potendosi individuare con certezza la portata della decisione, in quanto in motivazione vi era un'affermazione che risultava coerente con il dispositivo, mentre nelle argomentazioni svolte non era chiara l'adesione da parte del giudice alle contrastanti tesi delle parti).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26074 del 17/10/2018

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - in genere - pluralità di difensori - autenticazione della sottoscrizione - difensore non iscritto all'albo dei patrocinanti innanzi alla corte di cassazione - nullità del ricorso - configurabilità - esclusione - limiti. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 25385 del 12/10/2018
>>> La certificazione dell'autografia della sottoscrizione della parte, apposta sulla procura speciale "ad litem" rilasciata in calce o a margine del ricorso (o del controricorso) per cassazione da parte di avvocato che non sia ammesso al patrocinio innanzi alla S.C,. costituisce una mera irregolarità, che non comporta la nullità della procura, allorché l'atto sia stato firmato anche da altro avvocato iscritto nell'albo speciale e indicato come codifensore.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 25385 del 12/10/2018

Esecuzione forzata - opposizioni - in genere - all'esecuzione o agli atti esecutivi - proposizione nel corso del procedimento esecutivo - forme - mancata osservanza - conseguenze- nullità - sanatoria per raggiungimento dello scopo - condizioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018
>>> L'atto introduttivo dell'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione (ex artt. 615, comma 2, 617, comma 2,e 618, nonché 619, c.p.c..) che eventualmente si discosti dal modello legale (il quale richiede un ricorso direttamente rivolto al giudice dell'esecuzione, da depositarsi quindi nel fascicolo dell'esecuzione già pendente e non da iscriversi nel ruolo contenzioso civile) è nullo, ma la nullità resta sanata, per raggiungimento dello scopo, se l'atto sia depositato nel fascicolo dell'esecuzione e/o comunque pervenga nella sfera di conoscibilità del giudice dell'esecuzione, anche su disposizione di un giudice diverso, che ne rilevi la suddetta nullità, o su richiesta della parte opponente; in tal caso, la sanatoria opera con effetto dalla data in cui sia emesso il provvedimento che dispone l'inserimento dell'atto nel fascicolo dell'esecuzione ovvero dalla data, se anteriore, della richiesta dell'opponente; laddove il mancato tempestivo inserimento nel fascicolo dell'esecuzione non sia imputabile alla parte opponente ma ad un errore della cancelleria, gli effetti della proposizione della domanda resteranno quelli del deposito dell'atto presso l'ufficio giudiziario, tenuto conto che la cancelleria è tenuta ad inserire nel fascicolo dell'esecuzione tutti gli atti che siano oggettivamente interpretabili come diretti al giudice dell'esecuzione, indipendentemente dalla loro forma o dalla loro iscrizione a ruolo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018

Impugnazioni civili - appello - in genere - giudizio di appello - mancata assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. - deposito prima della scadenza del termine per le memorie di replica - conseguenze - nullità della sentenza - condizioni - lesione del diritto di difesa - necessità – onere della prova. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24969 del 10/10/2018
>>> Non può essere dichiarata la nullità della sentenza di appello, depositata senza la previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c. e prima della scadenza del termine per le memorie di replica, ove la parte che denunci tale violazione processuale non dimostri di aver subito una concreta lesione in conseguenza di essa, con indicazione delle argomentazioni difensive contenute nello scritto non esaminato dal giudice la cui considerazione avrebbe, con ragionevole probabilità, determinato una decisione diversa da quella effettivamente assunta.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24969 del 10/10/2018

Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - indicazione - del giudice - erronea intestazione della sentenza - nullità - esclusione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24676 del 08/10/2018
>>> L'erronea indicazione, nell'intestazione della sentenza, del tribunale di un luogo diverso da quello che l'ha incontestatamente pronunciata, non ne comporta la nullità in presenza di elementi (quali la persona fisica del giudice, il luogo della decisione e l'attestazione di deposito del cancelliere) che consentano di escludere "ab origine" la mancanza, nella stessa, dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.p.c..
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24676 del 08/10/2018

Riscossione delle imposte - a mezzo ruoli (tributi diretti) (disciplina anteriore alla riforma tributaria del 1972) – riscossione esattoriale - pagamento delle imposte - cartelle - notifica nei confronti di soggetto non legittimato - nullità - sussistenza - sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c. - esclusione- fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 24433 del 05/10/2018
>>> La nullità della notifica dell'atto prodromico a quello oggetto di successiva impugnazione da parte del contribuente non è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., ove il vizio sia costituito dall'effettuazione della stessa nei confronti di un soggetto non legittimato a ricevere l'atto. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento al legale rappresentante delle società incorporate non poteva ritenersi sanata in ragione dell'avvenuta impugnazione, da parte del legale rappresentante della società incorporante, destinataria rituale della notifica, del successivo atto di intimazione).
Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 24433 del 05/10/2018

Competenza civile - in genere - accertamento del credito nei confronti del debitore fallito - devoluzione alla competenza esclusiva del giudice delegato - domanda in sede extrafallimentare - inammissibilità - rilevabilità d’ufficio anche nel giudizio di cassazione – limiti – giudicato interno - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24156 del 04/10/2018
>>> L'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt.52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione "litis ingressus impedientes", con l'unico limite preclusivo dell'intervenuto giudicato interno, laddove la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento, e del giudicato implicito, ove l'eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla domanda, ciò in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24156 del 04/10/2018

Procedimento civile - notificazione - nullità – sanatoria - Notificazione della sentenza ad indirizzo tratto da pubblici elenchi - Omissioni del codice fiscale e della dizione "notificazione ai sensi della l. n. 53 del 1994" - Raggiungimento dello scopo - Fattispecie. corte di cassazione, sez. u, sentenza n. 23620 del 28/09/2018
L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto costituisse una mera irregolarità la mancata indicazione, nell'oggetto del messaggio di PEC, della dizione "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" e l'inserimento del codice fiscale del soggetto notificante, essendo pacifico tra le parti l'avvenuto perfezionamento della notifica).
corte di cassazione, sez. u, sentenza n. 23620 del 28/09/2018

Procedimento civile - notificazione - nullità – sanatoria - notificazione della sentenza ad indirizzo tratto da pubblici elenchi - omissioni del codice fiscale e della dizione "notificazione ai sensi della l. n. 53 del 1994" - raggiungimento dello scopo - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 23620 del 28/09/2018
>>> L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto costituisse una mera irregolarità la mancata indicazione, nell'oggetto del messaggio di PEC, della dizione "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" e l'inserimento del codice fiscale del soggetto notificante,essendo pacifico tra le parti l'avvenuto perfezionamento della notifica).
Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 23620 del 28/09/2018

Definizione del procedimento cautelare - Instaurazione del processo di merito - Autonoma domanda - Necessità - Difetto - Conseguenze.
In tema di azioni di nunciazione, il procedimento cautelare termina con l'ordinanza di accoglimento o rigetto del giudice monocratico o del collegio in caso di reclamo, mentre il successivo processo di cognizione richiede un'autonoma domanda di merito. Il processo di cognizione che si svolga in difetto dell'atto propulsivo di parte, a causa dell'erronea fissazione giudiziale di un'udienza successiva all'ordinanza cautelare, è affetto da nullità assoluta per violazione del principio della domanda, rilevabile d'ufficio dal giudice e non sanata dall'instaurarsi del contraddittorio tra le parti.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21491 del 31/08/2018

Condizione d'efficacia dell'atto impositivo - Conseguenze - Inesistenza o nullità della notifica - Piena conoscenza dell'atto da parte del contribuente - Nullità dell'atto impositivo - Esclusione - Condizioni.
In tema di atti d'imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d'efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l'esercizio del potere all'Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 21071 del 24/08/2018

Morte della parte nel corso del giudizio - Costituzione degli eredi mediante conferimento di procura a margine della comparsa conclusionale - Validità - Fondamento.
In ragione della natura esclusivamente processuale dell'atto contenente il mandato alle liti, la procura apposta sulla comparsa conclusionale con cui un soggetto, subentrando quale successore alla parte deceduta nel corso del processo, si costituisca in giudizio, è valida quando sia idonea al raggiungimento dello scopo, indipendentemente dall'osservanza delle forme di cui all'art. 83 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20638 del 08/08/2018

Giuramento decisorio - Omessa pronuncia della parola "giuro" - Nullità - Esclusione - Fondamento - Limiti - Raggiungimento dello scopo dell'atto - Fattispecie.
In tema di giuramento decisorio, non comportano nullità la mancata verbalizzazione della formula e l'omessa pronuncia della parola "giuro", atteso che detta nullità, ipotizzabile solo nei casi tipizzati dalla legge a norma dell'art. 156 c.p.c., non è prevista dagli artt. 238 e 239 c.p.c., sempre che l'atto presenti tutti i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo per il quale è stato introdotto, a norma dell'art. 156, comma 3, c.p.c. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha condiviso la decisione della corte d'appello secondo cui, al di là della differente formula usata - «è vero», in luogo di «giuro» - il giuramento era stato correttamente svolto).
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 19264 del 19/07/2018

Ricorso per cassazione - Notifica - Nullità - Difesa nel merito del resistente mediante controricorso - Sanatoria - Fondamento.
In tema di ricorso per cassazione, l'eventuale nullità della notificazione è sanata dalla predisposizione (e notifica) del controricorso ad opera della parte resistente, la quale si sia difesa nel merito, in virtù del generale principio di sanatoria dei vizi degli atti processuali del raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 18402 del 12/07/2018

Notificazione a mezzo PEC - Attestazione di conformità della copia informatica - Contenuto - Omessa indicazione nome del file - Mera irregolarità - Fattispecie.
In tema di notificazione con modalità telematica, ai sensi dell'art. 3 bis della l. n. 53 del 1994, la mancata indicazione del nome del relativo file all'interno dell'attestazione di conformità della copia informatica dell'atto processuale notificato, richiesta dall'art. 19 ter, comma 1, delle Specifiche tecniche del PCT del 16.4.2014, costituisce una mera irregolarità non riconducibile alle nullità contemplate nell'art. 11 della l. n. 53 cit. che, peraltro, ove pure ritenuta ricorrente, sarebbe sanata dal raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c. (Nella specie, veniva in rilievo la notificazione di un controricorso a cui il ricorrente aveva replicato con le memorie ex art. 380 bis. 1, c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 14818 del 07/06/2018

Ricorso notificato a mezzo pec senza il rispetto delle "specifiche tecniche" - Invalidità - Esclusione - Condizioni.
In tema di notificazione del ricorso per cassazione a mezzo PEC, la violazione di specifiche tecniche dettate in ragione della configurazione del sistema informatico non comporta l'invalidità della notifica, ove non vengano in rilievo la lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale, bensì, al più, una mera irregolarità sanabile in virtù del principio di raggiungimento dello scopo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14042 del 01/06/2018

Notificazione telematica all’Avvocatura di Stato - Uso di indirizzo PEC deputato alle comunicazioni istituzionali in luogo di quello destinato alle comunicazioni processuali - Nullità della notifica - Conseguenze - Sanabilità “ex tunc”.
In tema di notificazione degli atti processuali nei confronti dell'Avvocatura di Stato, l'uso dell'indirizzo PEC deputato alle comunicazioni istituzionali in luogo di quello destinato alle comunicazioni processuali è causa di nullità della notifica, la quale è sanata, con efficacia "ex tunc", dall'opposizione del Ministero ex art. 5-ter della l. n. 89 del 2001, non ostando alla produzione di tale effetto l'affermazione per cui la parte pubblica non disporrebbe di altro mezzo per fare valere l'inefficacia del decreto prevista dall'art. 5, comma 2, della l. n. 89 cit., atteso che detta norma concerne la diversa e non assimilabile ipotesi della mancata notificazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 11154 del 09/05/2018

Fallimento della parte in grado di appello - Omessa dichiarazione dell'evento - Notifica del ricorso per cassazione al legale della parte "in bonis" - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza e conseguenze.
Quando sia intervenuta la pronuncia di fallimento della parte nelle more del giudizio di appello e l'evento non sia stato dichiarato nel corso di esso, la notifica del ricorso per cassazione, fatta presso il difensore di detta parte "in bonis", anziché nei confronti del curatore del fallimento, non è inesistente – fattispecie che ricorre, in forza dei principi di strumentalità delle forme e del giusto processo, nelle sole ipotesi di mancanza materiale dell'atto o qualora sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a qualificare un atto come notificazione - ma nulla, con la conseguenza che la stessa è suscettibile di rinnovazione, con effetto "ex tunc", ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8192 del 04/04/2018

Mediante ufficiale giudiziario ovvero con invio diretto della raccomandata - Disciplina applicabile - Conseguenze.
In tema di notifica degli atti impositivi, se la stessa avviene mediante consegna al portiere dello stabile da parte dell'ufficiale giudiziario, ove quest'ultimo non attesti nella relata il mancato rinvenimento delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c., la nullità è sanata per raggiungimento dello scopo qualora sia provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell'avvenuta notificazione, mentre, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla l. n. 890 del 1982, sicché, in caso di notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l'invio della raccomandata al destinatario.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 8293 del 04/04/2018

Omessa indicazione degli elementi previsti dall'art. 414 c.p.c. - Nullità - Limiti - Fattispecie.
Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva.( Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato la nullità del ricorso introduttivo, concernente la determinazione di compensi nell'ambito di un rapporto di collaborazione tra un avvocato ed una banca, ritenendo adeguatamente specificati i singoli incarichi professionali ed i titoli delle pretese).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 7199 del 22/03/2018

Omessa o erronea indicazione della data di deliberazione - Nullità della sentenza - Esclusione - Mero errore materiale - Configurabilità.
La data di deliberazione della sentenza, a differenza della data di pubblicazione (che ne segna il momento di acquisto della rilevanza giuridica), non è un elemento essenziale dell'atto processuale, sicché tanto la sua mancanza, quanto la sua erronea indicazione, non integrano alcuna ipotesi di nullità, ma costituiscono fattispecie di mero errore materiale,come tale emendabile ex artt. 287 e 288 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 21806 del 20/09/2017

Notificazione dell'atto di appello - Destinatario diverso dalla parte appellata - Collegamento tra i due soggetti - Inesistenza della notificazione - Esclusione - Nullità – Sussistenza - Fattispecie.
In tema di appello nel processo tributario, la mancata coincidenza tra la parte processuale ed il destinatario dell'atto di gravame determina l'inesistenza dello stesso solo allorché manchi ogni collegamento tra il destinatario ed il contribuente, ricadendo tutte le altre ipotesi nell'ambito della nullità, come tale sanabile con efficacia ex tunc o per raggiungimento dello scopo, con la costituzione della parte intimata, o in conseguenza della rinnovazione della notificazione effettuata spontaneamente dalla parte o per ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto inesistente la notificazione dell'atto di appello, in quanto destinatario era un soggetto diverso dal contribuente, senza tenere conto, tuttavia, che si trattava del procuratore costituito del medesimo e che nell'atto di appello era specificamente indicata tale qualità unitamente alle generalità dell'assistito).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21273 del 13/09/2017

Cartella di pagamento - Impugnazione - Tempestiva proposizione del ricorso da parte del contribuente - Sanatoria prevista per gli atti processuali, ex artt. 156 e 160 c.p.c. - Applicabilità - Affermazione - Limiti - Intervenuta decadenza dal potere di accertamento - Operatività della sanatoria - Esclusione.
La tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento produce l'effetto di sanare "ex tunc" la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 c.p.c., pur non determinando il venire meno della decadenza, eventualmente verificatasi "medio tempore", del potere sostanziale di accertamento dell'Amministrazione finanziaria.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17198 del 12/07/2017

(Persona fisica, persona giuridica, associazione non riconosciuta, comitato) - del convenuto
Cartella di pagamento notificata nei confronti di una società estinta perché incorporata in altra - Opposizione proposta dall’incorporante - Sanatoria ex art. 156 c.p.c. - Conseguenze sull’iscrizione a ruolo e sul titolo esecutivo - Accertamento del credito nel giudizio promosso dall’incorporante - Configurabilità.
Nel caso di successione societaria per incorporazione, la notifica della cartella di pagamento diretta alla società incorporata, ma effettuata nei confronti del soggetto successore, non è inesistente ma nulla, sicchè è sanata per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., allorché la società incorporante abbia proposto tempestiva opposizione; ne consegue che, essendosi costituito il rapporto processuale con il soggetto realmente obbligato, pur non potendo essere azionato il titolo esecutivo nei confronti del soggetto estinto, non risulta precluso, in quel giudizio, l’accertamento del credito dell’INPS, come in un normale processo di cognizione.
Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 16675 del 06/07/2017

Procura speciale alle liti rilasciata, per conto di società, a margine del ricorso per cassazione - Illeggibilità della sottoscrizione - Inammissibilità del ricorso - Condizioni - Fattispecie.
La procura speciale alle liti rilasciata, per conto di una società esattamente indicata con la sua denominazione, con sottoscrizione affatto illeggibile, senza che il nome del conferente, di cui si alleghi genericamente la qualità di legale rappresentante, risulti dal testo della stessa, né dall’intestazione dell’atto a margine od in calce al quale sia apposta, ed altresì priva, nell’uno o nell’altra, dell’indicazione di una specifica funzione o carica del soggetto medesimo che lo renda identificabile attraverso i documenti di causa o le risultanze del registro delle imprese, è affetta da nullità relativa, che la controparte può tempestivamente opporre ex art. 157, comma 2, c.p.c., onerando, così, l’istante d'integrare con la prima replica la lacunosità dell’atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell’autore della suddetta sottoscrizione, difettando la quale, così come in ipotesi di inadeguatezza o tardività di tale integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell’atto cui essa accede.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16634 del 05/07/2017
_____________________________________
Procura
Mandato
Corte
Cassazione
16634
2017

Contrasto tra dispositivo e motivazione - Nullità della sentenza - Condizioni - Impossibilità di individuare il comando giudiziale - Fattispecie.
Sussiste contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina la nullità della sentenza, solo quando il provvedimento risulti inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale e, conseguentemente, del diritto o bene riconosciuto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, rilevando che mentre la relativa motivazione riguardava la sola indennità dovuta per un nuovo esproprio, il dispositivo, respingendo integralmente la domanda con cui il ricorrente si era opposto alla stima dell’indennità ex art. 54 d.P.R. n. 327 del 2001, aveva implicitamente confermato la legittimità della stima anche con riferimento al deprezzamento già oggetto di stima accettata dal proprietario in occasione di una precedente procedura di esproprio).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16014 del 27/06/2017

Indicazione del titolo esecutivo - Omissione - Nullità del precetto - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
L'omessa indicazione del titolo esecutivo azionato non determina la nullità del precetto ai sensi dell'art. 480, comma 2, c.p.c., quando l'esigenza di individuazione del titolo risulti comunque soddisfatta attraverso altri elementi contenuti nel precetto stesso, la cui positiva valutazione da parte del giudice di merito - insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata - può essere utilmente ancorata al successivo comportamento del debitore. (Nella specie, il precetto impugnato era stato notificato in rinnovazione di un precedente precetto e conteneva una precisa indicazione degli estremi della sentenza di condanna, notificata assieme al primo precetto, sulla base della quale sia il primo che il secondo precetto erano stati intimati).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15316 del 20/06/2017

Atto introduttivo del giudizio redatto in formato elettronico - Firma digitale - Necessità - Mancanza - Invalidità dell'atto - Fondamento.
L’atto introduttivo del giudizio redatto in formato elettronico e privo di firma digitale è nullo, poiché detta firma è equiparata dal d.lgs. n. 82 del 2005 alla sottoscrizione autografa, che costituisce, ai sensi dell’art. 125 c.p.c., requisito di validità dell’atto introduttivo (anche del processo di impugnazione) in formato analogico.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14338 del 08/06/2017

Ricorso proposto congiuntamente avverso la sentenza di primo grado e l'ordinanza d'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. - Trattazione separata delle censure - Necessità - Ritenuta esistenza di identico errore – Individuazione ed illustrazione dell’identità.
Il ricorso per cassazione, con il quale siano impugnate congiuntamente la sentenza di primo grado e l’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis c.p.c., deve contenere la trattazione separata delle censure indirizzate a ciascuno dei due provvedimenti e, ove sia ritenuta l'esistenza di un identico errore, deve individuare ed illustrare tale identità, così da consentire di distinguere quale sia la critica da riferire all'uno e quale all'altro di essi, essendo in mancanza il ricorso inidoneo a raggiungere il suo scopo, che è quello della critica al provvedimento impugnato.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12440 del 17/05/2017

Appello erroneamente proposto nelle forme del ricorso anziché della citazione - Sanatoria - Condizioni - Decadenza conseguente ad intempestiva emissione e comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza - Rimessione in termini - Esclusione - Fondamento.
L’appello erroneamente proposto con ricorso, anziché con atto di citazione, è ammissibile ove esso sia notificato entro il termine di impugnazione; né rileva, in senso ostativo alla maturazione della decadenza dalla facoltà di proporre gravame, la circostanza che il decreto di fissazione dell’udienza sia stato emesso e comunicato dopo lo spirare di tale termine, poiché il tempestivo deposito del ricorso è soltanto uno degli elementi che concorre alla potenziale sanatoria dell'errore nella scelta del rito, non potendo la parte, relativamente agli altri elementi che non sono nella propria disponibilità, pretendere che l’ufficio provveda in tempi sufficienti a garantire detta sanatoria, né, tantomeno, invocare il diritto alla rimessione in termini, giacché l'errore sulla forma dell'atto di appello non è sussumibile nella causa non imputabile.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12413 del 17/05/2017

Istanza di notificazione - Presentazione - Legittimazione - Istanza del procuratore non abilitato - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sanabilità per raggiungimento dello scopo.
La legittimazione a presentare istanza di notificazione, ai sensi dell'art. 137 c.p.c., spetta alla parte, la quale può chiederne l'esecuzione sia personalmente che a mezzo di difensore munito di procura, sicchè l'inesistenza della notificazione può ravvisarsi soltanto quando essa sia stata richiesta da chi non ha la rappresentanza della parte, non essendo, in tal caso, a questa in alcun modo riferibile l'atto compiuto, mentre, ove essa sia stata domandata da procuratore non abilitato - o perché esercente "extra districtum" o perché non iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti in cassazione - è affetta da nullità della quale è possibile la sanatoria per effetto del conseguimento dello scopo.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10102 del 21/04/2017

Opposizione ad ordinanza ingiunzione – Impugnazione spiegata con ricorso anziché con citazione – Sanatoria – Condizioni – Principio in tema di impugnazione delle deliberazioni condominiali – Inapplicabilità – Rimessione in termini – Esclusione.
L’appello avverso sentenze in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, pronunciate ai sensi dell’art. 23 della l. n. 689 del 1981, in giudizi iniziati prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, ove erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l’atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte, non trovando applicazione il diverso principio, non suscettibile di applicazione al di fuori dello specifico ambito, affermato con riguardo alla sanatoria delle impugnazioni delle deliberazioni di assemblea di condominio spiegate mediante ricorso, e senza che sia possibile rimettere in termini l’appellante, non ricorrendo i presupposti della pregressa esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale poi disatteso da un successivo pronunciamento.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5295 del 01/03/2017
fine
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