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125. (Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte)

Art. 125. (Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte) 

0 Codice di procedura civile

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Successione nel processo - a titolo particolare nel diritto controverso - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 25245 del 15/09/2025 (Rv. 676027-02)
Translatio iudicii ex art. 50 c.p.c. - Atto di riassunzione - Validità - Requisiti ex art. 125 disp. att. c.p.c. - Invito alla costituzione nei termini ex art. 166 c.p.c. - Necessità - Sussistenza - Avvertimento ex art. 163, n. 7), c.p.c. - Necessità - Esclusione - Fondamento. In tema di translatio iudicii di cui all'art. 50 c.p.c., la comparsa di riassunzione deve contenere, tra i requisiti previsti ex art. 125 disp. att. c.p.c., l'invito alla controparte a costituirsi nei termini di cui all'art. 166 c.p.c., ma non l'avvertimento di cui al n. 7 dell'art. 163 c.p.c., trattandosi di atto che dà impulso ad un giudizio già pendente e non impone, pertanto, il richiamo alle preclusioni e decadenze che caratterizzano un giudizio intrapreso ex novo. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 25245 del 15/09/2025 (Rv. 676027-02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_050 , Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Proc_Civ_art_166 …...
Notificazione - al procuratore - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 12684 del 13/05/2025 (Rv. 674565 - 01)
Notificazioni al domicilio digitale - Costituzione in giudizio contenente la esplicita indicazione dell’indirizzo pec per le sole comunicazioni di cancelleria - Notifica della sentenza ai fini del decorso del termine di cui all’art. 325 c.p.c. - Validità - Fondamento. In tema di notificazioni al domicilio digitale, l'indicazione fatta dal difensore, nell'atto di costituzione in giudizio, del proprio indirizzo di posta elettronica con riferimento alle sole comunicazioni ed avvisi della cancelleria non vale infatti ad escludere la validità della notificazione della sentenza eseguita dalla controparte a tale indirizzo, ai fini ed effetti di cui all'art. 325 c.p.c., non potendo il difensore sottrarsi alle prescrizioni di legge che prevedono la validità ed efficacia del domicilio digitale di cui all'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con l. n. 221 del 2012, per tutte le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari in materia civile. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 12684 del 13/05/2025 (Rv. 674565 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Proc_Civ_art_149, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_149 …...
difensori - mandato alle liti (procura) Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 28251 del 09/10/2023 (Rv. 669047 - 01)
Art. 182, comma 2, c.p.c. nel testo anteriore alla cd. Riforma Cartabia - Inesistenza o mancanza in atti della procura - Sanatoria - Esclusione - Fattispecie. L'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad "un vizio che determina la nullità della procura", a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza. (Nella specie, la S.C. ha escluso, in ragione della previsione di cui all'art. 182, comma 2, c.p.c., ratione temporis vigente, la sanatoria di una procura inesistente, in quanto sottoscritta da un soggetto estraneo alla società che l'avrebbe conferita). Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 28251 del 09/10/2023 (Rv. 669047 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_182, Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Proc_Civ_art_165, Cod_Proc_Civ_art_166, Cod_Proc_Civ_art_083 …...
Procedimento civile - azione di condanna Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 20076 del 13/07/2023 (Rv. 668546 - 01)
Difensori - mandato alle liti (procura) - iscrizione del procuratore all'albo del distretto - Avvocato esercente fuori circoscrizione - Elezione di domicilio nel luogo sede dell'ufficio giudiziario adito - Necessità - Omissione - Elezione di domicilio "ex lege" presso la cancelleria di tale giudice - Modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c. apportate dalla legge n. 183 del 2011 - Conseguenze. L'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 - secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria adita - trova applicazione in ogni caso di esercizio dell'attività forense fuori del circondario di assegnazione dell'avvocato, come derivante dall'iscrizione al relativo ordine professionale e, quindi, anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d'appello e l'avvocato risulti essere iscritto all'ordine di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte territoriale, ancorché appartenente allo stesso distretto di quest'ultima. Tuttavia, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dall'art. 25 della l. n. 183 del 2011, esigenze di coerenza sistematica e d'interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione "ex lege" presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi del cit. art. 82, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c. per gli atti di parte e dall'art. 366 c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 20076 del 13/07/2023 (Rv. 668546 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Proc_Civ_art_366 …...
Rilevanza ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione e la notifica del gravame – Cass. n. 14878/2023
Procedimento civile - notificazione - al procuratore - Elezione di domicilio ex art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 - Modalità nella vigenza dell'art. 25 della l. n. 183 del 2011 - Rilevanza ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione e la notifica del gravame - Sussistenza - Domicilio eletto dall'assistito nella procura - Irrilevanza.  Ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio, all'atto di costituirsi in giudizio, nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo ovvero, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dall'art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e sino all'entrata in vigore dell'art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, intendendosi, in difetto, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria, rimanendo per converso irrilevante, ai fini della notifica della sentenza per il decorso del termine breve per l'impugnazione, nonché per la notifica dell'atto di impugnazione, l'indicazione della residenza o anche l'elezione del domicilio fatta dalla parte stessa nella procura alle liti. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 14878 del 29/05/2023 (Rv. 667807 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Proc_Civ_art_366   Corte Cassazione 14878 2023 …...
Decreto di convocazione privo di firma digitale del giudice – Cass. n. 3524/2023
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - sottoscrizione - fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - in genere - Decreto di convocazione privo di firma digitale del giudice - Accertamento mediante rinvio a consulenza di parte - Limiti - Conseguenze - Inesistenza del provvedimento - Sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c. - Esclusione.   In tema di dichiarazione di fallimento, la mancanza della sottoscrizione digitale del giudice nel decreto di convocazione notificato alla parte rende l'atto non semplicemente nullo, ma inesistente, come tale non suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c.; conseguentemente, ove detto vizio sia denunciato in sede di reclamo, l'accertamento circa la valida presenza di detta sottoscrizione digitale da parte del giudice d'appello non può avvenire mediante acritico recepimento di una perizia stragiudiziale prodotta dal curatore, trattandosi di mera allegazione defensionale di cui il giudice, per il principio del libero convincimento, deve fornire adeguata motivazione, qualora contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 3524 del 06/02/2023 (Rv. 666987 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Proc_Civ_art_156   Corte Cassazione 3524 2023 …...
Atti posti in essere da soggetto privo del potere di rappresentanza – Cass. n. 33518/2022
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - Atti posti in essere da soggetto privo del potere di rappresentanza - Ratifica con efficacia retroattiva - Applicabilità in campo processuale - Limiti - Ricorso per cassazione - Procura speciale - Possibilità di sanatoria o ratifica - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.   Il principio secondo cui gli effetti degli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere rilasciata con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché però anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica. (Fattispecie nella quale il ricorso per cassazione, nonostante la relativa indicazione, era privo di procura in calce, recando invece una procura su foglio separato, non spillato né numerato, sul quale non era presente alcun segno che facesse propendere per l'iniziale congiunzione con l'atto cui accedeva). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 33518 del 15/11/2022 (Rv. 666147 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_366, Cod_Civ_art_1399   Corte Cassazione 33518 2022 …...
Inesistenza dell'atto introduttivo – Cass. n. 32176/2022
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - domanda (accoglimento della domanda) - forma e deposito - Sottoscrizione del difensore - Mancanza - Inesistenza dell'atto introduttivo - Limiti - Presenza nell'atto di elementi indicativi della provenienza dell'atto dal procuratore della parte - Conseguenze - Sottoscrizione del difensore per certificare l'autenticità della firma di rilascio della procura a margine - Funzione, altresì, di assunzione della paternità dell'atto - Configurabilità - Inesistenza dell'atto introduttivo privo, in calce, della sottoscrizione del difensore - Esclusione.   In tema di atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo che sia privo della sottoscrizione del difensore va ribadito il principio secondo il quale soltanto il totale difetto di sottoscrizione comporta l'inesistenza dell'atto, non quando quell'elemento formale, al quale l'ordinamento attribuisce la funzione di nesso tra il testo ed il suo apparente autore, sia desumibile da altri elementi indicati nell'atto stesso. Devesi, pertanto, escludere l'inesistenza dell'atto introduttivo allorché la sottoscrizione del difensore, pur mancando in calce ad esso, figuri apposta per certificare l'autenticità della firma di rilascio della procura alle liti, redatta a margine dell'atto stesso, giacché, in tal caso, la firma del difensore ha lo scopo non solo di certificare l'autografia del mandato, ma anche di sottoscrivere la domanda di ingiunzione e di assumerne, conseguentemente, la paternità. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32176 del 02/11/2022 (Rv. 666162 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Proc_Civ_art_645   Corte Cassazione 32176 2022 …...
Riassunzione del giudizio sospeso – Cass. n. 26800/2022
Procedimento civile - contumacia - notificazione e comunicazione di atti al contumace - Riassunzione del giudizio sospeso - Da parte degli eredi dell'attore - Necessità di notifica al convenuto contumace - Insussistenza.   La riassunzione del giudizio sospeso ad opera degli eredi dell’attore non richiede la notifica al convenuto contumace, in quanto non rientra nell'elenco degli atti tassativamente indicati dall'art. 292 c.p.c., né comporta un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, sotto il profilo oggettivo o soggettivo, posto che gli eredi subentrano al loro dante causa nella medesima posizione processuale in cui quest'ultimo si trovava, senza poter operare alcuna sostanziale modificazione delle domande e delle eccezioni già precedentemente proposte in giudizio. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 26800 del 12/09/2022 (Rv. 665632 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Proc_Civ_art_292, Cod_Proc_Civ_art_297   Corte Cassazione 26800 2022 …...
Interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti processuali di parte - Cass. n. 25826/2022
Procedimento civile - atti e provvedimenti in genere - Interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti processuali di parte - Rispettivi criteri - Fondamento - Fattispecie.   In tema di interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali si deve fare applicazione, in via analogica, dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 12 e seguenti delle preleggi, in ragione dell'assimilabilità di tali provvedimenti, per natura ed effetti, agli atti normativi, mentre nell'interpretazione degli atti processuali delle parti occorre fare riferimento ai criteri di ermeneutica di cui all'art. 1362 c.c. che valorizzano l'intenzione delle parti e che, pur essendo dettati in materia di contratti, hanno portata generale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva accolto l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da emotrasfusione espressa negli atti processuali del Ministero della Salute, così interpretando la volontà del convenuto di voler profittare dell'effetto estintivo). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25826 del 01/09/2022 (Rv. 665645 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1362, Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Proc_Civ_art_131, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2935, Cod_Civ_art_2947   Corte Cassazione 25826 2022 …...
Definizione del giudizio di opposizione e caducazione del decreto ingiuntivo – Cass. n. 41230/2021
Procedimento civile - riassunzione, in genere - Sentenza dichiarativa di incompetenza del giudice emittente il decreto ingiuntivo pronunciata nel giudizio di opposizione - Effetti - Definizione del giudizio di opposizione e caducazione del decreto ingiuntivo - Conseguenze - Riassunzione della causa secondo le forme ordinarie - Notificazione della comparsa di riassunzione ad una amministrazione statale - Esecuzione presso l'Avvocatura del distretto ove è stata pronunciata la sentenza - Necessità.   In seguito alla declaratoria di incompetenza del giudice adito in sede monitoria, la riassunzione della causa, ex art. 50 c.p.c., opera con riferimento non al giudizio di opposizione (definito dal giudice funzionalmente competente ex art. 645 c.p.c.), ma al giudizio di cognizione sul merito della controversia, sebbene introdotto con l'opposizione, il quale, dopo la caducazione del decreto ingiuntivo implicitamente contenuta nella sentenza dichiarativa di incompetenza, è destinato a "proseguire" nelle forme ordinarie; ne consegue che, ove il processo debba essere riassunto nei confronti di una amministrazione dello Stato, l'atto di riassunzione, non potendo considerarsi atto "istitutivo" di giudizio "ex novo", ai sensi dell'art. 11, comma 1, del r.d. n. 1611 del 1933, deve essere notificato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza, ai sensi del comma 2 del citato art. 11. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 41230 del 22/12/2021 (Rv. 663443 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_125   Corte Cassazione 41230 2021 …...
Esatta identificazione della parte che agisce in giudizio – Cass. n. 39173/2021
Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - indicazione delle parti e della loro residenza, domicilio o dimora (persona fisica, persona giuridica, associazione non riconosciuta, comitato) - dell'attore - Intestazione dell'atto introduttivo - Esatta identificazione della parte che agisce in giudizio - Criteri - Fattispecie.   La provenienza dell'atto introduttivo del giudizio non può essere attribuita ad una parte diversa da quella alla quale esso è intestato e che lo ha formato e sottoscritto per il tramite del difensore a cui ha rilasciato la procura; va dunque escluso che il giudice, aggirando o ignorando i criteri dettati dalla legge, possa procedere a detta individuazione in base alla propria interpretazione discrezionale, ancorché fondata su indicazioni anch'esse contenute nell'atto, ma diverse e ulteriori rispetto a quelle necessarie allo scopo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza nella quale la Corte di appello aveva ritenuto che l'istanza di fallimento, presentata da Equitalia Sevizi Riscossione successivamente alla sua estinzione "ex lege", fosse stata proposta dal nuovo ente pubblico economico, Agenzia delle Entrate Riscossione, sol perché quest'ultima era indicata fra parentesi nell'epigrafe dell'atto). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 39173 del 09/12/2021 (Rv. 663529 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Proc_Civ_art_164   Corte Cassazione 39173 2021 …...
Procura alle liti conferita al difensore da persona fisica – Cass. n. 34775/2021
Procedimento civile - capacità processuale - autorizzazione ad agire e contraddire - società ed altri enti - Procura alle liti conferita al difensore da persona fisica non abilitata a rappresentare la società in giudizio - Successiva costituzione del legale rappresentante della società - Ratifica espressa o tacita - Sanatoria "ex tunc" del difetto di legittimazione processuale - Sussistenza.   Il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisca in giudizio in rappresentanza di una società, senza essere a ciò abilitata, può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio (e dunque anche nel giudizio di legittimità), con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza dell'ente, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del "falsus procurator". Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 34775 del 16/11/2021 (Rv. 663159 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_075, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_182, Cod_Civ_art_1399   Corte Cassazione 34775 2021 …...
Comparsa di riassunzione notificata a mezzo posta – Cass. n. 32130/2021
Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - termini di comparizione - in genere - Comparsa di riassunzione notificata a mezzo posta - Principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario - Operatività - Esclusione – Fondamento - Notificazione - a mezzo posta.   In tema di riassunzione della causa, ove la comparsa di riassunzione sia notificata a mezzo posta, non trova applicazione il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, in quanto, ai fini del computo del termine legale di comparizione, ex art. 163 bis c.p.c. (il cui rispetto è necessario a pena di nullità della "vocatio in jus"), il "dies a quo" va individuato nella data di consegna al destinatario, avuto riguardo alla "ratio" del termine a difesa e considerato che l'anticipazione del perfezionamento dalla notifica riguarda solo la parte che la richiede, al fine del rispetto di un termine posto a suo carico, e non il destinatario. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32130 del 05/11/2021 (Rv. 663122 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Proc_Civ_art_149, Cod_Proc_Civ_art_163 bis, Cod_Proc_Civ_art_164   Corte Cassazione 32130 2021 …...
Riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza – Cass. n. 32130/2021
Procedimento civile - riassunzione, in genere - Riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza - Rispetto dei termini di comparizione - Obbligo - Sussistenza - Violazione - Conseguenze - Nullità dell'atto e degli atti successivi.   In caso di riassunzione conseguente a declaratoria di incompetenza, sussiste l'obbligo del rispetto dei termini di comparizione, come si desume dal tenore dell'art. 125, n. 4, disp. att. c.p.c., secondo il quale la comparsa di riassunzione deve contenere l'indicazione dell'udienza in cui le parti devono comparire, "osservati i termini stabiliti dall'art.163 bis del codice". Ne discende che, in ipotesi di assegnazione di un termine di comparizione inferiore a quello legale, si verifica una nullità della "vocatio in jus", che, ove non sanata dalla costituzione della parte convenuta, si estende a tutti gli atti successivi, comprese le sentenze di primo e secondo grado. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32130 del 05/11/2021 (Rv. 663122 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Proc_Civ_art_163 bis, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_125   Corte Cassazione 32130 2021 …...
Procura rilasciata per il grado di appello – Cass. n. 21777/2021
Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma - Procura rilasciata per il grado di appello - Successiva dichiarazione di aver conferito mandato al fine di impugnare una data sentenza - Natura - Ratifica retroattiva - Esclusione - Ragioni - Atto ricognitivo di precedente dichiarazione di volontà - Sussistenza - Conseguenze - Ammissibilità al di fuori dei limiti di cui all'art.125 c.p.c.   La procura alle liti rilasciata dal soccombente in primo grado per quello di appello, seguita, ad integrazione e su invito della stessa Corte di merito, da un atto successivamente depositato contenente la dichiarazione della parte di avere effettivamente conferito mandato per l'impugnazione di quella data sentenza, non può essere inteso come una ratifica con efficacia retroattiva (istituto non operante nel campo processuale, ove la procura alle liti può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 c.p.c.), atteso che esso non ha ad oggetto un precedente atto posto in essere da soggetto privo del potere di rappresentanza (cd. "falsus procurator"), ma costituisce atto ricognitivo di una dichiarazione di volontà già espressa, contenendo la precisazione in ordine al provvedimento che si era inteso impugnare, come tale ammissibile anche fuori dei limiti del predetto art.125 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21777 del 29/07/2021 (Rv. 662041 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_83, Cod_Proc_Civ_art_125   Corte Cassazione 21777 2021 …...
Errore nel modello di atto per la riassunzione – Cass. n. 16166/2021
Procedimento civile - riassunzione, in genere - Errore nel modello di atto per la riassunzione - Conseguenze - Mera Irregolarità - Configurabilità - Condizioni - Termine di decadenza - Osservanza - Criteri.   L'errore della parte nella scelta del modello di atto per la riassunzione davanti al medesimo giudice, nella medesima fase e grado, del giudizio quiescente produce una mera irregolarità allorché l’atto contenga tutti i requisiti della comparsa di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c.; il rispetto del termine di decadenza è assicurato dalla riattivazione del rapporto processuale con il compimento della prima formalità relativa al modello prescelto, sicché ove la riassunzione avvenga con ricorso, invece che con citazione o comparsa notificata, rileva a tal fine il deposito dell'atto in cancelleria. Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 16166 del 09/06/2021 (Rv. 661461 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_367, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_297, Cod_Proc_Civ_art_50, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_121, Cod_Proc_Civ_art_125   corte  cassazione 16166 2021 …...
Procura speciale e sottoscrizione del ricorso per cassazione – Cass. n. 15706/2021
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma - Procura speciale e sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte del difensore - Sussistenza - Notificazione alla controparte di ricorso - Necessità - Carenza - Insanabilità - Fattispecie.   La sottoscrizione del ricorso per cassazione e l'esistenza di una valida procura speciale devono necessariamente sussistere all'atto della notificazione dell'impugnazione, connotandosi alla stregua di requisiti di ritualità della stessa, la cui mancanza è insanabile, senza che assumano rilievo attività o atti successivi al momento della notifica. (Nella specie, in applicazione del principio anzidetto la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da un avvocato che non figurava fra gli iscritti nell'albo speciale dei cassazionisti). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15706 del 04/06/2021 (Rv. 661629 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Proc_Civ_art_366, Cod_Proc_Civ_art_083   corte cassazione 15706 2021 …...
Notificazione del controricorso – Cass. n. 3685/2021
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - controricorso – notificazione - Ricorso per cassazione proposto da difensore esercente fuori circoscrizione - Notificazione del controricorso presso l'indirizzo P.E.C. indicato in ricorso - Validità - Limitazione di tale indicazione ai soli fini delle comunicazioni - Irrilevanza - Fondamento. Procedimento civile - notificazione - al procuratore - In genere. La notificazione del controricorso è validamente effettuata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal difensore di fiducia del ricorrente per cassazione esercente fuori giurisdizione, indipendentemente dalla limitazione di siffatta indicazione alle sole comunicazioni di cancelleria giacché, a seguito dell'introduzione dell'art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modific., dalla l. n. 221 del 2012, fermo quanto previsto dall'art. 366 c.p.c. e salvo che non sia possibile per causa imputabile al destinatario, le notificazioni e le comunicazioni vanno eseguite al "domicilio digitale" di cui ciascun avvocato è dotato, corrispondente all'indirizzo P.E.C. - risultante dal ReGindE - indicato, una volta per tutte, al Consiglio dell'ordine di appartenenza e conoscibile dai terzi attraverso la consultazione dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3685 del 12/02/2021 (Rv. 660318 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Proc_Civ_art_366_1 …...
Eccezione di merito rigettata o disattesa in primo grado - Cass. n. 24456/2020
Impugnazioni civili - appello - eccezioni - non riproposte (decadenza) - Eccezione di merito rigettata o disattesa in primo grado - Erronea qualificazione della doglianza non come appello incidentale, ma come riproposizione - Riqualificazione - Ammissibilità – Fattispecie - impugnazioni civili - appello – incidentale. In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado e la parte comunque vittoriosa per altre ragioni ne abbia devoluto la cognizione al giudice d'appello, erroneamente indicandola come mera riproposizione e non come gravame incidentale condizionato, si può procedere alla sua riqualificazione in applicazione del principio della idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. (Nella specie, la S.C., nel confermare la decisione di merito, che aveva respinto una domanda di indennizzo fondata su un contratto di assicurazione, ha precisato che l'eccezione della società assicuratrice - fondata sulla non indennizzabilità dei sinistri concernenti alcune fatture impagate, essendo state emesse in presenza di un importo non pagato oltre il periodo massimo di proroga - valeva come impugnazione incidentale, poiché era stata articolata nella comparsa di costituzione di appello depositata tempestivamente e ne era stato domandato l'esame prima dell'avverso appello). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24456 del 03/11/2020 (Rv. 659756 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_346 appello Eccezione di merito corte cassazione 24456 2020 …...
Atti di un procedimento amministrativo sanzionatorio - Atto di contestazione – Cass. n. 20515/2020
Sanzioni amministrative - applicazione - contestazione e notificazione -Atti di un procedimento amministrativo sanzionatorio - Atto di contestazione - Notificazione - Principio della scissione degli effetti tra notificante e destinatario - Applicabilità. In tema di notifica del verbale di contestazione degli addebiti di cui al procedimento sanzionatorio amministrativo (nella specie in materia di violazioni del codice della strada) trova applicazione il principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 20515 del 29/09/2020 (Rv. 659195 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Proc_Civ_art_325 CORTE CASSAZIONE 20515 2020 …...
Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - sottoscrizione del procuratore - Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 10450 del 03/06/2020 (Rv. 657791 - 02)
Mancata sottoscrizione della copia notificata della citazione - Rilevanza - Esclusione - Condizioni. La mancanza della sottoscrizione del difensore nella copia notificata della citazione non incide sulla validità di questa, ove detta sottoscrizione risulti nell'originale e la copia notificata fornisca alla controparte sufficienti elementi per acquisire la certezza della sua rituale provenienza da quel procuratore. Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 10450 del 03/06/2020 (Rv. 657791 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_082, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Proc_Civ_art_163_1 …...
Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - in genere -  Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8815 del 12/05/2020 (Rv. 657837 - 02)
Attestazione di conformità della procura alle liti - Deposito in occasione dell'iscrizione a ruolo e del deposito del fascicolo telematico - Ammissibilità - Art. 125, comma 2, c.p.c. - Applicabilità alla notifica a mezzo PEC - Sussistenza. L'attestazione di conformità all'originale della procura alle liti può essere prodotta contestualmente all'iscrizione a ruolo e al deposito del fascicolo telematico, trovando applicazione l'art. 125, comma 2, c.p.c. anche se la notifica dell'atto introduttivo è avvenuta a mezzo PEC. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8815 del 12/05/2020 (Rv. 657837 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_125 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6122 del 05/03/2020 (Rv. 657276 - 01)
Impugnazioni- Procura alle liti sul retro della prima pagina del ricorso- Requisito della specialità- Relazione fisica tra delega e ricorso- Rilevanza- Inammissibilità del ricorso- Esclusione- Fondamento. In tema di ricorso per cassazione, secondo il principio di conservazione degli atti, quando la procura al difensore è apposta sul retro della prima pagina del ricorso, seguita dalle pagine successive, il requisito della specialità resta assorbito dal contesto documentale unitario, derivando direttamente dalla relazione fisica tra la delega e il ricorso. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6122 del 05/03/2020 (Rv. 657276 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1367, Cod_Proc_Civ_art_082, Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_365 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 4069 del 18/02/2020 (Rv. 657063 - 01)
Procura rilasciata su foglio separato - Riferimento esclusivo ad incombenti dei gradi di merito - Sufficienza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. E' inammissibile il ricorso per cassazione quando la relativa procura speciale è conferita su foglio separato rispetto al ricorso, privo di data successiva al deposito della sentenza d'appello e senza alcun riferimento al ricorso introduttivo, alla sentenza impugnata o al giudizio di cassazione, ossia al consapevole conferimento, da parte del cliente, dell'incarico al difensore per la proposizione del giudizio di legittimità, così risultando incompatibile con il carattere di specialità di questo giudizio. (Nella specie, la procura recava indicazioni esclusivamente riferibili ad incombenti processuali tipici dei gradi di merito, essendo così formulata: "Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento ed in ogni sua fase, stato e grado, compreso l'eventuale appello od opposizione con ... più ampia facoltà di legge ed in particolare quella di transigere e conciliare la lite, rinunciare agli atti del giudizio ed accettare rinunce, depositare quietanze ed incassare somme, proporre domande riconvenzionali, appelli principali o incidentali ..."). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 4069 del 18/02/2020 (Rv. 657063 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_365, Cod_Proc_Civ_art_125 IMPUGNAZIONI CIVILI RICORSO PER CASSAZIONE MANDATO ALLE LITI   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24670 del 03/10/2019 (Rv. 655815 - 01)
Procura a margine o in calce al ricorso - Requisito della specialità - Relazione fisica tra delega e ricorso - Rilevanza - Inammissibilità del ricorso - Esclusione - Fondamento. In tema di ricorso per cassazione, mentre l’apposizione del mandato a margine del ricorso già redatto esclude di per sé ogni dubbio sulla volontà della parte di proporlo, quale che sia il tenore dei termini usati, la mancanza di tale prova e la conseguente incertezza sull’effettiva volontà della parte non può tradursi in una pronuncia di inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale, ma va superata attribuendo alla parte la volontà che consenta alla procura di produrre i suoi effetti, secondo il principio di conservazione degli atti (artt. 1367 c.c. e 159 c.p.c.); pertanto, nel caso di procura apposta in calce o a margine del ricorso per cassazione, il requisito della specialità resta assorbito dal contesto documentale unitario, derivando direttamente dalla relazione fisica tra la delega, ancorché genericamente formulata, e il ricorso. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24670 del 03/10/2019 (Rv. 655815 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_365, Cod_Proc_Civ_art_082, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Civ_art_1367 …...
Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) – Cass. n. 20511/2019
Autenticazione della sottoscrizione Autenticazione della procura - Firma del difensore - Falsità - Disconoscimento ex artt. 215 ss. c.p.c. - Necessità - Esclusione - Fondamento. Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - verificazione - disconoscimento In genere. La disciplina processuale di cui agli artt. 215 e segg. c.p.c. non è applicabile in caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione apposta in calce alla procura operato direttamente dal difensore apparentemente costituito nell'interesse della parte. Invero, la sottoscrizione della procura da parte del difensore è elemento indispensabile per la formazione fenomenica dell'atto, sicché il suo difetto - cui è equiparabile la sua accertata falsità - determina l'invalidità della procura, rilevabile anche d'ufficio, che incide sulla validità stessa dell'instaurazione del rapporto processuale, impedendone la produzione di qualsiasi effetto da potersi ritenere giuridicamente valido. Corte Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20511 del 30/07/2019 (Rv. 654891 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Proc_Civ_art_215 _____________________________________ Procura Mandato Corte Cassazione 20511 2019 …...
Trattati, convenzioni e organismi internazionali – arbitrati - elezioni amministrative - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10780 del 17/04/2019 (Rv. 653905 - 01)
Incandidabilità in conseguenza dell'avvenuto scioglimento dell'Ente locale - Procedimento - Proposta del Ministero dell'interno - Omessa indicazione di condotte specifiche oggetto di addebito - Nullità procedimentale - Esclusione - Fondamento  In materia di incandidabilità alle elezioni degli amministratori responsabili delle condotte che abbiano dato causa allo scioglimento dei consigli provinciali o comunali, in conseguenza di infiltrazioni di stampo mafioso, la speciale modalità di introduzione del giudizio prevista dall'art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000, mediante l'atto di trasmissione ministeriale, rappresenta una deroga alle regole comuni; tale atto di impulso non è perciò tenuto a soddisfare i requisiti ordinari, in particolare le previsioni di cui all'art. 125 c.p.c., e non risulta nullo qualora ometta di indicare nominativamente gli amministratori coinvolti nella procedura, o comunque non provveda ad esplicita menzione delle specifiche condotte che agli amministratori sono attribuite, in quanto rivelatrici della permeabilità dell'amministrazione locale alle influenze inquinanti delle consorterie criminali. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10780 del 17/04/2019 (Rv. 653905 - 01) Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Proc_Civ_art_738 …...
Copia notificata del decreto ingiuntivo
Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - autenticazione della sottoscrizione - copia notificata del decreto ingiuntivo - procura rilasciata in calce - mancanza di data certa - validità - condizioni - fondamento - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 28106 del 05/11/2018 >>> E' valida la procura alle liti conferita al difensore in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo, anche se priva di data certa, quando sia depositata all'atto della sua costituzione in giudizio, così da poterne ritenere, implicitamente, l'anteriorità rispetto a tale momento, come prescritto dall'art. 125, comma 2, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata con la quale il giudice di appello, oltre a considerare ammissibile l'opposizione ad un decreto ingiuntivo nonostante la procura alle liti, posta in calce al decreto ingiuntivo notificato e priva di data, fosse stata depositata alla prima udienza e non contestualmente alla iscrizione a ruolo della causa, aveva pure addossato all'opposto l'onere di dimostrare il momento di rilascio della detta procura). Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 28106 del 05/11/2018 …...
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20534 del 06/08/2018
Procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo – Domanda proposta dinanzi a giudice incompetente – Necessità di considerare la prima fase del procedimento sotto il profilo della complessità – Sussistenza – Fondamento. Il giudice dell'equa riparazione, in presenza di un giudizio presupposto che abbia visto una fase concludersi con pronuncia dichiarativa di incompetenza, non può limitarsi a ritenere ragionevole, per ogni singola fase, la durata che corrisponde al grado (un anno per la durata del giudizio di equa riparazione), avendo invece l'onere di determinare quale avrebbe dovuto essere la durata ragionevole per il giudizio presupposto sulla base della sua complessità, comprensiva, tenuto conto della struttura unitaria del processo, anche della fase necessaria alla pronuncia di incompetenza e sottraendo dalla durata complessiva del giudizio tutto il tempo (solitamente il periodo ultroneo rispetto a trenta giorni) non strettamente necessario alla sua riassunzione davanti al giudice dichiarato competente. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20534 del 06/08/2018   …...
Procedimento civile - azione - di condanna - Avvocato esercente fuori circoscrizione – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21335 del 14/09/2017
Elezione di domicilio nel luogo sede dell'ufficio giudiziario adito - Necessità - Omissione - Elezione di domicilio "ex lege" presso la cancelleria di tale giudice - Modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c. apportate alla legge n. 183 del 2011 - Conseguenze. L'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 - secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria adita - trova applicazione in ogni caso di esercizio dell'attività forense fuori del circondario di assegnazione dell'avvocato, come derivante dall'iscrizione al relativo ordine professionale e, quindi, anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d'appello e l'avvocato risulti essere iscritto all'ordine di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte territoriale, ancorché appartenente allo stesso distretto di quest'ultima. Tuttavia, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dall'art. 25 della l. n. 183 del 2011, esigenze di coerenza sistematica e d'interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione "ex lege" presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi del cit. art. 82 , consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c. per gli atti di parte e dall'art. 366 c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21335 del 14/09/2017   …...
Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - forma e tempo della chiamata - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21184 del 13/09/2017
Giudizio introdotto con citazione e non iscritto a ruolo da alcuna delle parti – Tempestiva riassunzione a cura di una delle parti – Decadenze del convenuto – Termini di riferimento. Nel caso in cui il giudizio introdotto con citazione non venga iscritto a ruolo da alcuna delle parti e venga successivamente riassunto tempestivamente da una di esse, a norma del disposto degli art. 171, comma 1, e 307, comma 1, c.p.c., le decadenze per il convenuto correlate al tempestivo deposito della comparsa di risposta a norma dell'art. 167 c.p.c. e, fra queste, quella dal diritto di chiamare in causa un terzo, non si possono ritenere verificate con riferimento al termine per la sua costituzione, che operava in relazione all'udienza indicata nell'originaria citazione introduttiva; pertanto, nel caso di riassunzione effettuata dal convenuto, le decadenze si correlano allo stesso atto di riassunzione di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c. e, nel caso di riassunzione effettuata dall'attore, al termine di cui all'art. 166 c.p.c., calcolato in relazione all'udienza indicata dallo stesso attore nella comparsa di riassunzione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21184 del 13/09/2017   …...
Elezioni - amministrative – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19020 del 31/07/2017
Giudizio elettorale - Incandidabilità ex art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000 - Giudizio di rinvio - Forma introduttiva - Ricorso - Fondamento. In tema di elezioni amministrative, nel procedimento previsto dall'art. 143, comma 11, TUEL sull'incandidabilità degli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento dei consigli comunali o provinciali per infiltrazioni di tipo mafioso, il giudizio di rinvio deve essere riassunto ex art. 739 c.p.c. con ricorso, quale atto introduttivo dei procedimenti camerali nella fase di impugnazione, con applicazione in sede di rinvio, ex art. 394, comma 1, c.p.c., delle norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la corte ha rinviato la causa. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19020 del 31/07/2017   …...
Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - sottoscrizione del procuratore - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14338 del 08/06/2017
Atto introduttivo del giudizio redatto in formato elettronico - Firma digitale - Necessità - Mancanza - Invalidità dell'atto - Fondamento. L’atto introduttivo del giudizio redatto in formato elettronico e privo di firma digitale è nullo, poiché detta firma è equiparata dal d.lgs. n. 82 del 2005 alla sottoscrizione autografa, che costituisce, ai sensi dell’art. 125 c.p.c., requisito di validità dell’atto introduttivo (anche del processo di impugnazione) in formato analogico. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14338 del 08/06/2017   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - Corte di Cassazione, - Sez. 2 , Sentenza n. 7014 del 17/03/2017
Ricorso per cassazione – Procura speciale – Procura apposta a margine del ricorso – Requisiti. Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale in capo al difensore iscritto nell'apposito albo, è essenziale che la procura sia conferita in epoca anteriore alla notificazione del ricorso, che investa il difensore espressamente del potere di proporre quest'ultimo e che sia rilasciata in epoca successiva alla sentenza oggetto dell'impugnazione; ove sia apposta a margine del ricorso, tali requisiti possono desumersi, rispettivamente, quanto al primo, dall'essere stata la procura trascritta nella copia notificata del ricorso, e, quanto agli altri due, dalla menzione della sentenza gravata risultante dall'atto a margine del quale essa è apposta, restando, invece, irrilevante che la procura sia stata conferita in data anteriore a quella della redazione del ricorso e che non sia stata indicata la data del suo rilascio, non essendo tale requisito previsto a pena di nullità. Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 7014 del 17/03/2017   …...
Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - in genere - Cass. n. 12171/2017
Declaratoria incompetenza giudice adito - Riassunzione davanti al giudice dichiarato competente - Nuova procura al difensore - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. La procura “ad litem” relativa all’atto introduttivo del giudizio abilita il difensore alla riassunzione davanti al giudice dichiarato competente a seguito della pronuncia di incompetenza di quello adito, senza che occorra il rilascio di una nuova procura. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito la quale, a seguito di declaratoria di incompetenza conseguente ad un'opposizione a decreto ingiuntivo, aveva ritenuto valida la riassunzione innanzi al giudice dichiarato competente, operata sulla base della procura rilasciata a margine dell'originario ricorso monitorio). Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12171 del 16/05/2017 _____________________________________ Procura Mandato Corte Cassazione 12171 2017 …...
Procedimento civile - capacita' processuale - Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8741 del 04/04/2017
Ricorso per cassazione - Procura speciale "ad litem" - Necessità - Ragioni - Sua ratifica e sanatoria - Esclusione - Fattispecie. La procura per il ricorso per cassazione è necessariamente speciale, dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla Suprema Corte, sicchè è valida solo se rilasciata in data successiva alla decisione impugnata, così assicurandosi la certezza giuridica della riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa, escludendosi, pertanto, la possibilità di una sua sanatoria e ratifica. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso atteso che solo con la memoria depositata in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio era avvenuto il deposito della procura conferita in data antecedente al deposito del ricorso stesso, con ratifica dell’operato di altro difensore nelle more deceduto). Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8741 del 04/04/2017   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 4677 del 23/02/2017
Procura rilasciata da soggetto deceduto o rimasto privo di capacità di stare in giudizio in corso di causa – Idoneità a proporre ricorso per cassazione - Esclusione - Fondamento. In caso di morte o perdita di capacità di stare in giudizio della parte costituita a mezzo di procuratore, ove l'evento non sia dichiarato o notificato da parte di quest'ultimo, la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, anche ai fini della proposizione delle impugnazioni, non opera per il ricorso per cassazione, per il quale è richiesta la procura speciale, che deve, pertanto, essere conferita dal soggetto subentrato per legge alla parte originaria. Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 4677 del 23/02/2017   …...
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - Sez. 6 - 2, Sentenza n. 18705 del 22/09/2015
Opposizione al rigetto ex art. 5 ter della l. n. 89 del 2001 - Idoneità all'instaurazione del contraddittorio - Allegazione dell'originario ricorso monitorio - Sufficienza - Fondamento. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 18705 del 22/09/2015 Nel procedimento di equa riparazione per durata irragionevole del processo, l'atto di opposizione al decreto di inammissibilità o rigetto ex art. 5 ter della l. n. 89 del 2001 può indicare "petitum" e "causa petendi" della domanda monitoria tramite l'allegazione del ricorso originario, la quale è idonea a consentire la difesa dell'amministrazione, senza che occorra la riproduzione del contenuto del ricorso medesimo all'interno dell'atto di opposizione. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 18705 del 22/09/2015     …...
prova civile - dichiarazioni dei procuratori – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6192 del 18/03/2014
Dichiarazioni contenute in atti "di parte" - Valore probatorio - Confessione giudiziale spontanea - Condizione - Sottoscrizione personale della parte assistita - Necessità - Mera sottoscrizione della procura rilasciata al difensore - Idoneità - Ammissioni comunque contenute negli atti difensivi - Valore indiziario - Configurabilità. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6192 del 18/03/2014 Le dichiarazioni contenute negli atti processuali possono assumere il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dall'art. 229 cod. proc. civ., purché sottoscritte dalla parte personalmente, con modalità tali da rivelare inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche ammissioni dei fatti sfavorevoli così espresse. Ne consegue che non ha efficacia confessoria la mera sottoscrizione della procura apposta a margine o in calce all'atto recante la dichiarazione, in quanto la procura è elemento giuridicamente distinto dal contenuto espositivo dell'atto cui accede, pur potendo tale dichiarazione "contra se" fornire elementi indiziari di giudizio. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6192 del 18/03/2014   …...
procedimento civile - atti e provvedimenti in genere Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4205 del 21/02/2014
Interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti processuali di parte - Rispettivi criteri - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4205 del 21/02/2014 Mentre nell'interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali si deve fare applicazione, in via analogica, dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 12 e seguenti delle preleggi, in ragione dell'assimilabilità di tali provvedimenti, per natura ed effetti, agli atti normativi, nell'interpretazione degli atti processuali delle parti occorre, fare riferimento ai criteri di ermeneutica di cui all'art. 1362 cod. civ., che valorizzano l'intenzione delle parti e che, pur essendo dettati in materia di contratti, hanno portata generale. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4205 del 21/02/2014   …...
Procedimento civile - capacità processuale - autorizzazione ad agire e contraddire - società ed altri enti – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5343 del 18/03/2015
Persona fisica non abilitata a rappresentare l'ente in giudizio - Successiva costituzione del legale rappresentante della società - Ratifica espressa o tacita dell'operato del "falsus procurator" - Ammissibilità - Sanatoria "ex tunc" del difetto di legittimazione processuale - Configurabilità - Portata. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5343 del 18/03/2015 Il difetto di legittimazione processuale della persona fisica, che agisca in giudizio in rappresentanza di un ente, può essere sanato, in qualunque stato e grado del giudizio (e, dunque, anche in appello), con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza dell'ente stesso, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del "falsus procurator". La ratifica e la conseguente sanatoria devono ritenersi ammissibili anche in relazione ad eventuali vizi inficianti la procura originariamente conferita al difensore da soggetto non abilitato a rappresentare la società in giudizio, trattandosi di atto soltanto inefficace e non anche invalido per vizi formali o sostanziali, attinenti a violazioni degli artt. 83 e 125 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5343 del 18/03/2015     …...
difensori - mandato alle liti (procura) - autenticazione della sottoscrizione. – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 27548 del 30/12/2014 (2)
Decifrabilità della sottoscrizione - Requisito di validità - Esclusione - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 27548 del 30/12/2014 La decifrabilità della sottoscrizione della procura alle liti non è requisito di validità dell'atto ove l'autore sia identificabile, con nome e cognome, dal contesto dell'atto medesimo. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 27548 del 30/12/2014   …...
procedimento civile - capacità processuale - Corte di Cassazione Sez.U, Sentenza n.13431 del 13/06/2014
Falsus procurator - Ratifica con efficacia retroattiva - Operatività in campo processuale - Limiti - Ricorso per cassazione - Procura speciale - Necessità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez.U, Sentenza n.13431 del 13/06/2014 Il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 cod. proc. civ., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica. Corte di Cassazione Sez.U, Sentenza n.13431 del 13/06/2014 Riferimenti normativi:Cod. Proc. Civ. art. 83 Cod. Proc. Civ. art. 125 …...
Prova civile - dichiarazioni dei procuratori – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6192 del 18/03/2014
Dichiarazioni contenute in atti "di parte" - Valore probatorio - Confessione giudiziale spontanea - Condizione - Sottoscrizione personale della parte assistita - Necessità - Mera sottoscrizione della procura rilasciata al difensore - Idoneità - Ammissioni comunque contenute negli atti difensivi - Valore indiziario - Configurabilità. Le dichiarazioni contenute negli atti processuali possono assumere il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dall'art. 229 cod. proc. civ., purché sottoscritte dalla parte personalmente, con modalità tali da rivelare inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche ammissioni dei fatti sfavorevoli così espresse. Ne consegue che non ha efficacia confessoria la mera sottoscrizione della procura apposta a margine o in calce all'atto recante la dichiarazione, in quanto la procura è elemento giuridicamente distinto dal contenuto espositivo dell'atto cui accede, pur potendo tale dichiarazione "contra se" fornire elementi indiziari di giudizio. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6192 del 18/03/2014   …...
Procedimento civile - atti e provvedimenti in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4205 del 21/02/2014
Interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti processuali di parte - Rispettivi criteri - Fondamento. Mentre nell'interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali si deve fare applicazione, in via analogica, dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 12 e seguenti delle preleggi, in ragione dell'assimilabilità di tali provvedimenti, per natura ed effetti, agli atti normativi, nell'interpretazione degli atti processuali delle parti occorre, fare riferimento ai criteri di ermeneutica di cui all'art. 1362 cod. civ., che valorizzano l'intenzione delle parti e che, pur essendo dettati in materia di contratti, hanno portata generale. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4205 del 21/02/2014   …...
notificazione - al procuratore - avvocato esercente fuori circoscrizione - elezione di domicilio nel luogo sede dell'ufficio giudiziario adito - necessità - omissione - elezione di domicilio "ex lege" presso la cancelleria di tale giudice - giudizio innan
difensori - mandato alle liti (procura) - iscrizione del procuratore all'albo del distretto - avvocato esercente fuori circoscrizione - elezione di domicilio nel luogo sede dell'ufficio giudiziario adito - necessità - omissione - elezione di domicilio "ex lege" presso la cancelleria di tale giudice - giudizio innanzi alla corte d'appello per avvocato iscritto ad ordine compreso nel distretto, ma diverso da quello della sede della corte d'appello - applicazione del principio - sussistenza - modifiche degli artt. 125 e 366 cod. proc. civ. apportate alla legge n. 183 del 2011 - conseguenze. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 10143 del 20/06/2012 L'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 - secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria adita - trova applicazione in ogni caso di esercizio dell'attività forense fuori del circondario di assegnazione dell'avvocato, come derivante dall'iscrizione al relativo ordine professionale, e, quindi, anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d'appello e l'avvocato risulti essere iscritto all'ordine di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte d'appello, ancorché appartenente allo stesso distretto di quest'ultima. Tuttavia, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 cod. proc. civ., apportate dall'art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, esigenze di coerenza sistematica e d'interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione "ex lege" presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 cod. proc. civ. per gli atti di parte e dall'art. 366 cod. proc. civ. specificamente per il giudizio di …...
Esecuzione forzata - precetto - sottoscrizione – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8213 del 24/05/2012
Sottoscrizione della parte o di un suo rappresentante "ad negotia"- Validità - Sottoscrizione da parte di difensore sprovvisto di procura - Validità del precetto - Fondamento. Il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'art.125 cod. proc. civ., non costituisce "atto introduttivo di un giudizio" contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore "ad negotia". Ne consegue che, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, tale rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata dell'atto. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8213 del 24/05/2012   …...
Esecuzione forzata - precetto - sottoscrizione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6264 del 20/04/2012
Pignoramento non sottoscritto da difensore - Conseguenze - Nullità sanabile - Limiti. È nullo l'atto di pignoramento immobiliare privo della sottoscrizione del difensore, comportando tale vizio altresì l'invalidità dell'ordinanza di vendita, in quanto atto collegato al pignoramento. Tale nullità, tuttavia, resta sanata, senza propagarsi alle successive fasi del processo di esecuzione, se non rilevata d'ufficio, ovvero non fatta valere col rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, prima della pronuncia dell'ordinanza di vendita, ovvero entro venti giorni dalla conoscenza legale che di tale ordinanza abbia avuto il debitore. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6264 del 20/04/2012   …...
Esecuzione forzata - pignoramento - espropriazione immobiliare - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1687 del 07/02/2012
Creditore pignorante - Sottoscrizione personale del pignoramento - Necessità - Condizioni - Parte che sta in giudizio personalmente - Pignoramento sottoscritto dal difensore - Procura rilascita nell'atto di precetto - Sufficienza. In tema di esecuzione forzata, l'atto di pignoramento immobiliare, a norma del combinato disposto degli artt. 170 disp. att. cod. proc. civ. e 125 cod. proc. civ., deve essere sottoscritto dal creditore pignorante, se esso sta in giudizio personalmente, o dal suo difensore munito di procura, la quale, una volta rilasciata, ha validità per tutto il procedimento esecutivo. Ne consegue che è valido l'atto di pignoramento immobiliare sottoscritto dal difensore, al quale il creditore abbia conferito procura alle liti nell'atto di precetto. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1687 del 07/02/2012   …...
Esecuzione forzata - pignoramento - espropriazione immobiliare - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1687 del 07/02/2012
Creditore pignorante - Sottoscrizione personale del pignoramento - Necessità - Condizioni - Parte che sta in giudizio personalmente - Pignoramento sottoscritto dal difensore - Procura rilascita nell'atto di precetto - Sufficienza. In tema di esecuzione forzata, l'atto di pignoramento immobiliare, a norma del combinato disposto degli artt. 170 disp. att. cod. proc. civ. e 125 cod. proc. civ., deve essere sottoscritto dal creditore pignorante, se esso sta in giudizio personalmente, o dal suo difensore munito di procura, la quale, una volta rilasciata, ha validità per tutto il procedimento esecutivo. Ne consegue che è valido l'atto di pignoramento immobiliare sottoscritto dal difensore, al quale il creditore abbia conferito procura alle liti nell'atto di precetto. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1687 del 07/02/2012   …...
procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - domanda giudiziale - forma e contenuto – Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 24717 del 23/11/2011
Omessa indicazione del codice fiscale del difensore - Causa di nullità del ricorso - Esclusione - Ragioni. Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 24717 del 23/11/2011 La previsione contenuta nell'art. 125, primo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 4, comma 8, lettera a), del d.l. 29 dicembre 2009 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24, secondo la quale "il difensore indica il proprio codice fiscale", non è causa di nullità del ricorso, non essendo, tale conseguenza, espressamente comminata dalla legge, e non potendo ritenersi che siffatta omissione integri la mancanza di uno dei requisiti formali indispensabili all'atto per il raggiungimento dello scopo cui è preposto. Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 24717 del 23/11/2011   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13233 del 16/06/2011
Atto di integrazione del contraddittorio nel giudizio d'appello - Formule predeterminate - Necessità - Esclusione - Esposizione dei fatti di causa e dei motivi di impugnazione - Sufficienza - Fattispecie. In tema di litisconsorzio necessario nel giudizio d'appello, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ. l'atto d'integrazione del contraddittorio non deve contenere formule predeterminate essendo sufficiente ai fini della sua validità, l'esposizione dei fatti di causa e delle doglianze mosse con l'atto di impugnazione, cioè atti che siano idonei al raggiungimento dello scopo di porre il destinatario al corrente dei termini dell'impugnazione e di difendersi costituendosi per l'udienza stabilita. Ne consegue la validità della notifica di fotocopia dell'atto di citazione in appello al destinatario precedentemente omesso, accompagnata dall'ordinanza del giudice che dispone l'integrazione del contraddittorio e fissa la nuova udienza. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13233 del 16/06/2011   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - sottoscrizione – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4548 del 24/02/2011
Ricorso (nella specie incidentale condizionato) - Mancanza della sottoscrizione del difensore nella copia notificata - Nullità - Esclusione - Limiti - Apposizione sull'originale del ricorso della autenticazione della firma della parte conferente la procura e della firma del difensore munito di procura speciale - Attestazione dell'ufficiale giudiziario, nella copia del controricorso, in ordine alla richiesta di notificazione - Elementi idonei a dimostrare la provenienza dell'atto dal difensore - Configurabiltà. Qualora l'originale del ricorso per cassazione rechi la firma del difensore munito di procura speciale e l'autenticazione, ad opera del medesimo, della sottoscrizione della parte che gli ha conferito la procura, la mancanza degli stessi elementi sulla copia notificata non determina l'inammissibilità del ricorso - nella specie, incidentale condizionato - in quanto la predetta copia contenga elementi idonei a dimostrare la provenienza dell'atto da difensore munito di mandato speciale, e tra essi è da ritenere compresa l'attestazione dell'ufficiale giudiziario in ordine alla richiesta di notificazione, formalità risultante nella copia del controricorso notificata alla ricorrente principale. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4548 del 24/02/2011   …...
Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - sottoscrizione del procuratore - Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1275 del 20/01/2011
Atti di cui all'art. 125 cod. proc. civ. - Sottoscrizione - Necessità - Mancanza - Inesistenza dell'atto. Poiché l'art. 125 cod. proc. civ. prescrive che l'originale e le copie degli atti ivi indicati devono essere sottoscritti dalla parte che sta in giudizio personalmente oppure dal procuratore, il difetto di sottoscrizione (quando non desumibile da altri elementi, quali la sottoscrizione per autentica della firma della procura in calce o a margine dello stesso) è causa di inesistenza dell'atto (nella specie, di appello), atteso che la sottoscrizione è elemento indispensabile per la formazione dello stesso. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1275 del 20/01/2011   …...
procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - mandato alle liti – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12528 del 21/05/2010
Forma - In calce al provvedimento monitorio notificato - Validità - Tempestività (art. 125 cod. proc. civ.) - Deposito di tale provvedimento all' atto della costituzione - Sufficienza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12528 del 21/05/2010 È valida la procura al difensore rilasciata dall'opponente a decreto ingiuntivo in calce a tale provvedimento notificatogli e depositato all'atto della sua costituzione in giudizio, sì da poterne ritenere, implicitamente, l'anteriorità rispetto a tale momento (art. 125, secondo comma, cod. proc. civ.). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12528 del 21/05/2010   …...
impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - riassunzione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7983 del 01/04/2010
Conferimento di nuova procura al difensore già nominato nel pregresso giudizio di merito - Necessità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7983 del 01/04/2010 Poiché il giudizio di rinvio costituisce la prosecuzione del giudizio di primo o di secondo grado conclusosi con la pronuncia della sentenza cassata, la parte che riassume la causa davanti al giudice di rinvio non è tenuta a conferire una nuova procura al difensore che lo ha già assistito nel pregresso giudizio di merito. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7983 del 01/04/2010   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - riassunzione - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7983 del 01/04/2010
Conferimento di nuova procura al difensore già nominato nel pregresso giudizio di merito - Necessità - Esclusione - Fondamento. Poiché il giudizio di rinvio costituisce la prosecuzione del giudizio di primo o di secondo grado conclusosi con la pronuncia della sentenza cassata, la parte che riassume la causa davanti al giudice di rinvio non è tenuta a conferire una nuova procura al difensore che lo ha già assistito nel pregresso giudizio di merito. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7983 del 01/04/2010   …...
impugnazioni civili - appello - citazione di appello - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16135 del 09/07/2009
Mandato al difensore - Mancata riproduzione sulla copia notificata - Nullità - Esclusione - Condizioni - Esistenza dell'originale del mandato al difensore in uno degli atti depositati - Sufficienza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16135 del 09/07/2009 La mancata riproduzione della procura al difensore nella copia dell'atto d'appello notificato alla controparte non incide sulla validità dell'atto, essendo sufficiente che l'originale della procura sia contenuto in uno degli atti depositati dei quali la controparte abbia possibilità di prendere visione al fine di verificare la tempestività del rilascio e il contenuto della procura. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16135 del 09/07/2009   …...
Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) – Cass. n. 6439/2009
Nullità della procura difensiva e difetto di "ius postulandi" - Rilevabilità d'ufficio anche in sede di legittimità - Condizioni. Le questioni relative alla nullità della procura alle liti e al difetto di "ius postulandi" in capo al difensore possono essere rilevate d'ufficio per la prima volta anche nel giudizio di legittimità, a condizione che la relativa prova risulti dagli atti e dai documenti ritualmente acquisiti nelle fasi di merito. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6439 del 17/03/2009 _____________________________________ Procura Mandato Corte Cassazione 6439 2009   …...
difensori - mandato alle liti (procura) - in genere – Cass. n. 6439/2009
Nullità della procura difensiva e difetto di "ius postulandi" - Rilevabilità d'ufficio anche in sede di legittimità - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6439 del 17/03/2009 Le questioni relative alla nullità della procura alle liti e al difetto di "ius postulandi" in capo al difensore possono essere rilevate d'ufficio per la prima volta anche nel giudizio di legittimità, a condizione che la relativa prova risulti dagli atti e dai documenti ritualmente acquisiti nelle fasi di merito. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6439 del 17/03/2009   _____________________________________ Procura Mandato Corte Cassazione 6439 2009 …...
Procedimento civile - costituzione delle parti (deposito in cancelleria di atti e spese - prelievi) – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 28942 del 10/12/2008
Procura alle liti - Mancato reperimento - Conseguenze - Potere del giudice di disporre ricerche e concedere un termine per ricostruire il fascicolo - Esclusione - Ragioni - Fattispecie. Il mancato reperimento della procura alle liti non impone al giudice di disporre le opportune ricerche tramite la cancelleria e, in caso di insuccesso, concedere un termine per la ricostruzione del proprio fascicolo. Tale criterio, infatti, valido per la documentazione inclusa nel fascicolo di parte, non appare riferibile automaticamente alla procura, la quale deve preesistere alla costituzione della parte. Il giudice potrà concedere il termine nell'unico caso in cui la procura alle liti sia stata rilasciata per atto notarile, di cui può essere agevole produrre una copia. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello, la quale aveva ritenuto che la presunzione di esistenza e tempestività della procura, derivante dall'accettazione degli atti da parte della cancelleria, dovesse considerarsi superata in virtù della mancata apposizione della procura medesima sulla comparsa di costituzione ovvero sulla copia dell'appello notificata dalla controparte, accompagnata dall'assenza di una procura idonea al conferimento di poteri rappresentativi anche al giudizio di appello nell'atto di citazione allegato al fascicolo di primo grado). Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 28942 del 10/12/2008   …...
Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - sottoscrizione del procuratore – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9490 del 20/04/2007
Opposizione agli atti esecutivi - Ricorso - Sottoscrizione del difensore - Mancanza - Nullità dell'atto - Esclusione - Presenza nell'atto di elementi indicativi della provenienza dell'atto dal procuratore della parte - Sufficienza - Fattispecie. In tema di forma del ricorso per opposizione agli atti esecutivi, in ordine alla quale l'art. 617 cod. proc. civ. prescrive che l'atto contenga i requisiti indicati nell'art. 125 cod. proc. civ. (e, quindi, che esso sia sottoscritto dalla parte, se costituita in giudizio personalmente, oppure dal difensore), soltanto il totale difetto di sottoscrizione comporta l'inesistenza dell'atto. Quando invece l'elemento formale, al quale l'ordinamento attribuisce la funzione di nesso tra il testo ed il suo apparente autore, sia desumibile da altri elementi indicati nell'atto stesso, non ricorre alcuna invalidità. (Nella specie, la S.C. ha confermato sul punto la sentenza di merito, che aveva escluso la nullità del ricorso , in quanto il difensore, pur non avendo sottoscritto l'atto, aveva compiuto atti quali il deposito della nota di iscrizione a ruolo, la richiesta di copie del ricorso con il provvedimento di sospensione, la richiesta di notificazione del ricorso, la partecipazione alle udienze davanti al giudice dell'esecuzione in presenza dell'opponente). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9490 del 20/04/2007   …...
Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - autenticazione della sottoscrizione – Cass. n. 6464/2007
Decifrabilità della sottoscrizione - Requisito di validità - Esclusione - Condizioni - Sigla dell'atto - Sufficienza. La decifrabilità della sottoscrizione della procura alle liti non è requisito di validità dell'atto, ove l'autore sia identificabile, con nome e cognome, dal contesto dell'atto medesimo, in quanto ciò consente di affermare, pur in presenza di firma illeggibile, la riferibilità della procura alla persona, come effetto dell'autenticazione compiuta dal procuratore. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6464 del 19/03/2007 _____________________________________ Procura Mandato Corte Cassazione 6464 2007   …...
Civile - difensori - mandato alle liti (procura) – Cass. n. 6464/2007
Autenticazione della sottoscrizione - Decifrabilità della sottoscrizione - Requisito di validità - Esclusione - Condizioni - Sigla dell'atto - Sufficienza. La decifrabilità della sottoscrizione della procura alle liti non è requisito di validità dell'atto, ove l'autore sia identificabile, con nome e cognome, dal contesto dell'atto medesimo, in quanto ciò consente di affermare, pur in presenza di firma illeggibile, la riferibilità della procura alla persona, come effetto dell'autenticazione compiuta dal procuratore. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6464 del 19/03/2007   _____________________________________ Procura Mandato Corte Cassazione 6464 2007 …...
difensori - mandato alle liti (procura) - autenticazione della sottoscrizione – Cass. n. 6464/2007
Decifrabilità della sottoscrizione - Requisito di validità - Esclusione - Condizioni - Sigla dell'atto - Sufficienza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6464 del 19/03/2007 La decifrabilità della sottoscrizione della procura alle liti non è requisito di validità dell'atto, ove l'autore sia identificabile, con nome e cognome, dal contesto dell'atto medesimo, in quanto ciò consente di affermare, pur in presenza di firma illeggibile, la riferibilità della procura alla persona, come effetto dell'autenticazione compiuta dal procuratore. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6464 del 19/03/2007 _____________________________________ Procura Mandato Corte Cassazione 6464 2007   …...
difensori - mandato alle liti (procura) - in genere – Cass. n. 7611/2006
Sottoscrizione della parte - Mancanza nella copia notificata dell'atto di precetto - Irrilevanza - Disciplina ex art. 125, primo comma, cod. proc .civ. - Estensione alla procura alle liti - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7611 del 31/03/2006 In tema di mandato alle liti, la mancata trascrizione della procura sulla copia dell'atto di precetto non è causa di nullità dell'atto perché la disposizione di cui all'art. 125, primo comma, cod. proc. civ. - che impone la sottoscrizione delle parti sia nell'originale che nella copia degli atti - non si riferisce alla procura alle liti, la quale, apposta in calce o a margine, si incorpora nell'atto stesso ed è valida anche se non sia trascritta nella copia notificata. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7611 del 31/03/2006 _____________________________________ Procura Mandato Corte Cassazione 7611 2006   …...
Civile - difensori - mandato alle liti (procura) - Cass. n. 5134/2006
Autenticazione della sottoscrizione - Decifrabilità della sottoscrizione - Requisito di validità - Esclusione - Condizioni. La decifrabilità della sottoscrizione della procura alle liti non è requisito di validità dell'atto, ove l'autore sia identificabile, con nome e cognome, dal contesto dell'atto medesimo, in quanto ciò consente di affermare, pur in presenza di firma illeggibile, la riferibilità della procura alla persona, come effetto dell'autenticazione compiuta dal procuratore. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.5134 del 09/03/2006 _____________________________________ Procura Mandato Corte Cassazione 5134 2006   …...
difensori - mandato alle liti (procura) - autenticazione della sottoscrizione – Cass. n. 5134/2006
Decifrabilità della sottoscrizione - Requisito di validità - Esclusione - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 5134 del 09/03/2006 La decifrabilità della sottoscrizione della procura alle liti non è requisito di validità dell'atto, ove l'autore sia identificabile, con nome e cognome, dal contesto dell'atto medesimo, in quanto ciò consente di affermare, pur in presenza di firma illeggibile, la riferibilità della procura alla persona, come effetto dell'autenticazione compiuta dal procuratore. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 5134 del 09/03/2006 _____________________________________ Procura Mandato Corte Cassazione 5134 2006   …...
difensori - mandato alle liti (procura) - in genere – Cass. n. 4507/2006
Procura speciale apposta sull'atto introduttivo - Tempestività del rilascio - Esistenza della procura sull'originale - Mancanza sulla copia depositata nel fascicolo d'ufficio - Indicazione del rilascio della procura nella nota di iscrizione a ruolo - Visto del cancelliere senza rilievi - Presunzione di sussistenza della procura sull'originale - Configurabilità in assenza di elementi contrari - Irrilevanza del mancato rinvenimento dell'originale del ricorso. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4507 del 28/02/2006 Ai fini della regolare instaurazione del rapporto processuale rileva che la procura speciale risulti apposta sull'originale dell'atto introduttivo, giacché è sulla base del contenuto di questo che avviene l'iscrizione a ruolo della causa e, la formazione del fascicolo d'ufficio, ai sensi dell'art. 168 cod. proc. civ. Ne consegue che, spettando al cancelliere, in adempimento del suo dovere di controllo, verificare la corrispondenza delle annotazioni contenute nella nota di iscrizione a ruolo con gli atti ed i documenti prodotti e, di rilevare l'eventuale mancato deposito della procura e di farne menzione nella nota e nell'indice del fascicolo d'ufficio, qualora nella nota di iscrizione a ruolo sia stato indicato il rilascio della procura a margine dell'atto introduttivo ed il cancelliere abbia vistato la nota stessa senza alcun'altra indicazione, deve reputarsi che l'originale dell'atto suddetto effettivamente contenesse la procura al momento della costituzione, in mancanza di elementi contrari, emergenti dagli atti processuali, restando irrilevante che né nel fascicolo di parte del processo di opposizione né in quello d'ufficio del processo di esecuzione sia stato rinvenuto l'originale del ricorso in opposizione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4507 del 28/02/2006 _____________________________________ Procura Mandato Corte Cassazione 4507 2006   …...
Prova civile - dichiarazioni dei procuratori – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26686 del 06/12/2005
Dichiarazioni del difensore sfavorevoli al proprio assistito contenute in atti qualificabili "di parte" - Valore probatorio - Confessione giudiziale spontanea - Condizione - Sottoscrizione personale della parte assistita - Necessità - Conseguente inidoneità della mera sottoscrizione della procura rilasciata al difensore. Pur essendo vero che le ammissioni contenute nella comparsa di risposta - così come in uno degli atti processuali di parte indicati dall'art. 125 cod. proc. civ. - siccome facenti parte del processo, possono assumere anche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 228 e 229 cod. proc. civ., è tuttavia necessario che la comparsa, affinché possa produrre tale efficacia probatoria, sia stata sottoscritta dalla parte personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli contenute nell'atto. Conseguentemente, è inidonea a tale scopo la mera sottoscrizione della procura scritta a margine o in calce che, anche quando riportata nel medesimo foglio in cui è inserita la dichiarazione ammissiva, costituisce atto giuridicamente distinto, benché collegato. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26686 del 06/12/2005   …...
prova civile - dichiarazioni dei procuratori – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26686 del 06/12/2005
Dichiarazioni del difensore sfavorevoli al proprio assistito contenute in atti qualificabili "di parte" - Valore probatorio - Confessione giudiziale spontanea - Condizione - Sottoscrizione personale della parte assistita - Necessità - Conseguente inidoneità della mera sottoscrizione della procura rilasciata al difensore. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26686 del 06/12/2005 Pur essendo vero che le ammissioni contenute nella comparsa di risposta - così come in uno degli atti processuali di parte indicati dall'art. 125 cod. proc. civ. - siccome facenti parte del processo, possono assumere anche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 228 e 229 cod. proc. civ., è tuttavia necessario che la comparsa, affinché possa produrre tale efficacia probatoria, sia stata sottoscritta dalla parte personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli contenute nell'atto. Conseguentemente, è inidonea a tale scopo la mera sottoscrizione della procura scritta a margine o in calce che, anche quando riportata nel medesimo foglio in cui è inserita la dichiarazione ammissiva, costituisce atto giuridicamente distinto, benché collegato. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26686 del 06/12/2005   …...
difensori - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma – Cass. n. 16372/2005
Autenticazione della sottoscrizione - Atti indicati nell'art. 125 cod. proc. civ. - Sottoscrizione personale della parte e del procuratore in calce o a margine di essi - Manifestazione della volontà rispettiva di conferire la procura e di autenticare la firma del cliente - Idoneità - Limiti - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16372 del 04/08/2005 La semplice esistenza in calce o a margine di uno degli atti di cui all'art. 125 cod. proc. civ. della sottoscrizione personale della parte, accompagnata da quella del procuratore, ben può essere rilevante, considerate tutte le circostanze (con riferimento, in particolare, all'inequivocabile collegamento della sottoscrizione della parte con l'atto del procuratore in cui essa venga incorporata) ai fini della sussistenza della volontà rispettiva di conferire la procura e di autenticare la firma del cliente. (Nella specie, la S.C., rigettando il relativo motivo di ricorso e confermando sul punto la decisione di merito impugnata, ha enunciato il suddetto principio in relazione al caso in cui il legale, che aveva predisposto e sottoscritto l'atto introduttivo della causa, risultava aver sottoscritto per autentica la procura alla lite, apposta a margine dell'atto stesso, anche se, per mero errore materiale, la procura risultava conferita ad altro difensore, peraltro avente il medesimo cognome ma un diverso prenome di quello che risultava averla effettivamente autenticata di seguito alla firma della parte rappresentata, nonché appartenente al medesimo studio). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16372 del 04/08/2005   _____________________________________ Procura Mandato Corte Cassazione 16372 2005 …...
Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma - Cass. n. 16372/2005
Autenticazione della sottoscrizione - Atti indicati nell'art. 125 cod. proc. civ. - Sottoscrizione personale della parte e del procuratore in calce o a margine di essi - Manifestazione della volontà rispettiva di conferire la procura e di autenticare la firma del cliente - Idoneità - Limiti - Fattispecie. La semplice esistenza in calce o a margine di uno degli atti di cui all'art. 125 cod. proc. civ. della sottoscrizione personale della parte, accompagnata da quella del procuratore, ben può essere rilevante, considerate tutte le circostanze (con riferimento, in particolare, all'inequivocabile collegamento della sottoscrizione della parte con l'atto del procuratore in cui essa venga incorporata) ai fini della sussistenza della volontà rispettiva di conferire la procura e di autenticare la firma del cliente. (Nella specie, la S.C., rigettando il relativo motivo di ricorso e confermando sul punto la decisione di merito impugnata, ha enunciato il suddetto principio in relazione al caso in cui il legale, che aveva predisposto e sottoscritto l'atto introduttivo della causa, risultava aver sottoscritto per autentica la procura alla lite, apposta a margine dell'atto stesso, anche se, per mero errore materiale, la procura risultava conferita ad altro difensore, peraltro avente il medesimo cognome ma un diverso prenome di quello che risultava averla effettivamente autenticata di seguito alla firma della parte rappresentata, nonché appartenente al medesimo studio). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16372 del 04/08/2005 _____________________________________ Procura Mandato Corte Cassazione 16372 2005   …...
Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) – Cass. n. 12636/2005
Procura speciale rilasciata ai sensi dell'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ. - Data del rilascio della procura - Presunzione di contestualità con l'atto cui essa accede - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie relativa a rilascio di procura da parte di organo di persona giuridica privo del potere di rappresentanza. Qualora la procura alle liti sia rilasciata, non con atto pubblico o scrittura privata autenticata ma, in calce o a margine di uno degli atti processuali indicati nel terzo comma dell'art. 83, cod. proc. civ., e la procura sia priva di data, deve ritenersi che via sia stata contestualità temporale, oltre che "spaziale", in considerazione dello stretto rapporto esistente tra la procura e l'atto, nonchè della qualità professionale del soggetto che autentica la firma in calce alla procura e redige l'atto processuale cui essa accede, dovendo comunque escludersi che i requisiti di certezza circa l'esistenza e la data della procura possano essere integrati da elementi esterni all'atto e che possano essere provati per testimoni. (In applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha ritenuto coincidente la data della procura con quella del rilascio della stessa in sede di deposito della memoria di costituzione, escludendo l'ammissibilità della prova testimoniale chiesta dalla società per dimostrare il rilascio in epoca antecedente in cui l'organo della persona giuridica non era privo del potere di rappresentanza). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12636 del 13/06/2005   _____________________________________ Procura Mandato Corte Cassazione 12636 2005 …...
Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - sottoscrizione del procuratore - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6225 del 23/03/2005
Atti di parte - Sottoscrizione del procuratore - Apposta solo sotto la certificazione dell'autenticità della firma della parte - Nullità dell'atto - Esclusione. La firma del difensore sugli atti di cui all'art. 125 cod. proc. civ., apposta anche solo sotto la certificazione dell'autenticità della sottoscrizione della parte, ha lo scopo - oltre che di certificare l'autografia del mandato - di sottoscrivere tale atto, con la conseguenza che non sussiste la nullità dell'atto stesso per mancata sottoscrizione del procuratore. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6225 del 23/03/2005   …...
difensori - mandato alle liti (procura) - in genere – Cass. n. 3872/2005
Persona giuridica - Rilascio della procura da parte di soggetto privo del potere di rappresentanza - Conseguenze - Inesistenza dell'atto di citazione - Esclusione - Sentenza conclusiva del processo - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Configurabilità - Suscettibilità di passaggio in giudicato - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 3872 del 24/02/2005 Il rilascio della procura alle liti da parte di soggetto privo del potere di rappresentanza di una persona giuridica determina l'inesistenza soltanto di tale atto, ma non anche dell'atto di citazione (del quale la procura non costituisce requisito essenziale), con la conseguenza che quest'ultimo è idoneo ad introdurre il processo e ad attivare il potere-dovere del giudice di decidere. Ne deriva ulteriormente che la sentenza conclusiva del processo è nulla per carenza di un presupposto necessario ai fini della valida costituzione del processo stesso, ma non inesistente, e che essa, per effetto del principio della conversione dei motivi di nullità in motivi di gravame, è suscettibile di passaggio in giudicato in caso di mancata tempestiva impugnazione nell'ambito dello stesso processo (non essendo esperibili i rimedi dell'"actio" o dell'"exceptio nullitatis", consentiti soltanto nel caso di inesistenza della sentenza). Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 3872 del 24/02/2005   _____________________________________ Procura Mandato Corte Cassazione 3872/2005 …...
Procedimento civile in genere - citazioni - in genere - sottoscrizione - individuabilita dell'autore anche con il sussidio di elementi contestuali – Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 850 del 03/05/1967
Sufficienza - cognome autografo preceduto dall'indicazione dattiloscritta delle intere generalita - validita.*Ai fini della validita della sottoscrizione della citazione e sufficiente che essa sia tale da consentire, anche con il concorso di elementi contestuali, l'individuazione del suo autore, e, pertanto, tale esigenza deve ritenersi soddisfatta ove la firma, costituita dal solo cognome, sia preceduta dall'indicazione dattiloscritta delle intere generalita dello scrivente.* Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 850 del 03/05/1967   …...

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