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107. (Intervento per ordine del giudice)

Art. 107. (Intervento per ordine del giudice) 

0 Codice di procedura civile

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Documenti collegati:

Usi civici - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 1008 del 15/01/2025 (Rv. 673549-01)
Giurisdizione del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici - Oggetto - Fattispecie. La giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici sussiste con riguardo ad ogni controversia relativa all'esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico e degli altri diritti di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un comune o di una frazione, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni affidate ai commissari. (Nella specie, la S.C., pronunciandosi in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, ha ritenuto competere alla suddetta giurisdizione la domanda con la quale un Comune aveva invocato l'accertamento della natura allodiale di alcuni fondi, inseriti nel P.R.G. senza alcuna opposizione dell'Università agraria, escludendo la configurabilità di un'inammissibile iniziativa officiosa nell'ordinanza con cui il Commissario aveva disposto la chiamata in giudizio della suddetta Università agraria e della Regione). Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 1008 del 15/01/2025 (Rv. 673549-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_107 …...
Controversie - procedimento - litisconsorzio - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 701 del 09/01/2024 (Rv. 669765-03)
Domanda del lavoratore di condanna dell'ente previdenziale alla regolarizzazione della posizione contributiva - Litisconsorzio necessario iniziale tra lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale - Esclusione. Sussiste litisconsorzio necessario iniziale tra lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., solo in presenza di una domanda del lavoratore volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro a versare all'ente previdenziale i contributi omessi, ma non anche allorché il lavoratore abbia convenuto in giudizio l'ente allo scopo di ottenere la regolarizzazione della sua posizione contributiva, salva comunque la possibilità di quest'ultimo di chiamare in causa il datore di lavoro per sentirlo condannare al pagamento dei contributi dovuti, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., o del giudice di chiamare in causa il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 107 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 701 del 09/01/2024 (Rv. 669765-03) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_107 …...
intervento in causa di terzi - coatto "iussu iudicis" (chiamata) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31312 del 10/11/2023 (Rv. 669466 - 01)
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - in genere - Chiamata del terzo iussu iudicis ex art. 107 c.p.c. - Rapporto sostanziale indivisibile - Necessità - Esclusione - Mera opportunità processuale - Sufficienza - Conseguenze - Mancata citazione del terzo in appello - Violazione dell'art. 331 c.p.c. - Configurabilità - Condizioni. La chiamata in causa di un terzo ex art. 107 c.p.c. non richiede che il rapporto sostanziale sia indivisibile rispetto ai soggetti chiamati, potendo essere disposta dal giudice di merito anche solo sulla base di un giudizio di mera opportunità processuale, con la conseguenza che il terzo chiamato in causa per ordine del giudice non è necessariamente litisconsorte necessario sostanziale ab origine e la sua mancata citazione nel giudizio di appello comporta la violazione dell'art. 331 c.p.c. solo nel caso in cui risulti che la decisione di estendere il contraddittorio discenda dall'inscindibilità delle cause determinata dalla sussistenza di un litisconsorzio necessario. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31312 del 10/11/2023 (Rv. 669466 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_107, Cod_Proc_Civ_art_270, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_332 …...
Previdenza (assicurazioni sociali) Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 26910 del 20/09/2023 (Rv. 668842 - 01)
Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - responsabilita' - del datore di lavoro e dei dipendenti del datore di lavoro - Rivalsa dell'ente assicuratore - Azioni dell'Inail nei confronti del solo datore di lavoro - Presupposto - Responsabilità solidale con gli altri - Litisconsorzio necessario fra tutti - Esclusione. L'azione dell'Inail, a norma degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965, nei confronti del datore di lavoro per conseguire la rivalsa delle prestazioni erogate all'infortunato, quando il fatto sia imputabile agli incaricati dello stesso datore di lavoro, ha fondamento nella responsabilità solidale del primo e, pertanto, può essere esercitata indipendentemente dalla partecipazione al processo degli altri condebitori, dovendosi escludere il litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., in quanto l'art. 1292 c.c., postulando la totalità dell'adempimento dell'obbligazione da parte di un solo obbligato con effetto liberatorio per tutti gli altri, consente l'accertamento giudiziale e la conseguente condanna nei confronti del solo obbligato prescelto dal creditore, essendo irrilevante a tal fine ogni questione relativa ai rapporti interni fra gli obbligati e salva restando, d'altra parte, la facoltà del giudice (ove il caso concreto ne suggerisca l'opportunità) di ordinare l'intervento del terzo cui ritenga comune la causa. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 26910 del 20/09/2023 (Rv. 668842 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1292, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_107 …...
Procedimento civile - intervento in causa di terzi Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19974 del 12/07/2023 (Rv. 668338 - 01)
Coatto "iussu iudicis" (chiamata) - Discrezionalità esclusiva del giudice di primo grado - Fondamento - Censurabilità dell'esercizio del potere - Esclusione - Inottemperanza all'ordine di chiamata in causa - Cancellazione della causa dal ruolo - Mancata riassunzione con integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo - Conseguenze - Estinzione del processo - Poteri del giudice dell'impugnazione - Delibazione circoscritta soltanto alla ritualità della dichiarazione di estinzione - Necessità - Fattispecie. La chiamata in causa di un terzo ex art. 107 c.p.c. è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, involgendo valutazioni sull'opportunità di estendere il processo ad altro soggetto, onde l'esercizio del relativo potere, che determina una situazione di litisconsorzio processuale necessario, è insindacabile sia in appello, che in sede di legittimità; pertanto, il giudice di appello può solo constatare la rituale dichiarazione di estinzione del giudizio da parte del giudice di primo grado, ove non si sia provveduto alla riassunzione del processo, con l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo, nel termine di un anno dall'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo pronunciata a seguito dell'inottemperanza all'ordine di chiamata in causa. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza della corte territoriale la quale aveva escluso che, all'esito della cancellazione della causa dal ruolo, la successiva riassunzione, effettuata nei confronti degli originari convenuti ma non nei confronti del terzo, comportasse di per sé l’estinzione del giudizio). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19974 del 12/07/2023 (Rv. 668338 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_107, Cod_Proc_Civ_art_270, Cod_Proc_Civ_art_307 …...
Opposizione tardiva recuperatoria avverso iscrizione a ruolo – Cass. n. 7514/2022
Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - riscossione - Riscossione crediti previdenziali - Opposizione tardiva recuperatoria avverso iscrizione a ruolo - Vizi attinenti al merito della pretesa - Litisconsorzio necessario tra ente impositore ed agente della riscossione - Esclusione - Conseguenze.   In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c. Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 7514 del 08/03/2022 (Rv. 664407 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1188, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_107   Corte Cassazione 7514 2022 …...
Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili – Cass. n. 10480/2021
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili - Ipoteca per credito erariale - Domanda di accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione proposta nei confronti dell'ente impositore e dell'esattore - Litisconsorzio processuale necessario - Sussistenza - Conseguenze in tema di impugnazione e contraddittorio. Qualora il soggetto contro il quale un esattore abbia iscritto ipoteca proponga domanda di accertamento dell'illegittimità della sua iscrizione perché avvenuta nonostante l'inesistenza della relativa pretesa e convenga sia l'ente titolare di tale pretesa sia il medesimo esattore, si verifica un litisconsorzio necessario processuale, con la conseguenza che, ove detta domanda sia accolta e il menzionato ente contesti la decisione, la causa è inscindibile e l'impugnazione deve coinvolgere anche lo stesso esattore ex art. 331 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 10480 del 21/04/2021 (Rv. 661245 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_107 …...
Terzo ritenuto estraneo al rapporto controverso - Cass. n. 24950/2020 (03)
Procedimento civile - coatto "iussu iudicis" (chiamata) - procedimento civile - intervento in causa di terzi - coatto "iussu iudicis" (chiamata) - Terzo ritenuto estraneo al rapporto controverso - Attività difensive che restano acquisite al processo e che rimangono ad esso estranee - Individuazione - Fattispecie. Tra le attività difensive svolte dal terzo chiamato ex art. 107 c.p.c. e ritenuto estraneo al rapporto controverso rimangono acquisite al giudizio e sottoposte alla cognizione del giudice di merito tutte le allegazioni in fatto e le prove delle stesse addotte dal terzo chiamato e - segnatamente - i nuovi fatti introdotti e provati in giudizio attraverso l'attività allegatoria e deduttiva del terzo medesimo; restano, per converso, estranee al "thema decidendum" e, quindi, all'obbligo di pronuncia del giudice le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni che esplicano effetti esclusivamente nella sfera personale del terzo. (Nella specie, la S.C. ha disatteso la censura mossa alla sentenza d'appello che, sulla premessa per cui il terzo non era titolare del rapporto controverso, né destinatario delle azioni revocatorie fallimentari oggetto di causa, aveva coerentemente ritenuto l'insussistenza di un obbligo di pronuncia sull'eccezione sollevata da costui e volta a fare valere la prescrizione del diritto ad agire in revocatoria). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24950 del 06/11/2020 (Rv. 659770 - 03) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_107 corte cassazione 24950 2020 …...
Terzo ritenuto estraneo al rapporto controverso - Cass. n. 24950/2020
Procedimento civile - intervento in causa di terzi - coatto "iussu iudicis" (chiamata) - Terzo ritenuto estraneo al rapporto controverso - Attività difensive che restano acquisite al processo e che rimangono ad esso estranee - Individuazione - Fattispecie. Tra le attività difensive svolte dal terzo chiamato ex art. 107 c.p.c. e ritenuto estraneo al rapporto controverso rimangono acquisite al giudizio e sottoposte alla cognizione del giudice di merito tutte le allegazioni in fatto e le prove delle stesse addotte dal terzo chiamato e - segnatamente - i nuovi fatti introdotti e provati in giudizio attraverso l'attività allegatoria e deduttiva del terzo medesimo; restano, per converso, estranee al "thema decidendum" e, quindi, all'obbligo di pronuncia del giudice le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni che esplicano effetti esclusivamente nella sfera personale del terzo. (Nella specie, la S.C. ha disatteso la censura mossa alla sentenza d'appello che, sulla premessa per cui il terzo non era titolare del rapporto controverso, né destinatario delle azioni revocatorie fallimentari oggetto di causa, aveva coerentemente ritenuto l'insussistenza di un obbligo di pronuncia sull'eccezione sollevata da costui e volta a fare valere la prescrizione del diritto ad agire in revocatoria). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24950 del 06/11/2020 (Rv. 659770 - 03) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_107 intervento in causa di terzi "iussu iudicis" corte cassazione 24950 2020 …...
Spese giudiziali civili - intervento in causa - Cass. n. 27846/2019
Intervento adesivo - Possibilità di condannare l'interventore alle spese o di riconoscergli il favore delle stesse - Sussistenza - Fondamento. In caso di intervento adesivo, l'interventore diventa parte del giudizio, in ordine alla cui posizione si applicano gli artt. 91 e 92 c.p.c., potendo, perciò, essere anche condannato alle spese in caso di soccombenza della parte adiuvata o vedersi riconoscere il favore delle spese nell'ipotesi di vittoria della stessa parte adiuvata. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 27846 del 30/10/2019 (Rv. 655589 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_107 _____________________________________ Spese giudiziali Corte Cassazione 27846 2019   …...
Litisconsorzio - Opere edilizie illegittime eseguite su immobile concesso in usufrutto - Domanda di riduzione in pristino - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5147 del 21/02/2019
Procedimento civile - litisconsorzio - Opere edilizie illegittime eseguite su immobile concesso in usufrutto - Domanda di riduzione in pristino - Legittimazione passiva - Spettanza al solo nudo proprietario - Posizione dell'usufruttuario - Conseguenze in tema di chiamata in giudizio. proprieta' - limitazioni legali della proprieta' - rapporti di vicinato - distanze legali (nozione) - azione giudiziaria per il rispetto delle - legittimazione In tema di riduzione in pristino di opere illegittime per violazione delle distanze legali, la domanda di arretramento della costruzione realizzata dall'usufruttuario dell'immobile deve essere proposta nei soli confronti del nudo proprietario, potendo il titolare del diritto reale di godimento, al più, intervenire in giudizio, in via adesiva, ai sensi dell'art. 105, comma 2, c.p.c. Pertanto, l'attore, rimasto soccombente per avere agito contro l'usufruttuario, non può dolersi della mancata chiamata in causa del nudo proprietario da parte del giudice, poiché, da un lato, non sussiste litisconsorzio necessario tra l'usufruttuario e il nudo proprietario e, dall'altro, l'ordine di intervento ex art. 107 c.p.c. è espressione di un potere discrezionale, incensurabile sia in appello sia in sede di legittimità. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5147 del 21/02/2019 Cod_Civ_art_0873, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_107, Cod_Proc_Civ_art_105 …...
Intervento in causa di terzi - coatto "iussu iudicis" (chiamata) - ordine di chiamata in causa del terzo "iussu iudicis" - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. . 4724 del 19/02/2019
Procedimento civile - intervento in causa di terzi - coatto "iussu iudicis" (chiamata) - ordine di chiamata in causa del terzo "iussu iudicis" - estensione della domanda attorea al terzo - applicabilità delle preclusioni - esclusione - fondamento. La manifestazione, da parte dell'attore, della volontà di estendere la domanda originaria nei confronti del terzo chiamato in causa "iussu iudicis" non è assoggettata ad alcun termine perentorio, potendo essere disposto l'intervento ex art. 107 c.p.c. in ogni momento del processo. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. . 4724 del 19/02/2019 Cod_Proc_Civ_art_107, Cod_Proc_Civ_art_099 …...
impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9131 del 06/05/2016
Chiamata del terzo "iussu iudicis" ex art. 107 c.p.c. - Litisconsorzio necessario processuale - Configurabilità - Partecipazione del terzo al giudizio di primo grado - Sua mancata citazione in appello - Violazione dell'art. 331 c.p.c. - Sussistenza. La chiamata del terzo "iussu iudicis" ex art. 107 c.p.c. determina una situazione di litisconsorzio necessario cd. "processuale", non rimuovibile per effetto di un diverso apprezzamento del giudice dell'impugnazione, salva l'estromissione del chiamato con la sentenza di merito, sicché, quando il terzo, dopo aver partecipato al giudizio di primo grado a seguito di tale chiamata, non abbia preso parte a quello di appello, si configura una violazione dell'art. 331 c.p.c., rilevabile anche d'ufficio nel giudizio di legittimità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9131 del 06/05/2016   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9131 del 06/05/2016
Chiamata del terzo "iussu iudicis" ex art. 107 c.p.c. - Litisconsorzio necessario processuale - Configurabilità - Partecipazione del terzo al giudizio di primo grado - Sua mancata citazione in appello - Violazione dell'art. 331 c.p.c. - Sussistenza. La chiamata del terzo "iussu iudicis" ex art. 107 c.p.c. determina una situazione di litisconsorzio necessario cd. "processuale", non rimuovibile per effetto di un diverso apprezzamento del giudice dell'impugnazione, salva l'estromissione del chiamato con la sentenza di merito, sicché, quando il terzo, dopo aver partecipato al giudizio di primo grado a seguito di tale chiamata, non abbia preso parte a quello di appello, si configura una violazione dell'art. 331 c.p.c., rilevabile anche d'ufficio nel giudizio di legittimità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9131 del 06/05/2016   …...
Procedimento civile - intervento in causa di terzi - coatto "iussu iudicis" (chiamata) - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6837 del 08/04/2016
Difese del convenuto volte a dedurre la responsabilità di un terzo - Chiamata in causa "iussu iudicis" del terzo ex art. 107 c.p.c. - Nullità della notifica dell'atto - Sanatoria - Limiti - Notifica al terzo di atto di riassunzione del giudizio tra le parti originarie - Efficacia sanante - Esclusione. Qualora il giudice ordini l'intervento di un terzo a seguito delle difese svolte dal convenuto, il quale, contestando la propria legittimazione passiva, indichi quello come responsabile della pretesa fatta valere in giudizio, ricorre un'ipotesi non di litisconsorzio necessario, ex art. 102 c.p.c., ma di chiamata in causa "iussu iudicis ", ai sensi dell'art. 107 c.p.c., rispondente ad esigenze di economia processuale (comunanza di causa), discrezionalmente valutate sotto il profilo dell'opportunità. Ove, peraltro, la notifica al terzo sia nulla il contraddittorio non può ritenersi validamente instaurato, restando sanata detta nullità soltanto dall'ordine giudiziale di rinnovazione o dalla spontanea reiterazione, ad opera della parte interessata, della notificazione della citazione al terzo, senza che possa, invece, assumere rilievo sanante l'eventuale notifica al terzo stesso del ricorso per riassunzione a seguito di interruzione del processo tra le parti originarie, in quanto atto mancante degli elementi essenziali della domanda estesa nei confronti di quello. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6837 del 08/04/2016   …...
Procedimento civile - intervento in causa di terzi - coatto "iussu iudicis" (chiamata) - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6837 del 08/04/2016
Difese del convenuto volte a dedurre la responsabilità di un terzo - Chiamata in causa "iussu iudicis" del terzo ex art. 107 c.p.c. - Nullità della notifica dell'atto - Sanatoria - Limiti - Notifica al terzo di atto di riassunzione del giudizio tra le parti originarie - Efficacia sanante - Esclusione. Qualora il giudice ordini l'intervento di un terzo a seguito delle difese svolte dal convenuto, il quale, contestando la propria legittimazione passiva, indichi quello come responsabile della pretesa fatta valere in giudizio, ricorre un'ipotesi non di litisconsorzio necessario, ex art. 102 c.p.c., ma di chiamata in causa "iussu iudicis ", ai sensi dell'art. 107 c.p.c., rispondente ad esigenze di economia processuale (comunanza di causa), discrezionalmente valutate sotto il profilo dell'opportunità. Ove, peraltro, la notifica al terzo sia nulla il contraddittorio non può ritenersi validamente instaurato, restando sanata detta nullità soltanto dall'ordine giudiziale di rinnovazione o dalla spontanea reiterazione, ad opera della parte interessata, della notificazione della citazione al terzo, senza che possa, invece, assumere rilievo sanante l'eventuale notifica al terzo stesso del ricorso per riassunzione a seguito di interruzione del processo tra le parti originarie, in quanto atto mancante degli elementi essenziali della domanda estesa nei confronti di quello. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6837 del 08/04/2016   …...
sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18682 del 04/09/2014
Violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - Opposizione dell'autore della violazione - Mancata opposizione della banca - Ordine del giudice di chiamata dell'istituto di appartenenza ex art. 107 cod. proc. civ. - Riattribuzione alla parte del potere di opposizione - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18682 del 04/09/2014 In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, qualora l'opposizione sia stata proposta dal solo esponente aziendale ritenuto autore materiale dell'illecito, il provvedimento sanzionatorio diviene inoppugnabile nei confronti dell'istituto di credito solidalmente responsabile. Ne consegue che, ove il giudice di appello abbia ritenuto sussistente un rapporto di dipendenza tra la posizione della banca, destinataria dell'ingiunzione di pagamento, e quella dell'autore della violazione, destinatario dell'azione di regresso, può ordinare, con valutazione discrezionale non soggetta a sindacato in sede di gravame, la chiamata in causa del terzo (nella specie, l'istituto bancario), ai sensi dell'art. 107 cod. proc. civ., senza che ciò determini l'effetto di riattribuire alla parte il potere di opposizione non tempestivamente esercitato. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18682 del 04/09/2014   …...
impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili - corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11250 del 21/05/2014
Morte del chiamato in causa "iussu iudicis" nel giudizio di primo grado - Integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi in fase di appello Necessità - Fondamento - Conseguenze dell'inosservanza - Nullità rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità - Condizioni. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11250 del 21/05/2014 In caso di morte del chiamato in causa "iussu iudicis" ex art. 107 cod. proc. civ. nel giudizio di primo grado, la relativa legittimazione processuale attiva e passiva si trasmette agli eredi, i quali vengono a trovarsi nella posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali, sicché, in fase di appello, deve essere ordinata d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ciascuno di essi, ancorché contumaci in primo grado. Ne consegue che, qualora l'impugnazione sia notificata al chiamato in causa deceduto e non agli eredi, il procedimento di appello e la sentenza che lo definisce sono affetti da nullità assoluta - per violazione dell'art. 331 cod. proc. civ. - rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e, quindi, anche in sede di legittimità, laddove la non integrità del contraddittorio emerga "ex se" dagli atti, senza necessità di nuovi accertamenti. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11250 del 21/05/2014   …...
impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10282 del 12/05/2014
Omessa partecipazione, nel giudizio di appello, del terzo litisconsorte processuale ex art. 107 cod. proc. civ. - Nullità della sentenza - Cassazione con rinvio - Mancata integrazione del contraddittorio in sede di rinvio - Applicabilità dell'art. 393 cod. proc. civ. - Esclusione - Inammissibilità dell'impugnazione. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10282 del 12/05/2014 Nel giudizio di rinvio, successivo alla cassazione della sentenza di appello per violazione del litisconsorzio necessario di natura processuale, determinato dalla chiamata del terzo "iussu iudicis" in primo grado, l'omessa integrazione del contraddittorio comporta l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 331, secondo comma, cod. proc. civ., non trovando applicazione l'art. 393 cod. proc. civ., che riguarda esclusivamente la mancata riassunzione del giudizio di rinvio nel termine perentorio di cui all'art. 392 cod. proc. civ. ovvero il verificarsi di una nuova causa di estinzione del medesimo giudizio di rinvio. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10282 del 12/05/2014   …...
impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20124 del 24/09/2014
Integrazione del contraddittorio ex art. 107 cod. proc. civ. - Finalità - Impugnazione della sentenza da parte del terzo chiamato in causa "iussu iudicis" - Impugnazione incidentale adesiva ed impugnazione principale od incidentale autonoma - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20124 del 24/09/2014 L'ordine del giudice ex art. 107 cod. proc. civ. assolve alla funzione di estendere gli effetti sostanziali del giudicato al terzo, qualora il rapporto controverso sia a lui comune ovvero sia connesso per il titolo o l'oggetto con un altro rapporto intercorrente con un'altra parte. Ne consegue che il terzo chiamato in causa è sempre legittimato a proporre impugnazione incidentale adesiva a quella principale (od incidentale di detta parte), sì da evitare che il giudicato sul rapporto controverso possa produrre effetti pregiudizievoli su quello connesso, mentre può proporre impugnazione avverso la sentenza in via principale od incidentale autonoma soltanto in caso di soccombenza, totale o parziale, rispetto a conclusioni formulate in modo autonomo ovvero a pretese fatte valere direttamente nei suoi confronti. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20124 del 24/09/2014   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20124 del 24/09/2014
Integrazione del contraddittorio ex art. 107 cod. proc. civ. - Finalità - Impugnazione della sentenza da parte del terzo chiamato in causa "iussu iudicis" - Impugnazione incidentale adesiva ed impugnazione principale od incidentale autonoma - Condizioni. L'ordine del giudice ex art. 107 cod. proc. civ. assolve alla funzione di estendere gli effetti sostanziali del giudicato al terzo, qualora il rapporto controverso sia a lui comune ovvero sia connesso per il titolo o l'oggetto con un altro rapporto intercorrente con un'altra parte. Ne consegue che il terzo chiamato in causa è sempre legittimato a proporre impugnazione incidentale adesiva a quella principale (od incidentale di detta parte), sì da evitare che il giudicato sul rapporto controverso possa produrre effetti pregiudizievoli su quello connesso, mentre può proporre impugnazione avverso la sentenza in via principale od incidentale autonoma soltanto in caso di soccombenza, totale o parziale, rispetto a conclusioni formulate in modo autonomo ovvero a pretese fatte valere direttamente nei suoi confronti. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20124 del 24/09/2014   …...
impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11250 del 21/05/2014
Morte del chiamato in causa "iussu iudicis" nel giudizio di primo grado - Integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi in fase di appello Necessità - Fondamento - Conseguenze dell'inosservanza - Nullità rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità - Condizioni. In caso di morte del chiamato in causa "iussu iudicis" ex art. 107 cod. proc. civ. nel giudizio di primo grado, la relativa legittimazione processuale attiva e passiva si trasmette agli eredi, i quali vengono a trovarsi nella posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali, sicché, in fase di appello, deve essere ordinata d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ciascuno di essi, ancorché contumaci in primo grado. Ne consegue che, qualora l'impugnazione sia notificata al chiamato in causa deceduto e non agli eredi, il procedimento di appello e la sentenza che lo definisce sono affetti da nullità assoluta - per violazione dell'art. 331 cod. proc. civ. - rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e, quindi, anche in sede di legittimità, laddove la non integrità del contraddittorio emerga "ex se" dagli atti, senza necessità di nuovi accertamenti. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11250 del 21/05/2014   …...
sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - in genere - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8364 del 09/04/2014
Omissioni contributive - Ordinanza ingiunzione - Contestazione dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato - Chiamata in causa del lavoratore - Inammissibilità. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8364 del 09/04/2014 Nelle controversie instaurate con opposizione ad ordinanza ingiunzione, irrogativa di sanzione amministrativa per omissioni contributive relative ad un rapporto di lavoro subordinato del quale l'opponente contesti l'esistenza, è inammissibile la chiamata in causa del lavoratore al fine di accertare l'insussistenza del rapporto, giacché nel predetto giudizio non sono configurabili situazioni di comunanza di causa o chiamata in garanzia, per essere il "thema decidendum" limitato all'accertamento della legittimità della pretesa sanzionatoria dell'INPS nei confronti dell'autore dell'omissione contributiva o dell'obbligato in solido. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8364 del 09/04/2014   …...
Procedimento civile - legittimazione - passiva – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6208 del 13/03/2013
Contestazione - Indicazione di un terzo quale effettivo obbligato - Litisconsorzio facoltativo - Configurabilità - Poteri del giudice - Ordine di chiamata del terzo ex art. 107 cod. proc. civ. - Insindacabilità nelle fasi di gravame. La contestazione della legittimazione passiva da parte del convenuto, con l'indicazione di un terzo quale soggetto effettivamente legittimato danno luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, dal quale deriva a carico del giudice solo la facoltà, non sindacabile in sede di gravame presupponendo una valutazione discrezionale, di ordinare la chiamata in causa del terzo, ai sensi dell'art. 107 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6208 del 13/03/2013   …...
Procedimento civile - intervento in causa di terzi - coatto "iussu iudicis" (chiamata) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 315 del 09/01/2013
Difese del convenuto volte a dedurre la propria estraneità al rapporto controverso ed indicare un terzo come responsabile - Ordine giudiziale di intervento del terzo ex art. 107 cod. proc. civ. - Configurabilità - Nullità della notifica dell'atto di chiamata in causa "iussu iudicis" - Sanatoria - Limiti - Notifica al terzo di un ricorso per riassunzione relativo al processo tra le parti originarie - Efficacia sanante della nullità della chiamata - Esclusione. Qualora il giudice ordini l'intervento di un terzo a seguito delle difese svolte dal convenuto, il quale, contestando la propria legittimazione passiva, indichi quello come responsabile della pretesa fatta valere in giudizio, ricorre un'ipotesi non di litisconsorzio necessario, ex art. 102 cod. proc. civ., ma di chiamata in causa "iussu iudicis ", ai sensi dell'art. 107 cod. proc. civ., rispondente ad esigenze di economia processuale (comunanza di causa), discrezionalmente valutate sotto il profilo dell'opportunità. Ove, peraltro, la notifica al terzo sia nulla (nella specie, per mancata spedizione, a seguito di notificazione a mezzo del servizio postale, dell'ulteriore avviso per raccomandata imposto da 22 settembre 1998, n. 346), il contraddittorio non può ritenersi validamente instaurato, restando sanata detta nullità soltanto dall'ordine giudiziale di rinnovazione o dalla spontanea reiterazione, ad opera della parte interessata, della notificazione della citazione al terzo, senza che possa, invece, assumere rilievo sanante l'eventuale notifica al terzo stesso di un ricorso per riassunzione conseguente all'interruzione del processo tra le parti originarie, in quanto atto mancante degli elementi essenziali della domanda estesa nei confronti di quello. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 315 del 09/01/2013   …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - non definitiva (o parziale) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6993 del 25/03/2011
Cumulo di domande - Pronuncia su una o talune di esse - Modalità e criteri. In tema d'impugnazioni, nell'ipotesi di cumulo oggettivo di cause per connessione propria (art. 34, 36 cod. proc. civ.) o per effetto di riunione dei processi ai sensi dell'artt. 40 e 274 cod. proc. civ., il giudice può scegliere tra una pronuncia non definitiva su una singola domanda e una sentenza definitiva parziale. Quest'ultima opzione deve essere resa manifesta da un esplicito provvedimento di separazione o dalla statuizione sulle spese in ordine alla controversia decisa. Invece, nell'ipotesi di cumulo litisconsortile (artt. 103, 105, 106 e 107 cod. proc. civ.), la sentenza che definisca integralmente la controversia in ordine ad uno dei litisconsorti od intervenienti o chiamati in causa deve sempre ritenersi definitiva e contenere una pronuncia sulle spese e un provvedimento di separazione dei restanti giudizi. Nell'ipotesi, infine, di cumulo solo oggettivo di cause tra le stesse parti, che non presentino alcun nesso di dipendenza, subordinazione o pregiudizialità e, conseguentemente, possano dar luogo ad una pronuncia parziale definitiva, è operante la disciplina della scelta tra l'impugnazione immediata e la riserva d'impugnazione differita. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6993 del 25/03/2011 …...
impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - giudice di rinvio - poteri - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 1075 del 18/01/2011
Questione relativa alla non integrità del contraddittorio - Rilevabilità su eccezione o d'ufficio per la prima volta nel giudizio di rinvio - Inammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 1075 del 18/01/2011 Nel giudizio di rinvio dalla Cassazione non può essere eccepita o rilevata di ufficio la non integrità del contraddittorio a causa di una esigenza originaria di litisconsorzio (art. 102 cod. proc. civ.) quando tale questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimità, dovendosi presumere in mancanza di diversa esplicita statuizione che il contraddittorio sia stato da questo ritenuto integro. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 1075 del 18/01/2011   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - tardive – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12714 del 25/05/2010
Cause inscindibili o dipendenti - Impugnazione incidentale tardiva contro parte diversa dall'impugnante principale e su un capo di sentenza diverso da quello oggetto dell'impugnazione principale - Ammissibilità. Nelle cause inscindibili o dipendenti, la parte i cui interessi giuridici sono oggetto dell'impugnazione principale è legittimata a proporre impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ., anche contro una parte diversa da quella che ha introdotto l'impugnazione principale e su un capo di sentenza differente da quello oggetto di quest'ultima impugnazione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12714 del 25/05/2010   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 3717 del 17/02/2010
Chiamata del terzo "iussu iudicis" ex art. 107 cod. proc. civ. - Litisconsorzio necessario processuale - Configurabilità - Partecipazione del terzo al giudizio di primo grado - Sua mancata citazione in appello - Violazione dell'art. 331 cod. proc. civ. - Sussistenza - Cassazione con rinvio per nuovo esame previa integrazione del contraddittorio - Necessità. La chiamata del terzo "iussu iudicis" di cui all'art. 107 cod. proc. civ. determina una situazione di litisconsorzio necessario cd. "processuale", non rimuovibile per effetto di un diverso apprezzamento del giudice dell'impugnazione, salva l'estromissione del chiamato con la sentenza di merito, con la conseguenza che quando il terzo, dopo aver partecipato al giudizio di primo grado a seguito di tale chiamata, non abbia partecipato al giudizio di appello, si configura una violazione dell'art. 331 cod. proc. civ., rilevabile d'ufficio nel giudizio di legittimità, nel quale va disposta la cassazione con rinvio per nuovo esame previa integrazione del contraddittorio. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 3717 del 17/02/2010   …...
Procedimento civile - litisconsorzio - necessario – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 26388 del 03/11/2008
Mancata integrazione del contraddittorio - Rilevabilità d'ufficio - In Cassazione - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie. Il difetto di integrità del contraddittorio per omessa citazione di litisconsorti necessari può essere rilevato d'ufficio, per la prima volta, anche dal giudice di legittimità, alla duplice condizione che gli elementi che rivelano la necessità del contraddittorio emergano, con ogni evidenza, dagli atti già ritualmente acquisiti nel giudizio di merito e che sulla questione non si sia formato il giudicato (La S.C. ha affermato il principio - in un giudizio avente ad oggetto la richiesta del lavoratore ad essere riassunto alle dipendenze della AD.IM. Spa, originaria datrice di lavoro, in forza dell'accordo con il quale la società si era impegnata a ricollocare il medesimo, direttamente ovvero alle dipendenze di altra impresa del gruppo avente sede nel comune di Ascoli Piceno o in comuni limitrofi, entro ventiquattro mesi dal collocamento in mobilità - in relazione all'integrazione del contraddittorio rispetto alle altre imprese del gruppo, che pure avevano aderito direttamente all'impegno, atteso che la pronuncia sulla fondatezza ed accoglibilità della domanda formulata con l'atto introduttivo presupponeva che solamente la AD.IM. avesse sedi di lavoro in Ascoli Piceno o comuni limitrofi). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 26388 del 03/11/2008   …...
Procedimento civile - intervento in causa di terzi - coatto "iussu iudicis" (chiamata) – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22419 del 05/09/2008
Discrezionalità esclusiva del giudice di primo grado - Fondamento - Censurabilità dell'esercizio del potere - Esclusione - Inottemperanza all'ordine di chiamata in causa - Cancellazione della causa dal ruolo - Mancata riassunzione con integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo - Conseguenze - Estinzione del processo - Poteri del giudice dell'impugnazione - Delibazione circoscritta soltanto alla ritualità della dichiarazione di estinzione - Necessità. La chiamata in causa di un terzo ai sensi dell'art. 107 cod. proc. civ. è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, involgendo valutazioni circa l'opportunità di estendere il processo ad altro soggetto, onde l'esercizio del relativo potere, che determina una situazione di litisconsorzio processuale necessario, è insindacabile sia da parte del giudice di appello, che del giudice di legittimità. Ne consegue che il giudice di appello non può far altro che constatare la rituale dichiarazione di intervenuta estinzione del giudizio da parte del giudice di primo grado, ove non si sia provveduto alla riassunzione del processo, con l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo, nel termine di un anno dall'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo pronunciata a seguito dell'inottemperanza all'ordine di chiamata in causa. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22419 del 05/09/2008   …...
Spese giudiziali civili - intervento in causa – Cass. n. 7674/2008
Spese sostenute dal terzo chiamato - Condanna alla rifusione a carico dell'attore soccombente - Legittimità - Assenza di domande da parte dell'attore nei confronti del terzo chiamato - Irrilevanza. Le spese sostenute dal terzo chiamato in causa su istanza di parte o d'ufficio, quando non ricorrano giusti motivi per la compensazione, sono legittimamente poste a carico dell'attore soccombente, a nulla rilevando che questi non abbia formulato domanda alcuna nei confronti dello stesso terzo evocato in giudizio. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7674 del 21/03/2008   _____________________________________ Spese giudiziali Corte Cassazione 7674 2008 …...
Procedimento civile - intervento in causa di terzi - coatto "iussu iudicis" (chiamata) - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2901 del 07/02/2008
Litisconsorzio processuale - Automatica estensione della domanda al terzo chiamato "iussu iudicis" - Esclusione - Manifestazione espressa di volontà - Necessità. Il litisconsorzio meramente processuale, che si verifica in caso di chiamata in causa, per ordine del giudice, di un terzo cui è ritenuta comune la controversia, impone la presenza in causa del terzo anche nei successivi gradi di giudizio, ma non comporta che a tale soggetto debbano ritenersi automaticamente estese le domande e le conclusioni formulate nei confronti di altri soggetti processuali, occorrendo a tal fine un'espressa manifestazione di volontà al riguardo. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2901 del 07/02/2008   …...
procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - intervento e chiamata in causa del terzo – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 18709 del 06/09/2007
Accertamento in appello dell'inosservanza dell'ordine di chiamata in causa "jussu judicis" - Conseguenze - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 18709 del 06/09/2007 La norma dell'art. 354 cod. proc. civ. - la quale dispone che il giudice d'appello deve rimettere la causa al primo giudice quando riconosca che nel relativo giudizio doveva essere integrato il contraddittorio - si riferisce solo all'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ., in cui la violazione del precetto darebbe luogo ad una sentenza inutiliter data per oggettiva inidoneità a produrre i propri effetti, destinati a coinvolgere tutti i soggetti di una determinata situazione sostanziale, necessariamente plurilaterale; tale situazione non si configura nell'ipotesi di chiamata in causa di un terzo "jussu judicis" ai sensi dell'art. 107 cod. proc. civ. che, pur dando luogo ad un litisconsorzio necessario di natura processuale, risponde ad esigenze di economia processuale (comunanza di causa) discrezionalmente e insindacabilmente valutate sotto il profilo dell'opportunità dal giudice di primo grado, cui è consentito di revocare, anche tacitamente, l'ordine di intervento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto infondato il motivo di ricorso che, in controversia avente ad oggetto la costituzione di un rapporto di lavoro pubblico, lamentava l'omessa considerazione da parte del giudice di appello della violazione dell'ordine di chiamare in causa gli iscritti in graduatoria e la conseguente violazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado, ritenendo che, se disposto l'intervento "jussu judicis" e rimasto inosservato l'ordine giudiziale, il giudice di merito non aveva cancellato la causa a norma dell'art. 270 comma secondo cod. proc. civ., l'ordine doveva ritenersi tacitamente revocato). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 18709 del 06/09/2007   …...
Procedimento civile - intervento in causa di terzi - coatto "iussu iudicis" (chiamata) - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13908 del 14/06/2007
Mancanza di negazione, da parte dell'originario convenuto (nella specie rimasto contumace), della titolarità passiva dell'obbligazione azionata con indicazione in capo al terzo della detta titolarità - Intervento del terzo per ordine del giudice - Legittimità - Esclusione. In difetto di declinazione, da parte dell'originario convenuto (nella specie, rimasto contumace), della titolarità dell'obbligazione dedotta, con indicazione di quella del terzo, il giudice non può, d'ufficio, ipotizzata l'esistenza di un diverso obbligato, ordinare l'intervento in causa del terzo, una tale inziativa manifestando non già il legittimo intento di consentire, nel "simultaneus processus", l'individuazione del vero obbligato, bensì la indebita intenzione di correggere in via officiosa la supposta erroneità della "vocatio in ius" da parte attrice. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13908 del 14/06/2007   …...
Spese giudiziali civili - intervento in causa – Cass. n. 4213/2007
Intervento adesivo o iussu iudicis - Possibilità di condannare l'interventore alle spese - Sussistenza - Condizioni. È soccombente rispetto alla parte vincitrice, e può perciò essere condannata al rimborso delle spese del processo, non solo la parte che propone domande, ma anche quella che interviene nel processo per sostenere le ragioni di una parte o che, chiamata nel processo da una delle parti, ne sostiene le ragioni contro l'altra. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4213 del 23/02/2007 _____________________________________ Spese giudiziali Corte Cassazione 4213 2007   …...
Procedimento civile - intervento in causa di terzi – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13557 del 12/06/2006
Intervento principale e intervento litisconsortile nel processo - Condizioni previste dall'art.105 cod. proc. civ. - Individuazione.    Ai fini dell'intervento principale o dell'intervento litisconsortile nel processo, anche se l'articolo 105 cod. proc. civ. esige che il diritto vantato dall'interveniente non sia limitato ad una meramente generica comunanza di riferimento al bene materiale in relazione al quale si fanno valere le antitetiche pretese delle parti, la diversa natura delle azioni esercitate, rispettivamente, dall'attore in via principale e dal convenuto in via riconvenzionale rispetto a quella esercitata dall'interveniente, o la diversità dei rapporti giuridici con le une e con l'altra dedotti in giudizio, non costituiscono elementi decisivi per escludere l'ammissibilità dell'intervento, essendo sufficiente a farlo ritenere ammissibile la circostanza che la domanda dell'interveniente presenti una connessione od un collegamento con quella di altre parti relative allo stesso oggetto sostanziale, tali da giustificare un simultaneo processo, particolarmente allorchè la tutela del diritto vantato dall'interveniente sia incompatibile con quella vantata dall'una e/o dall'altra delle parti originarie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13557 del 12/06/2006 …...
Intervento in causa di terzi - Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 15093 del 16/07/2005
Intervento coatto "iussu iudicis" - Giudice competente - Intervento su istanza di parte - Chiamata in garanzia - Chiamata in giudizio della p.a. - Disciplina "ex" art. 25 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Limiti. Tanto in ipotesi di chiamata in giudizio della p.a. "iussu iudicis" per comunanza di causa ai sensi dell'art. 107 cod. proc. civ. , quanto nel caso di chiamata in garanzia della stessa a norma dell'art. 106 cod. proc. civ., è ' inapplicabile la disposizione dell'art. 25 cod. proc. civ. sulla competenza esclusiva del foro erariale a conoscere della controversia, in difetto di una esplicita richiesta della p.a. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 15093 del 16/07/2005   …...
Procedimento civile - intervento in causa di terzi - Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 15093 del 16/07/2005
Intervento coatto "iussu iudicis" - Giudice competente - Intervento su istanza di parte - Chiamata in garanzia - Chiamata in giudizio della p.a. - Disciplina "ex" art. 25 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Limiti. Tanto in ipotesi di chiamata in giudizio della p.a. "iussu iudicis" per comunanza di causa ai sensi dell'art. 107 cod. proc. civ. , quanto nel caso di chiamata in garanzia della stessa a norma dell'art. 106 cod. proc. civ., è ' inapplicabile la disposizione dell'art. 25 cod. proc. civ. sulla competenza esclusiva del foro erariale a conoscere della controversia, in difetto di una esplicita richiesta della p.a. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 15093 del 16/07/2005   …...
Procedimento civile - intervento in causa di terzi – Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 15093 del 16/07/2005
Intervento coatto "iussu iudicis" - Giudice competente - Intervento su istanza di parte - Chiamata in garanzia - Chiamata in giudizio della p.a. - Disciplina "ex" art. 25 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Limiti. Tanto in ipotesi di chiamata in giudizio della p.a. "iussu iudicis" per comunanza di causa ai sensi dell'art. 107 cod. proc. civ. , quanto nel caso di chiamata in garanzia della stessa a norma dell'art. 106 cod. proc. civ., è ' inapplicabile la disposizione dell'art. 25 cod. proc. civ. sulla competenza esclusiva del foro erariale a conoscere della controversia, in difetto di una esplicita richiesta della p.a. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 15093 del 16/07/2005   …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza (nuovo rito) - procedimento di primo grado - intervento – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 5670 del 09/11/1984
Chiamata in causa di terzo - disposto dal giudice in sede di discussione della causa - ammissibilità.* Nel nuovo rito del lavoro, in cui non esiste soluzione di continuità tra fase istruttoria e fase decisoria, l'intervento di un terzo nel processo può essere dal giudice ordinato anche in Sede di discussione della causa, non ostandovi il divieto delle udienze di mero rinvio sancito dall'art. 421, ultimo comma, cod. proc. civ..* Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 5670 del 09/11/1984   …...
Procedimento civile - intervento in causa di terzi - coatta iussu iudicis (chiamata) - comunione di controversie – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 5670 del 09/11/1984
Presupposti dell'ordine di intervento - valutazione del giudice del merito - insindacabilità in sede di legittimità.* L'intervento in causa per ordine del giudice trascende l'interesse delle parti originarie ed è strumentale a quello di realizzare l'economia di giudizi e di prevenire giudicati contraddittori che possono verificarsi qualora vengano decise separatamente cause caratterizzate da elementi comuni. La valutazione circa la sussistenza dei presupposti dell'ordine di intervento costituisce una prerogativa del giudice di primo grado, che non è suscettibile di Sindacato nelle fasi successive ed, in particolare, in Sede di legittimità. ( V 6850/82, mass n 424495; ( V 3611/80, mass n 407460; ( V 693/80, mass n 404118).* Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 5670 del 09/11/1984   …...
Procedimento civile - intervento in causa di terzi – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 459 del 23/01/1982
Coatto iussu iudicis (chiamata) - poteri del chiamato.* Il terzo chiamato in causa iussu iudicis - sia quando l'ordine del giudice si ricollega a ragioni di semplice opportunità, sia, ed a maggior ragione, quando esso è dettato dall'esigenza di assicurare l'integrità del contraddittorio - assume nel processo una posizione autonoma, tale da consentirgli di proporre domande e difese senza riguardo allo stato della lite, salvo il limite generale della proposizione delle stesse con l'atto di Costituzione in giudizio. ( V 3237/71, mass n 354664; ( V 1762/67, mass n 328622; ( V 520/60).* Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 459 del 23/01/1982   …...
Procedimento civile in genere - intervento in causa di terzi - intervento coatto iussu iudici (chiamata) - forma e tempo della chiamata – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1762 del 14/07/1967
Espletamento di mezzi istruttori - poteri del chiamato - facolta di richiedere nuove prove - mancato esercizio - effetti.* Il giudice puo ordinare in ogni tempo, e quindi anche dopo l'espletamento dei mezzi istruttori, l'intervento del terzo, ai sensi dell'art. 107 cod.proc.civ., quando ritenga opportuno che il processo si svolga anche nei suoi confronti per essere la causa a lui comune. Ove l'intervento avvenga dopo l'espletamento dei mezzi istruttori, il terzo ha piena liberta di difesa e non e vincolato all'attivita probatoria precedentemente svolta, ma, se egli non si avvale di tale facolta o rimane contumace, il giudice puo desumere anche nei suoi confronti elementi di convincimento dal materiale gia acquisito al processo.* Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1762 del 14/07/1967   …...
Procedimento civile in genere - intervento in causa di terzi - intervento coatto iussu iudici (chiamata) – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1762 del 14/07/1967
Forma e tempo della chiamata - espletamento di mezzi istruttori - poteri del chiamato - facolta di richiedere nuove prove - mancato esercizio - effetti.* Il giudice puo ordinare in ogni tempo, e quindi anche dopo l'espletamento dei mezzi istruttori, l'intervento del terzo, ai sensi dell'art. 107 cod.proc.civ., quando ritenga opportuno che il processo si svolga anche nei suoi confronti per essere la causa a lui comune. Ove l'intervento avvenga dopo l'espletamento dei mezzi istruttori, il terzo ha piena liberta di difesa e non e vincolato all'attivita probatoria precedentemente svolta, ma, se egli non si avvale di tale facolta o rimane contumace, il giudice puo desumere anche nei suoi confronti elementi di convincimento dal materiale gia acquisito al processo.* Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1762 del 14/07/1967   …...

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