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104. (Pluralità di domande contro la stessa parte)

Art. 104. (Pluralità di domande contro la stessa parte) 

0 Codice di procedura civile

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Competenza per territorio - accordo delle parti - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 12810 del 10/05/2024 (Rv. 671501-01)
Foro convenzionale per le cause inerenti il contratto - Interpretazione della clausola - Formulazione cumulata di domanda contrattuale ed aquiliana - Competenza del foro convenzionale per ambedue le domande - Sussistenza - Ad eccezione della domanda totalmente disancorata dal rapporto contrattuale. La clausola con cui si demandino ad un foro convenzionale "tutte le controversie inerenti il contratto" e non solo quelle "fondate sul contratto" o "scaturenti da" esso, va interpretata nel senso che le parti abbiano inteso derogare alla competenza ordinaria sia per le cause in cui il contratto sia fonte della pretesa, sia per quelle in cui il contratto sia solo uno dei fatti costitutivi di essa, sicché, in caso di cumulo di azioni, contrattuale ed aquiliana, fondate sugli stessi fatti materiali, il foro convenzionale è competente per entrambe, salva l'ipotesi in cui la domanda giudiziale risulti totalmente disancorata dal rapporto contrattuale. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 12810 del 10/05/2024 (Rv. 671501-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_028, Cod_Proc_Civ_art_029, Cod_Proc_Civ_art_104 …...
Testimoniale - ammissione (procedimento) - decadenza - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 12110 del 06/05/2024 (Rv. 670908-01)
Per mancata intimazione dei testi da escutere - Eccezione della parte - Termini. In tema di prova testimoniale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 104 disp. att. c.p.c. e 250 c.p.c., nel caso di ingiustificatamente omessa citazione dei testi per l'udienza fissata per il loro esame e di loro mancata comparizione spontanea, la decadenza dalla prova dev'essere eccepita dalla parte interessata e pronunciata dal giudice nella stessa udienza alla quale si riferisce l'inattività, che ne costituisce il presupposto di fatto, salvo che sussista un valido motivo per rinviare all'udienza successiva la proposizione dell'eccezione. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 12110 del 06/05/2024 (Rv. 670908-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_104. Cod_Proc_Civ_art_250 …...
Falso civile - querela di falso - Querela di falso in via principale - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8688 del 02/04/2024 (Rv. 670698-01)
Proposizione nello stesso giudizio di altre domande - Art. 104 c.p.c. - Ammissibilità. Nel giudizio in cui sia proposta, in via principale, querela di falso, è ammissibile, ai sensi dell'art. 104 c.p.c., la proposizione da parte dell'attore di ulteriori domande nei confronti dello stesso convenuto. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8688 del 02/04/2024 (Rv. 670698-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_104, Cod_Proc_Civ_art_221 …...
Procedimento civile - domanda giudiziale - pluralita' di domande Corte di Cassazione, Sez. 1 , Sentenza n. 28727 del 16/10/2023 (Rv. 669233 - 02)
Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - separazione personale dei coniugi - consensuale - Crisi familiare - Domanda congiunta e cumulata di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.51 c.p.c. - Ammissibilità. In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Corte di Cassazione, Sez. 1 , Sentenza n. 28727 del 16/10/2023 (Rv. 669233 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_473_2, Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_104 …...
Provvedimento discrezionale di riunione in unico giudizio – Cass. n. 27295/2022
Spese giudiziali civili - condanna alle spese - soccombenza - Procedimento civile - riunione e separazione di causa - Cause connesse - Riunione in unico giudizio - Effetti - Eliminazione del carattere autonomo di ciascun procedimento - Esclusione - Liquidazione delle spese processuali - Criteri - Riferimento ai singoli giudizi riuniti - Necessità - Fondamento - Fattispecie.   Il provvedimento discrezionale di riunione di più cause - e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse - lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito che aveva disposto l'integrale compensazione delle spese del giudizio di primo grado, sul presupposto della reciproca soccombenza tra parti impegnate in cause distinte tra loro, che peraltro coinvolgevano anche parti estranee ad una delle cause riunite). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27295 del 16/09/2022 (Rv. 665726 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_103, Cod_Proc_Civ_art_104, Cod_Proc_Civ_art_274   Corte Cassazione 27295 2022 …...
Espropriazione per pubblico interesse – Cass. n. 39145/2021
Procedimento civile - domanda giudiziale - pluralità di domande - Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - occupazione temporanea e d'urgenza (opere di bonifica e lavori per la ricostruzione di oo.pp.) - indennità - Impugnazione della pronuncia di primo grado sulla domanda di risarcimento danni da occupazione appropriativa - Opposizione in unico grado alla stima dell'indennità spettante per il periodo di occupazione legittima - Cumulo delle domande davanti alla Corte d'appello - Ammissibilità - Fondamento.   In tema di espropriazione per pubblica utilità, è ammissibile il cumulo di domande aventi per oggetto, da una parte, l'impugnazione innanzi alla Corte di appello della pronuncia di primo grado riguardante il risarcimento del danno da occupazione appropriativa e, dall'altra, l'opposizione, in unico grado, alla stima dell'indennità spettante per il periodo di occupazione legittima, non verificandosi, con riferimento a quest'ultima domanda, alcuna lesione del diritto al doppio grado di giurisdizione. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 39145 del 09/12/2021 (Rv. 663424 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Proc_Civ_art_104   Corte Cassazione 39145 2021 …...
Domande relative a diritti di crediti analoghi per oggetto o titolo – Cass. n. 24371/2021
Contratti in genere - effetti del contratto - esecuzione di buona fede - Crediti analoghi per oggetto o titolo - Domande proposte in distinti giudizi ancorché in presenza di relazione unitaria, anche di fatto, tra le parti - Improponibilità delle stesse - Riproponibilità in cumulo oggettivo ex art. 104 cpc - Possibilità - Fattispecie.   Le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo non possono essere proposte in giudizi diversi quando i relativi fatti costitutivi, ancorché diversi, si inscrivano nell'ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia, a meno che l'attore non abbia un interesse oggettivo, il cui accertamento compete al giudice di merito, ad esercitare l'azione solo per uno o alcuni dei predetti crediti. L'improponibilità della domanda, conseguente alla violazione di tale divieto, non preclude tuttavia al creditore la facoltà di riproporre la stessa in giudizio, in cumulo oggettivo ex art. 104 c.p.c. con tutte le altre relative agli analoghi crediti sorti nell'ambito della menzionata relazione unitaria tra le parti. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che, dando esclusivo rilievo alla riscontrata inesistenza di un unico incarico professionale - aveva escluso la parcellizzazione del credito in un'ipotesi in cui un avvocato aveva ottenuto una pluralità di decreti ingiuntivi, tutti uguali tra loro perché fondati su identici riconoscimenti di debito, emessi a fronte dell'attività professionale svolta in maniera seriale e continuativa nell'ambito di un unico rapporto pluriennale). Corte di Cassazione, Sez. 2 -, Ordinanza n. 24371 del 09/09/2021 (Rv. 662163 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_104, Cod_Civ_art_1375, Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_100   Corte Cassazione 24371 2021 …...
Domande relative a diritti di credito analoghi, per oggetto e per titolo – Cass. n. 14143/2021
Contratti in genere - effetti del contratto - esecuzione di buona fede - Domande relative a diritti di credito analoghi, per oggetto e per titolo - Proposizione in giudizi diversi - Ammissibilità - Esclusione - Limiti - Conseguenze- Fattispecie. Le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, benché fondati su differenti fatti costitutivi, non possono essere proposte in giudizi diversi, quando i menzionati fatti costitutivi si inscrivano in una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia, salvo che l'attore abbia un interesse oggettivo - il cui accertamento compete al giudice di merito - ad azionare in giudizio solo uno ovvero alcuni dei crediti sorti nell'ambito della suddetta relazione unitaria. La violazione dell'enunciato divieto processuale è sanzionata con l'improponibilità della domanda, ferma restando la possibilità di riproporre in giudizio la domanda medesima, in cumulo oggettivo, ex art. 104 c.p.c., con tutte le altre domande relative agli analoghi crediti sorti nell'ambito della menzionata relazione unitaria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che, relativamente ad un giudizio attivato da un avvocato nei confronti del proprio cliente, per il pagamento dei compensi relativi all'assistenza legale prestata in favore di questi e maturati nel contesto di un più ampio e pluriennale rapporto esistente tra le parti, aveva escluso la ricorrenza di un'ipotesi di frazionamento del credito, sul solo presupposto dell'inesistenza di un incarico unitario). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 14143 del 24/05/2021 (Rv. 661293 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Civ_art_1375, Cod_Proc_Civ_art_034, Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_104 …...
Domanda proposta da più lavoratori contro lo stesso datore di lavoro - Cass. n. 24928/2020
Procedimento civile – facoltativo - procedimento civile - litisconsorzio – facoltativo - Domanda proposta da più lavoratori contro lo stesso datore di lavoro - Litisconsorzio facoltativo improprio - Configurabilità - Scindibilità delle cause in sede di impugnazione - Sussistenza. La domanda proposta da più lavoratori nei confronti dello stesso datore di lavoro dà luogo a un litisconsorzio facoltativo improprio, nel quale permane l'autonomia dei titoli e la sentenza, formalmente unica, consta in realtà di tante pronunce quante sono le cause riunite, per loro natura scindibili, con la conseguenza che l'impugnazione proposta solo da alcune delle parti non coinvolge la posizione delle parti non impugnanti e rende inapplicabile l'art. 331 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. L , Ordinanza n. 24928 del 06/11/2020 (Rv. 659268 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_103, Cod_Proc_Civ_art_104, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_332 corte cassazione 24928 2020 …...
Pluralità di domande contro la stessa parte, ex art. 104 c.p.c. - Deroga alla competenza per territorio - Cass. n. 15252/2020
Competenza civile - determinazione della competenza - determinazione della competenza - Pluralità di domande contro la stessa parte, ex art. 104 c.p.c. - Deroga alla competenza per territorio - Ammissibilità. L'art. 104 c.p.c., là dove prevede che nel caso di pluralità di domande nei confronti della stessa parte possa aversi deroga alla competenza per valore, implica la possibilità di una deroga anche alla competenza per territorio derogabile, nel senso che la sussistenza del foro territoriale rispetto ad una delle domande consente la trattazione anche delle altre. Corte di Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15252 del 16/07/2020 (Rv. 658727 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_010, Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Proc_Civ_art_033, Cod_Proc_Civ_art_104 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale corte cassazione 15252 2020 …...
Competenza civile - competenza per valore - cumulo oggettivo – Cass. n. 11460/2020
Pluralità di domande proposte cumulativamente dinanzi al giudice di pace - Contenuto - Condanna al pagamento di somma di denaro inferiore al limite di competenza del giudice adito e ad un "facere" di valore non determinato - Voci o elementi della stessa domanda - Esclusione - Effetti del cumulo - Valore indeterminato della controversia - Conseguente incompetenza del giudice di pace - Fattispecie. Nel caso in cui vengano proposte, cumulativamente, dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, inferiore al limite massimo di competenza per valore del giudice adito, ed una domanda di condanna ad un "facere", per la quale non sia indicato alcun valore, quest'ultima, non essendo meramente accessoria o specificativa della prima, deve ritenersi di valore corrispondente al suddetto limite massimo, sicché il cumulo delle due domande comporta il superamento della competenza per valore del giudice di pace. (Nella specie, la S.C., adita in sede di regolamento, ha affermato la competenza per valore del tribunale, con riguardo alla causa in cui il cliente di una compagnia telefonica aveva chiesto la condanna di quest'ultima, da un lato, alla restituzione di una somma di denaro quale conseguenza della cessazione del rapporto, e dall'altro al "facere" consistente nel completamento della procedura di migrazione ad altro gestore). Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11460 del 15/06/2020 (Rv. 657945 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_010, Cod_Proc_Civ_art_014, Cod_Proc_Civ_art_104 …...
Provvedimenti del giudice civile - ordinanza - del giudice istruttore – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 27984 del 31/10/2019 (Rv. 655575 - 01)
Ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. - Necessità di una esplicita istanza di parte - Oggetto devoluto alla cognizione del giudice - Limiti - Fattispecie. L'emissione dell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. necessita di un'esplicita richiesta di parte e l'oggetto devoluto alla cognizione del giudice chiamato a rendere tale pronuncia anticipatoria è limitato alle domande formulate con l'istanza, non estendendosi alle altre pretese fatte valere dalla stessa parte istante ovvero ad altre domande, connesse a quella principale, proposte tra altre parti del processo, salvo che si tratti di giudizio a litisconsorzio necessario o di domande avvinte da un nesso di pregiudizialità-dipendenza o di incompatibilità-esclusione determinante l'inscindibilità dell'accertamento dei rapporti che ne formano oggetto. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto conforme a diritto la decisione del giudice di merito il quale, investito dell'istanza ex art. 186 quater c.p.c. avanzata dalla sola parte attrice al fine di ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento del danno, aveva limitato la pronuncia anticipatoria a tale domanda, disponendo, in difetto di specifica istanza ex art. 186 quater c.p.c. delle parti convenute, l'implicita separazione della causa così definita dalle domande di garanzia da queste ultime proposte nei confronti degli assicuratori chiamati in causa). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 27984 del 31/10/2019 (Rv. 655575 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_186_4, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_034, Cod_Proc_Civ_art_033, Cod_Proc_Civ_art_103, Cod_Proc_Civ_art_104, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_332 …...
Riunione e separazione di causa - Provvedimento di separazione delle cause riunite - Impugnabilità dinanzi al giudice superiore - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8446 del 27/03/2019
Procedimento civile - riunione e separazione di causa - Provvedimento di separazione delle cause riunite - Impugnabilità dinanzi al giudice superiore - Esclusione - Potere discrezionale del giudice - Censurabilità in cassazione - Esclusione. Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - non definitiva (o parziale) L'impugnabilità dei provvedimenti giudiziali concerne soltanto quelli aventi contenuto decisorio e non anche quelli a carattere ordinatorio, per i quali la legge ammette, salvo eccezioni, la revocabilità. A tale ultima categoria appartiene il provvedimento di separazione delle cause riunite, ancorché contenuto in sentenza, il quale non è suscettibile di impugnazione davanti al giudice superiore, stante il suo carattere meramente ordinatorio e la mancanza in esso di ogni pronunzia di natura decisoria, anche implicita, su eventuali questioni pregiudiziali. pertanto l'esercizio, in senso positivo o negativo, del potere discrezionale di cui tale provvedimento è espressione non è censurabile in sede di legittimità. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8446 del 27/03/2019 Cod_Proc_Civ_art_104, Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_360_1 …...
Sospensione del processo - in genere - cumulo di domande ex art. 104 c.p.c.
Procedimento civile - sospensione del processo - in genere - cumulo di domande ex art. 104 c.p.c. - sussistenza di una causa di sospensione relativa ad una sola delle domande cumulate - sospensione dell'intero giudizio - necessità - esclusione - fondamento - possibile separazione delle domande - mancata separazione - potere discrezionale del giudice - motivazione – necessità - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30738 del 27/11/2018 La sussistenza di una causa di sospensione del giudizio relativamente ad una sola di più domande cumulate nello stesso processo non è idonea, di per sé, a giustificare la sospensione del processo relativamente a tutte le dette domande, giacché l'art. 103, comma 2, c.p.c., richiamato dal successivo art. 104, comma 2, attribuisce al giudice il potere di disporre la separazione delle cause quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo ovvero di non procedervi ove tale separazione sia inopportuna. Poiché la sospensione rappresenta, quindi, un'evenienza che interferisce sul normale svolgimento del processo, incidendo sul principio della ragionevole durata, compete al giudice, qualora venga in rilievo una ipotesi di sospensione relativa ad una delle domande cumulate, ponderare ed adeguatamente motivare le ragioni del mancato esercizio dei suoi poteri discrezionali di separazione e la decisione di estendere l'ambito di operatività della sospensione a tutte le domande. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30738 del 27/11/2018   …...
Connessione di cause in genere - giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
Competenza civile - connessione di cause - in genere - giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – giudizio di opposizione a precetto – “simultaneus processus” – condizioni - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 30183 del 22/11/2018 La contemporanea pendenza, relativamente al medesimo credito, di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e di altro di opposizione a precetto intimato sulla base di quel medesimo titolo, non comporta modificazioni della competenza, che, rispettivamente, appartiene, secondo criteri inderogabili, in base all'art. 645 c.p.c., al giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto e, in base agli artt. 27, comma 1, e 615, comma 1, c.p.c. al giudice del luogo dell'esecuzione competente per materia e per valore. Ne deriva che il "simultaneus processus" di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione a precetto è possibile, se il giudice che ha emesso l'ingiunzione coincida con quello del luogo dell'esecuzione competente per materia e per valore. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 30183 del 22/11/2018 …...
Determinazione del valore della causa - CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 2, SENTENZA N. 22711 DEL 25/09/2018
Avvocato e procuratore - onorari - tariffe professionali - in genere - Liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa - Determinazione del valore della causa - Pluralità di domande proposte in un unico processo, ma in via subordinata o alternativa - Criterio - Prevalenza della domanda di maggior valore - Fattispecie. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 2, SENTENZA N. 22711 DEL 25/09/2018 Ai sensi dell'art. 10 c.p.c., richiamato dall'art. 5 d.m. n. 140 del 2012 "ratione temporis" applicabile, le domande proposte, in via gradata tra loro, verso la stessa parte non si sommano ai fini della determinazione del valore della causa, con riguardo alla liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa, dovendo esser utilizzato a tal fine l'ammontare richiesto nella domanda di valore maggiore. (Nella specie, la S.C. ha escluso il cumulo delle domande proposte dalla società attrice, in via principale, per ottenere la residua parte di un contributo concesso originariamente e, in via subordinata all'ipotesi di rigetto della pretesa svolta in via principale, per trattenere la somma già ricevuta).   …...
Procedimento civile - riunione e separazione di causa - Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 18649 del 13/07/2018
Cause connesse - Riunione in un unico giudizio - Effetti - Eliminazione del carattere autonomo di ciascun procedimento - Esclusione - Conseguenze in caso di inammissibilità di uno degli appelli riuniti. La riunione di procedimenti non fa venir meno l'autonomia delle cause riunite nello stesso processo; pertanto, poiché le vicende processuali proprie di uno soltanto dei procedimenti riuniti non rilevano in ordine all'altro, o agli altri procedimenti, l'inammissibilità dell'appello proposto riguardo ad uno dei processi riuniti, a causa della mancata ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio, non ha alcun effetto per l'altro appello, tempestivamente notificato. Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 18649 del 13/07/2018 …...
cumulo oggettivo - in genere – Cass. n. 11287/2015
Pluralità di domande proposte cumulativamente dinanzi al giudice di pace - Contenuto - Condanna al pagamento di somma di denaro inferiore al limite di competenza del giudice adito e ad un "facere" di valore non determinato - Effetti del cumulo - Valore indeterminato della controversia - Conseguente incompetenza del giudice di pace. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11287 del 29/05/2015 Nel caso in cui vengano proposte, cumulativamente, dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, inferiore al limite massimo di competenza per valore del giudice adito, ed una domanda di condanna ad un "facere", per la quale non sia indicato alcun valore, quest'ultima deve ritenersi di valore corrispondente al suddetto limite massimo, sicché il cumulo delle due domande comporta il superamento della competenza per valore del giudice di pace. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11287 del 29/05/2015   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 11287  2015 …...
Competenza civile - competenza per valore - cumulo oggettivo - Cass. n. 11287/2015
Pluralità di domande proposte cumulativamente dinanzi al giudice di pace - Contenuto - Condanna al pagamento di somma di denaro inferiore al limite di competenza del giudice adito e ad un "facere" di valore non determinato - Effetti del cumulo - Valore indeterminato della controversia - Conseguente incompetenza del giudice di pace. Nel caso in cui vengano proposte, cumulativamente, dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, inferiore al limite massimo di competenza per valore del giudice adito, ed una domanda di condanna ad un "facere", per la quale non sia indicato alcun valore, quest'ultima deve ritenersi di valore corrispondente al suddetto limite massimo, sicché il cumulo delle due domande comporta il superamento della competenza per valore del giudice di pace. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11287 del 29/05/2015   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 11287  2015 …...
competenza civile - determinazione della competenza - Cass. n. 17843/2014
Cumulo di domande di competenza di giudici diversi - Competenza del giudice superiore in relazione all'intera controversia - Condizioni - Fattispecie in tema di giudizio esecutivo. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17843 del 08/08/2014 Qualora nei confronti della stessa parte siano proposte più domande, anche solo soggettivamente connesse, alcune rientranti nella competenza per valore del giudice di pace, altre in quella per materia del tribunale, l'organo giudiziario superiore è competente a conoscere dell'intera controversia, in applicazione degli artt. 10, secondo comma, e 104, cod. proc. civ., sempre che l'ufficio del giudice di pace competente per valore ricada nel circondario del tribunale del giudice dell'esecuzione. (Nella specie, relativa ad una opposizione all'esecuzione proposta innanzi al giudice di pace e diretta a far valere il fatto estintivo sopravvenuto costituito dalla prescrizione quinquennale del credito azionato, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha affermato la competenza del tribunale attesa la pendenza di altre opposizioni instaurate davanti a questo ufficio ed attinenti alla regolarità del procedimento di riscossione della cartella esattoriale per il medesimo credito, e, dunque, riconducibili all'art. 617 cod. proc. civ.). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17843 del 08/08/2014   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 17843 2014 …...
competenza civile - connessione di cause - cumulo soggettivo – Cass. n. 5705/2014 (02)
Cumulo soggettivo di domande - Trattazione simultanea - Limiti - Deroga alla competenza per territorio in favore del foro del consumatore - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5705 del 12/03/2014 Il cumulo soggettivo di domande è espressione di una mera connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà delle parti, e non consente la deroga alla competenza per territorio in favore di fori speciali, salvo che le cause non siano connesse o collegate da una relazione di evidente subordinazione. Ne consegue che, qualora una domanda abbia ad oggetto un rapporto di consumo, opera, nei confronti di tutte le restanti parti, la deroga alla competenza per territorio in favore del foro del consumatore, in quanto foro più speciale e più inderogabile di ogni altro. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5705 del 12/03/2014   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 5705  2014 …...
Spese giudiziali civili - condanna alle spese - soccombenza - Cass. n. 15860/2014
Cause connesse - Riunione in unico giudizio - Effetti - Eliminazione del carattere autonomo di ciascun procedimento - Esclusione - Liquidazione delle spese processuali - Criteri - Riferimento ai singoli giudizi riuniti - Necessità - Fondamento. Il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni. Ne consegue che la congiunta trattazione lascia integra la loro identità, tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15860 del 10/07/2014   _____________________________________ Spese giudiziali Corte Cassazione 15860 2014 …...
Procedimento civile - riunione e separazione di causa - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15860 del 10/07/2014
liquidazione delle spese giudiziali Il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni. Ne consegue che la congiunta trattazione lascia integra la loro identità, tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15860 del 10/07/2014   …...
competenza civile - connessione di cause - cumulo soggettivo – Cass. n. 5705/2014
Cumulo soggettivo di domande - Trattazione simultanea - Limiti - Deroga alla competenza per territorio in favore del foro del consumatore Il cumulo soggettivo di domande è espressione di una mera connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà delle parti, e non consente la deroga alla competenza per territorio in favore di fori speciali, salvo che le cause non siano connesse o collegate da una relazione di evidente subordinazione. Ne consegue che, qualora una domanda abbia ad oggetto un rapporto di consumo, opera, nei confronti di tutte le restanti parti, la deroga alla competenza per territorio in favore del foro del consumatore, in quanto foro più speciale e più inderogabile di ogni altro.   Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5705 del 12/03/2014   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 5705  2014 …...
Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - determinazione e criteri – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 10305 del 03/05/2013
Domande soggettivamente connesse appartenenti alla giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo - Attribuzione separata delle distinte giurisdizioni - Fondamento - Fattispecie. In caso di domande equiordinate e soggettivamente connesse, appartenenti l'una alla giurisdizione del giudice ordinario e l'altra alla giurisdizione del giudice amministrativo (in quanto concernenti, nella specie, il risarcimento dei danni conseguenti all'annullamento di una concessione edilizia e di quelli derivati dalla mancata approvazione di una variante del piano urbanistico comunale), ciascuna causa deve essere promossa innanzi al giudice munito della relativa giurisdizione, non sussistendo alcuna norma che ne concentri la cognizione in un'unica attribuzione. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 10305 del 03/05/2013   …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - giudice competente - per territorio - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14386 del 10/08/2012
Cumulo soggettivo di domande - Trattazione simultanea - Possibilità - Limiti - Deroga alla competenza per territorio ed al rito - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Il cumulo soggettivo di domande è espressione di una mera connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà delle parti e la separazione delle cause è sempre possibile, con l'unico rischio di una contraddizione tra giudicati, e non consente la deroga alla competenza per territorio in favore di fori speciali, né la deroga al rito in favore di quello speciale, ove le cause non siano connesse o collegate da rapporto di evidente subordinazione, venendo leso, diversamente, il principio del giudice naturale precostituito per legge, di cui all'art. 25 Cost. (Nella specie, proposta una domanda di pensione nei confronti dell'Inps ed un'azione di risarcimento danni verso un patronato, la S.C. ha escluso che la connessione ex art. 33 cod. proc. civ. fosse sufficiente ad attrarre al giudice individuato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. civ. anche la domanda nei confronti del patronato, in deroga ai criteri ex art. 19 cod. proc. civ.). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14386 del 10/08/2012   …...
procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - giudice competente - per territorio - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14386 del 10/08/2012
Cumulo soggettivo di domande - Trattazione simultanea - Possibilità - Limiti - Deroga alla competenza per territorio ed al rito - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14386 del 10/08/2012 Il cumulo soggettivo di domande è espressione di una mera connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà delle parti e la separazione delle cause è sempre possibile, con l'unico rischio di una contraddizione tra giudicati, e non consente la deroga alla competenza per territorio in favore di fori speciali, né la deroga al rito in favore di quello speciale, ove le cause non siano connesse o collegate da rapporto di evidente subordinazione, venendo leso, diversamente, il principio del giudice naturale precostituito per legge, di cui all'art. 25 Cost. (Nella specie, proposta una domanda di pensione nei confronti dell'Inps ed un'azione di risarcimento danni verso un patronato, la S.C. ha escluso che la connessione ex art. 33 cod. proc. civ. fosse sufficiente ad attrarre al giudice individuato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. civ. anche la domanda nei confronti del patronato, in deroga ai criteri ex art. 19 cod. proc. civ.). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14386 del 10/08/2012   …...
Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - competenza – Cass. n. 27846/2011
Sanzioni amministrative in tema di violazioni del codice della strada - Competenza per materia del giudice di pace - Sussistenza - Sanzione per la rimozione in danno di cartelli pubblicitari abusivi - Natura accessoria - Configurabilità - Giudizio di opposizione - Competenza del giudice di pace - Sussistenza - Superamento dei limiti di valore - Rilevanza - Esclusione. In tema di sanzioni amministrative, il combinato disposto degli artt. 205 cod. strada e 22-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, attribuisce al giudice di pace la competenza per materia sulle opposizioni alle sanzioni irrogate per violazione del codice della strada. Ne consegue che, qualora venga irrogata la sanzione di cui all'art. 23, comma 13-quater, cod. strada - concernente il pagamento delle spese sostenute per la rimozione in danno di cartelli pubblicitari abusivi installati su suolo demaniale - essa deve ritenersi accessoria rispetto alla sanzione di cui al comma 11 del medesimo art. 23; pertanto, il relativo giudizio di opposizione è di competenza del giudice di pace, a nulla rilevando che, trattandosi di una pluralità di singoli illeciti ricompresi in un'unica ordinanza-ingiunzione, ne risulti superato il limite di valore della competenza di detto giudice. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27846 del 20/12/2011   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 27846  2011 …...
Competenza civile - competenza per territorio - Cass. n. 24370/2011
Foro del consumatore di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 206 del 2005 - Proposizione di domande diverse nello stesso giudizio, una soltanto di competenza del giudice naturale del consumatore - Attrazione anche dell'altra domanda al foro del consumatore - Sussistenza - Fondamento. In tema di foro del consumatore, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, una volta che sia stata assegnata la competenza a conoscere della domanda risolutoria del contratto di compravendita di un autoveicolo al giudice naturale del consumatore, anche la domanda di annullamento dello stesso contratto per vizio del consenso (qualificata come "principale" dall'attore, ma priva di connessione od accessorietà rispetto a quella cd. "subordinata") rimane attratta allo stesso foro del consumatore, e ciò in virtù di due concorrenti ragioni giustificative: 1) l'assenza, nel testo del comma 1 dell'art. 33 citato, di alcuna delimitazione per oggetto della domanda, là dove l'espressione omnicomprensiva di foro "competente sulle controversie" conduce ad assegnare priorità logica al carattere del rapporto rispetto ad una specificazione della "causa petendi"; 2) l'applicazione della regola di svolgimento del processo in base al cumulo oggettivo di domande - quelle innanzi indicate come "principale" e "subordinata" - contro lo stesso soggetto (art. 104 cod. proc. civ.), che determina l'attrazione al giudice del foro speciale dell'intera controversia originata dal medesimo contratto. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24370 del 18/11/2011 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 24370 2011 …...
Competenza civile - determinazione della competenza - Cass. n. 25269/2010
Domande contro la stessa parte appartenenti alla competenza di giudici diversi - Connessione soggettiva - Deroga alla competenza per valore - Ammissibilità - Deroga alla competenza per territorio - Esclusione - Fondamento.  L'art. 104 del codice di procedura civile, nel prevedere che domande formulate nei confronti della stessa parte (anche non altrimenti connesse) ed appartenenti alla competenza di giudici diversi possano essere proposte davanti al medesimo giudice a causa del vincolo di connessione soggettiva, consente la deroga, per espresso richiamo al secondo comma dell'art. 10 cod. proc. civ., alla sola competenza per valore, con la conseguenza che, se una delle domande appartiene alla competenza territoriale di un giudice diverso, la deroga per soli motivi di connessione soggettiva non è consentita. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25269 del 14/12/2010   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 25269  2010 …...
competenza civile - determinazione della competenza - Cass. n. 25269/2010
Domande contro la stessa parte appartenenti alla competenza di giudici diversi - Connessione soggettiva - Deroga alla competenza per valore - Ammissibilità - Deroga alla competenza per territorio - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25269 del 14/12/2010 L'art. 104 del codice di procedura civile, nel prevedere che domande formulate nei confronti della stessa parte (anche non altrimenti connesse) ed appartenenti alla competenza di giudici diversi possano essere proposte davanti al medesimo giudice a causa del vincolo di connessione soggettiva, consente la deroga, per espresso richiamo al secondo comma dell'art. 10 cod. proc. civ., alla sola competenza per valore, con la conseguenza che, se una delle domande appartiene alla competenza territoriale di un giudice diverso, la deroga per soli motivi di connessione soggettiva non è consentita. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25269 del 14/12/2010   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 25269 2010 …...
Competenza civile - competenza per territorio - accordo delle parti - Cass. n. 24869/2010
Foro convenzionale per le cause "inerenti il contratto" - Interpretazione della clausola - Formulazione cumulata di domanda contrattuale ed aquiliana - Competenza del foro convenzionale per ambedue le domande - Sussistenza.  La clausola con la quale le parti di un contratto demandino ad un foro convenzionale "tutte le controversie inerenti il contratto", e non già le sole controversie "fondate sul" o "scaturenti dal" contratto, deve essere interpretata nel senso che attraverso essa le parti abbiano inteso derogare alla competenza ordinaria sia per le controversie in cui il contratto sia fonte della pretesa, sia per quelle in cui il contratto sia solo un fatto costitutivo della pretesa, congiunto ad altri. Ne consegue che ove una delle parti invochi contro l'altra tanto la responsabilità aquiliana quanto quella contrattuale, fondandole ambedue sui medesimi fatti materiali, resta devoluta alla competenza del foro convenzionale sia l'azione contrattuale, sia quella extracontrattuale. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 24869 del 09/12/2010   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 24869  2010 …...
Competenza civile - competenza per territorio - accordo delle parti - Cass. n. 24869/2010
Foro convenzionale per le cause "inerenti il contratto" - Interpretazione della clausola - Formulazione cumulata di domanda contrattuale ed aquiliana - Competenza del foro convenzionale per ambedue le domande - Sussistenza. La clausola con la quale le parti di un contratto demandino ad un foro convenzionale "tutte le controversie inerenti il contratto", e non già le sole controversie "fondate sul" o "scaturenti dal" contratto, deve essere interpretata nel senso che attraverso essa le parti abbiano inteso derogare alla competenza ordinaria sia per le controversie in cui il contratto sia fonte della pretesa, sia per quelle in cui il contratto sia solo un fatto costitutivo della pretesa, congiunto ad altri. Ne consegue che ove una delle parti invochi contro l'altra tanto la responsabilità aquiliana quanto quella contrattuale, fondandole ambedue sui medesimi fatti materiali, resta devoluta alla competenza del foro convenzionale sia l'azione contrattuale, sia quella extracontrattuale. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 24869 del 09/12/2010 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 24869 2010   …...
Procedimento civile - riunione e separazione di causa - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24086 del 26/11/2010
Cause riunite per ragioni di connessione o identità delle questioni - Autonomia dei singoli giudizi - Sussistenza - Fattispecie. La riunione di più cause originariamente separate, in ragione della connessione di "petitum" e "causa petendi" propri di ciascuna di esse o della identità delle questioni da trattare, non comporta il venir meno dell'autonomia dei singoli giudizi e dei rispettivi titoli, di modo che la sentenza che li definisce, pur se formalmente unica, consta in realtà di tante pronunce quante sono le cause riunite. (Fattispecie relativa a tre cause riunite, due delle quali erroneamente dichiarate estinte dal giudice del primo grado. La S.C., in applicazione del riportato principio, ha confermato la sentenza di rigetto dell'appello pronunciata dalla Corte di merito, rilevando che l'errore commesso dal primo giudice, nel dichiarare la detta estinzione, non aveva avuto alcuna incidenza sulla terza causa). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24086 del 26/11/2010   …...
Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - giudiziale - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2155 del 29/01/2010
Giudizio di separazione - Domanda di annullamento di accordo transattivo per lo scioglimento della comunione tra i coniugi - Trattazione congiunta con il rito ordinario - Esclusione - Fondamento - Connessione - Configurabilità - Esclusione - Mancata dichiarazione di inammissibilità della domanda di annullamento - Conseguenze - Impugnazione - Rito ordinario - Applicabilità. Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la proposizione della domanda di annullamento di un accordo transattivo intervenuto tra i coniugi per lo scioglimento della comunione dei beni non consente la trattazione congiunta di entrambe le cause con il rito ordinario, ammessa dall'art. 40, terzo comma, cod. proc. civ. solo nelle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36, e non anche nelle ipotesi di cui agli artt. 33 e 104, in cui il cumulo delle domande dipende solo dalla volontà delle parti. Peraltro, nel caso in cui il tribunale non abbia dichiarato l'inammissibilità della domanda di annullamento, decidendola nel merito con il rito speciale previsto per la causa di separazione, la sentenza contiene una statuizione (quanto meno implicita) sulla connessione comunque idonea a determinare, in sede d'impugnazione, l'applicabilità dell'art. 40, terzo comma, cit., trovando applicazione il principio dell'apparenza, in virtù del quale il mezzo d'impugnazione va individuato in base alla qualificazione della domanda compiuta dal giudice "a quo", con la conseguenza che l'appello cumulativo avverso le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado è validamente proposto nelle forme del rito ordinario, anziché in quelle del rito camerale previsto per il giudizio di separazione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2155 del 29/01/2010   …...
Competenza civile - competenza per valore - cumulo oggettivo – Cass. n. 25257/2008
Pluralità di domande proposte dinanzi al giudice di pace - Cumulo di domanda di condanna al pagamento di somma di denaro inferiore al limite massimo di competenza del giudice adìto con domanda di condanna ad un "facere" - Omessa indicazione della volontà di contenere quest'ultima nei limiti di competenza del giudice di pace - Conseguenza - Valore indeterminato della controversia - Derivante incompetenza del giudice di pace. Nel caso in cui vengano proposte cumulativamente dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore al limite massimo di competenza per valore del giudice adìto, ed una domanda di condanna ad un "facere" per la quale non sia indicato alcun valore, quest'ultima deve ritenersi di valore corrispondente al suddetto limite massimo, con la conseguenza che il cumulo delle due domande comporta il superamento della competenza per valore del giudice di pace. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25257 del 16/10/2008 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 25257 2008   …...
Procedimento civile - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14575 del 22/06/2007
Cause connesse - Inammissibilità di una determinata domanda - Estensione ad altre domande - Esclusione - Conseguenze.  La declaratoria di inammissibilità di una determinata domanda giudiziale non si estende anche alle domande che sotto il profilo del "petitum" o della "causa petendi" siano connesse, le quali vanno, pertanto, esaminate nel merito. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14575 del 22/06/2007   …...
Procedimento civile – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14575 del 22/06/2007
Cause connesse - Inammissibilità di una determinata domanda - Estensione ad altre domande - Esclusione - Conseguenze. La declaratoria di inammissibilità di una determinata domanda giudiziale non si estende anche alle domande che sotto il profilo del "petitum" o della "causa petendi" siano connesse, le quali vanno, pertanto, esaminate nel merito. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14575 del 22/06/2007   …...
Cause "tra coeredi" - Divisione - Pluralità di domande contro più parti o relative a eredità diverse - Deroga alla competenza per materia - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento -Cass. n. 4862/2007
Competenza civile - determinazione della competenza Competenza civile - competenza per territorio - cause ereditarie - Divisione - Pluralità di domande contro più parti o relative a eredità diverse - Deroga alla competenza per materia - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento In tema di competenza territoriale per cause tra coeredi, le domande di divisione di eredità di diversa provenienza o di scioglimento di una comunione ordinaria nei confronti di soggetti anche parzialmente diversi non possono, per l'art. 22 cod. proc. civ., essere proposte cumulativamente se appartengono alla competenza territoriale di giudici diversi; lo spostamento di competenza secondo il criterio del cumulo soggettivo non è possibile perché l'art. 33 cod. proc. civ. riguarda il foro generale delle persone fisiche; inoltre l'art. 104 del codice di procedura civile, nel prevedere che domande formulate nei confronti della stessa parte (anche non altrimenti connesse) ed appartenenti alla competenza di giudici diversi possano essere proposte davanti al medesimo giudice a causa del vincolo di connessione soggettiva, consente la deroga, per espresso richiamo al secondo comma dell'art. 10 cod. proc. civ., alla sola competenza per valore, con la conseguenza che, se una delle domande appartiene alla competenza territoriale di un giudice diverso (come nella specie, ex art. 22 cod. proc. civ.), la deroga per soli motivi di connessione soggettiva non è consentita. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4862 del 01/03/2007   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 4862 2007 …...
competenza civile - competenza per territorio - cause ereditarie – Cass. n. 4862/2007
Divisione - Pluralità di domande contro più parti o relative a eredità diverse - Deroga alla competenza per materia - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4862 del 01/03/2007 In tema di competenza territoriale per cause tra coeredi, le domande di divisione di eredità di diversa provenienza o di scioglimento di una comunione ordinaria nei confronti di soggetti anche parzialmente diversi non possono, per l'art. 22 cod. proc. civ., essere proposte cumulativamente se appartengono alla competenza territoriale di giudici diversi; lo spostamento di competenza secondo il criterio del cumulo soggettivo non è possibile perché l'art. 33 cod. proc. civ. riguarda il foro generale delle persone fisiche; inoltre l'art. 104 del codice di procedura civile, nel prevedere che domande formulate nei confronti della stessa parte (anche non altrimenti connesse) ed appartenenti alla competenza di giudici diversi possano essere proposte davanti al medesimo giudice a causa del vincolo di connessione soggettiva, consente la deroga, per espresso richiamo al secondo comma dell'art. 10 cod. proc. civ., alla sola competenza per valore, con la conseguenza che, se una delle domande appartiene alla competenza territoriale di un giudice diverso (come nella specie, ex art. 22 cod. proc. civ.), la deroga per soli motivi di connessione soggettiva non è consentita. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4862 del 01/03/2007   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 4862 2007 …...
Competenza civile - determinazione della competenza - Cass. n. 4862/2007
Cause "tra coeredi" - Divisione - Pluralità di domande contro più parti o relative a eredità diverse - Deroga alla competenza per materia - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. Competenza civile - competenza per territorio - cause ereditarie –Divisione - Pluralità di domande contro più parti o relative a eredità diverse - Deroga alla competenza per materia - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. In tema di competenza territoriale per cause tra coeredi, le domande di divisione di eredità di diversa provenienza o di scioglimento di una comunione ordinaria nei confronti di soggetti anche parzialmente diversi non possono, per l'art. 22 cod. proc. civ., essere proposte cumulativamente se appartengono alla competenza territoriale di giudici diversi; lo spostamento di competenza secondo il criterio del cumulo soggettivo non è possibile perché l'art. 33 cod. proc. civ. riguarda il foro generale delle persone fisiche; inoltre l'art. 104 del codice di procedura civile, nel prevedere che domande formulate nei confronti della stessa parte (anche non altrimenti connesse) ed appartenenti alla competenza di giudici diversi possano essere proposte davanti al medesimo giudice a causa del vincolo di connessione soggettiva, consente la deroga, per espresso richiamo al secondo comma dell'art. 10 cod. proc. civ., alla sola competenza per valore, con la conseguenza che, se una delle domande appartiene alla competenza territoriale di un giudice diverso (come nella specie, ex art. 22 cod. proc. civ.), la deroga per soli motivi di connessione soggettiva non è consentita. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4862 del 01/03/2007 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 4862 2007   …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - non definitiva (o parziale) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25229 del 28/11/2006
Pretese creditorie contrapposte fondate sullo stesso o su diverso titolo - Separazione delle rispettive domande - Potere discrezionale del giudice di merito - Configurabilità - Censurabilità in sede di legittimità - Esclusione - Fattispecie. Nel caso in cui le parti in causa avanzino opposte pretese creditorie fondate sullo stesso titolo o scaturenti da rapporti diversi, la facoltà del giudice di merito, ai sensi degli artt.103, 104 e 279 cod. proc. civ., di separare le cause relative a diverse pretese e, quindi, di statuire, con sentenza non definitiva, su una o talune di esse e di rimettere al prosieguo, all'esito dell'ulteriore istruzione ritenuta necessaria, la decisione sulle altre, ha natura discrezionale e, pertanto, è incensurabile in sede di legittimità. ( Nel caso di specie, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha ritenuto legittimo il provvedimento con cui il giudice di merito, investito da un lato della domanda di rilascio di un immobile per sopravvenuta mancanza del titolo e di risarcimento del danno conseguente e, dall'altro, della richiesta di compensazione di tale debito con altri crediti, si è pronunciato, con sentenza non definitiva, sulla richiesta di rilascio, riservando al prosieguo le questioni relative alla quantificazione del danno ed alla possibilità di operare la compensazione). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25229 del 28/11/2006   …...
prova civile - testimoniale - ammissione (procedimento) - decadenza – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22843 del 25/10/2006
Mancato espletamento della prova - Conseguenza - Decadenza dalla prova - Pronuncia implicita contenuta nel provvedimento di chiusura dell'istruzione - Configurabilità. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22843 del 25/10/2006 Allorché il giudice dichiara chiusa l'istruttoria ed invita le parti a precisare le conclusioni, le parti medesime decadono dai mezzi istruttori (nella specie, dalla prova testimoniale) non assunti indipendentemente da un'espressa dichiarazione di decadenza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22843 del 25/10/2006   …...
Spese giudiziali civili - condanna alle spese - soccombenza – Cass. n. 15954/2006
Cause connesse - Riunione in un unico giudizio - Effetti - Eliminazione del carattere autonomo di ciascun procedimento - Esclusione - Liquidazione delle spese processuali - Criteri - Riferimento ai singoli giudizi riuniti - Necessità - Fondamento. Il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni; pertanto, la congiunta trattazione lascia integra la loro identità, tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise: conseguentemente, la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione ad ogni singolo giudizio, posto che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolte in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15954 del 13/07/2006   _____________________________________ Spese giudiziali Corte Cassazione 15954 2006 …...
Procedimento civile - riunione e separazione di causa – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2133 del 31/01/2006
Cause connesse - Riunione in un unico giudizio - Effetti - Eliminazione del carattere autonomo di ciascun procedimento - Esclusione - Conseguenze in caso di inammissibilità di uno degli appelli riuniti. La riunione di procedimenti non fa venir meno l'autonomia delle cause riunite nello stesso processo; pertanto, poichè le vicende processuali proprie di uno soltanto dei procedimenti riuniti non rilevano in ordine all'altro, o agli altri procedimenti, l'inammissibilità dell'appello proposto riguardo ad uno dei processi riuniti, a causa della mancata ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio, non ha alcun effetto nell'altro appello, tempestivamente notificato. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2133 del 31/01/2006   …...
competenza civile - determinazione della competenza - Cass. n. 19958/2005
Pluralità di domande contro la stessa parte, ex art. 104 cod. proc. civ. - Deroga alla competenza per territorio - Ammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 19958 del 14/10/2005 L'art. 104 cod. proc. civ., là dove prevede che nel caso di pluralità di domande nei confronti della stessa parte possa aversi deroga alla competenza per valore, implica la possibilità di una deroga anche alla competenza per territorio derogabile, nel senso che la sussistenza del foro territoriale rispetto ad una delle domande consente la trattazione anche delle altre. Infatti, in ragione del trattamento riservato al criterio di competenza per valore, certamente soggetto ad un regime di rilevazione più rigoroso (attesa la sua rilevabilità d'ufficio) di quello della competenza territoriale derogabile, deve ritenersi che il legislatore abbia voluto implicitamente consentire anche la deroga alla competenza per territorio derogabile. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 19958 del 14/10/2005   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale corte Cassazione 19958  2005 …...
Determinazione della competenza - Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 19958 del 14/10/2005
Pluralità di domande contro la stessa parte, ex art. 104 cod. proc. civ. - Deroga alla competenza per territorio - Ammissibilità - Fondamento. L'art. 104 cod. proc. civ., là dove prevede che nel caso di pluralità di domande nei confronti della stessa parte possa aversi deroga alla competenza per valore, implica la possibilità di una deroga anche alla competenza per territorio derogabile, nel senso che la sussistenza del foro territoriale rispetto ad una delle domande consente la trattazione anche delle altre. Infatti, in ragione del trattamento riservato al criterio di competenza per valore, certamente soggetto ad un regime di rilevazione più rigoroso (attesa la sua rilevabilità d'ufficio) di quello della competenza territoriale derogabile, deve ritenersi che il legislatore abbia voluto implicitamente consentire anche la deroga alla competenza per territorio derogabile. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 19958 del 14/10/2005   …...
Competenza civile - determinazione della competenza – Cass. n. 19958/2005
Pluralità di domande contro la stessa parte, ex art. 104 cod. proc. civ. - Deroga alla competenza per territorio - Ammissibilità - Fondamento. L'art. 104 cod. proc. civ., là dove prevede che nel caso di pluralità di domande nei confronti della stessa parte possa aversi deroga alla competenza per valore, implica la possibilità di una deroga anche alla competenza per territorio derogabile, nel senso che la sussistenza del foro territoriale rispetto ad una delle domande consente la trattazione anche delle altre. Infatti, in ragione del trattamento riservato al criterio di competenza per valore, certamente soggetto ad un regime di rilevazione più rigoroso (attesa la sua rilevabilità d'ufficio) di quello della competenza territoriale derogabile, deve ritenersi che il legislatore abbia voluto implicitamente consentire anche la deroga alla competenza per territorio derogabile. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 19958 del 14/10/2005 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 19958 2005   …...
Competenza civile - determinazione della competenza - Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 15694 del 27/07/2005
Pluralità di domande contro la stessa parte, ex art. 104 cod. proc. civ. - Deroga alla competenza per materia - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di opposizione avverso sanzioni amministrative. L'art. 104 del codice di procedura civile, nel prevedere che domande formulate nei confronti della stessa parte (anche non altrimenti connesse) ed appartenenti alla competenza di giudici diversi possano essere proposte davanti al medesimo giudice a causa del vincolo di connessione soggettiva, consente la deroga, per espresso richiamo al secondo comma dell'art. 10 cod. proc. civ., alla sola competenza per valore in favore del giudice superiore e non anche la deroga alla competenza per materia del giudice inferiore, se essa è attribuita senza alcun limite di valore in dipendenza del rapporto dedotto in giudizio. (Nella specie il giudice di pace aveva negato la propria competenza in una causa relativa ad opposizione avverso più atti di contestazione di violazioni del codice della strada, attribuita alla sua competenza per materia, in ragione del cumulo del valore; la S.C. ha regolato la competenza dichiarando la competenza dello stesso giudice). Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 15694 del 27/07/2005   …...
Competenza civile - determinazione della competenza – Cass. n. 15694/2005
Pluralità di domande contro la stessa parte, ex art. 104 cod. proc. civ. - Deroga alla competenza per materia - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di opposizione avverso sanzioni amministrative. L'art. 104 del codice di procedura civile, nel prevedere che domande formulate nei confronti della stessa parte (anche non altrimenti connesse) ed appartenenti alla competenza di giudici diversi possano essere proposte davanti al medesimo giudice a causa del vincolo di connessione soggettiva, consente la deroga, per espresso richiamo al secondo comma dell'art. 10 cod. proc. civ., alla sola competenza per valore in favore del giudice superiore e non anche la deroga alla competenza per materia del giudice inferiore, se essa è attribuita senza alcun limite di valore in dipendenza del rapporto dedotto in giudizio. (Nella specie il giudice di pace aveva negato la propria competenza in una causa relativa ad opposizione avverso più atti di contestazione di violazioni del codice della strada, attribuita alla sua competenza per materia, in ragione del cumulo del valore; la S.C. ha regolato la competenza dichiarando la competenza dello stesso giudice). Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 15694 del 27/07/2005 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 15694 2005   …...
competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 9112/2005
  Avverso il provvedimento di separazione di più cause - Ammissibilità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 9112 del 03/05/2005 È inammissibile la proposizione di regolamento di competenza avverso il provvedimento del giudice di merito che abbia disposto la separazione di più cause proposte congiuntamente, pur se tale provvedimento sia stato adottato in contrasto con la previsione dell'art. 40 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 9112 del 03/05/2005   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 9112  2005 …...
Competenza civile - connessione di cause - Cass. n. 1084/2005
Domanda di separazione tra coniugi e domanda di accertamento della proprietà della casa coniugale - Diversità di rito - Connessione - Insussistenza - Conseguenze - Cumulo delle domande - Inammissibilità - Mancanza di connessione - Eccezione della parte o rilievo di ufficio - Termini - Inutile decorso - Effetti - Impugnativa di sentenza su entrambe le domande - Proposizione nelle forme ordinarie (atto di citazione) - Ammissibilità - Tempestiva introduzione - Criteri di individuazione. La trattazione congiunta di cause soggette a riti differenti può attuarsi, secondo le regole di cui all'art. 40 cod. proc. civ., nel testo modificato dalla legge n. 353 del 1990, soltanto se tali cause siano connesse ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cod. proc. civ. Pertanto, non è possibile il cumulo in un unico processo della domanda di separazione giudiziale di coniugi, soggetta al rito camerale, e di quella di accertamento della proprietà della casa coniugale, soggetta a rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra. Peraltro, in analogia a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 40 cod .proc. civ. - a norma del quale la connessione non può essere eccepita dalle parti né rilevata di ufficio dopo la prima udienza, e la rimessione non può essere ordinata quando lo stato della causa principale o preventivamente proposta non consenta la esauriente trattazione e decisione delle cause connesse -, nei medesimi termini può essere eccepita dalle parti e rilevata di ufficio la mancanza di una ragione di connessione idonea, ai sensi dello stesso art. 40, terzo comma, ad attrarre nel rito ordinario domande soggette l'una al rito ordinario e l'altra ad un rito speciale, diverso da quello proprio delle controversie di lavoro. Ne consegue che, ove ciò non avvenga, non si verifica, nel caso di impugnativa di decisione relativa anche alla domanda di divisione della comunione, oltre che a quella di separazione di coniugi, un effetto espansivo del rito speciale prescritto per l'appello, con riguardo alla seconda, dall'art. 4, comma dodicesimo, della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 8 della legge n. n. 74 del 1987, poiché, in siffatta ipotesi, le regole del processo contenzioso ordinario …...

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